Bonus irpef-circolare- compensazioni

12

Click here to load reader

description

L'agenzia dl

Transcript of Bonus irpef-circolare- compensazioni

Page 1: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

CIRCOLARE N.22/E

Roma, 11 luglio 2014

OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

Page 2: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

2

INDICE

PREMESSA 2

1. SOGGETTI TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO 3

2. RECUPERO DELLE SOMME EROGATE 3

2.1 Modalità di recupero ...................................................................................... 3 2.2 Utilizzo del codice tributo 1655 ..................................................................... 6

2.3 Anno e mese di erogazione ............................................................................. 7

2.4 Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014 .............................................. 7

2.5 Erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015 ............................................ 8

2.6 Erogazioni effettuate in più mesi................................................................... 8

2.7 Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori......................... 9 2.8 Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno .......................... 10

2.9 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici ............................................. 11

PREMESSA

Con le circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014

sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione del credito (di seguito, “credito”)

previsto per l’anno 2014 dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

(di seguito, “decreto”), concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per

lavoratori dipendenti e assimilati”, a favore dei titolari di reddito di lavoro

dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai quali

corrisponda un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro

loro spettanti.

La legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella GU, serie generale, n.

143 del 23 giugno 2014, ed entrata in vigore il 24 giugno 2014, nel convertire in

legge il decreto, ha apportato talune modifiche all’art. 1 del decreto stesso

riguardanti, tra l’altro, le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti

d’imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti relativi alle

modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto.

Page 3: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

3

1. SOGGETTI TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

L’articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto prevede che, per

l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito

eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

Con circolare n. 8/E del 2014, al par. 2, sono state fornite indicazioni sui

sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito.

In tale contesto, la legge di conversione, lasciando immutato il primo

periodo del comma 4, ha sostituito il secondo periodo stabilendo che “Il credito

di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti

d’imposta”.

La modifica non determina alcuna variazione del novero dei sostituti

d’imposta tenuti al riconoscimento del credito in via automatica, che rimangono

quelli individuati al primo periodo del comma 4 del decreto.

La modifica si limita, infatti, a perfezionare il testo del comma 4 sotto il

profilo del drafting, sopprimendo riferimenti normativi non necessari perché

contenuti nel primo periodo del medesimo comma.

2. RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

2.1 Modalità di recupero

La legge di conversione ha apportato, invece, una rilevante modifica in

ordine alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta. A tal

fine, è stato sostituito il secondo periodo del comma 5 dell’art. 1 del decreto ed è

stato soppresso il comma 6.

Prima della modifica il secondo periodo del comma 5 prevedeva che, per

il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero,

Page 4: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

4

fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun

periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il

medesimo periodo di paga.

Il secondo periodo del comma 5, nell’attuale formulazione, prevede che

le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante

l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241.”.

In proposito si ricorda che con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato

istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti

d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66”. Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il

recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della

compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Al par. 4.2 della circolare n. 9/E del 2014 sono state fornite le prime

indicazioni in merito, chiarendo che il recupero del credito da parte dei sostituti

d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il

modello di pagamento F24 e che, per le stesse finalità di recupero, alla

compensazione non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388. Si tratta del limite massimo compensabile ai sensi

dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, elevato a 700.000 euro dall'art. 9,

comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Al riguardo si precisa che per le caratteristiche del credito previsto

dall’art. 1 del decreto, al relativo recupero da parte dei sostituti d’imposta

mediante compensazione non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo

31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai

sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle

imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed

accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

La modifica in esame, nel semplificare la disciplina del recupero delle

somme da parte dei sostituti, da un lato ha inserito la previsione della

Page 5: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

5

compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, e dall’altro ha

contestualmente soppresso sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare

complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per

l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per

il recupero.

Conseguentemente, i sostituti d’imposta erogano il credito in via

automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni

considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.

I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si

avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare

l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante

compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello

F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non

utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti

effettuati con il modello di pagamento F24.

In ordine alle concrete modalità di utilizzo, si evidenzia che il codice

tributo 1655 deve essere esposto nella sezione Erario del modello di pagamento

F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda

dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS,

Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.

È possibile che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle

retribuzioni relative a un dato mese:

- eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito

verso l’erario di corrispondente importo;

- recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori, ad esempio

perché le circostanze evidenziate al par. 2.4 della circolare n. 9/E del 2014

richiedono il ricalcolo del credito spettante, e, pertanto, maturi un debito verso

l’erario per il corrispondente importo.

Page 6: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

6

In detta ipotesi, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare

l’importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del

credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese.

Se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è

superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in

compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza.

Se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori

è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a

debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo

caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo

a debito.

Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che

prima del 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori mediante

compensazione utilizzando il modello di pagamento F24.

Nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta saranno indicate le

modalità di rappresentazione delle compensazioni effettuate.

2.2 Utilizzo del codice tributo 1655

Con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato specificato che in sede di

compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella

sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi

a credito compensati”, con l’indicazione nel campo

“rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese

e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente

nel formato “00MM” e “AAAA”.

Di seguito sono formulati alcuni esempi sull’utilizzo del codice tributo

1655 in relazione alle tematiche trattate.

Page 7: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

7

2.3 Anno e mese di erogazione

Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore

occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai

lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello

di pagamento delle retribuzioni.

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al

mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario

del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 07 2014 1600,00 Totale A B 1600,00

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 27 giugno 2014 gli stipendi relativi al

medesimo mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La

sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 06 2014 1600,00 Totale A B 1600,00

2.4 Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014

Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve

essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015.

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 dicembre 2014 gli stipendi relativi al

mese di novembre 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione

Page 8: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

8

Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente anche nell’ipotesi che

il credito sia utilizzato in compensazione nel 2015:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 12 2014 1600,00 Totale A B 1600,00

2.5 Erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015

L’erogazione del credito effettuata nel 2015 entro il 12 gennaio deve essere

considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014.

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 gennaio 2015 gli stipendi relativi al

mese di dicembre 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione

Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 12 2014 1600,00 Totale A B 1600,00

2.6 Erogazioni effettuate in più mesi

Se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per recuperare importi

relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi diversi occorre indicare in due righe

distinte gli importi relativi a ciascun mese.

Page 9: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

9

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al

mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600, e paga il 10

agosto 2014 gli stipendi relativi al mese di luglio 2014, attribuendo un credito

pari a euro 1.600. La compensazione è effettuata mediante un unico modello F24.

La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 07 2014 1600,00 1655 08 2014 1600,00

Totale A B 3200,00

2.7 Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori

Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e

recupera il credito ad altri lavoratori, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in

compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza.

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al

mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 1.600, e contestualmente

recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 400. Nella sezione Erario del

modello F24 andrà esposto l’importo netto a credito di euro 1.200 nel modo

seguente:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 11 2014 1200,00 Totale A B 1200,00

Page 10: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

10

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al

mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 360, e contestualmente

recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 800. Nella sezione Erario del

modello F24 andrà esposto l’importo netto di euro 440 nel modo seguente:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 11 2014 440,00 Totale A 440,00 B

2.8 Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno

Se il sostituto d’imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio

di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve comunque utilizzare il

codice tributo 1655 per l’utilizzo in compensazione dell’importo corrispondente

al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato. In

questo caso andranno indicati come mese di riferimento “dicembre” e come anno

di riferimento “2014”.

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al

mese di gennaio 2015, erogando in sede di conguaglio nello stesso giorno, un

credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel

modo seguente:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 12 2014 1600,00 Totale A B 1600,00

Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al

mese di gennaio 2015, recuperando in sede di conguaglio nello stesso giorno un

Page 11: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

11

credito pari a euro 640. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel

modo seguente:

codice tributo rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento importi a debito

versati importi a credito

compensati

1655 12 2014 640,00 Totale A 640,00 B

2.9 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici

La legge di conversione ha inserito delle disposizioni riguardanti il

recupero delle somme erogate da parte delle amministrazioni dello Stato e degli

enti pubblici. In particolare, il terzo e quarto periodo del comma 5 prevedono che

“Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme

erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle

ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo

caso l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati

recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle

ritenute da versare mensilmente all’Erario.”. Contestualmente è stato soppresso

il comma 6, che disciplinava per il solo INPS il recupero dei contributi non

versati alle gestioni previdenziali.

Indicazioni su dette modalità di recupero, in particolare sull’utilizzo del

modello F24 enti pubblici e sulla possibilità di recuperare il credito erogato

mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti, sono state fornite al par.

4.2 della circolare n. 9/E del 2014, cui si rinvia.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possono, quindi,

recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi

dovuti ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il

modello di pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero,

oppure il modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento.

Page 12: Bonus  irpef-circolare- compensazioni

12

Le norme in esame non stabiliscono criteri di priorità tra le due modalità

di recupero in precedenza indicate; pertanto, dette modalità possono essere

liberamente adottate, evitando, se possibile, l’insorgere di ipotesi di incapienza in

relazione, ad esempio, all’effettuazione dei conguagli fiscali derivanti dalle

dichiarazioni 730/2014.

Il quinto periodo del comma 5 stabilisce che “Con riferimento alla

riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente

all’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso

ferme le aliquote di computo delle prestazioni.”. Al riguardo, si fa presente che la

disposizione in esame non comporta novità sostanziali, perché si limita a ribadire

quanto già previsto al secondo periodo del medesimo comma 5 prima delle

modifiche apportate dalla legge di conversione.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i

principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA