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Bollettino Settimanale Anno XXVI - n. 16 Pubblicato sul sito www.agcm.it 16 maggio 2016

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Bollettino

Settimanale

Anno XXVI - n. 16 Pubblicato sul sito www.agcm.it 16 maggio 2016

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SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 C12037 - CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS/RAMO DI AZIENDA ITALIANO BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.U.

Provvedimento n. 25991 5 C12040 - INALCA/RAMO DI AZIENDA DI UNIPEG - RAMO DI AZIENDA DI ASSOFOOD

Provvedimento n. 25992 9 C12042 – FORMANDO/OROGROUP

Provvedimento n. 25993 15 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 18

PS10195 - PHONESHOPPING.IT-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n. 25976 18

IP244 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento 25

IP244 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25998 26

IP245 - EXPO GUIDE Provvedimento n. 25999 33

PS4643B - FACTOTUS.IT-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26000 41

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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12037 - CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS/RAMO DI AZIENDA ITALIANO BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.U. Provvedimento n. 25991

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di CNP Partners, Seguros e Reaseguros, S.A., pervenuta in data 10 marzo 2016;

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 11 aprile 2016, a seguito della richiesta ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LE PARTI

CNP Partners, de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito, CNP Partners) è una società di diritto spagnolo che è attiva in Italia, attraverso la sua succursale CNP Partners, de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l’Italia, nell’offerta di prodotti assicurativi nei rami vita e danni. CNP Partners è controllata dalla compagnia assicurativa francese CNP Assurances S.A. e tale società rappresenta la capogruppo di un gruppo imprenditoriale francese (di seguito, Gruppo CNP) che controlla altre attività in joint ventures o filiali attive nel mercato assicurativo italiano. Nel 2015 il fatturato realizzato in Italia da CNP Partners è stato pari a circa [10-50]1 milioni di euro, mentre il fatturato realizzato in Italia dal Gruppo CNP è stato pari, nel 2014, a circa [2-3] miliardi di euro. Oggetto di acquisizione è l’intero ramo d’azienda attualmente controllato da Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros, S.A.U. (di seguito, Barclays Vida), appartenente al gruppo bancario Barclays Bank Plc. e attivo in Italia nell’offerta di prodotti assicurativi in alcuni rami vita e danni. Nel 2015, il fatturato realizzato in Italia Barclays Vida è stato pari a circa [100-495] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di CNP Partners, del controllo esclusivo dell’intero ramo d’azienda comprendente l’intera attività assicurativa italiana di Barclays Vida attraverso l’acquisizione dei diritti, delle attività e delle passività nonchè di tutte le polizze assicurative stipulate da Barclays Vida. L’operazione prevede altresì delle clausole di non sollecitazione per cui solo previo consenso di Barclays Vida, per un periodo di 18 mesi, CNP Partners possa assumere qualsiasi dipendente di 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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Barclays Vida diverso da quelli assegnati al ramo d’azienda oggetto della cessione. É inoltre previsto che, per un periodo di 3 anni, solo previo consenso di CNP Partners, Barclays Vida possa assumere dipendenti assegnati al ramo d’azienda oggetto di cessione.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale del ramo d’azienda di cui è prevista l’acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro. Le clausole di non sollecitazione descritte in precedenza possono essere qualificate come accessorie nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione comunicata e ad essa necessarie. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell’acquirente e rispondono all’esigenza di garantire a quest’ultimo il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione, a condizione che abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione2. Diversamente, le restrizioni poste a beneficio del venditore non possono considerarsi direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessarie.

IV. IL PARERE DELL’IVASS

Con parere pervenuto in data 11 aprile 2016, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale.

V. VALUTAZIONI

L’operazione in esame interessa i mercati dell’assicurazione vita e danni dove, per consolidato orientamento dell’Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato3. Tale distinzioni rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per ciascun ramo, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale. Nella presente operazione, sono pertanto da distinguere: i) i mercati produttivi nazionali corrispondenti a ciascun ramo assicurativo vita e danni in cui sono attive le Parti; ii) i mercati distributivi provinciali per i rami vita e danni. Con riferimento ai mercati relativi alla fase di produzione delle polizze assicurative dei rami vita e danni, si osserva che – per i rami in cui sono attive le Parti dell’operazione in esame – le quote di

2 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005). 3 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

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mercato di CNP Partners post-merger calcolate in base ai dati 2015 risultano inferiori o pari a circa l’1% e, in un singolo ramo (ramo vita III) del comparto assicurativo vita pari a circa il [5-10%]. Con riferimento ai mercati relativi alla fase di distribuzione delle polizze assicurative dei rami vita e danni, CNP Partners, anche dopo la realizzazione della presente operazione, deterrà delle quote di mercato nelle province interessate che, in base ai dati nel 2014, risultano inferiori o pari a circa il 10%. Solamente in alcune province, e segnatamente Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa, le quote di mercato post-merger calcolate sui dati relativi al 2014 risultano pari a circa il [15-20%], tuttavia l’apporto incrementale della presente operazione risulta marginale, in quanto inferiore all’1%. Pertanto, sia nei mercati assicurativi relativi alla fase di produzione dei rami vita e danni, sia nei mercati relativi alla distribuzione negli stessi rami, la presente operazione non altera in maniera significativa l’assetto concorrenziale. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale dei mercati rilevanti analizzati.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non sollecitazione sono accessori all’operazione nei limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali obblighi nella misura in cui si realizzino oltre quanto sopra indicato;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

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Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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C12040 - INALCA/RAMO DI AZIENDA DI UNIPEG - RAMO DI AZIENDA DI ASSOFOOD Provvedimento n. 25992

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione della società Inalca S.p.A., pervenuta in data 29 marzo 2016 e integrata nelle date 7, 14, 18, 19 e 20 aprile 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. INALCA S.p.A. (di seguito INALCA) è controllata dalla CREMONINI S.p.A., società al vertice dell’omonimo gruppo attivo nel settore alimentare, il cui principale azionista è una persona fisica. Il gruppo Cremonini svolge prevalentemente la propria attività nei seguenti settori: la distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, attraverso la propria controllata e sub-holding operativa MARR S.p.A.; la ristorazione, attraverso la propria controllata e sub-holding Chef Express S.p.A.; la produzione e commercializzazione di carni fresche e lavorate, attraverso la subholding INALCA. Il gruppo Inalca, in particolare, è leader in Italia nel settore della produzione, lavorazione e trasformazione delle carni bovine. INALCA detiene anche il 50% della Quinto Valore Soc. Consortile a r.l. (di seguito Quinto Valore), società attiva nel settore della produzione e commercio di pellami costituita e controllata congiuntamente con il gruppo Unipeg. S.p.A.. Il Gruppo Cremonini ha realizzato, nel 2014, un fatturato pari a circa 3,3 miliardi di euro a livello mondiale, di cui 2,3 miliardi circa in Italia. 2. Unipeg Soc. Coop, Agr. (di seguito Unipeg) è una società cooperativa agricola a compagine diffusa composta da 543 soci cooperatori, 182 soci sovventori e 1 socio finanziatore, attiva nella macellazione di capi bovini e nella produzione e vendita di carni fresche e congelate. Unipeg rappresenta la più grande realtà cooperativa nel settore delle carni bovine in Italia e il secondo gruppo attivo in tale settore, dopo Inalca. A partire dal 1° ottobre 2015, la società effettua la commercializzazione dei propri prodotti esclusivamente tramite la propria società controllata Assofood S.p.A. (di seguito Assofood). Quest’ultima è presente anche nel settore della produzione e vendita di elaborati e porzionati di carne, attività svolta anche per conto di soggetti terzi, identificabili essenzialmente in alcune catene della GDO. Assofood, infine, controlla la società Quinto Valore congiuntamente con il gruppo INALCA. 3. Oggetto di acquisizione sono: a) un ramo d’azienda appartenente a Unipeg costituito da beni materiali (stabilimenti, impianti, macchinari e attrezzature), beni immateriali, debiti e crediti, diritti e obbligazioni, contratti legati all’attività di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni bovine e dei prodotti a base di carne; b) un ramo d’azienda appartenente a Assofood costituito da beni materiali (stabilimenti, impianti, macchinari e attrezzature), beni immateriali, debiti e crediti, diritti e obbligazioni, contratti legati

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all’attività di lavorazione e commercializzazione di carni bovine e di prodotti a base di carne. Nel ramo d’azienda è altresì inclusa la partecipazione del 50% detenuta nella società Quinto Valore. Il fatturato dei rami d’azienda oggetto di acquisizione è stato pari, nel 2014, a circa 422,6 milioni di euro, di cui circa 401,5 realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione contestuale e congiunta e quindi legata da interdipendenza funzionale, da parte di INALCA, dei due rami d’azienda descritti. Come effetto dell’operazione, INALCA acquisirà anche il controllo esclusivo della società Quinto Valore, attualmente controllata congiuntamente con Unipeg. Ad esito dell’operazione, Unipeg e la controllata Assofood cesseranno ogni attività nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di carni bovine e prodotti a base di carne ed usciranno dai relativi mercati. E’ inoltre prevista la conclusione di un patto di non concorrenza standard tra INALCA e Unipeg della durata di tre anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro ed il fatturato complessivamente realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalle parti di impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro. Il patto di non concorrenza sopra descritto può ritenersi accessorio limitatamente alla durata di due anni, non ravvisandosi nel caso di specie trasferimento di know how, nonché limitatamente alle attività e all’ambito geografico in cui operano attualmente i rami d’azienda oggetto di acquisizione1.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati interessati

6. L’acquirente e i rami d’azienda acquisiti rappresentano, rispettivamente, il primo e il secondo operatore nazionale nel settore della commercializzazione e vendita di carne bovina. Essi sono operatori verticalmente integrati, attivi in tutte le fasi del ciclo produttivo della carne. 7. Quest’ultimo, in particolare, si compone delle seguenti attività: i) la macellazione dei capi di allevamento (che comprende anche il dissanguamento, lo scuoiamento e l’eviscerazione dei capi), la quale dà luogo alla carcassa con osso; ii) l’attività di disosso e sezionamento, che dà luogo alla carne venduta sotto forma di mezzene e quarti; iii) l’attività di refrigerazione, frollatura e successiva elaborazione, che dà luogo ai tagli anatomici (lombata, filetto, girello, ecc.), in larga parte venduti sottovuoto; iv) la preparazione per il consumo, che può consistere nella semplice 1 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

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predisposizione di prodotti affettati/porzionati oppure prevedere ulteriori elaborazioni/trasformazioni del prodotto (ad es. la panatura, l’aggiunta di ingredienti/ aromi, ecc., la surgelazione, ecc.); v) la trasformazione industriale della carne in prodotti pronti per il consumo, quali gli insaccati, i precotti, la carne in scatola, i piatti pronti, ecc.. 8. La delimitazione dei mercati che compongono la filiera delle carni non è agevole in quanto nel settore sono presenti sia operatori verticalmente integrati, come le Parti della presente operazione, che operatori attivi soltanto in una o due fasi produttive; in particolare, sono presenti nella filiera sia stabilimenti di macellazione a capacità limitata, che realizzano esclusivamente le prime fasi di lavorazione (produzione e commercializzazione di carcasse con osso), sia imprese tipicamente industriali presenti esclusivamente nelle ultime fasi di trasformazione della carne (carne in scatola, surgelata, ecc.), sia operatori verticalmente integrati nell’intero ciclo produttivo. Nella filiera operano altresì, in tutti i diversi stadi che la compongono, numerosi importatori/ intermediari/grossisti, i quali si limitano a commercializzare i prodotti intermedi e a svolgere, in alcuni casi, specifici servizi di trasporto e/o di lavorazione. 9. Infine, esiste una correlazione tra il tipo di lavorazione della carne e il mercato di sbocco, che tuttavia sembra mostrare una netta tendenza ad affievolirsi. Storicamente, infatti, il dettaglio tradizionale (costituito essenzialmente dalle macellerie) acquistava quasi esclusivamente le carcasse con osso, che venivano disossate e lavorate all’interno della macelleria, mentre il catering e la GDO acquistavano prodotti già porzionati/preparati. Negli anni più recenti, tuttavia, le macellerie hanno progressivamente incrementato gli acquisti di prodotto già lavorato e disossato (tagli anatomici), mentre molte catene della GDO hanno costruito (o si stanno attrezzando per farlo) piattaforme e centri di lavorazione della carne. Questi ultimi consentono alla GDO, da un lato, di rifornirsi anche dagli impianti di macellazione a capacità produttiva limitata, dall’altro, di offrire al consumatore un prodotto a più elevato valore aggiunto (prodotti già confezionati e/o preparati, quali spiedini cotolette, ecc.). 10. L’Autorità, nei propri precedenti, ha considerato un unico mercato della produzione, lavorazione e commercializzazione all’ingrosso di carne bovina fresca2, suddividendo invece in altrettanti, specifici mercati rilevanti la produzione e la vendita dei singoli prodotti trasformati industrialmente, quali la bresaola, le conserve di carne in scatola, le conserve al sugo, i precotti e preconfezionati, ecc..3 Il confine tra la carne fresca e la carne trasformata/elaborata non è tuttavia molto netto, posto che esiste una categoria di prodotti che subiscono un processo di elaborazione estremamente semplice (porzionatura, tritatura, panatura, aggiunta di spezie, ecc.) che non richiede vere e proprie attrezzature industriali e che, in molti casi viene effettuato in un unico procedimento integrato con il disosso e il tagli delle carcasse e delle mezzene. 11. La Commissione Europea, nei propri precedenti, ha individuato anche un ulteriore criterio di suddivisione del mercato della vendita all’ingrosso della carne bovina fresca, rappresentato dal canale di distributivo attraverso cui i prodotti vengono immessi sul mercato al consumo. Su tale

2 Cfr. tra gli altri: provv. n. 22224 del 16 marzo 2011, C10968 - CREMONINI/INALCA JBS, in Boll. n. 11/11, provv. n. 21970 del 22 dicembre 2010; provv. n. 19628 del 12 marzo 2009, C9959 - INALCA JBS/RAMO DI AZIENDA DI EURO CARNI, in Boll. n. 10/09; provv. n. 16662 del 29 marzo 2007, C8385 - INALCA INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI/DOLFEN, in Boll. n. 13/07. 3 Cfr. tra gli altri: provv. n. 24102 del 5 dicembre 2012, C11799 - BOLTON ALIMENTARI/SIMMENTHAL, in Boll. n. 49/12; provv. n. 22912 del 18 ottobre 2011, C11276 - UNIPEG/CASTELCARNI, in Boll. n. 42/11; provv. n. 21970 del 22 dicembre 2010, C10849 - Salumificio Riva/Salumificio Fratelli Riva, in Boll. n. 50/10.

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base, i mercati della vendita di carne sono stati quindi suddivisi in: catering, dettaglio tradizionale e GDO4. 12. L’operazione in esame produce i suoi effetti prevalenti nel mercato della produzione e vendita di carne bovina fresca e congelata (in osso e disossata) e, in misura minore, su quello della carne bovina elaborata (porzionata, confezionata, ecc.). Ai fini della presente valutazione, non appare necessario stabilire se tali mercati debbano essere ulteriormente suddivisi in funzione dei diversi canali di vendita in quanto, anche considerando tale ipotesi più restrittiva, l’operazione non dà luogo a preoccupazioni concorrenziali. 13. Conformemente all’orientamento nazionale e comunitario, i mercati della vendita di carne bovina possono essere considerati di dimensione geografica nazionale, in ragione delle specifiche abitudini e preferenze di consumo di ciascun Paese e del diverso livello dei prezzi praticati. Tuttavia, la sostanziale natura di commodity del prodotto - venduto in larga parte senza il marchio identificativo del produttore - e la forte incidenza del commercio internazionale potrebbero deporre a favore di una definizione più ampia5. Nella presente operazione, la valutazione sarà comunque effettuata nell’ipotesi più restrittiva di una dimensione geografica limitata al territorio nazionale. 14. L’operazione produce inoltre effetti, sia pure limitati, nel mercato della produzione e commercializzazione di pelli, ove opera la società consortile Quinto Valore. Anche in questo caso, la dimensione geografica del mercato può essere considerata in prima approssimazione nazionale, non risultando necessaria, ai fini della presente valutazione, una definizione più rigorosa.

Cenni sulle caratteristiche dei mercati rilevanti

15. L’Italia è un Paese strutturalmente deficitario di carne bovina, risultando un forte importatore netto sia di bovini vivi che di carni. Con specifico riferimento al settore delle carni, l’Italia importa circa il 40% dei consumi complessivi in volume, sia sotto forma di carcasse, quarti e mezzene (freschi o refrigerati) che sotto forma di pezzi (in larga parte già disossati e congelati). Le importazioni provengono soprattutto da: Francia, Paesi Bassi, Germania e Polonia, per quanto riguarda le carni fresche e refrigerate in osso; Irlanda per i tagli disossati; America Latina per le carni congelate. 16. Il settore della macellazione è estremamente frammentato: esso è caratterizzato dalla presenza di oltre 1 migliaio di impianti di macellazione, di cui, tuttavia, soltanto 1 centinaio circa dotato di bollo CE. L’attività di sezionamento, invece, viene svolta soltanto in parte congiuntamente all’attività di macellazione ed è praticata da poco meno di 200 impianti autorizzati e registrati. Sono presenti, inoltre, più di 1.500 imprese attive nel settore della lavorazione e conservazione delle carni (fonte: Databank e OMPZ). 17. I consumi di carne bovina in Italia hanno evidenziato negli ultimi anni una netta tendenza alla contrazione, sia per effetto della crisi economica, che ha orientato larga parte dei consumi verso i prodotti meno costosi, sia per motivi salutistici. Il prezzo della carne bovina in Italia è mediamente superiore a quello degli altri principali Paesi europei, in ragione dei più elevati costi di produzione dei bovini da macello; esso si muove tuttavia sostanzialmente in linea con l’andamento dei mercati internazionali, anche a causa della forte incidenza delle importazioni.

4 Cfr. Caso n. COMP/M.3401 – Danish Crown/Flagship Foods del 16 giugno 2004, Case No COMP/M.2662 - DANISH CROWN/STEFF-HOULBERG del 14 febbraio 2002, Caso n. COMP/M.6143 - PRINCES/PREMIER FOODS CANNED GROCERY OPERATIONS del 05/04/11. 5 La stessa Commissione aveva optato per una dimensione più ampia nel caso n. IV/M.1313 – DANISH CROWN/VESTJYSKE SLAGTERIER del 9 marzo 1999, per poi propendere per una delimitazione più ristretta nelle decisioni successive.

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18. INALCA è il primo operatore nel settore delle carni bovina ed è presente in tutte le fasi della filiera produttiva, dall’allevamento sino alla vendita dei prodotti finiti. Esso opera nel mercato della vendita all’ingrosso di carne bovina fresca e refrigerata, in osso e disossata, con una quota complessiva stimata del 13% circa, e nel mercato della carne elaborata (porzionata, confezionata, ecc.) con una quota del 7,5% (fonte: comunicazione delle Parti e stime Databank). Inalca opera inoltre anche nei mercati degli prodotti trasformati (surgelati, inscatolati, insaccati, ecc.), ove però Unipeg non è presente. In particolare, Inalca detiene una quota rilevante del mercato della carne in scatola (nel quale ha di recente acquisito il marchio Manzotin), pari al 45% circa, essendo la rimanente quota detenuta dal gruppo Bolton. Unipeg detiene inoltre una quota molto elevata sul mercato degli hamburger surgelati, in particolare nel canale dei fast food. 19. Unipeg è il secondo operatore nel settore delle carni bovine, con una quota pari all’11% nella vendita di carne bovina fresca e refrigerata e del 5,3% nel mercato della carne elaborata. Il gruppo non è presente né nel mercato della carne in scatola né nel mercato degli hamburger surgelati.

Effetti dell’operazione

20. L’operazione determina gli effetti di maggiore rilievo nel mercato della produzione e vendita di carne bovina fresca e refrigerata, in osso e disossata. In particolare, l’operazione porterebbe il gruppo Cremonini/Inalca, già leader su tale mercato, a detenere una quota pari al 24% circa. Tale quota potrebbe tuttavia essere sovrastimata, in quanto basata su una stima del valore complessivo del mercato (di fonte Databank) pari circa 2,7 miliardi, che risulta di gran lunga inferiore a quella desunta da altre fonti. Ad esempio, sulla base di stime di fonte ISMEA, il mercato dell’industria di macellazione avrebbe un valore di circa 3,9 miliardi: la quota complessiva delle parti sarebbe quindi pari al 17% circa. 21. Il secondo operatore sul mercato interessato è la società Colomberotto, che detiene una quota pari a circa il 5%. Nello stesso mercato, come si è visto, operano numerosissimi altri operatori, ivi compresi i grossisti/importatori che vendono carne di origine estera. 22. Analizzando la posizione delle Parti con riferimento ai diversi canali distributivi, si osserva che l’operazione produrrebbe i suoi effetti più significativi nel canale della GDO, ove Inalca e Unipeg raggiungerebbero una quota pari a circa il 27% circa (14% Inalca e 13% Unipeg), quota calcolata utilizzando la stima di mercato meno favorevole alle Parti. A tale riguardo, vale sottolineare come il potere di mercato delle catene distributive acquirenti sia particolarmente elevato in quanto: i) la carne fresca viene venduta dagli operatori industriali prevalentemente come prodotto unbranded, mentre si sta incrementando significativamente il peso del prodotto venduto con il marchio del distributore (Private Label); ii) la GDO sta sviluppando proprie piattaforme di lavorazione o, in alternativa, stipula contratti di lavorazione con società contoterziste che la pongono in grado di rivolgersi anche a fornitori di carne con capacità produttiva limitata o a operatori esteri; iii) la capacità degli operatori di fissare il prezzo di vendita è fortemente limitata dalla rilevante presenza delle importazioni, che comportano un sostanziale aggancio delle quotazioni del prodotto agli andamenti dei mercati internazionali. 23. Nel mercato della vendita di carni fresche e refrigerate al canale horeca, Inalca detiene una quota di rilievo (19% circa), mentre Unipeg è presente in misura solo marginale (3% circa). Inalca detiene poi una posizione particolarmente importante nel mercato degli hamburger surgelati, essendo il principale fornitore delle principali catene di fast food (quali Mc Donald e Burger King), ma Unipeg non risulta presente su tale distinto mercato. 24. Nel canale distributivo tradizionale, il nuovo gruppo arriverebbe a detenere una quota di mercato complessiva pari al 19% circa (11% Inalca e 8% Unipeg). Anche su tale mercato, tuttavia, posto che le macellerie sono generalmente in grado di effettuare internamente le operazioni di

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disosso e taglio della carne, appare molto elevata la pressione concorrenziale esercitata sia dagli importatori di carni sia dai numerosi fornitori nazionali di piccola dimensione. 25. Per quanto riguarda il mercato della carne elaborata (porzionata, confezionata e precotti, la quota di INALCA arriverebbe, ad esito dell’operazione, al 13% circa (7,5% INALCA e 5,3% Unipeg). Su tale mercato, peraltro, come si è visto, sono presenti anche operatori che si limitano ad effettuare la mera lavorazione della carne, in alcuni casi anche per conto delle imprese di distribuzione. 26. Infine, nel mercato della lavorazione e commercializzazione delle pelli, considerato in prima approssimazione di dimensione nazionale, le Parti stimano che la quota della società Quinto Valore, già controllata congiuntamente da INALCA e da Unipeg, sia inferiore al 2%. 27. Per quanto precede, la presente operazione, pur comportando la concentrazione tra il primo e il secondo operatore nazionale nel settore delle carni bovine, non appare idonea a provocare effetti tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza prevista dalle Parti è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati e che l’Autorità si riserva di valutare tale clausola, laddove ne sussistano i presupposti, nella misura in cui si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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C12042 – FORMANDO/OROGROUP Provvedimento n. 25993

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287;

VISTA la comunicazione della società Formando S.r.l., pervenuta in data 5 aprile 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Formando S.r.l. (di seguito, Formando) è una società interamente controllata da Italy Holiday Group S.àr.l. (di seguito Italy Holiday)1, società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese appartenente al gruppo BI - Invest, attivo negli investimenti di lungo periodo attraverso diversi rami di business gestiti in modalità indipendente. Il gruppo BI – Invest nel 2015 ha realizzato un fatturato a livello mondiale di circa [3-4]2 miliardi di euro; a livello nazionale, il fatturato è stato pari a [700-1.000] milioni di euro. 2. Orogroup S.p.A. (di seguito, Orogroup) è una holding di partecipazioni il cui capitale è detenuto per il 57,1% da Sofia S.r.l. (di seguito, Sofia) e per il restante 42,9% da NEM SGR S.p.A (di seguito, NEM). Orogroup detiene partecipazioni di controllo in società attive nel settore della gestione e promozione di strutture ricettive in Italia e all’estero, come Valtur S.p.A., Orovacanze S.r.l e Grand Hotel Principi di Piemonte S.r.l.. Nel corso del 2015 il gruppo Orogroup ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa [50-100] milioni di euro, di cui circa [50-100] milioni in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di Italy Holiday, attraverso Formando, dell’intero capitale sociale di Orogroup e delle società da quest’ultima controllate. 4. In particolare, in forza di due contratti di compravendita stipulati entrambi in data 1° aprile 2016, Formando ha acquisito da Sofia e da NEM l’intero capitale sociale di Orogroup e la totalità delle obbligazioni convertibili emesse dalla società citata. 5. Italy Holiday, Formando, Sofia e tre persone fisiche hanno stipulato, altresì, un contratto di investimento per disciplinare i termini e le condizioni dei rispettivi impegni di investimento in Formando. Ad esito dell’operazione Formando sarà trasformata in una società per azioni, di cui sarà titolare per il 90% Italy Holiday mentre Sofia deterrà il restante 10% del capitale sociale, e verrà stipulato un patto parasociale in forza del quale non sarà in alcun modo attribuito a Sofia alcun diritto di veto su materie strategiche. Pertanto, tramite tale operazione, Italy Holiday acquisirà, attraverso Formando, il controllo esclusivo di Orogroup e delle società da quest’ultima controllate.

1 La società Italy Holiday è stata costituita ai fini della presente operazione di concentrazione e non svolge alcuna attività nel settore turistico. 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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6. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l’operazione non prevede restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

7. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa e delle sue controllate, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale delle società oggetto di acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

8. Dal punto di vista merceologico l’operazione interessa, in considerazione delle attività svolte in Italia dalla società acquisita e dalle sue controllate, i seguenti mercati: i) l’offerta dei servizi alberghieri, ii) i servizi di tour operating iii) e i servizi di trasporto aereo charter. Secondo quanto sostenuto dalla parte, tali mercati hanno una dimensione geografica nazionale3 ad eccezione di quello dei servizi alberghieri che presenterebbe dimensioni essenzialmente comunali4. Ad ogni modo, ai fini della presente valutazione, stante l’assenza di sovrapposizioni tra le attività delle parti, non sono necessari ulteriori approfondimenti sulla rilevanza merceologica e geografica dei mercati in questione. 9. Si evidenzia, inoltre, che il Gruppo Orogroup è presente nei mercati sopra citati con quote nella maggior parte dei casi contenute e comunque mai superiori al 30% . 10. L’operazione comunicata non determina alcuna sovrapposizione orizzontale fra le attività delle parti, in quanto né Formando né alcuna delle imprese controllate dai fondi gestiti dal gruppo BI – Invest, fra cui Italy Holiday, opera nei mercati in cui è attivo il gruppo Orogroup. 11. Pertanto, consistendo l’operazione nella mera sostituzione di un operatore economico con un altro, essa non è idonea a eliminare o restringere in modo significativo la concorrenza nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

3 Cfr. fra gli altri il provvedimento AGCM del 22 settembre 2011, C11167 - Meridiana-Azionisti Air Italy/Air Italy Holding-Meridiana Fly. 4 A detta della parte tale ambito geografico potrebbe essere esteso alle località limitrofe alla città interessata, nei casi in cui tali località siano ben collegate e quindi facilmente raggiungibili. In alcuni casi, l’Autorità ha ipotizzato un’estensione più ampia del mercato geografico rilevante (Cfr. Provvedimento n. 17113 del 19 luglio 2007, C8623 - Olli Resorts-Gaia Turismo/Mita Resort).

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Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10195 - PHONESHOPPING.IT-MANCATA CONSEGNA Provvedimento n. 25976

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 18 novembre 2015 , con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo presso la sede del professionista ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo;

VISTO il proprio provvedimento del 10 dicembre 2016, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. La società MOBILE STORE S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo ha quale attività prevalente il commercio all’ingrosso e al dettaglio ed elettronico di telefonia mobile e fissa e accessori, elettrodomestici, TV, computer, ecc. Essa risulta essere attiva, in particolare, nel commercio on line di prodotti di telefonia. Il professionista opera attraverso il sito web individuati dal dominio http://www.phoneshopping.it/. La parte non ha comunicato i risultati contabili dell’attività e questi ultimi non sono disponibili nell’ambito delle banche dati camerali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dal professionista nell’attività di vendita on line tramite il proprio sito web http://www.phoneshopping.it/, consistenti nella vendita di prodotti tecnologici, in particolare smartphone, tablet, pc., televisori, che non risultavano nella disponibilità del venditore e che quindi non venivano consegnati ai consumatori, nonché nell’opposizione di difficoltà di varia natura ai consumatori prima in merito ai tempi di consegna e poi in relazione alla restituzione dell’importo pagato a seguito della risoluzione del contratto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L’iter del procedimento

3. In data 18 novembre 2015, è stato avviato il procedimento istruttorio PS10195, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di

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verificare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 24, 25, lettera d), 49 e 61 del Codice del Consumo, con contestuale prospettazione dei motivi di gravità ed urgenza che potevano giustificare la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 4. In data 24 novembre 2015 si sono svolti accertamenti ispettivi al fine di acquisire documentazione utile a provare l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento presso le sedi del professionista. 5. Con provvedimento del 10 dicembre 2015, l’Autorità ha disposto la sospensione della pratica relativa alla vendita di prodotti non disponibili, nonché all’addebito dei costi sulla carta di credito di prodotti non realmente pronti per la consegna, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. 6. In data 22 febbraio 2016 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 7. In data 10 marzo 2016 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 8. Il professionista è intervenuto nel procedimento e ha fornito le informazioni richieste con le note del 9 dicembre 2015 e del 15 febbraio 2016.

2) Le evidenze acquisite

9. Agli atti del fascicolo sono pervenute diverse segnalazioni, che lamentavano la mancata consegna dei beni acquistati sul sito http://www.phoneshopping.it/, nonché il mancato rimborso di quanto pagato. L’entità delle condotte descritte può essere meglio compresa considerando alcuni casi concreti: un consumatore avrebbe acquistato un telefono cellulare avendone preventivamente verificata la disponibilità salvo poi dover constatare che il prodotto in realtà non era disponibile e doverne richiedere il rimborso1; in un altro caso, dopo l’ordine ed il regolare pagamento per l’acquisto di un Iphone 5S il compratore sarebbe riuscito ad ottenere quanto ordinato e pagato solo “dopo un estenuante sequela di messaggi e una richiesta di rimborso ignorata dal professionista”2; un comportamento analogo è stato tenuto dal professionista nei confronti di un compratore in relazione all’acquisto on line di uno smartphone con la gravante di numerosi messaggi in cui si comunicava che il prodotto stava per essere spedito mentre in realtà il bene non sarebbe mai stato recapitato ed il professionista non avrebbe proceduto al rimborso3; in un altro caso, a numerosi rinvii della consegna del prodotto corrispondeva che esso continuava a risultare disponibile sul sito del professionista4; infine una consumatrice avrebbe ordinato e pagato un Iphone 5C. Dopo numerosi solleciti, per non perdere quanto versato, sarebbe stata costretta ad accettare un prodotto di fascia più elevata (Iphone 5S 16gb) dovendo corrispondere la differenza di € 100 rispetto a quanto gia versato5. 10. Le segnalazioni dei consumatori relative ai comportamenti scorretti tenuti dal professionista hanno trovato pieno riscontro nel corso delle attività ispettive. 11. In merito al modello organizzativo utilizzato, il professionista ha evidenziato che, all’atto della ricezione del pagamento da parte del consumatore, egli procede all’acquisto, presso vari fornitori, 1 Segnalazione dell’11 giugno 2015 prot 39797. 2 Segnalazione del 14 settembre 2015 prot. 55381. 3 Segnalazione del 31 agosto 2015 prot. 53287. 4 Segnalazione del 29 settembre 2015 prot. 58044. 5 Segnalazione del 5 ottobre 2015 prot. 59083.

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del prodotto ordinato e pagato e talvolta utilizza la tecnica del dropshipping. Altre volte i prodotti vengono recapitati presso la sede sociale dell’attività ed inviati all’acquirente a mezzo corriere. 12. Circa la tempistica l’operatore ha precisato che, ogni qualvolta ha l’esigenza di effettuare un ordine, trasmette la richiesta di offerta a fornitori selezionati che, nel giro di poche ore, procedono a dare riscontro quotando i prodotti richiesti. Successivamente, se viene assunta la decisione di acquisto, il fornitore emette fattura ed il professionista procede al bonifico. Quindi in tale ipotesi, il processo si può concludere in una giornata lavorativa anche se a volta preferisce aggregare più ordini su base settimanale al fine di ridurre i costi. 13. Le rilevazioni svolte attraverso il software gestionale del professionista hanno consentito di accertare la rilevanza anche in termini quantitativi delle condotte in violazione del Codice del Consumo. 14. Al riguardo la parte ha dichiarato di aver iniziato l’attività di vendita on-line il 13 febbraio 2015 e di aver ricevuto 2.292 richieste d’ordini. Di questi, 410 acquirenti avrebbero ottenuto la merce richiesta e pagata, mentre 1882 posizioni si riferiscono ad ordini che sono stati annullati o non sono stati evasi nonostante il pagamento. 15. Inoltre, analizzando un arco temporale esemplificativo, dal 7 luglio al 31 agosto 2015, dall’elenco analitico delle operazioni bancarie6 risulta che il professionista ha ricevuto 200 ordini ed incassato la somma di 101.117 € mentre ha ordinato merce per un corrispettivo di 44.122,20 € ed ha effettuato 56 rimborsi (di cui 25 parziali) per un ammontare di 21.153,34 €. Quindi incassi significativamente superiori agli acquisti e rimborsi. 16. Nel corso dell’accertamento ispettivo sono stati acquisiti circa 2.9007 messaggi di posta elettronica di reclami per mancata consegna del prodotto e/o per mancato rimborso. Si tratta spesso di consumatori che reiterano richieste a cui il professionista risponde in modo vago e inconcludente attraverso formule standard quali: “comprendiamo il suo punto di visto ed ha ragione certamente. Purtroppo abbiamo delle difficolta con questo prodotto. Le chiediamo di pazientare ancora un pò e vedrà che lo riceverà8” oppure “ gentile Cliente, Le inviamo la presente per garantirLe che riceverà al più presto il rimborso richiesto. Abbiamo già avviato le pratiche per ottenere un finanziamento finalizzato a provvedere al predetto incombente. Ci scusiamo per il disagio dovuto a tale situazione ed a ritardi a noi non imputabili”9. o ancora “purtroppo la fornitura ricevuto non ci ha permesso di evadere il suo ordine. Le chiediamo scusa per il disagio arrecato. Sappiamo che attende da un mese ma ci creda non era certa ns intenzioni. Abbiamo avuto delle problematiche da qui il disservizio che si è generato. Le chiediamo di pazientare se fosse nelle sue possibilità10”. In un caso un consumatore ha dovuto inviare 13 mail ottenendo semplicemente il risultato di vedersi recapitare, dopo diversi mesi dall’ordine un prodotto a cui non era più interessato e per il quale aveva richiesto il rimborso del prezzo versato anticipatamente11. Da un’altra serie di messaggi risulta che una micro-impresa è stata costretta ad inviare otto messaggi per ottenere la fattura, la nota di credito ed il rimborso per prodotti rispetto ai quali aveva esercitato il diritto di recesso. Le prime due risultano essere alla fine arrivate mentre il rimborso non è mai stato

6 Cfr. documento n.50 del fascicolo ispettivo. 7 Si tratta spesso di vere e proprie conversazioni che durano mesi e quindi ad un ordine corrispondono spesso 5/7 messaggi. 8 Cfr. documento 88 del fascicolo ispettivo. 9 Cfr. documento 102 del fascicolo ispettivo. 10 Cfr. documento 183 del fascicolo ispettivo. 11 Documenti del fascicolo ispettivo dal 99 al 111.

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effettuato12. Nello stesso contesto si pone la situazione di un altro compratore per il quale la consegna del prodotto ordinato e pagato viene rinviata attraverso una serie di pretesti fino a chiedere, esasperato, di non continuare a promettere una consegna che il professionista non averebbe potuto effettuare13. Infine un acquirente è costretto a trasmettere quarantacinque messaggi e, nonostante la sua perseveranza, riesce ad ottenere solo una serie di promesse di rimborso che in realtà non è stato effettuato14. 17. Gli esempi citati mostrano come il professionista, in moltissime occasioni, ha giustificato il ritardo nella consegna adducendo generiche difficoltà, offrendo comunque garanzie sulla bontà della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo pagato, salvo poi non ottemperare a quanto promesso circa la consegna e quindi la restituzione di quanto pagato.

Le argomentazioni difensive della Parte 18. Il professionista è intervenuto nel procedimento in data 9 dicembre 2015 evidenziando che la piattaforma web sarebbe stata gestita insieme alla società WDR GROUP S.r.l.s. (WDR) che si sarebbe occupata della pubblicità e della gestione della piattaforma (introduzione dei nuovi prodotti, controllo dei prezzi di vendita e di mercato). Il legale rappresentante della parte ha affermato inoltre che più volte sarebbe stato comunicato alla WDR che i prezzi pubblicizzati non consentivano un margine di guadagno sostenibile e che alcuni prodotti non erano disponibili e andavano rimossi dal sito. La parte inoltre evidenziava di avere sospeso la vendita on line a partire dal 3 novembre 2015. 19. Con una successiva nota del 15 febbraio 2016 veniva trasmessa un’ulteriore nota il cui il legale rappresentante della parte ribadiva la responsabilità della WDR per la scorretta promozione dei prodotti e sottolineava che parte delle disfunzioni che hanno originato il procedimento sarebbero collegate al comportamento dell'istituto bancario UBI BANCA CARIME (filiale di Siderno).

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

20. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in data 10 marzo 2015 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 21. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Osservazioni preliminari

22. Preliminarmente deve essere evidenziato che la titolarità e la gestione del sito http://www.phoneshopping.it/ sono riferibili esclusivamente alla società Mobile Store S.r.l. come risulta anche dalla homepage, in cui si richiama esclusivamente la denominazione del professionista, e nella sezione “azienda”, dove le funzioni aziendali vengono collegate solo alla Mobile Store S.r.l.. Pertanto, la partecipazione/gestione di tale attività da parte della società WDR GROUP S.r.l.s., sottolineata dal professionista nella memoria difensiva, non solo non è rilevabile

12 Documenti dal fascicolo ispettivo dal 329 al 336. 13 Documenti dal fascicolo ispettivo dal 478 al 491. 14 Documenti dal fascicolo ispettivo dal 1444 al 1489.

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da nessuna sezione del sito ma non assume alcun rilievo nei rapporti di vendita coi consumatori, attenendo eventualmente a modalità organizzative scelte dal professionista per lo svolgimento della sua attività economica. Ciò premesso, l’istruttoria in esame riguarda il settore dell’e-commerce, comparto in forte crescita e caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto d’acquisto indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista. Da qui la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, in primis l’adempimento delle obbligazioni principali del contratto e quindi della consegna dei beni acquistati, corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta. Nella fase prodromica alla scelta d’acquisto, occorre pertanto fornire un quadro informativo quanto più possibile preciso ed esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni del professionista. Peraltro, considerate le caratteristiche e l’articolazione del mezzo Internet, un maggior dettaglio nell’offrire informazioni complete ed esaurienti, in modo chiaro e comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione commerciale, non comporta alcun maggior aggravio per il professionista.15 23. Nel settore dell’e-commerce gli obblighi informativi in capo al professionista, permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell’inoltro di un ordine: nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di una transazione ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l’elevata concorrenza nell’e-commerce, se prontamente e adeguatamente informato sull’eventuale impossibilità di evadere l’ordine alle condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista inadempiente con un suo diretto competitor.

Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II

24. Le evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria fanno emergere con chiarezza l’elevato tasso di aggressività delle condotte del professionista nei confronti dei consumatori che, come in precedenza evidenziato, si trovano in una marcata posizione di debolezza in ragione del particolare strumento utilizzato per la conclusione del contratto. I consumatori, infatti, basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come disponibile e pertanto consegnabile attraverso la semplice spedizione. Ne deriva che le modalità informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti on line risultano idonee a indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 25. Dalle evidenze istruttorie è emerso come, nei casi di mancata consegna, sia riconducibile a una vera e propria strategia la condotta del professionista che, a seguito delle ripetute richieste di informazioni, fornisce ai consumatori risposte dilatorie e inconcludenti idonee a scoraggiare i consumatori insoddisfatti dall’avanzare legittime richieste di chiarimenti o istanze in merito a quanto ordinato e pagato, e dunque idonee a condizionarne indebitamente il comportamento. 26. In particolare, dall’istruttoria è emerso che numerosi consumatori, anche in presenza di ripetute sollecitazioni e del rilevante lasso temporale intercorso dal recesso dal contratto e dalla richiesta di rimborso, non hanno ottenuto o hanno incontrato notevoli ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuati e subito ritardi significativi nella restituzione delle somme versate all’atto dell’acquisto

15 Cfr. PS/9192 Marco Polo Expert – Vendite On line.

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di prodotti qualificati sul sito come disponibili, ma in realtà non nella disponibilità del professionista. 27. Per quanto precede, la pratica commerciale deve ritenersi aggressiva ai sensi degli articoli 20, 24, 25, lettera d), e 61 del Codice del Consumo del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali. Le condotte poste in essere dal professionista risultano, altresì, in violazione dell’articolo 61 del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 30. Con riguardo alla pratica commerciale, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto dell’entità complessiva del pregiudizio economico derivante ai consumatori, della dimensione del professionista, il quale risulta operare dal mese di febbraio 2015, le specificità del settore dell’e-commerce, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista ed il mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, ossia il sito internet aziendale del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori. 31. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta essere quanto meno dalla seconda metà del mese di giugno 2015 fino al dicembre 2015 e attualmente risulta sospesa l’attività di vendita. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società MOBILE STORE S.r.l., nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), e 61 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere dalla società MOBILE STORE S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25, lettera d), e 61 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società MOBILE STORE S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro);

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c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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IP244 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento IP244 – Avron - Iscrizione registro e solleciti di pagamento. La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è stata deliberata la reiterata inottemperanza di Avron S.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. alla delibera n. 24949 del 28 maggio 2014, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 14 gennaio 2016, prot. n. 11462, nei confronti di Avron s.r.o. presso la sede legale sita in Suché Mýto n. 1, 81103 Bratislava (SK). Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore e il riferimento IP/244. Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni.

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IP244 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25998

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 24949 del 28 maggio 2014, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Avron s.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike., articolata –nel caso di Avron s.r.o.– in una pluralità di condotte che consistono nella preiscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati online, al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all’indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso pattiziamente concesso e nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato; nonché –nel caso di IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike.– consistente nella formulazione, per conto di Avron s.r.o., di proposte transattive cd. “a saldo e stralcio”, facendo anche ricorso a ripetute e insistenti minacce inviate via posta ed e-mail di agire in giudizio dinanzi alle autorità ritenute competenti per procedere alla riscossione dell’intero importo asseritamente vantato, posta in essere a partire dal gennaio 2012 sino all’emanazione del suddetto provvedimento;

VISTA la propria delibera n. 25556 del 9 luglio 2015, con la quale l’Autorità ha accertato che il comportamento di Avron s.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. costituiva violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera n. 24949 del 28 maggio 2014;

VISTA la propria delibera n. 25803 del 22 dicembre 2015, con la quale l’Autorità ha nuovamente contestato a Avron s.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 24949, del 28 maggio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 24949 del 28 maggio 2014 l’Autorità, all’esito del procedimento PS9174, ha ritenuto la pratica commerciale posta in essere da Avron s.r.o. (di seguito anche “Avron”) e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. (di seguito anche “IPDM”) nei

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confronti delle microimprese italiane, scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), nonché 26, lettera f), del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, l’Autorità ha accertato il carattere scorretto della pratica commerciale realizzata dai professionisti e articolata intorno a una serie di condotte volte a promuovere in modo scorretto un servizio in abbonamento di annunci pubblicitari online, a ostacolare l’esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso, nonché a richiedere con modalità aggressive il pagamento delle rate di tale abbonamento, facendo anche ricorso alla minaccia di agire in giudizio. 2. Con richieste di intervento pervenute successivamente alla notifica della suddetta delibera, cioè nel periodo giugno 2014 - febbraio 2015, varie microimprese italiane destinatarie della pratica commerciale scorretta accertata nell’ambito del procedimento PS9174 e alcune associazioni di consumatori e utenti avevano segnalato di aver ricevuto, attraverso diversi canali di comunicazione, delle richieste di pagamento da parte di Avron e IPDM. Tali richieste di pagamento, da un lato, si riferivano a somme di denaro sempre più elevate perché all’importo originariamente richiesto venivano aggiunte, per ogni sollecito, ulteriori somme a titolo di interessi e spese di mora e, dall’altro, contenevano anche espressioni intimidatorie usate da entrambi i professionisti per minacciare il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato. 3. L’invio delle predette richieste di pagamento costituiva reiterazione di una delle condotte facenti parte integrante della pratica commerciale considerata scorretta e pertanto l’Autorità, con l’adozione del provvedimento n. 25307 del 3 febbraio 2015, ha dapprima contestato a Avron e IPDM la violazione della delibera n. 24949 del 28 maggio 2014 e successivamente, con l’adozione della delibera n. 25556 del 9 luglio 2015, notificata ad Avron s.r.o. in data 5 agosto 2015 e a IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. in data 14 agosto 2015, ha ritenuto che il comportamento posto in essere da tali professionisti costituisse inottemperanza alla delibera n. 24949 del 28 maggio 2014.

A) Gli elementi acquisiti in sede di verifica dell’ottemperanza

5. Sulla base di una serie di richieste di intervento1, anche ad opera di alcune associazioni di consumatori e utenti2, è emerso che sia Avron che IPDM non hanno interrotto l’invio di solleciti di pagamento e proposte transattive nei confronti delle microimprese italiane coinvolte dalla pratica commerciale scorretta di cui alla delibera n. 24949 del 28 maggio 2014. 6. Per quel che concerne le condotte poste in essere da Avron, è stato riscontrato che tale professionista, responsabile insieme a IPDM della realizzazione della pratica commerciale la cui scorrettezza è stata accertata nell’ambito del procedimento PS9174, ha continuato a inviare alle microimprese italiane ripetuti solleciti di pagamento aventi ad oggetto il pagamento delle rate dell’abbonamento al proprio servizio di annunci pubblicitari. In particolare, a partire dal mese di ottobre 20153 si ha evidenza del fatto che Avron, mediante la società di recupero crediti IPDM, ha provveduto a far pervenire alle predette microimprese italiane le seguenti comunicazioni: i) “avviso procedura legale”, con cui si sollecita alle microimprese il pagamento dell’intero importo asseritamente dovuto in relazione al periodo di abbonamento, maggiorato da ulteriori somme richieste a titolo di “spese di sollecito” e “interessi di mora”, e si minaccia l’inizio di una

1 Cfr., in particolare, docc. nn. 2, 3, 5, 10 e 11. 2 Si tratta di Federconsumatori Viterbo (doc. n. 4) e ADOC Spezia (doc. n. 7). 3 Cfr. doc. n. 5 all. 2.

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procedura esecutiva presso un’Autorità straniera nel caso in cui il pagamento non venga eseguito entro il termine concesso (in media inferiore a una settimana)4; ii) “avviso di procedura legale”, con cui si formula una proposta transattiva cd. “a saldo e stralcio”, con decurtazione variabile tra quasi il 30% e quasi il 50% dell’importo complessivamente maturato5. Anche la formulazione di tale proposta transattiva è accompagnata dalla minaccia di intraprendere una procedura esecutiva dinanzi a una autorità giudiziaria straniera in caso di mancato pagamento; iii) a seguito della formulazione della proposta transattiva Avron, sempre per il tramite di IPDM, contatta nuovamente le microimprese, sia via e-mail che telefonicamente6, per addivenire a una soluzione stragiudiziale della vicenda; iv) invio di una e-mail con oggetto “Contenzioso AVRON – Ultima possibilità di composizione bonaria”7, mediante la quale viene richiesto alle microimprese il pagamento dell’intero importo asseritamente dovuto, maggiorato da ulteriori somme richieste a titolo di “spese di sollecito” e “interessi di mora”, da eseguire quasi immediatamente (di solito entro i 5 giorni dalla ricezione della e-mail). Anche tale comunicazione contiene una minaccia di intraprendere una procedura esecutiva presso un’autorità giudiziaria straniera nel caso in cui il pagamento non venga eseguito nel brevissimo termine concesso (si tratta, in particolare del deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo europeo presso la District Court Bratislava III).

B) Gli elementi acquisiti dopo l’apertura del procedimento IP244

7. Sulla scorta delle segnalazioni pervenute dopo l’apertura del procedimento IP244, è emerso che Avron e IPDM hanno continuato a inviare alle microimprese a cui era destinata la pratica commerciale scorretta accertata nell’ambito del procedimento PS9174 solleciti di pagamento e proposte transattive. A tal proposito, infatti, dai documenti agli atti è emerso che Avron, per il tramite di IPDM, ha proseguito nell’invio di solleciti e richieste di pagamento8, con modalità simili a quelle già ritenute scorrette dall’Autorità con la delibera n. 24949, del 28 maggio 2014. 8. In particolare, sia all’interno delle comunicazioni inerenti ai solleciti di pagamento, che in quelle relative alle proposte transattive, i professionisti hanno fatto ricorso a espressioni particolarmente insistenti e aggressive, quali ad esempio: “in mancanza di un immediato saldo della somma proposta a saldo e stralcio per la definizione bonaria della vertenza, saremo costretti, nostro malgrado e senza ulteriore avviso, a tutelare le ragioni della ns cliente richiedendo l’emissione di un’ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale competente per contratto ed in ossequio alle disposizioni comunitarie in materia di debiti commerciali, con l’ulteriore aggravante di pregiudizio per l’affidabilità creditizia della Vostra azienda” e “[…] si procederà in modo forzoso su beni di proprietà fino al totale soddisfacimento del credito in essere e senza alcun ulteriore avviso provvederemo a CITARE codesta Ditta […] davanti al District Court Bratislava III” – sottolineatura aggiunta)9. 9. Dai documenti in atti risulta che i professionisti hanno anche sollecitato il pagamento dell’intero importo asseritamente vantato, maggiorato da ulteriori somme a titolo di “spese di recupero” e

4 Cfr., in particolare, doc. n. 5. 5 Cfr. docc. nn. 3 all. n. 2, 10 all. n. 3 e 12 all. n. 2. 6 Cfr. doc. n. 5 all. n. 2. 7 Cfr., in particolare, doc. n. 11. 8 Cfr., in particolare, docc. nn. 19, all.ti nn. 2, 3 e 4, e 22 all. n. 1. 9 Cfr., in particolare, docc. nn. 19 all.ti nn. 2 e 3, e 22 all. n. 1.

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“interessi di mora” (per importi anche particolarmente elevati, ad esempio 4.701,60 euro10), all’uopo concedendo un termine particolarmente breve per eseguire il pagamento (circa sette giorni)11.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

16. Le Parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

III. VALUTAZIONI

20. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dai professionisti costituisce inottemperanza alla delibera n. 24949, del 28 maggio 2014. 21. Risulta infatti che le condotte poste in essere da Avron e IPDM continuano a configurare gli estremi di una pratica commerciale aggressiva. È emerso, infatti, che Avron, per il tramite di IPDM, continua a inviare ripetuti avvisi e solleciti di pagamento alle microimprese cui era destinata la pratica commerciale scorretta accertata con la delibera n. 24949, del 28 maggio 2014 (PS9174), nonché a formulare proposte transattive ccdd. “a saldo e a stralcio”, anche sollecitando il pagamento dell’intero importo asseritamente vantato, maggiorato da ulteriore somme richieste a titolo di “spese di recupero” e “interessi di mora”. 22. In particolare, dai documenti in atti si evince che Avron e IPDM continuano a inviare alle predette microimprese, a intervalli di tempo estremamente ravvicinati, una serie di comunicazioni contenenti gli avvisi, i solleciti e le proposte transattive - a tal proposito si ha evidenza del fatto che lo stesso destinatario abbia ricevuto almeno 4 solleciti nell’arco di poche settimane12. 23. Tali solleciti, in particolare, sono caratterizzati da richieste economiche sempre più elevate, in quanto il professionista sollecita anche il pagamento di somme a titolo di spese di sollecito e interessi di mora. Con l’invio di alcuni solleciti, quali ad esempio quelli denominati “Contenzioso AVRON - Ultima possibilità di composizione bonaria” i professionisti ricorrono anche all’utilizzo di espressioni minacciose, asserendo espressamente che […] si procederà in modo forzoso su beni di proprietà fino al totale soddisfacimento del credito in essere e senza alcun ulteriore avviso provvederemo a CITARE codesta Ditta […] davanti al District Court Bratislava III” (sottolineatura aggiunta)13. 24. I professionisti, inoltre, formulano anche proposte transattive ccdd. “a saldo e stralcio” per importi ingenti in considerazione della dimensione economica delle microimprese coinvolte dalla pratica commerciale (in alcuni casi viene richiesto il pagamento di oltre 4.000 euro14). Le anzidette proposte transattive, tra l’altro, vengono formulate ricorrendo anche a espressioni particolarmente aggressive, nonché alla minaccia di adire un’autorità giudiziaria straniera (rispetto allo Stato membro presso il quale sono stabiliti i destinatari delle proposte di risoluzione stragiudiziale della presunta controversia creditoria o dei successivi solleciti), in caso di mancato pagamento delle somme richieste. 25. L’indebito condizionamento che discende dalla messa in pratica di tali condotte è vieppiù aggravato dal fatto che il termine normalmente concesso per aderire alla proposta risulta

10 Cfr. doc. n. 19 all. n. 3. 11 Cfr., in particolare, doc. n. 5. 12 Cfr. doc. n. 5 all. n. 2. 13 Cfr. doc. n. 19 all. n. 3. 14 Cfr. docc. nn. 11, 12 all. n. 1 e 19 all. n. 3.

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particolarmente stringente (circa 7 giorni dalla ricezione della richiesta) e dall’utilizzo di espressioni via via più minacciose. 26. Le condotte di Avron e IPDM in esame, che si collocano temporalmente in un periodo successivo alla notifica del provvedimento n. 25556 del 9 luglio 2015 di accertata inottemperanza (in particolare se ne ha prova dall’ottobre del 2015), presentano i medesimi profili di criticità già oggetto della delibera n. 24949 del 28 maggio 2014, per la parte della pratica commerciale scorretta consistente nel sollecitare il pagamento di un servizio non richiesto, anche attraverso il ricorso alla minaccia di promuovere un’azione legale per il recupero di un credito commerciale. Le condotte poste in essere dai predetti professionisti, come emerge dalle risultanze dell’istruttoria procedimentale, riproducono sostanzialmente il medesimo modus operandi che l’Autorità, sulla scorta della summenzionata delibera, ha ritenuto scorretto ai sensi degli articoli 20, 24, 25 e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto idoneo a condizionare indebitamente il comportamento economico delle microimprese costringendole ad assumere una decisione di consumo che non avrebbero altrimenti preso. 27. In definitiva, alla luce degli elementi in atto, si ritiene che il comportamento posto in essere da Avron s.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. costituisce reiterata inottemperanza alla delibera n. 24949 del 28 maggio 2014, in violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 30. Con riguardo alla gravità della violazione si considera, innanzitutto, che con il presente procedimento si è accertata la reiterata inottemperanza dei professionisti alla delibera n. 24949 del 28 maggio 2014, limitatamente alla parte relativa all’aggressività delle condotte consistenti nell’invio, alle microimprese italiane destinatarie della pratica commerciale scorretta realizzata da Avron e IPDM, di ripetuti avvisi e solleciti di pagamento, nonché di proposte transattive ccdd. “a saldo e stralcio”. Ai fini della valutazione della gravità della condotta, inoltre, si è tenuto anche conto, da un lato, del fatto che la diffusione di tali condotte è avvenuta sull’intero territorio nazionale e, dall’altro, che il pregiudizio economico risulta di rilevante entità sia in relazione al quantum sollecitato dai professionisti con le proprie comunicazioni, che con riferimento alle dimensioni economico-finanziarie delle microimprese coinvolte dalla pratica commerciale (fino ad esempio a quasi 5.000 euro). Sulla gravità della condotta, infine, incide anche il brevissimo termine concesso alle microimprese, a seguito della ricezione dei solleciti e delle proposte transattive, per eseguire il pagamento in favore di Avron, che in alcuni casi si riduce a circa una settimana15.

15 Cfr., in particolare, doc. n. 5.

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31. Per quanto riguarda invece la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che i professionisti hanno posto in essere la pratica commerciale sopra descritta almeno a partire dal mese di ottobre 201516 e che la stessa risulta tutt’ora in corso. 32. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Avron S.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. una sanzione amministrativa pecuniaria pari, rispettivamente a 600.000 € (seicentomila euro) e 100.000 € (centomila euro). Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento delle società Avron s.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike., consistito nell’aver violato la delibera n. 24949 del 28 maggio 2014, costituisce inottemperanza a quest’ultima; b) di irrogare alla società Avron s.r.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 600.000 € (seicentomila euro); c) di irrogare alla società IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell’Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 16 Cfr. docc. nn. 2 e 3.

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Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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IP245 - EXPO GUIDE Provvedimento n. 25999

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Expo Guide S.C., a partire dal gennaio 2012 e temporaneamente sospesa, in data 12 novembre 2013, per effetto della misura cautelare disposta dall’Autorità con la delibera n. 24524 del 18 settembre 2013, articolata in una pluralità di condotte che consistono nella preiscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati online, al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all’indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso pattiziamente concesso e nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato;

VISTA la propria delibera n. 25557 del 9 luglio 2015, con la quale l’Autorità ha accertato che il comportamento della società Expo Guide S.C. costituiva violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per non aver ottemperato alla suddetta delibera n. 24788, del 5 febbraio 2014;

VISTA la propria delibera n. 25804 del 22 dicembre 2015, con la quale l’Autorità ha nuovamente contestato a Expo Guide S.C. la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 24788 del 5 febbraio 2014 l’Autorità, all’esito del procedimento PS9026, ha ritenuto che la pratica commerciale posta in essere da Expo Guide S.C. (di seguito “Expo-Guide”) nei confronti delle microimprese italiane, fosse scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, l’Autorità ha accertato il carattere scorretto della pratica commerciale realizzata da Expo-Guide, articolata intorno a una serie di condotte volte a promuovere in modo scorretto un servizio in abbonamento di annunci pubblicitari online, a ostacolare l’esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso, nonché a

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richiedere con modalità aggressive, direttamente o mediante una società di recupero crediti, il pagamento delle rate di tale abbonamento facendo anche ricorso alla minaccia di agire in giudizio. 2. Con richieste di intervento pervenute successivamente alla notifica della suddetta delibera, varie microimprese italiane cui era destinata la pratica commerciale scorretta accertata nell’ambito del procedimento PS9026 avevano segnalato di aver ricevuto via e-mail delle richieste di pagamento tramite una agenzia di recupero crediti che agisce in nome e per conto di Expo-Guide. Dette richieste di pagamento risultavano pervenute alle microimprese in un periodo successivo alla notifica del provvedimento n. 24788 del 5 febbraio 2014. Le richieste di pagamento in questione, da un lato, si riferivano a somme di denaro sempre più elevate perché all’importo originariamente richiesto venivano aggiunte, per ogni sollecito, ulteriori somme a titolo di interessi e spese di mora e, dall’altro, contenevano anche espressioni intimidatorie usate da Expo-Guide per minacciare il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato. 3. L’invio di tali richieste di pagamento costituiva reiterazione di una delle condotte facenti parte integrante della pratica commerciale considerata scorretta. L’Autorità, pertanto, con l’adozione del provvedimento n. 25308 del 3 febbraio 2015, ha dapprima contestato a Expo-Guide la violazione della delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014 e successivamente, con l’adozione della delibera n. 25557 del 9 luglio 2015, notificata a Expo Guide S.C. in data 3 settembre 2015, ha ritenuto che il comportamento posto in essere dal professionista costituisse inottemperanza alla delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014.

A) Gli elementi acquisiti in sede di verifica dell’ottemperanza

5. Sulla base di una serie di richieste di intervento1 è emerso che Expo-Guide, anche avvalendosi di una società di recupero crediti non ha interrotto l’invio di solleciti di pagamento nei confronti delle microimprese italiane coinvolte dalla pratica commerciale scorretta di cui alla delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014. 6. Per quel che concerne le condotte poste in essere da Expo-Guide, è stato riscontrato che tale professionista, responsabile della realizzazione della pratica commerciale la cui scorrettezza è stata accertata nell’ambito del procedimento PS9026, ha continuato a inviare alle microimprese italiane ripetuti solleciti di pagamento aventi ad oggetto le rate insolute dell’abbonamento al proprio servizio telematico di annunci pubblicitari. In particolare, a partire dal mese di settembre 20152 si ha evidenza del fatto che Expo-Guide abbia fatto pervenire alle predette microimprese italiane la seguente catena di richieste di pagamento: i) “primo sollecito per pagamento arretrato”, con cui si sollecita alle microimprese il pagamento dell’intero importo asseritamente dovuto in relazione al periodo di abbonamento, maggiorato da ulteriori somme richieste a titolo di “interessi e spese di mora” (circa 31 euro), concedendo un termine di circa 10 giorni per saldare il presunto debito3; ii) “secondo sollecito per pagamento arretrato”, si tratta di una richiesta di pagamento caratterizzata da un contenuto simile a quello del “primo sollecito per pagamento arretrato”, ma nella quale l’importo viene maggiorato dall’aggiunta di una somma più elevata a titolo di “interessi e spese di mora” (circa 47 euro) e dal fatto che l’intervallo temporale trascorso dall’invio della precedente richiesta sia significativamente ravvicinato (circa venti giorni)4;

1 Cfr., in particolare, docc. nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. 2 Cfr. doc. n. 8 all. 1. 3 Ibidem. 4 Ibidem.

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iii) “ultimo sollecito di pagamento”, tale richiesta di pagamento si caratterizza per un tenore aggressivo, in quanto viene comunicato alle microimprese che in caso di mancato pagamento nel brevissimo termine concesso (circa dieci giorni), il professionista afferma quanto segue: “ci vedremo forzati ad intraprendere un’azione legale per il recupero del debito dovuto”5. Gli importi di cui si sollecita il pagamento, inoltre, risultano ulteriormente maggiorati, in quanto Expo-Guide incrementa ancora di più le somme di denaro richieste a titolo di “interessi e spese di mora” (circa 63 euro); iv) “richiesta di pagamento”6, anche tale sollecito di pagamento è caratterizzato da un contenuto aggressivo, dato che Expo-Guide comunica alle microimprese che il termine per il pagamento risulterebbe ampiamente scaduto e che in caso di persistenza nell’asserito inadempimento verrà intrapresa un’azione legale per il recupero del credito asseritamente dovuto. Gli importi di cui si sollecita il pagamento, inoltre, risultano ancora più alti, in quanto Expo-Guide incrementa ancora di più le somme di denaro richieste a titolo di “interessi e spese di mora” (circa 80 euro). 7. Expo-Guide, inoltre, ha anche sollecitato il pagamento dei suddetti importi facendo pervenire alle microimprese italiane ulteriori solleciti di pagamento per il tramite di una società di recupero crediti. Al riguardo, in particolare, dai documenti in atti è emerso che tale società ha contattato per iscritto le microimprese destinatarie della pratica commerciale scorretta realizzata da Expo-Guide in almeno tre occasioni attraverso una serie di comunicazioni. 8. In una prima comunicazione, nella quale la società di recupero crediti informa di essere stata incaricata da Expo-Guide per recuperare le somme asseritamente dovute in relazione alla sottoscrizione di un abbonamento al servizio telematico di annunci pubblicitari offerto da tale professionista, si sollecita il pagamento di somme particolarmente elevate (ad esempio 3.813 euro)7, maggiorate da un ulteriore importo richiesto a titolo di “spese di recupero e mora” (pari, ad esempio, a 532 euro)8. Il professionista, nella parte finale di tale comunicazione, afferma espressamente che sarà costretto a: “[ inoltrare la pratica in oggetto al dipartimento legale per adire le vie giudiziali stabilite essere nel Paese di residenza fiscale del prestatore d’opera. Con ulteriori aggravi di spese legali a Vostro carico”9. Ai destinatari di tale comunicazione viene concesso un termine particolarmente esiguo per eseguire il pagamento richiesto in favore di Expo-Guide (un giorno)10. 9. In una seconda comunicazione di tenore analogo alla richiesta di pagamento innanzi illustrata, è presente l’ulteriore avvertimento che “questa è ad intendersi come ultima richiesta volta al pagamento”11. Anche in tale caso viene concesso ai destinatari del sollecito di pagamento un termine molto breve per procedere al pagamento richiesto (due giorni)12. 10. Infine, in un’ulteriore e-mail denominata “Inoltro richiesta citazione in giudizio”, Expo-Guide afferma espressamente che: “restituir(à) la richiesta del recupero del credito al nostro assistito

5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Cfr. doc. n. 6. 8 Ibidem. 9 Cfr., in particolare, docc. nn. 6, 8 all. n. 1 e 10 all. n. 1. 10 Cfr., ad esempio, doc. n. 6. 11 Cfr. doc. n. 5 all. n. 6. 12 Ibidem.

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ExpoGuide che richiederà citazione in giudizio contro la Vostra società presso il Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal […] Messico”13.

B) Gli elementi acquisiti dopo l’apertura del procedimento IP245

11. Sulla scorta delle segnalazioni ulteriormente pervenute, è emerso che Expo-Guide ha continuato a inviare solleciti di pagamento alle microimprese cui era destinata la pratica commerciale scorretta accertata nell’ambito del procedimento PS9026. A tal proposito, infatti, dai documenti agli atti è emerso che Expo-Guide, per il tramite di una società di recupero crediti, ha proseguito nell’invio di solleciti e richieste di pagamento14, con modalità simili a quelle già ritenute scorrette dall’Autorità con la delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014. 12. In particolare, all’interno delle comunicazioni inerenti ai solleciti di pagamento, il professionista ha fatto ricorso a espressioni particolarmente insistenti e aggressive, quali, ad esempio, che si sarà obbligati : “a inoltrare la pratica in oggetto al dipartimento legale per adire le vie giudiziali stabilite essere nel Paese di residenza fiscale del prestatore d’opera con ulteriori aggravi di spese legali a Vostro carico”15 e che si provvederà a restituire “la richiesta del recupero del credito al nostro assistito ExpoGuide che richiederà citazione in giudizio contro la Vostra società presso il Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal […] Messico”16. 13. Dai documenti in atti risulta che il professionista ha anche sollecitato il pagamento dell’intero importo asseritamente vantato, maggiorato da ulteriori somme a titolo di “spese di recupero” e “interessi di mora” (per importi complessivi anche particolarmente elevati, ad esempio 4.345 euro)17, all’uopo concedendo un termine particolarmente breve per eseguire il pagamento (circa 6 giorni)18.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

16. Le Parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

III. VALUTAZIONI

20. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dai professionisti costituisce inottemperanza alla delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014. 21. Risulta infatti che le condotte poste in essere da Expo-Guide continuano a configurare gli estremi di una pratica commerciale aggressiva. Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso che il professionista, anche per il tramite di una società di recupero crediti che agisce per suo conto, continua a inviare ripetuti avvisi e solleciti di pagamento alle microimprese cui era destinata la pratica commerciale scorretta accertata con la delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014 (PS9026), incrementando gli importi asseritamente vantati con ulteriore somme richieste a titolo di “interessi e spese di mora”. 22. In particolare, dai documenti in atti si evince che Expo-Guide continua a inviare alle predette microimprese, a intervalli di tempo estremamente ravvicinati, una serie di comunicazioni

13 Cfr. doc. n. 3. 14 Cfr., in particolare, docc. nn. 23 all. n. 3, 24 e 27 all.ti nn. 3 e 4. 15 Cfr., in particolare, doc. n. 23 all. n. 3. 16 Cfr., in particolare, docc. nn. 29 e 35. 17 Cfr. doc. n. 27 all. n. 3. 18 Ibidem.

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variamente denominate – a tal proposito si ha evidenza del fatto che lo stesso destinatario abbia ricevuto almeno 4 solleciti nell’arco di poche settimane19. 23. Tali solleciti, in particolare, sono caratterizzati da richieste economiche sempre più elevate, in quanto il professionista sollecita anche il pagamento di somme a titolo di spese di sollecito e interessi di mora. Con l’invio di alcuni solleciti, quali ad esempio quelli denominati “ultimo sollecito di pagamento” e “richiesta di pagamento”, nonché quelli inviati per il tramite di una società di recupero crediti, il professionista ricorre anche all’utilizzo di espressioni particolarmente aggressive e minacciose, affermando ad esempio che: “questa è ad intendersi come ultima richiesta volta al pagamento”20, “[la società di recupero crediti sarà] costretta a inoltrare la pratica in oggetto al dipartimento legale per adire le vie giudiziali stabilite essere nel Paese di residenza fiscale del prestatore d’opera. Con ulteriori aggravi di spese legali a Vostro carico”21 e “[la società di recupero crediti] restituir(à) la richiesta del recupero del credito al nostro assistito ExpoGuide che richiederà citazione in giudizio contro la Vostra società presso il Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal […] Messico”22. 24. L’indebito condizionamento che discende dalla messa in pratica di tali condotte è vieppiù aggravato dal fatto che il termine normalmente concesso per eseguire il pagamento in favore di Expo-Guide risulta particolarmente stringente (anche pochissimi giorni dalla ricezione della richiesta23) e dall’utilizzo di espressioni via via più minacciose. 25. Le condotte di Expo Guide S.C. in esame, che si collocano temporalmente in un periodo successivo alla notifica del provvedimento n. 25557 del 9 luglio 2015 di accertata inottemperanza (in particolare se ne ha prova a partire dal settembre 2015), presentano, pertanto, i medesimi profili di criticità già oggetto della delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014, per la parte della pratica commerciale scorretta consistente nel sollecitare il pagamento di un servizio non richiesto, anche attraverso il ricorso alla minaccia di promuovere un’azione legale per il recupero di un credito commerciale. Le condotte poste in essere dal predetto professionista, come emerge dalle risultanze dell’istruttoria procedimentale, riproducono sostanzialmente il medesimo modus operandi che l’Autorità, sulla scorta della summenzionata delibera, ha ritenuto scorretto ai sensi degli articoli 20, 24, 25 e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto idoneo a condizionare indebitamente il comportamento economico delle microimprese, costringendole ad assumere una decisione di consumo che non avrebbero altrimenti preso. 26. In definitiva, alla luce degli elementi in atto, si ritiene che il comportamento posto in essere da Expo Guide S.C. costituisce reiterata inottemperanza alla delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014, in violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

27. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo

19 Cfr. doc. n. 8 all. n. 1. 20 Cfr. doc. n. 5 all. n. 6. 21 Cfr., in particolare, docc. nn. 6, 8 all. n. 1 e 10 all. n. 1. 22 Cfr., in particolare, docc. nn. 29 e 35. 23 Cfr., in particolare, docc. nn. 5, all. n. 6 e 6.

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27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 29. Con riguardo alla gravità della violazione si considera, innanzitutto, che con il presente procedimento si è accertata la reiterata inottemperanza del professionista alla delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014, limitatamente alla parte relativa all’aggressività delle condotte consistenti nell’invio, alle microimprese italiane destinatarie della pratica commerciale scorretta realizzata da Expo Guide S.C., di ripetuti avvisi e solleciti di pagamento accompagnati dalla minaccia di intraprendere un’azione esecutiva in caso di mancato pagamento. Ai fini della valutazione della gravità della condotta, inoltre, si è tenuto anche conto, da un lato, del fatto che la diffusione di tali comportamenti è avvenuta sull’intero territorio nazionale e, dall’altro, che il pregiudizio economico risulta di rilevante entità sia in relazione al quantum sollecitato dal professionista con le proprie comunicazioni, che con riferimento alle dimensioni economico-finanziarie delle microimprese coinvolte dalla pratica commerciale – basti ad esempio considerare che in alcuni casi Expo-Guide ha sollecitato il pagamento di un importo pari a 4.345 euro24. Sulla gravità della condotta, infine, incide anche il brevissimo termine concesso alle microimprese, a seguito della ricezione del sollecito, per eseguire il pagamento in favore del professionista, che in alcuni casi si riduce a uno o due giorni25. 30. Per quanto riguarda invece la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che i professionisti hanno posto in essere la pratica commerciale sopra descritta almeno a partire dal mese di settembre 201526 e che la stessa risulta tutt’ora in corso. 31. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Expo Guide S.C. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 600.000 € (seicentomila euro). Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società Expo Guide S.C., consistito nell’aver violato la delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014, costituisce inottemperanza a quest’ultima; b) di irrogare alla società Expo Guide S.C. una sanzione amministrativa pecuniaria di 600.000 € (seicentomila euro); La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell’Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 24 Cfr. doc. n. 27 all. n. 3. 25 Cfr., in particolare, docc. nn. 5 all. n. 6 e 6. 26 Cfr. doc. n. 8 all. n. 1.

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la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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PS4643B - FACTOTUS.IT-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26000

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il proprio provvedimento n. 21301 del 30 giugno 2010, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso PS4643 –, FACTOTUS.IT con il quale è stato deliberato che le società Hrw S.r.l. e Triboo S.p.A. hanno posto in essere pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera g), e 22, comma 2 e 4, lettera c), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo consistenti: Pratica A) i) nell’aver pianificato la procedura di acquisto tramite il sito http://www.factotus.it in modo che il consumatore possa conoscere il prezzo comprensivo delle spese di spedizione solo dopo aver concluso l’ordine; ii) nell’aver fornito informazioni sulle garanzie che, contrariamente a quanto è normativamente previsto, statuiscono che i prodotti acquistati tramite il sito http://www.factotus.it sono coperti solo ed esclusivamente dalla garanzia del produttore; Pratica B) nell’aver opposto ostacoli al diritto di recesso. Per la pratica scorretta sub A), punti i) e ii), è stata irrogata alla società Hrw S.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro) e alla società Triboo S.p.A. la sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 € (settantamila euro), mentre per la pratica sub B) è stata irrogata alla società Triboo S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);

VISTA la sentenza del TAR del Lazio, sez. I, n. 14/02/2015, depositata in data 16 dicembre 2015, con la quale sono stati accolti parzialmente i ricorsi delle società Hrw S.r.l. e Triboo S.p.A. avverso il suddetto provvedimento ed è stato disposto l’annullamento delle sanzioni di cui al punto i) per entrambe le società, salva la rideterminazione della sanzione per entrambe le società Triboo S.p.A. e Hrw S.r.l. relativamente al punto ii), dal momento che la sanzione non è stata differenziata per le due fattispecie nell’ambito della pratica A);

VISTA, in particolare, la motivazione di tale sentenza del TAR, che in parziale accoglimento del ricorso presentato dalle società Hrw S.r.l. e Triboo S.p.A., ha indicato che: “la sanzione sulla contestazione di cui alla pratica A non è stata posta in misura differenziata per le due fattispecie (prezzo complessivo/garanzia sui prodotti), l’annullamento parziale del provvedimento nella parte che riguarda la prima comporta che l’Autorità dovrà riesaminare la fattispecie residua e rideterminare la sanzione, limitandola alla condotta relativa alle informazioni circa le garanzie per i prodotti difettosi per entrambe le ricorrenti”;

VISTO il proprio provvedimento n. 25872 del 10 febbraio 2016, con cui l’Autorità ha avviato un nuovo procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare alle società Triboo S.p.A. e Hrw S.r.l., per la violazione accertata con provvedimento n. 21301 del 30 giugno 2010, in contraddittorio con la Parte;

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VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la presente rideterminazione è eseguita in ottemperanza alla sentenza del TAR, ma non costituisce atto di acquiescenza ad essa da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società Hrw S.r.l. (di seguito, anche “Hrw”), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), Codice Consumo. L’operatore era attivo nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, anche via Internet, di computer, apparecchiature e supporti informatici, software, elaboratori ed unità periferiche. Hrw ha realizzato, nel 2014, un fatturato pari a circa 5,1 milioni di euro e un utile di circa 1.8 euro e risulta essere fallita con sentenza del tribunale di Rovereto (TN) datata 25 febbraio 2016. 2. La società Triboo S.p.A. (di seguito, anche “Triboo”), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), Codice Consumo. L’operatore ha come attività prevalente l’assunzione di partecipazioni sociali ed è tra l’altro attivo nel settore della vendita mediante commercio elettronico all’ingresso e al dettaglio, acquisto, pubblicazione, consulenza, importazione ed esportazione di beni e di prodotti non alimentari in genere, quali in via esemplificativa materiali e prodotti elettrici ed elettronici, materiali audio-video, ecc.. Triboo ha realizzato, nel 2014, un fatturato pari a circa 2,8 milioni di euro e un utile di circa 188.000 euro.

II. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3. A seguito della sentenza del TAR per il Lazio, sez. I, del 18 novembre 2015, n. 14102/2015, depositata in data 16 dicembre 2015, l’Autorità ha avviato il procedimento PS4643B, FACTOTUS.IT RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE, al fine di provvedere alla rideterminazione della sanzione irrogata alle società Triboo S.p.A. e Hrw S.r.l. con il provvedimento n. 21301 del 30 giugno 2010, sulla base dei criteri indicati nella citata sentenza del TAR per il Lazio.

III. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DELLA PARTE

4. La società Hrw non ha trasmesso memorie o scritti difensivi e non è intervenuta nel procedimento della rideterminazione della sanzione. 5. La società Triboo, con la memoria pervenuta in data 11 marzo 2016, ha evidenziato che, in riferimento alla carenza di informazioni in merito alla garanzia legale, la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata nel suo ammontare complessivo, anche in considerazione del fatto che la stessa non avrebbe tenuto adeguatamente conto della peculiarità di ciascuna delle condotte indagate. Secondo la Parte, tale distinzione inciderebbe significativamente sulla rideterminazione della sanzione per la pratica commerciale relativa alle informazioni circa le garanzie sui prodotti difettosi dal momento che questa sarebbe meno rilevante in termini di determinazione della sanzione complessiva rispetto a quella relativa alle informazioni sul costo complessivo dei prodotti. 6. La memoria prosegue evidenziando che il provvedimento sanzionatorio quantifica puntualmente la durata diversa delle due condotte con riguardo alle informazioni circa il prezzo complessivo dei prodotti, la violazione di Triboo coprirebbe il periodo "almeno dal 5 luglio 2009 sino al 16 ottobre 2009", ossia 43 giorni; (ii) con riguardo alle informazioni circa le garanzie sui prodotti difettosi, la condotta ascritta a Triboo andrebbe dal 5 luglio al 9 luglio 2009, ovvero soli 4 giorni.

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7. Al riguardo Triboo sottolinea che, nonostante la sostanziale differenza di durata fra le due condotte contestate, l’Autorità avrebbe unificato la sanzione relativa alle due condotte oggetto della prima violazione per "pratica commerciale ingannevole", senza tenere conto della circostanza che la prima (oggetto dell'annullamento ad opera del TAR) ha avuto una durata di oltre dieci volte superiore rispetto alla seconda. Analogamente è a dirsi per la pronuncia in parziale accoglimento del TAR Lazio che nella parte motiva, oltre a dare un diverso peso specifico alle due condotte, impone ad AGCM di ridefinire la sanzione unitaria differenziando la quantificazione delle due condotte, avendo a mente che lo stesso TAR ha definito espressamente come "residuale" quella relativa alle "informazioni sulle garanzie". 8. Alla luce di tali considerazioni il professionista conclude che sarebbe ragionevole ipotizzare una suddivisione percentuale tra le due condotte indagate, rispetto alla sanzione complessiva di 70.000 euro, all'incirca pari al 90% (per le "informazioni sul prezzo complessivo dei prodotti", inclusivo delle spese di consegna) ed al 10% (per le "informazioni sulle garanzie"), non potendosi negare come la prima condotta (poi ritenuta legittima dal TAR Lazio) fosse la componente di gran lunga più rilevante in termini di quantificazione della sanzione finale.

IV. VALUTAZIONI

9. In merito alla pratica accertata ed oggetto di rideterminazione, si evidenzia che la sentenza del TAR per il Lazio ha rilevato la fondatezza delle contestazioni dell’AGCM in relazione alla chiara dizione dell’art.130 del codice del Consumo e all’ambiguità e incompletezza delle informazioni diffuse. 10. Per quanto riguarda la durata è stato accertato che le informazioni non corrette circa le garanzie sui prodotti difettosi sono state diffuse per periodi limitati soprattutto per quanto concerne Triboo (4 giorni) mentre Hrw avrebbe pubblicato le informazioni non corrette dal 16 ottobre 2009 sino al 1° marzo 2010 e cioè per 133 giorni. 11. Ciò premesso, in ordine alla quantificazione della sanzione, alla luce delle indicazioni fornite dal giudice amministrativo, occorre tenere conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Più in particolare, considerate la gravità e la durata della condotta oggetto di rideterminazione, nonché l’intervenuta dichiarazione di fallimento della società Hwr, si ritiene congruo rideterminare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Hrw S.r.l., nella misura di € 10.000 € (diecimila euro) e l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Triboo S.p.A. nella misura di 7.000 € (settemila euro). Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società Hrw S.r.l., di cui alla lettera c) del dispositivo del provvedimento n. 21301 del 30 giugno 2010, nella misura di 10.000 € (diecimila euro);

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b) di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società Triboo S.p.A., di cui alla lettera d) del dispositivo del provvedimento n. 21301 del 30 giugno 2010, nella misura di 7.000 € (settemila euro). Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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Bollettino Settimanale Anno XXVI- N. 16 - 2016

Coordinamento redazionale Redazione

Giulia Antenucci Sandro Cini, Alberto Fardin, Francesca Melchiorri, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: http://www.agcm.it

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