Bonus casa&energia

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65 % 50 % 50 % GUIDA ALLE DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2013 SUPPLEMENTO A IL GIORNALE DELL’INSTALLATORE ELETTRICO N. 09/2013 - ISSN 0392-3630 - € 5,00

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Transcript of Bonus casa&energia

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65%

50%

50%

Guida alle detrazioni per la ristrutturazione e la riqualificazione enerGetica

2013

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Grazie ai nuovissimi profi li di predisposizione a “C” è possibile dotare ogni serramento di una comoda e invisibile sede per la collo-cazione di zanzariere. Un intelligente accessorio sviluppato apposta per semplifi care la posa di qualsiasi cassonetto Genius, per avvolgi-bile o plissettata, fi no a 46mm di ingombro.

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Integrare e risparmiare, con Genius oggi si può.

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index- speciale bonus casa & energia

8 65% BONUS ENERGIA10 Le agevoLazioni fiscaLi per iL

risparmio energetico

14 schede

22 documenti

26 gLossario

28 faQ

36 50% BONUS RISTRUTTURAZIONI38 detrazioni per La casa ristrutturata

42 schede

48 documenti

52 gLossario

56 faQ

60 50% BONUS MOBILI62 un bonus anche per L’arredo

64 schede

68 documenti

69 faQ

70 PER NON SBAGLIARE

Anno 35° - Numero 3 - ottobre 2013 Supplemento del Giornale dell’Installatore Elettrico n° 09/2013

Direttore DBI Publishing: Francesca Bonadeo Responsabile Area Installazione: Alessia Varalda - [email protected] Redazione: Daniele Bonalumi - [email protected], Edoardo Oldrati - [email protected] di redazione: Claudia Cristallo - [email protected] collaborato: Riccardo Battisti, Ennio Braicovich (Direttore Editoriale Nuova Finestra), Adelaide Maini, Cristina Mandrini (Responsabile Area Building), Alber-to Schoenstein (Responsabile Editoriale Nuova Finestra)

organo direttivo nazionale di Confartigianato - Impianti

DBInformation SpA20143 Milano - Viale G. Richard, 1/aTelefono 02 81830.1 - Telefono redazione 02 81830.629Fax redazione 02 81830408 - Fax pubblicità 02 81830405www.dbinformation.it - [email protected]

Organizzazione di VenditaSegreteria Commerciale: Luciana Lazzaroni 02 81830.233 ([email protected]) Key Account International Sales: Patrizia Sandri tel. 02 81830.635 ([email protected]) Ufficio traffico: Emanuela Giudice tel. 02 81830.284 ([email protected])Copyright DBInformation SpA - Milano - Italia

È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, fotografie e disegni senza preventiva autorizzazione scritta. Manoscritti, foto, disegni, quando non esplicita-mente richiesti, non vengono restituiti.

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DBInformation SpA è associata a:

Testata iscritta allaUnione Stampa Periodica Italiana

72 CONTO TERMICO74 conto termico un’opportunità per iL

soLare

80 schede

85 gLossario

86 faQ

88 AGEVOLAZIONI DISABILI90 vivere La casa senza barriere

93 gLossario

94 IVA: QUALE QUELLA CORRETTA

96 Indirizzi

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6 2013

bonus - Casa & energia

Le famiglie italiane credono nell’efficienza e per questo sono disposte ad investire, anche in un momento economico non facile. E tuttavia in buona parte (65%) non conoscono le detrazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni.Questo è quanto emerso da una recente ricerca sul tema. A questo si aggiunge il fatto che l’Italia ha un patrimonio edile vetusto, energivoro e incapace di rispondere alle nuove esigenze abitative dei cittadini. È questo il motivo per cui la riqualificazione dell’esistente è una priorità per il Paese e a tal fine lo Stato mette a disposizione dei cittadini un pacchetto di incentivi forse irripetibile per consistenza e ricchezza di opzioni. In questo scenario DBInformation ha voluto realizzare la Guida alle detrazioni “Bonus Casa & Energia 2013”, uno strumento utile e soprattutto di facile interpretazione per orientare nella scelta delle agevolazioni fiscali. L’obiettivo è fornire un aiuto prezioso per chi deve ristrutturare e acquistare, ma anche per chi deve progettare e vendere. Abbiamo voluto infatti dare uno sguardo panoramico sulle agevolazioni in vigore, soffermandoci, con schede monotematiche, sugli aspetti più interessanti o complessi. Dalla sostituzione dei serramenti al rinnovo dell’impianto elettrico, dalle pompe di calore all’eliminazione delle barriere per i disabili, senza scordare l’arredo e gli elettrodomestici.Bonus Casa & Energia è una monografia chiara e di facile lettura, in grado di guidare step by step con un’infografica accattivante lungo tutte le fasi necessarie per ottenere i bonus senza sbagliare. Grazie al ricco glossario e alle dettagliate schede tecniche, questa pubblicazione offre risposte sia i consumatori sia gli addetti ai lavori. Le detrazioni in vigore seppur interessanti dal punto di vista economi-co non sono però semplici da interpretare. Per questo riteniamo che “Bonus Casa & Energia”, forte delle competenze multisettoriali delle redazioni delle testate Nuova Finestra, Il Giornale dell’Installatore Elet-trico e Tis, possa aiutare a sciogliere qualche dubbio. Qui ci fermiamo noi come operatori della stampa specializzata. Ora tocca ai cittadini e alla filiera delle costruzioni cogliere questa opportu-nità e riuscire a trasformare decreti e norme in un processo virtuoso di crescita economica e ambientale per il Paese.

La redazione

Perché ? Ennio Braicovich

Direttore editoriale Nuova Finestra

Cristina Mandrini Responsabile Area Building

Edoardo Oldrati Redattore GIE e TIS

Alberto Schoenstein Responsabile editoriale

Nuova Finestra

Alessia Varalda Responsabile Area Installazione

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65% Informarsi

adeguatamente se:

• si ha titolo per beneficiare delle detrazioni del 65%;

• se l’unità immobiliare possiede i requisiti idonei;

• se l’intervento prescelto è soggetto a titoli abilitativi (Comune, Asl);• se esistono disposizioni locali (Comune, Provincia,

Regione) più restrittive di quelle nazionali cui sottostare

Attenzione: se la realizzazione dell’intervento agevolato non prevede alcuna autorizzazione amministrativa ai sensi della normativa locale o nazionale, è necessario che il beneficiario

sottoscriva una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di

inizio lavori e attesti che l’intervento rientra tra quelli agevolati

(Circolare Agenzia delle Entrate, 1° giugno 2012)

Eseguire le opere

attenendosi strettamente a

quanto riportato in questa e altre guide come

quella dell’Agenzia delle Entrate e alle Faq di Enea, rinvenibili alla pagina web http://www.acs.enea.it/faq.pdf soprattutto per quanto

riguarda bonifici, fatture, contratti di fornitura

e posa, e verbale di collaudo fine

lavori

Rivolgersi a imprese e

professionisti qualificati e competenti, anche in merito alle detrazioni

fiscali

1° 3°

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2013 9

BONUS eNergia

Consegnare tutta la

documentazione tecnica, le fatture e le

ricevute al commercialista o al Caaf e

conservarne copia

iMPOrTaNTeil codice CPiD-

Codice Personale identificativo, rilasciato

da enea contestualmente alla notifica di conferma di inoltro

della documentazione ai fini della detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, è prezioso. esso consente di poter accedere alla dichiarazione, di correggerla

e richiuderla entro i termini previsti per la presentazione

della dichiarazione dei redditi

Conservare la notifica

di conferma di inoltro della pratica di enea contenente

il codice CPiD-Codice Personale

iDentificativo

Comunicare l’intervento

ad enea entro 90 gg dalla fine lavori secondo

la seguente procedura:a) registrarsi e ottenere username e

password;b) accedere al sistema;

c) inserire i dati anagrafici del beneficiario;d) inserire i dati dell’immobile oggetto dell’intervento;

e) scegliere il comma dell’art. 1 della legge n. 296/2006 da applicare: 344 per la riqualificazione energetica generale degli edifici esistenti; 345a per le strutture opache e 345b per finestre e assimilabili; 346 per i pannelli solari;

347 per gli impianti di climatizzazione;f) compilare gli allegati proposti dal sistema

a seconda del tipo di intervento eseguito e stamparli

g) verificare accuratamente i dati inseriti

h) inviare la dichiarazione e stamparla

5°4°

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bonus 65%- energia

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Le ragioni di un provvedimentoLe detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, dette anche bonus energia o ecobonus, sono state introdotte con la legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007). L’obiettivo del provvedimento è stimolare contribuen-ti privati e imprese a eseguire opere che hanno per finalità la riduzione dei consumi energetici in edilizia e la riduzione delle emissioni di CO2, imposteci da trattati internazionali come quello di Kyoto e dalle politiche dell’Unione Europea. L’Italia è notoriamente un Paese grande consumatore di energia, che viene in buona parte importata (gas, petrolio e in misura minore energia elettrica). Una serie di condizioni (storiche, di mercato…) ha fatto sì che imprese e cittadini italiani paghino l’energia molto di più degli altri cittadini e imprese dell’Unione Europea. I set-tori che consumano energia sono tre: edilizia (ne assorbe il 40%), industria (30%) e trasporti (30%). In particolare, il patrimonio immobiliare italiano è stato costruito quasi tutto senza tenere in debito conto il problema dell’energia, che fino a pochi decenni fa era una risorsa disponibile a prezzi molto convenienti. L’Unione Europea è molto determinata nel perseguire una politica energetica che ci renda meno dipendenti dall’im-portazione di energia proveniente da Paesi politicamente instabili e dall’importazione di energia di origine fossile (gas,

petrolio, carbone) responsabile delle emissioni di CO2, un gas accusato di essere responsabile del surriscaldamento globale della terra (effetto serra). Per ognuno dei tre grandi settori consumatori di energia l’Unione ha emanato e continua ad emanare direttive che hanno per fine l’aumento dell’efficienza energetica dei Paesi membri e la riduzione dei consumi di energia. Le principali direttive sono:

- 2002/91/CE (recepita con il dlgs 192/2005 e quindi inte-grato e corretto con il dlgs 311/2006);

di Ennio Braicovich e Alberto Schoenstein per la documentazione

Governo e parlamento hanno potenziato le detrazioni fiscali portandole dal 55% al 65% Ma solo per un periodo limitato di tempo

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2013 11

bonus 65%- energia

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12 2013

bonus 65%- energia

SOGGETTI BENEFICIARISono:- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, ivi compresi titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, inquilini e chi detiene l’immobile in comodato;

- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

- associazioni tra professionisti;- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.Possono porre in detrazione le spese che sostengono per il risparmio energetico anche i familiari conviventi con il possessore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado come nonni, bisnonni, nipoti e bisnipoti, e affini entro il secondo grado come suoceri, generi, nuore e cognati).Questa clausola non vale per i lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività di impresa, arte o professione.

IMMOBILI AGEVOLATIIl beneficio è previsto solo per interventi di efficientamento energetico di immobili esistenti sul territorio nazionale, censiti dall’Ufficio del catasto o in via di accatastamento e relative pertinenze, per i quali sia stata pagata l’Imu (se dovuta), dotati di impianto di riscaldamento. Gli immobili possono essere residenziali, di qualunque categoria catastale, o strumentali per l’attività delle imprese o delle professioni.

TITOLI ABILITATIVIIl richiedente il beneficio è tenuto a:a) informarsi presso il Comune in cui avverrà l’intervento di

riqualificazione energetica se esso richiede una procedura amministrativa specifica (come Cial-Comunicazione di inizio di attività libera, Dia eccetera).

Attenzione: se la realizzazione dell’intervento agevolato non prevede alcuna autorizzazione amministrativa ai sensi della normativa locale o nazionale, è necessario che il beneficiario sottoscriva una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e attesti che l’intervento rientra tra quelli agevolati.b) a chiedere agli Uffici tecnici comunali se esistono specifiche

regolamentazioni comunali, provinciali e regionali da rispettare in materia;

c) verificare se occorre la dichiarazione preventiva all’Asl qualora l’intervento da eseguire rientri tra quelli previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

PERIODO DI DETRAZIONEÈ di 10 anniAttualmente, le detrazioni fiscali del 65% (55%) sono ripartite in rate di pari importo e distribuite su dieci anni. Occorre tener conto della cosiddetta capienza fiscale: il valore della detrazione non può superare il valore dell’imposta annua emergente dalla dichiarazione dei redditi.

SPESE AMMISSIBILISono detraibili le spese strettamente necessarie per l’intervento (nuova caldaia, nuovi infissi…), i costi per le opere edili che si rendono necessarie per eseguire l’intervento di risparmio energetico, le spese e i servizi professionali correlati.

LE PROCEDURE PER LA DETRAZIONEVedi pagine 23-25.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONEEnea è l’unico ente destinato a ricevere la documentazione per poter esercitare il diritto al bonus energia. L’invio ad Enea può avvenire solo via web.

TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE A ENEAVa effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Solo per via telematica.

CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICIIl bonus energia del 65% non è cumulabile, per lo stesso intervento, con altri incentivi statali come il 50% o il 36%, e con contributi comunali, regionali o comunitari.

TRASFERIMENTO DELLE DETRAZIONINel caso di trasferimento di un immobile le quote residue delle detrazioni potranno essere godute dal nuovo titolare, salvo diverso accordo. In caso di affitto o comodato invece è sempre il conduttore o il comodatario a godere del beneficio fiscale nel tempo.In caso di decesso del beneficiario delle detrazioni fiscali, il beneficio fiscale passa interamente all’erede che conserva la “detenzione materiale e diretta del bene” oggetto dell’intervento

PAGAMENTI- Contribuenti senza partita Iva: solo mediante bonifico bancario o postale “parlante”;

- Contribuenti con partita Iva: ogni mezzo.Nei modelli per i bonifici vanno indicati:- causale del versamento con riferimento di legge;- codice fiscale del/dei beneficiario/i della detrazione;- estremi del soggetto che riceve il bonifico, sua partita Iva o codice fiscale.

DOCUMENTAZIONE DA REDIGEREOgnuno dei cinque interventi di riqualificazione energetica richiede uno specifico iter documentale. Si consiglia di consultare più avanti quanto riportato nelle singole schede.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE- Asseverazione di tecnico qualificato o certificazione del produttore quando richiesta;

- ricevuta dell’inoltro della documentazione a Enea;- fatture, ricevute fiscali, verbale di collaudo;- ricevute dei bonifici (per i privati);- dichiarazione di consenso del proprietario se i lavori sono stati eseguiti dal detentore dell’immobile;

- contratto di affitto o di comodato se del caso;- copia della delibera assembleare e copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese se i lavori sono stati eseguiti su parti comuni di edifici.

LAVORI A CAVALLO DI DUE ESERCIZIInterventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo di imposta vanno comunicati online all’Agenzia delle Entrate utilizzando il software apposito rinvenibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce

> Cosa devi fare > Richiedere > Agevolazioni > Riqualificazione energetica > Compilazione e invio > Software di compilazione riqualificazione energetica (55%)

65% VS 55%. CALCOLO DI CONVENIENZATutti gli interventi che possono godere del bonus energia (oggi 65%) possono altresì godere del bonus casa o bonus ristrutturazioni che è stato portato recentemente dal 36% al 50%. Identici per i due bonus è il periodo di detrazione: 10 anni. Tra i due interventi occorre valutare, dati alla mano, gli extracosti che comportano le opere di risparmio energetico rispetto a quelle di ristrutturazione, sempre tenendo a mente che le opere in edilizia hanno ripercussioni sia economiche che ambientali che hanno un impatto durevole nel tempo.

CHECK-UP PER I POTENZIALI BENEFICIARI

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2013 13

bonus 65%- energia

- 31/2010/UE (Energy Performance Building Directive/Diret-tiva sulla prestazione energetica degli edifici) recepita con il DL 63/2013, convertito in legge dalla legge n. 90/2013.

In questo quadro, per stimolare cittadini e imprese italiani ad attuare misure di risparmio energetico sono state intro-dotte le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza ener-getica. È una misura che ha dato a partire dal 2007, primo anno di applicazione, ottima prova di sé. Essa ha contribuito a riqualificare una parte del patrimonio immobiliare nazionale (ancora piccola, pari al 5,5%, dato 2012), riducendone i consumi di energia e creando decine di migliaia di posti di lavoro. Parecchi studi hanno dimostrato anche che lo Stato trae vantaggio economico dalle detrazioni fiscali incassando immediatamente l’Iva per lavori, materiali, spese tecniche; l’Ires per imprese e tecnici; l’Irpef e oneri sociali sulle atti-vità dei lavoratori e dall’emersione del nero. In generale, infine, il provvedimento ha generato importan-ti ricadute positive sull’economia con ulteriori effetti bene-fici per le casse statali. Ma vi è di più. Le detrazioni fiscali hanno avuto uno straordinario effetto educativo su famiglie e imprese, avvicinando per la prima volta moltissimi italiani alle problematiche del risparmio energetico.Per accelerare il processo di ripresa economica dalla crisi che ha toccato in maniera pesante il settore edilizio e il suo indotto nell’ultimo quinquennio, Governo e Parla-mento hanno deciso di aumentare il beneficio fiscale dal 55% al 65% varando la legge n. 90/2013 che ha converti-to in legge il DL 63/2013. L’augurio è che il provvedimento sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici divenga strutturale sul medio/lungo periodo per permettere a famiglie, condomini e imprese di pro-grammare su più anni interventi che possono essere an-che molto onerosi. Abbiamo un patrimonio immobiliare immenso, che è quasi tutto da riqualificare energeticamente. In gran sintesi: le detrazioni fiscali del 65% stanno facendo del bene all’Italia e al suo patrimonio immobiliare, agli italiani, all’economia e all’ambiente. Sarebbe un peccato non mantenere il prov-vedimento pur apportando ad esso le necessarie migliorie.

Gli interventi agevolati con il bonus energia del 65% (già 55%) includono:1. la riqualificazione energetica

generale degli edifici;2. strutture opache dell’involucro

(pareti esterne, tetti,

pavimentazioni…);3. finestre e infissi, componenti

finestrati e assimilabili;4. installazione di pannelli solari

termici;5. impianti di climatizzazione.

ENEASito dedicato all’efficienza energetica degli immobili, alle detrazioni fiscali e alle informazioni in merito:http://efficienzaenergetica.acs.enea.itSito dedicato all’invio della documentazione ai fini delle detrazioni fiscali ai sensi della legge 296/2006:http://finanziaria2013.enea.it

AGENZIA DELLE ENTRATEGuida Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: alla vocewww.agenziaentrate.gov.italla voce> L’Agenzia > “L’Agenzia comunica” > Prodotti editoriali -> Guide fiscali

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

ULTERIORI INFORMAZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVIART. 1 legge N. 296/2006

TIPO AGEVOLAZIONE DETRAZIONE MASSIMA

comma 344 Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti

100.000 €

comma 345a Interventi su strutture opache (muri, tetti, coperture, pavimentazioni) per la riduzione della trasmittanza termica

60.000 €

comma 345b Sostituzione di infissi per la riduzione della trasmittanza termica

60.000 €

comma 346 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

60.000 €

comma 347 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

30.000 €

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VALORI CUMULATI DI RISPARMIO ENERGETICO (gWh/anno)Distribuzione richieste di detrazione 2011 per tipologia di intervento

(Fonte:Enea)

(Fonte:Enea)

■ Climatizzazione invernale ■ Solare termico ■ Infissi ■ Strutture opache orizzontali ■ Strutture opache verticali

■ Infissi 59,0%■ Caldaie a condensazione 24,4%■ Solare termico 10,5%■ Pompe di calore 2,5%

■ Strutture opache orizzontali 1,8%■ Strutture opache verticali 1,4%■ Caldaie a biomasse 0,2%■ Impianti geotermici 0,1%

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14 2013

bonus 65%- energia

BONUS ENERGIA/RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI ESISTENTI

INTERVENTI Tutte le opere e gli impianti (come, ad esempio, isolamento termico di muri esterni, coperture, solette, sostituzione di caldaie e di infissi…) che consentono complessivamente di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti dall’Allegato A del DM 11 marzo 2008 e succes-sive modifiche

RIFERIMENTO DI LEGGE

Art. 1, comma 344, legge n. 296/2006

PERIODOFino al 5/06/2013 Dal 6/06 al 31/12/2013 Dall’1/01/2014

DETRAZIONE FISCALE

55% 65% 36%

SPESA MASSIMA AGEVOLABILE

181.818,18 € 153.846,15 € 48.000 €

DETRAZIONE MASSIMA

100.000 € 100.000 € 17.280 €

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve risultare superiore ai valori limite definiti dall’Allegato A del DM 11 marzo 2008 e successive modifiche in funzione della categoria dell’edificio, della zona climatica della località di ubicazione dell’edificio oggetto di riqualificazione energetica e del rapporto di forma dell’edificio S/V (superficie disperdente/volume)

DOCUMENTI DA APPRONTARE

- Attestato di qualificazione energetica (Allegato A, DM 19/02/2007)

- Scheda informativa (Allegato E, DM 19/02/2007) compilata online sul sito Enea http://finanziaria2013.enea.it e stampata

DOCUMENTI DA CONSERVARE

- Asseverazione di tecnico abilitato che attesta che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non supera i valori limite definiti dall’Allegato A del DM 11 marzo 2008

- Attestato di certificazione energetica

- Contratti di fornitura e posa, fatture, ricevute di bonifici, ricevute di consegna, dichiarazioni di inizio e chiusu-ra lavori, verbale di collaudo

- Notifica di Enea di conferma di inoltro della documentazione

PAGAMENTI Contribuenti senza partita Iva: con bonifico bancario o postale

Contribuenti con partita Iva: ogni mezzo di pagamento

NOTA 1 CONDOMINI: gli interventi godono della detrazione fiscale del 65% fino al 30 giugno 2014 se eseguiti su “parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile” o se interessano “tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”. Da Art. 14 legge n. 90/2013 (DL n. 63/2013)

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bonus 65%- energia

BONUS ENERGIA/INVOLUCRO OPACO

INTERVENTI Isolamento termico di tetti, sottotetti, pareti in genere esterne

DESTINAZIONE Delimitazione del volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati al fine di migliorare le condizioni termiche dell’edificio

RIFERIMENTO DI LEGGE

Art. 1, comma 345a, legge n. 296/2006

PERIODO

Fino al 5/06/2013 Dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 Dall’1/01/2014

DETRAZIONE FISCALE

55% 65% 36%

SPESA MASSIMA AGEVOLABILE

109.090,91 € 92.307,69 € 48.000 €

DETRAZIONE MASSIMA

60.000 € 60.000 € 17.280 €

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le strutture opache verticali, orizzontali o inclinate devono possedere valori di trasmittanza termica non supe-riori ai valori limite della Tabella 2 dell’Allegato B al DM 11 marzo 2008 in funzione della zona climatica di ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica

TABELLA 2, Allegato B DM 11 marzo 2008

ZONA CLIMATICA LIMITE TRASMITTANZA TERMICA U

STRUTTURE OPACHE VERTICALI

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE

COPERTURE PAVIMENTI

A 0,54 0,32 0,60

B 0,41 0,32 0,46

C 0,34 0,32 0,40

D 0,29 0,26 0,34

E 0,27 0,24 0,30

F 0,26 0,23 0,28

NOTA: i pavimenti devono separare locali riscaldati da locali non riscaldati o dare verso l’esterno

DOCUMENTI DA APPRONTARE

- Attestato di qualificazione energetica (Allegato A)- Scheda informativa (allegato E) compilata online sul sito http://finanziaria2013.enea.it

DOCUMENTI DA CONSERVARE

- Attestato di qualificazione energetica (Allegato A, DM 19/02/2007)- Scheda informativa semplificata (Allegato E) compilata online sul sito Enea http://finanziaria2013.enea.it e stampata;- Contratto di fornitura e posa, fatture, ricevute di bonifici, ricevute di consegna, dichiarazioni di inizio e

chiusura lavori, verbale di collaudo- Notifica di Enea di conferma di inoltro della documentazione

PAGAMENTI Contribuenti senza partita Iva: con bonifico bancario o postaleContribuenti con partita Iva: ogni mezzo di pagamento

NOTA 1 SPESE DETRAIBILI: tutti gli interventi che riducono la trasmittanza termica U dell’involucro opaco, compren-sivi di “opere provvisionali e accessorie” quali:a) fornitura e messa in opera di materiali isolanti;b) fornitura e messa in opera di “materiali ordinari” necessari al miglioramento delle caratteristiche termiche

delle strutture esistenti;c) demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;d) prestazioni professionali dei tecnici.

NOTA 2 ISOLAMENTO TERMICO DEL TETTO. Vanno distinti tre casi:a) sottotetto abitabile e riscaldato: Sì, la spesa è detraibile;b) sottotetto non abitabile e non praticabile. Sì, la spesa è detraibileNota: ai fini del calcolo della trasmittanza U si considera un unico corpo l’insieme tetto e solaioc) sottotetto non abitabile, non riscaldato e praticabile: sono detraibili solo le spese di coibentazione tra

solaio e ambienti sottostanti riscaldati poiché la legge agevola solo gli interventi che isolano termicamente ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono o verso l’esterno

NOTA 3 CONDOMINI: gli interventi godono della detrazione fiscale del 65% fino al 30 giugno 2014 se eseguiti su “parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile” o se interessa-no “tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”. Da Art. 14 legge n. 90/2013 (DL n. 63/2013)

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BONUS ENERGIA/FINESTRE

INTERVENTI “Chiusure apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/od opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati” secondo la definizione contenuta all’art. 1 comma 2 lettera d) del DM 11 marzo 2008 (coordinato con il DM 26 gennaio 2008) (sostituzione)

Porte di ingresso (sostituzione)

Finestre da tetto (sostituzione)

Vetri isolanti. Integrazioni e sostituzioni di vetri isolanti in serramenti esistenti purché la trasmittanza termica sia inferiore a quella preesistente e comunque inferiore o uguale ai valori limiti riportati in tabella B del DM 11 marzo 2008 (vedi più sotto la voce Caratteristiche tecniche)

Porte da garage qualora il locale sia riscaldato e separino il garage da un ambiente non riscaldato (sostituzione)

Chiusure oscuranti (scuri, tapparelle, persiane) solo se sostituite contestualmente agli infissi, ivi compresi gli accessori come i cassonetti eccetera (sostituzione)

DESTINAZIONE Delimitazione del volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati

RIFERIMENTO DI LEGGE

Art. 1, comma 345b, legge n. 296/2006

PERIODO Fino al 5/06/2013 Dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 Dall’1/01/2014DETRAZIONE FISCALE

55% 65% 36%

SPESA MASSIMA AGEVOLABILE

109.090,91 € 92.307,69 € 48.000 €

DETRAZIONE MASSIMA

60.000 € 60.000 € 17.280 €

CARATTERISTICHE TECNICHE

I serramenti che sostituiscono quelli preesistenti devono possedere un coefficiente di trasmittanza termica U non superiore ai valori limite riportati nella tabella 2, Allegato B al DM 11 marzo 2008 in funzione della zona climatica di ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica

TABELLA 2, Allegato B DM 11 marzo 2008 e ssmm ZONA CLIMATICA LIMITE TRASMITTANZA TERMICA Uw A 3,7 B 2,4 C 2,1 D 2,0 E 1,8 F 1,6

Qualora la sostituzione delle finestre avvenga contestualmente alla sostituzione delle chiusure oscuranti, nel calcolo del valore U il produttore potrà tener conto dell’apporto delle chiusure come da norma Uni TS 11300, come da Art. 3 del dpr 59/2009

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Comprensive di infissi e componenti assimilabili

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BONUS ENERGIA/FINESTRE

DOCUMENTI DA APPRONTARE

a) Singola unità immobiliare (residenziale, commerciale, uffici, aziende, industrie…)- Asseverazione di un tecnico abilitato e/o certificazione del produttore degli infissi- Compilazione dell’Allegato F online sul sito di Enea- Attestazione a cura dell’azienda fornitrice o dell’installatore o del tecnico abilitato che stimi il valore della

trasmittanza termica degli infissi sostituiti che deve essere superiore a quella dei nuovi serramentib) Intervento su più unità immobiliari (condomini, aziende…)- Asseverazione del tecnico abilitato e/o certificazione del produttore- Attestato di qualificazione energetica (allegato A)- Scheda informativa (allegato E) online sul sito di Enea

DOCUMENTI DA CONSERVARE

- Asseverazione di un tecnico abilitato- Scheda informativa semplificata (Allegato F) compilata sul sito http://finanziaria2013.enea.it e stampata- Attestazione del valore di trasmittanza termica dei vecchi serramenti- Contratti di fornitura e posa, fatture, ricevute di bonifici, ricevute di consegna, dichiarazioni di inizio e

chiusura lavori, verbale di collaudo- Notifica di Enea di conferma di inoltro della documentazione

PAGAMENTI Contribuenti senza partita Iva: con bonifico bancario o postaleContribuenti con partita Iva: ogni mezzo di pagamento

NOTA 1 TRASMITTANZA: per il calcolo della trasmittanza termica degli infissi consegnati il produttore può ricorrere al calcolo di ogni singola finestra oppure, come permesso dalla norma Uni EN 14351-1, al calcolo semplificato sul serramento normalizzato secondo quanto previsto dalla norma Uni EN ISO 10077-1 e tenendo delle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma Uni EN 14351-1

NOTA 2 SPESE DETRAIBILI: prestazioni professionali di tecnici, opere di assistenza muraria, spese per materiali di isolamento e coibentazione

NOTA 3 DETRAZIONE 50%: gli infissi esterni possono godere anche dell’agevolazione fiscale del 50% fino al 31 dicembre 2013. Vedi la sezione dedicata alle detrazioni per le ristrutturazioni

NOTA 4 CONDOMINI: gli interventi godono della detrazione fiscale del 65% fino al 30 giugno 2014 se eseguiti su “parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile” o se interessano “tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”. Da Art. 14 legge n. 90/2013 (DL n. 63/2013)

NOTA 5 CONTO TERMICO: infissi e schermature solari possono godere anche delle agevolazioni del Conto termico solo nel caso di edifici della Pubblica Amministrazione (vedi sezione apposita). Le due agevolazioni non sono cumulabili

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BONUS ENERGIA/PANNELLI SOLARI TERMICI

INTERVENTI ASSIMILATI

a) sistemi termodinamici a concentrazione solare finalizzati alla sola produzione di acqua calda;

b) sistemi a concentrazione che producono sia energia termica che energia elettrica (detraibile solo la quota parte imputabile all’energia termica).

DESTINAZIONE Per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università

RIFERIMENTO DI LEGGE

Art. 1, comma 346, legge n. 296/2006

PERIODOFino al 5/06/2013 Dal 6/06 al 31/12/2013 Dall’1/01/2014

DETRAZIONE FISCALE

55% 65% 36%

SPESA MASSIMA AGEVOLABILE

109.090,91 € 92.307,69 € 48.000 €

DETRAZIONE MASSIMA

60.000 € 60.000 € 17.280 €

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO

I pannelli devono essere conformi alle norme Uni EN 12975 o Uni EN 12976, certificati come tali da organismo notificato di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera

DOCUMENTI DA APPRONTARE

- Asseverazione di un tecnico abilitato che attesta il rispetto dell’art. 8 del DM 19/02/2007 ;

- Attestazioni di conformità dei componenti dell’impianto rilasciati dal/dai produttore/i

- Garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 per accessori, componenti elettrici ed elettronici rilasciata dal/dai produttore/i

- Scheda informativa semplificata (Allegato F) compilata sul sito http://finanziaria2013.enea.itNota: L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate

DOCUMENTI DA CONSERVARE

- Asseverazione di un tecnico abilitato che attesta il rispetto dell’art. 8 del DM 19/02/2007

- Attestazioni di conformità dei componenti dell’impianto rilasciati dal/dai produttore/i- Garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 per accessori, componenti elettrici ed elettronici rilasciata dal/

dai produttore/i- Scheda informativa semplificata (Allegato F) compilata sul sito http://finanziaria2013.enea.it e stampata- Contratti di fornitura e posa, fatture, ricevute di bonifici, ricevute di consegna, dichiarazioni di inizio e

chiusura lavori, verbale di collaudo- Notifica di Enea di conferma di inoltro della documentazione

PAGAMENTI Contribuenti senza partita Iva: con bonifico bancario o postaleContribuenti con partita Iva: ogni mezzo di pagamento

NOTA 1 ANCHE IMPIANTI NUOVI: l'installazione dei pannelli solari è l'unico provvedimento di detrazione 65% che non richiede la preesistenza di un impianto di riscaldamento. Oltre che per la produzione di acqua calda sanitaria, è possibile che i pannelli solari vengano utilizzati ad integrazione dell'impianto di riscaldamento

NOTA 2 UNICITÀ: la detrazione fiscale per l’installazione dei pannelli solari può essere richiesta solo attraverso la compilazione e l’invio di un allegato F autonomo, anche se essa avviene contestualmente ad altre opere, come nel caso della riqualificazione energetica degli edifici esistenti (vedi scheda)

NOTA 3 PANNELLI AUTOCOSTRUITI: il bonus energia è concesso anche per le spese per i pannelli solari eseguiti in autocostruzione purché il soggetto beneficiario abbia seguito un corso di formazione e abbia conseguito l’attestato di partecipazione

NOTA 4 CONDOMINI: gli interventi godono della detrazione fiscale del 65% fino al 30 giugno 2014 se eseguiti su “parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile” o se interessano “tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”. Da Art. 14 legge n. 90/2013 (DL n. 63/2013)

NOTA 5 CONTO TERMICO: l’installazione di pannelli solari termici può godere delle agevolazioni del Conto termico solo nel caso di edifici della Pubblica Amministrazione (vedi sezione apposita). Le due agevolazioni non sono cumulabili

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Per la produzione di acqua calda sanitaria

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GRUPPO INDUSTRIALE SERRAMENTI

Infissi in PVC

Infissi in Legno e Legno Alluminio

Persiane in Alluminio

Infissi con sistemi di sicurezza

Infissi a risparmio energetico

Incentivi fiscali 65 Risparmi costi energetici

Sconto rivenditori Coserplast 15 Per approfittare di questa grande opportunità, rivolgiti ai rivenditori autorizzati Coserplast aderenti all’offerta, oppure chiama il

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BONUS ENERGIA/CALDAIE

INTERVENTI a) caldaie a condensazione;b) generatori di calore a biomassa;c) pompe di calore*;d) impianti geotermici a bassa entalpia*;e) scaldacqua a pompa di calore*.*NOTA: le pompe di calore, gli impianti geotermici a bassa entalpia e gli scaldacqua a pompa di calore godono del 55% per spese effettuate fino al 30/06/2013 e della detrazione del 65% a partire dal 4/08/2013. Questi interventi non erano compresi nel testo originario del DL 63/2013 e sono stati inseriti nel testo della legge n. 90/2013 (che ha convertito in legge il DL 63) a seguito del dibattito in Parlamento

DESTINAZIONE Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale al fine di ridurre il consumo energetico per il riscaldamento

RIFERIMENTO DI LEGGE

Art. 1, comma 347, legge n. 296/2006

CALDAIE A CONDENSAZIONE E GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

PERIODO

Fino al 5/06/2013 Dal 6/06 al 31/12/2013 Dall’1/01/2014

55% 65% 36%

54.545,45 € 46.153,85 € 48.000 €

30.000 € 30.000 € 17.280 €

DETRAZIONE FISCALE

SPESA MASSIMA AGEVOLABILE

DETRAZIONE MASSIMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

CALDAIE A CONDENSAZIONE< 100 kW

- Rendimento termico utile del generatore a calore a condensazione con carico pari al 100% Pn, ηυ ≥ (93+2logPn)%

- Valvole termostatiche a bassa inerzia (o reg. mod.) se Tfluido> 45°C

- Certificazione dei produttori per ηυ e per le valvole termostatiche

CALDAIE A CONDENSAZIONE≥ 100 kW

Oltre ai primi tre punti precedenti vanno garantiti:- bruciatore di tipo modulante;- regolazione climatica agente direttamente sul

bruciatore;- installazione di pompa elettronica a giri variabili;- asseverazione del tecnico abilitato.

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

- ηυ minimo conforme alla classe 3 di cui alla Uni EN 33-5

- Limiti di emissione di cui all’Allegato IX del DLgs 152/06 e ssmm

- Utilizzo di biomasse di cui all’Allegato X del Dlgs 152/06 ssmm

- Va garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (vedi sotto).

Tabella 4a, art. 4, c. 4, lettera c) dpr 59/09. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/mq K

ZONA CLIMATICA DALL’ 1/01/2010 U (W/m2K) A 4,6 B 3,0 C 2,6 D 2,4 E 2,2 F 2,0

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Impianti di climatizzazione invernale e assimilati

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BONUS ENERGIA/CALDAIEsc

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POMPE DI CALORE E IMPIANTI GEOTERMICIPERIODO

Fino al 30/6/13 30/06 - 4/8/13 4/8 - 31/12/13 Dall’1/1/2014DETRAZIONE FISCALE

55% 50% 65% 36%

SPESA MASSIMA AGEVOLABILE

54.545,45 € 96.000 € 46.153,85 € 48.000 €

DETRAZIONE MASSIMA

30.000 € 48.000 € 30.000 € 17.280 €

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO

POMPE DI CALORE IMPIANTI GEOTERMICI

Verifica dei limiti di COP-coefficiente di prestazione ed EER-indice di efficienza energetica del DM 07/04/2008 e del DM 06/08/2009

DOCUMENTI DA APPRONTARE

Scheda informativa semplificata (Allegato E) compilata sul sito http://finanziaria2013.enea.it

DOCUMENTI DA CONSERVARE

- Scheda informativa semplificata (Allegato E) compilata sul sito http://finanziaria2013.enea.it e stampata

- Contratti di fornitura e posa, fatture, ricevute di bonifici, ricevute di consegna, dichiarazioni di inizio e chiusura lavori, verbale di collaudo

- Notifica di Enea di conferma di inoltro della documentazione

PAGAMENTI Contribuenti senza partita Iva: con bonifico bancario o postale

Contribuenti con partita Iva: ogni mezzo di pagamentoNOTA 1 LAVORI CONTESTUALI: l’installazione di impianti di climatizzazione invernale va fatta contestualmente alla

messa a punto del sistema di distribuzione

NOTA 2 SPESE DETRAIBILI: smontaggio e dismissione del vecchio impianto, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione dei nuovi impianti (rete, generatore, sistemi trattamento acqua, dispositivi controllo e regolazione, sistemi di emissione), opere murarie e idrauliche necessarie, fornitura e posa materiale di coibentazione, oneri professionali

NOTA 3 CONDOMINI: gli interventi godono della detrazione fiscale del 65% fino al 30 giugno 2014 se eseguiti su “parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile” o se interessano “tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”. Da Art. 14 legge n. 90/2013

NOTA 4 CONTO TERMICO: la sostituzione delle vecchie caldaie con nuovi sistemi dotati di pompe di calore elettriche o a gas, la sostituzione degli scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore possono godere anche delle agevolazioni del Conto termico ma solo nel caso di edifici della Pubblica Amministrazione (vedi sezione apposita). Le due agevolazioni non sono cumulabili

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65%: quale documentazioneParticolarmente rilevante è la corretta predisposizione della documentazione per ottenere le detrazioni fiscali. Ecco cosa è necessario fare e conservare per richiedere e ottenere le detrazioni fiscali del 65% sulle ristrutturazioni per efficientamento energetico, ovvero tutto quello che comporta un miglioramento delle prestazioni termiche.

In generaleUtilizzare apposito bonifico bancario o postale.Compilare correttamente il bonifico in tutte le sue parti.Farsi rilasciare fatture corrette.Possedere quando necessario il titolo abilitativo.Se necessario, la ricevuta della presentazione della domanda all’Asl regionale.Possedere i documenti tecnici dell’intervento.

Qualche notaIl bonificoPrima di tutto occorre utilizzare per i pagamenti l’apposito bonifico bancario o postale conte-nente codice fiscale di chi usufruisce della detrazione (fatture e bonifici vanno cointestati se più persone beneficiano della detrazione), codice fiscale o partita Iva di chi è il beneficiario del pagamento. Questo bonifico in automatico esegue la ritenuta fiscale del 4% come pre-visto dalla normativa. Deve contenere il riferimento di legge. Esempio: ristrutturazione per efficientamento energetico abitazione sita in via xxx Rif. Fattura n. xxx.

Le fattureLe fatture devono contenere tutti i codici fiscali di chi usufruisce delle detrazioni e indicare nella causale il tipo di lavori e il riferimento all’immobile e ad eventuali documentazioni presentate per esso (Cil, Cila, Scia, Dia eccetera). In fattura l’Iva va computata al 10% per il servizio (manodopera, noleggi eccetera) e al 10% per la parte dei materiali fino al valore del servizio. Il resto va al 21% (per il momento). Ricordiamo che lo scorporo della manodopera in fattura non è più necessario.

I documenti tecnicisseverazioneVale per dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Le asseverazioni devono essere redatte da un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere, perito industriale iscritti ai loro ordini o collegi, direttore lavori o dal costruttore per quello che riguarda le prestazioni del componente installato (per esempio finestre, caldaie a condensa-zione con potenza inferiore 100 kW). Nell’ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, basta la dichiarazione che il proprietario installatore ha seguito un corso di formazione.

L’attestatoL’attestato di prestazione (certificazione e qualificazione energetica) deve essere redatto da un tecnico abilitato successivamente all’esecuzione delle opere utilizzando modalità e proce-dure indicate all’art. 6 Dlgs 192 del 19 agosto 2005, modificato dalla legge 90/2013 o quelle approvate dalle diverse Regioni e Province autonome. Questo documento non va inviato ad Enea, ma conservato. Questo documento non è necessario per la sostituzione di finestre, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La scheda informativaLa scheda informativa relativa agli interventi realizzati deve contenere: i dati del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati dell’edificio dove sono stati eseguiti i lavori, il tipo di intervento effettuato, il risparmio di energia conseguente e il relativo costo specificando anche le spese professionali sostenute.

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bonus 65%- energia

Note particolari, ovvero l’invio ad EneaPer ottenere le detrazioni del 65% occorre inviare la documentazione (tutte le asseverazioni previste) ad Enea attraverso il software predisposto sul sito (http://finanziaria2013.enea.it) entro 90 giorni dalla data di fine lavori (si calcola dal momento del collaudo), compilando l’allegato F “Scheda informativa dell’intervento” scegliendo l’opzione corretta per l’intervento eseguito. Si ottiene una ricevuta informatica dell’avvenuta trasmissione, il Codice Cpid.Vediamo in dettaglio come occorre muoversi sul sito di Enea.Si ricorda che la documentazione per fruire della detrazione del 65%, per gli interventi com-pletati nel 2013, deve essere inviata telematicamente. È sconsigliato, fa sapere Enea, oltre che inutile, inviare anche per lettera ciò che si è già inviato tramite il sito web e per il quale si è già ottenuta di ritorno la ricevuta via mail.Questi i passi che vanno compiuti:• registrazione (solo per il primo accesso, è indispensabile);• accesso al sistema;• inserimento dei dati del beneficiario della detrazione;• inserimento degli immobili oggetto dell’intervento;• creazione di nuove pratiche di detrazione;• compilazione degli allegati;• verifica dei dati inseriti;• invio online della documentazione, con la possibilità di stamparla.

RegistrazionePossono registrarsi al sito:- i tecnici abilitati; - gli amministratori di condominio; - tutti gli altri utenti, anche non tecnici: questi possono però compilare solo le dichiarazioni semplificate relative alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immo-biliari (comma 345b), all’installazione di pannelli solari (comma 346) e alla sostituzione di impianti termici con lavori completati dopo il 15 agosto 2009 (comma 347); per i primi due commi è prevista la compilazione del solo allegato F, per il terzo quella del solo allegato E.

Accesso al sistemaPer accedere al sistema bisogna, dopo la registrazione, digitare l’indirizzo e-mail (username) e la password nell’apposito riquadro posizionato nella home page e successivamente cliccare sul bottone “Accedi”.

Inserimento dati del beneficiarioOccorre compilare tutti i campi predisposti dal sistema in tutti i suoi quadri.

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Dati dell’immobileOccorre compilare tutti i campi predisposti.

Scelta del tipo di interventoInserire il tipo di intervento che è stato effettuato e il comma ad esso associato. Dalla scelta del comma dipenderanno il numero e il tipo di allegati da compilare. Una volta fatta la scelta, si clicca su Prosegui.Se già si conosce il comma relativo all’intervento è possibile sceglierlo direttamente dal menù verticale sulla sinistra.

AllegatiIn base a quanto scelto sarà necessaria, per completare la richiesta, la compilazione di uno o più allegati. Si distinguono 3 tipi di allegati: F, A ed E.

Allegato FÈ possibile compilare l’allegato F (Scheda informativa semplificata) quando l’intervento di ri-qualificazione energetica riguarda solo la sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari e/o l’installazione di pannelli solari. Se la sostituzione degli infissi avviene contestualmente ad altre opere per le quali è richiesta la compilazione dell’allegato A, è possibile inserire tale intervento insieme agli altri nella stessa scheda informativa (che sarà quindi un allegato E in cui compariranno anche i dati sugli infissi). La detrazione fiscale per l’installazione dei pannelli solari può essere richiesta invece solo attraverso la compilazione e l’invio di un al-legato F autonomo. Quindi, se l’installazione dei pannelli solari avviene contestualmente ad altre opere è in ogni caso richiesta la compilazione di un allegato F riferita esclusivamente ai pannelli solari.

Allegato ALa prima parte dell’allegato A viene compilata automaticamente dal sistema, sulla base delle informazioni fornite in precedenza. Le informazioni di cui bisogna disporre per completare l’allegato correttamente riguardano: - l’immobile e la proprietà (dati inseriti direttamente dal sistema); - l’involucro edilizio; - l’impianto di riscaldamento; - i dati climatici (dati inseriti direttamente dal sistema); - eventuali tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili; - i risultati della valutazione energetica; - i dati relativi al tecnico compilatore.Per interventi in parti comuni del condominio in cui gli impianti termici sono autonomi per ogni unità immobiliare si suggerisce di predisporre una pratica autonoma per ogni apparta-mento con allegati A ed E individuali.

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Allegato ECome per gli allegati A ed F, la prima parte dell’allegato E viene compilata automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni fornite in precedenza.Le informazioni di cui bisogna disporre per completare l’allegato correttamente riguardano: - l’immobile e la proprietà (dati inseriti direttamente dal sistema); - la tipologia dell’intervento; - il totale generale dei dati tecnici/finanziari del risparmio energetico; - data inizio dei lavori (gg/mm/aaaa) e data ultimazione dei lavori (collaudo) (gg/mm/aaaa).

Verifica datiIl passo successivo alla compilazione di uno o più allegati è la verifica dei dati.Prima di inviare la dichiarazione è infatti opportuno ricontrollare ed eventualmente modificare i dati inseriti. Per modificarli basta posizionarsi nelle caselle di testo e inserire quelli corretti, quindi cliccare su “Salva le modifiche” e proseguire con l’invio della dichiarazione.

InvioPer inviare la dichiarazione cliccare su “Invia dichiarazione”. Una volta inviata, la dichiarazio-ne sarà associata ad un Cpid, e sarà possibile procedere con la stampa della dichiarazione tramite l’apposito bottone: a questo punto si aprirà un’anteprima di stampa dell’allegato. Cliccare sul bottone Stampa posto sia all’inizio che alla fine dell’anteprima.

Conservazione dei documentiI documenti vanno conservati fino alla fine del godimento delle detrazioni: la documentazione per le spese sostenute nel 2013 va conservata fino al termine previsto dei controlli sulle dichia-razioni dei redditi, quindi fino al 2027 (ossia per altri 5 anni a partire dalla dichiarazione cei redditi contenente l’ultima detrazione).Al momento della compilazione dei modelli fiscali an-dranno consegnati anche il titolo abilitativo all’intervento (Cil, Cila, Dia eccetera secondo quanto richiesto dal Comune ove risiede l’immobile); ove questo non sia necessario, un’autodichia-razione (dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo art. 46 Dpr 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche) in cui si dichiara “di aver eseguito l’intervento x nell’abitazione di proprietà ubicata nel Comune di xxx in via xxx in data xxx; che l’intervento è finalizzato al risparmio energetico così come da asseverazione allegata e come da dichiarazione allegata dal costruttore e installatore; che per questo intervento il Comune non richiede alcun titolo abilitativo”. Per il resto, valgono le stesse indicazioni fornite per le detrazioni del 50%.

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bonus 65%- energia

ASSEVERAZIONE DELL’INTERVENTO. Attestato che consente di dimostrare che l’intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso delle detrazioni del 65% può assumere diverse forme. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori. Nel caso di autocostruzione dei pannelli solari, è suffi-ciente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione. In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori.

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA. Documento che comprende i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio sottoposto a riqualificazione, dopo l’effettuazione degli interventi. Riporta i dati generali dell’edificio, dell’involucro edilizio, dell’impianto di ri-scaldamento, dati climatici, tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili (ove presenti). Include i risultati della valutazione energetica e i risultati ottenuti. Termina con una lista delle racco-mandazioni per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche accompagnata da una valutazione sintetica dei costi/benefici e i dati relativi del tecnico abilitato compilatore. È prodotto utilizzando gli schemi e le procedure stabiliti dalle Regioni e dalle Province au-tonome di Trento e Bolzano o, in assenza di questi, utilizzando lo schema di cui all’Allegato A del DM 19/02/2007 e successive modifiche. Va asseverato da un tecnico abilitato. Non è necessario per la sostituzione degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione dei pannelli solari. Va conservato a cura del beneficiario del bonus energia.

CALDAIA A CONDENSAZIONE. È una caldaia a maggiore efficienza di quelle di tipo tradizionale, in quanto è in grado di recuperare una buona parte del calore dei fumi emessi dal camino. La sostituzione di una caldaia tradizionale con una a condensazione può godere del bonus energia (vedi scheda relativa).

CPID. È il Codice Personale Identificativo rilasciato da Enea contestualmente alla notifica di conferma di inoltro della documentazione ai fini della detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico. Esso consente di poter accedere alla dichiarazione, di correggerla e richiuderla entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

DATA FINE LAVORI. Per l’Agenzia delle Entrate coincide con la data di collaudo delle opere eseguite. È importante ai fini del bonus energia. Da questa data decorrono i 90 giorni di tempo entro cui inoltrare per via telematica ad Enea la documentazione dell’in-tervento per il quale si intende chiedere le detrazioni fiscali.

DECRETO EDIFICI. Così identifica Enea il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, mo-dificato dal DM 26 ottobre 2007 e coordinato con il DM 7 aprile 2008 e con il DM 6 agosto 2009, attuativo della legge Finanziaria 2008 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

DETRAZIONE FISCALE. È l’elemento che abbassa le tasse da pagare, riducendo l’im-posta da pagare. Da non confondersi con deduzione, che rappresenta l’elemento che abbassa il reddito tassabile.

ECOBONUS. Termine corrente, sinonimo di detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico, detto anche bonus energia.

IMPIANTO DI GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA. Sistema di climatizzazione degli edifici che sfrutta lo scambio termico con il sottosuolo superficiale per mezzo di una pompa di calore. È in grado di soddisfare il fabbisogno energetico sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo.

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bonus 65%- energia

INFISSI. La sostituzione degli infissi (o serramenti) può godere del bonus energia (vedi scheda). Il termine ‘infissi’ va inteso in senso molto ampio e include, ai fini dell’ecobonus, le chiusure apribili e assimilabili quali finestre, portefinestre, vetrine, porte di ingresso, porte da garage.

INVOLUCRO OPACO. L’involucro edilizio è la pelle di un edificio. L’involucro opaco è la parte di pelle che non include i componenti finestrati e assimilati: muri, tetti, coperture piane e inclinate. Può godere del bonus energia (vedi scheda).

PANNELLI SOLARI (TERMICI). Impianti che producono acqua calda sanitaria e pos-sono godere del bonus energia (vedi scheda). Da non confondere con i pannelli foto-voltaici, che invece producono energia elettrica e che godono del solo bonus casa o ristrutturazioni.

POMPA DI CALORE. È un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata. Può godere del bonus energia oppure del bonus casa (vedi scheda).

TECNICO ABILITATO. Ingegnere o architetto iscritto al proprio Ordine professionale, geometra o perito iscritto al proprio Collegio professionale secondo il DM 19/02/2007. Una Circolare ministeriale del 31/05/2007 ha allargato la definizione ai dottori agronomi e forestali e ai periti agrari iscritti al proprio Collegio professionale.

TRASMITTANZA TERMICA. È la capacità di un componente edilizio (un muro, un tetto, una finestra, un vetro, una porta…) di opporsi al passaggio del calore da un am-biente a temperatura superiore a un ambiente posto a temperatura inferiore. Più basso è il valore U di un componente, maggiore è il risparmio energetico che esso consente. È espressa in W/m2K.

TRASMITTANZE LIMITE. Valori di trasmittanza termica dei singoli componenti (infissi, vetri, pareti opache…) indicati in appositi Decreti ministeriali (vedi schede) che non si devono superare per poter accedere al bonus energia.

ZONA CLIMATICA. Gli 8092 Comuni italiani sono stati suddivisi dal dpr n. 412 del 26 agosto 1993, Tabella A, in sei zone climatiche di appartenenza contraddistinte dalle lettere da A a F in funzione delle temperature medie registrate. L’appartenenza alla sin-gola zona climatica impone il periodo e le ore giornaliere di accensione degli impianti di riscaldamento da rispettare per ogni singolo Comune. La zona climatica di appartenenza è importante non solo per gli impianti di climatizza-zione, ma anche per la determinazione delle trasmittanze termiche delle parti opache e trasparenti dell’edificio sia ai fini del bonus energia che dei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione. Data la geografia del Paese, la singola zona climatica non corrisponde necessariamente a una zona geografica precisa essendovi Comuni a pochi chilometri di distanza che appartengono a diverse zone climatiche.

Tabella delle zone climatiche

Zona climatica Periodo di accensione Orario consentito

A 1º dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere

B 1º dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere

C 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere

D 1º novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere

E 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere

F Nessuna limitazione Nessuna limitazione

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bonus 65%- energia

Quali interventi possono beneficiare delle detrazioni?Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi su tetti e pareti esterne degli edifici, sostituzione di finestre ed elementi simili, installazione di pannelli solari termici, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Qual è il termine per usufruire delle agevolazioni?L’ultimo decreto legge DL 63/2013 (ora legge n. 90/2013) ha indicato il 31 dicembre 2013 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e il 30 giugno 2014 per lavori sulle parti co-muni condominiali.

Chi può beneficiarne? Proprietari e locatari che sostengono le spese per gli interventi. Nel caso di immobili residenziali anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

Possono usufruire dell’agevolazione anche i familiari con-viventi?Sì, se la convivenza ha carattere stabile e non episodico. La condizione di convivenza deve sussistere fin dalla data di ini-zio lavori.

Le imprese possono avere diritto alle detrazioni del 65%?Certamente. Tutti i contribuenti soggetti Ires, imposta sul red-dito delle società, possono usufruire delle agevolazioni per il risparmio energetico se posseggono a qualunque titolo l’im-mobile oggetto dell’intervento. Quindi sono comprese le socie-tà di capitali, le società di persone e le persone fisiche. Unica eccezione sono le imprese di costruzione o immobiliari per gli immobili merce, cioè destinati alla vendita, e non strumentali all’attività di impresa.

È bene precisare che la detrazione spetta solo a chi utilizza l’immobile. Non spetta quindi ai familiari conviventi. La detra-zione è particolarmente interessante per le imprese raggiun-gendo quasi il 100% tra bonus energia, Ires (27,5%) e Irap.

Cosa fare per ottenere la detrazione?È necessario, in generale:- un professionista abilitato a redigere l’asseverazione, docu-mento con il quale si indica che gli interventi che verranno realizzati rispettano tutti i requisiti di legge;- l’attestato di prestazione energetica;- le schede informative delle opere realizzate da inviare all’Enea; - i pagamenti tramite bonifico bancario.Più semplice è il caso di sostituzione di finestre, caldaie e installazioni di pannelli: qui non occorre il professionista né serve l’attestato di prestazione energetica. Bastano solo le cer-tificazioni dei produttori.

L’importo detraibile comprende l’Iva? Per le persone fisiche l’importo detraibile comprende l’Iva.

È ammessa all’agevolazione anche la sostituzione di scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali? Sì, ma la sostituzione di questi elementi è ammessa solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi.

Possono, le schermature solari, godere di agevolazioni fiscali?Sì, attualmente le schermature solari godono delle agevo-lazioni previste dal Conto termico (vedi sezione). È all’oriz-zonte anche una misura di legge mirante a far rientrare tra le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico anche le schermature solari. Infatti, nell’art. 15 della legge n. 90/2013

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(DL 63) viene precisato che all’interno di un provvedimen-to di stabilizzazione del bonus energia da emanare entro il 2013 dovranno essere contemplati gli interventi relativi alle schermature solari, alla microcogenerazione ed alla micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

È possibile cumulare il bonus del 65% con l’incentivo per le ristrutturazione del 50%? No, il bonus energia non è cumulabile né con altri incentivi statali (quindi le detrazioni per le ristrutturazioni) né con con-tributi comunali, regionali o comunitari. Invece, è possibile godere del bonus del 65% per un intervento di riqualificazio-ne energetica (ad esempio, la sostituzione dei serramenti) e contemporaneamente della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione del resto dell’edificio.

In caso di vendita di un immobile le quote residue della detrazione passano automaticamente al nuovo titolare? Sì, salvo diverso accordo la detrazione passa al nuovo titolare se si tratta di un trasferimento. Nel caso di affitto o comodato è invece sempre il conduttore o il comodatario a godere delle detrazioni.

Entro quanti giorni dall’inizio dei lavori devo richiedere all’Enea l’accesso al bonus energia? L’inizio dei lavori non è una data rilevante. A far fede è la data di fine lavori e la comunicazione all’Enea deve avvenire esclusivamente per via telematica entro 90 giorni.

Anche le spese per la sostituzione dei vetri possono rientra-re tra le agevolazioni per il risparmio energetico?È vero. È importante che i vecchi serramenti con i nuovi vetri

presentino un valore di trasmittanza termica U inferiore a quella dei serramenti precedenti e che questo valore non superi quello riportato nella Tabella 2, Allegato B al DM 11 marzo 2008 in funzione della zona climatica di ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica (vedi scheda sulle finestre e assimilati). L’operatore che opera la sostituzione (vetraio, serramentista), oppure anche il tec-nico abilitato, dovrà attestare la trasmittanza termica degli infissi con i nuovi vetri. Da non dimenticare che l’intervento presuppone un documento (asseverazione) in cui il vetraio, il serramentista, il tecnico abilitato dichiarano la trasmittanza degli infissi con i vecchi vetri.

Vorrei sostituire le finestre della mia villa suddividendo l’intervento in più anni. È possibile?Non è necessario effettuare l’intervento in uno stesso anno. Se l’intervento viene effettuato su più anni occorre sempre avvisare l’Agenzia delle Entrate mediante un’informazione per via telematica (vedi sito dell’Agenzia).

In fattura è necessario lo scorporo della manodopera? No, non più. Vanno invece riportati tutti i codici fiscali di chi usufruisce delle detrazioni e, nella causale, il tipo di lavori e il riferimento all’immobile.

In quante rate si ripartisce la detrazione fiscale del 65%?Attualmente le detrazioni sono ripartite in rate di pari importo distribuite su dieci anni.

Se si finanzia un intervento di riqualificazione tramite contratto di leasing è possibile accedere alla detrazione del 65%? Se sì, su che importo si calcola il 65%? Sì, in questo caso è possibile usufruire della detrazione per

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bonus 65%- energia

il contribuente, che verrà calcolata sul costo sostenuto dalla società concedente e non sul totale dei canoni addebitati all’utilizzatore.

Se l’immobile su cui si realizzano gli interventi di rispar-mio energetico è privo di impianto di riscaldamento è possibile comunque usufruire delle detrazioni del 65%? No, il bonus energia richiede che gli ambienti oggetto dell’in-tervento siano già dotati di un impianto di riscaldamento.

In caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo di imposta, come bisogna procede?È necessario comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzan-do il software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Devo sostituire la porta blindata del mio appartamento. Sot-to quali condizioni posso detrarre le spese dell’intervento?Se la porta di ingresso separa un ambiente riscaldato da un ambiente non riscaldato, la spesa per la sostituzione può es-sere agevolata nella misura del 65% se il valore di trasmittanza termica U della porta di ingresso non supera quello riportato nella Tabella 2, Allegato B al DM 11 marzo 2008 in funzione della zona climatica di ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica (vedi scheda sulle finestre e pro-dotti assimilati). Anche in questo caso, occorre l’asseverazione della trasmittanza termica della vecchia porta blindata che dovrà essere redatta da chi esegue l’intervento o dal tecnico abilitato.In mancanza di queste condizioni, la sostituzione della porta di ingresso può godere sempre delle detrazioni del 50% (bo-nus casa, vedi sezione), in quanto rientrante tra gli interventi destinati alla sicurezza anticrimine.

Nel caso di interventi condominiali per aumentare l’effi-cienza energetica, quale documentazione occorre?Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare.1) Nel caso di interventi che non comportano la sostituzio-ne di impianto termico: a) in parti comuni del condominio: se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indi-cando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto; se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato “A” e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell’al-legato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico che è consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare; b) sul singolo appartamento: se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamen-to, a quello centralizzato; inoltre, va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento; se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” ed “E” per il singolo ap-partamento.2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa: se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’am-ministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che

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bonus 65%- energia

la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto; se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato “E” per singolo appartamen-to (fonte: Enea).

Nella richiesta di detrazione da trasmettere all’Enea en-tro 90 giorni dal termine dei lavori, devo riportare tutte le spese sia già sostenute che preventivate? Ed ancora, in questo caso specifico, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione predisposto dalla stessa Agenzia per i lavori che continuano oltre il periodo di imposta?Il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’E-nea può essere documentato dal collaudo dei lavori, dal-la dichiarazione di conformità degli stessi o dalla Dia, se richiesta. Qualora, però, le spese preventivate non siano state riportate nella documentazione trasmessa all’Enea, si ricorda che questa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione (fon-te: Enea).

Se si sbaglia ad inserire alcuni dati nella documentazio-ne obbligatoria?Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’an-no in cui è stata trasmessa ad Enea la richiesta di detrazio-ne. Nello specifico: - per i lavori completati nel 2007 e nel 2008, per quanto

non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell’AdE n° 20/E del 13 maggio 2011 riconosce

il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state ripor-tate nella stessa, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risul-tino opportunamente documentate;

- per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circo-lare dell’AdE n° 21/E del 23/4/10, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori purché, come riporta la Risolu-zione dell’AdE n° 44/E del 27/05/10, tali modifiche avven-gano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi, per quanto sopra:

- per i lavori completati fino a tutto il 2010 non è più possi-bile modificare nulla;

- per i lavori completati nel 2011 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2012, accedendo al sito d’invio 2011;

- per i lavori completati nel 2012 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2013 accedendo al sito d’invio 2012.

Tutte le Circolari citate sono disponibili nella sezione Nor-mativa. Si ricorda che i documenti per i quali non si è ricevuto il codice Cpid risultano ancora in lavorazione e quindi non inviati all’Enea. Si possono quindi modificare, chiudere definitivamente e inviare. Inoltre, non è necessa-rio rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti (fonte: Enea).

Per indicazioni più tecniche, si consiglia il sito dell’Enea

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50% È una detrazione

fiscale sulle ristrutturazioni

resa permanente, ma che fino al 31 dicembre

2013 è stata elevata fino al 50% (in luogo dell’ordinario 36%) con un importo massimo di spesa ammessa al beneficio

di 96mila euro per unità immobiliare (invece che

48mila euro)

• il proprietario; • il familiare (coniuge, parenti entro

il terzo grado, affini entro il secondo grado)

convivente del possessore o detentore dell’immobile,

purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui anche se non intestatario;• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); • l’inquilino o il comodatario; • i soci di cooperative divise e indivise;

• i soci delle società semplici;• gli imprenditori individuali, solo per

gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce

Per le spese fino al 25

giugno 2012 il bonus è del 36% con un limite

massimo di 48mila euro per unità immobiliare.

Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 il bonus vale il 50%, con un limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare.Dal 1° gennaio 2014 la

detrazione tornerà al 36% per un limite

massimo di 48mila euro per unità

immobiliare

1°Che cos’è il Bonus

ristrutturazioni?

2°A far fede è la data con cui è

stata sostenuta la spesa

3°Chi può

accedere alla detrazione?

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2013 37

BONUS RiStRUttURaziONi

il pagamento

va effettuato esclusivamente con

bonifico bancario “tracciabile” o postale

e bisogna indicare: causale del versamento, codice fiscale di colui che paga, codice fiscale o partita iva di chi riceve il pagamento.

Se a pagare sono più soggetti, occorre

segnare tutti i codici fiscali

La gamma di interventi detraibili è vasta, ma si

possono citare:• manutenzione ordinaria se

relativa alle parti comuni;• manutenzione straordinaria;

• restauro e risanamento;• ristrutturazione edilizia;

• ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi;• realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;• eliminazione barriere architettoniche;• bonifica dall’amianto;

• esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici;

• interventi antintrusione

affidarsi a professionisti e

aziende in grado di dare consulenza

sul tema e, prima di iniziare i lavori, assicurarsi

di avere le abilitazioni amministrative richieste dalla

vigente legislazione edilizia, secondo la tipologia di lavori da realizzare

(concessioni, autorizzazioni eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. Inoltre, le opere edilizie eseguite devono

rispettare le norme urbanistiche ed edilizie comunali e non devono

essere state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

e quelle relative agli obblighi contributivi

5°Quali

lavori sono detraibili?

6°Prima di iniziare

i lavori…4°Come si paga?

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bonus 50%- ristrutturazioni

Detrazioni per la casa ristrutturata

Chi ha intenzione di mettere a norma un impianto elettrico, ristrutturare un bagno, installare impianti di sicurezza, ma anche costruire o demolire un muro oppure cambiare la por-ta blindata è meglio che lo faccia entro il 31 dicembre, poi-ché fino a quella data sarà possibile usufruire di una detra-zione Irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione fino ad un tetto massimo di 96.000 euro. Questa proroga al 31 dicembre è contenuta nel decreto legge 63/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno e già in vigore. Dopo il 31 dicembre la detrazione, che ricordiamo è una misura stabile, sarà ridotta al 36%. Le spese agevolabili devono riguardare: manutenzione ordinaria (riparazione dell’esistente) solo se riguardante le parti comuni di edifici residenziali; manuten-zione straordinaria (anche di efficientamento energetico, purché ci si mantenga all’interno della superficie esisten-te), risanamento e restauro sugli edifici residenziali (lavori che assicurino la funzionalità dell’edificio); ristrutturazione edilizia (trasformazione dell’unità); gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; gli interventi relativi alla rea-lizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche; gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, gli interventi di boni-

fica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici; interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.Si può detrarre il 50% delle spese realizzate per la progetta-zione e la consulenza degli oneri di urbanizzazione (per un elenco più esaustivo vedi le schede nelle pagine seguen-ti). Semplificando al massimo, però, possiamo individuare cinque temi essenziali che non possono essere ignorati da chi si accinge a richiedere il bonus fiscale nella misura del 50% che si applica unicamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Le procedure per ottenere il bonus fiscaleLe ultime azioni del Governo hanno, di fatto, ridotto e sem-plificato le procedure per ottenere la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione, ma rimangono comunque de-gli obblighi ben precisi. In particolare, la documentazione da conservare e da esibire dietro precisa richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate comprende: domanda di acca-tastamento (se l’immobile non è ancora censito); ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso del pos-sessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli inter-

Ancora per tre mesi è possibile usufruire degli incentivi del 50% messi a disposizione del Governo. Ecco come utilizzarlidi Alessia Varalda e Alberto Schoenstein

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bonus 50%- ristrutturazioni

Decorrenza: 26/6/2012Scadenza: 31/12/2013Spesa massima detraibile: 96.000 euroSconto: 48.000 euro scalabili in 10 anni in rate di uguale importo

La Finanziaria 2008 aveva rinnovato fino a tutto il 2010 le agevolazioni tributarie in favore di chi effettuava interventi di recupero del patrimonio edilizio degli immobili esistenti, limitatamente alle case adibite ad abitazioni e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La Finanziaria 2009 aveva esteso l’agevolazione al 2011, mentre la Finanziaria 2010 l’aveva ulteriormente prorogata a tutto il 2012.Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge 214/2011) ha annullato la proroga al 2012 e ha reso stabili le detrazioni fiscali del 36% inserendole nel Dpr 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi). Il Dl 22 giugno 2012 n.

83, conosciuto come “Decreto crescita”, aveva cambiato il meccanismo dell’incentivazione aumentando la percentuale dal 36% al 50% e l’importo massimo detraibile da 48.000 a 96.000 euro. Questa ultima modifica rimaneva in vigore solo fino al 30 giugno 2013.Infine, il Dl 4 giugno 2013, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90, ha aggiunto tra le spese detraibili anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e ha inoltre aggiunto altri 6 mesi di tempo alla scadenza di giugno: si potrà, cioè, usufruire della detrazione fino al 31 dicembre 2013 quando, salvo diverse disposizioni, si tornerà al 36%.

Da sapere

La storia delle detrazioni

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Dall’1.1.2012 al 25.6.2012 36% con il limite di € 48.000

Dal 26.6.2012 al 31.12.2012 50% con il limite di € 96.000

Dall’1.1.2013 al 30.6.2013 50% con il limite di € 96.000

Dall’1.7.2013 al 31.12.2013 50% con il limite di € 96.000

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bonus 50%- ristrutturazioni

venti effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi; abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. Importante ricordare che le opere edilizie eseguite devono rispettare le norme urbanistiche ed edilizie comunali e non devono essere state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazio-ne di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

Cumulabilità tra detrazioniIn estrema sintesi, la detrazione d’imposta del 65% per l’effi-cienza energetica del costruito non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni nazionali come, per esempio, la detrazione per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio.

Come si paga?Il pagamento va effettuato esclusivamente con bonifico ban-cario “tracciabile” o postale e bisogna indicare: causale del versamento, codice fiscale di colui che paga, codice fiscale o partita Iva di chi riceve il pagamento. Se a pagare sono più soggetti, occorre segnare tutti i codici fiscali.

A chi spettaPossono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:• il proprietario;• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,

abitazione o superficie);• l’inquilino o il comodatario;• i soci di cooperative divise e indivise;• i soci delle società semplici;• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non

rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti en-tro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’a-gevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automatica-mente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio soltanto, però, per le spese di acquisto dei ma-teriali utilizzati.

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bonus 50%- ristrutturazioni

DETRAZIONE 50%/Quali lavori possono usufruirne?sc

hed

aInterventI tItolo abIlItatIvo

rIferImento normatIvo

manutenzIone ordInarIa: glI unIcI ammessI

elImInazIone dI barrIere archItettonIche ael art. 6 c. 1 lett. a) dpr 380/01

Sostituzione di elementi esterni esistenti, con stessi materiali e tipologie (in presenza di opere murarie): ringhiere, parapetti, cancellate e recinzioni "leggere" (ad esempio senza fondazioni e/o elementi portanti in c.a.), grondaie, canne fumarie, infissi, tegole e relative travature di sostegno (non portanti), davanzali, cornicioni, lucernari eccetera; rifacimento facciate esterne utilizzando materiali identici a quelli preesistenti

cIl art. 6 c. 2 lett. c) dpr 380/01

Pannelli solari, fotovoltaici al servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM n. 1444 del 2/04/1968

cIl art. 6 c. 2 lett. d) dpr 380/01

manutenzIone straordInarIa

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, purché non modifichino volumi e superfici delle singole unità immobiliari e non cambino destinazioni d’uso. Esempi:• installazione di ascensori e costruzione scale;• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con

serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;• recinzione dell’area privata.

cIla art. 3 c. 1 lett. b) e art. 6 c. 2 lett. a) dpr 380/01

Riparazione parti strutturali di scale esistenti interne e/o esterne all'edificio

scIa combinato disposto dell'art. 3 c. 1 lett. b), art. 6 c. 2 lett. a), art. 6 c. 4 dpr 380/01 (per esclusione di

interventi)

restauro e rIsanamento

Interventi per conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità con opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Esempi:• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle

volumetrie esistenti;• apertura di finestre per aerazione.

scIa combinato disposto dell’art. 3 c. 1 lett. c) e dell’art. 22 c. 1 dpr 380/01 (per esclusione di interventi)

rIstrutturazIone edIlIzIa

Quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi:• demolizione e ricostruzione dell’immobile;• modifica della facciata;• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in

veranda.

In pIù• ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da

eventi calamitosi;• realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;• eliminazione barriere architettoniche;• bonifica dall’amianto;• esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici;• interventi antintrusione.

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bonus 50%- ristrutturazioni

DETRAZIONE 50%/Quali lavori possono usufruirne?sc

hed

a

RistRuttuRazione edilizia c.d. "leggeRa" scia combinato disposto dell’art. 3 c. 1 lett. d) dpr 380/01 (aggiornato con art. 30 c. 1 lett. a) DL

69/2013), dell’art. 10 c. 1 lett. c) e dell’art. 22 c. 1 dpr 380/01 (per esclusione di interventi)

RistRuttuRazione edilizia c.d. "pesante" - REGIO-NE LOMBARDIA: Recupero sottotetti esistenti (intervento classificato come "ristrutturazione edilizia" al c. 2 art. 64 LR 12/05)

dia o pdc Combinato disposto dell'art. 10 c. 1 lett. c) dpr 380/01 (aggiornato dall'art. 30 c. 1 lett. c) DL 69/2013) e dell'art. 22 c. 3 lett. a) dpr 380/01

La manutenzione ordinaria NON è sempre esclusa. Se le opere di manutenzione ordinaria fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature o la realizzazione di nuovi divisori, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Esempi:• sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;• tinteggiatura di pareti, soffitti e infissi;• rifacimento di intonaci interni;• impermeabilizzazione di tetti e terrazze;• verniciatura delle porte dei garage.

ael: Attività Edilizia Liberacil: Comunicazione Inizio Lavoricila: Comunicazione Inizio Lavori Asseveratascia: Segnalazione Certificata Inizio Lavoridia: Denuncia Inizio Attivitàpd: Permesso Di Costruire

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bonus 50%- ristrutturazioni

DETRAZIONE 50%/Misure antinfortuni

Vivere in sicurezza all’interno della casa è considerata dal legislatore come una priorità da incentivare. Questo orientamento si riflette nell’inclusione nell’elenco degli interventi ammessi a detrazione del 50% degli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Questa misura è particolarmente rilevante se pensiamo alla crescente richiesta di abitazioni in grado di garantire agli anziani di vivere in autonomia e in sicurezza all’interno della propria casa.

Sulle Singole unità abitative (elenco non eSauStivo)

• L’installazione del corrimano.

• L’installazione di maniglioni all’interno del bagno.

• I sensori per bilanciare i problemi legati al degrado della memoria, come ad esempio sensori gas o di allagamento per evitare pericoli causati da banali “dimenticanze”.

• Il montaggio di vetri antinfortunio.

• La semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Parti condominiali (elenco non eSauStivo)

Interventi di bonifica dall’amianto.

chi Può fruire della detrazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.

SPeSe non ammeSSe

Con riferimento alla sicurezza domestica, l’Agenzia delle Entrate esprime con chiarezza come non dia diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

SPeSe detraibili Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

• le spese per l’acquisto dei materiali;

• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

• l’imposta sul valore aggiunto.

sch

eda

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bonus 50%- ristrutturazioni

DETRAZIONE 50%/Fotovoltaicosc

hed

a

Una recente nota dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto relativo all'installazione di impianti fotovoltaici e alla possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti.

L'Agenzia ha chiarito che tale tipo di interventi rientra in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente e pertanto può usufruire dell'incentivo fiscale del 36%, che fino al 31 dicembre 2013 è innalzato al 50%.

Resta ovviamente esclusa la realizzazione di impianti di tale tipo su edifici di nuova costruzione.

Chi ne usufruisCe

Solo nell’ambito privato, tutte le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, i costi e l’installazione dei pannelli solari, fino a 20 kW di potenza nominale, possono beneficiare della detrazione Irpef nella misura prevista dalla legge.

no effiCientamento energetiCo

L’installazione di impianti fotovoltaici non è compresa tra gli interventi agevolabili per il miglioramento delle prestazioni energetiche con l'incentivo del 65%. Il fotovoltaico non è considerato come un sistema in grado di far risparmiare energia elettrica, ma semplicemente come un impianto per produrla.

La detrazione per il fotovoltaico non è però cumulabile con gli incentivi del Conto Energia.

In pratica se si richiede l'incentivazione per l'intervento di installazione dell'impianto, non si potrà poi godere delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia per la produzione di energia elettrica.

Chi può riChiedere la detrazione del 50% per pannelli fotovoltaiCi

L'ammontare massimo di spesa per il quale si può beneficiare della detrazione è di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2013. Successivamente, con il ritorno al 36% di detrazione, il tetto di spesa scenderà di nuovo a 48.000 euro.

Possono accedere alle detrazioni non solo i proprietari dell’immobile interessato, ma tutti coloro che esercitino su di esso un diritto reale di godimento, quindi:

• proprietari o nudi proprietari;

• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

• locatari o comodatari;

• soci di cooperative divise e indivise;

• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

• soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati;

• imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Condizione fondamentale, però, è che sia il richiedente a sostenere le spese e che a lui siano intestati bonifici e fatture.

Allo stesso modo possono usufruire delle detrazioni, purché sostengano le spese, anche i familiari conviventi del proprietario dell’immobile.

Cosa Conservare • tutte le fatture di acquisto e di installazione dell’impianto e i bonifici di pagamento;• tutti i provvedimenti autorizzativi comunali in materia edilizia e urbanistica o l’apposita dichiarazione dell’atto

sostitutivo di notorietà del beneficiario.

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bonus 50%- ristrutturazioni

DETRAZIONE 50%/Impianti elettricisc

hed

aSi tratta di una novità di grande interesse anche per gli impianti elettrici. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono infatti agevolabili:

gli interventi generali di messa in regola degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90), così come gli interventi di riparazione di impianti insicuri (esempio: riparazione di una presa malfunzionante)

Singole unità abitative

allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati)

Cablatura degli edifici (opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali)

Citofoni, videocitofoni e telecamere (sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti)

Risparmio energetico (opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, detraibili purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Differenziale (sostituzione o riparazione con innovazioni)

PaRti ConDominiali

allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi)

Differenziale (riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi)

Chi Può fRuiRe Della DetRazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile

SPeSe DetRaibili Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

• le spese per l’acquisto dei materiali;

• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

• l’imposta sul valore aggiunto.

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DETRAZIONE 50%/Misure per la sicurezzasc

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All’interno del pacchetto di interventi per cui l’Agenzia delle Entrate riconosce le detrazioni del 50% il legislatore ha previsto anche “gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. Importante capire cosa si intende per "atti illeciti": secondo l’Agenzia delle Entrate si intendono "quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti)". All’interno di un intervento su un edificio è quindi possibile detrarre del 50% le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili e, va sottolineato, non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Sulle Singole unità abitative (elenco non eSauStivo)

• Gli interventi per il rafforzamento, la sostituzione o l'installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici

• L’installazione di grate o inferriate sulle finestre o loro sostituzione

• L’installazione di porte blindate o rinforzate

• L’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini

• L’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti

• L’apposizione di saracinesche

• L’installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi

• L’installazione di vetri antisfondamento in sostituzione dei vetri già installati

• L’installazione di casseforti a muro

• L’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

• La realizzazione di sistemi con apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

Parti condominiali (elenco non eSauStivo)

• Riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi

• Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

• Sostituzione delle inferriate fisse preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori

• Sostituzione della porta blindata esterna preesistente senza modificare la sagoma e/o i colori

• Sostituzione della saracinesca preesistente senza modificare la sagoma e/o i colori

chi Può fruire della detrazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.

SPeSe detraibili Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

• le spese per l’acquisto dei materiali;

• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

• l’imposta sul valore aggiunto.

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bonus 50%- ristrutturazioni

50%: cosa fare e cosa serve tenereLa guida dell'Agenzia delle Entrate indica chiaramente quali siano gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

La richiesta di detrazione per ristrutturazione deve riguardare edifici esistenti (niente edifici nuovi, o rientranti in piano casa). Quindi gli edifici devono essere iscritti al catasto (o con domanda di accatastamento se l’immobile non è al momento censito), con Ici o Imu pagata se dovuta (occorre conservare le ricevute dei pagamenti). L’intervento deve riguardare una manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni), una manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, una ristrutturazione edilizia. Oppure, l’adozione di misure per la sicurezza, il contenimento dell'inquinamento acustico, il risparmio energetico, il ripristino dopo eventi calamitosi, la realizzazione di posti auto e autorimesse, l’abbattimento di barriere architettoniche, l’introduzione di tecnologie avanzate per l’handicap, la bonifica dall'amianto, la riduzione degli infortuni domestici, la cablatura degli edifici, l’adozione di misure antisismiche.Se l’intervento riguarda il condominio, occorre disporre della delibera assembleare per i lavori e le tabelle millesimali di ripartizione spese.Infine, se l’intervento non è effettuato dal proprietario dell’immobile, serve la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi).

Cosa serveServe l’abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni eccetera tipo CIL, CILA, DIA) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. Occorre tenere copia del titolo abitativo e deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le generalità del committente dei lavori e l'ubicazione degli stessi, la natura dell’intervento da realizzare, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione, data di inizio dell’intervento di recupero. Questa comunicazione non deve essere effettuata nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.Nel caso non fosse necessario il titolo abilitativo occorre predisporre e conservare una di-chiarazione sostitutiva di certificazione (firmata) che deve contenere la dichiarazione di aver eseguito nell’unità abitativa xxx sita a xxx in via xxx in data xxxx un intervento di xxxx (spe-cificare); che l’intervento è finalizzato, ad esempio: risparmio energetico, sicurezza contro atti illeciti, cablatura, eliminazione barriere architettoniche (specificare quale, se necessario presentare asseverazione o altro, che l’intervento non necessita di titolo abilitativo; che il sottoscritto ha diritto di detrarre fiscalmente il 50% delle spese sostenute).Per rafforzare l’autodichiarazione dell’intervento fatto per il risparmio energetico le associa-zioni di settore (ad esempio Uncsaal, nel caso delle finestre) consigliano di disporre di una

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bonus 50%- ristrutturazioni

relazione di un tecnico che assevera il risparmio energetico ottenuto, oppure la certificazione del costruttore dei serramenti per le prestazioni termiche dei serramenti esistenti sostituiti e di quelli nuovi installati così come per le detrazioni del 65%. Lo stesso vale per interventi atti a prevenire atti illeciti.Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Cosa conservarePer prima cosa serve la comunicazione all’Asl dell’inizio lavori (quando necessaria), fatture e ricevute comprovanti le spese (le fatture devono contenere tutti i codici fiscali di chi usu-fruisce delle detrazioni e indicare nella causale il tipo di lavori e il riferimento all’immobile e ad eventuali documentazioni presentate per esso come CIL, CILA, SCIA, DIA eccetera). In fattura l’Iva è al 10% per il servizio (manodopera, noleggi eccetera) e sempre al 10% per la parte dei materiali fino al valore del servizio,il resto va al 21% (per il momento). Ricevute dei bonifici di pagamento, domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito), ricevute di pagamento dell’Ici o Imu (se dovuta), delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione di consenso del possessore dell’im-mobile all’esecuzione dei lavori per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.

Oltre alle fatture e alle ricevute dei bonifici effettuati e all’eventuale comunicazione all’Asl, bisogna conservare i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011:• domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);• ricevute di pagamento dell’Imu o dell’Ici, se dovuta;• dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione

dei lavori per gli interventi effettuati dal detentore, se questi è diverso dai familiari conviventi;

• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, secondo la tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

I documenti da conservare

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bonus 50%- ristrutturazioni

Per non perdere le detrazioniRicordiamo che dal 14 maggio 2011 sono stati soppressi gli obblighi dell’invio della comu-nicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara) e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nelle fatture dei lavori.Oggi è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi a partire da quella dell’anno in cui si cominciano a richiedere le detrazioni i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (rogito, contratto d’affitto eccetera).Una cosa molto importante è che occorre conservare ed esibire, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011):le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, oltre alla ricevuta del bonifico. Questi documenti devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Bonifici: occorre fare attenzioneAbbiamo visto che per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (sono predisposti già dalle banche) da cui risultino, meglio ripeterlo: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.Va utilizzato per i pagamenti l’apposito bonifico bancario o postale contenente codice fiscale di chi usufruisce della detrazione (fatture e bonifici vanno cointestati se più persone bene-ficiano della detrazione), codice fiscale o partita Iva di chi è il beneficiario del pagamento. Deve contenere il riferimento di legge. Esempio: ristrutturazione via xxx Rif. Fattura n. xxx. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condo-minio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione.

1 - I riferimenti normativi da inserire in causale (articolo 16-bis del dpr 917/1986 o la legge n. 449/1997 per la detrazione 36%).

2 - L’ordinante del bonifico.3 - Indicare il proprio Codice Fiscale.4 - Se i lavori sono eseguiti su immobili in comproprietà tra diversi soggetti,

il bonifico bancario deve riportare il nome, il cognome e il codice fiscale di tutti i proprietari e non solo di colui che esegue il bonifico.

5 - Lavori su parti comuni dei condomini - Il bonifico deve riportare il codice fiscale del condominio e dell’amministratore o del soggetto che esegue l’operazione.

6 - Il beneficiario del pagamento - Sono l’artigiano o l’impresa di costruzione che ricevono il pagamento per i lavori effettuati e che devono comparire nel bonifico. Vanno infatti inseriti la partita Iva o il codice fiscale di chi ha eseguito gli interventi di ristrutturazione o di chi ha ceduto il materiale utilizzato.

7 - In caso di errore - Se il pagamento non viene eseguito seguendo le istruzioni corrette, si perde il diritto alla detrazione del 50%. In caso di errore, l’unico modo per sanare la situazione è… rifare il bonifico.

I 7 punti per compilare un bonifico

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bonus 50%- ristrutturazioni

ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA. Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti (installazione di salvavita, allacciamento alla messa a terra elettrica, dispositivi rilevamento fumi)

Attività edilizia totalmente libera (A.E.L.). Si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunica-zione; la relativa disciplina è dettata dall’art. 6, comma 1, T.U.E.

Attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori (C.I.L.). Si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunica-zione dell’inizio lavori; la relativa disciplina è dettata dall’art. 6, comma 2, lett. b), c), d) ed e) T.U.E.

Attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.). Si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione dell’inizio lavori corredata da una relazione tecnica e dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato; la relativa disciplina è dettata dall’art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4) T.U.E.

Attività edilizia soggetta a permesso di costruire (P.d.C.). Si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all’art. 10 T.U.E. (interventi di nuova costruzio-ne, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immo-biliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone omogenee A, mutamento di destinazione d’uso); la relativa disciplina è dettata dagli articoli dal 10 al 21 del T.U.E.

Attività edilizia soggetta a denuncia di inizio attività (D.I.A.). Si tratta degli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma 3, T.U.E. per i quali, in base alla nor-mativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in alternativa al permesso di costruire. Ciò implica che la D.I.A. debba anche mutuare alcune delle caratteristiche proprie del permesso che sono chiamate a sostituire: a) |’efficacia temporale; b) |’obbligo di comu-nicare inizio e fine dei lavori; c) l’onerosità, nei termini specificati dalla legge; d) il regime della vigilanza e delle sanzioni connesse alla realizzazione degli interventi così assentiti. La relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 - meno i commi 1 e 2 - e 23 del T.U.E. nonché dall’art. 5, comma 2, lett c, D.L. 70/2011.

Attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.). Si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire; la relativa disciplina è dettata dall’art. 22 comma 1 e comma 2, dall’art. 23 (fatto salvo che i lavori possono aver inizio subito dopo l’avvenuto deposito), dall’art. 137 del T.U.E. nonché dall’art. 5, comma 2, lett. b) e c), D.L. 70/2011.

CABLAGGIO. Si intende l’infrastruttura costituita da una rete di comunicazione fissa, re-alizzata con cavi (doppino telefonico, fibra ottica, backbone) e utilizzata per la trasmissione di segnale in ambito locale. Questo intervento è agevolato con il 36-50%.

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DOMOTICA. È una disciplina che si pone l’obiettivo di integrare, cioè far dialogare, le tec-nologie dell’impiantistica tradizionale già presenti negli edifici con quelle innovative al fine di ottenere nuove e moderne funzionalità. Per integrazione si intende riunire sotto un’unica intelligenza tutti gli impianti e i dispositivi domestici esistenti, che normalmente sono isolati tra loro. Aggiungere intelligenza significa supervisionare e controllare quanto avviene in casa. In linea generale possiamo definire la domotica come l’insieme integrato di disposi-tivi e tecnologie che operano in sinergia per ottimizzare la gestione di abitazioni ed edifici, sia in termini di miglioramento del comfort, della sicurezza e della qualità della vita, sia in termini di riduzione degli sprechi energetici e quindi dei costi.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche struttu-rali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non com-portino modifiche delle destinazioni di uso.Esempi di manutenzione straordinaria sono l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serra-menti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento o la costruzione di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata.

MANUTENZIONE ORDINARIA. Per interventi di manutenzione ordinaria, il decreto intende i lavori edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.Va precisato che gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nella detrazione del 50% solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali. Le singole unità abitative accedono al sistema di incentivazione solo per lavori di manutenzione straordinaria.Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, di rinnovamen-to e di sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici già esistenti, la sostituzione di pavimenti, di infissi ma anche di serramenti, la tinteggiatura di pareti, di soffitti, di infissi sia interni che esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

PERMESSO DI COSTRUIRE (P.D.C.). L’art. 10 del dpr 380/2001 stabilisce che in via ordinaria sono subordinati al permesso di costruire i seguenti interventi:a) gli interventi di nuova costruzione;b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (aggiornato con l'art. 30, comma 1, lettera c), decreto legge n. 69 del 2013).Tale declaratoria è fondamentale, in quanto il regime giuridico e sanzionatorio di riferimento degli interventi è definito in base al titolo edilizio individuato in via ordinaria e non segue il regime dell’eventuale titolo edilizio che potrebbe essere utilizzato in alternativa, come ad esempio la D.I.A. in luogo del P.D.C. Tale concetto è ulteriormente e meglio precisato al c. 3 dello stesso art. 10.

RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Opere di manutenzione ordinaria negli appartamenti (realizzazione di rampe e scivoli per le carrozzine con pendenze adatte), tapparelle elettriche, sanitari ad hoc, impianti domotici di controllo della casa, interruttori che funzionano “a calore”.

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Quali sono i lavori detraibili al 50%?I lavori sono elencati nell’articolo 3 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Tra questi, gli “interventi di manutenzione ordinaria”, gli “interventi di manutenzione straordinaria”, gli “interventi di restauro e di risanamento conservativo” (per esempio, l’inserimento di impianti richiesti dalle esigenze d’uso) e gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, cioè l’insieme siste-matico di opere e impianti che possono portare alla realiz-zazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Chi può beneficiare del bonus?Le detrazioni spettano ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o super-ficie) che sostengano personalmente le spese sull’immobile. Anche i locatari o comodatari (chi, per esempio, vive in affitto ma vuole sostenere una spesa per la ristrutturazione) hanno diritto alle detrazioni. Ha diritto alla detrazione anche il fami-liare convivente dell’avente diritto, purché fatture e bonifici siano intestati a lui.

Quali sono le spese detraibili?Oltre alle spese per l’esecuzione dei lavori, è possibile detrarre le spese di progettazione, le prestazioni professionali, l’acqui-sto di materiali, le perizie, i sopralluoghi, la redazione delle relazioni di conformità, l'Iva, i bolli e i diritti per le concessioni, gli oneri di urbanizzazione.

In quanti anni le detrazioni?Le detrazioni si ottengono in 10 anni per tutti.

C’è una soglia minima per l’intervento? No.

Quali sono le tempistiche?Le detrazioni del 50% possono essere richieste per le spese sostenute dopo il 26 giugno 2012 su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Prima di tale

data le detrazioni del 50% si riferiscono ad una aliquota Ir-pef del 36% con limite di spesa di 48000 euro. Le detrazioni del 50% restano attive per lavori svolti fino al 31 dicembre 2013. Dopo tale data si ritornerà alla vecchia detrazione del 36%. Ciò che fa fede per la determinazione delle tempisti-che dei lavori effettuati è la data del bonifico emesso per il pagamento dei lavori. Se, alla data di scadenza, i lavori non sono terminati, è possibile usufruire della detrazione pagando anticipatamente l’impresa.

Non ho pagato l’Ici/Imu negli ultimi anni, convinto che fossi esente: posso beneficiare del 50%?Sì, purché venga regolarizzato il pagamento dell’Ici (oggi Imu) prima dell’avvio dei lavori e dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale. Una volta regolarizzata la propria posizione debitoria con il Comune si è idonei per fru-ire dei sistemi di incentivazione (detrazione 50%). Si ricorda che la regolarità contributiva deve riguardare il pagamento Ici dal 1993 ad oggi.

Come viene ripartito l’importo detraibile annualmente?È obbligatorio per tutti i contribuenti ripartire l’importo detrai-bile in 10 quote annuali di pari importo. Dal 1° gennaio 2012, infatti, non è più riconosciuta la possibilità di ripartire le detra-zioni in 5 o 3 quote annuali per contribuenti rispettivamente di 75 e 80 anni.

In caso di vendita posso ancora usufruire della detrazione?Sì, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se conti-nuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o tra-sferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasfe-rito all’acquirente dell’immobile.In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del be-neficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

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In caso di trasferimento dell’inquilino o del comodatario?La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa ve-nire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi.

In caso di decesso?In caso di decesso il diritto passa agli eredi.

Come funziona in caso di comproprietà?Le fatture devono essere intestate ad entrambi, devono com-parire i due codici fiscali.

E in caso di errori?Non si perdono i diritti in caso di errori formali, ma le detra-zioni possono essere decurtate.

Incompletezza dei dati del bonifico?Non si perde il diritto se l’incompletezza è colmata dalla coin-cidenza coi dati di fatture ed esecuzione lavori.

Mancata comunicazione all’Asl competente, se obbligatoria?Si perde il diritto.

Pagamento senza bonifico bancario o postale?Si perde il diritto.

Per la mancata esibizione delle fatture o delle ricevute delle spese effettuate su richiesta dell'Agenzia delle Entrate? Si perde il diritto.

Per la mancata esibizione della ricevuta del bonifico, o se questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione?Si perde il diritto.

Per i lavori a cavallo del 2012-2013?Se non si è segnalato l’acconto eventuale pagato nel 2012 non si perde la detrazione (c’è però una sanzione).

Le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urba-nistiche ed edilizie comunali, sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi...Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osser-vanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).

Per la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi?È possibile recuperare la mancata indicazione della detrazio-ne nella dichiarazione dei redditi successiva.

La detrazione del 50% è cumulabile con quella per il ri-sparmio energetico?No, la detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevo-lazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Vale la detrazione per le porte interne?No, l’acquisto per la sostituzione delle porte interne non frui-sce della detrazione del 50%.

Installando nuovi termosifoni posso fruire della detrazione?Sì, anche senza sostituire la caldaia. Tutti gli interventi idonei a conseguire un risparmio energetico eseguiti su edifici resi-denziali e loro relative pertinenze hanno diritto a beneficiare di fondi di incentivazione. Installando nuovi termosifoni con valvole termostatiche sarà facile provare il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (anche solo con la scheda tecnica del prodotto) rispetto ai vecchi elementi.

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bonus 50%- ristrutturazioni

La sostituzione delle sole persiane (non delle finestre) è detraibile?Sì, la sostituzione delle persiane o la nuova installazione sono espressamente citate nell’elenco delle manutenzioni straordi-narie soggette alla detrazione del 50%. In caso di sostituzio-ne, per poter beneficiare della detrazione del 50% è neces-sario modificare il colore, il materiale e la sagoma rispetto alle precedenti persiane, configurando con tale operazione una manutenzione straordinaria (la sola sostituzione con persiane uguali non comporterebbe una modifica della facciata e si configurerebbe come manutenzione ordinaria, le cui spese non sono detraibili al 50%).

Ho creato 2 unità immobiliari da un unico locale: posso usufruire di 2 detrazioni separate?No, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 121/E del 1998, ha voluto precisare che, nell’ipotesi di intervento con variazio-ne del numero delle unità immobiliari abitative, la detrazione si applica con riferimento al numero delle unità immobilia-ri esistenti all’inizio dell’intervento. In questo caso, avendo realizzato due appartamenti da un unico locale iniziale, la detrazione verrà calcolata globalmente una sola volta. Il limite massimo ai 98.000 euro sarà quindi da conteggiare per tutto l’intervento e non per ogni singolo appartamento creato.

Ho rifatto l’impianto elettrico: posso detrarre al 50% le spese sostenute?Sì, i lavori che possono usufruire della detrazione del 50% riguardano anche la messa in sicurezza degli impianti elet-trici, considerati non più sicuri, come previsto dal decreto ministeriale 37/2008.Anche i sistemi antifurto potranno beneficiare degli sgravi fiscali, così come la sostituzione o l'installazione di citofoni, videocitofoni e telecamere e la sostituzione o riparazione di interruttori differenziali, l’installazione di apparecchi di rilevazione gas e, infine, i lavori per l’installazione di siste-mi di comunicazione e robotica per favorire la mobilità dei disabili.

Ho comprato apparecchi a led. Posso usufruire della detrazione?No, nel caso di semplice acquisto di apparecchi a led. Vice-versa, la realizzazione di nuovi punti luce a integrazione di un impianto già esistente, con fari a led, rientra nell’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali.

L’allarme casa può essere detratto?Tra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% rientrano quelli “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” (furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente pro-tetti). Bisogna subito precisare che la detrazione è applica-bile unicamente alle spese sostenute per interventi realizzati sull’immobile. Non rientra nelle agevolazioni, per esempio, la stipula di un contratto con un istituto di vigilanza.

Nell’elenco delle misure che rientrano nel sistema di detra-zione si evidenziano, in risposta al quesito in oggetto, due interventi:• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui

serramenti;• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative

centraline.

Sono ammesse agli incentivi le spese per prestazioni pro-fessionali richieste dal tipo di intervento (in questo caso la manodopera), le spese di acquisto dei materiali e l’imposta sul valore aggiunto.

L’agevolazione del 50% è valida per il fotovoltaico?Sì, la detrazione del 50% è valida anche per il fotovoltaico. L’agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie è infatti applicabile anche agli investimenti per l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti di energia rinnovabile, tra i quali ri-entrano anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

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50% • È un incentivo

sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici

che consente di usufruire della detrazione del 50%

• L’acquisto di mobili deve essere collegato a interventi edilizi (per cui sia valida la detrazione del 50%) sull’immobile a cui sono destinati gli stessi mobili

• Il bonus è inserito nell’art.16 del decreto legge 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013

• Il bonus è riconosciuto per unità abitativa e valido

per più unità abitative

• A qualsiasi rivenditore, retailer o grande catena di mobili ed elettrodomestici per la casa che siano in grado di fornire la documentazione necessaria al contribuente per poter usufruire della detrazione

1°Che cos’è il Bonus mobili?

2°A chi

rivolgersi?

Page 63: Bonus casa&energia

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BONUS MOBILI

• Il tetto di spesa massimo per

l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

per la casa è di € 10.000

• La spesa è detraibile in 10 rate annue dell’importo massimo di 500 euro

ciascuna, ossia per un totale massimo di 5.000 euro

• Per gli over 75 e over 80 non è previsto il periodo “corto” di ammortamento

• L’ammontare è aggiuntivo al tetto massimo di spesa di 96.000

euro previsto dal bonus per la ristrutturazione, a cui il

bonus mobili deve risultare necessariamente

collegato

• Il Bonus mobili è valido per spese sostenute dal 6 giugno al 31

dicembre 2013

• In sede di dichiarazione dei redditi 2013, l’intestatario dei lavori di ristrutturazione potrà scaricare contestualmente anche le spese sostenute per i mobili e gli elettrodomestici presentando la documentazione richiesta per legge

• Non saranno quindi ammesse operazioni retroattive o estensioni

rispetto a questa data

3°Quanto è possibile

detrarre?

4°Decorrenza e scadenza del Bonus mobili

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Un bonUs anche per l’arredo CONDIZIONE PER LE AGEVOLAZIONI è l’effettuazione di lavori di ristrutturazione detraibili al 50%

di Cristina Mandrini

è entrata ormai nel linguaggio comune con la definizione di bonus mobili/elettrodomestici la detrazione del 50% prevista per l’acquisto di arredi, secondo l’art. 16 del Dl 63/2013 in vigore dal 6 giugno 2013 e convertito in legge il 3 agosto scorso (n. 90/2013). La condizione per accedere al bonus mobili dunque è quella di legare l’acquisto ai lavori di ristrutturazione della casa. Il bonus consentirà al beneficiario di ottenere in 10 anni la restituzione del 50% della spesa per un ammontare massimo di 10.000 euro. L’art. 16 del Dl 63/2013 è passato all’esame del Parlamento con l’estensione del bonus oltre ai mobili anche agli elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) e con un emendamento utile a fissare la data di decorrenza del bonus mobili: saranno infatti detraibili solo le spese “documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, quindi dal 6 giugno 2013. Non saranno quindi ammesse operazioni retroattive o estensioni rispetto a questa data. Queste, in sintesi, le principali coordinate dell’incentivo fiscale (non nuovo ma già sperimentato nel 2009 con possibilità di detrarre il 20% di una spesa massima di 10.000 in 5 anni), in virtù del quale il consumatore italiano ha la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi la spesa relativa anche all’acquisto di mobili destinati ad immobili soggetti a interventi edilizi o lavori di ristrutturazione relativi ad un preciso arco temporale, che va dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. La misura rientra quindi nel pacchetto di misure finalizzate al rilan-cio dell’edilizia varate a inizio giugno e genericamente racchiuse sotto il cappello “bonus”. La detrazione del 50% per i mobili infatti è cumulabile a quella del 50% per le ristrutturazioni edilizie (spesa massima 96.000 euro) alla quale, come abbiamo detto, deve essere necessariamente collegata. Il bonus mobili non può invece

essere collegato al bonus del 65% per il risparmio energetico, per cui il contribuente deve stare attento a non sovrapporre le due detrazioni. In pratica, non è possibile usufruire dell’aliquota del 50% per l’acquisto di mobili se l’intervento edilizio è finalizzato al risparmio energetico con aliquota Irpef del 65%. Il contribuente è comunque libero di optare per l’aliquota a lui più conveniente, ossia decidere di rinunciare all’aliquota più alta del 65% a favore di quella più bassa del 50%, a cui avrebbe però la possibilità di attaccare anche la detrazione del 50% per l’acquisto degli arredi (operazione, appunto, che non potrebbe fare se optasse per il 65%).

QUALI MOBILI?Una delle domande più ricorrenti da parte degli addetti ai lavori e, in particolare, dei consumatori riguarda le categorie e le tipologie di arredi per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione del 50%. Sia nella versione Dl sia nel testo convertito in legge, il legislatore non entra nello specifico ma si attiene ad una definizione generica di “mobili”, superando così anche la distinzione - che all’inizio sembrava valere - tra mobili fissi e non fissi. Il legislatore è invece molto attento a stabilire la necessità di un nesso tra l’immobile sot-toposto a lavori edilizi e i mobili e/o gli elettrodomestici acquistati. La voce “elettrodomestici” è entrata nel testo a conclusione del dibattito parlamentare per la conversione del Dl in legge, che parla infatti di “grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, dunque categorie di prodotti a cui è da considerarsi estesa la detrazione.

bonus 50%- mobili

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bonus 50%- mobili

Il Bonus mobili con aliquota al 50% è applicabile anche in caso di interventi edilizi finalizzati alla messa in sicurezza della casa al fine di evitare infortuni domestici, secondo quanto detta l’articolo 16-bis, comma 1, lettera l, Tuir. Rientrano, ad

esempio, in questa categoria di interventi (per cui vale la detrazione Irpef al 50%) l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortunistica e l’installazione di corrimano lungo le scale.

In questa voce rientra un’ampia gamma di prodotti e di interventi:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie;

- apposizione o sostituzione di grate alle finestre;

- porte blindate o rinforzate;- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

- apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

sIcurezza domestica

il bonus mobili/elettrodomestici vale anche per i seguenti interventi

Prevenzione di atti illeciti

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BONUS MOBILI/Quali e quanti beneficiari?

Chi • Possono beneficiare della detrazione tutti i soggetti in grado di dimostrare di avere sostenuto spese per lavori edilizi e di ristrutturazione.

• Il beneficiario deve essere il soggetto che sostiene la spesa, non per forza il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori. Possono quindi usufruire della detrazione Irpef inquilini, comodatari, usufruttuari oltre, ovviamente, ai proprietari stessi dell’unità abitativa.

in particolareSecondo l’Agenzia delle Entrate, hanno diritto alla detrazione Irpef per la ristrutturazione e di conseguenza al bonus mobili:

• il proprietario o il nudo proprietario;

• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

• l’inquilino o il comodatario;

• i soci di cooperative divise e indivise;

• i soci delle società semplici;

• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;

• i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome colletti-vo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Familiari • La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risulti-no intestati a lui.

• L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

• La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

• Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

SuddiviSione della SpeSa

È possibile suddividere la spesa (per la stessa unità abitativa) tra più soggetti contribuenti tutti interessati a fruire della detrazione. In tal caso:

• il bonifico dovrà riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone interessate a questa agevolazione fiscale;

• in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione è facoltà riconosciuta del venditore scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto al nuovo proprietario (se persona fisica) della casa, che in questo caso non potrà “attaccarvi” il bonus mobili, non essendo l’intestatario del bonifico di pagamento dei lavori.

Quando: i lavori devono essere documentati tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013: vale chiaramente la data del pagamento (e solo del pagamento!) sia dell’intervento edilizio (dal 26.06.2012 al 31.12-2013) sia dell’acquisto degli arredi (dal 6.06.2013 al 31.12.2013).

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BONUS MOBILI/A quali lavori si può agganciare il bonus mobili?

Categorie tradizionali

Il bonus mobili è previsto prima di tutto per l’acquisto di mobili collegato a tutte quelle categorie di lavori già con-template per la detrazione Irpef che dal 36% è passata al 50%, ossia interventi di:

• manutenzione straordinaria (ordinaria per quanto riguarda le parti comuni);

• opere di restauro e/o risanamento conservativo effettuate su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze;

• ristrutturazione edilizia intesa secondo l’art.3, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr 06/06/2001, n. 380.

nuove Categorie Alle tradizionali, la legge 90/2013 ha aggiunto anche le categorie inserite nell’Art. 16-bis, comma 1 (lettere c-l) del Tuir, ossia:

• ricostruzione e/o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi (previa dichiarazione dello stato di emergenza);

• costruzione di autorimesse;

• realizzazioni posti auto di pertinenza, anche a proprietà comune;

• eliminazione barriere architettoniche;

• prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;

• cablatura di edifici;

• realizzazione di lavori per il contenimento dell’inquinamento acustico;

• realizzazione di lavori per applicare misure antisismiche e operare la messa in sicurezza statica;

• bonifica dell’amianto (laddove la tipologia di intervento porti all’applicazione del 50% anziché del 65%);

• lavori atti a ridurre infortuni domestici;

• interventi atti a garantire risparmio energetico (fotovoltaico compreso);

• acquisto di abitazioni di edifici dismessi e interessati completamente a interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Conditio sine qua non

Ricordiamo che la condizione necessaria per potere usufruire dell’agevolazione destinata all’acquisto dei mobili è che i lavori siano già iniziati (e non necessariamente pagati in toto) prima dell’acquisto degli stessi.

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BONUS MOBILI/Quali mobili?

Art. 16 CommA 2 dellA legge 90/2103 del 3 Agosto 2013

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparec-chiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

QuAli mobili Poiché la legge non fornisce alcuna specifica di riferimento, vanno da considerarsi mobili “detraibili” tutti quegli oggetti e arredi rientranti nella definizione generale data dal Codice civile e chiarita dalla Corte di cas-sazione civile, sezione II del 07/09/2009, n. 19283. La sentenza trae spunto da una vicenda ereditaria in cui si discute del significato da attribuire all’espressione, contenuta in un testamento, che attribuisce ad un erede “l’abitazione del de cuius ‘con i mobili in essa contenuti’”. In pratica, la Corte d’Appello ha accettato il concetto di beni mobili portato dall’art. 812 c.c. che è onnicomprensivo e include tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo. Questo il testo: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni”.

QuAli elettrodomestiCi

I “grandi elettrodomestici”:

• Classe A+: lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi, cappe, piani cottura (elettrici, a gas, ad induzione), congelatori, televisori, lampade (non complementi d’arredo). Sono esclusi computer e complementi di arredo così come soprammobili e mobili usati.

• Classe A: forni (da incasso e free standing).

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Che documentazione serve? In fase di compra/vendita di mobili e/o elettrodomestici per i quali si voglia usufruire del bonus mobili e quindi della detrazione del 50% è bene che vengano verificati i seguenti due fondamentali requisiti.

- Da parte dell’acquirente: che l’esercizio commerciale a cui si rivolge sia competente in materia di detrazioni fiscali e sia in grado di fornire la documentazione necessaria per potere portare in detrazione la spesa sostenuta.

- Da parte del venditore: che il soggetto richiedente la documentazione sia in grado di attestare la propria posizione di intestatario dei lavori di ristrutturazione dell’immobile a cui sono destinati i mobili e/o gli elettrodomestici che intende acquistare.

PagamentoA-Per i contribuenti senza partita Iva L’unico mezzo di pagamento accettato è il bonifico bancario o postale “parlante”, deve cioè riportare le seguenti informazioni:- causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste italiane; - codice fiscale del beneficiario della detrazione;- numero di partita Iva oppure codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è

effettuato.;- il beneficiario del bonus mobili deve obbligatoriamente essere lo stesso soggetto che be-

neficia della detrazione per la ristrutturazione edilizia mentre non deve necessariamente essere il proprietario dell’immobile, ma anche un eventuale locatario.

B-Per i contribuenti con partita Iva Ogni mezzo.

IvaSalvo prossimi aumenti, per i mobili va considerata l’Iva del 21%.

Pagamento con finanziamento Anche se si paga con finanziamento è possibile usufruire del bonus mobili. In caso di finanziamento, infatti, spetterà al rivenditore indicare nella pratica di finanziamento che all’acquisto è collegata la richiesta di detrazione.

bonus 50%- mobili

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2013 69

All’inizio del 2013 ho ristrutturato casa e comprato una nuova cucina. Posso detrarre la spesa sostenuta per la cucina?No, la spesa per i mobili deve necessariamente riferirsi all’ar-co temporale compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre.

Approfittando del bonus per la ristrutturazione, ho deciso di rinforzare il muro di recinzione della mia casa. Posso approfittare del bonus mobili anche in questo caso?Assolutamente sì, a condizione che a sostenere la spesa sia lo stesso soggetto.

Abbiamo previsto lavori di ristrutturazione di alcuni vani della nostra casa. Dobbiamo ancora iniziare i lavori, ma vorremmo intanto approfittare della svendita per cessata attività di un negozio che chiuderà tra un mese. È possibile? Purtroppo no. Per potere usufruire del bonus mobili è necessario attestare l’inizio (anche se non il pagamento totale) dei lavori in casa.

Stiamo facendo lavori in casa per raggiungere una mag-giore efficienza energetica, approfittando del bonus del 65%. Vorremmo cambiare anche qualche arredo…Non è possibile, il bonus mobili è collegato solo al bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

Il bonus mobili vale anche per mobili usati o di seconda mano?Sì, purché il pagamento venga effettuato con bonifico parlante e accompagnato da regolare documentazione da presentare al Caaf.

Il bonus mobili dà diritto al 50% di sconto sulla spesa?Assolutamente no! Lo sgravio non avviene in un’unica soluzione. La spesa è detraibile in 10 anni con 10 rate dell’importo massimo di 500 euro ciascuna.

In casa mia sono in corso lavori di ristrutturazione iniziati prima del 6 giugno. Ora dovrei comprare un frigorifero: posso usufruire della detrazione del 50% per l’acquisto di questo elettrodomestico?Sì, a patto che i lavori siano iniziati dopo il 26 giugno 2012, data di decorrenza del bonus per le ristrutturazioni con aliquota al 50% anziché al 36%.

Sto rifacendo la stanza da bagno: la spesa per l’acquisto dei sanitari rientra nel bonus mobili?I sanitari non sono da intendersi come mobili ma come parte integrante della stanza da bagno. Per cui in questo caso la spesa sostenuta rientra nel bonus ristrutturazione con aliquota al 50% fino al 31.12.2013, poi dovrebbe tornare al 36%.

Vorrei cambiare gli infissi usufruendo della detrazione del 65%: posso attaccare il bonus mobili?No, il bonus mobili è applicabile solo al 50% per le ristrutturazioni.

Sto sistemando la vecchia casa della nonna, dove andrò a vivere con mia sorella. Condivideremo le spese… anche la possibilità di detrarre?Certamente, in questo caso il bonifico dovrà riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone interessate a questa agevolazione fiscale.

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bonus - casa & energia

Dati validi dal 06/06/2013 al 31/12/2013 (per i condomini 30/06/2014 e solo per il 65%)

per non sbagliare-

Elenco degli interventi fruibili della detrazione Irpef AbItAzIonE CondomInIo bonus dIsponIbIlI

Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari • 50%

Aerosabbiatura • 50%

Allargamento porte • 50%

Allargamento porte e finestre esterne • 50%

Allargamento porte interne • 50%

Allarme (impianto) • 50%

Allarme finestre esterne • 50%

Ampliamento con formazione di volumi tecnici • 50%

Androne • 50%

Antenna • 50%

Ascensore • 50%

Balconi • • 50%

Barriere architettoniche • 50%

Box • • 50%

Cablatura degli edifici • 50%

Caldaia • • 50% 65%

Caloriferi e condizionatori • • 50%

Cancelli esterni • • 50%

Canna fumaria • • 50%

Cantine • • 50%

Centrale idrica • • 50%

Centrale termica • • 50% 65%

Citofoni, videocitofoni e telecamere • 50%

Contenimento dell'inquinamento acustico • 50%

Cornicioni • • 50%

Davanzali, finestre e balconi • 50%

Facciata • • 50% 65%

Finestra • • 50% 65%

Fognatura • • 50%

Garage • • 50%

Gradini scale • • 50%

Grondaie • • 50%

Impianto di riscaldamento autonomo (purché conforme al DM 37/2008, ex legge 46/90)

• • 50% 65%

Impianto elettrico • • 50%

Impianto idraulico • • 50%

Inferriata fissa • • 50%

Infissi esterni • • 50% 65%

Infissi interni • 50%

Interruttore differenziale • • 50%

Intonaci esterni facciata • • 50%

Vademecum alla scelta degli interventi di ristrutturazione, di risparmio energetico e relative agevolazioni fiscali (fonte: Agenzia delle Entrate)

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bonus - casa & energia

Elenco degli interventi fruibili della detrazione Irpef AbItAzIonE CondomInIo bonus dIsponIbIlI

Intonaci interni • 50%

Lastrico solare • • 50% 65%

Locale caldaia • • 50%

Lucernari • • 50% 65%

Mansarda • 50%

Marciapiede • 50%

Marciapiede su suolo privato • 50%

Messa a norma degli edifici • 50%

Montacarichi (interni ed esterni) • 50%

Montacarichi • 50%

Muri di cinta • • 50%

Muri esterni di contenimento • • 50%

Muri interni • • 50%

Parapetti e balconi • • 50%

Parcheggi • 50%

Parete esterna • • 50%

Parete interna • • 50%

Pavimentazione esterna • • 50%

Pavimentazione interna • 50%

Pensilina protezione autovetture • • 50%

Persiana • • 50% 65%

Pianerottolo • • 50%

Piscina • • 50%

Porta blindata esterna • • 50% 65%

Porta blindata interna • 50%

Portafinestra • • 50% 65%

Porte esterne • • 50% 65%

Porte interne • 50%

Recinzioni • • 50%

Ricostruzione • 50%

Risparmio energetico • 50% 65%

Sanitari • • 50%

Saracinesca • • 50%

Scala esterna • • 50%

Scala interna • • 50%

Serramenti esterni • • 50% 65%

Serramenti interni • 50%

Sicurezza statica • 50%

Solaio • • 50%

Soppalco • 50%

Sottotetto • 50%

Strada asfaltata privata • 50%

Tegole • • 50%

Terrazzi • • 50%

Tetto • • 50% 65%

Tinteggiatura esterna • • 50%

Tinteggiatura interna • 50%

Tramezzi • 50%

Travi (tetto) • • 50%

Veranda • • 50% 65%

Vespaio • 50%

Zoccolo esterno facciata • • 50%

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72 2013

conto

Rivolgersi a imprese e professionisti qualificati e competenti per definire

nel dettaglio il tipo di impianto da installare e la sua potenza. È possibile avvalersi di una Esco per la realizzazione degli interventi siglando un contratto di finanziamento tramite terzi, di servizio energia o rendimento energetico

Eseguire i lavori attenendosi a quanto riportato dal Gse nelle regole applicative pubblicate sul suo sito web

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2013 73

termico

A interventi realizzati, presentare

al Gse entro 60 gg dalla fine lavori l’apposita scheda-

domanda tramite l’applicativo web Portaltermico, accessibile dal sito Gse

seguendo la seguente procedura:a) inserimento dei dati su Portaltermico relativi

alla scheda tecnica (sistema edificio-impianto; interventi realizzati);b) confermare i dati inseriti nella scheda tecnica e richiedere concessione incentivi (stampa e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva alla quale sono allegati le condizioni

contrattuali generali e l’importo indicativo degli incentivi calcolato

in automatico dal portaltermico);c) inviare la richiesta incentivi;

d) erogazione degli incentivi

conservare tutta la documentazione tecnica indicata dal Gse, le fatture e le ricevute

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74 2013

Conto termiCo, un’opportunità per il solareIl nuovo meccanismo di agevolazione incentiva la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Per le Pubbliche Amministrazioni sono riservati incentivi per interventi sull’involucro (opaco e trasparente, schermarure solari)

di Riccardo Battisti e Edoardo Oldrati per schede, glossario e Faq

Il nuovo meccanismo di incentivazione, noto come Conto termico, nasce con il Decreto Ministeriale del 28 dicem-bre 2012, denominato “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”. L’articolo 4 del DM riporta esplicitamente le categorie di interventi incentivabili tra le quali, al comma 2 lettera c), figura l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di “solar cooling”, vale a dire di raffrescamento mediante macchine frigorife-re alimentate da calore prodotto da impianti solari termici. In questo articolo ci si concentrerà su queste tipologie di impianti, mentre le restanti saranno affrontate brevemente nelle schede dedicate (le pompe di calore e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore ali-mentato da biomassa). Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse S.p.A.), individuato come soggetto attuatore e gestore del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari, ha pubblicato, nel mese di aprile 2013, le regole attuative dettagliate che normano tutti gli aspetti del mecca-nismo e che sono reperibili nell’apposita sezione del sito del Gse. Si può accedere all’incentivo in maniera diretta, a valle

della conclusione degli interventi, oppure mediante preno-tazione, anche se questa seconda modalità è concessa solo alle pubbliche amministrazioni. Ai fini di standardizzare le procedure di richiesta degli incentivi, il Gse ha predisposto una apposita piattaforma, denominata Portaltermico, alla quale il soggetto richiedente può accedere previa prelimi-nare registrazione nella sezione Area Clienti del Gse. L’impe-gno di spesa annua cumulata indicato nel DM è pari a 200 milioni di euro per interventi realizzati da amministrazioni pubbliche e di 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti a soggetti privati, vale a dire persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. Si precisa, inoltre, che ambedue le categorie di soggetti posso-no realizzare gli interventi tramite una Esco.

L’incentivazione Per quanto riguarda gli impianti solari termici, cominciamo con il dire che rientrano nello schema del Conto termico solo i sistemi con superficie lorda fino a 1.000 m2. Le applicazioni incluse nel meccanismo sono numerose: la produzione di acqua calda sanitaria, l’integrazione dell’impianto di clima-tizzazione invernale, il solar cooling, la generazione di calore di processo a uso industriale e l’integrazione in reti di teleri-

bonus- conto termico

Page 77: Bonus casa&energia

2013 75

bonus- conto termico

Un aspetto cruciale riguarda l’eventuale cumulabilità del Conto termico con altre forme di incentivazione. Il meccanismo, infatti, esclude chiaramente la cumulabilità con altri incentivi statali, fatta eccezione per fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. Ciò esclude, senza ombra di dubbio, la possibilità di ottenere l’incentivo in conto termico assieme ai Titoli di Efficienza Energetica, nonché alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. Una eccezione è costituita dagli edifici pubblici ad uso pubblico, per i quali il Conto termico è cumulabile con incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.Nel caso in cui siano stati concessi incentivi non statali, la cumulabilità è permessa, sempre nei limiti della normativa comunitaria e nazionale vigente. Dal punto di vista fiscale l’incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4%; inoltre, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell’Iva e, quindi, non sussiste alcun obbligo di emissione di relativa fattura.

Incentivi non cumulabili

Contributo (€/m2 anno) per impianti con superficie inferiore o

uguale a 50 m2

Contributo (€/m2) per impianti con superficie

superiore a 50 m2 e inferiore o uguale a

1.000 m2

Solare termico 170 55

Solar cooling 255 83

Solare termico a concentrazione

221 72

Solar cooling a concentrazione

306 100

Page 78: Bonus casa&energia

76 2013

scaldamento. L’intervento può essere realizzato su edifici (o sulle loro pertinenze) nonché su serre o relative pertinenze. In caso di palese assenza di un edificio di riferimento (come stabilimenti balneari o campeggi), il soggetto richiedente deve indicare i riferimenti del Catasto Terreni dell’area pre-scelta per l’installazione dell’impianto solare. L’incentivo è un contributo alle spese sostenute, anche se si tratta di un ammontare forfettario non realmente legato alla spesa stes-sa. La modalità di erogazione prevede delle rate annuali, corrisposte per una durata di 2 anni per impianti con super-ficie inferiore o uguale a 50 m2 e di 5 anni per impianti con superficie superiore a 50 e inferiore o uguale a 1.000 m2. Nel caso in cui l’impianto solare sia installato in un edificio soggetto all’obbligo di rinnovabili, secondo quanto previsto dallo stesso Decreto Ministeriale n. 28, l’eventuale incentivo viene erogato solo per la parte di impianto eccedente quella necessaria per il rispetto dell’obbligo stesso. Si ricorda che l’obbligo di integrazione di rinnovabili vale per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. La quantificazione del contributo viene realizzata sulla base della superficie lorda installata. L’incentivo, infatti, è espresso in termini di €/m2

anno e presenta valori differenti secondo l’applicazione e la taglia, come riportato in dettaglio nella tabella. A tale incen-tivo andrà sottratto un corrispettivo pari all’1% del valore del contributo totale, trattenuto a valere sulle rate annuali, con un massimale pari a 150 € di imponibile. Tale corrispettivo, da imputare ai costi di gestione del meccanismo da parte del Gse, è assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria e, perciò, è oggetto di fatturazione da parte dello stesso Gse. Diversi sono i documenti da presentare in allegato alla richiesta di incentivo, per un esame esaustivo dei quali si rimanda an-cora alle succitate regole applicative emanate dal Gse. Vale la pena sottolineare, però, la necessità di una asseverazione

di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo di-mensionamento dell’impianto e il rispetto dei requisiti minimi descritti nel seguito, nonché l’esecuzione dell’intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti, infine, la data di conclusione dei lavori. Nel caso l’impianto sia più grande di 50 m2, inoltre, una complicazione aggiuntiva è legata alla richiesta di adeguata relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista. Una procedura semplificata è possi-bile per impianti con superficie minore di 50 m2, dove non è necessaria la relazione tecnica e l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile assieme a una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi. Questo documento deve poi riportare anche la data di conclusione dei lavori. Per verificare l’effettiva realizzazione dell’interven-to, infine, si richiede una documentazione fotografica mini-ma costituita almeno dai seguenti elementi: vista di dettaglio di un collettore solare già posto in opera, vista di dettaglio del serbatoio di accumulo, vista d’insieme dell’impianto solare sia in fase di installazione sia completato, vista del sistema di regolazione della portata.

I requisiti tecnici necessariI collettori solari utilizzati, fatta eccezione per quelli a con-centrazione, devono possedere l’attestazione di conformità alla norma Uni EN 12975, rilasciata da un laboratorio ac-creditato. Si richiede, poi, la certificazione “solar keymark” per collettori installati in impianti realizzati con data di con-clusione dell’intervento a partire dal 29/03/2013. Dal punto di vista delle prestazioni termiche, inoltre, le diverse tec-nologie di collettori (piani, sottovuoto, a tubi evacuati e a concentrazione) devono rispettare dei valori minimi per la loro curva di rendimento. I dettagli di tali valori sono riportati

Il contributo del Conto termico è quantificato sulla base della

superficie lorda dei collettori solari installati; è quindi espresso in termini di

€/m2 anno e presenta valori differenti secondo l’applicazione e la taglia dell’impianto realizzato. Il contributo è erogato dal Gse in rate annuali, corrisposte per 2 o 5 anni a seconda della dimensione dell’impianto.Importante ricordare che il Gse richiede una documentazione che comprende,

un’asseverazione di un tecnico specializzato (sostituibile da una

dichiarazione del soggetto responsabile per impianti da meno di

50 m2) e una documentazione fotografica

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Page 79: Bonus casa&energia

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nelle regole applicative pubblicate dal Gse sul sito web del Conto termico. Una specifica necessaria per i soli impianti di raffrescamento solare è che il rapporto tra i metri quadrati di superficie lorda di solare termico e la potenza frigorifera, espressa in kW, deve essere maggiore di 2. Per le macchine frigorifere Dec (“Desiccant Evaporative Cooling”), inoltre, la superficie minima lorda dei collettori deve essere di 8 m2 per un volume di 1000 m3/ora di aria trattata. L’ultimo requisito tecnico richiesto riguarda il caso in cui l’impianto solare ter-mico sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale. È obbligatorio allora installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o elementi equivalenti per la regolazione della portata) su tutti i corpi scaldanti. Fanno eccezione le situazioni in cui il fluido termovettore opera a temperature medie inferiori a 45°C e gli ambienti dotati di una centralina di termoregolazione.

Qualche esempioSi consideri, ad esempio, un piccolo impianto solare termico destinato alla produzione di acqua calda sanitaria in una ap-plicazione residenziale singola. Si ipotizzi che la sua superfi-cie captante lorda sia pari a 6 m2 e che il costo dell’intervento “chiavi in mano” risulti di 7.000 €. Tale valore corrisponde a un costo specifico di poco inferiore a 1.200 € per ogni m2 installato. Si tratta di un numero piuttosto verosimile per impianti di piccola taglia a circolazione forzata.Il Conto termico prevede, per questa tipologia e taglia, un contributo corrisposto in due rate annuali di eguale entità, pari a 170 €/m2 anno. In due anni, perciò, il soggetto proprie-tario riceverà 340 € per ogni m2 installato. Nel caso dell’im-pianto in esame, quindi, il contributo totale sarà pari a 2.040 €. Per semplificare il calcolo, si prescinda dall’attualizzazio-ne dei costi e, perciò, si consideri l’investimento come la

differenza tra la spesa totale e il contributo ricevuto: il costo netto dell’impianto, quindi, sarà di 4.960 €. Ipotizzando che l’output del campo solare sia di circa 750 kWh/m2 anno e che il calore sostituisca energia termica prodotta mediante caldaia a gas, si può stimare un risparmio annuo attorno ai 350 € e un tempo di ritorno superiore ai 10 anni. Una situazione differente riguarda gli impianti di taglia più grande come, ad esempio, un sistema solare termico di 1.000 m2 (il limite massimo concesso dal Conto termico) installato in una realtà produttiva per la generazione di calore a uso indu-striale. Può essere il caso di una industria alimentare come un caseificio oppure di un sito di lavorazione della carne. In un esempio del genere, l’effetto scala può abbassare il costo specifico di impianto anche a 500 €/m2 o, addirittura, nel caso l’installazione sia semplice (per esempio con collettori montati a terra) fino a 300 o 400 €/m2. Ipotizzando di consi-derare valido un valore di 450 €/m2, l’impianto presentereb-be un costo complessivo di investimento pari a 450.000 €. Il contributo in Conto termico, in questo caso, prevede cinque rate annuali di 55 € per ogni m2 installato. Il proprietario ri-ceverebbe, perciò, in un periodo di cinque anni, 275.000 €. Il costo netto dell’impianto, quindi, sarebbe pari a 175.000 €. Secondo la producibilità dell’impianto solare e il costo del combustibile convenzionale sostituito, si può ipotizzare un tempo di ritorno economico tra i 4 e i 7 anni. Si ricorda, in conclusione, che, almeno fino al termine del 2013, gli im-pianti solari termici su edifici esistenti possono beneficiare, in alternativa al Conto termico, della detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, recentemente portata al 65% della spesa sostenuta. Il punto debole di questa so-luzione, tuttavia, resta il lungo periodo nel quale deve essere distribuito il beneficio fiscale, pari a 10 anni dal momento della realizzazione dell’intervento.

Prendiamo ad esempio un piccolo impianto solare termico

destinato alla produzione di acqua calda sanitaria in una applicazione

residenziale singola. Data una superficie captante lorda di 6 m2 si può ipotizzare un costo specifico di poco inferiore a 1.200 € per ogni m2 installato. Il Conto termico prevede, per questa tipologia e taglia, un contributo corrisposto in due rate annuali di eguale entità, pari a 170 €/m2 anno. Nel caso dell’impianto in esame,

quindi, il contributo totale sarà pari a 2.040 €

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Page 81: Bonus casa&energia

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CONTO TERMICO/Collettori solari termici

INTERVENTI L’intervento incentivabile consiste nell’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling e per la produzione di calore di processo. Questo intervento deve essere realizzato su edifici, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. L’impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 1000 metri qua-drati. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento (nei limiti dei 1000 m2)

RIFERIMENTO D.M. 28 dicembre 2012 e decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

PERIODO Accedono agli incentivi solo gli interventi conclusi a decorrere dal 3 gennaio 2013

FONDI a DIsPOsIzIONE

Sono stanziati fondi per una spesa annua cumulata massima di 700 milioni di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati

DuRaTa (aNNI) 2 per impianti con superficie solare lorda inferiore ai 50 m2 e 5 per impianti con superficie superiore

ValORE INcENTIVI Contributo (€/m2 anno) per impianti con superficie inferiore o uguale a 50 m2

Contributo (€/m2) per impianti con superficie superiore a 50 m2 e inferio-re o uguale a 1.000 m2

Solare termico 170 55

Solar cooling 255 83

Solare termico a concentrazione 221 72

Solar cooling a concentrazione 306 100

caRaTTERIsTIcHE TEcNIcHE

1. I collettori solari devono avere l’attestazione di conformità alla norma Uni EN 12975, rilasciata da un labora-torio accreditato. Tale requisito non è richiesto per il solare termico a concentrazione;

2. i valori di rendimento termico dei collettori solari devono essere superiori ai valori minimi calcolati con le formule indicate dal Gse nelle Regole applicative;

3. gli impianti solari termici prefabbricati (sistemi solari) devono possedere attestazione di conformità alla norma Uni EN 12976, ferma restando la certificazione Uni EN 12975 dei collettori, se applicabile;

4. per la definizione dei rendimenti minimi. Per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la Uni EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL34 per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma Uni EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell’accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull’apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laborato-rio accreditato, deve essere: - maggiore di 550 kWh/m2 anno, con riferimento alla località Atene; - maggiore di 400 kWh/m2 anno, con riferimento alla località Würzburg;

5. per il solare termico a concentrazione fino all’emanazione di norme tecniche Uni, la certificazione Uni è sosti-tuita da un’approvazione tecnica da parte dell’Enea;

6. la certificazione solar keymark per i collettori solari piani, o sottovuoto, o a tubi evacuati, installati in impianti realizzati con data di conclusione dell’intervento a partire dal 29/03/2013;

7. la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni; 8. la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni; 9. l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti; 10. per gli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie lorda (m2) e la potenza frigorifera

(kW) deve essere maggiore di 2; 11. per Dec, la superficie minima solare lorda dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1000 m3/ora di aria trattata; 12. nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatiz

zazione invernale, è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C e dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione. Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.

DOcuMENTI Da aPPRONTaRE

1. Asseverazione tecnico abilitato (in alternativa, solo se S ≤ 50 m2, dichiarazione del SR con certificazione di conformità componenti);

2. approvazione tecnica dell’Enea (solo per solare a concentrazione); 3. relazione tecnica di progetto per impianti con superficie solare lorda ≥ di 50 m2; 4. documentazione fotografica (pdf).

DOcuMENTI Da cONsERVaRE

1. Schede tecniche apparecchiature/componenti; 2. test report per i collettori solari, ove previsto, secondo la Uni EN 12975; 3. test report per gli impianti solari termici prefabbricati, ove previsto, secondo la Uni EN 12976; 4. certificazione solar keymark dei collettori; 5. libretto di centrale/d’impianto, come da legislazione vigente; 6. dichiarazione di conformità dell’impianto; 7. relazione tecnica di progetto per impianto con superficie solare lorda ≥ di 12 m2 e < di 50 m2; 8. titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto; 9. relazione attestante la quota d’obbligo, se necessaria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11; 10. attestato di certificazione energetica post-operam e diagnosi energetica ante-operam. Necessarie per interventi

realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza termica nominale a 100 kW.

PaGaMENTI Le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile, che deve essere anche l’intestatario del C/C da cui è effettuato il bonifico bancario per il pagamento delle spese di realizzazione degli interventi.

sPEsE aMMEssE PER l’INcENTIVO

L’incentivo per l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, è stabilito sulla potenzialità dell’intervento ed è calcolato in funzione dei m2 di pannelli installati. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta (Ci).

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CONTO TERMICO/Impianti di climatizzazione con pompe di caloresc

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aINTERVENTI Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale di potenza massima inferiore o uguale a 1000 kW dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

RIFERIMENTO D.M. 28 dicembre 2012 e decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

PERIODO Accedono agli incentivi solo gli interventi conclusi a decorrere dal 3 gennaio 2013

FONDI aDIsPOsIzIONE

Sono stanziati fondi per una spesa annua cumulata massima di 700 milioni di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati

DuRaTa (aNNI) Da 2 a 5 a seconda delle dimensioni dell’impianto

ValOREINcENTIVO

Il calcolo dell’incentivo comprende diverse variabili; a titolo di esempio il Gse segnala che per una pompa di calore elettrica salamoia/acqua con Cop 4,5 e Potenza nominale utile di 25 kW installata in zona climatica E (quindi ad esempio a Torino, Milano o Bologna), l’incentivo è pari a 2 rate annuali da 2380 euro

caRaTTERIsTIcHE TEcNIcHE

1. L’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto preesistente dotato di più generatori di calore;

2. la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo; 3. l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia

termica, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C e dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione; tale requisito non è richiesto per gli impianti di produzione di calore al servizio di piccole reti di teleriscaldamento;

4. l’installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati al servizio di molteplici unità immobiliari;

5. le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione Cop almeno pari ai valori riportati (vedi Allegato II - DM 28.12.12]); nel caso di pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia) i valori del Cop di Tabella 14 (Tabella 1 dell’allegato II del Decreto) devono essere ridotti del 5%;

6. le pompe di calore a gas devono avere il coefficiente di prestazione Gue almeno pari ai valori riportati (vedi Allegato II - DM 28.12.12); nel caso di pompe di calore a gas dotate di variatore di velocità i valori del Gue di Tabella 15 (Tabella 2 dell’allega-to II del Decreto) devono essere ridotti del 5%;

7. le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto NOx (espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere in-feriori a 120 mg/kWh per le pompe di calore a gas ad assorbimento e inferiori a 180 mg/kWh per le pompe di calore a gas con motore a combustione interna. Tale valore è da riferirsi al potere calorifico inferiore (p.c.i.) e alla portata di gas combustibile.

DOcuMENTI Da aPPRONTaRE

1) Asseverazione tecnico abilitato (in alternativa, dichiarazione del soggetto richiedente con certificazione di conformità compo-nenti solo se Pn ≤35 kW)

2) Relazione tecnica di progetto per l’installazione di generatori di calore ≥ di 100 kW3) Documentazione fotografica (pdf)

DOcuMENTI Da cONsERVaRE

1. Schede tecniche apparecchiature; 2. test report secondo la Uni EN 14511 per le pompe di calore elettriche; 3. test report secondo la Uni EN 12309-2 per le pompe di calore a gas; 4. certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente; 5. dichiarazione di conformità dell’impianto; 6. libretto di centrale/d’impianto, come da legislazione vigente; 7. relazione tecnica di progetto dell’installazione di generatori di calore ≥ di 35 kW e < di 100 kW; 8. per impianti geotermici < di 35 kW, schema di posizionamento delle sonde; 9. titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto; 10. relazione attestante la quota d’obbligo, se necessaria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11; 11. certificati di manutenzione dell’impianto; 12. attestato di certificazione energetica post-operam e diagnosi energetica ante-operam. Necessarie per interventi realizzati su

interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW

PaGaMENTI Le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile, che deve essere anche l’intestatario del C/C da cui è effettuato il bonifico bancario per il pagamento delle spese di realizzazione degli interventi.

sPEsE aMMEssE aI FINI DEl calcOlO DEll’INcENTIVO

1. Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente; 2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto preesistente; 3. spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. Le spese ammissibili sono comprensive di Iva dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

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CONTO TERMICO/Scaldacqua a pompe di caloresc

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a

INTERVENTI Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompe di calore

RIFERIMENTO DI LEGGE

D.M. 28 dicembre 2012 e decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

PERIODO Accedono agli incentivi solo gli interventi conclusi a decorrere dal 3 gennaio 2013

FONDI a DIsPOsIzIONE

Sono stanziati fondi per una spesa annua cumulata massima di 700 milioni di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati

DuRaTa (aNNI) Con capacità ≤ 150 litri: 1, con capacità > 150 litri: 2

VaLOREINcENTIVO

Con capacità = 150 litri: 400 €, con capacità > 150 litri: 700 €

caRaTTERIsTIcHE TEcNIcHE

Le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria devono avere un Cop ≥ 2,6 misurato secondo la norma Uni EN 16147

DOcuMENTI Da aPPRONTaRE

1. Asseverazione tecnico abilitato (in alternativa, dichiarazione del soggetto richiedente con certificazione di conformità compo-nenti);

2. documentazione fotografica (pdf).

DOcuMENTI Da cONsERVaRE

1. Schede tecniche apparecchiature;2. certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente; 3. dichiarazione di conformità dell’impianto; 4. schema funzionale d’impianto; 5. titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto.

PaGaMENTI Le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile, che deve essere anche l’intestatario del conto corrente da cui è effettuato il bonifico bancario per il pagamento delle spese di realizzazione degli interventi.

sPEsE aMMEssE aI FINI DEL caLcOLO DELL’INcENTIVO

1. Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente; 2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche

e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto preesistente; 3. spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. Le spese ammissibili sono comprensive di Iva dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

NOTa 1 La diagnosi energetica precedente l’intervento e la certificazione energetica successiva sono obbligatorie in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) mag-giori o uguali a 100 kW. Le spese sostenute per la diagnosi e la certificazione energetica degli interventi sono incentivate nella misura del 50% delle spese con massimale in funzione della destinazione d’uso e della superficie utile dell’immobile (vedi Tabella 31 - Allegato III - DM 28.12.12).

NOTa 2 Il tecnico che esegue l’intervento deve possedere i requisiti professionali di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 28/11 e attestare il rispetto della normativa tecnica di riferimento ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 37/08.

NOTa 3 Gli interventi accedono agli incentivi del Conto termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazio-ne rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.

NOTa 4 L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.

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sch

eda

CONTO TERMICO/Generatori di calore a biomasse

INTERVENTI L’intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combu-stibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore: a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt; b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 1000 kWt; c) stufe e termocamini a pellet; d) termocamini a legna; e) stufe a legna. Per le sole aziende agricole è incentivata, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli sopra elencati.

RIFERIMENTO D.M. 28 dicembre 2012 e decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

PERIODO Accedono agli incentivi solo gli interventi conclusi a decorrere dal 3 gennaio 2013

FONDI aDIsPOsIzIONE

Sono stanziati fondi per una spesa annua cumulata massima di 700 milioni di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati

DuRaTa (aNNI) Da 2 a 5

ValOREINcENTIVO

A titolo di esempio il Gse comunica che, nel caso di sostituzione di stufa a legna con stufa a pellet con potenza termica nominale uti-le di 10 kW ed emissioni in atmosfera entro i limiti del decreto ma non tali da accedere ai premi previsti e situata in zona climatica E (ad esempio Milano, Bologna e Torino), l’incentivo corrisposto è pari a due rate annuali da 524 euro

caRaTTERIsTIcHE TEcNIcHE

1. L’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’edificio. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto preesistente dotato di più generatori di calore;

2. è richiesta l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Sono esclusi da questo obbligo gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realiz-zati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C, i locali in cui è presente una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o parte di esso, nonché i termocamini e le stufe e gli impianti di produzione di calore al servizio di piccole reti di teleriscaldamento;

3. è richiesta la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione e del sistema di regolazione e controllo, ove applicabile; 4. è richiesta l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata e conseguente ripartizio-

ne delle spese, nel caso l’intervento riguardi un impianto centralizzato al servizio di molteplici unità immobiliari; 5. è richiesto il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legi-

slativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed il rispetto dei requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto dei requisiti energetici ed emissivi stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D.Lgs. 152/06, deve essere certificato mediante l’acquisizione, da parte del produttore, della classificazione prevista dal provvedimento stesso.

DOcuMENTI Da aPPRONTaRE

1. asseverazione tecnica (in alternativa, solo se Pn ≤ 35 kW, dichiarazione del SR con certificazione di conformità componenti; 2. relazione tecnica di progetto per l’installazione di generatori di calore ≥ di 100 kW; 3. documentazione fotografica (pdf).

DOcuMENTI Da cONsERVaRE

1. certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente; 2. dichiarazione di conformità dell’impianto; 3. libretto di centrale/d’impianto, come da legislazione vigente; 4. relazione tecnica di progetto dell’installazione di generatori di calore ≥ di 35 kW e < di 100 kW; 5. titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto; 6. certificati di manutenzione dell’impianto; 7. schede tecniche componenti e apparecchiature installate, fornite dal produttore; 8. certificazione attestante i livelli di emissione, rilasciata da organismo accreditato; 9. certificazione di conformità alla Uni EN 303-5: 2012 classe 5 per generatori di calore < di 500 kW; 10. per generatori di calore > di 500 kW e ≤ di 1000 kW, dichiarazione del produttore del rendimento termico utile, con tipo di combustibile utilizzato; 11. per stufe e termocamini, certificazione di conformità alla normativa di prodotto; 12. documenti di accompagnamento per combustibile sansa esausta disoleata; 13. in alternativa ai punti 14, 15 e 16 documentazione attestante qualifica Iap, dove previsto; 14. in alternativa ai punti 13, 15 e 16, se il SR è proprietario, affittuario o usufruttuario di boschi o terreni agricoli, idonea documen-tazione attestante la proprietà o il diritto reale di godimento; 15. in alternativa ai punti 13, 14 e 16, se il SR è titolare di impresa nel settore boschivo, idonea documentazione che attesti l’iscri-zione negli elenchi regionali/provinciali; 16. in alternativa ai punti 13, 14 e 15, se il SR è assegnatario di uso civico di legnatico, documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell’assegnazione annua di biomassa;17. fatture di acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte; 18. autodichiarazione, per i casi di cui ai punti 13, 14 e 16, indicante la quantità di biomassa autoprodotta impiegata come combu-stibile e la tipologia; autofatturazione della quantità di biomassa, per i casi di cui al punto 15; 19. relazione attestante la quota d’obbligo, se necessaria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11; 20. attestato di certificazione energetica post-operam e diagnosi energetica ante-operam. Necessarie per interventi realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW;21. in caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a gpl (ove previsto), attestazione dello stato di area non metanizzata da parte dell’amministrazione competente.

PaGaMENTI Le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile, che deve essere anche l’intestatario del C/C da cui è effettuato il bonifi-co bancario per il pagamento delle spese di realizzazione degli interventi.

sPEsE aMMEssE aI FINI DEl calcOlO DEll’INcENTIVO

1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; 2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizza-zione individuale; 3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente; 4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione; 5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. Le spese ammissibili sono comprensive di Iva dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

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Collettori solari termici. Si tratta di dispositivi atti alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento, per esempio, verso un accumulatore termico per un uso successivo, tipicamente sottoforma di acqua calda e riscaldamento.

Solar cooling. Il raffrescamento ottenuto mediante macchine frigorifere alimentate da calore prodotto da impian-ti solari termici.

Pompa di calore. Si tratta di una macchina in grado di tra-sferire energia termica da una sorgente a temperatura più bassa ad una sorgente a temperatura più alta o viceversa, utilizzando dif-ferenti forme di energia. Nel campo di condizionamento dell’aria, il termine pompa di calore è specificamente riferito ad un condi-zionatore d’aria con valvola reversibile, che cambia la direzione di scorrimento del fluido refrigerante e permette così sia di apportare sia di estrarre calore da un locale di un edificio.

Biomassa. La normativa nazionale, recependo quella europea, definisce la biomassa come “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostan-ze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature prove-nienti dal verde urbano nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

Gse. Il Gestore dei Servizi Energetici opera per la promozione del-lo sviluppo sostenibile attraverso la qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica degli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento; riconosce inoltre gli incentivi per l’energia elettri-ca prodotta e immessa in rete da tali impianti.La Società, inoltre, valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell’ambito del meccanismo dei Certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energeti-ca” (TEE), e promuove la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto termico). Azionista unico del Gse è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell’azionista con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Certificazione “Solar Keymark”. Keymark, desti-nato ai collettori solari termici e, nell’ambito di tali prodotti noto anche come Solar Keymark, è un marchio europeo sviluppato dal Cen (European Committee for Standardization) e certifica che un prodotto è conforme alle norme europee EN.

Collettori solari a concentrazione. Si tratta di impianti in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare diretta mediante tecnologia a concentrazione.

I collettori solari devono essere caratterizzati da un fattore di con-centrazione geometrico maggiore o uguale a 10 e dalla presenza di un sistema di inseguimento solare ad uno o due assi (mecca-nico o elettromeccanico).

Desiccant Evaporative Cooling (Dec). Si identifica-no così diverse macchine frigorifere accomunate da un principio di funzionamento basato sulla capacità adsorbente che alcuni sali, tipo cloruro di litio o gel di silice, hanno nei confronti dell’umi-dità atmosferica. In sintesi, un impianto Dec prevede l’utilizzo di deumidificatori rotanti con sostanze assorbenti solide. L’aria prelevata dall’esterno viene prima deumidificata e successi-vamente raffreddata, attraverso l’utilizzo di acqua come refrigeran-te. Il calore prodotto dai pannelli solari serve invece a rigenerare il deumidificatore.

Valvole termostatiche. Si tratta di dispositivi capaci di regolare un flusso grazie alla loro sensibilità alla variazione di temperatura. Se applicate a un calorifero permettono di regolare il flusso d’acqua negli stessi in base alla temperatura richiesta dall’ambiente, allo scopo di evitare sprechi e migliorare il comfort stabilizzando la temperatura a livelli diversi nei diversi locali a se-conda delle necessità.

Titoli di Efficienza Energetica. Noti anche come “Certificati bianchi”, sono titoli che certificano i risparmi energetici conseguiti da vari soggetti realizzando specifici interventi. Emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (Gme), questi titoli sono acqui-stabili e successivamente rivendibili sul mercato.

Tecnico abilitato. Si definisce così il tecnico che possiede i requisiti professionali di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 28/11.

Zona climatica. I comuni italiani sono stati classificati in sei zone climatiche (da A a F, dove nella classe A si trova Lam-pedusa e nella F Belluno). L’unità di misura utilizzata per l’indi-viduazione della zona climatica di appartenenza di ciascun co-mune è il grado-giorno, ovvero la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambien-te, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.

Esco. Le Energy Service Company (anche dette Esco) sono so-cietà che si occupano di realizzare interventi per incrementare l’efficienza energetica di un edificio di un loro cliente, accollandosi tutti i costi e occupandosi di progettare e organizzare l’intervento. I risparmi economici ottenuti vengono ripartiti fra la Esco ed il clien-te finale in base ad accordi di vario tipo.

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bonus- conto termico

Devo realizzare un impianto solare termico per coprire la quota di fabbisogno di acqua calda sanitaria e cli-matizzazione con fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs 28/11. Posso usufruire del Conto Termico?No, è importante tenere presente che è incentivata solo la quota eccedente gli obblighi di copertura.

Per richiedere gli incentivi è necessario che il tecnico che ha realizzato l’impianto abbia particolari requisiti tecnico-professionali?”Sì, come esplicitato dal Gse il tecnico che esegue l’in-tervento deve possedere i requisiti professionali indicati all’articolo 15 del D.Lgs. 28/11 e attestare il rispetto della normativa tecnica di riferimento (vedi articolo 7 del D.M. 37/08).

La sostituzione dell’impianto di climatizzazione in-vernale esistente con uno dotato di pompa di calore avviene all’interno di una ristrutturazione. Possa usu-fruire sia del Conto termico che della detrazione del 50% per le ristrutturazioni su questo intervento?Gli incentivi del Conto termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, comprese le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia (il cosiddetto bo-nus ristrutturazioni) e le detrazioni fiscali per gli inter-venti di riqualificazione energetica (il bonus energia).

Ci sono delle regole da seguire per effettuare i paga-menti per gli interventi finalizzati alla richiesta del Conto termico?Le fatture relative devono avere come intestatario il sog-getto responsabile, che deve essere anche l’intestatario

del conto corrente da cui è effettuato il bonifico banca-rio per il pagamento delle spese relative agli interventi.

Il mio impianto è stato ammesso al Conto termico. Come riceverò l’incentivo?Il Gse eroga gli incentivi nella forma di rate annuali costanti liquidandoli tramite bonifico bancario a favore del soggetto responsabile. Importante ricordare che l’incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti, non è assogget-tato a ritenuta del 4% ed è fuori dal campo di applicazione dell’Iva. L’incentivo è erogato al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’atti-vità di tutte le attività finalizzate all’erogazione degli incen-tivi svolte dal Gse e dall’Enea. Il corrispettivo, assoggettato a Iva ordinaria, è pari all’1% del valore del contributo totale riconosciuto, con un massimale pari a 150 €, ed è tratte-nuto come somma a valere sulle rate annuali (fonte Gse)

Una volta che il mio intervento è stato ammesso agli incentivi è ancora necessario che conservi tutta la documentazione relativa?Sì, il soggetto responsabile è tenuto a conservare gli originali dei documenti indicati nel D.M. 28 dicembre 2012 e nelle Regole Applicative del Gse per i cinque anni successivi all’erogazione dell’ultimo impianto.

Vorrei usufruire del Conto termico per installare dei collettori solari termici che alimentino il condominio dove abito. È possibile usufruire delle agevolazioni per i condomini?Sì, è possibile. Possono ammessi soggetti privati (per-sone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di

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2013 87

bonus- conto termico

impresa o di reddito agrario) e amministrazioni pubbli-che direttamente oppure avvalendosi di una Esco.

A luglio ho concluso i lavori di realizzazione di un impianto solare termico e ho presentato domanda al Gse per accedere al Conto termico. Purtroppo non ho scattato foto prima dell’intervento, ma solo dopo la conclusione. È un problema?Sì, la mancata presentazione delle fotografie dei lavori prima dei lavori (definite “ante-operam”) ha come ef-fetto il rigetto della richiesta. Fanno eccezione gli inter-venti conclusi prima della pubblicazione delle Regole Applicative (9 aprile 2013) e in data successiva al 3 gennaio 2013, per i quali sono sufficienti le fotografie post-operam.

È possibile accedere agli incentivi per un intervento che prevede sia la sostituzione di impianti di clima-tizzazione invernale con un impianto dotato di pom-pe di calore e quella di uno scaldacqua elettrico con uno a pompa di calore?Sì, questa tipologia di intervento è definita dal Gse come multintervento e consiste nella realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia (come, ad esempio, la sostituzione di impianti di cli-matizzazione di scaldacqua), relativi allo stesso edifi-cio o alla stessa unità immobiliare.In questo caso, è necessario presentare al Gse una sola scheda-domanda “multintervento” entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento compresa di un’unica asse-verazione per tutti gli interventi effettuati, che descriva nel dettaglio tutti gli interventi. Importante segnalare

che la valutazione della richiesta di concessione degli incentivi prevede un procedimento istruttorio unico; quindi nel caso in cui anche solo un un intervento aves-se dei problemi nella documentazione, l’intero procedi-mento di richiesta dell’incentivo verrà sospeso.

Nella documentazione del Gse ho letto che è neces-sario presentare anche il ‘certificato di smaltimento del generatore sostituito’. Di che cosa si tratta? Chi lo rilascia?L’effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato attraverso la presentazione del certificato del corretto smaltimento del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smalti-mento. In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e dello smaltimento del generatore di calore so-stituito nella fattura del fornitore del nuovo generatore o nella fattura di altro operatore professionale. La documentazione comprovante lo smaltimento dovrà essere riconducibile al generatore sostituito e/o all’in-tervento per cui è richiesto l’incentivo. La fattura deve pertanto riportare la targa del generatore sostituito e/o il codice fiscale del soggetto responsabile e/o i riferi-menti dell’immobile oggetto di intervento (fonte Gse).

Lavoro per una Onlus e stavamo pensando di installa-re dei collettori solari nella nostra sede. È possibile usufruire delle agevolazioni del Conto termico?Purtroppo non è possibile, visto che le Onlus non rica-dono in nessuna delle categorie di soggetti ammessi individuate dal D.M. 28 dicembre 2012.

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Prima di eseguire l’intervento

rivolgersi ai servizi sociali del Comune e della regione di residenza per capire come presentare la domanda per i

contributi erogati dal Fondo per la eliminazione ed il superamento delle

barriere architettoniche. Questi contributi sono cumulabili con le detrazioni fiscali.

Verificare se l’intervento in programma può essere considerato come l‘eliminazione di una barriera

architettonica (articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236) per beneficiare delle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni (fino al 31 dicembre 2013 pari al 50% e successivamente al 36%).Ricordarsi che le opere edilizie eseguite devono rispettare le norme urbanistiche ed edilizie comunali e non devono essere state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per alcune tipologie di intervento (trasformazione ascensore per

adattarlo al contenimento e la costruzione di rampe) è possibile

accedere alla detrazione Irpef del 19%. Queste detrazioni

non sono cumulabili (si può ricorrere al 19% per

eventuale eccedenza dal tetto di spesa di

96mila euro)

È possibile dell’aliquota

Iva agevolata al 4% “le prestazioni

di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad

oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. Le uniche discriminanti per usufruire di agevolazione sono che si tratti di interventi che incidono direttamente sulla rimozione

delle barriere architettoniche e non marginalmente connessi

e siano relativi a un contratto d’appalto

per prestazioni di servizi

1°Abbattimento

barriere architettoniche

Iva 4%

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2013 89

agevolazioni disabili

i portatori di handicap gravi

possono accedere alle detrazioni per le

ristrutturazioni (pari al 50% fino al 31 dicembre 2013)

per i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. non è quindi detraibile il semplice

acquisto degli strumenti. Per accedere alla detrazione bisogna

seguire lo stesso iter per i lavori di ristrutturazione (vedi

articolo dedicato)

l’appartenenza di un prodotto alla categoria

dei sussidi è determinata da una definizione volutamente generica

(“si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza

e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su

tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità,

preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta

o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per

i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o

del linguaggio”), ma soprattutto dal parere del medico curante tramite una certificazione. Per i sussidi tecnici e informatici il disabile può usufruire anche di un regime d’iva agevolata al 4% previa certificazione

di un medico specialista dell’asl di appartenenza

i disabili, gli invalidi e le persone

ad essi equiparati hanno diritto a una

detrazione irpef pari al 19% (da esercitare in un’unica quota) per l’acquisto di ausili (carrozzine, arti

artificiali…) e per i “sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di

integrazione”

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bonus - agevolazioni disabili

ViVere la casa senza barriere

Immaginate: salite due gradini, aprite la porta d’ingresso di casa vostra, cercate l’interruttore per accendere la luce, aprite la fine-stra facendo un po’ di forza, vi sporgete per aprire le persiane, vi sedete sul divano e vi rialzate per sentire chi è che suona il citofo-no. Tutto normale, no? No, perché si tratta di operazioni che per un disabile possono risultare impossibili, pericolose o solo molto faticose. Eppure l’accessibilità - cioè la possibilità da parte di un oggetto o ambiente di essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d’utente - è un diritto fondamentale per garantire l’inclu-sione sociale e l’uguaglianza. Proprio per questo lo Stato ha nel corso degli anni messo a punto un quadro di agevolazioni fiscali per rendere gli edifici in grado di essere vissuti senza limitazioni da ogni abitante.

Quando detrarre il 50%...Se parliamo di detrazioni Irpef per disabili la prima misura da con-siderare è quella relativa al cosiddetto “Bonus ristrutturazioni”, cioè la detrazione del 50% in dieci anni su un importo massimo di 96mila euro per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti entro il 31 dicembre 2013 (da quella data in poi la detrazione non scompare, ma si riduce al 36% per un importo massimo di 48mila euro). Tra i tanti, gli interventi agevolati di interesse per il mondo della disabilità sono di 2 tipologie: gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persona portatrici di handicap grave. Dal punto di vista della documentazione e delle modalità di pagamento, è valido quanto già detto per il “Bonus ristrutturazioni” ricordando che, ovviamente, le opere edilizie eseguite devono rispettare le norme urbanistiche ed edilizie comunali e non devono essere

state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quel-le relative agli obblighi contributivi. Per individuare le tipologie di lavori ammissibili, il consiglio è fare riferimento alla definizione di barriere architettoniche (vedi glossario). Per quanto riguarda inve-ce la seconda tipologia di interventi, bisogna ricordare che ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 l’han-dicap grave è definito in questo modo: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. Inoltre, sono compresi nella detrazione al 50% solo gli interventi sugli immobili e non il semplice acquisto degli strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Concludendo, sono quindi detraibili ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno e la sostituzione di gradini con rampe (se conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge).

… e quando il 19%Il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di ausili, cioè quei prodotti specificamente realizzati per compensare una menoma-zione o una disabilità, è detraibile in un’unica tranche dall’Irpef. Si tratta di un incentivo ormai noto e in cui rientrano prodotti come carrozzine, arti artificiali per la deambulazione e ausili per il sollevamento. Anche per la trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento e la costruzione di rampe per l’elimina-zione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni è possibile accedere alla detrazione Irpef del 19% (sempre in un’unica quota). Questa detrazione non è fruibile contempora-neamente con il bonus ristrutturazioni del 50%, ma può essere usufruita solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per

Garantire l’accessibilità, la libertà di movimento, la sicurezza e l’indipendenza per un disabile all’interno della casa non solo è possibile, vista la ricchezza di soluzioni progettuali e tecnologiche a disposizione, ma è anche incentivato dallo Stato con specifiche misure fiscali

di Edoardo Oldrati

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2013 91

bonus - agevolazioni disabili

In questo articolo non sono stati presi in considerazione i contributi erogati tramite la legge n. 13 del 1989 su base regionale relativi al fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche. Il principale motivo è che negli anni questi contributi sono stati erogati in maniera discontinua. Per chi volesse percorrere questa

strada, è importante sapere che questi contributi sono comunque cumulabili con le detrazioni fiscali e che le domande vanno inoltrate prima dell’inizio dei lavori. Il consiglio è quello di rivolgersi direttamente ai servizi sociali del proprio comune di residenza e agli sportelli regionali preposti per capire come presentare la domanda.

... e il Fondo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche?

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bonus - agevolazioni disabili

la quale è stata richiesta la detrazione del 50%. Con la legge 30 del 1997 la detrazione del 19% è stata ampliata ai “sussidi tecni-ci ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap”. Siamo di fronte a una definizione volutamente generica, parzialmente circoscritta con il Decreto del 14 marzo 1998 dell’allora Ministero delle Finanze (ora Agenzia delle Entrate), che ha fornito una descrizione più precisa dei sussidi tecnici ed informatici. “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi ba-sati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appo-sitamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’ela-borazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. In questa categoria è possibile ricondur-re anche, ad esempio, prodotti per l’automazione di serramenti, soluzioni di home automation, computer e sistemi per il controllo ambientale. Cos’è quindi che determina la possibilità di usufruire della detrazione Irpef? È il parere del medico curante che “autoriz-za” la detrazione tramite una sua certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto ricono-sciuto portatore di handicap. Si tratta di un elemento innovativo, visto che permette alla professionalità del medico di individuare il prodotto utile rispetto alle specifiche esigenze di un disabile.

I documenti da presentareDal punto di vista della documentazione l’Agenzia delle Entrate chiede di conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha venduto il bene o effettuato la prestazione, mentre la possibilità di richiedere queste agevolazioni fiscali (il riferimento è alle detrazioni Irpef del 19%) è riservata ai “disabili”, o alle persone che lo hanno a carico dal punto di vista fiscale. Riportiamo dalla Guida alle age-volazioni fiscali per disabili di maggio 2013 dell’Agenzia per le En-trate che "sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche in-caricate del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono quindi assoggettati agli accerta-menti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accom-pagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità”.

Iva al 4%L’aliquota Iva al 4% è valida sia per interventi per l’abbattimento delle barriere acustiche sia per l’acquisto di ausili e sussidi per disabili. Partendo dagli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo il dpr 26 ottobre 1972 n. 633 (punto 41 ter della tabella A - Parte II), “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” godono di un’aliquota Iva agevolata al 4%. Ovviamente, non è tutto così semplice. Il primo dato da te-nere in considerazione - come sottolinea Carlo Giacobini, autore di un’abbondante e precisa letteratura riguardante gli incentivi fiscali estremamente utile per affrontare il tema - evidenzia la ma-turità del legislatore che si riferisce unicamente alla tipologia di intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’e-liminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente. Questo vuole dire che l’accesso all’agevolazione non è limitato alle persone con disabilità. Passiamo quindi a cosa si può age-volare: deve trattarsi di interventi che incidono direttamente sulla rimozione delle barriere architettoniche e non marginalmente connessi. L'ultimo aspetto da tenere in considerazione è forse il più delicato: l’agevolazione Iva è valida solo ed esclusivamente per contratto d’appalto per prestazioni di servizi. Questo vuol dire che sono compresi sia la manodopera sia i prodotti grezzi e finiti che rientrano nell’intervento (per cui sarà emessa un’unica fat-tura), ma anche che il legislatore non ha contemplato i contratti d’opera. Godono inoltre dell’aliquota agevolata al 4% l’acquisto di servoscala e altri mezzi simili che permettono il superamento di barriere architettoniche ai soggetti con ridotte o impedite ca-pacità motorie. Anche per l’acquisto di sussidi tecnici e informa-tici il disabile può godere di un regime di Iva agevolata al 4% a condizione di fornire al venditore una documentazione composta da: una specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento fun-zionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico; un certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il suo carattere permanente. Al riguardo è importante sottolineare che per motivi incomprensibili il Decreto del 14 marzo 1998 esclude da questa agevolazione le persone affette da disabilità intellettiva a meno che questa non comporti una significativa difficoltà di linguaggio. Ricordiamo che questa esclusione non avviene invece nel caso della detrazione Irpef del 19%. Merita anche qualche dettaglio in più la “prescrizione autorizzativa”: si tratta di un documento da consegnare originale (quindi in caso di riacquisto del prodot-to è necessario richiedere una nuova prescrizione), che indica il tipo di disabilità della persona e che contiene la descrizione del prodotto e la finalizzazione di questo (cioè riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione) con un evidente collegamento funzionale del prodotto al tipo di disabilità. La prescrizione autorizzativa può essere redatta solo da un medico specialista dell’azienda Asl di residenza che segue il disabile.

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bonus - agevolazioni disabili

Barriere architettoniche. Per l’articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - emanato in attuazione dell’articolo 1 della richiamata legge n. 13 del 1989 - si definiscono le barriere architettoniche come: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impedi-scono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Handicap grave. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale per-manente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Ausili. Sono prodotti specificamente realizzati per compensare una menomazione o una disabilità, e sono detraibili in un’unica tranche dall’Irpef (carrozzine, arti artificiali per la deambulazione e ausili per il sollevamento).

Sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficien-za e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Il De-creto del 14 marzo 1998 dell’allora Ministero delle Finanze (ora Agenzia delle Entrate) ha fornito una descrizione più precisa dei sussidi tecnici ed informatici. “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. In questa categoria è quindi possibile ricondurre anche, ad esempio, prodotti per l’auto-mazione di serramenti, soluzioni di home automation, computer e sistemi per il controllo ambientale.

Disabili. Per l’Agenzia delle Entrate sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commis-sioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992.

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bonus - casa & energia

Iva: quale quella corretta Manutenzione ordinaria e straordinaria: Iva 10% o 21%Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzio-ne, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residen-ziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’appli-cazione dell’Iva ridotta al 10%.Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ri-dotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appal-tatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stes-si. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la fun-zione abitativa è quella principale, l’Iva agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:- l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi eccetera)

per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;

- l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni ecce-tera) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;

- l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conser-vativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;

- le prestazioni di servizi eseguite sulla base di contratti di ap-palto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

Quali sono i beni significativiI beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:- ascensori e montacarichi; - infissi esterni e interni;- caldaie;- videocitofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; - sanitari e rubinetteria da bagni;- impianti di sicurezza. Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Un caso concretoAd esempio, se il costo totale dell’intervento è di 10.000 euro, di cui: per prestazione lavorativa 4.000 euro, costo dei beni significativi (ad esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’impor-to complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.

SubappaltoNon si può applicare l’Iva agevolata al 10%: ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che ese-gue i lavori, ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupe-ro edilizio, alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la dit-ta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

di Alberto Schoenstein

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di

manutenzione, ordinaria e straordinaria, è applicata

l’Iva ridotta al 10%

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bonus - casa & energia

IVA NEL RECUPERO: QUALCHE ESEMPIO

Restauro - risanamento - ristrutturazione: Iva al 10%Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre pre-vista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’ali-quota Iva del 10%. Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conser-vativo, ristrutturazione e dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione de-gli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incor-porati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie eccetera).L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto diretta-mente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Barriere architettoniche: Iva al 4%L’Iva agevolata è al 4% per i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche, come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servoscala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.

Onorari professionali: 21%L’aliquota Iva ordinaria al 21%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti coinvolti nei lavori (il direttore dei lavori, il tecnico che redige un Ace, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).

Altri casiGli altri casi in cui si applica l’Iva al 21% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

Non residenzialeSe i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la fun-zione abitativa non è quella principale, l’Iva agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

- acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni eccetera) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, di restauro e risanamento conservativo;

- le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristruttu-razione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.

L’Iva ordinaria al 21% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Serramenti 10% Porta blindata 10%

Lavori edili per serramenti 10%

Ristrutturazione bagno 10%

Acquisto di materiali (ad esempio piastrelle, vernici…)

10% se acquistati da impresa edile o rivenditore che effettua la posa; 21% se forniti dal cliente finale

Acquisto beni finiti per manuten-zione ordinaria e straordinaria (ad esempio termosifoni, caldaia)

10% se acquistati da impresa edile o rivenditore che effettua la posa; 21% se forniti dal cliente finale

Acquisto di beni finiti per interventi di restauro e risanamento conserva-tivo, ristrutturazione edilizia

10%

Demolizione e ricostruzione muri 10%

Sanitari e rubinetti 10%

Box doccia/vasca/scaldasalviette 10%

Lavori per la realizzazione di im-pianto elettrico e punti luce

10%

Rifacimento impianto idrico 10%

Acquisto mobili con il bonus 21%

Prestazioni professionali 21%

Barriere architettoniche 4%

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