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Bruno giuseppe antonino anna maria ricorso tar 5434 2004 sentenza 03195 2014 contrada pozzillo (1)
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N. 03195/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05434/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2004, proposto da Bruno Anna
Maria, Bruno Antonino e Bruno Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Christian
Conti, con domicilio eletto presso lo studio di costui in Palermo, via Brunetto
Latini n. 34;
contro
Comune di Isola delle Femmine;
per l'annullamento
della nota n. 12216, notificata in data 19.10.2004, avente ad oggetto “sospensione
procedimento e concessione assentita – perizia giurata redatta ai sensi del comma I
dell’art. 17 della l.r. 16.04.2003 n. 4 ditta Bruno Antonino, immobile sito
in Isola delle Femmine, contrada Pozzillo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2014 il dott. Luca Lamberti
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono: che uno di loro, Antonino Bruno, si vide rilasciata nel 1975
dal Comune resistente autorizzazione (più precisamente, “nulla osta per l’esecuzione di
lavori edili”) alla costruzione di una casa per abitazione a solo piano terra di mq
56,40; che nel 1978 veniva, in tesi, autorizzato (con ulteriore “nulla osta”) altro
progetto relativo alla costruzione di un attiguo corpo di fabbrica della superficie di
mq 37,50, posto ad una distanza di metri 5 dal precedente edificio e, secondo la
prospettazione del ricorrente, destinato a “costruzione per i servizi del camping” che ivi
si intendeva realizzare; che, ultimata tale seconda costruzione, il Bruno Antonino
realizzava abusivamente un piccolo corridoio di mq 32 che univa i due corpi di
fabbrica, in relazione al quale chiedeva, nel 1985, il rilascio di concessione edilizia
in sanatoria ai sensi della legge 47/85; che, in data 31 dicembre 2003, stante il
perdurante silenzio dell’Amministrazione, veniva presentata al Comune perizia
redatta da un tecnico ai sensi della l. 4/2003, ove si attestava, altresì, l’avvenuto
pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori; che decorrevano inutilmente sia
i novanta giorni necessari alla formazione del titolo tacito ai sensi della l.r. 4/2003,
sia i duecentosettanta giorni previsti dalla stessa legge per l’esame della perizia
giurata.
Ciò premesso, il ricorrente aggiunge che, in data 19 ottobre 2004, con la nota qui
impugnata, il Comune inopinatamente comunicava: che la superficie da
considerare per il calcolo dell’oblazione è superiore a quella dichiarata dal
ricorrente (mq 32) ed è, invece, pari a mq 82,64, con conseguente maggiorazione
dell’importo da pagare per l’oblazione, pari ad € 1.536,50 (di cui € 926,27 già
versati in uno con la riferita perizia tecnica); che l’opera, pur in presenza del
pagamento dell’oblazione (che, come noto, si limita ad estinguere il reato), non ha
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comunque i requisiti per la sanabilità; che veniva, quindi, contestualmente disposta
la sospensione della concessione tacitamente assentita e comunicato l’avvio del
procedimento per il diniego di concessione in sanatoria.
Nei confronti di tale atto si muovono diverse censure, incentrate: sul decorso del
termine di duecentosettanta giorni previsto dalla normativa regionale; sulla
mancanza di un termine alla disposta sospensione; sul travisamento dei fatti,
perché la superficie abusiva è di soli mq. 32, con oblazione pari alla minor somma
di € 926,27, già integralmente versata, per cui nulla più è, in tesi, dovuto.
Il Comune, benché ritualmente notificato, non si è costituito.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2014 (in vista della quale i ricorrenti avevano
depositato memoria scritta) è stato disposto un ordine istruttorio a carico del
Comune resistente, cui è stato chiesto di “produrre documentati chiarimenti scritti in
ordine alla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento alle modalità di computo delle
superfici abusive dell’immobile dei ricorrenti, specificando se sia stato, a tale fine, preso in
considerazione pure il secondo corpo di fabbrica, a quanto consta destinato in fatto ad un uso
completamente diverso da quello a suo tempo autorizzato”.
Depositati da parte del Comune i chiarimenti richiesti, il ricorso è stato, quindi,
discusso alla pubblica udienza del 24 novembre 2014, in funzione della quale i
ricorrenti hanno depositato un’ulteriore memoria scritta.
Il ricorso non è fondato.
Anzitutto, rileva il Collegio, il Comune ha precisato, nei mentovati chiarimenti, che
tutto l’immobile de quo (riveniente dall’unione, a mezzo del mentovato corridoio,
dei due inizialmente separati corpi di fabbrica) ricade interamente nella fascia di
inedificabilità assoluta (150 metri dalla battigia) prevista dalla l.r. 78/1976.
Il primo corpo di fabbrica, edificato prima dell’entrata in vigore della l.r. 78/1976
previo assenso amministrativo, presenta sicuramente un profilo di regolarità
urbanistica; di contro, il piccolo corridoio, realizzato nella vigenza della l.r.
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78/1976 e, per di più, senza previa autorizzazione amministrativa, èprima
facie abusivo.
Il nucleo problematico della presente vicenda si raggruma, dunque, sulla
conformità urbanistica del secondo corpo di fabbrica, affermata dai ricorrenti e
negata dal Comune.
I ricorrenti fondano le proprie prospettazioni sulla nota prot. n. 568 del 20
febbraio 1978 (da loro versata in atti), che il Comune non menziona neppure nei
chiarimenti qui prodotti.
Il Collegio ritiene che tale nota non costituisca una “licenza edilizia”, ossia una
specifica autorizzazione all’esecuzione di lavori edili, ma un semplice nulla osta
comunale all’utilizzazione come campeggio dell’area in proprietà dei ricorrenti:
come tale, dunque, inidoneo a consentire l’effettuazione di costruzioni.
Siffatta conclusione deriva da considerazioni testuali e grafiche.
Anzitutto, osserva il Collegio, l’atto in parola si riferisce testualmente alla
“realizzazione di campeggio per n. 20 roulotte”, laddove il precedente nulla osta
menziona espressamente, in epigrafe, la propria ben diversa finalità (“Nulla osta per
esecuzione lavori edili”); inoltre, si aggiunge, ben diversi fra i due atti risultano i
riferimenti normativi in epigrafe (decisamente più ricco e diffuso quello contenuto
nel nulla osta per lavori edili) e l’annesso articolato prescrittivo (praticamente
assente nell’atto del 1978); infine, si evidenzia, solo il primo atto reca la menzione
del previo parere positivo della Commissione edilizia comunale, cui, invece, non si
fa cenno nell’altro.
Valenza ad colorandum riveste pure il rilievo circa il numero di protocollo: laddove la
licenza edilizia del 1975, emanata in giugno, reca numero di protocollo 2, il
successivo nulla osta del 1978, benché rilasciato in febbraio, ha numero di
protocollo 568: tale macroscopica differenza è, verosimilmente, specchio della
diversa natura dei due atti, come tali sottoposti a numerazione protocollare non
omogenea.
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Tale conclusione, del resto, non si presenta illogica: il nulla osta ad adibire a
campeggio un’area è, giuridicamente e concettualmente, fattispecie più ristretta
rispetto all’autorizzazione ad edificare, nell’area a tal fine destinata, costruzioni
volte a servizio dei villeggianti.
Quanto alle altre censure svolte in ricorso, è sufficiente osservare che il decorso del
termine di duecentosettanta giorni non determina l’evaporazione del potere, in
ragione della particolare rilevanza dell’interesse ambientale qui in considerazione,
vigorosamente presidiato dalle disposizioni dell’art. 15 l.r. 78/1976 e del successivo
art. 23 l.r. 37/1985, che esplicitamente esclude la sanabilità delle costruzioni
edificate in spregio alla l.r. 78/1976 iniziate (come nel caso di specie) dopo l’entrata
in vigore della stessa.
In ordine, poi, alla censurata natura sine die della sospensione disposta con l’atto qui
gravato, il Collegio rileva che, in realtà, un termine è (pur implicitamente) fissato,
in quanto naturaliter connesso al tempo necessario per istruire il procedimento di
diniego della concessione in sanatoria, le cadenze temporali del cui andamento
sono, come noto, rigorosamente prescritte dalla legge.
Possono compensarsi le spese di lite, in considerazione della peculiarità della
vicenda e della mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente FF
Maria Cappellano, Primo Referendario
Luca Lamberti, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IMUVRU3DHVTHBG7B6KIQRXDGBI&q=ISOLA%20or%20DELLE%20or%20FEMMINE
N. 01786/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05434/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2004, proposto da Bruno Anna
Maria, Bruno Antonino, Bruno Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Christian
Conti, con domicilio eletto presso lo studio di costui in Palermo, via Brunetto
Latini n. 34;
contro
Comune di Isola delle Femmine;
per l'annullamento
della nota n. 12216, notificata in data 19.10.2004, avente ad oggetto “sospensione
procedimento e concessione assentita – perizia giurata redatta ai sensi del comma I
7
dell’art. 17 della l.r. 16.04.2003 n. 4 ditta Bruno Antonino, immobile sito in Isola
delle Femmine, contrada Pozzillo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Luca Lamberti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, ai fini della decisione della presente causa, ordinare al
Comune di Isola delle Femmine di produrre documentati chiarimenti scritti in
ordine alla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento alle modalità di
computo delle superfici abusive dell’immobile dei ricorrenti, specificando se sia
stato, a tale fine, preso in considerazione pure il secondo corpo di fabbrica, a
quanto consta destinato in fatto ad un uso completamente diverso da quello a suo
tempo autorizzato.
A tale incombente il Comune provvederà mediante deposito presso la segreteria di
questo T.A.R. di n. 4 copie cartacee e di n. 1 copia in formato digitale degli atti
richiesti entro e non oltre il giorno 30.09.2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Dispone, a carico del Comune di Isola delle Femmine, gli incombenti istruttori
come precisato in motivazione.
Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza del giorno 24.11.2014, ore
di rito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Maria Cappellano, Primo Referendario
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Luca Lamberti, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VRH2ZE5QLO7BJZGXMRU3BXLXVA&q=5434%20or%20del%20or%202004 A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.it/2010/07/palmuto-via-palermo-isola-delle-femmine_30.html