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www.ferdinandoboccia.it 1

‘La rivalutazione degli immobiliex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009’

seminario organizzato da:

Bari, 25 marzo 2009

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Bari

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finalità ( da relazione illustrativa al decreto legge ):

� “la finalità che si intende perseguire è quella

di consentire a tali soggetti l’adeguamento

ai valori effettivi della rappresentazione

contabile dei beni immobili, senza

rinunciare al carattere oneroso della

rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale

dei maggiori valori attribuiti ai beni”

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vantaggi civilistici:

� si tratta di una rivalutazione civilistica che non obbliga a quella fiscale

� realizza una rappresentatività più veritiera dei valori degli immobili in bilancio ( valori correnti )

� incrementa il patrimonio per facilitare l’accesso al credito ( x Basilea 2 )

� aiuta a ridurre il costo del denaro richiesto dal settore creditizio all’impresa

� consente di usare il saldo attivo di rivalutazione per coprire le perdite, anche quelle del 2008

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vantaggi fiscali (assoggettamento del saldo attivo di

rivalutazione a imposta sostitutiva):

� rilevanza fiscale di plus. e minus. se si preveda di cedere ( a partire dal 2014 ) i beni immobili rivalutati ( in part.: leasing, lease-back )

� maggiori quote di ammortamento ded. (dal 2013)

� maggiore plafond ded. per spese di manutenzione ( dal 2013 )

� maggiore appeal con riduzione aliquote D.L.5/2009 con recupero della sostitutiva in 3-4 anni

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Soggetti interessati (art.15, c.16) : ( purché non adottino i principi contabili internazionali )

� soggetti indicati nell'art.73, c.1, lettere a) e b), del TUIR

[ a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilitàlimitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitàcommerciali; ]

� le società in nome collettivo

� le società in accomandita semplice

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Soggetti interessati :

Il comma 16 non include nell’ambito soggettivo le persone fisiche che esercitano attività d’impresa.

Tuttavia il successivo c.23, rinviando - in quanto compatibili - ad altre disposizioni tra le quali l’art.15, c.1, della L. 342/2000 che prevede l’estensione anche alle imprese individuali, le fa ricomprendere( Circ. 8/E del 13.3.2009 - Circ. 11/E del 19.3.2009 )

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Soggetti interessati :

sempre il richiamo all’art.15, c.1, della L. 342/2000

fa ricomprendere gli enti non commerciali, relativamente agli immobili relativi all’attivitàcommerciale ( Circ. 11/E del 19.3.2009 )

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Soggetti interessati :

In caso di affitto d’azienda, la possibilità di rivalutare dipende dal soggetto che effettua gli ammortamenti.

Pertanto, assume rilevanza quanto previsto tra le parti nel contratto, ed in particolare:

� se è stata prevista la deroga ex art. 2561 c.c., ossia nel caso in cui gli ammortamenti vengano calcolati dal concedente, èquest’ultimo che potrà effettuare la rivalutazione;

� se, invece, non è stata prevista la deroga ex art. 2561 c.c., ossia nel caso in cui gli ammortamenti vengano dedotti dall’affittuario, ètale soggetto a poter effettuare la rivalutazione.

(circ. 18/E/2006 e circ. 11/E/2009)

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Soggetti interessati :

circolare ASSONIME n.13/2001 ricomprende anche:

� le SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE

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Soggetti interessati: regime contabile adottato:( Circ.16.11.2000 n.207/E, Circ. 13.6.2006 n.18/E, Circ. 11/E/2009 )

� Imprese in contabilità ordinaria

� Imprese in contabilità semplificata� x immobili annotati nel registro dei beni ammortizzabili e/o sul

registro degli acquisti ai fini iva

� a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta

� a condizione che si attribuisca rilevanza fiscale al maggior valore iscritto mediante versamento dell’imposta sostitutiva

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art. 2426 C.C. :

‘Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. …. ‘

il D.L.185/2008, art,15, c.16 prevede una deroga all'articolo 2426C.C. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, consentendo di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2007 (e ancora iscritti in quello al 31.12.2008)

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bilancio interessato alla rivalutazione (art.15, c.17):

� bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12. 2007, per il quale il termine

di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (29.11.2008 )

� prevalentemente, quindi, il bilancio relativo al 2008( per i soggetti con periodi imposta coincidente con l’anno solare )

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Non tutti gli immobili si possono rivalutare

(art.15 c.16):

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immobili esclusi dalla rivalutazione (art.15 c.16):

� aree fabbricabili ( come da piano regolatore )

� immobili alla cui produzione o al cui

scambio è diretta l'attività di impresa( quelli ordinariamente iscritti fra le rimanenze dell’attivo circolante)

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immobili esclusi dalla rivalutazione :

chiarimenti: agenzia entrate - teleconferenza per la stampa specializzata

del 17.1.2009

� immobili iscritti tra le rimanenze al 31.12.07 e

riclassificati fra le immobilizzazioni al

31.12.08

� da parte dell’utilizzatore, gli immobili condotti in

leasing e non ancora riscattati.

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immobili ammessi alla rivalutazione :

� Immobili ammortizzabili� Imm. strumentali ex art.43, c.2°primo periodo, TUIR (cd. strum.

x destinazione )

� Imm. strumentali ex art.43, c.2°secondo periodo, TUIR ( cd. strum. per natura – categorie cat. B, C, D, E nonché A/10)

� Immobili non ammortizzabili� c.d. immobili patrimonio = terreni agricoli e immobili abitativi concessi in

locazione, comodato ….

� valore terreno scorporato dal fabbricato ex art.36 D.L. 223/2006

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immobili ammessi alla rivalutazione :

( circ.13.6.2006 n.18/E e circ. 11/E/2009 ),

sono rivalutabili, altresì, i beni pervenuti all’impresa avente causa a seguito di operazioni straordinarie neutrali eseguite nel 2008 (conferimenti, fusioni e scissioni) purchédetenuti dal dante causa nell’esercizio 2007.

(principio di continuità vedi art.176, c.4, TUIR)

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immobili ammessi alla rivalutazione :

(circolare 19.3.2009 n.11/E - circolare 13.6.2006 n.18/E )

sono rivalutabili, anche:

� i beni completamente ammortizzati

� le immobilizzazioni in corso ( alla data del 31.12.2007)

� fabbricati allo stato RUSTICO al 31.12.2007 ( vedi Ris.

23/E del 28.1.2009 – art. 2645-bis C.C.)

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immobili ammessi alla rivalutazione :

(Circ. 5 / E / 2001)

� diritti reali parziari su immobili e, in

particolare, i diritti di godimento limitati nel

tempo quali l’uso e l’usufrutto.

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immobili ammessi alla rivalutazione :

(circolare 19.3.2009 n.11/E)

� da parte dell’utilizzatore, i beni in leasing per i

quali sia stato esercitato il diritto di riscatto

entro l’esercizio in corso alla data del 31.12.07(ai fini della rivalutazione, i beni si considerano acquisiti alla data del

trasferimento del diritto di proprietà ………………)

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rivalutazioni dubbie, ancora in attesa di conferme

dall’Agenzia :

� c.d.: immobili impianti ‘accatastati’

(silos, oleodotti, centrali idroelettriche, impianti stradali di

distribuzione carburanti ) esclusi da precedenti

rivalutazioni (art.4 D.M. 162/01)

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vincoli imposti dal legislatore (art.15 c.17):

deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ( imm. ammortizz. e non ammortizz.)

quindi

� il procedimento di rivalutazione richiede un preventivo raggruppamento in categorie omogenee degli immobili

rivalutabili

� la rivalutazione deve riguardare tutti gli immobili facenti parte del medesimo raggruppamento

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vincoli imposti dal legislatore:( Circ. 18.6.2001 n.57/E )

l’illegittima esclusione dalla rivalutazione di un bene appartenente a una categoria omogenea determina il disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione per tutti i beni appartenenti a quella categoria, con conseguente recupero a tassazione dei:

� maggiori ammortamenti effettuati

� minori plusvalenze dichiarate,

� applicazione delle ordinarie sanzioni previste nell’ipotesi di infedele dichiarazione

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vincoli imposti dal legislatore:( C.M. 13.6.2006 n.18/E )

il contribuente può tuttavia «impedire la caducazione

degli effetti della rivalutazione sui beni rimanenti qualora, anche in sede di accertamento, provveda al

versamento dell’imposta sostitutiva non versata con riferimento al bene illegittimamente escluso, maggiorata

di sanzioni ed interessi previsti per legge

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limite del valore economico per la rivalutazione:

Manca nella normativa una espressa regolazione del:

limite economico della rivalutazione

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limite del valore economico per la rivalutazione:

Si ritengono applicabili in criteri di cui all’art.11, comma 2, L.342/2000, espressamente richiamati nel art.15,

c.23:

� la rivalutazione deve comunque avvenire nel rispetto

del limite massimo rappresentato dal valore economico

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limite del valore economico per la rivalutazione:

( art.11, L.342/2000 )

per la determinazione del limite massimo del valore economico occorre tenere conto del maggiore fra:

� valore esterno = prezzi correnti di mercato

� valore interno = valore che si può attribuire al bene in base alla CONSISTENZA, CAPACITA’PRODUTTIVA, EFFETTIVA POSSIBILITA’ECONOMICA DI UTILIZZAZIONE DEL BENE

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limite del valore economico per la rivalutazione:(circ.18/E del 2006 – Circ.11/E/2009)

consentita una rivalutazione che si attesti ad un livello intermedio compreso tra il valore economico del bene e quello di libro risultante alla chiusura dell’esercizio di riferimento, a condizione tuttavia che sia adottato un criterio uniforme per tutti i beni appartenenti alla medesima categoriaomogenea

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limite del valore economico per la rivalutazione:

( Circ. 18/E 13.6.2006 e 11/E/2009 )

la rivalutazione effettuata non potrà mai portare il costo storico del bene rivalutato ad un valore superiore a quello di sostituzione

per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

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unicità dei criteri di rivalutazione:( D.M. 162/2001 art.4, co.8 – circ. 11/E/2009 )

� Il criterio di rivalutazione adottato deve essere uguale per tutti i beni facenti parte della stessa categoria

� Non è possibile, all’interno della stessa categoria, adottare ad esempio per un bene il criterio del valore di mercato e per gli altri quello della capacitàproduttiva o dell’effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa

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criteri di rivalutazione nei valori da attribuire:

� appare opportuno disporre di apposite perizie per

avvalorare le argomentazioni poste nelle relazioni a giustificazione dei maggiori valori contabilizzati.

� in special modo se si intende operare anche la

rivalutazione in termini fiscali.

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criteri di rivalutazione nei valori da attribuire:

In alternativa:

� Agenzia del Territorio – banca dati OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare )

http://www.agenziaterritorio.it/?id=2158

� Bollettino periodico BORSA IMMOBILIARE –CCIAA Bari

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annotazioni ex art.15, c.17

la rivalutazione deve essere annotata:

� nel relativo inventario (ai fini della verificaannotare il costo storico + precedenti

rivalutazioni)

� nella nota integrativa

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annotazioni ex art.15, c.17

il rispetto del limite quantitativo imposto dal

Legislatore deve essere attestato dagli

amministratori e dal collegio sindacale nelle

proprie relazioni al bilancio

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FAC- SIMILE DI PARAGRAFO DELLA NOTA INTEGRATIVA

DEDICATO ALLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIARE.

La società si è avvalsa della facoltà prevista dal Dl 185/08, rivalutando i beni immobili come risulta da prospetto sotto riportato. La rivalutazione è stata determinata avendo riguardo al valore economico dei beni in funzionamento (oppure : al valore di mercato ). Il valore economico dei beni, come sopra definito (eventuale: e secondo quanto risulta da apposite relazioni di stima

redatte da esperti del settore), è stato confrontato con il residuo da ammortizzare dei beni stessi. L’importo che ne è risultato è stato assunto come limite massimo della rivalutazione ( eventuale : tale ammontare è stato ridotto prudenzialmente al xx% per l’intera categoria).

L’intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del valore attivo (oppure: a

incremento sia dell’attivo che del fondo ammortamento; oppure: a diminuzione del fondo ammortamento). In contropartita si è iscritta una riserva nel patrimonio netto. Si procederà a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva del 3% (oppure: dell’1,5% ), il cui ammontare è stato contabilizzato a riduzione della riserva (oppure: Non si procederà a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione. Si sono conseguentemente stanziate le imposte differite relativamente al disallineamento civile-fiscale, iscritte a riduzione della riserva di rivalutazione). Attestiamo che il valore netto dei beni rivalutati risultante dal bilancio in commento non eccede quello che è loro fondatamente attribuibile in relazione alla capacitàproduttiva e alla possibilità di utilizzazione nell’impresa (oppure: in relazione al loro valore di mercato).

fonte ‘il sole 24ore’

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metodi contabili di rivalutazione

Tre strade: il Dm 162/2001, all’articolo 5, prevede tre metodi alternativi:

1. la rivalutazione del costo storico del cespite, unitamente alla contestuale rivalutazione del relativo fondo, al fine di consentire la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario;

2. la rivalutazione del solo costo storico del cespite, che ne determina un allungamento della residua vita fiscale;

3. la riduzione del fondo di ammortamento.

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metodi contabili di rivalutazione

simulazione:

� Immobile del valore storico di € 1.000,00

� Fondo di ammortamento € 300,00

� Pertanto, valore netto pari a € 700,00

� Aliquota di ammortamento del 3%

� Rivalutazione al valore netto di € 1.000,00

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metodi contabili di rivalutazione

METODO N.1 ( rivalutazione del costo storico e del fondo )

Ponendo che il valore netto dovrà essere e € 1.000,00� Occorre individuare una % di riv., rapportando il valore netto

rivalutato a quello attuale: nell’esempio € 1.000,00/€ 700,00 = 1,42857 ( c.m. 18.6.2001 n.57/E)

� occorrerà moltiplicare 1,42857 sia per il costo storico che per il fondo

Pertanto� Il valore del bene sarà pari a € 1.428,57 ( = € 1.000,00 x 1,42857)� Il valore del fondo sarà pari a € 428,57 ( = € 300,00 x 1,42857)� Otteniamo il valore netto di € 1.000,00 (= €1.428,57 – €428,57)

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metodi contabili di rivalutazione

METODO N.1 ( rivalutazione del costo storico e del fondo )

Conseguenze:

� Si iscriveranno ammortamenti (maggiori) pari a 42,86 ( 3% di €1.428,57)

� Si mantiene inalterato il periodo di ammortamento residuo del bene ( in 24 anni per € 1.000,00 / € 42,86)

� N.B.: l’aumento del costo del bene comporta un vantaggioindiretto nel calcolo delle spese di manutenzione ded. nel 5% di € 1.428,57 contro il 5% di €1.000,00 (ante riv.) art.102,c.6, tuir

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metodi contabili di rivalutazione

METODO N.2 ( rivalutazione del solo costo storico )

Comporta l’incremento del residuo ammortizzabile con allungamento delle vita residua del bene

Ponendo che il valore netto dovrà essere e € 1.000,00

� occorrerà iscrivere un maggior valore del bene pari a € 300,00

Pertanto

� Il valore del bene sarà pari a € 1.300,00

� Il valore del fondo ( INALTERATO ) sarà pari a € 300,00

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metodi contabili di rivalutazione

METODO N.2 ( rivalutazione del solo costo storico )

Conseguenze:

� Si iscriveranno ammortamenti (maggiori) pari a 39,00 ( 3% di €1.300,00)

� Si prolunga il periodo di ammortamento del bene (ante in 20 anni)

in quanto la chiusura del processo di ammortamento sarà in 26 anni (€1.000,00 / € 39,00 annui)

� Minor vantaggio rispetto al metodo 1 riguardo al plafond spese di manutenzione ( 5% di € 1.300,00 )

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metodi contabili di rivalutazione

METODO N.2 ( rivalutazione del solo costo storico )

Conseguenze:

� E’ consentito un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa

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metodi contabili di rivalutazione

METODO N.3 ( riduzione del fondo di ammortamento )

Ponendo che il valore netto dovrà essere e € 1.000,00

� occorrerà ridurre il fondo di ammortamento del bene di € 300,00

Pertanto

� Il valore del bene sarà pari a € 1.000,00

� Il valore del fondo ( DECREMENTATO ) sarà pari a € 0,00

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metodi contabili di rivalutazione

METODO N.3 ( riduzione del fondo di ammortamento )

Conseguenze:

� Si iscriveranno ammortamenti pari a € 30,00 ( 3% di € 1.000,00)

� Si prolunga il periodo di ammortamento del bene (ante in 20 anni)

in quanto la chiusura del processo di ammortamento sarà in 34 anni (€1.000,00 / € 30,00 annui)

� il valore sul quale calcolare il plafond spese di manutenzione rimane inalterato ( 5% di € 1.000,00)

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metodi contabili di rivalutazione

ci si limita ad osservare che solo il primo metodo consente di rispettare il dettato del

principio contabile OIC 16, secondo cui la

rivalutazione non può sortire l’effetto indiretto

di modificare la stimata vita utile residua del

bene, il che accade allungando il periodo di

ammortamento

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metodi contabili di rivalutazione

(circ. n. 18/E/2006 e 11/E/2009)

all’interno della medesima categoria omogenea,

fermo restando l’obbligo di utilizzare il medesimocriterio di rivalutazione (valore di mercato o valore

interno), non è necessario utilizzare uno solo dei metodi prima illustrati: per i diversi beni della per i diversi beni della

categoria omogenea si possono utilizzare categoria omogenea si possono utilizzare

anche metodi tra loro diversianche metodi tra loro diversi.

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contabilizzazione:

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite

deve essere imputato, alternativamente (art.15, c.18) :

� al capitale

� accantonato in una speciale riserva

designata con riferimento al presente

decreto

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contabilizzazione:Metodo 1:

128,57Fondo di ammort. Immobili

300,00Riserva ex art.15 D.L. 185/2008

428,57Immobili

AvereDare

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contabilizzazione:Metodo 2:

300,00Riserva ex art.15 D.L. 185/2008

300,00Immobili

AvereDare

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contabilizzazione:Metodo 3:

300,00Riserva ex art.15 D.L. 185/2008

300,00Fondo di ammort. Immobili

AvereDare

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riconoscimento ai fini fiscali ( art.15 c. 20)

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di

rivalutazione può essere riconosciuto ai fini

delle imposte sui redditi e dell‘IRAP a

decorrere dal quinto esercizio successivo a

quello con riferimento al quale la rivalutazione

e' stata eseguita ( generalmente il 2013 )

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riconoscimento ai fini fiscali ( art.15 c. 20)

� Solo dal 2013 sarà possibile commisurare le quote di ammortamento fiscale al valore rivalutato dei beni, con il conseguente determinarsi, nei 5 esercizi a partire dal 2008, di un’eccedenza di ammortamenti civilistici, calcolati sulla base del maggiore valore dei beni rivalutati, rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti.

� I maggiori ammortamenti civilistici fiscalmente non riconosciutisaranno recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico, nel rispetto dei limiti indicati nell’articolo 102 del Tuir, come variazioni in dim. nel mod. UNICO.

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riconoscimento ai fini fiscali ( art.15 c. 20)

Analogamente, fino al 2013 il costo

complessivo di riferimento per il calcolo del

5% di deducibilità delle spese di manutenzione ( art. 102, c.6 TUIR) non può tener

conto dei nuovi maggiori valori

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riconoscimento ai fini fiscali ( art.15 c. 21)

Attendere il 2014, invece, per il

riconoscimento fiscale della rivalutazione ai

fini delle minusvalenze e plusvalenze

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obblighi per riconoscimento ai fini fiscali( art.15 c. 20)

versamento di un'imposta sostitutiva dell‘IRPEF, dell‘IRES,

dell‘IRAP e di eventuali addizionali con la misura del:

� 3% ( D.L.5 / 2009 ) per gli immobili ammortizzabili

� 1,5% ( D.L.5 / 2009 ) per immobili non ammortizzabili

da computare in diminuzione del saldo attivo lordo della rivalutazione.

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obblighi per riconoscimento ai fini fiscali

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versamento delle imposte sostitutive

devono essere versate, a scelta:

� in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita ( 16.6.2009 ) .

� in 3 rate di cui la prima entro il 16.6.2009 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi ( 16.6.2010 e 16.6.2011).Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo.

� Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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versamento delle imposte sostitutive

N.B. ( Circ. 11/E/2009)� l’opzione per la rivalutazione fiscale dei beni d’impresa si

perfeziona con l’indicazione in UNICO dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

� l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tali casi:

� iscrizione a ruolo ai sensi degli artt.10 e seg. del DPR 29 settembre 1973, n. 602,

� possibilità di avvalersi delle disposizioni dell’art.13 del D.Lgs.n. 472 del 1997 (cosiddetto “ravvedimento operoso”)

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perdita dei benefici fiscali (art.15, c.21)

ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione, nel caso di:

� cessione a titolo oneroso

� assegnazione ai soci

� destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

� destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore

� Lease-back ( cfr. teleconferenza Agenzia 17.1.2009 )

in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio ( 2014) successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita

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perdita dei benefici fiscali

Nelle ipotesi di realizzo anticipato, al soggetto

che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un

credito di imposta pari all’ammontare

dell’imposta sostitutiva riferibile alla

rivalutazione dei beni oggetto delle operazioni

in esame ( D.M. 86/2002, art.3 c.3)

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CASO ‘A’ alienazione ante 2014 = perdita dei benefici fiscali

nell’es.1, in caso di alienazione nel 2009:

( valore iniz.= 1.000,00, valore rival. 1428,57, f.do iniziale €300,00, f.do rival. € 428,57, valore alien. € 2.000,00)

Plus. Civilistica = 2.000,00 – (1.428,57- 428,57) = 1.000,00

Plus. Fiscale = 2.000,00 ( 1.000,00 – 300,00 ) = 1.300,00

In UNICO rileveremo una variazione in aumento di € 300,00

con tassazione tot. di 408,20 ( 1.300,00 x 31,4%) – il credito di imposta di 9,00 ( 300,00 x 3%)

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CASO ‘B’ alienazione post 2014 = conservazione dei benefici fiscali

nell’es.1, in caso di alienazione nel 2014:

(valore rival. 1428,57, f.do rival. € 685,73, valore alien. € 2.000,00)

Plus. Civilistica = Plus. Fiscale

2.000,00 – (1.428,57- 685,73) = 1.257,16

In UNICO avremo una tassazione tot. di 394,75 ( 1.257,16 x 31,4%)

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 66

La rivalutazione degli immobiliex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009

imposte anticipate e differite

poiché:

� il riconoscimento fiscale dei maggiori valori decorre generalmente dal 2013

� per i 5 esercizi dal 2008 al 2012 saranno iscritti ammortamenti temporaneamente non deducibili

� sarà necessario stanziare ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 67

La rivalutazione degli immobiliex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009

imposte anticipate e differite

� Considerando IRES al 27,5% e IRAP al 3,9% ( in tot. 31,4%) ogni anno, dal 2008 al 2012, occorrerà iscrivere

imposte anticipate per il 31,4% dei maggiori ammortamenti

fiscalmente non deducibili (es.1 = € 12,86 x 31,4%)

4,04Imposte

anticipate

4,04Cred. per imposte

anticipate

averedare

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 68

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imposte anticipate e differite

� a partire dal 2013, fino ad azzeramento del conto ‘Cred. per

imposte anticipate’ , occorrerà contabilizzare l’utilizzo delle

attività per imposte anticipate

4,04Cred. per imposte

anticipate

4,04Imposte di

esercizio ant.

averedare

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 69

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Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite

deve essere imputato, alternativamente (art.15, c.18) :

� al capitale

� accantonato in una speciale riserva

designata con riferimento al presente

decreto

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affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (art.15, c.19):

La società può affrancare il saldo attivo della rivalutazione con l'applicazione di una imposta sostitutiva dell‘IRPEF, dell‘IRES, dell‘IRAP e di eventuali ADDIZIONALI nella misura del:

10 %

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La rivalutazione degli immobiliex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009

affrancamento … (art.15, c.18 – circ. 11/E/2009) :

1°Caso = rival. solo civilistica

la speciale riserva:� costituisce una riserva di utili , tassata ordinariamente

su società e in capo alla soci come dividendo, all’atto della distribuzione

� ai fini fiscali non è riserva in sospensione di imposta� l’utilizzo per copertura perdite è irrilevante fiscalmente� in caso di utilizzazione a copertura perdite non si può dare

luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non è reintegrata o ridotta con deliberazione di assemblea straordinaria

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 72

La rivalutazione degli immobiliex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009

affrancamento … (art.15, c.18 – circ. 11/E/2009) :

2°Caso = rival. con affrancamento della riserva

la speciale riserva:� ai fini fiscali costituisce una riserva in sospensione di

imposta ossia tassabile in capo ai soci in caso di distribuzione

� l’utilizzo per copertura perdite è irrilevante fiscalmente

� in caso di utilizzazione a copertura perdite non si può dare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non è reintegrata o ridotta con deliberazione di assemblea straordinaria

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 73

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affrancamento … (art.15, c.18 – circ. 11/E/2009):

� Se la rivalutazione ha solo rilevanza civilistica,

il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta e, di conseguenza, non rientra nella disciplina dell’affrancamento in esame.

� l’affrancamento del saldo attivo riguarda

esclusivamente l’ipotesi in cui il contribuente abbia

dato rilevanza fiscale alla rivalutazione con il versamento dell’imposta sostitutiva

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 74

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affrancamento .. (d.m. 86/2002, art.4 - circ. 11/E/2009):

� nel calcolo x l’affrancamento il saldo attivo di

Riv. deve essere assunto al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della

rivalutazione, senza tener conto della

circostanza che il saldo attivo viene esposto in

bilancio al netto dell’imposta sostitutiva.

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 75

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contabilizzazione affrancamento del saldo attivo di

rivalutazione (art.15, c.19):

� l’imposta sostitutiva applicata ( 10% di € 300,00 ) si iscrive a riduzione della riserva

30,00Deb. v/Erario per imposta sostitutiva

30,00Riserva ex art.15 D.L. 185/2008

AvereDare

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affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (art.15, c.19):

Per i soci, riferimento agli artt. 47 o 59 tuir

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rinvio a altre normative ( art.15 c.23):

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni:

� artt. 11, 13 e 15 della L. 21.11.2000, n. 342;

� D.M. delle Finanze 13.4.2001, n. 162;

� D.M. dell'Economia e delle Finanze 19.4.2002,

n. 86.

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Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari 78

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principali circolari applicabili:

� Circ. 207/E/2000� Circ. 5/E/2001

� Circ. 57/E/2001� Circ. 18/E/2006

� Circ. 8/E/2009� Circ. 11/E/2009� Circ. Assonime n.13/2001

� Circ. Assonime n.23/2006

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the end