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Pagina 1 n. 42294-1/2013 R.G. Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa B - Il Giudice istruttore Angelo Mambriani, decidendo sul ricorso ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 671 c.p.c. depositato in corso di causa in data 10.7.2013 da FONDIARIA-SAI S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A., IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.R.L., SAI INVESTIMENTI S.G.R. S.P.A., ATAHOTELS S.P.A., GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI S.C. A R.L., VILLA RAGIONIERI S.R.L., AUTO PRESTO & BENE S.R.L., assistiti e rappresentati come in atti, RICORRENTI CONTRO SALVATORE LIGRESTI GIULIA MARIA LIGRESTI JONELLA LIGRESTI FAUSTO MARCHIONNI assistiti e rappresentati come in atti, RESISTENTI http://bit.ly/1j2OgFA

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n. 42294-1/2013 R.G.

Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa B -

Il Giudice istruttore Angelo Mambriani, decidendo sul ricorso ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 671 c.p.c. depositato in corso di causa in data 10.7.2013 da FONDIARIA-SAI S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A., IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.R.L., SAI INVESTIMENTI S.G.R. S.P.A., ATAHOTELS S.P.A., GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI S.C. A R.L., VILLA RAGIONIERI S.R.L., AUTO PRESTO & BENE S.R.L., assistiti e rappresentati come in atti,

RICORRENTI

CONTRO SALVATORE LIGRESTI GIULIA MARIA LIGRESTI JONELLA LIGRESTI FAUSTO MARCHIONNI assistiti e rappresentati come in atti,

RESISTENTI

http://bit.ly/1j2OgFA

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letti il ricorso e le memorie di costituzione dei resistenti, nonchè le memorie il cui deposito è stato autorizzato nell'udienza del 6 agosto 2013, con termini al 16 settembre 2013 per i ricorrenti ed al 16 ottobre 2013 per i resistenti; letti i documenti sentite le parti nelle udienze del 6 agosto 2013 e del 22 ottobre 2013 ed a scioglimento della riserva assunta in quest'ultima udienza, ha emesso la seguente

ORDINANZA I) Questione preliminare: ammissibilità del sequestro. Limiti. Parte resistente Jonella Ligresti ha eccepito che il sequestro conservativo richiesto con il ricorso

proposto in corso di causa sarebbe nullo/inammissibile in quanto carente del necessario nesso di

strumentalità rispetto alle domande formulate nel merito, come articolate in atto di citazione.

Considera parte resistente che, nel ricorso cautelare (p. 57 s.), il sequestro è richiesto fino alla

concorrenza di € 400.400.000, mentre in citazione sono state proposte domande di condanna

generica, con provvisionale ex art. 278 comma 2 c.p.c., sino alla concorrenza di € 106.800.000

(citaz. p. 134 e ss.). In particolare, in citazione le domande sono proposte secondo questa formula

"pronunciare condanna generica con provvisionale ex art. 278, comma 2, c.p.c. per l'ammontare di

euro §§§§ (e riserva di migliore anche più elevata indicazione all'esito dell'istruttoria)".

L' eccezione è parzialmente fondata.

Il sequestro conservativo è misura cautelare volta ad assicurare che, nelle more del giudizio di

merito, la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore non vada dispersa, cosicchè il

diritto azionato, se riconosciuto con la sentenza emessa all'esito del giudizio, possa trovare effettiva

soddisfazione mediante eventuale futura espropriazione forzata. Cioè, come noto, il sequestro

conservativo è connotato da strumentalità rispetto al diritto di credito di cui è stata (o sarà) chiesta

tutela nel giudizio di merito.

Ne sono la migliore riprova, la conversione del sequestro in pignoramento "al momento in cui il

creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva" (artt. 686 c.p.c., 2906 c.c.), la

sopravvenuta inefficacia a seguito di mancato inizio del processo di merito, sua estinzione o

conclusione con sentenza o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto cautelato (art. 669

novies c.p.c.), oltre alla nota inammissibilità dell'impugnazione per regolamento di competenza non

essendo i provvedimenti cautelari idonei ad acquistare efficacia definitiva, ed essendo invece

destinati, appunto in quanto provvisori e strumentali, a "rifluire nel provvedimento che definisce la

controversia in atto tra le parti" (1).

1) Cass., n. 6785 del 2000; Cass., n. 3473 del 1999.

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Ne deriva che la cautela è ammissibile solo in correlazione ad una domanda di condanna, non

invece rispetto ad una domanda di mero accertamento (2).

D'altro canto la condanna generica ex art. 278 c.p.c., per quanto costituisca pronuncia decisoria atta

ad acquisire forza di giudicato, assume tale natura, inevitabilmente, solo con riferimento al suo

oggetto, ovvero l'esistenza del diritto (an debeatur), non con riferimento alla quantità della

prestazione dovuta (quantum debeatur).

Sicchè, quand'anche non si voglia, come pure autorevolmente sostenuto, senz'altro affermare che la

sentenza di condanna generica sia annoverabile tra quelle di accertamento (3), ed invece

(preferibilmente) seguire dottrina altrettanto autorevole, secondo cui si tratterebbe bensì di sentenza

di condanna (4), ma comunque parziale o incompleta, perché sempre destinata a doversi integrare

con la successiva pronuncia di quantificazione della prestazione dovuta per poter rilevare come

condanna a tutti gli effetti, in ogni caso è pacifico che essa non costituisce titolo esecutivo.

Si può concludere che la sentenza di condanna generica non potrebbe comunque costituire

"sentenza di condanna esecutiva", suscettibile di determinare la conversione del sequestro

conservativo in pignoramento ex art. 686 c.p.c. Del resto, non essendo stata richiesta la liquidazione

del danno, nemmeno sarebbe possibile nè alla parte nè al Giudice indicare la somma sino

all'ammontare della quale è autorizzato il sequestro.

In sostanza, mancando ex ante la quantificazione del diritto rispetto al quale la concessione del

sequestro dovrebbe essere strumentale, è parimenti esclusa l'ammissibilità di una cautela in ipotesi

funzionalizzata alla tutela di un diritto la cui consistenza non è escluso sia "nummo uno" o,

addirittura, "nummo nullo" (5).

E' poi appena il caso di aggiungere che sarebbe paradossale chiedere nel merito una pronuncia di

condanna generica e poi pretendere che nel procedimento cautelare si accertasse - in via sommaria e

sul piano del fumus - il quantum dovuto.

Parimenti paradossale pretendere che si valuti il periculum in mora, cioè la sussistenza effettiva di

elementi (oggettivi o soggettivi) di rischio di dispersione del patrimonio del debitore, quando il

referente quantitativo della valutazione è escluso dal perimetro valutativo del Giudice per scelta

dello stesso attore-ricorrente.

Il sequestro conservativo, cioè, è inevitabilmente strutturato come mezzo di tutela di un diritto la cui

quantificazione rientri nel perimetro dell'oggetto del processo, poiché, in mancanza, nessuno dei

2) Trib. Torino, 4.11.199, in Giur.It., 2000, 2078; Trib. Palermo, 26.4.2004, in Giur. Mer., 2005, I, 1, 68. 3) Peraltro in questo senso si esprime la prevalente giurisprudenza. Tra le tante: Cass., n. 15335 del 2012; Cass., n. 10453 del 2001; Cass., n. 1631 del 2009; Cass., n. 25638 del 2010. 4) Cfr. art. 2818 c.c. la natura condannatoria della sentenza si desume anche dall'applicabilità dell'art. 2953 c.c.: Cass., n. 19636 del 2005; Cass., n. 8154 del 2003; Cass., n. 4054 del 2009; Cass., n. 6070 del 2012. 5) Tra le tante: Cass., n. 22384 del 2004; Cass., n. 9709 del 2003; Cass., n. 11651 del 2002; Cass., n. 9996 del 2004; Cass., n. 6717 del 2004; Cass., n. 7637 del 2003.

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suoi elementi strutturali (fumus, periculum, nesso strumentale rispetto alla effettività della

condanna, connessione funzionale con l'esecuzione forzata) mantiene qualche senso logico-

giuridico.

A ben vedere, la domanda di condanna generica finisce cioè per costituire l'implicita ammissione o

della mancanza della disponibilità della prova del quantum, da parte dell' attore al momento della

citazione, ovvero comunque del disinteresse dell'attore che disponesse della prova ad ottenere la

quantificazione del diritto e, quindi, un titolo esecutivo e, dunque, almeno nell'immediato,

l'esecuzione forzata.

Ma se l'attore, chiedendo soltanto la condanna generica, non mostra interesse, nel processo di

merito, nè alla quantificazione del suo diritto nè ad ottenere un titolo esecutivo, non può affermare

di avere interesse ad ottenere una misura cautelare volta alla tutela interinale di quel diritto nella sua

effettiva dimensione - che è soprattutto quantitativa, essendo l'"esistenza" connotato d'ordine (non

completamente ma) alquanto astratto - e funzionalizzata ad innescare l'esecuzione forzata.

Il ragionamento non cambia se l'attore afferma che la sua scelta sarebbe dovuta a ragioni d'ordine

fiscale (ammontare della tassa di registro sulla sentenza di condanna che accerti l'intero ammontare

del danno): può chiedere la riduzione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni. Con

l'effetto, tra l'altro, che il sequestro eventualmente concesso si convertirebbe in pignoramento nei

limiti della somma finalmente richiesta (se il danno è ritenuto provato almeno in quei limiti).

Si può concludere allora che la domanda di condanna generica non è compatibile con l'interesse

dell'attore ad ottenere cautela conservativa sul patrimonio del debitore.

Applicando le medesime coordinate concettuali, si giunge a conclusione opposta quando, come nel

caso di specie, l'attore abbia aggiunto ex art. 278 comma 2 c.c. alla domanda di condanna generica,

quella di condanna del convenuto al pagamento di una provvisionale, il cui accoglimento può

avvenire "nei limiti della quantità per cui [il Giudice] ritiene già raggiunta la prova".

Ne deriva che il presupposto della condanna provvisionale è costituito dal pieno accertamento

dell'esistenza del diritto almeno nella misura corrispondente alla somma per l'intanto liquidata, id

est cognizione piena e completa di tutti gli elementi che integrano la fattispecie costitutiva, incluso,

per quella quantità, lo stesso danno.

Si tratta cioè di pronuncia decisoria, idonea ad assumere efficacia di giudicato sostanziale,

attributiva di carattere vincolante alla liquidazione effettuata anche nel successivo giudizio volto

alla residua quantificazione, ove non sarà possibile procedere a riduzione od azzeramento della

somma da erogare definitivamente, ed, infine, atta ad assumere la qualità di titolo esecutivo (6).

6) Cass., n. 9996 del 2004; Cass., n. 3800 del 1998.

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Quando l'attore accompagni la domanda di condanna generica con la domanda di condanna

provvisionale, allora sono integrati tutti presupposti perchè la tutela cautelare conservativa possa

essere concessa: è possibile la valutazione del fumus boni iuris anche con riferimento alla

dimensione quantitativa del danno; è possibile la valutazione del periculum in mora; il

provvedimento di sequestro, in caso di accoglimento della domanda, è suscettibile di convertirsi in

pignoramento.

E' peraltro altrettanto ovvio che tutto quanto appena affermato non può che avvenire nei limiti in cui

lo stesso attore ha proposto la domanda di condanna provvisionale individuandola in una somma

prefissata suscettibile di incremento solo a seguito di richiesta da proporsi all'esito dell' espletanda

istruttoria, poiché, con riferimento a somme maggiori, in ipotesi integranti l'ulteriore risarcimento,

manca allo stato la domanda rispetto alla quale la cautela dovrebbe essere strumentale.

Non può essere dimenticato, infatti, che, in presenza di domanda di condanna generica, la condanna

provvisionale è legata all'istanza di parte, sicchè, quando con tale istanza, come nel caso di specie

(v. supra), è indicato l'ammontare massimo di liquidazione della provvisionale [salva "(... riserva di

migliore anche più elevata indicazione all'esito dell'istruttoria)"], al Giudice è preclusa una

pronuncia di condanna per un ammontare più elevato, quale che sia l'ammontare del danno

accertato, pena l'incorrere nel vizio di ultrapetizione (7).

Si deve poi considerare che la riserva "di migliore e più elevata indicazione" non può certo

considerarsi sciolta a mezzo delle domande formulate in sede di ricorso per sequestro conservativo,

sia perchè non si è svolta alcuna istruttoria ed anzi non si è ancora tenuta la prima udienza, sicchè i

convenuti non si sono ancora costituiti in giudizio e non hanno avuto modo di esplicare appieno il

loro diritto di difesa, sia perchè in alcun modo il ricorso per sequestro conservativo proposto in

corso di causa può essere ritenuto luogo processuale idoneo a modificare le domande formulate in

citazione, che anzi, al contrario, costituiscono il referente naturale proprio per vagliare la

sussistenza del nesso di strumentalità della misura richiesta, appunto rispetto ad esse.

In conclusione, ritiene questo Giudice, giusta le considerazioni appena svolte, che il sequestro

conservativo richiesto sia ammissibile, ma esso non possa essere autorizzato per somme che non

siano state oggetto di domanda di condanna provvisionale in sede di giudizio di merito.

Ne consegue che a tali importi andrà commisurata la valutazione della sussistenza dei presupposti

del fumus boni iuris e del periculum in mora.

II) Fumus boni iuris. II.1) I titoli di responsabilità azionati da parti ricorrenti.

7) Art. 112 c.p.c.; tra le tante: Cass., n. 6096 del 2006; Cass., n. 6351 del 1981.

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La decisione sul ricorso per sequestro conservativo implica una ricognizione dei titoli di

responsabilità alternativamente azionati dagli attori/ricorrenti nei confronti dei convenuti/resistenti,

considerando le loro reciproche relazioni, ma anche la loro pacifica autonomia e l'ammissibilità del

loro concorso (8).

I titoli dedotti dai ricorrenti sono due:

a) responsabilità da direzione e coordinamento dei componenti della "Famiglia Ligresti"; b) responsabilità degli amministratori per danni alla società ex artt. 2391, 2391 bis, 2392 c.c. Sono altresì invocati in subordine: c) responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. d) responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Con riferimento alla prima deduzione (responsabilità da esercizio dell'attività di direzione e

coordinamento ex art. 2497 c.c.), si impone una delibazione almeno sommaria sulla sua

configurabilità giuridica.

Con riferimento alla seconda (artt. 2391, 2391 bis c.c.) sarà possibile evidenziare in questa sede

soltanto quegli aspetti che risultano rilevanti per la valutazione della sussistenza del fumus boni

iuris.

II.1.a) Responsabilità da direzione e coordinamento dei componenti della "Famiglia Ligresti": configurabilità. Il primo titolo di responsabilità dedotto dai ricorrenti induce varie questioni: a') Sussistenza della legittimazione (attiva) della società eterodiretta ad agire in responsabilità nei confronti dell'ente/soggetto dirigente. a'') Sussistenza della legittimazione (passiva) della persona fisica che abbia esercitato attività di direzione e coordinamento di una società ad essere destinataria di azione risarcitoria esercitata dalla società eterodiretta. a''') Puntualizzazioni sulla natura dell'attività di direzione e coordinamento. a'''') Configurabilità dell'esercizio congiunto dell'attività di direzione e coordinamento tra più soggetti. a''''') Criteri di prova dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. a'''''') Puntualizzazione sulla deduzione attorea. a') Sussistenza della legittimazione (attiva) della società eterodiretta ad agire in responsabilità nei confronti dell'ente/soggetto dirigente.

8) Cass., n. 14107 del 2011; Cass., n. 16947 del 2003; Cass., n. 2574 del 1999.

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Deve essere riconosciuta la legittimazione (attiva) della società eterodiretta ad agire in

responsabilità nei confronti dell'ente/soggetto dirigente.

Plurime sono le ragioni a sostegno di tale soluzione.

La prima è di ordine storico.

L'art. 90 D.Lgs. n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi

imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), rubricato

"Responsabilità nei casi di direzione unitaria", prevedeva:

"1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive impartite".

Pacifica dunque la legittimazione attiva della società eterodiretta ad agire (in persona del

commissario giudiziale) nei confronti di amministratori della dirigente per danni derivanti da

(abusivo) esercizio della "direzione unitaria".

E si deve considerare che questa norma costituisce, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria,

la sintesi e raccoglie il risultato dell'applicazione di normative precedenti, seppure altrettanto

settoriali, in materia di gruppi, quali l'art. 3 d.l. n. 26 del 1979 convertito con modificazioni dalla

l.n. 95 del 1979 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e le disposizioni del

d.l. n. 233 del 1986 convertito con modificazioni dalla l.n. 430 del 1986 (liquidazione coatta

amministrativa di gruppi facenti capo a società fiduciarie, di revisione, enti di gestione).

Tanto premesso, è altresì pacifico (9) che la ratio in forza della quale è stato introdotto l'art. 2497

comma 1 c.c. è consistita nel concedere tutela ai soci ed ai creditori della società controllata (10) nei

confronti dell'ente dirigente, per la svalorizzazione della partecipazione o l' insufficienza della

garanzia patrimoniale generica causate dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Tuttavia, poiché quell'attività determina danno diretto al patrimonio della società controllata ma

solo indiretto a quello dei soci o dei creditori, la tecnica di tutela è consistita nell'istituire una

responsabilità diretta dell'ente controllante nei confronti dei soggetti indirettamente danneggiati.

Costoro, infatti, proprio in quanto danneggiati solo indirettamente, non potevano agire a tale titolo

verso l'ente controllante ex artt. 1218 e 1223 c.c. o 2043 c.c. La nuova norma, in deroga al

fondamentale principio di risarcibilità soltanto del danno diretto, ha istituito la nuova fattispecie di

responsabilità, proprio per rendere effettiva la tutela di quei soggetti, oltre che per rendere effettiva

l'affermazione della responsabilità per abusivo esercizio del'attività di direzione e coordinamento,

9) Si vedano anche gli artt. 2 let. h e 10 legge delega n. 366 del 2001. 10) In questa sede, per mera comodità linguistica, ci concediamo la licenza di utilizzare gli aggettivi "controllante", "controllata", come sinonimi di società "dirigente" e società "eterodiretta", nella piena consapevolezza della distinzione dei fenomeni del controllo e della direzione e coordinamento (art. 2497 sexies c.c.), utilizzo qui plausibile per la limitata rilevanza, in questo procedimento, delle questioni relative a questa distinzione.

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fatalmente destinata a rimanere pressoché solo sulla carta se affidata soltanto all'iniziativa della

società controllata (11).

Orbene, se tale è la ratio della nuova norma, allora per un verso le va riconosciuta la funzione di

ampliare l'area di responsabilità dell'ente dirigente anche verso soggetti e rispetto a posizioni

giuridiche che prima non potevano attingerla perché irrilevanti, e, per altro verso, essa non può

essere interpretata nel senso di limitare od escludere la legittimazione attiva di soggetti - in primis la

società controllata - cui quella legittimazione era in precedenza pacificamente riconosciuta.

Il secondo argomento a favore del riconoscimento della legittimazione attiva della società

controllata risiede nella pacifica perdurante vigenza di quelle norme generali (artt. 1218, 1223 c.c.,

2043 c.c.), in forza delle quali, prima della riforma, essa era riconosciuta ed i cui effetti, per quanto

appena detto sulla ratio della norma, non possono essere in alcun modo esclusi in conseguenza della

sua entrata in vigore e che, invece, con essa concorrono.

Ciò posto, non è dubbio che se la holding, esercitando attività di direzione e coordinamento in modo

illegittimo, ha prodotto danni al patrimonio della società controllata, trattandosi di soggetti giuridici

distinti, tale situazione genera in capo alla prima, in forza dei principi appena richiamati, una

responsabilità risarcitoria.

Infatti, la giurisprudenza ante riforma aveva riconosciuto la legittimazione attiva della società

controllata ad agire verso la controllante, sia sulla base delle norme settoriali allora vigenti, sia

richiamando i principi generali (12).

Siccome i principi generali sono ovviamente vigenti e alle norme settoriali si è aggiunta una norma

con funzione ampliativa della responsabilità della holding, non vi sono argomenti consistenti in

base ai quali escludere la legittimazione attiva della società controllata.

Ed in particolare, per ovvi motivi di coerenza sistematica e parità di trattamento, alla norma

introdotta per estendere la responsabilità della holding verso soci e creditori della controllata

indirettamente danneggiati (art. 2497 comma 1 c.c.), è connaturato l'effetto di configurare la

fattispecie di responsabilità anche verso la società controllata direttamente danneggiata.

Un dirimente riferimento testuale, implicito ma chiarissimo, si rinviene inoltre nel disposto dell'art.

2497 comma 3 c.c., nella parte in cui, prevedendo la possibilità che sia la stessa società eterogestita

a risarcire i suoi soci e creditori del danno che indirettamente hanno subito per effetto dell'esercizio

dell'attività dell'ente dirigente, legittima la stessa società eterogestita a rivolgersi all'ente dirigente

per ottenere il risarcimento del danno, che altrimenti subirebbe addirittura due volte.

11) Relazione § 13. 12) Hanno riconosciuto la legittimazione attiva della società controllata ad agire verso la controllante: Trib. Orvieto, 4.11.1987, in Giur. Comm., 1989, II, 804; Trib. Palermo, 15.6.2011, in Foro It., 2011, 11, I, 3189; Trib. Milano, sent. n. 83454/2008 R.G, Pallich c. Hall 24 s.r.l.

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In ogni caso, non valgono a confutare la superiore ricostruzione nè la pretesa esaustività della

legittimazione concessa a soci e creditori della controllata - poiché le azioni di questi ultimi per

definizione sono mirati ad un ristoro del danno solo parziale e comunque non diretti al reintegro del

patrimonio del soggetto direttamente danneggiato -, nè quello che la controllante finirebbe per

risarcire se stessa - poiché l'alterità dei soggetti giuridici ne preclude in radice la spendibilità -, nè

che la società eterodiretta, proprio perchè tale, non agirebbe mai - perchè si tratta di argomento di

mero fatto che trova evidente smentita in tutti i casi in cui la controllata ha agito, non ultimo il

presente -, nè che il riconoscimento della legittimazione della controllante indurrebbe una

inammissibile duplicazione del risarcimento in capo alla holding, una volta a favore della

controllata ed altra volta a favore dei suoi soci o creditori - poiché il problema del concorso dei

diritti al risarcimento per danno diretto ed indiretto deve trovare una soluzione processuale

mediante denuntiatio actionis necessaria, riunione/sospensione/assorbimento/inammissibilità dei

processi concernenti gli stessi fatti, con vis attractiva e prevalenza da riconoscere a quello avente ad

oggetto il risarcimento del danno diretto -, nè infine immaginando una qualche responsabilità della

società eterodiretta nei confronti dei suoi soci, in ipotesi per avere subito senza opporsi o senza

opporsi efficacemente ad una diminuzione patrimoniale causata dall’altrui illegittima attività di

direzione\coordinamento ed a sua volta causativa di una diminuzione del valore delle partecipazioni

- poiché quelle condotte non sono ascrivibili alla società eterodiretta ma, semmai, ai suoi

amministratori, contro i quali essa ben potrà rivalersi ex artt. 2393 e 2476 c.c.; poiché il danno

riflesso subito dai soci trova origine proprio nel danno subito in prima battuta dalla società

eterodiretta; soprattutto poiché (almeno con riferimento al danno indirettamente provocato al valore

della partecipazione) ai soci, proprio in quanto portatori di partecipazioni rappresentative di

conferimento di capitale di rischio ed elementi costitutivi di un ente che gode di autonomia

patrimoniale, non è mai consentito chiedere all'ente ristoro per la diminuzione del valore della

partecipazione che derivi dalla diminuzione del valore del patrimonio sociale, ma, al massimo, agire

per conto della società nei confronti degli amministratori per i danni che questi le abbiano arrecato

(artt. 2393 bis, 2476 comma 3 c.c.) e per ottenerne il risarcimento in favore della società, mai invece

l'azione risarcitoria diretta nei confronti della società; infine poichè un ipotetico diritto al

risarcimento dei soci della società eterodiretta nei confronti della medesima finirebbe anche per

contrastare con il principio di postergazione delle ragioni dei soci rispetto a quelle dei creditori

sociali, risolvendosi in forme incontrollate di restituzione (almeno parziale) di conferimenti prima

che siano estinti tutti i debiti sociali verso i terzi - (13).

13) Trib. Milano, sent. n. 83454/2008 R.G., Pallich c. Hall 24.

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Infine, è appena il caso di richiamare i principi costituzionali. Riconosciuta la soggettività giuridica

delle società commerciali, sarebbe illegittima una norma od un'interpretazione che precludesse loro

di agire in giudizio nei confronti dell'ente dirigente danneggiante per ottenere il risarcimento del

danno che esso ha causato al loro patrimonio (artt. 3 e 24 comma 1 Cost.).

a'') sussistenza della legittimazione (passiva) della persona fisica che abbia esercitato attività di direzione e coordinamento di una società ad essere destinataria di azione risarcitoria esercitata dalla società eterodiretta. E' nota l'evoluzione nella redazione del testo dell'art. 2497 comma 1 c.c. che ha comportato la

sostituzione del pronome "chi" - che figurava nel testo dello schema governativo - con i sostantivi

"società" o "enti", nell'intento di ridurne la portata (14).

Residuava tuttavia, in ogni caso, la possibilità di ricondurre la persona fisica nel novero degli enti,

intendendo questo sostantivo in senso ampio siccome dalla legge non ulteriormente qualificato ed

essendo indubbiamente anche la persona fisica un ente (= soggetto) giuridico, in quanto dotato di

capacità giuridica.

Si deve altresì considerare che il pronome "chi" ancora figura nel disposto degli artt. 2497 bis

comma 5 e 2497 quinquies c.c.

Si deve aggiungere che consolidata giurisprudenza in materia fallimentare e lavoristica riconosce

rispettivamente la fallibilità e la riconducibilità del contratto alla holding persona fisica che abbia

esercitato attività di direzione e coordinamento. Quella giurisprudenza, ovviamente, riconnette i

relativi effetti normativi alla persona fisica a condizione che sussistano gli altri elementi che, in

quelle materie, integrano i rispettivi requisiti di fattispecie (15).

Infine, proprio nel TUF sono previste importanti norme che, facendo riferimento al "soggetto" che

esercita attività di direzione e coordinamento ovvero al "soggetto" che controlla la holding che

esercita l'attività di direzione e coordinamento, includono la persona fisica tra gli "enti" che

quell'attività esercitano: tali sono l'art. 150 comma 1 TUF (v. postea par. b), l'art. 12 comma 3 TUF

(rubricato "Vigilanza di gruppo") (16)

14) Le modifiche agli artt. 2497 bis e 2497 sexies introdotte dall'art. 5 D.Lgs. n. 37 del 2004 hanno significato e portata chiarificatrice e scopo di eliminare disarmonie testuali, non restrittiva. 15) Cass., sez. un., n. 25275 del 2006; Cass., n. 3724 del 2003; Cass., n. 12113 del 2002; Cass., n. 23344 del 2010; Cass., n. 1439 del 1990; Trib. Brindisi, 23.3.2010, in www.unijuris.it; C.App. Milano, 17.7.2008, in Fall., 2009, 169; Trib. Venezia, sent. n. 164 del 2012 in Riv. Dir. Bancario, febbraio 2013, con nota Di Nicola; Trib. Napoli, 8.1.2007, in Il Caso.it. 16) "3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la Sim o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni": art. 12 comma 3 TUF.

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Del resto, era ed è ampiamente diffusa la convinzione che norme che escludessero la legittimazione

passiva della persona fisica dall'azione di responsabilità per illecita e pregiudizievole attività di

direzione e coordinamento sarebbero costituzionalmente illegittime.

A tal proposito si deve considerare che la legge (art. 2497 comma 1 c.c.) ha riconosciuto la

legittimità dell'attività di direzione e coordinamento, ad essa (inevitabilmente) riconnettendo

responsabilità, con ciò attribuendole rilevanza giuridica.

Rimane vero, nel contempo, che tale attività è essenzialmente un attività di fatto (17), attività che è a

sua volta espressione di un potere di fatto sulla società da parte di chi la esercita.

Potere rinveniente da un controllo partecipativo o da un controllo di origine contrattuale (artt. 2497

sexies, 2359 c.c.), in ragione proprio del surplus di potere che in capo al socio controllante od al

contraente forte quelle situazioni generano rispetto a quello che è loro fisiologicamente riconnesso

secondo la loro propria natura e configurazione (es.: voto maggioritario in assemblea su nomina

degli amministratori, revoca, attribuzione di retribuzione, azione di responsabilità; clausole in

materia di royalties, provvigioni, penali, recesso, ecc., ecc.), ovvero potere rinveniente da qualsiasi

altra fonte e considerato semplicemente in quanto si manifesti in quell'attività.

Se ciò è vero, non c' è ragione per cui i soci ed i creditori della società diretta possano chiedere alla

società o ente dirigente, ai suoi amministratori, al socio di controllo, ai propri amministratori ecc.

(art. 2497 comma 2 c.c.) di essere risarciti per il pregiudizio arrecato alla redditività od al valore

della partecipazione o per la lesione all'integrità del suo patrimonio solo quando pregiudizio o

lesione siano causati dall'esercizio illecito di attività di direzione e coordinamento da parte di una

società o ente e non quando la stessa attività - che in sé ha natura di fatto ed è espressione di un

potere di fatto - sia illecitamente esercitata da una persona fisica, almeno quando essa la eserciti

professionalmente, stabilmente e con adeguato impiego di mezzi (rimanendo ovvio che l'attività di

direzione e coordinamento di società commerciali, ha natura gestoria rispetto alle società stesse; per

la differenza con l'amministrazione di fatto v. postea; ultroneo, proprio per questo, sarebbe invece il

riferimento ad un esercizio "imprenditoriale" dell'attività di direzione e coordinamento, che è invece

necessario in contesto fallimentare e lavoristico).

Si evidenzia cioè una distinzione di discipline a fronte di identità di fattispecie che finisce per ledere

i diritti risarcitori dei soggetti danneggiati dall'abusivo esercizio dell'attività di direzione e

coordinamento, in violazione degli artt. 3 e 24 comma 1 Cost.

In questo contesto è sopravvenuto il disposto dell' art. 19 comma 6 d.l. n. 1.7.2009 n. 78 convertito

con modificazioni dalla l.n. 102 del 3.8.2009 (c.d. decreto "Salva Alitalia"):

17) Per tutti, Trib. Pescara, 2.2.2009, in Foro It., 2009, 2843 "... esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali".

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"L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i

soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito

della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria".

La norma, anzitutto, non ridefinisce in generale il controllo partecipativo richiamato quale base di

presunzione di esercizio di attività di direzione e coordinamento dall'art. 2497 sexies c.c.: la

"detenzione" di una partecipazione in una società (2247 c.c.) non può non avere finalità economica

o finanziaria (cioè non può avere scopo di mero godimento, di liberalità, benefico o caritatevole,

ricreativo, ludico ecc. o se lo ha in fatto, ciò è giuridicamente irrilevante), sicchè l'apparente

ridefinizione della fattispecie non ha, per questo aspetto, l'effetto di ridurne l'ambito, almeno con

riguardo alle partecipazioni in società commerciali di cui qui si discute.

Essa inoltre, proprio perchè intesa a circoscrivere il novero dei soggetti responsabili per attività da

direzione e coordinamento, ma non a ridefinire i suoi presupposti, non attiene appunto alla

ridefinizione dell'attività generativa di responsabilità.

In secondo luogo essa presenta almeno un aspetto di dubbia legittimità costituzionale, che concerne

appunto la limitazione della responsabilità per illegittimo esercizio dell'attività di direzione e

coordinamento agli "enti collettivi", con esclusione quindi degli "enti individuali", cioè le persone

fisiche (18).

Valgono in proposito i rilievi sopra formulati, che si devono qui intendere richiamati.

Ciò posto, e proprio considerando per un verso la dubbia legittimità costituzionale della norma con

riferimento a questo aspetto, e per l'altro il dovere del Giudice di interpretare le norme secondo

Costituzione, si impone anzitutto di assegnare all'art. 19 cit. un significato non eccedente la sua

lettera, strettamente intesa.

Perciò, già in via di prima approssimazione e a prescindere dal vaglio di legittimità del contenuto

normativo della nuova disposizione, la sua efficacia escludente deve essere riconosciuta come

limitata al perimetro operativo dell'art. 2497 comma 1 c.c., e dunque all' ipotesi della responsabilità

diretta delle persone fisiche esercenti attività di direzione e coordinamento verso i soci e i creditori

della società controllata.

Orbene, nel presente procedimento, i soggetti legittimati attivi e che hanno agito in responsabilità

avverso i convenuti/resistenti sono le società (in tesi) assoggettate alla direzione e coordinamento di

persone fisiche, non i loro soci o creditori, sicchè all'azione esercitata in questa sede non si applica

la limitazione soggettiva di cui all'art. 19 cit.

18) Non mette conto qui trattare dell'esclusione dello Stato dal novero dei soggetti responsabili per esercizio di attività di direzione e coordinamento, la cui valutazione di legittimità richiederebbe ampie riflessioni, essendo la questione manifestamente irrilevante nell'ambito di questo procedimento.

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Dunque è configurabile, richiamando i principi generali (artt. 1218, 1223, 2043 c.c.), la diretta

responsabilità delle persone fisiche esercenti attività di direzione e coordinamento verso la società

eterodiretta per i danni provocati al suo patrimonio dall'esercizio illegittimo di tale attività, quando

essa sia esercitata professionalmente, stabilmente e con adeguato impiego di mezzi.

Gli stessi motivi rendono irrilevante in questa sede la questione di legittimità costituzionale del

citato art. 19.

a''') Puntualizzazioni sulla natura dell'attività di direzione e coordinamento. Si è detto che l'attività di direzione e coordinamento è attività di fatto, giuridicamente rilevante e

generativa di responsabilità, rinveniente da un potere di fatto.

Limitando il discorso al controllo partecipativo (e trascurando la problematica del controllo

contrattuale, qui irrilevante), ben si può affermare che, quando la legge lo assume a fondamento

della presunzione di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497 sexies in

relazione all'art. 2359 nn. 1 e 2 c.c.), essa lo riconosce anche quale titolo di legittimo esercizio

(facoltativo) di quel potere.

Al di fuori del controllo partecipativo come situazione legittimante l'esercizio del potere di

direzione e coordinamento, resta la situazione di potere di fatto di direzione e coordinamento,

comunque generatasi, che si manifesta nell'esercizio della relativa attività.

A questa situazione si applica parimenti la disciplina di cui agli artt. 2497 e ss. inerente l'esercizio

dell'attività di direzione e coordinamento, salvo che essa, non avendo base partecipativa o

contrattuale, non potrà essere presunta ex art. 2497 sexies e dovrà essere provata.

Va inoltre sottolineato che, come peraltro si ricava dalla piana lettura dell'art. 2497 comma 1 c.c.,

l'attività di direzione e coordinamento ha natura gestoria.

Trattandosi di attività di fatto (pur giuridicamente rilevante e generativa di responsabilità), essa non

può esplicarsi che come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli

amministratori della società eterodiretta, che ne sono i naturali referenti e destinatari (cfr. anche

art. 2497 ter c.c.).

L' attività di direzione e coordinamento si distingue perciò dall' amministrazione di fatto della

società controllata: l'ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società

eterodiretta rilevanti verso i terzi e/o spendendo il nome di lei, così generando un effetto di

imputazione ad essa dei suoi atti; l'ente dirigente invece influenza o determina le scelte gestorie

operate dagli amministratori della società diretta, che si tradurranno in atti gestori rilevanti verso i

terzi compiuti, in esecuzione delle direttive, dagli amministratori della società diretta.

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L'ente dirigente, dunque, non esercita "i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" di

amministratore (art. 2639 c.c., da cui si ricava una definizione paradigmatica e generale della figura

dell'amministratore di fatto).

L' attività di direzione e coordinamento è invece un' attività atipica, che può assumere forma orale o

scritta e le modalità più svariate - dal colloquio tra presenti, al colloquio telefonico, alla mail, al fax,

al verbale di c.d.a., ecc. -, avente come soggetto attivo/mittente l'ente dirigente e come destinatari

gli amministratori della società diretta, consistente nella espressione di volontà dell'ente dirigente in

ordine ad atti gestori che dovranno essere compiuti dagli amministratori della società diretta (e poi

di conseguenza imputati ad essa).

Se, a titolo meramente esemplificativo, il c.d.a. della società dirigente e della diretta sono composti

in maggioranza dalle stesse persone, l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento assumerà

connotati particolarmente informali, non essendo necessaria comunicazione intersoggettiva, ed

invece traducendosi automaticamente la volontà della società dirigente in seno all'organo gestorio

della società diretta (19).

Emerge tuttavia il limite logico della alterità soggettiva, che si appalesa proprio con riferimento alla

questione della holding persona fisica: l'esercizio di attività di direzione e coordinamento è

immaginabile solo se l'ente dirigente è diverso dall'amministratore della società diretta. Se non v'è

alterità soggettiva, l'"ente dirigente" si identifica in tutto e per tutto con la persona

dell'amministratore e l'attività di direzione e coordinamento non sussiste, risolvendosi nella pura ed

effettiva attività gestoria.

In questo caso, la persona, assunta la carica, inizierà a rispondere solo ex art. 2392 c.c. se l'ente

dirigente non sussiste o, per quel fatto, finisce per estinguersi o per non esercitare più l'attività

direttiva, invece risponderà ex art. 2497 comma 2 c.c. se, dopo l'assunzione della carica, l' "ente

dirigente" collettivo o pluripersonale prosegue nell'esercizio della sua attività direttiva.

a'''') Configurabilità dell'esercizio congiunto dell'attività di direzione e coordinamento tra più soggetti. Non pare dubbio che l'attività di direzione e coordinamento possa essere esercitata da più soggetti

(società, enti, persone fisiche) congiuntamente.

In tale senso, anzitutto, vale notare che l'art. 2497 comma 1 c.c. indica l'esercente l'attività

utilizzando il plurale ("Le società o gli enti che ..."), con ciò fornendo inequivocabile fondamento

letterale alla soluzione del problema.

19) Trib. Palermo,15.6.2011, cit.

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In secondo luogo vale considerare che, se l'attività da direzione e coordinamento genera

responsabilità di natura contrattuale (20), essa non può che incombere su tutti coloro che hanno

causato il danno esercitando di concerto od in concorso tra loro l'attività in questione (21); se genera

responsabilità extracontrattuale si applica l'art. 2055 c.c. (22).

Infine, un chiaro segnale nel senso del coinvolgimento nella responsabilità da direzione e

coordinamento di tutti coloro al cui comportamento sia riconducibile il fatto lesivo (o dal quale

abbiano tratto beneficio) si ricava dal disposto del comma 2 dell'art. 2497 c.c.

E se l'intento del legislatore era quello di evidenziare la responsabilità di tutti i soggetti al cui

comportamento fosse riconducibile il danno (conclusione peraltro già attingibile applicando i

principi generali), non si vede come espungere dal rilevante normativo l'ipotesi dell' eterodirezione

congiunta.

Importando indizio normativo circa la configurabilità dell'esercizio congiunto dell'attività di

direzione e coordinamento è altresì costituito dalla previsione del controllo congiunto, rilevante

quale ipotesi di correlazione tra parti ai fini dell'applicazione dell'art. 2391 bis c.c., come

espressamente risulta da:

- Reg. Consob n. 17221/2010, All. 1, art.1, let. a, iii;

-IAS 24 come modificato dai punti 9 a) (i) e 9 b) (vi) del Reg. UE n. 632/2010 del 19.7.2010 (23).

Infine, è appena il caso di aggiungere che, se fosse accolta la tesi opposta a quella appena illustrata,

l'elusione della disciplina sarebbe semplicissima, essendo sufficiente presentare l'attività direttiva

come imputabile a più soggetti.

a''''') Criteri di prova dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

20) Come si deve preferibilmente ritenere per effetto della volontaria assunzione, da parte dell'ente dirigente nel momento in cui decide di esercitare il potere direttivo, di obblighi preesistenti e specifici (responsabilità da contatto sociale; art. 1173 c.c.): Trib. Milano sent. n. 83454/2008 R.G, Pallich c. Hall 24 s.r.l.; Trib. Milano, sent. n. 2085 del 2012, Gavazzi c. Policlinico S. Donato. Se ne rinviene conferma nel regime pubblicitario previsto (art. 2497 bis c.c.) e nel regime di motivazione delle decisioni degli amministratori della controllata (art. 2497 ter c.c.). 21) Argomento a maiori rispetto al seguente dictum della Corte di cassazione: " Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo" (Cass., n. 7618 del 2010). 22) Il disposto del'art. 2055 c.c. è estensibile ai soggetti che abbiano concorso nel danno mediante un inadempimento contrattuale: Cass., n. 14650 del 2012. 23) "Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica".

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Richiamate le osservazioni sulla natura dell'attività direttiva (par. a'''), le considerazioni su quel che

si deve ritenere necessario per averne la prova, seguono in modo assai lineare.

Anzitutto e proprio per quel che si è detto sulla natura dell'attività direttiva, la necessità di prova

nasce limitatamente ai casi in cui essa non sia presunta ex art. 2497 sexies c.c.: qui è l'ente dirigente

che deve fornire prova contraria.

Fuori da quei casi, non può comunque essere richiesta l'acquisizione della prova diretta

dell'esistenza materiale e del contenuto esatto della direttiva, essendo sufficiente l' acquisizione di

indizi da cui desumere che l'influenza, da parte dell'ente dirigente sugli amministratori della società

diretta, vi sia stata ed abbia concorso a determinare il compimento dell'operazione o della serie di

operazioni dannose per la società diretta, i suoi soci od i suoi creditori e vantaggiose per l'ente

dirigente.

Allo scopo potrà essere sufficiente che siano forniti indizi gravi, precisi e concordanti circa

l'oggettiva coerenza dell'atto o dell'attività dannosa per la società diretta, che si assume compiuta

per effetto dell'influenza della dirigente, con un "disegno di gruppo", tale per cui l'atto dannoso ha

determinato un corrispondente vantaggio per l'ente dirigente (o per altra società del gruppo), se tale

atto non è sorretto da una giustificazione economicamente razionale nella prospettiva della

controllata o il vantaggio evidenzia anomalie nella corretta gestione imprenditoriale e societaria

della società eterodiretta danneggiata.

Si vedrà, peraltro, come, nel caso di specie, siano state acquisiti elementi di prova diretta - qui

apprezzabili in termini di fumus boni iuris - dell'influenza esercitata dai componenti della famiglia

Ligresti sugli (altri) amministratori di Fondiaria-Sai s.p.a. (di seguito anche: FonSai o la Società) e

delle sue controllate, ben più consistenti dei meri indizi e qualificabili come prove direttamente

rappresentative della loro influenza sulle società del gruppo assicurativo in questione.

a'''''') Puntualizzazione sulla deduzione attorea. Parti attrici/ricorrenti hanno dedotto che, quand'anche non fosse ritenuto l'esercizio di attività di

direzione e coordinamento in forma congiunta tra i componenti della famiglia Ligresti, in ogni caso

sarebbe sufficiente che esso fosse riconosciuto in capo ad uno solo - segnatamente Salvatore

Ligresti - per dar luogo alla responsabilità anche degli altri in quanto compartecipi al fatto lesivo ex

art. 2497 comma 2 c.c.

Sul punto va solo osservato che la deduzione è corretta sul piano astratto, ma che l'affermazione di

responsabilità dei compartecipi va valutata alla luce dell'efficienza causale dei loro comportamenti

rispetto all'influenza esercitata dal dirigente sugli (altri) amministratori di FonSai e/o sulla

deliberazione od esecuzione della operazione dannosa.

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Vero è, peraltro, che il concorso ben può essere anche omissivo, quando emerga che gli altri

componenti della famiglia, in veste di amministratori di FonSai o delle altre controllate, a

conoscenza dell'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, non si siano adoperati,

come era loro dovere, per impedire l'operazione ed evitare il danno (art. 2392 comma 2 c.c.).

II.1.b) Responsabilità degli amministratori per danni alla società ex artt. 2391, 2391 bis, 2392 c.c., 150 comma 1 TUF. In questa sede occorre limitarsi ad evidenziare alcuni aspetti delle deduzioni attoree ed a

sottolineare alcuni aspetti della disciplina delle operazioni realizzate in conflitto di interessi rilevanti

ai fini del decidere.

Anzitutto è stata dedotta la responsabilità dei componenti della famiglia Ligresti anche come

amministratori di FonSai e delle controllate, nonchè come amministratori di fatto delle medesime

società nei periodi in cui essi non erano formalmente investiti delle relative cariche gestorie,

deduzioni già presenti in citazione (pt. 13, 27) e ribadite anche in memoria 16.9.2013 (pt. 6).

Tali deduzioni integrano due titoli di responsabilità diversi ed autonomi rispetto a quello

concernente l' abusivo esercizio di attività di direzione e coordinamento (v. II.1.a''') e sono allegati

in via concorrente/alternativa rispetto al primo: sostengono gli attori che sussistono entrambi i titoli

di responsabilità ma che, quando non sussistesse uno di essi, comunque varrebbe l'altro a sorreggere

la valutazione di responsabilità risarcitoria.

Solo in memoria 16.9.2013, invece, gli attori hanno per la prima volta accennato alla violazione

dell'art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale), richiamando un'indagine penale in corso avanti la

Procura della Repubblica di Torino, senza però che sia chiaro se abbiano inteso far assurgere

quell'accenno ad autonomo titolo di responsabilità risarcitoria (leggi: domanda di risarcimento del

danno da reato azionata in sede civile ed implicante l'accertamento incidentale di esistenza del

reato stesso) o no. Nel primo caso, peraltro, dovrebbe valutarsi se si tratti di novum inammissibile

od invece di precisazione della stessa domanda, mediante mera ulteriore qualificazione giuridica

degli stessi fatti conducente ad un identico petitum risarcitorio (art. 183 commi 4 e 6 n. 1 c.p.c.).

L'incertezza sul punto è irresolubile in questa fase processuale, sicchè tale deduzione non può qui

essere presa in considerazione.

Quanto invece alle fattispecie di cui agli artt. 2391 e 2391 bis c.c., mette conto sottolineare, molto

sinteticamente, quanto segue.

Anzitutto è condivisibile la deduzione attorea nella parte in cui sottolinea che il c.d.a., nel varare

l'operazione nel cui ambito un amministratore abbia interessi, è (testualmente) tenuto a vagliarne le

ragioni e la convenienza per la società gestita.

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Se ne desume, in primo luogo, che la regola della business judgment rule, che normalmente presidia

lo spazio di discrezionalità gestoria nell'ambito della valutazione giudiziale dell'operato degli

amministratori, qui assume una valenza ben diversa e ben più ampia: l'operazione risulta legittima

solo se gli amministratori l'abbiano motivatamente ritenuta, ovviamente ex ante, opportuna e

conveniente per la società. Essa dunque non può dirsi legittima sol che non sia palesemente

irrazionale od arbitraria o che sia compiuta previa diligente istruttoria, sicchè lo stesso ambito di

discrezionalità degli amministratori ne risulta corrispondentemente ristretto.

E parimenti il Giudice sarà tenuto, nella valutazione della legittimità della decisione, a sindacare la

diligenza con cui gli amministratori hanno espresso il giudizio di opportunità e convenienza, non

limitandosi dunque a verificare che non siano stati varcati i confini dell'azzardo, dell'avventatezza o

del rischio ingiustificato.

Lo stesso può dirsi con riferimento all'art. 2391 bis c.c., che, con riferimento alle società che fanno

ricorso al mercato del capitale di rischio, impone quali requisiti di legittimità delle operazioni con

parti correlate, il rispetto di regole che ne "assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e

procedurale".

Quest'ultima è intesa come adozione e scrupolosa e diligente osservanza di procedure per la

strutturazione, negoziazione e approvazione delle operazioni, procedure idonee a generare decisioni

pienamente ponderate ed informate nell'interesse della società.

La correttezza sostanziale comprende non solo la valutazione che l'operazione sarebbe stata

compiuta negli stessi termini se conclusa con una parte non correlata, ma include anche la

valutazione di convenienza dell'operazione, e ciò in quanto le esigenze di tutela che hanno indotto il

legislatore a prevederla per le società non quotate, si impongono all'ennesima potenza con

riferimento alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rispetto alle quali è

vitale garantire agli investitori una gestione della società aliena da ogni interferenza particolaristica

e perciò non ostacolata rispetto al raggiungimento del suo scopo di creazione di valore per gli

azionisti.

Ciò è tanto vero che il Regolamento Consob n. 17221/2010 ("Regolamento recante disposizioni in

materia di operazioni con parti correlate") agli artt. 7 e 8 prevede espressamente sia per le

operazioni di minore rilevanza sia per le operazioni di maggiore rilevanza che il comitato per il

controllo interno (di seguito: CCI) - organismo obbligatoriamente istituito in seno al c.d.a. allo

scopo (anche) di analizzare le operazioni con parti correlate e composto di amministratori

indipendenti (24) -, è tenuto ad esprimere il suo motivato parere "sull'interesse della società al

compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative

24) Qui, per sintesi, il termine è utilizzato atecnicamente.

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condizioni". Dunque convenienza e correttezza sostanziale, in quanto unitariamente riferite alle

condizioni dell'operazione, costituiscono un'endiadi reciprocamente esplicativa.

Ed il parametro di valutazione non può che essere costituito dalle ordinarie condizioni di mercato.

Il CCI, inoltre, ha la facoltà di "farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti

indipendenti di propria scelta", perchè esprima una valutazione professionale sui profili tecnici

dell'operazione.

Circa l'ampiezza della valutazione del CCI Consob ha espresso un parere che qui è del tutto

condiviso (v. postea e n. 42).

Nella fase successiva, poi, sarà il c.d.a. ad esprimere la finale valutazione di opportunità

dell'operazione, nell'esercizio della sua discrezionalità gestoria, però sindacabile in questa sede

giudiziaria anche nel merito (oltre che con riguardo alla complessiva correttezza procedurale) in

ragione, come si è detto, del parametro di valutazione (la convenienza e correttezza sostanziale

dell'operazione) imposto dal legislatore quale requisito di legittimità dell'operazione.

Infine, le norme richiamate impongono "una completa informativa almeno trimestrale al consiglio

di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni".

Da notare che si richiede ancora maggiore approfondimento dei pareri espressi dagli amministratori

indipendenti nell'ambito delle società soggette all'altrui direzione e coordinamento (25), proprio in

considerazione dei maggiori rischi cui vanno incontro gli azionisti di minoranza per la probabilità

che l'operazione sia compiuta alle condizioni imposte dalla parte correlata che esercita l'attività di

direzione e coordinamento.

Oltre alle norme sopra citate assume rilievo l'art. 150 comma 1 TUF, a mente del quale:

"1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con

periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior

rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in

particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di

terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento".

Quanto alla vigenza delle regole appena indicate, si deve considerare che: - il Reg. Consob n. 17221

è stato adottato con delibera del 12 marzo 2010; - l'art. 2391 c.c. è entrato in vigore, nella sua

versione attuale, l' 1.1.2004; - l'art. 150 TUF è entrato in vigore il 29.2.2004; - l'art. 2391 bis c.c. è

entrato in vigore il 14.1.2005.

25) " 1. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell’Allegato 2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell' operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell' attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata": art. 14 comma 1 Reg. Consob cit.

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Da notare che, prima dell' entrata in vigore dell' art. 2391 bis c.c., era vigente per tutte le società

l'art. 2391 c.c., sicchè in ogni caso si imponeva, da parte del c.d.a., la valutazione di merito della

opportunità e convenienza dell'operazione in conflitto di interessi, secondo le sintetiche

osservazioni sopra svolte.

Assai rilevanti, in ogni caso, le raccomandazioni di Consob agli organi societari, datate sin dal finire

degli anni ’90, in ordine all’attenzione da prestare all’informativa sulle parti correlate, alla

valutazione dell’interesse al compimento di operazioni con le stesse, ed agli specifici flussi

informativi dovuti in merito (26).

Entrato in vigore l'art. 2391 bis c.c. le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,

avevano l'obbligo di dotarsi di "regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e

procedurale delle operazioni con parti correlate".

Pertanto, ritardi od insufficienze contenutistiche nelle regole che la società si sarebbe data, non

potevano che ridondare a carico degli amministratori, responsabili dell'adeguatezza dell'assetto

organizzativo ed amministrativo della società alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (art. 2381

comma 4 c.c.).

In particolare, sarebbero state comunque insufficienti regole che avessero trascurato la previsione di

procedure interne capaci di assicurare la trasparenza dell'iter decisionale concernente la

deliberazione sull'operazione con la parte correlata, nonchè il vaglio di merito dell' opportunità e

convenienza dell'operazione. Su quest'ultimo punto è appena il caso di osservare che l'indicazione

di cui all'art. 2391 bis c.c., circa la correttezza sostanziale da assicurare con l'introduzione delle

regole interne, non poteva che essere interpretata in questo senso (come poi è stata interpretata dal

citato Regolamento Consob n. 17221), atteso che, come detto, le norme di salvaguardia del

patrimonio sociale rispetto alle "operazioni interessanti" previste per tutte le società per azioni (art.

2391 c.c.), non possono che valere a maiori per quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di

rischio.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che l'adeguatezza delle regole interne adottate dalle società,

trattandosi di fonti ultrasecondarie, non può essere che vagliata alla luce del dettato normativo, e

non viceversa, come invece pare voler fare la difesa Talarico invocando il regolamento interno

adottato da FonSai nel maggio 2005 e poi successivamente e progressivamente modificato (p. 26 ss.

Memoria 1.8.2013).

26) Relazione istruttoria Consob 28.8.2013, p. 32. Doc. 92 fc.

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* Ai fini della individuazione dei parametri di responsabilità nella deliberazione ed esecuzione di

operazioni in conflitto di interesse, paiono sufficienti - rispetto a quanto rileva in questa sede - le

seguenti indicazioni.

Anzitutto, a prescindere dall'osservanza dei principi derivanti dall'art. 2391 bis c.c., resta ferma la

concorrente applicazione degli artt. 2391 e 1394, 1395 c.c.

Così, gli amministratori diversi da quello interessato rispondono verso la società per violazione di

legge ex art. 2932 c.c. in relazione alle norme appena citate, quando, essendo a conoscenza della

situazione di interesse, ed a fronte di informazioni lacunose da parte dell'interessato, non si siano

informati sulla reale natura, termini, origine e portata del conflitto; quando non abbiano

adeguatamente motivato le ragioni e la convenienza dell'operazione; quando non siano state

rispettate le procedure previste dalle regole interne, se conformi al Reg. Consob cit.; per non avere

adottato regole interne conformi al Reg. Consob cit. o, in sua assenza, alla legge. Ciò, ovviamente,

sempreché l'operazione deliberata abbia causato un danno alla società amministrata (27).

Da aggiungere che il parere favorevole del CCI non esime da responsabilità i consiglieri che lo

hanno espresso, salvo che esso sia stato predisposto diligentemente ed in buona fede, nè i

componenti del c.d.a. deliberante, ad eccezione di quei componenti che, non coinvolti nel

concepimento e proposizione dell'operazione, abbiano votato a favore quando si possa dire che i

profili di illegittimità del parere non sarebbero stati percepibili a seguito di un suo esame condotto

con la diligenza professionale richiesta.

Nel caso di specie, il CCI di FonSai si è sempre espressamente astenuto dall'effettuare un esame di

merito delle operazioni in conflitto di interesse. Ciò costituisce uno dei profili di illegittimità che

affliggono le Operazioni Immobiliari (così collettivamente denominate. V. postea II.3) di cui ci

occupiamo.

L' amministratore in conflitto di interessi risponde "dei danni derivanti alla società dalla sua azione

od omissione" (art. 2391 comma 3 c.c.). Si deve aggiungere che, come noto, il testo dell'art. 2391

c.c. non prevede più l'obbligatoria astensione dell'amministratore interessato dal voto della delibera

sull' operazione interessante, facoltizzandolo al voto, salvo prevedere l'impugnabilità della

deliberazione potenzialmente dannosa quando quel voto sia stato determinante.

Si aggiunga che il Reg. Consob cit., nemmeno prevede o disciplina l'astensione del consigliere

interessato.

Ciò significa, a ben vedere, che il sistema ritiene l'astensione sostanzialmente irrilevante, trattandosi

di atto meramente formale, incapace di incidere davvero nel procedimento di formazione della

27) Alla tutela risarcitoria si aggiunge ex art. 2388 c.c. la tutela demolitoria della delibera autorizzativa dell'operazione in conflitto di interessi assunta in violazione delle disposizioni degli artt. 2391 e 2391 bis c.c.

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volontà della società, spesso un alibi dietro il quale comodamente poteva nascondersi il vero regista

dell'operazione.

Men che meno l'astensione può essere configurata come esimente o anche solo come attenuante

della responsabilità dell'amministratore interessato (28).

Dunque, il parametro di responsabilità dell'amministratore interessato rimane il citato art. 2391

comma 3 c.c., ma letto in connessione - oltre che con le altre disposizioni dell'art. 2391 e con quelle

dell'art. 2391 bis c.c. -, con quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2392 c.c. (29).

E si tratta di regole particolarmente pregnanti proprio in questo caso, in cui l'amministratore

interessato per definizione (art. 2391 comma 1 c.c.) è pienamente a conoscenza dell'interesse di cui

è portatore, dei termini dell'operazione e, quindi, del danno che potrebbe derivare alla società per

effetto della sua deliberazione ed esecuzione.

Tali regole valgono a maggior ragione per l'amministratore che, espressione o collegato all' ente

dirigente, sia inserito nell'organo gestionale della società diretta, atteso che questi più degli altri può

svolgere quel ruolo di "guardiano del limite" di legittimità delle direttive provenienti dall'ente

dirigente, cui è per legge chiamato dal momento dell'assunzione della carica gestoria nella società

diretta.

II.2 Responsabilità dei componenti della famiglia Ligresti per illecito esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. In alternativa: responsabilità ex art. 2392 c.c., anche in relazione agli artt. 2391 e 2391 bis c.c., dei componenti della famiglia Ligresti che hanno rivestito pro tempore la carica di amministratori in FonSai e in altre società del Gruppo FonSai; responsabilità ex art. 2043 c.c. dei componenti della famiglia Ligresti che non hanno rivestito pro tempore la carica di amministratori in FonSai e in altre società del Gruppo FonSai. Responsabilità ex art. 2497 comma 2 c.c. di Fausto Marchionni e Antonio Talarico. In alternativa: responsabilità ex art. 2392 c.c. II.2.a) Rilevanza, ai fini del decidere, dei rapporti familiari tra Salvatore, Giulia Maria, Jonella Ligresti.

28) Consob censura come “mero formalismo” l’astensione degli amministratori interessati: Relazione istruttoria 28.8.2013, p. 51. Doc. 92 fc. 29) "In ogni caso gli amministratori ... sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

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Parti attrici ricorrenti hanno chiesto che sia riconosciuto in questa sede un fumus di responsabilità

risarcitorie di Salvatore Ligresti, Giulia Maria Ligresti, Jonella Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti,

indicandoli collettivamente come "componenti della Famiglia Ligresti".

Tutte le difese dei resistenti hanno eccepito che la Famiglia non è un ente nè un soggetto giuridico,

sicchè non è possibile ascrivere ad essa alcun genere di responsabilità.

Su questo non si può che convenire: la famiglia, sul piano giuridico, è costituita da quel fascio di

situazioni giuridiche stabilite per legge o per contratto tra i suoi componenti, che trovano il loro

titolo nei rapporti di sangue, ma che non si traducono in imputazione di posizioni giuridiche

soggettive direttamente in capo ad essa - cui non è riconosciuta capacità giuridica -, sibbene solo in

capo ai suoi componenti.

Così pure si deve convenire con parti resistenti che il concetto di Famiglia - speso in lettera

maiuscola dai ricorrenti - non può costituire un anomalo strumento con cui tentare di supplire a

lacune in termini di individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità o di allegazione od

a carenze di prova (qui di fumus) di responsabilità.

Vero anche, per converso, anzitutto che parti ricorrenti hanno sempre parlato di responsabilità dei

componenti della Famiglia Ligresti, così intendendo riferirsi alle persone sopra indicate, sicchè

anche i resistenti devono guardarsi dal costruire ad arte uno schermo retorico non utilizzato da

controparte per criticarlo sin troppo facilmente.

Inoltre, ed è ciò che qui preme sottolineare, i rapporti famigliari sono tutt'altro che irrilevanti, sia sul

piano sostanziale che probatorio, rispetto alla questione della esistenza, tra i componenti della

famiglia, di comuni e stretti interessi anche patrimoniali rilevanti anche rispetto a temi oggetto del

presente procedimento (30).

Così, ad esempio, in materia di operazioni con parti correlate, si vedano:

- l' art. 1 let. e) dell' All. 1del Reg. Consob n. 17221/2010 cit., indica come parte correlata di una società lo stretto famigliare di chi "direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti" oppure di chi "è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante".

30) Ad esempio, in materia di azione revocatoria, e, in particolare, di prova del consilium fraudis in capo all'acquirente del bene in frode ai creditori, costituisce rilevante indizio la circostanza che egli sia un famigliare od il convivente del debitore venditore: "In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, mentre, per i subacquirenti, la prova della "scientia fraudis" può essere desunta come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati": Cass., n. 18034 del 2013; Cass., n. 4077 del 1996; Cass., n. 6272 del 1997;

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Il punto 2. dell'All. 1 cit. (intitolato: "Definizioni funzionali a quelle di 'parti correlate' e di 'operazioni con parti correlate' ") definisce gli "stretti familiari":

"Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente".

- Lo IAS 24 (come modificato da ultimo dal punto 9 a) del Reg. UE n. 632/2010 del 19.7.2010), prevede, al fine "di assicurare che il bilancio di un’entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti", che siano offerte in nota integrativa una considerevole serie di informazioni sull'esistenza di parti correlate e sulle operazioni che la società ha compiuto con le stesse (par. 13-27). E, a tale scopo, afferma:

"Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio ... . (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona: (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio; (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante".

Se ne desume che, ai fini della verifica dell'esistenza di un controllo congiunto, da parte di

Salvatore, Giulia Maria, Jonella (e Gioacchino Paolo) Ligresti su FonSai e sulle società controllate,

e, in particolare, al fine di provare che essi costituivano un insieme coeso di persone aventi un

comune interesse economico-lucrativo nella gestione di FonSai, personale ed eccedente la posizione

di socio di controllo, costituisce indizio indubbiamente significativo la circostanza che tra loro

intercorrevano stretti legami di sangue. Tale situazione poi, per il rapporto che esiste tra controllo

ed esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, diviene rilevante anche con riferimento alla

seconda.

II.2.b) Esercizio congiunto dell'attività di direzione e coordinamento su FonSai e sulle società controllate da parte di Salvatore, Giulia Maria, Jonella (e Gioacchino Paolo) Ligresti: esistenza di un accordo in tal senso tra i componenti della famiglia Ligresti. Soggezione di Marchionni e Talarico alle direttive dei componenti la famiglia Ligresti. Si può ritenere assistita da fumus di fondatezza dell'ipotesi che sia esistito tra i componenti della

famiglia Ligresti un accordo finalizzato al controllo congiunto ed all'esercizio congiunto dell'attività

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di direzione e coordinamento su FonSai e sulle società controllate, in conflitto di interessi ed a

vantaggio proprio o comunque al condizionamento, allo stesso scopo, della gestione di FonSai (31).

Si può altresì ritenere che quell'accordo sia stato idoneo a conseguire lo scopo di volgere la gestione

di FonSai, almeno con riferimento ad alcuni, ma certo rilevantissimi aspetti, a vantaggio proprio e

personale degli stessi componenti della famiglia Ligresti individualmente intesi e della famiglia nel

suo complesso.

A tale scopo occorre:

a') descrivere brevemente la fisionomia del Gruppo FonSai e del Gruppo Ligresti, che, nelle Operazioni Immobiliari oggetto di processo e di ricorso, ha costituito parte correlata, in tesi indebitamente avvantaggiata dalla loro esecuzione;

a'') indicare le cariche assunte dai resistenti all'interno delle società del Gruppo FonSai e del Gruppo Ligresti.

a''') ripercorrere, per quanto qui è rilevante, le risultanze del procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Torino;

a'''') considerare sinteticamente, come indizi dell'accordo, gli episodi di mala gestio oggetto di addebito da parte degli attori nonchè esaminare brevemente la vicenda sfociata nella richiesta, proveniente dai componenti della famiglia Ligresti e rivolta all'amministratore delegato di Mediobanca dott. Alberto Nagel (di seguito: Nagel).

a''''') Conclusioni in punto di imputazione delle responsabilità.

a') Fisionomia del Gruppo FonSai e del Gruppo Ligresti. La catena di controllo del "Gruppo FonSai", per quel che rileva in questo procedimento (riguardante

fatti occorsi sino al 2012), può essere descritta come segue.

Star Life S.A., è partecipata in percentuali paritarie da Salvatore, Gioacchino Paolo, Giulia Maria,

Jonella Ligresti.

Star Life S.A. è a sua volta titolare, per tramite di Sinergia Holding di Partecipazioni s.p.a. (di

seguito: Sinergia) e di Immobiliare Costruzioni Im.CO s.p.a. (di seguito: IMCO), del 20,224% del

capitale sociale di Premafin Finanziaria Holding di Partecipazioni s.p.a. (di seguito: Premafin).

Tali partecipazioni erano legate da patto di sindacato con le partecipazioni di cui erano titolari, per

il 10,349 % ciascuna Canoe Securities S.A., Limbo Invest S.A., Hike Securities S.A., società

rispettivamente controllate da Giulia Maria, Gioacchino Paolo e Jonella Ligresti (tutti tramite

31) Sul punto sono nella sostanza del tutto convergenti, sia pure con sfumature diverse e utilizzando diversa terminologia, le valutazioni di ISVAP, CONSOB e del Commissario ad acta. Si vedano in proposito i provvedimenti citati alle note 40 e ss. Nello stesso senso il parere Pedersoli, ove significativamente si usa, con riferimento alle Operazioni Immobiliari, senza avere letto le intercettazioni utilizzate in sede penale, la parola “sistema”: doc. 215 fm, p. 4.

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Compagnia Fiduciaria Nazionale s.p.a.) (32). A tali azioni si aggiunge, fuori dal patto di sindacato,

una partecipazione dello 0,017 % detenuta direttamente da Giulia Maria Ligresti.

Ai componenti della famiglia Ligresti è dunque riconducibile, anche tramite patto di sindacato, oltre

il 50 % del capitale di Premafin.

La riconducibilità di Premafin alla famiglia Ligresti è in ogni caso già attestata da provvedimento

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17.12.2002 n. 11475 (doc. 5 fm).

Questo fatto non è stato contestato dai resistenti nei loro scritti difensivi.

A sua volta Premafin, titolare del capitale di Fondiaria-SAI s.p.a. in percentuale prima pari a circa il

42 % e poi pari al 38,5% (dopo l'aumento di capitale concordato con Unicredit: v. postea), era

pacificamente socio di riferimento e controllante la società partecipata.

FonSai a sua volta controllava Milano Assicurazioni s.p.a. (di seguito: Milano Assicurazioni)

possedendone il capitale in percentuale pari al 63,4 %, Immobiliare Lombarda s.p.a. (già

Progestim), Immobiliare Fondiaria-SAI s.r.l., SAI Investimenti SGR s.p.a., Gruppo Fondiaria - SAI

Servizi s.c.ar.l., Villa Ragionieri s.r.l., Auto presto & Bene s.r.l.

* Il "Gruppo Ligresti" con riferimento alle società aventi ad oggetto costruzioni edili e gestioni di

attività alberghiere, in sintesi, e per quel che riguarda questo procedimento, era composto dalle

società Sinergia, controllante di IMCO, che controllava I.C.E.IN. s.p.a. (di seguito: ICEIN) e

Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero s.p.a. (di seguito: ASA), nonchè Altair s.p.a. (di seguito:

Altair) e Atahotels s.p.a. (di seguito: Atahotels).

Tali società erano controllate dai componenti della famiglia Ligresti direttamente o tramite società

fiduciarie o tramite Star Life S.A. cioè la stessa società, partecipata paritariamente dai componenti

della famiglia Ligresti, che compartecipava al controllo di Premafin con le tre società

lussemburghesi riconducibili a ciascuno dei fratelli Ligresti e tramite il patto di sindacato in essere

tra loro.

E' significativo che sul frontespizio sia del bilancio consolidato di Sinergia sia del bilancio

consolidato di IMCO fosse posta ben in evidenza la scritta "Gruppo Ligresti" (doc. 22, 23 fc).

E' altresì significativo che i componenti della famiglia Ligresti, quando amministratori pro tempore

di FonSai o delle società da essa controllate, si astenevano al voto in c.d.a. in ordine alle operazioni

32) Cfr. verbale ass. straordinaria Premafin 27.6.2012, doc. 214 fm. "L'11 novembre 2005 le società Canoe, Hike, Limbo, Sinergia ed ImCo - tutte riconducibili alla famiglia Ligresti - hanno sottoscritto un patto parasociale, avente ad oggetto la loro partecipazione in Premafin. L'accordo comprende un patto di consultazione, un sindacato di voto ed un sindacato di blocco, attraverso cui la famiglia ha regolato i propri rapporti interni. Fra i vincoli previsti va segnalato il divieto di vendita, alienazione o cessione a terzi delle azioni sindacate o il trasferimento dei diritti ad esse relativi, che ha l'obiettivo di blindare il controllo della capogruppo anche nell'eventualità di dissidi interni alla famiglia": Ordinanza GIP Torino, p. 93, n.t. 28

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poste in essere con tali società, a dimostrazione della esistenza dell'interesse nell'operazione e,

quindi, della "correlazione" della controparte contrattuale.

Infine, gli stessi resistenti hanno espressamente affermato che il loro conflitto di interessi, in quanto

amministratori di FonSai, nelle Operazioni Immobiliari con società del "Gruppo Ligresti" era noto

anche agli altri componenti del c.d.a. e, infatti, non hanno contestato l'estraneità di quelle società

alla loro sfera di disponibilità.

a'') Le cariche assunte dai resistenti all'interno delle società del Gruppo FonSai e del Gruppo Ligresti.

I resistenti hanno assunto le seguenti cariche: - Salvatore Ligresti: Presidente Onorario di FonSai dal 2003 al 2011; Presidente Onorario di Milano

Assicurazioni; consulente di FonSai per gli affari immobiliari dal 2003 al 2011; presidente del

consiglio di sorveglianza della parte correlata Atahotels sino al 18.1.2009;

- Jonella Ligresti: vice presidente di Premafin dal 2004 al 2011; presidente esecutivo di FonSai dal

aprile 2003 al 26 aprile 2012 con deleghe operative pari a quelle dell'amministratore delegato

Fausto Marchionni e componente del comitato esecutivo (vice presidente e componente del

comitato esecutivo sino al 31 ottobre 2012); consigliere di Milano Assicurazioni dal 2003 al 2008;

consigliere di sorveglianza della controparte correlata Atahotels dal 2003 al 1.7.2008;

- Giulia Maria Ligresti: presidente e amministratore delegato di Premafin dal 2003 al 4 ottobre

2012; vice presidente e componente del comitato esecutivo di FonSai dal 2003 al 2012; vice

presidente e componente del comitato esecutivo di Milano Assicurazioni dal 2003 al 23 dicembre

2011; consigliere di sorveglianza della parte correlata Atahotels sino al 2012;

- Gioacchino Paolo Ligresti: vice presidente di Premafin dal 2003 al 2010; consigliere di FonSai dal

2003 al 2012; consigliere di Milano Assicurazioni dal 2003 al 2012 (dal 2008 componente del

comitato esecutivo); vicepresidente di Sai Investimenti dal 2003 al 2011; presidente e componente

il comitato esecutivo di Sai Investimenti; consigliere di sorveglianza e consigliere di

amministrazione della controparte correlata Atahotels dal 2003 al 2014, anche con funzioni di

vicepresidente;

- Fausto Marchionni: consigliere di amministrazione di FonSai sino all'approvazione del bilancio

relativo all'esercizio 2011, amministratore delegato, componente del comitato esecutivo nonchè

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direttore generale sino al 27 gennaio 2011; consigliere di amministrazione di Milano Assicurazioni

sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010; presidente del c.d.a. di Sai

Investimenti SGR s.p.a. sino al 3.1.2011; vicepresidente e componente il comitato esecutivo di

Immobiliare Lombarda sino al 23.6.2009; consigliere di amministrazione sino al 2012 e presidente

del consiglio di sorveglianza di Atahotels dal 19 gennaio al 18 giugno 2009.

- Antonio Talarico: consigliere di amministrazione di FonSai sino al 30 ottobre 2012, vice

presidente, amministratore delegato, componente del comitato esecutivo sino al 31 dicembre 2011;

consigliere di amministrazione di Milano Assicurazioni sino al 30 ottobre 2012, amministratore

delegato, componente del comitato esecutivo sino al 31 dicembre 2011; consigliere di Sai

Investimenti SGR s.p.a. sino al 2014; vicepresidente di Immobiliare Lombarda sino al 2013;

consigliere di amministrazione di Atahotels sino al 2014. Nella parte dedicata alla Corporate

Governance del bilancio civilistico e consolidato di FonSai, si legge che, oltre al Presidente ed

all'Amministratore Delegato, deve "considerarsi amministratore esecutivo il Vice Presidente Geom.

Antonio Talarico, in quanto titolare di deleghe gestionali e/o di funzioni direttive in società

controllate operanti nel settore immobiliare e, fra queste, Immobiliare Lombarda, cui è affidata la

gestione del patrimonio immobiliare della Compagnia e del Gruppo". Che Talarico fosse

competente per le operazioni immobiliari della compagnia e del Gruppo è fatto pacifico e

dimostrato dal suo costante e primario coinvolgimento in tutte le Operazioni Immobiliari.

a''') Le risultanze del procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Torino. Il ruolo delle Operazioni Immobiliari nell'ambito del delitto di falso in bilancio contestato nel procedimento penale.

Ai fini del decidere sono assai rilevanti le risultanze del procedimento penale in corso presso la

Procura della Repubblica ed il Tribunale di Torino, con riferimento sia al tema dei rapporti interni

tra i componenti della famiglia Ligresti rispetto all'esercizio del potere gestorio in FonSai e in

Milano Assicurazioni, sia con riferimento alla loro capacità di influenzare le scelte gestorie degli

altri amministratori e, segnatamente di Marchionni e Talarico, al fine di piegarle alla soddisfazione

di interessi di ciascuno dei componenti la famiglia e della famiglia nel suo complesso, sia, infine,

con riferimento al ruolo che le Operazioni Immobiliari ebbero nella gestione di FonSai in termini di

illegittimo vantaggio concesso alle controparti correlate.

Non v'è dubbio che tali atti e provvedimenti siano utilizzabili in questo procedimento civile volto

all' autorizzazione di sequestro conservativo, perchè: - formati in un procedimento in cui sono

indagati gli stessi soggetti oggi convenuti/resistenti; - utilizzati per l'emissione di un'ordinanza di

custodia cautelare in carcere a carico di tutti e cinque gli odierni resistenti, provvedimento che ha

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come presupposto l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza" (cioè di elementi di maggior

pregnanza e concludenza del 'fumus boni iuris' richiesto per l'emissione del sequestro conservativo

civile) e che non risulta essere stato riformato in sede di impugnazione; - le imputazioni penali

hanno ricevuto un primo avallo giurisdizionale con l'emissione di sentenza di applicazione della

pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Giulia Maria Ligresti, atto che è utilizzabile nel processo

civile nei noti limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità (33).

* Vale anzitutto richiamate l'imputazione ascritta a Salvatore, Jonella, Giulia Maria, Gioacchino

Paolo Ligresti, nonchè a Marchionni e Talarico.

Anzitutto Salvatore Ligresti è indagato quale "amministratore di fatto ex art. 2369 c.c. e comunque

quale promotore e sostenitore delle condotte contestate ai componenti il Consiglio di

Amministrazione di FonSai s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a. con deleghe esecutive, condotte in

ogni caso da lui stesso avallate". Gli altri sono indagati per condotte tenute nell'esercizio delle

funzioni sopra menzionate.

Il delitto di falso in bilancio ex art. 2622 c.c., relativo al bilancio di Fondiaria-Sai s.p.a. (esercizio

2010) aggravato dall'avere cagionato grave nocumento ai risparmiatori, ed il delitto di aggiotaggio

informativo ex art. 185 TUF sono contestati ai Ligresti ed a Marchionni e Talarico in concorso tra

loro ex art. 110 c.p.

La finalità nella falsa comunicazione sociale è individuata, anzitutto in termini generali:

"... non solo nel cercare di mantenere una apparente immagine di solidità patrimoniale e finanziaria della Compagnia assicurativa nel mercato nonostante le forti criticità negative riscontrate nell'esercizio di chiusura, ma soprattutto nel cercare di salvaguardare gli interessi dell'azionista di riferimento, la famiglia Ligresti, che attraverso Premafin ... controllava all'epoca di 38,5 % del capitale di Fondiaria-Sai ...". Tale finalità è risultata poi articolata più specificamente nelle seguenti finalità particolari, tutte tra

loro concorrenti:

- assicurare a Premafin la distribuzione dei dividendi FonSai;

- "evitare la diluizione della partecipazione del Gruppo Fondiaria-Sai s.p.a. di Premafin Finanziaria"

in conseguenza di un aumento di capitale che avrebbe dovuto essere sottoscritto in aggiunta o

comunque superiore a quello in ordine al quale era già stato raggiunto un accordo tra Premafin ed

Unicredit s.p.a. (di seguito: Unicredit) per euro 450 milioni (accordo reso noto il 22.3.2011) ed a

33) Cfr., tra le tante: Cass., n. 15111 del 2013; Cass., n. 6347 del 2000; Cass., s.u. n. 5756 del 2012; Cass., n. 9358 del 2005.

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quello indicato dal c.d.a. di FonSai per un importo complessivo massimo di euro 1,1 miliardi, allo

scopo di evitare che la famiglia Ligresti perdesse il controllo di FonSai e si interrompesse il flusso

dei dividendi;

- proseguire nella effettuazione delle Operazioni Immobiliari, in danno di FonSai ed a vantaggio

delle società del Gruppo Ligresti.

Quanto alla prima "finalità particolare" del delitto di falso, si afferma che la distribuzione dei

dividendi "era sempre assicurat[i]a ... nonostante un 'risultato netto' gravemente in perdita negli anni

2009 e 2010" (34).

Al riguardo sono stati acquisiti elementi da cui si desume univocamente che: - la stessa

sottoriservazione in cui consiste il falso in bilancio contestato nel procedimento penale citato

(artificiosa sottovalutazione della "riserva sinistri"), era finalizzata a consentire ai Ligresti di

percepire i dividendi FonSai; - i dirigenti amministrativi di FonSai ricevevano pressioni affinché la

riserva sinistri fosse sottodimensionata al fine di consentire la distribuzione dei dividendi; -

Marchionni, avvertito della sottoriservazione anche per gli anni anteriori al 2010, aveva deciso di

affrontarlo "sistemando" la criticità nel bilancio; - esistevano a livello dirigenziale commistioni tra

Premafin e FonSai (35); - i Ligresti erano i soggetti interessati, i beneficiari e i principali attori della

politica di bilancio di FonSai (36).

34) Ordinanza GIP Torino, p.6. Tabella dividendi distribuiti a Premafin 2003-2009: Ord. cit., p. 89. 35) Così Massimo Daffelli - responsabile presso l'ufficio bilanci e Dirigente Preposto dall'ottobre 2011 - , parlando con l'amministratore delegato Emanuele Erbetta: "Ma dico, ci son delle pressioni anche lecite dell'azionista, in senso buono, o di un mercato, che si aspetta dei flussi di cassa, sotto forma di dividendi e sotto forma di performance ..." (tel n. 324 del 7.11.2012 h. 15,45). Così Piergiorgio Bedogni - Dirigente Preposto alla redazione del bilancio -, parlando con Emanuele Erbetta: "... E infatti, non ma lei le pressioni. Dico no guardi se vuole l'unico elemento su cui sicuramente io avevo espressione contraria per quello che potevo dire non sono mai stato d'accordo sulla distribuzione di dividendi con prelievo da riserva" (tel. n. 447 del 4.12.2012, h. 19,17). Così Marchionni: "... Diverso è invece dire: "si, tu non hai evidenza da quello che han dato a te, ma perchè chi ha fatto il bilancio prima, ti ha nascosto il fatto che invece stava ranzando per dare gli utili ai Ligresti ..." (tel. n. 349 del 31.10.2012 h. 17,52, interlocutore: Talarico). Così Rigamonti Ettore - responsabile controllo di gestione nel 2009 -, "... il tema della carenza delle riserve sinistri era tema noto alla dirigenza ed anche relativo alle annualità precedenti. ... Per quanto riguarda le riserve 2007 e 2008 io avevo segnalato la carenza a Marchionni ed anzi mi ero recato da lui accompagnato da Gismondi che era l'attuario incaricato ... nei documenti presentati da Gismondi ...vi era una carenza di riserva sinistri di circa 500 milioni di euro ... Di fronte a queste sollecitazioni ricordo che l'AD Marchionni riteneva che il problema non si dovesse porre e che nel bilancio si potesse comunque sistemare questa criticità"; quindi, dopo avere affermato che la politica delle riservazioni nel 2009 e nel 2010 non era adeguata alle reali necessità: "Ho segnalato questa situazione ad Erbetta, ma non era la prima volta. Infatti nel corso degli anni io e Bellucci più volte avevamo portato a conoscenza di Marchionni e dello stesso Erbetta, all'epoca direttore generale, la cronica carenza della riserva sinistri. Non dico nulla di nuovo se segnalo come vi fosse il solo interesse a consentire dividendi per Premafin e che conseguentemente la voce relativa alle riserve fosse la più comprimibile. La stessa struttura di Governance era tale per cui Carlino cumulava nella sua persona la carica di Direttore Generale di Premafin e di direttore generale di Fondiaria. A Carlino in Premafin succedette Novarese ... Novarese a sua volta aveva incarichi in FonSai" (Verbale s.i.t. 22.4.2013). Così persona non ancora identificata, parlando con Riccardo Quagliana, responsabile ufficio legale FonSai: "...non c'è nessun server fantasma ... lì non c'erano server fantasmi, era Marchionni che tagliava le riserve, dai Rigamonti lo racconta sempre". Con riferimento al fatto che gli amministratori - con riferimento al falso in bilancio - intendessero "raggiungere un risultato" a prescindere dalla correttezza del metodo utilizzato per raggiungerlo, purchè solo avesse una parvenza di "accettabilità" (sicchè era stato adottato un metodo di quantificazione della riserva sinistri imprudente e scorretto, allo scopo di deprimerla

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Per quanto più specificamente riguarda il tema, assai rilevante, dei rapporti tra i Ligresti da un lato,

Talarico e Marchionni dall'altro, sono stati acquisiti elementi da cui si può desumere che i due

amministratori erano destinatari ed esecutori delle loro direttive (37).

Ulteriori elementi di riscontro si ricavano da quanto accaduto per porre rimedio alla grave

situazione venutasi così a creare in capo a FonSai, sia con riferimento alla stabilità della Società, sia

con riferimento alle capacità di Premafin di pagamento dei suoi debiti. In particolare, quella grave

situazione allertava ovviamente le banche creditrici, in primis Unicredit, che: - da un lato

concordava con i Ligresti (accordo 22.3.2011) un aumento di capitale consistente (450 milioni di

euro) ma il più indolore possibile per loro, al fine di consentire che Premafin, continuando a

percepire i dividendi FonSai in caso di utile, potesse far fronte alla sua esposizione (38); - dall'altro

imponeva l'ingresso in c.d.a. di tre manager da lei espressi e, soprattutto, di Piergiorgio Peluso nella

posizione di Direttore Generale, allo scopo, poi verificatosi, di dare impulso ad un progetto di

riorganizzazione assolutamente necessario e che costituiva il preludio della fine del controllo dei

Ligresti su FonSai.

impropriamente): cfr. anche deposizione Pappadà Sergio, addetto al controllo di gestione di FonSai. L'indagine penale ha altresì consentito di appurare che il sistema informatico IES - in uso in FonSai per la registrazione e contabilizzazione dei sinistri -, aveva subito manipolazioni allo scopo di "poter abbattere la necessità di riservazione", riconducibili alla politica di bilancio seguita da Marchionni (p. 61, 68, 69 Ordinanza cautelare GIP Torino). 36) Così Emanuele Erbetta in una conversazione con Manuela Mandotti: "E.: ... perchè poi se togli i Ligresti che facevano casino, la dimostrazione che nei primi tre mesi di quest'anno sono il migliore gruppo assicurativo del mercato .... quel gruppo è fantastico ... e quindi non c'entra con il patrimonio, poi togli i Ligresti, le spese diminuiscono vertiginosamente, tutte le cose tornano a posto, come doveva essere in effetti. M.: ... questo lo so, è chiaro, cioè dalla famiglia che, ovviamente, si avvaleva poi dei manager per fare quello che voleva fare, quindi alla fine la compagnia comunque non ha pensato a fare, a svolgere correttamente il proprio dovere. E.: Eh, ma è pur vero che se lo fai rischi di andare in galera, ha vinto quello che ha preso 17 milioni ... (riferito a Fausto Marchionni - nde), cioè quelli che fanno i furbi, cioè ... alla fine la lezione che c'ho è che è una stronzata mettere a posto i conti, ma veramente una stronzata ...". 37) Così lo stesso Talarico, parlando proprio con Marchionni: "Talarico: ... Io non sono disposto a ... prendermi certe responsabilità, che erano degli azionisti. Io ero un manager. Io ero un manager, e quindi io manager eseguiva quelle che erano le disposizioni dell'azionista di maggioranza. Marchionni: Beh questo non ti conviene sostenerlo, eh (ride); Talarico: Perchè io ero un relatore, ero un relatore. Marchionni: "Tu facevi parte di un consiglio e, quindi, dovevi tutelare anche gli azionisti di minoranza" (tel. n. 349 del 31.10.2012, cit.). Così Marchionni, parlando con Rapisarda in un incontro del 18.12.2012 in un ristorante di Milano: "Quello che mi ..., che, che rimprovero [intelligibile] è quello di essere stato troppo ... Rapisarda: Eh, alla ... alla famiglia. Marchionni: Quello veramente ... Anche i più benevoli ..." (ordinanza GIP Torino, p. 72). E ancora Marchionni, parlando con Alberto Alderisio: " ... E questo non era mica un suo dovere di azionista di fare quella roba lì, e poi soprattutto non caschiamo dal pero, tutti quando venivano passavano prima da lui (da intendersi Ligresti Salvatore) e poi venivano da me, dicendo che lui gli aveva detto di si ..." (Tel. n. 5890 e 5891 del 21.1.2013, h. 10,21 e 10,40. Il teste Lana ha definito Talarico persona "molto vicina alla famiglia" (Ord. GIP Torino p. 102). Nell'ambito di una conversazione di Alberto Alderisio, con un uomo non ancora identificato, si fa riferimento molto esplicito al fatto che Talarico, pur essendo vice presidente, "non controllava" nulla (Ord. GIP Torino, p. 104). L'asservimento degli amministratori Marchionni e Talarico alla "famiglia" è ritenuto anche in sede penale: Ordinanza GIP Torino, p. 95. 38) In sede di sommarie informazioni rese l' 8 marzo 2013, Federico Ghizzoni (a.d. di Unicredit), dichiarava: "L'operazione di Unicredit prevedeva l'acquisto dei diritti di opzione da Premafin per 110 milioni di euro e l'acquisto dei diritti di opzione da Fondiaria per 60 milioni di euro. In questo modo Unicredit acquisì una partecipazione del 6,6% all'interno di Fondiaria, con una limitata diluzione che della percentuale di Premafin ... che passava da circa il 42 % al 35 %. L'obiettivo, infatti, era quello di non diluire eccessivamente la partecipazione di Premafin, in modo da consentire a quest'ultima la possibilità di ricevere dividendi non marginali da Fondiaria in caso di utili di esercizio ...".

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In sintesi emerge, almeno sul piano del fumus di fondatezza, che la gestione della politica di

bilancio di FonSai - cioè uno dei punti focali di gestione di uno dei maggiori gruppi assicurativi

italiani - era asservita agli interessi dei Ligresti, i quali, perchè fossero soddisfatti, erano capaci di

incidere sulle scelte degli amministratori esecutivi - in primis Marchionni e Talarico -, i quali si

prestavano ampiamente e collaboravano con loro alla realizzazione dello scopo.

* Quanto alla seconda "finalità particolare" del falso in bilancio, risulta di assoluto rilievo, ai fini

del presente procedimento, la circostanza che il dolo specifico è stato individuato, in capo agli

indagati in concorso tra loro, anche nell'intento di:

"garantire continuità alla consolidata politica di investimenti immobiliari, parte dei quali oltretutto non rientranti nel perimetro di esclusivo interesse del Gruppo Fondiaria-Sai s.p.a. (quali ad esempio, tra le altre, la acquisizione dell'intero pacchetto azionario della società Atahotels, avente ad oggetto attività di esercizio alberghiero), investimenti gestiti in prima persona da Antonio Talarico, con controparti abitualmente rappresentate da società direttamente o indirettamente riconducibili a Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti, Giulia Maria Ligresti e dunque parti correlate; operazioni di loro esclusivo vantaggio, sia per lo strumento giuridico adottato (compravendita di cosa futura, cosicchè l'opera veniva ad essere finanziata fin da subito con risorse patrimoniali del Gruppo Fondiaria-Sai), sia per la presenza di clausole contrattuali prive di tutela per il Gruppo Fondiaria-Sai s.p.a. a fronte di inadempimenti del costruttore, sia per il prezzo complessivo dell'opera, superiore al valore di mercato". Si può subito sgomberare il campo dall'eccezione delle difese dei resistenti, nella parte in cui hanno

sostenuto l'irrilevanza della contestazione penale in quanto le Operazioni Immobiliari terminano

nell'anno 2009, mentre il delitto riguarda il falso bilancio relativo all'esercizio 2010: la finalità del

falso è stata individuata nella prosecuzione della prassi di compimento di operazioni immobiliari in

conflitto di interesse e dannose, finalità rispetto alla quale per un verso è irrilevante che le

operazioni fossero terminate nel 2009, e, per altro verso, è strumentale la manipolazione del

bilancio relativo all'esercizio successivo.

E' appena il caso di aggiungere, perchè dato tanto intuitivo quanto incontrovertibile, che, perso il

controllo di FonSai, sarebbe divenuto pressocchè impossibile per i Ligresti riuscire a far sì che la

società continuasse a privilegiare le loro società di costruzione ed alberghiere - e quindi, tanto

indirettamente quanto concretamente, loro personalmente - nella sua politica di investimenti

immobiliari.

La sussistenza del dolo specifico è ritenuta sia nell'ordinanza del GIP di Torino (passim, spec. p. 90

e ss.), sia nella citata sentenza ex art. 444 c.p.c. resa nei confronti di Giulia Maria Ligresti.

Proprio con riferimento alle operazioni immobiliari, inoltre, sono stati acquisiti elementi indiziari

specifici e concludenti.

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Così Erbetta, in una conversazione con Daffelli (sulle qualifiche dei due, v. note), nega che, con

riferimento al bilancio, valesse "il sistema Ligresti", che invece valeva per le operazioni

immobiliari (39).

Lana Giancarlo, parlando con Daffelli (sulle qualifiche dei due, v. note), riferisce di una

conversazione con un funzionario di KPMG e conviene che una delle "aree a rischio" di FonSai -

oltre alle riserve ("... sulle riserve va beh, sparare sulla croce rossa") - era costituita proprio dagli

"Immobili" su cui potevano "esserci dei pasticci" anche per le sue grandi dimensioni (40).

Molto significativa la conversazione, ai massimi livelli, tra Erbetta e Marchionni, in cui questi

afferma: "... non finisce più 'sta storia, speriamo che ci si ferma a queste ipotesi qua, che non salta

fuori tutta la storia della parte immobiliare e della corruzione altrimenti viene fuori un casino"

(41). Con il che lo stesso Marchionni si dimostra del tutto consapevole delle forti irregolarità che

hanno caratterizzato la gestione delle Operazioni Immobiliari.

Estremamente rilevanti, infine, le dichiarazioni di Betti Luciano - amministratore unico di Icein e

ASA - il quale ha affermato che un Comitato Esecutivo Tecnico, composto da Salvatore Ligresti,

Talarico, Gardelli (amministratore di Im.Co., amministratore unico di Laità) e Ramella

(amministratore unico di Meridiano Secondo, vicedirettore generale di Immobiliare Lombarda, per

la quale agiva spesso per procura) aveva il compito di impostare e gestire tutte le operazioni

immobiliari del Gruppo Ligresti, di decidere le eventuali varianti in corso d’opera da apportare ai

progetti, di far predisporre e aggiornare le perizie di stima del valore dei complessi immobiliari, di

definire integralmente il contenuto dei contratti che regolavano le operazioni (Doc. 78 fc).

L’ operatività di questo Comitato Esecutivo Tecnico assume rilievo considerevole, proprio perché

era composto tanto di amministratori di FonSai (Talarico, addetto alla gestione delle Operazioni

Immobiliari), quanto di amministratori del Gruppo Ligresti (Gardelli, Ramella), quanto di chi

costituiva l’incarnazione stessa del conflitto di interessi (Salvatore Ligresti) ed aveva ad oggetto

proprio la gestione delle Operazioni Immobiliari.

Si tratta dunque (per quel che è dato comprendere allo stato e nell’ambito di questo procedimento)

dell’organo amministrativo di fatto attraverso il quale le Operazioni Immobiliari sono state gestite e,

dunque, a mezzo del quale le direttive gestionali sono state impartite dalla famiglia Ligresti, in

persona del suo leader ed esponente più autorevole (Salvatore), agli amministratori di entrambi i

Gruppi in conflitto, all’evidente scopo finale di salvaguardare e realizzare gli interessi della famiglia

stessa.

39) "E.: è il teorema che loro pensano, non conoscendo l'azionista, che l'azionista potesse esercitare, no, il solito sistema Ligresti, tipico magari degli immobili ...": Ord. GIP Torino, 35. 40) Ord. GIP Torino, p. 35. 41) Ord. GIP Torino, p. 108.

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In conclusione, dalle indagini penali emerge che uno degli "interessi forti" dei Ligresti nella

gestione di FonSai - oltre a quello base, cioè il mantenimento del controllo di FonSai, ed a quello

strumentale, cioè assicurarsi i relativi dividendi - era costituito proprio dallo svolgimento delle

Operazioni Immobiliari.

Emerge altresì che tutti tali scopi furono realizzati mediante il concorso attivo e consapevole di

almeno alcuni degli amministratori e, segnatamente, i due attuali resistenti Marchionni e Talarico.

a'''') Gli episodi di mala gestio oggetto di addebito da parte degli attori e la vicenda sfociata nella richiesta di benefici per 45 milioni di euro, proveniente dai componenti della famiglia Ligresti e rivolta all'amministratore delegato di Mediobanca dott. Alberto Nagel.

Non si può trascurare la rilevanza tanto degli stessi episodi di mala gestio qui contestati ed ulteriori

rispetto alle Operazioni Immobiliari, quanto delle vicende relative al cosiddetto "Papello Nagel" - il

foglio, sottoscritto dall'amministratore delegato di Mediobanca, in cui i Ligresti elencavano benefici

che avrebbero desiderato fossero loro riconosciuti in vista della loro uscita dal controllo di FonSai –

(doc. 8 G.M. Ligresti), quali indizi sia dell'interesse di ciascuno dei componenti della famiglia

Ligresti e di tutti congiuntamente a mantenere il controllo di FonSai, sia dell'esercizio congiunto del

potere gestorio propriamente od impropriamente (artt. 2497, 2043 c.c.) inteso sia del

perseguimento, a mezzo dell'esercizio di quel potere, di interessi personali in contrasto con quello

sociale.

Invero, sinteticamente, il ruolo di consulente per taluni affari immobiliari riconosciuto da FonSai a

Salvatore Ligresti, dietro pagamento di compensi assolutamente esorbitanti (v. postea, II.4 e ss.),

per prestazioni in netto conflitto di interessi, e risoltosi nella creazione di una "cabina di regia" delle

Operazioni Immobiliari (il Comitato Esecutivo Tecnico) attivo proprio al fine di pilotare quelle

Operazioni nella direzione effettivamente assunta in danno di FonSai ad a vantaggio delle società

del Gruppo Ligresti, costituisce la plastica rappresentazione della circostanza che, all'interno di

FonSai, il conflitto di interessi era stato istituzionalizzato, introiettato mediante la costituzione di

una sorta di organo parallelo e reso operante all'interno dei meccanismi di governance societaria.

Va aggiunto che il beneficio ritratto dalle Operazioni Immobiliari non era direttamente ed

immediatamente riferibile a ciascuna delle persone fisiche componenti la famiglia Ligresti, ma

costituiva un enorme vantaggio concesso loro bensì indirettamente - cioè per il tramite delle società

facenti parte del "Gruppo Ligresti" (v. supra) -, ma non per questo meno tangibile ed effettivo.

I compensi a Jonella Ligresti quale presidente del c.d.a. di FonSai, anch'essi assolutamente

esorbitanti, e relativi a funzioni mai esercitate effettivamente, costituiscono l'altrettanto plastica

rappresentazione dell’ esibita dominanza dei soci di riferimento - i componenti della famiglia

Ligresti appunto - sull'intera gestione di FonSai.

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Se mai vi fosse stato bisogno di conferma, la vicenda delle sponsorizzazioni Laità ne costituisce una

di significato inequivocabile.

Nè possono essere trascurati i benefit davvero luculliani forniti dalla munificente Società a tutti i

componenti della famiglia Ligresti (42).

E a definitiva conferma stanno le pretese avanzate dai componenti della famiglia Ligresti, quando

ormai il loro potere in FonSai era prossimo al declino, nei confronti di Mediobanca, rappresentate

nel "Papello Nagel". Esse sono di ingentissimo valore - per totali 45 milioni di euro circa -,

riguardano anche aspetti della vita personale dei componenti la famiglia – il mantenimento dei

munifici benefits, il mantenimento dell’affitto degli appartamenti al Tanka per 5 anni, ecc. -, e

soprattutto sono equamente distribuiti a vantaggio di ciascuno dei componenti della famiglia, senza

che nessuno ne sia rimasto escluso. Si tratta di un’ennesima riprova della coesione della famiglia

nella tutela e realizzazione dei personali interessi dei suoi componenti.

a''''') Conclusioni in punto di imputazione delle responsabilità.

Si può dunque affermare conclusivamente, nei limiti valutativi consentanei al presente

procedimento, che: - al vertice di FonSai era insediato un gruppo di persone, cioè i componenti

della famiglia Ligresti, tra le quali intercorreva un accordo volto a gestire la società a proprio

personale vantaggio (43), con plurime finalità compresenti: mantenimento del controllo,

distribuzione dei dividendi, effettuazione delle Operazioni Immobiliari; - essi avevano a

disposizione ed utilizzavano allo scopo ingenti mezzi materiali messi a disposizione anche dalla

Società; - erano in grado di influenzare la gestione per effetto della costituzione di legami

partecipativi e contrattuali (le partecipazioni in Star Life e Premafin; il patto di sindacato); - ebbero

ad esercitare tale potere gestorio, chiaramente eccedente i poteri spettanti al socio di controllo 42) Si veda l'elenco dei notevolissimi benefits di cui godeva ciascun componente della famiglia Ligresti (uffici, segretarie, autovetture di rappresentanza, ecc.): p. 97 Ordinanza GIP Torino, nt. 34. 43) Motivando sul concorso di Giulia Maria Ligresti nel falso in bilancio, il GIP di Torino (p. 100), tra l'altro osserva: "Gli stessi contrasti con Pier Giorgio Pelusoi in seno a Fondiaria-Sai, così come descritti da Ligresti Giulia Maria al P.M., rappresentano infatti una circostanza fattuale indiscutibile circa l agestine diretta - e non solo delegata dal management di Fondiaria-Sai - da parte dei proprietari-amministratori. Quindi a nulla rileva, sul punto, la circostanza che la sola Ligresti Giulia Maria fosse priva di deleghe esecutive in proprio in Fondiaria-Sai, dovendosi tenere conto della posizione di Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione e di componente del Comitato esecutivo ... Soprattutto la posizione apicale nella controllante Premafin (di cui l'indagata è Presidente e Amministratore Delegato) ed in altre società del Gruppo Fondiaria-Sai consente di affermare con sufficiente grado di certezza come Ligresti Giulia Maria abbia concorso con i famigliari su di un piano materiale e morale, quale effettiva istigatrice, alle condotte di falso contestate, dalla stessa in ogni caso avallate senza remora alcuna". Motivando sul concorso di tutti i componenti della famiglia Ligresti nel reato di falso in bilancio: "In definitiva, la politica di bilancio aggressiva, i ruoli apicali di assoluto primo piano, la consapevolezza di una criticità crescente in Fondiaria_Sai che ha portato a ripetute ricapitalizzazioni, ... la volontà di mantenere inalterata la posizione di 'potere' all'interno del Gruppo, un concreto intervento nelle decisioni del Gruppo da parte di ciascun coindagato, portano a concludere circa l'effettiva sussistenza, a carico dei componenti della famiglia Ligresti, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per cui si procede ... non solo quali autori materiali delle condotte, inscindibilmente connesse alle rispettive qualifiche personali, ma anche quali promotori, o istigatori delle spesse, essendone, in ultima analisi, beneficiari diretti" (ordinanza GIP Torino. p. 102).

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meramente inteso, in parte direttamente (in quanto componenti dei c.d.a. anche con deleghe

esecutive), in parte indirizzando agli altri amministratori (Marchionni e Talarico, per quel che qui

rileva) direttive funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti (v. il Comitato Esecutivo

Tecnico); - gli (altri) amministratori (segnatamente Talarico e Marchionni) erano disponibili ad

eseguire tali direttive e di fatto le eseguirono, da un lato con riferimento alla politica di

distribuzione dei dividendi e di redazione del bilancio, dall'altro con riferimento, per quel che qui

più rileva, alla deliberazione ed esecuzione delle Operazioni Immobiliari.

In particolare, la disponibilità di Talarico e Marchionni ad eseguire le direttive dei Ligresti in

materia di Operazioni Immobiliari, si desume - sempre nei limiti dell'accertamento sommario che

caratterizza questo procedimento - sia dall'importante circostanza indiziaria costituita dalla

disponibilità ad eseguirle in materia di controllo e distribuzione di dividendi - adottando una politica

di bilancio a ciò strumentale - (v. supra), sia dalla istituzione del Comitato Esecutivo Tecnico di

gestione delle operazioni immobiliari (v. supra), sia dall'avere prestato il proprio consenso ad

operazioni illegittime, estremamente vantaggiose per i componenti della famiglia Ligresti e

gravemente dannose per FonSai - gli esorbitanti compensi riconosciuti a Salvatore Ligresti per

consulenze riguardanti Operazioni Immobiliari che FonSai doveva condurre con società degli stessi

Ligresti; gli esorbitanti ed ingiustificati compensi riconosciuti a Jonella Ligresti; le sponsorizzazioni

alla società Laità -, sia da quanto detto da loro stessi in eloquenti conversazioni telefoniche (v.

supra), sia ovviamente dallo svolgimento e dalla conduzione delle stesse Operazioni Immobiliari (v.

postea).

Si evidenzia, infine, in base agli elementi indiziari sopra menzionati ed a quelli che si andranno ad

esporre con riferimento alle Operazioni Immobiliari, quale fosse l' oggetto delle direttive gestorie: -

che tutte le proposte indirizzate a FonSai od alle sue controllate e provenienti da società del Gruppo

Ligresti circa affari da compiere in campo edilizio-immobiliare ed alberghiero fossero accettate

(non c'è notizia di un solo rifiuto da parte di FonSai o delle sue controllate); - che FonSai a sua volta

proponesse a società del Gruppo Ligresti affari immobiliari a loro utili per lo sviluppo del loro

business edilizio-immobiliare ed alberghiero; - che gli affari fossero condotti in modo che fossero

garantiti livelli di rischio minimi per le società del Gruppo Ligresti e utili superiori a quelli che le

operazioni avrebbero garantito se fossero state realizzate con parti terze.

Si evidenzia altresì l'estensione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dai componenti

della famiglia Ligresti, che non si limita a FonSai, ma si estende alle società controllate, considerata

la strategica presenza, all'interno dei rispettivi c.d.a., volta a volta, di componenti della stessa

famiglia Ligresti e/o di Fausto Marchionni e/o Antonio Talarico.

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In sostanza sussistono elementi per ritenere, pur in questa fase di sommaria cognizione e sul piano

del fumus boni iuris, la sussistenza tra i componenti della famiglia Ligresti di un accordo, tacito ma

non meno cogente, volto a gestire FonSai e le società del Gruppo FonSai, dotato di stabile

organizzazione in supporto dell'esecuzione, avente lo scopo di piegare la gestione della Società e

del Gruppo alla soddisfazione di rilevantissimi interessi personali anche a danno della stessa FonSai

e delle società del Gruppo volta a volta interessate, accordo questo che non fa assurgere questo

gruppo di persone alla dignità di autonomo soggetto di diritto (44), ma che è in ogni caso rilevante,

sia che si voglia addebitare ai Ligresti la responsabilità dei danni derivanti dalle Operazioni

Immobiliari a titolo contrattuale - cioè illegittimo esercizio di attività di direzione e coordinamento -

sia che si riconduca tale responsabilità alla fattispecie dell'induzione all'inadempimento degli

amministratori della società ex art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 2391, 2391 bis, 2392 c.c., sia,

infine, che la si ricolleghi alla violazione, da parte di ciascuno di essi - per i periodi in cui

ricoprivano le cariche amministrative rispettivamente assunte -, ai doveri degli amministratori ex

artt. 2391, 2391 bis, 2392 c.c.

Questo ventaglio di titoli di responsabilità, concorrenti tra loro, include la responsabilità omissiva

dei componenti della famiglia Ligresti, che, in grado di esercitare attività di direzione e

coordinamento o ricoprendo la carica di amministratori di FonSai e/o delle società controllate,

essendo a conoscenza dell' attività di direzione e coordinamento posta in essere da altri componenti

famiglia, non si siano informati in merito ad essa e, essendosi informati, non si siano opposti alla

realizzazione di Operazioni Immobiliari illegittime e dannose per la Società. E' appena il caso di

aggiungere che la sola presenza di una influenza extra-gestoria, da parte di un gruppo di persone

fisiche che intenda promuovere i propri interessi strumentalizzando e manipolando la gestione della

società costituisce campanello di allarme di non trascurabile potenza acustica.

In questa sede, in cui si tratta di responsabilità solidale degli amministratori e dei terzi verso la

società lesa, non mette conto evidenziare le differenze di ruolo tra i protagonisti, pur probabilmente

esistenti, la prima delle quali, che pure balza agli occhi, riguarda la posizione preminente di

Salvatore Ligresti, sia all'interno della famiglia - quale capostipite, persona di grande esperienza

gestoria e di vastissime e rilevantissime relazioni, fondatore delle fortune della famiglia - sia

all'esterno - quale presidente onorario e consulente super-retribuito di FonSai.

44) Costituiscono elementi essenziali della società di fatto, qui non tutti ricorrenti: - nei rapporti interni tra le parti, l’accordo avente ad oggetto l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, il fondo comune costituito da conferimenti dei soci finalizzati all’esercizio dell’attività medesima, l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista dell’esercizio dell’attività, l’alea comune dei guadagni e delle perdite; - nei confronti dei terzi, l’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di almeno uno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole convincimento dell’esistenza della società (Cass., n. 4529 del 2008; Cass., n. 9250 del 2006; Cass., n. 12663 del 1998; Cass., n. 4089 del 2001; Cass., n. 1573 del 1984; Cass., n. 84 del 1991).

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E' appena il caso di aggiungere che, in questo contesto, in nulla rileva quanto osservato dalla difesa

di Giulia Maria Ligresti - Premafin non esercitava attività di direzione e coordinamento, ed anzi tale

limitazione era statutariamente prevista (art. 2) -: tale attività era svolta direttamente dai soci - i

componenti della famiglia Ligresti - di concerto ed in concorso tra loro, anche mediante la

soggezione degli amministratori compiacenti, tra cui Marchionni e Talarico.

II.3) Profili di illegittimità delle Operazioni Immobiliari e danni da esse derivanti a FonSai ed alle altre società del Gruppo. Parti attrici-ricorrenti addebitano responsabilità risarcitorie (anche) a Salvatore Ligresti, Jonella

Ligresti, Giulia Maria Ligresti, Fausto Marchionni e Antonio Talarico, per avere indotto mediante

esercizio di attività di direzione e coordinamento o, comunque, deliberato o indotto a deliberare,

nonchè indotto ad eseguire - i primi tre -, concorso a deliberare ed eseguire - gli ultimi due -, nelle

vesti e nelle funzioni o per i titoli sopra indicati:

- dodici Operazioni Immobiliari, illegittime e dannose, denominate: operazione "Petriolo",

operazione "San Donato-The One Residence", operazione "San Pancrazio Parmense", operazione

"Pero (Expo-Fiera)", operazione "Varese Business & Resort", operazione "Via Lancetti",

operazione "Via Fiorentini", operazione "Area Garibaldi-Hotel Gilli", operazione "Via De

Castillia", operazione "Villa Ragionieri", operazione "Bruzzano", operazione "Pieve Emanuele";

- una operazione di acquisizione societaria: acquisto della totalità del capitale sociale di Atahotels

s.p.a. da società pacificamente riconducibili ai componenti della famiglia Ligresti (Sinergia e

Raggruppamento Finanziario, rappresentate per l'occasione da Salvatore Rubino), operazione cui

sono collegate le altre di strumentale aumento dei canoni di locazione dell' albergo "The Big" in

Milano, Via de Cristoforis, del "Grande Albergo Capotaormina" in Taormina, dell' albergo "Linea

Uno" in Milano, viale Monza;

- alcune operazioni relative a: compensi a Salvatore Ligresti in qualità di consulente per affari

immobiliari; compensi a Jonella Ligresti come presidente esecutivo del c.d.a. di FonSai; -

sponsorizzazioni a Laità s.r.l.

Va premesso che non sarà operata, in questa sede di sommaria cognizione, una dettagliatissima

ricostruzione in fatto di ciascuna delle operazioni contestate, sia perchè ciò, ai fini

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dell'apprezzamento del fumus boni iuris, non è strettamente necessario, sia perchè le operazioni per

un verso sono state analiticamente e coerentemente descritte dagli attori-ricorrenti sia in atto di

citazione, sia in ricorso, sia nella memoria 16.09.2013, e, per altro verso, sono state contestate dai

convenuti-resistenti non tanto sul piano della loro ricostruzione fattuale, quanto invece in punto di

sussistenza dei profili di illegittimità dedotti in causa dagli attori e di sussistenza del danno (rectior,

della prova della sua esistenza; rectius, del fumus della sua esistenza).

E' dunque possibile, con riferimento alla descrizione in fatto delle Operazioni contestate,

provvedere ad una ricostruzione sommaria, nei limiti in cui essa si ponga come necessaria per l'

apprezzamento dei profili di illegittimità che sono stati rilevati.

A tal proposito si suddivideranno i profili di illegittimità e dannosità individuati in generale con

riferimento a tutte le Operazioni Immobiliari ed i profili di illegittimità e dannosità che hanno

connotato le singole operazioni.

Va ribadito anche con riferimento a queste tematiche, semmai ve ne fosse bisogno, che in questa

sede non si esprimo valutazioni in termini di accertamento in forza di una cognizione piena, ma solo

in termini di fumus boni iuris sulla base di cognizione sommaria.

II.3.a) Profili generali di illegittimità e dannosità delle Operazioni Immobiliari. Le Operazioni Immobiliari - ben dodici nell'arco di nove anni (2002-2011), pari ad 1,33 all' anno,

ma assai spesso sovrapponentisi in quell'arco temporale, a causa della loro durata inusitata -, recano

un vizio di fondo: esse erano il frutto di quello che Erbetta chiama plasticamente "Il Sistema

Ligresti".

Errano parti attrici nell'affermare che il Gruppo FonSai avrebbe concluso la quasi totalità dei suoi

affari immobiliari con società del Gruppo Ligresti. Talarico ha dimostrato che, rispetto al totale del

volume di affari sviluppato da FonSai in quegli anni nel settore immobiliare, la percentuale relativa

al valore degli affari immobiliari condotti con i Ligresti non era particolarmente rilevante.

Tuttavia è assai significativo non tanto, come pure sottolineato in replica dagli attori-ricorrenti, che

la proporzione cresce in modo molto consistente se si considerano solo le operazioni di acquisto –

posto che tutte le dodici Operazioni Immobiliari sono di acquisto da parte di FonSai e delle società

controllate dalle controparti correlate e nessuna di vendita -, quanto se si considera che esse, al di là

della veste giuridica loro conferita (su cui v. postea), implicavano, nella sostanza: a) che FonSai o le

controllate commissionavano la costruzione ex novo di edifici o la radicale ristrutturazione di

edifici esistenti; b) che FonSai o le controllate acquistavano (avrebbero voluto acquistare) tali

edifici; c) che tali edifici erano quasi tutti adibiti ad alberghi, salvo uno (Villa Ragionieri) adibito a

casa di cura; d) che l’operazione sub a) era spesso articolata mediante una preliminare vendita, da

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parte di FonSai o delle controllate, alla controparte correlata dell’ area edificabile su cui doveva

essere costruito l’edificio.

In questo modo: - le operazioni sub a) e d) venivano gestite con società del Gruppo Ligresti aventi

ad oggetto attività immobiliare e di costruzione edile; - l’operazione sub c) venivano gestite con

altre società, sempre riconducibili alla famiglia Ligresti, che avevano ad oggetto la gestione di

strutture alberghiere o di case di cura.

In sostanza le dodici Operazioni Immobiliari, sono tutte tagliate “su misura” per soddisfare i

variegati interessi imprenditoriali della famiglia Ligresti, variegati ma tutti abilmente ricondotti ad

armonia proprio nell’ambito delle Operazioni: FonSai o le controllate commissionavano e pagavano

a società del Gruppo Ligresti la costruzione di edifici che avrebbero ospitato attività alberghiere o

ospedaliere esercitate da altre società della famiglia Ligresti.

Non risulta che operazioni dello stesso genere siano state concluse da FonSai o dalle controllate con

nessun’altra parte terza.

Così inquadrate le Operazioni, si appalesano evidenti momenti di conflitto di interesse:

- la valutazione del prezzo dell’area edificabile venduta alla controparte correlata, che entrava in

compensazione con il maggior prezzo che FonSai o le controllate acquirenti dovevano pagare per

l’edificio che sarebbe stato costruito;

- il prezzo e la tempistica dell’ opera da costruire e la tempistica del suo pagamento alla controparte

correlata;

- l’entità dei canoni che la controparte correlata che avrebbe occupato l’edificio avrebbe dovuto

corrispondere alla proprietaria FonSai (o sua controllata).

Ulteriore e finale singolarità di tutta la vicenda è costituita dalla circostanza che il prezzo degli

edifici che FonSai e le controllate hanno pagato alle società di costruzione del Gruppo Ligresti è

stato quantificato in base al canone che le società alberghiere della famiglia Ligresti avrebbero

pagato una volta che sarebbe stato loro locato l’edificio.

Si tratta, pertanto, di operazioni che presentavano, per FonSai e per le società controllate profili di

rischio molto elevato: se le attività alberghiere dei Ligresti fossero andate male, FonSai non avrebbe

ottenuto dagli investimenti in edifici da affittare ai Ligresti un adeguato ritorno economico, pari a

quello che avrebbe ottenuto investendo altrimenti gli ingenti capitali di cui si discute, ovvero

avrebbe addirittura rischiato di incassare perdite in conto capitale.

Si vedrà come ciò in fatto è accaduto e la situazione è stata risolta semplicemente … con l’acquisto

da parte di FonSai (attività assicurative) delle attività alberghiere, sull’orlo del tracollo, dei Ligresti

(Operazione Atahotels), così chiudendosi definitivamente il cerchio degli interessi in conflitto:

FonSai introiettava sia le perdite maturate, sia quelle prospettiche, sia il rischio imprenditoriale

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futuro, in un area imprenditoriale (la gestione di alberghi) completamente estranea all’oggetto della

sua attività.

Trattandosi di operazioni per centinaia di milioni di euro, assolutamente “speciali”, e condotte con

società riconducibili a persone rivestivano rispettivamente la carica di Presidente Onorario nonché

super-consulente, Presidente esecutivo del c.d.a. della capogruppo FonSai e consigliere di Milano

Assicurazioni, vicepresidente e componente del compitato esecutivo di FonSai nonché vice

presidente e componente del comitato esecutivo di Milano Assicurazioni, consigliere di FonSai e di

Milano Assicurazioni, vicepresidente e componente il comitato esecutivo di Sai Investimenti e che

avevano anche cariche gestorie nella controparte correlata Atahotels, si comprende che la diligenza

richiesta ex artt. 2391, 2391 bis, 2392 c.c. ai consiglieri di FonSai e delle controllate nella

valutazione delle ragioni e della convenienza delle Operazioni Immobiliari – sia nell’ an che nel

quomodo - non poteva che essere di elevato livello.

Peraltro, sia con riferimento ai componenti la famiglia Ligresti che con riferimento al Marchionni

ed al Talarico, sono stati acquisiti elementi da cui desumere che l’elemento di imputazione

soggettiva delle condotte è di tipo doloso (= consapevolezza dell’illecito favore accordato agli

interessi della famiglia Ligresti), non di tipo colposo.

Lo si desume: - dalla conversazione in cui Erbetta parla esplicitamente proprio con Marchionni di

“Sistema Ligresti” tipico della gestione delle Operazioni Immobiliari (v. nota 34); - dalla

conversazione in cui Marchionni, parlando con Erbetta, equipara, sul piano dell’illiceità, il falso in

bilancio, alle Operazioni Immobiliari ed a non meglio precisati episodi di corruzione (v. nota 36); -

dalla conversazione in cui Marchionni ammette esplicitamente di essere stato di essere stato troppo

“benevolo” con la famiglia Ligresti (nota 32); - dalla conversazione in cui Talarico ha ammesso la

sua posizione di esecutore dei desiderata della famiglia Ligresti (v. nota 32).

Queste considerazioni, unite a quelle che si svolgeranno in punto di generale illiceità delle

Operazioni Immobiliari sul piano della correttezza procedurale, della correttezza sostanziale, della

ragionevolezza e della convenienza ed a quelle concernenti i profili di illiceità delle singole

operazioni, (v. postea), superano – almeno in questa sede di accertamento sommario e sul piano del

fumus boni iuris, e salva ogni diversa valutazione in sede di merito, a seguito di piena cognizione

della materia processuale – le eccezioni svolte da parti resistenti in punto di assenza di elemento

soggettivo (colpa o dolo) nell’adozione ed esecuzione delle Operazioni medesime.

* Sulla base del quadro come sopra tratteggiato emergono, con riferimento alle Operazioni

Immobiliari, plurimi profili di illegittimità, sub specie di (quanto meno) negligenza nella

valutazione delle loro ragioni e della loro convenienza.

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1. Non è emerso chiaramente quale fosse l’interesse di FonSai e delle controllate nel deliberare ed

eseguire le Operazioni Immobiliari. Talarico ha evidenziato che il patrimonio immobiliare di

FonSai ammonterebbe a circa € 4 mld., dunque esse non erano necessarie nell’economia del ben più

ampio business immobiliare del Gruppo assicurativo.

Inoltre essere si presentavano ex ante particolarmente rischiose per FonSai e le controllate (v.

supra).

Si deve aggiungere che non risulta, allo stato, che nessuna operazione del genere di quelle di cui si

discute sia mai stata in qualche modo rifiutata da FonSai o dalle controllate.

Nè risulta, allo stato, che nessuna operazione del genere di quelle di cui si discute sia mai stata

conclusa con parti terze.

Non resta che concludere che elemento decisivo che ha indotto FonSai e le controllate a deliberare

ed eseguire le Operazioni Immobiliari era appunto la circostanza che esse corrispondevano a

precisi interessi degli azionisti di riferimento / amministratori / dirigenti, cioè i componenti della

famiglia Ligresti.

Il Sistema Ligresti di cui parla Erbetta, appunto.

Da ciò per un verso si trae conferma che l’adozione ed esecuzione delle Operazioni Immobiliari

furono oggetto di attività di direzione e coordinamento da parte dei componenti della famiglia

Ligresti che non rivestivano cariche gestorie o nei periodi in cui non le rivestivano.

Per altro verso si trae conferma della strumentalizzazione del potere gestorio, da parte dei

componenti della famiglia Ligresti che rivestivano cariche amministrative, affichè fossero in ogni

caso realizzate le Operazioni Immobiliari.

Quelli appena descritti costituiscono di per se stessi profili di negligente, o meglio strumentale,

esercizio dell’attività gestoria, ovvero di illegittimo esercizio dell’attività di direzione e

coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale delle società dirette,

ovvero di induzione all’inadempimento residualmente rilevante ex art. 2043 c.c., talchè basterebbe

questo a giustificare l’affermazione di responsabilità di convenuti-resistenti, qualora le Operazioni

Immobiliari si rivelassero dannose per FonSai e le sue controllate, come in effetti sono state.

La responsabilità di Marchioni e Talarico si pone ex artt. 2392 e 2497 comma 2 c.c. verso FonSai e

le altre società di cui erano amministratori (sub specie di esecuzione delle direttive illegittime e

dannose generative di danno per la società amministrata) ed ex art. 2497 comma 2 c.c. rispetto alle

società del Gruppo di cui non erano amministratori, sempreché vi sia fumus di partecipazione al

fatto lesivo.

a’) Profili di illegittimità procedurale nella deliberazione ed esecuzione delle Operazioni Immobiliari.

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Nella deliberazione ed esecuzione delle Operazioni Immobiliari si evidenziano alcuni profili di

illegittimità procedurale.

Anzitutto non paiono corretti i criteri valutativi adottati dal Comitato per il Controllo Interno.

Questo organo – espressamente preposto alla preliminare valutazione delle operazioni con parti

correlate – non può che avere come riferimento i parametri di legittimità di tali operazioni quali

previsti dalla legge: ragione e convenienza delle operazioni.

E’ ovvio, per altro verso, che il CCI non può certamente sostituirsi al c.d.a. esprimendo senz’altro

un giudizio di opportunità/inopportunità dell’operazione, che spetta solo all’organo gestorio

competente.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che il CCI non può arrestarsi ad un piano di valutazione meramente

formale, di registrazione della semplice completezza della pratica istruttoria e deve invece

esprimere un parere di merito sui punti critici che la singola operazione presenta, suggerendo quegli

aggiustamenti o variazioni che possano risolvere quelle criticità. Il CCI, inoltre, è dotato di

autonomi poteri istruttori, potendo di sua iniziativa, ad esempio, richiedere consulenze per valutare

la ragionevolezza/convenienza dell’operazione, o per chiarirne aspetti problematici o discutibili.

Nel caso di specie, al contrario, il CCI ha sempre inteso limitare la sua valutazione ad un piano

meramente formale, esprimendosi costantemente “senza entrare nel merito”. Non risulta che,

nonostante la costante nomina da parte degli amministratori del consulente Scenari Immobiliari (v.

postea), il CCI abbia mai inteso né suggerire altro consulente, né verificarne l’opera nominandone

un altro (solo nell'ambito dell' Operazione il CCI ha chiesto informazioni sulla nomina di Scenari

Immobiliari, peraltro subito acquietandosi a fronte di spiegazioni del tutto anodine).

Tutto ciò ha determinato che un fondamentale presidio di valutazione della ragione e della

convenienza delle Operazioni Immobiliari è stato di fatto esautorato (45).

In secondo luogo non pare conforme alla correttezza delle procedure di adozione ed esecuzione

delle operazioni con parti correlate il fatto che, con riferimento a tutte le dodici Operazioni

Immobiliari svoltesi nell’arco di nove anni e con riferimento a tutte le numerose varianti che esse

hanno subito in corso d’opera, sia stato sempre e costantemente nominato il consulente Scenari

Immobiliari. La rotazione dei consulenti, specie con riferimento ad operazioni che si ripetono, nel

loro schema di base secondo modalità simili, e, soprattutto, sono sempre compiute nei confronti

delle medesime controparti correlate, non è solo opportuna, ma doverosa. E ciò, ovviamente, a

prescindere dalla capacità del consulente o dalla sua effettiva indipendenza. E’ vero che, in alcuni

casi, alle consulenze di Scenari Immobiliari, si sono affiancate le consulenze di altri soggetti, ma è

45) Per l’affermazione che al CCI è richiesta valutazione di merito dell’operazione con parte correlata anche Consob: Relazione istruttoria 28.8.2013, p. 41. Doc. 92 fc. Relazione Istruttoria 26.7.2013, p. 42 s.,: doc. 104 fc.t

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anche vero che esse consulenze arrivavano sempre "in seconda battuta" - quasi "a conferma" - e che

quelle concernenti i punti focali del conflitto di interessi (valore dell’area da cedere; prezzo di

acquisto dell’edificio costruendo; prezzo delle varianti) erano costantemente appannaggio di

Scenari Immobiliari.

Si è già detto che, con riferimento alla deliberazione di operazioni in conflitto di interessi, specie

con riferimento ad operazioni di notevole impegno economico ed organizzativo – quali tutte erano

quelle di cui si discute -, l’astensione del consigliere interessato non lo esime da responsabilità.

Con riferimento alla fase esecutiva delle operazioni in conflitto di interessi, si è già detto che il Reg.

Consob n. 17221/2010 prevede una informativa trimestrale al c.d.a. ed al collegio sindacale in

ordine alla loro evoluzione.

Il regolamento in questione è entrato in vigore quando la maggior parte delle Operazioni

Immobiliari era in fase conclusiva, ed è perciò inapplicabile come tale.

Nondimeno, se non può ritenersi cogente l’obbligo di informazione trimestrale, è tuttavia da

affermarsi come doveroso anche in periodo precedente, con riferimento alle operazioni interessanti

per gli amministratori, un monitoraggio periodico sull’esecuzione delle operazioni stesse, da parte

almeno dell’intero c.d.a. (o dell’organo competente) – se non anche del collegio sindacale - o

almeno un suo preventivo intervento in occasione degli snodi esecutivi più significativi.

Del resto la stessa Consob, sin dal finire degli anni '90, aveva emesso varie circolari per focalizzare

l'attenzione degli amministratori sulle operazioni con parti correlate (v. supra II.1.b)

Con riferimento alle Operazioni Immobiliari – ciascuna delle quali ha avuto una durata pluriennale

– non si registrano informativa periodiche al c.d.a, né alcuna richiesta di informazioni da parte del

c.d.a., ed addirittura si registrano interventi ex post del c.d.a. a ratifica di varianti già assentite di

fatto solo dagli amministratori esecutivi, nonostante esse fossero intrinsecamente di valore ingente

e, nella sostanza, determinassero, a fronte dell’adozione iniziale dello schema giuridico della

vendita di cosa futura, un sostanziale stravolgimento dell’equilibrio contrattuale.

a’) Profili di illegittimità con riferimento alla correttezza sostanziale e nella valutazione della convenienza delle Operazioni Immobiliari. Nella deliberazione ed esecuzione delle Operazioni Immobiliari si evidenziano alcuni profili di

illegittimità con riferimento alla loro correttezza sostanziale ed alla loro convenienza.

Il primo concerne l’adozione dello schema contrattuale della vendita di cosa futura.

E’ appena il caso di chiarire che, in linea generale, ogni soggetto gode di piena autonomia nelle

proprie scelte economico-giuridiche, e che non è di questo che si discute.

E’ invece della adeguatezza dello schema contrattuale a tutelare gli interessi di FonSai e delle sue

controllate di fronte alle controparti correlate.

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Il problema, è stato colto dagli stessi amministratori di FonSai, che ebbero a chiedere un parere

legale in proposito al Prof. Piergaetano Marchetti (Operazione Via Lancetti, doc. 253 fm), ma anche

di Klegal (Operazione Via Fiorentini), tutte con esiti analoghi.

L’ illustre giurista ebbe ad esprimersi, in proposito, in termini critici, evidenziando anzitutto la

dubbia qualificazione giuridica del rapporto, rimanendo la possibilità di inquadramento nell'appalto;

i rischi connessi alla traslazione della proprietà dell'area in capo al futuro venditore, con la

conseguenza che l'opera sarebbe rimasta di sua proprietà, anche in caso di consegne parziali, sino

alla ultimazione delle opere e con gli ulteriori riflessi in materia di garanzie per evizione e per vizi;

l'insufficienza della disciplina contrattuale proprio in materia di varianti in corso d'opera; la carenza

di collegamento tra il contratto di cessione dell'area ed il contratto di compravendita di cosa futura

con assunzione in capo all'acquirente in misura totale del rischio di inadempimento del venditore

all'obbligo di costruire l'opera e suggerimento di inserimento di clausola di risoluzione del contratto

di vendita dell'area per il caso di inadempimento dell'obbligo di costruire; conseguentemente il

rimedio costituito dall'inserimento di apposite clausole di risoluzione del contratto di vendita

dell'area; lo squilibrio dato dalla carenza di garanzie in capo all'acquirente a fronte delle granitiche

garanzie di cui gode il venditore;

Ma soprattutto il Prof. Marchetti ebbe a sottolineare la sostanziale mancanza di ogni garanzia per il

futuro acquirente, in caso di fallimento del futuro alienante, rischio evitabile solo con l'adozione

dello schema del contratto di appalto ed il mantenimento della proprietà dell'area in capo al

committente.

Il rischio era dunque presente agli amministratori di FonSai e delle sue controllate, che,

ciononostante, decisero di utilizzare ugualmente detto schema contrattuale.

Orbene, è accaduto che Im.Co è stata dichiarata fallita e che, dopo avere pagato parte consistente

del prezzo, FonSai e le sue controllate si trovano o a doversi insinuare nel fallimento per il recupero

in moneta fallimentare di quanto pagato o per il recupero (certamente non scontato: art. 1472

comma 2 c.c.) di quanto costruito dalla fallita alla data del fallimento.

Si tratta delle seguenti Operazioni San Pancrazio Parmense e Via De Castillia.

In questi casi il fumus di responsabilità in capo agli amministratori ed alle controparti correlate

appare, anche solo per questo, acclarato.

Ma, anche negli altri casi, lo schema contrattuale adottato, in se stesso, e, soprattutto, per come è

stato eseguito, è risultato in chiaro contrasto con gli interessi del futuro acquirente (FonSai o le sue

controllate) ed a vantaggio delle controparti correlate.

E’ sufficiente por mente al fatto che lo schema in questione, per la stessa affermazione del c.d.a. di

FonSai, è stato adottato per liberare la Società dai rischi imprenditoriali della commessa e per

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rendere certo da un lato il costo e, dall’altro, il termine di consegna con conseguente messa a

reddito dell’immobile acquistato.

Ebbene, con riferimento a tutte le Operazioni Immobiliari, nessuna esclusa, il termine di consegna

dell’immobile previsto contrattualmente non è stato rispettato, ciononostante, le controparti

correlate inadempimenti sono sempre state esentate dal pagamento delle penali contrattualmente

previste e nemmeno è stato rivisto il prezzo dell’opera in relazione al mancato guadagno

determinato dalla mancata disponibilità del bene dal momento pattuito a quello della consegna

effettiva.

Non solo: in tutti i casi, i progetti hanno subito varianti in corso d’opera, tutte di tipo progettuale e

tutte su richiesta dell'acquirente (CBRE, doc. 232, 2.2.4). Le varianti, non previamente deliberate

dal c.d.a. e solo in alcuni casi ratificate ex post, sono risultate tutte di portata notevolissima, sia con

riferimento all’aspetto edificatorio, sia con riferimento all’aspetto finanziario, ed hanno tutte

comportato il differimento della consegna dell’opera spesso per tempi lunghissimi.

Tale prassi si pone in contrasto con lo schema contrattuale della vendita di cosa futura, che risponde

all’idea sottesa allo schema dell’appalto “chiavi in mano” e che suppone che l’acquirente si

determini prima della stipulazione del contratto in ordine alla cosa che vuole acquistare – specie se

si tratta di edifici la cui costruzione richiede tempi lunghi, che però si vogliono certi - perché a ciò è

collegato il calcolo del prezzo e, in generale, l’equilibrio contrattuale pattuito tra le parti. Quando

allo schema contrattuale della vendita di cosa futura che consista in un edificio, si aggiungono, in

corso d’opera, consistenti varianti ed il prezzo delle varianti si aggiunge semplicemente al prezzo

originariamente pattuito o, addirittura, viene calcolato con criteri diversi da quelli adottati per

stabilire quello originario (es.: capitalizzazione del reddito atteso vs. prezzo della costruzione del

fabbricato, impianti ecc.), l’equilibrio contrattuale stesso ne risulta stravolto: l’acquirente non ha

l’immobile inizialmente pattuito sino a che anche la variante non sia completata e soffre la perdita

del reddito che aveva inizialmente calcolato secondo l’originaria tempistica di consegna; nel caso in

cui l’acquirente, nel corso dell’esecuzione dell’opera, debba versare acconti non collegati agli stati

di avanzamento, vedrebbe moltiplicato il peso finanziario dell’operazione, a tutto vantaggio del

venditore; nei casi in cui prezzo dell'edificio acquistato e prezzo delle varianti non sono stabiliti con

criteri omogenei, l'equilibrio finanziario dell'operazione ne risulta compromesso, salvo un recupero

tramite il versamento delle penali contrattualmente pattuite, che qui non v'è mai stato.

In sostanza, l’amministratore di società che intende ottenere la proprietà di un edificio da costruire

può anche (sebbene sia sconsigliabile) utilizzare lo schema della vendita di cosa futura, ma

certamente quell'utilizzo è negligente se sono prevedibili varianti all’opera e, in ogni caso, è foriera

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di responsabilità la decisione di non considerare la revisione del prezzo originario in ragione della

posticipazione della consegna dell’opera.

Nel caso di specie, infine ed in sintesi: - lo schema della compravendita di cosa futura avrebbe

dovuto garantire, in astratto, un prezzo fisso, ma il prezzo non è mai rimasto quello iniziale,

nemmeno con riguardo ad una sola Operazione; - nonostante l’adozione dello schema della

compravendita di cosa futura, di fatto sono stati fatti gravare sull’acquirente il rischio tipico

dell’attività di costruzione ed i rischi di fermo o ritardo nella consegna (per i motivi più svariati, dai

ritrovamenti archeologici all’impugnazione del titolo edilizio); - oltre ad evidenziare il rischio del

fallimento del venditore, il Prof. Marchetti e Klegal avevano individuato alcune contromisure a

tutela dell’acquirente, contromisure che, con riferimento alle Operazioni, o non furono adottate o, se

adottate, furono poi rinunciate di fatto mediante mancato esercizio di relativi diritti.

III.3.b) Profili di illiceità e danno relativi alle singole operazioni. Le consulenze di Scenari Immobiliari e di CBRE. Individuazione dei soggetti danneggiati. Fumus di responsabilità dei resistenti. Preliminarmente deve essere affrontata l’eccezione, sollevata da tutti i resistenti, concernente per un

verso l’attendibilità delle consulenze svolte, per ciascuna Operazione, da Scenari Immobiliari e, per

altro verso, la possibilità che quanto affermato dal consulente possa essere superato o smentito solo

mediante CTU – dunque con accertamento da parte di un consulente imparziale, nominato dal

Giudice, e frutto di contraddittorio tecnico tra tutte le parti – e non dalle affermazioni contenute

nella “consulenza CBRE” (doc. 232 fm), che rimane pur sempre una consulenza di parte – rectius,

della controparte -, siccome conferita dal Commissario Straordinario Prof. Matteo Caratozzolo.

Anzi la consulenza CBRE sarebbe smentita anche dalle consulenze REAG (doc. 111fc), cioè dalla

consulenza realizzata, anch’essa sulle Operazioni Immobiliari, su commissione dei consiglieri

indipendenti.

Tale eccezione non può trovare accoglimento, in questa sede di sommaria cognizione in cui, ai fini

della valutazione del fumus boni iuris, il conferimento di una CTU non sarebbe compatibile con le

finalità, le modalità di svolgimento e i tempi propri del procedimento.

Anzitutto, come notato in replica da parti attrici, la consulenza CBRE è stata conferita da un organo

con valenza pubblicistica, estraneo alla gestione, scevro nel suo agire dal perseguire interessi privati

e particolari. Viceversa le consulenze di Scenari Immobiliari sono state effettuate nell’ambito di

Operazioni condotte sotto l’egida dei Ligresti e le stesse consulenze REAG furono acquisite quando

quella influenza non era certamente cessata. In particolare le consulenze REAG furono

commissionate da FonSai nell’ambito della procedura ex art. 238 cod. ass. e, proprio in

quell’ambito, costituirono all’evidenza elemento indiziario - seppure incompleto - a carico degli

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amministratori del Gruppo FonSai, tanto che poi l' ISVAP procedette alla nomina del Commissario

ad acta Prof. Caratozzolo, il quale appunto si trovò nella necessità di commissionarne ex novo altra,

completamente autonoma, quella redatta da CBRE appunto.

In generale, dunque, può rendersi applicabile in questa sede quella giurisprudenza, qui del tutto

condivisa, che ammette l’utilizzabilità da parte del Giudice di consulenze commissionate, ad

esempio, dal curatore fallimentare, ai fini dell’apprezzamento del fumus boni iuris in vista di

sequestro conservativo, nell’ambito di azioni di responsabilità verso gli amministratori della società

fallita (46).

Più in particolare ed entrando nel merito, però, si evidenziano circostanze che rafforzano

decisamente l’opzione di considerare la consulenza CBRE, in questa sede, utile base di valutazione

sommaria del danno rinveniente dalle singole Operazioni Immobiliari.

La prima è che la consulenza CBRE trova nelle consulenze REAG, in massima parte, una

sostanziale conferma: così è per le Operazioni di acquisto di immobili destinati al conduttore

Atahotels (Petriolo, The One, Varese, Expo Fiera, e San Pancrazio).

La seconda è che l’illiceità e dannosità delle Operazioni Immobiliari sono state ritenute anche da

altri organi indipendenti.

Tale anzitutto il caso della consulenza redatta dal dott. Enrico Stasi nell’ambito del procedimento

penale in corso avanti l’Autorità Giudiziaria torinese (47), sulla base della quale è stato formulato

prima il capo d’imputazione per il delitto di falso in bilancio relativamente ad una componente del

dolo specifico (v. supra) e che è stata poi positivamente valutata dal Giudice delle indagini

preliminari in sede di emissione di ordinanza di custodia cautelare (v. supra) e poi con sentenza ex

art. 444 c.pp. nei confronti di Giulia Ligresti. In sede penale il danno riconducibile alle Operazioni

Immobiliari è stato calcolato in € 208.000.000 (48).

E ancora: le Operazioni Immobiliari sono state ritenute illegittime e dannose da ISVAP (49), da

Consob (50), dal Commissario ad acta (51), della Procura della Repubblica di Torino (52), dai

professionisti che hanno reso pareri sull’argomento (53).

46) Trib. Parma, 24.6.2004 e Trib. Parma 15-27.9.2013 (doc. 27 e 28 fc). Trib. Nola, 2.11.2010 (doc. 26 fc). Trib. Padova 9.2.2002 (doc. 28 fc). 47) Ord. GIP Torino, p. 91. Doc. 106 fc. 48) Ord. GIP Torino, p. 92. 49) Provvedimento ISVAP n. 2985 del 15.6.2012 di definizione del procedimento ex art. 238 comma 2 cod. ass. (D.Lgs. n. 209 del 2005): doc. 91 fc, p. 2. Nota ISVAP n. 32-12-000057 del 15.6.2012 doc. 212 fm. Verbale parziale degli accertamenti ispettivi effettuati presso Fondiaria-Sai s.p.a.: doc. 210 fm. Provvedimento n. 86 del 21.5.2013: doc. 17 fc. 50) Provvedimenti Consob n. 12096145 del 11.12.2012 e n. 12097889 del 18.12.2012: doc. 221 e 222 fm. Relazione istruttoria 28.08.2013: doc. 92 fc. 51) Relazione Commissario ad acta: doc. 224 e 225 fm. 52) Cfr. Decreto di perquisizione e sequestro: doc. 20-bis fc. 53) Parere Pedersoli: doc. 215 fm. Parere Gianni, Origoni, Grippo: doc. 216 fm.

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Ma soprattutto le consulenze di Scenari Immobiliari, a seguito del vaglio risultante non solo dalla

consulenza CBRE ma anche dalle consulenze REAG, presentano lacune metodologiche ed aspetti

fortemente discutibili, che minano – per quel che si può ritenere allo stato – la loro attendiblità ed

affidabilità.

Così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento alle Operazioni Petriolo, The One,

Varese, Expo-Fiera è emerso che Scenari Immobiliari, nel determinare il prezzo di vendita dell'

edificio futuro, ha: - considerato come da subito pagato e pagabile un canone “a regime”,

nonostante il contratto prevedesse una scalettatura e nonostante per ogni nuova struttura alberghiera

fosse necessario ipotizzare un periodo di start-up; - omesso di indicare il mercato di riferimento; -

omesso di indicare i costi gestionali che la struttura avrebbe dovuto sostenere; - omesso di verificare

la sostenibilità del canone di locazione determinato.

Con riferimento all’Operazione San Pancrazio, Scenari Immobiliari ha: - analizzato in modo del

tutto generico e superficiale i fondamentali del mercato immobiliare del settore ricettivo; - omesso

di indicare i criteri utilizzati per commisurare il tasso occupazione camere; - omesso di prendere in

considerazione la fase di start up e, nel contempo, omesso di aggiornare le valutazioni del

complesso immobiliare finito al momento del contratto preliminare ed in occasione delle successive

varianti.

In sostanza, per le Operazioni Petriolo, The One, Varese, Expo-Fiera, S. Pancrazio, le valutazioni

REAG sono assai vicine a quelle CBRE, ed assai distanti da quelle di Scenari Immobiliari, sicchè

finiscono per confermare le prime e smentire le seconde.

Con riferimento all’Operazione Via Fiorentini, le consulenze Scenari Immobiliari hanno omesso di

considerare: - il contesto urbanistico in cui l’iniziativa immobiliare doveva essere realizzata; - la

tipologia degli immobili presenti in zona; - i livelli correnti di domanda ed offerta. In tal modo

Scenari Immobiliari ha finito per valutare l’immobile come se fosse costruito in zona semicentrale,

mentre via Fiorentini, strada che collega la bretella interna dell’autostrada A24 con via Tiburtina, è

da considerarsi zona periferica, come conferma la stessa Agenzia delle Entrate (doc. 118 fc), con

conseguente valorizzazione molto inferiore dell’opera di cui si discute. Inoltre Scenari Immobiliari

ha omesso di considerare, ai fini della quantificazione del prezzo, la minor redditività della struttura

nella fase di start up.

Le stesse considerazioni valgono per l’Operazione via De Castilla, in cui l’immobile è stato valutato

da Scenari Immobiliari come se fosse ubicato in zona centrale di Milano, mentre si trova in zona

periferica.

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Per l’Operazione Via Lancetti, non è contestata la congruità del prezzo, ma la pregiudizievole

conduzione dell’operazione, nel cui ambito è stata considerata irrilevante la scadenza del termine di

consegna, che invece era rilevantissimo in termini di messa a reddito dell’immobile.

Per la variante impiantistica di Via Fiorentini, Villa Ragionieri, Bruzzano e Pieve Emanuele non

risultano consulenze REAG.

Alla stregua di tali considerazione si può concludere nel senso dell’utilizzabilità, in questa sede ed

ai limitati fini di valutazione del fumus boni iuris, dei risultati della consulenza CBRE.

E’ appena il caso, infine, di considerare l’infondatezza dell’eccezione di parte Talarico, secondo cui

il danno non può essere commisurato se non “al termine” dell’operazione: il prezzo degli immobili

è stato quantificato e pagato sulla base di determinate conclusioni di Scenari Immobiliari; se quelle

conclusioni non fossero state assunte in modo negligente e dannoso per FonSai e per le controllate,

sarebbe stato previsto e pagato un prezzo inferiore; se l'introduzione di varianti ha determinato

negativi effetti in termini di ritorno reddituale dell'opera e ciò non è stato considerato ai fini di

revisione del prezzo, il danno si è prodotto con la posticipazione della consegna dell'opera. Nessun

prospettico “recupero di valore” potrà ex post sanare tali depauperamenti patrimoniali, suscettibili

di essere ristorati solo mediante corrispondente risarcimento.

Infine si deve sottolineare che, poiché il presente sequestro viene concesso limitatamente alle

domande, formulate nel processo di merito, di assegnazione di somme a titolo di provvisionale e

siccome tali domande sono limitate alla somma complessiva di € 106.000.000 a fronte di un

presunto danno complessivo lamentato in questa sede da parti attrici-ricorrenti di circa €

440.000.000, per un verso ci si asterrà dal valutare in modo approfondito i criteri di quantificazione

del danno utilizzati dagli attori ed espressi in atto di citazione e l'entità del danno sarà indicata per

ogni Operazione in linea del tutto approssimativa e salvo ogni migliore approfondimento in sede di

merito, e, per altro verso, l’autorizzazione del sequestro si manterrà ipso facto in termini del tutto

prudenziali.

* Operazione Petriolo.

L’ Operazione si rivela illegittima e dannosa perché: - articolata con contratto di vendita di cosa

futura (stipulato il 20.12.2002) da Icein a Progestim (poi Immobiliare Lombarda, poi scissa con la

costituzione di Immobiliare Fondiaria Sai s.p.a) di complesso immobiliare ad uso alberghiero da

concedere in locazione ad Atahotels; - il prezzo dell’immobile (€ 24.275.000) veniva determinato in

relazione al canone che Atahotels si era impegnata a pagare; - la consegna dell’immobile era

prevista per il 31.12.2004; - a seguito di accordi solo per vie brevi e successivi alla scadenza del

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temine, esso veniva prorogato in modo abnorme; - venivano pattuite varianti il cui prezzo veniva

stabilito non preventivamente ma solo a consuntivo, sulla base di consulenza di Scenari

Immobiliari; - in particolare con consulenza in data 12.3.2008 Scenari Immobiliari stabiliva un

canone di locazione di € 2.129.617,00, sulla base del quale veniva rivisto il prezzo di vendita

dell’immobile, che lievitava a 32,8 milioni di euro; - il c.d.a. di Immobiliare Lombarda si occupava

delle varianti e dei nuovi termini dell’ operazione solo dopo oltre tre anni dalla scadenza del termine

contrattuale di consegna dell’immobile (17.3.2008), approvando all’unanimità le varianti e

rimandando la valutazione finale al c.d.a. di FonSai; - il CCI di FonSai, nella riunione del

22.4.2008, approvava l’operazione “senza entrare nel merito” e senza nemmeno occuparsi della

cruciale questione dell’entità e della sostenibilità dei canoni che Atahotels avrebbe dovuto pagare; -

il c.s. assentiva senza formulare rilievi; - il 23.4.2008 il c.d.a. di FonSai approvava; - il 30.4.2008

Immobiliare Lombarda, in persona del Talarico, stipulava il contratto di locazione con Atahotels,

stabilendo un canone annuo “a regime” addirittura superiore a quello stabilito da Scenari

Immobiliari (€ 2.242.500,00), ma di gran lunga inferiore per i primi quattro esercizi

(rispettivamente € 370.000,00, € 635.000,00, € 954.000,00, € 1.272.000,00); - il 21.5.2008

Immobiliare Lombarda, in persona del Talarico, e Icein, in persona dell’ a.d. Andrea Gardelli,

modificavano il contratto di vendita di cosa futura, prendendo atto ex post delle varianti e

modificando il prezzo in € 32,8 milioni; - non appena l’operazione di acquisto di Atahotels da parte

di FonSai fu perfezionata, la prima, con lettera 26.7.2010, ebbe a chiedere una diminuzione dei

canoni di affitto di € 80.000,00 per il 2010, di € 120.000 2011 ed il rinvio del canone a regime al

2013; - questa richiesta di riduzione dei canoni, considerato l’andamento degli esercizi 2008 e 2009

e la previsione 2010, veniva ritenuto congruo dal perito Praxi e, il 18.2.2011 veniva modificato il

contratto di locazione, con riduzione dei canoni.

Risulta infine che l’immobile venne venduto in data 29 maggio 2009 da Immobiliare Lombarda, in

persona del Talarico, a Sai Investimenti SGR s.p.a. (quale gestore del fondo Athens i cui soci sono

FonSai al 51%, Milano Assicurazioni al 29 %, Premafin al 20 %), al prezzo, stimato da Scenari

Immobiliari e dal dott. Ing. Andrea Montagna (studio Acab), di € 40 milioni. Si tratta, all'evidenza,

di una compravendita infragruppo.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (approvazione

dell'operazione solo ex post da parte di c.d.a. e CCI, che svolgeva controllo solo formale), che della

correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e della convenienza

dell’operazione (sovrastima dei canoni e del prezzo; abnorme dilazione della consegna

dell'immobile).

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Soggetto danneggiato è Sai Investimenti.

Il danno è consistito (almeno) nella sovrastima del valore dell’immobile riconducibile alla

sovrastima dei canoni di locazione che Atahotels sarebbe stata in grado di pagare.

Esso è stato calcolato da CBRE in circa - 29 % del prezzo dell'immobile, quindi in € 11,6 milioni di

euro.

Sussiste fumus di responsabilità in capo a tutti gli odierni resistenti, e, segnatamente, Salvatore,

Jonella, Giulia Maria Ligresti ex art. 2497 c.c., quali esercenti attività di direzione e coordinamento

di FonSai e delle società controllate da Fon-Sai, Talarico e Marchionni (entrambi amministratori di

Immobiliare Lombarda, il secondo vicepresidente e componente del comitato esecutivo sino al

23.6.2009: doc. 2 fc; entrambi componenti del c.d.a. di Sai Investimenti, il secondo vicepresidente e

componente il,comitato esecutivo) ex art. 2392 c.c. verso Immobiliare Lombarda ed ex artt. 2497

c.c. verso Sai Investimenti, controllata da FonSai (art. 2497 sexies c.c.).

Con riferimento all' Operazione Petriolo il danno si è realizzato, nei confronti di SAI Investimenti,

al momento dell'acquisto dell'immobile da Immobiliare Lombarda (29.5.2009), il 21.5.2008, data di

modifica del contratto di vendita di cosa futura, nei confronti di Immobiliare Lombarda, talchè il

diritto risarcitorio non è prescritto, trattandosi di responsabilità ex art. 2497 c.c. od ex art. 2392 c.c.

Pare congruo pertanto autorizzare Sai Investimenti ad eseguire sequestro conservativo nei confronti

di ciascuno dei resistenti sino alla somma di € 3.500.000,00, richiesta dall’attore in sede di merito a

titolo di provvisionale.

* Operazione San Donato – The One Residence.

L’ Operazione si rivela illegittima e dannosa perché: - articolata con contratto di vendita di cosa

futura da Icein a Progestim (poi Immobiliare Lombarda) di complesso immobiliare ad uso

alberghiero da concedere in locazione ad Atahotels, contratto stipulato il 4.5.2005 (stesso giorno

della conclusione del contratto relativo all’ Operazione S. Pancrazio Parmense) con contestuale

versamento di acconto di € 5,2 mln da parte dell’acquirente, nonché contestuale vendita dell’area di

San Donato su cui dovevano essere costruiti gli immobili da Meridiano Secondo a Icein al prezzo

di € 4,6 milioni e contestuale preliminare di locazione tra Progestim ed Atahotels; - il prezzo

dell’immobile (€ 18.000.000) veniva determinato in relazione al canone che Atahotels si era

impegnata a pagare; - la consegna dell’immobile era prevista per il 31.12.2006 (stesso termine di

consegna previsto per l’Operazione S. Pancrazio Parmense); - l’operazione veniva approvata nei

c.d.a. FonSai del 16.2.2005 (insieme all’Operazione S. Pancrazio Parmense) e 27.4.2005, previa

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acquisizione di consulenza di Scenari Immobiliari in ordine alla congruità del canone di locazione e

del valore di mercato dell’immobile; - il 2.5.2005 l’operazione veniva approvata dal c.d.a. di

Progestim; - nelle riunioni di c.d.a. sempre il Talarico relazionava sull’ operazione illustrando anche

le consulenze di Scenari Immobiliari nonché la fariness opinion di KPMG richiesta per l’occasione

ed il parere legale dello studio Ashurst (al quale, molto significativamente, era stato richiesto di non

esprimersi in ordine alla struttura dell’Operazione ed ai modelli legali adottati dalle parti); - a

seguito di accordi solo per vie brevi con lettera Immobiliare Lombarda dell’ 11.9.2006, il termine di

consegna dell’immobile veniva posticipata “a data da definirsi” in ragione di “varianti con voi

concordate”; - né le varianti, né la proroga del termine di consegna dell’immobile venivano discusse

in c.d.a.; - nessuno contestava l’intervenuto verificarsi della condizione risolutiva della vendita del

terreno, consistente nel mancato rispetto del termine di consegna dell’immobile; - solo dopo tre

anni, a lavori finiti, veniva conferito un incarico di consulenza a Scenari Immobiliari, che valutava

un incremento del valore dell’immobile del 60 %, pari a € 28,3 mln., in base però, questa volta, al

valore di costruzione delle varianti, quindi con criteri disomogenei rispetto a quelli utilizzati dalla

stessa società di consulenza (e da KPMG) per stabilire il prezzo iniziale; - siffatta consulenza

diveniva la base per redigere una bozza di accordo (Atto ricognitivo) tra Immobiliare Lombarda ed

Icein che prevedeva la ratifica delle varianti, del nuovo prezzo e la rinuncia alle penali contrattuali;

questa bozza di accordo, previa illustrazione rispettivamente da parte del Talarico e del Ramella,

venivano approvate dal c.d.a. di Immobiliare Lombarda il 21.4.2009, dal CCI di FonSai (“senza

entrare nel merito” il 22.4.2009 e dal c.d.a. di FonSai il 24.4.2009; - a seguito di tali approvazioni, il

20.5.2009 veniva stipulato l’ Atto ricognitivo (proroga termine scaduto da tre anni, approvazione

varianti, nuovo prezzo) a firma Gardelli per Icein e Talarico per Immobiliare Lombarda; - si registra

carenza di correttezza procedurale dell’operazione, laddove si registra mancata informativa al c.d.a.

per tre anni, approvazione delle varianti solo dopo che erano state realizzate; - si registra carenza di

correttezza sostanziale, di corretta gestione dell’operazione e di valutazione della sua convenienza,

considerata l’omessa valutazione dell’impatto sul nuovo prezzo dello slittamento del termine di

consegna iniziale di ben tre anni, del mancato esercizio del diritto di risoluzione della vendita del

terreno, della mancata richiesta di corresponsione delle penali contrattuali, a fronte di una

valutazione del nuovo prezzo effettuata con criteri disomogenei rispetto a quelli iniziali e

determinativa di un incremento del prezzo iniziale del 60%; - è infine significativo sia che

l’operazione si è conclusa a ridosso della cessione di Atahotels a FonSai, sia che, a seguito della

stipula dell’ Atto ricognitivo, è stato stipulato anche un nuovo contratto di locazione con canoni

maggiorati con Atahotels – contratto peraltro che, anche in questo caso prevedeva una scalettatura

degli importi per i primi 4 anni – previa perizia di Scenari Immobiliari che giudicava sostenibile il

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nuovo canone, sia che Atahotels, già dal 28 luglio 2010 chiedeva una riduzione del canone, che,

nonostante tutto ciò, Scenari Immobiliari confermava il valore del complesso immobiliare a 28,4

milioni al 31.12.2010.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale, che della

correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e della convenienza

dell’operazione.

Soggetto danneggiato è Immobiliare Lombarda.

Il danno è consistito (almeno) nella sovrastima del valore dell’immobile, che è stata calcolata da

CBRE in una percentuale di circa il 29 % e dunque in € 8.380.000.

Sussiste fumus di responsabilità in capo a tutti gli odierni resistenti, e, segnatamente, Salvatore,

Jonella, Giulia Maria Ligresti ex art. 2497 c.c., quali esercenti attività di direzione e coordinamento

di FonSai e delle società controllate da Fon-Sai, Talarico e Marchionni (entrambi amministratori di

Immobiliare Lombarda, il secondo vicepresidente e componente del comitato esecutivo sino al

23.6.2009: doc. 2 fc) ex art. 2392 c.c. verso Immobiliare Lombarda.

Con riferimento all' Operazione San Donato – The One Residence il danno si è realizzato, nei

confronti di Immobiliare Lombarda, il 20.5.2009, al momento della stipula dell’ Atto ricognitivo,

talchè il diritto risarcitorio non è prescritto, trattandosi di responsabilità ex art. 2497 c.c. od ex art.

2392 c.c.

Pare congruo pertanto autorizzare Immobiliare Lombarda ad eseguire sequestro conservativo nei

confronti di ciascuno dei resistenti sino alla somma di € 4.500.000,00, richiesta dall’attore in sede di

merito a titolo di provvisionale.

* Operazione San Pancrazio Parmense.

L’ Operazione si rivela illegittima e dannosa perché: - articolata con contratto di vendita di cosa

futura da ImCo a Progestim (poi Immobiliare Lombarda, poi scissa con la costituzione di

Immobiliare Fondiaria Sai s.p.a. che sarebbe subentrata nei contratti dal 25.9.2009) di complesso

immobiliare ad uso alberghiero da concedere in locazione ad Atahotels, contratto stipulato il

4.5.2005 (stesso giorno della conclusione del contratto relativo all’Operazione S. Donato) con

contestuale versamento di acconto di € 8.450.000 da parte dell’acquirente e contestuale preliminare

di locazione tra Progestim ed Atahotels (in persona del Talarico, presidente del c.d.a.); - il contratto

di vendita di cosa futura prevedeva un prezzo di € 28.160.000 (oltre IVA), che veniva definito fisso

ed invariabile, nonché una data di scadenza di consegna dell’immobile fissata entro il 31.12.2006

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(stesso termine di consegna previsto per l’Operazione San Donato); - tuttavia veniva prevista la

possibilità di varianti e una proroga del termine di consegna in ragione della loro realizzazione,

senza però stabilire l’impatto della proroga sul valore dell’operazione; - determinazione del prezzo

e deliberazioni sull’operazione avevano la seguente scansione: consulenza Scenari Immobiliari su

incarico di ImCo (a dimostrazione della scarsa indipendenza del consulente, che qui riceve

l’incarico dal venditore e non dal compratore) in data 31.5.2004, con determinazione del prezzo in

base ai redditi attesi, cioè in relazione al canone che Atahotels si sarebbe impegnata a pagare; -

prezzo fissato in un range tra € 23.484.296 e € 28.160.000; - approvazione dell’operazione nel c.d.a.

FonSai del 16.2.2005 (insieme all’Operazione San Donato), in cui, previa relazione del Talarico, si

decideva di corrispondere il prezzo più alto; - Talarico assicurava, nell’occasione, redditività

dell’investimento pari al 7% e canoni da Atahotels pari al 15-16 % del fatturato e non inferiori a

regime a 2 milioni di euro annui, con scalettatura iniziale di 5 anni; - un mese e mezzo dopo

l’approvazione, veniva prodotta fairness opinion di KPMG in data 4.4.2005 che sostanzialmente

confermava la consulenza di Scenari Immobiliari stabilendo però il range (€ 24,5 mln. - € 33,2

mln.) in modo che il prezzo già stabilito si collocasse nel mezzo; - in data 27.4.2005 il c.d.a. di

FonSai dava mandato al Talarico di rappresentare a Progestim le determinazioni della controllante.

L’ esecuzione dell’Operazione ebbe di fatto questo sviluppo: - i lavori si avviavano solo nel gennaio

2006 e venivano sospesi il mese successivo dalla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia

Romagna; - con lettera in data 15.6.2006 Immobiliare Lombarda si premurava, del tutto

paradossalmente (art. 1472 comma 2 c.c.), di chiedere ad ImCo quale nuovo termine di consegna

ipotizzasse, ed il venditore rispondeva dopo pochi giorni che il nuovo termine poteva indicarsi in 24

mesi dalla data in cui fosse stata consentita la ripresa dei lavori; - i lavori riprendevano del 2007 e si

prolungavano sino al 4 novembre 2010, senza che l’opera sia mai stata consegnata; - malgrado ciò,

nella vendita delle azioni Atahotels si tenne conto della redditività attesa dall’immobile non ancora

consegnato; - dal 2005 al 2010 Immobiliare Lombarda versò ad ImCo, a titolo di acconti sul prezzo,

€ 12.352.514, e Immobiliare Fondiaria Sai € 10.887.486 – ImCo è stata dichiarata fallita con

sentenza del Tribunale di Milano del 14.6.2012, con la conseguenza che Immobiliare Lombarda e

Immobiliare Fondiaria Sai si sono insinuate al fallimento, cha ha riconosciuto loro soltanto il

credito chirografario per il rimborso degli acconti pagati, respingendo la domanda di rivendica

dell’immobile (nella misura in cui è stato costruito).

La consulenza CBRE esprime valutazioni critiche circa le modalità di valutazione del prezzo, in

ordine alla circostanza che non è stata valutata la concreta situazione del mercato alberghiero

parmense dell’epoca (dato essenziale per fissare canoni di locazione congrui e sostenibili e, quindi,

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il prezzo dell’immobile venduto) e non è stata considerata, allo stesso fine, l’iniziale scalettatura del

canone per i primi 5 anni. Ne ha ricavato una sovrastima del prezzo pari al 68 %.

Nondimeno, nel caso di specie, emerge prima facie un danno pari alla differenza tra gli acconti

pagati dalle acquirenti e quanto esse riceveranno dal fallimento ImCo (in moneta fallimentare).

In conclusione, alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione, risulta un fumus di

violazione degli artt. 2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza

procedurale, che della correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e della

convenienza dell’operazione.

Soggetti danneggiati sono Immobiliare Lombarda per € 12.352.514,00 e Immobiliare Fondiaria Sai

per € 10.887.486,00.

Sussiste fumus di responsabilità in capo a tutti gli odierni resistenti, e, segnatamente, Salvatore,

Jonella, Giulia Maria Ligresti ex art. 2497 c.c., quali esercenti attività di direzione e coordinamento

di FonSai e delle società controllate da Fon-Sai, nonché in capo a Talarico e Marchionni

(amministratori di Immobiliare Lombarda: doc. 2 fc) ex art. 2392 c.c. Con riferimento al Talarico,

sussiste fumus di responsabilità anche in considerazione del fatto che egli è stato protagonista della

vicenda, talchè vi sono elementi perchè egli risponda anche verso Immobiliare Fondiaria Sai.

A diversa conclusione si deve giungere, allo stato e nell'ambito di questo procedimento, con

riferimento a Fausto Marchionni, con riguardo al quale non v'è prova di partecipazione diretta e che

non si può affermare abbia avuto cariche gestorie in Immobiliare Fondiaria Sai, poichè manca in atti

la visura della società ed egli ha negato di averle mai assunto (p. 30 memoria costituzione FM).

Con riferimento all' Operazione San Pancrazio Parmense il danno si è realizzato, nei confronti di

Immobiliare Lombarda e di Immobiliare Fondiaria Sai, con la dichiarazione di fallimento di ImCo

(14.6.2012), sicchè il diritto risarcitorio fatto valere non è prescritto.

Pare congruo pertanto autorizzare Immobiliare Fondiaria Sai ad eseguire sequestro conservativo nei

confronti di Salvatore, Jonella e Giulia Maria Ligresti nonchè di Antonio Talarico sino alla somma

di € 1.700.000,00, richiesta dall’attore in sede di merito a titolo di provvisionale.

Pare altresì congruo autorizzare Immobiliare Lombarda ad eseguire sequestro conservativo nei

confronti di tutti i resistenti. Il sequestro è autorizzato in favore di Immobiliare Lombarda per

l’intero importo richiesto a titolo di provvisionale (€ 4.500.000). Nell’importo autorizzato deve

pertanto essere considerato incluso anche quello considerato a titolo di risarcimento per

l’operazione qui in discussione.

* Operazione Pero (Expo-Fiera).

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L’ Operazione si rivela illegittima e dannosa perché: - articolata con contratto di vendita di cosa

futura da ImCo a SAI Investimenti SGR s.p.a. (in qualità di gestore del fondo immobiliare Tikal

R.E. Found) di complesso immobiliare ad uso alberghiero da concedere in locazione ad Atahotels

denominato “Expo-Fiera”, contratto stipulato il 29.9.2005 (firmatari Gardelli e Carlino); - il prezzo

dell’immobile veniva stabilito in € 87.000.000 (oltre IVA), di cui € 21.500.000 corrisposti a titolo

di acconto; - prima del contratto definitivo veniva stipulato tra le stesse parti un contratto

preliminare di compravendita di cosa futura in data 2 agosto 2005, preceduto da consulenza di

Scenari Immobiliari che determinava il prezzo poi recepito in contratto in relazione alla

capitalizzazione del reddito atteso, cioè il canone di locazione che Atahotels si sarebbe impegnata a

pagare in funzione della consegna dell’immobile entro il 31.12.2007; - la data di consegna

dell’immobile veniva perciò contrattualmente stabilita al 31.12.2007;- al contratto definitivo di

compravendita veniva allegato contratto preliminare di locazione tra Sai Investimenti (Carlino) e

Atahotels (Talarico) che prevedeva un canone pari al 16 % dei ricavi, comunque non inferiore al 6

% del prezzo di compravendita di cosa futura, salvo scalettatura nei primi 4 anni; - estremamente

significativa e dimostrativa della erronea quantificazione dei canoni di locazione e quindi del prezzo

di acquisto dell’immobile è la circostanza che, con scrittura a latere del 20.10.2005 ImCo si

impegnava con Atahotels (in persona di Talarico) a compartecipare al pagamento dei canoni di

locazione per i primi 5 anni; - a seguito di accordi solo per vie brevi venivano pattuite varianti il cui

prezzo veniva stabilito non preventivamente ma solo a consuntivo, sulla base di consulenza di

Scenari Immobiliari; - in particolare Scenari Immobiliari, con consulenza in data 17.3.2008

(posteriore di cinque giorni a quella omologa relativa all’operazione Petriolo), stimava il prezzo del

‘nuovo’ immobile in 139 milioni di euro (incremento del 62 % del valore iniziale) sulla base di un

canone di locazione di € 8.000.000, ritenuto “di mercato”, a partire dal 2009; - il 26.3.2008

l’operazione veniva approvata dal CCI di FonSai, previa relazione di Talarico e Carlino, “senza

entrare nel merito” e senza nemmeno occuparsi della cruciale questione dell’entità e della

sostenibilità dei canoni che Atahotels avrebbe dovuto pagare nonché della questione dello

slittamento di un anno del termine di consegna dell’immobile; - il c.s. assentiva senza formulare

rilievi; - lo stesso giorno il c.d.a. di FonSai approvava; - il 31.3.2008 Immobiliare Lombarda (che

qui agiva come mandataria di Sai Investimenti in forza di contratto di servizi) conveniva lo

spostamento del termine di consegna al 31.12.2008; - il 16.7.2008 veniva stipulata scrittura privata

di modifica del contratto di vendita di cosa futura con recepimento del nuovo prezzo di € 134

milioni, la proroga del termine di consegna al 31.12.2008, la rinuncia all’applicazione delle penali

da ritardata consegna; - pochi giorni prima, l’8.7.2008, era stata stipulata la parallela scrittura

privata di modifica del contratto di locazione con Atahotels, con conferma del minimo garantito del

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6 % del prezzo di acquisto dell’immobile e dunque circa 8 milioni di euro; - in parallelo Atahotels

(Malvezzi) e ImCo (Rubino) modificavano la scrittura a latere prevedendo un prolungamento ed un

aumento della partecipazione di ImCo al pagamento dei canoni di locazione da parte di Atahotels (6

anni con percentuali decrescenti dal 75 % al 15 %); - il 5.11.2008, in prossimità della vendita di

Atahotels a FonSai, Immobiliare Lombarda quale mandataria di Sai Investimenti e Atahotels

stipulavano il contratto definitivo di locazione che prevedeva però un iniziale comodato di 6 mesi,

talchè l’incasso del primo canone di locazione veniva posticipato al 1 maggio 2009; - subito dopo la

stipula del contratto definitivo, ed in prossimità della vendita di Atahotels a FonSai, la stessa

Atahotels trasmetteva lettera con cui chiedeva a ImCo di risolvere e transigere con riferimento alle

due scritture a latere; - La proposta veniva accettata da ImCo il 17.12.2008 e la transazione si

risolveva con il minore esborso da parte di ImCo della somma di € 2 milioni rispetto alle precedenti

pattuizioni; - lo stesso giorno il c.d.a. di FonSai deliberava l’acquisto di Atahotels; - dopo

l’acquisto delle azioni Atahotels, questa chiedeva a Sai Investimenti la riduzione del canone

d’affitto, che veniva accordata, previe delibere del CCI e del c.d.a. di FonSai (27.1.2011) per gli

anni 2010 e 2011 nella misura di 1 milione di euro, con slittamento al 2012 della corresponsione del

canone a pieno regime (accordo modificativo del contratto di locazione del 18.2.2011. Lo schema

dell’operazione è simile a quello dell’ Operazione Varese Business & Resort, parallela anche sul

piano temporale.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (approvazione

varianti e proroghe di termini solo dopo che di fatto erano state concesse; controllo solo formale del

CCI; difetto di informazione in ordine alle scritture a latere ImCo/Atahotels), che della correttezza

sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e della convenienza dell’operazione sia in

fase deliberativa che esecutiva (valutazione del prezzo in relazione a canoni di locazione gonfiati ad

arte; slittamento del termine di consegna; esenzione dalle penali).

Soggetto danneggiato è Sai Investimenti.

Il danno è consistito (almeno) nella sovrastima del valore dell’immobile riconducibile alla

sovrastima dei canoni di locazione che Atahotels sarebbe stata in grado di pagare.

Esso è stato calcolato da CBRE in oltre € 52.000.000

Sussiste fumus di responsabilità in capo a tutti gli odierni resistenti, e, segnatamente, Salvatore,

Jonella, Giulia Maria Ligresti ex art. 2497 c.c., quali esercenti attività di direzione e coordinamento

di FonSai e delle società controllate da Fon-Sai, Talarico e Marchionni come amministratori di Sai

Investimenti (il primo presidente del c.d.a. di Sai Investimenti SGR s.p.a. sino al 3.1.2011; il

secondo consigliere di Sai Investimenti SGR s.p.a. sino al 2014: doc. 4 fc) ex art. 2392 c.c.

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Con riferimento all' Operazione Pero (Expo Fiera) il danno si è realizzato, nei confronti di Sai

Investimenti, con il contratto definitivo di locazione del 5.11.2008 che prevedeva l'iniziale

comodato di 6 mesi, sicchè il diritto risarcitorio fatto valere non è prescritto.

Pare congruo pertanto autorizzare Sai Investimenti ad eseguire sequestro conservativo nei confronti

di ciascuno dei resistenti sino alla somma di € 13.000.000,00, richiesta dall’attore in sede di merito

a titolo di provvisionale.

* Operazione Varese Business & Resort.

L’ Operazione si rivela illegittima e dannosa perché: - il 30 luglio 2008, su incarico di FonSai,

Scenari Immobiliari stimava “di mercato” un canone di € 3.400.000 per la locazione di un immobile

ad uso alberghiero situato in Varese via Albani, da ImCo, che ne era la proprietaria, ad Atahotels e,

sulla base di tale valutazione, stimava il valore dell’immobile in € 62 milioni; - il 17 settembre 2008

ImCo (Rubino) ed Atahotels (Malvezzi) stipulavano contratto di locazione recependo il canone

dalla consulenza di Scenari Immobiliari, salvo scalettatura per i primi tre anni; - una settimana dopo

(24.9.2008) ImCo vendeva l’immobile a Meridiano Risparmio s.r.l. (di seguito: Meridiano

Risparmio) per il prezzo di € 62.000.000; - per effetto dell’acquisto Meridiano Risparmio

subentrava nel contratto di affitto; - è evidente che il canone d’affitto è stato stipulato in funzione

della determinazione del prezzo di vendita dell’immobile; - ciò è confermato dalla circostanza che il

suo elevato ammontare avrebbe reso difficoltoso il raggiungimento del pareggio di gestione (cfr.

cons. gestione Atahotels 11.9.2008), nonché dalla circostanza che, lo stesso giorno della stipula del

contratto di locazione tra ImCo e Atahotels (17.9.2008) le medesime parti paradossalmente

convenivano che ImCo avrebbe concorso al pagamento dei canoni (scrittura a latere 17.9.2008 doc.

101); - sull’operazione si era espresso il CCI di FonSai il 26.8.2008, che approvava “ senza entrare

nel merito” (salvo innocua ma significativa richiesta a Scenari Immobiliari di adeguare i criteri

valutativi utilizzati a quelli di cui lei stessa si era servita in altre occasioni); - il 27.8.2008

l’operazione veniva deliberata dal c.d.a. di FonSai, previa relazione di Talarico, e veniva dato

incarico a Marchionni per l’individuazione della società del gruppo che poteva rendersi acquirente e

per la stipula dei contratti ; - il 23.9.2008 il c.d.a. di FonSai si riuniva e, su proposta di Marchionni,

designava Meridiano Risparmio come acquirente dell’immobile; - in nessuna fase di deliberazione

risulta che Talarico abbia informato circa l’esistenza della scrittura a latere concernente il concorso

del venditore nel pagamento dei canoni di locazione; - il 10.11.2008 ImCo proponeva ad Atahotels

la risoluzione della scrittura a latere e un accordo transattivo di contenuto analogo a quello già sopra

descritto con riferimento all’Operazione Expo-Fiera e la proposta veniva accettata da Atahotels con

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lettera 17.12.2008; - lo stesso giorno il c.d.a. di FonSai deliberava l’acquisto di Atahotels; - il

28.7.2010 Atahotels chiedeva una riduzione del canone di locazione che, nell’occasione, non veniva

accordata. Lo schema dell’operazione è simile a quello dell’ Operazione Pero Expo-Fiera, parallela

anche sul piano temporale.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (controllo solo

formale del CCI; difetto di informazione in ordine alla scrittura a latere ImCo/Atahotels), che della

correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e della convenienza

dell’operazione sia in fase deliberativa che esecutiva (valutazione del prezzo in relazione a canoni

di locazione gonfiati ad arte).

Soggetto danneggiato è FonSai, incorporante Meridiano Risparmio.

Il danno è consistito (almeno) nella sovrastima del valore dell’immobile riconducibile alla

sovrastima dei canoni di locazione che Atahotels sarebbe stata in grado di pagare.

Esso è stato calcolato da CBRE in circa € 39.000.000 (63 % del prezzo di acquisto).

Sussiste fumus di responsabilità in capo a tutti gli odierni resistenti, nelle loro vesti di

amministratori di FonSai, o esercenti attività di direzione e coordinamento della medesima o di

partecipi al danno cagionato dall’illegittimo esercizio di tale attività (2497 commi 1 e 2 c.c.) o ex

art. 2043 c.c.

Con riferimento all' Operazione Varese Business & Resort il danno si è realizzato, nei confronti di

FonSai, con il pagamento del prezzo da parte di Meridiano Risparmio, ovvero certamente dopo il

23.9.2008, data in cui il c.d.a. di FonSai si riuniva e designava Meridiano Risparmio come

acquirente, sicchè i relativi diritti risarcitori non sono prescritti.

Pare congruo pertanto autorizzare FonSai ad eseguire sequestro conservativo nei confronti di

ciascuno dei resistenti sino alla somma di € 38.000.000,00, richiesta dall’attore in sede di merito a

titolo di provvisionale.

* Operazioni sui canoni di immobili ad uso alberghiero locati ad Atahotels.

Con riferimento alle operazioni relative ai canoni di locazione della struttura alberghiera “The Big”

– ubicata a Milano, via De Cristoforis –, della struttura alberghiera “Grande Albergo

Capotaormina” (54), della struttura alberghiera “Linea Uno”, il ricorso deve essere rigettato, atteso

54) Con riferimento a questa operazione permangono comunque dubbi di legittimità, per essere stato rinegoziato con aumento dei canoni un contratto in corso e non scaduto, in periodo fortemente sospetto (27 maggio 2009) per essere imminente la vendita di Atahotels a FonSai e Milano Assicurazioni. L' operazione richiederà quindi maggiore approfondimento in sede di giudizio di merito.

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che CBRE (doc. 232, lett. f, g, h), con riguardo alla prima e alla seconda esprime parere di congruità

del cannone come aumentato e, con riferimento alla terza, esprime un parere di sovrastima dell' 8,9

% che pare però in buona parte assorbito dallo sconto di cui ha goduto il conduttore Atahotels da €

520.000/anno ad € 390.000 euro/anno per gli anni 2010 e 2011 con ritorno a regime dal 2012 (salvo

migliore e più precisa quantificazione nel corso del giudizio di merito).

* Operazione di acquisto, da parte di FonSai del 100 % del capitale di Atahotels da parti correlate riconducibili ai componenti della famiglia Ligresti. L’ Operazione, con ogni probabilità prefigurata da molti mesi prima, prende formalmente le mosse

con gli incarichi conferiti da FonSai a KPMG di due diligence contabile, fiscale e giuslavoristica su

Atahotels (13.10.2008) nonché di stima del valore economico dell’intero capitale della società

(30.10.2008), in vista della sua acquisizione.

Gli incarichi, tuttavia, contiengono elementi che ne mostrano l’intrinseca, voluta, capacità decettiva

e la conseguente inidoneità delle indagini svolte con quelle limitazioni a raggiungere lo scopo

apparentemente indicato.

In particolare, nell’elaborazione della relazione di due diligence, depositata il 15.12.2008, KPMG si

serviva esclusivamente dei dati forniti dagli amministratori di Atahotels, dei quali, su espressa

richiesta dell’amministratore delegato di FonSai Marchionni, non verificava la ragionevolezza,

autenticità, ragionevolezza, accuratezza (doc. 106, doc. 112 fm).

Nell’elaborare la relazione volta ad individuare il valore di Atahotels, KPMG, secondo la lettera di

incarico, era vincolata dalle seguenti limitazioni: - valutazione in ipotesi di continuità aziendale; - i

dati prospettici e previsionali forniti dal management di Atahotels avrebbero dovuto essere acquisiti

da KPMG “sull’assunzione che siano stati preparati in modo obiettivo su presupposti che riflettano

… le migliori previsioni attualmente disponibili in relazione ai futuri risultati economici e finanziari

della società”; - KPMG avrebbe fatto affidamento esclusivo sulle informazioni fornite dal

management di Atahotels, la cui completezza ed accuratezza non sarebbe stata verificata ma data

per presupposta.

In esecuzione dell’incarico ricevuto, il 16.12.2008 KPMG depositava relazione in cui individuava il

valore di Atahotels in un range tra 42,5 e 47,8 milioni di euro, sulla base di un business plan

elaborato dal management di Atahotels (documento che gli attori hanno riferito essere allo stato

irreperibile).

Le relazioni KPMG e le bozze dei contratti sino ad allora disponibili venivano esaminati dai CCI di

FonSai e Milano Assicurazioni in sedute comuni l’ 11 ed il 16 dicembre 2008.

In tali sedi, premesso che Atahotels era riconducibile a parti correlate, veniva affermato che la

società era in grado di produrre un cash flow positivo nonostante il peso degli ammortamenti per

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interventi di manutenzione e migliorativi su beni di terzi, che la società sarebbe tornata in utile dal

2014, recuperando nel 2012, dopo un picco negativo nel 2009, i tassi di occupazione delle camere

del 2007, che a fronte delle perdite della società, era in previsione un aumento di capitale per 19

milioni di euro, oltre agli 8 già immessi dal venditore, di cui 12 nel 2009; il prezzo veniva indicato

in 30 milioni di euro, oltre ad ulteriori 13 milioni in caso di raggiungimento degli obiettivi indicati

nel business plan (irreperibile, ma gli obiettivi sono indicati nel contratto preliminare al punto g.:

MOL di 42,5 mln. nel 2009, 53,1 mln. nel 2010, 60,1 mln. nel 2011, 64, 5 mln. nel 2012). Nella

riunione del 16.12.2008 Marchionni dichiarava che l’operazione era ispirata dalla volontà di

“sfruttare le sinergie potenziali presenti nel gruppo” al fine di "migliorare la reddittivià degli

immobili, essendo l’obiettivo di ritorno complessivo dell’operazione del 5-6%, e di risparmiare

costi in quanto le funzioni di supporto alla gestione alberghiera (amministrazione, gestione

personale, progettazione e controllo, ecc.) avrebbero potuto essere svolte da strutture interne al

gruppo. I CCI valutavano positivamente l’operazione “senza entrare nel merito”.

I c.d.a. di FonSai e Milano Assicurazioni esaminavano l’operazione il 17.12.2008, in cui si dava

atto che Atahotels gestiva 24 strutture alberghiere di cui 14 di proprietà del gruppo FonSai, il

capitale di Atahotels era stato aumentato per delega assembleare da 20 a 40 milioni di cui 8 versati

dal venditore e 12 da versare nel 2009, la struttura dei costi di Atahotels era rigida essendo costituita

da canoni e ammortamenti. Si aggiungeva, quanto alle prospettive, che il business plan predisposto

dal management di Atahotels prevedeva ritorno all’utile nel 2013, un rafforzamento patrimoniale di

18 milioni di euro nello stesso periodo, non dovuto però a particolari esigenze finanziarie, essendo

positivo il cash flow della società.

In particolare Marchionni illustrava l’opportunità di “integrazione verticale nel comparto turistico

mediante l’aggregazione in capo alle compagnie assicurative, già proprietarie di gran parte delle

strutture ricettive dell’attività gestionale oggi affidata in outsourcing”; prospettava (pervero assai

genericamente) sinergie conseguibili nella gestione dei due gruppi; addirittura assumeva che

l’operazione costituisse “uno sviluppo coerente della politica di investimenti da tempo adottata dal

Gruppo nel comparto turistico-ricettivo, uno dei settori trainanti dell’economia nazionale”.

I c.d.a approvavano l’acquisto della totalità del capitale di Atahotels subordinatamente

all’autorizzazione dell’Isvap e al nulla osta di AGCOM.

In nessuna delle sedute del CCI e dei c.d.a si erano discussi i presupposti in base ai quali era stato

fissato il prezzo di acquisto di Atahotels.

Seguiva in data 29.12.2009 la sottoscrizione del preliminare di acquisto delle azioni Atahotels tra

FonSai e Milano Assicurazioni (Marchionni) da un lato e Sinergia Holding e Raggruppamento

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Finanziario (Rubino) dall'altro, al prezzo di 30 milioni di euro, oltre a 13 milioni in caso di

raggiungimento degli obiettivi indicati nel business plan.

Con nota del 6 marzo 2009 Isvap, rilevato che, in ragione del piano industriale, Atahotels avrebbe

iniziato a conseguire utili solo nel 2014 e che l’attività di gestione alberghiera “non riveste carattere

di strumentalità o connessione con l’attività assicurativa esercitata”, chiedeva chiarimenti.

Seguiva la produzione da parte di FonSai di una nota in data 16 marzo 2009 in cui evidenziava un

IRR (Internal Rate of Return) del 17 % anche in caso di pagamento dell’earn out e di esecuzione

degli aumenti di capitale previsti dal piano industriale, il carattere non particolarmente aggressivo

delle ipotesi sottostanti il piano industriale “rispetto al periodo ante crisi finanziaria mondiale”,

sinergie sviluppabili tra i due gruppi, ecc. Allegava altresì una “analisi di sensitività” attribuita a

KPMG (ma non sottoscritta, dunque anonima: doc. 127 fm) in cui l’advisor sviluppava due scenari:

uno di riduzione del tasso di occupazione delle camere sula base del dato medio 2007-2009 e di

una riduzione del prezzo di vendita delle stesse dell’ 1%, determinante una riduzione dell’ IRR al

livello, comunque di tutto interesse, del 12 %; altro che, considerate sinergie e conseguenti

riduzioni di costi prevedeva un IRR al 20 %.

Inoltre FonSai incaricava di un’ulteriore analisi del business plan l’advisor Roland Berger (doc. 130

fm), che, con relazione del 29.4.2009, confermava la sua attendibilità, giungendo a ritenere

“garantiti” i relativi risultati, salvo spostare più avanti nel tempo il recupero di valore.

Le assunzioni di KPMG e Roland Beger sono state fatte oggetto di valutazioni critiche da parte del

consulente del commissario ad acta dott. Salvidio (doc. 239. fm, p. 46 e ss.). Si può sinteticamente

osservare, in proposito, che le consulenze KPMG e Roland Berger soffrono di essere debitrici di un

business plan elaborato dal management riconducibile al venditore, non sottoposto a revisione

critica né controllato nelle sue basi contabili, gestorie, aziendalistiche, recepite acriticamente e

rielaborate in chiave giustificativa (55).

Il 20 maggio 2009 le parti stipulavano un accordo modificativo del contratto preliminare: il prezzo

scendeva a 25 milioni, con rinuncia all’earn out da parte del venditore.

Seguiva autorizzazione dell’ISVAP.

Il 29 maggio 2009 veniva stipulato il contratto definitivo di compravendita delle azioni Atahotels.

Secondo la consulenza del dott. Salvidio, a quella data, il capitale di Atahotels era sceso, per

perdite, a 8 milioni di euro (p. 59 s. doc. 239).

Sin da subito dopo l’acquisto, si disvelano le reali condizioni finanziarie ed economico-patrimoniali

di Atahotels, che rendono evidente la erroneità del business plan elaborato dal management di

Atahotels e delle valutazioni degli advisor, sulla base dei quali era stato fissato il prezzo.

55) I profili critici relativi alla relazione Roland Berger sono esposti nella relazione del dott. Salvidio, cui sirinvia.

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In particolare: - l’esercizio 2008 si chiudeva con una perdita di € 5,3 mln. doppia rispetto

all’esercizio precedente; - la perdita esplodeva nel 2009, superando i 27 milioni di euro e rendendo

necessari versamenti in conto capitale in corso d’anno per 20 milioni di euro e la costituzione di

riserva di 10 milioni di euro in data 18.3.2010 ed utilizzata per 7 milioni di euro per coprire le

residue perdite; - le perdite quasi raddoppiavano nel 2010 raggiungendo ben 52 milioni di euro e

rendendo necessari, in corso d’anno, versamenti in conto capitale per complessivi 30 milioni di

euro, nonché, constatata in occasione della approvazione del progetto di bilancio in data 22.3.2011

la presenza di patrimonio netto negativo per € 11,7 milioni, il versamento il giorno successivo di

11,7 milioni di euro ad azzerare il patrimonio netto negativo, nonché il versamento di 15 milioni di

euro a titolo futuro aumento di capitale, che verrà ricostituito a tale cifra con delibera assembrare

Atahotels del 13 aprile 2011; - l’esercizio 2011 si chiudeva con una perdita di oltre 23 milioni di

euro, rendendo necessari, in corso d’anno, versamenti in conto capitale per complessivi 10 milioni

di euro, nonché, in occasione della approvazione del bilancio, il versamento di 15 milioni di euro

in conto capitale; - le stime per l’esercizio 2012 rilevano perdite per 35 milioni di euro ed un

patrimonio netto negativo per 18 milioni di euro.

In conclusione FonSai e Milano Assicurazioni hanno acquistato per 25 milioni di euro una società

che ha reso necessari, per l’esercizio in corso al momento dell’acquisto e per quelli immediatamente

successivi, il versamento di somme a titolo di capitale per oltre 80 milioni di euro.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale, che della

correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e della convenienza

dell’operazione in fase deliberativa.

Quanto al primo aspetto emerge con evidenza l’illegittimità del conferimento a KPMG di incarichi

di due diligence e di valutazione del valore della società acquirenda, corredati da improvvide

limitazioni in ordine alla documentazione da considerare – esclusivamente quella proveniente dal

management di Atahotels – e dal sostanziale divieto di effettuazione di analisi ed indagini

autonome, con il ché, nella sostanza, l’acquirente ha finito per rimettere totalmente nelle mani del

venditore controparte correlata la fissazione del prezzo. Aspetto connesso di illegittimità

procedurale è consistito nell’omessa discussione nei CCI e nel c.d.a. dei presupposti di

individuazione del prezzo di acquisto di Atahotels.

Quanto al secondo aspetto, la valutazione di correttezza sostanziale, ragionevolezza e convenienza

dell’operazione si è rivelata - almeno per quel che risulta in questa fase di cognizione sommaria -

gravemente negligente.

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Assunzioni ed obiettivi dell’operazione indicati da Marchionni nel CCI congiunto di FonSai e

Milano Assicurazioni e nel c.d.a. sono valutabili ex ante tanto distanti dalla realtà da suonare

beffardi: FonSai e Milano Assicurazioni, hanno finito per introiettare le gravissime perdite di una

società in enorme difficoltà economico-patrimoniale, che aveva per oggetto attività (gestione di

alberghi) del tutto estranea a quella delle acquirenti (assicurazioni) né costituente un servizio di cui

le acquirenti si approvvigionavano, sicché non poteva affatto essere considerata “affidata in

outsourcing”.

Anzi, tale obiettivo di integrazione si poneva in netta contraddizione con la politica di investimenti

seguita sino a quel momento: investire in immobili, sul presupposto di mantenere il profilo

dell’investitore e non del gestore (si vedano le motivazioni spese per giustificare l’adozione dello

schema di vendita di cosa futura), contando sul reddito derivante dalla gestione alberghiera di terzi,

che aveva peraltro costituito il criterio stesso di valutazione del prezzo di acquisto degli immobili da

società riconducibili ai medesimi soggetti gestori dell’attività alberghiera (la famiglia Ligresti). In

sostanza si internalizzava il rischio di gestione dell’attività che avrebbe dovuto consentire il

conseguimento di quel reddito che aveva costituito la ragione degli investimenti immobiliari.

In questo contesto l’obiettivo di miglioramento della redditività degli immobili – a fronte di canoni

d’affitto sovrastimati negli anni precedenti con l’effetto di ipervalutare gli immobili acquistati da

società della famiglia Ligresti – costituiva una illusione (dopo l’operazione Atahotels ha chiesto e

ottenuto la riduzione dei canoni stabiliti in precedenza) e le sinergie prospettabili erano

limitatissime e frutto dell’ improvvida campagna di ordini di acquisto di edifici ad uso alberghiero a

società della famiglia Ligresti da affittare ad altre società della famiglia Ligresti, ed il risparmio di

costi anch’esso limitatissimo e subordinato ad una almeno parziale conversione delle strutture del

Gruppo FonSai al fine di gestire funzioni di supporto alla gestione alberghiera.

La forbice di valutazione tra il prezzo identificato inizialmente da KPMG – 42,5 / 47,8 mln. euro -,

quello inizialmente pattuito (€ 30 mln., 13 mln. earn out) e quello definitivamente pattuito (25 mln.)

rendono plasticamente da un lato l’inattendibilità delle stime, dall’altro l’interesse della famiglia

Ligresti a disfarsi ad ogni costo dell’asset, ormai divenuto un insostenibile gorgo di risorse.

E’ appena il caso di notare come gli avvenimenti concernenti la situazione finanziaria ed

economico-patrimoniale di Atahotels sia immediatamente successivi all’acquisto, sia nel medio

periodo hanno totalmente smentito le incaute previsioni spese ex ante, fornendo dimostrazione

anche ex post della loro enorme distanza rispetto alla realtà considerata.

Si prefigura, pur nei limiti della sommaria cognizione che connota questo procedimento, un’ ipotesi

ricostruttiva delle vicende FonSai / Ligresti – da verificare nel giudizio di merito - in questi termini:

artificioso aumento dei canoni di affitto delle strutture finalizzate alla ricezione delle attività

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alberghiere gestire dalla famiglia Ligresti con l’effetto di pagare a società del Gruppo FonSai quelle

stesse strutture a prezzo sovrastimato; artificioso livello dei canoni di affitto così stabilito come

concausa (non unica ma rilevante) della crisi di Atahotels; prefiguratasi la crisi di Atahotels, vendita

della stessa al Gruppo FonSai, con conseguente significativo ritorno economico anche per questa

via, in capo alle società della famiglia Ligresti controllanti l’attività alberghiera. Il tutto con

aumento esponenziale del danno in capo a FonSai ed alle altre società del Gruppo.

In questo contesto, il danno emergente è quantificabile (almeno) in misura pari al prezzo pagato

dalle due società acquirenti per l’acquisizione, cui va sommato l’importo degli aumenti di capitale e

così in totale € 105.000.000, da suddividersi tra FonSai e Milano Assicurazioni in ragione delle

rispettive percentuali partecipative. E’ poi da calcolare il lucro cessante, che si sarebbe determinato

allocando tali risorse a servizio del business caratteristico.

Sussiste fumus di responsabilità in capo agli odierni resistenti Jonella Ligresti, Giulia Maria

Ligresti, Fausto Marchionni e Antonio Talarico nelle loro vesti di amministratori di FonSai e di

Milano Assicurazioni ex art. 2392 c.c. in relazione agli artt. 2391 e 2391 bis c.c., in capo a

Salvatore Ligresti in quanto esercente attività di direzione e coordinamento delle medesime società

ex art. 2497 c.c. Alternativamente si può configurare in capo a Jonella Ligresti, Giulia Maria

Ligresti, Fausto Marchionni e Antonio Talarico responsablità ex art. 2497 comma 2 c.c. in quanto

partecipi al danno cagionato dall’illegittimo esercizio di tale attività o, in capo alle sole Jonella e

Giulia Maria Ligresti, quali beneficiarie del connesso vantaggio. In ulteriore subordine residua la

configurabilità della responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. in relazione agli artt. 2391

e 2391 bis c.c., e di Salvatore Ligresti ex art. 2043 c.c.

Con riferimento all'operazione di acquisto del 100 % del capitale di Atahotels, il danno si è

progressivamente manifestato negli esercizi successivi all'acquisto del capitale della società, fino a

giungere all'esercizio 2012 ed oltre, sicchè è escluso che i relativi diritti risarcitori siano prescritti.

Pare congruo pertanto autorizzare FonSai ad eseguire sequestro conservativo nei confronti di

ciascuno dei resistenti sino alla somma di € 38.000.000,00 e Milano Assicurazioni ad eseguire

sequestro conservativo nei confronti di ciascuno dei resistenti sino alla somma di € 36.000.000,

somme complessivamente richieste dagli attori in sede di merito a titolo di provvisionale.

* Operazione Via Lancetti.

L’ Operazione, contemporanea a quella di Via Fiorentini a Roma (v. postea), si rivela illegittima e

dannosa perché: - articolata con contratto, stipulato il 19.11.2003, di vendita di cosa futura da ImCo

a Milano Assicurazioni di un edificio (Nuovo Edificio) al prezzo "fisso e invariabile" di € 36,4 mln.

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con contestuale versamento di acconto di € 10,920 mln. da parte dell’acquirente, nonché contestuale

vendita dell’area di Via Lancetti (in Milano) su cui doveva essere costruito l'immobile dalla

medesima Milano Assicurazioni a ImCo al prezzo di € 9,6 mln; - la consegna dell’immobile era

prevista per il 31.12.2005, con previsione di penali in caso di mancata consegna entro il 31.3.3006

(art. 3, art. 9: doc. 256 fm); - era prevista solo nel contratto di compravendita dell'area clausola

espressa di risoluzione qualora l'edificio non fosse stato costruito entro il 31.12.2006 (clausola non

esercitata); - era (contraddittoriamente) prevista la possibilità di introdurre varianti "che non

modifichino sostanzialmente ... l'oggetto della compravendita", ma solo quelle "necessarie"

sarebbero state regolate ex art. 1660 c.c., e di prorogare il termine di consegna; - non erano previste

clausole risolutive del contratto di compraventita dell'area in caso di inadempimento di ImCo

all'obbligo di costruire; - l'operazione sembra animata dall'intento di valorizzare l'area di cui era

proprietaria la società, anche in considerazione della circostanza che essa era proprietaria altresì di

un edificio limitrofo (Edificio Preesistente); - l'operazione era stata preceduta da: consulenze

entrambe in data 15 aprile 2003 con cui Scenari Immobiliari individuava il valore dell'area da

cedere a ImCo in € 9,6 mln. e il valore dell'immobile da acquistare "stimato nel 2006" in € 36,4

mln., "Considerazioni valutative" di KPMG che individuavano il valore delle area tra € 8,95 ed €

9,2 mln. ed il valore dell'immobile tra € 36,8 ed € 39,2 mln. sul presupposto della sua realizzazione

entro il 31.3.2006; parere del Prof. Piergaetano Marchetti che evidenziava criticità in ordine

all'utilizzo dello schema contrattuale della vendita di cosa futura e soprattutto sconsigliava il

contestuale scambio tra area e bene futuro, raccomandando il mantenimento della proprietà dell'area

in capo a Milano Assicurazioni (v. supra); - il c.d.a. di Milano Assicurazioni approvava

preliminarmente l'operazione il 3.7.2003 (con astensione di Gioacchino Paolo Ligresti e Salvatore

Rubino) ed in tale sede il Marchionni illustrava i vantaggi della forma giuridica prescelta sub specie

di trasferimento sulla società costruttrice di tutti i rischi imprenditoriali, mantenimento di Milano

Assicurazioni nella posizione di mero investitore, garanzia da ogni revisione prezzi; - il c.d.a. di

Milano Assicurazioni approvava definitivamente l'operazione nella riunione del 10.11.2003 (con

formale astensione di Gioacchino Paolo e Giulia Maria Ligresti), dando mandato a Marchionni e

Talarico di eseguire l'operazione recependo le indicazioni del Prof. Marchetti, il che accadeva solo

per la previsione della clausola risolutiva della cessione dell'area (poi non esercitata) non invece per

la stutturazione generale del rapporto; - nel c.d.a. del 20 dicembre 2006, a termine di consegna

dell'immobile scaduto da quasi un anno, il Talarico rappresentava "l'opportunità di apportare

all'originario progetto edificatorio alcune modifiche" consistenti nella costruzione di due "Corpi di

Collegamento" tra l'Edificio Preesistente e il Nuovo Edificio in costruzione, con conseguente

slittamento del termine di consegna del Nuovo edificio dal 31.12.2006 (ma il termine,

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contrariamente a quanto comunicato, era quello del 31.12.2005) a 31.12.2007; - il 31 ottobre 2007

Milano Assicurazioni acquistava i Corpi di Collegamento da ImCo al prezzo di € 6.415.000, pagato

lo stesso giorno, nonostante che, nello stesso contratto, si desse atto che l'edificio non era stato

completato nella parte impiantistica e nelle finiture e perciò non era agibile (e dunque non poteva

essere messo a reddito); - il prezzo era supportato da consulenza di Scenari Immobiliari, che ne

dava anzi una valutazione superiore; - solo il 10 marzo 2008 veniva poi stipulato il contratto di

appalto per la ristrutturazione dell' Edificio Preesistente; - sempre nel marzo 2008, a termine

prorogato di consegna del Nuovo Edificio già scaduto, venivano approvate ex post alcune varianti ai

Corpi di Collegamento, peraltro già acquistati, sia pure incompleti; - a fine agosto 2008 il c.d.a. di

Milano Assicurazioni nonchè il CCI ed il c.d.a. di FonSai approvavano ex post una ulteriore serie di

varianti con un incremento del prezzo di acquisto di € 3.500.000, giudicato congruo da Scenari

Immobiliari; - il 17 settembre 2008 Milano Assicurazioni ed ImCo recepivano in un "Atto

ricognitivo di vendite" le varianti già attuate, il nuovo termine di consegna fissato appunto al 17

settembre 2008, ed il nuovo prezzo, con rinuncia da parte dell'acquirente alla pretesa delle penali; -

quanto ai lavori sull'Edificio Preesistente, CBRE ha verificato l'addebito a Milano Assicurazioni di

spese di lavorazione non giustificate perché già comprese nel contratto di appalto, il cui pagamento

è stato dunque duplicato (es.: oneri sicurezza, opere provvisionali, nolo gru, piattaforma

montacarichi, impianto illuminazione, impianti rilevazione fumi, assistenze murarie) per un totale di

€ 1.272.000,00.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (assenza di

informativa periodica nel corso di realizzazione delle opere, approvazione delle proroghe del

termine di consegna degli edifici a termini contrattuali già scaduti, approvazione delle varianti ex

post) (56), che della correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e della

convenienza dell’operazione (sostanziale e radicale modifica in corso d'opera dell'oggetto del

contratto da acquisto di un edificio ad acquisto anche dei corpi di collegamento e ristrutturazione di

altro edificio preesistente; inspiegata, allo stato, la ragione per cui l'operazione non è stata prevista

come unitaria sin dall'inizio, con conseguente abnorme posticipazione della consegna dell'opera nel

suo complesso; abnorme posticipazione dei termini di consegna degli edifici, senza incidenza sul

prezzo ed anzi con sua maggiorazione; rinuncia alle penali; duplicazione di spese).

Soggetto danneggiato è Milano Assicurazioni.

56) Così anche CBRE, let i), 1.7.

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Il danno è consistito (almeno) nella mancata percezione del reddito derivante dall'inutilizzo del

Nuovo Edificio per tre anni (2005-2008) e minore ritorno dell'investimento realizzato per un valore

complessivo calcolato da CBRE in € 6.400.000.

Sussiste fumus di responsabilità in capo agli odierni resistenti Jonella Ligresti, Giulia Maria

Ligresti, Fausto Marchionni e Antonio Talarico nelle loro vesti di amministratori di Milano

Assicurazioni ex art. 2392 c.c. in relazione agli artt. 2391 e 2391 bis c.c., in capo a Salvatore

Ligresti in quanto esercente attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. Alternativamente

si può configurare in capo a Jonella Ligresti, Giulia Maria Ligresti, Fausto Marchionni e Antonio

Talarico responsabilità ex art. 2497 comma 2 c.c. in quanto partecipi al danno cagionato

dall’illegittimo esercizio di tale attività o, in capo alle sole Jonella e Giulia Maria Ligresti, quali

beneficiarie del connesso vantaggio. In ulteriore subordine residua la configurabilità della

responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. in relazione agli artt. 2391 e 2391 bis c.c., e di

Salvatore Ligresti ex art. 2043 c.c.

Con riferimento all' Operazione Via Lancetti, il danno si è realizzato con l'adozione dell'Atto

Ricognitivo del 17 settembre 2008, talchè il diritto risarcitorio vantato da Milano Assicurazioni non

è prescritto.

Pare congruo pertanto autorizzare Milano Assicurazioni ad eseguire sequestro conservativo nei

confronti di ciascuno dei resistenti sino alla somma capitale di € 6.400.000,00, da ritenere inclusa

dall’attore in quella maggiore richiesta in sede di merito a titolo di provvisionale (€ 36.000.000) ed

il cui sequestro è autorizzato anche in considerazione delle risultanze relative alle altre operazioni

che vedono danneggiata la stessa società.

* Operazione Via Fiorentini.

L’ Operazione, contemporanea a quella di Via Lancetti a Milano (v. supra), si rivela illegittima e

dannosa perché: - articolata con contratto preliminare, stipulato il 23.12.2003, di vendita di cosa

futura da Società Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero s.r.l. (di seguito: ASA, facente parte del

Gruppo Ligresti) a Milano Assicurazioni di tre edifici: edificio ‘Incubator’ al prezzo di € 13,23

mln., edificio ‘Lineare’ al prezzo di € 53,7 mln., edificio ‘Albergo’ al prezzo di € 29,27 mln., per un

totale di € 96.200.000,00; - contestualmente avveniva la vendita dell’area di Via Fiorentini (in

Roma) su cui dovevano essere costruiti gli edifici dalla medesima Milano Assicurazioni ad ASA al

prezzo di € 20,6 mln; - la consegna di tutti e tre gli edifici era prevista per il 31.12.2006, con

previsione di penali in caso di mancata consegna entro il termine; - l'operazione sembra animata

dall'intento di valorizzare l'area di cui era proprietaria la società; - all’operazione prendevano parte

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anche, per Milano Assicurazioni, Immobiliare Lombarda con mandato di assistenza tecnica per la

verifica dello stato avanzamento lavori, nonché Europrogetti, società del Gruppo Ligresti, che per le

attività di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, verrà remunerata con un

corrispettivo di € 4,7 mln.; - l'operazione era stata preceduta da: consulenza di Scenari Immobiliari

individuava il valore dell'area da cedere ad ASA in € 20,63 mln., nonché consulenza di KPMG che

la valutava in un range tra 19,8 e 20,8 milioni di euro, sicchè il prezzo di vendita si poneva

decisamente sul livello più alto della forchetta; parere legale Klegal che affermava che il negozio

complessivamente inteso doveva essere qualificato come appalto, salvo non essere accompagnato

dalla condizione che usualmente accompagna tale schema contrattuale, cioè la proprietà del suolo in

capo al committente ed in ogni caso prefigurava che Milano Assicurazioni mantenesse ipoteca sul

suolo ceduto o trascrivesse preliminare di retrovendita, clausole queste che non risultano adottate;

nemmeno risultano adottate le cautele pur suggerite nel pressocchè coevo parere del Prof. Marchetti

reso in relazione all’area di Via Lancetti, peraltro adottate in modo molto limitato anche con

riferimento a quell’operazione (clausola risolutiva espressa, poi non esercitata, invece del

mantenimento della proprietà dell’area); consulenza di Scenari Immobiliari in data 3 ottobre 2003,

che stimava il complesso immobiliare da acquistare in € 118.600.000 sul presupposto della

consegna nel secondo semestre 2006; consulenza di KPMG del dicembre 2003 che stimava il

complesso immobiliare in un range tra € 94,3 e 100,4 mln., sulla base di dati forniti dalla stessa

Scenari Immobiliari nonché sul presupposto della messa a reddito entro il 30 giugno 2006 e

suggerendo l’introduzione di penali a carico del costruttore volte a garantire l’acquirente dal rischio

della ritardata consegna; - il c.d.a. di Milano Assicurazioni approvava l'operazione il 16.7.2003 ed

in tale sede venivano illustrati i vantaggi della forma giuridica prescelta sub specie di trasferimento

sulla società costruttrice di tutti i rischi imprenditoriali, mantenimento di Milano Assicurazioni nella

posizione di mero investitore, garanzia da ogni revisione prezzi; - in ordine ai prezzi stabiliti la

consulenza CBRE evidenzia, quanto agli edifici Lineare ed Incubator una sovrastima del 17-20 %

in quanto le valutazioni di Scenari Immobiliari e KPMG sono state effettuate senza analizzare il

contesti urbano in cui veniva effettuato l’intervento, tipologia degli immobili in zona, condizioni del

mercato immobiliare in zona, talchè ne emergeva una valutazione come se gli immobili fossero

collocati in zona semicentrale, invece che in zona periferica, quale era via Fiorentini; - CBRE,

quanto all’edificio Albergo evidenzia una sovrastima dovuta, come in altri casi, alla formazione del

prezzo mediante capitalizzazione dei redditi attesi, senza considerare la fase di start up di 3-5 anni,

tipica di ogni iniziativa alberghiera, che comporta che i canoni pagati in quel periodo sono

nettamente inferiori a quello a regime (come peraltro si rileva dagli stessi contratti di affitto stipulati

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dalle società del Gruppo FonSai con quelle esercenti attività alberghiera riconducibili ai Ligresti),

con conseguente aumento del prezzo in percentuale pari al 47 %.

In ordine all’esecuzione dell’Operazione vale considerare quanto segue: - nel corso dei lavori ASA

proponeva a Milano Assicurazioni l’introduzione di varianti; - solo il 18 luglio 2007, quando il

termine di consegna era ampiamente scaduto, Talarico proponeva al c.d.a. di Milano Assicurazioni,

sul presupposto che erano state concordate varianti, di prorogare il termine di consegna degli

immobili e di stipula del contratto definitivo di due anni (31.12.2008) senza pagamento di penali

per il ritardo; - nel luglio 2009 Scenari Immobiliari stimava congrua la richiesta di ASA di €

13.775.000 per “variazioni impiantistiche” da apportare agli immobili; - il CCI di Milano

assicurazioni ed il CCI di FonSai “senza entrare nel merito” approvavano le varianti impiantistiche;

- il 4 agosto 2009 sia il c.d.a. di Milano Assicurazioni che quello di FonSai approvavano la modifica

al contratto preliminare di compravendita, con aumento del prezzo da € 96,2 mln. ad € 109,975 mln.

dei quali € 101,451 mln. venivano corrisposti contestualmente ad ASA, con posticipazione del

termine di consegna al 31.12.2010, cioè ben 4 anni dopo quello previsto contrattualmente, con

posticipazione altresì della data di decorrenza delle penali all’ 1 aprile 2011; - dei tre edifici oggetto

di vendita solo quello denominato Lineare è stato completato e consegnato, mentre gli edifici

Incubator e Albergo non sono stati completati, non sono state eseguite le opere di urbanizzazione,

ed i lavori non risultano conformi ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Roma; - nel frattempo

l’Accordo di Programma del 23 gennaio 2000, nel cui ambito ricadeva la costruzione degli edifici di

Via Fiorentini, è scaduto l’8 agosto 2009; - ne deriva che dovrà stipularsi con il Comune di Roma

una nuova convenzione e presentare nuove pratiche edilizie per regolarizzare quanto costruito e

terminare la costruzione (cfr. parere Avv. Gariboldi 11.6.2012 doc. 356 fm); - i costi per terminare i

due edifici Incubator e Albergo e per ottenere la regolarizzazione urbanistica, sono stati calcolati in

€ 32 mln.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (assenza di

informativa periodica nel corso di realizzazione delle opere, approvazione delle proroghe del

termine di consegna degli edifici a termini contrattuali già scaduti, approvazione delle varianti ex

post), che della correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e della

convenienza dell’operazione (abnorme posticipazione dei termini di consegna degli edifici, senza

incidenza sul prezzo ed anzi con sua maggiorazione; rinuncia alle penali; duplicazione di spese;

pagamento del prezzo per la quasi totalità prima della consegna di tutti e tre gli edifici).

Soggetto danneggiato è Milano Assicurazioni.

http://bit.ly/1j2OgFA

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Il danno è consistito nella sovrastima del prezzo di vendita degli immobili (tot. € 27.142.000), nel

minor reddito realizzato a causa della posticipazione contrattuale per 4 anni della consegna delle

opere e della mancata consegna ad oggi di due dei tre edifici, nella sovrastima del valore delle

varianti impiantistiche – trattandosi appunto solo di varianti, mentre veniva pattuito solo per le

varianti un prezzo pari al’intero valore degli impianti -, nella rinuncia alle penali pattuite per la

consegna al 31.12.2006 (€ 12.775.000).

Il totale, salvo il calcolo di voci ancora non definite nel quantum, è di circa € 39.917.000.

Sussiste fumus di responsabilità in capo a tutti gli odierni resistenti, nelle loro vesti di

amministratori di FonSai e di Milano Assicurazioni, o esercenti attività di direzione e

coordinamento della medesima o di partecipi al danno cagionato dall’illegittimo esercizio di tale

attività (2497 commi 1 e 2 c.c.) o ex art. 2043 c.c.

Con riferimento all' Operazione Via Fiorentini, il danno si è realizzato non prima del 4 agosto 2009,

data in cui i c.d.a. di Milano Assicurazioni e di FonSai approvavano la modifica al contratto

preliminare di compravendita, ed anzi si sta prolungando quasi ai giorni nostri, talchè il diritto

risarcitorio vantato da Milano Assicurazioni non è prescritto.

Pare congruo pertanto autorizzare Milano Assicurazioni ad eseguire sequestro conservativo nei

confronti di ciascuno dei resistenti sino alla somma capitale di € 36.000.000,00, pari a quella

richiesta in sede di merito a titolo di provvisionale, in essa inclusa la somma per cui è stato

autorizzato il sequestro in relazione alle altre operazioni che vedono danneggiata la società.

* Operazione Area Garibaldi – Hotel Gilli.

L’ Operazione si rivela illegittima e dannosa perché: - finalizzata a costruire una struttura al

alberghiera, è stata articolata mediante: acquisto, nel novembre 2005, da parte di Meridiano

Secondo da ImCo di un’area principale e di diritti edificatori, nonché, nel febbraio 2007, da Caprera

s.r.l. (altra controparte collegata in quanto società facente parte del Gruppo Ligresti) di altra area di

minori dimensioni e di diritti edificatori, il tutto per la somma complessiva di € 29.466.000;

incarico a Miprav (altra controparte collegata in quanto società facente parte del Gruppo Ligresti)

per la progettazione della struttura alberghiera nonché direzione dei lavori per un corrispettivo

complessivo di 3,4 milioni di euro; appalto conferito nel marzo 2009 a Icein relativo alle opere di

cantieramento (scavi a preparazione del sito per la posa delle fondazioni) per un corrispettivo a

corpo di € 6,4 mln. e termine di consegna al 29 gennaio 2010; - Meridiano Secondo conferiva

mandato perché seguisse l’esecuzione dei lavori per suo conto, ad Immobiliare Lombarda, che a sua

volta agiva in persona del procuratore Talarico; - la stipula dei contratti era stata preceduta da

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consulenza di stima di Scenari Immobiliari del marzo 2005 che fissava in 118 milioni di euro il

valore dell’edificanda costruzione ad uso alberghiero, da stima di KPMG del luglio 2005 che

valutava l’area edificabile acquistata, comprensiva dei diritti di costruzione, € 36,9 milioni a

condizione che l’opera fosse consegnata entro il 31.12.2008, da stima di Scenari Immobiliari che

giudicava congruo il corrispettivo per l’appalto delle opere di cantieramento; - Scenari Immobiliari

giudicava invece congruo un compenso per Miprav di 2,9 milioni di euro; - i lavori si arrestavano

nei primi mesi del 2010, asseritamente per “ritardo nel rilascio delle autorizzazioni amministrative e

inagibilità delle aree limitrofe al cantiere”, e, di fatto, non sarebbero più ripresi; - nel CCI di FonSai

del 14.6.2010 si rendeva noto che, sino a quel momento, Icein aveva realizzato lavori per l’importo

di € 4,4 mln.; e successivamente Icein effettuava lavori solo per messa in sicurezza del cantiere e

varianti convenute con Meridiano Secondo a mezzo di integrazioni al contratto di appalto in data 5

luglio 2010 per complessivi € 1.270.000 circa, valore giudicato congruo da Scenari Immobiliari; -

seguivano missive di Icein in cui la medesima manifestava la volontà di sfilarsi dagli obblighi di

custodia del cantiere sino a inviare una missiva in data 16 febbraio 2012, in cui dichiarava di

ritenere risolto il contratto di appalto per fatti concludenti; - nel frattempo la stessa Meridiano

Secondo, in persona del Talarico quale procuratore di Immobiliare Lombarda, aveva comunicato a

Miprav (missiva 29.9.2011), di avere rinunciato alla costruzione della struttura alberghiera in

quanto la Società aveva “rivisto le proprie strategie di investimento immobiliare”.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (assenza di

informativa periodica nel corso di realizzazione delle opere, opacità in ordine alle deliberazioni

concernenti opere e contratti), che della correttezza sostanziale che della carente valutazione delle

ragioni e della convenienza dell’operazione, che pare complessivamente strutturata per soddisfare

interessi di parti correlate (acquisto di aree e diritti edificatori da parti correlate, per poi conferire

loro l’appalto della costruzione di un albergo, peraltro qui senza nemmeno la preventiva

individuazione dell’affittuario; affidamento dei primi lavori a Icein, quando il termine del

31.12.2008 alla base della valorizzazione di KPMG era già scaduto; del tutto carente

programmazione circa la coerenza degli acquisti per milioni di euro con le esigenze della società).

Il danno è consistito nella circostanza che, a fronte di un esborso complessivo per l’area, i diritti di

edificazione ed il cantiere di circa € 35,1 milioni, Meridiano Secondo si è trovato a disporre di

un’area di difficile commercializzazione, non più funzionale alle sue strategie immobiliari ed

acquistata a prezzo incongruo.

http://bit.ly/1j2OgFA

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Dalla consulenza CBRE emerge una sovrastima del valore delle aree acquistate e dei diritti

edificatori per circa il 50 % - dunque € 14,7 mln. circa – cui sono da aggiungere circa 5,6 mln. di

importi pagati per lavori rivelatisi inutili, e così in totale € 20,3 mln.

L’opportunità di questa operazione è appare effettivamente dubbia sinanco nell’ an della sua

realizzazione.

Soggetto danneggiato è Meridiano Secondo, per la quale società ha agito in questa sede il socio

unico Immobiliare Fondiaria – Sai ex art. 2476 comma 3 c.c., nonché ex artt. 2497 commi 1 e 2 e

2043 c.c.

Sussiste fumus di responsabilità in capo ai componenti della famiglia Ligresti, in quanto esercenti

attività di direzione e coordinamento della società Meridiano Secondo e delle sue controllanti

(FonSai ed Immobiliare Fondiaria-Sai) o ex art. 2043 c.c., nonché in capo a Talarico o come

amministratore di fatto (v. citazione p. 101) o ex art. 2043 c.c. (in quanto procuratore di

Immobiliare Lombarda, gestore dell’esecuzione dell’Operazione su mandato di Meridiano

Secondo).

Con riferimento all' Operazione Area Garibaldi - Hotel Gilli, il danno si è realizzato non

anteriormente al 5 luglio 2010, data in cui veniva integrato il contratto di appalto, talchè il diritto

risarcitorio vantato da Milano Assicurazioni non è prescritto.

Pare congruo pertanto autorizzare Immobiliare Fondiaria – Sai ad eseguire sequestro conservativo

nei confronti dei componenti della famiglia Ligresti nonché nei confronti del Talarico sino alla

somma capitale di € 3.700.000,00, pari a quella richiesta in sede di merito a titolo di provvisionale.

* Operazione Via De Castillia.

L’ Operazione si rivela illegittima e dannosa perché: - articolata con contratto preliminare, stipulato

il 22.12.2005, di vendita di cosa futura da ImCo (Gardelli) a Milano Assicurazioni (Talarico) di un

edificio al prezzo di € 93,7 mln., di cui € 28,11 mln. da pagarsi al definitivo ed il resto a stato

avanzamento lavori, con consegna al 30.4.2008 (in quanto il permesso di costruire veniva rilasciato

solo il 30.10.2006); - contestualmente avveniva la vendita dell’area di Via De Castillia-Via

Confalonieri (in Milano), su cui doveva essere costruito l’edificio, dalla medesima Milano

Assicurazioni a ImCo al prezzo di € 28,1 mln., con contestuale pagamento dell’ Iva (€ 5,76 mln.) ed

il resto (€ 23 mln. circa) da pagarsi al più tardi entro il 30.6.2006, con garanzia fideiussoria di

Sinergia; - sin dall’aprile 2003 il progetto per la realizzazione del fabbricato era stato affidato ad

Europrogetti per il corrispettivo di € 3,92 mln.; - l'operazione era stata preceduta da: consulenza di

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Scenari Immobiliari 10 ottobre 2005 che individuava il valore dell'area da cedere a ImCo in € 28,8

mln., nonché consulenza di KPMG novembre 2005 che la valutava in un range tra 27,4 e 29,1

milioni di euro; - consulenza di Scenari Immobiliari 10 ottobre 2005 individuava il valore dell'

edificio da acquistare da ImCo in € 93,7 mln., nonché consulenza di KPMG novembre 2005 che lo

valutava in un range tra 92,9 e 99,3 milioni di euro; parere legale Ashurst del 9.11.2005 che, come

Klegal ed il Prof. Marchetti, consigliava a Milano Assicurazioni di mantenere ipoteca sul terreno

ceduto o trascrivesse preliminare di retrovendita, clausole queste che non risultano adottate

nemmeno in questo caso; - il c.d.a. di Milano Assicurazioni esaminava l'operazione il 20.10.2005 ed

in tale sede Talarico illustrava i vantaggi della forma giuridica prescelta sub specie di trasferimento

sulla società costruttrice di tutti i rischi imprenditoriali, mantenimento di Milano Assicurazioni nella

posizione di mero investitore, garanzia da ogni revisione prezzi; - l’operazione veniva approvata dal

c.d.a. di Milano Assicurazioni il 9.11.2005.

In ordine all’esecuzione dell’Operazione vale considerare quanto segue: - alla scadenza del

30.6.2006 ImCo si rivelava inadempiente all’obbligo di pagamento del prezzo residuo dell’area

cedutale (€ 23 mln.); - nel c.d.a. di Milano Assicurazioni del 11.9.2006 Talarico spiegava che non si

era proceduto esecutivamente nei confronti di ImCo né di era escussa la fideiussione di Sinergia ed

anzi occorreva aderire alla richiesta di proroga del termine proveniente da ImCo motivata “dalla

situazione di stasi degli Uffici comunali in concomitanza con le elezioni amministrative tenutesi nel

mese di maggio”, aggiungendo che era stata già convenuta proroga del termine di adempimento dal

30.6.2006 al 31.12.2006 con corresponsione da parte di ImCo di interessi sulla somma (invero

molto contenuti: Euribor a 1 mese + 1 %); - a seguito del rilascio del permesso a costruire in data

30.10.2006, le parti stipulavano il contratto definitivo di compravendita di cosa futura in data

15.11.2006, prorogando il termine di consegna già in quella sede al 30 aprile 2008, mentre il

prezzo, che non veniva ritoccato, era stato calcolato sulla base di una consegna al 31.12.2007;

invece Milano Assicurazioni corrispondeva immediatamente l’anticipo sul prezzo di acquisto dell’

immobile (€ 28,11 mln.), così consentendo ad ImCo di pagarle il prezzo dell’area; - i lavori

subivano ripetute sospensioni a causa di sentenze del TAR (poi annullate dal Consiglio di Stato) e

di sequestro preventivo emesso dal GIP di Milano; - nonostante, secondo lo schema contrattuale

adottato, di tali ritardi avrebbe dovuto farsi carico solo il venditore, e nonostante la scadenza del

termine di consegna (30.4.2008), il Talarico, quasi dieci mesi dopo tale scadenza, nel c.d.a. del

18.2.2009, dava atto della proroga del termine di consegna dell’immobile e di varianti che

sarebbero state concordate con ImCo, sicchè ImCo proseguiva nei lavori senza corrispondere

all’acquirente le penali previste contrattualmente; - dopo due anni (il 17.2.2011) Ramella (all’epoca

vicedirettore di Immobiliare Lombarda) dava conto ai CCI di FonSai e Milano Assicurazioni in

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seduta congiunta della necessità di formalizzare la proroga del termine di consegna dell’immobile e

le varianti già concordate, con conseguente aumento del prezzo di € 5,4 mln., giudicata congrua da

Scenari Immobiliari; - il CCI, dopo anni di notarile approvazione di ogni operazione, proroga,

variante e incremento di prezzo, per la prima volta, chiedeva ragione dell’incarico conferito proprio

a Scenari Immobiliari, ma, a fronte delle pur banali spiegazioni ricevute (Scenari Immobiliari era

stata rapida ed economica), si arrendeva ed approvava all’unanimità le modifiche da apporre al

contratto di compravendita di cosa futura; - dopo altri sei mesi (2.8.2011) Milano Assicurazioni

(Talarico) e ImCo (Rubino) provvedevano alla modifica del contratto di compravendita di cosa

futura, prevedendo le varianti (illustrate da Talarico due anni e mezzo prima), elevando il prezzo a

99,1 milioni di euro, prorogando il termine di consegna al 31.12.2012 (4 anni e 8 mesi dopo quello

inizialmente stabilito); - sopravveniva tuttavia il fallimento di ImCo in data 14.6.2012, talchè

Milano Assicurazioni risulta avere sborsato € 91.884.960 (Iva compresa) per acquistare un edificio

del quale non ha mai conseguito la proprietà; - la domanda di rivendita dell’edificio risulta essere

stata respinta dal Tribunale fallimentare, che ha ammesso la società al chirografo per la restituzione

delle somme corrisposte, restituzione che subirà la falcidia fallimentare.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (assenza di

informativa periodica nel corso di realizzazione delle opere, approvazione delle proroghe del

termine di consegna degli edifici a termini contrattuali già scaduti, approvazione delle varianti ex

post, controlli solo formali del CCI), che della correttezza sostanziale che della carente valutazione

delle ragioni e della convenienza dell’operazione (configurazione dell’operazione secondo lo

schema della vendita di cosa futura, nonostante i contrari consigli dei consulenti, con conseguente

perdita del bene a fronte dell’avvenuto fallimento del venditore; concessione di proroghe di durata

abnorme e sempre in danno di Milano Assicurazioni sia come venditore dell’area che come

acquirente dell’edificio, senza incidenza sul prezzo di acquisto dell’edificio stesso ed anzi con sua

maggiorazione; rinuncia alle penali; pagamento del prezzo per la quasi totalità prima della consegna

dell’edificio).

Soggetto danneggiato è Milano Assicurazioni.

CBRE ha calcolato una sovrastima del prezzo di acquisto dell’edificio in una percentuale del 15-18

% (€ 14-16,8 mln.).

Tuttavia, nel caso di specie, il danno è consistito nel prezzo pagato per un bene non conseguito,

detratto quanto la Società otterrà dal fallimento ImCo (presumibilmente assai poco).

Esso, allo stato, deve ritenersi dunque pari a circa 90 milioni di euro.

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Sussiste fumus di responsabilità in capo a tutti gli odierni resistenti, nelle loro vesti di

amministratori di Milano Assicurazioni, o esercenti attività di direzione e coordinamento della

medesima o di partecipi al danno cagionato dall’illegittimo esercizio di tale attività (2497 commi 1

e 2 c.c.) o ex art. 2043 c.c.

Con riferimento all' Operazione Via De Castillia, il danno si è realizzato non prima del 14 giugno

2012, data di dichiarazione del fallimento di ImCo, talchè il diritto risarcitorio vantato da Milano

Assicurazioni non è prescritto.

Pare congruo pertanto autorizzare Milano Assicurazioni ad eseguire sequestro conservativo nei

confronti di ciascuno dei resistenti sino alla somma capitale di € 36.000.000,00, pari a quella

richiesta in sede di merito a titolo di provvisionale, in essa inclusa la somma per cui è stato

autorizzato il sequestro in relazione alle altre operazioni che vedono danneggiata la società.

* Operazione Villa Ragionieri

L’ Operazione si rivela illegittima e dannosa perché, a fronte dell’obiettivo, già chiaro sin dalla

prima variante del 2004, consistente non solo nella ristrutturazione e ampliamento del complesso

ospedaliero casa di cura ubicato in via dei Ragionieri a Sesto Fiorentino (FI), ma anche nella

costruzione ex novo di un centro oncologico, i lavori, affidati alla controparte correlata ImCo,

venivano effettuati in totale assenza di programmazione, mediante la proliferazione e stillicidio di

una miriade di contratti di appalto e atti aggiuntivi, che portavano il costo totale da € 1,5 milioni del

primo appalto a quasi 70 milioni di euro, con un prezzo al mq. di € 3.384,30.

In particolare risultano stipulati, a partire dal 30 gennaio 2004 al 28 ottobre 2008, ben cinque

contratti di appalto e tre atti aggiuntivi, nonché tre contratti di appalto e due atti aggiuntivi con

funzione di proroga dei termini di consegna indicati nei precedenti contratti ed atti aggiuntivi.

A ciò si aggiungevano ben tre incarichi di progettazione ad Europrogetti (29.9.2003, 15.4.2005,

12.11.2007) per un totale di € 3,11 milioni di euro.

Il 9 giugno 2008 Scenari Immobiliari rilasciava pareri di congruità per i lavori costituenti oggetto

dei primi cinque contratti di appalto, stipulati però anni prima.

Il 10 ottobre 2008 Scenari Immobiliari attestava la congruità dei prezzi degli altri contratti di

appalto ed atti aggiuntivi.

I lavori terminavano ad oltre cinque anni dal loro inizio e consentivano di affittare l’immobile con

contratto 1.1.2011 – 31.12.2019 al canone di € 2,5 mln., crescente sino a raggiungere i 5 mln. per

l’ottavo e nono anno.

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Dunque l’investimento sarà ammortizzato solo per circa la metà in nove anni, esclusi oneri

finanziari.

Il CCI di FonSai risulta avere esaminato l’operazione solo nelle sedute del 17.6.2008, 15.10.2008,

22.4.2009, mai dunque con riferimento alla stipula dei primi cinque contratti di appalto e relativi atti

aggiuntivi, che risalgono agli anni tra il 2004 ed il 2006. Il CCI si è limitato, nella sostanza, ad

approvare ex post “senza entrare nel merito” i costi risultanti dalle varie offerte delle imprese

costruttrici relative ai contratti di appalto susseguitisi, essenzialmente prendendo atto delle

valutazioni di Scenari Immobiliari.

Anche sulla base del positivo vaglio del CCI di FonSai, Villa Ragionieri (De Scalzi) e Imco

(Gardelli) stipulavano in data 28.4.2009 una scrittura privata di transazione in cui si definivano le

ultime spettanze di ImCo in € 27.938,043,00.

CBRE ha calcolato il totale dei corrispettivi pagati da Villa Ragionieri in € 69.811.569,44.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (assenza di

informativa periodica nel corso di realizzazione delle opere, approvazione delle varianti ex post,

controlli solo formali del CCI), che della correttezza sostanziale che della carente valutazione delle

ragioni e della convenienza dell’operazione (configurazione dell’operazione secondo un susseguirsi

disordinato e incongruo di contratti di appalto, atti aggiuntivi, proroghe; rinuncia alle penali) (57).

Soggetto danneggiato è Villa Ragionieri.

Nel caso di specie, il danno è consistito nella abnorme crescita dei costi dovuto alla gestione del

tutto estemporanea e in totale difetto di preventiva programmazione delle opere da realizzare.

CBRE (doc. 323 let. o) ha calcolato tale danno in € 1.000/1.500 al mq., che dunque

complessivamente ammonta ad € 20-30 mln.

Con riferimento all' Operazione Villa Ragionieri, il danno si è realizzato non prima del 28.4.2009

data della finale scrittura privata di transazione, talchè il diritto risarcitorio vantato da Villa

Ragionieri non è prescritto.

Sussiste fumus di responsabilità soltanto in capo ai componenti della famiglia Ligresti in quanto

esercenti attività di direzione e coordinamento della società o di partecipi al danno cagionato

dall’illegittimo esercizio di tale attività e/o di beneficiari (2497 commi 1 e 2 c.c.) o ex art. 2043 c.c.

Pare congruo pertanto autorizzare Milano Assicurazioni ad eseguire sequestro conservativo nei

confronti di dei predetti resistenti sino alla somma capitale di € 4.000.000,00, pari a quella richiesta

in sede di merito a titolo di provvisionale.

57) Cfr. CBRE, doc. 232 let. o), 1.8.

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* Operazione Bruzzano.

L’ operazione, contemporanea a quella di Pieve Emanuele (v. postea), è consistita nell’acquisto da

parte di FonSai (Talarico) da ImCo e da Altair, in data 29 luglio 2009, di due aree ubicate nel

comune di Bruzzano rispettivamente per il prezzo di € 13.400.000 (di cui immediatamente

corrisposti € 10.670.000) e per il prezzo di € 645.000 immediatamente corrisposto.

La particolarità consiste nella circostanza che parte dell’area ceduta a FonSai era oggetto di

rivendicazione da parte di un terzo (sig. Fornari) che aveva già ottenuto sentenza favorevole in

primo grado (11.3.2009), poi appellata con esito ignoto. Non risultano previsti meccanismi di

gestione condivisa della lite. Veniva tuttavia previsto che la residua parte del prezzo sarebbe stata

corrisposta solo alla presentazione di fideiussione bancaria.

La vendita era preceduta da consulenza del giugno 2009 di Scenari Immobiliari che individuava i

prezzi poi recepiti nei contratti, sulla base delle seguenti assunzioni: - completamento dell’

operazione in sei anni, con inizio della commercializzazione degli immobili nel 2012 e

completamento entro il 2015; - costi di costruzione degli immobili pari a circa € 67,5 mln., oltre

costi per imprevisti, per opere di urbanizzazione, per servizi professionali, e di commercializzazione

per circa € 22 mln.; - ricavi derivanti dalle vendite pari a 132 milioni di euro. Circa l’usucapione

dell’area Scenari Immobiliari ipotizzava che il problema potesse risolversi, nel caso in cui venga

riconosciuta l’usucapione, con il riconoscimento al usucapente di corrispondenti diritti volumetrici.

Evidenziava tuttavia anche l’interesse dell’Amministrazione comunale a realizzare sull’area in

questione delle opere stradali, ipotizzando che l’amministrazione potesse modificare la

localizzazione delle opere senza modificare la capacità edificatoria.

Il CCI di FonSai ha approvato l’operazione “per quanto di sua competenza e senza entrare nel

merito” in data 6 luglio 2009.

CBRE ha evidenziato errori nella valutazione operata da Scenari Immobiliari, consistenti in: -

valutazione dei ricavi dalle vendite dei complessi immobiliari come se essi insistessero in zona di

fascia più alta del mercato immobiliare, mentre si collocano in fascia secondaria; - sovrastima dei

ricavi da vendita dei box pertinenziali in relazione alla zona di riferimento; - valutazione di sviluppo

mediante DCF a moneta corrente, che supponeva una continua crescita dei valori immobiliari che

era incerta già a quel momento e che non si è verificata; - vendita degli immobili costruiti entro un

orizzonte temporale troppo ottimistico e da ampliare di almeno 1-2 anni (doc. 232 let. p).

Tutto ciò ha determinato una sovrastima del prezzo delle aree di circa il 15 % per € 2.000.000,00

circa, senza considerare i rischi inerenti sia la questione dell’usucapione, sia l’opzione

dell’Amministrazione di costruire opere stradali su porzioni delle aree di cui si discute.

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Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (controllo solo

formale del CCI), che della correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e

della convenienza dell’operazione (carente valutazione sia dei rischi connessi all’acquisto:

usucapione e scelte urbanistiche dell’Amministrazione comunale; carente valutazione in ordine alla

individuazione del prezzo).

Soggetto danneggiato è FonSai.

Sussiste fumus di responsabilità in capo al Talarico – che ha sottoscritto gli atti per FonSai – ed ai

componenti della famiglia Ligresti, nelle loro vesti di amministratori di FonSai, o esercenti attività

di direzione e coordinamento della medesima o di partecipi al danno cagionato dall’illegittimo

esercizio di tale attività o beneficiari del relativo vantaggio (2497 commi 1 e 2 c.c.) o ex art. 2043

c.c.

Con riferimento all' Operazione Bruzzano, il danno si è realizzato non prima del 29.7.2009 data

della stipula dei contratti di compravendita, talchè il diritto risarcitorio vantato da FonSai non è

prescritto.

Pare congruo pertanto autorizzare FonSai ad eseguire sequestro conservativo nei confronti di

ciascuno dei resistenti sino alla somma di € 2.000.000,00, da considerare inclusa in quella maggiore

richiesta dall’attore in sede di merito a titolo di provvisionale e per cui è autorizzato il sequestro.

* Operazione Pieve Emanuele.

L’ operazione, contemporanea a quella di Bruzzano (v. supra), è consistita nell’acquisto da parte di

FonSai (Talarico) da ImCo, in data 29 luglio 2009, di diritti edificatori per il prezzo di € 2.500.000,

immediatamente corrisposto.

La ragione dell’ operazione va ricondotta alla opportunità di unificare i diritti edificatori con la

proprietà dell’area, che era in capo a Immobiliare Lombarda, nell’ambito di un piano di

lottizzazione.

La vendita era preceduta da consulenza del giugno 2009 di Scenari Immobiliari che individuava il

prezzo poi recepito nel contratto, sulla base delle seguenti assunzioni: - sviluppo dell’ operazione in

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tre anni, con cantierizzazione nel 2010; - costi di costruzione degli immobili “ricavati da analisi di

realizzazioni recenti” pari a circa € 44,15 mln.; - ricavi derivanti dalle vendite pari a 94,26 milioni

di euro.

Il CCI di FonSai ha approvato l’operazione “per quanto di sua competenza e senza entrare nel

merito” in data 6 luglio 2009.

CBRE ha evidenziato errori nella valutazione operata da Scenari Immobiliari, consistenti in: -

valutazione dei ricavi dalle vendite dei complessi immobiliari come se essi insistessero in zona di

fascia più alta del mercato immobiliare, mentre si collocano in fascia medio-bassa; - vendita degli

immobili costruiti entro un orizzonte temporale troppo ottimistico e da ampliare di almeno 1-2 anni.

Tutto ciò ha determinato una sovrastima del prezzo delle aree di circa il 20 % per € 500.000,00

circa.

Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. sia in punto di violazione della correttezza procedurale (controllo solo

formale del CCI), che della correttezza sostanziale che della carente valutazione delle ragioni e

della convenienza dell’operazione (carente valutazione in ordine alla individuazione del prezzo).

Soggetto danneggiato è FonSai.

Sussiste fumus di responsabilità in capo al Talarico – che ha sottoscritto gli atti per FonSai – ed ai

componenti della famiglia Ligresti, nelle loro vesti di amministratori di FonSai, o esercenti attività

di direzione e coordinamento della medesima o di partecipi al danno cagionato dall’illegittimo

esercizio di tale attività o beneficiari del relativo vantaggio (2497 commi 1 e 2 c.c.) o ex art. 2043

c.c.

Con riferimento all' Operazione Pieve Emanuele, il danno si è realizzato non prima del 29.7.2009

data della stipula dei contratti di compravendita dei diritti edificatori, talchè il diritto risarcitorio

vantato da FonSai non è prescritto.

Pare congruo pertanto autorizzare FonSai ad eseguire sequestro conservativo nei confronti di

ciascuno dei resistenti sino alla somma di € 500.000,00, da considerare inclusa in quella maggiore

richiesta dall’attore in sede di merito a titolo di provvisionale e per cui è autorizzato il sequestro.

II.4) Illegittimità dei compensi riconosciuti a titolo di consulenza a Salvatore Ligresti. * Con lettera in data 20.10.2003 a firma Marchionni FonSai conferiva a Salvatore Ligresti incarico

riguardante “assistenza e consulenza strategica in ordine alle problematiche di natura urbanistica,

edilizia e amministrativa” legate in particolare, ma non esclusivamente, ai progetti immobiliari

“Area Castello” e “Villa Ragionieri”. In particolare il consulente si obbligava a predisporre “studi,

pareri e progetti, la loro direzione e realizzazione anche attraverso l’attività di coordinamento di più

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professionisti, l’assistenza a trattative, l’organizzazione e/o la partecipazione ad incontri anche con

rappresentanti delle pubbliche amministrazioni”. La scadenza era prevista per il 31.12.2004, con

rinnovo tacito biennale; compenso fissato a € 3,5 mln./anno, con decorrenza 1.1.2003.

Alla prima scadenza il contratto si rinnovava tacitamente per altri due anni (1.1.2005-31.12.2006)

alle stesse condizioni.

Per la prima volta il contratto veniva sottoposto al c.d.a. di FonSai dopo il suddetto rinnovo, in data

14.6.2005, ed in tale occasione il consiglio prendeva atto all’unanimità, con astensione dei

componenti della famiglia Ligresti, senza che nessuno sollevasse il tema né dell’utilità della

consulenza né della congruità del compenso.

Alla seconda scadenza il contratto si rinnovava tacitamente per altri due anni (1.1.2007-13.12.2009)

alle stesse condizioni.

Il 19.12.2007 il c.d.a. di FonSai, su proposta di Marchionni, deliberava di riconoscere a Salvatore

Ligresti “uno speciale compenso una tantum di 3,5 milioni di euro lordi” per “la particolare attività

svolta e l’impegno profuso dallo stesso Ing. Ligresti” con riferimento al progetto “Area Castello” e

all’erigendo centro oncologico presso la controllata Villa Ragionieri.

Alla terza scadenza il contratto si rinnovava tacitamente per altri due anni (1.1.2010-13.12.2011)

alle stesse condizioni.

Il 18 maggio 2011, quando le ispezioni dell’Isvap erano in corso, FonSai ed il Ligresti

sottoscrivevano un accordo di risoluzione consensuale del contratto.

In forza di questo contratto Salvatore Ligresti ha percepito 28 milioni di euro.

* Con lettera anch’essa in data 20.10.2003 a firma Marchionni Milano Assicurazioni conferiva a

Salvatore Ligresti incarico riguardante “assistenza e consulenza strategica in ordine alle

problematiche di natura urbanistica, edilizia e amministrativa” legate in particolare, ma non

esclusivamente, ai progetti immobiliari “Piano Integrato di Recupero relativo all’area Isola – De

Castillia” . In particolare il consulente si obbligava a predisporre “studi, pareri e progetti, la loro

direzione e realizzazione anche attraverso l’attività di coordinamento di più professionisti,

l’assistenza a trattative, l’organizzazione e/o la partecipazione ad incontri anche con rappresentanti

delle pubbliche amministrazioni”. La scadenza era prevista per il 31.12.2004, con rinnovo tacito

biennale; compenso fissato a € 1,5 mln./anno, con decorrenza 1.1.2003.

Si tratta di contratto identico a quello stipulato in pari data con FonSai, salvo il minore ma sempre

ingentissimo compenso.

Alla prima scadenza il contratto si rinnovava tacitamente per altri due anni (1.1.2005-31.12.2006)

alle stesse condizioni.

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Per la prima volta il c.d.a. di Milano Assicurazioni contratto veniva informato del contratto, dopo il

suddetto rinnovo, in data 14.6.2005.

Alla seconda scadenza il contratto si rinnovava tacitamente per altri due anni (1.1.2007-13.12.2009)

alle stesse condizioni.

Il 18.12.2007 Milano Assicurazioni, in persona del Marchionni, conveniva con il Ligresti

l’ampliamento dell’incarico al “progetto di riqualificazione urbana dell’area denominata ‘Garibaldi-

Repubblica’ …” e, tenuto conto delle nuove attività richieste, aumentava il compenso a 3 milioni di

euro/anno, con decorrenza 1.1.2007.

Il contratto diveniva oggetto di generica informativa ai c.d.a. di FonSai e Milano Assicurazioni del

19.12.2007.

Alla terza scadenza il contratto si rinnovava tacitamente per altri due anni (1.1.2010-13.12.2011)

alle stesse condizioni.

Il 18 maggio 2011, quando le ispezioni dell’Isvap erano in corso, Milano Assicurazioni ed il

Ligresti sottoscrivevano un accordo di risoluzione consensuale del contratto.

In forza di questo contratto Salvatore Ligresti ha percepito 12 milioni di euro.

* Con contratto del 7.1.2003 a firma del legale rappresentante Filippo Milone Immobiliare

Lombarda conferiva a Salvatore Ligresti incarico riguardante “assistenza sistematica nella

organizzazione e nel coordinamento delle funzioni tecnico-gestionali dell’attività sociale” e, in

particolare: - assistenza e coordinamento nell’espletamento di un’analisi generale degli immobili di

maggior pregio in vista di un aggiornamento del loro stato di conservazione e manutenzione; -

assistenza nella predisposizione delle strategie di intervento nel settore immobiliare, studio delle

ricerche di mercato; - esame dei contratti e delle scritture preparatorie di acquisizione e

trasferimento; - coordinamento dell’istruttoria di eventuali pratiche amministrative.

La scadenza era prevista per il 31.12.2005, con rinnovo tacito triennale; compenso fissato a €

250.000/anno, con decorrenza 1.1.2003.

Il contratto veniva tacitamente rinnovato di scadenza in scadenza sino al 30.3.2012, quando il

Ligresti vi rinunciava “con effetto immediato e per motivi personali”.

Il collegio sindacale di Immobiliare Lombarda, nella seduta del 16 marzo 2012 aveva constatato “le

strutture aziendali competenti hanno fatto presente che non vi è documentazione specifica relativa a

tale incarico, consistendo quest’ultimo in un’assistenza e consulenza di carattere generale”.

In forza di questo contratto Salvatore Ligresti ha percepito 2,25 milioni di euro.

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* I contratti sopra illustrati stipulati con Salvatore Ligresti presentano, sul piano gestionale –

dunque della responsabilità degli amministratori verso le società amministrate contraenti – e sul

piano dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo FonSai da

parte dei componenti della famiglia Ligresti, evidenti profili di illegittimità.

E’ appena il caso di notare che Salvatore Ligresti – in quanto soggetto cui erano riconducibili,

insieme ai figli, tanto le società di costruzione degli immobili che le società del Gruppo FonSai

avrebbero dovuto acquisire, quanto le società di gestione degli alberghi cui quegli immobili

avrebbero dovuto essere affittati, nonché stretto familiare di amministratori delle società del

Gruppo stesso – era controparte correlata per eccellenza.

Ciò posto, sul piano procedurale vale osservare che tutti questi contratti sono stati stipulati senza

previa deliberazione del c.d.a e/o di organi di controllo, nè fairness o legal opinion.

La "Nota di sintesi" prodotta in materia dallo Studio Bonelli in data 29.12.2011 è stata richiesta dal

c.d.a. di FonSai con riferimento alle risultanze delle ispezioni ISVAP (doc. 5 FM). Essa, per un

verso soffre della totale carenza di informazioni in capo a chi ebbe a redigerla (in parte anche

richieste e non fornite) su dati essenziali, quali la portata e la natura del conflitto di interessi che,

con la stipula dei contratti di consulenza, si andava viepiù concretizzando, per altro verso risponde

ai quesiti in modo non assertivo (il ché costituisce elemento di attenzione da parte

dell'amministratore diligente), per altro verso ancora non può avere effetto scriminante di sorta

rispetto a condotte sostanzialmente dolose quali quelle realizzate dagli odierni resistenti.

Sul piano della correttezza sostanziale, della ragionevolezza e convenienza, si deve anzitutto notare

che le consulenze avevano ad oggetto prestazioni inutili per le società amministrate: FonSai, Milano

Assicurazioni ed Immobiliare Lombarda erano perfettamente in grado di sviluppare sia i progetti

specificamente indicati nei contratti sia altri possibili senza l’apporto del consulente Ligresti. L’

enorme giro d’affari immobiliari sviluppato da tali società senza l’apporto del Ligresti lo dimostra

ampiamente.

In secondo luogo va constatato che, allo stato, le fonti circa l'attività di consulenza dell' Ing. Ligresti

risultano anch'esse coinvolte nell'intreccio di interessi confliggenti facenti capo al consulente. La

relazione SAI 22.3.2011 è rivolta a fornire giustificazioni all'ISVAP che aveva sollevato dubbi in

merito. Pur magnificandosi l'opera prestata dall'Ing. Ligresti per il progetto Area Castello (la cui

gestione ha determinato in capo a Salvatore Ligresti una imputazione per il reato di corruzione da

cui è stato assolto), SAI non può esimersi dal citare il coinvolgimento di Europrogetti, società di

progettazione facente capo alla famiglia Ligresti (p. 9, doc. 6 FM). La stessa relazione giunge a

magnificare l'apporto dell'Ing. Ligresti nello sviluppo del progetto Villa Ragionieri, che si è potuto

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verificare essere stato un raro esempio di disorganizzazione organizzata a danno della società

committente e a vantaggio di ImCo. Ciò rende inattendibile la relazione di cui si discute.

Anche alla dichiarazione Hines Italia s.r.l.(doc. 7 FM), con riguardo al progetto riguardante l'area di

Porta Nuova, non può essere riconosciuta particolare attendibilità, trattandosi di società partecipata

da componenti della famiglia Ligresti.

In terzo luogo va considerato che tutte le operazioni specificamente indicate come oggetto dei

contratti di consulenza e verificate in questa sede si sono rivelate gravemente dannose per FonSai e

Milano Assicurazioni: per l’ Operazione Villa Ragionieri si è stimato un danno di circa 20-30

milioni di euro e autorizzato il sequestro per 4 milioni di euro (ammontare del danno chiesto nel

giudizio di merito a titolo di provvisionale); per l’Operazione via De Castillia si è stimato un danno

in capo a Milano Assicurazioni di circa 90 milioni di euro, ed autorizzato il sequestro sino a 36

milioni di euro (ammontare del danno chiesto nel giudizio di merito a titolo di provvisionale); per

l’Operazione Area Garibaldi si è stimato un danno in capo a Milano Assicurazioni di circa 20

milioni di euro, ed autorizzato il sequestro sino a 3,7 milioni di euro (ammontare del danno chiesto

nel giudizio di merito a titolo di provvisionale).

Tali risultati non possono che essere letti nel contesto del quadro indiziario tratteggiato sopra, in

ordine all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo FonSai da

parte dei componenti della famiglia Ligresti.

I contratti di consulenza hanno infatti costituito un ulteriore veicolo anche formale a mezzo del

quale Salvatore Ligresti ed indirettamente i figli potevano esercitare ed hanno esercitato il loro

potere direzionale nei confronti degli amministratori di FonSai, Milano Assicurazioni, Immobiliare

Lombarda, società quest’ultima strategica nella gestione delle Operazioni Immobiliari.

A fronte della presenza dei figli nei c.d.a. delle società, con vari ruoli, stava la posizione del padre,

consulente super-remunerato, oltre che presidente onorario di FonSai.

In sostanza, dunque, le società sopra indicate, hanno ricompensato Salvatore Ligresti perché egli

esercitasse attività di direzione e coordinamento in palese e grave conflitto di interessi e, in

conclusione, a loro danno.

Questi contratti e queste remunerazioni costituiscono cioè un tassello assai rilevante di quel

“Sistema Ligresti” che connotava la gestione delle Operazioni Immobiliari e che si è plasticamente

materializzato nella costituzione e nell’operatività del Comitato Tecnico Esecutivo (v. supra

II.2.b.a''').

Così composto il quadro si conferma la costituzione di un organo sociale parallelo, volto a gestire le

operazioni in conflitto di interesse con evidente beneficio delle controparti correlate.

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Alla stregua della superiore ricostruzione dell’operazione risulta un fumus di violazione degli artt.

2391, 2391 bis, 2392 c.c. in capo a Jonella e Giulia Maria Ligresti nonché a Fausto Marchionni e

Antonio Talarico – con riferimento ai compensi di cui ai contratti Fonsai e Milano Assicurazioni

per un totale di 40 milioni di euro – in quanto tutti amministratori di FonSai e Milano Assicurazioni

ed a Antonio Talarico, quale amministratore delegato di Immobiliare Lombarda dal 1.1.2006 in

avanti e limitatamente dunque ai compensi pagati da quella data in avanti (come da domanda nel

giudizio di merito). In subordine emerge una loro responsabilità ex art. 2497 comma 2 c.c. in

relazione all'art. 2392 c.c., per avere partecipato all'evento lesivo dando attuazione alle illegittime

direttive provenienti da Salvatore Ligresti.

E' appena il caso di aggiungere, in replica ad eccezione della difesa Ligresti, che in nulla rileva la

carenza di azione contrattuale di inadempimento, poichè la responsabilità di Salvatore Ligresti con

riferimento al risarcimento del danno provocato alle società che le consulenze hanno conferito trova

titolo nell'esercizio da parte sua dell'attività di direzione e coordinamento delle società stesse, con

conseguente induzione dei loro amministratori a conferirgli le consulenze medesime, in danno delle

rispettive società. Si deve ricordare, in proposito, che le responsabilità gestorie ed anche quelle da

esercizio di direzione e coordinamento si formano anche rispetto a contratti perfettamente validi ed

efficaci tra le parti.

Rispetto a tale titolo di responsabilità, inoltre, non rileva la circostanza che i contratti sono stati

risolti per mutuo consenso (art. 1372 c.c.; doc. 199, 200 fm). Tale risoluzione, infatti, può spiegare i

suoi effetti appunto solo rispetto al contratto risolto, non certo rispetto ad ogni altra ipotesi di

responsabilità che assuma il contratto come mero fatto generatore.

Soggetti danneggiati sono Fonsai, Milano Assicurazioni, Immobiliare Lombarda.

Con riferimento ai compensi a Salvatore Ligresti, i diritti risarcitori delle società danneggiate non

sono prescritti verso Jonella e Giulia Ligresti e verso Marchionni e Talarico, poiché la prescrizione

è rimasta sospesa ex art. 2941 n. 7 c.c. Nemmeno sono prescritti quelli verso Salvatore Ligresti,

poiché, come si dirà, l'azione della società eterodiretta verso la holding (anche persona fisica) è di

natura contrattuale, sicchè si prescrive in dieci anni o in cinque, salva sospensione.

Pare congruo pertanto autorizzare Milano Assicurazioni e FonSai eseguire sequestro conservativo

nei confronti dei predetti resistenti sino alle somme rispettivamente richieste in sede di merito a

titolo di provvisionale, in esse incluse appunto anche quelle riconosciute per i titoli qui indicati. Lo

stesso vale per Immobiliare Lombarda.

II.5) Illegittimità dei compensi riconosciuti a Jonella Ligresti in relazione alla carica di presidente del c.d.a. di FonSai.

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Pagina 87

Jonella Ligresti ha rivestito la carica di presidente del c.d.a. di FonSai per tre mandati dal 29 aprile

2003 al 21 luglio 2012 (data in cui ha comunicato al c.d.a. di rinunciare ai poteri esecutivi).

In sede di nomina il c.d.a. (v. doc. 135 e 281 fm) le riconosceva i medesimi poteri e deleghe

riconosciuti all’ amministratore delegato Fausto Marchionni, nonché un emolumento per il

particolare incarico (art. 2389 comma 2 c.c.) (poi confermato dai c.d.a. del 20.6.2007 e del

17.6.2009) di € 2.350.000 euro annui, comprensivo di quello che le spettava come componente del

c.d.a. e del comitato esecutivo (€ 68.421,00/anno). Le venivano altresì riconosciuti emolumenti una

tantum di 2 milioni di euro nel 2006 e di 2 milioni di euro nel 2007.

L’attribuzione di siffatti compensi costituisce – valutata secondo il criterio di sommaria cognizione

proprio del presente procedimento – atto gestorio illecito in quanto del tutto irragionevole ed

ingiustificabile.

Invero: - le deleghe conferite a Jonella Ligresti erano le medesime conferite all’amministratore

delegato che le esercitava effettivamente (Fausto Marchionni) e costituivano dunque una indebita

duplicazione; - era dunque prevedibile ex ante che tali poteri non sarebbero mai stati esercitati; - di

fatto tali poteri non sono stati mai effettivamente esercitati, come riconosciuto dalla stessa Jonella

Ligresti nella dichiarazione di rinuncia alle deleghe, in cui ha affermato di averli esercitati solo in

caso di necessità o urgenza, dunque in modo del tutto sporadico e occasionale, dunque minimale, e

da semplice nuncius, senza avere mai fatto precedere l’esercizio formale del potere di firma da vere

e proprie attività gestionali a lei riconducibili; - Jonella Ligresti ha riconosciuto il suo ruolo del tutto

marginale all’interno del c.d.a. di FonSai anche in dichiarazioni pubbliche (subendo perciò il

privato dileggio di Fausto Marchionni) (58); - l’emolumento riconosciuto a Fausto Marchionni come

amministratore delegato era di € 1,6 mln./anno, dunque inferiore di 750.000 euro a quello di Jonella

Ligresti.

A fronte di tali specifici dati, la circostanza che FonSai fosse una primaria compagnia assicurativa

od il paragone con i compensi percepiti dai "pari grado" di altre compagnie, o che la resistente fosse

anche componente di c.d.a. di società appartenenti ad altri gruppi, costituiscono elementi del tutto

generici e non in grado di fondare positivamente la scelta gestoria (cfr. verbale c.d.a. 20.6.2007,

doc. 296 fm).

Alla stregua di tali considerazioni si conferma che il riconoscimento a Jonella Ligresti dei predetti

emolumenti costituisce manifestazione concreta della soggezione degli amministratori di FonSai

rispetto ai componenti della famiglia Ligresti, non potendo la scelta gestoria di che trattasi trovare

diversa giustificazione.

58) Ord. GIP Torino, p. 100.

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Il danno subito da FonSai è pari all’emolumento pagato a Jonella Ligresti, detratti i compensi

spettanti quale consigliere di amministrazione e componente del comitato esecutivo.

In totale si tratta di € 22,2 milioni circa.

Risulta un fumus di violazione degli artt. 2392 c.c. in capo alla stessa Jonella Ligresti, a Giulia

Maria Ligresti nonché a Fausto Marchionni ed a Antonio Talarico, quali amministratori che hanno

concorso a deliberare l’emolumento illegittimo. Risulta fumus di responsabilità ex art. 2497 c.c. (o,

residualmente, ex art. 2043 c.c.) in capo a Salvatore Ligresti.

Con riferimento ai compensi a Jonella Ligresti, i diritti risarcitori della società danneggiata non

sono prescritti per gli stessi motivi per cui non lo sono quelli concernenti i compensi a Salvatore

Ligresti, e considerando altresì che la resistente ha cessato dalla carica nel 2012.

Pare congruo pertanto autorizzare FonSai eseguire sequestro conservativo nei confronti dei predetti

resistenti sino alla somma richiesta in sede di merito a titolo di provvisionale, in essa inclusa

appunto anche quella riconosciuta per i titoli qui indicati.

II.6) Illegittimità dei corrispettivi per sponsorizzazioni riconosciuti alla società Laità s.r.l. Società del Gruppo FonSai hanno stipulato sei contratti di sponsorizzazione in favore di Laità s.r.l.

(di seguito: Laità), avente ad oggetto allevamento di cavalli da corsa al fine di partecipare a

concorsi ippici e parte correlata in quanto pacificamente riconducibile al presidente del c.d.a. di

FonSai Jonella Ligresti.

I contratti sono i seguenti:

- contratto di sponsorizzazione stipulato il 19.5.2003 da Milano Assicurazioni in persona di Fausto

Marchionni con cui Milano Assicurazioni acquistava la qualifica di “Sponsor Ufficiale” di Laità e

questa si impegnava – nelle forme contrattualmente previste – a dare visibilità a Milano

Assicurazioni nelle competizioni ufficiali, nelle esercitazioni, negli allenamenti. In forza di tale

contratto, di durata quinquennale (sino all’ 1.8.2008), Milano Assicurazioni corrispondeva la

somma di € 500.000.

- contratto di sponsorizzazione stipulato il 19.5.2003 da FonSai in persona di Fausto Marchionni

con cui FonSai acquistava la qualifica di “Sponsor Ufficiale” di Laità e questa si impegnava – nelle

forme contrattualmente previste – a dare visibilità a Milano Assicurazioni nelle competizioni

ufficiali, nelle esercitazioni, negli allenamenti. In forza di tale contratto, di durata quinquennale

(sino all’ 1.8.2008), Milano Assicurazioni corrispondeva la somma di € 900.000.

- contratto di sponsorizzazione stipulato il 10.4.2007 da Uniservizi Scrl (oggi Gruppo Fondiaria-Sai

Servizi s.c. a r.l.) in persona di Emanuele Erbetta con cui Uniservizi acquistava la qualifica di

“Sponsor Ufficiale” di Laità e questa si impegnava – nelle forme contrattualmente previste – a dare

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visibilità al “Gruppo Fondiaria-Sai” nelle competizioni ufficiali, nelle esercitazioni, negli

allenamenti. In forza di tale contratto, di durata di 20 mesi (sino al 31.12.2008), Milano

Assicurazioni corrispondeva la somma di € 1.000.000.

- contratto di sponsorizzazione stipulato il 10.7.2009 da FonSai in persona di Fausto Marchionni

con cui Milano Assicurazioni acquistava la qualifica di “Sponsor Ufficiale” di Laità e questa si

impegnava – nelle forme contrattualmente previste – a dare visibilità al marchio Fondiaria-Sai nelle

competizioni ufficiali, nelle esercitazioni, negli allenamenti. In forza di tale contratto, di durata di 5

mesi (sino all’ 31.12.2009), Milano Assicurazioni corrispondeva la somma di € 980.000.

- contratto di sponsorizzazione stipulato il 30.1.2010 da FonSai in persona di Fausto Marchionni

con cui Milano Assicurazioni acquistava la qualifica di “Sponsor Ufficiale” di Laità e questa si

impegnava – nelle forme contrattualmente previste – a dare visibilità al marchio Fon-Sai nelle

competizioni ufficiali, nelle esercitazioni, negli allenamenti. In forza di tale contratto, di durata di

11 mesi (sino all’ 31.12.2010), FonSai corrispondeva la somma di € 980.000.

- contratto di sponsorizzazione stipulato il 15.7.2010 da Auto Presto & Bene in persona di

Domenico Terzano con cui Auto Presto & Bene acquistava la qualifica di “Sponsor Ufficiale” di

Laità e questa si impegnava – nelle forme contrattualmente previste – a dare visibilità al marchio

“AP&B” nelle competizioni ufficiali, nelle esercitazioni, negli allenamenti. In forza di tale

contratto, di durata annuale (sino al 30.6.2011), Auto Presto & Bene corrispondeva la somma di €

400.000.

I contratti di cui sopra sono illegittimi sul piano della correttezza procedurale, in quanto nessuno di

essi è mai stato sottoposto al vaglio dei CCI e c.d.a. di FonSai e Milano Assicurazioni, e sul piano

della correttezza sostanziale, della ragionevolezza e dell’opportunità.

Invero il ritorno di immagine che poteva derivare alle società del Gruppo FonSai dall’ assumere la

qualifica di sponsor ufficiale di Laità era pressocchè inesistente.

Anzitutto, in generale, lo sport equestre non costituisce attività sportiva di massa, sicchè da un lato è

praticato da pochi fortunati appassionati – cosicchè la platea delle persone raggiungibili dal

messaggio pubblicitario è molto limitata -, dall’altro e di conseguenza gode di una limitatissima

copertura da parte dei mass-media. I concorsi ippici non sono quasi mai trasmessi in televisione e,

se lo sono, ciò accade su canali secondari e in orari di ascolto bassissimo (salvo eventi molto rari,

quali le olimpiadi).

In secondo luogo qui si è trattato di sponsorizzare non già intere manifestazioni (es.: concorsi

internazionali per cui fosse nota la copertura televisiva; mostre equine frequentatissime, o simili),

ma l’attività di una sola tra le moltissime società che praticano attività simile, sicchè, anche in caso

di evento sportivo importante o addirittura dotato di copertura televisiva, la visibilità garantita dal

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marchio volta a volta pubblicizzato poteva essere solo molto molto limitata. Gli stessi spazi fisici di

esibizione del marchio volta a volta pubblicizzato, in relazione all’attività sportiva esercitata, non

potevano certamente essere particolarmente estesi (es.: box dei cavalli, caravan, abiti dei/delle

cavallerizzi/e).

Inoltre è singolare che i contratti si siano succeduti spesso sovrapponendosi gli uni agli altri, sicchè

Laità avrebbe dovuto addirittura garantire contemporaneamente la pubblicizzazione di più marchi,

dello stesso Gruppo ma con ciò divenuti, in sede pubblicitaria, inevitabilmente concorrenti.

Infine, parte convenuta/resistente non ha offerto elementi di prova concernenti attività pubblicitarie

svolte da Laità tali da giustificare nemmeno in parte la corresponsione delle esorbitanti cifre sopra

menzionate: si tratta di 4,76 milioni di euro in otto anni (in media € 595.000/anno).

Tale il danno subito dalle società sponsorizzatrici.

Risulta un fumus di violazione degli artt. 2391, 2391 bis, 2392 c.c. in capo alla stessa Jonella

Ligresti, a Giulia Maria Ligresti nonché a Fausto Marchionni, quale amministratore che ha

sottoscritto i contratti di sponsorizzazione per FonSai (€ 2.860.000) e Milano Assicurazioni (€

500.000). Risulta fumus di responsabilità ex art. 2497 c.c. (o, residualmente, ex art. 2043 c.c.) in

capo a Salvatore Ligresti, nonchè in capo a Jonella Ligresti e Giulia Maria Ligresti rispetto alle

società di cui non erano amministratrici.

Con riferimento ai compensi ai contratti di sponsorizzazione di Laità, i diritti risarcitori delle società

danneggiate non sono prescritti. Non quelli di FonSai e Milano Assicurazioni ex artt. 2393 comma

4 e 2941 n. 7 c.c. Non quelli delle società Gruppo Fondiaria-Sai Servizi s.c. a r.l., Auto Presto &

Bene, poichè come si dirà, l'azione della società eterodiretta verso la holding (anche persona fisica)

è di natura contrattuale, sicchè si prescrive in dieci anni o in cinque, salva sospensione.

Pare congruo pertanto autorizzare FonSai, Milano Assicurazioni, Gruppo Fondiaria-Sai Servizi s.c.

a r.l., Auto Presto & Bene ad eseguire sequestro conservativo nei confronti dei predetti resistenti

sino alle somme rispettivamente richieste in sede di merito a titolo di provvisionale.

II.7) Eccezione di prescrizione: infondatezza (allo stato e nei limiti della cognizione propria di questo procedimento). Parti resistenti hanno eccepito l'estinzione per prescrizione dei diritti risarcitori delle società

danneggiate, prescrizione che decorrerebbe "dalla data delle singole deliberazioni" (verbale ud.

6.8.2013; Memoria JL p. 13; memoria GML p. 11).

L'eccezione non pare fondata.

La prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c., per giurisprudenza pacifica, dal momento in cui il danno è

obiettivamente percepibile.

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Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2393 c.c. è di

cinque anni ma il suo decorso rimane sospeso nei confronti dell'amministratore sinché rimane in

carica (artt. 2393 comma 4, 2941 n. 7 c.c.).

La responsabilità ex art. 2497 c.c. è di natura contrattuale (v. supra), sicché si applica il termine di

prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Qualora, in ragione della natura gestoria dell'attività di

direzione e coordinamento, si ritenga applicabile analogicamente la disciplina della prescrizione

prevista per gli amministratori, allora il termine sarebbe di cinque anni, ma sospeso, per identità di

ratio, fino a che prosegue l'attività di direzione e coordinamento (59). Ciò in specie con riferimento

all'azione della società eterodiretta che si trova, rispetto alla società dirigente, in situazione del tutto

assimilabile a quella della società rispetto al suo amministratore.

Il diritto risarcitorio da responsabilità ex art. 2043 c.c. si prescrive in cinque anni dal fatto illecito ex

art. 2947 c.c. (60).

Nel caso di specie, il decorso della prescrizione è stato interrotto mediante missive inviate il

3.12.2012 e ricevute dai resistenti (ultima ricezione 11.12.2012: doc. 127 fc), con riferimento alle

operazioni: Via Lancetti, Via Fiorentini. Area Garibaldi - Hotel Gilli, Via De Castillia, San

Pancrazio Parmense, Villa Ragionieri, San Donato Milanese, Bruzzano, Pieve Emanuele, Acquisto

Atahotels, Compensi Salvatore Ligresti, Compensi Jonella Ligresti, Sponsorizzazioni Laità.

L' atto di citazione è stato notificato tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2013.

Si è detto sopra ( par. III.3.b) che:

* Con riferimento all' Operazione Petriolo il danno si è realizzato, nei confronti di SAI Investimenti,

al momento dell'acquisto dell'immobile da Immobiliare Lombarda (29.5.2009), il 21.5.2008, data di

modifica del contratto di vendita di cosa futura, nei confronti di Immobiliare Lombarda, talchè il

diritto risarcitorio non è prescritto, trattandosi di responsabilità ex art. 2497 c.c. od ex art. 2392 c.c.

* Con riferimento all' Operazione San Donato – The One Residence il danno si è realizzato, nei

confronti di Immobiliare Lombarda, il 20.5.2009, al momento della stipula dell’ Atto ricognitivo,

59) Cfr., per l'applicazione delle norme in questione all'amministratore di fatto: Cass., n. 6719 del 2008. 60) Con la precisazione che: "In tema di prescrizione "breve" del diritto al risarcimento del danno, ancorchè il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla "scoperta" di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza": Cass., n. 9524 del 2007 ed altre conformi.

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talchè il diritto risarcitorio non è prescritto, trattandosi di responsabilità ex art. 2497 c.c. od ex art.

2392 c.c.

* Con riferimento all' Operazione San Pancrazio Parmense il danno si è realizzato, nei confronti di

Immobiliare Lombarda e di Immobiliare Fondiaria Sai, con la dichiarazione di fallimento di ImCo

(14.6.2012), sicchè il diritto risarcitorio fatto valere non è prescritto.

* Con riferimento all' Operazione Pero (Expo Fiera) il danno si è realizzato, nei confronti di Sai

Investimenti, con il contratto definitivo di locazione del 5.11.2008 che prevedeva l'iniziale

comodato di 6 mesi, sicchè il diritto risarcitorio fatto valere non è prescritto.

* Con riferimento all' Operazione Varese Business & Resort il danno si è realizzato, nei confronti di

FonSai, con il pagamento del prezzo da parte di Meridiano Risparmio, ovvero certamente dopo il

23.9.2008, data in cui il c.d.a. di FonSai si riuniva e designava Meridiano Risparmio come

acquirente, sicchè i relativi diritti risarcitori non sono prescritti.

* Con riferimento all'operazione di acquisto del 100 % del capitale di Atahotels, il danno si è

progressivamente manifestato negli esercizi successivi all'acquisto del capitale della società, fino a

giungere all'esercizio 2012 ed oltre, sicchè è escluso che i relativi diritti risarcitori siano prescritti.

* Con riferimento all' Operazione Via Lancetti, il danno si è realizzato con l'adozione dell'Atto

Ricognitivo del 17 settembre 2008, talchè il diritto risarcitorio vantato da Milano Assicurazioni non

è prescritto.

* Con riferimento all' Operazione Via Fiornentini, il danno si è realizzato non prima del 4 agosto

2009, data in cui i c.d.a. di Milano Assicurazioni e di FonSai approvavano la modifica al contratto

preliminare di compravendita, ed anzi si sta prolungando sin quasi ai giorni nostri, talchè il diritto

risarcitorio vantato da Milano Assicurazioni non è prescritto.

* Con riferimento all' Operazione Area Garibaldi - Hotel Gilli, il danno si è realizzato non

anteriormente al 5 luglio 2010, data in cui veniva integrato il contratto di appalto, talchè il diritto

risarcitorio vantato da Milano Assicurazioni non è prescritto.

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* Con riferimento all' Operazione Via De Castillia, il danno si è realizzato non prima del 14 giugno

2012, data di dichiarazione del fallimento di ImCo, talchè il diritto risarcitorio vantato da Milano

Assicurazioni non è prescritto.

* Con riferimento all' Operazione Villa Ragionieri, il danno si è realizzato non prima del 28.4.2009

data della finale scrittura privata di transazione, talchè il diritto risarcitorio vantato da Villa

Ragionieri non è prescritto.

* Con riferimento all' Operazione Bruzzano, il danno si è realizzato non prima del 29.7.2009 data

della stipula dei contratti di compravendita, talchè il diritto risarcitorio vantato da FonSai non è

prescritto.

* Con riferimento all' Operazione Pieve Emanuele, il danno si è realizzato non prima del 29.7.2009

data della stipula dei contratti di compravendita dei diritti edificatori, talchè il diritto risarcitorio

vantato da FonSai non è prescritto.

* Con riferimento ai compensi a Salvatore Ligresti, i diritti risarcitori delle società danneggiate

FonSai, Milano Assicurazioni, Immobiliare Lombarda non sono prescritti verso Jonella e Giulia

Ligresti e verso Marchionni e Talarico, poiché il decorso della prescrizione è rimasto sospeso ex art.

2941 n. 7 c.c. Nemmeno sono prescritti quelli verso Salvatore Ligresti, poiché, ... l'azione della

società eterodiretta verso la holding (anche persona fisica) è di natura contrattuale, sicchè si

prescrive in dieci anni o in cinque, salva sospensione (v. supra).

* Con riferimento ai compensi a Jonella Ligresti, i diritti risarcitori della società danneggiata non

sono prescritti per gli stessi motivi per cui non lo sono quelli concernenti i compensi a Salvatore

Ligresti, e considerando altresì che la resistente ha cessato dalla carica nel 2012.

* Con riferimento ai compensi ai contratti di sponsorizzazione di Laità, i diritti risarcitori delle

società danneggiate non sono prescritti. Non quelli di FonSai e Milano Assicurazioni ex artt. 2393

comma 4 e 2941 n. 7 c.c. Non quelli delle società Gruppo Fondiaria-Sai Servizi s.c. a r.l., Auto

Presto & Bene, poichè l'azione della società eterodiretta verso la holding (anche persona fisica) è di

natura contrattuale, sicchè si prescrive in dieci anni o in cinque, salva sospensione.

III) Periculum in mora

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III.1) Eccezione di insussistenza del periculum in mora in ragione della validità ed operatività della “manleva UGF”: infondatezza (allo stato e nei limiti della cognizione propria di questo procedimento). In via preliminare parti resistenti hanno eccepito che, in ogni caso, il sequestro conservativo

richiesto da parti attrici/ricorrenti non potrebbe essere concesso per essere stato il pagamento del

debito risarcitorio garantito da Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. (di seguito UGF) - nuova

controllante di Premafin, dunque di FonSai e, a cascata, delle altre società del Gruppo - per effetto

di manleva rilasciata il 29.1.2012.

L’eccezione non è fondata. * In fatto vale osservare quanto segue. Il 29 gennaio 2012, contestualmente all’Accordo di Integrazione intercorso tra loro, UGF e Premafin stabilivano che: “… subordinatamente all’avvenuta sottoscrizione da parte di UGF dell’Aumento di capitale Riservato … UGF si impegna IRREVOCABILMENTE nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate (i ‘Terzi Beneficiari’):

(i) a non proporre e, in ogni caso, a votare contro … eventuali proposte di esercizio dell’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2393 cod. civ. … nei confronti dei Terzi Beneficiari per l’operato o per l’attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data del 29 gennaio 2012; e

(ii) qualora, contrariamente a quanto sopra previsto, venga deliberata dalle assemblee ordinarie di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o delle rispettive controllate … con il voto favorevole determinante del rispettivo socio di controllo, azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2393 cod. civ. nei confronti dei Terzi Beneficiari per l’operato e per l’attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data del 29 gennaio 2012, a tenere integralmente indenni e manlevati i Terzi beneficiari in relazione a eventuali importi che gli stessi dovessero effettivamente pagare a titolo di danno (incluse le spese legali) in conseguenza dell’operato o dell’attività predette.

UGF riconosce o accetta che gli impegni irrevocabili di cui sopra nei confronti dei Terzi Beneficiari non abbisognano di alcuna loro espressa adesione o accettazione della presente e li dispensa altresì da qualsiasi dichiarazione di volerne profittare” (enfasi d.e.). Il 25 giugno 2012, ritenendo Consob che i benefici concessi ai Terzi Beneficiari (obbligo di non

votare l’azione di responsabilità e manleva) fossero in contrasto con l’esenzione dall’obbligo

dell’OPA concesso ad UGF ex art. 106 comma 5 let. a) TUF e art. 49 comma 1 let. b n. 2 Reg.

Emittenti, UGF e Premafin modificavano il testo della manleva, risultandone che i benefici erano

concessi a “…tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011)

rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate che

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non detenessero, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni

Premafin alla data del 29 gennaio 2012 …”(enfasi d.e.)

Con l’ accordo di cui si discute, dunque, UGF si impegnava:

a) a non proporre ed a votare contro azioni di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dei

Terzi Beneficiari;

b) a tenere integralmente indenni i Terzi Beneficiari relativamente ad importi che essi

dovessero effettivamente pagare a titolo di risarcimento di danni provocati dalla loro attività

di amministratori o sindaci di Premafin, FonSai, Milano Assicurazioni e società da loro

controllate, se, contrariamente all’impegno assunto sub a), UGF avesse proposto l’azione di

responsabilità od essa fosse stata deliberata dalle assemblee competenti con il voto

determinante di UGF.

III.1.a) Nullità dell’accordo UGF – Premafin del 29.1.2012/25.6.2012 nella parte relativa all’impegno assunto da UGF a non proporre e a votare contro l’azione di responsabilità verso i terzi beneficiari.

L’accordo, nella parte in cui prevede l’impegno preventivo di UGF a non proporre e votare

contro l’azione di responsabilità è nullo per contrarietà a norme imperative e inderogabili ed ha

oggetto illecito.

Questo Giudice condivide appieno quanto affermato in proposito dalla Corte di Cassazione, in

pronunce in termini:

- Cass., n. 20215 del 2010: “Il patto parasociale che impegna i soci a votare in assemblea contro l'eventuale proposta di intraprendere l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, non è contrario all'ordine pubblico, ma agli art. 2392 e 2393 cod. civ., i quali non pongono principi aventi tale carattere, ma sono norme imperative inderogabili, con conseguente nullità del patto, in quanto avente oggetto la prestazione inerente alla non votazione dell'azione di responsabilità o motivi comuni illeciti (perché la clausola mira a far prevalere l'interesse di singoli soci che, per regolamentare i propri rapporti, si sono accordati a detrimento dell'interesse generale della società al promovimento della detta azione, dal cui esito positivo avrebbe potuto ricavare benefici economici); né l'estensione della nullità all'intero negozio e la conversione del negozio nullo, di cui agli artt. 1419 e 1424 cod. civ., implicano la violazione dell'ordine pubblico, in quanto l'istituto della nullità non è, di per sé, di ordine pubblico, potendo solo alcune sue ipotesi essere generate dalla violazione di tali principi”.

- Cass., n. 7030 del 1994: “Il patto con il quale i soci di una s.r.l. s'impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando all'esercizio del diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, è affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto d'interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società,

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non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società, ne' che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi (nella specie, coniugi)” (61).

E' appena il caso di aggiungere che l'accordo di cui si discute, stipulato tra il socio di riferimento

della società capogruppo (Premafin, rispetto a FonSai) e la società che l'avrebbe di lì a poco

sostituita nel controllo (UGF), avendo ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio del diritto di voto, è

qualificabile come patto parasociale ex art. 2341 bis comma 1 let. a) c.c.

III.1.b) Inefficacia dell’accordo UGF – Premafin del 29.1.2012/25.6.2012 nella parte relativa all’impegno di manleva assunto da UGF verso i terzi beneficiari, per non avere UGF promosso o espresso voto determinante a favore dell’esercizio dell’azione di responsabilità verso i terzi beneficiari. Con provvedimento del 12.9.2012 ISVAP, nel nominare il Prof. Matteo Caratozzolo Commissario

ad acta di FonSai, lo incaricava di individuare i soggetti responsabili delle operazioni oggetto di

contestazione da parte della stessa ISVAP e di determinare il relativo danno, di promuovere o far

promuovere ogni iniziativa anche giudiziale volta a salvaguardare e reintegrare il patrimonio di

FonSai e delle controllate, nonché di esercitare a tali scopi “i poteri che spettano a Fondiaria-Sai

s.p.a. quale capogruppo e quale socio nelle assemblee delle società controllate”.

Nell’esercizio di tali poteri, il Commissario ad acta, con lettera del 14.3.2013 destinata a Presidenti

ed amministratori delegati di FonSai, UGF, Premafin HP, Finadin s.p.a., disponeva “che Fondiaria

Sai s.p.a. promuova le azioni di responsabilità di cui alla mia relazione ex art. 125 ter TUF …” e

richiedeva che “nell’odierna assemblea di Fondiaria-Sai s.p.a. anche UGF s.p.a., Premafin HP e

Finadin s.p.a. deliberino, per quanto possa occorrere, di promuovere le azioni di responsabilità di

cui alla mia relazione ex art. 125 TUF …” (enfasi d.e.).

Nell’assemblea di FonSai svoltasi lo stesso giorno (14.3.2013), il rappresentante dei soci di

maggioranza Avv. F. Tedeschini ha ribadito che il Commissario ad acta aveva lui stesso disposto

che “vengano promosse da Fondiaria-Sai le azioni di responsabilità nei confronti delle persone

indicate nella mia relazione”. Nel contempo, in assemblea ha chiarito di esprimere voto favorevole

alla delibera di esercizio dell’azione di responsabilità solo “per quanto possa occorrere”.

Lo stesso Commissario ad acta, inoltre, ha ribadito di avere votato per FonSai, nelle assemblee delle

società controllate, a favore dell'esercizio delle azioni di responsabilità.

Dalla superiore ricostruzione dei fatti risulta che l’azione di responsabilità è stata promossa dal

Commissario ad acta, nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge e dal provvedimento di

61) Si veda anche: Consob, Comunicazione 20.7.2012 doc. 139 fc; Cass., n. 3423 del 1969.

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nomina dell’ ISVAP, che, la delibera assembleare ha avuto una funzione sussidiaria e vicaria

rispetto alla decisione già assunta dal Commissario ad acta, munito di idonei poteri, sicchè il voto

espresso da UGF nell’assemblea FonSai del 14.3.2013 non è risultato determinante ai fini

dell’esercizio dell’azione di responsabilità.

Ne deriva che non è integrata la fattispecie di inadempimento che è stata contrattualmente prevista

come presupposto per il sorgere dell’obbligo di manleva in capo ad UGF.

E' appena il caso di aggiungere che il rilascio delle procure ad litem da parte dei legali

rappresentanti delle società attrici, a fronte della promozione dell'azione da parte dell'organo

competente, costituisce un mero atto esecutivo dovuto, non assimilabile in alcun modo ai fatti,

integranti inadempimento da parte di UGF, specificamente previsti nel citato accordo 29 gennaio -

25 giugno 2012.

III.1.c) Nullità dell’accordo UGF – Premafin del 29.1.2012/25.6.2012 nella parte relativa all’impegno di manleva assunto da UGF verso i terzi beneficiari con riferimento a fatti dolosi. L’accordo di manleva costituisce un contratto legalmente atipico (ma socialmente tipico) che può

ritenersi valido solo se ed in quanto persegua interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.).

La validità in generale degli accordi di manleva riguardanti il risarcimento dei danni da illecito

esercizio, da parte degli amministratori di società, dei poteri gestori merita l’ ampia analisi

dottrinale che le è stata dedicata, soprattutto considerando i loro effetti su uno strumento – l’azione

di responsabilità – che notoriamente non è particolarmente efficace e che il legislatore della riforma

ha voluto amplificare proprio in chiave di riequilibrio rispetto al discrezionale esercizio dei poteri

gestori, ma anche il rapporto con la competenza assembleare nella deliberazione dell’azione e con

la rinuncia all’azione, prevista in presenza di quorum di veto a tutela delle determinazioni della

minoranza.

In ogni caso è pacifica la conclusione in termini di nullità degli accordi di manleva nella parte in cui

abbiano ad oggetto fatti dolosi, secondo interpretazione che muove dal disposto degli artt. 1229,

1900, 1917 c.c. (62).

Orbene, nel caso di specie, non è dubbio che l’attività gestoria, come l’attività di direzione e

coordinamento svolta dai componenti della famiglia Ligresti, con riguardo agli addebiti loro mossi

in questa sede e sopra analizzati, sia stata costantemente connotata dalla piena consapevolezza di

62) Il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità, per contrasto con le norme imperative che governano la responsabilità degli amministratori, di un patto con cui l'amministratore consentiva a due soci di prelevare somme dal patrimonio sociale ed i due soci in cambio gli accordavano ampia manleva ' da ogni conseguenza pregiudizievole che per effetto di tali prelievi possa a questi derivarne': Trib. Milano, sent. n. 11379/2011, Fallimento Assipromo s.r.l. c. Farina + altri r.g. n. 65826 del 2009.

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adottare e provocare decisioni gestorie a sé favorevoli e potenzialmente dannose per le società del

Gruppo FonSai.

Lo stesso deve dirsi con riferimento a Marchionni e Talarico, che hanno reso chiarissime

confessioni stragiudiziali in ordine alla loro consapevole propensione a piegare l’attività gestoria

svolta a vantaggio delle società della famiglia Ligresti e delle persone fisiche che la compongono.

In proposito si richiama quanto osservato più sopra [par. II.2.b)].

Se ne desume che, per questo aspetto, la manleva di cui si discute è nulla, dunque incapace di

determinare un obbligo di UGF verso questi Terzi Beneficiari in ordine ai fatti illeciti e dannosi di

cui qui si discute.

III.1.d) Nullità dell’accordo UGF – Premafin del 29.1.2012/25.6.2012 nella parte relativa all’impegno di manleva assunto da UGF verso i terzi beneficiari per indeterminatezza dell’oggetto. L’accordo di manleva di cui si discute non indica fatti e atti gestori generatori di responsabilità dei

Terzi Beneficiari né un presumibile ammontare dei danni, in ordine ai quali l’impegno è assunto.

Questo Giudice conviene con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la manleva è invalida

quando manca un adeguato livello di specificazione dei possibili illeciti, in quanto “nessuna

liberatoria potrebbe concepirsi né risultare efficace con riguardo ad un fatto che, al momento

dell’asserito sgravio e della pretesa manleva non era ancora stato accertato, né nella sua oggettività

né nelle conseguenze economiche derivanti in pregiudizio della società” (63).

Si aggiunga il doveroso richiamo a quella dottrina che, pur ammettendo la rinuncia e transazione

dell’azione sociale di responsabilità da parte della società prima della sua proposizione, tuttavia la

condiziona non solo alla precisa specificazione dei fatti ed atti gestori dannosi, ma proprio alla

determinazione del credito risarcitorio fondato sull’inadempimento dell’amministratore.

Infine, si deve por mente al fatto che, con riferimento ad istituti affini quali l’assicurazione e la

fideiussione, il legislatore ha avuto cura di richiedere espressamente che siano specificati

contrattualmente “i limiti” del danno assicurato (artt. 1882 e 1905 c.c.) e non ha accordato tutela ad

un accordo di garanzia “omnibus” cui non acceda l’indicazione del limite quantitativo della

garanzia stessa (art. 1938 c.c.).

Nel caso di specie l’oggetto della manleva non è determinato, come si evince dalla semplice lettura

dell’accordo, e non è determinabile, sia perché non vi si fa alcun riferimento ai risultati di ispezioni

in corso o che erano già terminate (es.: ispezioni Isvap o Consob), sia perché quantità e tipologia

degli illeciti in astratto contestabili e potenzialmente compiuti dai Terzi Beneficiari era vastissima –

63) C. App. Torino, 29.7.2009, n. 1093 in De Jure; Trib. Milano, 2.12.2005, in Società, 2006, 12, 1525; Trib. Milano, 10.2.2001, in Giur. Comm., 2001, II, 326.

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in relazione alla durata delle cariche degli interessati ed al genere di attività, complessa (presenza di

società quotate e non quotate) e diversificata svolta dalle varie società del Gruppo FonSai (attività

di amministrazione societaria e di gestione in campo assicurativo, immobiliare, di gestione

alberghiera, di sponsorizzazione di società sportive) – e non è offerto criterio selettivo alcuno per

sceverare tra essi. Nemmeno l’ammontare del danno risarcibile è stato indicato né sono stati indicati

parametri per quantificarlo.

Infine si deve considerare che la manleva può essere meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. sino a che

non vi si ricolleghi uno spirito di liberalità impropriamente inteso (il contratto preliminare di

donazione, infatti, è nullo) (64) oppure una componente di pura aleatorietà che ben poco ha a che

fare con le questioni inerenti la responsabilità degli amministratori di società per fatti già compiuti.

Anche il richiamo delle manleve in materia di appalto, ad opera della difesa di Salvatore Ligresti,

non pare giovare, atteso che si tratta di materia affatto diversa da quella della responsabilità degli

amministratori, se non altro perché non entrano in gioco gli interessi di un soggetto terzo (la

società) la cui disponibilità da parte di soggetti in conflitto di interesse costituisce un aspetto

importante della questione.

L’assoluta carenza di determinazione dell’oggetto e la sua obiettiva indeterminabilità integrano

dunque ulteriori aspetti di invalidità dell' accordo di cui si discute ex artt. 1418 comma e 1346 c.c.

III.1.e) Inefficacia dell’accordo UGF – Premafin del 29.1.2012/25.6.2012 verso le società danneggiate. E’ del tutto pacifico, perché deriva dalla piana lettura del testo contrattuale, che UGF non si è

impegnata verso le società danneggiate a risarcire loro il danno provocato da amministratori e

sindaci ai loro patrimoni “solidalmente” rispetto ad essi.

Si è invece obbligata soltanto verso i Terzi Beneficiari – amministratori e sindaci appunto – a tenerli

indenni e manlevati degli “importi che gli stessi dovessero effettivamente pagare a titolo di danno

…”.

Ciò significa anzitutto che le società danneggiate oggi attrici/ricorrenti non beneficiano della

manleva. Da ciò deriva che essa, non potendo costituire una garanzia patrimoniale rispetto ai crediti

risarcitori vantati dalle società odierne attrici verso i convenuti/resistenti, non vale ad eliminare il

rischio della diminuzione della garanzia patrimoniale da loro offerta: quand’anche essa fosse

azzerata nelle more del processo, le società danneggiate nulla potrebbero pretendere da UGF e

questa nulla dovrebbe loro.

64) Cass., n. 11311 del 1996.

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Ne deriva che la manleva qui in questione è irrilevante rispetto agli interessi da tutelare con il

sequestro conservativo richiesto.

Non solo: la manleva scatta in favore dei Terzi Beneficiari solo in relazione agli “importi che gli

stessi dovessero effettivamente pagare”.

Ciò significa che, in caso di mancato pagamento del debito risarcitorio da parte dei Terzi

beneficiari, UGF non ha l’obbligo di manlevarli: del resto, siccome la manleva non è una

fideiussione e non determina un obbligo verso il creditore, in mancanza del pagamento da parte del

debitore, manca l’oggetto della manleva.

Dunque, anche per questo verso, in caso di inadempimento dei debitori qui convenuti, le società

danneggiate non trarrebbero alcun beneficio dalla manleva, che non è volta a né ha l’effetto di

prevenire quell’inadempimento, nè, come si diceva, crea obblighi di UGF verso di loro.

Infine, anche ponendo l'accento sul "dovere" di pagare, esso non potrebbe che fondarsi su un titolo

esecutivo, cioè una sentenza esecutiva (65), talchè esso dovere diverrebbe attuale proprio nel

momento futuro che costituisce il dies ad quem rispetto al quale si pone l'esigenza di tutela

soddisfatta con l'autorizzazione del sequestro conservativo.

In conclusione (ammesso che sia operativa e valida) la manleva non aumenta le probabilità di

soddisfazione delle società danneggiate né previene il rischio di inadempimento/insolvenza dei

debitori, dunque non influisce sulle decisioni in punto di autorizzazione del sequestro conservativo

oggetto di ricorso.

* Le superiori considerazioni assorbono ogni altra questione in materia di validità ed efficacia della

manleva e segnatamente quella della validità della sua revoca nei confronti di Salvatore, Jonella e

Giulia Maria Ligresti in forza della modifica adottata il 25.6.2012.

III.2) Eccezione secondo cui dovrebbe essere considerato, ai fini della valutazione del requisito del periculum in mora, il credito asseritamente avente titolo nel “Papello Nagel”: infondatezza (allo stato e nei limiti della cognizione propria di questo procedimento). I resistenti componenti della famiglia Ligresti hanno sostenuto che, ai fini della valutazione del

requisito del periculum in mora, dovrebbe essere considerato il loro credito asseritamente avente

titolo nel “Papello Nagel” (66).

L’eccezione è infondata.

65) Anzi, occorre l'inizio dell'esecuzione: Trib. Mantova, 27.5.2011, doc. 30 FM. 66) Così denominato il documento sottoscritto da Salvatore Ligresti e siglato da Alberto Nagel nel corso di una riunione tenutasi il 17.12.2012 presso la sede di Compass s.p.a. in Milano, Foro Bonaparte, alla presenza, oltre che dei due, di Jonella Ligresti.

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Per la descrizione del contenuto del “Papello Nagel” si rimanda alla memoria di costituzione di

Giulia Maria Ligresti (p. 41). In estrema sintesi si tratta di uno scritto in cui i Ligresti ipotizzano un

prezzo di cessione per la quota del 30 % di Premafin (€ 45 milioni), nonché il riconoscimento a

ciascuno di loro di emolumenti di imprecisata causale (€ 700.000/anno per a testa x 5 anni) nonché

incarichi, consulenze, benefit e prebende varie (es.: spiaggia al Tanka).

E’ arduo ipotizzare, allo stato e per quel che risulta agli atti di questo procedimento, l’esistenza in

capo ai Ligresti di un credito fondato sullo scritto appena menzionato.

Ciò perché: - essi non dispongono ad oggi del 30 % di Premafin (Memoria GML, p. 40); - è del

tutto incerta e comunque decisamente contestata la volontà di controparte di obbligarsi e la

riferibilità di tale volontà a Mediobanca; - né Nagel né Mediobanca potevano disporre i cespiti di

FonSai o delle sue controllate.

Risulta che Salvatore Ligresti ha messo in mora Mediobanca con lettera raccomandata del

9.10.2012 (doc. 11 GML), senza successo. Nemmeno risulta sia stato promosso un giudizio sulla

base di questo scritto.

In sostanza, il Papello, allo stato, pare possa legittimare una mera aspettativa, come tale

insufficiente ad integrare una garanzia patrimoniale valutabile in questa sede, non certo un diritto di

credito e, a ben vedere, nemmeno un diritto contenzioso.

III.3) Sussistenza di periculum in mora, sul piano soggettivo, in capo a tutti i resistenti. Il periculum in mora sul piano oggettivo: assorbimento. E' costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito nel senso che il requisito

del periculum in mora può avere natura soggettiva - attinente ai comportamenti del debitore - od

oggettiva - attinente alla consistenza e natura del patrimonio del debitore, apprezzato quale garanzia

generica spettante al creditore e dunque in rapporto all'entità del credito - e che è sufficiente a

giustificare l'autorizzazione del sequestro conservativo la sussistenza di periculum anche solo di

uno dei due tipi (67).

Nel caso di specie sussiste un elevato e concreto pericolo, univocamente desumibile dai

comportamenti dei resistenti, che essi possano porre in essere atti aventi l'effetto di diminuire la

garanzia generica di cui godono le società danneggiate sul loro patrimonio.

Anzitutto vale richiamare brevemente le risultanze del procedimento penale in corso avanti

l'Autorità Giudiziaria di Torino.

67) Tra le tante: Cass., n. 2081 del 2002; Cass., n. 6460 del 1996; Cass., n. 1686 del 1963; Cass., n. 1985 del 1961; Cass., n. 400 del 1961; Cass., n. 1202 del 1960.

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Se ne ricava, come detto, che tutti i resistenti hanno concorso a formare e far approvare da FonSai

un bilancio falsificato, cioè difforme dalla realtà economico-patrimoniale della società, per somme

ingentissime - € 538.000.000 - con riferimento ad una posta tra le più delicate e sensibili per

l'esercizio di attività assicurativa, cioè la riserva sinistri.

Ciò hanno fatto - secondo le risultanze delle indagini, già confermate a livello cautelare e con la

prima sentenza ex art. 444 c.p.c. - non solo per far apparire solida una società che lo era in misura

molto inferiore, ma anche per far sì che i componenti della famiglia Ligresti potessero mantenere, a

scapito di quella solidità, un controllo che non erano altrimenti in grado di conservare, al fine di

proseguire in una prassi illegittima di distribuzione di dividendi funzionalizzata al medesimo scopo,

nonchè al fine di proseguire in una politica di operazioni immobiliari risoltesi costantemente in

depauperamento del patrimonio di FonSai e delle società collegate a vantaggio di controparti

collegate riconducibili ai componenti della famiglia Ligresti.

Le risultanze di questo procedimento non fanno che fornire una ulteriore conferma, con riferimento

alle Operazioni Immobiliari, a quanto prospettato e ritenuto in sede di procedimento penale (ed in

sentenza ex art. 444 c.p.p.).

E' sufficiente fare un richiamo generico all'analisi svolta su ciascuna delle Operazioni Immobiliari.

Ma merita certamente speciale menzione quella che ne ha costituito la sintesi estrema, l'assoluto

apogeo, cioè l'acquisto del capitale di Atahotels, con cui il danno da sovrastima dei prezzi degli

immobili pagati alle controparti correlate svolgenti attività di costruzione è stato duplicato con

l'internalizzazione dell' attività (in grave perdita) di gestione delle attività di gestione alberghiera

che, con il pagamento dei canoni, avrebbe dovuto ripagare gli investimenti effettuati.

FonSai è stata messa nella condizione di doversi trovare da se stessa - gestendo le attività

alberghiere - i mezzi per ripagarsi gli investimenti che già avevano dovuto subire la manomorta

delle società del Gruppo Ligresti.

E' appena il caso di considerare che la progettazione e l' esecuzione di operazioni economiche di

questo genere - depauperative delle società gestite a scopo di lucro proprio o di terzi (il

mantenimento delle cariche amministrative ed gli ingentissimi compensi derivati, legato al

mantenimento del controllo da parte dei componenti della famiglia Ligresti; il beneficio delle

società di costruzione e delle controllanti quelle di gestione alberghiera riconducibili ai componenti

della famiglia Ligresti), di notevole complessità tecnica e che suppongono la capacità gestorie

notevoli - costituiscono comportamenti che di per se stessi giustificano appieno il timore che le

persone che li hanno posti in essere, cioè gli odierni resistenti, facciano tutto quanto nelle loro

possibilità per salvaguardare, sottraendola ai creditori, ogni possibile porzione del loro patrimonio.

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La fondatezza del periculum soggettivo è avvalorata da altre circostanze, concernenti

comportamenti pregressi ed attuali.

Anzitutto i componenti della famiglia Ligresti hanno mantenuto il controllo del Gruppo FonSai a

mezzo di una complicata galassia di società anonime lussemburghesi e di società fiduciarie. Lo

stesso è avvenuto con riferimento alle società del Gruppo Ligresti esercenti attività di costruzione

edilizia (68). Ciò è confermativo di una tendenza e capacità dei Ligresti di occultare la loro capacità

patrimoniale.

Sono poi da menzionare alcuni fatti specifici:

- il rinvenimento in Svizzera della somma di € 30.000.000 recentemente ivi trasferita dai Ligresti e

sequestrata dall'Autorità Giudiziaria elvetica;

- il trasferimento per ignota destinazione, da parte di Giulia Maria Ligresti, della somma di €

2.500.000 (69);

- la circostanza che non risulta nota la destinazione conferita da Giulia Maria Ligresti alla somma di

€ 7.700.000 frutto del riscatto di polizze assicurative avvenuto nel 2012, dunque in periodo

sospetto;

- Jonella Ligresti, Giulia Maria Ligresti (e Gioacchino Paolo Ligresti), in data 6.12.2012 - dunque in

periodo sospetto - hanno alienato immobili siti in Milano di cui erano comproprietari (doc. 36 e s.

fc);

- il trasferimento in Svizzera della proprietà e del controllo della società Borromeo Parking s.r.l.,

che gestisce parcheggi, già controllata da Atica s.r.l. - di proprietà di componenti della famiglia

Ligresti - a mezzo di azzeramento del capitale per perdite e subentro nel capitale della società

Eleven Stars Consulting di diritto svizzero e controllata anch'essa dai Ligresti;

- la vicenda della società Pegasus s.p.a., titolare di 32 unità immobiliari in Milano, via Ippodromo,

la cui titolarità in capo ai componenti della famiglia Ligresti è stata abilmente mascherata dietro uno

schermo di società fiduciarie (70);

- Gioacchino Paolo Ligresti, che con il padre e le sorelle è indiscusso protagonista delle vicende

sopra analizzate, è riparato in Svizzera;

68) Decreto GIP Milano 13.4.2012 doc. 25 fc; Ord. GIP Torino, p. ; schema società doc. 103 fc. 69) Ord. GIP Torino p. 130. 70) Decreto sequestro preventivo doc. 138 fc.

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- E' stata acquisita la notizia della disponibilità dei componenti della famiglia Ligresti a trasferirsi

alle isole Cayman, noto paradiso fiscale (71);

- il valore delle attuali partecipazioni dei componenti la famiglia Ligresti in Premafin, non

determinando (più) il controllo della società hanno un valore nemmeno lontanamente confrontabile

con quelli per cui è autorizzato il sequestro;

- Fusto Marchionni, in data 25.5.2010, ha destinato beni immobili alla costituzione di un fondo

patrimoniale;

- Fausto Marchionni, come pacificamente risulta dalle conversazioni telefoniche captate nell'ambito

del procedimento penale, ha scambiato il proprio silenzio sulle compromettenti informazioni in suo

possesso (" .... della parte immobiliare e della corruzione ..."), con la presidenza della società SIAT

(72), di notevole rilevanza strategica e finanziaria;

- Fausto Marchionni risulta avere anticipatamente riscattato polizze assicurative per € 8.300.000,

somma la cui destinazione è ignota e che non è stata indicata nelle elencazioni dei beni facenti parte

del suo patrimonio (Memoria FM); ciò è avvenuto tra il novembre 2011 ed il marzo 2013, dunque

in periodo sospetto; ha altresì chiesto il riscatto parziale di una polizza per € 1.000.000 in data

22.3.2013;

- Antonio Talarico sta cercando di riscattare polizze vita di ingente valore dal Gruppo FonSai, anche

tramite procedure ingiuntive.

Quanto al riscatto delle polizze di cui si discute, si deve ritenere che esse hanno finalità

essenzialmente finanziaria, e non previdenziale, trattandosi, almeno ad un primo e preliminare

esame, di investimenti in strumenti finanziari, dunque pignorabili per intero in ragione della

inapplicabilità ad esse dell'art. 1923 comma 1 c.c. (73). In particolare le polizze di cui ai doc. 54 e 55

71) Ord. GIP Torino p. 131. 72) Ord. GIP Torino, p. 75. 73) " L'analisi della polizza conduce il giudice ad accertare che: il pagamento del premio avveniva i unica soluzione al momento della stipula; la prestazione a carico della compagnia era legata all'andamento di un fondo interno, scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia; il premio destinato all'investimento era pari a quello netto, decurtato del costo della copertura per il caso di morte; il premio era destinato all'acquisto delle quote del fondo; in caso di morte dell'assicurato era garantito il pagamento di una somma pari al controvalore delle quote del fondo interno associato alla polizza, presenti sulla polizza stessa al verificarsi dell'evento; in caso di morte, la compagnia garantiva il pagamento di un importo ottenuto moltiplicando il controvalore delle quote presenti sulla polizza per determinati coefficienti, correlati all'età dell'assicurato al momento del decesso. Così ricostruiti i termini del contratto, il giudice ne ha dedotto che esso non presentava alcuna assunzione di rischio da parte dell'assicuratore (il costo della copertura per il caso di morte era detratto dal premio netto; al beneficiario non erano garantiti ne' un rendimento minimo, ne' la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte) e che piuttosto l'unico rischio era posto a carico dell'assicurato come conseguenza della maggiore o minore redditività del fondo le cui quote aveva acquistato. Ha, dunque, concluso che quello in questione era "un prodotto chiaramente del

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fc intestate a Giulia Ligresti e la polizza di cui al doc. 56 intestata al Marchionni (€ 1.727.785) sono

intitolate "prodotto finanziario di capitalizzazione" o "proposta di capitalizzazione" e prevedono

premio unico, un rendimento legato al fondo sottostante, recesso libero da parte del contraente dopo

30 gg. dalla stipula della polizza. Qualora invece esse fossero qualificabili come "forme

pensionistiche complementari" troverebbe applicazione l'art. 11 comma 10 D.Lgs. n. 252 del 2005,

a mente del quale: "I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme

oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo

di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità". Con riferimento alle polizze di cui ai docc. 51-53 la

documentazione prodotta, del tutto insufficiente, non consente allo stato valutazioni di merito.

Lo stato di custodia cautelare non carceraria in cui si trovano alcuni resistenti, necessariamente

transeunte, non costituisce sufficiente garanzia rispetto al possibile compimento di atti dispositivi da

parte dei resistenti, anche tramite mandatari, procuratori, prestanomi.

L'ammontare delle somme sequestrate evidenzia l'incapienza delle assicurazioni professionali la cui

operatività è stata eccepita dai resistenti, operatività che, data la natura dolosa dei loro

comportamenti, pur solo sommariamente accertata in questa sede, potrebbe incontrare non

trascurabili ostacoli.

Le superiori considerazioni fanno escludere che parti attrici ricorrenti abbiano abusato del processo,

indebitamente frazionando le posizioni dei condebitori solidali e scegliendone impropriamente solo

alcuni a vantaggio di altri.

tipo unit linked, per essere la prestazione a carico della società di assicurazioni collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune dsinvestimento, senza alcuna garanzia di esito non negativo della gestione e connotato da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni": Cass., n. 6061 del 2012. Trib. Parma, n. 1107 del 11.6.2010. Con questa sentenza il Tribunale di Parma ha ritenuto inapplicabile alle polizze vita del tipo “due linked life policies” il divieto di pignorabilità di cui all’art. 1923 c.c., attesa la natura esclusivamente finanziaria delle stesse, in quanto non apparivano preordinate a soddisfare bisogni di natura previdenziale, cioè i bisogni “legati all’età post lavorativa o derivanti dall’evento morte di colui che percepisce reddito dei quali anche altri si avvalga”. Segnatamente, il Tribunale di Parma ha valorizzato i seguenti elementi nel ritenere che, nel caso di specie, le polizze vita del tipo “due linked life policies” costituissero dei veri e propri contratti di finanziamento (con conseguente, ritenuta, inapplicabilità del citato art. 1923 c.c., che, come noto, costituisce una deroga all’art. 2740 c.c.): le polizze vita potevano essere riscattate in qualsiasi momento e nulla garantivano per l’assicurato, nemmeno il rientro del valore investito; i premi delle polizze vita erano stati corrisposti con versamento unico (tipico degli investimenti finanziari), diversamente da quanto avviene per le polizze previdenziali che prevedono solitamente il versamento periodico di un premio; una delle due polizze vita aveva una durata fissa (e, precisamente, una durata di 6 anni e 4 mesi), a differenza delle polizze previdenziali, che, per lo più, vengono stipulate in relazione alla durata della vita intera della parte assicurata o beneficiaria; la redditività delle due polizze vita era esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario e, segnatamente, in un caso, al valore dell’indice azionario Dow Jones e, nell’altro caso, al rendimento di un fondo; la redditività delle due polizze vita sarebbe anche potuta mancare in caso di negatività dei riferimenti finanziari, a differenza di quanto avviene nelle polizze sulla vita genuine, nelle quali è garantita, quantomeno, la restituzione integrale del capitale nominale . La sentenza afferma che i prodotti assicurativi di investimento “assolvono più a funzione di investimento di capitali che alla funzione di una tutela previdenziale” e conseguentemente “ne accerta e dichiara la pignorabilità”.

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* Rimane fermo che: - i beni dei resistenti, almeno quelli risultanti da iscrizioni in pubblici registri e

quelli dichiarati nel presente procedimento, sono palesemente incapienti rispetto al debito

risarcitorio che grava su di loro; - in giurisprudenza è ampiamente e forse oggi in via maggioritaria

riconosciuto che non è necessario, ai fini dell'apprezzamento del periculum in mora, considerare le

condizioni patrimoniali di tutti i condebitori in solido (74).

Tuttavia, una volta riconosciuta l'evidente esistenza del periculum in mora sul piano soggettivo nei

confronti di tutti i resistenti, la questione concernente la sussistenza del periculum anche sul piano

oggettivo rimane assorbita.

IV) Conclusioni * E’ il caso di chiarire che il sequestro deve essere autorizzato nei confronti di ciascun resistente, in

quanto condebitore solidale, per l’intera somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (artt.

1292, 1294, 2055 c.c.). Invero il patrimonio di ciascun debitore solidale sta a garanzia

dell’adempimento dell’intera obbligazione risarcitoria. Nè sarebbe immaginabile un sequestro

commisurato a quote di responsabilità, in relazione alla cui determinazione, allo stato, manca

persino la domanda nel giudizio di merito. E, del resto, "la misura cautelare non immette il

sequestratario nella disponibilità giuridica della somma e non ne soddisfa direttamente il credito"

(75), mentre, per converso, può esserne chiesta la riduzione, una volta eseguita, se ve ne sono gli

estremi (76).

Il sequestro deve essere autorizzato con maggiorazione forfettaria, sulla somma capitale, del 15 % a

titolo di rivalutazione monetaria, interessi e spese processuali.

* In conclusione, i seguenti soggetti devono essere autorizzati ad eseguire sequestro conservativo

sui beni delle persone dei resistenti meglio indicate in dispositivo, per le somme indicate a fianco di

ciascuno di essi:

74) Trib. Nola, 23.3.2011, in De Jure; Trib. Trento, 25.9.1993, in Giur.It., 1994, I,2,433; Trib. Pordenone, 18.11.1998 in Foro It., 1999, I, 3649 e 18.3.1999 in Giur. It., 1999, 2082; Trib. Frosinone, 24.4.1996, in BBTC, 1997, II, 191; Trib. Napoli, 26.3.2008, in De Jure; Trib. Lodi, n.1542/2007 r.g. del 12.2.2007. Cfr. anche: Cass., n. 1305 del 1986; Cass., n. 2623 del 1987; Cass., n. 2264 del 1960; Cass., n. 379 del 2005; Cass., n. 4364 del 2001; Cass., n. 12710 del 1992. 75) Cass., n. 6784 del 2012. 76) "La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento o del sequestro conservativo è affidata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, anche relativamente alla eventuale concentrazione della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido. E, in tal caso, il proprietario dei beni rimasti sequestrati non è abilitato a dolersi della adozione del provvedimento che, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo": Cass., n. 1305 del 1986, cit. (v. anche: Cass., n. 1919 del 1979; Cass., n. 837 del 1978; Cass., n. 702 del 2006).

http://bit.ly/1j2OgFA

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FONDIARIA-SAI S.P.A., € 38.000.000 per i danni derivati dalle seguenti operazioni: Operazione Varese Business & Resort, Operazione Bruzzano, Operazione Pieve Emanuele, Operazione acquisto capitale Atahotels, Compensi a Salvatore Ligresti (solo nei confronti di Salvatore, Jonella, Giulia Maria Ligresti e di Fausto Marchionni), Compensi a Jonella Ligresti, Sponsorizzazioni Laità (solo nei confronti di Fausto Marchionni) + 15 % = € 43.700.000. MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., € 36.000.000 per i danni derivati dalle seguenti operazioni: Operazione Via Lancetti, Operazione Via Fiorentini, Operazione Via De Castillia, Operazione acquisto capitale Atahotels, Compensi a Salvatore Ligresti (solo nei confronti di Salvatore, Jonella, Giulia Maria Ligresti e di Fausto Marchionni), Sponsorizzazioni Laità (solo nei confronti di Fausto Marchionni). + 15 % = € 41.400.000. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A., € 4.500.000 per i danni derivati dalle seguenti operazioni: Operazione San Donato, Operazione S. Pancrazio Parmense, Compensi a Salvatore Ligresti (solo nei confronti di Salvatore, Jonella, Giulia Maria Ligresti e di Antonio Talarico) + 15 % = € 5.175.000. IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.R.L., € 1.700.000 per i danni derivati dall' Operazione S. Pancrazio Parmense (solo nei confronti di Salvatore, Jonella e Giulia Maria Ligresti e di Antonio Talarico) + € 3.700.000 per i danni derivati dall' Operazione Area Garibaldi Hotel Gilli (solo nei confronti di Salvatore, Jonella e Giulia Maria Ligresti e di Antonio Talarico) + 15 % = € 1.955.000 - € 4.255.000. SAI INVESTIMENTI S.G.R. S.P.A., € 3.500.000 per i danni derivati dall’Operazione Petriolo ed € 13.000.000 per i danni derivanti dall’Operazione Pero Expo-Fiera + 15 % = € 18.475.000. GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI S.C. A R.L., € 1.000.000 per i danni derivanti dalle sponsorizzazioni Laità (solo nei confronti di Salvatore, Jonella e Giulia Maria Ligresti) + 15 % = € 1.150.000. VILLA RAGIONIERI S.R.L.: € 4.000.000 per i danni derivanti dall’ Operazione Villa Ragionieri (solo nei confronti di Salvatore, Jonella e Giulia Maria Ligresti) + 15 % = € 4.600.000. AUTO PRESTO & BENE S.R.L., € 400.000 per i danni derivanti dalle sponsorizzazioni Laità (solo nei confronti di Salvatore, Jonella e Giulia Maria Ligresti) + 15 % = € 460.000.

P. Q. M.

Visti gli artt. 669 bis e ss., 671 c.p.c.

AUTORIZZA

FONDIARIA-SAI S.P.A., ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche

presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e

comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA LIGRESTI, GIULIA

http://bit.ly/1j2OgFA

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MARIA LIGRESTI, FAUSTO MARCHIONNI, ANTONIO TALARICO, meglio identificati in

atti, fino alla concorrenza della somma di € 43.700.000 (quarantatremilionisettecentomila,00)

per ciascuno di essi;

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., ad eseguire secondo le norme di legge sequestro

conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di

proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA

LIGRESTI, GIULIA MARIA LIGRESTI, FAUSTO MARCHIONNI, ANTONIO

TALARICO, meglio identificati in atti, fino alla concorrenza della somma di € 41.400.000

(quarantunomilioniquattrocentomila,00) per ciascuno di essi;

IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A., ad eseguire secondo le norme di legge sequestro

conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di

proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA

LIGRESTI, GIULIA MARIA LIGRESTI, FAUSTO MARCHIONNI, ANTONIO

TALARICO, meglio identificati in atti, fino alla concorrenza della somma di € 5.175.000

(cinquemilionicentosettantacinquemila) per ciascuno di essi;

- IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.R.L., ad eseguire secondo le norme di legge sequestro

conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di

proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA

LIGRESTI, GIULIA MARIA LIGRESTI, ANTONIO TALARICO, meglio identificati in atti,

fino alla concorrenza della somma di € 4.255.000

(quattromilioniduecentocinquantacinquemila,00) per ciascuno di essi;

- IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.R.L., ad eseguire secondo le norme di legge sequestro

conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di

proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA

LIGRESTI, GIULIA MARIA LIGRESTI, ANTONIO TALARICO, meglio identificati in atti,

fino alla concorrenza della somma di € 1.955.000

(unmilionenovecentocinquantacinquemila,00) per ciascuno di essi;

- SAI INVESTIMENTI S.G.R. S.P.A. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro

conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di

http://bit.ly/1j2OgFA

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Pagina 109

proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA

LIGRESTI, GIULIA MARIA LIGRESTI, FAUSTO MARCHIONNI, ANTONIO

TALARICO, meglio identificati in atti, fino alla concorrenza della somma di € 18.475.000

(diciottomilioniquattrocentosettantacinquemila,00) per ciascuno di essi;

GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI S.C. A R.L. ad eseguire secondo le norme di legge

sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura,

di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA

LIGRESTI, GIULIA MARIA LIGRESTI, meglio identificati in atti, fino alla concorrenza della

somma di € 1.150.000 (unmilionecentocinquantamila,00) per ciascuno di essi;

VILLA RAGIONIERI S.R.L. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo,

anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e

comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA LIGRESTI, GIULIA

MARIA LIGRESTI, meglio identificati in atti, fino alla concorrenza della somma di €

4.600.000 (quattromilioniseicentomila,00) per ciascuno di essi;

AUTO PRESTO & BENE S.R.L. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo,

anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e

comunque di pertinenza di SALVATORE LIGRESTI, JONELLA LIGRESTI, GIULIA

MARIA LIGRESTI, meglio identificati in atti, fino alla concorrenza della somma di €

460.000 (quattrocentosessantamila,00) per ciascuno di essi.

Milano, 20 dicembre 2013

IL GIUDICE

ANGELO MAMBRIANI

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