Bari, 24 Gennaio 2013 Miriam Giorgio

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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi P rogramma Operativo di A ssistenza T ecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione Bari, 24 Gennaio 2013 Miriam Giorgio Laboratorio sulla qualità della regolazione Semplificazione e qualità della normazione nella Regione Puglia Il ruolo del Consiglio Regionale nell'attuazione della legge regionale n.29/2011

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Laboratorio sulla qualità della regolazione Semplificazione e qualità della normazione nella Regione Puglia Il ruolo del Consiglio Regionale nell'attuazione della legge regionale n.29/2011. Bari, 24 Gennaio 2013 Miriam Giorgio. POAT-DAGL OBIETTIVO FINALE. - PowerPoint PPT Presentation

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Programma Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il

rafforzamento delle capacità di normazione

Bari, 24 Gennaio 2013Miriam Giorgio

Laboratorio sulla qualità della regolazioneSemplificazione e qualità della normazione

nella Regione PugliaIl ruolo del Consiglio Regionale nell'attuazione

della legge regionale n.29/2011

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POAT-DAGLOBIETTIVO FINALE

Determinare un ciclo virtuoso dei processi di regolazione I processi di regolamentazione, come tutte le politiche

pubbliche, seguono un ciclo di vita, che si avvia con l’immissione in agenda delle questioni rilevanti e si chiude con la valutazione, per poi ripartire:

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POAT-DAGLOBIETTIVI SPECIFICI

rafforzamento della capacità di normazione

potenziamento della comunicazione

trasparente

potenziamento del capitale organizzativo e

umano

diffusione della cultura della better regulation

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POAT – DAGL RAFFORZAMENTO CAPACITA’ DI NORMAZIONE DELLE

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA

Progetto Operativo nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” (PON-GAT) FERS 2012-2013

Introdurre, sviluppare o migliorare le tecniche di better regulation (AIR, VIR, ATN) contribuendo al perseguimento degli obiettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni-Autonomie Locali del 29 marzo 2007

In particolare, incrementare la competitività delle Regioni e del sistema paese

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POAT – DAGL REGIONE PUGLIA

Progetto Operativo (PO) della Regione Puglia: punto di partenza basato sulla condivisione metodologica; dovrebbe innescare un percorso di change management grazie all’implementazione di azioni realizzate con il supporto del DAGL e del Servizio di Assistenza Tecnica (Consorzio MIPA) coinvolgendo direttamente e attivamente le strutture competenti dell’Amministrazione regionale.

Presentazione del progetto nella sede della Regione Puglia (luglio 2011) Gruppo di lavoro (Gdl) misto Dagl (MIPA) - Regione Puglia (dicembre

2011) Partecipazione fondamentale dei Servizi Legislativi del Consiglio

regionale e della Giunta regionale, oltre Autorità di gestione del P.O. FESR

L’attività del Gdl ha riguardato innanzitutto il supporto per la definizione della cornice normativa di riferimento in tema di better regulation.

In particolare, è stata fornita assistenza per l’approvazione della legge 2 novembre 2011, n. 29 recante norme sulla “Semplificazione e qualità della normazione”.

Il Gruppo di lavoro POAT-DAGL ha poi provveduto a redigere una prima bozza di articolato per i regolamenti di attuazione della legge regionale 2 novembre 2011 n.29.

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POAT-DAGLI CASI DELLA SPERIMENTAZIONE

Vir - Legge 19/2006 (e regolamento di attuazione 4/2007 ss.mm.) recante Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia

Air - Regolamento per la certificazione delle competenze nell’ambito dell’apprendistato (Legge regionale 31/2012)

Air - Regolamento per integrazione tariffaria trasporto passeggeri (Legge regionale 18/2002)

Atn - Ddl recante Disciplina dei Beni Culturali

Atn - Ddl recante Disciplina della Valutazione ambientale strategica

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1° caso - ATNDDL Beni culturali

FINALITA’ implementare Atn anche attraverso condivisione metodologica: scheda Atn elaborata secondo i parametri stabiliti a livello centrale (si veda sez. documentazione ww.qualitanormazione.gov.it)

raccordo e armonizzazione con la normativa nazionale (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio d.lgs. 42/2004)

precisazione delle funzioni della Regione

verifica della sostenibilità del sistema con riferimento a costi/oneri per operatori e pubbliche amministrazioni

testo normativo chiaro, semplice, lineare, fluido e tecnicamente ben scritto.

FINALITA’ implementare Atn anche attraverso condivisione metodologica: scheda Atn elaborata secondo i parametri stabiliti a livello centrale (si veda sez. documentazione ww.qualitanormazione.gov.it)

raccordo e armonizzazione con la normativa nazionale (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio d.lgs. 42/2004)

precisazione delle funzioni della Regione

verifica della sostenibilità del sistema con riferimento a costi/oneri per operatori e pubbliche amministrazioni

testo normativo chiaro, semplice, lineare, fluido e tecnicamente ben scritto.

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1° caso - ATN DDL Beni culturali

PROFILI DI ANALISI

1) Individuazione della materia e della relativa competenza legislativa regionale

2) Descrizione delle finalità e degli obiettivi dell’intervento e necessità del ricorso alla fonte legislativa

3) Analisi degli effetti giuridico-amministrativi più immediati e dell’eventuale impatto che il progetto produce su enti pubblici e soggetti amministrati

4) Verifica della compatibilità con le norme costituzionali e in particolare con i principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, primo comma della Costituzione e con la potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 117, comma sesto della Costituzione

5) Verifica della compatibilità con i principi dell’ordinamento giuridico, con le competenze trasversali dello Stato e con i principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato nell’ambito della competenza concorrente

6) Verifica della compatibilità con l’ordinamento comunitario

7) Semplificazione amministrativa anche alla luce dei recenti interventi del legislatore comunitario

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1° caso - ATN DDL Beni culturali

OGGETTO DELLA DISCUSSIONE

Passaggi concreti dalla legge al regolamento di attuazione

Requisiti degli istituti e dei luoghi di cultura di rilevanza regionale

Impatto sugli operatori per valutare il livello di onerosità della legge e regolamento

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1° caso - ATN DDL Beni culturali

Il drafting normativo: punti chiave

Chiarezza: esposizione nitida che non si presti ad equivoci interpretativi

Uniformità: stile semplice e accessibilità linguistica per tutti, nei limiti della complessità della materia

Leggibilità/fruibilità: scorrevolezza, linearità espositiva, attenzione alla punteggiatura e alla organizzazione grafica

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2° caso – VIRDisciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali

PERIMETRO DELLA VALAUTAZIONE

l’individuazione dei confini oggettivi, soggettivi

(destinatari e pubbliche amministrazioni coinvolte) e temporali dell’applicazione

della legge

la precisazione degli obiettivi dell’intervento normativo rispetto ai quali valutare il

grado di soddisfazione

conoscenza nitida del contesto per consentire una valutazione del reale impatto

regolatorio

la prestazione di servizi le tipologie di strutture il rapporto tra soggetti

gestori e Regionegli utenti

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2° caso – VIRDisciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali

COSA E‘ STATO FATTO

analisi criticità del

sistema

consultazioni dei soggetti interessati

raccolta dati per la

valutazione

valutazione giuridica ed economica

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2° caso – VIRDisciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali

CRITICITA’

le criticità del sistema delineato dalla legge n.19/2006: esse concernono sia il testo di legge, anche nel suo rapporto con il regolamento di attuazione, sia alcune difficoltà applicative, soprattutto di tipo procedimentale.

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2° caso – VIRDisciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali

CONSULTAZIONI

Sono state svolte consultazioni dei soggetti interessati: a) gestori delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali; b) responsabili degli Uffici di piano dei Comuni delegati per il rilascio delle autorizzazioni amministrative; c) rappresentanti istituzionali (assessori al ramo, sindaci) dei Comuni.

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2° caso – VIR Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali

RACCOLTA DATI

Sono stati raccolti i dati necessari alla valutazione sia disponibili presso la Regione sia attinti dai bilanci degli operatori del settore.

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2° caso – VIRDisciplina delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali

VALUTAZIONE

La valutazione si è soffermata in particolare sui seguenti aspetti: a) grado di conseguimento degli obiettivi; b) stima dei costi e degli effetti sui destinatari; 3) efficienza del sistema e delle unità di output.

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3° caso - AIR Certificazione delle competenze nell’apprendistato

La Regione Puglia, con l’approvazione della legge regionale n. 31/2012 “Norme in materia di formazione per il lavoro”, ha

avviato un percorso teso al superamento della legge 13 del 2005. In particolare, all’art. 7 della legge 31/2012 la Regione è tenuta a

disciplinare con regolamento le modalità di certificazione delle competenze degli apprendisti per le tre tipologie di apprendistato

in essa contenute

Art. 7Certificazione delle competenze

1. La Regione, a seguito della definizione previstaentro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del d.lgs. 167/2011 da parte del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali degli standardformativi per la verifica dei percorsi formativi in

apprendistato per la qualifica e il diploma professionalee in apprendistato di alta formazione, disciplinacon regolamento le modalità di certificazione

delle competenze degli apprendisti.

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3° caso - AIR Certificazione delle competenze nell’apprendistato

DI CARATTERE GIURIDICO-

AMMINISTRATIVO:

Procedere all’attuazione della legge regionale n.31/2012.

Definire una disciplina dei requisiti del certificatore: di base e specifici, in relazione al settore a cui fa riferimento la figura professionale.

Definire una disciplina puntuale del ruolo del tutor aziendale.

DI CARATTERE ECONOMICO E GESTIONALE

Necessità di un sistema di adeguamento dei profili professionali

modalità strutturate di misurazione delle competenze acquisite

definizione più esaustiva degli elementi essenziali dell’attestato di certificazione delle competenze

MOTIVAZIONI INTERVENTO

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4° caso – AIRIntegrazione tariffaria trasporto passeggeri

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO

In molte realtà urbane, l’esigenza di facilitare gli spostamenti e favorire gli interscambi tra le diverse

modalità di TPL (es. autobus, treni, metropolitane) ha portato alla progressiva diffusione di Sistemi Tariffari

Integrati (STI), caratterizzati dalla presenza di un unico schema tariffario valido per tutte le modalità offerte. La scelta di introdurre un tale sistema tariffario può avere

importanti effetti positivi sulla domanda di trasporto pubblico, con ricadute benefiche sia per quanto riguarda

i proventi da traffico (quindi per la finanza pubblica locale) sia in termini di riduzione delle diseconomie

esterne del trasporto.

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4° caso – AIRIntegrazione tariffaria trasporto passeggeri

Ambito di intervento L’AIR avrà come oggetto l’implementazione di un

sistema tariffario integrato riferita a tratte trasportistiche esattamente individuate e aventi ricadute sull’offerta e sulla domanda di trasporti

Risultato da raggiungereAi fini dell’integrazione tariffaria prevista dalla L. 18/2002, cercare di capire come applicare un tale sistema tariffario per comprendere sotto quale profilo è più opportuno intervenire al fine di migliorare l’efficacia del servizio pubblico, nonché fornire indicazioni su quale possa essere un livello sostenibile di qualità del TPL in rapporto ad un’analisi dei costi e degli ipotetici benefici da esso derivanti.

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

NORME DI RIFERIMENTO della LEGGE 29/2011

Art. 2 Chiarezza dei testi normativiArt. 3 Testi Unici e codiciArt. 4 Riordino e semplificazione normativaArt. 5 ConsultazioniArt. 6 Analisi di impatto della regolamentazioneArt. 7 Analisi tecnico-normativaArt. 8 Verifica di impatto della regolazioneArt. 9 Clausole valutative

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

Art. 2 Chiarezza dei testi normativi

L’articolo contiene puntuali norme di drafting

NORME DA INTRODURRE DEVONO STABILIRE:

1) l’organo (o gli organi) consiliari competenti in ordine alla verifica del rispetto di quanto stabilito dal citato articolo legislativo 2) le conseguenze (eventuali) dell’accertato mancato rispetto, in particolare - divieto di introdurre nel testo di una legge norme estranee alla materia oggetto della stessa (c.1) - divieto di modificazioni,abrogazioni o deroghe tacite (c.4) per il quale lo Statuto già prevede la sanzione della improcedibilità

Occorre un punto di equilibrio ragionevole tra:a) esigenza di garantire la certezza del

diritto b) il potere di iniziativa di ciascun titolare c) la sovranità delle decisioni assembleari.

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

Art. 3 Testi Unici e Codici

Occorre introdurre norme che prevedano•divieto di ogni modifica non espressa ai testi unici/codici •fase di promozione della formazione testi unici/codici•fase manutenzione testi unici/codici•fase approvazione testi unici/codici

Approvazione/manutenzione testi compilativi: procedimento in sede redigente per i testi unici compilativi (art.13 Reg. Cons.)

Approvazione testi innovativi: regole dell’ordinario procedimento legislativo

Promozione testi unici: opportunità di disciplinare una fase procedimentale del tutto nuova individuando i soggetti titolari del potere di proposta (Ufficio di Presidenza, Commissioni consiliari, Gruppi consiliari, ciascun Consigliere) e temporizzando l’esame consiliare delle proposte (le proposte in materia-soprattutto se si optasse per una soluzione ampia per i titolari dell’iniziativa- devono essere esaminate nell’ambito di un programma unitario di azione normativa)

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

Art. 4 Riordino e semplificazione normativa

Comma 1: annualmente la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esaminano lo stato della legislazione regionale al fine della predisposizione del disegno di legge di manutenzione e semplificazione dell’ordinamento regionale.

Comma 2: entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta deve predisporre l’apposito disegno di legge, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

NORME DA INTRODURREregole su tempi, modi ed esiti dell’esame del disegno di legge da parte dell’Ufficio di Presidenza, per quanto di competenza

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

Art. 5 CONSULTAZIONI

La legge 29/2011 intende le consultazioni degli interessati come strumenti di miglioramento della qualità normativa, secondo i principi di partecipazione sanciti nello Statuto regionale

NORME DA INTRODURRE:TEMPI, SOSPENSIONE, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI/AUDIZIONI DEGLI INTERESSATI

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

Art. 6 Analisi di impatto della regolamentazione

L’Air si deve svolgere sui disegni di legge, le proposte di legge e i regolamenti delegati.Art. 10: il Regolamento di Giunta stabilisce:

a) criteri/procedure Airb) tipologie e casi di esclusione Air

NORME DA INTRODURRERinvio al regolamento di Giunta(può essere anche implicito)

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

Art.7 Analisi tecnico-normativa

La norma stabilisce:•Obbligatorietà dell’ATN per disegni/proposte legge•Parametri ATN•Uffici di Giunta e di Consiglio competenti•Effetti (non vincolanti) ATN

NORME DA INTRODURRE•Tempi di esecuzione ATN (comma 6: esplicito rinvio al regolamento di Consiglio e al regolamento di Giunta) Si pone la scelta se l’ATN debba accompagnare, come allegato necessario, la presentazione della proposta o se debba essere effettuata dopo la presentazione della proposta stessa (prima dell’esame in Commissione)

•ATN su testo emendato: Presidente/Relatore possono chiedere che il testo sia di nuovo sottoposto a ATN; non per tutti gli emendamenti per ragioni di economicità (solo quelli più incisivi)

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

ART.8 VERIFICA DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

La relazione di VIR, redatta dai competenti Servizi della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale

NORME DA INTRODURRE:- trattamento consiliare della relazione Vir -commissione che esamina Vir è la stessa dell’approvazione della legge su cui viene svolta la valutazione ex post- rinvio a regolamento di Giunta per criteri, modalità, casi di esclusione

La previsione sul trattamento della relazione Vir è importante per:• l’esercizio della generale funzione consiliare di indirizzo e controllo • la specifica attività di riordino periodico della normativa vigente.

Analoghe considerazioni sembrano possano essere fatte anche in rapporto alla relazione annuale del Presidente della Giunta al Consiglio sull’attuazione della legge 29 (art.13) e a quella dell’Avvocatura sul contenzioso generato dalle norme regionali (art.12)

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REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio Regionale approvato con DCR 951/1988: linee di intervento per attuazione legge 29/2011

Relazioni Air e Vir

Relazione Air/Vir di cui alla legge n.29/2011 deve essere predisposta secondo schema e criteri comuni tra Giunta e Consiglio per evitare deficit di omogeneità; anche le metodologie Air/Vir devono essere comuni per lo stesso motivo; tuttavia, se si opta per non prevedere alcuna norma sull’Air nel regolamento, limitandosi al richiamo della legge 29/2011, questo punto può essere omesso