C O M O • M I L A N O - Associazione GeA · Art. 143. Diritti e doveri ... sia sopravvenuta in un...
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STUDIO LEGALE
GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C O
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Cod. Fiscale e Part. Iva 01535360133
Indirizzo web: www.giancola-lex.it
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22100 Como
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20123 Milano
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Sternstrasse n. 11
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Tel. 089 294434 – 089 294464
Fax 089 293272
1
La mia verità, il mio carattere e il mio nome
erano nelle mani degli adulti; ho imparato a vedere
attraverso i loro occhi.
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Ero un bambino, cioè uno di quei mostri che gli
adulti fabbricano con i loro rimpianti.
J.P. Sartre
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3
«La famiglia è un’isola che il mare del diritto può solo lambire»Carlo Arturo Iemolo
MEDIATORI E AVVOCATI
ASPETTI LEGALI DI UTILITA’ DEL MEDIATOREdi
Avv. Laura Raveglia
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MEDIATORI E AVVOCATI
DELLA FAMIGLIA
CREDONO CHE I
GENITORI CI SONO
ANCORA, ANCHE DOPO IL
FALLIMENTO DI UN
MATRIMONIO
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GE.A. (genitori ancora) = Articolo 317 c.c.
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La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a
seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti
civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in
tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo…
5
Codice Civile
Capo IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
[…]
2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
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all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.
6
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una
violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza deve ritenersi di
regola circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione
al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di
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al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di
nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale tale che ne risulti la
preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto
caratterizzato da una convivenza meramente formale.
(Cass. 25618/2007- Cass. 8675/2013)
7
…la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo
reciproco di fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a
giustificare l’addebito in capo all’uno o all’altro o ad entrambi quando
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sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione
spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al
comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale
autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis. (Cass.
9074/2011)
8
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé
sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta
all’impossibilità della convivenza salvo che si provi che esso è stato
determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il
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suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata,
ed in conseguenza di tale fatto. (Cass. 17056/2007)
9
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei
doveri che l’art. 143 pone a carico dei coniugi, essendo invece
necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale
nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
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della convivenza; deve pertanto pronunciarsi la separazione senza
addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da
uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento
della convivenza, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata
senza un suo raffronto con quella dell’altro. (Cass.2740/2008)
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Art. 147.
Doveri verso i figli.
1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di
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mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli
nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e
aspirazioni secondo quanto previsto dall’art. 315 bis.
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Art. 315 bis.
Diritti e doveri del figlio.
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente
dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue
aspirazioni.
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aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con
i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace
di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che
lo riguardano.
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Art. 317 bis
Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti
minorenni.
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minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del
luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più
idonei nell’esclusivo interesse del minore.
13
Articolo 6
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 306).
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
(testo vigente)
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1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di
mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il
matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di
passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
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Art. 148.
Concorso negli oneri.
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1. I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all’art. 147, secondo
quanto previsto dall’art. 316 bis c.c.. (concorso nel mantenimento)
[…]
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Art. 317 c.c.
Impedimento di uno dei genitori
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La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento,
nullità del matrimonio…
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Art. 316 bis
Concorso nel mantenimento.
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione
alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o
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alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o
casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di
prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
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Capo V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149.
Scioglimento del matrimonio.
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1. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli
altri casi previsti dalla legge.
[…]
18
Art. 150.
Separazione personale.
1. E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
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2. La separazione può essere giudiziale o consensuale.
3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di
quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
19
Il diritto dei coniugi di chiedere la separazione giudiziale per le cause
ammesse dalla legge, attenendo all’ordinamento della famiglia, non è
disponibile né rinunciabile (Cass. 714/1969).
Atteso che il rapporto coniugale è incoercibile, e collegato al
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perdurante consenso di ciascun coniuge, anche la frattura dipendente
dalla disaffezione e dal distacco spirituale di uno di essi, rende
intollerabile la prosecuzione della convivenza e legittima il coniuge
a chiedere la separazione giudiziale, con la conseguenza che la sua
domanda – costituendo esercizio di un diritto – non può costituire
ragione di addebito (Cass. 3356/2007).
20
Art. 158.
Separazione consensuale.
1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione del giudice.
2. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei
figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando
ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea
soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.
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Art. 151.
Separazione giudiziale.
1. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
2. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne
sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.21
In tema di separazione personale tra i coniugi non è ammissibile successivamente alla
pronuncia di separazione senza addebito così come all’omologazione della separazione
consensuale chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da
consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti
anteriori alla separazione ma emersi successivamente stante il disposto dell’art. 151 c.c.
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anteriori alla separazione ma emersi successivamente stante il disposto dell’art. 151 c.c.
che attribuisce espressamente al giudice della separazione la competenza ad
emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito. Il giudizio di
separazione rappresenta la fase quoad tempus della tempestività della domanda di
addebito che, ove avanzata in tempi successivi soggiace alla sanzione
dell’inammissibilità. (Cass. 7450/2008).
22
Art. 711.
(Separazione consensuale)
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice
civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da
lui stabilito e curare di conciliarli.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso
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Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso
dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e
la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del
tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma
dell'articolo 710 c.p.c..
23
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E
PROCEDIMENTO INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE EX L. 162/14
Con il d.l. 132/14 convertito in L. 162/14 e con la successiva L. 55/15 i procedimenti
previsti per le separazioni personali dei coniugi e lo scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio hanno subito un radicale mutamento sia nelle modalità che
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effetti civili del matrimonio hanno subito un radicale mutamento sia nelle modalità che
nei tempi. Con il primo decreto e la successiva legge di conversione, emessi
nell’ambito del riassetto del procedimento civile finalizzato alla riduzione
dell’arretrato giudiziario, le coppie che vogliano consensualmente separarsi o
divorziare possono ricorrere a due nuove opzioni alternative al ricorso congiunto
al Tribunale. Sono state infatti previste la negoziazione assistita da avvocati
oppure, al ricorrere di determinate condizioni, l’accordo presso l’Ufficio di Stato
Civile.
24
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GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C OConvenzione di negoziazione con figli
in presenza di
FIGLI
MINORI
in presenza di
FIGLI
MAGGIORENNI
E INCAPACI
in presenza diFIGLI
MAGGIORENNI
ECONOMICAMENT
E NON
AUTOSUFFICIENTI
in presenza diFIGLI
MAGGIORENNI
PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE(art. 37-bis disp. att. c.c.)
Accordo trasmesso entro 10 giorni al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente
25
Il PM ritiene che l’accordo
risponde agli interessi dei figli
Autorizza l’accordo
Il PM ritiene che l’accordo NON
risponde agli interessi dei figli
Entro 5 giorni trasmissione al Presidente del Tribunale
L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro 10
giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata
dallo stesso e dell’accordo munito delle certificazioni
Il Presidente del Tribunale fissa
udienza di comparizione delle parti
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GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C OConvenzione di negoziazione SENZA figli
senza
FIGLI
MINORI
senza
FIGLI
MAGGIORENNI
E INCAPACI
senzaFIGLI
MAGGIORENNI
ECONOMICAMENT
E NON
AUTOSUFFICIENTI
senzaFIGLI
MAGGIORENNI
PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE(art. 37-bis disp. att. c.c.)
Accordo trasmesso entro 10 giorni al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente
26
Il Presidente non ravvisa irregolarità
Comunica il suo nulla osta
L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro 10 giorni, all’Ufficiale
dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia
autenticata dallo stesso e dell’accordo munito delle certificazioni
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Accordo a seguito di convenzione di negoziazione
L’accordo raggiunto a seguito della
negoziazione
produce gli effetti e tiene luogo
27
dei provvedimenti giudiziali che definiscono
i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica
delle condizioni di separazione e divorzio
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con figli Senza figli
Convenzione di negoziazione
per la composizione di crisi famigliari
28
Rispondenza dell’accordo
all’interesse dei figli
P.M.
nulla osta
Accordo non presenta
irregolarità
P.M.
autorizzazione
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GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C OProcedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
NON si applica:
In presenza
FIGLI
MINORI
In presenza
FIGLI
MAGGIORENNI
E INCAPACI
In presenzaFIGLI
MAGGIORENNI
ECONOMICAMENT
E NON
AUTOSUFFICIENTI
In presenzaFIGLI
MAGGIORENNI
PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE(ex lege 104/1992)
Procedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
29
Procedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
si applica nei casi di:
senza
FIGLI
MINORI
senzaFIGLI
MAGGIORENNI
PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE(ex lege 104/1992)
L’Ufficiale dello Stato Civile
invita i coniugi a comparire avanti a sé
(non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo)
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Legge 55/15
La L.55/15 - Divorzio breve- in vigore dal 26 Maggio 2015, ha radicalmente
modificato i tempi che intercorrono tra la separazione dei coniugi ed il
deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Nel caso di separazione giudiziale, infatti, il ricorso per lo scioglimento delNel caso di separazione giudiziale, infatti, il ricorso per lo scioglimento del
matrimonio può essere depositato dopo un anno dall’udienza presidenziale e non più
dopo tre anni.
In caso di separazione consensuale lo scioglimento può essere proposto decorsi 6
mesi dall’udienza presidenziale e ciò vale anche in caso di separazioni giudiziali che
si trasformino nel corso del giudizio in consensuali
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ARTICOLO 1 L.55/15
Modifica la Legge sul
divorzio (898/1970)
Abbrevia il termine
necessario per proporre
la domanda di divorzio,
una volta ottenuta la
ARTICOLO 2 L.55/15
Modifica il codice
civile (art. 191)
Anticipa il momento di
scioglimento della
comunione legale:
ARTICOLO 3 L.55/15
Diritto
intertemporale
Regola l’efficacia delle
nuove disposizioni:
si applicano
31
una volta ottenuta la
separazione personale.
Si passa da 3 anni:
a 1 anno
(se la separazione è
giudiziale);
a 6 mesi (se la
separazione è
consensuale)
con l’ordinanza
presidenziale (in caso di
separazione giudiziale)
oppure
con la sottoscrizione
del verbale (in caso di
separazione
consensuale)
si applicano
immediatamente anche
se la separazione è
ancora pendente
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SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
12 MESIdalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente
all’udienza ex art. 708 c.p.c.
SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
trasformata in
consensuale
6 MESIdalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
6 MESIdalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente
32
CONSENSUALE dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente
all’udienza ex art. 711 c.p.c.
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
6 MESIdalla data certificata nell’accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato
SEPARAZIONE
INNANZI
ALL’UFFICIALE
DELLO STATO
CIVILE
6 MESIdalla data dell’atto contenente l’accordo di
separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato
Civile
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SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
Scioglimento della comunionedal passaggio in giudicato della sentenza
Regime precedente alla l. 55/2015
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
Scioglimento della comunionedalla definitività del decreto di omologa
33
SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
La comunione tra coniugi si scioglie nel
momento in cui il Presidente del Tribunale
autorizza i coniugi a vivere separati
Regime successivo alla l. 55/2015
SEPARAZIONE
CONSENSUALELa comunione tra coniugi si scioglie alla data
di sottoscrizione del processo verbale di
separazione consensuale
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“I grandi non capiscono mai niente da soli e i
bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta”. dal libro "Il piccolo principe" di A.M. R. de Saint-Exupery
34
Art. 151.
Separazione giudiziale.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
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circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.
35
Art. 706.
(Forma della domanda)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione
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dei fatti sui quali la domanda e' fondata
Il presidente fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti
a sé. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli minori.
36
Art. 707.
(Comparizione personale delle parti)
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con
l'assistenza del difensore.
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l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto il Presidente può fissare un nuovo giorno
per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata.
37
Art. 708.
(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della
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conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i
rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice
istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi ove inzia la
fase giudiziale del processo.
38
Art. 337 octies c.c.
Poteri del Giudice e ascolto del minore
Ex art. 337 octies c.c. prima dell’emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti
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Ex art. 337 octies c.c. prima dell’emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti
riguardo ai figli ex art. 337 ter c.c., qualora ne ravvisi l’opportunità il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso può rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli per
consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, - i mediatori appunto - tentino una
mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell’interesse
materiale e morale dei figli.
39
Art. 708 e art. 709 c.p.c..
(Sulla modifica dell’ordinanza Presidenziale)
Art. 708 c.p.c.. Contro il provvedimento Presidenziale può essere proposto reclamo con
ricorso alla Corte d’Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento
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proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento
presidenziale.
Art. 709 c.p.c.. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con
l'ordinanza presidenziale possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
40
A seguito della introduzione dello strumento del reclamo alla Corte d'appello avverso i
provvedimenti temporanei ed urgenti del Presidente del Tribunale, previsto dall'art. 708
comma 3 c.p.c. , la proposizione della istanza di revoca o di modifica dei provvedimenti
temporanei ed urgenti della separazione o del divorzio ex art. 709 comma 4 c.p.c.,
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temporanei ed urgenti della separazione o del divorzio ex art. 709 comma 4 c.p.c.,
presuppone la necessaria allegazione e, quindi, la prova della sussistenza di mutamenti
sopravvenuti nelle circostanze, ovvero di fatti anteriori dei quali sia stata acquisita la
conoscenza successivamente alla pronunzia del provvedimento del quale si chiede la
modifica. (Trib. Busto Arsizio 17/11/2010)
41
Art. 710.
(Modificabilità dei provvedimenti
relativi alla separazione dei coniugi)
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera
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Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera
di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la
prole conseguenti la separazione.
42
La possibilità di ottenere ex art. 710, c.p.c., la modifica dei provvedimenti
economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è
lo stesso, con il decreto di omologazione) è subordinata alla condizione del
sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di
emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento
giuridico nell’art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione
sostanzialmente analoga a quella adottata dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 in tema
di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in
forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge,
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forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge,
infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710, c.p.c., natura di "revisio
prioris istantiae", e, quindi, di rivisitazione ("melius re perpensa") delle
determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di "novum
iudicium", perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione
dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di
fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro
condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
(Trib. Bari, sez. I, 26/02/2008)
43
In tema di separazione personale dei coniugi la facoltà di chiedere la revisione
dell’assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi è
direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via
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direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via
preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo nel caso di separazione
consensuale nella clausola di essa che esclude o limita tale revisione
(Cass. 6773/1990).
44
Art. 156.
Effetti della separazione (giudiziale) sui rapporti patrimoniali tra i
coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del
coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
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coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora
egli non abbia adeguati redditi propri.
[…]
45
I presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento sono:
- La non addebitabilità della separazione al coniuge che chiede il
mantenimento;
- La mancanza di adeguati redditi propri, deve sussistere una
disparità economica tra i due coniugi;
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- L’impossibilità per il coniuge che chiede il mantenimento di
mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio.
Il giudice per valutare la situazione economica di entrambi i coniugi deve
tener conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio degli stessi e
della loro capacità di lavoro.
46
Il diritto all’assegno di mantenimento sorge in favore del coniuge al
quale non sia addebitabile la separazione ove egli non fruisca di redditi
che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui
godeva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i
coniugi. Il Giudice, quindi, per stabilire se l’assegno sia dovuto, deve
prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e solo
successivamente esaminare se i mezzi economici a disposizione del
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successivamente esaminare se i mezzi economici a disposizione del
coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la
conservazione indipendentemente dall’assegno. In caso contrario dovrà
procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun
coniuge al momento della separazione al fine di stabilire se tra essi vi sia
una disparità economica che giustifichi l’imposizione dell’assegno
nonché la misura di esso (Cass. 5762/1997).
47
Articolo 9
[…]
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 306).
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
(testo vigente)
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avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che
sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità,
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia
anteriore alla sentenza.
[…]48
Articolo 12 bis
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 306).
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
(testo vigente)
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a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad
una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro
coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità
viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile
agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
[…]49
Articolo 5
[…]
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 306).
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
(testo vigente)
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[…]
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione
ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere
proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
[…]
50
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento
della pensione di reversibilità, in caso di morte dell'ex coniuge, occorre distinguere tra l'ipotesi di
attribuzione di un assegno divorzile, che costituisce il presupposto necessario per il
riconoscimento della pensione di reversibilità, e quella, alternativa, costituita dalla mera
erogazione di una somma, anche rateizzata, ovvero del trasferimento di un altro bene o diritto,
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il cui conferimento preclude il riconoscimento, per il futuro, di una nuova domanda a contenuto
economico, dovendosi ritenere che la suddetta corresponsione una tantum sia idonea a definire
stabilmente i rapporti economici tra le parti e tale da determinare un miglioramento della
situazione del beneficiario, incompatibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ivi compresi i
trattamenti pensionistici. (Cass., sez. lav., 08/03/2012 n. 3635)
51
Atteso che gli accordi di separazione non possono implicare alcuna
rinuncia all’assegno di divorzio, il riconoscimento di quest’ultimo non
può essere escluso, ricorrendo le condizioni di legge, pur se i coniugi in sede
di separazione consensuale avevano pattuito la corresponsione di una
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di separazione consensuale avevano pattuito la corresponsione di una
somma una tantum per il mantenimento del coniuge economicamente più
debole (Corte Appello Trieste 23 agosto 2004)
52
Art. 337 ter c.c.
Provvedimenti riguardo ai figli.
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza
morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui
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all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra
i genitori.
53
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea
impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All’attuazione dei
provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di
affidamento familiare, anche d’ufficio. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
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decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando.
.
54
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
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5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle
parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
55
Gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dall’art. 337-ter, comma VI,
c.c., che ammette indagini nell’interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia può
disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i
provvedimenti di cui all’art. 5 l. div. (moglie) e di cui all’art. 337-ter c.c. (figli). In tempi
recenti, i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati
ampliati dal Legislatore. Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10
novembre 2014 n. 162, infatti, ha introdotto le seguenti modifiche: a) ha previsto che nei
procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i
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procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i
gestori ai sensi dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile; b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni
con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-sexies
disp. att. c.p.c.); c) ha previsto, all’art. 7 comma IX del d.P.R. 605 del 1973, che le
informazioni comunicate all’Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili
dall’autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia. Tenuto conto delle
citate novità normative, il giudice della famiglia, per gli accertamenti tramite indagini di
Polizia Tributaria, può delegare alla detta Autorità anche le verifiche portate dalle norme di
nuovo conio.
56
La filiazione naturale fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all’art. 147 c.c.
propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai
doveri di educare e istruire i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze;
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale e morale
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sanitario, sociale e morale
Nella determinazione del contributo previsto per il mantenimento del figlio minore nato
fuori del matrimonio, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice,
deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche, delle risorse economiche
dei genitori, in modo da realizzare il principio generale secondo cui i genitori devono
concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo.
57
Art. 337-quater
(Affidamento a un solo genitore e
opposizione all'affidamento condiviso)
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora
ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all'altro sia
contrario all'interesse del minore.
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contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice,
se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore
istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti
dal primo comma dell’articolo 337-ter..
[…]
58
Art. 337-sexies
(Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente
conto dell'interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto
nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
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nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare
viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga
nuovo matrimonio. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è
obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
[…]59
In tema di separazione personale dei coniugi il godimento della casa
familiare costituisce un valore economico – corrispondente di regola al
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canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve
tenere conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge
per il suo mantenimento e per quello dei figli.
60
.La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la norma di cui
all’art. 155 quater (ora 337 sexies) laddove recita che il diritto al godimento
della casa coniugale viene meno nel caso di convivenza more uxorio o nuovo
matrimonio dell’assegnatario, deve essere interpretata nel senso che
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l’assegnazione non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui
si tratta ma che la decadenza della stessa sia subordinata ad un giudizio
di conformità all’interesse del minore. Nel caso in esame la Corte aveva
ritenuto che l’interesse del minore appena adolescente ed ancora bisognoso
di cure e attenzioni fosse quello di continuare a vivere nella casa coniugale.
61
.
L’assegnazione della casa ad uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio
è ammessa solo a condizione che a quest’ultimo vengano affidati i figli
minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti. In difetto
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di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà sia che
appartenga in via esclusiva ad uno solo il giudice non può adottare con la
sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa
coniugale, in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento.
62
Art. 337-septies
(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
1. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
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maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è
versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le
disposizioni previste in favore dei figli minori
[…]
63
L’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento dei figli non
cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma persiste
sinchè non abbiano raggiunto l’indipendenza economica attraverso
un’attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero
non sia provato che posti nelle condizioni di addivenire a detta
autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa, per inerzia
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autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa, per inerzia
o rifiuto ingiustificato.
In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni il giudice in
relazione alle circostanze del caso può prevedere che parte dell’assegno
venga versato direttamente ai figli e parte al genitore convivente a
fronte delle spese generali dell’abitazione e delle spese di vitto, utenze, ecc…
64
L. 10.12.2012 n. 219
Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali
Il legislatore è intervenuto con la L. 10.12.2012 n. 219 che ha il pregio di eliminare ogni
residua distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale, procedendo così ad una piena
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equiparazione, riscontrabile anche già solo sul piano lessicale: infatti nel codice civile le
parole “figli legittimi” e “figli naturali” saranno semplicemente sostituite dalle parole
“figli”. Resta salvo l’utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli
nati fuori dal matrimonio” quando si tratta di disposizione ad essi specificamente relative.
65
La novella ha superato definitivamente il sistema binario della competenza fra
Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni per quanto riguarda l’adozione
dei provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale nel caso di crisi
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della coppia genitoriale.
Ante riforma infatti, in presenza di figli legittimi si aveva la competenza del Tribunale
ordinario; mentre nel caso di figli naturali si aveva la competenza del Tribunale per i
minorenni.
66
Ora, invece, l’art. 3 della predetta legge ha modificato l’art. 38 disp. att. cc che così stabilisce:
“sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile”.
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Fra questi non si rinviene più l’art. 317 bis cc. con la logica conseguenza che è di
competenza del Tribunale ordinario ogni questione – sia affidamento che
mantenimento – afferente i figli nati dentro e/o fuori dal matrimonio.
67
La previsione di un unico giudice (il Tribunale ordinario) competente ad adottare i
provvedimenti relativi alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale – affidamento – e
al mantenimento dei figli da parte di quei genitori che si sono separati, tuttavia, non esclude
l’applicazione di riti diversi: nel caso di genitori coniugati (e, quindi, di figli prima definiti
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l’applicazione di riti diversi: nel caso di genitori coniugati (e, quindi, di figli prima definiti
“legittimi”) continuerà a trovare applicazione il rito speciale di cui agli artt. 706 ss. cpc; nel caso
di genitori non coniugati (e, quindi, di figli prima definiti “naturali”) troverà applicazione, invece,
il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c..
68
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Grazie per l’ascolto
“Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi”.
dal libro "Il piccolo principe" di A.M. R. de Saint-Exupery
69