Bonus 80 euro ai dipendenti a partire da 05.2014 circ. n.22 del 04.06.2014

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L’art. 1 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto,per l’anno 2014, un“bonus in busta paga” di importo pari a 640 euro. Il bonus è erogato a partire dalle buste paga del mese di maggio 2014

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L’art. 1 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto,per l’anno 2014, un“bonus in busta paga” di importo pari a 640 euro. Il bonus è erogato a partire dalle buste paga del mese di maggio 2014.

Circolare n°22 del 04/06/2014

BONUS 80 EURO AI DIPENDENTI A PARTIRE DA MAGGIO 2014

Si avvicina il bonus Irpef da 80 euro per lavoratori dipendenti e assimilati, previsto dal decreto legge n. 66 del

24 aprile 2014, che ha la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro.

L’importo annuale del bonus è di:

− € 640,00 per i lavoratori dipendenti e assimilati che possiedono un reddito annuo complessivo

non superiore a 24.000 euro;

− inferiore a € 640,00 per i lavoratori dipendenti e assimilati che possiedono un reddito annuo

complessivo compreso tra 24.000 euro e 26.000 euro.

− il bonus non spetta in caso di reddito annuo complessivo superiore a 26.000 euro.

Il bonus è rapportato alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro.

Il decreto prevede che il bonus sia riconosciuto automaticamente senza attendere alcuna richiesta esplicita dei

lavoratori, a partire dalle retribuzioni di maggio 2014. Il credito al momento è riconosciuto solo per l’anno

2014.

Il decreto prevede di verificare DUE PRESUPPOSTI per la maturazione del diritto al credito:

1. Il dipendente deve essere titolare di un reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze ) per l’anno d’imposta 2014 non

superiore a 26.000 euro .

p.zza Regina Margherita 7, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 [email protected] www.studiocarlucciocirchetta.it

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2. L’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, deve essere di ammontare

superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. (La circolare num. 8 del 02.04.2014 dell’Agenzia delle

Entrate specifica che “per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al

netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze”)

I datori di lavoro devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito

previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che corrisponderanno durante l’anno, nonché in base ai

redditi derivanti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014, comunicati dal lavoratore. Nei casi in cui

il reddito complessivo superi i 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto

d’imposta), i dipendenti devono comunicarlo al proprio datore di lavoro che recupererà il credito nei

mesi successivi o in occasione del conguaglio di fine rapporto o di fine anno.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il datore di lavoro può utilizzare il credito erogato in ciascun mese per compensare immediatamente le ritenute

e i contributi previdenziali dovuti in ciascun periodo di paga.

Il lavoratore che abbia ricevuto il bonus senza averne diritto dovrà restituirlo in sede di dichiarazione dei

redditi.

La legge non prevede l’obbligo di informare i dipendenti ma riteniamo comunque opportuno allegarvi

un’informativa da consegnare ai vostri dipendenti ai fini di una corretta informazione.

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