GUIDA Bonus 80 Euro

32

Transcript of GUIDA Bonus 80 Euro

Page 1: GUIDA Bonus 80 Euro
Page 2: GUIDA Bonus 80 Euro

 

Guida al “bonus 80 euro”

Page 3: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       2 s 

Indice

SommarioIntroduzione ................................................................................................................................................. 1 

1.  Premessa .............................................................................................................................................. 2 

2.  Importo del bonus ................................................................................................................................ 2 

3.  Campo di applicazione ......................................................................................................................... 4 

4.  Sostituti di imposta interessati ............................................................................................................. 8 

5.  I requisiti base ...................................................................................................................................... 8 

6.  Adempimenti del sostituto di imposta ................................................................................................. 9 

7.  Determinazione del credito ................................................................................................................ 12 

8.  Credito non spettante ........................................................................................................................ 14 

9.  Contribuenti senza sostituti di imposta ............................................................................................. 15 

10.  Scheda di sintesi ............................................................................................................................. 15 

11.  Casi e questioni .............................................................................................................................. 16 

12.  La normativa ................................................................................................................................... 22 

13.  Circolare n. 8/E ............................................................................................................................... 24 

 

Page 4: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

1

Introduzione Il 24 aprile 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 66/2014 (c.d.

“Decreto Irpef”), recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Tra gli

interventi più importanti spunta una misura volta alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

dipendenti e assimilati (c.d. bonus 80 euro), promossa in pompa magna dal presidente del

Consiglio dei ministri, Matteo Renzi.

La misura, entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del D.L. (24 aprile 2014), è stata

approvata in occasione del consiglio dei ministri del 12 marzo 2014, illustrata successivamente

in conferenza stampa come “una delle più grandi misure che possiamo immaginare”.

La relazione approvata ha individuato in 10 miliardi di euro le risorse necessarie per consentire

l’aumento della detrazione Irpef in busta paga ai lavoratori dipendenti. Come è possibile

leggere nel testo della relazione, il bonus interessa circa 10 milioni di persone e parte dal mese

di maggio 2014, o al massimo, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di

pagamento delle retribuzioni, dal mese di giugno.

Come vedremo meglio in seguito, esso è rivolto unicamente a chi ha un contratto di lavoro

dipendente sotto i 26mila euro di reddito lordi; chi vi rientra potrà fruire di un importo di 640

euro annui a persona.

Page 5: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       2 s 

1. Premessa

Il bonus fiscale, ribattezzato dal premier Matteo Renzi come i “mitici 80 euro”, è contenuto

all’interno dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014, che prende il nome di “Riduzione del cuneo fiscale per

lavoratori dipendenti e assimilati”.

L’intervento normativo attualmente vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha

fatto sapere di voler rendere la misura “strutturale” mediante la Legge di Stabilità 2015, al fine

di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una

complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione e riqualificazione strutturale e

selettiva della spesa pubblica.

Ma vediamo ora nel dettaglio tutte le caratteristiche e le modalità di erogazione del credito.

2. Importo del bonus

Partiamo immediatamente dall’importo del bonus. Dalla lettura del testo si evince che esso sarà

ad importo “fisso” (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito

annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, è

previsto un “meccanismo di décalage” che si ottiene mediante l’applicazione della seguente

formula:

bonus spettante = 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]

Il credito d'imposta, che partirà dal mese di maggio 2014 fino a dicembre 2014, vale

massimo 640 euro. Esso non concorre alla formazione del reddito del dipendente.

Ma come funziona nel dettaglio il bonus in base alle diverse fasce di reddito?

La risposta può essere sintetizzate nella seguente tabella.

L’importo 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000

euro;

640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro

ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte

corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro,

diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Page 6: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

3

IL MECCANISMO

Fascia di reddito Meccanismo Reddito Bonus Aumento % reddito

disponibile 2014

Reddito

complessivo fino

a 24.000 euro

Bonus annuale

2014 da 640

euro

9.000 euro 640 euro 7,3

10.000 euro 640 euro 6,7

11.000 euro 640 euro 6,3

12.000 euro 640 euro 5,9

13.000 euro 640 euro 5,5

14.000 euro 640 euro 5,2

15.000 euro 640 euro 4,9

16.000 euro 640 euro 4,6

16.500 euro 640 euro 4,5

17.000 euro 640 euro 4,4

18.000 euro 640 euro 4,2

19.000 euro 640 euro 4

20.000 euro 640 euro 3,9

21.000 euro 640 euro 3,7

22.000 euro 640 euro 3,6

23.000 euro 640 euro 3,4

Reddito

complessivo da

24.001 a 26.000

Bonus

decrescente al

crescere del

reddito

24.000 euro 640 euro 3,3

24.500 euro 480 euro 2,4

25.000 euro 320 euro 1,6

25.500 euro 160 euro 0,8

26.000 euro 0 euro 0

Per la determinazione delle detrazioni di cui al c. 1 dell’art. 13 del TUIR, il reddito

complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e delle relative pertinenze, così come da ultimo modificato

dall’art. 1, c. 127, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

Page 7: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       4 s 

3. Campo di applicazione

Come accennato in premessa, il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito

complessivo è formato:

dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);

dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

indennità e compensi percepiti a carico di ter zi dai lavoratori dipendenti per

incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini

di studio o addestramento professionale (lett. c);

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett.

h-bis);

compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni

normative (lett. l)

Quindi, restano esclusi dall’aiuto economico:

gli incapienti (coloro che guadagnano meno 8.000 euro annui), in quanto non pagano

l’Irpef grazie alle detrazioni già in vigore;

Il fatto che un lavoratore non paghi l’Irpef non è sinonimo di esclusione del

credito, perché quando l’imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle

detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta

ugualmente. In altri termini, un contribuente che dichiara 11.000 euro ma non paga Irpef

perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile riceve

comunque i 640 euro.

i pensionati;

i titolari di partita Iva;

i lavoratori domestici (si rinvia all’approfondimento sottostante).

Chi sono gli incapienti?

Gli incapienti sono coloro che hanno detrazioni

superiori all’imposta lorda dovuta. In altri termini, sono

coloro che non pagano Irpef in quanto percepiscono

un reddito inferiore ai 8.000 euro.

Page 8: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

5

Vale la pena segnalare che il premier, Matteo Renzi, ha comunque preso un impegno verbale

per tutelare anche le suddette categorie di lavoratori.

Restano esclusi, altresì:

i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale

dipendente del SSN (Servizio sanitario nazionale);

le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle

regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;

le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.

LAVORATORI DOMESTICI

Un discorso a parte meritano i collaboratori domestici. Questi ultimi, infatti, nonostante

percepiscano un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del Tuir – e quindi rientranti

nell'articolo 1 del decreto in commento – sono caratterizzati dalla mancata applicazione della

ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro.

Il motivo di fondo sta nell’art. 23 del D.P.R. 600/73, che esclude il personale

domestico tra i soggetti che devono operare la ritenuta di acconto al momento della

corresponsione degli emolumenti.

Quindi, non essendoci il sostituto di imposta, l’erogazione del bonus avverrà in maniera

differente rispetto agli altri beneficiari.

Quest’ultimi, infatti, potranno chiedere il bonus in prima persona solo in sede di dichiarazione

dei redditi, riferita al periodo di imposta 2014, “secondo modalità che saranno specificate nei

modelli delle dichiarazioni dei redditi”.

Lavoratori interessati

redditi di lavoro dipendente;

alcuni redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente (art. 50, comma 1,

lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)

TUIR).

Lavoratori esclusi

incapienti;

pensionati (art. 49, comma 2, lett. a)

TUIR);

titolari di partita Iva;

lavoratori domestici.

Page 9: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       6 s 

Sarà onere dei lavoratori domestici fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di

compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il

reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro.

Facciamo un esempio.

Prendiamo il caso di una badante che ha lavorato per tutto l’anno 2014. Per

quest’ultima, l’erogazione del bonus avverrà in maniera differente rispetto a chi ha

un sostituto di imposta. In tali casi, infatti, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito, le

modalità di gestione del bonus fiscale saranno le stesse utilizzate per il modello 730

“situazioni particolari”, ossia la dichiarazione dei redditi introdotta dal D.L. n. 69/2013 a favore

di tutti quei lavoratori che avevano cessato il rapporto di lavoro rispetto all’anno precedente

senza trovare un nuovo impiego. Pertanto, in via generale la prenotazione del bonus avverrà

nel modello 730 entro la fine di maggio 2015 per chi si avvale dell’assistenza di un Caf o di un

intermediario abilitato. La somma potrà essere compensata con eventuale imposte a debito

oppure richiesta a rimborso. Al riguardo, bisogna tenere presente che trattandosi di redditi

spesso di poco superiori alla no tax area, peraltro, l’eventuale Irpef dovuta all’erario potrebbe

non risultare capiente per la compensazione: ciò renderebbe quindi più conveniente per il

contribuente chiedere all’Agenzia il rimborso diretto in un'unica soluzione.

Inoltre, è bene ricordare che il datore di lavoro domestico è tenuto per espressa previsione

contrattuale a rilasciare al dipendente, oltre che il cedolino paga, una attestazione relativa

all’importo annuo erogato, al lordo ed al netto dei contributi previdenziali posti a carico del

lavoratore. In base all’importo così attestato, il lavoratore sarà in grado di determinare,

innanzitutto se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o se, essendo l’imposta

Personale domestico

Per i lavoratori domestici l’unico modo per ottenere il

bonus è quello di richiederlo l’anno prossimo in sede di

dichiarazione dei redditi del 2014.

Contribuenti senza sostituti d’imposta

Il suddetto chiarimento è arrivato per mezzo della

circolare n. 8/2014 dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo

che i contribuenti senza sostituti d imposta (tra cui rientra

il personale domestico) potrà chiedere il bonus in UNICO

2015, con riferimento ai redditi 2014.

Page 10: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

7

totalmente assorbita dalle detrazioni spettanti, ne è esonerato. Anche in caso di esonero, la

dichiarazione può peraltro essere presentata per far valere detrazioni, oneri e crediti spettanti.

Ad integrazione di quanto appena detto, l’articolo 51-bis del D.L. n. 69 del 2013 dispone che, a

decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e di alcuni altri

redditi assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono

comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita

dichiarazione modello 730, ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Dalla dichiarazione, in particolare, possono profilarsi due situazioni:

Se emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione

finanziaria. Qualora il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate

del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato

su quel conto. Se, invece, non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il

rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve

un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il

rimborso in contanti;

per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con

l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

Nel caso in cui, invece, il modello 730 evidenzi un debito, il soggetto che presta

l’assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmetterà telematicamente la delega di

versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure, entro il

decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà la

delega di versamento compilata al contribuente, che effettuerà il pagamento presso

qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione

oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del

sistema bancario e postale.

Datore di lavoro domestico

deve rilasciare al dipendente

Cedolino paga;

Attestazione relativa all’importo

annuo erogato (dichiarazione

sostitutiva del CUD).

Page 11: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       8 s 

4. Sostituti di imposta interessati

I soggetti tenuti al riconoscimento del credito, per l’anno 2014, sono i sostituti di imposta di cui

agli art. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, vale a dire:

enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;

le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;

le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;

le imprese agricole;

le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

il curatore fallimentare;

il commissario liquidatore;

il condominio.

gli Sono tenuti a riconoscere il credito, altresì:

le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte

costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle

regioni a statuto speciale.

5. I requisiti base

Affinché il bonus fiscale venga corrisposto, è necessario che si verifichino due condizioni:

1) l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni

per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti “a Irpef zero” o

“incapienti”);

Non incidono ai fini del suddetto calcolo le altre tipologie di detrazione,

quali quelle per familiari a carico.

2) il reddito complessivo non dovrà essere superiore a 26.000 euro.

Requisiti base

1ª condizione: Irpef lorda su redditi lavoro dipendente > detrazioni di lavoro

dipendente;

2ª condizione: Reddito complessivo <= 26.000 euro.

Page 12: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

9

Facciamo alcuni esempi di calcolo.

Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente a tempo determinato che ha

lavorato per tutto il 2014 con un unico datore di lavoro. Il reddito di lavoro

dipendente ammonta a 20.000 euro e il reddito soggetto a Irpef a 5.000 euro: il

reddito complessivo è pari a 25.000 euro. Non ha moglie e figli a carico.

Innanzitutto bisogna calcolare l’Irpef lorda sul reddito di lavoro dipendente e verificare che

questa sia maggiore delle detrazioni. Quindi avremo:

Irpef lorda (su 20.000 euro): 4.800 euro data dalla seguente formula

(15.000*23%)+(5.000*27%);

detrazioni per lavoro (su 25.000 euro): 1.113,30 euro data dalla seguente formula 978 +

[902*(28.000-25.000)/20.000].

4.800 euro>1.113,30 euro= la condizione è verificata.

Siccome il reddito complessivo è pari a 25.000 euro, spetta un bonus complessivo di 320 euro

complessivi da maggio a dicembre 2014.

Ora, supponiamo che sempre lo stesso dipendente di cui sopra venga licenziato il 30

ottobre 2014 e rimanga senza lavoro fino a fine anno. In tal caso, il dipendente avrà

percepito dal mese di maggio al mese di settembre il bonus di 40 euro (320/8) calcolato sul

reddito complessivo “stimato al 31 dicembre di 20.000 euro, per un totale di: 40*5= 200 euro.

È chiaro però, che in questa situazione il reddito complessivo per l’anno 2014 cambia

notevolmente per via del licenziamento, e quindi avremo un reddito di 16.666,67 euro

(1.666,67*10).

Quindi, bisogna procedere al ricalcolo:

Irpef lorda (su 16.666,67 euro): 3.900 euro;

detrazioni per lavoro (su 21.666,67 euro): 1.263,63 euro.

3.900 euro>1.263,63 euro= anche in quest’ultimo caso la condizione è verificata.

6. Adempimenti del sostituto di imposta

I suddetti requisiti fanno sorgere in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti, che si

illustrano di seguito.

Innanzitutto, bisogna determinare:

l’imposta lorda (occorre tener conto solo del reddito di lavoro dipendente);

e le detrazioni, ai sensi dell’art. 13, c. 1 TUIR (il parametro di calcolo è il reddito

complessivo).

Page 13: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       10 s 

Il reddito complessivo è utile per capire se il dipendente rientri o meno nelle

suddette fasce di reddito. Tuttavia, calcolarne l’importo non è un atto di ordinaria

amministrazione, in quanto il sostituto d’imposta è chiamato a stimare il reddito che

andrà ad erogare sino alla fine dell’anno, facendo, mese per mese, il calcolo in base al reddito

stimato (basta pensare ai lavoratori a progetto il cui rapporto di lavoro può variare in corso

d’anno). Tale stima dovrà poi essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di

lavoro se si verifica prima del 31 dicembre 2014. Ciò può determinare casi di restituzione del

bonus per somme indebitamente percepite.

Inoltre, l’erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di

imposta. Esso va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in

vigore del decreto legge (24 aprile 2014), a partire dal primo periodo di paga utile.

I sostituti di imposta riconosceranno il credito a decorrere dalle retribuzioni

erogate nel mese di maggio, o al massimo, per ragioni esclusivamente tecniche

legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, nel mese di giugno, fermo restando la

ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Un

chiarimento, questo (contenuto nella circolare n. 8/AE), che risolve un importante problema

delle aziende che, per consuetudine, pagano gli stipendi nei primi giorni del mese successivo

al periodo "lavorato".

Tuttavia, la possibilità di poter slittare l’erogazione del bonus al mese di giugno lascia aperto un

dubbio: il differimento può riguardare anche gli aggiornamenti del software utilizzato?

In tali casi, per evitare che i sostituti d'imposta si trovino in difficoltà nei riguardi dei lavoratori

che si aspettano di trovare il credito nella busta paga, le aziende produttrici del software

specialistico, in caso di possibile ritardo nella distribuzione degli aggiornamenti, sarebbe logico

suddividere gli interventi. In pratica, si potrebbe prevedere la consegna di una prima release che

consenta l'individuazione dei soggetti beneficiari e il passaggio in busta del credito per poi

mettere a punto, con un ulteriore aggiornamento, la procedura per le registrazioni nel flusso

UniEmens e per le compensazioni necessarie al recupero delle somme anticipate dal sostituto.

Bonus automatico

Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei

dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei

requisiti e alla spettanza del bonus.

Page 14: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

11

Al riguardo si chiarisce, inoltre, che se il pagamento differisce a giugno, la ripartizione

dell'intero importo del credito tra le retribuzioni del 2014, non deve subire alcuna modifica.

Quindi, la somma annua spettante vada divisa in questo caso per 7 (anziché per 8).

Tornando agli adempimenti a carico dei sostituti di imposta, non bisogna dimenticare l’obbligo

di inserire il credito di imposta nel modello CUD 2015. Gli importi non versati invece, dovranno

essere indicati nel modello 770.

RECUPERO DEL CREDITO

Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dal monte ritenute

fiscali (in pratica si procede alla compensazione visto che si tratta di un credito d’imposta).

Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d’imposta, il datore di

lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali.

Successivamente, l’INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni

previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di

sostituto di imposta.

In realtà, però, le aziende che pagano gli stipendi all'inizio del mese successivo a quello di

riferimento, in base ai due principi (“competenza” per l'INPS e “cassa” per l'Erario) si troveranno

di fronte non pochi problemi, in quanto dovranno tenere conto di uno “sfasamento dei periodi”.

Facciamo un esempio.

Ipotizziamo che un'azienda paghi le retribuzioni di maggio il prossimo 3 giugno dopo

aver pagato quelle di aprile il 3 maggio. In tal caso, Il bonus viene inserito nelle

paghe di maggio. Quindi, in base al “principio di competenza”, nel modello F24 in scadenza il

16 giugno 2014 confluiranno i contributi del periodo di paga maggio e – secondo il “principio di

Adempimenti del datore di lavoro

Stima del reddito annuale mediante proiezione di quello mensile

calcolo del bonus spettante;

controllo in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno;

acquisizione della dichiarazione reddituale del lavoratore ( o modello CUD) in caso di

assunzione in corso d’anno e in caso di presenza contemporanea di più rapporti di

lavoro;

indicazione del bonus erogato nel CUD o nel modello 770.

Page 15: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       12 s 

cassa” – le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni del periodo di paga di aprile, in quanto gli

stipendi sono stati pagati a maggio. Ora, applicando la norma l'azienda dovrà recuperare gli

importi anticipati utilizzando le ritenute fiscali che ha a disposizione (vale a dire quelle relative

agli stipendi di aprile) e se le stesse non sono sufficienti, può utilizzare i contributi

e qui sorge il dubbio: quali contributi?

La norma, infatti, impone che si utilizzino “i contributi previdenziali dovuti per il medesimo

periodo di paga” e dunque, nel caso in esame, dei contributi dello stesso mese di aprile, che in

realtà l'impresa ha versato con il modello F24 del mese precedente.

7. Determinazione del credito

La versione definitiva del decreto Irpef all’art. 1 c. 2 stabilisce che: “il credito di cui al comma

precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Da ciò è possibile dedurre che il credito

sarà riconosciuto per “intero” (640 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha

lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo.

Casi poco chiari

Recupero anticipazioni

La norma precisa che il sostituto di imposta deve

anticipare il bonus e lo recupera poi utilizzando

le ritenute fiscali e i contributi del mese.

Tuttavia, bisogna tener conto del fatto che da

luglio le aziende operano i conguagli derivanti

da assistenza fiscale e avranno a disposizione un

monte ritenute più elevato. Si tratta di ritenute

relative all'anno precedente, rispetto al cui

possibile utilizzo non viene data nessuna

precisazione.

Compensi e conguaglio

Il sostituto di imposta in caso di

insufficienza delle ritenute fiscali,

può compensare il credito con i

contributi INPS. La

compensazione degli importi,

però, potrebbe generare un

credito a seguito di incapienza (il

bonus anticipato è maggiore sia

delle ritenute, sia dei contributi)

Metodo

proporzionale

La distribuzione del bonus è articolata in 8 mesi (da maggio a

dicembre), ma il diritto si matura in 12 mesi.

Page 16: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

13

Quindi, soffermando l’attenzione sull’importo massimo spettante, pari a 640 euro, in realtà,

quanto dovuto per ogni mese, supponendo un rapporto di lavoro continuativo per tutto il 2014,

è pari a 53,33 euro (640/12). Tuttavia, siccome il bonus spetta da maggio a dicembre nella

misura fissata dalla norma (massimo 640 euro): ciò vuol dire che il sostituto d’imposta dovrà

dividere quanto spettante per i mesi di lavoro (8 da maggio a dicembre) e quindi:

640/8= 80 euro mensili in caso di rapporto continuativo nel 2014.

RAPPORTI INIZIATI DURANTE L’ANNO

Particolare è il caso in cui un lavoratore sia stato assunto durante l’anno: come si ci comporta in

tali casi?

Tenuto conto che il bonus deve essere rapportato al periodo di paga, il sostituto non potrà

prescindere da quello che è successo prima e che succederà dopo il mese di maggio, in

particolare dovrà tener conto di rapporti iniziati dopo gennaio 2014 e che cesseranno dopo

maggio 2014.

Se un lavoratore è stato assunto a marzo 2014, non ha diritto a 80 euro, ma a 66,66

euro e cioè a dieci dodicesimi di 640 euro (533,33) diviso 8 (da maggio a dicembre ).

CASI ANCORA NON RISOLTI

Il bonus Irpef lascia però aperte una serie di casi irrisolti; stiamo parlando, in particolare, dei

casi in cui un lavoratore intrattenga un doppio rapporti di lavoro part-time (es. co.co.co anche a

progetto).

Come funziona l’erogazione del bonus in questi casi?

È chiaro che se il reddito, stimato dai singoli sostituti di imposta che intrattengono un rapporto

con i soggetti sopra richiamati, è compreso nelle fasce reddituali previste dal decreto e il

lavoratore paga imposta, essi devono riconoscere il bonus.

La necessità che tutti autonomamente intervengano erogando il credito è sancita dal comma 4,

dell'articolo 1 del decreto, nella parte in cui si afferma che il credito è riconosciuto, in via

automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 600/1973. Ciò potrebbe

determinare una replica del bonus che, ovviamente, dovrà poi essere restituito dal percipiente

in sede di conguaglio fiscale oppure di dichiarazione dei redditi.

Quanto vale

l’importo mensile?

da maggio a dicembre 2014: 80 euro (640/8);

per l’intero anno: 53,33 euro (640/12).

Page 17: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       14 s 

In alternativa, una lettura estensiva dell’art. 1 c. 2, potrebbe portare a pensare ad una

ripartizione del bonus che addirittura potrebbe spingersi fino alla misurazione giornaliera dello

stesso.

Nessun problema si pone invece, nel caso in cui il lavoratore intrattenga un solo rapporto part-

time; in tal caso il bonus viene erogati per intero.

In ogni caso, si attendono ulteriori chiarimenti su tale aspetto.

8. Credito non spettante

In caso di credito non spettante (per es. per reddito complessivo superiore a 26.000 euro), i

contribuenti sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare

il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a

quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle

operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Casi irrisolti

Duplice rapporto a part-time

Qualora un lavoratore svolge attività per

due datori di lavoro, in base alla norma

ciascuno di essi dovrà corrispondere il

bonus (se soddisfatti i requisiti previsti

dalla norma). In tal caso però, si viene a

creare una duplicazione del credito; di

conseguenza il lavoratore in sede di

conguaglio fiscale di fine anno dovrebbe

restituire quanto percepito in più.

Co.co.pro.

Analogo problema si ha per i lavoratori a

progetto. Questi ultimi, infatti, possono

prestare la propria attività lavorativa con

più committenti contemporaneamente.

Pertanto si avrà anche in questo caso una

duplicazione del credito che andrebbe poi

restituito.

Credito non

spettante

I lavoratori che sanno già di non avere i presupposti per

l’accesso al beneficio (per es. redditi superiore a 26.000 euro)

derivanti da redditi diversi (ignoti al datore di lavoro, sono

tenuti a darne comunicazione al sostituto di imposta.

Page 18: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

15

9. Contribuenti senza sostituti di imposta

Per quanto riguarda i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è

sostituto di imposta, è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo di imposta 2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione

ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a

rimborso (è il caso del personale domestico).

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche

ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta

2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta (ad

esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio).

10. Scheda di sintesi

IL “BONUS 80 EURO” 2014 IN BREVE

Lavoratori

interessati

Redditi di lavoro dipendente;

alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50,

comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR).

Lavoratori

esclusi

Incapienti;

pensionati;

titolari di partita Iva;

lavoratori domestici (si rinvia al relativo approfondimento).

Importo bonus

640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma

non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al

rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Requisiti

Irpef lorda su redditi lavoro dipendente > detrazioni di lavoro

dipendente;

Reddito complessivo <= 26.000 euro.

Operatività e

caratteristiche

Decorre dal mese di maggio (al massimo per ragioni esclusivamente

tecniche dal mese di giugno);

vale solo per il 2014

è automatico e viene anticipato dal sostituto di imposta;

non concorre alla formazione del reddito del dipendente.

Page 19: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       16 s 

11. Casi e questioni

D. Sono un dipendente con reddito complessivo stimato per il 2014 di circa 29.000 euro, di cui

9.000 derivanti da altri redditi. Ora, considerato che il mio datore di lavoro non è a conoscenza

del mio reddito globale, e non vorrei informarlo, come posso fare per rifiutare il bonus che poi

mi verrà sottratto in seguito per superamento della soglia massima di 26.000 euro? È possibile

chiedere all’azienda di non erogare il bonus senza che quest’ultima venga a conoscenza dei

miei redditi?

R. La procedura ipotizzata non è praticabile. Infatti, la normativa stabilisce che l’erogazione del

bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta. Tant’è che non è

necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in

ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus. Quindi, i lavoratori che sanno già di

non avere i presupposti per l’accesso al beneficio (per es. redditi superiore a 26.000 euro)

derivanti da redditi diversi (ignoti al datore di lavoro), sono tenuti a darne comunicazione al

Adempimenti

del sostituto di

imposta

Stima del reddito annuale mediante proiezione di quello mensile

calcolo del bonus spettante;

controllo in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno;

acquisizione della dichiarazione reddituale del lavoratore ( o

modello CUD) in caso di assunzione in corso d’anno e in caso di

presenza contemporanea di più rapporti di lavoro;

indicazione del bonus erogato nel CUD o nel modello 770.

Determinazion

e del credito

La distribuzione del bonus è articolata in 8 mesi (da maggio a dicembre),

ma il diritto si matura in 12 mesi.

Recupero del

credito

Il credito può essere recuperato dal monte ritenute fiscali;

se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito

d’imposta, il datore di lavoro può aggredire i contributi previdenziali;

l’INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle

gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare

mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto di imposta.

Contribuenti

senza sostituti

di imposta

I lavoratori caratterizzati dall’assenza di un sostituto di imposta, hanno la

possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo di imposta 2014

Page 20: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

17

sostituto di imposta. Quest’ultimo potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli

emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la

comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di

fine anno o di fine rapporto.

D. È possibile ricevere il bonus in un’unica soluzione dopo aver stimato i miei redditi per il

corrente anno?

R. L’art. 1, c. 5 del D.L. n. 66/2014 recita che “il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga

rapportandolo al periodo stesso”. Di conseguenza, il bonus verrà erogato mensilmente sulla

busta paga a partire dal mese di maggio, o al massimo, per ragioni esclusivamente tecniche

legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, dal mese di giugno.

D. Sono un lavoratore con contratto a termine scaduto a fine aprile e sono alla ricerca di una

nuova occupazione. Al momento il mio reddito complessivo è di 6.300 euro. Ho diritto al credito

di imposta del decreto Renzi? Posso chiedere al mio ex datore di lavoro di erogarmi il bonus o

devo attendere una nuova occupazione per superare la soglia minima?

R. Al momento è considerato un soggetto “incapiente”, in quanto percepisce un reddito

complessivo inferiore ai 8.000 euro. Pertanto, se non supererà il limite menzionato

(precisamente 8.145,32 euro) non potrà godere dell’agevolazione. In caso contrario, dovrà

comunicare al nuovo datore di lavoro i redditi percepiti dal precedente rapporto di lavoro.

D. Sono una lavoratrice che fa le pulizie per diversi condomini con reddito stimato (anno 2014)

per 12.000 euro. Rientro nella concessione bonus Irpef? Chi è tenuto ad erogarlo?

R. La normativa stabilisce che i soggetti tenuti al riconoscimento del credito di imposta sono i

sostituti di imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, tra cui rientrano

anche i condomini. Quindi ha diritto al bonus. Può farne richiesta ad uno degli amministratori

dei condomini per cui lavora e comunicare i redditi presunti 2014. In alternativa può chiedere

l’erogazione dell’importo in sede di dichiarazione dei redditi nel 2015.

D. Supponiamo che un dipendente venga assunto con contratto a termine da aprile ad agosto

2014. Il reddito complessivo è pari a 7.500 euro. L’imposta netta invece, al netto delle detrazioni

di 1.000 euro, è di 210 euro. In tal caso si ha diritto al bonus? E per quale importo?

R. Premesso che esiste un imposta a debito dopo aver apportato all’imposta lorda le detrazioni

per lavoro dipendente, il lavoratore in questione ha diritto al bonus. L’importo spettante dovrà

essere rapportato ai mesi di attività del lavoratore (5 mesi); quindi avrà diritto ad un bonus di

266,67 euro (640/12*5 mesi).

Page 21: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       18 s 

D. Ai fini del recupero del credito Irpef erogato al lavoratore mediante F24, come è possibile

compensarlo: con metodo orizzontale o verticale?

R. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2014, rientrano

nell’ammontare complessivo utilizzabile le ritenute relative all’Irpef, all’addizionale regionale

e comunale, l’imposta sostitutiva sui premi di produttiva e, in caso di incapienza dal monte

ritenute, i contributi previdenziale. Nulla è stato chiarito in metodo alla possibilità di poter

utilizzare il metodo di compensazione orizzontale; in tal caso, tra l’altro, occorrerebbe un

codice tributo ad hoc. In caso contrario, si utilizzerà il metodo verticale.

D. Vorrei sapere se l’ASpI contribuisce alla formazione del mio reddito ai fini della fruizione del

bonus Irpef.

R. Ai fini della fruizione del credito fiscale sono necessari due requisiti: l’imposta lorda sul

reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti e il

reddito complessivo non dovrà essere superiore a 26.000 euro. In tal caso, è possibile chiedere

il bonus, se spettante, in sede di dichiarazione dei redditi.

D. Sono una badante che lavora a tempo pieno con reddito stimato nel 2014 pari a 20.000 euro.

Rientro nella fruizione del bonus Irpef?

R. La questione del personale domestico è stata affrontata dalla circolare n. 8/2014

dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da

un soggetto che non è sostituto di imposta (come nel caso sottoposto), è concessa loro la

possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta

2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso. Al riguardo, si precisa che sarà

onere dei lavoratori domestici fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed

elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più

sostituti, e il periodo di lavoro.

D. Come va calcolato l’importo del bonus per un lavoratore assunto nel mese di marzo 2014?

R. Tenuto conto che il bonus deve essere rapportato al periodo di paga, il sostituto non potrà

prescindere da quello che è successo prima e che succederà dopo il mese di maggio, in

particolare dovrà tener conto di rapporti iniziati dopo gennaio 2014 e che cesseranno dopo

maggio 2014. Nel caso di specie, quindi, l’importo del bonus non va calcolato tenendo conto dei

80 euro mensili, bensì sui 66,66 euro e cioè a dieci dodicesimi di 640 euro (533,33) diviso 8 (da

maggio a dicembre ).

Page 22: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

19

D. Ho un contratto co.co.pro. e lavoro per due committenti con reddito stimato per 15.000 euro.

Come funziona il meccanismo di erogazione del bonus in tali casi?

R. Premesso che l’erogazione del bonus è automatico, in tali casi si potrebbe determinare una

replica del bonus che, ovviamente, dovrà poi essere restituito dal percipiente in sede di

conguaglio fiscale oppure di dichiarazione dei redditi. In alternativa, una lettura estensiva

dell’art. 1 c. 2 del D.L. n. 66/2014, potrebbe portare a pensare ad una ripartizione del bonus che

addirittura potrebbe spingersi fino alla misurazione giornaliera dello stesso. In ogni caso, si

attendono ulteriori chiarimenti su tale aspetto non ancora affrontato dall’Agenzia delle Entrate

o dall’INPS.

D. Sono un lavoratore dipendente con reddito stimato nel 2014 pari a 25.000 euro. Posso fruire

del bonus? In caso positivo, quanto mi spetta?

R. Secondo l’art. 1, c. 1 del D.L. n. 66/2014 hanno diritto al bonus i soggetti titolari di un reddito

complessivo compreso tra gli 8.000 e i 26.000 euro. Tuttavia, nella fascia di reddito tra i 24.000

ed i 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000

euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro (c.d. “meccanismo di

décalage”). Nel caso di specie spetta un bonus di 320 euro.

D. Sono un socio di una cooperativa con reddito stimato per l’anno 2014 pari a 21.000 euro.

Rientro tra i beneficiari del bonus Irpef?

R. La normativa stabilisce che il credito è riconosciuto ai lavoratori il cui reddito complessivo è

formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) e dai redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), tra cui rientrano anche i compensi percepiti dai

lavoratori soci delle cooperative (lett. a).

D. Sono un lavoratore con partita Iva iscritto alla gestione separata INPS. Volevo sapere se

potrò godere degli 80 euro mensili previsti dal Decreto Renzi?

R. La circolare n. 8/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che restano fuori

dall’applicazione del beneficio i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. Si segnala comunque

la promessa verbale del presidente del consiglio dei ministri, dell’adozione di apposite misure

per ridurre le tasse di tale categoria di lavoratori.

D. Nel mese di gennaio 2014 ho ricevuto il mio primo trattamento minimo previdenziale. Ho

diritto anch’io al bonus fiscale?

R. I pensionati, sia con trattamento minimo previdenziale che non, non possono godere del

bonus 80 euro. Si attendono ulteriori tutele per tale categoria di lavoratori.

Page 23: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       20 s 

D. Presto attività lavorativa presso tre diverse aziende agricole, con reddito stimato per il 2014

pari a 17.000 euro. Mi chiedevo se anche le imprese agricole rientrano tra i datori di lavoro

obbligati ad erogare il bonus 80 euro? In caso positivo, chi è tenuto ad erogarlo?

R. La normativa stabilisce che i soggetti tenuti al riconoscimento del credito di imposta sono i

sostituti di imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, tra cui rientrano

anche le imprese agricole. Quindi la risposta al quesito posto è affermativa. Infatti, è possibile

farne richiesta ad una delle imprese agricole per cui lavora e comunicare i redditi presunti

2014. In alternativa può chiedere l’erogazione dell’importo in sede di dichiarazione dei redditi

nel 2015.

D. Ho un reddito stimato per l’anno 2014 pari a 9.000 euro, ma non pago alcuna Irpef per via

delle detrazioni di importo pari 1.300. Dato che il mio reddito complessivo (7.700 euro),

abbattuto delle varie voci di detrazione per lavoro dipendente, non raggiunge la soglia minima

di 8.000 euro, posso rientrare comunque nell’erogazione del bonus Irpef?

Il fatto che un lavoratore non paghi l’Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché

quando l’imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es.

familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. Nel caso di specie, quindi, al lavoratore spettano

comunque i 640 euro.

D. Vorrei sottoporre il caso di un lavoratore dipendente a tempo determinato che ha lavorato

per tutto il 2014 con un unico datore di lavoro. Il reddito di lavoro dipendente ammonta a

20.000 euro e il reddito soggetto a Irpef a 5.000 euro: quindi il reddito complessivo è pari a

25.000 euro. Non ha moglie e figli a carico. Volevo sapere se sono verificate le condizioni base

per la fruizione del bonus.

R. Una delle condizioni essenziali ai fini della concessione del credito di imposta è che l’Irpef

lorda sia superiore alle detrazioni per lavoro. Procediamo quindi con i seguenti calcoli:

Irpef lorda (su 20.000 euro): 4.800 euro data dalla seguente formula

(15.000*23%)+(5.000*27%);

detrazioni per lavoro (su 25.000 euro): 1.113,30 euro data dalla seguente formula 978 +

[902*(28.000-25.000)/20.000].

4.800 euro>1.113,30 euro= la condizione è verificata.

Siccome il reddito complessivo è pari a 25.000 euro, spetta un bonus complessivo di 320 euro

complessivi da maggio a dicembre 2014.

Page 24: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

21

D. Ho saputo che il Governo intende rendere strutturale il bonus fiscale anche per il 2015. A

quanto ammonterebbe in tal caso il bonus complessivo?

La versione definitiva del decreto Irpef all’art. 1 c. 2 stabilisce che: “il credito di cui al comma

precedente è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Da ciò è possibile dedurre che il

credito sarà riconosciuto per “intero” (640 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi

ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. Di

conseguenza, quanto dovuto per ogni mese, supponendo un rapporto di lavoro continuativo

per tutto il 2015, l’importo è pari a 53,33 euro (640/12).

D. Sono un datore di lavoro che ha stimato per l’anno 2014 ritenute fiscali inferiori ai crediti di

imposta da erogare ai lavoratori. Come funziona in tali casi il recupero del bonus fiscale?

Ai sensi dell’art. 1 c. 5 del D.L. n. 66/2014, il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro

può essere recuperato dal monte ritenute fiscali. Qualora questi siano insufficienti a coprire il

credito d’imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi

previdenziali.

D. È possibile applicare il conguaglio progressivo ogni mese, anziché quello di fine anno, ai fini

del recupero del credito non spettante?

R. Al fine di verificare il rispetto della soglia massima di 26.000 euro, il sostituto deve tener

conto del reddito complessivo e delle detrazioni riferiti a somme e valori che verserà nell’anno

2014. Tuttavia, è possibile applicare (anche se non espressamente previsto), il ricalcolo delle

condizioni di spettanza a ogni periodo di paga anticipando l’eventuale recupero del credito

non spettante rispetto al termine finale del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Page 25: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       22 s 

12. La normativa

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”

Art. 1 (Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e

mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre

nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva

revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione

e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è

inserito il seguente:

"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli

indicati ne comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo

superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non

concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta

per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e

l'importo di 2.000 euro.".

2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo

13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga

utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai

sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600.

Page 26: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

23

5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in

ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a

capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la

differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali,

limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata

ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del

credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

(CUD).

6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni

previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto

d'imposta.

7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di

bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione

contabile.

Page 27: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       24 s 

13. Circolare n. 8/E

 

Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 –

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

PREMESSA

L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, decreto), concernete la “Riduzione del

cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione

fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata

alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e

di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi,

sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro;

in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al

raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia

riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da

parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo

ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di

entrata in vigore del decreto.

Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da

attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.

1. I SOGGETTI BENEFICIARI

Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del decreto, prevede che “Qualora

l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma

2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della

detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del

reddito, di importo pari:

1. a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2. a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

Page 28: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

25

Il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati

alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni

per lavoro, nonché all’importo del reddito complessivo.

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;

dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di

seguito specificati:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

indennità e compensi percepiti a carico di ter zi dai lavoratori dipendenti per incarichi

svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di

studio o addestramento professionale (lett. c);

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-

bis);

compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative

(lett. l).

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata

su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1

dell’art. 13 del TUIR.

Al riguardo si ricorda che l’importo delle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR è stato

modificato dall’art. 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e

che per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito

dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis

dell’art. 13 del TUIR).

Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e

assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR,

quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo TUIR.

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per

l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.

Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del

TUIR).

Per quanto detto sono esclusi dal credito:

i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;

Page 29: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       26 s 

i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis

superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1,

del TUIR;

i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito

complessivo superiore a euro 26.000.

2. I SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

L’articolo 1, comma 4, del decreto prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli

23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito

eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, come modificato dall’articolo 1 del decreto,

“in via automatica” e “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Si rammenta che ai sensi del primo comma dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973 sono sostituti d’imposta,

tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro

dipendente:

gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;

le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;

le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;

le imprese agricole;

le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

il curatore fallimentare;

il commissario liquidatore;

il condominio.

I medesimi soggetti, in base al primo comma dell’art. 24 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti ad

applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente da essi corrisposti.

Per effetto del richiamo ai sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti a

riconoscere il credito anche:

le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché

della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

I soggetti in precedenza indicati, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’art. 13 del

TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito “in via automatica”.

Page 30: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

27

Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari

il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza

attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il credito, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto “ripartendolo fra le

retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo

periodo di paga utile”.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito

spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare

ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento

delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo

mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni

dell’anno 2014.

3. LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati

reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di

spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle

somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti

d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative

ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di

lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il

minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore

a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente

inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle

ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle

deroghe a tal riguardo.

4. GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto stabilisce che “Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del

TUIR è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.

A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute

disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il

medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non

Page 31: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

       28 s 

si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote

di computo delle prestazioni”

Il comma 6 stabilisce che “L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di

imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua

qualità di sostituto d’imposta”.

I commi 5 e 6 stabiliscono gli adempimenti dei sostituti d’imposta nell’erogazione del credito e

forniscono le regole da seguire in caso di incapienza del sostituto in modo da assicurare la percezione del

credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis nello stesso periodo di paga a tutti coloro che ne hanno diritto.

In particolare, il comma 5 dispone che il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito indicato

nell’articolo 13, comma 1-bis, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun

periodo di paga. Al riguardo, si fa presente che rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo

di esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute

relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.

In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a

tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i

contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

I contributi utilizzati per l’erogazione del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, determinati

dall’incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono

scomputati dall’INPS dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di

sostituto d’imposta.

L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e

assimilati (CUD).

Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere indicati nel modello

770.

5. I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA

I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati

nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto

di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei

modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i

quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in

parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600

del 1973, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

Page 32: GUIDA Bonus 80 Euro

Guida al “bonus 80 euro” 

29

6. IL CREDITO NON SPETTANTE

Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle

informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del

beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da

redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto

d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei

periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di

effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del TUIR, va assunto al netto

del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di

cui all’articolo 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR.

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito di cui al comma 1-bis

dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di

dichiarazione dei redditi.

7. LA RILEVANZA DEL CREDITO

Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13, il credito “non concorre alla formazione del reddito”

e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese

le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale

sulle attività produttive dei soggetti eroganti.