Bruno giuseppe antonino anna maria ricorso tar 5434 2004 sentenza 03195 2014 contrada pozzillo (1)

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1 N. 03195/2014 REG.PROV.COLL. N. 05434/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2004, proposto da Bruno Anna Maria, Bruno Antonino e Bruno Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Christian Conti, con domicilio eletto presso lo studio di costui in Palermo, via Brunetto Latini n. 34; contro Comune di Isola delle Femmine; per l'annullamento della nota n. 12216, notificata in data 19.10.2004, avente ad oggetto “sospensione procedimento e concessione assentita perizia giurata redatta ai sensi del comma I dell’art. 17 della l.r. 16.04.2003 n. 4 ditta Bruno Antonino, immobile sito in Isola delle Femmine, contrada Pozzillo”. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

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N. 03195/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05434/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2004, proposto da Bruno Anna

Maria, Bruno Antonino e Bruno Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Christian

Conti, con domicilio eletto presso lo studio di costui in Palermo, via Brunetto

Latini n. 34;

contro

Comune di Isola delle Femmine;

per l'annullamento

della nota n. 12216, notificata in data 19.10.2004, avente ad oggetto “sospensione

procedimento e concessione assentita – perizia giurata redatta ai sensi del comma I

dell’art. 17 della l.r. 16.04.2003 n. 4 ditta Bruno Antonino, immobile sito

in Isola delle Femmine, contrada Pozzillo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2014 il dott. Luca Lamberti

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti espongono: che uno di loro, Antonino Bruno, si vide rilasciata nel 1975

dal Comune resistente autorizzazione (più precisamente, “nulla osta per l’esecuzione di

lavori edili”) alla costruzione di una casa per abitazione a solo piano terra di mq

56,40; che nel 1978 veniva, in tesi, autorizzato (con ulteriore “nulla osta”) altro

progetto relativo alla costruzione di un attiguo corpo di fabbrica della superficie di

mq 37,50, posto ad una distanza di metri 5 dal precedente edificio e, secondo la

prospettazione del ricorrente, destinato a “costruzione per i servizi del camping” che ivi

si intendeva realizzare; che, ultimata tale seconda costruzione, il Bruno Antonino

realizzava abusivamente un piccolo corridoio di mq 32 che univa i due corpi di

fabbrica, in relazione al quale chiedeva, nel 1985, il rilascio di concessione edilizia

in sanatoria ai sensi della legge 47/85; che, in data 31 dicembre 2003, stante il

perdurante silenzio dell’Amministrazione, veniva presentata al Comune perizia

redatta da un tecnico ai sensi della l. 4/2003, ove si attestava, altresì, l’avvenuto

pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori; che decorrevano inutilmente sia

i novanta giorni necessari alla formazione del titolo tacito ai sensi della l.r. 4/2003,

sia i duecentosettanta giorni previsti dalla stessa legge per l’esame della perizia

giurata.

Ciò premesso, il ricorrente aggiunge che, in data 19 ottobre 2004, con la nota qui

impugnata, il Comune inopinatamente comunicava: che la superficie da

considerare per il calcolo dell’oblazione è superiore a quella dichiarata dal

ricorrente (mq 32) ed è, invece, pari a mq 82,64, con conseguente maggiorazione

dell’importo da pagare per l’oblazione, pari ad € 1.536,50 (di cui € 926,27 già

versati in uno con la riferita perizia tecnica); che l’opera, pur in presenza del

pagamento dell’oblazione (che, come noto, si limita ad estinguere il reato), non ha

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comunque i requisiti per la sanabilità; che veniva, quindi, contestualmente disposta

la sospensione della concessione tacitamente assentita e comunicato l’avvio del

procedimento per il diniego di concessione in sanatoria.

Nei confronti di tale atto si muovono diverse censure, incentrate: sul decorso del

termine di duecentosettanta giorni previsto dalla normativa regionale; sulla

mancanza di un termine alla disposta sospensione; sul travisamento dei fatti,

perché la superficie abusiva è di soli mq. 32, con oblazione pari alla minor somma

di € 926,27, già integralmente versata, per cui nulla più è, in tesi, dovuto.

Il Comune, benché ritualmente notificato, non si è costituito.

All’udienza pubblica del 25 giugno 2014 (in vista della quale i ricorrenti avevano

depositato memoria scritta) è stato disposto un ordine istruttorio a carico del

Comune resistente, cui è stato chiesto di “produrre documentati chiarimenti scritti in

ordine alla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento alle modalità di computo delle

superfici abusive dell’immobile dei ricorrenti, specificando se sia stato, a tale fine, preso in

considerazione pure il secondo corpo di fabbrica, a quanto consta destinato in fatto ad un uso

completamente diverso da quello a suo tempo autorizzato”.

Depositati da parte del Comune i chiarimenti richiesti, il ricorso è stato, quindi,

discusso alla pubblica udienza del 24 novembre 2014, in funzione della quale i

ricorrenti hanno depositato un’ulteriore memoria scritta.

Il ricorso non è fondato.

Anzitutto, rileva il Collegio, il Comune ha precisato, nei mentovati chiarimenti, che

tutto l’immobile de quo (riveniente dall’unione, a mezzo del mentovato corridoio,

dei due inizialmente separati corpi di fabbrica) ricade interamente nella fascia di

inedificabilità assoluta (150 metri dalla battigia) prevista dalla l.r. 78/1976.

Il primo corpo di fabbrica, edificato prima dell’entrata in vigore della l.r. 78/1976

previo assenso amministrativo, presenta sicuramente un profilo di regolarità

urbanistica; di contro, il piccolo corridoio, realizzato nella vigenza della l.r.

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78/1976 e, per di più, senza previa autorizzazione amministrativa, èprima

facie abusivo.

Il nucleo problematico della presente vicenda si raggruma, dunque, sulla

conformità urbanistica del secondo corpo di fabbrica, affermata dai ricorrenti e

negata dal Comune.

I ricorrenti fondano le proprie prospettazioni sulla nota prot. n. 568 del 20

febbraio 1978 (da loro versata in atti), che il Comune non menziona neppure nei

chiarimenti qui prodotti.

Il Collegio ritiene che tale nota non costituisca una “licenza edilizia”, ossia una

specifica autorizzazione all’esecuzione di lavori edili, ma un semplice nulla osta

comunale all’utilizzazione come campeggio dell’area in proprietà dei ricorrenti:

come tale, dunque, inidoneo a consentire l’effettuazione di costruzioni.

Siffatta conclusione deriva da considerazioni testuali e grafiche.

Anzitutto, osserva il Collegio, l’atto in parola si riferisce testualmente alla

“realizzazione di campeggio per n. 20 roulotte”, laddove il precedente nulla osta

menziona espressamente, in epigrafe, la propria ben diversa finalità (“Nulla osta per

esecuzione lavori edili”); inoltre, si aggiunge, ben diversi fra i due atti risultano i

riferimenti normativi in epigrafe (decisamente più ricco e diffuso quello contenuto

nel nulla osta per lavori edili) e l’annesso articolato prescrittivo (praticamente

assente nell’atto del 1978); infine, si evidenzia, solo il primo atto reca la menzione

del previo parere positivo della Commissione edilizia comunale, cui, invece, non si

fa cenno nell’altro.

Valenza ad colorandum riveste pure il rilievo circa il numero di protocollo: laddove la

licenza edilizia del 1975, emanata in giugno, reca numero di protocollo 2, il

successivo nulla osta del 1978, benché rilasciato in febbraio, ha numero di

protocollo 568: tale macroscopica differenza è, verosimilmente, specchio della

diversa natura dei due atti, come tali sottoposti a numerazione protocollare non

omogenea.

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Tale conclusione, del resto, non si presenta illogica: il nulla osta ad adibire a

campeggio un’area è, giuridicamente e concettualmente, fattispecie più ristretta

rispetto all’autorizzazione ad edificare, nell’area a tal fine destinata, costruzioni

volte a servizio dei villeggianti.

Quanto alle altre censure svolte in ricorso, è sufficiente osservare che il decorso del

termine di duecentosettanta giorni non determina l’evaporazione del potere, in

ragione della particolare rilevanza dell’interesse ambientale qui in considerazione,

vigorosamente presidiato dalle disposizioni dell’art. 15 l.r. 78/1976 e del successivo

art. 23 l.r. 37/1985, che esplicitamente esclude la sanabilità delle costruzioni

edificate in spregio alla l.r. 78/1976 iniziate (come nel caso di specie) dopo l’entrata

in vigore della stessa.

In ordine, poi, alla censurata natura sine die della sospensione disposta con l’atto qui

gravato, il Collegio rileva che, in realtà, un termine è (pur implicitamente) fissato,

in quanto naturaliter connesso al tempo necessario per istruire il procedimento di

diniego della concessione in sanatoria, le cadenze temporali del cui andamento

sono, come noto, rigorosamente prescritte dalla legge.

Possono compensarsi le spese di lite, in considerazione della peculiarità della

vicenda e della mancata costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente FF

Maria Cappellano, Primo Referendario

Luca Lamberti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IMUVRU3DHVTHBG7B6KIQRXDGBI&q=ISOLA%20or%20DELLE%20or%20FEMMINE

N. 01786/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05434/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2004, proposto da Bruno Anna

Maria, Bruno Antonino, Bruno Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Christian

Conti, con domicilio eletto presso lo studio di costui in Palermo, via Brunetto

Latini n. 34;

contro

Comune di Isola delle Femmine;

per l'annullamento

della nota n. 12216, notificata in data 19.10.2004, avente ad oggetto “sospensione

procedimento e concessione assentita – perizia giurata redatta ai sensi del comma I

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dell’art. 17 della l.r. 16.04.2003 n. 4 ditta Bruno Antonino, immobile sito in Isola

delle Femmine, contrada Pozzillo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Luca Lamberti e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, ai fini della decisione della presente causa, ordinare al

Comune di Isola delle Femmine di produrre documentati chiarimenti scritti in

ordine alla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento alle modalità di

computo delle superfici abusive dell’immobile dei ricorrenti, specificando se sia

stato, a tale fine, preso in considerazione pure il secondo corpo di fabbrica, a

quanto consta destinato in fatto ad un uso completamente diverso da quello a suo

tempo autorizzato.

A tale incombente il Comune provvederà mediante deposito presso la segreteria di

questo T.A.R. di n. 4 copie cartacee e di n. 1 copia in formato digitale degli atti

richiesti entro e non oltre il giorno 30.09.2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Dispone, a carico del Comune di Isola delle Femmine, gli incombenti istruttori

come precisato in motivazione.

Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza del giorno 24.11.2014, ore

di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Maria Cappellano, Primo Referendario

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Luca Lamberti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VRH2ZE5QLO7BJZGXMRU3BXLXVA&q=5434%20or%20del%20or%202004 A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.it/2010/07/palmuto-via-palermo-isola-delle-femmine_30.html