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AUDIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMERA DEI DEPUTATI 11 Febbraio 2004

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AAUUDDIIZZIIOONNEEDDEELLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE BBAANNCCAARRIIAA IITTAALLIIAANNAA

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE AAGGRRIICCOOLLTTUURRAACCAAMMEERRAA DDEEII DDEEPPUUTTAATTII

11 Febbraio 2004

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IINNDDIICCEE

Executive Summary

1. L’agricoltura ed il credito

1.1. Fondo Interbancario di Garanzia per il credito agrario

2. Interventi a sostegno del comparto primario

2.1. Schema di Decreto Legislativo riguardante gli “Interventifinanziari a sostegno delle imprese agricole”

2.1.1 Interventi per favorire la ripresa delle attivitàproduttiva

2.1.2 Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario2.1.3 Strumenti di garanzia del credito agrario: Sezione

Speciale e Fondo Interbancario di Garanzia

2.2. Disegno di Legge A.C. n. 4644 di conversione in legge delDecreto Legge 27 gennaio 2004, n. 16 riguardante“Disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura edella pesca”

2.2.1 Credito agrario e contributi previdenziali2.2.2 Misure creditizie per le imprese di autotrasporto

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EEXXEECCUUTTIIVVEE SSUUMMMMAARRYY

Negli ultimi anni il settore agricolo ha evidenziato diversi elementi di debolezza:

nel 2002 il valore aggiunto a prezzi costanti del comparto rappresentato

dall’agricoltura, silvicoltura e pesca è risultato pari a 30.797 milioni di euro (+

0,2% rispetto al 2001), quale sintesi di una flessione delle quantità (-2,6%) e di

un aumento dei prezzi (+2,4%).

La quota dell’agricoltura sul valore aggiunto a prezzi costanti dell’economia nel

2002 è stata del 2,6% (2,7% nel 2001; 2,5% al terzo trimestre del 2003). Laddove

si consideri l’evoluzione di detto rapporto in termini reali, nell’ultimo decennio si

osserva come – pur con un andamento oscillante – esso sia diminuito, passando

dal 3,3% del 1992 al 3% del 2002.

In questo contesto, gli aiuti pubblici al settore dell’agricoltura sono finora stati

concessi attraverso meccanismi che non hanno tenuto conto della semplificazione

amministrativa di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare del D. Lgs.

31 marzo 1998, n. 123 di razionalizzazione degli interventi di aiuto alle imprese.

Tale quadro normativo prevede, invero, una separazione tra incentivo finanziario

e credito bancario, con possibilità per quest’ultimo di essere perfezionato a tasso

di mercato e a condizioni liberamente concordate tra le parti.

E’, altresì, utile ricordare che gli interventi per agevolare l’accesso al credito in

agricoltura rientrano tra le funzioni amministrative di competenza delle Regioni

che - a partire dalla metà degli anni settanta - sono intervenute nel tempo in

favore del settore con proprie norme, procedure e criteri applicativi.

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Si è così assistito ad una proliferazione di provvedimenti legislativi nazionali e

regionali dove spesso i nuovi interventi sono andati a sovrapporsi a precedenti

misure similari e dove viene previsto il ricorso a diversi strumenti che

interessano l’attività creditizia (quali proroghe di passività, consolidamenti di

prestiti a breve, nuovi crediti a medio e lungo termine, etc.) e di incentivazione

(contributi in conto interessi, in conto capitale, garanzie, etc.).

Va poi rilevata la circostanza che gli interventi legislativi regionali non risultano

- in alcuni casi - in linea con la legislazione nazionale oltre che con quella

comunitaria, generando elementi di incertezza aggiuntivi con riguardo alla

effettiva capacità di spesa delle risorse disponibili.

Le crescenti restrizioni alla spesa pubblica e gli stringenti condizionamenti

dell’Unione Europea a seguito sia dell’applicazione della nuova politica agricola

comune che del regime degli “aiuti di Stato” hanno portato, poi, ulteriori

ripercussioni sugli aiuti in favore del comparto primario.

Con lo specifico obiettivo di ridurre tali criticità, il Governo ha approvato uno

schema di decreto legislativo (da ora “schema di D.lgs.”) riguardante gli

“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole” in attuazione delle

previsioni normative contenute nell’art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7

marzo 2003, n. 38 che prevede un ridisegno complessivo degli aiuti in favore del

comparto primario.

Inoltre, a seguito della crisi finanziaria che ha colpito il Gruppo Parmalat, è stato

emanato uno specifico intervento legislativo (decreto legge 27 gennaio 2004, n.

16) in favore delle imprese agricole e di autotrasporto che vantino crediti nei

confronti delle imprese ammesse all’amministrazione controllata e che si trovano

in situazioni di gravi difficoltà finanziaria.

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Il sistema bancario italiano esprime apprezzamento su entrambe le iniziative

dell’Esecutivo, volte ad incentivare e rilanciare il comparto primario. Peraltro, al

fine di ottimizzare l’efficacia dell’intervento, l’Associazione Bancaria Italiana

segnala alcune questioni che meritano un particolare approfondimento.

In primo luogo, in tema di interventi agevolativi in base alle disposizioni di cui

agli artt. 5 e 7 dello schema di D. Lgs., appare opportuno dare concreta

attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98 che prevede che i finanziamenti

alle imprese vengano perfezionati a tassi di mercato, con accredito del contributo

successivamente disposto dall’Autorità incentivante.

In merito alle disposizioni ex art. 18 del predetto schema di D.Lgs., si prende

positivamente atto che l’accorpamento nell’ISMEA della Sezione Speciale del

Fondo Interbancario di Garanzia sul credito agrario (FIG) – da tempo inoperante

- porterà ad una ricapitalizzazione dello strumento e a una più efficace azione di

garanzia.

Si ravvisa peraltro, la necessità di coordinare tale intervento con: (i) quanto

disposto dall’art. 13, comma 61 bis, della legge n. 326/03 che aveva già esteso gli

interventi della Sezione Speciale stessa; (ii) l’attuale operatività del Fondo

Interbancario di Garanzia con l’obiettivo di creare strumenti di garanzia

realmente capaci di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole, evitando

nel contempo possibili aree di sovrapposizione. A tal fine si propone:

(i) di consentire al FIG il rilascio di garanzie “a prima richiesta”, in linea con

le indicazioni di Basilea 2;

(ii) che - fatte salve le previsioni sulla prestazione di controgaranzie e di

garanzie su prestiti partecipativi - l’attività dell’ISMEA e quella del FIG

siano orientate verso una rispettiva specializzazione delle funzioni, ad

esempio secondo un criterio di importo e/o di durata diversa.

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Con particolare riferimento al Disegno di Legge A. C. n. 4644 di conversione del

D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, l’Associazione, al fine di velocizzare al massimo i

tempi di implementazione, auspica un emendamento all’articolo 4, volto a

consentire la possibilità per le banche di attivare la garanzia del FIG già dopo il

primo inadempimento e non, come attualmente accade, solo dopo la conclusione

della procedura esecutiva sulle garanzie primarie.

Da ultimo, si ravvisa la necessità di valutare se la disposizione di cui all’art. 5 del

medesimo D.L. n.16/04 - che prevede finanziamenti in favore delle imprese di

autotrasporto con copertura del Fondo PMI gestito da MCC - sia compatibile con

la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sia con riguardo al settore di

destinazione, che come limite massimo di garanzia.

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11.. LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA EEDD IILL CCRREEDDIITTOO

L’evoluzione del ciclo economico nazionale ed internazionale, i processi di

integrazione economica e politica tra Paesi, l’ampliamento ad est dell’Unione

stanno determinando profondi mutamenti nei sistemi agricoli europei e forti

esigenze di ristrutturazione.

L’orientamento dell’Unione Europea deve essere volto a sostenere e rafforzare il

modello agricolo europeo basato sulla multifunzionalità, la compatibilità

ambientale, la sostenibilità economica e la sicurezza alimentare, ossia verso un

modello che è culturale ancor prima che tecnico e economico.

L’agricoltura necessita a tal fine di un rilancio della funzione dell’impresa e

dell’imprenditore per svolgere il ruolo multifunzionale che ad essa è chiesto dai

cittadini e dai consumatori; ruolo ampiamente condiviso dal sistema bancario che

continua – come verrà poi analizzato – a fornire un apporto fattivo a tali processi

di trasformazione.

Negli ultimi anni il settore agricolo ha evidenziato diversi elementi di debolezza:

nel 2002 il valore aggiunto a prezzi costanti del comparto rappresentato

dall’agricoltura, silvicoltura e pesca è risultato pari a 30.797 milioni di euro (+

0,2% rispetto al 2001), quale sintesi di una flessione delle quantità (-2,6%) e di

un aumento dei prezzi (+2,4%).

La quota dell’agricoltura sul valore aggiunto a prezzi costanti dell’economia è

stato del 2,6% (2,7% nel 2001 – 2,5% al terzo trimestre del 2003).

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Laddove si consideri l’evoluzione di questo rapporto in termini reali, nell’ultimo

decennio si osserva come – pur con un andamento oscillante – esso sia diminuito

di circa 1/3 di punto percentuale, passando dal 3,3% del 1992 al 3% del 2002.

Negli ultimi anni, in Italia, l’incidenza del settore agricolo sul totale

dell’economia si è avvicinata a quella degli altri paesi dell’Europa centro-

settentrionale; permane tuttavia una forte differenziazione territoriale, con

l’agricoltura che al Centro-Nord pesa per il 2,1% sul valore aggiunto a prezzi

costanti e per il 4% sugli occupati (unità di lavoro), mentre al Sud tali valori

salgono, rispettivamente, al 4,4% e al 10,2%.

Negli ultimi anni sul ridimensionamento del settore agricolo hanno inciso

indubbiamente diversi fattori, non ultimi gli oramai ricorrenti fenomeni negativi

a livello climatico e fitopatologico.

-

1.000

2.000

3.000

4.000

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7.000

8.000

Q1 199

2

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Q3 199

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3

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3

in m

ilio

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i eu

ro

2,0%

2,2%

2,4%

2,6%

2,8%

3,0%

3,2%

3,4%Valore Aggiunto agric. (sc. SX) Quota % rispetto al Valore Aggiunto dell'intera economia (sc. DX)

Valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia(dati trimestrali a prezzi costanti destagionalizzati)

Fonte: Elaborazioni ABI su dati ISTAT.

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Al di la di fattori congiunturali il settore agricolo risente anche di importanti

fattori di carattere strutturale che investono l’intera area dell’Unione Europea,

primi fra tutti il continuo intenso ridimensionamento della forza lavoro ed il

contemporaneo aumento dell’età media degli occupati di questo settore.

Alla fine del terzo trimestre del 2003 i lavoratori agricoli risultano pari a

1.068.000 unità, circa 1/3 di meno rispetto al 1993, mentre il numero degli

occupati nel suo complesso è aumentato, nello stesso periodo, di circa l’8%.

Pur in un contesto di molteplici difficoltà del settore, le banche hanno continuato

a supportare il comparto dell’agricoltura, fornendo il necessario supporto

finanziario e consulenziale agli operatori di questo segmento di attività: a

settembre 2003 i finanziamenti erogati dalle banche al comparto dell’agricoltura,

silvicoltura e pesca ammontavano a quasi 27.000 milioni di euro, segnando un

tasso di crescita tendenziale di quasi il 10%, un valore superiore alla dinamica

media di tutti i settori (8%).

6,55

-1,98

8,958,09 7,92 7,75

6,196,77

4,95

3,30 3,37

1,862,72

5,055,94

8,53

12,55

9,46

6,69 6,42

7,91

6,09

9,819,91

8,02

6,405,73

4,53 5,12 5,216,28

7,71

6,135,895,17

11,96 12,02

6,96

-4,00

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0,00

2,00

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10,00

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14,00

31/0

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03

30/0

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03PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA TOTALE BRANCHE

FINANZIAMENTI AL COMPARTO DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA - Tassi di crescita tendenziali

%

Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia

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Nell’ultimo anno, inoltre, la quota sul totale finanziamenti alle imprese non

finanziarie ed alle famiglie produttrici degli impieghi al comparto dei prodotti

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca si è posizionata intorno al 4,2%, solo in lieve

diminuzione dal 4,4% di inizio 1998.

Con riferimento ai finanziamenti oltre il breve termine all’agricoltura per

destinazione economica si osserva come nel periodo più recente essi abbiano

manifestato una dinamica contenuta (+2,7% a settembre 2003 il tasso di crescita

tendenziale), quale principale risultato di una crescita comparativamente molto

più sostenuta dei finanziamenti per acquisto di immobili ed immobili rurali

(+16,2% a settembre 2003), finanziamenti che rappresentano circa il 20% del

totale dei finanziamenti a protratta scadenza di questo settore. Di converso,

l’andamento dei finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature,

mezzi di trasporto, ecc. è risultata a settembre 2003 in contrazione (-1,67%, circa

il 50% del totale dei finanziamenti oltre il breve termine all’agricoltura).

4,39

4,74

4,394,45

4,394,45

4,36

4,27

4,154,12

4,164,12 4,15

4,234,224,38

4,49 4,48

4,26

4,11 4,094,084,08

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

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9/20

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4,20

4,40

4,60

4,80

milioni di euro quota % sul totale

FINANZIAMENTI AL COMPARTO DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCAmilioni di euro quota % sul totale

Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia

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In lieve ripresa è risultata, d’altra parte, la dinamica del credito agevolato, in

misura maggiore con quanto verificatosi per tutti i settori di attività economica: a

settembre 2003 la variazione tendenziale dei finanziamenti agevolati oltre il

breve termine è risultata positiva di circa il 4% - dopo un quinquennio di costante

contrazione - ed ha riguardato solo i finanziamenti agevolati al settore delle

macchine, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc., che ha segnato alla fine del terzo

trimestre del 2003 un tasso di crescita tendenziale di quasi il 40% (la quota sul

totale dei finanziamenti agevolati di questo comparto incide per il 23%).

Gli altri due settori – quello inerente le costruzione di fabbricati rurali e quello

relativo all’acquisto di immobili rurali hanno, di converso, manifestato

dinamiche ancora in contrazione, rispettivamente di –8% e di –21,5%.

8,60

20,50 20,74

29,95

23,93

11,42

16,27

5,74

12,76

6,70

-4,94-1,95

-11,11-13,14

-6,16 -6,96-9,56 -7,99

-10,16

35,04

40,24

48,32

-6,97

-1,99 -2,52 -0,84-2,67

-7,15 -6,36-10,08-9,55 -10,14

-13,46-11,59

-14,10-13,96-11,29 -11,29-11,40-11,95

4,46 4,147,98

3,99

37,65

-12,23

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

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50,00

31/03

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/2003

ALTRI INVESTIMENTI: ACQUISTO IMMOBILI -ALTRI IMMOBILI RURALI

INVESTIM.NON FINANZ.: MACCH.,ATTREZZ., MEZZI DI TRASP. E PROD. VARI RURALI

INVESTIM.NON FINANZ.:COSTRUZIONI -FABBRIC.NON RESIDENZ. RURALI

TOTALE

FINANZIAMENTI AGEVOLATI OLTRE IL BREVE TERMINE ALL'AGRICOLTURA PER DESTINAZIONE ECONOMICA - tassi di crescita tendenziali

%

Fonte: Elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia

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La quota di credito agevolato sul totale dei finanziamenti oltre il breve termine

all’agricoltura è, pertanto, lievemente aumentata nell’ultimo anno, passando dal

26,3% di settembre 2002 al 28,8% di settembre 2003.

Pur tuttavia, dal primo trimestre del 1997 al terzo trimestre del 2003 si è

registrata una marcata diminuzione di questo rapporto: da quasi il 45% all’inizio

del 1997 a circa il 29% della fine del terzo trimestre del 2003, continuando,

tuttavia, a costituire un quota rilevante di sostegno a questo settore.

44,8443,72

42,7242,2441,72

42,85

41,6441,89

40,6039,78

38,9937,66

36,73 35,7533,75

33,3031,55

30,7629,93

29,2327,99

27,2526,36

31,43

27,1328,06

28,82

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

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9/20

03

INCIDENZA % DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI SUL TOTALE DEGLI IMPIEGHI OLTRE IL BREVE TERMINE ALL'AGRICOLTURA

%

Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia

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13

Laddove si consideri il totale dei finanziamenti (a breve ed a medio lungo

termine) agevolati al settore più allargato dell’agricoltura, silvicoltura e pesca,

essi ammontano a settembre 2003 a 1.968 milioni di euro, rappresentando il 7,4%

dei finanziamenti totali concessi a questo ramo di attività economica, un valore

superiore a quello che si riscontra considerando l’aggregato totale sistema al

netto della componente rappresentata dall’agricoltura, silvicoltura e pesca

(4,4%). Pur tuttavia, l’incidenza sul totale dei finanziamenti all’agricoltura del

segmento agevolato si è fortemente ridotta negli ultimi anni, passando da valori

di oltre il 35% nel 1998 a valori inferiori all’8% alla fine del terzo trimestre del

2003.

35,8

30,3

27,8

23,8

11,59,8

7,48,110,9

32,6

33,8

25,2

21,8 21,0 19,7 19,117,8

16,8 15,914,5

15,4

12,513,1

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

31/0

3/19

98

30/0

6/19

98

30/0

9/19

98

31/1

2/19

98

31/0

3/19

99

30/0

6/19

99

30/0

9/19

99

31/1

2/19

99

31/0

3/20

00

30/0

6/20

00

30/0

9/20

00

31/1

2/20

00

31/0

3/20

01

30/0

6/20

01

30/0

9/20

01

31/1

2/20

01

31/0

3/20

02

30/0

6/20

02

30/0

9/20

02

31/1

2/20

02

31/0

3/20

03

30/0

6/20

03

31/0

9/20

03

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

TOTALE BRANCHE DI ATTIVITA' ECONOMICA ALNETTO DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

FINANZIAMENTI AGEVOLATI - quota % sul totale dei finanziamenti%

Fonte: Elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia

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Elevato – anche se in attenuazione - è risultato il livello delle sofferenze lorde del

comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca: a settembre 2003 esse sono

risultate pari a circa 2.500 milioni di euro, segnando una contrazione di quasi il

33% negli ultimi sei anni. Pur tuttavia il rapporto sofferenze/impieghi di questo

settore rimane su livelli elevati: 9,4% a settembre 2003, quasi il doppio rispetto

alla media del totale delle diverse branche di attività economica, a dimostrazione

delle difficoltà in cui versa l’attività agraria in questi ultimi anni.

11..11 IILL FFOONNDDOO IINNTTEERRBBAANNCCAARRIIOO DDII GGAARRAANNZZIIAA PPEERR IILL CCRREEDDIITTOO AAGGRRAARRIIOO

Il Fondo Interbancario di Garanzia (FIG) - istituito con la legge n. 454 del 2

giugno 1961 e disciplinato dall’art. 45 del Testo Unico Bancario (di seguito

TUB)1 - è uno degli strumenti creati con lo specifico obiettivo di agevolare

l’accesso al credito attraverso il rilascio di garanzie alle PMI che operano nel

settore agricolo. L’attività del Fondo si articola nel modo seguente: l’Ente –

1 Il regolamento del Fondo è stato disciplinato con D.M 12 novembre 1996, n.612.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

31/03

/1998

30/06

/1998

30/09

/1998

31/12

/1998

31/03

/1999

30/06

/1999

30/09

/1999

31/12

/1999

31/03

/2000

30/06

/2000

30/09

/2000

31/12

/2000

31/03

/2001

30/06

/2001

30/09

/2001

31/12

/2001

31/03

/2002

30/06

/2002

31/09

/2002

31/12

/2002

31/03

/2003

30/06

/2003

30/09

/2003

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

sofferenze sofferenze/impieghi Serie3sofferenze/impieghitotale sistema

media totale branche di attività economica

SOFFERENZE DEL COMPARTO DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCAmilioni di euro

Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia

9,4%

5,6%

%

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operativo in una logica di mutualità intesa come obbligo ad applicare una

trattenuta a tutte le operazioni di credito agrario disciplinate dall’art. 43 del TUB

- interviene a conclusione delle procedure esecutive che le banche finanziatrici

attivano nei confronti dei debitori inadempienti per l’escussione delle garanzie

primarie acquisite all’atto dell’erogazione del credito. Solo qualora le banche

registrino una perdita il FIG interviene, sempre che vi siano i requisiti, a

copertura di una percentuale – diversificata secondo la tipologia del

finanziamento – con la propria garanzia sussidiaria.

In particolare, sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni

di credito agrario di durata superiore a 18 mesi, di importo da € 5.164,97 e fino a

€ 1.549.370.692, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali,

all'acquisto di proprietà coltivatrice, nonché al consolidamento di passività

onerose quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e

loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore

di società di capitali sono garantiti se il capitale sociale è detenuto da cooperative

agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per tali operazioni, ad eccezione di

quelle di consolidamento di passività, la garanzia si esplica nella misura massima

del 70% della perdita subita.

Le operazioni di consolidamento delle passività onerose, nonché i prestiti

pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella

misura del 50% della perdita.

Sono, altresì, coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito

agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle

seguenti percentuali:

a) 50% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a €

103.291;

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b) 30% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a €

103.291 e fino a € 774.685, riferiti alla singola banca.

Con riferimento all’operatività del FIG i finanziamenti garantiti dal predetto

organismo sono scesi da € 3,48 miliardi del 1997 a € 1,67 miliardi del dicembre

2002. La tabella seguente riporta l’andamento dei finanziamenti garantiti dal FIG

distinti per durata dell’operazione.

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17

22.. IINNTTEERRVVEENNTTII AA SSOOSSTTEEGGNNOO DDEELL CCOOMMPPAARRTTOO PPRRIIMMAARRIIOO

22..11 SSCCHHEEMMAA DDII DDEECCRREETTOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO RRIIGGUUAARRDDAANNTTEE GGLLII““IINNTTEERRVVEENNTTII FFIINNAANNZZIIAARRII AA SSOOSSTTEEGGNNOO DDEELLLLEE IIMMPPRREESSEE AAGGRRIICCOOLLEE””

Lo schema di D.lgs. disciplina una serie di interventi finalizzati a

perfezionare strumenti finanziari innovativi, di garanzia del credito e

assicurativi dei rischi di mercato, nonché a favorire il superamento da

parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi

calamitosi o straordinari.

Il sistema bancario italiano esprime un generale apprezzamento sui

contenuti dello schema di D. Lgs. in esame; peraltro, si richiama

l’attenzione sui seguenti articoli del provvedimento di maggiore interesse

per il sistema.

2.1.1 Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva

(Articolo 5)

L’articolo 5, comma 2, dello schema di D. lgs. prevede che possano essere

concessi aiuti in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato

sulla base della produzione lorda vendibile e possono altresì essere

concessi prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di

esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno

successivo, da erogare ai seguenti tassi agevolati:

i. 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario

oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;

ii. 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario

oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone.

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Considerazioni

La previsione di un tasso agevolato in percentuale del tasso di riferimento

del credito agrario non risulta in linea con i principi generali previsti dal

D. lgs. n. 123/98 (art 7, comma 6) riguardante la razionalizzazione del

sistema degli incentivi in favore delle imprese, che prevede la netta

separazione tra il finanziamento bancario da concedersi a condizioni

economiche liberamente concordate tra le parti ed il contributo da erogare

direttamente alle imprese, sia pure per il tramite delle banche.

Si ravvisa, quindi, l’opportunità di dare attuazione al sopra menzionato

articolo 7 del D.lgs. n. 123/98, prevedendo che i finanziamenti alle

imprese vengano perfezionati al tasso di mercato, con maggiore

trasparenza nei tempi e nelle modalità dell’erogazione del contributo.

2.1.2 Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario

(Articolo7)

L’articolo 7, comma 1, dispone - nelle zone in cui si sono verificati eventi

calamitosi - una proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di

credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario fino

all’erogazione dei contributi, per una sola volta e per non più di 24 mesi.

L’articolo prevede, altresì, che le rate prorogate siano assistite dal

concorso nel pagamento degli interessi.

Il secondo comma prevede che “gli istituti ed enti abilitati all’esercizio del

credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di

preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all’art. 5, a richiesta degli

interessati”.

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19

L’articolo prevede, altresì, che l’eventuale concessione dell’agevolazione

del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte

delle Regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della

delibera di concessione del prestito o mutuo. L’agevolazione deve riferirsi

all’intera durata del finanziamento e avviene in forma attualizzata per il

tramite dell’istituto concedente.

Considerazioni

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede un’estensione alle operazioni di

credito ordinario - in deroga alla vigente disciplina recata dalla Legge 14

febbraio 1992, n.185 - delle disposizioni relative ad operazioni in corso di

credito agrario di esercizio e di miglioramento. Ne deriva che al verificarsi

di eventi calamitosi, la proroga delle rate in oggetto e rientranti nella

suddetta disciplina, riguarderebbe anche le rate dei finanziamenti di

credito ordinario. Per questo regime di proroga e per tutto il periodo, è

opportuno pertanto che siano previste delle condizioni di tasso ordinario,

ferma restando la contestuale corresponsione di interventi contributivi

direttamente alle imprese seppure per il tramite delle banche.

Con riferimento al secondo comma appare opportuno, in primo luogo,

adeguare la terminologia con le disposizioni di cui al TUB ed in

particolare, nella parte in cui l’articolo cita “gli istituti ed enti abilitati

all’esercizio del credito agrario sono autorizzati….”.

Da un punto di vista più sostanziale la norma in questione prevede la

possibilità per le banche di anticipare alle imprese agricole le provvidenze

di cui all’art. 5 (contributi in c/capitale e prestiti a tasso agevolato)

applicando il tasso di riferimento vigente per le operazioni di credito

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agrario. In merito, si richiama ancora quanto previsto dal già citato D. lgs.

n. 123/98. Sarebbe, difatti, opportuno dare concreta attuazione a tale

provvedimento anche nel caso previsto dall’art. 7 dello schema di D. Lgs.,

prevedendo che le anticipazioni vengano perfezionate a tasso di mercato,

con accredito del contributo successivamente disposto dall’Autorità

incentivante.

2.1.3 Strumenti di garanzia del credito agrario: Sezione Speciale di

cui all’art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e Fondo

Interbancario di Garanzia di cui all’art. 45 del Dlg.s. 1

settembre 1993, n. 385. (Articolo 18)

L’art. 18, prevede al comma 1 l’accorpamento della Sezione Speciale di

cui all’art. 21 della legge 9 marzo 1975, n. 153 nell’Istituto di Servizi per

il Mercato Agricolo Alimentare (di seguito ISMEA), il quale subentra nei

relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Ai commi successivi viene altresì

consentito allo stesso ISMEA di rilasciare:

(i) fideiussioni a copertura di finanziamenti bancari a medio e lungo

termine in favore di imprese agricole e della pesca (comma 2);

(ii) garanzie a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel

capitale delle imprese medesime (comma 3);

(iii) controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con i confidi agricoli

e altri fondi pubblici e privati (comma 4).

Con successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i

criteri e le modalità di prestazione delle garanzie anzidette.

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Considerazioni

Appare opportuno che le disposizioni di cui all’art. 18 dello schema di D.

lgs. siano coordinate con le previsioni dell’art. 13, comma 61 bis della

legge 24 novembre 2003, n. 326, che già avevano rilanciato e ampliato il

range di operatività della Sezione Speciale, peraltro ormai inattiva da circa

10 anni per esaurimento dei fondi della legge n. 153/75.

La legge “326” prevede, infatti, che la Sezione Speciale possa rilasciare le

coperture analoghe a quanto previsto per l’ISMEA dall’art. 18 dello

schema di D. Lgs. in esame e cioè:

(i) fideiussioni su tutte le operazioni di credito agrario di cui all’art. 43

del TUB;

(ii) garanzie a fronte di operazioni di locazione finanziaria e di

partecipazione - temporanea e di minoranza - al capitale delle

imprese agricole;

(iii) controgaranzie in favore di: (a) confidi operanti nel settore agricolo,

che hanno come consorziati o soci almeno il 50% di imprenditori

agricoli e (b) intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB.

Anche in tal caso è demandata alla normativa secondaria (decreto di

attuazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) la disciplina inerente le

modalità per la concessione delle garanzie.

Il quadro normativo di riferimento potrebbe generare aree di

sovrapposizione con l’attività del FIG per il credito agrario ex art. 45 del

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TUB che attualmente rilascia garanzie “sussidiarie”2 e la cui operatività è

collaudata da oltre 40 anni. A tal proposito, si ritiene opportuna

un’operazione di coordinamento/armonizzazione dei diversi interventi

previsti.

Potrebbe, ad esempio, ipotizzarsi una forma di specializzazione dei diversi

strumenti di garanzia secondo criteri di importo e durata degli interventi,

anche tenuto conto della più ampia gamma di strumenti di intervento a

disposizione dell’ISMEA stesso, ivi incluse la controgaranzia e la

cogaranzia.

Inoltre, la stessa operatività confluita nell’ISMEA potrebbe essere svolta

in outsourcing dal FIG, al fine di utilizzare competenze e know-how

acquisite in decenni di attività. Ciò consentirebbe una serie di vantaggi

gestionali per ISMEA:

1. riduzione dei costi di gestione;

2. riduzione dei tempi per l’avvio dell’operatività ;

3. reperimento di specifiche professionalità nell’ambito della garanzia in

agricoltura direttamente presso il FIG.

Nel quadro degli incentivi all’accesso al credito, appare necessario

modificare la tipologia di garanzia rilasciata dal FIG. La garanzia

sussidiaria (a copertura parziale delle perdite risultanti al termine delle

procedure esecutive) appare oggi infatti non più in grado di costituire un

reale stimolo per le banche ad operare con maggior intensità verso il

settore primario, e soprattutto è poco idonea a ridurre significativamente le

garanzie richieste agli imprenditori. 2 Le garanzie sussidiarie sono coperture che si attivano solo al termine delle procedure sull’obbligato

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L’operatività del FIG ha, infatti, ben evidenziato come - soprattutto per le

operazioni a m/l termine – questa tipologia di intervento resta

sostanzialmente neutrale in termini di riduzione del tasso e non consente

di ridurre le garanzie ordinarie richieste dalle banche al mutuatario, che è

invece la vera esigenza dei soggetti finanziati. In tali circostanze, infatti, le

banche sono indotte, in sede di delibera per la concessione del credito, ad

acquisire garanzie come se la garanzia sussidiaria non ci fosse, pena la

certezza di una perdita (pari alla quota non coperta dal Fondo) in caso di

default.

È, inoltre, importante sottolineare che lo stesso futuro Accordo di Basilea

sulla “capital adequacy” bancaria riconosce ai fini di mitigazione del

rischio di credito soltanto le garanzie rilasciate “a prima richiesta” (cioè

immediatamente escutibili una volta che si sia verificata l’insolvenza del

debitore principale).

Ne deriva quindi che affinchè il FIG e l’ISMEA possano rappresentare

efficaci strumenti volti a favorire l’accesso al credito alle imprese operanti

nel comparto primario è necessario che le garanzie prestate siano attivabili

al momento dell’insolvenza del debitore principale senza dover attendere

l’esito delle procedure esecutive.

Infine, per poter di assicurare il supporto delle garanzie a tutti

finanziamenti erogati al settore agrolimentare appare utile estendere

l’operatività del FIG anche a quelle operazioni in favore degli

imprenditori agricoli che non ricadono nella specifica dizione di credito

agrario ex art. 43 del TUB.

principale in insolvenza.

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22..22 DDIISSEEGGNNOO DDII LLEEGGGGEE AA..CC.. NN.. 44664444 DDII CCOONNVVEERRSSIIOONNEE IINN LLEEGGGGEE DDEELLDDEECCRREETTOO LLEEGGGGEE 2277 GGEENNNNAAIIOO 22000044,, NN.. 1166 RRIIGGUUAARRDDAANNTTEE““DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII UURRGGEENNTTII CCOONNCCEERRNNEENNTTII II SSEETTTTOORRIIDDEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA EE DDEELLLLAA PPEESSCCAA””

Il Decreto Legge 27 gennaio 2004, n. 16 prevede agevolazioni creditizie in

favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito propri prodotti

alle cosiddette grandi imprese insolventi. In particolare, si tratta di imprese

con almeno mille dipendenti che abbiano contratto almeno un miliardo di

euro di debiti e che siano state sottoposte alla procedura straordinaria di

ristrutturazione economica prevista dal Decreto - Legge 23 dicembre

2003, n. 347.

Le stesse agevolazioni sono previste anche in favore delle imprese di

autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle medesime grandi

imprese insolventi. Per la pesca vengono attivate delle misure di

accompagnamento sociale connesse al fermo biologico del settore per il

2004.

2.2.1 Credito agrario e contributi previdenziali (Articolo 4)

L’articolo 4 prevede, tra l’altro, finanziamenti ad imprenditori agricoli per

il reintegro del capitale circolante che, nei sei mesi precedenti, abbiano

conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all’amministrazione

straordinaria di cui al citato D.L. n. 347/2003.

Tali finanziamenti hanno durata massima di 60 mesi, possono essere

concessi nei limiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle

imprese ammesse alla procedura straordinaria e godono della garanzia

sussidiaria del FIG.

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Considerazioni

La principale novità che viene introdotta dal provvedimento riguarda

proprio la copertura della garanzia sussidiaria da parte del FIG per i

suddetti finanziamenti, che viene portata all’85% dell’intero importo

(normalmente detta copertura ammonta al 70%).

Trattasi, quindi, di una norma che aumenta il grado di copertura delle

eventuali perdite a carico delle banche e questo dovrebbe consentire una

maggiore facilitazione nell’accesso al credito, con condizioni finanziarie a

carico degli agricoltori più contenute.

Al fine di facilitare ulteriormente l’implementazione della norma, che

ovviamente riveste carattere di urgenza, si suggerisce di prevedere la

possibilità per le banche di attivare in via anticipata, seppure parzialmente,

la garanzia del FIG, attraverso una richiesta che la banca medesima potrà

effettuare al Fondo stesso anche dopo il primo inadempimento e non già,

come attualmente accade, dopo la conclusione della procedura esecutiva

sulle garanzie primarie. Al riguardo, si propongono anche le modalità di

calcolo dell’importo che il FIG corrisponde a titolo di acconto.

Proposte di emendamento

Dopo il comma 2 si aggiungono i seguenti commi:

“2 bis. Le Banche che concedono i finanziamenti di cui al precedente

comma possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo

Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1°

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settembre 1993, n. 385 dopo il manifestarsi del primo inadempimento da

parte dell’imprenditore agricolo finanziato. ”

“2 ter. Il Fondo Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 45 del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta

della Banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata

alla data del primo inadempimento da parte dell’imprenditore agricolo

finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta

della Banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al precedente

comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo

non riducono nell’ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai

sensi del precedente comma 2”.

2.2.2 Misure creditizie per le imprese di autotrasporto (Articolo 5)

L’art. 5 prevede che alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei

confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria

(Gruppo Parmalat), possono essere concessi finanziamenti per il reintegro

del capitale circolante.

I finanziamenti hanno una durata massima di 60 mesi, sono concessi e

garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei

confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria e

possono godere della garanzia sussidiaria del Fondo per le PMI gestito da

MCC, nei limiti dell’85% del loro importo.

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Considerazioni

Con riferimento all’articolo 5, è necessario valutare alcuni aspetti che

potrebbero far sorgere delle perplessità in merito alla compatibilità della

disposizione con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato sia

come settore, che come limite massimo di garanzia.

Infatti, il settore dei trasporti è tra quelli finora non ammessi all’intervento

del Fondo per le PMI, secondo quanto indicato all’art. 7 del DM 31

maggio 1999 n. 248; Fondo che invece viene indicato nel provvedimento

appena emanato quale strumento di garanzia a copertura degli eventuali

finanziamenti bancari concessi agli autotrasportatori per il reintegro del

capitale circolante. Tuttavia, data l’eccezionalità dell’intervento, deve

ritenersi che tale vincolo potrebbe essere rimosso a seguito di un negoziato

tra Commissione e Governo italiano.

Occorre considerare, inoltre, l’aspetto relativo alla percentuale di

copertura della garanzia sussidiaria prevista nel richiamato D.L.. Questa

appare essere superiore rispetto al limite massimo (80%) stabilito

dall’Unione Europea per la concessione di garanzie pubbliche da parte

degli Stati membri, come indicato all’art. 4.2, lett. c) della Com. 71/C del

11/3/2000.