Beyond the gaap italia finale marzo 2014

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1 Beyond the GAAP- Italia n°10 – marzo 2014 BEYOND THE GAAP - ITALIA La Newsletter di Mazars sui principi contabili n°10 – marzo 2014 Sommario Editoriale Siamo ormai nel pieno della fase di chiusura dei bilanci 2013 e come Beyond the GAAP-Italia pubblichiamo a pag.8-9 il nostro tradizionale quadro riassuntivo dei nuovi principi contabili internazionali già applicabili al 31 dicembre 2013. A livello internazionale continua la discussione sull’IFRS 9 con l’obiettivo di pubblicare il nuovo principio contabile per il 2014 con prima applicazione nel 2018, quando inizialmente era previsto per il 2015 e comunque si resta in attesa sempre della discussione a livello europeo. Nel primo semestre 2014 sarà anche la prima applicazione del nuovo set di IFRS inerenti il bilancio consolidato (IFRS 10 Bilancio consolidato, IFRS 11 Accordi a controllo congiunto ed IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità) e sarà interessante già in fase di trimestrali a maggio 2014 valutarne i primi impatti nei gruppi italiani. Nell’ambito dei principi contabili italiani continua l’importante progetto di revisione con la pubblicazione della bozza dell’OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, OIC 10 La redazione del rendiconto finanziario, OIC 28 il patrimonio netto e OIC 15 Crediti – I. IFRS news pag 3 II. Aggiornamento principi contabili italiani pag 5 III. IFRS applicabili ai bilanci 2013 pag 8 IV. ESMA public statement: raccomandazione 2013 pag 10 Redazione: Stefano Bianchi, Paola Pedotti, Rosanna Vicari Contatti: Mazars S.p.A. Technique & Innovation Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano Tel: 02 58 20 10 E-mail: [email protected]

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La newsletter di Mazars sui principi contabili italiani ed internazionali

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Beyond the GAAP- Italia n°10 – marzo 2014

BEYOND THE GAAP - ITALIA

La Newsletter di Mazars sui principi contabili n°10 – marzo 2014

Sommario

Editoriale

Siamo ormai nel pieno della fase di chiusura dei bilanci 2013 e come Beyond the GAAP-Italia pubblichiamo a pag.8-9 il nostro tradizionale quadro riassuntivo dei nuovi principi contabili internazionali già applicabili al 31 dicembre 2013.

A livello internazionale continua la discussione sull’IFRS 9 con l’obiettivo di pubblicare il nuovo principio contabile per il 2014 con prima applicazione nel 2018, quando inizialmente era previsto per il 2015 e comunque si resta in attesa sempre della discussione a livello europeo. Nel primo semestre 2014 sarà anche la prima applicazione del nuovo set di IFRS inerenti il bilancio consolidato (IFRS 10 Bilancio consolidato, IFRS 11 Accordi a controllo congiunto ed IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità) e sarà interessante già in fase di trimestrali a maggio 2014 valutarne i primi impatti nei gruppi italiani.

Nell’ambito dei principi contabili italiani continua l’importante progetto di revisione con la pubblicazione della bozza dell’OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, OIC 10 La redazione del rendiconto finanziario, OIC 28 il patrimonio netto e OIC 15 Crediti –

I. IFRS news pag 3

II. Aggiornamento principi contabili italiani pag 5

III. IFRS applicabili ai bilanci 2013 pag 8

IV. ESMA public statement: raccomandazione 2013 pag 10

Redazione:

Stefano Bianchi, Paola Pedotti, Rosanna Vicari

Contatti:

Mazars S.p.A. Technique & Innovation Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano Tel: 02 58 20 10 E-mail: [email protected]

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Capitolo sulla disciplina contabile della cancellazione dei crediti (pag.5-7).

Nella sezione IFRS news segnaliamo anche come dopo 3 anni di pubblicazione dell’IFRS 13 e successivamente alla sua prima applicazione nel 2013, l’IFRS Foundation e l’International Valuation Standards Council (IVSC) hanno annunciato la firma di un protocollo di cooperazione per la definzione di standard e guidance per la misurazione del fair value. Il protocollo firmato da parte del Presidente dell’IVSC Sir David Tweedie, una “vecchia conoscenza” dello IASB, potrà eliminare alcune delle differenze esistenti tra il set degli IFRS/IAS e gli standard IVSC.

A pag.10 concludiamo i nostri approfondimenti in relazione ai bilanci 2013 con le raccomandazione per le aree più critiche dei bilanci 2013 pubblicate dall’ESMA, l’Autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario europeo formata dalle Autorità di vigilanza europee.

Buona lettura!

Stefano Bianchi Rosanna Vicari

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I. IFRS NEWS

Entità di investimento (Modifiche agli IFRS 10, 12 e allo IAS 27)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L. 312 del 21 novembre 2013 il Regolamento (UE) 1174/2013 della Commissione del 20 novembre 2013 che adotta Entità di investimento (Modifiche agli IFRS 10, 12 e allo IAS 27).

Le modifiche all’IFRS 10 Bilancio consolidato permetteranno di evitare il consolidamento delle controllate valutando le partecipazioni di controllo al fair value a quelle entità che hanno improntato il loro modello di business in funzione dell’investimento finanziario (ad es.: private equity, SGR, Fondi). Un’entità d’investimento è una entità che:

(a) ottiene fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro servizi di gestione degli investimenti;

(b) si impegna nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi dell’investimento o da entrambi; e (c) calcola e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investimenti in base al fair value.

L’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è stato modificato per imporre la presentazione di informazioni specifiche in merito alle controllate delle entità d’investimento descritte in precedenza.

Le modifiche allo IAS 27 Bilancio separato hanno eliminato altresì la possibilità per le entità d’investimento di optare per la valutazione degli investimenti in talune controllate al costo o per quella al fair value nei loro bilanci separati.

Le modifiche agli IFRS 10 e 12 e allo IAS 27 comportano modifiche agli IFRS 1, 3 e 7 e agli IAS 7, 12, 24, 32, 34 e 39 volte a garantire la coerenza tra i principi contabili internazionali.

Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014.

Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle ed Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle.

Lo IASB utilizza il progetti Annual Improvements per modificare gli IFRS senza però riemetterli in modo da risolvere problematiche non urgenti.

Nel dicembre 2013 lo IASB ha pubblicato:

- Annual Improvements to IFRSs 2010–

2012 Cycle è una raccolta di modifche in risposta a otto problematiche evidenziate dal 2010 al 2012 e pubblicate nell’ Exposure Draft Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle del maggio 2012.

- Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle, come per il precedente sono una serie di modifiche relative al biennio 2011-2013.

IFRS 14 - Regulatory Deferral Accounts

Lo IASB ha pubblicato l’IFRS 14 - Regulatory Deferral Accounts il 30 gennaio 2014, un interim standard relativo alle rate-regulated activities. Gli obiettivi dell’interim standard sono:

- permettere ai first-time adopters di continuare ad applicare i propri local GAAP quando contabilizzano regulatory assets and liabilities; - richiedere l’evidenziazione in una linea separata nello stato patrimoniale dei regulatory deferral account; - richiedere alle società di indicare le informazioni che permettano agli utilizzatori di comprendere la natura ed i rischi associati con le attività regulate.

E’ da notare che questo standard impatta solo i first-time adopters e non le società che già applicano gli IFRS. Inoltre l’IFRS 14 non è obbligatorio, perchè un first-time adopter può sempre decidere di non applicarlo quando passa agli IFRS. La data di applicazione è il gennaio 2016, ma non è ancora stato approvato a livello europeo da parte dell’EFRAG.

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Contemporaneamente lo IASB sta continuando a lavorare su uno standard IFRS che tratti le rate-regulated activities ed un Discussion Paper è programmato per il secondo trimestre del 2014.

Financial instruments: IFRS 9 A febbraio 2014 lo IASB ha annunciato che ha completato le modifiche relative all’IFRS 9 (phase 1 e phase 2), che andrà a sostituire lo IAS 39. Il Board ha deciso che non sarà necessario pubblicare un nuovo standard. La versione completa dell’IFRS 9 è attesa per il secondo trimestre 2014 ed il Board ha deciso che sarà applicato a partire dal 1 gennaio 2018, termine in precedenza fissato per il 2015. Lo IASB ha inoltre deciso che la data di prima applicazione non dovrà dipendere dalla data del prossimo standard relativo agli Insurance Contracts. A livello europeo la discussione relative all’endorsement è al momento posticipata.

IFRS Foundation e IVSC Il 6 marzo 2014 l’IFRS Foundation e l’International Valuation Standards Council (IVSC) hanno sottoscritto un protocollo di cooperazione per la pubblicazione di standards e guidance che definiscano i criteri per la determinazione del fair value. La collaborazione sarà implementata tramite gruppi di lavoro che cercheranno di dare omogeneità ai due set di standards. Comunque ognuna delle due organizzazioni rimarrà responsabile dei propri standards.

L’accordo di cooperazione può essere trovato sul link: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/IFRS-Foundation-IVSC-Protocol-February-2014.pdf

La post-implementation review (PiR) dell’IFRS 3 Nel gennaio 2014 lo IASB ha iniziato la post-implementation review (PiR) dell’IFRS 3 Business combinations e pubblicato una richiesta di informazioni e commenti fino al 30 maggio 2014. In contemporanea con quest post implementation review l’EFRAG e gli accounting standard setters di Francia (ANC), Germania (ASCG), Italia (OIC) e United Kingdom (FRC), in coordinamento con lo IASB, hanno iniziato un’analisi con questionari per condividere l’esperienza pratica in relazione all’ IFRS 3 Business combinations. Il risultato di questa analisi è atteso per il 15 aprile 2014 e sarà utilizzato dall’EFRAG e dagli standard setters per rispondere allo IASB. Per ulteriori informazioni: http://www.efrag.org/Front/n1-1278/Call-for-Evidence--EFRAG-and-the-National-Standard-Setters-ANC--ASCG--FRC-and-OIC-invite-companies-to-share-their their experiences with IFRS 3 – Business Combinations

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II. AGGIORNAMENTO PRINCIPI CONTABILI ITALIANI

OIC ha pubblicato in consultazione quattro nuovi principi contabili, nell’ambito del progetto di review dei principi contabili italiani: alla data della presente pertanto sono stati messi in consultazione 21 documenti. Le fasi di consultazione di questi ultimi documenti si concluderanno nel primo trimestre 2014.

Il principio contabile OIC 12- Composizione e schemi del bilancio d’esercizio Le principali novità del documento sono le seguenti:

� Il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale.

� Il principio richiama direttamente alcuni articoli del codice civile quando fornisce delle interpretazioni e/o integrazioni della norma citata.

� Rispetto all’attuale OIC 12, sono state eliminate alcune appendici (ad es., analisi dei movimenti delle poste del PN, informativa per area geografica) perché superate.

� Il principio ha inglobato l’interpretativo n. 1 al vecchio OIC 12 in quanto l’attuale disciplina fiscale richiama i principi contabili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, a differenza di quella in vigore al momento della redazione dell’interpretativo n.1.

� Sono state inserite ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di SP e Ce (contenuti nell’art. 2423-ter c.c.), con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle stesse.

Il documento precisa che qualora un elemento dell'attivo e del passivo ricada sotto più voci dello schema, l’iscrizione deve essere fatta dove è più rilevante per l’utilizzatore del bilancio stesso. Nel nuovo OIC 12 è stato rivisto il contenuto delle voci di conto economico, al fine di recepire le modifiche introdotte negli altri principi in consultazione.

Sono state inoltre apportate modifiche anche al contenuto della nota integrativa, ed in particolare è stata eliminata la parte relativa alle informazioni complementari (i conti d’ordine, previsti dall’art. 2423, co. 3), parte che verrà trattata in documenti separati.

Principio contabile OIC 10 La redazione del rendiconto finanziario.

La Fondazione innanzi tutto prevede, con l’emanazione di un principio specifico, una generale raccomandazione nella redazione del rendiconto finanziario per tutte le tipologie societarie. Non si tratta quindi di un obbligo, ma di una raccomandazione, supportata dalle motivazioni esposte in appendice al documento stesso.

Le principali novità del documento, frutto dei commenti ricevuti dalle parti coinvolte nella fase preparatoria, sono le seguenti:

• la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide ,cosi come indicate da OIC 14; a seguito dei commenti ricevuti infatti è stato eliminato il capitale circolante netto come risorsa di riferimento;

• il rendiconto deve essere presentato in nota integrativa;

• il principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, e può essere applicato anche al bilancio consolidato. In quest’ ultimo caso, il principio prevede l’elisione dei flussi intragruppo prima della predisposizione del rendiconto, e nei casi in cui una società entri nell’area di consolidamento durante l’esercizio,vanno inclusi nel rendiconto di gruppo i flussi del periodo corrispondente al contributo al conto economico di gruppo della società stessa.

• Ai fini della redazione del rendiconto finanziario, tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa;

• Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle

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disponibilità liquide avvenute nell’esercizio;

• Per motivi di comparabilità e semplificazione, il principio prevede la classificazione delle imposte nella gestione reddituale (che rappresenta una delle tre categorie di flussi: reddituale, attività d’investimento e di finanziamento. È fatto divieto di compensazione tra i flussi);

• I dividendi ricevuti sono presentati nella gestione reddituale, mentre quelli pagati sono presentati nell’attività di finanziamento.

Nelle appendici del principio sono forniti gli schemi di redazione del rendiconto, un esempio di rendiconto stesso e le motivazioni delle scelte operate nel principio. Tra queste, particolare rilievo assume la rilevanza data al rendiconto finanziario, la cui mancata predisposizione “sebbene non venga considerata, in via generale, allo stato attuale,come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio,… tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale, è limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni».

Principio contabile OIC 28 il patrimonio netto

Le principali novità del documento, la cui consultazione si è conclusa il 17 febbraio 2014 hanno riguardato:

• La struttura del principio, che ricalca quella dei nuovi principi, ed una riorganizzazione organica degli argomenti;

• Il documento tratta esclusivamente della formazione e variazione delle poste contabili coinvolte, senza riferimenti alla loro valutazione, che non è una asserzione significativa nel caso di specie;

• Sono stati eliminati sia il paragrafo relativo agli acconti sui dividendi, in

quanto non ammessi per le società non quotate, e quello relativo ai conferimenti, che verrà trattato in uno specifico documento.

• Alla voce A.VII - Altre riserve sono stati rimossi gli esempi di tutte le fattispecie particolari;

• Si è precisato che i Versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti a patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili.

• Poiché la rinuncia del credito da parte del socio deve essere trattata alla stregua di un apporto di capitale, il debito della società diventa una posta di patrimonio netto avente natura di posta di capitale.

OIC 15 Crediti – Capitolo sulla disciplina contabile della cancellazione dei crediti

Il principio è composto da una parte principale e due appendici, la prima relativa alla fattispecie di smobilizzo dei crediti e il trattamento contabile connesso, la seconda inerente la contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti pro-solvendo.

Il principio fa proprie le indicazioni dello IAS 39 per cui un credito viene cancellato dal bilancio nel momento in cui, con la cessione, si trasferisce il rischio, con alcune semplificazioni.

In tal modo si intende fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito.

L’opzione presente nel precedente OIC 15 di mantenere o cancellare dal bilancio quei crediti ceduti in cui si traferivano anche i rischi, consente, a parere della Fondazione, di raggiungere uniformità con la normativa fiscale in materia di deducibilità delle perdite.

In merito alle semplificazioni del principio rispetto al principio internazionale, innanzi tutto, mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi. In

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secondo luogo, si è scelto di non introdurre un modello contabile ad hoc per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare l’ulteriore elemento del trasferimento del “controllo” sul credito ceduto al cessionario del caso, impongono la sua cancellazione parziale, secondo il criterio del cd continuing involvement.

Nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso, l’obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie nel caso del mancato pagamento da parte del debitore ceduto, è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale nelle cessioni pro solvendo.

Al momento della cessione definitiva del credito può essere rilevata a conto economico solo una perdita; non sono ammesse componenti economiche di natura finanziaria.

Invece, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito, vengono rappresentate come operazioni di finanziamento: di conseguenza, la differenza tra l’ importo ricevuto a fronte della cessione e il valore di iscrizione in bilancio, deve essere rilevata in bilancio come interesse passivo su finanziamento.

Al momento della cancellazione del credito con trasferimento dei rischi, l’esposizione all’azione di regresso per la eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l’importo ai sensi dell’OIC 19.

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III. IFRS applicabili ai bilanci 2013

Con la chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2013 Beyond the GAAP- Italia presenta come ormai consueto per ogni esercizio un riepilogo dei recenti IFRS e un aggiornamento del loro status di endorsement da parte dell’Unione Europea sulla base del “The EU endorsement status report, position as at 12 March 2014” pubblicato dall’EFRAG (www.efrag.org). Per ogni standard viene indicato se obbligatori oppure se l’applicazione anticipata è consentita sulla base del processo di endorsement dell’Unione Europea (UE). Ricordiamo che in fase di prima applicazione di nuovi standards ed interpretazioni: A) IFRS draft standards non possono essere applicati se non quando definitivamente pubblicati da parte dello IASB; B) IFRS Standards pubblicati in maniera definitive da parte dello IASB ma non ancora endorsed da parte della UE possono essere applicati se prima dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea vengono endorsed dalla UE (nella tabella riepilogativa sottostante quando viene indicato permesso significa che l’applicazione può essere anticipata su base volontaria). Standard

Subject

Data di applicazione secondo lo IASB

Data di approvazione da parte della UE

Applicazione per I bilanci IFRS al 31 dicembre 2013

Modifiche allo IAS 1

Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo

1/07/2012

6/06/2012

Obbligatoria

IAS 19 (revised)

Modifiche allo IAS 19 ed eliminazione del metodo del corridoio

1/1/2013 E’ permessa l’applicazione

anticipata

Obbligatoria

Modifiche all’IFRS 7

Informazioni integrative sui trasferimenti di attività finanziarie

1/07/2011

29/12/2012

Obbligatoria

Modifiche allo IAS 32

Offsetting financial assets and financial liabilities

1/07/2014 E’ permessa l’applicazione

anticipate

Permessa

IFRS 13 Fair Value Measurement

1/01/2013 E’ permessa l’applicazione

anticipate

29/12/2012

Obbligatoria

IAS 12 Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti

1/01/2012 E’ permessa l’applicazione

anticipate

Obbligatoria

Modifiche all’IFRS 1

IFRS 1 - Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori

01/07/2011 E’ permessa l’applicazione anticipate

Obbligatoria

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Standard

Subject

Data di applicazione secondo lo IASB

Data di approvazione da parte della UE

Applicazione per I bilanci IFRS al 31 dicembre 2013

IFRS 10 Bilancio consolidato

01/01/2013

E’ permessa l’applicazione

anticipata

11/12/2012 Permessa

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

IAS 27R Bilanci separati IAS 28R Partecipazioni in

società collegate e joint venture

Amendments to IFRS 1

Contributi 1/01/2013 E’ permessa l’applicazione

anticipate

05/03/2013 Obbligatoria

Improvements IFRS (2009-2011)

Annual improvements

1/01/2013 E’ permessa l’applicazione

anticipate

28/03/2013 Obbligatoria

IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

1/01/2013 E’ permessa l’applicazione

anticipata

29/12/2013 Obbligatoria

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IV. ESMA Public Statement - raccomandazioni per i bilanci 2013

In data 11 Novembre 2013 è stato pubblicato il “PUBLIC STATEMENT European common enforcement priorities for 2013 financial statements”.

ESMA è l’Autorità europea sui mercati e sulle azioni, che è stata fondata a seguito del regolamento europeo n.1095/2010. Questo documento pubblicato definisce le priorità comuni a livello europeo sui bilanci 2013 per promuovere un’applicazione coerente della legislazione sui mercati. ESMA desidera rafforzare la necessità di trasparenza e l’importanza di un’applicazione coerente e corretta dei principi di “recognition, measurement and disclosure” forniti dai principi internazionali IFRS per un corretto funzionamento dei mercati finanziari.

Gli aspetti trattati nel documento sono considerati da ESMA come i più significativi a livello europeo alla data del documento stesso, e sono quegli aspetti sui quali sia gli emittenti che le società di revisione dovranno prestare particolare attenzione nella preparazione dei bilanci redatti secondo gli IFRS.

ESMA inoltre effettuerà un monitoraggio sull’applicazione dei requisiti IFRS trattati nel documento, e nellee verifiche che verranno svolte dalle autorità di controllo a livello nazionale le quali intraprenderanno azioni correttive qualora vengano riscontrati errori significativi.

I risultati faranno parte del rapporto sulle attività di rinforzo 2014 dell’ESMA.

Gli aspetti, che sono stati in parte già trattati nel “public statement 2012” sono:

• L’impairment delle attività non finanziarie; ESMA aveva raccolto preliminarmente informazioni qualitative sull’informativa fornita da un campione di emittenti su importi significativi di attività non finanziarie.

A seguito di questa analisi ESMA ricorda che le proiezioni di cash flow utilizzate dagli emittenti per misurare il valore d’uso devono basarsi su assunzioni ragionevoli e documentabili. Il valore attribuito a ciascuna assunzione deve essere tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere se essi sono coerenti con fonti di informazioni esterne, o spiegarne le deviazioni.

Se l’avviamento o altre immateriali a vita utile indefinita sono significative, l’informazione sulle sensitivity analysis deve essere integrata.

• La misurazione delle obbligazioni sui benefici per i dipendenti; il tasso di sconto utilizzato è stato oggetto di discussione nei mercati, e ha richiesto all’IFRS IC di fornire ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo degli HQCB a riferimento del tasso di sconto. A seguito di ciò, ESMA raccomanda agli emittenti di non cambiare il proprio approccio rispetto a quello utilizzato nel 2012. Inoltre, se a seguito della introduzione dello IAS 19R ci fosse un impatto significativo nel bilancio, ESMA richiede agli emittenti di includere nel bilancio un prospetto aggiuntivo in linea con quanto richiesto dallo IAS 1, paragrafo 10.

• La misurazione a fair value e l’informativa; a seguito dell’introduzione dell’IFRS 13, gli emittenti dovranno valutarne l’impatto e, in particolare l’ESMA richiede di prestare particolare attenzione ad alcuni elementi correlati, che sono:

o Il rischio di non performance, fornendo indicazioni sulla misurazione del fair value delle passività,

o Fornendo informazioni trasparenti sul metodo utilizzato per valutare il rischio credito delle controparti nella valutazione del valore degli attivi.

o Sull’unità di conto, per la quale deve essere chiaramente documentata l’analisi utilizzata.

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o In generale, almeno fornire il livello di gerarchia di misurazione del fair value.

• L’informativa sui principi contabili rilevanti, stime e valutazioni; richiede di migliorare la qualità dell’informativa dei seguenti principi contabili internazionali:

o IAS 1, paragrafi 25,117,122,128 (giudizi del management,incertezze sulle stime, incertezze sulla continuità aziendale, analisi di sensitività)

o IAS 8, paragrafo 30 (indicazione dei nuovi principi emessi ma non ancora efficaci che possono avere un impatto significativo sul bilancio)

• Informativa sugli strumenti finanziari nei bilanci delle istituzioni finanziarie;ESMA richiede agli emittenti di applicare le indicazioni del paragrafo 31 dello IFRS 7, includendo informazioni sia qualitative che quantitative per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare natura e rischi che emergono dagli strumenti finanziari.

Beyond the GAAP - ITALIA, è la Newsletter trimestrale di Mazars in Italia, in lingua italiana, sui principi contabili nazionali ed internazionali. Se desidera riceverla in formato pdf, scriva a [email protected], oggetto

“iscrizione Beyond the GAAP - ITALIA”, comunicando le seguenti informazioni: nome, cognome, azienda, ruolo, indirizzo email.

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Beyond the GAAP – ITALIA non può, in nessuna circostanza, esser associata, in parte o in toto, ad un’opinione espressa da Mazars. Nonostante l’attenzione con cui è preparata la newsletter, Mazars non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od

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La redazione di questo numero è stata completata il 18 marzo 2014. © MAZARS – Tutti i diritti sono riservati.