Bollettino ufficiale dell’UNEBA Istituzioni e Iniziative ... · senza che si oda alcun suono....

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale anno XXXV - n. 6/7 - 2009 spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1 comma 2 e 3, Roma

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

anno XXXV - n. 6/7 - 2009spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1 comma 2 e 3, Roma

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Foto copertina: Villaggio S.Paolo Cavallino (Venezia)O.D.A.R.. Belluno

3 – L’ARMONIA DELLA CREAZIONENELLA SCRITTURA

5 – VIAGGIARE CON ABILITA’

8 – LETTERA DI UNA PROFESSORESSA

10 – DIRITTI UMANI NELL’UNIONE EUROPEA

12 – CONTROLLI SULLE ASSOCIAZIONI

15 – SCUOLE PRIVATE

17 – CHIUSURA DI UNA STRUTTURA:ATTENZIONE ALLE PROCEDURE

19 – NORME GIURIDICHE – GIURISPRUDENZA -

CONSULENZA

24 – COLPO D’ALA: LA SALVAGUARDIA

DEL CREATO

LA NOSTRA RIVISTA “NUOVA PROPOSTA” HA UN FRATELLO PIU’ GIOVANE

E’ UN ANNO CHE L’UNEBA HA IL SUO SITO www.uneba.org DOVETUTTI POSSONO TROVARE NOTIZIE AGGIORNATE SULLE VARIETEMATICE CHE INTERESSANO I NOSTRI ASSOCIATI E COLORO,ISTITUZIONI COMPRESE, CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIO-ASSISTENZIALI. DAL 2008 E’ PARTITO IL SERVIZIO DI NEWSLET-TER, STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA DIFFUSIONE DELLENOTIZIE E PER L’INFORMAZIONE DI E SU UNEBA. PER RICEVERELA NEWSLETTER UTILIZZARE IL MODULO IN ALTO A SINISTRADELLA PRIMA PAGINA DI www.uneba.org , OPPURE SCRIVENDO [email protected].

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di S.E. Mons. Gianfranco Ravasi*

Nell’assemblea del tempio di Gerusalem-me si fece silenzio; un solista si alzò e in-

tonò il “Grande Hallel”, la lode a Dio per ec-cellenza, il Salmo 136: «Lodate il Signore:egli è buono! / I cieli ha fatto con sapienza, / laterra ha stabilito sulle acque, / ha fatto le gran-di luci: / il sole a reggere i giorni, / la luna e lestelle a regger la notte!». E il popolo a ogniverso acclamava: Ki le’olam hasdò «perchéeterno è il suo amore!». In quella strofa, cheavrebbe guidato un rosario di altre strofe dedi-cate alla storia sacra così da comporre il Credod’Israele, balenava la prima, indimenticabilepagina della Bibbia, quel celebre capitolo 1della Genesi, aperto da un lapidario Bereshitbara’ Elohìm, «In principio Dio creò...».

Era, quella della Genesi, una pagina curiosanella sua ieratica ripetitività. Essa sembra oggielaborata al computer secondo un complessoschema numerico: 7 giorni nei quali affiorano8 opere divine scandite in 2 gruppi di 4; 7 for-mule fisse alla base dell’intera trama del rac-conto; 7 ritorni del verbo bara’, “creare”; per35 volte (7x5) risuona il nome di Dio; per 21volte (7x3) entrano in scena «terra e cielo»; ilprimo versetto si compone di 7 parole e il se-condo di 14 (7x2)... Questa specie di cabala,ritmata sul 7 della settimana liturgica, numerodi pienezza, di perfezione e di armonia, era de-stinata a celebrare lo squarcio che nel silenziodel nulla e nella tenebra del caos compie la pa-rola divina creatrice. Tutta la creazione, infat-ti, è riassunta in un possente imperativo: «Siala luce! E la luce fu».

Forse il miglior commento a questa riga biblicaè nell’oratorio La creazione di Haydn con la suaprodigiosa generazione di un solare Do mag-giore che sboccia dal caos di una modulazioneinfinita di suoni. Per la Bibbia Dio non crea ilmondo attraverso una lotta primordiale intradi-vina, come insegnavano le cosmologie babilo-nesi per le quali il dio vincitore Marduk facevaa pezzi la divinità negativa Tiamat, componen-do con essa l’universo. In tal modo il creato re-cava in sé necessariamente e definitivamente lastimmata del male e del limite. Per la Bibbia, in-vece, come dirà l’evangelista Giovanni in quelcapolavoro innico che è il prologo al suo vange-lo, «in principio c’era la Parola (il Logos)», ilVerbo efficace divino. Nella Parola creatrice siconcentrano tutti i sensi che Goethe nel Faustcercherà di scovare e distinguere, commentan-do proprio il versetto giovanneo. Quel Logos è,sì, “Wort-parola”, ma è anche “Kraft-potenza”,“Sinn-significato” e «Tat-atto».

L’orizzonte creato è, quindi, contemplato dallafede ebraicocristiana come un capolavoro dellemani di Dio (il Salmo 8 ricorrerà all’idea di unricamo o di un cesello usando l’espressione«opera delle dita di Dio»), o meglio, delle suelabbra. È per questo che terra e cielo sono con-siderati – per usare un’immagine della liturgiasinagogale – come una pergamena distesa sullaquale è iscritto un messaggio rivelato all’uomo.O in forma più suggestiva, potremmo pensarecol poeta del Salmo 19 che nel mondo correuna musica silenziosa, una voce afona, un ca-nale d’ascolto che sovrasta la soglia uditiva,

L’ARMONIADELLA CREAZIONENELLA SCRITTURA

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eppure esso è aperto e riconoscibile a tutti: «Icieli narrano la gloria di Dio, il firmamento an-nunzia le opere delle sue mani; il giorno algiorno affida il messaggio, la notte alla nottetrasmette notizia, senza discorsi, senza parole,senza che si oda alcun suono. Eppure la lorovoce si espande per tutta la terra, sino ai confi-ni del mondo la loro parola!».

Notte e giorno sono quasi come sentinelleche di postazione in postazione trasmettonoun messaggio divino. Nello stesso Salmo 19è il sole che, come un atleta o un eroe ga-gliardo, corre la sua orbita quotidiana dive-nendo quasi un araldo del suo Creatore. Nellibretto del profeta Baruk si dice che «le stel-le brillano dalle loro vedette e gioiscono. Diole chiama per nome ed esse rispondono: Ec-coci! E brillano di gioia per colui che le hacreate» (3,34-35). Nell’idillio primaverile di-pinto nel Salmo 65, la terra diventa come unmanto fiorito e chiazzato di greggi perché inessa è passato col suo cocchio il Signore del-le acque e della fecondità e «tutti gridano ecantano di gioia». In modo più freddo e “teo-rico” il libro della Sapienza, uno scritto bibli-co sorto forse ad Alessandria d’Egitto allesoglie del cristianesimo, osserverà che «dallagrandezza e dalla bellezza delle creature peranalogia si conosce l’autore» (13,5). E inquesta stessa linea si muoverà Paolo nel suocapolavoro teologico, la Lettera ai Romani:«Dalla creazione del mondo in poi, le perfe-zioni invisibili di Dio possono essere con-template con l’intelletto nelle opere da luicompiute» (1,20).

Il creato è, dunque, latore di una rivelazione“cosmica” e “naturale” che non sostituiscema neppure si oppone a quella “soprannatu-rale”. Per ricorrere a un gioco di parole, pos-sibile solo in greco, si potrebbe dire col filo-sofo ebreo alessandrino Filone (I sec. d. C.)che Dio ha composto dei poiemata, cioè del-le “opere” che sono anche “poemi”, atti chesono messaggi, realtà che sono parole. Dopotutto in ebraico un unico vocabolo, dabar, si-gnifica contemporaneamente “parola” e “fat-to”. L’orizzonte creato per il credente ebreoo cristiano è, sì, un panorama mirabile chepuò essere contemplato con animo romantico(nella Bibbia ci sono al riguardo pagine emo-zionanti) ma è soprattutto un “testo”, un ba-gliore del Creatore, una presenza nascostama reale. Come si diceva in una canzone de-gli ebrei mitteleuropei Chassidim, sorti nelSettecento: «Dovunque io vada, Tu; dovun-que io sosti, Tu; solo Tu, ancora Tu, sempreTu. Cielo; Tu; terra tu. Dovunque mi giro,

dovunque ammiro, Tu, solo Tu, ancora Tu,sempre Tu».

Questa presenza, però, non significa identitàpanteistica tra creato e Creatore. Il grandepoeta tedesco Hölderlin pensava che la crea-zione avvenisse come l’emergere dei conti-nenti dal ritrarsi degli oceani: Dio crea, quasiritirandosi per lasciare spazio alla creatura e,nel caso dell’uomo, per lasciare un varco allalibertà che può diventare anche una sfida aDio. La concezione ebraico-cristiana della na-tura comprende, allora, in modo vigoroso ilsenso del limite e della finitudine.La rappresentazione di questo aspetto negati-vo è affidata a un simbolo curioso per noi oc-cidentali, quello del mare caotico, metaforadel nulla che attenta allo splendore del creatosvelandone il limite. L’equilibrio instabile traessere e nulla è raffigurato, perciò, agli occhidell’autore sacro dalla battigia del litorale ovecorre la frontiera tra il mare, segno del nulla edel male, e la terra.

A controllare questa frontiera è, però, Diostesso che impedisce alla sua creazione – purlimitata e fragile – di dissolversi. È ciò che di-chiara con un interrogativo retorico Dio stessoa Giobbe: «Chi serrò tra due battenti il Mare,quando erompeva a fiotti dal suo grembo ma-terno, quando spezzavo il suo slancio impo-nendogli confini, spranghe e battenti e gli di-cevo: Fin qui tu verrai e non oltre, qui s’ab-basserà l’arroganza delle tue onde?» (38,8-11). A questa forza negativa si assocerà anchela potenza oscura della libertà umana che ir-rompe sul creato (come insegna il capitolo 3della Genesi), sfasciandone l’armonia col suopeccato di orgoglio e di egoismo e riducendo-lo a un deserto di “spine e cardi”.

Ma la grande attesa non è dominata dall’incu-bo di una dissoluzione. Paolo, infatti, immagi-na la creazione come una donna che geme nel-le doglie di un parto e l’Apocalisse, l’ultimolibro della Bibbia, dipinge il mondo futuro co-me un creato privo del mare-male e del dolo-re-morte: «Vidi poi un nuovo cielo e una nuo-va terra, perché il cielo e la terra di prima era-no scomparsi e il mare non c’era più... Dio ter-gerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci saràpiù la morte, né lutto, né lamento, né affanno»(21,1.4).

* Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura

(dagli atti del Convegno Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana“Costruire bene per vivere meglio”)

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di Antonella Patete

Dalla Thailandia alle isole Egadi, dal marealla montagna, dalle gite d’arte al relax

assoluto: una vacanza per tutte le esigenze è ilsogno di qualsiasi turista, e di un turista connecessità particolari in special modo. Negli ul-timi anni la richiesta di svaghi e villeggiaturada parte di persone con disabilità è cresciuta inmaniera esponenziale: e l’estate anche per i di-sabili, almeno per quelli dotati di una certa au-tonomia e possibilità di spendere denaro, nonrappresenta necessariamente un momento disolitudine e abbandono, bensì il periodo attesoun anno intero per rilassarsi, viaggiare e, per-ché no, vedere mondi nuovi. Se ne sono accor-ti gli stessi tour operator, i quali hanno giusta-mente individuato nel turismo cosiddetto “ac-cessibile” una nuova e interessante nicchia dimercato: secondo l’Enat (European Networkfor accesile tourism) nella sola Europa sareb-bero ben 134 milioni i potenziali clienti per unmercato che vale 83 miliardi di euro. Insom-ma, un business ricco di promesse che ha in-dotto numerosi operatori turistici, anche traquelli più noti, ad ampliare la gamma delle of-ferte progettando pacchetti vacanza adatti atutti i tipi di clienti e viaggiatori. L’offerta,dunque, non riguarda più soltanto le organiz-zazioni del privato sociale e le associazioni ca-ritative che hanno fatto dell’attenzione ai piùdeboli la propria ragione di vita. Il turismo pertutti sta diventando una vera e propria specia-lizzazione di settore, che convoglia differenti

professionalità e competenze. E c’è perfinochi, come gli operatori del network Village forall, si è specializzato nel superamento dellebarriere architettoniche all’interno dei cam-ping e villaggi turistici: si definiscono “ac-chiappabarriere” e a richiesta scovano quelletrappole che potrebbero mettere in difficoltànon solo i disabili, ma anche gli anziani e ibambini.

PROPOSTE DALLE CITTÀ DEL BELPAESE

Parimenti molte pubbliche amministrazionihanno cominciato a programmare proposte adhoc per turisti disabili o a rendere accessibili iluoghi d’arte. Le esperienze sono tante e, perragioni di spazio, non se ne può che citarequalcuna. Basti pensare alla città di Siena cheha riunito volontari, professionisti e Fondazio-ne Monte dei Paschi di Siena per offrire sog-giorni e visite guidate ai viaggiatori con disa-bilità e alle loro famiglie; al Comune di Romache propone alle persone disabili la possibilitàdi fruire delle bellezze artistiche, culturali emonumentali della Capitale attraverso un ser-vizio gratuito di accompagnamento e di tra-sporto; oppure al Comune di Venezia, che conil progetto “Lettura agevolata” da anni perse-gue l’obiettivo di rendere le meraviglie delluogo accessibili anche alle persone non ve-denti, realizzando musuei tattili, percorsi natu-

ralistici sensoriali,itinerari privi dibarriere architetto-niche e perfino car-toline da leggerecon la punta delledita, per esplorarecol tatto ciò chenon si riesce a ve-dere con gli occhi.Nella regione Sar-degna, invece, lebarriere architetto-niche sono stateabbattute in quasi400 siti archeologi-ci sparsi in 55 co-muni diversi: per la

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Interessante anchel’approccio dellaRegione Piemonteche, attraverso ilprogetto Turisma-bile, ha creato unosportello di consu-lenza gratuita conlo scopo di pro-muovere il turi-smo piemontese inchiave di accessi-bilità intesa comesinonimo di qua-lità dell’offerta tu-ristica. L’idea èquella di presenta-

re le eccellenze storiche, artistiche, naturalisti-che della regione in una maniera fruibile a tut-ti, si legge sul sito del progetto (www.isitt.it)che presenta, peraltro, una ricca offerta di iti-nerari estremamente modulabili e adattabili al-le esigenze di ciascuno. «Per la prima volta –

prossima estate, infatti, la nuova edizione di“Cultura senza barriere” intende rafforzarel’offerta proposta già lo scorso anno tramiteun gruppo di volontari che avranno il compitodi guidare i visitatori disabili alla scoperta deitesori nascosti dell’Isola.

VACANZE ACCESSIBILI ESTATE 2009: UNA GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Una vasta gamma di proposte per l’estate 2009 arriva dalla Regione Lombardia che anchequest’anno ha realizzato una pubblicazione ricca di spunti, suggerimenti, idee per turi-

sti con disabilità. La guida, realizzata dall’Associazione italiana assistenza agli spastici chegestisce lo Sportello Vacanze Disabili per conto dell’amministrazione regionale, è suddivisain cinque ben assortite sezioni: vacanze di gruppo con assistenza, proposte per bambini e ra-gazzi, vacanze in strutture accessibili, agenzie viaggi e vacanze con attività sportive. «Ognianno c’è sempre qualche novità e aumentano le strutture accessibili», ha spiegato la curatri-ce del progetto Laura Galbiati, nel corso della presentazione della guida avvenuta nelle scor-se settimane. «Ci sono cambiamenti anche a livello culturale: da parte dei gestori delle strut-ture c’è più attenzione e sensibilità». Esiste, tuttavia, un tasto dolente: la mancanza di propo-ste adeguate per i disabili gravi. «C’è molta richiesta per questo tipo di vacanza», commentaGalbiati, «ma l’offerta è rimasta invariata e non soddisfa la domanda».I suggerimenti comunque sono tanti: per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Le proposte spa-ziano, infatti, dalle crociere alle isole Egadi per dializzati, con tanto di assistenza infermieri-stica a bordo (www.vacanza-dialisi.it) al viaggio in Thailandia con la possibilità di usufruiredi personale specializzato 24 ore su 24 e di scegliere autonomamente le località da visitare(www.tuttituristi.com), comunque non mancano le associazioni che offrono la possibilità diuna vacanza in barca a vela (www.disvela.it e www.leganavale.mi.it per citarne solo due). Pergli appassionati di escursionismo e vita all’aria aperta, invece, l’Associazione MontagnaAmica (www.montagnamica.com) propone mete in Trentino, Austria, Veneto e Friuli Vene-zia Giulia, mentre Sportabili (www.sportabili.org) per i mesi estivi organizza corsi di equita-zione, tennis in carrozzina, roccia, tiro con l’arco, nuoto, rafting e hydrospeed. Tra le numero-se proposte rivolte ai gruppi, infine, soggiorni di villeggiatura sulla Riviera Romagnola (tra letante www.cooperativazzurra.com, www.apiccolipassi.com o www.prometeonlus.com) op-pure vacanze in montagna e in collina (www.improntas.it o www.monserenohorses.it).L’elenco completo delle proposte è consultabile on line sul sito www.famiglia.regione.lom-bardia.it

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spiegano i promotori del progetto – sigiunge a considerare le persone condisabilità o con esigenze speciali noncome “oggetti” del turismo sociale,ma come soggetti del turismo toutcourt». E quindi soggetti disposti apagare per i servizi e le attrattive turi-stiche, ma anche autorizzati a esigereun trattamento adeguato alle loro esi-genze e alle spese sostenute. Di quil’invito agli operatori del settore aguardare con più attenzione alle po-tenzialità di un mercato ancora trop-po poco sviluppato, soprattutto nelnostro Paese dove rimane ancora uncomparto sottovalutato e quasi inte-ramente sconosciuto.

TRE INTRAPRENDENTI RAGAZZE

L’Italia, tuttavia, non è l’unica metapossibile. E per taluni neppure la piùambita. Negli ultimi anni, infatti, so-no aumentate le proposte di viaggiall’estero, anche in Paesi dove viag-giare può presentare qualche diffi-coltà, per turisti disabili e no. A Fa-briano (in provincia di Ancona) treamiche con la passione per i viaggihanno creato un’associazione dal no-me evocativo, “Strabordo, straordi-nari a bordo di un sogno”, che ha dapoco compiuto il primo anno di vita.La storia di queste tre intraprendentiragazze ce la racconta SuperAbile.it,il portale dedicato al mondo della di-sabilità dell’Inail. Valeria Poeta, pro-fessione fisioterapista, Paola Benvenuti, logo-pedista, e Stefania Cipolletta, biologa, primatestano il viaggio e poi lo propongono a tutti,disabili e normodotati, appoggiandosi aun’agenzia di viaggi di San Severino.«Viaggiare all’estero, per le persone con disa-bilità, richiede sempre un grosso sforzo orga-nizzativo e di pianficazione», spiega StefaniaCipolletta a SuperAbile. «Io e Paola, entrambeparaplegiche, ci siamo abituate. Ma non tuttihanno il coraggio di buttarsi in questa avven-tura. Ci sono coppie, ad esempio, che non se lasentono di andare in giro da sole in un Paesestraniero. E poi capita spesso che, nonostantele numerose rassicurazioni, quando si arrivadall’altra parte del mondo ci sia sempre qual-che spiacevole sorpresa».I viaggi in programma per l’Estate 2009 sonoil “Marocco incantato” dal 31 maggio al 7

giugno, Londra dal 12 al 15 giugno e la “Na-mibia selvaggia” nel mese di agosto. Ma letre dinamiche ragazze stanno già pensandoalla Patagonia, come meta da proporre per iprossimi itinerari. «Per ora siamo in grado dioffrire viaggi solo per chi riesce a usare benele braccia ma in futuro, visto l’interesse ri-scontrato, ci piacerebbe riuscire a coinvolge-re anche persone non vedenti», continua Ci-polletta. «Chiunque può viaggiare con noi:l’importante però è che non si presenti in ve-ste di infermiere o di assistente sociale. Cer-chiamo compagni di avventura, con la vogliadi conoscere persone nuove, ma che all’oc-correnza siano disposti a dare una mano sec’è bisogno di risolvere un problema. Una va-canza insieme a una persona disabile puòcontribuire ad abbattere il muro dei pregiudi-zi e dei preconcetti».

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E come si fruisce della pellicola? Se del mangia-re si è già ricordato, ecco immancabile la compa-gnia degli amici (a volte si vedono gruppi da ven-ti) per sghignazzare, commentare a voce alta,lanciare fischi… Come se il cinema fosse casapropria, come se non avesse un costo ripulire pa-vimento e poltrone, costo che viene caricato evi-dentemente nel prezzo spropositato di bevande epopcorn. Bei tempi quando un signore distinto,dalla bianca bustina sul capo, passava con le pa-tatine, i popcorn e le caramelle e discretamente sisoffermava in diversi punti della sala perchéognuno potesse comprare! Fa tenerezza pensare aquando si entrava in sala con la “maschera” e siprendeva posto alla tenue luce della piccola tor-cia, attenti a non fare rumore e a disturbare il me-no possibile perché il cinema era silenzio e con-centrazione. Già, ma noi guardavamo film abba-stanza impegnati; ora i ragazzi puntano sull’azio-ne, sul 3D, sul volume altissimo in pellicole ab-bastanza scadenti, di genere spesso fantastico daigrandi effetti ma dagli scarsi spunti di riflessione.Tutto è frenetico e, dopo qualche giorno, quelfilm diventa roba da museo; una settimana e l’haiperso, o meglio, te lo devi andare a cercare regi-strato. Puoi sempre chiedere a tuo figlio comescaricarlo da Internet….

LA TELEVISIONE. Non è infrequente per ungenitore sentirsi chiedere dal figlio “quando ciabboniamo a … (e lì tutti i satelliti, digitali… chesi conoscono)”. Noi tutti sappiamo che il tempoper stare davanti al televisore è oggi più che maiscarso; a che serve “abbonarsi a”? Quante tra-smissioni potrò mai vedere in una settimana, inun mese, in un anno se la sera alle 22 siamo giàtutti stanchissimi e non vediamo l’ora di mettercia letto? A chi giova se non al già gonfio portafo-gli di alcune note società?La TV educatrice degli anni ’50 è ormai una bel-la favola; quanto è servita agli Italiani lo sappia-mo, ma ancora non ci rendiamo conto di quantoquella dei nostri giorni nuoccia all’italica salutementale. E tantomeno è infrequente per un’insegnantecome me assistere a diversi scambi di opinionitra ragazzi su questa o quella puntata di Amici,de Il grande fratello , dell’Isola o di Uomini edonne; sono discussioni avvilenti, in cui i ragaz-zi riportano le impostazioni familiari sui temi

di Anna De Laura

Cerco ispirazione : ragazzi e mass media. Po-trò scrivere solo cose banali, trite e ritrite.

Questo è un tema di cui molto si è discusso; sisono cimentati sociologi, psicologi, pedagogistidi grido, cos’altro potrò mai aggiungere io? I ra-gazzi, è vox populi, sono nati con il telecomandoin mano; nei geni hanno già presenti il modellobinario dell’informatica; non leggono neanche iconsigli per l’uso dei DS, delle macchine foto-grafiche digitali o dei televisori LCD: sanno co-me montarli anche a 5 anni e mentre tu ti dannicercando gli occhiali per visionare il manualedelle istruzioni, loro stanno già sdraiati sul diva-no a godersi le trasmissioni, lanciando piccoligridolini di gioia per la novità e lasciandoti lì,con la spiacevole sensazione di essere un vec-chio decrepito.Ha senso parlare di ragazzi e media? Ma esisto-no i media di una volta? Cinema, radio, televi-sione come li abbiamo sempre considerati noi ecome si studiavano tra le pagine del caro, vec-chio McLuhan(*) vanno ripensati per essere an-cora importanti per le giovani generazioni e – co-munque – oggi sono usati in modo diverso.

IL CINEMA. Un tempo un film stazionava inuna sala diversi giorni, nei d’essay anche diversimesi; se lo perdevi in prima visione ecco checompariva nel “cinemetto” di periferia; se prova-te oggi a chiedere in classe se abbiano visto quelcerto film appena uscito, vi risponderanno tuttidi sì, stupiti di una domanda così sciocca…: chil’ha scaricato da emule; chi l’ha preso dal sene-galese che vende CD pirata nel quartiere; chi c’èandato con gli amichetti (a 10 anni!); chi con latata; comunque nessuno rimane fuori… tranne imalati e tu. E cosa fa rima con cinema? Popcorn.Rima certamente non baciata, ma vi assicuro cheoggi non c’è nessuno che entri in sala se primanon ha comprato almeno mezzo chilo di popcorne un litro di Coca Cola o aranciata, in queglienormi bicchieroni di carta colorata. A parte icosti assolutamente proibitivi (che però apronoun capitolo di educazione all’uso consapevoledel denaro ora non pertinente), è il caso di direche ad ogni film corrisponde la perdita di un pez-zo di fegato del povero spettatore, mentre incon-sapevole trangugia quelle palline bianche a man-ciate, lasciando - tra l’altro – le poltrone in unostato pietoso.

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dell’amicizia, del sesso usa e getta, della donnaoggetto; mamme, zie, persino le nonne guarda-no gli stessi programmi e con il medesimo coin-volgimento. Quando senti tra i ragazzi circolarediscorsi, frasi, commenti su sentimenti tanto piùgrandi della loro tenera età, viene un certosconforto, soprattutto pensando all’estrema fra-gilità affettiva che fa da scenario, purtroppo, aigesti estremi che tutti leggiamo sulle cronachedei giornali come conseguenza di un brutto vo-to o di una banale lite.Non reggono ai paletti, alle regole perché non nehanno mai avuti. E dunque, una televisione alta-mente tecnologica, che ti può far guardare con-temporaneamente 3 o 4 programmi, se è moltoambita dai giovani è anche molto schizofrenica;persino il modo di girare certi telefilm comel’americano CSI o gli italianissimi RIS è cambia-to: le riprese partono dal satellite, ci sono flashcontinui che appesantiscono la visione, la capa-cità di seguire puntando tutto sulla rapidità; an-che questo è figlio di un modo di intendere la vi-ta come una corsa in cui chi si ferma è perduto.

RADIO. I giovanissimi non l’ascoltano perchépreferiscono una lunghissima sequela di canzonida loro stessi scelte e riportate sull’MP3. Preferi-scono semmai, quella specie di radiochesivedeche è MTV in cui passano a ciclo continuo dei vi-deo che puoi anche solo ascoltare.

QUOTIDIANI. Questi sconosciuti. In pochi lileggono; d’altronde gli Italiani non brillano peracquisti di quotidiani e ora è più comodo consul-tare questi giornalini gratuiti che vengono distri-buiti nella Metro, nelle tabaccherie, nei bar o al

distributore di benzina: non costano nulla, ripor-tano notizie brevi e spesso di cronaca della città(E-polis, Leggo, Metro). Si leggono facilmente,senza impegnarsi troppo. Effettivamente questoè l’imperativo categorico della vita moderna: bi-sogna far soldi facilmente, diventare famosi fa-cilmente, persino andare in vacanza senza fastididelegando ogni problema ad altri. Pensare non èun’azione prevista e costa fatica, perciò…. Pove-ro Cartesio che pensava di aver trovato la sintesivitale dell’uomo nella famosa “Cogito ergosum”. Ma d’altronde, oggi, chi sa ancora chi eraCartesio?

CONCLUSIONI. L’utilizzo smodato e ansioge-no dei mass media fin qui presentato - per quellache è la mia esperienza da un osservatorio signi-ficativo quanto esiguo come le mie classi - nondeve indurre a pensare che sia negativo il giudi-zio sui mezzi di comunicazione, che anzi man-tengono tutto il loro valore; naturalmente l’usodistorto che se ne fa è figlio del vuoto culturale eaffettivo che viviamo e trasversale alle genera-zioni. I giovani ne fanno maggiormente le spese:è questa la conclusione amara che anche io, tra itanti sociologi e psicologi e pedagogisti mi per-metto di tirare; con un vantaggio, però, che possomettere in campo un’arma ancora validissima: illavoro paziente e quotidiano con i miei ragazzi,per insegnare ad aprire gli occhi e sviluppare inloro un sano senso critico.

(*) Marschall McLuhan era un sociologo canadese che

ha studiato i mezzi di comunicazione di massa. Ha

scritto, tra i tanti libri, Galaxia Gutemberg e Gli

strumenti del comunicare.

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nione e associazione, diritto all’istruzione);uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge,non discriminazione, parità tra uomini e donne,diritti del bambino, degli anziani e delle perso-ne con disabilità); solidarietà (condizioni di la-voro giuste ed eque, divieto del lavoro minori-le e protezione dei giovani sul luogo di lavoro,sicurezza e assistenza sociale, protezione dellasalute, tutela dell’ambiente, protezione deiconsumatori); cittadinanza (diritto di voto e dieleggibilità alle elezioni del Parlamento Euro-peo e alle elezioni comunali, diritto ad una buo-na amministrazione, diritto d’accesso ai docu-menti, diritto di petizione, libertà di circolazio-ne e di soggiorno). Quando entrerà in vigore, ilTrattato di Lisbona conferirà alla Carta dei di-ritti fondamentali un effetto vincolante, attri-buendole lo stesso valore giuridico dei trattatiistitutivi dell’Unione Europea.

Il ruolo del Parlamento Europeo in materia di diritti umani

Insieme al Consiglio e alla Commissione, ilParlamento Europeo (PE) ha un ruolo fonda-mentale nella definizione e realizzazione dellapolitica comunitaria in materia di diritti umani,attraverso risoluzioni, rapporti, missioni e in-contri interparlamentari in Paesi terzi, interro-gazioni, audizioni speciali su questioni speci-fiche, attività culturali, nonché attraverso ilconferimento annuale del “Premio Sakharovper la libertà di opinione”. Il Parlamento, inol-tre, dialoga periodicamente con l’Assembleaparlamentare dell’OSCE - Organizzazione perla sicurezza e la cooperazione in Europa, e conil Consiglio d’Europa. Il PE partecipa attiva-mente anche a missioni di osservazione eletto-rale, contribuendo così ulteriormente al raffor-zamento dei diritti umani e della democrazianei Paesi terzi.Nell’ambito del PE opera la Sottocom-missione per i diritti umani della Commis-sione per gli affari esteri, considerata il ful-cro delle discussioni e dell’azione parlamenta-re in materia di diritti umani e sviluppo dellademocrazia nei Paesi terzi. Uno dei suoi prin-cipali obiettivi è quello di contribuireall’integrazione delle tematiche dei diritti

di Andrea Cofelice *

“L’Unione si fonda sui valori del rispet-to della dignità umana, della libertà,

della democrazia, dell’uguaglianza, dello sta-to di diritto e del rispetto dei diritti umani,compresi i diritti delle persone appartenenti aminoranze. Questi valori sono comuni agliStati membri in una società caratterizzata dalpluralismo, dalla non discriminazione, dallatolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà edalla parità tra donne e uomini”. E’ il testodell’art. 2 del Trattato di Lisbona, firmato il13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Go-verno dei 27 Stati membri dell’UE (ma nonancora entrato in vigore), con cui si pone afondamento dell’Unione Europea proprio il ri-spetto della dignità umana e dei diritti umani. In origine, il Trattato istitutivo della Comu-nità Economica Europea (CEE), firmato aRoma nel 1957, non conteneva clausole spe-cifiche in materia di diritti umani; questi ulti-mi sono stati esplicitamente incorporati tragli obiettivi comuni europei a partire dal1992, con la firma, a Maastricht, del Tratta-to sull’Unione Europea (TUE - Art. F). Ilsuccessivo Trattato di Amsterdam, firmatoil 2 ottobre 1997, ha quindi ribadito, all’art.6, che i diritti umani costituiscono una que-stione prioritaria per l’UE, sia in relazione al-le sue politiche interne, sia nei suoi rapporticon i Paesi terzi. Una tappa importante nel processo di “costitu-zionalizzazione” dei diritti umani a livello eu-ropeo è rappresentata dall’adozione della Car-ta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-ropea (Nizza, dicembre 2000), che riunisceper la prima volta, in un unico documento, tut-ti i diritti che prima erano dispersi in vari stru-menti legislativi, quali le legislazioni naziona-li e le convenzioni internazionali. Essa contri-buisce, inoltre, a sviluppare il concetto di “cit-tadinanza dell’Unione”, nonché a creare unospazio di libertà, sicurezza e giustizia sul pianoeuropeo. La Carta è composta da 54 articoli,suddivisi in sette capi, che fanno riferimento,tra gli altri, ai seguenti principi: dignità (dirittoalla vita e all’integrità della persona, proibizio-ne della tortura, della schiavitù e del lavoroforzato); libertà (di pensiero, coscienza e reli-gione, di espressione e d’informazione, di riu-

I DIRITTI UMANINELL’UNIONE EUROPEA

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umani in tutti gli aspetti delle relazioni esternedell’UE. A tal fine, dal 1981, il PE elabora unapropria Relazione annuale sulla situazione deidiritti umani nel mondo, strumento di analisi evalutazione della politica europea in materia. Le questioni relative ai diritti umani all’inter-no dell’UE rientrano, invece, nella sfera dicompetenza della Commissione per le libertàcivili, la giustizia e gli affari interni. TaleCommissione promuove le misure legislative

necessarie a: com-battere tutte le formedi discriminazione;garantire la protezio-ne delle persone fisi-che con riguardo altrattamento dei datipersonali; sviluppareuno spazio di libertà,sicurezza e giustizia,con particolare riferi-mento alle misure ri-guardanti l’ingressoe la circolazione del-le persone, l’asilo ele migrazioni, la coo-perazione giudiziariae amministrativa in

materia civile e penale. La Commissione si oc-cupa anche di elaborare la Relazione sulla si-tuazione dei diritti fondamentali nell’Unioneeuropea, uno strumento utile per monitorareperiodicamente le azioni intraprese dalle isti-tuzioni dell’UE in materia e individuare gliaspetti problematici da affrontare e risolvere.Infine, se i cittadini dell’UE ritengono che i lo-ro diritti fondamentali siano stati violati, essipossono sottoporre la questione al Mediatoreeuropeo o alla Commissione per le petizionidel PE. Il Mediatore europeo si occupa di de-nunce relative a casi di cattiva amministrazio-ne nell’azione delle istituzioni o degli organicomunitari (non degli Stati, dunque): egli, difatto, opera quale intermediario tra il cittadinoe gli organismi dell’UE. Istituito dal Trattatodi Maastricht, il Mediatore è nominato dal Par-lamento Europeo per un mandato della duratadi cinque anni (rinnovabile), che corrispondealla durata della legislatura. Ha iniziato la suaattività nel settembre 1995: nel primo anno dilavoro ha ricevuto 298 denunce, l’anno suc-cessivo 842; nel 2008 il numero di denunce èstato pari a 3.406. Questa crescita rappresentala più chiara dimostrazione che i cittadini sonosempre più coscienti del servizio che può for-nire il Mediatore europeo. Alcuni dei problemipiù comuni esaminati riguardano i ritardi in-giustificati, il rifiuto d’informazione, le discri-minazioni e l’abuso di potere. Quando indivi-

dua un caso di cattiva amministrazione (anchesu iniziativa propria), il Mediatore cerca, perquanto possibile, assieme all’istituzione oall’organo interessato, una soluzione amiche-vole atta a soddisfare la denuncia presentata.In caso di insuccesso, il Mediatore può alloraformulare raccomandazioni per la soluzionedella questione. Se l’istituzione interessatanon accetta le sue raccomandazioni, egli puòsottoporre una relazione speciale al PE, affin-ché esso adotti le iniziative politiche necessa-rie.La Commissione per le petizioni del PE esa-mina, invece, petizioni riguardanti violazionida parte degli Stati membri degli obblighi pre-visti dai trattati. Nel 2008, la Commissione haricevuto 1.886 petizioni, di cui 184 (8,9%)hanno interessato l’Italia, che in questo modosi colloca al quarto posto per numero di peti-zioni dopo Germania, Spagna e Romania. I fir-matari tendono a rivolgere la loro attenzioneprincipalmente all’ambiente, alla giustizia,agli affari sociali, alla sanità, all’istruzione eall’occupazione. Non è raro che gli Stati mem-bri siano invitati a modificare la loro legisla-zione per conformarla al diritto comunitario,in seguito a procedimenti per violazione deitrattati. Il diritto di petizione, inoltre, concorre anche adefinire il concetto di “cittadinanza europea”.A tal proposito, vale la pena concludere citan-do un passaggio della Relazione della Com-missione per le petizioni sull’istituto della pe-tizione, presentata al PE nel marzo del 2001:“La petizione è un potente indicatoredell’emergere di questa categoria socio-politi-ca nuova che è la cittadinanza europea o piut-tosto il cittadino europeo, che si concepisce inquanto tale in un’Europa in rapida integrazio-ne. La globalizzazione, “corrodendo” i poteri eil dogma stesso dello Stato nazione, “libera”uno spazio “cittadino” dell’azione politica nelquale l’individuo acquisisce dignità di sogget-to e si afferma come cittadino portatore di di-ritti, interessi e aspettative di cui l’Unione de-ve farsi carico”. Ai sensi del trattato di Lisbo-na, ai cittadini europei verrà garantito un ulte-riore diritto significativo per essere ancora piùpartecipi del processo politico dell’UE: si trat-ta della cosiddetta “iniziativa dei cittadini”,che, ampliando di fatto il processo di petizioneanche nei confronti della Commissione Euro-pea, fornirà, in ultima analisi, una reale oppor-tunità ai cittadini di proporre nuove norme. Unulteriore passo in avanti verso la riduzione del“deficit democratico” europeo.

* Centro ricerca diritti umani – Universitàdi Padova.

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- attività di trasporto per terra, o per acqua oper aria;

- attività bancaria o assicurativa ed altre atti-vità ausiliarie delle precedenti.

Qualora l’attività associativa consista nellaprestazione di servizi non riconducibili traquelli sopra menzionati (ad es. se l’associa-zione offre prestazioni didattiche, sanitarie,terapeutiche ecc.), sarà comunque consideratacommerciale laddove venga svolta con i con-notati dell’organizzazione, della professiona-lità e dell’abitualità tipici di un’attività im-prenditoriale. Il carattere di imprenditorialità può di fattoderivare anche dallo svolgimento di un soloaffare, se è di rilevante entità economica o secaratterizzato dalla complessità delle opera-zioni in cui si articola, mentre la funzione or-ganizzativa di tipo imprenditoriale può rile-varsi dal coordinamento dei mezzi finanziarinell’ambito anche di una sola operazione dievidente consistenza economica. L’art. 148 del Testo Unico delle Imposte suiRedditi (di seguito TUIR) e l’art. 4 del D.P.R.n. 633/1972 prevedono per le associazioni ilparticolare regime agevolativo della decom-mercializzazione delle attività, in diretta at-tuazione degli scopi istituzionali, rese neiconfronti di iscritti, associati o partecipanti afronte del versamento di corrispettivi specifi-ci. Tale regime è applicabile ad associazioniche, oltre a dover essere preventivamente qua-lificate come enti non commerciali, apparten-gano a una delle seguenti tipologie: associa-zioni politiche; associazioni sindacali; asso-ciazioni di categoria; associazioni religiose;associazioni assistenziali; associazioni cultu-rali; associazioni sportive dilettantistiche (art.90 della legge n. 289/2002); associazioni dipromozione sociale (legge n. 383/2000) e as-sociazioni di formazione extra-scolastica del-la persona.

Come già anticipato suln. 3/2009 di Nuova Pro-

posta, l’art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito, con modifi-cazioni, nella legge 28 gen-naio 2009, n. 2), al fine diconsentire gli opportuni con-trolli, ha introdotto per glienti di tipo associativo l’one-re di comunicare all’Agenzia

delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai finifiscali. Ma di che si tratta?

IL REGIME FISCALE FINO AD OGGI

Gli enti di tipo associativo sono esclusi dallaimposizione, ai fini delle imposte sui redditi edell’IVA, dei contributi e delle quote nonchédei corrispettivi versati dagli associati. Glienti che possono fruire delle disposizioni age-volative sono quelli che non hanno per ogget-to esclusivo o principale l’esercizio di attivitàcommerciali.Viceversa, laddove in un’associazione pre-valgano attività ed entrate di natura commer-ciale, anche le quote e i contributi associativiconcorrono alla determinazione del redditod’impresa. Si ricorda che la commercialità o meno diun’attività è determinata, ai fini fiscali, da pa-rametri oggettivi che prescindono dalle moti-vazioni del soggetto che la pone in essere edalle sue finalità statutarie. In sostanza laqualificazione ai fini fiscali dell’attività deveessere operata verificando se la stessa possaricondursi fra quelle previste dall’art. 2195del codice civile, vale a dire:- attività industriale diretta alla produzione

di beni o di servizi; - attività intermediaria nella circolazione dei

beni;

CONTROLLI SULLE ASSOCIAZIONIPUBBLICATA LA CIRCOLARE SUI NUOVI ADEMPIMENTI

di Alessio Affanni

La circolare n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 9 aprile 2009, approfondisce detta-gliatamente quanto previsto dall’art. 30 del decreto-legge 185/2008 in tema di applicabilità del-le disposizioni di favore previste per enti associativi e Onlus.

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sempreché le stesse abbiano rilevanza a li-vello nazionale e siano prive di organizza-zione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributoassociativo ad eccezione dei trasferimentia causa di morte e non rivalutabilità dellastessa.

Per espressa previsione normativa le clausoleindicate alle lettere c) ed e) non si applicanoalle associazioni religiose riconosciute dalleconfessioni con le quali lo Stato ha stipulatopatti, accordi o intese, nonché alle associazio-ni politiche, sindacali e di categoria.

COSA CAMBIA?

D’ora in avanti, invece, le associazioni per ve-dersi applicare le disposizioni fiscali di favorefin qui descritte (ai fini delle imposte sui red-diti e ai fini IVA), previste per gli enti noncommerciali di tipo associativo, dovranno:a) essere in possesso dei requisiti indicati dal-

la normativa tributaria (l’art. 148 del TUIRe l’art. 4 del D.P.R. 633/1972);

b) comunicare all’Agenzia delle entrate i datie le notizie rilevanti ai fini dell’accerta-mento.

Dalle disposizioni del decreto anticrisiemerge che l’onere della comunica-

zione dei dati e delle notizie rile-vanti ai fini fiscali è previsto per

tutti gli enti di tipo associativoche fruiscono della detassazio-

ne delle quote associative, deicontributi o dei corrispet-

tivi degli associati.Ne consegue che l’oneredella comunicazione gra-

va anche sugli enti associativi che si limitanoa riscuotere quote associative oppure contri-buti versati dagli associati per partecipare ofruire dell’attività associativa. La comunicazione dei dati e delle notizie rile-vanti ai fini fiscali dovrà essere effettuatacompilando un apposito modello, approvatocon provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle Entrate, che deve essere trasmessoesclusivamente in via telematica. Tuttavia adoggi il provvedimento non è stato ancoraemanato, pertanto non si conosce il modelloné è possibile provvedere alla comunicazionedei dati relativi all’associazione.Saranno comunque tenuti a trasmettere il mo-dello di comunicazione sia le associazioni giàcostituite alla data di entrata in vigore del de-

Si precisa che invece l’attività “esterna” deglienti associativi, cioè quella resa nei confrontidi terzi a fronte di un corrispettivo, è conside-rata commerciale.

Il regime agevolativo previsto per i corrispet-tivi specifici pagati dagli associati, iscritti opartecipanti si applicano a condizione che leassociazioni interessate si conformino, oltreche alle anzidette condizioni, anche alle se-guenti clausole, da inserire nei relativi statutiredatti nella forma dell’atto pubblico o dellascrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire, anche in modo indi-

retto, utili o avanzi di gestione nonché fon-di, riserve o capitale durante la vita dell’as-sociazione, salvo che la destinazione o ladistribuzione non siano imposte dalla leg-ge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’en-te, in caso di suo scioglimento per qualun-que causa, ad altra associazione con fina-lità analoghe o ai fini di pubblica utilità,sentita l’Agenzia delle Onlus, e salvo di-versa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associati-vo e delle modalità associative volte a ga-rantire l’effettività del rappor-to medesimo, escludendoespressamente la tempora-neità della partecipazione allavita associativa e prevedendoper gli associati o partecipantimaggiori d’età il diritto divoto per l’approvazione ele modificazioni dellostatuto e dei regolamentie per la nomina degli or-gani direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annual-mente un rendiconto economico e finanzia-rio secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministra-tivi, principio del voto singolo di cuiall’art. 2532, comma 2, del codice civile,sovranità dell’assemblea dei soci, associatio partecipanti e i criteri di loro ammissioneed esclusione, criteri e idonee forme dipubblicità delle convocazioni assembleari,delle relative deliberazioni, dei bilanci orendiconti; è ammesso il voto per corri-spondenza per le associazioni il cui atto co-stitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, pre-veda tale modalità di voto ai sensi dell’art.2532, ultimo comma, del codice civile e

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legge n. 398 del 1991. Per quanto riguarda le associazioni sportivedilettantistiche sono tenute all’invio dei datifiscalmente rilevanti quelle che, oltre all’atti-vità sportiva dilettantistica riconosciuta dalCONI, effettuano cessioni di beni (ad es. som-ministrazione di alimenti e bevande, venditadi materiali sportivi e gadget pubblicitari) eprestazioni di servizi (es. prestazioni pubblici-tarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai finidell’IVA e delle imposte sui redditi. Per quanto riguarda le organizzazioni divolontariato, sono escluse dall’onere dellacomunicazione, come detto, quelle che nonsvolgono attività commerciali diverse daquelle elencate dal decreto del 25 maggio1995; in caso contrario, laddove l’associazio-ne svolga attività commerciali diverse e nonadempia all’onere della comunicazione, deca-de dalle agevolazioni fiscali derivantidall’iscrizione al registro regionale (con an-nessa perdita della qualifica di Onlus ottenutacon l’iscrizione al registro medesimo).

I CONTROLLI

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13del 9 aprile 2009, inoltre, ha definito gli indi-rizzi operativi per la prevenzione ed il contra-sto all’evasione. Si intende, quindi, indivi-duare i più rilevanti rischi di abuso dei regimiagevolativi e la possibile esistenza di vere eproprie imprese commerciali dissimulate sot-to forma di associazioni culturali, sportive, diformazione e simili (spesso annoverate nellanozione di “circoli privati”). L’attività istrut-toria sarà condotta, di regola, anche medianteaccessi mirati funzionali al riscontro dell’ef-fettiva sussistenza dei presupposti necessariper il riconoscimento dei benefici previsti infavore delle ONLUS e degli enti non com-merciali. A tale riguardo, particolare atten-zione sarà posta nella verifica dell’effettivapartecipazione dei soci alla vita associativa(regolare convocazione dei soci e svolgimen-to delle assemblee), della natura dei beni oservizi erogati agli associati (che potrebbenon essere compatibile con le finalità socia-li), dell’eventuale svolgimento di attivitàcommerciali (che potrebbero eccedere quellepur anche dichiarate), della redazione delrendiconto annuale, della devoluzione del pa-trimonio in caso di scioglimento dell’ente, ecosì via.

creto-legge sia gli enti di nuova costituzione. L’onere della comunicazione grava su tutti isoggetti associativi con autonomia giuridicatributaria e, pertanto, anche sulle articolazio-ni territoriali o funzionali di un ente naziona-le, qualora queste si configurino come auto-nomi soggetti d’imposta (qualora abbiano,cioè, un proprio codice fiscale).Nella circolare si fa presente che gli enti asso-ciativi interessati dalle disposizioni fiscali difavore fin qui citate non potranno più farneapplicazione qualora non assolvano all’oneredella comunicazione nei termini e secondo lemodalità stabilite con il menzionato provve-dimento del Direttore dell’Agenzia delle en-trate: di conseguenza, in tal caso, sia i contri-buti associativi sia i corrispettivi erogati daisoci verranno considerati come ricavi com-merciali.

GLI ENTI ESONERATI

L’art. 30 del decreto-legge, fermo restando ilpotere di controllo dell’Agenzia delle entrate,esclude dall’onere della comunicazione deidati: - le associazioni pro-loco che optano per

l’applicazione dell’IVA agevolata previstadalla legge 16 dicembre 1991, n. 398;

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nelregistro del CONI che non svolgono atti-vità commerciale;

- le organizzazioni di volontariato iscrittenei registri regionali previsti dalla legge266/1991 che non svolgono attività com-merciali diverse da quelle marginali indivi-duate con decreto del Ministro delle finan-ze 25 maggio 1995.

Per quanto riguarda le associazioni pro-loco,si fa presente che queste possono optare perl’anzidetto regime fiscale sempre che, nel pe-riodo di imposta precedente, abbiano eserci-tato attività commerciali e abbiano consegui-to proventi di ammontare non superiore a250.000 euro. Sono tenute, pertanto, a comunicareall’Agenzia delle entrate i dati e le notizie ri-levanti ai fini fiscali le associazioni pro-locoche, nel periodo di imposta precedente, ab-biano conseguito proventi superiori a250.000 euro nonché le associazioni pro-locoche, pur avendo realizzato proventi di am-montare inferiore a tale importo, non abbianooptato per il regime agevolativo recato dalla

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di Federico Rossi *

Forma oggetto della presente Metodolo-gia di Controllo una pluralità di attività

che hanno in comune l’insegnamento e l’at-tività di istruzione in forma privata.

Sono molte le realtà del mondo religioso elaico che presentano al loro interno un’atti-vità di scuola sia essa materna, elementare,media inferiore, media superiore, financheuniversità.

Queste attività, al pari di ogni altra attivitàcommerciale sono per legge sottoposte aVerifica Fiscale. Dimentichiamo infatti divivere in un mondo dorato, fuori da ogniprevisione di controllo, con regole partico-lari, esclusione e/o esenzioni di chissà qualenatura. Oggi, ahimè, esigenze di cassa sem-pre più stringenti da parte dello Stato, met-tono anche gli enti religiosi, le associazioni,fondazioni, …. in una posizione comunquecentrale in tema di accertamento, al pari diogni altro soggetto, laico e/o religioso chesia, senza come detto particolari attenzionie/o esclusioni.

Cosa significa – “verifica fiscale”? Significache il loro operato, ovvero il loro quotidianocomportamento viene posto a confronto conil puntuale rispetto di regole fiscali poste perlegge, e qualora il fisco acceda presso quel-la scuola, con i propri uomini e mezzi, pro-cederà a tali rilevazioni e controlli, così dagiungere alla comminazione di sanzioni edinteressi, più o meno pesanti, per irregola-rità riscontrate, piuttosto che alla redazionedi un verbale con esito negativo, ovverosenza rilievi, laddove non vengono riscon-trate irregolarità di sorta.

Molto spesso, in un contesto come quelloitaliano, dove le leggi cambiano con estremarapidità, dove la lettura ed interpretazionedelle medesime non sempre risulta facile edunivoca, dove sovente non basta conoscerela legge, ma poi occorre seguirne la circola-

re esplicativa, spesso ci si domanda: “cosafare per poter essere tranquilli?” La rispo-sta, non è poi così facile!

Premesso che l’Ente, debba sempre valutarecon attenzione il consulente fiscale a cui fa-re riferimento, in quanto non sempre speci-ficatamente preparato per affrontare que-stioni di tale particolarità, la norma in gene-re, non ci aiuta in tale compito.

Se quello appena descritto possa quindi es-sere certamente ritenuto come il quadro diriferimento al cui interno operano le attività,didattiche, nel caso di specie, non possiamoche salutare con particolare attenzione lanota metodologica resa disponibile, al ri-guardo dall’Agenzia delle Entrate.Di che cosa si tratta? Di uno strumento, as-solutamente completo, ove l’Ente svolgentedetta attività, e con esso i propri Consulenti,possono trovare i diversi passaggi che in uneventuale fase di accertamento i verificatori(Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza)debbono “necessariamente e pedissequa-mente” osservare e seguire.

Una lettura attenta delle Note Metodolo-giche riportate dall’Agenzia fornisce per-tanto un quadro chiaro e completo circa itempi, i modi, gli incroci, ovvero in con-creto, il comportamento che verrà tenutodall’ufficio accertatore in sede di even-tuale verifica fiscale.

Riteniamo pertanto di particolare valenzal’approfondimento di tale metodologia, co-sicché gli enti religiosi, le associazioni, fon-dazioni,… comunque enti gestori di scuoleprivate, possano conoscere da subito comeorganizzarsi al meglio per far fronte adeventuali controlli della propria attività.

Strumento di particolare interesse, comedetto, anche per tutti i consulenti (ragionieri,commercialisti, ecc.) impiegati al fianco de-

SCUOLE PRIVATEMETODOLOGIE DI CONTROLLO

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liamo soltanto di controlli sul c/c bancariogià presente in attività, ma anche di c/c pri-vati, ovvero non resi parte della contabilità,a disposizione unicamente della sfera istitu-zionale dell’Ente, che, a determinate condi-zioni possono essere sottoposti a verifica fi-scale.

Che dire? Uno strumento, ripeto, assoluta-mente importante, che come anticipato inapertura ci consente di conoscere “in antici-po” cosa il fisco potrà richiederci. Non restapertanto, a questo punto, che attrezzarci inmodo idoneo per saper rispondere, in modocorretto e documentato; verifichiamo, da su-bito, se siamo in linea con tali indicazioni.Prepariamoci !

Ritengo personalmente come in questo casotorni perfettamente applicabile il detto:“prevenire è meglio che curare” !

gli istituti religiosi, nell’approntamentoquotidiano degli obblighi di natura contabi-le/fiscale/lavorativa.

Sarà sufficiente leggere con attenzione ilquadro riepilogativo in calce al presentescritto, per rendersi conto della struttura arti-colata della verifica, che partendo da una co-noscenza preventiva dell’Ente, anteriore alsuo stesso arrivo sul luogo di accertamento,passa attraverso un controllo del personaleimpegnato nell’attività, a controlli mera-mente formali, per giungere poi a quelli ditipo sostanziale, quali ricerca di possibili zo-ne di evasione utilizzando controlli incrocia-ti con docenti ed alunni della scuola medesi-ma, anche a mezzo di appositi questionari.

“Dulcis in fundo” – come se non bastasse-ro, la verifica delle posizioni finanziarie, lebanche, la posta, …. . Attenzione, non par-

Ecco, in sintesi, definiti i principali passaggi di tali Note Metologiche:

1. ATTIVITA’ PREPARATORIA AL CONTROLLOa. Interrogazioni dell’Anagrafe Tributariab. Interrogazioni della C.C.I.A.A.c. Altre interrogazioni, consultazioni e visure

2. METODOLOGIA DEL CONTROLLOa. Modalità dell’accessob. Controlli prioritaric. Controlli formalid. Controllo sostanziali

• Tipologie di evasione• L’evasione relativa alle attività accessorie o secondarie• Peculiarità delle scuole materne e degli asili nido• Tipologie di incassi funzionali all’evasione• Ricerca e valutazione degli indizi di evasione

- dai conti cassa e banche- da archivi informatici- riscontri di natura generale

• Possibili approfondimenti dell’indagine- Controllo incrociato nei confronti di docenti- Controllo incrociato con invio questionari a discenti

• Quantificazione dei ricavi omessi- Riscontro di docenze e/o di corsi non rilevati in contabilità (costi e ricavi

non contabilizzati)- Riscontro di soli costi non contabilizzati o contabilizzati per importi inferiori

e. Ulteriori elementi di valutazionef. Le indagini finanziarie

• Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti bancari• Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari

* Studio di consulenza tributaria Curina &Rossi - e-mail [email protected]

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di Luciano Conforti

Al di sopra dei cinque esuberi vi sonoinderogabili modalità, termini e proce-

dimenti da rispettare. Sempre che l’organi-co sia superiore a 15 dipendenti.

Speriamo che le presenti istruzioni non deb-bano mai servire a nessuno. Tuttavia, in tempi di crisi, può rendersi ne-cessario un riassetto delle proprie attivitàe/o capacità ricettive, ecc. che comporti an-che chiusure di strutture. In tali casi, è necessario seguire una precisaprocedura, contenuta negli artt.4 e 24 legge23 luglio 1991 n. 223, che è obbligatoriaquando il numero dei lavoratori da licenzia-re superi il limite di 5 nell’arco di 120 gior-ni, anche come sommatoria di più unità pro-duttive ubicate nella stessa provincia.

La medesima procedura è stata estesa ai da-tori di lavoro non imprenditori, come ge-neralmente nel caso degli Enti associati,con diritto dei lavoratori licenziati di iscri-versi nelle liste di mobilità senza percezio-ne della Cassa Integrazione, ad opera delD.Lgs. n. 110 dell’8.4.2004 (G.U. n. 102del 3.5.04).

L’Ente che intende procedere a licenzia-menti collettivi deve darne preventiva co-municazione scritta (raccomandata) allaRappresentanza sindacale aziendale co-stituita a norma dell’art. 19 della legge20.5.70 n. 300 nonché alle rispettive asso-ciazioni di categoria.

In assenza di RsA, la comunicazione andràinoltrata alle sole Segreterie provinciali deisindacati firmatari del Contratto collettivoed all’Uneba.

NB: Copia della comunicazione vacontestualmente inviata per cono-scenza all’Ufficio Provinciale delLavoro competente.

CHIUSURA DI UNA STRUTTURA:ATTENZIONE ALLE PROCEDURE

La comunicazione deve contenere :

- Indicazione dei motivi che determinano lasituazione di eccedenza.

- Indicazione del numero, della collocazio-ne aziendale e dei profili professionali deidipendenti in esubero.

- Indicazione dei tempi di attuazione deiprovvedimento di risoluzione.

L’invio della raccomandata dà praticamenteinizio a tutta la procedura.

La RsA e/o i sindacati provinciali hannosette giorni di tempo dal ricevimento dellaraccomandata per chiedere un incontro alloscopo di effettuare un esame congiunto del-la situazione circa le cause che hanno deter-minato l’eccedenza e le possibilità di utiliz-zazione diversa del personale eccedente, intutto o in parte, nell’ambito dello stesso en-te <anche mediante contratti di solidarietà eforme flessibili di gestione del tempo di la-voro> ( questa è la formula usata dalla stes-sa legge). In questa occasione, ad esempio, vannoeventualmente avanzate (dai sindacati, maanche dallo stesso datore di lavoro) ipotesidi passaggio da tempo pieno a tempo par-ziale per un numero di dipendenti tale dacompensare i mancati licenziamenti, il tra-sferimento ad altre mansioni,ecc.

NB: In queste circostanze è legittimoconcordare un “demansionamento”dei dipendenti, qualora - secondo unorientamento della giurisprudenza -questa sia l’unica alternativa al licen-ziamento, cosa che viceversa sarebbecontraria all’art. 2103 C.Civile, edanche se il legislatore, al comma 11dell’art.4 L.223/91, non avendo il co-raggio di parlare di mansioni “infe-riori”, parla di assegnazione a man-sioni “diverse da quelle svolte”. Il de-classamento è comunque da escludere.

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Ovviamente, il part-time, gli accordidi solidarietà, l’assegnazione ad altremansioni ed i demansionamenti ecc.sono temi esclusi dalla discussionenell’ipotesi di totale cessazionedell’attività.

L’intera procedura di “consultazione”, apartire dal ricevimento della raccomandata,deve esaurirsi nel termine massimo di 45giorni.

NB: Tutti i termini si dimezzano nelcaso di licenziamento collettivo aldi sotto delle 10 unità.

Questa fase della procedura potrà dare esi-to positivo (accordo) o negativo (mancatoaccordo). In entrambi i casi, l’Ente - de-corsi i 45 giorni (ovvero 22,5 al di sottodei 10 licenziamenti) - deve darne comuni-cazione all’Ufficio Provinciale del Lavo-ro, indicando eventualmente i motivi che,a suo giudizio, hanno impedito l’accordo.La mancata richiesta dell’incontro, lamancata presentazione a seguito di convo-cazione, il rifiuto pregiudiziale ad entrarenel merito ecc. costituiscono senza dubbiovalide motivazioni da comunicareall’UPLMO.

Il Direttore dell’Ufficio del Lavoro puòconvocare le parti per un ulteriore esame, eciò può avvenire comunque non oltre 30giorni dal ricevimento della comunica-zione di mancato accordo in sede sinda-cale (15 giorni al di sotto dei 10 licenzia-menti). Anche in questo caso, si avrà un ac-cordo o un mancato accordo; l’Ufficioprovvederà a certificare la seconda ipotesimediante apposito verbale, che costituiràper le Organizzazioni sindacali o per i lavo-ratori condizione essenziale per l’eventualeprosecuzione dell’azione sul piano giudi-ziario.

Sempre in caso di mancato accordo, o co-munque decorsi inutilmente i 30 giorni dal-la comunicazione all’Ufficio del Lavoro(15), i licenziamenti potranno essere attua-ti, nella forma di altrettanti licenziamentiindividuali per giustificato motivo obietti-

vo, con riconoscimento dell’indennità dipreavviso.

Nel caso di chiusura totale, quindi con riso-luzione di tutti i rapporti di lavoro in essere,non sussistono particolari problemi, comeinvece avviene nel caso di una “riduzione diorganico”, poiché in tal ipotesi si rende ne-cessario individuare “chi” debba essere li-cenziato.

NB: questo è il motivo per cui, spesso,le OO.SS. rifuggono dall’ipotesi diconcludere un qualsiasi accordo sianella prima fase (sede sindacale) chenella seconda (sede Ufficio del Lavo-ro), anche a fronte di inoppugnabilimotivazioni obiettive. Esse evitano in-fatti, in tal modo, di doversi far caricodi condividere i criteri di scelta dei li-cenziandi, restando quindi integra lapossibilità di successivi ricorsi indivi-duali da parte di ciascun licenziato,senza più tornare sulle motivazionidel provvedimento, bensì basandol’azione solo sul pregiudizio indivi-duale.

La scelta dei dipendenti da licenziare, inquesti casi, viene dunque riservata al dato-re di lavoro, sulla base di criteri dettati dallegislatore in modo sufficientemente confu-so da lasciare comunque margini di incer-tezza e, quindi, spazi per ricorsi al giudicedel lavoro.Infatti la L.223/91 dice testualmente:

Art. 5 – 1. L’individuazione dei lavorato-ri da collocare in mobilità deve avvenire,in relazione alle esigenze tecnico-produt-tive ed organizzative del complessoaziendale, nel rispetto dei criteri previstida contratti collettivi stipulati con i sinda-cati di cui all’art.4 comma 2 (=Confede-razioni maggiormente rappresentative sulpiano nazionale) ovvero, in mancanza diquesti contratti, nel rispetto dei seguenticriteri, in concorso tra di loro:a) carichi di famigliab) anzianitàc) esigenze tecnico – produttive ed

organizzative.

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sottoperiodo dal 15 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 la ba-se imponibile sarà determinata secondo le disposizioni previ-ste per gli enti privati non commerciali dall’articolo 10 deldecreto legislativo n. 446 del 1997 con applicazione dell’ali-quota del 3,9 per cento stabilita dall’articolo 16, comma 2,dello stesso decreto legislativo. Per quanto riguarda il calcolo delle retribuzioni, l’interpel-lante ritiene che l’IRAP relativa all’ente pubblico dovrà cal-colarsi sulla base delle retribuzioni pagate entro il 14 maggio,mentre l’IRAP dovuta dalla fondazione privata dovrà esseredeterminata sottraendo dalle retribuzioni di competenzadell’intero anno 2008 quelle effettivamente pagate entro lapredetta data del 14 maggio. Poiché i modelli di dichiarazione dell’IRAP non consentonodi indicare per uno stesso periodo d’imposta basi imponibilideterminate secondo diverse modalità, né di calcolare l’impo-sta dovuta applicando aliquote differenti, l’istante propone dipresentare, per l’anno 2008, due modelli di dichiarazione ai fi-ni IRAP, relativi alla parte di periodo d’imposta in cui ha avu-to la qualifica di ente pubblico non economico ed a quella incui ha assunto la qualifica di ente privato non commerciale. Da parte sua l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la solu-zione prospettata dall’interpellante, secondo cui la trasforma-zione di una IPAB in un ente di diritto privato non avrebbeeffetti sul piano tributario in virtù della presunta “continuitàlegale” esistente fra i due enti, non appare coerente con la di-sciplina fiscale, in particolare con quella in materia di IRAP,poiché le modalità di determinazione della base imponibile ela relativa aliquota applicabili agli enti pubblici si differen-ziano da quelle stabilite per gli enti privati. In particolare ai fini IRAP l’articolo 3 del decreto legislativon. 446 del 1997, nell’elencare i soggetti passivi dell’imposta,individua alla lettera e) gli enti privati non commerciali ed al-la lettera e-bis), le “amministrazioni pubbliche” di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fra lequali sono ricompresi anche gli enti pubblici non economici. Lo stesso decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede, in rela-zione alle stesse tipologie di soggetti, agli articoli 10 e 10-bis,distinte modalità di determinazione della base imponibileIRAP nonché, all’articolo 16, diverse aliquote d’imposta. Pertanto il mutamento della qualificazione giuridica da entepubblico non economico a ente privato comporta una distin-ta soggettività passiva e l’applicazione di un differente regi-me tributario ai fini IRAP; tale conclusione non è preclusa nénella previsione della “continuità legale” fra IPAB e fonda-zione di cui al richiamato decreto di depublicizzazione n. 116del 2008, né nella normativa concernente il riordino del siste-ma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza(IPAB) recata dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 –recepita dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 11 di-cembre 2003, n. 19 – secondo cui le persone giuridiche pri-vate derivanti dalla trasformazione delle IPAB “subentrano”

AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTANZA DI INTER-PELLO – ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO2000, N. 212 – IRAP – SOGGETTIVITÀ PASSIVA–TRASFORMAZIONE DI UNA IPAB IN FONDA-ZIONE DI DIRITTO PRIVATO – D.LGS. N. 446DEL 1997

(Risoluzione n. 90/e del 1° aprile 2009)

Con l’atto di interpello riguardante l’interpretazione del DPRn. 446 del 1997, la Fondazione ALFA ha riferito di essere unafondazione di diritto privato, iscritta nel registro delle personegiuridiche, sorta a seguito della “depubblicizzazione” di unaIstituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) di-sposta con decreto del Presidente della Regione Friuli Vene-zia Giulia 15 maggio 2008, n. 116. Fatta tale premessa la Fondazione interpellante chiede di co-noscere le modalità di determinazione dell’IRAP, nonchéquelle relative agli obblighi dichiarativi e di versamentodell’imposta relativamente all’anno 2008 in cui è avvenuta lapredetta “trasformazione” dell’ente pubblico in ente di dirit-to privato. A tal fine l’interpellante ritiene che la trasformazione di unaIPAB in ente di diritto privato non determini, agli effetti tri-butari, una successione di soggetti giuridici, ma solo un mu-tamento della veste giuridica da ente pubblico non commer-ciale a ente privato non commerciale, anche alla luce diquanto disposto dal decreto di depubblicizzazione n. 116 del2008 che all’articolo 5.2, comma 2, stabilisce che fra entepubblico e fondazione di diritto privato “non si determina so-luzione di continuità legale”. Secondo l’interpellante tale continuità legale ha rilievo a finitributari, poiché non determina la nascita di un nuovo sog-getto d’imposta e, pertanto, il 2008 costituisce “un unico pe-riodo d’imposta sia ai fini IRES che IRAP” a cui corrisponde,per ciascuna delle imposte richiamate, un’unica obbligazionetributaria; rileva altresì l’interpellante che il decreto legislati-vo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede per gli enti pubblici noneconomici modalità di determinazione della base imponibileIRAP, nonché un’aliquota, diverse rispetto a quelle stabiliteper gli enti privati non commerciali. Dunque, al fine di determinare l’IRAP dovuta, nel rispettodelle diverse modalità stabilite dal decreto legislativo n. 446del 1997 per gli enti pubblici non economici rispetto agli en-ti privati non commerciali, l’ente interpellante ha proposto didistinguere l’intero periodo d’imposta 2008 in due sottope-riodi ed in particolare: a) per il sottoperiodo dal 1° gennaio2008 al 14 maggio 2008 la base imponibile sarà determinatasecondo le disposizioni previste per gli enti pubblici dall’ar-ticolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 con ap-plicazione dell’aliquota dell’8,5 per cento ai sensi dell’arti-colo 16, comma 2, dello stesso decreto legislativo; b) per il

Norme giuridiche - Giurisprudenza - Consulenzan.124

a cura dell’avv. Giacomo Mari

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in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubblichedalle quali derivano. Tali norme infatti, prevedendo la prosecuzione in capo aisoggetti derivanti dalla trasformazione delle IPAB dei rap-porti giuridici di cui erano titolari dette istituzioni, disciplinala continuità dei rapporti giuridici in capo al nuovo ente, sen-za con ciò escludere l’autonoma soggettività dell’ente sorto aseguito della trasformazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ART. 30 DEL DECRE-TO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CON-VERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE28 GENNAIO 2009, N. 2 - ENTI ASSOCIATIVI ENORME IN MATERIA DI ONLUS

(Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009)

L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novem-bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, subordina l’applicazione agli enti di ti-po associativo delle norme fiscali di favore previste dall’art.148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, alla duplice condizione che detti en-ti siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tri-butaria ed abbiano effettuato la comunicazione dei dati e del-le notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, utilizzando l’ap-posito modello approvato con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate, nei termini e secondo le modalitàstabilite con lo stesso provvedimento. L’art. 30, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter reca alcune disposizioniin materia di ONLUS ed in particolare il comma 4 disciplinail settore della beneficenza, riconducendo nell’ambito di taleattività, oltre agli interventi diretti a favore di soggetti svan-taggiati, le erogazioni effettuate ad altri enti che realizzanoprogrammi di utilità sociale (c.d. beneficenza indiretta); ilcomma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissan-do le condizioni necessarie perché le stesse possano acquisi-re la qualifica di ONLUS di diritto ed infine i commi 5-bis e5-ter introducono un’agevolazione temporanea in materia diimposta catastale a favore delle ONLUS. Più precisamente, il 5° comma dell’art. 30 stabilisce che leorganizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volon-tariato di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ac-quistano, in forza dell’art. 10, comma 8, del decreto legislati-vo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS di dirittoa condizione che non svolgano attività commerciali diverseda quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995. Tale norma modifica la previsione del comma 8 dell’art. 10del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti ri-chiesti alle organizzazioni di volontariato per l’acquisizionedella qualifica di ONLUS di diritto. Infatti le attività commerciali marginali individuate dal pre-detto decreto del 1995, consentite alle organizzazioni di vo-lontariato, ai sensi dell’art. 30, comma 5, al fine dell’acquisi-zione della qualifica di ONLUS di diritto e al fine dell’eso-nero dalla trasmissione telematica dei dati e delle notizie fi-scalmente rilevanti, sono le seguenti: a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali disolidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o inconcomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica ver-

so i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato; b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuitoa fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curatadirettamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sem-pre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall’or-ganizzazione senza alcun intermediario; d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occa-sione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carat-tere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle fi-nalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativodell’art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corri-spettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di direttaimputazione. Tali attività devono essere svolte: a) in funzione della realiz-zazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volonta-riato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del1991; b) senza l’impiego di mezzi organizzati professional-mente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso dipubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrez-zati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali,di marchi di distinzione dell’impresa. In sostanza, in base a quanto previsto dal citato comma 5dell’art. 30 le organizzazioni di volontariato sono ONLUS didiritto e possono fruire della disciplina a favore delle ON-LUS a condizione che: 1) siano iscritte negli appositi registridel volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991; 2) non svol-gano attività commerciali diverse da quelle marginali elenca-te nel decreto del 25 maggio 1995. Di conseguenza, qualora le organizzazioni di volontariato,sebbene iscritte negli suddetti registri, svolgano attività com-merciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, lestesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di dirit-to e sono tenute, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 30 del de-creto-legge n. 185, a trasmettere il modello di comunicazio-ne previsto dallo stesso articolo. Il 4° comma dell’art. 30 stabilisce che “All’art. 10 del decre-to legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è in-serito il seguente: “2-bis. Si considera attività di beneficen-za, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la con-cessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di som-me provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioniappositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucroche operano prevalentemente nei settori di cui al medesimocomma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti diutilità sociale”. Dunque il 4° comma dell’art. 30, aggiungendo all’art. 10 deldecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma2, il comma 2-bis), riconduce nella beneficenza, quale setto-re di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all’atti-vità consistente direttamente nella concessione di erogazionigratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anchel’attività di erogazione gratuita di somme di denaro, prove-nienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campa-gne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino irequisiti stabiliti dallo stesso comma 4. Gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devo-no avere i seguenti requisiti: a) devono essere enti senza sco-po di lucro; b) devono operare prevalentemente e direttamen-te nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi

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n. 185/2008, laddove viene affermata l’esigenza di procede-re ad un censimento sistematico dell’amplissima platea deisoggetti appartenenti al terzo settore, nonché dei dati e dellenotizie ad essi relativi ed aventi rilevanza a fini fiscali, talicontrolli sono disposti allo scopo di individuare i più rilevan-ti rischi di abuso dei regimi agevolativi. La circolare precisa che l’attività di controllo deve essere in-dirizzata in particolare nei confronti di quei soggetti per iquali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzianola possibile esistenza di vere e proprie imprese commercialidissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, diformazione e simili, anche annoverate sotto la nozione di“circoli privati”. Le necessarie informazioni possono essereacquisite sia avvalendosi degli strumenti informativi in pos-sesso degli Uffici (Banca dati Onlus, Interrogazioni selettive,ecc.), sia mediante strumenti esterni quali internet, registrigestiti da enti territoriali, informazioni desumibili da pubbli-cità commerciale diffusa.L’attività di controllo deve essere condotta anche medianteaccessi mirati funzionali al riscontro dell’effettiva sussisten-za dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefi-ci previsti in favore delle ONLUS e degli enti non commer-ciali; a tal fine la circolare precisa che particolare attenzionedeve essere posta nella verifica dell’effettiva partecipazionedei soci alla vita associativa (regolare convocazione dei socie svolgimento delle assemblee), della natura dei beni o servi-zi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibilecon le finalità sociali), dell’eventuale svolgimento di attivitàcommerciali (che potrebbero eccedere quelle pur anche di-chiarate), della redazione del rendiconto annuale, della devo-luzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.

REGIONE VENETO - PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

(Legge regionale 7 novembre 2008, n. 17 - Pubblicatanel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del18 novembre 2008)

Con la legge in parola la Regione Veneto si propone l’obiet-tivo di riconoscere i giovani come una risorsa della comu-nità; di riconoscere l’assunzione di responsabilità, l’impe-gno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creati-vo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescitadel benessere individuale e della comunità; di garantire epromuovere l’esercizio della cittadinanza attiva delle donnee degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipa-zione alle espressioni della società civile ed alle istituzioniregionali.A tal fine la Regione promuove e coordina politiche volte afavorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sulpiano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandonele forme associative; in particolare tali politiche sono priori-tariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunitàal fine di sviluppare ed esprimere l’autonomia sul piano cul-turale, sociale, economico; sviluppare e diffondere la culturadella solidarietà, del rispetto per l’ambiente e della nonvio-lenza; sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popo-li attraverso la valorizzazione della storia e della cultura lo-cale; sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiutodi qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte lediversità; sostenere il passaggio dalla formazione al lavoroed all’impegno civile nelle formazioni sociali, nonchè svi-

nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assi-stenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sportdilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione del-le cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizza-zione della natura e dell’ambiente, della promozione dellacultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della ricercascientifica di particolare interesse sociale; c) possono avere,in mancanza di espressa limitazione, natura pubblica o priva-ta, non esclusi gli enti religiosi, e possono assumere qualsia-si forma giuridica. In ogni caso, la previsione espressa dell’assenza di lucrativitàcomporta che l’ente deve prevedere statutariamente il divie-to di distribuzione anche indiretta degli utili e degli avanzi digestione nonché di fondi riserve o capitale; affinché le eroga-zioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell’atti-vità di beneficenza è inoltre necessario che provengano dallagestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte,nonché siano destinate alla realizzazione diretta di progetti diutilità sociale. Con riferimento a quest’ultima previsione la norma escludela possibilità che gli enti beneficiari delle erogazioni effet-tuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta ri-versare le donazioni raccolte a favore di altri enti, così vie-tando il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso mol-teplici passaggi di denaro tra enti diversi ed imponendo, alcontrario, che gli enti beneficiari utilizzino “direttamente”le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di uti-lità sociale. La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di uti-lità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità del-la tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancario postali che evidenzino la particolare causa del versamen-to e dall’altra l’esistenza non di un programma generico,ma di un progetto già definito nell’ambito del settore di at-tività dell’ente destinatario prima dell’effettuazionedell’erogazione. Infine, i commi 5-bis e 5-ter dell’art. 30 introducono, con ef-ficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, una nuovaagevolazione in favore delle ONLUS in materia di impostacatastale; tale agevolazione consiste nella previsione dell’ap-plicazione dell’imposta catastale in misura fissa, pari ad Eu-ro 168,00, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delleONLUS, a condizione che la ONLUS dichiari nell’atto cheintende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento del-la propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto en-tro due anni dall’acquisto.

AGENZIA DELLE ENTRATE - PREVENZIONE ECONTRASTO DELL’EVASIONE – ANNO 2009 –INDIRIZZI OPERATIVI

(Circolare n. 13/E del 9 aprile 2009)

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E, nel delinearegli indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività di preven-zione e contrasto all’evasione al fine del conseguimento de-gli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2009-2011, nelprendere in considerazione le diverse categorie di contri-buenti dedica un capo specifico agli enti appartenenti al terzosettore (enti non commerciali ed ONLUS) in relazione aiquali prevede per l’anno in corso una più intensa attività dicontrollo.In armonia con quanto previsto dall’art. 30 del decreto legge

Inoltre la Giunta regionale promuove la costituzione delcoordinamento regionale degli assessori comunali competen-ti in materia di politiche giovanili, assicurando il supporto al-lo sviluppo dell’attività dello stesso; promuove il più ampioraccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraver-so gli accordi di programma di cui all’art. 32 della legge re-gionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla pro-grammazione”; effettua una ricognizione dell’associazioni-smo giovanile e, sentita la commissione consiliare competen-te, individua le modalità per l’eventuale istituzione a livelloregionale e locale di albi o elenchi di associazioni Giovanili;qualora non ravvisi l’opportunità di tale istituzione, la Giun-ta Regionale redige per la commissione consiliare una speci-fica relazione.Ai fini della rilevazione, elaborazione ed analisi sulla condi-zione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura dellaGiunta regionale competente in materia di politiche giovani-li svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei gio-vani in Veneto e sulle politiche giovanili; provvede al rileva-mento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei gio-vani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, non-chè degli interventi realizzati e di quelli in corso; può gestiredirettamente progetti sperimentali e interventi a valenza re-gionale, monitorandone l’efficacia; garantisce supportoscientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del set-tore in ordine alla promozione di interventi a favore dei gio-vani; predispone azioni volte a valutare l’impatto della pre-sente legge regionale.La legge prevede altresì l’istituzione del Comitato regionaleper le politiche giovanili al quale è attribuito il compito diesprimere il proprio parere in merito al programma triennale;coordinare gli interventi di cui all’art. 2 della legge, anchepromuovendo specifici strumenti di azione; effettuare gli op-portuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazio-nali e transnazionali rivolti ai giovani; favorire l’integrazionetra settori dell’attività regionale e tra i diversi osservatoriprevisti dalla legislazione regionale vigente.In ultimo la legge prevede l’istituzione di un Forum regiona-le dei giovani, quale organo consultivo di rappresentanza delmondo giovanile, la cui composizione è definita dalla Giuntaregionale, sentita la commissione consiliare competente; ilForum svolge la sua attività con il supporto tecnico e opera-tivo della struttura della Giunta regionale competente in ma-teria di politiche giovanili e può formulare proposte allaGiunta regionale ed al Comitato regionale su questioni diparticolare rilevanza per i giovani.

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luppare l’autonomia della persona dalla famiglia d’origine aduna nuova realtà familiare.Per il perseguimento di tali finalità la Regione Veneto inter-viene a favore dei giovani anche nei settori del tempo liberoe dello sport; dell’informazione; della partecipazione alla vi-ta sociale, politica ed economica; della promozione delle pa-ri opportunità; del volontariato e servizio civile volontario;della mobilità e degli scambi socio-culturali internazionali;dell’orientamento scolastico e lavorativo; dell’accesso almercato del lavoro; della prevenzione e della protezione daogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione; della par-tecipazione culturale, nonché della promozione della creati-vità e della produzione artistica.La legge stabilisce altresì che il Programma triennale regio-nale per le politiche giovanili individua: gli indirizzi per lapredisposizione di progetti sperimentali da promuoversi di-rettamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai sogget-ti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giova-ni singoli ed associati; gli indirizzi in materia di coordina-mento delle iniziative degli enti locali; la determinazione delregime di finanziamento o di incentivazione per tipo di ini-ziativa; l’indicazione delle procedure di accesso e valutazio-ne ai finanziamenti ed agli incentivi; l’ammontare delle ri-sorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in ma-teria di politiche giovanili; i criteri di ripartizione delle risor-se finanziarie; le modalità per il monitoraggio del program-ma.Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale,sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili, ed èapprovato dal Consiglio regionale.Per la formazione del Programma triennale la Giunta regio-nale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo glienti locali ed i soggetti pubblici e privati del settore, inconformità con quanto previsto dall’art. 128 della legge re-gionale n. 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni ecompiti amministrativi alle autonomie locali in attuazionedel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”; il Programmatriennale mantiene la sua validità fino all’entrata in vigoredel successivo Programma triennale.Da parte sua la Giunta regionale definisce: le linee guida peril coordinamento regionale dei servizi denominati “Informagiovani”, qualora istituiti; il coordinamento per l’attuazionedelle politiche giovanili all’interno dei piani di zona di cuiall’art. 8 della legge regionale n. 14 settembre 1994, n. 56;l’elaborazione dei programmi di formazione e qualificazionedegli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.

LE GIORNATE INTERNAZIONALI DELLE NAZIONI UNITE

4 Giugno Giornata internazionale dei bambini vittime innocenti delle aggressioni5 Giugno Giornata internazionale dell’ambiente

17 Giugno Giornata internazionale dei rifugiati23 Giugno Giornata internazionale delle pubbliche amministrazioni26 Giugno Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga26 Giugno Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura5 Luglio Giornata internazionale delle cooperative

11 Luglio Giornata internazionale della popolazione

NO

TIZI

E U

NEB

A

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LE QUOTE DI ADESIONE ALL’UNEBA 2009Di seguito rendiamo note le quote di adesione all’UNEBAper l’anno 2009 che, come potete notare, non sono aumen-tate rispetto all’anno passato.Nel ringraziarVi per la collaborazione e il contributo che vor-rete dare all’UNEBA, ricordiamo che le quote di adesioneper l’anno 2009 comprendono l’accesso gratuito alla par-te riservata di: www.uneba.org (chi non avesse ancora ri-cevuto la password di accesso, può richiederla alla Segreterianazionale – tel. 06.59.43.091 – e.mail: [email protected]).

Scuole Materne .......................................Euro 50,00Istituti fino a 50 assistiti ......................... “ 120,00Istituti da 50 a 100 assistiti ..................... “ 150,00Istituti da 100 a 200 assistiti ................... “ 250,00Istituti con oltre 200 assistiti................... “ 300,00Sostenitori............................................... “ 600,00

L’accennata confusione deriva, come appareevidente, dall’aver dapprima inserito le “esi-genze tecnico-produttive ed organizzative delcomplesso aziendale” come criterio generalee prioritario di scelta, e subito dopo dall’averposto le medesime esigenze al terzo posto diun diverso ordine di criteri. Pertanto: doven-dosi cessare una particolare attività o un sin-golo reparto, la scelta va effettuata sull’intero“complesso aziendale”, tenendo conto priori-tariamente di carichi di famiglia e di anzia-nità, oppure vanno licenziati solo ed esclusi-vamente coloro che svolgono l’attività cessa-ta, anche se sono i più anziani e/o sovraccari-cati di famiglia? E quando si parla di “anzia-nità”, si intende di età o di servizio? E laddo-ve – come sembra – si tratti di età anagrafica,vanno licenziati i più giovani (il che andrebbecontro le esigenze tecnico-produttive) oppurei più anziani (il che andrebbe a favore delleesigenze tecnico-produttive)?

La faccenda si complica ulteriormente poi-ché la scelta dovrà rispettare il principio dinon discriminazione sessuale di cui alla L.12.4.1991 n.125, per cui il numero delledonne soggette al licenziamento non dovràsuperare, rispetto al totale dei licenziandi,la percentuale complessiva della manodo-

pera femminile in organico. L’onere di pro-vare la non discriminazione spetta al datoredi lavoro.

Una cosa è certa: l’efficienza del singolo la-voratore non può costituire criterio idoneodi scelta (Circ. Min. Lavoro n. 155 del20.11.1991)!

NB. Alla fine della procedura, l’Entedovrà approntare ed inviare per iscrittoall’Ufficio regionale del Lavoro, allaCommissione regionale per l’impiegoed alle associazioni di categoria un pro-spetto contenente l’elenco dei lavorato-ri collocati in mobilità, con l’indicazio-ne, per ciascuno, del “nominativo”(sic!), luogo di residenza, qualifica, li-vello di inquadramento, età, carico difamiglia, nonché una puntuale indica-zione delle modalità con le quali sonostati applicati i criteri di scelta di cuiall’art. 5 comma 1.

Si richiede, insomma, la massima precisio-ne su un criterio definito dalla legge in mo-do confuso e contraddittorio.

Tenuto conto di tutti i termini procedurali, ilicenziamenti vanno programmati a distan-za di circa 80 - 85 giorni dalla prima comu-nicazione (40 – 45 giorni al di sotto dei 10esuberi).

CHIUSURA DI UNA STRUTTURA

(segue da pag. 18)

Bollettino ufficiale dell’UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza SocialeDirettore Responsabile: MAURIZIO GIORDANORedazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303e - mail: [email protected] - sito internet: www.uneba.orgAutorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991Progetto, realizzazione grafica e stampa:Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell’UNEBAFinito di stampare nel maggio 2009

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LAQQuueessttaa ppaaggiinnaa vvuuoollee eesssseerree uunn ““ccoollppoo dd’’aallaa””,, cciiooèè uunnaa pprrooppoossttaa ppeerr uunn mmoommeennttoo ddii rriifflleessssiioonnee..

“…Uno dei campi, nei quali appare urgente operare, è

senz’altro quello della salvaguardia del creato.

Alle nuove generazioni è affidato il futuro del pianeta, in

cui sono evidenti i segni di uno sviluppo che non sempre ha

saputo tutelare i delicati equilibri della natura.

Prima che sia troppo tardi, occorre adottare scelte corag-

giose, che sappiano ricreare una forte alleanza tra l’uomo e

la terra.

Serve un sì deciso alla tutela del creato e un impegno forte

per invertire quelle tendenze che rischiano di portare a si-

tuazioni di degrado irreversibile…”

Benedetto XVI

LA SALVAGUARDIADEL CREATO