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11 Febbraio 2004
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IINNDDIICCEE
Executive Summary
1. L’agricoltura ed il credito
1.1. Fondo Interbancario di Garanzia per il credito agrario
2. Interventi a sostegno del comparto primario
2.1. Schema di Decreto Legislativo riguardante gli “Interventifinanziari a sostegno delle imprese agricole”
2.1.1 Interventi per favorire la ripresa delle attivitàproduttiva
2.1.2 Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario2.1.3 Strumenti di garanzia del credito agrario: Sezione
Speciale e Fondo Interbancario di Garanzia
2.2. Disegno di Legge A.C. n. 4644 di conversione in legge delDecreto Legge 27 gennaio 2004, n. 16 riguardante“Disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura edella pesca”
2.2.1 Credito agrario e contributi previdenziali2.2.2 Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
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EEXXEECCUUTTIIVVEE SSUUMMMMAARRYY
Negli ultimi anni il settore agricolo ha evidenziato diversi elementi di debolezza:
nel 2002 il valore aggiunto a prezzi costanti del comparto rappresentato
dall’agricoltura, silvicoltura e pesca è risultato pari a 30.797 milioni di euro (+
0,2% rispetto al 2001), quale sintesi di una flessione delle quantità (-2,6%) e di
un aumento dei prezzi (+2,4%).
La quota dell’agricoltura sul valore aggiunto a prezzi costanti dell’economia nel
2002 è stata del 2,6% (2,7% nel 2001; 2,5% al terzo trimestre del 2003). Laddove
si consideri l’evoluzione di detto rapporto in termini reali, nell’ultimo decennio si
osserva come – pur con un andamento oscillante – esso sia diminuito, passando
dal 3,3% del 1992 al 3% del 2002.
In questo contesto, gli aiuti pubblici al settore dell’agricoltura sono finora stati
concessi attraverso meccanismi che non hanno tenuto conto della semplificazione
amministrativa di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare del D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 123 di razionalizzazione degli interventi di aiuto alle imprese.
Tale quadro normativo prevede, invero, una separazione tra incentivo finanziario
e credito bancario, con possibilità per quest’ultimo di essere perfezionato a tasso
di mercato e a condizioni liberamente concordate tra le parti.
E’, altresì, utile ricordare che gli interventi per agevolare l’accesso al credito in
agricoltura rientrano tra le funzioni amministrative di competenza delle Regioni
che - a partire dalla metà degli anni settanta - sono intervenute nel tempo in
favore del settore con proprie norme, procedure e criteri applicativi.
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Si è così assistito ad una proliferazione di provvedimenti legislativi nazionali e
regionali dove spesso i nuovi interventi sono andati a sovrapporsi a precedenti
misure similari e dove viene previsto il ricorso a diversi strumenti che
interessano l’attività creditizia (quali proroghe di passività, consolidamenti di
prestiti a breve, nuovi crediti a medio e lungo termine, etc.) e di incentivazione
(contributi in conto interessi, in conto capitale, garanzie, etc.).
Va poi rilevata la circostanza che gli interventi legislativi regionali non risultano
- in alcuni casi - in linea con la legislazione nazionale oltre che con quella
comunitaria, generando elementi di incertezza aggiuntivi con riguardo alla
effettiva capacità di spesa delle risorse disponibili.
Le crescenti restrizioni alla spesa pubblica e gli stringenti condizionamenti
dell’Unione Europea a seguito sia dell’applicazione della nuova politica agricola
comune che del regime degli “aiuti di Stato” hanno portato, poi, ulteriori
ripercussioni sugli aiuti in favore del comparto primario.
Con lo specifico obiettivo di ridurre tali criticità, il Governo ha approvato uno
schema di decreto legislativo (da ora “schema di D.lgs.”) riguardante gli
“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole” in attuazione delle
previsioni normative contenute nell’art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7
marzo 2003, n. 38 che prevede un ridisegno complessivo degli aiuti in favore del
comparto primario.
Inoltre, a seguito della crisi finanziaria che ha colpito il Gruppo Parmalat, è stato
emanato uno specifico intervento legislativo (decreto legge 27 gennaio 2004, n.
16) in favore delle imprese agricole e di autotrasporto che vantino crediti nei
confronti delle imprese ammesse all’amministrazione controllata e che si trovano
in situazioni di gravi difficoltà finanziaria.
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Il sistema bancario italiano esprime apprezzamento su entrambe le iniziative
dell’Esecutivo, volte ad incentivare e rilanciare il comparto primario. Peraltro, al
fine di ottimizzare l’efficacia dell’intervento, l’Associazione Bancaria Italiana
segnala alcune questioni che meritano un particolare approfondimento.
In primo luogo, in tema di interventi agevolativi in base alle disposizioni di cui
agli artt. 5 e 7 dello schema di D. Lgs., appare opportuno dare concreta
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98 che prevede che i finanziamenti
alle imprese vengano perfezionati a tassi di mercato, con accredito del contributo
successivamente disposto dall’Autorità incentivante.
In merito alle disposizioni ex art. 18 del predetto schema di D.Lgs., si prende
positivamente atto che l’accorpamento nell’ISMEA della Sezione Speciale del
Fondo Interbancario di Garanzia sul credito agrario (FIG) – da tempo inoperante
- porterà ad una ricapitalizzazione dello strumento e a una più efficace azione di
garanzia.
Si ravvisa peraltro, la necessità di coordinare tale intervento con: (i) quanto
disposto dall’art. 13, comma 61 bis, della legge n. 326/03 che aveva già esteso gli
interventi della Sezione Speciale stessa; (ii) l’attuale operatività del Fondo
Interbancario di Garanzia con l’obiettivo di creare strumenti di garanzia
realmente capaci di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole, evitando
nel contempo possibili aree di sovrapposizione. A tal fine si propone:
(i) di consentire al FIG il rilascio di garanzie “a prima richiesta”, in linea con
le indicazioni di Basilea 2;
(ii) che - fatte salve le previsioni sulla prestazione di controgaranzie e di
garanzie su prestiti partecipativi - l’attività dell’ISMEA e quella del FIG
siano orientate verso una rispettiva specializzazione delle funzioni, ad
esempio secondo un criterio di importo e/o di durata diversa.
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Con particolare riferimento al Disegno di Legge A. C. n. 4644 di conversione del
D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, l’Associazione, al fine di velocizzare al massimo i
tempi di implementazione, auspica un emendamento all’articolo 4, volto a
consentire la possibilità per le banche di attivare la garanzia del FIG già dopo il
primo inadempimento e non, come attualmente accade, solo dopo la conclusione
della procedura esecutiva sulle garanzie primarie.
Da ultimo, si ravvisa la necessità di valutare se la disposizione di cui all’art. 5 del
medesimo D.L. n.16/04 - che prevede finanziamenti in favore delle imprese di
autotrasporto con copertura del Fondo PMI gestito da MCC - sia compatibile con
la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sia con riguardo al settore di
destinazione, che come limite massimo di garanzia.
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11.. LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA EEDD IILL CCRREEDDIITTOO
L’evoluzione del ciclo economico nazionale ed internazionale, i processi di
integrazione economica e politica tra Paesi, l’ampliamento ad est dell’Unione
stanno determinando profondi mutamenti nei sistemi agricoli europei e forti
esigenze di ristrutturazione.
L’orientamento dell’Unione Europea deve essere volto a sostenere e rafforzare il
modello agricolo europeo basato sulla multifunzionalità, la compatibilità
ambientale, la sostenibilità economica e la sicurezza alimentare, ossia verso un
modello che è culturale ancor prima che tecnico e economico.
L’agricoltura necessita a tal fine di un rilancio della funzione dell’impresa e
dell’imprenditore per svolgere il ruolo multifunzionale che ad essa è chiesto dai
cittadini e dai consumatori; ruolo ampiamente condiviso dal sistema bancario che
continua – come verrà poi analizzato – a fornire un apporto fattivo a tali processi
di trasformazione.
Negli ultimi anni il settore agricolo ha evidenziato diversi elementi di debolezza:
nel 2002 il valore aggiunto a prezzi costanti del comparto rappresentato
dall’agricoltura, silvicoltura e pesca è risultato pari a 30.797 milioni di euro (+
0,2% rispetto al 2001), quale sintesi di una flessione delle quantità (-2,6%) e di
un aumento dei prezzi (+2,4%).
La quota dell’agricoltura sul valore aggiunto a prezzi costanti dell’economia è
stato del 2,6% (2,7% nel 2001 – 2,5% al terzo trimestre del 2003).
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Laddove si consideri l’evoluzione di questo rapporto in termini reali, nell’ultimo
decennio si osserva come – pur con un andamento oscillante – esso sia diminuito
di circa 1/3 di punto percentuale, passando dal 3,3% del 1992 al 3% del 2002.
Negli ultimi anni, in Italia, l’incidenza del settore agricolo sul totale
dell’economia si è avvicinata a quella degli altri paesi dell’Europa centro-
settentrionale; permane tuttavia una forte differenziazione territoriale, con
l’agricoltura che al Centro-Nord pesa per il 2,1% sul valore aggiunto a prezzi
costanti e per il 4% sugli occupati (unità di lavoro), mentre al Sud tali valori
salgono, rispettivamente, al 4,4% e al 10,2%.
Negli ultimi anni sul ridimensionamento del settore agricolo hanno inciso
indubbiamente diversi fattori, non ultimi gli oramai ricorrenti fenomeni negativi
a livello climatico e fitopatologico.
-
1.000
2.000
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2
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3
in m
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i eu
ro
2,0%
2,2%
2,4%
2,6%
2,8%
3,0%
3,2%
3,4%Valore Aggiunto agric. (sc. SX) Quota % rispetto al Valore Aggiunto dell'intera economia (sc. DX)
Valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia(dati trimestrali a prezzi costanti destagionalizzati)
Fonte: Elaborazioni ABI su dati ISTAT.
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Al di la di fattori congiunturali il settore agricolo risente anche di importanti
fattori di carattere strutturale che investono l’intera area dell’Unione Europea,
primi fra tutti il continuo intenso ridimensionamento della forza lavoro ed il
contemporaneo aumento dell’età media degli occupati di questo settore.
Alla fine del terzo trimestre del 2003 i lavoratori agricoli risultano pari a
1.068.000 unità, circa 1/3 di meno rispetto al 1993, mentre il numero degli
occupati nel suo complesso è aumentato, nello stesso periodo, di circa l’8%.
Pur in un contesto di molteplici difficoltà del settore, le banche hanno continuato
a supportare il comparto dell’agricoltura, fornendo il necessario supporto
finanziario e consulenziale agli operatori di questo segmento di attività: a
settembre 2003 i finanziamenti erogati dalle banche al comparto dell’agricoltura,
silvicoltura e pesca ammontavano a quasi 27.000 milioni di euro, segnando un
tasso di crescita tendenziale di quasi il 10%, un valore superiore alla dinamica
media di tutti i settori (8%).
6,55
-1,98
8,958,09 7,92 7,75
6,196,77
4,95
3,30 3,37
1,862,72
5,055,94
8,53
12,55
9,46
6,69 6,42
7,91
6,09
9,819,91
8,02
6,405,73
4,53 5,12 5,216,28
7,71
6,135,895,17
11,96 12,02
6,96
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
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8,00
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12,00
14,00
31/0
3/19
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03PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA TOTALE BRANCHE
FINANZIAMENTI AL COMPARTO DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA - Tassi di crescita tendenziali
%
Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia
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Nell’ultimo anno, inoltre, la quota sul totale finanziamenti alle imprese non
finanziarie ed alle famiglie produttrici degli impieghi al comparto dei prodotti
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca si è posizionata intorno al 4,2%, solo in lieve
diminuzione dal 4,4% di inizio 1998.
Con riferimento ai finanziamenti oltre il breve termine all’agricoltura per
destinazione economica si osserva come nel periodo più recente essi abbiano
manifestato una dinamica contenuta (+2,7% a settembre 2003 il tasso di crescita
tendenziale), quale principale risultato di una crescita comparativamente molto
più sostenuta dei finanziamenti per acquisto di immobili ed immobili rurali
(+16,2% a settembre 2003), finanziamenti che rappresentano circa il 20% del
totale dei finanziamenti a protratta scadenza di questo settore. Di converso,
l’andamento dei finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature,
mezzi di trasporto, ecc. è risultata a settembre 2003 in contrazione (-1,67%, circa
il 50% del totale dei finanziamenti oltre il breve termine all’agricoltura).
4,39
4,74
4,394,45
4,394,45
4,36
4,27
4,154,12
4,164,12 4,15
4,234,224,38
4,49 4,48
4,26
4,11 4,094,084,08
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
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03
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
milioni di euro quota % sul totale
FINANZIAMENTI AL COMPARTO DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCAmilioni di euro quota % sul totale
Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia
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In lieve ripresa è risultata, d’altra parte, la dinamica del credito agevolato, in
misura maggiore con quanto verificatosi per tutti i settori di attività economica: a
settembre 2003 la variazione tendenziale dei finanziamenti agevolati oltre il
breve termine è risultata positiva di circa il 4% - dopo un quinquennio di costante
contrazione - ed ha riguardato solo i finanziamenti agevolati al settore delle
macchine, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc., che ha segnato alla fine del terzo
trimestre del 2003 un tasso di crescita tendenziale di quasi il 40% (la quota sul
totale dei finanziamenti agevolati di questo comparto incide per il 23%).
Gli altri due settori – quello inerente le costruzione di fabbricati rurali e quello
relativo all’acquisto di immobili rurali hanno, di converso, manifestato
dinamiche ancora in contrazione, rispettivamente di –8% e di –21,5%.
8,60
20,50 20,74
29,95
23,93
11,42
16,27
5,74
12,76
6,70
-4,94-1,95
-11,11-13,14
-6,16 -6,96-9,56 -7,99
-10,16
35,04
40,24
48,32
-6,97
-1,99 -2,52 -0,84-2,67
-7,15 -6,36-10,08-9,55 -10,14
-13,46-11,59
-14,10-13,96-11,29 -11,29-11,40-11,95
4,46 4,147,98
3,99
37,65
-12,23
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
31/03
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/1998
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30/09
/2003
ALTRI INVESTIMENTI: ACQUISTO IMMOBILI -ALTRI IMMOBILI RURALI
INVESTIM.NON FINANZ.: MACCH.,ATTREZZ., MEZZI DI TRASP. E PROD. VARI RURALI
INVESTIM.NON FINANZ.:COSTRUZIONI -FABBRIC.NON RESIDENZ. RURALI
TOTALE
FINANZIAMENTI AGEVOLATI OLTRE IL BREVE TERMINE ALL'AGRICOLTURA PER DESTINAZIONE ECONOMICA - tassi di crescita tendenziali
%
Fonte: Elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia
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La quota di credito agevolato sul totale dei finanziamenti oltre il breve termine
all’agricoltura è, pertanto, lievemente aumentata nell’ultimo anno, passando dal
26,3% di settembre 2002 al 28,8% di settembre 2003.
Pur tuttavia, dal primo trimestre del 1997 al terzo trimestre del 2003 si è
registrata una marcata diminuzione di questo rapporto: da quasi il 45% all’inizio
del 1997 a circa il 29% della fine del terzo trimestre del 2003, continuando,
tuttavia, a costituire un quota rilevante di sostegno a questo settore.
44,8443,72
42,7242,2441,72
42,85
41,6441,89
40,6039,78
38,9937,66
36,73 35,7533,75
33,3031,55
30,7629,93
29,2327,99
27,2526,36
31,43
27,1328,06
28,82
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
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45,00
31/0
3/19
97
30/0
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00
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03
INCIDENZA % DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI SUL TOTALE DEGLI IMPIEGHI OLTRE IL BREVE TERMINE ALL'AGRICOLTURA
%
Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia
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Laddove si consideri il totale dei finanziamenti (a breve ed a medio lungo
termine) agevolati al settore più allargato dell’agricoltura, silvicoltura e pesca,
essi ammontano a settembre 2003 a 1.968 milioni di euro, rappresentando il 7,4%
dei finanziamenti totali concessi a questo ramo di attività economica, un valore
superiore a quello che si riscontra considerando l’aggregato totale sistema al
netto della componente rappresentata dall’agricoltura, silvicoltura e pesca
(4,4%). Pur tuttavia, l’incidenza sul totale dei finanziamenti all’agricoltura del
segmento agevolato si è fortemente ridotta negli ultimi anni, passando da valori
di oltre il 35% nel 1998 a valori inferiori all’8% alla fine del terzo trimestre del
2003.
35,8
30,3
27,8
23,8
11,59,8
7,48,110,9
32,6
33,8
25,2
21,8 21,0 19,7 19,117,8
16,8 15,914,5
15,4
12,513,1
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
31/0
3/19
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6/19
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03
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03
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
TOTALE BRANCHE DI ATTIVITA' ECONOMICA ALNETTO DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
FINANZIAMENTI AGEVOLATI - quota % sul totale dei finanziamenti%
Fonte: Elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia
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Elevato – anche se in attenuazione - è risultato il livello delle sofferenze lorde del
comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca: a settembre 2003 esse sono
risultate pari a circa 2.500 milioni di euro, segnando una contrazione di quasi il
33% negli ultimi sei anni. Pur tuttavia il rapporto sofferenze/impieghi di questo
settore rimane su livelli elevati: 9,4% a settembre 2003, quasi il doppio rispetto
alla media del totale delle diverse branche di attività economica, a dimostrazione
delle difficoltà in cui versa l’attività agraria in questi ultimi anni.
11..11 IILL FFOONNDDOO IINNTTEERRBBAANNCCAARRIIOO DDII GGAARRAANNZZIIAA PPEERR IILL CCRREEDDIITTOO AAGGRRAARRIIOO
Il Fondo Interbancario di Garanzia (FIG) - istituito con la legge n. 454 del 2
giugno 1961 e disciplinato dall’art. 45 del Testo Unico Bancario (di seguito
TUB)1 - è uno degli strumenti creati con lo specifico obiettivo di agevolare
l’accesso al credito attraverso il rilascio di garanzie alle PMI che operano nel
settore agricolo. L’attività del Fondo si articola nel modo seguente: l’Ente –
1 Il regolamento del Fondo è stato disciplinato con D.M 12 novembre 1996, n.612.
0
500
1.000
1.500
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2.500
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3.500
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/2003
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
sofferenze sofferenze/impieghi Serie3sofferenze/impieghitotale sistema
media totale branche di attività economica
SOFFERENZE DEL COMPARTO DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCAmilioni di euro
Fonte: elaborazioni ABI su dati Banca d'Italia
9,4%
5,6%
%
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operativo in una logica di mutualità intesa come obbligo ad applicare una
trattenuta a tutte le operazioni di credito agrario disciplinate dall’art. 43 del TUB
- interviene a conclusione delle procedure esecutive che le banche finanziatrici
attivano nei confronti dei debitori inadempienti per l’escussione delle garanzie
primarie acquisite all’atto dell’erogazione del credito. Solo qualora le banche
registrino una perdita il FIG interviene, sempre che vi siano i requisiti, a
copertura di una percentuale – diversificata secondo la tipologia del
finanziamento – con la propria garanzia sussidiaria.
In particolare, sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni
di credito agrario di durata superiore a 18 mesi, di importo da € 5.164,97 e fino a
€ 1.549.370.692, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali,
all'acquisto di proprietà coltivatrice, nonché al consolidamento di passività
onerose quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e
loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore
di società di capitali sono garantiti se il capitale sociale è detenuto da cooperative
agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per tali operazioni, ad eccezione di
quelle di consolidamento di passività, la garanzia si esplica nella misura massima
del 70% della perdita subita.
Le operazioni di consolidamento delle passività onerose, nonché i prestiti
pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella
misura del 50% della perdita.
Sono, altresì, coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito
agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle
seguenti percentuali:
a) 50% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a €
103.291;
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b) 30% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a €
103.291 e fino a € 774.685, riferiti alla singola banca.
Con riferimento all’operatività del FIG i finanziamenti garantiti dal predetto
organismo sono scesi da € 3,48 miliardi del 1997 a € 1,67 miliardi del dicembre
2002. La tabella seguente riporta l’andamento dei finanziamenti garantiti dal FIG
distinti per durata dell’operazione.
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22.. IINNTTEERRVVEENNTTII AA SSOOSSTTEEGGNNOO DDEELL CCOOMMPPAARRTTOO PPRRIIMMAARRIIOO
22..11 SSCCHHEEMMAA DDII DDEECCRREETTOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO RRIIGGUUAARRDDAANNTTEE GGLLII““IINNTTEERRVVEENNTTII FFIINNAANNZZIIAARRII AA SSOOSSTTEEGGNNOO DDEELLLLEE IIMMPPRREESSEE AAGGRRIICCOOLLEE””
Lo schema di D.lgs. disciplina una serie di interventi finalizzati a
perfezionare strumenti finanziari innovativi, di garanzia del credito e
assicurativi dei rischi di mercato, nonché a favorire il superamento da
parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi
calamitosi o straordinari.
Il sistema bancario italiano esprime un generale apprezzamento sui
contenuti dello schema di D. Lgs. in esame; peraltro, si richiama
l’attenzione sui seguenti articoli del provvedimento di maggiore interesse
per il sistema.
2.1.1 Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva
(Articolo 5)
L’articolo 5, comma 2, dello schema di D. lgs. prevede che possano essere
concessi aiuti in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato
sulla base della produzione lorda vendibile e possono altresì essere
concessi prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di
esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno
successivo, da erogare ai seguenti tassi agevolati:
i. 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario
oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
ii. 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario
oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone.
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Considerazioni
La previsione di un tasso agevolato in percentuale del tasso di riferimento
del credito agrario non risulta in linea con i principi generali previsti dal
D. lgs. n. 123/98 (art 7, comma 6) riguardante la razionalizzazione del
sistema degli incentivi in favore delle imprese, che prevede la netta
separazione tra il finanziamento bancario da concedersi a condizioni
economiche liberamente concordate tra le parti ed il contributo da erogare
direttamente alle imprese, sia pure per il tramite delle banche.
Si ravvisa, quindi, l’opportunità di dare attuazione al sopra menzionato
articolo 7 del D.lgs. n. 123/98, prevedendo che i finanziamenti alle
imprese vengano perfezionati al tasso di mercato, con maggiore
trasparenza nei tempi e nelle modalità dell’erogazione del contributo.
2.1.2 Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario
(Articolo7)
L’articolo 7, comma 1, dispone - nelle zone in cui si sono verificati eventi
calamitosi - una proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di
credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario fino
all’erogazione dei contributi, per una sola volta e per non più di 24 mesi.
L’articolo prevede, altresì, che le rate prorogate siano assistite dal
concorso nel pagamento degli interessi.
Il secondo comma prevede che “gli istituti ed enti abilitati all’esercizio del
credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di
preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all’art. 5, a richiesta degli
interessati”.
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L’articolo prevede, altresì, che l’eventuale concessione dell’agevolazione
del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte
delle Regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della
delibera di concessione del prestito o mutuo. L’agevolazione deve riferirsi
all’intera durata del finanziamento e avviene in forma attualizzata per il
tramite dell’istituto concedente.
Considerazioni
Il comma 1 dell’articolo in esame prevede un’estensione alle operazioni di
credito ordinario - in deroga alla vigente disciplina recata dalla Legge 14
febbraio 1992, n.185 - delle disposizioni relative ad operazioni in corso di
credito agrario di esercizio e di miglioramento. Ne deriva che al verificarsi
di eventi calamitosi, la proroga delle rate in oggetto e rientranti nella
suddetta disciplina, riguarderebbe anche le rate dei finanziamenti di
credito ordinario. Per questo regime di proroga e per tutto il periodo, è
opportuno pertanto che siano previste delle condizioni di tasso ordinario,
ferma restando la contestuale corresponsione di interventi contributivi
direttamente alle imprese seppure per il tramite delle banche.
Con riferimento al secondo comma appare opportuno, in primo luogo,
adeguare la terminologia con le disposizioni di cui al TUB ed in
particolare, nella parte in cui l’articolo cita “gli istituti ed enti abilitati
all’esercizio del credito agrario sono autorizzati….”.
Da un punto di vista più sostanziale la norma in questione prevede la
possibilità per le banche di anticipare alle imprese agricole le provvidenze
di cui all’art. 5 (contributi in c/capitale e prestiti a tasso agevolato)
applicando il tasso di riferimento vigente per le operazioni di credito
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agrario. In merito, si richiama ancora quanto previsto dal già citato D. lgs.
n. 123/98. Sarebbe, difatti, opportuno dare concreta attuazione a tale
provvedimento anche nel caso previsto dall’art. 7 dello schema di D. Lgs.,
prevedendo che le anticipazioni vengano perfezionate a tasso di mercato,
con accredito del contributo successivamente disposto dall’Autorità
incentivante.
2.1.3 Strumenti di garanzia del credito agrario: Sezione Speciale di
cui all’art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e Fondo
Interbancario di Garanzia di cui all’art. 45 del Dlg.s. 1
settembre 1993, n. 385. (Articolo 18)
L’art. 18, prevede al comma 1 l’accorpamento della Sezione Speciale di
cui all’art. 21 della legge 9 marzo 1975, n. 153 nell’Istituto di Servizi per
il Mercato Agricolo Alimentare (di seguito ISMEA), il quale subentra nei
relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Ai commi successivi viene altresì
consentito allo stesso ISMEA di rilasciare:
(i) fideiussioni a copertura di finanziamenti bancari a medio e lungo
termine in favore di imprese agricole e della pesca (comma 2);
(ii) garanzie a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime (comma 3);
(iii) controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con i confidi agricoli
e altri fondi pubblici e privati (comma 4).
Con successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i
criteri e le modalità di prestazione delle garanzie anzidette.
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Considerazioni
Appare opportuno che le disposizioni di cui all’art. 18 dello schema di D.
lgs. siano coordinate con le previsioni dell’art. 13, comma 61 bis della
legge 24 novembre 2003, n. 326, che già avevano rilanciato e ampliato il
range di operatività della Sezione Speciale, peraltro ormai inattiva da circa
10 anni per esaurimento dei fondi della legge n. 153/75.
La legge “326” prevede, infatti, che la Sezione Speciale possa rilasciare le
coperture analoghe a quanto previsto per l’ISMEA dall’art. 18 dello
schema di D. Lgs. in esame e cioè:
(i) fideiussioni su tutte le operazioni di credito agrario di cui all’art. 43
del TUB;
(ii) garanzie a fronte di operazioni di locazione finanziaria e di
partecipazione - temporanea e di minoranza - al capitale delle
imprese agricole;
(iii) controgaranzie in favore di: (a) confidi operanti nel settore agricolo,
che hanno come consorziati o soci almeno il 50% di imprenditori
agricoli e (b) intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB.
Anche in tal caso è demandata alla normativa secondaria (decreto di
attuazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) la disciplina inerente le
modalità per la concessione delle garanzie.
Il quadro normativo di riferimento potrebbe generare aree di
sovrapposizione con l’attività del FIG per il credito agrario ex art. 45 del
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TUB che attualmente rilascia garanzie “sussidiarie”2 e la cui operatività è
collaudata da oltre 40 anni. A tal proposito, si ritiene opportuna
un’operazione di coordinamento/armonizzazione dei diversi interventi
previsti.
Potrebbe, ad esempio, ipotizzarsi una forma di specializzazione dei diversi
strumenti di garanzia secondo criteri di importo e durata degli interventi,
anche tenuto conto della più ampia gamma di strumenti di intervento a
disposizione dell’ISMEA stesso, ivi incluse la controgaranzia e la
cogaranzia.
Inoltre, la stessa operatività confluita nell’ISMEA potrebbe essere svolta
in outsourcing dal FIG, al fine di utilizzare competenze e know-how
acquisite in decenni di attività. Ciò consentirebbe una serie di vantaggi
gestionali per ISMEA:
1. riduzione dei costi di gestione;
2. riduzione dei tempi per l’avvio dell’operatività ;
3. reperimento di specifiche professionalità nell’ambito della garanzia in
agricoltura direttamente presso il FIG.
Nel quadro degli incentivi all’accesso al credito, appare necessario
modificare la tipologia di garanzia rilasciata dal FIG. La garanzia
sussidiaria (a copertura parziale delle perdite risultanti al termine delle
procedure esecutive) appare oggi infatti non più in grado di costituire un
reale stimolo per le banche ad operare con maggior intensità verso il
settore primario, e soprattutto è poco idonea a ridurre significativamente le
garanzie richieste agli imprenditori. 2 Le garanzie sussidiarie sono coperture che si attivano solo al termine delle procedure sull’obbligato
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L’operatività del FIG ha, infatti, ben evidenziato come - soprattutto per le
operazioni a m/l termine – questa tipologia di intervento resta
sostanzialmente neutrale in termini di riduzione del tasso e non consente
di ridurre le garanzie ordinarie richieste dalle banche al mutuatario, che è
invece la vera esigenza dei soggetti finanziati. In tali circostanze, infatti, le
banche sono indotte, in sede di delibera per la concessione del credito, ad
acquisire garanzie come se la garanzia sussidiaria non ci fosse, pena la
certezza di una perdita (pari alla quota non coperta dal Fondo) in caso di
default.
È, inoltre, importante sottolineare che lo stesso futuro Accordo di Basilea
sulla “capital adequacy” bancaria riconosce ai fini di mitigazione del
rischio di credito soltanto le garanzie rilasciate “a prima richiesta” (cioè
immediatamente escutibili una volta che si sia verificata l’insolvenza del
debitore principale).
Ne deriva quindi che affinchè il FIG e l’ISMEA possano rappresentare
efficaci strumenti volti a favorire l’accesso al credito alle imprese operanti
nel comparto primario è necessario che le garanzie prestate siano attivabili
al momento dell’insolvenza del debitore principale senza dover attendere
l’esito delle procedure esecutive.
Infine, per poter di assicurare il supporto delle garanzie a tutti
finanziamenti erogati al settore agrolimentare appare utile estendere
l’operatività del FIG anche a quelle operazioni in favore degli
imprenditori agricoli che non ricadono nella specifica dizione di credito
agrario ex art. 43 del TUB.
principale in insolvenza.
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22..22 DDIISSEEGGNNOO DDII LLEEGGGGEE AA..CC.. NN.. 44664444 DDII CCOONNVVEERRSSIIOONNEE IINN LLEEGGGGEE DDEELLDDEECCRREETTOO LLEEGGGGEE 2277 GGEENNNNAAIIOO 22000044,, NN.. 1166 RRIIGGUUAARRDDAANNTTEE““DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII UURRGGEENNTTII CCOONNCCEERRNNEENNTTII II SSEETTTTOORRIIDDEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA EE DDEELLLLAA PPEESSCCAA””
Il Decreto Legge 27 gennaio 2004, n. 16 prevede agevolazioni creditizie in
favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito propri prodotti
alle cosiddette grandi imprese insolventi. In particolare, si tratta di imprese
con almeno mille dipendenti che abbiano contratto almeno un miliardo di
euro di debiti e che siano state sottoposte alla procedura straordinaria di
ristrutturazione economica prevista dal Decreto - Legge 23 dicembre
2003, n. 347.
Le stesse agevolazioni sono previste anche in favore delle imprese di
autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle medesime grandi
imprese insolventi. Per la pesca vengono attivate delle misure di
accompagnamento sociale connesse al fermo biologico del settore per il
2004.
2.2.1 Credito agrario e contributi previdenziali (Articolo 4)
L’articolo 4 prevede, tra l’altro, finanziamenti ad imprenditori agricoli per
il reintegro del capitale circolante che, nei sei mesi precedenti, abbiano
conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria di cui al citato D.L. n. 347/2003.
Tali finanziamenti hanno durata massima di 60 mesi, possono essere
concessi nei limiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle
imprese ammesse alla procedura straordinaria e godono della garanzia
sussidiaria del FIG.
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Considerazioni
La principale novità che viene introdotta dal provvedimento riguarda
proprio la copertura della garanzia sussidiaria da parte del FIG per i
suddetti finanziamenti, che viene portata all’85% dell’intero importo
(normalmente detta copertura ammonta al 70%).
Trattasi, quindi, di una norma che aumenta il grado di copertura delle
eventuali perdite a carico delle banche e questo dovrebbe consentire una
maggiore facilitazione nell’accesso al credito, con condizioni finanziarie a
carico degli agricoltori più contenute.
Al fine di facilitare ulteriormente l’implementazione della norma, che
ovviamente riveste carattere di urgenza, si suggerisce di prevedere la
possibilità per le banche di attivare in via anticipata, seppure parzialmente,
la garanzia del FIG, attraverso una richiesta che la banca medesima potrà
effettuare al Fondo stesso anche dopo il primo inadempimento e non già,
come attualmente accade, dopo la conclusione della procedura esecutiva
sulle garanzie primarie. Al riguardo, si propongono anche le modalità di
calcolo dell’importo che il FIG corrisponde a titolo di acconto.
Proposte di emendamento
Dopo il comma 2 si aggiungono i seguenti commi:
“2 bis. Le Banche che concedono i finanziamenti di cui al precedente
comma possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo
Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1°
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settembre 1993, n. 385 dopo il manifestarsi del primo inadempimento da
parte dell’imprenditore agricolo finanziato. ”
“2 ter. Il Fondo Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta
della Banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata
alla data del primo inadempimento da parte dell’imprenditore agricolo
finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta
della Banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al precedente
comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo
non riducono nell’ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai
sensi del precedente comma 2”.
2.2.2 Misure creditizie per le imprese di autotrasporto (Articolo 5)
L’art. 5 prevede che alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei
confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria
(Gruppo Parmalat), possono essere concessi finanziamenti per il reintegro
del capitale circolante.
I finanziamenti hanno una durata massima di 60 mesi, sono concessi e
garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei
confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria e
possono godere della garanzia sussidiaria del Fondo per le PMI gestito da
MCC, nei limiti dell’85% del loro importo.
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27
Considerazioni
Con riferimento all’articolo 5, è necessario valutare alcuni aspetti che
potrebbero far sorgere delle perplessità in merito alla compatibilità della
disposizione con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato sia
come settore, che come limite massimo di garanzia.
Infatti, il settore dei trasporti è tra quelli finora non ammessi all’intervento
del Fondo per le PMI, secondo quanto indicato all’art. 7 del DM 31
maggio 1999 n. 248; Fondo che invece viene indicato nel provvedimento
appena emanato quale strumento di garanzia a copertura degli eventuali
finanziamenti bancari concessi agli autotrasportatori per il reintegro del
capitale circolante. Tuttavia, data l’eccezionalità dell’intervento, deve
ritenersi che tale vincolo potrebbe essere rimosso a seguito di un negoziato
tra Commissione e Governo italiano.
Occorre considerare, inoltre, l’aspetto relativo alla percentuale di
copertura della garanzia sussidiaria prevista nel richiamato D.L.. Questa
appare essere superiore rispetto al limite massimo (80%) stabilito
dall’Unione Europea per la concessione di garanzie pubbliche da parte
degli Stati membri, come indicato all’art. 4.2, lett. c) della Com. 71/C del
11/3/2000.
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