B.I.M. - LA PARTE GIURIDICA - ordinglc.it · 2018-03-27 · TIC generalmente in uso e non limitano...
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B.I.M. - LA PARTE GIURIDICA
NORME, CONTRATTI E BANDI
Studio Legale Versolato
24 marzo 2018
Angelo RotaAvvocato
Andrea VersolatoAvvocato
Come e dove regoliamo …. ?
75% 25%
Capitolato d'appalto
50% 50%
25% 75%
75% 25%
Schema di contratto
Elaborazione grafica
Assicurazioni
Quale è il livello di informazione richiesto per il modello ?
Chi modifica il modello e come informa gli altri soggetti coinvolti ?
Dove è custodito il modello (hosted and stored) ?
Quali hardware e software si utilizzano ?
Chi li mette a disposizione ?
Come si verifica l’avanzamento nello sviluppo del modello ed il rispetto dei tempi di consegna ?
Prevale il modello o il documento cartaceo ?
Chi ha la proprietà ed il copyright del modello e dei diversi elementi che lo compongono ?
Chi è responsabile in caso di perdita dei dati ?
…………
BIM: collaborazione
OwnerRepresentative
- RUP
Legal
Strutturista
Impiantista
Architetto
AppaltatoreProject
Manager
Operation & maintenance
Manager
Subappaltatore
…
Committente
BIM: un nuovo mercato
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Tipologia di servizi di ingegneria e progettazione nei bandi 2017
BIM: opportunità
BIM: opportunità
Importi dei servizi di progettazione e ingegneria nei bandi 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
La maggioranza dei bandi BIM
è sottosoglia
Stazioni Appaltanti che hanno fatto ricorso al BIM
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Tipologie di interventi cui è stato applicato il BIM
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Tipologie di opere a cui è stato applicato il BIM
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Ripartizione Bandi BIM per Regione
Importi dei servizi di progettazione e ingegneria nei bandi 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
La maggioranza dei bandi BIM
è sottosoglia
La parte normativa
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
I mezzi elettronici di informazione e comunicazionepossono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di
appalto.
SEMPLIFICAZIONE
… dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto …
REGOLA GENERALE
… l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e .. di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione … l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica ..
A PARTIRE DAI BANDI …
Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici che lo desiderino dovrebbero mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate..
… VERSO MISURE PIU’ AVANZATE
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, fatta eccezione per talune situazioni particolari, usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione..
Formati tecnici o processi e standard di messaggistica diversi tra loro potrebbero ostacolare l’interoperabilità non solo all’interno degli Stati membri, ma soprattutto anche tra gli Stati membri…
Prima di specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da usare nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero valutare, da un lato, la proporzionalità tra i requisiti intesi ad assicurare un’identificazione corretta e affidabile dei mittenti della comunicazione in questione e l’integrità del contenuto di quest’ultima e, dall’altro, il rischio di problemi …
INTEROPERABILITA’NON DISCRIMINAZIONE SICUREZZA
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
Si possono presentare casi eccezionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere autorizzate a non usare mezzi di comunicazione elettroniciqualora non usare mezzi di comunicazione elettronici sia necessario per tutelare la natura particolarmente sensibile delle informazioni.
… qualora l’uso di strumenti elettronici non comunemente disponibili potesse offrire il necessario livello di protezione, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati.Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando le amministrazioni aggiudicatrici richiedono l’uso di appositi mezzi di comunicazione sicuri ai quali esse offrono accesso
INFORMAZIONI SENSIBILI DEROGHE ECCEZIONALI
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
STRUMENTI GENERALMENTE DISPONIBILI …
Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC [Tecnologie dell’informazione e della comunicazione] generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
Articolo 22 - Regole applicabili alle comunicazioni
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se necessario, prevedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, purché le stesse offrano modalità alternative di accesso.
Articolo 22 - Regole applicabili alle comunicazioni
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici
For public works contracts and design contests, Member States may require the use of specific electronic tools, such as of building information electronic modelling tools or similar…
Para contratos públicos de obra y concursos de proyectos, los Estados miembros podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, como herramientas de diseño electrónico de edificios o herramientas similares...
Pur les marchés publics de travaux et les concours, les États membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Articolo 22 - Regole applicabili alle comunicazioni
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: …h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi
COMMA 1
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).
L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.
CONSENTE L’USO DEL BIM - ANCHE DA SUBITO …
STABILISCE LE CONDIZIONI D’USO: PERSONALE ADEGUATAMENTE FORMATO …
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi
COMMA 13
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
… nell’ambito della formazione obbligatoria, [la Stazione Appaltante] organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia
e le infrastrutture.
ANAC – Linee Guida n. 3 - RUP
… organizzare “interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici”.
Art. 31. c. 9
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
DECLINAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI
- NON DISCRIMINAZIONE
- INTEROPERABILITA’
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi
COMMA 13
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
Art. 113. c. 4
Il restante 20 per cento del fondo risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 … è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture ….
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016 … sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.
L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.
[Requisiti premianti nell’ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tramite riduzione delle soglie di accesso ad alcuni livelli – oggetto di DPCM – bozza trasmessa dal MIT al Consiglio dei Ministri il 7.2018]
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi
COMMA 13
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Il 29.07.2016 si è INSEDIATA, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, laCommissione prevista all’articolo 23, comma 13 del Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016), istituitacon decreto n. 242 del 15 luglio 2016 dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, GrazianoDelrio.
Detta struttura aveva il compito DI INDIVIDUARE, presso le Stazioni Appaltanti e gli operatorieconomici, MODALITÀ E TEMPI per la progressiva introduzione dei “metodi e strumenti elettronicispecifici”.
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
La Commissione, coordinata dall’ingegner Pietro Baratono,Provveditore alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’EmiliaRomagna, e composta da esperti del MIT, dell’ANAC, della Presidenzadel Consiglio e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nonché delle Universitàattive sul tema, ha operato con il coinvolgimento delle Grandi StazioniAppaltanti vigilate, delle Associazioni maggiormente rappresentative, edelle Istituzioni locali.
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
SULLA BASE DEL PRESUPPOSTO contenuto nell'articolo 23, comma 13 del D.Lgs.50 del 2016, che investe le stazioni appaltanti della progressiva introduzione dellaobbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici per la modellazione e per lagestione informativa, in data 12.01.2018 è stato PUBBLICATO il DecretoMinisteriale 1 dicembre 2017, n. 560, d’attuazione del medesimo articolo.
ll decreto ministeriale 560 È ENTRATO IN VIGORE ai sensi di quanto previstodall’art. 9 del medesimo in data 28.01.2018.
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Il DM rappresenta, a tutti gli effetti
UN ATTO DI POLITICA INDUSTRIALE
che mira a rafforzare la reputazione del Settore della Costruzione innanzi aidecisori economico-finanziari e CHE CERCA DI AVVIARE LA TRANSIZIONEDIGITALE NEL COMPARTO, in analogia a quanto avviene, per altre vie, nei settoridella Manifattura e del Servizio con Impresa 4.0
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016 – aspetti principali
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Il DM 560: investe direttamente le amministrazioni pubbliche,
sottintendendo che la loro maturità digitale incideràprofondamente sull'efficacia del provvedimento, agendo dalversante della Domanda su quello dell'Offerta;
si pone all’interno del generale PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONEdel comparto delle costruzioni, di cui la modellazione e la gestioneinformativa rivestono ruolo di assoluta centralità;
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016 – aspetti principali
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
non detta una disciplina puntuale e generale della materia inesame, risultando gli aspetti di dettaglio probabilmente oggetto diun’apposita linea guida;
non ha carattere manualistico di regolazione puntuale e universale un provvedimento innovativo non solo per il panorama nazionale
ma altresì un precedente a livello europeo, in termini DIESTENSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ dei metodi e degli strumenticitati;
IL DECRETO ATTUATIVO DELL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
uno degli interventi finalizzati al raggiungimento di una migliore qualità deiprogetti e delle opere - criterio ispiratore del Nuovo Codice dei ContrattiPubblici;
mira attraverso la digitalizzazione dei processi, ad una sempre maggioretrasparenza ed efficienza dell’intero comparto con tutti i benefici alla riduzionedella spesa pubblica ed ai prodotti immobiliari o infrastrutturali che neconseguono;
IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 13 DEL D.LGS. 50 DEL 2016
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
La chiave interpretative:«sta essenzialmente NEL PROPORRE AL SETTORE la digitalizzazione (qui nella fattispecie della modellazione edella gestione informativa) come fattore di ACCRESCIMENTO del sistema delle convenienze, sia pure sottoprofili differenti da quelli attuali, tanto attraverso una gradualità temporale di implementazione quantotramite una progressiva maturazione culturale derivante dalla formalizzazione dei processi digitali nelleorganizzazioni e dal monitoraggio delle esperienze conseguite, in modo da lasciare comunque impregiudicatoil ruolo delle PMI.Le premesse iniziali, infatti, evocano implicitamente il fatto che la digitalizzazione del settore delle costruzionipossa apportare tanto benefici alla spesa pubblica e ai relativi prodotti immobiliari o infrastrutturali quantosia in grado di efficientare l'operato degli attori del versante dell'offerta e la loro corrispondenteredditività.”
Relazione di Accompagnamento
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce le modalità e i tempi di progressivaintroduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedentie degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronicispecifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi diprogettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
ART. 1 FINALITA’
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
I metodi e strumenti non vengono specificatamente definiti se nonrifacendosi al successivo art. 3 comma 1 lettera b) (strumentihardware e software di gestione digitale dei processi decisionali einformativi).
ART. 1 FINALITA’
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
estensione ai metodi dei termini della progressiva introduzione dell’obbligatorietàper gli operatori economici
risulterà necessario fare anche riferimento alla normativa tecnica, rispettoall’acquisizione di strumentazione software ed hardware
ART. 1 FINALITA’
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Con l’art. 1 si definisce l’ambito di applicazione dei metodi e degli strumentielettronici per la modellazione e per la gestione informativa.
L’utilizzo dei medesimi si estende A TUTTE LE FASI DI UN’OPERA dallaprogrammazione alla gestione, ivi comprese le attività di verifica.
ART. 1 FINALITA’
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Ai fini del presente decreto si intende per:a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione didati relativi ad un’opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitaliprevalentemente riconducibili ad essi, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione èregolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica dellevariazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilitàdel patrimonio informativo contenuto, di de-finizione delle responsabilità nell'elaborazione deicontenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;
ART. 2 DEFINIZIONI – L’ACDAT
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
• La definizione di “ambiente di condivisione dei dati” risulta analoga a quellaprevista dalla Norma UNI 11337-1.
• Un ecosistema digitale in cui i dati STRUTTURATI in primis per mezzo delmodello informativo sono, prodotti, raccolti e condivisi in base ad espresseprevisioni contrattuali;
• Le amministrazioni pubbliche dovranno decidere liberamente se imporlo o sedelegarne la scelta alle controparti
ART. 2 DEFINIZIONI - L’ACDAT
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
L’ambiente di condivisione dei dati non è solo uno strumento di raccolta ecaricamento dei dati ma anche d’elaborazione dei contenuti.La condivisione dell’infrastruttura informatica sulla quale è basato l’ambiente dicondivisione deve essere regolata attraverso LA DEFINIZIONE DELLERESPONSABILITÀ NELL'ELABORAZIONE dei contenuti informativi e di tutela dellaproprietà intellettuale
ART. 2 DEFINIZIONI - L’ACDAT
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Caratteristiche: Infrastruttura informatica con condivisione regolamentata da precisi sistemi di
sicurezza; Tracciabilità; Successione storica delle operazioni; Conservazione temporale; Definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti e di tutela della
proprietà intellettuale.
ART. 2 DEFINIZIONI - L’ACDAT
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
e) lavori complessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice deicontratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativainterconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzativedal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevatolivello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o ilsuperamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e la sicurezza dei lavora-tori coinvolti,rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’interociclo di vita dell’opera. Rientrano tra i lavori complessi, altresì, quelli determinati da esigenze particolarmenteaccentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in terminicollaborativi è ritenuta fondamentale;
ART. 2 DEFINIZIONI – Lavori complessi
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Il comma 1 lettera e) amplia la definizione di lavori complessi fornita dall’articolo3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici per
contestualizzare la definizione all’applicazione del decreto, non limitandosi agli aspetti legati allanatura dell'opera, ma anche a quelli relativi all’articolazione del procedimento edalla eterogeneità delle discipline coinvolte
ART. 2 DEFINIZIONI – Lavori complessi
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
• ad elevato contenuto tecnologico;• con significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecno-logici,ovvero con rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico;• con un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio diallungamento dei tempi contrattuali e/o superamento dei costi previsti, oltre alla tutela dellasalute dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per lafase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera;• con esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra lediverse discipline
ART. 2 DEFINIZIONI – Lavori complessi
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
1. L’utilizzo dei metodi e strumenti di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici èsubordinato all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi estrumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine diacquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale deiprocessi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedurain cui sono adottati;c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione deiconflitti.2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le datefissate dall’articolo 6, comma 1, in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cuiall’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
L’articolo 3 del Decreto ha come destinatari le stazioni appaltanti e detta LECONDIZIONI CHE DEVONO SUSSISTERE affinché le stesse possanoLEGITTIMAMENTE UTILIZZARE i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 23,comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici.
Dal tenore letterale emerge che:• L’utilizzo “è subordinato” alle condizioni;• le stesse devono sussistere contemporaneamente.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
1. Il piano di formazione del personale:Il BIM ha carattere innovativo
Consegue necessariamente che il personale della Pubblica Amministrazione deveavere e quindi acquisire, una adeguata conoscenza e capacità di utilizzo deglistrumenti in questione, per poterne fare un uso consapevole e proficuo
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
• le stazioni appaltanti dovranno individuare sul mercato i soggetti cui ricorrereper lo sviluppo dei piani di formazione nella maggioranza di casil’Amministrazione non disporrà, almeno nelle prime fasi, di personale internogià “formato” ed in grado a sua volta di erogare un piano di formazione;
• massima attenzione ai contenuti dell’offerta formativa;• Contenuto: Ambito tecnico e di “gestione informativa” (utilizzo complessivo,
coordinato, consapevole di modelli e dati, secondo logiche strutturate edefficaci) e sui profili legali e amministrativi.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
il piano di formazione del personale deve essere “in relazione al ruoloricoperto”, pertanto in funzione del ruolo e delle funzioni dei destinatariall’interno dell’Amministrazione;
Sui tempi della formazione la «Relazione di accompagnamento» fariferimento ad un programma formativo “possibilmente annuale epluriennale”.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software:• Il requisito risulta complementare a quello relativo all’adozione del piano di
formazione;• Un collegamento tra la prescrizione ministeriale e la normativa primaria del
Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare con l’articolo 113, comma 4;• Il piano deve essere anche di manutenzione volto ad assicurare la funzionalità
nel tempo della strumentazione, attraverso la manutenzione
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
La tipologia e le caratteristiche degli strumenti oggetto del piano di acquisizione odel piano di manutenzione saranno da definire caso per caso, in funzione delle:• effettive esigenze dell’Amministrazione e dei progetti che la stessa è chiamata
a porre in essere;• “alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono
adottati”.Variabilità, caso per caso, del piano di acquisizione o manutenzione, in relazioneai fabbisogni operativi (dalla maturità digitale della committenza) e alledisponibilità finanziarie della amministrazione
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Atto organizzativo: ulteriore condizione richiesta ècostituita dall’adozione di un atto organizzativo cheESPLICITI IL PROCESSO DI CONTROLLO E DI GESTIONE,i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
La norma non chiarisce se la portata dell’atto sia generale anche se:• la collocazione sistematica del requisito nell’ambito del Decreto,• la sua qualificazione come adempimento preliminare insieme ad ulteriori
requisiti di carattere generale (piano di formazione e piano di acquisizione);• la stessa natura organizzativa dell’atto, che sembrerebbe appunto richiamare
una strutturazione dei processi e dei gestori non limitata alla singola opera e/oprocedimento
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Il comma 2 stabilisce le tempistiche entro le quali le stazioni appaltanti devono porre in essere gliadempimenti descritti:
il termine ultimo viene fatto coincidere con le date fissate all’art. 6 del Decreto in relazioneall’introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti di cui all’art. 23, comma 1, lett. h), del D.Lgs.50/2016.Nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà prevista all’art. 5 del Decreto diutilizzare detti metodi e strumenti già a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decretomedesimo, dovranno in ogni caso preventivamente adempiere agli obblighi in questione
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
• Non è prevista una sanzione espressa in caso di ritardonell’adozione dei descritti adempimenti.
• Costituendo le condizioni in questione adempimentipreliminari all’uso degli strumenti BIM il ritardo impediràalla stazione appaltante l’utilizzo di tali strumenti.
ARTICOLO 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti nonproprietari. I dati sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti se-condo lemodalità indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili inqualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, co-struzione e gestionedell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quantoprevisto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale econtrollati nella loro evoluzione tecnica da organismi indi-pendenti. Le informazioni prodotte econdivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento, sonofruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commercialiindividuali specifiche.
ART. 4 - Interoperabilità COMMA 1
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
In ottemperanza, ai principi di:• libera concorrenza;• non discriminazione;• trasparenza e proporzionalitàl’intendimento del legislatore è rappresentato dal non condizionare lamodellazione e la gestione informativa AL RICORSO A PREDETERMINATIFORMATI PROPRIETARI, per evitare l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologichecommerciali individuali specifiche.
ART. 4 - Interoperabilità COMMA 1
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
L’art. 68, c. 5 lett. b) prevede che le specifiche tecniche vengano formulate secondo tra le altre lemodalità seguenti:mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza:• alle norme che recepiscono norme europee;• alle valutazioni tecniche europee;• alle specifiche tecniche comuni;• alle norme internazionali;• ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione;• o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di
progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture.
ART. 4 - Interoperabilità COMMA 1
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
I flussi di dati, espressi in formati neutri e non proprietari, devono avvenireall’interno dell'ambiente di condivisione dei dati, dovendo essere utilizzabili econdivisibili, al fine di migliora-re i processi decisionali
Risulta necessario regolamentare a livello contrattuale i ruoli e le responsabilitàdegli attori convolti durante tutto il ciclo di vita dell’opera, ma anche la sicurezzainformatica dei medesimi
ART. 4 - Interoperabilità COMMA 2
D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici
Viene richiamato il contenuto dell’art.58 (Procedure svolte attraversopiattaforme telematiche di negoziazione) del codice dei contrattipubblici ed in particolare il comma 10 del medesimo il quale prevedeche: “L'Agenzia per l'Italia Digi-tale (AGID) emana, entro il 31 luglio2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e lacondivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e dinegoziazione”.
ART. 4 - Interoperabilità COMMA 3
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioniappaltanti, purché abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3, possonorichiedere l’uso dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, letterah), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi direcupero, riqualificazioni o varianti
ART. 5 - Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici dimodellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Le regole per le stazioni appaltanti che volessero anticipare l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici dimodellazione rispetto alle date di cui all’articolo 6, date a partire dalle quali detto utilizzo diventeràobbligatorio.
L’esercizio di tale facoltà è in ogni caso soggetta agli stessi condizionamenti di cui all’art. 3.
il testo di Decreto sottoposto a consultazione indicava come prioritario l’utilizzo facoltativo del BIM per ilavori complessi. Tale indicazione non è stata confermata
Il Decreto ha conservato la facoltà, specificando che l’utilizzo di sistemi BIM è condizionatoall’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3
ART. 5 - Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumen-ti elettronici di cui all'articolo 23,comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 10gennaio 2019;b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 10gennaio 2020;c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 10gennaio 2021;d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, adecorrere dal 10 gennaio 2022;e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a l milione di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2023;f) per le opere di importo a base di gara inferiore a l milione di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2025.
ART. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modella-zione per l’edilizia e le infrastrutture.
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
ART. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modella-zione per l’edilizia e le infrastrutture.
Entrata in vigore dal… Importo base di gara [Euro]
1° gennaio 2019 100 milioni
1° gennaio 2020 50 milioni
1° gennaio 2021 15 milioni
1° gennaio 2022
Superiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite
all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici
1° gennaio 2023 1 milione
1° gennaio 2025 inferiore a 1 milione
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita unaCommissio-ne, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con ilcompito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti infase di applicazione del pre-sente decreto, nonché di individuare misurepreventive o correttive per il loro supera-mento, anche al fine di consentirel’aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto.
ART. 8 - Commissione di monitoraggio
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Per i compiti e le funzioni è necessario attendere il contenuto del decretoistitutivo della Commissione;
Attività consultiva; tenere sotto osservazione quale sia il livello di attuazione e implementazione
dei metodi e degli strumenti specifici ed eventualmente di intervenire, acarattere preventivo e correttivo;
ART. 8 - Commissione di monitoraggio
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
In forza dei compiti di monitoraggio specifici della commissione (attraverso verifiche e acquisizioni di informazioni presso le amministrazioni pubbliche) risulterà necessario porre attenzione alla composizione della medesima evitando possibili conflitti d’interesse;
i compiti affidati alla Commissione coincidano con quelli di competenza della Cabina di Regia ex art. 212 rubricato “Indirizzo e coordinamento” del Codice dei contratti Pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ART. 8 - Commissione di monitoraggio
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui progettazione siastata attivata successivamente alla data della sua entrata in vigore. E' facoltàdelle stazioni appaltanti utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici specifici allevarianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati primadell'entrata in vigore del presente decreto.2. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della suapubblica-zione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ART. 9 – Entrata in vigore
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Viene stabilito:l’ambito oggettivo (a quali opere si applica);
l’ambito temporale di applicazione del Decreto (quandoentra in vigore)
ART. 9 – Entrata in vigore
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
Possibili interpretazioni1. Si dovrebbe far riferimento al momento della pubblicazione del bando per
l’affidamento della progettazione, ovverossia il momento in cui ha inizio (siattiva, appunto) l’iter che porterà alla approvazione del progetto da porre poi abase della gara.
ART. 9 – Entrata in vigore
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560
2. Il testo di DM oggetto di consultazione prevedeva che “Le disposizioni del presentedecreto si applicano a opere i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data dellasua entrata in vigore”.
L’eliminazione del testo finale del DM dal riferimento alla pubblicazione del bando può lasciareintendere che l’attivazione della progettazione andrebbe ricondotta ad un momento antecedenteal bando e quindi al primo atto amministrativo di programmazione che dà inizio al procedimentoper addivenire alla acquisizione della progettazione.
ART. 9 – Entrata in vigore
La parte contrattuale
75% 25%
Capitolato d'appalto
50% 50%
25% 75%
75% 25%
Schema di contratto
Elaborazione grafica
Assicurazioni
Quale è il livello di informazione richiesto per il modello ?
Chi modifica il modello e come informa gli altri soggetti coinvolti ?
Dove è custodito il modello (hosted and stored) ?
Quali hardware e software si utilizzano ?
Chi li mette a disposizione ?
Come si verifica l’avanzamento nello sviluppo del modello ed il rispetto dei tempi di consegna ?
Prevale il modello o il documento cartaceo ?
Chi ha la proprietà ed il copyright del modello e dei diversi elementi che lo compongono ?
Chi è responsabile in caso di perdita dei dati ?
Nuovi documenti contrattuali
CAPITOLATO INFORMATIVO (CI) Individuazione da parte del Committente dei requisiti di
produzione, gestione (verifica, validazione, archiviazione, …) e trasmissione di dati, informazioni e
contenuti informativi[EIR – Employer Information Requirement]
COMMITTENTE
OFFERENTE
COMMITTENTE AGGIUDICATARIO
OFFERTA PER LA GESTIONE INFORMATIVA (OGI) esplicitazione e specificazione della gestione
informativa nell’offerta dell’affidatario in risposta alle esigenze ed ai requisiti richiesti dal Committente
[BIM execution Plan pre-contract award]
PIANO PER LA GESTIONE INFORMATIVA (PGI) pianificazione operativa della gestione informativa
mediante approfondimento o revisione, d’intesa con il Committente della OGI
[BEP - BIM executin plan-BEP]
NORME UNI 11335-5Flussi informativi nei processi digitalizzati
Fase precontrattuale – appalto privato
Committente
Capitolato Informativo
Richiesta di offerta
Operatore A Operatore B Operatore C
Offerta per la Gestione
Informativa A
Offerta per la Gestione
Informativa B
Offerta per la Gestione
Informativa B
Operatore scelto dal Committente
Fase precontrattuale – appalto privato
Piano Gestione Informativa
Accettazione PGI da parte del
Committente
Contrattualizzazione
Operatore scelto dal Committente
Esecuzione
Operatore scelto dal Committente
Contrattualizzazione
Piano Gestione Informativa
Accettazione PGI da parte del
Committente
Esecuzione
1 2
Appalto pubblico – DM 560/2017
COMMITTENTE Capitolato informativo
OFFERENTE Offerta gestione
informativa
COMMITTENTEAFFIDATARIO Piano gestione
informativa
Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere: … requisiti informativi ….
piano di gestione informativa: il documento redatto dal candidato o dall'appaltatore ovvero dal concessionario al momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto che, in risposta ai requisiti informativi del Capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti.
Capitolato Informativo
Parte Tecnica Parte Gestionale
Caratteristiche tecniche e prestazionali dihardware e software (lato committente e latooperatore)
Formato dei dati messi a disposizione dalcommittente
Formato di fornitura e scambio dei dati Specifiche di classificazione di oggetti Specifiche per l’inserimento di oggetti Competenza di gestione informativa
dell’operatore…
Ruoli e responsabilità ai fini informativi Modalità di condivisione dei dati Disposizioni per la tutela e la sicurezza del
contenuto informativo Modalità di programmazione e gestione dei
contenuti informativi da parte di eventualisubaffidatari
Modalità di archiviazione Modalità di consegna finale dei modelli, oggetti e/
elaborati informativi …
NORME UNI 11335-5
Flussi informativi nei processi digitalizzati
Capitolato Informativo – DM 560/2017
Il capitolato allegato alla documentazione di gara deve contenere
i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali.
il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
Capitolato Informativo come condizione necessaria per le gare BIM
Stimolo per la digitalizzazione dell’anagrafica del patrimonio esistente
Fase precontrattuale – appalto pubblico
Stazione Appaltante
Capitolato di gara (Informativo)
Bando
Concorrente A Concorrente B Concorrente C
Offerta A (OGi)
Offerta B (OGI)
Offerta C(OGI)
Aggiudicatario
Offerta economicamente più vantaggiosa
Contratto (PGI)
Appalto pubblico – DM 560/2017
Capitolato informativo
Regole del gioco
Norma di principi generali
Si doveva effettuare un richiamo alle norme UNI ?
In ogni caso ineludibile necessità di chiarezza
TAR Lombardia 1210/2017: «Il Comune non dispone di proprie linee guida (Bim Guides) né di proprie specifiche informative … elementi di incertezza»
Rapporto Capitolato Informativo/OGI: - coerenza con CI/varianti dove ammesse
Appalto pubblico – DM 560/2017
COMMITTENTE Capitolato informativo
Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitoricui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell’opera, nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.
Regolamentazione in vista della gara dei rapporti con subappaltatori e subfornitori
In particolare regolamentazione degli apporti dei subappaltatori, tra l’altro in termini di: Proprietà Utilizzo dei contenuti (in caso di gara con esito negativo …) Costi
Esempio Bando 2018
Stazione Appaltante AGENZIA DEL DEMANIO-ABRUZZO-MOLISE
OggettoVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, STRUTTURALE TECNOLOGICO E IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN BIM
- CASERMA INFELISI (CHIETI) -
ImportoEURO 152.551,00
Criterio di aggiudicazioneOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Data1 FEBBRAIO 2018
Esempio Bando 2018
Esempio Bando 2018
Esempio Bando 2018
Esempio Bando 2018
Modalità di messa a disposizione dei documenti DM 560/2017
fase “a regime”
La documentazione di gara viene resa disponibile su supporto informatico per mezzo di formati digitali
coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato
informativo
fase “transitoria”
La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo
restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario,
dalla documentazione digitale
Criteri di prevalenza tra documenti – DM 560/2017
fase “a regime”:
La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico, nella misura in cui
ciò sia praticabile tecnologicamente (art. 7, c. 5).
fase “transitoria”:
La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto
cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo elettronico per quanto
concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici (art. 7, c. 4).
Tabella di sintesi – profili giuridici
Il Codice prevede l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
Il BIM consente ed al contempo richiede modalità di lavoro collaborativo tra gli attori coinvolti
Gli strumenti elettronici specifici utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari
PrivacyProprietà
intellettuale e diritto d’autore
SicurezzaAdeguamento dei profili assicurativi
Predisporre nuovi documenti contrattuali
Emendare i contratti in uso
Formazione per le Stazioni Appaltanti, per i professionisti e
per le imprese
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Ciò che meglio caratterizza la nuova metodologia BIM ed al contempo richiede unripensamento degli attuali strumenti di regolamentazione, è la nozione dicollaborazione. Il BIM incentiva e incoraggia collaborazioni trasversali tra tutti i diversi soggetti
coinvolti nella filiera del comparto delle costruzioni; Risulta necessario un ripensamento delle tradizionali modalità di allocazione
delle responsabilità e della gestione dei rischi; Il BIM è un approccio lavorativo innovativo dal quale discende la necessità di
nuove figure professionali (BIM Mana-ger, BIM Coordinator, BIM Specialist, etc)
La collaborazione
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
«Chiunque, o qualunque entità accetti di agire entro un ecosistema digitale generagrandi moli di dati e di informazioni che permettono di comprendere e diprevedere quasi in tempo reale i fenomeni e che, al contempo, ne consentono ilmonitoraggio o l'indirizzo: ragion per cui tutela della proprietà intellettuale,sicurezza del dato e garanzia di riservatezza delle informazioni diverranno semprepiù sensibili.»
Angelo Luigi Camillo Ciribini, DICATAM, Università degli Studi di Brescia
La collaborazione
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
La metodologia BIM è un approccio fondato:
sulla collaborazione tra le diverse figure coinvolte sulla gestione delle informazioni in un ambito di condivisione.
Il tema dell’interoperabilità è quindi centrale in quanto per lametodologia in questione L’INTEGRAZIONE delle informazioni èl’essenza stessa dell’innovazione
L’interoperabilità
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
L'interoperabilità da un punto di vista “informatico”, è la capacità di un sistema odi un’applicazione di cooperare e di scambiare informazioni o servizi con altrisistemi o applicazioni, consentendo di uniformare i flussi di lavoro e facilitandol’automazione.
Obiettivo dell'interoperabilità è permettere L'INTERAZIONE fra sistemi differentied il riutilizzo delle informazioni anche fra applicativi non omogenei.
L’interoperabilità
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
• Il D.Lgs 50 all’art. 23 comma 13 prevede che gli strumenti elettronici specificidevono utilizzare piattaforme interoperabili.
• Art. 4 (Interoperabilità) del DM 516 le stazioni appaltanti utilizzano piattaformeinteroperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.
La piattaforma interoperabile
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
La piattaforma interoperabile - Definizioni
Norma UNI
piattaforma collaborativa (digitale):raccolta di modelli, oggetti edelaborati informativi riferiti ad unapluralità di oggetti, opere ocomplessi di opere, loro prodotti eprocessi;
Insieme di applicativi informativiinteroperabili, ma, anche ecosistemadigitale in cui tutti i dati in essopresenti siano effettivamente«leggibili», cioè computabili.
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
la piattaforma di collaborazione è normalmente un tipo disoftware concepito come un servizio “cloud” fruibileattraverso un normale browser di navigazione in internet.
a questa soluzione si affiancano versioni desktop dainstallare e versioni per dispositivi mobili.
La piattaforma interoperabile
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Piattaforma interoperabile
LE PIATTAFORME DI CONDIVISIONEE INTEGRAZIONE PROGETTUALEpropriamente dette: sono strumentidi visualizzazione e condivisione dimodelli informativi, evoluti anchenella gestione di contenutiinformativi non direttamentericonducibili ai modelli
LE PIATTAFORME DI GESTIONEDOCUMENTALE: partono da unatradizione di gestione,movimentazione e organizzazione dicontenuti informativi attraversoprocedure automatizzate e tracciabili
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Né il DLgs 50 del 2016 né il DM 516 danno una definizione di«piattaforma interoperabile» ma solo, quest’ultimo diACDAT.
Risulta necessario un chiarimento da parte del legislatore.
La piattaforma interoperabile
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Ambiente di condivisione di dati, informazioni e modelli
caratterizzato dal fatto che ogni attore interagire con gli altri in ogni singola fase
risulta necessario definire a chi spetti la titolarità nonché la gestione del medesimo.
ACDAT - L’ambiente di condivisione dei dati - Proprietà
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
La norma UNI 11337-5 prevede che:«la gestione dell’ACDat sia posta preferibilmente in capo alla committenza; vienespecificato tuttavia come la stazione appaltante possa in alternativa alla gestionediretta, affidarla esternamente ad un operatore economico qualificato».
Compete alla committenza la disciplina del flusso di gestione delle informazioni
DA E VERSO l’ACDat attraverso al redazione del capitolato Informativo.
L’ambiente di condivisione dei dati – La proprietà
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Con il Capitolato Informativo dovranno essere definiti ilsoggetto o in caso di proprietà condivisi, i proprietari ecustodi finali dell’ACDat al termine di ogni processo.
Risulta inoltre in capo alla committenza LA GARANZIADELL’INTEGRITÀ DEI DATI nell’eventuale trasferimentodell’ACDat a terzi.
L’ambiente di condivisione dei dati – La proprietà
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Dovranno infine essere regolamentati a livello contrattuale in caso di utilizzodell’ACDAT:• gli accessi;• le relative autorizzazioni;• la sicurezza;• la tutela della privacy;• La tutela della proprietà intellettuale.
L’ambiente di condivisione dei dati – La proprietà
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
• La piattaforma, INTERNA ALLA S.A., può diventare il cardine intorno al quale ruota tutta l’attività dicoordinamento progettuale
• Laddove il common data environement o ACDat sia imposto esternamente, o gestito attraverso piùpiattaforme, può assolvere alla funzione di “work in progress” attraverso il quale MODULARE le consegneprogettuali ai sistemi di ordine superiore e che consentono la fase di “condivisione” e “pubblicazione”progettuale.
• Diventa strategica l’adozione di uno strumento che garantisca una piena compatibilità con i formati aperti(ifc, LandXml, pdf, dxf, csv), che abbia una certa flessibilità nella gestione files
L’ambiente di condivisione dei dati – La proprietà
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Ogni progetto efficiente comincia da una buona gestione delle informazioni.
Tutte i soggetti coinvolti (clienti, project manager, appaltatori, subappaltatori, etc.) nel progettoHANNO BISOGNO DI UN ACCESSO RAPIDO E SICURO ai documenti aggiornati (disegni CAD/BIM,contratti, report, programma lavori, gare/offerte, etc.).
Più i progetti sono grandi e maggiore è la dispersione delle informazioni e la difficoltà di avere una visione d’insieme.
Un applicativo di archiviazione documentale PERMETTE DI RAGGRUPPARE TUTTI I DATI in modo da poter monitorare le informazioni fondamentali del progetto da una sola interfaccia
L’ambiente di condivisione dei dati – Sicurezza
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
LA SICUREZZA E LA RISERVATEZZA dei dati non sono tematiche nuove per il comparto delle costruzioni.
L’innovazione tecnologica: permettendo un livello senza precedenti di raccolta continua di dati; una maggiore replicabilità degli stessi;
espone gli operatori del settore a nuovi rischi e criticità
richiede ripensamento dei modelli di tutela consolidati, e l’organizzazione di più stringenti regolecontrattuali sulla riservatezza delle informazioni.
L’ambiente di condivisione dei dati
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
La norma UNI 11337, parte 6 detta le norme che l’affidatario dovràconsiderare in materia di sicurezza - in aggiunta alla legislazionevigente - allo scopo di garantire: la disponibilità; l’integrità; la riservatezza del con-tenuto informativo digitale all’interno del
processo.
Sicurezza dei dati
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Il massimo standard internazionale per la gestione della sicurezza informatica è l’ISO 27001; L’ISO27001 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della
sicurezza delle informazioni - Requisiti) definisce i requisiti per IMPOSTARE, IMPLEMENTARE EVERIFICARE un sistema di gestione delle informazioni;
Il committente, in ambito BIM, dovrà individuare le specifiche necessarie al fine di garantire ilrispetto dei principi dettati dalla medesima norma tecnica;
Sarebbe necessario orientarsi solo su piattaforme di archiviazione e condivisione documentalecertificate ISO 27001
Sicurezza dei dati – ISO27001
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
La committenza dovrà dotarsidi una scheda informativa digitale identificativa
da allegare al modello grafico al momento del caricamento nella piattaforma, daparte dell’affidatario, contenente:• gli scopi;• l’identità del modellatore delle informazioni;• una breve descrizione del modello stesso.Da tale scheda sia il committente sia l’affidatario, potranno ricavare leresponsabilità delle figure professionali associate ai modelli pubblicati.
Sicurezza dei dati – ISO27001
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ilRegolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche conriguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di talidati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Il Regolamento Europeo è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e si applicherà intutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018.
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Privacy- Definizioni
«DATO PERSONALE»: qualsiasi informazioneriguardante una PERSONA FISICAIDENTIFICATA O IDENTIFICABILE(«interessato»); si considera identificabile lapersona fisica che può essere identificata,direttamente o indirettamente, conparticolare riferimento a un identificativocome il nome, un numero di identificazione,dati relativi all’ubicazione, un identificativoon-line o a uno o più elementi caratteristicidella sua identità fisica, fisiologica, genetica,psichica, economica, culturale o sociale
«TITOLARE DEL TRATTAMENTO»: personafisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizioo altro organismo che, singolarmente oinsieme ad altri, DETERMINA LE FINALITÀ E IMEZZI DEL TRATTAMENTO DI DATIPERSONALI; quando le finalità e i mezzi di taletrattamento sono determinati dal dirittodell’Unione o degli Stati membri, il titolare deltrattamento o i criteri specifici ap-plicabili allasua designazione possono essere stabiliti daldiritto dell’Unione o degli Stati membri; (C74).
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Privacy- Definizioni
«RESPONSABILE DELTRATTAMENTO» è: la personafisica o giuridica, l’autoritàpubblica, il ser-vizio o altroorganismo che tratta datipersonali per conto deltitolare del trattamento.
«VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI»da intendersi come: la violazione disicurezza che comportaaccidentalmente o in modo illecito ladistruzione, la perdita, la modi-fica,la divulgazione non autorizzata ol’accesso ai dati personali trasmessi,conservati o comunque trattati.
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Il regolamento rimarca l’importanza della “responsabilizzazione” DI TITOLARI ERESPONSABILI
attraverso
l’attuazione delle necessarie misure quali L'ADOZIONE DI MODELLIORGANIZZATIVI e tecnologici di gestione di controllo dei dati, sicuri, perdimostrare la corretta applicazione e ottemperanza alle previsioni dettate dalregolamento.
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Al fine di raggiungere uno standard di sicurezza e di protezione dei dati integrato SIN DALLAPROGETTAZIONE, viene introdotto il criterio del “data protection by default and by design”, di cui all’art. 25del Regolamento.
il trattamento va strutturato prevedendo A MONTE le garanzie indispensabili:• “al fine di soddisfare i requisiti” del regolamento;• tutelare i diritti degli interessati;Tenendo altresì conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e lelibertà degli interessatiDeve avvenire “sia al momento DI DETERMINARE I MEZZI del tratta-mento sia ALL’ATTO DEL TRATTAMENTOstesso” e richiede un’analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Rilevante in ambito BIM sono le prescrizioni dettate dall’art. 26 del Regolamentoche disciplina LA CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO e impone ai titolari didefinire con uno specifico atto, IL RISPETTIVO AMBITO DI RESPONSABILITÀ E ICOMPITI con particolare riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati, chehanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi deititolari operanti congiuntamente.
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Fondamentale in ambito BIM è inoltre l’obbligo previsto dall’art. 37 delRegolamento di designazione da parte del titolare del trattamento e delresponsabile del trattamento di un responsabile della protezione dei dati (DataProtection Officer o DPO)
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
il DPO è incaricato dei seguenti compiti:a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamen-to nonché ai dipendenti che eseguono iltrattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relativealla protezione dei dati;b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei datinonché delle politiche del titolare del tratta-mento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compre-sil'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività dicontrollo;c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei da-ti e sorvegliarne lo svolgimento ai sensidell'articolo 35;d) cooperare con l'autorità di controllo; ee) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al tratta-mento, tra cui la consultazione preventiva di cuiall'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debita-mente i rischi inerenti al trattamento, tenuto contodella natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Il DPO svolge un ruolo fondamentale nella protezione dei dati inambito aziendale, e pertanto dovrà essere annoverato tra gliinterlocutori del BIM Manager ed in ogni caso degli altri membri delcosiddetto BIM Team
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
PRINCIPALI ATTIVITÀ da svolgere in ambito BIM:
1. Analisi dei responsabili del trattamento anche outsourcer (chi ad esempio gestisce il sistemainformatico, se società, riceve una nomina a responsabile);
2. Minimizzazione del trattamento: va analizzata la possibilità di inserire nel modello un datoanonimo rispetto ad un dato identificativo, non che di eliminare i dati la cui presenza non sianecessaria;
3. Definizione degli accessi: I DATI contenuti nel sistema BIM vanno PARTIZIONATI in maniera taleda limitare gli accessi ai soli soggetti che abbiano necessità di accedere;
4. Istruzioni: vanno predisposte apposite istruzioni per gli addetti al trattamento;
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Procedure: vanno create delle procedure apposite al fine di dare sempre prova di quanto fatto.1. Procedura di accesso: definisce chi deve accedere ai dati e in che modalità;2. Procedura di cancellazione: definisce i tempi di conservazione e chi debba cancellare i dati;3. Procedura di raccolta: definisce modalità di raccolta e moduli a supporto (es.informative);4. Procedura di sicurezza: definisce le misure informatiche e fisiche a protezione dei dati, indicando quali
siano le logiche alla base delle scelte. In questa procedura rientra anche la DPA;5. Procedura di comunicazione a terzi: si identificano i soggetti a cui possono essere comunicati i dati, chi è
addetto alla comunicazione e in che modalità la comunicazione avvenga;6. Procedura di accesso, rettifica, esercizio dei diritti: indica come agire in caso di richieste di esercizio dei
propri diritti da parte di interessati. Ciò è molto importante anche alla luce della trasparenzaamministrativa;
7. Procedura DPO: indica i compiti del DPO e i criteri di scelta dello stesso. Indica anche come il DPO debbarapportarsi alle Autorità Garanti
Privacy - Regolamento Europeo 2016/679
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
“Software as a Service”, consiste nel servirsi DI APPLICAZIONI SOFTWARE forniteda gestori del cloud ed UTILIZZATE SU RICHIESTA, sempre più in uso dallePubbliche Amministrazioni.Con il Software as a Service il fornitore del servizio installa l'applicazione neipropri data center, e fornisce agli utenti UNA INTERFACCIA PER UTILIZZARLA,come ad esempio una interfaccia web.Tale modalità, permette di evitare la gestione al proprio interno dei dati e delleapplicazioni, esternalizzando detto servizio, con un sensibile risparmio nellagestione del personale.
Software as a Service
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Con riferimento ai servizi offerti dal cloud risoluta necessario soffermarsi suimodelli di dispiegamento.Il modello di dispiegamento dei servizi cloud fa riferimento AI DATA CENTER IN CUISONO INSTALLATI DETTI SERVIZI.Quest’ultimi infatti possono essere installati:• nei data center di un fornitore che li rende accessibili a tutti gli utenti;• nei data center degli utenti stessi;• su macchine riservate situate però in data center di fornitori pubblici,
Software as a Service – Modello di dispiegamento
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
I servizi di “PUBLIC CLOUD” SONO OFFERTI DA FORNITORI che mettono a disposizione dei propriutenti/clienti la potenza di calcolo e/o di memorizzazio-ne dei loro data center.I VANTAGGI del cloud pubblico:• per il cliente consiste nel fatto che il medesimo può richiedere l'utilizzo dei servizi cloud di cui necessita
nel momento in cui ne ha la necessità;• esclusivamente per il tempo che gli sono necessari;• con riduzione per il cliente degli investimenti in infrastrutture IT e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
interne.LA CRITICITÀ è rappresentata dal fatto che il cliente non sempre ha il com-pleto controllo dei suoi dati e deisuoi processi
Software as a Service
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Con il cloud pubblico vi dovranno essere DUE SOGGETTI CON UN RUOLO DETERMINANTE EDATTIVO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.1. L’UTILIZZATORE del sistema cloud;2. IL FORNITORE DEL SERVIZIO cloud provider, essendo a quest’ultimo affidata la conservazione
dei dati caricati dall’utenteCONSEGUENZA
• vanno imposte al provider le clausole relative ai livelli di servizio ed al rispetto della disciplinasulla tutela dei dati personali appropriate alle nuove modalità di conservazione;
• Deve essere espressamente stabilita LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL PROVIDER oltreche degli eventuali ed ulteriori soggetti coinvolti, in caso di violazione.
Software as a Service
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
Il “PRIVATE CLOUD” è caratterizzato DALL’INSTALLAZIONE DEL CLOUD DALL'UTENTE, nel propriodata center e per suo utilizzo esclusivo.
Il vantaggio: i servizi vengono FORNITI da elaboratori nella disponibilità dell'utente.Il cliente: avrà il pieno controllo delle apparecchiature sulle quali vengono conservati i dati e vengono
eseguiti i suoi processi; potrà, inoltre, adottare le politiche di sicurezza che ritiene più opportune per la protezione dei
suoi dati.
Software as a Service
Metodi e strumenti specifici – Profili giuridici
La scelta di un cloud computing potrebbe comportare la necessità per il cliente di formalizzare un rapporto contrattualecon il provider indipendentemente dal rispettivo luogo di stabilimento.
nell’unione europea si applica – grazie alla disciplina comunitaria – un livello di tutela armonizzato, al fine di garantirestandard elevati ai dati personali, mentre in alcuni paesi extra UE le diverse normative potrebbero assicurare un livellodi tutela differente e conseguentemente anche minore.
l’art 25 prevede che: “Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto diun trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paeseterzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato… qualora la Commissione constati, che un paese terzonon garantisce un livello di protezione adeguato, gli Stati membri adottino le misure necessarie per impedire ognitrasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione
Software as a Service
BIM: opportunità
Importi dei servizi di progettazione e ingegneria nei bandi 2017
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
La maggioranza dei bandi BIM
è sottosoglia
Bandi
Come è stato chiesto il BIM negli atti di gara
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2017
Stazione Appaltante COMUNE DI CERVIA
OggettoPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, C.S.P. E C.S.E.
- RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DEL SALE DARSENA -
BIM EVENTUALE (LIGHT…)
ImportoEURO 481.634,22
Criterio di aggiudicazioneOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Data21 NOVEMBRE 2017
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Stazione Appaltante REGIONE BASILICATA
OggettoFATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA – PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA – CSP
PER ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO PLESSO OSPEDALIERO VILLA D’AGRI
BIM EVENTUALE (LIGHT…)
ImportoEURO 234.959,59
Criterio di aggiudicazioneOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Data12 GENNAIO 2018
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Stazione Appaltante FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL
OggettoDIREZIONE LAVORI, CSE E CONTABIITA’ LAVORI
RICOSTRUZIONE POST SISMA - RISANAMENTO MASSICCIATA LINEA NOVELLARA- SAN GIACOMO
EVENTUALE RESTITUZIONE IN BIM DEGLI AS BUILT
ImportoEURO 402.743
Criterio di aggiudicazioneOFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Data8 Febbraio 2017
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Stazione Appaltante CITTÀ DI GRUGLIASCO (TO)
OggettoPROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE
-SCUOLA PRIMARIA BARACCA-
EVENTUALE GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE E CONTABILITA’ MEDIANTE BIM
ImportoEURO 245.386,67
Criterio di aggiudicazioneOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Data2 Gennaio 2018
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Stazione Appaltante AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE E DELLA VAL D’ AOSTA
OggettoVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
- EX CASERMA CAVALLI (NOVARA)-
BIM OBBLIGATORIO
ImportoEURO 103.147,00
Criterio di aggiudicazioneOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Data15 Maggio 2017
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Stazione Appaltante AGENZIA DEL DEMANIO-ABRUZZO-MOLISE
OggettoVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, STRUTTURALE TECNOLOGICO E IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN BIM
- CASERMA INFELISI (CHIETI) -
ImportoEURO 152.551,00
Criterio di aggiudicazioneOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Data1 FEBBRAIO 2018
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Bandi di gara
Regolamento di qualificazione SQ-BIM
REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE SQ-BIM
Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50/2016, ed anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 13 del D.Lgs.50/2016, in merito alla possibilità per le Stazioni Appaltanti di richiedere, con riferimento alle nuove opere nonché agli interventi di recupero,riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, letterah) di detto art. 23, è istituito presso ITALFERR S.p.A., in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti raggiungibile all’indirizzowww.acquistionline.italferr.it, il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI MODELLIINFORMATIVI BIM PER I GRUPPI DI PROGETTAZIONE ITALFERR S.p.A (d'ora in poi anche “SQ-BIM”).I servizi di supporto di cui al presente Sistema prevedono l’utilizzo esclusivamente di metodi e strumenti elettronici di modellazione perl’edilizia e le infrastrutture (BIM – Building Information Modeling), così come definiti dal comma 1 lettera h) dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016.Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Prestatori di Servizi, nell’ambito dei quali ITALFERR S.p.A. individua i Soggetti da invitare allesingole procedure di affidamento di servizi di supporto alla progettazione per lo sviluppo di modelli informativi BIM (d’ora in poi anche“Servizi BIM”).Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il “Regolamento di Qualificazione”. IlRegolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai Prestatori di Servizi al fine di ottenere l’iscrizione al Sistemanonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.
Art. 1 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE SQ-BIM
I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno essere in possesso, ai fini dell’iscrizione, deirequisiti di seguito specificati:
B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria1. Fatturato Globale in ServiziIl fatturato globale in servizi, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data dipresentazione della domanda d’iscrizione, deve essere almeno pari a 1,1 volte l'ammontare dellasomma delle classi di importo per le quali viene richiesta l’iscrizione al Sistema. [Nota: Talefatturato è da intendersi riferito a Servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)del D.Lgs. n. 50/2016, non necessariamente resi con modalità BIM.]
Art. 6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE SQ-BIM
Esperienza specifica maturata nella prestazione di servizi rientranti nelle categorie dispecializzazione per cui si richiede la iscrizione.In particolare:1. Servizi AnaloghiAvvenuta esecuzione di servizi analoghi a quelli descritti nella categoria di specializzazione per laquale si richiede la qualificazione, effettuati nei migliori 5 anni (consecutivi), nel decennioantecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione, per un importo complessivo noninferiore ad un valore pari a 1,25 volte la classe d’importo per la quale si richiede l’iscrizione alSistema.[Nota Tali servizi sono da intendersi riferiti a Servizi di ingegneria e di architettura, di cuiall’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n.50/2016, non necessariamente resi con modalità BIM.]
C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale
REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE SQ-BIM
Presenza in organico di un Responsabile Tecnico, Ingegnere o Architetto o Laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalentesvolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 (dieci) anni nonché iscritto, al momento della presentazione delladomanda di iscrizione, al relativo albo professionale ove previsto dal vigente ordinamento ovvero abilitato all’esercizio della professionesecondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea cui appartiene il Soggetto.
Gli Ulteriori Requisiti Tecnici sono riportati rispettivamente nelle Schede Tecniche previste per ciascuna categoria e classe di importo,costituenti parte integrante e sostanziale dell'Allegato 1 al presente Regolamento (“Categorie di Specializzazione”).Tali requisiti sono rappresentati :• dalle “Esperienze pregresse”, di cui al punto 5.a) della Scheda Tecnica;• dalle “Esperienze BIM”, di cui al punto 5.b) della Scheda Tecnica;• dalla “Disponibilità delle figure professionali per tutta la durata della qualificazione”, di cui al punto 5.c) della Scheda Tecnica;• dalla “Disponibilità di idonee attrezzature tali da permettere l'esecuzione delle attività relative alle singole categorie dispecializzazione per cui si richiede la qualifica”, di cui al punto 5.d) della Scheda Tecnica).
3. Responsabile Tecnico - 5 Ulteriori requisiti tecnici
REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE SQ-BIM
Scheda Tecnica categoria A) – Classe IVSupporto alla progettazione di opere civili ivi comprese anche le opere d'arte maggiori, i tracciati e gli studi geologici,geotecnici, idrologici ed idraulici.
5.b) ESPERIENZE BIM: Aver eseguito attività di modellazione mediante software di BIM authoring relative ad almeno n.2progetti riguardanti Opere Civili inerenti ad infrastrutture ferroviarie.
5.c) DISPONIBILITA' DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI PER TUTTA LA DURATA DELLA QUALIFICAZIONE:1. 1 Ingegnere senior specialista strutture o geotecnico o trasportista (con esperienza > di 10 anni) con attuale ruolo di BIMCoordinator.2. 3 Ingegneri junior specialisti in tracciati ferroviari e stradali - di cui almeno 1 BIM Specialist.3. 4 Disegnatori o computisti con ruolo di BIM Modeler.
Scheda tecnica
REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE SQ-BIM
5.d) DISPONIBILITA' DI IDONEE ATTREZZATURE TALI DA PERMETTEREL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SINGOLA CATEGORIA DISPECIALIZZAZIONE PER CUI SI RICHIEDE LA QUALIFICA :• Software Autodesk Revit.• Software per computi metrici estimativi STR Vision.• Software di progettazione ferroviaria e stradale: Bentley (Power Rail Track e
Power Civil).
Scheda tecnica – 5.d)
Il BIM Manager
Le specificità della figura del BIM Manager sono definite dalle PASinglesi e in corso di definizione nella norma UNI.Gli istituti di certificazione italiana hanno già predisposto le loromacro-responsabilità, lasciando ovviamente piena libertà a ciascunarealtà aziendale di adeguarle alle proprie specificità.
Il BIM Manager
il gestore delle informazioni “funzione di gestore delle regoleinformative nel processo edilizio. Corrispondente al termineanglosassone BIM Manager”.
Norma UNI
Il BIM Manager
ICMQ Istituto di certificazione e marchio qualità perprodotti e servizi per le costruzioni è un’associazionesenza fini di lucro alla quale aderiscono numeroseassociazioni di categoria di tutta la filiera dellecostruzioni.ICMQ ha sviluppato uno schema di certificazione dellecompetenze professionali dell’esperto in BIM, inconformità con la norma UNI CEI ISO/IEC 17024
ICMQ
Il BIM Manager
IL BIM MANAGER1. Definisce le regole informative generali: obiettivi ed uso dei modelli; livelli di sviluppo degli oggetti; ACDat; librerie; dati
gestionali, codifiche; standardizzazione; procedure;2. Assiste il Coordinatore delle informazioni nella definizione delle specifiche di commes-sa.3. Funzione di riferimento del Coordinatore, viene interpellato dal Gestore di Commessa (Project Manager) per ogni necessità
informativa di carattere strutturale.4. Sovrintende le riunioni di coordinamento interne, ove richiesto, per la definizione di problematiche di sistema.5. Partecipa alle riunioni di coordinamento generale (di commessa o di progetto interno);6. Cura la redazione del capitolato informativo e/o dell’offerta e del piano di gestione in-formativa e le loro successive
variazioni o aggiornamenti in collaborazione col Re-sponsabile di Commessa (Proposal Manager).7. Sceglie le specifiche tecnologie digitali da utilizzare e determina i conseguenti fabbiso-gni formativi.8. Conosce e promuove la sintassi IFC (ISO 16739) con l’obiettivo dell’interoperabilità aperta.
ICMQ
Il BIM Manager
• Nella prima fase di introduzione degli strumenti e metodiin parola il BIM Manager potrebbe far parte dellastruttura di supporto al RUP di cui all’art. 31 c. 11
• A regime il BIM Manager, in qualità di gestore delleinformazioni, potrebbe essere inserito negli organigrammidelle singole organizzazioni pubbliche, ponendosi comenecessario supporto del RUP ma non solo, in tutte le fasidi vita di un’opera pubblica.
BIM Manager e RUP
Le presenti slide hanno la sola finalità di supporto nell’ambito della illustrazione informa orale della tematica oggetto delle stesse. Pertanto si avverte che non può farsiaffidamento sul contenuto delle stesse ai fini della adozione, o meno, di qualsiasicomportamento significativo sotto il profilo giuridico, economico, sociale, etc…,declinando sin da ora qualsivoglia responsabilità al proposito.