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STUDIO LEGALE GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIA COMO • MILANO • MONACO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Cod. Fiscale e Part. Iva 01535360133 Indirizzo web: www.giancola-lex.it E-mail: [email protected] Via Odescalchi n. 30 22100 Como Tel. 031 271767 031 270954 r.a. Tel. 031 271767 031 270954 r.a. Fax 031 268549 Via Vincenzo Monti n. 5 20123 Milano Tel. 02 48022653 r.a. Fax 02 48022731 Sternstrasse n. 11 80538 Monaco Tel. 089 294434 – 089 294464 Fax 089 293272 1

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STUDIO LEGALE

GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C O

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Cod. Fiscale e Part. Iva 01535360133

Indirizzo web: www.giancola-lex.it

E-mail: [email protected]

Via Odescalchi n. 30

22100 Como

Tel. 031 271767 – 031 270954 r.a.Tel. 031 271767 – 031 270954 r.a.

Fax 031 268549

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20123 Milano

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Fax 02 48022731

Sternstrasse n. 11

80538 Monaco

Tel. 089 294434 – 089 294464

Fax 089 293272

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La mia verità, il mio carattere e il mio nome

erano nelle mani degli adulti; ho imparato a vedere

attraverso i loro occhi.

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Ero un bambino, cioè uno di quei mostri che gli

adulti fabbricano con i loro rimpianti.

J.P. Sartre

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«La famiglia è un’isola che il mare del diritto può solo lambire»Carlo Arturo Iemolo

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MEDIATORI E AVVOCATI

ASPETTI LEGALI DI UTILITA’ DEL MEDIATOREdi

Avv. Laura Raveglia

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MEDIATORI E AVVOCATI

DELLA FAMIGLIA

CREDONO CHE I

GENITORI CI SONO

ANCORA, ANCHE DOPO IL

FALLIMENTO DI UN

MATRIMONIO

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GE.A. (genitori ancora) = Articolo 317 c.c.

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La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a

seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti

civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in

tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo…

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Codice Civile

Capo IV

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Art. 143.

Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

[…]

2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,

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all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione

nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie

sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a

contribuire ai bisogni della famiglia.

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L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una

violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente

l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza deve ritenersi di

regola circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione

al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di

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al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di

nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale tale che ne risulti la

preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto

caratterizzato da una convivenza meramente formale.

(Cass. 25618/2007- Cass. 8675/2013)

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…la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo

reciproco di fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a

giustificare l’addebito in capo all’uno o all’altro o ad entrambi quando

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sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione

spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al

comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale

autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis. (Cass.

9074/2011)

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Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé

sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta

all’impossibilità della convivenza salvo che si provi che esso è stato

determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il

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suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui

l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata,

ed in conseguenza di tale fatto. (Cass. 17056/2007)

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La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei

doveri che l’art. 143 pone a carico dei coniugi, essendo invece

necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale

nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece

intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità

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della convivenza; deve pertanto pronunciarsi la separazione senza

addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il

comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da

uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento

della convivenza, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata

senza un suo raffronto con quella dell’altro. (Cass.2740/2008)

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Art. 147.

Doveri verso i figli.

1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di

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mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli

nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e

aspirazioni secondo quanto previsto dall’art. 315 bis.

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Art. 315 bis.

Diritti e doveri del figlio.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente

dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue

aspirazioni.

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aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con

i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace

di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che

lo riguardano.

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Art. 317 bis

Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti

minorenni.

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minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del

luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più

idonei nell’esclusivo interesse del minore.

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Articolo 6

Legge 1 dicembre 1970, n. 898

(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 306).

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

(testo vigente)

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1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di

mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il

matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di

passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

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Art. 148.

Concorso negli oneri.

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1. I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all’art. 147, secondo

quanto previsto dall’art. 316 bis c.c.. (concorso nel mantenimento)

[…]

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Art. 317 c.c.

Impedimento di uno dei genitori

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La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di

separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento,

nullità del matrimonio…

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Art. 316 bis

Concorso nel mantenimento.

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione

alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o

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alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o

casalingo.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di

prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè

possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

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Capo V

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149.

Scioglimento del matrimonio.

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1. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli

altri casi previsti dalla legge.

[…]

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Art. 150.

Separazione personale.

1. E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

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2. La separazione può essere giudiziale o consensuale.

3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di

quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

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Il diritto dei coniugi di chiedere la separazione giudiziale per le cause

ammesse dalla legge, attenendo all’ordinamento della famiglia, non è

disponibile né rinunciabile (Cass. 714/1969).

Atteso che il rapporto coniugale è incoercibile, e collegato al

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perdurante consenso di ciascun coniuge, anche la frattura dipendente

dalla disaffezione e dal distacco spirituale di uno di essi, rende

intollerabile la prosecuzione della convivenza e legittima il coniuge

a chiedere la separazione giudiziale, con la conseguenza che la sua

domanda – costituendo esercizio di un diritto – non può costituire

ragione di addebito (Cass. 3356/2007).

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Art. 158.

Separazione consensuale.

1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza

l'omologazione del giudice.

2. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei

figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando

ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea

soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

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Art. 151.

Separazione giudiziale.

1. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente

dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la

prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

2. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne

sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del

suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.21

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In tema di separazione personale tra i coniugi non è ammissibile successivamente alla

pronuncia di separazione senza addebito così come all’omologazione della separazione

consensuale chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da

consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti

anteriori alla separazione ma emersi successivamente stante il disposto dell’art. 151 c.c.

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anteriori alla separazione ma emersi successivamente stante il disposto dell’art. 151 c.c.

che attribuisce espressamente al giudice della separazione la competenza ad

emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito. Il giudizio di

separazione rappresenta la fase quoad tempus della tempestività della domanda di

addebito che, ove avanzata in tempi successivi soggiace alla sanzione

dell’inammissibilità. (Cass. 7450/2008).

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Art. 711.

(Separazione consensuale)

Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice

civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da

lui stabilito e curare di conciliarli.

Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso

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Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso

dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e

la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del

tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma

dell'articolo 710 c.p.c..

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CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E

PROCEDIMENTO INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO

STATO CIVILE EX L. 162/14

Con il d.l. 132/14 convertito in L. 162/14 e con la successiva L. 55/15 i procedimenti

previsti per le separazioni personali dei coniugi e lo scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio hanno subito un radicale mutamento sia nelle modalità che

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effetti civili del matrimonio hanno subito un radicale mutamento sia nelle modalità che

nei tempi. Con il primo decreto e la successiva legge di conversione, emessi

nell’ambito del riassetto del procedimento civile finalizzato alla riduzione

dell’arretrato giudiziario, le coppie che vogliano consensualmente separarsi o

divorziare possono ricorrere a due nuove opzioni alternative al ricorso congiunto

al Tribunale. Sono state infatti previste la negoziazione assistita da avvocati

oppure, al ricorrere di determinate condizioni, l’accordo presso l’Ufficio di Stato

Civile.

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GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C OConvenzione di negoziazione con figli

in presenza di

FIGLI

MINORI

in presenza di

FIGLI

MAGGIORENNI

E INCAPACI

in presenza diFIGLI

MAGGIORENNI

ECONOMICAMENT

E NON

AUTOSUFFICIENTI

in presenza diFIGLI

MAGGIORENNI

PORTATORI DI

HANDICAP GRAVE(art. 37-bis disp. att. c.c.)

Accordo trasmesso entro 10 giorni al

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente

25

Il PM ritiene che l’accordo

risponde agli interessi dei figli

Autorizza l’accordo

Il PM ritiene che l’accordo NON

risponde agli interessi dei figli

Entro 5 giorni trasmissione al Presidente del Tribunale

L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro 10

giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il

matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata

dallo stesso e dell’accordo munito delle certificazioni

Il Presidente del Tribunale fissa

udienza di comparizione delle parti

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GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C OConvenzione di negoziazione SENZA figli

senza

FIGLI

MINORI

senza

FIGLI

MAGGIORENNI

E INCAPACI

senzaFIGLI

MAGGIORENNI

ECONOMICAMENT

E NON

AUTOSUFFICIENTI

senzaFIGLI

MAGGIORENNI

PORTATORI DI

HANDICAP GRAVE(art. 37-bis disp. att. c.c.)

Accordo trasmesso entro 10 giorni al

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente

26

Il Presidente non ravvisa irregolarità

Comunica il suo nulla osta

L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro 10 giorni, all’Ufficiale

dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia

autenticata dallo stesso e dell’accordo munito delle certificazioni

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Accordo a seguito di convenzione di negoziazione

L’accordo raggiunto a seguito della

negoziazione

produce gli effetti e tiene luogo

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dei provvedimenti giudiziali che definiscono

i procedimenti di separazione personale, di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, di

scioglimento del matrimonio e di modifica

delle condizioni di separazione e divorzio

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con figli Senza figli

Convenzione di negoziazione

per la composizione di crisi famigliari

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Rispondenza dell’accordo

all’interesse dei figli

P.M.

nulla osta

Accordo non presenta

irregolarità

P.M.

autorizzazione

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GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C OProcedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

NON si applica:

In presenza

FIGLI

MINORI

In presenza

FIGLI

MAGGIORENNI

E INCAPACI

In presenzaFIGLI

MAGGIORENNI

ECONOMICAMENT

E NON

AUTOSUFFICIENTI

In presenzaFIGLI

MAGGIORENNI

PORTATORI DI

HANDICAP GRAVE(ex lege 104/1992)

Procedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

29

Procedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

si applica nei casi di:

senza

FIGLI

MINORI

senzaFIGLI

MAGGIORENNI

PORTATORI DI

HANDICAP GRAVE(ex lege 104/1992)

L’Ufficiale dello Stato Civile

invita i coniugi a comparire avanti a sé

(non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo)

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Legge 55/15

La L.55/15 - Divorzio breve- in vigore dal 26 Maggio 2015, ha radicalmente

modificato i tempi che intercorrono tra la separazione dei coniugi ed il

deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio.

Nel caso di separazione giudiziale, infatti, il ricorso per lo scioglimento delNel caso di separazione giudiziale, infatti, il ricorso per lo scioglimento del

matrimonio può essere depositato dopo un anno dall’udienza presidenziale e non più

dopo tre anni.

In caso di separazione consensuale lo scioglimento può essere proposto decorsi 6

mesi dall’udienza presidenziale e ciò vale anche in caso di separazioni giudiziali che

si trasformino nel corso del giudizio in consensuali

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ARTICOLO 1 L.55/15

Modifica la Legge sul

divorzio (898/1970)

Abbrevia il termine

necessario per proporre

la domanda di divorzio,

una volta ottenuta la

ARTICOLO 2 L.55/15

Modifica il codice

civile (art. 191)

Anticipa il momento di

scioglimento della

comunione legale:

ARTICOLO 3 L.55/15

Diritto

intertemporale

Regola l’efficacia delle

nuove disposizioni:

si applicano

31

una volta ottenuta la

separazione personale.

Si passa da 3 anni:

a 1 anno

(se la separazione è

giudiziale);

a 6 mesi (se la

separazione è

consensuale)

con l’ordinanza

presidenziale (in caso di

separazione giudiziale)

oppure

con la sottoscrizione

del verbale (in caso di

separazione

consensuale)

si applicano

immediatamente anche

se la separazione è

ancora pendente

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STUDIO LEGALE

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SEPARAZIONE

GIUDIZIALE

12 MESIdalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente

all’udienza ex art. 708 c.p.c.

SEPARAZIONE

GIUDIZIALE

trasformata in

consensuale

6 MESIdalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente

SEPARAZIONE

CONSENSUALE

6 MESIdalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente

32

CONSENSUALE dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente

all’udienza ex art. 711 c.p.c.

NEGOZIAZIONE

ASSISTITA

6 MESIdalla data certificata nell’accordo di separazione

raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione

assistita da un avvocato

SEPARAZIONE

INNANZI

ALL’UFFICIALE

DELLO STATO

CIVILE

6 MESIdalla data dell’atto contenente l’accordo di

separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato

Civile

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STUDIO LEGALE

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SEPARAZIONE

GIUDIZIALE

Scioglimento della comunionedal passaggio in giudicato della sentenza

Regime precedente alla l. 55/2015

SEPARAZIONE

CONSENSUALE

Scioglimento della comunionedalla definitività del decreto di omologa

33

SEPARAZIONE

GIUDIZIALE

La comunione tra coniugi si scioglie nel

momento in cui il Presidente del Tribunale

autorizza i coniugi a vivere separati

Regime successivo alla l. 55/2015

SEPARAZIONE

CONSENSUALELa comunione tra coniugi si scioglie alla data

di sottoscrizione del processo verbale di

separazione consensuale

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STUDIO LEGALE

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“I grandi non capiscono mai niente da soli e i

bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta”. dal libro "Il piccolo principe" di A.M. R. de Saint-Exupery

34

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Art. 151.

Separazione giudiziale.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le

STUDIO LEGALE

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circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia

addebitabile la separazione, in considerazione del suo

comportamento contrario ai doveri che derivano dal

matrimonio.

35

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Art. 706.

(Forma della domanda)

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima

residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge

convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione

STUDIO LEGALE

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dei fatti sui quali la domanda e' fondata

Il presidente fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti

a sé. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi

presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli minori.

36

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Art. 707.

(Comparizione personale delle parti)

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con

l'assistenza del difensore.

STUDIO LEGALE

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l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto il Presidente può fissare un nuovo giorno

per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia

rinnovata.

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Art. 708.

(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)

All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima

separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della

STUDIO LEGALE

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conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i

rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che

reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice

istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi ove inzia la

fase giudiziale del processo.

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Art. 337 octies c.c.

Poteri del Giudice e ascolto del minore

Ex art. 337 octies c.c. prima dell’emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti

STUDIO LEGALE

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Ex art. 337 octies c.c. prima dell’emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti

riguardo ai figli ex art. 337 ter c.c., qualora ne ravvisi l’opportunità il giudice, sentite le parti e

ottenuto il loro consenso può rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli per

consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, - i mediatori appunto - tentino una

mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell’interesse

materiale e morale dei figli.

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Art. 708 e art. 709 c.p.c..

(Sulla modifica dell’ordinanza Presidenziale)

Art. 708 c.p.c.. Contro il provvedimento Presidenziale può essere proposto reclamo con

ricorso alla Corte d’Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere

proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento

STUDIO LEGALE

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proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento

presidenziale.

Art. 709 c.p.c.. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con

l'ordinanza presidenziale possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

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A seguito della introduzione dello strumento del reclamo alla Corte d'appello avverso i

provvedimenti temporanei ed urgenti del Presidente del Tribunale, previsto dall'art. 708

comma 3 c.p.c. , la proposizione della istanza di revoca o di modifica dei provvedimenti

temporanei ed urgenti della separazione o del divorzio ex art. 709 comma 4 c.p.c.,

STUDIO LEGALE

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temporanei ed urgenti della separazione o del divorzio ex art. 709 comma 4 c.p.c.,

presuppone la necessaria allegazione e, quindi, la prova della sussistenza di mutamenti

sopravvenuti nelle circostanze, ovvero di fatti anteriori dei quali sia stata acquisita la

conoscenza successivamente alla pronunzia del provvedimento del quale si chiede la

modifica. (Trib. Busto Arsizio 17/11/2010)

41

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Art. 710.

(Modificabilità dei provvedimenti

relativi alla separazione dei coniugi)

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera

STUDIO LEGALE

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Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera

di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la

prole conseguenti la separazione.

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La possibilità di ottenere ex art. 710, c.p.c., la modifica dei provvedimenti

economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è

lo stesso, con il decreto di omologazione) è subordinata alla condizione del

sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di

emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento

giuridico nell’art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione

sostanzialmente analoga a quella adottata dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 in tema

di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in

forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge,

STUDIO LEGALE

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forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge,

infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710, c.p.c., natura di "revisio

prioris istantiae", e, quindi, di rivisitazione ("melius re perpensa") delle

determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di "novum

iudicium", perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione

dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di

fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro

condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.

(Trib. Bari, sez. I, 26/02/2008)

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In tema di separazione personale dei coniugi la facoltà di chiedere la revisione

dell’assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi è

direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via

STUDIO LEGALE

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direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via

preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo nel caso di separazione

consensuale nella clausola di essa che esclude o limita tale revisione

(Cass. 6773/1990).

44

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Art. 156.

Effetti della separazione (giudiziale) sui rapporti patrimoniali tra i

coniugi.

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del

coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere

STUDIO LEGALE

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coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere

dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora

egli non abbia adeguati redditi propri.

[…]

45

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I presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento sono:

- La non addebitabilità della separazione al coniuge che chiede il

mantenimento;

- La mancanza di adeguati redditi propri, deve sussistere una

disparità economica tra i due coniugi;

STUDIO LEGALE

GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C O

- L’impossibilità per il coniuge che chiede il mantenimento di

mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di

matrimonio.

Il giudice per valutare la situazione economica di entrambi i coniugi deve

tener conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio degli stessi e

della loro capacità di lavoro.

46

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Il diritto all’assegno di mantenimento sorge in favore del coniuge al

quale non sia addebitabile la separazione ove egli non fruisca di redditi

che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui

godeva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i

coniugi. Il Giudice, quindi, per stabilire se l’assegno sia dovuto, deve

prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e solo

successivamente esaminare se i mezzi economici a disposizione del

STUDIO LEGALE

GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C O

successivamente esaminare se i mezzi economici a disposizione del

coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la

conservazione indipendentemente dall’assegno. In caso contrario dovrà

procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun

coniuge al momento della separazione al fine di stabilire se tra essi vi sia

una disparità economica che giustifichi l’imposizione dell’assegno

nonché la misura di esso (Cass. 5762/1997).

47

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Articolo 9

[…]

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite

Legge 1 dicembre 1970, n. 898

(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 306).

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

(testo vigente)

STUDIO LEGALE

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avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è

stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili

del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che

sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità,

sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia

anteriore alla sentenza.

[…]48

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Articolo 12 bis

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento

o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato

Legge 1 dicembre 1970, n. 898

(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 306).

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

(testo vigente)

STUDIO LEGALE

GIANCOLA BIANCHI RAVEGLIAC O M O • M I L A N O • M O N A C O

a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad

una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro

coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità

viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile

agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

[…]49

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Articolo 5

[…]

Legge 1 dicembre 1970, n. 898

(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 306).

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

(testo vigente)

STUDIO LEGALE

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[…]

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione

ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere

proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

[…]

50

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In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento

della pensione di reversibilità, in caso di morte dell'ex coniuge, occorre distinguere tra l'ipotesi di

attribuzione di un assegno divorzile, che costituisce il presupposto necessario per il

riconoscimento della pensione di reversibilità, e quella, alternativa, costituita dalla mera

erogazione di una somma, anche rateizzata, ovvero del trasferimento di un altro bene o diritto,

STUDIO LEGALE

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il cui conferimento preclude il riconoscimento, per il futuro, di una nuova domanda a contenuto

economico, dovendosi ritenere che la suddetta corresponsione una tantum sia idonea a definire

stabilmente i rapporti economici tra le parti e tale da determinare un miglioramento della

situazione del beneficiario, incompatibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ivi compresi i

trattamenti pensionistici. (Cass., sez. lav., 08/03/2012 n. 3635)

51

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Atteso che gli accordi di separazione non possono implicare alcuna

rinuncia all’assegno di divorzio, il riconoscimento di quest’ultimo non

può essere escluso, ricorrendo le condizioni di legge, pur se i coniugi in sede

di separazione consensuale avevano pattuito la corresponsione di una

STUDIO LEGALE

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di separazione consensuale avevano pattuito la corresponsione di una

somma una tantum per il mantenimento del coniuge economicamente più

debole (Corte Appello Trieste 23 agosto 2004)

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Art. 337 ter c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli.

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo

con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza

morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i

parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui

STUDIO LEGALE

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all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo

riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la

possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a

quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza

presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di

essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei

figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra

i genitori.

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Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea

impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All’attuazione dei

provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di

affidamento familiare, anche d’ufficio. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i

genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute

e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto

delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la

decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria

STUDIO LEGALE

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decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria

amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale

separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto

comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al

mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove

necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di

proporzionalità, da determinare considerando.

.

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1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

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5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle

parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente

documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto

della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

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Gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dall’art. 337-ter, comma VI,

c.c., che ammette indagini nell’interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia può

disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i

provvedimenti di cui all’art. 5 l. div. (moglie) e di cui all’art. 337-ter c.c. (figli). In tempi

recenti, i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati

ampliati dal Legislatore. Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10

novembre 2014 n. 162, infatti, ha introdotto le seguenti modifiche: a) ha previsto che nei

procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i

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procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i

gestori ai sensi dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura civile; b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni

con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-sexies

disp. att. c.p.c.); c) ha previsto, all’art. 7 comma IX del d.P.R. 605 del 1973, che le

informazioni comunicate all’Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili

dall’autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia. Tenuto conto delle

citate novità normative, il giudice della famiglia, per gli accertamenti tramite indagini di

Polizia Tributaria, può delegare alla detta Autorità anche le verifiche portate dalle norme di

nuovo conio.

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La filiazione naturale fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all’art. 147 c.c.

propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai

doveri di educare e istruire i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze;

non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,

sanitario, sociale e morale

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sanitario, sociale e morale

Nella determinazione del contributo previsto per il mantenimento del figlio minore nato

fuori del matrimonio, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice,

deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche, delle risorse economiche

dei genitori, in modo da realizzare il principio generale secondo cui i genitori devono

concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro

capacità di lavoro professionale o casalingo.

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Art. 337-quater

(Affidamento a un solo genitore e

opposizione all'affidamento condiviso)

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora

ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all'altro sia

contrario all'interesse del minore.

STUDIO LEGALE

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contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento

esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice,

se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore

istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti

dal primo comma dell’articolo 337-ter..

[…]

58

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Art. 337-sexies

(Assegnazione della casa familiare e

prescrizioni in tema di residenza)

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente

conto dell'interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto

nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato

STUDIO LEGALE

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nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato

l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare

viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare

stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga

nuovo matrimonio. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è

obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,

l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.

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In tema di separazione personale dei coniugi il godimento della casa

familiare costituisce un valore economico – corrispondente di regola al

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canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve

tenere conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge

per il suo mantenimento e per quello dei figli.

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.La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la norma di cui

all’art. 155 quater (ora 337 sexies) laddove recita che il diritto al godimento

della casa coniugale viene meno nel caso di convivenza more uxorio o nuovo

matrimonio dell’assegnatario, deve essere interpretata nel senso che

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l’assegnazione non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui

si tratta ma che la decadenza della stessa sia subordinata ad un giudizio

di conformità all’interesse del minore. Nel caso in esame la Corte aveva

ritenuto che l’interesse del minore appena adolescente ed ancora bisognoso

di cure e attenzioni fosse quello di continuare a vivere nella casa coniugale.

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.

L’assegnazione della casa ad uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio

è ammessa solo a condizione che a quest’ultimo vengano affidati i figli

minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti. In difetto

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di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà sia che

appartenga in via esclusiva ad uno solo il giudice non può adottare con la

sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa

coniugale, in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento.

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Art. 337-septies

(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

1. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli

maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un

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maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un

assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è

versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le

disposizioni previste in favore dei figli minori

[…]

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L’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento dei figli non

cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma persiste

sinchè non abbiano raggiunto l’indipendenza economica attraverso

un’attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero

non sia provato che posti nelle condizioni di addivenire a detta

autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa, per inerzia

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autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa, per inerzia

o rifiuto ingiustificato.

In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni il giudice in

relazione alle circostanze del caso può prevedere che parte dell’assegno

venga versato direttamente ai figli e parte al genitore convivente a

fronte delle spese generali dell’abitazione e delle spese di vitto, utenze, ecc…

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L. 10.12.2012 n. 219

Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali

Il legislatore è intervenuto con la L. 10.12.2012 n. 219 che ha il pregio di eliminare ogni

residua distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale, procedendo così ad una piena

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equiparazione, riscontrabile anche già solo sul piano lessicale: infatti nel codice civile le

parole “figli legittimi” e “figli naturali” saranno semplicemente sostituite dalle parole

“figli”. Resta salvo l’utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli

nati fuori dal matrimonio” quando si tratta di disposizione ad essi specificamente relative.

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La novella ha superato definitivamente il sistema binario della competenza fra

Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni per quanto riguarda l’adozione

dei provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale nel caso di crisi

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della coppia genitoriale.

Ante riforma infatti, in presenza di figli legittimi si aveva la competenza del Tribunale

ordinario; mentre nel caso di figli naturali si aveva la competenza del Tribunale per i

minorenni.

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Ora, invece, l’art. 3 della predetta legge ha modificato l’art. 38 disp. att. cc che così stabilisce:

“sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati

dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile”.

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Fra questi non si rinviene più l’art. 317 bis cc. con la logica conseguenza che è di

competenza del Tribunale ordinario ogni questione – sia affidamento che

mantenimento – afferente i figli nati dentro e/o fuori dal matrimonio.

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La previsione di un unico giudice (il Tribunale ordinario) competente ad adottare i

provvedimenti relativi alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale – affidamento – e

al mantenimento dei figli da parte di quei genitori che si sono separati, tuttavia, non esclude

l’applicazione di riti diversi: nel caso di genitori coniugati (e, quindi, di figli prima definiti

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l’applicazione di riti diversi: nel caso di genitori coniugati (e, quindi, di figli prima definiti

“legittimi”) continuerà a trovare applicazione il rito speciale di cui agli artt. 706 ss. cpc; nel caso

di genitori non coniugati (e, quindi, di figli prima definiti “naturali”) troverà applicazione, invece,

il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c..

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Grazie per l’ascolto

“Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi”.

dal libro "Il piccolo principe" di A.M. R. de Saint-Exupery

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