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BREXIT Impatto sulle attività doganali
Andrea Morelli
Funzionario Responsabile Team AEO Ufficio delle
dogane di Brescia
18 marzo 2019 – Camera di Commercio di Brescia
1
SINTESI GENERALE
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
218 MARZO 2019
23 giugno 2016
Referendum sulla permanenza del Regno
Unito nell'Unione europea: il 51,89 % dei
cittadini britannici vota a favore dell'uscita
SINTESI GENERALE * BREXIT gli scenari possibili 1° ATTO
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
318 MARZO 2019
Decisione del
Consiglio
Europeo
25/11/2018
Ratifica
Parlamento
europeo
e
Regno Unito
Nessun
accordo
(oppure
mancanza di
ratifica)
Il 29 Marzo
2019 è
l’ultimo
giorno del
Regno Unito
quale Stato
membro
della Unione
europea
Periodo transitorio, fino al 31 dicembre
2020, con negoziato sulle relazioni future
con il Regno unito (si applicano le regole
doganali attuali)
UK è un paese terzo dal 30 Marzo 2019
SINTESI GENERALE * BREXIT gli scenari possibili 2° ATTO
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
418 MARZO 2019
Decisione del
Consiglio
Europeo
25/11/2018
Ratifica
Parlamento
europeo
e
Regno Unito
Nessun accordo
NO referendum
bis
NO HARD
BREXIT
Il 29 Marzo
2019 è
l’ultimo
giorno del
Regno Unito
quale Stato
membro
della Unione
europeaUK è un paese terzo dal 30 Marzo 2019?
• Se il Parlamento non appoggerà l'accordo sulla Brexit, c'è la
possibilità che la Gran Bretagna "non lascerà l'Ue per molti
mesi, forse mai". Lo ha affermato il premier britannico, Theresa
May, in vista della terza votazione sul divorzio dall'Unione
europea prevista mercoledì (20 marzo).
• Se i parlamentari appoggeranno il suo accordo prima del
Consiglio europeo di giovedì (21 marzo), allora la May cercherà
"una breve estensione tecnica" oltre la data del 29 marzo per
lasciare l'Ue.
SINTESI GENERALE - Il periodo transitorio
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518 MARZO 2019
Consiglio europeo del 25 novembre 2018: approvato Accordo di
recesso
Parlamento UK e Consiglio UE (previa approvazione Parlamento
UE) completamento procedure interne di entrambe le Parti
• se approvato entrerà in vigore il 30 marzo 2019: è un accordo transitorio per un
«recesso ordinato»
• Art. 126: periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020
• Art. 132: prima del 30 luglio 2020 il Comitato congiunto può deciderne una proroga
da uno a due anni
• Art. 185: alcune disposizioni entreranno in vigore solo alla fine del periodo
transitorio (Parte II e III-eccetto alcuni articoli – Parte VI, Titolo I)
SINTESI GENERALE - Il periodo transitorio
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618 MARZO 2019
Cosa sarà dell’UK?
Periodo transitorio: (dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020)
• resta nell’Unione doganale
• soggetto al diritto della UE e alla giurisdizione della Corte di Giustizia UE
• contribuisce al Bilancio UE pur non essendo più rappresentato nelle istituzioni e
negli organi dell’UE
• è tenuto a rispettare la politica commerciale dell’UE e potrà negoziare accordi
commerciali con Paesi terzi che entrino in vigore prima della fine del periodo
transitorio solo con l’autorizzazione dell’UE
• anche dopo la fine del periodo transitorio e fino a quando le Parti non avranno
stabilito un nuovo accordo, continuerà a fare parte del territorio doganale UE
SINTESI GENERALE - Il periodo transitorio
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718 MARZO 2019
Periodo transitorio: quali sono i riflessi doganali?
dal 30.3.2019 UK è formalmente un Paese Terzo
sino al 31 dicembre 2020 non cambierà la qualificazione degli scambi commerciali UK/Paesi
UE: non saranno necessarie formalità doganali per le cessioni e gli acquisti di merce verso/da
UK che manterranno la loro attuale connotazione di spedizioni «intraunionali»
• alla fine del periodo transitorio si applicheranno le disposizioni contenute nella Parte III
dell’accordo di recessione
• art. 47: status unionale delle merci
• art. 48: dichiarazioni doganali
• art. 49: conclusione del deposito e delle procedure doganali
• art. 50: accesso alle banche dati ed ai sistemi informativi
• art. 51: IVA
• art. 52: accise
• art. 54: tutela della proprietà intellettuale
SINTESI GENERALE - Il periodo transitorio
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818 MARZO 2019
Nulla muta rispetto all’attuale modalità di trattamento degli scambi con UK e non sarà necessario
espletare formalità doganali per le cessioni/acquisti di merce verso/da UK;
Alla fine del periodo transitorio si applicheranno le disposizioni della Parte III del W.A. (Accordo
di recesso):
• le merci immesse sul mercato prima della fine del periodo transitorio continueranno a
circolare liberamente fino alla loro destinazione finale (alcune eccezioni per animali vivi,
materiale riproduttivo e prodotti animali); la prova dell’avvenuta immissione sul mercato prima
della fine del periodo transitorio spetta all’operatore economico;
• sarà mantenuta la posizione doganale di merce unionale ai sensi dell’art 5 (23) del Reg (UE)
n.952/2013 (CDU) ai beni il cui trasferimento da/per UE/UK inizi prima della fine del periodo
transitorio e cessi successivamente. Non si applica, però, la presunzione dello status di bene
unionale previsto dall’art. 153(1) CDU. Lo status, così come le circostanze temporali di
movimentazione del bene, dovranno essere provati per ogni spedizione dalla persona
interessata con uno dei mezzi di prova previsti dall’art 199 Reg (UE) n. 2447/2015 (es: doc. di
transito per transito interno; fattura o documento di trasporto; manifesto compagnia marittima,
ecc). ECCEZIONI: merce trasportata per via aerea o marittima;
SINTESI GENERALE - Il periodo transitorio
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918 MARZO 2019
le disposizioni del CDU si applicheranno alle merci terze dichiarate per la temporanea custodia o
per un regime doganale (libera pratica, esportazione, regimi speciali) alla fine del periodo
transitorio purché il successivo vincolo al regime avvenga entro i termini previsti nell’Allegato III
(90 gg per la T.C. e, al massimo 60 giorni, per l’immissione in libera pratica).
SINTESI GENERALE
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1018 MARZO 2019
29 marzo 2019: No deal
Nessun periodo di transizione: dal 30 marzo 2019 UK diventa
a tutti gli effetti un Paese terzo
https://howmanydaystill.com/its/brexit-6
SINTESI GENERALE
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1118 MARZO 2019
Merci in entrata/uscita dalla UE verso UK e viceversa: dovranno essere
espletate tutte le formalità doganali previste dal Reg. (UE) n. 952/13 e
dalle relative disposizioni applicative; corrispondentemente, la
normativa UK dovrà essere modificata per prevedere formalità doganali
nei confronti delle merci che entrano/escono nel/dal suo territorio
doganale verso la UE (e non solo)
Viaggiatori da/per UE/UK: saranno considerati «persone che
attraversano la linea doganale» e dovranno essere assoggettati ai
controlli doganali unitamente ai loro bagagli e ai mezzi di trasporto che
la attraversano (franchigie all’importazione)
SINTESI GENERALE
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(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
Totale Dettagli Sezione 1 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale
Acquisti di beni 861.924 932.564 704.863 2.499.351
Cessioni di beni 1.497.708 1.564.486 1.613.051 4.675.245
Totale 2.359.632 2.497.050 2.317.914 7.174.596
Acquisti e Cessioni IT-GB
Totale Ammontare Sezione 1 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale
Acquisti di beni 12.736.457.742 13.232.152.234 14.549.418.435 40.518.028.411
Cessione di beni 24.665.165.987 25.477.291.018 25.759.253.118 75.901.710.123
Totale merce 37.401.623.729 38.709.443.252 40.308.671.553 154.639.738.534
1218 MARZO 2019
SINTESI GENERALEAcquisti e Cessioni IT-GB - Dettagli
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Nu
me
ro d
ett
agli
Acquisti di beni Cessioni di beni
1318 MARZO 2019
SINTESI GENERALEAcquisti e Cessioni IT-GB – Ammontare €
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Am
mo
nta
re €
Acquisti di beni Cessioni di beni
1418 MARZO 2019
Acquisti di beniDettaglio Merce – Anno 2018
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Tipologia Ammontare € % su totale
87 - Automobili, biciclette, motocicli, loro parti ed accessori 2.165.934.916 14,9%
27 - Combustibili minerali 1.913.096.421 13,1%
90 - Strumenti ed apparecchi di ottica, fotografia e medico chirurgici 1.574.589.262 10,8%
84 -Apparecchi e congegni meccanici 1.276.820.788 8,8%
30 - Prodotti farmaceutici 1.006.410.465 6,9%
85 - Apparecchi e materiale elettrico 942.145.573 6,5%
39 - Materie plastiche 415.707.356 2,9%
40 - Gomma e lavori di gomma 337.244.516 2,3%
72 - Ghisa, ferro e acciaio 272.463.861 1,9%
38 - Prodotti vari delle industrie chimiche 272.125.679 1,9%
88 - Materiale per navigazione aerea 261.428.274 1,8%
29 - Prodotti chimici organici 199.306.956 1,4%
62 - Abbigliamento (diversi da quelli a maglia) 187.596.128 1,3%
Altre merci 3.724.548.240 25,6%
Di cui Settore agro alimentare 711.065.159 4,89%
Totale generale 14.549.418.435 100,0%
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
1518 MARZO 2019
Acquisti di beniDettaglio Settore Agroalimentare – Anno 2018
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
Capitoli Ammontare (€) % su totale ammontare
Bevande, liquidi alcolici 119.453.741 16,8%
Pesci e crostacei 106.463.739 15,0%
Latte e derivati, uova 89.289.286 12,6%
Carni 70.518.500 9,9%
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria 60.631.239 8,5%
Preparazioni alimentari diverse 50.496.968 7,1%
Zuccheri 32.772.071 4,6%
Caffè, tè e spezie 30.735.921 4,3%
Grassi e oli animali o vegetali 28.532.681 4,0%
Residui e cascami delle industrie alimentari 25.766.617 3,6%
Frutta 16.455.060 2,3%
Preparazioni di carne o di pesce 15.375.981 2,2%
Ortaggi e legumi 14.852.963 2,1%
Cereali 8.206.474 1,2%
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta 7.426.654 1,0%
Altri prodotti di origine animale 6.658.011 0,9%
Animali vivi 5.753.891 0,8%
Tabacchi 5.230.148 0,7%
Cacao 4.573.449 0,6%
Gomme, resine ed estratti vegetali 4.266.899 0,6%
Prodotti della macinazione 3.880.285 0,5%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi 3.115.914 0,4%
Piante vive 532.828 0,1%
Altri prodotti di origine vegetale 75.839 0,0%
Totale Settore agroalimentare 711.065.159 100,0%
1618 MARZO 2019
Cessione di beniDettaglio Merce – Anno 2018
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Tipologia Ammontare € % su totale
84 - Apparecchi e congegni meccanici 3.891.295.665 15,1%
87 - Automobili, biciclette, motocicli, loro parti ed accessori 2.575.571.726 10,0%
85 - Apparecchi e materiale elettrico 1.297.590.794 5,0%
30 - Prodotti farmaceutici 1.207.344.941 4,7%
22 - Bevande, liquidi alcolici 1.098.110.511 4,3%
94 - Mobili, apparecchi per l'illuminazione 1.088.132.926 4,2%
27 - Combustibili minerali 1.039.479.670 4,0%
62 - Abbigliamento (diversi da quelli a maglia) 854.711.916 3,3%
39 - Materie plastiche 803.967.152 3,1%
40 - Gomma e lavori di gomma 742.596.449 2,9%
61 - Abbigliamento (a maglia) 729.750.908 2,8%
73 - Lavori di ghisa, ferro o acciaio 697.124.449 2,7%
64 - Calzature 652.760.803 2,5%
Altre merci 9.080.815.208 35,3%
Di cui Settore agro alimentare 3.449.733.368 13,4%
Totale generale 25.759.253.118 100,0%
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
1718 MARZO 2019
Cessioni di beniDettaglio Settore Agroalimentare – Anno 2018
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
Capitoli Ammontare (€) % su totale ammontare
Bevande, liquidi alcolici 1.098.110.511 31,8%
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria 479.053.375 13,9%
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta 425.097.031 12,3%
Latte e derivati, uova 274.436.585 8,0%
Preparazioni alimentari diverse 214.306.927 6,2%
Frutta 150.572.216 4,4%
Carni 136.036.662 3,9%
Cacao 120.775.855 3,5%
Ortaggi e legumi 96.104.992 2,8%
Preparazioni di carne o di pesce 88.083.135 2,6%
Grassi e oli animali o vegetali 80.138.220 2,3%
Caffè, tè e spezie 78.963.646 2,3%
Cereali 55.011.830 1,6%
Piante vive 39.088.077 1,1%
Prodotti della macinazione 26.035.428 0,8%
Residui e cascami delle industrie alimentari 24.019.851 0,7%
Zuccheri 19.948.502 0,6%
Tabacchi 13.925.571 0,4%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi 12.885.544 0,4%
Gomme, resine ed estratti vegetali 8.272.838 0,2%
Animali vivi 3.848.393 0,1%
Pesci e crostacei 3.835.131 0,1%
Totale Settore agroalimentare 3.449.733.368 100,0%
1818 MARZO 2019
Acquisti di beniDettaglio Regioni – Anno 2018
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
Regioni Totale Dettagli % su totale dettaglio Ammontare (€)
SARDEGNA 3.250 0,5% 18.558.531
SICILIA 10.043 1,4% 158.989.766
ABRUZZO 7.168 1,0% 103.903.838
LAZIO 40.358 5,7% 1.784.899.441
MARCHE 11.901 1,7% 203.684.150
MOLISE 597 0,1% 11.047.388
TOSCANA 40.013 5,7% 1.512.493.243
UMBRIA 5.469 0,8% 145.975.691
BASILICATA 1.018 0,1% 30.872.968
CALABRIA 2.176 0,3% 8.705.764
CAMPANIA 23.867 3,4% 282.945.339
PUGLIA 12.289 1,7% 73.094.010
EMILIA ROMAGNA 141.278 20,0% 1.600.355.085
FRIULI VENEZIA GIULIA 12.077 1,7% 135.468.162
LIGURIA 14.384 2,0% 318.154.120
LOMBARDIA 241.291 34,2% 6.274.118.685
PIEMONTE 52.227 7,4% 1.031.397.300
TRENTINO ALTO ADIGE 10.495 1,5% 132.467.661
VALLE D AOSTA 411 0,1% 9.849.754
VENETO 74.551 10,6% 712.437.540
Totale 704.863 100,0% 14.549.418.435
1918 MARZO 2019
Cessione di beniDettaglio Regioni – Anno 2018
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
Regioni Totale Dettagli % su totale dettaglio Ammontare (€)
SARDEGNA 1.597 0,1% 209.892.167
SICILIA 7.720 0,5% 372.099.883
ABRUZZO 12.177 0,8% 673.832.568
LAZIO 21.792 1,4% 1.212.207.711
MARCHE 41.421 2,6% 562.222.436
MOLISE 972 0,1% 23.441.412
TOSCANA 157.567 9,8% 1.843.854.949
UMBRIA 14.436 0,9% 204.927.965
BASILICATA 2.200 0,1% 316.961.328
CALABRIA 1.458 0,1% 27.386.963
CAMPANIA 29.902 1,9% 908.644.808
PUGLIA 21.718 1,3% 515.997.023
EMILIA ROMAGNA 373.756 23,2% 4.457.254.951
FRIULI VENEZIA GIULIA 38.374 2,4% 789.457.188
LIGURIA 13.629 0,8% 203.463.176
LOMBARDIA 376.811 23,4% 5.914.278.301
PIEMONTE 134.149 8,3% 3.217.304.336
TRENTINO ALTO ADIGE 16.370 1,0% 468.292.019
VALLE D AOSTA 406 0,0% 23.635.038
VENETO 346.594 21,5% 3.814.098.895
Totale 1.613.051 100,0% 25.759.253.118
2018 MARZO 2019
• cessioni intracomunitarie verso UK: oltre 1,6 mln di transazioni nel 2018;
• acquisti intracomunitari da UK: circa 700.000 transazioni nel 2018;
• UK è il 5° paese destinatario delle «esportazioni» italiane (più di 25 mld nel
2018) e il 10° per quanto riguarda le «importazioni» (circa 14,5 mld nel
2018);
• stima (a dati costanti) dell’incremento delle dichiarazioni doganali in caso di
no deal: esportazioni + 15% circa e importazioni + 20% circa;
• I viaggiatori da/per UK in arrivo/partenza negli spazi aeroportuali italiani
sono stati circa 15 mln nel 2017 (28 mln totale viaggiatori extra-UE nel
2018)
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
2118 MARZO 2019
Volume e platea dei traffici merci e dei passeggeri IT/UK
• Operatori economici nazionali che hanno effettuato cessioni e/o
acquisti di beni a/da GB nel 2017: n. 117.381
• di questi 67.914 hanno effettuato esportazioni e/o importazioni di
beni a/da paesi extra UE.
• Circa il 42% dei soggetti non ha dimestichezza/familiarità con le
operazioni doganali di import/export
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
2218 MARZO 2019
Traffici commerciali da e per la GB
(Fonte: dati elenchi intrastat anno 2017 e archivio dichiarazioni doganali anno 2017 - data di elaborazione 23/11/2018 )
Operatori economici che commerciano con UK(senza aver mai presentato dichiarazioni doganali)
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Direzione regionale Numero di operatori economici
Lombardia 5.794
Veneto e Friuli Venezia Giulia 3.565
Lazio e Abruzzo 3.525
Toscana, Sardegna e Umbria 3.426
Emilia Romagna e Marche 3.392
Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta 3.170
Campania e Calabria 2.088
Puglia, Molise e Basilicata 1.571
Sicilia 1.372
Bolzano e Trento 748
Totale generale 28.651
(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)
2318 MARZO 2019
5.794
3.565
748
3.170
3.426
3.392
3.525
1.571
2.088
1.372
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
2418 MARZO 2019
Operatori economici che commerciano con UK
Cosa fare?
• Revisionare autorizzazioni/decisioni in essere che riguardino
operatori del Regno Unito
• Fornire il massimo supporto agli operatori che hanno scambi
commerciali con il Regno Unito (Export Day, potenziare URP, Desk
informativi)
• Mantenere validi rapporti con le Istituzioni locali per scambio
informazioni (specialmente quelle che concorrono allo Sportello
Unico Doganale)
• Promuovere un’azione di riesame da parte dei professionisti del
settore
• Segnalare ogni situazione di rilevanza nazionale ai livelli superiori
• Facilitare gli adempimenti per gli esportatori
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
2518 MARZO 2019
HARD BREXIT
PROBLEMATICHE DOGANALI
26
Le merci spedite verso il Regno Unito NON costituiranno più cessioni intracomunitarie
non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93
Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito NON costituiranno più acquisti
intracomunitari ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/93.
In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori
economici:
• NON dovranno continuare a presentare i modelli INTRA ai fini né fiscali né statistici;
• NON saranno tenuti agli adempimenti previsti in materia di operazioni
intracomunitarie dalle disposizioni contenute nel D.L. 331/93, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 427/93.
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O
PROVENIENTI DAL REGNO UNITO
2718 MARZO 2019
Le merci cedute da un operatore italiano ad un soggetto UK
costituiranno cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
633/72 e concorreranno alla costituzione del cd plafond IVA.
Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni
imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli
artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.
Focus: da parte degli operatori economici dovrebbero essere adottare misure idonee
ad acquisire prova documentale delle spedizioni da/verso il Regno Unito per evitare
possibili casi una doppia imposizione
TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O
PROVENIENTI DAL REGNO UNITO
28AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che
intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere
in possesso di un codice identificativo denominato EORI.
A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali
competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).
Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati
automaticamente all’atto della presentazione della prima
dichiarazione doganale.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services_en
E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification)
29AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Gli operatori economici che prendono parte ad attività disciplinate dalla
regolamentazione doganale, devono acquisire il codice identificativo
EORI, valido su tutto il territorio unionale:
- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso “IT”
seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al
suffisso “IT” seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.
Focus: l’ADM ha già rilasciato i codici EORI.
REGISTRAZIONE E ACCREDITO
PER LE OPERAZIONI IN DOGANA
30AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Ai sensi degli articoli da 89 a 98 del Codice doganale della UE, per le
obbligazioni doganali sorte e che possono sorgere, le autorità doganali
chiedono la prestazione di una garanzia e, nei casi in cui le obbligazioni
siano relative a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali,
rilasciano una autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale
denominata CGU.
A seguito dell’uscita del Regno Unito dalla UE senza un accordo non
saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie
globali rilasciate:
✓ dalle Autorità del Regno Unito;
✓ da questa Agenzia a soggetti UK, non essendo quest’ultimi più
operatori stabiliti nel territorio doganale della UE
AUTORIZZAZIONI ALLA COSTITUZIONE DI UNA
GARANZIA GLOBALE – CGU (scheda 1/2)
31AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
L’operatore economico che, a seguito del recesso del Regno Unito,
intenda proseguire ad effettuare acquisti da UK dovrà valutare la
necessità/opportunità di chiedere al più presto l’autorizzazione alla
costituzione di una garanzia globale - o l’aggiornamento di quella in suo
possesso - necessaria a garanzia delle obbligazioni per:
• pagamento differito dei diritti doganali dovuti all’importazione di
merce UK;
• assegnazione di merci UK, al loro arrivo nella UE, ad un regime
sospensivo (es. deposito doganale);
• preventiva introduzione di merci UK in luogo approvato o in un
magazzino/recinto di temporanea custodia.
AUTORIZZAZIONI CGU (scheda 2/2)
32AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
In caso di no deal, viene meno l’applicabilità del principio unionale della
libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti UK.
Relativamente alle polizze/fideiussioni per obbligazioni sorte o che
possono sorgere (ai sensi del CDU), considerata l’obbligatorietà di
stabilimento nella UE del fideiussore, disposta dall’art. 94 del CDU, le
polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK :
– restano valide a copertura delle sole operazioni iniziate prima
del recesso;
– devono essere aggiornate per le obbligazioni iniziate dopo il
recesso.
POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI
STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 1/4)
33AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
MODALITA’ AGGIORNAMENTO:
• se l’ente garante UK ha stabilito una nuova sede nella UE,
l’operatore può presentare un’appendice di modifica della garanzia
che aggiorna i dati dell’ente garante e della polizza/fideiussione,
prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo al precedente
documento di garanzia;
• se l’ente garante UK non ha stabilito una nuova sede nella UE,
per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla
polizza/fideiussione, l’operatore deve presentare un nuovo titolo a
garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere
dopo il recesso.
POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI
STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 2/4)
34AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Relativamente alle polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in
UK per obbligazioni non rientranti nell’ambito di applicazione del Codice
doganale della UE, è in corso un confronto con IVASS e Banca d’Italia
in merito alla permanenza del riconoscimento dell’ente assicurativo o
dell’istituto bancario interessato.
POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI
STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 3/4)
35AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Focus: gli operatori economici sono invitati a verificare l’eventuale
possesso di polizze/fideiussioni - poste a beneficio di questa Agenzia
per obbligazioni ai sensi del CDU - stipulate da enti garanti con sede in
UK, al fine di conformarsi in tempo utile alla possibile necessità di un
loro aggiornamento.
In assenza di valido documento di garanzia non sarà possibile svolgere
operazioni doganali che coinvolgano merce proveniente da UK e
connesse autorizzazioni a procedure/regimi.
POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI
STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 4/4)
36AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno
Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da
trasmettere per via telematica all’ufficio doganale competente in
relazione al luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello in cui le merci
sono caricate o imballate per l’esportazione.
L’esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione ai
sensi dell’art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446
ESPORTAZIONE
37AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito
devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di
importazione da trasmettere per via telematica all’ufficio doganale
competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art.159 Reg.to
UE n.952/2013).
IMPORTAZIONE
38AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
L’iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito
Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317
del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto
UE-PTC.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019, Il Regno Unito diverrà parte
contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune.
TRANSITO
39AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Dal 30 marzo 2019, i titolari di autorizzazioni al deposito doganale
potranno introdurre nei propri depositi anche le merci provenienti dal
Regno Unito quali merci terze.
Il regime speciale di deposito doganale permette lo stoccaggio di merci
terze senza che esse siano soggette ai dazi all’importazione, ad altri
oneri e/o alle misure di politica commerciale (artt. 237, Reg.to UE
n.952/2013) .
Focus: Per essere titolare di deposito doganale è necessario richiedere
un’autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs
Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 211 del
Reg.to UE n.952/2013.
DEPOSITO
40AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
Dopo la data del recesso, per poter sottoporre a lavorazione in Italia
merci provenienti da UK in regime di perfezionamento attivo, è
necessario richiedere un’autorizzazione tramite il sistema informatico
delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel
rispetto delle condizioni stabilite dall’art.211 del Reg.to UE n.952/2013.
Dal 30 marzo 2019, per poter inviare merci in lavorazione in UK in
regime di perfezionamento passivo è necessario richiedere
un’autorizzazione tramite il sistema informatico delle decisioni doganali
(Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni
stabilite dall’art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.
REGIMI DI PERFEZIONAMENTO
41AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
AUTORIZZAZIONI MULTI STATO
Le autorizzazioni alle procedure speciali multi Stato rilasciate da questa
Amministrazione, in cui sono coinvolti operatori del Regno Unito,
verranno modificate per eliminare tale Stato dalla validità geografica
delle medesime. Allo stesso modo le autorizzazioni multi Stato rilasciate
dal Regno Unito, in cui sono coinvolti operatori italiani, non saranno più
valide nel territorio dell’Unione.
Le merci vincolate alle procedure speciali diverse dal transito in base
alle suddette autorizzazioni o alla circolazione in applicazione
dell’art.219 CDU e che si trovano alla data del recesso in UK, nel caso
in cui vengano reintrodotte nel territorio dell’Unione, saranno trattate
come merci all’importazione.
42AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
MERCI VINCOLATE AI REGIMI SPECIALI IN UK
Le procedure riguardanti merci vincolate ai regimi di perfezionamento attivo,
ammissione temporanea, uso finale e deposito doganale che prima della data
del recesso si trovano in UK dovranno essere appurate (riesportazione,
vincolo ad un’altra procedura ecc.) prima di tale data al fine di non essere
considerate merci terze, e non più vincolate a tali regimi, all’atto della
reintroduzione nel territorio unionale dopo il 29 marzo 2019.
Le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per vincolare le merci al
perfezionamento passivo prima della data del recesso non saranno più valide
nell’Unione a tale data.
I prodotti trasformati, ottenuti in regime di perfezionamento passivo sulla base
di un’autorizzazione rilasciata da UK, se verranno reintrodotti nel territorio
dell’Unione dovranno essere trattati come merce terza e quindi non potranno
usufruire dei benefici propri del regime.
43AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019
I viaggiatori che si spostano dall'Italia al Regno Unito e viceversa, non
potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva
loro di portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale
senza alcuna limitazione o formalità.
Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal citato territorio UK sarà soggetto
a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati,
beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (art.41
del Reg. CE n.1186/2009), a condizione che si tratti di importazioni di
natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi
complessivamente 300,00 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato
a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (art. 2 del
DM n.32 del 6 marzo 2009).
VIAGGIATORI PROVENIENTE DA UK
18 MARZO 2019 44AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Per il viaggiatore, invece, che dall’Italia rientra nel Regno Unito, quale suo
luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo
sgravio o il rimborso dell’IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati
all’uso personale o familiare del viaggiatore stesso. In merito a tale
fattispecie appare opportuno evidenziare che l’Agenzia si è dotata di un
sistema informatico, denominato OTELLO (vigente dal 1 settembre 2018 su
tutti i punti d’uscita dal territorio nazionale), che ha consentito la
digitalizzazione del processo di apposizione del visto doganale di uscita dei
beni dal territori UE, collegato al sistema obbligatorio di emissione della
fattura tax free in modalità elettronica.
(https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-
aida/otello).
VIAGGIATORI DIRETTI IN UK
18 MARZO 2019 45AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione provenienti dal
Regno Unito si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
del 23 luglio 1987, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la
tariffa doganale comune; talune merci, anche in partenza dall’Italia per
l’UK, potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita
delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali,
nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it#
Focus: acquisire informazioni circa disposizioni britanniche per le merci spedite da/verso UK
IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
18 MARZO 2019 46AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI IMPORT
18 MARZO 2019 47AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
A decorrere dal 30 marzo 2019:
- le decisioni ITV già rilasciate dall'autorità doganale britannica non
saranno più valide nell’UE e verranno rimosse dal database ITV a
cura della Commissione;
- non verranno più accettate istanze da richiedenti con codice EORI
del Regno Unito;
- non daranno luogo a decisioni le istanze di ITV già presentate
alle autorità doganali inglesi o presentate alle autorità doganali
dell’UE da richiedenti con codice EORI rilasciato dal Regno
Unito.
Focus: nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non potrà essere riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a
titolari residenti nel Regno Unito o il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità UK
INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI GIA’ RILASCIATEReg UE 952/2013- Art.33
18 MARZO 2019 48AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Dal 30 marzo 2019, le dichiarazioni accettate dalle autorità doganali UK non
possono beneficiare dei contingenti tariffari UE.
Le richieste di prelievo dai contingenti tariffari dell’UE, relative a dichiarazioni
accettate nel Regno Unito prima del recesso, saranno trattate dalla
Commissione UE nell’assegnazione dell’Unione, unitamente alle richieste di
prelievo degli altri Stati membri, se i relativi documenti giustificativi saranno
stati trasmessi dagli operatori interessati alle autorità doganali UK prima della
data suddetta.
Se le autorità doganali UK avranno trasmesso alla Commissione richieste
valide, la Commissione assegnerà i quantitativi a norma dell’Art.51, par.2 del
Reg. (UE) 2015/2447 e comunicherà gli importi assegnati ad UK.
Dalla data del recesso il Regno Unito sarà disconnesso dal sistema elettronico
QUOTA.
GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARIReg.UE 2447/2015 artt. da 49 a 54 (1/3)
18 MARZO 2019 49AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Analoga situazione si ritrova per i titoli/licenze rilasciati dalle competenti
Autorità governative della UE (per l’Italia il MISE) e del Regno Unito, per la
gestione di particolari contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli, che non
potranno essere utilizzati dopo il 29 marzo 2019.
La Commissione UE provvederà all’adeguamento dei contingenti UE con
appositi Regolamenti per tenere conto della descritta situazione (es. il recente
Reg.to UE 2019/216,relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi
nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito
dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio).
Focus: ulteriori novità al riguardo verranno tempestivamente comunicate da questa Agenzia
GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARIReg. UE 2447/2015 artt. da 49 a 54 (3/3)
18 MARZO 2019 50AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
• In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno
Unito alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine
preferenziale
• Le merci non dovranno essere accompagnate da alcuna prova
dell’origine preferenziale, che appunto non sussiste. Non dovranno
essere accompagnate da EUR 1 né da dichiarazione di origine
• Le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato non
esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda
L’ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI
SCAMBI UE/REGNO UNITO
18 MARZO 2019 51AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Occorrerà riesaminare il carattere originario dei prodotti,
qualora le merci abbiano attualmente origine preferenziale UE
in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di
lavorazioni ivi effettuate, considerando che i materiali UK o le
lavorazioni ivi effettuate saranno del tutto equiparabili a quelle
di un Paese terzo non accordista.
L’ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI
SCAMBI UE/PAESI TERZI
18 MARZO 2019 52AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Le decisioni IVO già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito non
saranno più valide nell’UE a partire dalla data del recesso, in quanto tali
autorità non saranno più competenti al rilascio di decisioni valide
nell’Unione.
Ugualmente le decisioni IVO emesse dalle autorità doganali dell’UE ai
titolari di numeri EORI UK non saranno più valide alla data del recesso.
Tali titolari di decisioni IVO avranno la possibilità di registrarsi presso le
autorità doganali degli Stati membri per ottenere un numero EORI valido
e potranno così richiedere una nuova decisione IVO nell’UE.
INFORMAZIONI VINCOLANTI SULL’ORIGINE
GIÀ RILASCIATE
18 MARZO 2019 53AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
A decorrere dalla data del recesso, le autorizzazioni concesse dalle
autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori non
saranno più valide nell’UE. Ugualmente non saranno più valide nell’UE
le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali degli Stati membri
dell’UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli
stessi soggetti stabiliti nell’UE ma con numero EORI UK. Le
autorizzazioni già emesse dovranno comunque essere riesaminate in
presenza di contenuti afferenti al Regno Unito (materiali o trasformazioni
ivi eseguite), per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nelle
disposizioni in materia di origine.
ESPORTATORI AUTORIZZATI
18 MARZO 2019 54AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
A decorrere dalla data del recesso, la registrazione da parte delle
autorità doganali UK degli esportatori e dei rispeditori nel sistema REX
non sarà più valida nell’UE. Ugualmente non saranno più valide nell’UE
le registrazioni da parte delle autorità doganali degli Stati membri
dell’UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli
stessi soggetti stabiliti nell’UE ma con numero EORI UK.
Le autorità doganali degli Stati membri che hanno registrato gli
esportatori e rispeditori stabiliti nell’UE dovrebbero revocare la
registrazione qualora l’esportatore non soddisfi più le condizioni stabilite
nelle disposizioni in materia di origine.
ESPORTATORI REGISTRATI
18 MARZO 2019 55AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
A decorrere dal 30 marzo 2019:
• tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall’Autorità doganale britannica
saranno revocate automaticamente;
• le eventuali istanze accettate dall’Autorità doganale britannica
saranno automaticamente rifiutate.
In caso di hard Brexit si auspica che venga ratificato un accordo
specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO
unionali e del Regno unito (c.d. MRA) che permetta l’attribuzione
reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell’accordo.
AEO - ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO
18 MARZO 2019 56AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
A partire dal 30 marzo 2019, le decisioni di accoglimento delle istanze
di tutela doganale (c.d. AFA) emesse dal Regno Unito non saranno più
valide negli altri paesi dell'UE.
Le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate in uno
Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri
Stati membri con esclusione del Regno Unito.
Le decisioni accoglimento di istanze unionali valide in uno Stato
membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno
ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno
considerate istanze nazionali.
TUTELA DOGANALE DEI D.P.I. (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
AI SENSI DEL REG.(UE) 608/2013 – ISTANZE GIA’ ESISTENTI
18 MARZO 2019 57AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Non sarà più possibile presentare nuove domande di intervento
unionali all’Amministrazione doganale del Regno Unito.
Le domande di intervento unionali presentate in uno Stato membro
resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati
membri con esclusione del Regno Unito.
Le domande di tutela in cui si richiede l’intervento delle Autorità
doganali di uno Stato membro e del Regno Unito saranno valide nel
solo Stato membro di presentazione e, pertanto, saranno considerate
come istanze nazionali.
Le istanze devono essere presentate all’Ufficio AEO, altre
semplificazioni e rapporto con l’utenza – DCLPD.Maggiori informazioni https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-Contraffazione
TUTELA DOGANALE DEI D.P.I. AI SENSI DEL
REG.(UE) 608/2013 - NUOVE ISTANZE
18 MARZO 2019 58AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Impatto di BREXIT sul sistema informatico doganale
Impatti sul sistema informatico per lo sdoganamento delle merci
• Attività in ambito nazionale
• Stato dell’arte delle attività concordate e condivise in ambito unionale
Impatto sul sistema per il visto digitale per l’incremento dei
visitatori extra UE
• OTELLO 2.0
18 MARZO 2019 59AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Impatti sul sistema informatico per lo sdoganamento delle merci - Attività in ambito
nazionale
L’agenzia delle Dogane dei Monopoli, in un ottica di semplificazione dei
processi a carico degli operatori economici che hanno effettuato acquisti e/o
cessioni di beni con il Regno Unito, e che si troveranno ad affrontare, per la
prima volta, gli scenari previsti per le operazioni con i Paesi extra UE, ha
previsto l’assegnazione automatica del codice EORI.
A partire dal prossimo 18 marzo, gli operatori economici potranno verificare
la corretta registrazione/abilitazione del codice EORI attraverso la funzione
di consultazione (*) della banca dati unionale raggiungibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=it
&Screen=0&EoriNumb=&Expand=false
(*) per la consultazione del codice EORI occorre selezionare la funzione “convalidare i numeri EORI”
e poi inserire il codice ‘IT’ seguito dal numero della partita iva dell’operatore economico nazionale.
18 MARZO 2019 60AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Impatti sul sistema informatico per lo sdoganamento delle merci - Attività in ambito
nazionale
18 MARZO 2019 61AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Impatti sul sistema informatico per lo sdoganamento delle merci - Attività in ambito
nazionale
18 MARZO 2019 62AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Stato dell’arte delle attività concordate e condivise in ambito unionale
I servizi tecnici della Commissione Europea in collaborazione con i
servizi tecnici dei singoli stati membri hanno adottato una strategia e
predisposto un piano di lavori per analizzare e poter gestire i diversi
scenari possibili connessi all’uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea.
Lo scenario più impegnativo e più complesso è quello del no deal che,
al momento, prevede l’uscita del Regno Unito (GB) a partire da 30
marzo 2019.
L’ADM, nel rispetto delle pianificazioni unionali, sta seguendo il piano
dei conformance test, ormai quasi concluso, ed ha effettuato prove di
carico sul nuovo asset dei sistemi e delle basi dati unionali
18 MARZO 2019 63AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
OTELLO 2.0
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Dal 1° settembre 2018: obbligo di emissione da parte del cedente della
fattura in modalità elettronica e apposizione del visto digitale in dogana
(ultimo punto di uscita unionale)
La fattura tax-free emessa in modalità elettronica viene inviata da ADM
all’Agenzia delle Entrate (rispetto del paradigma ONCE)
Si stima un considerevole incremento dei viaggiatori che richiederanno il
visto sulle fatture di acquisto al fine di ottenere il rimborso dell’IVA (TAX
FREE)
18 MARZO 2019 64
OTELLO – schema di emissione della fattura tax free
Emissione FTF in modalità elettronica
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Cedente associato
(modalità indiretta S2S)
2. Trasmissione dati FTF ad OTELLO
1. Emissione FTF
Cedente non associato
(modalità diretta S2S o U2S)Cessionario
OTELLO
5. Condivisione dati FTF
3. Acquisizione FTF e generazione Codice richiesta (CRF0)
4. Consegna copia FTF alCessionario in formatoanalogico o digitale conindicazione Codice Richiesta
18 MARZO 2019 65
Facilitazioni
Roma 7 marzo 2019
66
• Autorizzazioni doganali - CDU
• Semplificazioni - titolo V CDU
• Agevolazioni per gli AEO ai fini sicurezza (art 23 RD) e trattamento
più favorevole in materia di rischi e controllo (art. 24 RD)
La semplificazione in doganaLe Facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e
procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. Assicurare la facilitazione del
commercio e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal
modo i costi per le imprese e i rischi per la società. (considerando 15 e 17)
18 MARZO 2019 67AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Rispetto articolo 38, paragrafo 5, del CDU:
Evitare le duplicazioni di attività
5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore
economico autorizzato per le semplificazioni doganali e a condizione che siano
soddisfatti i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla
normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.
Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già
esaminati al momento della concessione dello status di operatore economico
autorizzato.
18 MARZO 2019 68AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
1. Dichiarazione Semplificata (art. 166)
2. Sdoganamento centralizzato (art. 179 )
3. Iscrizione nelle scritture del dichiarante - EIDR (art. 182)
4. Self assessment - Autovalutazione (art. 185 )
5. Altre semplificazioni (es art. 177)
L’applicabilità di queste semplificazioni è collegata agli sviluppi
informatici dei sistemi UE /nazionali
Le Semplificazioni nel CDU
18 MARZO 2019 69AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
1. Conformità fiscale e doganale - art. 39a CDU (art. 24 AE) e
1. Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e
relative ai trasporti - art. 39b CDU (art. 25 AE)
2. Solvibilità finanziaria - art. 39c CDU (art. 26 AE)
3. Standard pratici di competenza o qualifiche professionali- art.
39d CDU (art. 27 AE)
4. Sicurezza - art. 39e CDU (art. 28 AE)
Requisiti soggettivi/oggettivi per il rilascio
autorizzazioni/ semplificazioni
18 MARZO 2019 70AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Riepilogo complessivo delle attività AEO
UE ITALIA
Istanze presentate
24.058 1.815
Autorizzazioni rilasciate
20.569 1.542
18 MARZO 2019 71AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Benefici AEOC AEOS
Accesso facilitato alle semplificazioni doganali X
Facilitazioni relative alla dichiarazione di pre-partenza X
Riduzioni dei controlli fisici e documentali relativi a:
•safety & security
•relativi ad altra legislazione doganaleX
X
Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo
(relativo a safety & security)X
Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo
(NON relativo a safety & security)X
Priorità di trattamento se selezionato per il controllo X X
Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale X X
Utilizzo del logo AEO X X
Mutuo riconoscimento con paesi terzi X
SEMPLIFICAZIONI ALL’EXPORT
Roma 7 marzo 2019
Il SISTEMA DEGLI ESPORTATORI
REGISTRATI
E
LO STATUS DI ESPORTATORE
AUTORIZZATO
73
Le semplificazioni all’esportazione in relazione alle prove dell’origine
preferenziale
18 MARZO 2019
Per gli esportatori che debbano attestare l’origine preferenziale delle
proprie merci il Codice doganale dell’Unione (e gli accordi commerciali)
prevedono delle modalità semplificate per il rilascio della prova
dell’origine
Tali semplificazioni consistono nella possibilità per l’esportatore di
dichiarare autonomamente l’origine delle merci e, con l’introduzione del
sistema degli esportatori registrati REX, nella facilità con cui ottenere il
numero di registrazione che servirà appunto al rilascio della
dichiarazione di origine
74AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Le prove dell’origine
18 MARZO 2019AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Come può essere provata l’origine preferenziale delle merci:
▪ Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED
▪ Certificato di origine FORM-A (SPG) progressivamente sostituito
▪ Dichiarazione su fattura/Dichiarazione di origine
75
La dichiarazione su fattura/dichiarazione di origine
18 MARZO 2019
▪ La dichiarazione su fattura è la forma più semplice con cui può essere attestatal’origine della merce perché supera la necessità di procurarsi un documento ad hoc
▪ Il testo della dichiarazione è stabilito negli accordi commerciali
▪ La dichiarazione viene rilasciata dall’esportatore, che provvede anche a firmarla(l’obbligo di firma non sussiste per la dichiarazione resa dall’esportatore registratonel sistema REX)
▪ Gli accordi prevedono che la firma possa essere omessa qualora l’esportatoreassuma uno specifico impegno scritto nei confronti dell’autorità doganale
▪ La dichiarazione può essere rilasciata non necessariamente sulla fattura ma anche,in alternativa, su qualsiasi documento commerciale che descriva i prodotti in modosufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione (dichiarazione diorigine)
76AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Chi può rilasciare la dichiarazione di origine
18 MARZO 2019
• L’esportatore autorizzato
• L’esportatore registrato
• Qualunque esportatore se il valore della spedizione non è superiore
ad euro 6.000
77AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
L’esportatore autorizzato
18 MARZO 2019
• Deve richiedere un’autorizzazione che viene rilasciata dagli Uffici
delle Dogane alle condizioni fissate negli accordi (accertamento del
carattere originario delle merci).
• L’autorizzazione viene richiesta nell’ambito di uno specifico accordo.
• Il numero di autorizzazione dovrà essere riportato nella dichiarazione
di origine.
78AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
L’esportatore registrato e il sistema REX
18 MARZO 2019
• L’esportatore registrato è colui che è munito di un numero di registrazione nel sistema
REX (entrato in esercizio nel 2017), che va riportato nella dichiarazione di origine
• La registrazione nel sistema REX è utilizzabile in ambito SPG e negli accordi di Libero
scambio che ne prevedano l’utilizzo: ad oggi solo l’accordo UE-Canada e l’accordo
UE-Giappone
• Il numero di registrazione è unico e non è vincolato ad uno specifico accordo
• La registrazione viene richiesta dall’esportatore all’Ufficio delle Dogane competente,
che la rilascia “senza indugio” (art. 80 par. 2 Reg. di Esecuzione UE 2447/2015), a
fronte del controllo di regolarità formale dell’istanza
• Nel chiedere la registrazione al sistema REX deve essere data una descrizione
indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco
indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli
scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato)
79AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Il modulo di domanda per l’iscrizione al sistema REX
18 MARZO 2019
18 MARZO 2019 81AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
I vantaggi del sistema REX
18 MARZO 2019
• Nel percorso verso la semplificazione delle prove di origine il sistema REX segna
una tappa importante
• La registrazione avviene a richiesta dell’esportatore, sulla base di un mero controllo
formale dell’istanza
• Le informazioni da indicare nella richiesta riguardano pochi elementi relativi al
soggetto richiedente ed ai prodotti che si intende esportare
• Il controllo al momento della registrazione è di carattere formale
• Il numero di registrazione nel sistema REX è unico e vale sia nell’ambito dell’SPG
che nell’ambito degli accordi che lo prevedono
82AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Accordo di Partenariato Economico
UE-Giappone
83
Regole di origine e procedure di origine nell’Accordo UE-Giappone
18 MARZO 2019
⁻ Nell’accordo UE-Giappone, a differenza di altri accordi commerciali,
non troviamo un protocollo origine. Le regole di origine e procedure di
origine sono contenute nel capo 3 dell’accordo
⁻ Il capo 3 “regole di origine e procedure di origine” è così strutturato:
⁻ Sezione A – Regole di origine
⁻ Sezione B – Procedure di origine
⁻ Sezione C – Varie
⁻ Al capo 3 fanno poi rifermento gli allegati da 3-A a 3-F
84AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Le regole di origine
18 MARZO 2019
In base all’art. 3.2 (Prescrizioni per i prodotti originari) par. 1, sono
considerati originari i seguenti prodotti:
a) prodotti interamente ottenuti o fabbricati come previsto all'articolo
3.3;
b) prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari;
c) prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano
conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B.
85AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Le regole di lista nell’all. 3-B
18 MARZO 2019
Le regole previste nell’all. 3-B possono essere ricondotte alle seguentitipologie:
- Cambio di classificazione tariffaria
- CC → cambio di capitolo
- CTH → cambio di voce doganale
- CTSH → cambio di sottovoce doganale
- Regole sul valore
- MaxNOM →il valore massimo dei materiali non originari, espressoin percentuale rispetto al prezzo EXW del prodotto
- RVC → il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto,espresso in percentuale rispetto al prezzo FOB del prodotto
- Lavorazioni specifiche
86AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
La richiesta di trattamento tariffario preferenziale (art. 3.16 dell’accordo)
18 MARZO 2019
Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno dei
due seguenti elementi:
a. un'attestazione di origine, rilasciata dall'esportatore, in cui il prodotto è
dichiarato originario;
b. la conoscenza dell'importatore circa il carattere originario del prodotto
87AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
L’attestazione di origine (All. 3D dell’accordo) – il testo
18 MARZO 2019 88AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
L’attestazione di origine (All. 3D dell’accordo) – le note
18 MARZO 2019 89AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
L’attestazione di origine
18 MARZO 2019
E’ rilasciata dall’esportatore utilizzando la formulazione contenuta nell’accordo
(Allegato 3-D)
Per "esportatore" si intende una persona, ubicata in una Parte, che esporta o
produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine
conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di
tale Parte (art. 3.1 lett. c)
L’attestazione va apposta sulla fattura o su qualsiasi altro documento
commerciale che descriva le merci in modo sufficientemente dettagliato da
consentirne l’identificazione (es. packing list, bill of lading, delivery note)
L’attestazione di origine non può essere emessa a posteriori, ossia non può
essere emessa per importazioni già avvenute
Sull’attestazione non è richiesta la firma bensì il nome stampato
dell’esportatore
90AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Il numero di riferimento dell'esportatore da indicare nell’attestazione di
origine
18 MARZO 2019
Gli esportatori UE devono essere muniti di un numero di iscrizione al sistema REX se
la spedizione è di valore superiore a 6.000 euro. Tale numero andrà riportato
nell’attestazione di origine.
Per spedizioni di valore non superiore a 6.000 euro non occorre l’iscrizione al REX e lo
spazio dedicato al numero di riferimento dell'esportatore, nell’attestazione di origine,
andrà lasciato in bianco.
Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa
giapponese. Si tratta di un numero a 13 cifre che può essere verificato in un database
online: http://www.houjin-bangou.nta.go.jp. L’esportatore giapponese potrebbe non
avere un numero d’impresa ad es. nel caso in cui la società abbia richiesto un numero
ma non sia ancora stato assegnato, o quando l'esportatore è una persona privata.
Anche in questo caso lo spazio dedicato al numero di riferimento dell'esportatore,
nell’attestazione di origine, sarà lasciato in bianco.
91AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
I codici da utilizzare nell’attestazione di origine
18 MARZO 2019
I codici sono indicati nella nota 4 dell’allegato 3D dell’accordo. Nella dichiarazione va indicato il codice o i codicicorrispondenti al criterio di origine usato
A→ per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a) → prodotti interamente ottenuti;
B → per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b) → prodotti fabbricati esclusivamente a partireda materiali originari;
C → per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c) →prodotti fabbricati utilizzando materiali nonoriginari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B,
con le seguenti informazioni supplementari:
1 per la modifica della regola di classificazione tariffaria;
2 per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;
3 per una regola specifica relativa al processo di produzione; o
4 in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;
D → per il cumulo dell’origine di cui all'articolo 3.5;
E → per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.
I codici devo essere utilizzati in modo non generico. Nel caso di un’indicazione di carattere generico come adesempio «Criteri di origine usati: C1, C2, C3 e/o C4» il trattamento preferenziale non è concesso
92AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
La conoscenza dell’importatore
18 MARZO 2019
E’ una prova dell’origine alternativa alla dichiarazione su fattura
L’importatore dovrà rendere all’autorità doganale le informazioni necessarie ai fini
del riconoscimento dell’origine dei prodotti
Le informazioni che potranno essere richieste sono indicate nell’accordo
(classificazione tariffaria, descrizione del processo produttivo, descrizione dei
materiali impiegati, …), l’autorità doganale potrà comunque richiedere
all’importatore informazioni supplementari per verificare il carattere originario delle
merci
L’utilizzo di questa prova di origine impone all’esportatore di dover fornire al suo
acquirente/importatore tutte le informazioni che questi dovrà poi a sua volta
riportare all’autorità doganale della parte importatrice
A tutela della riservatezza di tali informazioni l’accordo prevede che possano
essere utilizzate solo per i fini di cui al capo 3
93AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Informazioni Tariffarie Vincolanti
e
Informazioni Vincolanti Origine
INFORMAZIONI VINCOLANTI
ITV e IVO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Reg. UE
n. 952/2013, C.D.U.
Reg. Delegato UE
n. 2446/2015, A.D.
Reg. di esecuzione UE
n. 2447/2015, A.E.
Reg. Delegato UE
n. 341/2016, R.D.T.
Linee guida per il
rilascio delle ITV e
delle IVO
Natura giuridica:
decisione
amministrativa
Autorità competenti al
rilascio
18 MARZO 2019 95
INFORMAZIONI VINCOLANTI
ITV e IVO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 22 - 37 del CDU
Artt. 11 - 22 dell’ AD
Artt. 8 – 23 dell’AE
La base giuridica sull’attuale formulario della domanda di ITV è
disciplinata dal R.D.T. e dal relativo corrigendum.
Il formulario IVO non è previsto dalla normativa unionale che
prevede invece (All. 12-02 RE) il modello di decisione sulla base del
quale è stato rielaborato dall’Agenzia il modello di domanda
Entrambi i formulari possono essere reperiti sul sito internet
dell’Agenzia in versione compilabile e salvabile.
18 MARZO 2019 96AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
• Un certificato cartaceo valido tre anni che il titolare deve
obbligatoriamente utilizzare. A breve sia ITV che IVO potranno essere
richieste e rilasciate attraverso il Treder Portal System
• Obbligo di dichiarazione nella casella 44 del DAU (ITV: codice
C626+identificativo numero ITV; IVO: C627+identificativo IVO).
• Obbligo di inserire il codice EORI sin dall’istanza
• vincolanti sia per il titolare che per la dogana
• Possibilità di consultare il database della Commissione dove sono
presenti tutte le ITV rilasciate dagli SM (no per le IVO)
COSA SI OTTIENE
18 MARZO 2019 97AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
• conoscere in via preventiva la posizione ufficiale dell’Agenzia in merito alla
classificazione tariffaria di una determinata merce o alla sua origine
• chiarezza dei rapporti tra Amministrazione ed operatori
• certezza del diritto, riduzione dei rischi e litigiosità con l’Amministrazione
• possibilità di pianificare gli oneri doganali
• validità della decisione nell’intera Unione Europea
• certezza di poter operare allo stesso modo presso tutte le dogane europee
• limitazione delle distorsioni di traffico all’interno dell’Unione
• maggiore trasparenza e competitività tra imprese
• affidabilità e «compliance» delle aziende relativamente alle operazioni a rilevanza
doganale
PERCHE’ RICHIEDERE UNA ITV O UNA IVO
18 MARZO 2019 98AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
• Si compila il formulario di domanda che si può scaricare dal sito
internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli
• Si presenta il formulario, insieme alla documentazione pertinente, ad
un campione merceologico e ad un documento d’identità del
richiedente, all’Ufficio Tariffa doganale, dazi, e regimi dei prodotti
agricoli della Direzione Centrale Legislazione e procedure doganali.
• Una copia dell’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio delle dogane
competente per territorio tenendo conto della sede del richiedente;
• L’Ufficio delle dogane invia all’Ufficio Tariffa la propria relazione
COME SI OTTIENE UNA ITV
18 MARZO 2019 99AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
ISTRUTTORIA ITV
• Ruolo degli uffici doganali:
Redigono una relazione contenente le informazioni utili sulla ditta (contenzioso, antifrode..) ed il
proprio parere di classificazione
• Ufficio Tariffa:
Verifica della correttezza dei requisiti dell’istanza e compilazione del formulario
Pubblicazione l’istanza entro 7 giorni
Eventuali richieste integrative al richiedente
Accettazione entro 30 giorni
Eventuali ulteriori 30 giorni per esigenze particolari
Verifica il BTI shopping
Esame incrociato dei testi normativi
Eventuali prove tecniche e analisi chimiche dei campioni
(senza alcuna spesa per il richiedente)
RILASCIO ITV ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI (invio al titolare con Raccomandata A/R)
ISTRUTTORIA ITV
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019 100
VALIDITÀ ITV: 3 ANNI
• CESSAZIONE DI VALIDITA’ con efficacia immediata (Art.34 CDU) nei casi di:
• modifica della NC (no uso esteso, no diritto essere ascoltati)
• quando non sia più conforme ad un Regolamento comunitario per merci identiche (no
diritto ad essere ascoltati, si periodo di uso esteso)
• ANNULLAMENTO con efficacia retroattiva (Art.34 CDU) se ITV è stata rilasciata sulla base di
elementi inesatti o incompleti che il richiedente conosceva o avrebbe dovuto conoscere. No
uso esteso.
• REVOCA con efficacia immediata (art.34 CDU) se non ricorrevano o non ricorrono più i
presupposti per il rilascio dell’ITV:
• sent. Corte Giustizia sia per merci identiche che simili (identiche no diritto essere ascoltati-
simili si diritto essere ascoltati) per entrambi i casi uso esteso;
• Reg class per merci simili (diritto essere ascoltati e periodo di uso esteso);
• modifica Nenc e Nesa (diritto essere ascoltati e periodo di uso esteso);
• pareri OMD (diritto essere ascoltati e periodo di uso esteso).
La decisione di revocare l’ITV deve essere comunicata per iscritto al titolare che può, al
riguardo, esercitare il “diritto ad essere ascoltati”. Gli effetti della revoca decorrono dalla data
della notifica.
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019 101
• Si compila il formulario di domanda che si può scaricare da internet sul
sito dell’Agenzia
• Si presenta il formulario, insieme alla documentazione pertinente e ad
un documento d’identità del richiedente, all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente.
• L’Ufficio delle dogane, effettuati i controlli di sua competenza, invia
all’Ufficio Applicazione tributi doganali della Direzione Centrale
Legislazione e procedure doganali il fascicolo istruttorio formato
COME SI OTTIENE UNA IVO
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019 102
ISTRUTTORIA IVO
• Ruolo degli uffici doganali: nella fase preliminare al rilascio ricevono l’istanza
ed effettuano una valutazione della completezza e dell’accettabilità della
richiesta
• Ufficio Applicazione tributi:
Verifica la sussistenza dei presupposti per il rilascio della decisione
Eventuali richieste integrative che il richiedente deve fornire entro 30 gg
Eventuali ulteriori 30 giorni per esigenze particolari
Rilascia la decisione in presenza dei presupposti
La decisione viene emessa in 4 copie, una delle quali resta agli atti dell’Ufficio
Applicazione tributi, le altre tre vengono trasmesse all’Ufficio locale che ha
eseguito l’istruttoria. Questo, esegue la notifica al richiedente, al quale
consegna una copia. Delle altre due, una viene trattenuta agli atti dall’Ufficio
locale, l’altra viene riconsegnata, provvista di notifica all’Ufficio Applicazione
tributi doganali
ISTRUTTORIA IVO
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019 103
VALIDITA’ TEMPORALE DI UNA IVO
• CESSAZIONE DI VALIDITA’ con efficacia ex nunc (Art.34 CDU): se l’UE adotta un regolamento o
conclude un accordo e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva e se
non è più compatibile con l’accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito
dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con le note esplicative o con pareri
sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
• ANNULLAMENTO con efficacia ex tunc (Art.34 CDU) se IVO è stata rilasciata sulla base di
elementi inesatti o incompleti che il richiedente conosceva o avrebbe dovuto conoscere e quindi
l’informazione non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi). No uso
esteso.
• REVOCA con efficacia ex tunc (art.34 CDU) se non ricorrevano o non ricorrono più i presupposti
per il rilascio dell’IVO:
• non è più compatibile con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con effetto
dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea;
• in altri casi specifici (art. 34, paragrafo 8, lettera b)).
La decisione di revocare le IVO deve essere comunicata per iscritto al titolare che può, al
riguardo, esercitare il “diritto ad essere ascoltato”. Gli effetti della revoca decorrono dalla data
della notifica.
VALIDITÀ IVO: 3 ANNI
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019 104
VALIDITA’ TEMPORALE DI UNA IVO
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019 105
VALIDITA’ TEMPORALE DI UNA IVO
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
18 MARZO 2019 106
18 MARZO 2019 107AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
In caso di necessità di specifiche o informazioni di dettaglio si fa presente che è
possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a:
Inoltre è possibile ottenere indicazioni di carattere generale sull’applicazione della
normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel
sito dell’Agenzia al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico.
Nel caso, invece, di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di
import ed export da effettuarsi sul territorio, è possibile contattare direttamente gli Uffici
delle Dogane competenti per tali operazioni, i cui contatti ed relativi indirizzi sono
reperibili sul sito dell’Agenzia.
Inoltre, è consigliabile consultare le Comunicazioni pubblicate dalla Commissione
europea per aggiornarsi sulle principali evoluzioni del dossier su:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.
INFORMAZIONI ALL’UTENZA
18 MARZO 2019 108AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
• https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en: per gli
aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso della Gran
Bretagna dalla UE
• https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en: per gli aspetti
relativi alla fiscalità ed all’unione doganale
• https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules:per gli aspetti
relativi al commercio estero.
LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE
18 MARZO 2019 109AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
• https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_chec
klist_for_traders_en: per gli aspetti relativi ai provvedimenti che gli
operatori devono adottare in vista della Brexit
• https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it: per gli aspetti
relativi alle modalità di preparazione delle imprese alla Brexit
LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE
18 MARZO 2019 110AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
▪ https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-
lagenzia/area-dogane/urp-telematico
▪ https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
LINK DI RIFERIMENTO NAZIONALI
18 MARZO 2019 111AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
• http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_2
0180022_en.pdf
LINK DI RIFERIMENTO LEGGE DOGANALE
REGNO UNITO
18 MARZO 2019 112AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI
SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI
DELL’UNIONE EUROPEA
Roma 7 marzo 2019
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Per la disciplina della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nel
territorio dell’Unione Europea l’attuale quadro normativo di riferimento
trova fondamento nelle disposizioni recate dalla Direttiva 2008/118/CE
del Consiglio del 16 dicembre 2008, integralmente recepite dal Decreto
Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle Accise (TUA).
La modalità di trasferimento di tali prodotti può avvenire tramite:
• Circolazione in regime sospensivo da accisa
• Trasferimento di prodotti già immessi in consumo
11418 MARZO 2019
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Circolazione in regime sospensivo da accisa di prodotti da e verso
altro Stato Membro
• Da: Deposito Fiscale o Speditore Registrato
• A: Deposito Fiscale o Destinatario Registrato
• Emissione e-AD che reca la chiara identificazione dell’ARC
• Nota di ricevimento attesta la conclusione della circolazione
11518 MARZO 2019
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Trasferimento verso l’Italia di prodotti immessi in consumo in un altro Stato
Membro
• Operatori nazionali: Esercenti Deposito Fiscale o Destinatari Registrati
• Presentazione dichiarazione
• Prestazione della cauzione
• Circolazione scortata dal DAS
• Pagamento Accisa
11618 MARZO 2019
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Trasferimento verso altro Paese Membro di prodotti immessi in consumo in Italia
• Cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa nello Stato Membro di
destinazione
• Presentazione dichiarazione ai fini del rimborso
• Emissione DAS
• Rimborso alla ricezione dell’esemplare n. 3 del DAS
11718 MARZO 2019
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI
SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL
REGNO UNITO DOPO LA BREXIT
Roma 7 marzo 2019
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO
LA BREXIT
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Esportazione di prodotti in regime sospensivo da accisa verso il Regno Unito
• Uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio
dell’Unione Europea verso un Paese Terzo
• Dichiarazione Doganale
• Emissione di e-AD
• Chiusura operazione per effetto del visto uscire dell’ufficio doganale
ed emissione della nota di esportazione
11918 MARZO 2019
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO
LA BREXIT
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Movimentazione verso l’Italia di prodotti dal Regno Unito
• Introduzione nel territorio dell’Unione Europea di prodotti non unionali
• Ipotesi a):
o immissione in libera pratica con presentazione della dichiarazione all’Ufficio
doganale di ingresso (in altro SM o in Italia)
o Emissione dell’e-AD ad opera di uno speditore registrato
o Circolazione in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in
libera pratica verso un deposito fiscale o un destinatario registrato
o Presa in consegna da parte del destinatario nazionale
• Ipotesi b):
o Importazione in Italia
o Immissione in consumo con pagamento dell’accisa
o Trasferimento a destino con DAS ove prevista l’emissione
12018 MARZO 2019
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO
LA BREXIT
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA
Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa in Italia verso il Regno Unito
• Regime di esportazione
• Ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato
Membro
• Emissione DAS
• Rimborso dell’accisa
12118 MARZO 2019
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per ulteriori approfondimenti:
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI