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Azienda Reale Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. Mod. 5373/FI INC - Ed. 12/10 Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni

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Azienda Reale

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:- Nota Informativa, comprensiva del Glossario- Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGEREATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Mod. 5373/FI INC - Ed. 12/10

Contratto di assicurazioneper la tutela del patrimonio e dei beni

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Mod. 5373 INC - 09/09 - Rist. 12/10

Azienda RealeAssicurazione Globale

Condizioni di assicurazione

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INDICE

DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI GENERALI Pag. 11

SEZIONE INCENDIOOggetto dell’assicurazione Pag. 13Operatività dell’assicurazione Pag. 15Condizioni Facoltative Pag. 18Franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo Pag. 26

SEZIONE ELETTRONICAOggetto dell’assicurazione Pag. 28Operatività dell’assicurazione Pag. 29Condizioni Facoltative Pag. 32Franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo Pag. 34

SEZIONE FURTOOggetto dell’assicurazione Pag. 35Operatività dell’assicurazione Pag. 37Condizioni Facoltative Pag. 40Franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo Pag. 42

SEZIONE CRISTALLIOggetto dell’assicurazione Pag. 44Operatività dell’assicurazione Pag. 45

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILEOggetto dell’assicurazione Pag. 46Operatività dell’assicurazione Pag. 49Condizioni Facoltative Pag. 52Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento Pag. 57

SEZIONE TUTELA LEGALEOggetto dell’assicurazione Pag. 59Operatività dell’assicurazione Pag. 62Condizioni Facoltative Pag. 64

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRILiquidazione dell’indennizzo per le Sezioni Incendio, Elettronica, Furto, Cristalli Pag. 65Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile Pag. 72Gestione dei sinistri per la Sezione Tutela Legale Pag. 73

AZIENDE ASSICURABILI Pag. 75

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DEFINIZIONI

RELATIVAMENTE ALL’ASSICURA ZIONE IN GENERALE

APPARECCHIATURE ELETTRONICHESistemi elettronici di elaborazione dati ad usoprofessionale e relative unità periferiche e ditrasmissione e ricezione dati, programmi dibase compresi eventuali apparecchiature ausi-liarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni ecentralino telefonico, impianti d’allarme e di se-gnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di pro-cesso o di automazione di processi industrialinon al servizio di singole macchine, personalcomputers e mini elaboratori. Sono comunqueesclusi i telefoni cellulari.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHEAD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNODELL’UBICAZIONEApparecchiature elettroniche ad uso professio-nale che, per loro natura e costruzione, pos-sono essere trasportate e usate anche al-l’aperto e in luogo diverso dall’ubicazione indi-cata nel modulo di polizza Mod. 5374 INC.Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu-razione.

ASSICURAZIONEIl contratto di assicurazione.

AZIENDAL’insieme dei beni assicurati di pertinenza del-l’azienda individuata nel modulo di polizza Mod.5374 INC (compresi gli eventuali magazzini, uffici,abitazioni, servizi aziendali, tecnologici e minoridipendenze in genere) che si trovano nell’ambitodell’area relativa all’ubicazione del rischio indicatanel modulo di polizza Mod. 5374 INC.

CONDUTTORI ESTERNICavi di collegamento tra le apparecchiature elet-troniche e la rete di alimentazione, cavi speciali uti-lizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immaginicollegati alle appare cchiature elettroniche.

CONTRAENTEIl soggetto che stipula l’assicurazione.

DATI E RELATIVI SUPPORTIInformazioni logicamente strutturate, elabora-bili e modificabili da parte dell’Assi curato amezzo di programmi memorizzati su disco fissoo su supporti, intendendosi per tali qualsiasimateriale magnetico, ottico, scheda e bandaperforata, esclusivamente elaborabili daapparec chiature elettroniche.

DIARIALa misura unitaria di indennizzo stabilita inbase alla dichiarazione resa dalContraente/Assicurato, derivante dal rap-porto fra la somma assicurata, pari al 15% delValore della produzione, e il numero di giornilavorativi di un intero anno di esercizio. Il ri-sultato ottenuto corrisponderà all’importodella diaria giornaliera, arrotondato ai 260,00Euro superiori.Convenzionalmente i giorni lavorativi vengonostabiliti nella misura di 220.

DIPENDENTII lavoratori alle dipendenze del contraente inbase ad un contratto di lavoro (anche se a ter-mine) e risultanti a libro paga, i lavoratori pa-rasubordinati e i prestatori di lavoro assunti inbase alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n.276, e successive modificazioni ed integra-zioni.

ESPLODENTISostanze e prodotti che, anche in piccolequantità: � a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni

normali, danno luogo ad esplosione; � per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel re-lativo allegato A.

ESPLOSIONESviluppo di gas o vapori ad alta temperatura epressione, dovuto a reazione chimica che si au-topropaga con elevata velocità.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

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DEFINIZIONI

ESTORSIONESottrazione di beni e valori mediante violenza ominaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi fa-miliari e dipendenti sia verso altre persone percostringere l’Assicurato, familiari e dipendenti aconsegnare i beni e valori assicurati; tanto laviolenza o la minaccia quanto la consegna deibeni e valori assicurati devono essere posti inatto all’interno dei locali descritti nel modulo dipolizza Mod. 5374 INC.

FABBRICATOIl complesso delle costruzioni edili che costitui-scono l’azienda, complete o in corso di costru-zione o riparazione, tutte le opere murarie e difinitura compresi fissi e infissi ed opere di fon-dazione o interrate, recinzioni, cancellate, piaz-zali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a se-guito di disposizioni di enti pubblici nonché iseguenti impianti fissi al servizio del fabbricato:idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivouso di riscaldamento e condizionamento deilocali, ascensori, montacarichi, impianti elet-trici.È esclusa l’area e quanto compreso nella defi-nizione di macchinario, arredamento, attrezza-tura. In caso di assicurazione di porzione di fab-bricato si intende compresa la quota spettantedelle parti comuni.Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urba-nizzazione primaria e secondaria, parcelle pro-fessionali, costi di costruzione nuovi edifici (exlegge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977),che l’Assicurato ha dovuto effettivamente so-stenere.

FRANCHIGIALa parte del danno, espressa in cifra fissa, cherimane a carico dell’Assicurato.

FURTOL’impossessarsi di beni e valori altrui, sottraen-doli a chi li detiene, al fine di trarne profitto persé o per altri.

FURTO CON DESTREZZASottrazione di valori con speciale abilità perso-nale in modo da eludere l’attenzione del deru-bato o di altre persone presenti. Tale specialeabilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di

mano su valori che siano indosso al derubato oa portata di mano, eludendo l’attenzione e la vi-gilanza dell’interessato.

IMPLOSIONERepentino cedimento di contenitori per ca-renza di pressione interna di fluidi o eccesso dipressione esterna.

INCENDIOCombustione con fiamma, che può autoesten-dersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori diappropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀSi considerano incombustibili sostanze e pro-dotti che alla temperatura di 750° C non dannoluogo a manifestazioni di fiamma né a reazioneesotermica. Il metodo di prova è quello adot-tato dal Centro Studi Esperienze del Ministerodell’Interno (Decreto del Ministero dell’Internodel 26.6.1984).

INDENNIZZOLa somma dovuta da Reale Mutua in caso di si-nistro.

INFIAMMABILISostanze e prodotti non classificabili esplodenti- ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche digradazione non superiore a 35° centesimali -che rispondono alle seguenti caratteristiche: � gas combustibili; � liquidi e solidi con punto di infiammabilità in-

feriore a 55° C; � ossigeno, sostanze e prodotti decomponi-

bili generanti ossigeno; � sostanze e prodotti che, a contatto con l’ac-

qua o l’aria umida, sviluppano gas combu-stibili;

� sostanze e prodotti che, anche in piccolequantità, a condizioni normali ed a contattocon l’aria, spontaneamente s’infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base allenorme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

LASTRELastre di cristallo, di specchio e vetro, insegneinterne ed esterne anche in materiale plasticorigido (escluse le parti elettriche), purché nel-

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DEFINIZIONI

l’area dell’azienda.Sono comprese le loro eventuali lavorazioni,decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTOL’importo massimo che Reale Mutua si impe-gna a corrispondere in caso di sinistro.Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si in-tende per sinistro e per anno assicurativo.

MACCHINARIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURAMacchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ri-cambi e basamenti, impianti e mezzi di solleva-mento, di pesa nonché di traino e di trasportonon iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamentoindustriale dei depositi coesistenti e delle di-pendenze; elaboratori di processo o di auto-mazione di processi industriali al servizio di sin-gole macchine, impianti non compresi nella de-finizione di fabbricato - serbatoi, silos metallici erelative tubazioni - effetti personali dei dipen-denti, dei dirigenti, degli amministratori, dei le-gali rappresentanti e più in generale di quantisono presenti in azienda.Sono compresi: � quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, sta-

tue, raccolte scientifiche, d’antichità o numi-smatiche, collezioni in genere e beni aventivalore artistico o affettivo, fino ad un mas-simo di € 2.600,00 per singolo oggetto;

� solo per la Sezione Incendio: valori conil limite di 1/10 della somma assicurata conil massimo di € 5.200,00;

fermo restando il limite di massimo indennizzorappresentato dalla somma assicurata permacchinario, arredamento, attrezzatura.Sono altresì comprese le migliorie apportatedall’Assicurato al fabbricato qualora lo stessonon fosse oggetto di copertura.È escluso quanto rientra nella definizione di ap-parecchiature elettroniche.

MACCHINE MORDENTI IL LEGNO -IMPIANTO DI ASPIRAZIONE� Macchine mordenti il legno: macchine uten-

sili i cui scarti di lavoro sono costituiti da tru-cioli, segatura o polvere. Conven -zionalmente non sono considerate mac-chine mordenti quelle aventi un solo motore

di potenza non superiore a 0,5 KW.� Impianto di aspirazione: impianto collegato

alle macchine mordenti il legno per il tra-sporto continuo dei cascami di lavorazionein appositi contenitori adatti alla raccolta.

MASSIMALELa somma fino alla concorrenza della qualeReale Mutua presta la garanzia.

MERCEDI E RETRIBUZIONIQuanto corrisposto dal datore di lavoro, allordo delle ritenute – comprese le indennitàfisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensispeciali di qualsiasi natura – ad operai (mer-cedi) ed impiegati, quadri e dirigenti (retribu-zioni). Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori pa-rasubordinati e di personale temporaneo rego-larmente acquisito in base alle norme di legge.Le retribuzioni convenzionali dei titolari e deiloro familiari coadiuvanti.Relativamente alle società cooperative, quantodovuto per prestazioni degli associati in parte-cipazione.

MERCIMaterie prime, ingredienti di lavorazione eprodotti dell’azienda, semilavorati e finiti,scorte e materiali di consumo, imballaggi,supporti, scarti e ritagli di lavorazione, com-prese le imposte di fabbricazione e i diritti do-ganali, esplodenti, infiammabili e merci spe-ciali nei quantitativi tollerati o quelli dichiaratiin eccedenza nel modulo di polizza Mod.5374 INC. Si considerano merci anche i vei-coli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l’aziendaper lavori di riparazione e/o trasformazione,nonché le apparecchiature elettroniche og-getto di produzione, riparazione e commer-cializzazione.

MERCI SPECIALI� Celluloide (grezza ed oggetti di); � espansite di sughero; � schiuma di lattice, gommaspugna e micro-

porosa; � materie plastiche espanse o alveolari; � imballaggi di materia plastica espansa od

alveolare (esclusi quelli racchiusi nella con-

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DEFINIZIONI

fezione delle merci) e scarti di imballaggicombustibili.

Non si considerano merci speciali quelle en-trate nella composizione del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIAArmadi corazzati, casseforti, camere di sicu-rezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZADocumento che riporta i dati anagrafici delContraente e quelli necessari alla gestionedella polizza, le dichiarazioni e le scelte delContraente, i dati identificativi del rischio, lesomme assicurate, il premio e la sottoscrizionedelle Parti (Mod. 5374 INC).

PARTIIl Contraente e Reale Mutua.

PERIODO DI INDENNIZZOIl periodo che ha inizio al momento del sinistroe durante il quale i risultati dell’azienda risen-tono delle conseguenze del sinistro stesso.Esso ha come durata massima 90 (novanta)giorni e non viene modificato per effetto della sca-denza, risoluzione o sospensione della polizza av-venute posteriormente alla data del sinistro.

PORTAVALORIPersona incaricata del trasporto di valori (Assi-curato, suoi familiari o dipendenti).

PRIMO RISCHIO ASSOLUTOForma di assicurazione per la quale Reale Mutua,prescindendo dal valore complessivo dei beni, ri-sponde dei danni sino alla concorrenza di unasomma predeterminata; tale forma non è sog-getta all’applicazione della regola proporzionale.A tale forma di assicurazione sono soggette leseguenti garanzie e/o Sezioni:� Sezione Incendio: Fenomeno elettrico

(punto 2.1 B “Rischio assicurato”), Spese perrimuovere, depositare e ricollocare (punto 2.1D 2 “Rischio assicurato”), Ricorso terzi (Con-dizione Facoltativa A), Integrazione spese didemolizione e sgombero (Condizione Facol-tativa B), Beni assicurati a condizioni speciali(Condizione Facoltativa C), Maggiori costi(Condizione Facoltativa G), Perdita Pigioni

(Condizione Facoltativa H), Colaggio acquada impianti automatici di estinzione (Condi-zione Facoltativa L), Dispersione liquidi (Con-dizione Facoltativa M), Merci in refrigerazione(Condizione Facoltativa O), Integrazionedanni di Fenomeno elettrico (Condizione Fa-coltativa R);

� Sezione Elettronica: Maggiori costi(Condizione Facoltativa B), dati e relativisupporti (Condizione Facoltativa C), Pro-grammi in licenza d’uso (Condizione Facol-tativa D);

� Sezione Furto;� Sezione Cristalli.

PROGRAMMI IN LICENZA D’USOSequenza di informazioni, memorizzate su sup-porti, che costituiscono istruzioni eseguibilidall’elaboratore e che l’Assicurato utilizza inbase ad un contratto con il fornitore.

RAPINASottrazione di beni e valori mediante violenzaalla persona o minaccia anche quando le per-sone sulle quali venga fatta violenza o minacciavengano prelevate dall’esterno e siano co-strette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapinaè equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALENelle assicurazioni a valore intero o che pren-dono a riferimento l’intero valore dei beni, lasomma assicurata per ciascuna categoria dibeni indicata nel modulo di polizza Mod. 5374INC deve corrispondere, in ogni momento, allasomma del valore effettivo dei beni stessi.Come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile,qualora dalle stime fatte al momento del sinistrorisulti una differenza tra valore effettivo esomma assicurata, l’indennizzo viene di conse-guenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTOLa somma dovuta da Reale Mutua in caso di si-nistro.

SCOPERTOLa parte del danno, espressa in percentuale,che rimane a carico dell’Assicurato.

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DEFINIZIONI

SCOPPIORepentino dirompersi di contenitori per ec-cesso di pressione interna di fluidi, non dovutoa esplosione.Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sonoconsiderati scoppio.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso.Per la Sezione Tutela Legale, il verificarsi di casidi controversia.

SOLAIOIl complesso degli elementi che costituisconola separazione orizzontale tra i piani, escluse lepavimentazioni e le soffittature.

TETTOL’insieme delle strutture, portanti e non por-tanti, destinate a coprire ed a proteggere il fab-bricato dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D’USO� Per il fabbricato: la spesa prevista per l’inte-

grale costruzione a nuovo con le stesse ca-ratteristiche costruttive al netto di un de-prezzamento stabilito in relazione al gradodi vetustà, allo stato di conservazione, allemodalità di costruzione, all’ubicazione, alladestinazione, all’uso e ad ogni altra circo-stanza influente escluso il valore dell’areanonché gli oneri fiscali in quanto siano de-traibili;

� per il macchinario, l’arredamento, l’attrezza-tura e le apparecchiature elettroniche: ilcosto di rimpiazzo di ciascun bene con altronuovo uguale od equivalente per rendi-mento economico, al netto di un deprezza-mento stabilito in relazione al tipo, qualità,funzionalità, rendimento, stato di manuten-zione ed ogni altra circostanza influente,esclusi gli oneri fiscali in quanto siano de-traibili.

VALORE A NUOVO� Per il fabbricato: la spesa prevista per l’inte-

grale costruzione a nuovo con le stesse ca-ratteristiche costruttive escluso il valore del-l’area nonché gli oneri fiscali in quanto sianodetraibili;

� per il macchinario, l’arredamento, l’attrezza-

tura, le apparecchiature elettroniche e le la-

stre: il costo di rimpiazzo di ciascun benecon altro nuovo uguale oppure, se non di-sponibile, con altro equivalente per caratte-ristiche, prestazioni e rendimento; sonoinoltre comprese le spese di trasporto, dimontaggio, esclusi gli oneri fiscali in quantosiano detraibili.

L’assicurazione in base al valore a nuovo ri-guarda solo fabbricati, macchinario, arreda-

mento, attrezzatura, apparecchiature elettroni-

che e lastre di reparti in stato di attività.

VALORE COMMERCIALEPer le merci: il valore in relazione alla natura,qualità, eventuale svalutazione commerciale,esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o incorso di fabbricazione, vengono valutate inbase al prezzo della materia grezza aumentatodelle spese di lavorazione corrispondenti allostato in cui si trovavano al momento del sinistro,esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;ove le valutazioni così formulate superassero icorrispondenti eventuali prezzi di mercato siapplicheranno questi ultimi.

VALORE DELLA PRODUZIONELa sommatoria dei valori della produzione in-dustriale.Tale valore è riscontrabile sia dalla Tavola 1 delConto Economico – voce “A” Valore della pro-

duzione – in presenza di bilancio redatto se-condo la IV direttiva CEE, sia dal prospetto peril calcolo dell’imponibile IRAP.

VALORE INTEROForma di assicurazione che prevede la coper-tura del valore complessivo dei beni assicurati,calcolato in base ai criteri di cui ai punti 2.4 e3.2 “Valore dei beni assicurati”; tale forma èsoggetta all’applicazione della regola propor-

zionale.

VALORE NOMINALEL’importo indicato sui valori.

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DEFINIZIONI

VALORIDenaro in valuta italiana ed estera, monete, bi-glietti di banca, titoli di credito, di pegno e, ingenere, qualsiasi carta rappresentante un va-lore, nonché preziosi. Sono compresi gli effettipersonali del portavalori.

VETRO ANTISFONDAMENTOManufatto di vetro stratificato e/o materialesintetico che offre una particolare resistenza aitentativi di sfondamento.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONERESPONSABILITÀ CIVILE

APPALTATORE/SUBAPPALTATORELa persona o l’impresa a cui l’Assicurato cededirettamente l’esecuzione di una parte delle at-tività dichiarate nel modulo di polizza Mod.5374 INC o ne autorizza l’esecuzione, nel ri-spetto di quanto previsto dalle norme di leggevigenti in materia.

COSEGli oggetti materiali e gli animali.

FATTURATOIl volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultantedalla somma delle registrazioni da effettuarsiobbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A.,escluso il corrispettivo derivante dalla vendita,per cessazione del loro utilizzo, di beni stru-mentali utilizzati dall’azienda assicurata.

PRESTATORI DI LAVOROTutte le persone fisiche di cui l’Assicurato/Con-traente si avvale, nel rispetto delle norme di

legge, nell’esercizio dell’attività descritta in po-lizza e delle quali debba rispondere ai sensidell’art.2049 c.c.. Si intendono comunqueesclusi i lavoratori autonomi.

PRODUTTOREIl soggetto così definito all’Art. 3 del D.P.R.24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

TERZISono considerati terzi tutti i soggetti, salvoquelli esplicitati al punto 6.5 “Persone non con-siderate terzi”, nonché quelli di cui al punto 2della Condizione Facoltativa I “Respon sabilitàCivile Prodotti - Ritiro Prodotti”.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONETUTELA LEGALE

ADDETTIIl titolare dell’azienda, i suoi familiari, i dipen-denti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gliappaltatori e i loro dipendenti, presti la suaopera a qualsiasi titolo nell’azienda stessa, pur-ché in regola con gli obblighi di legge.

PROTEZIONE LEGALEL’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 175.95 – artt. 44 e seguenti.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVOIl verificarsi del fatto dannoso - cioè la contro-versia - per il quale è prevista l'assicurazione.

UNICO SINISTROIl fatto dannoso e/o la controversia che coin-volge più assicurati.

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CONDIZIONI GENERALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATIReale Mutua ha sempre il diritto di vi-sitare i beni assicurati e il Contraenteo l’Assicurato ha l’obbligo di fornirletutte le occorrenti indicazioni ed in-formazioni.

DIMINUZIONE DEL RISCHIONel caso di diminuzione del rischio RealeMutua è tenuta a ridurre il premio o le rate dipremio successive alla comunicazione delContraente o dell’Assi curato ai sensi dell’art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativodiritto di recesso.

MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONELe eventuali modifiche dell’assicura-zione devono essere provate periscritto.

TACITA PROROGA DEL CONTRATTOIn mancanza di disdetta, mediantelettera raccomandata spedita almeno30 giorni prima della scadenza, l’assi-curazione di durata non inferiore adun anno è prorogata per una duratauguale a quella originaria con il mas-simo di 2 anni e così di seguito.Per i casi nei quali la legge od il con-tratto si riferiscono al periodo di as-sicurazione, questo si intende stabi-lito nella durata di un anno, salvoche l’assicurazione sia stata stipu-lata per una minore durata, nel qualcaso esso coincide con la durata delcontratto.

RECESSO DAL CONTRATTODopo ogni sinistro denunciato a ter-mini di polizza e fino al 60º giornodal pagamento o rifiuto dell’inden-nizzo, Reale Mutua può recederedal contratto, con preavviso di 30giorni. In tale caso essa rimborsa alContraente, entro 15 giorni dalladata di efficacia del recesso, laparte di premio, al netto dell’impo-sta, relativa al periodo di rischio noncorso.

ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sonoa carico del Contraente.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non è qui diversamente re-golato, valgono le norme di legge.

CODICE ATTIVITÀIl Contraente/Assicurato ai fini del -l’operatività dell’assicurazione di -chia ra che l’attività esercitata nel-l’azienda corrisponde a quella previ-sta dal codice riportato nell’elenco incalce alle Condizioni di assicura-zione Mod. 5373 INC e indicato nelmodulo di polizza Mod. 5374 INC,eventualmente integrato dalla de-scrizione dell’attività stessa.

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀL’attività dichiarata nel modulo di polizzaMod. 5374 INC è inerente all’attività indu-striale principale, effettuata sia per contoproprio che di terzi. L’assi curazione operapertanto per il completo ciclo di lavorazionecomprese le eventuali attività preliminari,complementari ed accessorie.I processi di lavorazione, il trattamento dellematerie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari,sono quelli che la tecnica inerente l’attivitàsvolta insegna e consiglia di usare o chel’Assicurato ritiene di adottare, escluso l’im-piego di energia nucleare.Si intendono altresì compresi nell’assicura-zione i magazzini, gli uffici, i centri elaborazionedati, le abitazioni, le attività di carattere socialeed aziendale, le rimesse ed officine di manu-tenzione, i laboratori di ricerca, prova, controlloe collaudo, le centrali termiche, le cabine ditrasformazione energia elettrica, le sale com-pressori e i reparti trattamento acque. Le di-pendenze predette, ancorché di caratteristi-che costruttive diverse da quelle indicate inpolizza e i relativi contenuti, sono assicuratecon attribuzione alle rispettive categorie dibeni secondo le definizioni di polizza.

PAGAMENTO PREMIOFermo quanto stabilito al secondo commadell’Art. 1901 del Codice Civile si conviene diprorogare a 30 giorni i termini di pagamentodel premio.

REGOLAZIONE PREMIOSe il premio è convenuto in tutto o inparte in base ad elementi di rischio

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CONDIZIONI GENERALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.12

1.13

Qualora per inesatte o incomplete di-chiarazioni del Contraente la regola-zione del premio risultasse calcolatasu basi minori di quelle effettive, i si-nistri che si siano verificati nel pe-riodo cui si riferisce la dichiarazioneinesatta, verranno liquidati in propor-zione al rapporto esistente tra il pre-mio pagato e quello effettivamentedovuto per il detto periodo nei limitidei massimali ridotti in ugual misura.Qualora all’atto della regolazione an-nuale, il consuntivo degli elementivariabili di rischio superi il doppio diquanto preso come base per la deter-minazione del premio dovuto in viaanticipata, quest’ultimo viene rettifi-cato, a partire dalla scadenza annuasuccessiva alla comunicazione, sullabase di un’adeguata rivalutazione delpreventivo degli elementi variabili. Ilnuovo importo di questi ultimi nonpuò essere comunque inferiore al75% di quello dell’ultimo consuntivo.Qualora il premio sia convenuto,anche in parte, in base al fatturato, ilContraente, per l’adempimento degliobblighi di cui al presente articolo,deve anche fornire a richiesta dellaSocietà la fotocopia del registro dellefatture emesse o dei corrispettiviprevisto dalla legge I.V.A.

VERIFICHE E CONTROLLIReale Mutua ha il diritto di effettuarein qualsiasi momento ispezioni perverifiche e/o controlli sullo stato deiluoghi di lavoro e sulle documenta-zioni inerenti gli elementi variabili peril calcolo del premio, ispezioni per lequali l’Assicurato è tenuto a consen-tire il libero accesso ed a fornirequanto necessario.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLECIRCOSTANZE INFLUENTI SULLAVALUTAZIONE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reti-cenze del Contraente o dell’Assicu-rato relative a circostanze che influi-scono sulla valutazione del rischio,possono comportare la perdita totaleo parziale del diritto all’indennizzononché la stessa cessazione dell’as-sicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

variabili, esso viene anticipato in viaprovvisoria nell’importo risultantedal conteggio esposto in polizza ed èregolato alla fine di ciascun periodoassicurativo, normalmente di dodicimesi, salvo esplicita pattuizione dipolizza, secondo le variazioni inter-venute durante lo stesso periodonegli elementi presi come base per ilconteggio del premio, fermo il pre-mio minimo stabilito in polizza.A tale scopo, entro sessanta giornidalla fine di ogni periodo assicura-tivo, il Contraente deve fornire periscritto a Reale Mutua l’indicazionedelle mercedi, retribuzioni e, relativa-mente alla garanzia R.C. Prodotti –Ritiro prodotti, del fatturato.Le differenze, attive o passive, risul-tanti dalla regolazione devono esserepagate nei quindici giorni dalla rela-tiva comunicazione di Reale Mutuasull’ammontare dell’eventuale con-guaglio.La mancata comunicazione dei datioccorrenti per la regolazione costi-tuisce presunzione di una differenzaattiva a favore di Reale Mutua.Se il Contraente non effettua nei ter-mini prescritti la comunicazione deidati anzidetti o il pagamento delladifferenza attiva dovuta, Reale Mutuadeve fissargli un ulteriore terminenon inferiore a quindici giorni, tra-scorso il quale il premio, anticipato invia provvisoria per le rate successive,viene considerato in conto o a garan-zia di quello relativo al periodo assi-curativo per il quale non ha avutoluogo la regolazione o il pagamentodella differenza attiva e la garanziaresta sospesa fino alle ore ventiquat-tro del giorno in cui il Contraenteabbia adempiuto ai suoi obblighi,salvo il diritto per Reale Mutua diagire giudizialmente e di dichiarare,con lettera raccomandata, la risolu-zione del contratto.Per i contratti scaduti, se il Contra-ente non adempie agli obblighi rela-tivi alla regolazione del premio, RealeMutua, fermo il suo diritto di agiregiudizialmente, non è obbligata per isinistri accaduti nel periodo al qualesi riferisce la mancata regolazione.

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SEZIONE INCENDIOOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

macchine ed impianti elettrici, relativi com-ponenti elettronici ed elaboratori di pro-cesso o di automazione di processi indu-striali al servizio delle singole macchine, ap-parecchi e circuiti compresi, per effetto dicorrenti o scariche o altri fenomeni elettricida qualsiasi motivo occasionati.

Gli eventi previsti alle lettere A e B sono ga-rantiti anche se causati con colpa grave delContraente o dell’Assicurato, dei familiariconviventi o delle persone di cui il Contra-ente o l’Assicurato deve rispondere anorma di legge, nonché dei rappresentantilegali o dei soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua rimborsa, le spese documen-tate� nei limiti delle somme assicurate:

1 per demolire, sgomberare, trattare,trasportare e stoccare a discaricaidonea i residui del sinistro sino allaconcorrenza del 5% dell’inden-nizzo pagabile a termini dellapresente Sezione;

2 per rimuovere, per eventualmentedepositare presso terzi e per ricollo-care il macchinario, l’arredamento,l’attrezzatura, le merci e i beni assicu-rati a condizione speciale assicurati eillesi, resesi necessarie a seguito disinistro indennizzabile a termini dellapresente Sezione;

3 per riparare o sostituire le tubazioni erelativi raccordi che hanno dato ori-gine allo spargimento di acqua, non-ché le spese sostenute per la ripara-zione ed il ripristino dei beni a se-guito di sinistro indennizzabile con-seguente all’evento di cui al punto2.1 A 8 “Rischio assicurato”;

4 per riparare i danni arrecati ai beniassicurati:� per ordine delle Autorità;� dall’Assicurato o da terzi, per suo

ordine o nel suo interesse, purchéfatte in modo ragionevole alloscopo di impedire, arrestare o li-mitare le conseguenze deglieventi tutti prestati con la pre-sente Sezione;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.1

A

C

D

B

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati ai beni assi-curati, anche se di proprietà di terzi, da:1 incendio;2 fulmine;3 esplosione e scoppio anche esterni,

purché non causati da ordigni esplo-sivi;

4 implosione;5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali,

loro parti o cose da essi trasportatenonché meteoriti o corpi celesti;

6 onda sonica determinata da aeromobili;7 urto di veicoli in transito sulla pubblica

via o di natanti, non appartenenti alContraente o all’Assicurato né al suoservizio;

8 spargimenti di acqua conseguenti arottura accidentale degli impianti idrici,igienici, di riscaldamento, di condi -zionamento, antincendio e tecnici esi-stenti nei fabbricati contenenti i beni as-sicurati nonché traboccamento o rigur-gito dei predetti impianti e di fognaturapertinente i suddetti fabbricati;

9 fumo fuoriuscito a seguito di guastoagli impianti per la produzione di caloredi pertinenza o facenti parte dei benimedesimi, purché detti impianti sianocollegati mediante adeguate condut-ture ad appropriati camini;

10 fumi, gas e vapori, mancata o anormaleproduzione o distribuzione di energiaelettrica, termica o idraulica, mancato oanormale funzionamento di apparec-chiature elettroniche, di impianti di ri-scaldamento o di condizionamento, co-laggio o fuoriuscita di liquidi, purchéconseguenti agli eventi di cui sopra cheabbiano colpito i beni assicurati oppurebeni posti nell’ambito di 20 mt. dai pre-detti.

Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a

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SEZIONE INCENDIOOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

5 per gli oneri di urbanizzazione primaria esecondaria;

� in eccedenza alle somme assicurate:6 per gli onorari di competenza del Perito,

Consulenti e Professionisti che l’Assicu-rato avrà scelto e nominato, nonché laquota parte di spese ed onorari a caricodell’Assicurato a seguito di nomina delterzo Perito.

Qualora il sinistro interessi più Se-zioni prestate con la presente po-lizza si conviene che Reale Mutuaindennizzerà i suddetti onorari unasola volta.

Per le presenti garanzie possono ope-rare, se previsti, franchigie, scoperti e li-miti di indennizzo esposti al punto 2.12.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE INCENDIOOPEATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.2

2.3

2.4

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI I locali nei quali viene svolta l’attività dichia-rata nel modulo di polizza Mod. 5374 INChanno caratteristiche costruttive ascrivibiliad una delle seguenti classi:Classe 1 strutture portanti verticali

e del tetto e solai in ce-mento armato o laterizi;pareti esterne e coperturain materiali incom bustibili;

Classe 2 strutture portanti verticalie solai in cemento armatoo laterizi; strutture por-tanti del tetto, paretiesterne e copertura inmateriali in combustibili;

Classe 3 strutture portanti verticalie del tetto, solai, paretiesterne e copertura inmateriali incom bustibili;

Classe 4 strutture portanti verti-cali, solai, pareti esterne ecopertura in materiali in -combustibili; strut tureportanti del tetto in ma -teriali combustibili.

TOLLERANZENon hanno influenza nella valuta-zione del rischio:� Classificazione dei fabbricati

Agli effetti della classificazioneriportata al punto 2.2 “Classi -ficazione dei fabbricati”:1 le strutture portanti verticali

del tetto e i solai in materialidiversi da quelli indicati pur-ché relativi a porzioni di fabbri-cato complessi vamente nonsuperiori a 2/10 dell’area co-perta;

2 le porzioni di pareti esterne ecopertura in materiali diversida quelli indicati per non oltre1/3 delle rispettive superfici;

3 le coibentazioni e le soffitta-ture in materiali combustibili.

� InfiammabiliNei locali e nell’area in uso alCon traente/Assicurato:1 250 kg di infiammabili;2 gli infiammabili esistenti negli

im pianti di sicurezza, in serba-toi interrati, negli appositi de-positi ubicati all’esterno delfabbricato ed i carburanti neiserbatoi dei veicoli per l’alimen-tazione del relativo propulsore.

� Merci specialiNei locali e nell’area in uso alContraente/Assicurato:1 500 kg di merci speciali;2 le merci speciali riposte negli

appositi depositi ubicati al-l’esterno del fabbricato.

� EsplodentiNei locali e nell’area in uso alCon traente/Assicurato, 1 kg diesplodenti.

VALORE DEI BENI ASSICURATIL’assicurazione è prestata in base:� per il fabbricato: al valore a nuovo;� per il macchinario, l’arredamento, l’at-

trezzatura: al valore a nuovo, con l’avver-tenza che per:1 i valori: l’assicurazione è prestata al

valore nominale;2 i preziosi: l’assicurazione è prestata al

valore commerciale;3 i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mo-

saici, gli arazzi, le statue, le raccoltescientifiche, d’antichità o numismati-che, le collezioni in genere e i beniaventi valore artistico o affettivo: l’as-sicurazione è prestata al valore com-merciale;

� per le merci: al valore commerciale;� per le merci vendute in attesa di conse-

gna: al prezzo di vendita convenuto, de-dotte le spese risparmiate per la man-cata consegna, sempreché non risultipossibile sostituirle con equivalentimerci illese.La vendita dovrà essere comprovata dadocumento scritto di richiesta d’ordineinviato dal committente in data antece-dente il sinistro.

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SEZIONE INCENDIOOPEATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.5

Relativamente ad azienda non in stato di at-tività la somma assicurata per fabbricato,macchinario, arredamento e attrezzaturadeve corrispondere:� al valore a nuovo nei primi 12 mesi del-

l’inattività;� al valore allo stato d’uso a partire dal 13°

mese di inattività;� sempre al valore a nuovo per il fabbri-

cato nel solo caso in cui il Contraente nesia il proprietario senza essere il condut-tore dell’attività stessa.

DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONEFACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICAReale Mutua non indennizza, qua-lora non sia stata esplicitamente ri-chiamata nel modulo di polizzaMod. 5374 INC la relativa Condi-zione Facoltativa, i danni:1 causati da tumulti popolari, scio-

peri, sommosse, nonché i dannicausati da atti dolosi di terzi com-presi quelli vandalici, di terrori-smo o di sabotaggio (assicurabilicon la Condizione Facol tativa D);

2 indiretti o qualsiasi danno chenon riguardi la materialità deibeni assicurati salvo quanto giàprevisto dal punto 2.1 D 2 “Ri-schio assicurato” e quanto assi-curabile con la Condizione Facol-tativa F “Indennità aggiuntiva perdanni indiretti”, Condizione Fa-coltativa G “Maggiori Costi”, Con-dizione Facoltativa H “Perdita Pi-gioni”, Condizione facoltativa Q“Danni da interruzione dell’atti-vità – forma a diaria”;

3 subiti dalle merci in refrigera-zione per effetto di mancata oanormale produzione o distribu-zione del freddo o di fuoriuscitadel fluido frigorigeno, assicura-bili con la Condizione FacoltativaO “Merci in refrige razione”.

Sono inoltre esclusi i danni causatida qualsiasi evento alle apparec-chiature elettroniche assicurabilicon la Sezione Elettronica.

2.6 DELIMITAZIONIReale Mutua non indennizza i danni:1 causati da atti di guerra, insurre-

zione, occupazione militare, inva-sione;

2 causati da esplosione o emana-zione di calore o di radiazioni pro-venienti da trasmutazioni del nu-cleo dell’atomo, come pure cau-sati da radiazioni provocate dal-l’accelerazione artificiale di parti-celle atomiche;

3 causati o agevolati con dolo delContraente o dell’Assicurato, deifamiliari conviventi, dei rappre-sentanti legali o dei soci a re-sponsabilità illimitata;

4 causati da terremoti, da eruzionivulcaniche, da inondazioni;

5 di smarrimento o di furto dei beniassicurati avvenuti in occasionedegli eventi previsti dalla pre-sente Sezione;

6 di scoppio e implosione alla mac-china o all’impianto nel quale sisia verificato se l’evento è deter-minato da usura, corrosione o di-fetti di materiale;

7 causati da fenomeno elettricoconseguente all’azione del ful-mine, eccetto quanto assicurato alpunto 2.1 B “Rischio Assicurato”.

Relativamente ai sotto indicatieventi Reale Mutua non indennizzaaltresì i danni di:a spargimenti di acqua (punto 2.1 A

8 “Rischio assicurato”) causatida stillicidio, traboccamento o ri-gurgito di fognature pubbliche,umidità e gelo eccetto quanto as-sicurabile con la Condizione Fa-coltativa I “Gelo”;

b fenomeno elettrico (punto 2.1 B“Rischio assicurato”):1 causati da corrosione, incro-

stazione, deperimento, usura,logoramento che siano conse-guenza normale dell’uso e fun-zionamento o causati dagli ef-fetti graduali degli agenti at-mosferici;

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SEZIONE INCENDIOOPEATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

indicata nel modulo di polizza Mod. 5374INC e presso terzi, purché ubicati nel ter-ritorio della Repubblica Italiana, delloStato della Città del Vaticano e della Re-pubblica di San Marino, in conto depositoe/o lavorazione e/o riparazione nonchépresso esposizioni, fiere e mostre, sinoad un massimo del 10% delle ri-spettive somme assicurate con ilmassimo complessivo di €

75.000,00 per ubicazione.

BUONA FEDEA parziale deroga degli articoli 1892, 1893e 1898 del Codice Civile si conviene che lecircostanze considerate influenti ai fini dellavalutazione del rischio si intendono quellerichiamate in polizza, le dichiarazioni delContraente, le tolleranze. Le inesatte o in-complete dichiarazioni rese dal Contraenteall’atto della stipulazione della polizza, cosìcome la mancata comunicazione di muta-menti aggravanti il rischio, non comporte-ranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e1898 del Codice Civile, decadenza dal di-ritto d’indennizzo né riduzione dello stesso,sempreché tali circostanze non in-vestano le caratteristiche durevolied essenziali del rischio medesimoe l’Assicurato abbia agito senza doloo colpa grave.Reale Mutua ha peraltro il diritto dipercepire la differenza di premiocorrispondente al maggior rischio adecorrere dal momento in cui la cir-costanza si è verificata.

CONTIGUITÀ E VICINANZAL’Assicurato è sollevato dall’obbligo di di-chiarare se in contiguità immediata o nellevicinanze dei beni assicurati esistono circo-stanze capaci di aggravare il rischio.

2 dovuti alla mancanza di ade-guata manutenzione.

BENI IN LEASINGA parziale deroga del punto 2.1 “Ri-schio assicurato” Reale Mutua nonindennizza i beni in leasing coperticon altro contratto di assicurazione.Qualora la predetta assicurazione ri-sultasse inefficace o insufficiente ibeni in leasing saranno da conside-rarsi in garanzia.

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALIReale Mutua non indennizza, qua-lora non sia stata esplicitamente ri-chiamata nel modulo di polizzaMod. 5374 INC la Condizione Facol-tativa C “Beni assicurati a condizionispeciali”:1 archivi, documenti, disegni, regi-

stri, microfilms, fotocolor;2 modelli, stampi, garbi, messe in

carta, cartoni per telai, clichés,pietre litografiche, lastre o cilin-dri, tavolette stereotipe, rami perincisione e simili.

UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATII macchinari, l’arredamento, l’attrezzatura,le merci ed i beni assicurati a condizionispeciali si intendono garantiti:� ovunque nell’ambito dell’azienda, sia sot-

totetto che all’aperto, ferme restando le li-mitazioni di garanzia previste in polizza;

� a bordo di automezzi, anche se di pro-prietà di terzi, in sosta nell’azienda in at-tesa di effettuare e/o durante le opera-zioni di carico e scarico;

� presso un’ubicazione diversa da quella

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

A

CONDIZIONI FACOLTATIVE(Operanti sui beni assicurati solo seesplicitamente richiamate nel mo-dulo di polizza Mod. 5374 INC eferma l'efficacia del punto 2.6 “Deli-mitazioni”.Per le presenti condizioni possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo esposti alpunto 2.12).

RICORSO TERZIReale Mutua tiene indenne l’Assicu-rato, fino alla concorrenza del massi-male convenuto sul modulo di polizzaMod. 5374 INC, di quanto egli sia tenuto acorrispondere per capitale, interessi e spese,quale civilmente responsabile ai sensi dilegge, per danni materiali e diretti involonta-riamente cagionati ai beni di terzi da sinistroindennizzabile a termini della presente Se-zione e della Sezione Elettronica se prestata.L’assicurazione è estesa ai danni derivantida interruzioni o sospensioni - totali o par-ziali - dell’utilizzo di beni, di attività indu-striali, commerciali, artigianali, agricole o diservizi, entro il massimale stabilito esino alla concorrenza del 20% delmassimale stesso.Ai fini del presente punto il sinistro siconsidera indennizzabile anche secausato con colpa grave dell’Assi -curato.Reale Mutua non risarcisce i danni:1 ai beni che l’Assicurato abbia in

consegna o custodia o detenga aqualsiasi titolo salvo i veicoli deidipendenti ed i mezzi di trasportosotto carico o scarico, ovvero insosta nell’ambito delle anzidetteoperazioni, nonché i beni suglistessi mezzi trasportati;

2 di qualsiasi natura conseguentiad inquinamento dell’acqua, del-l’aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:a il coniuge, i genitori, i figli

dell’Assi curato nonché ognialtro parente o affine se con luiconvivente;

B

C

b il legale rappresentante, ilSocio a responsabilità illimi-tata, l’Ammini stratore e le per-sone che si trovino con loro neirapporti di cui al punto prece-dente, quando l’Assicurato nonsia una persona fisica;

c le società che, rispetto all’Assi-curato che non sia persona fi-sica, siano qualificabili comecontrollanti, controllate o col-legate, ai sensi dell’art. 2359del Codice Civile nel testo dicui al D.L. 9/4/1991, n. 127,nonché gli Ammi nistratoridelle medesime.

L’Assicurato deve immediatamenteinformare Reale Mutua delle proce-dure civili o penali promosse contro dilui, fornendo tutti i documenti e leprove utili alla difesa e Reale Mutuaavrà facoltà di assumere la direzionedella causa e la difesa dell’Assi curato.L’Assicurato deve astenersi da qua-lunque transazione o riconosci-mento della propria responsabilitàsenza il consenso di Reale Mutua.Quanto alle spese giudiziali si applica l’art.1917 del Codice Civile.L’assicurazione è prestata a primo rischioassoluto.

INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBEROAd integrazione di quanto previsto al punto2.1 D 1 “Rischio assicurato” Reale Mutuarimborsa le spese documentate per demo-lire, sgomberare, trattare, trasportare estoccare a discarica idonea i residui del si-nistro sino alla concorrenza della ulterioresomma assicurata.

BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALIReale Mutua rimborsa il costo del materialee delle operazioni manuali e meccanicheper la riparazione, ricostruzione, rifaci-mento o riacquisto di:1 archivi, documenti, disegni, registri, mi-

crofilms, fotocolor;

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

Reale Mutua non risponde dei danni:a di inondazione o frana;b di rapina, estorsione, saccheggio

o imputabili ad ammanchi diqualsiasi genere;

c subiti dalle merci in refrigera-zione per effetto di mancata oanormale produzione o distribu-zione del freddo o di fuoriuscitadel fluido frigorigeno;

d verificatisi nel corso di confisca,sequestro, requisizione dei beniassicurati per ordine di qualun-que Autorità, di diritto o di fatto, oin occasione di serrata;

e di scritte o imbrattamento;f di terrorismo.La presente estensione di garanzia,ferme le condizioni sopra richiamate,è operativa anche per i danni avvenutinel corso di occupazione non militaredella proprietà in cui si trovano i beniassicurati, con l’avvertenza che, qua-lora l’occupazione medesima si pro-traesse per oltre cinque giorni conse-cutivi, Reale Mutua indennizza i solidanni da incendio, esplosione, scop-pio, implosione anche se verificatisidurante il suddetto periodo.Reale Mutua ha la facoltà, in qua-lunque momento, di recedere dallagaranzia mediante preavviso digiorni 30 da comunicarsi a mezzolettera raccomandata.La riscossione dei premi venuti ascadenza o altro atto di RealeMutua, a preavviso avvenuto, nonpotranno essere interpretati comerinuncia da parte della stessa a va-lersi della facoltà di recesso.In tal caso essa, entro 15 giorni dalladata di efficacia del recesso, rim-borsa al Contraente la parte di pre-mio da conteggiarsi sulla base del20% del premio netto relativo allapresente Condizione per il periododi rischio non corso.

Terrorismo Premesso che per atto di terrorismosi intende qualsiasi atto, ivi com-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

D

2 modelli, stampi, garbi, messe in carta,cartoni per telai, clichés, pietre litografi-che, lastre o cilindri, tavolette stereotipe,rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a valore di af-fezione o artistico o scientifico.La garanzia opera per i beni elencati aipunti 1 e 2 che precedono sia per i rischiprevisti ai punti 2.1 “Rischio assicurato” siaper le Condizioni Facoltative operanti.L’indennizzo sarà limitato al rim-borso dei costi effettivamente so-stenuti entro un anno dal sinistro everrà corrisposto da Reale Mutuasoltanto dopo che i beni distrutti odanneggiati saranno stati riparati,ricostruiti o rimpiazzati.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO ED EVENTI ATMOSFERICI

Eventi Socio-politiciReale Mutua indennizza l’Assi -curato:a dei danni materiali e diretti cau-

sati ai beni assicurati da incendio,esplosione, scoppio, implosione,caduta di aeromobili, verificatisiin occasione di tumulti popolari,scioperi, sommosse, atti vandalicio dolosi di terzi compresi quelli disabotaggio;

b degli altri danni materiali e diretticausati ai beni assicurati anche amezzo di ordigni esplosivi verifi-catisi in conseguenza di tumultipopolari, scioperi, sommosse, attivandalici o dolosi di terzi com-presi quelli di sabotaggio.

Relativamente agli atti vandalici edai guasti cagionati dai ladri com-messi in occasione di furto, qualorafossero operanti le specifiche Se-zioni Furto e/o Cristalli, la presenteCondizione Facoltativa sarà ope-rante per la parte di danno ecce-dente i limiti previsti dalle suddetteSezioni.

1

2

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

preso l’uso della forza o della vio-lenza e/o minaccia, da parte di qual-sivoglia persona o gruppo di per-sone, sia che essi agiscano per sé oper conto altrui, o in riferimento ocollegamento a qualsiasi organizza-zione o governo, perpetrato a scopipolitici, religiosi, ideologici, etnici,inclusa l’intenzione di influenzarequalsiasi governo e/o incutere eprovocare uno stato di terrore opaura nella popolazione o parte diessa per i predetti scopi, la presentegaranzia opera a parziale deroga esolo congiuntamente alla garanziaEventi Socio-politici.Reale Mutua risponde: a dei danni materiali e diretti cau-

sati agli enti assicurati da incen-dio, esplosione, scoppio, implo-sione, caduta aeromobili, loroparti e cose da essi trasportateverificatesi in conseguenza di ter-rorismo;

b degli altri danni materiali e diretticausati agli enti assicurati anche amezzo di ordigni esplosivi verifica-tisi in conseguenza di terrorismo.

Reale Mutua non risponde dei dannidi contaminazione da:� sostanze chimiche e biologiche;� virus informatici di qualsiasi tipo.Reale Mutua ha la facoltà, in qua-lunque momento, di recedere dallagaranzia mediante preavviso digiorni 7 da comunicarsi a mezzo let-tera raccomandata.In caso di recesso da parte di RealeMutua, trascorsi 30 giorni da quelloin cui il recesso medesimo ha avutoeffetto, la stessa metterà a disposi-zione del Contraente la parte di pre-mio da conteggiarsi sulla base del20% del premio netto relativo allapresente Condizione per periodo dirischio non corso.Ai fini delle garanzie “Terrorismo” ed“Eventi Socio-politici” non sono co-munque considerati terzi:� il coniuge, i genitori, i figli del

Contraente o dell’Assicurato;

� qualsiasi altro parente o affine secon loro conviventi;

� il legale rappresentante, il Socio aresponsabilità illimitata, l’Ammi -nistra tore e le persone che si tro-vino con loro nei rapporti di cui aipunti che precedono, quando ilContraente o l’Assicurato non siauna persona fisica.

Eventi AtmosfericiReale Mutua indennizza l’Assi curatodei danni materiali e diretti causatiai beni assicurati:a da grandine, vento e quanto da

esso trasportato, quando dettieventi siano caratterizzati da vio-lenza riscontrabile dagli effettiprodotti su una pluralità di beni,assicurati o non, posti nelle vici-nanze;

b da bagnamento verificatosi all’in-terno dei fabbricati purché avve-nuto contestualmente a seguitodi rotture, brecce o lesioni provo-cate al tetto, alle pareti o ai serra-menti dalla violenza degli eventidi cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni:� causati da:

a intasamento o traboccamentodi gronde o pluviali senza rot-tura degli stessi;

b fuoriuscita dalle usuali spondedi corsi o specchi d’acqua na-turali o artificiali;

c mareggiata e penetrazione diacqua marina;

d formazione di ruscelli, accu-mulo esterno di acqua, rotturao rigurgito dei sistemi di sca-rico;

e gelo, sovraccarico di neve;f cedimento o franamento del

terreno;� ancorché verificatisi a seguito

degli eventi di cui sopra subiti da:g alberi, cespugli, coltivazioni

floreali ed agricole in genere;h recinti non in muratura, can-

celli, gru, cavi aerei, ciminiere e

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1

2

E

F

camini, tende in genere, inse-gne ed antenne e consimili in-stallazioni esterne;

i enti all’aperto, ad eccezionedei serbatoi ed impianti fissiper natura e destinazione;

l fabbricati o tettoie aperti dauno o più lati o incompleti nellecoperture o nei serramenti(anche se per temporanee esi-genze di ripristino conseguentio non a sinistro), capannonipressostatici, tendo-tenso-strutture e simili, baracche inlegno o plastica e quanto inessi contenuto;

m serramenti, insegne, vetrate elucernari in genere, a meno chederivanti da rotture o lesioni su-bite dal tetto o dalle pareti;

n manufatti di materia plastica,lastre in fibro-cemento o ce-mento-amianto, per effetto digrandine.

Sono tuttavia compresi i danni pro-vocati dalla grandine alle coperturecostruite in materiali diversi daquelli di cui al punto n.La garanzia opera sui beni, se assi-curati, fabbricato, macchinario, ar-redamento, at trezzatura, merci ebeni assicurati a condizioni speciali.

ACQUA PIOVANA - VENTO EGRANDINE SU ELEMENTI FRAGILILa garanzia opera a parziale deroga e solocongiuntamente alla Condizione Facol -tativa D “Eventi socio-politici, Terrorismo edEventi atmosferici”.

Acqua piovanaReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati ai beni assi-curati da acqua piovana ed eventuale con-seguente rigurgito dei sistemi di scarico, digronde e pluviali.Reale Mutua non indennizza i dannicausati da o subiti da:a fabbricati e/o contenuto a seguito

di infiltrazioni di acqua dal ter-reno;

b penetrazione di acqua piovanaattraverso finestre o lucernari la-sciati aperti;

c merci la cui base è posta ad al-tezza inferiore a 12 cm sul livellodel pavimento del locale;

d merci poste nei locali interrati eseminterrati.

La garanzia opera sui beni, se assicurati,fabbricato, macchinario, arredamento, at-trezzatura, merci e beni assicurati a condi-zioni speciali.

Vento e grandine su elementi fragiliReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati a:a serramenti, insegne, vetrate e lucernari

in genere per effetto di grandine, ventoe quanto da esso trasportato;

b manufatti di materia plastica, lastre infibro-cemento o cemento-amianto pereffetto di grandine;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoieaperte da uno o più lati. Relativamente alle lastre, qualora fosseoperante la Sezione Cristalli, la presenteCondizione Facoltativa opererà per la partedi danno eccedente i limiti previsti dallasuddetta Sezione.Ai soli fini della presente garanzia e limita-tamente ai soli danni subiti dai manufatti dimateria plastica, lastre in fibro-cemento ocemento-amianto, si precisa che la clau-sola valore a nuovo si intende abrogata.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI(valida solo se non è prestata laCondizione Facoltativa Q “Danni dainterruzione dell’attività – forma adiaria”)Reale Mutua riconosce all’Assicurato, per idanni indiretti conseguenti a sinistri inden-nizzabili a termini della presente Sezione,una indennità aggiuntiva per un im-porto forfettario pari al 10% dell’in-dennizzo dei beni per i quali la ga-ranzia è specificatamente accor-data. La garanzia opera sui beni, se assi-curati, fabbricato, macchinario, arreda-mento, attrezzatura, merci e beni assicurati

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

G

a condizioni speciali per i rischi previsti alpunto 2.1 A “Rischio assicurato” e, se ope-ranti, per le Condizioni Facoltative D “EventiSocio-politici, Terrorismo ed Eventi atmo-sferici” ed E “Acqua Piovana – Vento eGrandine su elementi fragili”.

MAGGIORI COSTIReale Mutua riconosce all’Assicurato l’in-dennizzo delle spese, debitamente docu-mentate e necessarie per il proseguimentodell’attività, sostenute in caso di interru-zione parziale o totale dell’attività del-l’azienda assicurata a seguito di sinistro in-dennizzabile a termini della presente Se-zione. Tali spese devono essere sostenuteentro il periodo di indennizzo e de-vono riguardare a titolo di esempio:� l’uso di macchine o impianti in sostitu-

zione di quelli danneggiati o distrutti;� il lavoro straordinario, anche notturno e

festivo, del personale;� le lavorazioni presso terzi; la fornitura di

energia elettrica o termica da parte diterzi;

� gli affitti di locali per il trasferimento tem-poraneo dell’attività compresi i relativicosti di trasferimento.

Reale Mutua non risponde dellemaggiori spese conseguenti a pro-lungamento ed estensione dell’inat-tività causati da:� scioperi, serrate, provvedimenti

imposti dall’Autorità;� difficoltà di reperimento delle

merci o delle macchine/impiantiimputabili ad eventi eccezionali odi forza maggiore, quali a titolo diesempio disastri naturali, scioperiche impediscano o rallentino leforniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intendeil periodo strettamente necessarioper la riparazione o il rimpiazzo dellecose assicurate, danneggiate o di-strutte, e che avrà durata massimadi 3 mesi dal verificarsi del sinistro.Non sono risarcibili spese sostenutesuccessivamente alla scadenza delperiodo di indennizzo.

H

I

L

La garanzia opera per i rischi previsti alpunto 2.1 A e B “Rischio assicurato” e, seoperante, per la Condizione Facoltativa D“Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventiatmosferici”.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

PERDITA PIGIONISe il fabbricato assicurato è colpito da sini-stro indennizzabile a termini della presenteSezione, Reale Mutua rimborsa all’Assi -curato (proprietario) anche quella parte dipigione che egli non potesse percepire peri locali regolarmente affittati e rimasti dan-neggiati. Ciò per il tempo necessarioal loro ripristino, non oltre il limite diun anno.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

GELOFermo quanto disposto al punto 2.1 A 8“Rischio assicurato” per la garanzia spar-gimenti di acqua e ad integrazione dellastessa, Reale Mutua risponde dei dannimateriali e diretti causati al fabbricato edagli altri enti assicurati, purché conse-guenti a rotture di impianti idrici, igienicosanitari, riscaldamento, condizionamento,tecnici e di altre tubazioni in genere con-tenute nel fabbricato stesso, causati dagelo.Reale Mutua non risponde dei danni:� da spargimento di acqua prove-

niente da canalizzazioni, tuba-zioni, condutture interrate o in-stallate all’esterno del fabbricato;

� ai locali sprovvisti di impianti diriscaldamento oppure con im-pianto non in funzione da oltre 48ore consecutive prima del sini-stro;

� da stillicidio e umidità;� subiti dagli enti all’aperto.

COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTIAUTOMATICI DI ESTINZIONE Reale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati ai beni as-

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

N

O

M

sicurati da fuoriuscita accidentale di acquaa seguito di guasto di impianti fissi di estin-zione automatici a pioggia, incluse relativealimentazioni. Reale Mutua non indennizza: � i danni verificatisi in occasione di

lavori di installazione o ripara-zione, collaudi, prove, modifichecostruttive sia dell’impianto chedei locali protetti;

� i danni causati dal gelo; � i danni da rottura degli impianti e

le spese sostenute per la ricercadel guasto o della rottura e per lasua riparazione.

La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

DISPERSIONE LIQUIDIReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni di dispersione del liquido causataunicamente da rottura accidentale dei rela-tivi contenitori.Reale Mutua non indennizza: � i danni di stillicidio, dovuti a cor-

rosione, usura o imperfetta tenutastrutturale dei contenitori;

� i danni di dispersione da conteni-tori di capacità inferiore a 300 litri;

� i danni causati ad altri enti dalladispersione del liquido;

� le spese sostenute per la ricercadella rottura e per la sua ripara-zione.

La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

SOVRACCARICO NEVELa garanzia opera a parziale deroga e solocongiuntamente alla Condizione Facol -tativa D “Eventi socio-politici, Terrorismo edEventi atmosferici”.Fermo quanto disposto nell’estensione digaranzia relativa agli eventi atmosferici e adintegrazione della stessa, Reale Mutua ri-sponde dei danni materiali e diretti causatiai beni assicurati da sovraccarico neve econseguente crollo totale o parziale deltetto o delle pareti anche se relativo a tet-toie o fabbricati aperti su più lati.

Reale Mutua non risponde dei dannicausati:a da valanghe e slavine;b da gelo, ancorché conseguente a

evento coperto dalla presente ga-ranzia;

c ai fabbricati non conformi alle vi-genti norme relative ai sovracca-richi di neve ed al loro contenuto;

d ai fabbricati in costruzione o incorso di rifacimento (a meno chedetto rifacimento sia ininfluenteai fini della presente garanzia in-tegrativa) ed al loro contenuto;

e ai capannoni pressostatici, ten -do-tensostrutture e simili ed alloro contenuto;

f a lucernari, vetrate e serramentiin genere, nonché all’impermea-bilizzazione, a meno che il lorodanneggiamento sia causato dacrollo totale o parziale del tetto odelle pareti in seguito al sovrac-carico di neve.

Sebbene se il presente contratto siastipulato per la durata di più anni è infacoltà delle Parti di recedere da talegaranzia al termine di ogni anno, apartire dalla prima scadenza del-l’annualità assicurativa.

MERCI IN REFRIGERAZIONEReale Mutua risponde dei danni subiti dallemerci in refrigerazione fino alla concor-renza del massimale convenuto, a causa di:1 mancata o anormale produzione o di-

stribuzione del freddo;2 fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:a ad incendio, fulmine, esplosione, scop-

pio, caduta aerei;b all’accidentale verificarsi di guasti o rot-

ture nell’impianto frigorifero o nei relatividispositivi di controllo e di sicurezza,nonché nei sistemi di adduzione dell’ac-qua e di produzione o distribuzione del-l’energia elettrica direttamente perti-nenti all‘impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se glieventi previsti ai punti a e b di cui sopra sonocausati da persone (dipendenti o non del

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

P

Q

L’Assicurazione è limitata ai dannidell’inattività dei primi 90 (novanta)giorni consecutivi successivi al sini-stro.Sono in ogni caso esclusi dall’Assi-curazione i danni da inattività verifi-catisi nel giorno del sinistro e finoalle ore 24 del terzo giorno succes-sivo.Ferme restando le esclusioni previ-ste dal punto 2.6 Delimitazioni, sonoescluse dall’Assicurazione le perditeo le spese:a) conseguenti a un sinistro, ancor-

ché indennizzabile a termini dellaSezione Incendio:1) causato da terremoti, eruzioni

vulcaniche, inondazioni, allu-vioni, allagamenti, sovracca-rico neve;

2) di fenomeno elettrico,3) subito dalle merci in refrigera-

zione per effetti di mancata oanormale produzione o distri-buzione del freddo o di fuoriu-scita del fluido frigorigeno;

b) conseguenti a prolungamento edestensione dell’inattività causatida:4) dolo o colpa grave del Contra-

ente o dell’Assicurato, dei fa-miliari conviventi, dei rappre-sentanti legali o dei soci a re-sponsabilità illimitata;

5) tumulti popolari, scioperi,sommosse, provvedimenti im-posti dall’Autorità,

6) difficoltà di ricostruzione, ri-pristino o rimpiazzo delle cosedistrutte o danneggiate impu-tabili a cause esterne quali re-golamenti urbanistici locali ostatali o altre norme di legge,disastri naturali, scioperi cheimpediscano o rallentino lafornitura di materiali, stati diguerra;

7) revisioni, modifiche o migliora-menti effettuati in occasionedella rimessa in efficienza o delrimpiazzo delle macchine o

Contraente o dell’Assicurato) che prendanoparte a tumulti popolari, scioperi, sommosseo che compiano, individualmente o in asso-ciazione, atti vandalici o dolosi, compresiquelli di terrorismo o di sabotaggio.Qualora il danno sia causato daevento di cui al precedente punto b,il pagamento dell’indennizzo saràeffettuato previa detrazione, per sin-golo sinistro, dello scoperto indicatoal punto 2.12 “Franchigie, scoperti elimiti di indennizzo”.La garanzia ha effetto se la mancatao anormale produzione o distribu-zione del freddo ha avuto duratacontinuativa non minore di 24 ore.Sebbene il presente contratto siastipulato per la durata di più anni è infacoltà delle Parti di recedere da talegaranzia al termine di ogni anno, apartire dalla prima scadenza del-l’annualità assicurativa.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

RISCHIO LOCATIVOReale Mutua, nei casi di responsabilità del-l’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589e 1611 Codice Civile risarcisce i danni ma-teriali e diretti cagionati da incendio o daaltro evento assicurato dalla Sezione Incen-dio ai locali tenuti in locazione dall’Assicu-rato, ferma l’applicazione della re-gola proporzionale di cui al punto8.9 “Assicurazione parziale e derogaalla regola proporzionale”.

DANNI DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ – FORMA A DIARIAReale Mutua indennizza all’Assicurato leperdite che possono derivargli da interru-zioni dell'attività causate all'Azienda da si-nistro indennizzabile a termini della pre-sente Sezione. Reale Mutua indennizza all’Assicuratol’importo della diaria per ogni giorno diinattività totale.Per i giorni durante i quali l’inattività è soloparziale la diaria si intende ridotta in pro-porzione.

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

R

impianti elettrici, relativi componenti elet-tronici ed elaboratori di processo o di auto-mazione di processi industriali al serviziodelle singole macchine, apparecchi e cir-cuiti compresi, per effetto di correnti o sca-riche o altri fenomeni elettrici da qualsiasimotivo occasionati.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

degli impianti danneggiati o di-strutti.

INTEGRAZIONE DANNI DI FENOMENO ELETTRICOAd integrazione di quanto previsto al punto2.1 B “Rischio assicurato”, Reale Mutua in-dennizza, sino alla concorrenza della ulte-riore somma assicurata, i danni materiali ediretti di fenomeno elettrico a macchine ed

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SEZIONE INCENDIOFRANCHIGIE, SCOPERTI,

LIMITI DI INDENNIZZO

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno appli-cate le franchigie, gli scoperti e i li-miti di indennizzo sotto elencati,salvo se diversamente precisato sulMod. 5061 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 2.1

Spargimenti di acqua: � franchigia di € 250,00 elevata a

€ 500,00 per traboccamento o ri-gurgito fognature;

� limite di indennizzoper evento e peranno assicurativo € 100.000,00.

Fenomeno elettrico:� franchigia di € 500,00;� limite di indennizzoper evento e per

anno assicurativo € 10.000,00.Nel caso uno stesso evento interessicontestualmente la presente garan-zia e la Condizione Facoltativa G(Maggiori Costi), sarà applicata, inluogo delle specifiche franchigiepreviste, una sola franchigia di

1.500,00.

Spese per rimuovere, per eventual-mente depositare presso terzi e ri-collocare: � limite di indennizzo per evento e per

anno assicurativo € 50.000,00.

Spese per riparare o sostituire tuba-zioni:� franchigia di € 500,00;� limite di indennizzo per evento e per

anno assicurativo € 10.000,00.

Onorari di competenza del Perito,Consulenti e Professionisti: � rimborso di un importo massimo

del 5% dell’indennizzo con il mas-simo di € 16.000,00.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Eventi socio-politici, Terrorismo edEventi atmosferici:Eventi socio-politici� Classe territoriale I: Basilicata –

Calabria – Campania – Puglia –Sicilia: scoperto del 20% con ilminimo di € 2.500,00 ed il mas-simo di € 100.000,00;Classe territoriale II: restanti Re-gioni: scoperto del 10% con il mi-nimo di 2.500,00 ed il massimodi 50.000,00;

� limite di indennizzo per evento eper anno assicurativo del 70%della somma complessivamenteassicurata per fabbricato, mac-chinario, arredamento, attrezza-tura, merci e beni assicurati acondizioni speciali.

Terrorismo� scoperto del 10% con il minimo di

€ 2.500,00 ed il massimo di €

50.000,00;� limite di indennizzo per evento e

per anno assicurativo del 70%della somma complessivamenteassicurata per fabbricato, mac-chinario, arredamento, attrezza-tura, merci e beni assicurati acondizioni speciali, col massimodi € 2.500.000,00.

Eventi atmosferici� scoperto del 10% con il minimo di

€ 2.000,00 ed il massimo di €

50.000,00;� limite di indennizzo per evento e

per anno assicurativo del 70%della somma complessivamenteassicurata per fabbricato, mac-chinario, arredamento, attrezza-tura, merci e beni assicurati acondizioni speciali.

Acqua piovana - Vento e grandine suelementi fragili:Acqua piovana� franchigia di 1.500,00;� limite di indennizzo per evento e

per anno assicurativo 50.000,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.12

A8

D

E

B

D2

D3

D6

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SEZIONE INCENDIOFRANCHIGIE, SCOPERTI,

LIMITI DI INDENNIZZO

Vento e grandine su elementi fragili� scoperto del 10% con il minimo di

€ 2.000,00;� limite di indennizzo per evento e

per anno assicurativo € 26.000,00.

Indennità aggiuntiva per danni indi-retti: � importo del 10% dell’indennizzo

corrisposto ai beni per i quali lagaranzia è prestata.

Maggiori costi:� franchigia di € 1.500,00;� limite di indennizzoper evento e per

anno assicurativo € 250.000,00.Nel caso uno stesso evento interessicontestualmente la presente Con -dizione Facoltativa e la garanzia dicui al punto 2.1 B (fenomeno elet-trico), sarà applicata, in luogo dellespecifiche franchigie previste, unasola franchigia di 1.500,00.

Perdita Pigioni: � limite di indennizzo per evento e

per anno assicurativo del 5%della somma assicurata per lapartita Fabbricati col massimo di€ 100.000,00.

Gelo:� franchigia di € 500,00;� limite di indennizzoper evento e per

anno assicurativo € 50.000,00.

Colaggio acqua da impianti automa-tici di estinzione:� franchigia di € 500,00;� limite di indennizzoper evento e per

anno assicurativo € 100.000,00.

Dispersione liquidi: � limite di indennizzo del 90% del

danno col massimo per evento e peranno assicurativo di € 100.000,00.

Sovraccarico Neve:� scoperto del 10% con il minimo di

€ 2.500,00 ed il massimo di € 50.000,00;

� limite di indennizzo per evento eper anno assicurativo del 30%della somma assicurata.

Merci in refrigerazione:� scoperto del 20% con il minimo di

€ 500,00 (solo per causale didanno conseguente a quanto pre-cisato al punto “b” della Condi-zione Facoltativa”O”);

� limite di indennizzoper evento e peranno assicurativo 26.000,00.

Danni da interruzione dell’attività –Forma a diaria:� franchigia: i danni da inattività ve-

rificatisi nel giorno del sinistro efino alle ore 24 del terzo giornosuccessivo;

� limite di indennizzo dei primi 90giorni consecutivi successivi alsinistro.

Integrazione danni di Fenomenoelettrico� il limite di indennizzo, per sinistro

e per anno assicurativo, è pari allasomma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

F

G

H

I

L

M

N

O

Q

R

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SEZIONE ELETTRONICAOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

3 per sgomberare, trattare, trasportaree stoccare a discarica idonea i residuidel sinistro sino alla concorrenzadel 5% dell’indennizzo paga-bile a termini della presenteSezione;

4 per rimuovere, per eventualmentedepositare presso terzi, per ricollo-care le apparecchiature elettronicheassicurate e illese, resesi necessariea seguito di sinistro indennizzabile atermini di polizza;

� in eccedenza alle somme assicu-rate:5 per gli onorari di competenza del

Perito, Consulenti e Professionistiche l’Assicurato avrà scelto e nomi-nato, nonché la quota parte dispese ed onorari a carico dell’Assi-curato a seguito di nomina del terzoPerito. Qualora il sinistro interessi piùSezioni prestate con la pre-sente polizza, si conviene cheReale Mutua indennizzerà isuddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie possono operare,se previsti, franchigie, scoperti e limiti diindennizzo esposti al punto 3.11.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.1

A

B

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati alle appa-recchiature elettroniche costruite da nonoltre 10 anni, anche se di proprietà di terzi,da un qualunque evento accidentale nonespressamente escluso.Gli eventi previsti sono garantiti anche secausati con colpa grave del Contraente odell’Assicurato, dei familiari conviventi odelle persone di cui il Contraente o l’Assicu-rato deve rispondere a norma di legge,nonché dei rappresentanti legali o dei socia responsabilità illimitata.

Reale Mutua rimborsa le spese documentate:� nel limite delle somme assicu-

rate:1 per riparazioni provvisorie a seguito

di sinistro indennizzabile, semprechétali riparazioni costituiscano parte diquelle definitive e non ne aumentinoil costo complessivo;

2 per la ricerca del danno dei condut-tori esterni;

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SEZIONE ELETTRONICAOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.2

3.5

3.6

3.4

3.3

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

VALORE DEI BENI ASSICURATIL’assicurazione è prestata in base al valorea nuovo.

DELIMITAZIONI, SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONEFACOLTATIVAReale Mutua non indennizza, qua-lora non sia stata esplicitamente ri-chiamata nel modulo di polizzaMod. 5374 INC la relativa Condi-zione Facoltativa B “Maggiori costi”,i danni indiretti o qualsiasi dannoche non riguardi la materialità deibeni assicurati.

DELIMITAZIONIReale Mutua non indennizza i danni:1 causati da atti di guerra, insurre-

zione, occupazioni di fabbrica ededifici in genere, sequestri, occu-pazione militare, invasione;

2 causati da esplosione o emana-zione di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni delnucleo dell’atomo, come purecausati da radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale diparticelle atomiche;

3 causati o agevolati con dolo delContraente o dell’Assicurato, deifamiliari conviventi, dei rap -presentanti legali o dei soci a re-sponsabilità illimitata;

4 causati da terremoti, da eruzionivulcaniche, da maremoti;

5 di deperimento, logoramento,corrosione, ossidazione chesiano conseguenza naturale del-l’uso o funzionamento o causatidagli effetti graduali degli agentiatmosferici;

6 per i quali deve rispondere, perlegge o per contratto, il costrut-tore, il venditore o il locatore deibeni assicurati;

7 verificatisi in conseguenza di

montaggi e smontaggi non con-nessi a lavori di pulitura, manu-tenzione e revisione, nonché idanni verificatisi in occasione ditrasporti e relative operazioni dicarico e scarico al di fuori del-l’ubicazione indicata nel modulodi polizza Mod. 5374 INC;

8 dovuti all’inosservanza delle pre-scrizioni per la manutenzione el’esercizio indicate dal costrut-tore e/o fornitore dei beni assicu-rati;

9 di natura estetica che non sianoconnessi con danni indennizza-bili;

10 da smarrimenti o ammanchi;11 attribuibili a difetti noti al Contra-

ente o all’Assicurato all’atto dellastipulazione della polizza;

12 causati da guasti verificatisisenza concorso di cause esterne;

13 conseguenti a virus informatici.Reale Mutua non indennizza i costi:14 inerenti a modifiche, aggiunte,

miglioramenti;15 di intervento o di sostituzione di

componenti sostenuti per con-trolli di funzionalità, manuten-zione preventiva, aggiornamentotecnologico dell’impianto.

BENI IN LEASINGA parziale deroga del punto 3.1 “Ri-schio assicurato”, Reale Mutua nonindennizza i beni in leasing coperticon altro contratto di assicurazione.Qualora la predetta assicurazione ri-sultasse inefficace o insufficiente ibeni in leasing saranno da conside-rarsi in garanzia.

BENI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALEReale Mutua non indennizza, qua-lora non sia stata esplicitamente ri-chiamata nel modulo di polizzaMod. 5374 INC la relativa Condi-zione Facoltativa:� le apparecchiature elettroniche

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SEZIONE ELETTRONICAOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

� violandone le difese esterne me-diante rottura, scasso, uso frau-dolento di chiavi, di grimaldelli odi arnesi simili;

� per via diversa da quella ordinariache richieda superamento diostacoli o di ripari mediante im-piego di mezzi artificiosi o di par-ticolare agilità personale;

� in modo clandestino, purchél’asportazione della refurtiva siaavvenuta, poi, a mezzi di chiusuraoperanti.

La garanzia è prestata nel presuppo-sto che i beni assicurati siano ripostiall’interno di fabbricati aventi:a pareti perimetrali, solai o coper-

tura di vivo, cotto, calcestruzzo,vetrocemento, vetro antisfonda-mento, cemento armato e non;

b tetto in cemento armato o lateri-zio armato, senza lucernari, o invetrocemento armato totalmentefisso, qualora la linea di grondasia di altezza inferiore a 4 mt dalsuolo o da ripiani accessibili epraticabili per via ordinaria dal-l’esterno (senza impiego cioè dimezzi artificiosi o di particolareagilità personale);

c tutte le aperture verso l’esterno -situate a meno di 4 mt. dal suolo oda ripiani accessibili e praticabiliper via ordinaria dall’esterno(senza impiego cioè di mezzi arti-ficiosi o di particolare agilità per-sonale) - difese, per tutta la loroestensione, da robusti serramentidi legno, materia plastica rigida,vetro antisfondamento, metallo olega metallica, chiusi con serra-ture, lucchetti od altri idonei con-gegni manovrabili esclusiva-mente dall’interno, oppure pro-tette da inferriate fissate nelmuro; nelle inferriate e nei serra-menti sono ammesse luci purchéle loro dimensioni non consen-tano l’accesso all’interno dei fab-bricati.

Reale Mutua non indennizza i danni

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.7

3.8

3.9

ad impiego mobile all’esternodell’ubicazione, assicurabili conla Condizione Facoltativa A;

� i dati e relativi supporti, assicurabilicon la Condizione Facoltativa C;

� i programmi in licenza d’uso, assi-curabili con la Condizione Facol-tativa D.

BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONEReale Mutua non indennizza:� i tubi, le valvole elettroniche ed

altre fonti di luce salvo che i dannisiano connessi a sinistri indenniz-zabili verificatisi ad altre parti deibeni assicurati;

� le apparecchiature elettronicheoggetto di produzione, ripara-zione e commercializzazione;

� le apparecchiature elettronicheco struite da oltre 10 anni.

UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATILe apparecchiature elettroniche siintendono garantite:� ovunque nell’ambito dell’azienda,

sottotetto e – se all’aperto – solose stabilmente ancorate al suoloo al fabbricato, ferme restando lelimitazioni di garanzia previste inpolizza;

� presso un’ubicazione diversa daquella indicata nel modulo di po-lizza Mod. 5374 INC e pressoterzi, purché ubicati nel territoriodella Repubblica Italiana, delloStato della Città del Vaticano edella Repubblica di San Marino,nonché presso esposizioni, fiere emostre, sino ad un massimo del25% della rispettiva somma assi-curata.

DANNI DA FURTOReale Mutua indennizza l’Assi curato deidanni materiali e diretti derivanti dal furtodei beni assicurati, a condizione chel’autore del furto si sia introdotto neilocali contenenti i beni stessi:

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SEZIONE ELETTRONICAOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

da furto resi possibili dalla man-canza di mezzi di protezione e chiu-sura indicati al precedente punto c).Reale Mutua indennizza il danno atermini di polizza, sotto deduzione diuno scoperto del 20% con il minimodi € 150,00, che rimarrà a caricodell’Assicurato nel solo caso in cui ilfurto avvenga attraverso aperture,e/o protezioni, e/o fabbricati con ca-ratteristiche difformi in modo peg-giorativo rispetto a quelle soprae-lencate.Qualora i beni assicurati siano in-stallati all’aperto la garanzia è pre-stata nel presupposto che siano sta-bilmente ancorati al suolo o al fab-bricato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.10 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICIRelativamente ai danni materiali e diretticonseguenti a tumulti popolari, scioperi,sommosse, atti vandalici o dolosi compresiquelli di terrorismo o sabotaggio RealeMutua ha la facoltà, in ogni mo-mento, di recedere dalla garanziamediante preavviso di 30 giorni dacomunicarsi a mezzo lettera racco-mandata.La riscossione dei premi venuti a scadenzao altro atto di Reale Mutua, a preavviso av-venuto, non potranno essere interpretaticome rinuncia da parte della stessa a valersidella facoltà di recesso. In tal caso essa,entro 15 giorni dalla data di efficacia del re-cesso, rimborsa al Contraente la parte dipremio al netto dell’imposta, da conteg-giarsi sulla base del 10% del premio di Se-zione per il periodo di rischio non corso.

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SEZIONE ELETTRONICACONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

A

B

CONDIZIONI FACOLTATIVE(Operanti sui beni assicurati solo seesplicitamente richiamate nel modulodi polizza Mod. 5374 INC e ferma l'ef-ficacia del punto 3.4 “Delimitazioni”. Per le presenti condizioni possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo esposti alpunto 3.11).

APPARECCHIATURE ELETTRONICHEAD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNO DELL’UBICAZIONEFermo quanto disposto al punto 3.8, RealeMutua indennizza i danni materiali e diretticausati alle apparecchiature elettroniche adimpiego mobile all’esterno dell’ubicazioneindicata nel modulo di polizza Mod. 5374INC, nonché durante il trasporto con le re-lative operazioni di carico e scarico e du-rante il loro utilizzo nel mondo intero.La garanzia furto, nella fase di tra-sporto su veicoli, opera a condizioneche, durante qualsiasi sosta o fer-mata che comporti la momentaneaassenza dell’autista o di persona disua fiducia, siano chiusi i vetri echiuse a chiave tutte le portiere e glisportelli del veicolo. Reale Mutua non indennizza i dannidi furto commesso senza effrazionedei mezzi di chiusura salvo il caso difurto o irreperibilità delle apparec-chiature elettroniche in seguito aincidente stradale.

MAGGIORI COSTIIn caso di sinistro indennizzabile a terminidella presente Sezione che provochi l’inter-ruzione parziale o totale del funzionamentodei beni assicurati, Reale Mutua rimborsale spese, debitamente documentate, ne-cessarie per il proseguimento dell’attività,sempreché tali spese siano soste-nute durante il periodo di indennizzo e ri-guardino, a titolo d’esempio:� uso di macchine o impianti in sostitu-

zione di quelli danneggiati o distrutti;� applicazioni di metodi di lavoro alterna-

tivi nonché il lavoro straordinario, anchenotturno e festivo, del personale;

C

� prestazioni di servizi da terzi;� affitti di locali per il trasferimento tempo-

raneo dell’attività compresi i relativi costidi trasferimento.

Reale Mutua rimborsa inoltre, finoalla concorrenza del 10% dellasomma assicurata per la presente Con-dizione Facoltativa, le spese documentatesostenute per l’adattamento di programmie di apparecchiature nonché per l’adde-stramento del personale, resesi necessarieper la prosecuzione dell’attività con im-pianti nuovi acquistati.Reale Mutua non rimborsa le speseconseguenti a prolungamento edestensione dell’inattività causati da:� limitazioni dell’attività aziendale

e difficoltà nella rimessa in effi-cienza dell’impianto o apparec-chio distrutto o danneggiato de -rivanti da provvedimenti di Go-verno o di altra Autorità;

� modifiche, migliorie, revisionieseguite in occasione della ripa-razione o del rimpiazzo dell’im-pianto o dell’apparecchio di -strutto o danneggiato;

� ricostruzione di dati e programmidistrutti o danneggiati.

Per periodo di indennizzo si intendeil periodo strettamente necessarioper la riparazione o il rimpiazzo deibeni assicurati danneggiati o di-strutti per una durata massima di 30giorni dal verificarsi del sinistro. Nonsono pertanto rimborsabili le spesesostenute successivamente allascadenza del periodo di indennizzo.L’assicurazione è prestata a primo ri-schio assoluto con il limite di inden-nizzo giornaliero pari ad 1/30 dellasomma assicurata indicata sul mo-dulo di polizza Mod. 5374 INC.

DATI E RELATIVI SUPPORTIReale Mutua rimborsa all’Assicurato i costinecessari sostenuti, conseguenti a sinistroindennizzabile a termini della presente Se-zione, per il riacquisto dei supporti nonchéper la ricostruzione dei dati.Se la ricostruzione non è necessaria

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SEZIONE ELETTRONICACONDIZIONI FACOLTATIVE

o non avviene entro un anno dal sini-stro, Reale Mutua rimborsa i solicosti per il riacquisto dei supporti didati privi di informazione.Reale Mutua non rimborsa i danni aiprogrammi.Reale Mutua non rimborsa i costiderivanti da perdita o alterazione didati senza danni materiali a sup-porti.L’assicurazione è prestata a primo rischioassoluto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

D PROGRAMMI IN LICENZA D’USOIn caso di sinistro indennizzabile a terminidella presente Sezione ai supporti su cuisono memorizzati i programmi in licenzad’uso, Reale Mutua rimborsa i costinecessari sostenuti per la loro dupli-cazione o per il loro riacquisto, entroun anno dal sinistro.L’assicurazione è prestata a primo rischioassoluto.

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SEZIONE ELETTRONICAFRANCHIGIE, SCOPERTI,

LIMITI DI INDENNIZZO

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro il pagamento del-l’indennizzo sarà effettuato previadetrazione di una franchigia di €

150,00 tranne che per le garanziesotto riportate alle quali verrannoapplicate le franchigie, gli scoperti ei limiti di indennizzo di seguito espo-sti, salvo se diversamente precisatosul Mod. 5061 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 3.1

Danni conseguenti a tumulti popo-lari, scioperi, sommosse, atti vanda-lici o dolosi, compresi quelli di terro-rismo o di sabotaggio:� scoperto del 10% con il minimo di

€ 150,00;� limite di indennizzo per evento e

per anno assicurativo del 70%della somma complessivamenteassicurata.

Danni imputabili a fenomeno elet-trico:� scoperto del 10% con il minimo di

€ 500,00 ed il massimo di € 2.500,00.

Spese per rimuovere, depositare ericollocare: � limite di indennizzo per evento e

per anno assicurativo € 5.200,00.

Spese ed onorari di competenza delPerito, Consulenti e Professionisti: � rimborso di un importo massimo

del 5% dell’indennizzo con il mas-simo di € 5.200,00.

� qualora il furto avvenga attra-verso aperture e/o protezionie/o fabbricati con caratteristi-che difformi in modo peggiora-

tivo rispetto a quanto indicato alpunto 3.9 “Danni da furto”: sco-perto del 20% con il minimo di € 150,00;

� qualora i beni assicurati siano in-stallati all’aperto: scoperto del25% con il minimo di € 150,00.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Apparecchiature elettroniche adimpiego mobile utilizzate al-l’esterno dell’ubicazione: per danniconseguenti a furto, rapina, scippo,tumulti popolari, scioperi, som-mosse, atti vandalici e dolosi, terro-rismo o sabotaggio e caduta acci-dentale: � scoperto del 25% con il minimo di

€ 200,00.

Maggiori costi:� franchigia pari a due indennizzi

giornalieri;� limite di indennizzo giornaliero

pari ad 1/30 della somma assicu-rata.

Dati e relativi supporti: � scoperto del 10% con il minimo di

€ 150,00.

Programmi in licenza d’uso: � scoperto del 10% con il minimo di

€ 150,00.

Relativamente ai danni causati daalluvione, inondazione ed allaga-mento alle apparecchiature elettroniche, dati e relativi supportie programmi in licenza d’uso ubi-cati nei locali seminterrati ed in-terrati:� scoperto del 10% con il minimo di

€ 500,00;� limite di indennizzo 30% delle

somme complessivamente assi-curate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.11

A

A

B

C

DB4

B5

3.9 Danni da furto:

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SEZIONE FURTOOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

curata. In caso di somma assicu-rata inferiore a € 20.000,00, ilmassimo indennizzo sarà pari a € 2.000,00;

5 perdita di valori durante il trasporto conil limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00.La garanzia opera per:� il furto avvenuto in seguito ad infortunio

o improvviso malore del portavalori;� il furto con destrezza, limitatamente ai

casi in cui il portavalori ha indosso o aportata di mano i valori;

� il furto strappando di mano o didosso al portavalori i valori;

� la rapina;avvenuti al di fuori dell’azienda.L’assicurazione è estesa al temporaneodeposito dei valori nelle abitazioni delportavalori o di terzi ove abbia a sog-giornare.

Reale Mutua rimborsa, anche in ecce-denza alle somme assicurate, lespese documentate relative a:1 spese sanitarie conseguenti ad infortu-

nio subito dal portavalori a seguito deglieventi previsti alla lettera A 5;

2 spese per la duplicazione dei docu-menti personali sottratti al portavalori aseguito degli eventi previsti alla letteraA 5;

3 spese per impianti di prevenzione emezzi di chiusura (documentate entro60 giorni dalla data di accadimentodel sinistro medesimo sempreché nonsia stata inviata da Reale Mutua co-municazione di recesso dal contrattoper sinistro), attuate allo scopo di raf-forzare o installare impianti di preven-zione o di allarme, nonché mezzi dichiusura di vetrine, porte, finestre oaltre luci;

4 spese ed onorari di competenza del Pe-rito, Consulenti e Professionisti che l’As-sicurato avrà scelto e nominato, nonchéla quota parte di spese ed onorari a ca-rico dell’Assicurato a seguito di nominadel terzo Perito.Qualora il sinistro interessi più

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

A

B

4.1

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l’Assicurato, nellaforma a primo rischio assoluto, dei dannimateriali e diretti causati ai beni assicurati- con il limite per i valori del 10%della somma assicurata con il mi-nimo di € 1.600,00 e con il massimodi € 10.000,00 - anche se di proprietà diterzi, da:1 furto, a condizione che l’autore del furto

si sia introdotto nei locali contenenti ibeni ed i valori:� violandone le difese esterne

me diante rottura, scasso, usofraudolento di chiavi, uso digrimaldelli o di arnesi simili;

� per via, diversa da quella ordi-naria, che richieda supera-mento di ostacoli o di riparimediante impiego di mezzi ar-tificiosi o di particolare agilitàpersonale;

� in modo clandestino, purchél’asportazione della refurtivasia avvenuta, poi, a mezzi dichisura operanti;

2 rapina ed estorsione;3 guasti cagionati dai ladri alle parti di fab-

bricato ed agli infissi (compreso il furtodei medesimi) posti a riparo e prote-zione degli accessi ed aperture dei localicontenenti i beni ed i valori assicurati,con il massimo indennizzo del10% della somma assicurata. Incaso di somma assicurata infe-riore a 20.000,00, il massimo in-dennizzo sarà pari a 2.000,00. Relativamente alle lastre, qualora fosseoperante la specifica Sezione Cristalli, lapresente garanzia opererà per la partedi danno eccedente i limiti previsti dallasuddetta Sezione;

4 atti vandalici commessi dai ladri in occa-sione di furto, rapina o estorsione consu-mati o tentati, con il massimo inden-nizzo del 10% della somma assi-

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SEZIONE FURTOOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Sezioni prestate con la presentepolizza si conviene che RealeMutua indennizzerà i suddettionorari una sola volta.

Per le presenti garanzie possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo esposti alpunto 4.10.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE FURTOOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.2

4.4

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVEE MEZZI DI CHIUSURAReale Mutua assicura i danni di furto a con-dizione che i beni assicurati siano riposti al-l’interno di fabbricati aventi le seguenti ca-ratteristiche:a pareti perimetrali, solai o coper-

tura di vivo, cotto, calcestruzzo,vetrocemento, vetro antisfonda-mento, cemento armato e non;

b tetto in cemento armato o lateri-zio armato, senza lucernari, o invetrocemento armato totalmentefisso, qualora la linea di grondasia di altezza inferiore a 4 mt dalsuolo o da ripiani accessibili epraticabili per via ordinaria dal-l’esterno (senza impiego cioè dimezzi artificiosi o di particolareagilità personale);

c tutte le aperture verso l’esterno -situate a meno di 4 mt. dal suolo oda ripiani accessibili e praticabiliper via ordinaria dall’esterno(senza impiego cioè di mezzi arti-ficiosi o di particolare agilità per-sonale) - difese, per tutta la loroestensione, da robusti serramentidi legno, materia plastica rigida,vetro antisfondamento, metallo olega metallica, chiusi con serra-ture, lucchetti o altri idonei con-gegni manovrabili esclusiva-mente dall’interno, oppure pro-tette da inferriate fissate nelmuro; nelle inferriate e nei serra-menti sono ammesse luci purchéle loro dimensioni non consen-tano l’accesso all’interno dei fab-bricati.

Reale Mutua non indennizza i dannida furto resi possibili dalla man-canza di mezzi di protezione e chiu-sura indicati al precedente punto c.Reale Mutua indennizza i danni atermini di polizza, sotto deduzione diuno scoperto del 20% che rimarrà a

4.3

carico dell’Assicu rato nel solo casoin cui il furto avvenga attraversoaperture e/o protezioni e/o fabbri-cati con caratteristiche difformi inmodo peggiorativo rispetto a quellesopraelen cate.

VALORE DEI BENI ASSICURATIL’assicurazione è prestata:� per il macchinario, l’arredamento, l’at-

trezzatura: al valore a nuovo, con l’avver-tenza che per:1 i valori: l’assicurazione è prestata al

valore nominale;2 i preziosi: l’assicurazione è prestata al

valore commerciale;3 i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mo-

saici, gli arazzi, le statue, le raccoltescientifiche, d’antichità o numismati-che, le collezioni in genere ed i beniaventi valore artistico o affettivo: l’as-sicurazione è prestata al valore com-merciale;

� per le merci: al valore commerciale;� per le merci vendute in attesa di conse-

gna: al prezzo di vendita convenuto, de-dotte le spese risparmiate per la man-cata consegna, sempreché non risultipossibile sostituirle con equivalentimerci.La vendita dovrà essere comprovata dadocumento scritto di richiesta d’ordineinviato dal committente in data antece-dente al sinistro.

BENI ASSICURATI A CONDIZIONISPECIALIReale Mutua rimborsa il costo del materialee delle operazioni manuali e meccanicheper la riparazione, ricostruzione, rifaci-mento o riacquisto di:1 archivi, documenti, disegni, registri, mi-

crofilms, fotocolor;2 modelli, stampi, garbi, messe in carta,

cartoni per telai, clichés, pietre litografi-che, lastre o cilindri, tavolette stereotipe,rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a va-lore di affezione o artistico o scienti-fico.

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SEZIONE FURTOOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.5

4.6

La garanzia opera per i beni elencati aipunti 1 e 2, per i rischi previsti al punto 4.1A “Rischio assicurato” e per le CondizioniFacoltative operanti.L’indennizzo sarà limitato al rim-borso dei costi effettivamente so-stenuti entro un anno dal sinistro everrà corrisposto da Reale Mutuasoltanto dopo che i beni rubati odanneggiati saranno stati ricostruiti,riparati o rimpiazzati.

DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONEFACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICAReale Mutua non indennizza, qua-lora non sia stata esplicitamente ri-chiamata nel modulo di polizzaMod. 5374 INC la relativa Condi-zione Facoltativa, i danni:1 indiretti o qualsiasi danno che

non riguardi la materialità deibeni assicurati (assicurabili conla Condizione Facoltativa D);

2 causati ai beni riposti all’aperto(assicurabili con la CondizioneFacoltativa C).

Sono inoltre esclusi i danni causati:� ai beni assicurati da incendio,

esplosione o scoppio (assicura-bili con la specifica Sezione In-cendio);

� alle apparecchiature elettroniche(assicurabili con la specifica Se-zione Elettronica).

DELIMITAZIONIReale Mutua non indennizza i danni:1 verificatisi in occasione di atti di

guerra, insurrezione, tumulti po-polari, scioperi, sommosse, occu-pazione militare, invasione, atti diterrorismo o sabotaggio, purché ilsinistro sia in rapporto con talieventi;

2 verificatisi in occasione di in-cendi, esplosioni anche nucleari,scoppi, radiazioni o contamina-zioni radioattive, terremoti, eru-zioni vulcaniche, inondazioni ed

4.7

altri sconvolgimenti della natura,purché il sinistro sia in rapportocon tali eventi;

3 commessi o agevolati con dolo ocolpa grave dal Contraente, dal-l’Assicurato, dagli amministratori odai soci a responsabilità illimitata;

4 commessi o agevolati con dolo ocolpa grave:� da persone che abitano con

quelle indicate al punto 3 o oc-cupano i locali contenenti ibeni assicurati o locali conquesti comunicanti;

� da persone del fatto delle qualiil Contraente o l’Assicuratodeve rispondere, eccettoquanto previsto al punto 4.7“Furto commesso da personedipendenti”;

� da incaricati della sorveglianzadei beni stessi o dei locali che licontengono;

� da persone legate a quelle in-dicate al punto 3 da vincoli diparentela o affinità, se coabi-tanti;

5 avvenuti a partire dalle ore 24 del45° giorno se i locali contenenti ibeni assicurati rimangono per piùdi 45 giorni consecutivi disabitatio incustoditi; relativamente ai va-lori l’esclusione decorre dalle ore24 del 15° giorno.

FURTO COMMESSO DA PERSONE DIPENDENTIFermo quanto disposto ai punti 4.2 “Carat-teristiche costruttive e mezzi di chiusura” e4.6 “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizzal’Assicurato dei danni materiali e diretti cau-sati da furto avvenuto nei modi previsti dalpunto 4.1 A 1 “Rischio assicurato”, anchese l’autore del furto è un dipendente delContraente o dell’Assicurato e semprechési verifichino le seguenti circostanze:� l’autore del furto non sia incari-

cato della custodia delle chiavi diaccesso ai locali, dei mezzi di cu-stodia nonché dei sistemi di pre-venzione;

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SEZIONE FURTOOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.8

� che il furto sia commesso a localichiusi ed in ore diverse da quelledurante le quali il dipendenteadempie alle sue mansioni nel-l’interno dei locali stessi, salvo ilcaso di effrazione o scasso deimezzi di custodia o dei mezzi diprotezione interni.

VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL’AZIENDAQualora il furto sia commesso utilizzando,per l’asportazione dei beni assicurati, vei-coli che si trovano nei locali dell’azienda as-sicurata, Reale Mutua indennizza ildanno sotto deduzione di uno sco-perto del 20%.Detto scoperto, se operante in con-comitanza con altro scoperto even-

4.9

tualmente previsto dalla polizza,viene elevato al 25%, fermo re-stando il minimo eventualmenteprevisto; se è operante, invece, inconcomitanza con una franchigia,fermo lo scoperto del 20% la fran-chigia verrà considerata minimo as-soluto.

BENI IN LEASINGA parziale deroga del punto 4.1 A“Rischio assicurato” Reale Mutuanon indennizza i beni in leasing co-perti con altro contratto di assicura-zione.Qualora la predetta assicurazione ri-sultasse inefficace o insufficiente ibeni in leasing saranno da conside-rarsi in garanzia.

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SEZIONE FURTOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

A

C

B

CONDIZIONI FACOLTATIVE(Operanti sui beni assicurati solo seesplicitamente richiamate nel mo-dulo di polizza Mod. 5374 INC eferma l'efficacia del punto 4.6 “Deli-mitazioni”. Per le presenti condizioni possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo esposti alpunto 4.10).

FURTO E RAPINA DEI BENIPRESSO TERZIReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti derivanti da furto erapina di macchinari, arredamento, attrez-zatura, merci e beni assicurati a condizionispeciali, anche presso un’ubicazione di-versa da quella indicata nel modulo di po-lizza Mod. 5374 INC e presso terzi, pur-ché ubicati nel territorio della Re-pubblica Italiana, dello Stato dellaCittà del Vaticano e della Repub-blica di San Marino, in conto depo-sito e/o lavorazione e/o riparazione,purché custoditi all’interno di fabbri-cati, fermo il disposto di cui punto4.2 “Caratteristiche costruttive emezzi di chiusura”.

FURTO E RAPINA DEI BENIPRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTREReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti derivanti da furto erapina di macchinari, arredamento, attrez-zatura, merci e beni assicurati a condizionispeciali, presso altri fabbricati adibiti adesposizioni, fiere e mostre, purché ubi-cati nel territorio della RepubblicaItaliana, dello Stato della Città delVaticano e della Repubblica di SanMarino.

ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONEAI BENI ALL’APERTOReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti derivanti da furto erapina con il limite del 20% dellasomma assicurata di macchinario,

D

E

arredamento, attrezzatura, merci ebeni assicurati a condizioni speciali,che si trovano all’aperto e/o sottofabbricati aperti purché siano all’in-terno dell’area recintata, esclusiva-mente nell’ambito dell’ubicazioneindicata nel modulo di polizza Mod.5374 INC.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTIReale Mutua riconosce all’Assicurato per idanni indiretti conseguenti a sinistri inden-nizzabili a termini della presente Sezioneuna indennità aggiuntiva per un im-porto forfettario pari al 10% dell’in-dennizzo dei beni per i quali la garan-zia è specificatamente accordata.La garanzia opera sui beni, se assicurati,macchinario, arredamento, attrezzatura,merci e beni assicurati a condizioni specialiper i rischi previsti al punto 4.1 A “Rischioassicurato” e, se operanti, per le CondizioniFacoltative A “Furto e rapina dei benipresso terzi”, B “Furto e rapina dei benipresso esposizioni, fiere e mostre” e C“Estensione dell’assicurazione ai beni al-l’aperto”.

FURTO E RAPINA DEI VALORIReale Mutua indennizza l’Assicurato – neilimiti della somma indicata nel modulo dipolizza Mod. 5374 INC ed in aumento aquanto previsto dal punto 4.1 A “Rischioassicurato” - dei danni materiali e diretti de-rivanti da furto, rapina ed estorsione di va-lori, commessi:a nei locali e solo se riposti in mezzi di cu-

stodia.A parziale deroga del punto 4.1 A 1 “Ri-schio assicurato”, Reale Mutua è ob-bligata soltanto se l’autore delfurto, dopo essersi introdotto neilocali, abbia violato i mezzi di cu-stodia mediante rottura, scasso ouso fraudolento di chiavi;

b durante il trasporto.La garanzia opera altresì per:� il furto avvenuto in seguito ad infortunio

od improvviso malore del portavalori;

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SEZIONE FURTOCONDIZIONI FACOLTATIVE

� il furto con destrezza, limitatamente aicasi in cui il portavalori ha indosso o aportata di mano i valori;

� il furto strappando di mano o didosso al portavalori i valori.

L’assicurazione è operante:1 esclusivamente per le persone

che non abbiano minorazionifisiche che li rendano inadattial servizio di portavalori e sianodi età non inferiore ai 18 anni,né superiore ai 65 anni;

2 per il trasporto dei valori effet-tuato con le seguenti moda-lità:

� fino a € 52.000,00 da unapersona;

� oltre a € 52.000,00 da al-meno due persone.

Qualora venisse meno uno di talirequisiti, la garanzia cessa auto-maticamente.L’assicurazione è estesa al tempo-raneo deposito dei valori nelle abi-tazioni del portavalori, o di terzi oveabbia a soggiornare, purché incassaforte; oppure anche fuoricassaforte quando nell’abitazionesia presente il portavalori o per-sona di sua fiducia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE FURTOFRANCHIGIE, SCOPERTI,

LIMITI DI INDENNIZZO

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno appli-cate le franchigie, gli scoperti e i li-miti di indennizzo per evento sottoelencati, salvo se diversamente pre-cisato sul Mod. 5061 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 4.1

Furto: � scoperto del 20% qualora il furto

avvenga attraverso aperture, pro-tezioni e strutture difformi inmodo peggiorativo rispetto aquanto indicato al punto 4.2“Carat teristiche costruttive emezzi di chiusura”.

Rapina ed estorsione dei valori: � scoperto del 10%;� limite di indennizzo pari al 10%

della somma assicurata con il mi-nimo di 1.600,00 e con il mas-simo di € 10.000,00.

Guasti cagionati dai ladri e furto difissi e infissi: � limite di indennizzo per evento

pari al 10% della somma assicu-rata con il minimo di 2.000,00se la somma assicurata è infe-riore a 20.000,00.

Atti vandalici: � limite di indennizzo pari al 10%

della somma assicurata con il minimo di 2.000,00 se lasomma assicurata è inferiore a

20.000,00.

Perdita di valori durante il trasporto:� scoperto del 10%;� limite di indennizzo pari al 10%

della somma assicurata con ilmassimo di € 10.000,00.

Spese sanitarie conseguenti ad in-fortunio: � rimborso di un importo non supe-

riore a € 2.500,00.

Spese per la duplicazione dei docu-menti sottratti: � rimborso di un importo non supe-

riore a € 2.500,00.

Spese per impianti di prevenzione emezzi di chiusura: � rimborso di un importo non supe-

riore al 10% del danno liquidato atermini di polizza con il massimodi € 15.000,00.

Spese ed onorari di competenza delPerito, Consulenti e Professionisti: � rimborso di un importo massimo

del 5% dell’indennizzo con il mas-simo di € 5.200,00.

� scoperto del 20%, elevato al 25%se concomitante con altro sco-perto previsto in polizza.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Furto e rapina dei beni presso terzi: � limite di indennizzo pari al 25%

della somma assicurata.

Furto e rapina dei beni presso espo-sizioni, fiere e mostre:� scoperto del 20% con il minimo di

€ 500,00;� limite di indennizzo pari al 25%

della somma assicurata.

Estensione dell’assicurazione aibeni all’aperto:� scoperto del 25% con il minimo di

€ 500,00;� limite di indennizzo pari al 20%

della somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.10

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

A

B

C

4.8 Veicoli ricoverati nei locali del-l’azienda:

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SEZIONE FURTOFRANCHIGIE, SCOPERTI,

LIMITI DI INDENNIZZO

Indennità aggiuntiva per danni indi-retti: � importo del 10% dell’indennizzo

corrisposto per i beni per i quali lagaranzia è prestata.

Furto e rapina dei valori:� limitatamente alla rapina e al-

l’estorsione nei locali: scopertodel 10%;

� durante il trasporto: scoperto del10%.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

D E

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SEZIONE CRISTALLIOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

costi di trasporto ed installazione.Sono comunque comprese le rottureanche se causate con colpa grave delContraente o dell’Assicurato, dei familiariconviventi o delle persone di cui il Contra-ente o l’Assicurato deve rispondere anorma di legge, nonché dei rappresen-tanti legali o dei soci a responsabilità illi-mitata.In nessun caso Reale Mutua inden-nizzerà, per singola lastra, importosuperiore a € 2.500,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5.1

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

RISCHIO ASSICURATOReale Mutua rimborsa all’Assicurato, nellaforma a primo rischio assoluto, le spese so-stenute per la sostituzione, dovuta a rot-tura per qualunque causa, escluse quellepreviste al punto 5.3 “Delimitazioni”, dellelastre assicurate con altre nuove uguali oequivalenti per caratteristiche, compresi i

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SEZIONE CRISTALLIOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

3 causate o agevolate con dolo delContraente o dell’Assicurato, deifamiliari conviventi, dei rap -presentanti legali o dei soci a re-sponsabilità illimitata;

4 causate da esplosioni o da ema-nazioni di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni delnucleo dell’atomo, come purecausate da radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale diparticelle atomiche;

5 causate da terremoti, maremoti,eruzioni vulcaniche, mareggiate,inondazioni, alluvioni;

6 di lastre che alla data dell’entratain vigore della presente polizzanon fossero integre ed esenti dadifetti;

7 sono escluse le lastre oggetto dicommercializzazione e/o ripara-zione.

Le scheggiature e le rigature noncostituiscono rotture indennizzabilia termini di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

5.2

5.3

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

VALORE DEI BENI ASSICURATIL’assicurazione è prestata in base al valorea nuovo.

DELIMITAZIONIReale Mutua non rimborsa le rotture:1 derivanti da crollo di fabbricato o

distacco di parti di esso, cedi-mento del terreno o assesta-mento del fabbricato, restauro deilocali, operazioni di trasloco, la-vori edilizi o stradali nelle imme-diate vicinanze, lavori sulle lastreo ai relativi supporti, sostegni ocornici, rimozione delle lastre odegli infissi o dei mobili su cui lestesse sono collocate;

2 causate da atti di guerra, di insur-rezione, di occupazione militare,di invasione;

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

5 operazioni di progettazione, mon-taggio, collaudo, manutenzione, ri-parazione e installazione degli im-pianti, dei macchinari, delle attrez-zature, delle apparecchiature elet-troniche e dell’arredamento del-l’azienda;

6 organizzazione, nell’azienda, dicorsi di formazione e aggiorna-mento, convegni, seminari e attivitàsimilari;

7 conduzione, manutenzione ordina-ria e straordinaria, riparazione e,quando ne sia proprietario l’Assicu-rato, proprietà dei fabbricati, del-l’area e delle relative pertinenze incui si svolge l’attività dell’azienda,comprese recinzioni, cancelli ancheautomatici, strade private, par-cheggi, piazzali e terreni circostantianche se tenuti a giardino con al-beri di alto fusto, attrezzature spor-tive e giochi; caduta accidentale dineve da fabbricati e piante. Agli effetti di questa garanzia i pre-statori di lavoro sono consideratiterzi, sempreché il sinistro nonrientri fra quelli garantiti dal-l’assicurazione di R.C.O.;

8 gestione del CRAL aziendale, com-preso lo svolgimento di attività do-polavoristiche sportive, ricreative,sociali e gite aziendali, nonché con-duzione di colonie marine e mon-tane in favore di prestatori di lavoroe loro familiari;

9 gestione di spacci aziendali o ne-gozi per la vendita aperti al pubblicosituati nell’ambito dell’azienda;

10 gestione nell’ambito dell’azienda didistributori automatici di cibi, be-vande e simili, compresi i danni pro-vocati dalla somministrazione;

11 servizi sanitari aziendali prestati inambulatori, infermerie e pronto soc-corso, siti nell’ambito dell’azienda,compresa la somministrazione diprodotti farmaceutici;

12 servizio di vigilanza effettuato an checon guardiani armati e con cani,anche fuori dal recinto dell’azienda;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.1

A

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

RISCHIO ASSICURATO

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato e iprestatori di lavoro, nello svolgimento delleattività dichiarate nel modulo di polizzaMod. 5374 INC di quanto siano tenuti a pa-gare, quali civilmente responsabili ai sensidi legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) per danni involontaria-mente cagionati a terzi per morte, perlesioni personali e per distruzione odeterioramento di cose, in conse-guenza di un fatto accidentale veri-ficatosi in relazione ai rischi per iquali è stipulata l’assicurazione.L’assicurazione vale anche per la responsa-bilità civile che possa loro derivare da fatto,anche doloso, di persone delle quali deb-bano rispondere.a L’assicurazione, oltreché per i rischi de-

rivanti dall’esercizio dell’attività princi-pale dichiarata, vale anche per la re-sponsabilità civile derivante agli Assicu-rati per fatto proprio o per fatto di per-sone delle quali debbano risponderenonché per fatto di eventuali appaltatorie subappaltatori in relazione a tutti i ri-schi, anche quelli sussidiari ed acces-sori, alla normale conduzione del-l’azienda ivi compresi, a titolo esemplifi-cativo e non limitativo:1 proprietà, uso e installazione di in-

segne, attrezzature, cartelli e stri-scioni pubblicitari, ovunque instal-lati, nel rispetto della normativa vi-gente;

2 organizzazione e/o partecipazionead esposizioni, fiere, mostre, mer-cati, congressi e convegni, com-preso l’allestimento, il montaggioe/o smontaggio di stands;

3 gestione di mense aziendali e bar,compresi danni provocati dallasomministrazione di cibi e bevande;

4 servizio di pulizia dell’azienda;

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

13 servizio antincendio aziendale,anche in occasione di eventuale in-tervento al di fuori dell’area del-l’azienda;

14 proprietà, uso e circolazione ancheall’esterno dell’azienda di biciclettee veicoli elettrici.Si conferma l’esclusione deirischi di circolazione per iquali sussista l’obbligo di as-sicurazione ai sensi di legge.

15 operazioni di prelievo e/o consegnadi merci e materiali, comprese leoperazioni di carico e scarico;

16 proprietà di macchinario, arreda-mento, attrezzatura inerenti l’attivitàdichiarata nel modulo di polizzaMod. 5374 INC ubicati presso terzi;

17 esistenza, nell’ambito dell’azienda,di officine meccaniche, falegname-ria, laboratori chimici e di qualsiasialtro impianto ad uso accessoriodell’attività principale;

18 esistenza, nell’ambito dell’azienda,di binari di raccordo, incluso l’uso dilocomotive e vagoni sugli stessi, dipassaggi stradali, incroci di binari,passaggi campestri o passaggi pe-donali. Restano tuttavia esclusi idanni al materiale rotabile;

19 mancato o insufficiente servizio divigilanza o di intervento sulla segna-letica, sui ripari o sulle recinzioniposte a protezione dell’incolumitàdei terzi, per l’esistenza, in luoghiaperti al pubblico, di opere o di la-vori, di macchine, impianti o attrezzi,di depositi di materiale, a condi-zione che la vigilanza e l’inter-vento siano compiuti in ne-cessaria connessione com-plementare con i lavori for-manti oggetto dell’assicura-zione e non in base ad un con-tratto limitato alla specificafornitura degli anzidetti ser-vizi;

20 organizzazione di visite guidate nel-l’azienda;

21 uso di tutte le macchine e macchi-

nari in genere e/o attrezzature di of-ficina, compresi i mezzi di solleva-mento e trasporto di materiali emerci (come muletti, carrelli e/o si-mili), in dotazione all’Assicurato,anche se non di proprietà. L’uso deimuletti, carrelli e/o simili può avve-nire anche nei piazzali, marciapiedi,strade, interni ed esterni e/o adia-centi l’azienda anche se non recin-tati e/o delimitati e anche qualorapredette aree risultino essere in usoad altre aziende o persone.Si conferma l’esclusione deirischi di circolazione per iquali sussista obbligo di assi-curazione ai sensi di legge.

b L’assicurazione comprende la respon-sabilità civile dell’Assicurato ai sensidell’art. 2049 Codice Civile per dannicagionati a terzi da suoi prestatori di la-voro in relazione alla guida di autovet-ture, ciclomotori, motocicli, purché imedesimi non siano di proprietàdell’Assicurato o allo stesso inte-stati al P.R.A., o in locazione fi-nanziaria, o dati in usufrutto. Èfatto salvo in ogni caso il diritto disurrogazione di Reale Mutua neiconfronti dei responsabili.La garanzia è valida a condizioneche al momento del sinistro il vei-colo sia guidato da prestatori dilavoro dell’Assicurato iscritti neilibri paga tenuti a norma di legge.

c L’assicurazione comprende, nei limiti emodalità indicati in polizza, i danni:1 da incendio, eventualmente in au-

mento al massimale previsto dallaCondizione Facoltativa A “Ricorsoterzi” della Sezione Incendio, seoperante;

2 a veicoli in sosta o in circolazionenell’ambito dell’azienda o di esecu-zione dei lavori o in consegna o cu-stodia all’Assicurato, fermo quantoprevisto al punto 6.4 3 e 4 “Delimi-tazioni”;

3 a veicoli sotto carico e scarico;4 a cose trovantesi sui veicoli soprain-

dicati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La garanzia di cui ai predetti punti 2), 3)e 4) vale anche se i veicoli sono di pro-prietà dei prestatori di lavoro dell’Assicu-rato o di appaltatori o di subappaltatoridelle attività o lavori indicati alla prece-dente lettera a).

d L’assicurazione comprende inoltre la re-sponsabilità civile derivante all’Assicu-rato ed ai suoi prestatori di lavoro perdanni involontariamente cagionati aterzi per morte, per lesioni personali eper distruzione o deterioramento dicose, in relazione alla committenza o allosvolgimento degli incarichi previsti dal“Testo unico sulla sicurezza nei luoghi dilavoro” (D. Lgs. n° 81/2008) e succes-sive eventuali modifiche e integrazioni.

Responsabilità civile verso presta-tori di lavoro (R.C.O.)Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato diquanto questi sia tenuto a pagare (capitale,interessi e spese) quale civilmente respon-sabile:1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 delD.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli in-fortuni sofferti da:a prestatori di lavoro assicurati ai sensi

dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addettialle attività per le quali è prestata l’as-sicurazione;

b titolari, soci e familiari coadiuvanti li-mitatamente alla rivalsa INAIL;

2 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarci-mento di danni non rientranti nella disci-plina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 edel D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagio-nati a prestatori di lavoro di cui al prece-dente punto 1) a), o loro aventi diritto, permorte e per lesioni personali con-seguenti ad infortunio dalle qualisia derivata un’invalidità perma-nente, calcolata sulla base dei cri-teri adottati dall’INAIL, non inferioreal 6%.

L’assicurazione R.C.O. è efficace acondizione che, al momento del sini-stro, l’Assicurato sia in regola con gliobblighi dell’assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comun-que escluse le malattie professio-nali, salvo che sia stata esplicita-mente richiamata la Condizione Fa-coltativa F Malattie Professionali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

B

L’assicurazione R.C.T. e l’assicurazione R.C.O.valgono anche per le azioni di rivalsa esperitedall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giu-gno 1984, n. 222. Per le presenti garanzie possono ope-rare, se previsti, franchigie, scoperti e li-miti di risarcimento esposti al punto6.12.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.2

6.4

6.3

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

DOVE ASSICURIAMO L’assicurazione vale per i danni che si verifi-cano nel mondo intero.

DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONEFACOLTATIVA Reale Mutua non risarcisce, qualoranon sia stata esplicitamente richia-mata sul modulo di polizza Mod.5374 INC la relativa Condizione Fa-coltativa, i danni:1 cagionati da cose installate, dopo

l’ultimazione dei lavori o, qualorasi tratti di operazioni di ripara-zione o manutenzione, quelli nonavvenuti durante l’esecuzione deilavori (assicurabili con la Condi-zione Facol tativa A);

2 da interruzioni o sospensioni to-tali o parziali di attività indu-striali, commerciali, artigianali,agricole o di servizi (assicurabilicon la Condizione Facol tativa B);

3 derivanti da attività svolte al difuori dell’ambito dell’azienda,salvo quelle previste al punto 6.1 A“Rischio assicurato” (assicurabilicon la Condizione Facol tativa C);

4 da inquinamento dell’aria, del-l’acqua, del suolo (assicurabiliper i danni da inquinamento acci-dentale con la Condizione Facol-tativa D);

5 a cose che l’Assicurato abbia inconsegna o custodia o detenga aqualsiasi titolo, salvo quanto pre-visto al punto 6.1 A c 2, 3 e 4 “Ri-schio assicurato”; a cose chevengano trasportate, rimorchiate,trainate, sollevate, caricate o sca-ricate (assicurabili con la Condi-zione Facoltativa E);

6 cagionati da merci o prodotti ingenere dopo la consegna a terzi(assicurabili con le CondizioniFacoltative A e I).

DELIMITAZIONI La garanzia di R.C.T. non comprendei danni:1 da furto;2 derivanti da infiltrazione di

acqua, interruzione, impoveri-mento o deviazione di sorgenti ocorsi d’acqua, alterazioni o impo-verimenti di falde acquifere, gia-cimenti minerari ed in genere diquanto trovasi nel sottosuolo su-scettibile di sfruttamento;

3 derivanti dalla circolazione sustrade di uso pubblico o su aree aqueste equiparate di veicoli amotore, dalla navigazione di na-tanti a motore e dall’impiego diaeromobili, fermo quanto previ-sto dal punto 6.1 A b “Rischio as-sicurato”;

4 ad opere e/o cose costruite,poste in opera, rimosse, mante-nute, riparate, utilizzate dall’As si -curato; ad opere e/o cose og-getto dei lavori, limitatamentealle sole parti delle cose diretta-mente interessate dall’esecu-zione dei lavori;

5 a natanti e aeromobili sotto ca-rico o scarico ovvero in sosta nel-l’ambito di esecuzione delle an-zidette operazioni, nonché allecose sugli stessi trasportate;

6 cagionati da prodotti e cose ingenere dopo la consegna, som-ministrazione o distribuzione aterzi salvo quanto previsto dalpunto 6.1 A a 3, 10 e 11 “Rischioassicurato”;

7 da vibrazioni;8 a condutture ed impianti sotter-

ranei in genere; 9 da detenzione e/o impiego di

esplosivi;10 a cose da cedimento, franamento

o assestamento del terreno. Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. noncomprendono in ogni caso i danni: a verificatisi in connessione con

trasformazioni o assestamentienergetici dell’atomo, naturali o

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.5

provocati artificialmente (fis-sione e fusione nucleare, isotopiradioattivi, macchine accelera-trici, ecc.);

b derivanti da: presenza, uso, con-taminazione, estrazione, mani-polazione, lavorazione, vendita,distribuzione e/o stoccaggio diamianto e/o di prodotti conte-nenti amianto;

c derivanti da rischi di guerra di-chiarata o non, guerra civile, am-mutinamento, tumulti popolari etutti gli eventi assimilabili a quellisuddetti, nonché gli incidenti do-vuti a ordigni di guerra;

d derivanti dall’emissione di ondee campi elettromagnetici (EMF);

e di carattere punitivo.

SOGGETTI NON CONSIDERATITERZINon sono considerati terzi ai finidella garanzia R.C.T.:a il coniuge, i genitori, i figli dell’As-

sicurato, nonché ogni altro pa-rente o affine con lui convivente;

b quando l’Assicurato non sia unapersona fisica, il legale rappre-sentante, il socio a responsabilitàillimitata, l’am ministratore e lepersone che si trovino con loronei rapporti di cui al punto a;

c i prestatori di lavoro e tutti coloroche, indipendentemente dalla na-tura del loro rapporto con l’Assicu-rato, subiscano il danno in conse-guenza della loro partecipazionemanuale all’attività descritta nelmodulo di polizza Mod. 5374 INC;

d gli aventi diritto dei soggetti indi-cati ai precedenti punti a, b e c.

Viene comunque riconosciuta la qualifica diterzi, limitatamente al caso di morte e le-sioni personali: e al socio a responsabilità illimitata e agli

amministratori che non siano legalirappresentanti;

f ai clienti e ai fornitori che in via occasio-nale partecipino a operazioni di carico escarico;

6.6

6.7

g agli appaltatori, ai subappaltatori e ai loroprestatori di lavoro, purché in regolacon le disposizioni normative inmateria di lavoro e limitatamentealle attività svolte per conto del-l’Assicurato;

h ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi pro-fessionisti e consulenti d’opera dei qualil’Assicurato si avvale.

RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATEQuando per i rischi di circolazione di veicolia motore semoventi su strade o aree pri-vate non equiparate a quelle di uso pub-blico esiste contemporanea e valida assi-curazione, la garanzia di cui alla presentepolizza viene prestata, fermi i massimali in-dicati sul modulo di polizza Mod. 5374 INC,in secondo rischio (e cioè in eccedenza) ri-spetto al risarcimento previsto da tale co-pertura.

BUONA FEDEL’omissione da parte dell’Assicurato di unacircostanza eventualmente aggravante ilrischio, così come le inesatte o incompletedichiarazioni dell’Assicurato all’atto dellastipulazione del contratto o durante ilcorso dello stesso, non pregiudicano il di-ritto al risarcimento dei danni, sempre-ché tali omissioni o inesatte dichia-razioni non siano frutto di dolo ocolpa grave, fermo restando il di-ritto di Reale Mutua, una volta ve-nuta a conoscenza di circostanzeaggravanti che comportino un pre-mio maggiore, di richiedere la rela-tiva modifica delle Condizioni incorso (aumento del premio con de-correnza dalla data in cui le circo-stanze aggravanti si siano verificateo, in caso di sinistro, conguaglio delpremio per l’intera annualità incorso).L’assicurazione R.C.O. (punto 6.1 B“Rischio assicurato”) conserva lapropria validità anche se l’Assicu-rato non è in regola con gli obblighidi legge, in quanto ciò derivi da

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.9

6.8

6.10

6.11

comprovata involontaria inesattainterpretazione delle norme di leggevigenti in materia.

PLURALITÀ DI ASSICURATILa garanzia opera entro i limiti ed imassimali convenuti sul modulo dipolizza Mod. 5374 INC per sinistro ilquale resta, ad ogni effetto, unicoanche nel caso di responsabilità dipiù di uno degli Assicurati.Tuttavia il massimale verrà utilizzatoin via prioritaria a copertura della re-sponsabilità civile del Contraente edin via subordinata, per l’eccedenza,a copertura della responsabilità ci-vile degli altri Assicurati.

BENI IN COMODATO O LOCAZIONEL’assicurazione comprende i danni deri-vanti dal possesso e dall’utilizzo di beni efabbricati in comodato, leasing o locazioneutilizzati dall’Assicurato per lo svolgimentodelle attività descritte in polizza.

SCAMBIO DI MANODOPERAPremesso che i prestatori di lavoro dell’As-sicurato possono essere distaccati pressoaltre aziende, così come l’Assicurato può

avvalersi di prestatori di lavoro di altreaziende, il tutto nel rispetto dellenorme di legge in materia di occu-pazione e mercato del lavoro e sem-preché si tratti di aziende svolgentianaloghe attività, resta convenutoquanto segue:1 la garanzia R.C.O. è operante anche nei

casi in cui i prestatori di lavoro dell’Assi-curato siano temporaneamente distac-cati presso altre aziende, anche terze;

2 i prestatori di lavoro di altre aziende deiquali l’Assicurato si avvalga si conside-rano terzi, anche se svolgenti attivitàmanuali, ma limitatamente ai casidi morte o di lesioni personaligravi o gravissime, come definitedall’art. 583 del codice penale.

Resta fermo che gli elementi variabili presicome base per il calcolo del premio inclu-deranno anche la componente relativa aicompensi erogati ai lavoratori di altreaziende utilizzati dall’Assicurato.

RESPONSABILITÀ SOLIDALEIn caso di responsabilità solidaledell’Assicurato con altri soggetti,Reale Mutua risponderà soltantoper la quota di pertinenza dell’Assi-curato stesso.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

A

CONDIZIONI FACOLTATIVE(Operanti solo se esplicitamente ri-chiamate nel modulo di polizza Mod.5374 INC e ferma l'efficacia del punto6.4 “Delimitazioni”.Per le presenti condizioni possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di risarcimento esposti alpunto 6.12).

GARANZIA POSTUMA A parziale deroga dei punti 6.3 1) e 6) “De-limitazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” l’assicurazione viene estesa allaresponsabilità civile degli Assicurati perdanni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavoripurché derivanti da difetti di installazione odifettosa esecuzione di lavori di manuten-zione, riparazione o rimozione di impianti,apparecchiature e/o cose in genere.Questa estensione vale a condizioneche il danno avvenga e sia stato de-nunciato durante il periodo di vali-dità del contratto, ma comunquenon oltre 24 mesi dal compimentodei lavori.Restano esclusi dall’assicurazione idanni agli impianti e/o apparecchia-ture e/o cose installate, manute-nute, riparate nonché qualsiasispesa inerente la ricerca del difetto,la sostituzione o riparazione dellestesse.Relativamente alle attività di ripara-zione e/o manutenzione di veicoli eall’attività di gommisti, la garanzia èoperante a condizione che il dannoderivante dalle predette attività av-venga e sia stato denunciato du-rante il periodo di validità del con-tratto, ma comunque non oltre 12mesi dal compimento dei lavori. Re-stano esclusi dall’assicurazione idanni ai veicoli oggetto di interventi,i danni a cose installate, manute-nute, riparate, nonché qualsiasispesa inerente la sostituzione o ri-parazione delle stesse, salvo chesiano dovuti ad urto o collisioneconseguente ad incidente di circo-lazione stradale.

B

D

E

C

DANNI DA SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ(Condizione operante anche nelcaso di proprietario non conduttore- Condizione Facoltativa H “Respon-sabilità Civile proprietà del fabbri-cato”)A parziale deroga del punto 6.3 2) “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” l’assicurazione comprende idanni derivanti da interruzioni o sospen-sioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole o di ser-vizi, purché conseguenti a sinistro ri-sarcibile a termini della presenteSezione.

LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL’AMBITO DELL’AZIENDAA parziale deroga del punto 6.3 3) “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” l’assicurazione comprende idanni verificatisi durante lo svolgimento dilavori e/o attività al di fuori dell’ambito del-l’azienda, quali installazione, rimozione,manutenzione e riparazione, ivi compresiquelli ai locali nei quali si svolgono i lavoried ai relativi infissi.

DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALEA parziale deroga del punto 6.3 4) “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” l’assicurazione comprende idanni cagionati a terzi per morte e lesionipersonali, distruzione o deterioramento dicose in conseguenza di contaminazionedell’aria, dell’acqua o del suolo, congiunta-mente o disgiuntamente provocati da so-stanze di qualunque natura emesse o co-munque fuoriuscite a seguito di rotturaaccidentale di impianti e condut-ture.

DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIAA parziale deroga del punto 6.3 5) “Delimita-zioni salvo operatività della Condizione Facol-tativa” l’assicurazione comprende i danni arre-

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI FACOLTATIVE

intrapresi accorgimenti che possonoessere ragionevolmente ritenuti idoneiin rapporto alle circostanze;

3 per le malattie professionali chesi manifestino dopo 12 mesi dalladata di cessazione della garanziao dalla data di cessazione del rap-porto di lavoro;

4 per le malattie provocate da rite-nuti soprusi o comportamentivessatori in genere quali, a titoloesemplificativo e non limitativo:discriminazioni, demansiona-menti, molestie di varia natura (iviincluse quelle a sfondo sessuale)poste in essere da colleghi e/osuperiori, finalizzati o meno aemarginare e/o allontanare sin-gole persone o gruppi di esse dal-l’ambiente di lavoro (c.d. “mob-bing” , “bossing”);

5 per le malattie causate da amianto.Il massimale indicato nel modulo dipolizza Mod. 5374 INC per sinistrorappresenta comunque la massimaesposizione di Reale Mutua:a per più danni, anche se manife-

statisi in tempi diversi durante ilperiodo di validità della garanzia,originati dal medesimo tipo dimalattia professionale manifesta-tasi;

b per più danni verificatisi in unostesso periodo annuo di assicura-zione.

Reale Mutua ha il diritto di effettuarein qualsiasi momento ispezioni perverifiche e/o controlli sullo stato deiluoghi di lavoro, ispezioni per lequali l’Assicurato è tenuto a consen-tire il libero accesso ed a fornire lenotizie e la documentazione neces-sarie.L’Assicurato ha l’obbligo di denun-ciare, da quando ne è venuto a co-noscenza, a Reale Mutua l’insor-genza di una malattia professionalee di far seguito, con la massimatempestività, con le notizie, i docu-menti e gli atti relativi al caso de-nunciato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

F

cati alle cose di terzi (esclusi oggetti pre-ziosi, denaro, valori bollati, marche, ti-toli di credito, valori in genere) che l’As-sicurato abbia in consegna o custodia, com-prese operazioni di loro sollevamento, carico escarico (esclusi i danni alle cose tra-sportate al di fuori delle struttureaziendali), ferma l’esclusione di cui alpunto 6.4 4) “Delimitazioni”.Rimangono comunque esclusi idanni agli immobili, nonché allecose utilizzate e/o detenute a titolodi locazione finanziaria.

MALATTIE PROFESSIONALIA parziale deroga del punto 6.1 B l’assicu-razione della responsabilità civile verso iprestatori di lavoro è estesa al rischio dellemalattie professionali, purché venga rico-nosciuta la causa di lavoro.L’estensione spiega i suoi effetti acondizione che le malattie si mani-festino in data posteriore a quelladella stipulazione della polizza esiano conseguenza di fatti colposicommessi e verificatisi per la primavolta durante il periodo dell’assicu-razione.La garanzia non vale:1 per quei prestatori di lavoro per i

quali si sia manifestata ricadutadi malattia professionale prece-dentemente indennizzata o in-dennizzabile;

2 per le malattie professionali con-seguenti:a alla intenzionale mancata os-

servanza delle disposizioni dilegge, da parte dei rappresen-tanti legali dell’azienda;

b alla intenzionale mancata pre-venzione del danno, peromesse riparazioni o adatta-menti dei mezzi predisposti perprevenire o contenere fattoripatogeni, da parte dei rappre -sentanti legali dell’azienda.

La presente esclusione 2) cessa diavere effetto per i danni verificatisi suc-cessivamente al momento in cui, perporre rimedio alla situazione, vengano

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

G

H

R.C.O. SENZA FRANCHIGIAA parziale deroga del punto 6.1 B 2, la ga-ranzia è prestata anche nel caso incui l’invalidità permanente sia infe-riore al 6%.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO(Operante nel solo caso di proprie-tario non conduttore)Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, neilimiti dei massimali scelti dal Contraente eriportati sul modulo di polizza Mod 5374INC, di quanto sia tenuto a pagare – qualecivilmente responsabile ai sensi di legge –a titolo di risarcimento (capitale interessi espese) per danni involontariamente cagio-nati a terzi, compresi i locatari, per morte,lesioni personali e per danneggiamenti acose, in conseguenza di un fatto acciden-tale, nella sua qualità di proprietario del fab-bricato.La garanzia comprende inoltre i danni:a da inquinamento dell’acqua, dell’aria o

del suolo, congiuntamente o disgiunta-mente provocati da sostanze di qualun-que natura emesse o comunque fuoriu-scite a seguito di rottura accidentale diimpianti e condutture;

b derivanti dalla proprietà di aree sco-perte non gravate da servitù pubblica,cortili, piazzali, parchi e giardini, anchese alberati, strade private, marciapiedi epiani di calpestio di proprietà o manute-nuti a seguito di disposizioni di enti pub-blici locali, purché di pertinenza delfabbricato stesso;

c da acqua;d da incendio.Se l’assicurazione è stipulata peruna porzione di fabbricato, la garan-zia comprende tanto la responsabi-lità per i danni di cui il rispettivo pro-prietario debba rispondere in pro-prio, quanto la quota di cui debba ri-spondere per i danni imputabili allaproprietà comune. In caso di re-sponsabilità solidale dell’Assi curatocon altri soggetti, Reale Mutua ri-sponde per la quota di pertinenzadell’Assicurato stesso.

I

Il valore del fabbricato risultante dalcontratto deve corrispondere al va-lore di ricostruzione a nuovo del fab-bricato descritto. Se al momento delsinistro il valore di ricostruzione de-terminato a norma del precedentecomma supera di oltre il 20% il va-lore risultante dal contratto, RealeMutua risponde del danno in propor-zione al rapporto tra il secondo ed ilprimo di detti valori, nei limiti deimassimali ridotti in uguale misura.

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI – RITIRO PRODOTTI

Rischio assicuratoA parziale deroga del punto 6.3. 6) “Delimi-tazioni salvo operatività della CondizioneFacoltativa” Reale Mutuaa tiene indenne l’Assicurato di quanto sia

tenuto a pagare quale civilmente re-sponsabile, ai sensi di legge, a titolo dirisarcimento (capitale, interessi, spese)per danni materiali e diretti involontaria-mente cagionati a terzi da difetto deiprodotti indicati sul modulo di polizzaMod. 5374 INC – per i quali l’Assicuratorivesta in Italia la qualifica di produttore –dopo la loro consegna a terzi, per morte,per lesioni personali e per distruzione odeterioramento di cose diverse dal pro-dotto difettoso.L’assicurazione vale altresì per i dannimateriali e diretti derivanti da:� errata concezione e/o progetta-

zione;� errato imballaggio e/o conserva-

zione;� errata predisposizione di istruzioni

per l’uso;� prodotti con caratteristiche diverse

da quelle richieste da terzi all’Assicu-rato;

� prodotti presi in prova o in visione;

b rimborsa all’Assicurato le spese soste-nute per il ritiro dal mercato, dopo laconsegna a terzi, dei prodotti indicati sulmodulo di polizza Mod. 5374 INC, qua-lora il ritiro stesso si renda necessario

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI FACOLTATIVE

per un difetto dei prodotti imputabile al-l’Assicurato, purché durante il pe-riodo di efficacia dell’assicura-zione si verifichi una delle se-guenti circostanze:a i prodotti abbiano cagionato

danni a terzi per morte, per le-sioni personali o per danneg-giamento a cose;

b documentata possibilità che iprodotti arrechino danni a terziper morte, per lesioni personalio per danneggiamento a cose;

c ordine dell’Autorità pubblica diritiro dei prodotti perché costi-tuiscono un pericolo per la sa-lute e/o la sicurezza dei consu-matori o utilizzatori terzi.

Relativamente alla garanzia per il ritiro deiprodotti dal mercato l’assicurazione valeper le spese sostenute dall’Assicurato peruna ragionevole comunicazione dei mo-tivi che giustificano il ritiro, fatta ai consu-matori finali, ai dettaglianti, grossisti, tra-sformatori, distributori o intermediari ingenere nel più breve tempo possibile econ le modalità eventualmente impostedall’Autorità, nonché per le spese di ripa-razione presso i soggetti sopra indicatipurché in alternativa e uguali o inferiorialle spese di trasporto per il ritiro.L’assicurazione vale anche per le conse-guenti spese connesse al trasporto eper le spese di distruzione dei prodotti,purché quest’ultima sia avvenuta per or-dine dell’Autorità.

L’assicurazione opera inoltre quando le cir-costanze sopra elencate siano conseguentia contaminazione, alterazione, manomis-sione intenzionale dei prodotti imputabile apersone delle quali l’Assicurato debba ri-spondere a norma di legge.

Persone non considerate terziNon sono considerati terzi:a il coniuge, i genitori, i figli dell’As-

sicurato, nonché qualsiasi altroparente o affine con lui convivente;

b quando l’Assicurato non sia unapersona fisica, il legale rappre-sentante, il socio a responsabilità

illimitata, l’amministratore e lepersone che si trovino con loro neirapporti di cui al punto a;

c le società che, rispetto all’Assicu-rato che non sia una persona fi-sica, sono qualificabili come con-trollanti, controllate e collegate aisensi dell’art.2359 Codice Civile.

DelimitazioniReale Mutua non risarcisce i danni:a derivanti da responsabilità volon-

tariamente assunte dall’Assicu-rato e non direttamente derivanti-gli dalla legge;

b riconducibili a consapevoli viola-zioni di leggi, norme o regole tec-niche o di processo produttivoattinenti la sicurezza dei pro-dotti;

c relativi a fatti o circostanze giànoti all’Assicurato al momentodella stipula del contratto d’assi-curazione;

d che, in relazione ai rischi assicu-rati, si siano verificati in connes-sione con trasformazioni o asse-stamenti energetici dell’atomo,naturali o provocati artificial-mente (fissione e fusione nu-cleare, isotopi radioattivi, mac-chine acceleratrici e simili, ecc.);

e ad immobili costruiti in tutto o inparte con i prodotti assicurati;

f imputabili all’Assicurato nellasua qualità di installatore, di ripa-ratore o di manutentore;

g da inquinamento dell’aria, del-l’acqua, del suolo derivanti da in-terruzioni, impoverimento o de-viazione di sorgenti o corsi d’ac-qua, alterazioni o impoverimentidi falde acquifere, giacimenti mi-nerari e in genere di quanto tro-vasi nel sottosuolo suscettibile disfruttamento;

h derivanti da interruzioni o so-spensioni, totali o parziali, di atti-vità industriali, commerciali, arti-gianali, agricole o di servizi;

i derivanti da prodotti destinati

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI FACOLTATIVE

specificamente al settore aero-nautico e aerospaziale;

j da presenza, uso, contamina-zione, estrazione, manipolazione,lavorazione, vendita, distribu-zione e/o stoccaggio di amiantoe/o di prodotti contenentiamianto;

k derivanti da prodotti genetica-mente modificati;

l derivanti da emissioni di onde ecampi elettromagnetici;

Reale Mutua non riconosce: m le spese sostenute per la realizza-

zione, riparazione, distruzione diun prodotto complesso, non ma-terialmente e direttamente dan-neggiato, ma comunque rivela-tosi inutilizzabile a causa di un di-fetto del prodotto indicato nelmodulo di polizza Mod. 5374 INC;

n le spese da chiunque sostenute insede extragiudiziale per ricerchee indagini volte ad accertare lecause del danno, salvo che dettericerche, indagini e spese sianostate preventivamente autoriz-zate da Reale Mutua;

o le spese e gli oneri per il ritiro dalmercato di prodotti, salvo quantoindicato al punto 1 b) “Rischio as-sicurato”;

p le spese di rimpiazzo, sostitu-zione e riparazione del prodottodifettoso e/o il controvalore delprodotto stesso, salvo quanto in-dicato al punto 1 b) “Rischio assi-curato”;

q le spese sostenute per il ritiro diprodotti immessi sul mercatosenza la necessaria autorizza-zione di legge;

r le spese sostenute per il ritiro diprodotti nei quali siano entrati a farparte, quali componenti fisica-mente inscindibili, i prodotti fabbri-cati mediante l’attività assicurata;

s il pagamento di multe, ammende,sanzioni e ogni tipo di risarci-mento avente carattere sanziona-torio o punitivo (punitive or exem-plary damages);

t relativamente ad impianti anti-furto e antincendio, i danni dafurto o da incendio conseguenti ainefficacia funzionale totale oparziale dei prodotti assicurati.

Efficacia della garanzia nel tempoL’assicurazione vale per prodotticonsegnati non oltre un anno primadella data di effetto dell’assicura-zione e per le richieste di risarci-mento presentate all’Assicurato perla prima volta durante il periodo diefficacia della presente polizza.

Estensione territoriale della garanziaL’assicurazione vale per i prodotticonsegnati nei territori dei Paesidell’Unione Europea e per i danni eper le operazioni di ritiro verificatesiin tali Paesi.

Coesistenza di altre assicurazioniQualora il Contraente sia titolare di altre as-sicurazioni per le medesime garanzie (RCProdotti e/o Ritiro Prodotti) con RealeMutua o altre Società, la presenteestensione opera, nei limiti previsti,ad integrazione e/o in aumento alleprestazioni delle predette assicura-zioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro verranno appli-cate le franchigie, gli scoperti e i li-miti di risarcimento sotto elencati,salvo se diversamente precisato sulMod. 5061 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 6.1

1 Danni verificatisi in Paesi extra-europei (relativamente alla solagaranzia R.C.T.):� scoperto del 10% con il minimo

di € 5.200,00 ed il massimo di€ 50.000,00.

2 Danni cagionati a cose nell’am-bito di esecuzione dei lavori:� scoperto del 10% con il minimo

di € 250,00 ed il massimo di €50.000,00.

3 Danni cagionati a cose da incen-dio, (lettera A c) 1): � limite di risarcimento di

€ 350.000,00.4 Danni cagionati a veicoli ed a

cose trovantesi sugli stessi (let-tere A c) 2), 3) e 4): � franchigia di € 250,00.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Garanzia postuma:� scoperto del 10% con il minimo di

€ 250,00 per danni a cose;� limite di risarcimento per sinistro

e per anno assicurativo di € 52.000,00 per danni a cose.

Danni da sospensione e/o interru-zione di attività:� scoperto del 10% con il minimo di

€ 250,00;� limite di risarcimento per sinistro

e per anno assicurativo di € 100.000,00.

Lavori e/o attività svolti al di fuoridell’ambito dell’azienda:danni cagionati a cose da incendio

nell’ambito di esecuzione dei la-vori:� franchigia di 500,00;� limite di risarcimento di

€ 350.000,00.

Danni da inquinamento accidentale:� scoperto del 10% con il minimo di

€ 2.500,00;� limite di risarcimento per sinistro

e per anno assicurativo di € 150.000,00.

Danni a cose in consegna e custo-dia:� scoperto del 10% con il minimo di

€ 250,00;� limite di risarcimento per sinistro

e per anno assicurativo di € 26.000,00.

Responsabilità civile proprietà delfabbricato:� danni da inquinamento dell’ac-

qua: limite di risarcimento per si-nistro e per anno assicurativo di€ 100.000,00;

� danni da acqua:� franchigia di € 250,00;� limite di risarcimento per sinistro

e per anno assicurativo di € 300.000,00;

� danni da incendio a cose: limite dirisarcimento per sinistro e peranno assicurativo di € 350.000,00.

Responsabilità civile prodotti – Ri-tiro prodotti:a Reale Mutua presta la garanzia

con un massimale di€ 500.000,00 per sinistro e perannualità assicurativa e rappre-senta il massimo esborso di RealeMutua:� per più richieste di risarci-

mento presentate all’Assicu-rato e da questi a Reale Mutuain uno stesso periodo annuo diassicurazione;

� per ogni sinistro in serie, inten-dendosi per tale una pluralità

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.12

A

B

D

E

H

I

C

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

di richieste di risarcimento ori-ginate da un medesimo difetto,anche se manifestatosi in piùprodotti e in più anni.

Rimane a carico dell’Assicuratouno scoperto del 10% per ciascunsinistro con il minimo di € 500,00.

b Relativamente alle spese per il ritiro dal mercato dei prodotti lagaranzia è prestata con un sotto-limite di risarcimento di € 30.000,00 indipendentemente

dal numero delle operazioni effet-tuate dall’Assicurato nello stessoperiodo annuo.Rimane a carico dell’ Assicuratouno scoperto del 10% per ciascunsinistro con il minimo di € 500,00.I massimali e i limiti di risarci-mento indicati ai precedenti puntia) e b) si intendono ridotti del50% qualora si tratti di prodottisemilavorati o comunque non de-stinati al consumo finale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE TUTELA LEGALEOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

danni a persone e/o a cosa subiti perfatti illeciti di terzi.La garanzia viene estesa ai dipen-denti, agli apprendisti, ai familiaridel titolare d’impresa che colla-borano nell’attività ed al legalerappresentante;

2 la difesa in procedimenti penali per de-litti colposi o contravvenzioni. La ga-ranzia è operante anche primadella formulazione ufficiale dellanotizia di reato.La garanzia viene estesa ai dipen-denti, agli apprendisti, ai familiaridel titolare d’impresa che colla-borano nell’attività ed al legalerappresentante;

3 la difesa in procedimenti penali per de-litti dolosi commessi dalle persone ga-rantite in polizza nello svolgimento del-l’attività o professione, compresi quelliderivanti da violazioni in materia fiscaleed amministrativa, nei casi di prosciogli-mento o di assoluzione o derubrica-zione del reato da doloso a colposo (exart. 530 comma 1 c.p.p.); sono esclusi icasi di estinzione del reato per qualsiasialtra causa;

4 sostenere controversie individuali rela-tive a rapporti di lavoro che il Contraentedeve sostenere con i propri dipendentiiscritti nel Libro Unico del Lavoro;

5 sostenere controversie relative alla pro-prietà e/o locazione degli immobili doveil Contraente esercita l’attività;

6 sostenere controversie per inadem-pienze contrattuali, proprie o di contro-parte, relativamente a forniture di beni oprestazioni di servizi commissionate e/oricevute dal contraente/assicurato, sem-preché il valore in lite sia superiore a€ 200,00;

7 l’arbitrato per la decisione di controver-sie;

8 nei casi di contestazione d’inosservanzadegli obblighi ed adempimenti di cui alD. Lgs. n° 81/2008 e delle altre disposi-zioni normative e/o regolamentari inmateria di prevenzione, sicurezza edigiene sui luoghi di lavoro, le garanzievalgono per:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7.1

7.2

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

RISCHIO ASSICURATOReale Mutua assicura, in sede extragiudi-ziaria e giudiziaria, l’assistenza legale ed irelativi oneri che si rendano necessari a tu-tela degli interessi del Contraen -te/Assicurato nei casi assicurati indicati alpunto 7.2 “Casi assicurati”.Tali oneri sono:� gli onorari e le competenze del legale in-

caricato per la gestione del sinistro;� gli onorari per l’intervento di Periti di

parte, purché approvato da ARAG e diquelli nominati dall’Autorità Giudiziaria;

� le spese giudiziali;� le spese processuali nel processo pe-

nale (art. 535 Codice di Procedura Pe-nale);

� il contributo unificato (D.L. 11/03/2002n. 28) se non ripetuto dalla contropartein caso di soccombenza di quest'ultima.

� le spese del legale di controparte nelcaso di soccombenza per condannadell'Assicurato ad essa eventualmentedovute nel caso di transazione autoriz-zata da ARAG ai sensi del punto “Ge-stione dei sinistri per la Sezione TutelaLegale”;

� le spese attinenti l'esecuzione forzata, li-mitatamente ai primi due tentativi;

� le spese per la registrazione degli attigiudiziari;

� le spese per indagini per la ricerca diprove a difesa;

� le spese sostenute dal Contraente/Assi-curato per la costituzione di parte civilenell'ambito del procedimento penale acarico della controparte;

� le spese di domiciliazione necessarie,esclusa ogni duplicazione di onorari e leindennità di trasferta.

CASI ASSICURATILe garanzie previste vengono prestate a tu-tela dei diritti del Contraente per fatti ine-renti all’esercizio dell’attività indicata in po-lizza. Le garanzie valgono per:1 l’esercizio di pretese al risarcimento per

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SEZIONE TUTELA LEGALEOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

a la difesa nei procedimenti penali perdelitti colposi e/o contravvenzioni;

b la difesa nei procedimenti penali peromicidio colposo e/o lesioni perso-nali colpose (artt. 589, 590 CodicePenale);

c le opposizioni e/o le impugnazioni av-verso i provvedimenti amministrativi, lesanzioni amministrative non pecunia-rie e le sanzioni amministrative pecu-niarie di importo determinato in misuranon inferiore a € 250,00.

Ad eccezione dei legali rappre-sentanti, gli Assicurati sono ga-rantititi se ed in quanto dipen-denti del Contraente.Le garanzie vengono prestate al Contra-ente a tutela dei diritti dei propri addetti,in qualità di:– Responsabile dei lavori,– Coordinatore per la progettazione,– Coordinatore per l'esecuzione dei la-

vori,– Legali Rappresentanti,– Dirigenti,– Preposti,– Medico Competente,– Responsabili dei Servizi di Preven-

zione,– Lavoratori Dipendenti.Le garanzie valgono anche qua-lora il Contraente, in relazione al-l’attività esercitata, rivesta la qua-lifica di committente dei lavori aisensi del D. Lgs. n° 81/2008.

9 nei casi di contestazione d’inosservanzadegli obblighi ed adempimenti di cui alD. Lgs. n. 196/03 e delle altre disposi-zioni normative e/o regolamentari inmateria di trattamento dei dati personali.Assicurati:– il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del

D.Lgs 196/03, – i Responsabili e gli Incaricati del trat-

tamento dipendenti del Contraentedesignati per iscritto ai sensi degliart. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03

Garanzie:Le garanzie vengono prestate a condi-zione che siano adempiuti, quando pre-visti, gli obblighi relativi alla notifica-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

zione del trattamento all'Autorità Ga-rante ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs.196/03 e valgono per:a) DIFESA PENALE, sostenere la di-

fesa in procedimenti penali per delitticolposi, dolosi e per contravvenzioniprevisti dal D. Lgs. n. 196/03. Lespese per la difesa penale a seguitodi imputazione per delitto dolosoverranno rimborsate da ARAG nelsolo caso di assoluzione, esclusi icasi di estinzione del reato, successi-vamente al passaggio in giudicatodella sentenza. La presente garanziaopera in deroga all'art. 7.6 Esclusionipunto 6;

b) DIFESA AMMINISTRATIVA, soste-nere la difesa dinanzi al Garante nelcaso di reclami, segnalazioni e ri-corsi;

c) DIFESA CIVILE, sostenere la difesaavanti le competenti Autorità giuri-sdizionali nel caso in cui siano adem-piuti gli obblighi dell'Assicuratore diresponsabilità civile ai sensi dell'art.1917 Codice Civile.La presente garanzia opera in par-ziale deroga all'art. 7.6 “Esclusioni”punto 3.

10(Operante per le sole attività rientrantinella disciplina di cui al D. Lgs. n. 193/07)Nei casi di contestazione d'inosser-vanza degli obblighi ed adempimenti dicui al D. Lgs. n. 193/07 e delle altre di-sposizioni normative e/o regolamenti inmateria di sicurezza alimentare le garan-zie valgono per:a la difesa nei procedimenti penali per

delitti colposi e/o contravvenzioni;b la difesa in procedimenti penali per

omicidio colposo e/o lesioni perso-nali colpose (artt. 589, 590 CodicePenale);

c le opposizioni e/o le impugnazioniavverso i provvedimenti amministra-tivi, le sanzioni amministrative. ARAG provvederà, su richiestadell’Assicurato, alla redazione e pre-sentazione della opposizione/impu-gnazione qualora l’Assicurato facciapervenire a Reale Mutua e/o ARAG il

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SEZIONE TUTELA LEGALEOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7.3

ente, dei dipendenti, apprendisti o familiaridel titolare dell’impresa che collaboranonell’attività e legale rappresentante per fattiaccaduti durante l’espletamento dellemansioni svolte nell’azienda stessa.Nel caso di controversie tra Assicurati conla stessa polizza le garanzie vengono pre-state unicamente a favore dell’Assicu -

rato/Contraente.

provvedimento in originale entro 10giorni dalla data di notifica dellostesso.

11Servizio di consulenza telefonicaARAGTEL nel contesto delle mate-rie previste nella presente Sezione,al numero verde 800.508.008.

PERSONE ASSICURATELa garanzia è prestata a favore del Contra-

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SEZIONE TUTELA LEGALEOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7.5

7.6

7.4

Per i casi assicurativi di cui al punto 7.2 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 e 10 “Casi assicurati” e Condi-zioni Facoltative “A” e “B”, l’assicurazione èvalida per i casi verificatisi in Italia, Città delVaticano e Repubblica di San Marino.

DELIMITAZIONIReale Mutua non presta la garanzia:1 per vertenze concernenti il diritto

di famiglia, delle successioni edelle donazioni;

2 per vertenze in materia fiscale(fatta eccezione per quanto pre-visto al punto 7.2 3) ;

3 per vertenze in materia ammini-strativa (fatta eccezione perquanto previsto al punto 7.2 3 eper quanto riguarda le garanzie 8lettera c e 10 lettera c del punto7.2 “Casi assicurati”);

4 per vertenze concernenti diritti dibrevetto, marchio, autore, esclu-siva, concorrenza sleale, rapportitra Soci e/o Ammini stratori;

5 per fatti conseguenti a tumultipopolari, atti di guerra, atti di ter-rorismo, atti di vandalismo, terre-moto, sciopero e serrate, nonchéda detenzione od impiego di so-stanze radioattive;

6 per fatti dolosi degli Assicurati(fatta eccezione per quanto pre-visto ai punti 7.2 3 e 7.2 9a);

7 per fatti non accidentali relativiad inquinamento dell’ambiente;

8 per fatti relativi a fusioni, modifi-cazioni, trasformazioni societa-rie;

9 per controversie derivanti dallaproprietà o dalla guida di veicoli,natanti o aeromobili;

10 per controversie contrattuali,fatta eccezione per quelle previ-ste al punto 7.2 “Casi assicurati”;

11 limitatamente al punto 7.2 5“Casi assicurati” per le contro-versie relative alla compraven-dita, permuta di immobili e allaloro costruzione ex novo; in que-st'ultimo caso restano ancheescluse le controversie relative a

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIAReale Mutua presta la garanzia perle controversie determinate da fattiverificatisi dalle ore 24 del giornodi decorrenza dell’assicurazione eche siano stati denunciati entro unanno dalla cessazione della po-lizza. Limita tamente alle garanziedi cui al punto 7.2 4 e 5 “Casi assi-curati”, Reale Mutua presta la ga-ranzia per le controversie determi-nate da fatti verificatisi trascorsi 3mesi dalla decorrenza della po-lizza.Per inizio del caso assicurato si in-tende il momento:� del verificarsi dell’evento che ha

originato il diritto al risarcimento,per la garanzia di cui al punto 7.21 “Casi assicurati”;

� in cui l’Assicurato, la controparteo un terzo abbia o avrebbe comin-ciato a violare norme di legge o dicontratto, per le garanzie di cui alpunto 7.2 2, 4, 5, 8 lettera b, 10 let-tera b “Casi assicurati”;

� del compimento da parte dellacompetente Autorità del primoatto di accertamento ispettivo o diindagine, amministrativo e/o pe-nale, per le garanzie di cui alpunto 7.2 8, 10 lettere a e c “Casiassicurati”.

In presenza di più violazioni dellastessa natura si fa riferimento, per ilmomento di insorgenza del caso as-sicurato, alla data della prima viola-zione.

DOVE ASSICURIAMOPer i casi assicurativi di cui al punto 7.2 1 e2 “Casi assicurati”, l’assicurazione è validaper i casi verificatisi in Europa e nei Paesidel bacino Mediterraneo sempreché il Forocompetente, ove procedere, si trovi in que-sto territorio.

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SEZIONE TUTELA LEGALEOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7.7 contratti di appalto e subappalto,fornitura e posa in opera di mate-riali;

12 per controversie relative all’af-fitto d’azienda;

13 per controversie relative a con-tratti di leasing immobiliare;

14 per controversie nei confronti diagenti e rappresentanti;

15 per controversie inerenti a con-tratti di appalto e subappalto;

16 per il pagamento di multe, am-mende o sanzioni pecuniarie ingenere;

17 per le spese liquidate a favoredelle parti civili costituite control'Assicurato nei procedimenti pe-nali (art. 541 Codice di Proce-dura Penale);

18 per controversie derivanti dal-l'esercizio della professione me-dica.

FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONECONTROLLATA, INABILITAZIONE OINTERDIZIONE DEL CONTRAENTE,ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONEDELL’AZIENDA O DELL’ATTIVITÀINDICATA NEL MODULO DI POLIZZA MOD. 5374 INCLa presente Sezione Tutela Legalesi risolve di diritto in caso di falli-mento, inabilitazione o interdi-zione del Contraente o qualoraquesti venga ammesso a concor-dato preventivo o venga sottopostoad amministrazione controllata.Dalla risoluzione del contrattostesso consegue inoltre che leazioni in corso si interrompono conliberazione di Reale Mutua da ogniulteriore prestazione e con obbligodella stessa al rimborso della partedi premio, al netto dell’imposta,non consumato.Il Contraente che non dia comunica-zione a Reale Mutua dell’aliena-zione a titolo oneroso o gratuito, ditrasformazione dell’azienda o di mo-difica dell’attività indicata sul mo-dulo di polizza Mod. 5374 INC, ri-mane obbligato al pagamento deipremi.

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SEZIONE TUTELA LEGALECONDIZIONI FACOLTATIVE

CONDIZIONI FACOLTATIVE(operanti solo se esplicitamente ri-chiamate nel modulo di polizzaMod. 5374 INC e ferma l’efficaciadel punto 7.6 “Delimitazioni”)

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTILa garanzia comprende le spese per soste-nere controversie per inadempienze con-trattuali, proprie o di controparte, relativa-mente a forniture di beni o prestazioni diservizi effettuate dal Contraente, compresoil recupero dei crediti.Per quanto riguarda il recupero deicrediti, le prestazioni o forniture de-vono essere state effettuate decorsitre mesi dalla validità della presentepolizza ed i crediti devono essererappresentati da titoli esecutivi (Art.474 Cod. Proc. Civ.) o documentati daprova scritta o equiparata (Artt. 634 e636 Cod. Proc. Civ.). ARAG, accertatala regolarità della denuncia del casoassicurativo, svolgerà in via stragiu-diziale ogni azione intesa al recupero

dei crediti promuovendo, se neces-sario, procedimento di ingiunzionee/o esecutivo purché sussistano og-gettive possibilità di recupero.La presente condizione viene pre-stata con il limite di due denunce perciascun anno assicurativo.La prestazione opera in deroga al-l'Art. 7.6 punto 15.

SPESE DI RESISTENZALa garanzia comprende le spese di resi-stenza avverso pretese risarcitorie perdanni extracontrattuali cagionati a terzi.La garanzia opera solo congiuntamentealla Sezione Responsabilità Civile relativaall’esercizio dell’attività indicata in polizza.La prestazione subentra:a dopo l’esaurimento e in aggiunta a

quanto dovuto dalla Sezione di Respon-sabilità Civile per spese di resistenza esoccombenza su fattispecie copertedalla Sezione medesima;

b in primo rischio qualora la Sezione diResponsabilità Civile non sia operanteper la fattispecie in esame.

A

B

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRILIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE

SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

chiarazione scritta all’AutoritàGiudiziaria o di Polizia del luogorelativamente ai reati perseguibiliper legge e in ogni caso ove ri-chiesto da Reale Mutua, preci-sando, in particolare, il momentodell’inizio del sinistro, la causapresunta dello stesso e l’entitàapprossimativa del danno. Copiadi tale dichiarazione deve esseretrasmessa a Reale Mutua;

4 conservare le tracce ed i residuidel sinistro fino al termine dellaperizia ( vale a dire quando vienesottoscritto l’apposito verbale)oppure, se emergono contesta-zioni, fino alla liquidazione deldanno, senza avere, per questo,diritto ad indennità alcuna;

5 predisporre un elenco dettagliatodei danni subiti con riferimentoalla qualità, quantità e valore deibeni distrutti, danneggiati o sot-tratti, nonché, a richiesta, unostato particolareggiato degli altribeni assicurati esistenti al mo-mento del sinistro con indica-zione del rispettivo valore, met-tendo comunque a disposizione isuoi registri, conti, fatture o qual-siasi documento che possa es-sere richiesto da Reale Mutua odai Periti ai fini delle loro indaginie verifiche;

6 se operante la Condizione Facol-tativa “Q Danni da interruzionedell’attività – Forma a Diaria”della Sezione Incendio, fornire aproprie spese a Reale Mutua o al-l’Agenzia alla quale è assegnatala polizza, entro 30 giorni dallafine del periodo di indennizzo,uno stato particolareggiato delleperdite subite per l’interruzione ola riduzione dell’attività;

7 denunciare tempestivamente lasottrazione di titoli di creditoanche al debitore, nonché espe-rire - se la legge lo consente - laprocedura di ammortamento.

In caso di danno alle merci deve al-

8.1

8.2

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTIDALLA POLIZZALe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dallapolizza non possono essere esercitati chedal Contraente e da Reale Mutua. Spettain particolare al Contraente com-piere gli atti necessari all’accerta-mento ed alla liquidazione dei danni.L’accertamento e la liquidazione deidanni così effettuati sono vincolantianche per l’Assicurato, restandoesclusa ogni sua facoltà di impu-gnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizzanon può tuttavia essere pagato se non neiconfronti o col consenso dei titolari dell’in-teresse assicurato.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente ol’Assicurato deve:1 fare quanto gli è possibile per evi-

tare o diminuire il danno e, seoperante la Condizione Facolta-tiva “Q Danni da interruzione del-l’attività – Forma a Diaria” dellaSezione Incendio, eseguire o per-mettere che siano attuati tuttiquegli interventi che siano ragio-nevolmente rivolti ad evitare ocontenere al minimo ogni interru-zione dell’attività; le relativespese sono a carico di RealeMutua secondo quanto previstodalla legge o ai sensi dell’art.1914 del Codice Civile;

2 darne avviso all’Agenzia allaquale è assegnata la polizza op-pure a Reale Mutua entro 10giorni da quando ne ha avuto co-noscenza ai sensi dell’art. 1913del Codice Civile;

3 fare, nei 5 giorni successivi, di-

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LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.3

8.4

tresì mettere a disposizione di RealeMutua la documentazione contabiledi magazzino e, per le sole aziendeindustriali, la documentazione ana-litica del costo relativo delle merci,sia finite sia in corso di lavorazionesia danneggiate.L’inadempimento di uno di tali obbli-ghi può comportare la perdita totaleo parziale del diritto all’indennizzo.Relativamente alla Sezione Elettro-nica è tuttavia consentito al Contra-ente o all’Assicurato procedere alrimpiazzo, al ripristino o alla rico-struzione dopo averne dato avviso aReale Mutua nei termini di cui alpunto 2). Prima dell’ispezione daparte di un incaricato di RealeMutua il Contraente o l’Assicuratopuò modificare lo stato delle cose,nella misura strettamente necessa-ria per la continuazione dell’attività.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNOIl Contraente o l’Assicurato che esa-gera dolosamente l’ammontare deldanno, dichiara distrutti beni chenon esistevano al momento del sini-stro, occulta, sottrae o manomettebeni non rubati o salvati, adopera agiustificazione mezzi o documentimenzogneri o fraudolenti, altera do-losamente le tracce o gli indizi ma-teriali del reato ed i residui del sini-stro o facilita il progresso di questo,perde il diritto all’indennizzo.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNOL’ammontare del danno è concor-dato con le seguenti modalità:1 direttamente da Reale Mutua, o

da persona da questa incaricata,con il Contraente o persona da luidesignata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,2 fra due Periti nominati uno da

Reale Mutua ed uno dal Con -traente con apposito atto unico.

8.5

I due Periti devono nominarne unterzo quando si verifichi disaccordofra loro ed anche prima su richiestadi uno di essi. Il terzo Perito inter-viene soltanto in caso di disaccordoe le decisioni sui punti controversisono prese a maggioranza.Ciascun Perito ha facoltà di farsi as-sistere e coadiuvare da altre per-sone, le quali potranno intervenirenelle operazioni peritali, senza peròavere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede allanomina del proprio Perito o se i Pe-riti non si accordano sulla nominadel terzo, tali nomine, anche suistanza di una sola delle Parti, sonodemandate al Presidente del Tribu-nale nella cui giurisdizione il sinistroè avvenuto.Salvo quanto previsto dalle singoleSezioni, ciascuna delle Parti so-stiene le spese del proprio Perito;quelle del terzo Perito sono ripartitea metà.

MANDATO DEI PERITII Periti devono:1 indagare sulle circostanze di

tempo e di luogo, sulla natura,causa e modalità del sinistro;

2 verificare l’esattezza delle de-scrizioni e delle dichiarazioni ri-sultanti dagli atti contrattuali eriferire se al momento del sini-stro esistevano circostanze cheavessero mutato o aggravato ilrischio e non fossero state co-municate;

3 verificare se il Contraente o l’Assi-curato ha adempiuto agli obblighidi cui al punto 8.2 “Obblighi incaso di sinistro”;

4 verificare l’esistenza, la qualità ela quantità dei beni assicurati - dicui all’ubicazione del rischio indi-cata nel modulo di polizza Mod.5374 INC - determinando il valoreche i medesimi avevano al mo-mento del sinistro secondo i cri-teri stabiliti nelle singole Sezioni

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRILIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE

SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

ai punti 2.4, 3.2, 4.3 e 5.2 “Valoredei beni assicurati”; se operantela Condizione Facoltativa “QDanni da interruzione dell’attività– Forma a Diaria” della SezioneIncendio: a accertare l’ammontare del Va-

lore della produzione e determi-nare l’entità della diaria effettivarelativa all’Azienda nell’eserci-zio immediatamente antece-dente la data del sinistro;

b determinare il numero di giorniconsecutivi riconosciuti ne-cessari e sufficienti a ripristi-nare la normale attività del-l’Azienda;

c determinare per quanti giornila diaria sia dovuta per intero;

d determinare per quanti giornila diaria sia dovuta solo par-zialmente e la quota per cia-scun giorno;

5 procedere alla stima e alla liqui-dazione del danno comprese lespese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valuta-zione del danno effettuata ai sensidel punto 8.4 2 “Procedura per la va-lutazione del danno”, i risultati delleoperazioni peritali devono essereraccolti in apposito verbale, con al-legate le stime dettagliate, da redi-gersi in doppio esemplare, uno perognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni peritali dicui ai punti 4, 4 a), 4 b) e 5 che pre-cedono sono obbligatori per le Parti,le quali rinunciano fin da ora a qual-siasi impugnativa, salvo il caso didolo, errori, violenza o di violazionedei patti contrattuali, impregiudi-cata in ogni caso qualsivogliaazione od eccezione inerente all’in-dennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anchese un Perito si rifiuta di sottoscri-verla; tale rifiuto deve essere atte-stato dagli altri Periti nel verbale de-finitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’os -

8.6

servanza di ogni formalità giudizia-ria.

DETERMINAZIONE DEL DANNOPremesso che l’attribuzione del valore che ibeni assicurati avevano al momento del si-nistro è ottenuta sulla base dei criteri stabi-liti nelle singole Sezioni ai punti 2.4, 3.2, 4.3e 5.2 “Valore dei beni assicurati”, la deter-minazione del danno è eseguita separata-mente per ogni categoria di bene secondoi seguenti criteri:

SEZIONE INCENDIO1 Per il fabbricato, dalla spesa necessaria,

al momento del sinistro, per costruire anuovo le parti distrutte e per ripararequelle danneggiate, al netto del valoredei residui, eccetto per quanto previstoalla Condizione Facoltativa E “Acquapiovana -Vento e grandine su elementifragili”;

2 per il macchinario, l’arredamento e l’at-trezzatura dal costo di rimpiazzo anuovo al momento del sinistro oppure,se inferiore, dall’importo totale dellespese di riparazione necessarie a ripri-stinare il bene danneggiato nello statofunzionale in cui si trovava al momentodel sinistro, al netto del valore dei resi-dui;

3 per le merci, deducendo dal valore deibeni assicurati il valore dei beni illesi, ilvalore residuo dei beni danneggiatinonché gli oneri fiscali non dovuti al-l’Erario.

Relativamente ai beni di cui ai punti1) e 2) in nessun caso Reale Mutua,fermo quanto previsto al punto 8.14“Limite d’indennizzo” è tenuta ad in-dennizzare, per ciascun bene, im-porto superiore al doppio del rela-tivo valore allo stato d’uso.Qualora la ricostruzione, la ripara-zione o il rimpiazzo non siano effet-tuati, salvo forza maggiore, entro 24mesi dalla data dell’atto di liquida-zione amichevole o del verbale defi-nitivo di perizia, l’ammontare deldanno viene determinato allo stato

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LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

d’uso, deducendo dai valori a nuovostimati il deprezzamento stabilito.La deduzione dal valore a nuovo ditale deprezzamento determina l’in-dennizzo spettante prima dell’avve-nuta ricostruzione, riparazione orimpiazzo, fermo restando che il pa-gamento della differenza tra il valorea nuovo ed il valore allo stato d’usoverrà effettuato a ricostruzione, ri-parazione o rimpiazzo avvenuto.Resta convenuto che se le singolesomme assicurate per fabbricato,macchinario, arredamento, attrezza-tura risultano, al momento del sini-stro, uguali o inferiori al valore allostato d’uso, ai fini dell’applicazionedella regola proporzionale di cui alpunto 8.9 “Assicurazione parziale ederoga alla regola proporzionale” siprenderà come riferimento il sud-detto valore allo stato d’uso.L’indennizzo relativo alla Condizione Facol-tativa “Q Danni da interruzione dell’attività– Forma a Diaria” della Sezione Incendio èdato dal prodotto della diaria giornaliera as-sicurata per i giorni lavorativi d’inattività to-tale.Per i giorni durante i quali l’inattività è soloparziale la diaria s’intende ridotta in propor-zione.Qualora, in base ai risultati peritali dicui al punto 8.5 4) “Mandato dei pe-riti”, la diaria giornaliera assicuratarisulti superiore a quella effettiva, ri-cavabile dall’esercizio antecedentela data del sinistro, Reale Mutua nonindennizzarà somma superiore al-l’importo di quella effettiva. In talecaso Reale Mutua rimborserà laquota parte di premio dell’annualità,al netto delle imposte, pagata in ec-cedenza.

SEZIONE ELETTRONICAPremesso che un bene si considera non su-scettibile di riparazione quando le spese diriparazione, calcolate come al successivopunto 1, eguagliano o superano il valore del-l’impianto o dell’apparecchio calcolato comeal successivo punto 2, si conviene che:

1 in caso di bene suscettibile di riparazione,si stima il costo di riparazione necessarioper ripristinare il bene danneggiato dedu-cendo il valore ricavabile dai residui;

2 in caso di bene non suscettibile di ripa-razione (compreso il caso di furto), siprocede come segue:� nel caso in cui il bene sia stato co-

struito da non più di 5 anni dalla datadel sinistro, si stima il valore a nuovo delbene danneggiato e si deduce il valoredei residui convenendo che qualoranon sia possibile reperire sul mercatobeni alternativi equivalenti per qualità,rendimento e caratteristiche, non co-stituirà miglioria il rimpiazzo del benecon altro analogo ma di rendimentoimmediatamente superiore;

� nel caso invece il bene sia stato co-struito tra il 6° ed il 10° anno dalladata del sinistro, oltre a quanto previ-sto dal precedente capoverso si daràluogo all’applicazione di una ridu-zione del 10% dell’ammontare deldanno così calcolato per ogni annosuccessivo al quinto;

� nel caso invece il bene sia stato co-struito da oltre 10 anni dalla data delsinistro, lo stesso bene dovrà consi-derarsi non oggetto della presentegaranzia.

Quanto previsto ai precedenti punti1 e 2 opera a condizione che il rim-piazzo o la riparazione siano ese-guiti entro i tempi tecnici necessarie siano disponibili i pezzi di ricambiodel bene danneggiato. Qualora nonsiano soddisfatte dette condizioni, sistima il valore a nuovo del bene assi-curato con il massimo del doppio delvalore allo stato d’uso.Reale Mutua ha la facoltà di provve-dere direttamente al ripristino dellostato funzionale dell’impianto o del-l’apparecchio o al suo rimpiazzo conaltro uguale o equivalente per carat-teristiche, prestazioni e rendimento.

SEZIONE FURTO1 Per macchinario, arredamento, attrez-

zatura, l’ammontare del danno è dato

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRILIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE

SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

8.7

dal costo di rimpiazzo dei beni assicu-rati con altri nuovi eguali oppure equi-valenti per rendimento economico, ivicomprese le spese di trasporto e mon-taggio.

2 Per le merci l’ammontare del danno èdato dal valore che i beni sottratti ave-vano al momento del sinistro.

3 Per i beni danneggiati l’ammontare deldanno è dato dal costo di riparazionecon il limite del valore che gli stessi ave-vano al momento del sinistro.

4 Per i valori: il valore nominale.5 Per i preziosi: il valore commerciale.Reale Mutua indennizza il valore a nuovodei sopraindicati beni alle seguenti condi-zioni:� in nessun caso potrà comunque

essere indennizzato per ciascunmacchinario, attrezzatura, arre-damento importo superiore aldoppio del relativo valore de -terminato in base allo statod’uso;

� il supplemento di indennità rela-tivo al valore a nuovo è eseguitoentro 30 giorni da quando è ter-minato il rimpiazzo secondo ilpreesistente tipo e genere.

SEZIONE CRISTALLIPer le lastre l’ammontare del dannoè dato dal rimborso delle spese so-stenute per la sostituzione con altrenuove, uguali o equivalenti, per ca-ratteristiche, compresi i costi di tra-sporto e installazione.

RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE(operante per la Sezione Furto)Dal momento del sinistro e fino altermine del periodo di assicurazionein corso, le somme assicurate ed i li-miti di indennizzo interessati dal si-nistro stesso si intendono ridotti diun importo pari a quello del dannorispettivamente indennizzabile, alnetto di eventuali franchigie o sco-perti, senza corrispondente restitu-zione di premio.

8.8

8.9

Si conviene, però, che sia le sommeassicurate sia i limiti di indennizzosono automaticamente e con parieffetto reintegrati nei valori origi-nari.L’ammontare complessivo dei rein-tegri automatici, dopo ogni sinistro,non può tuttavia superare, in unostesso periodo annuo di assicura-zione, la somma assicurata.

TITOLI DI CREDITO(operante per le Sezioni Incendio eFurto)Per quanto riguarda i titoli di creditorimane stabilito che:� Reale Mutua, salvo diversa pat-

tuizione, non pagherà l’importoper essi liquidato prima delle ri-spettive scadenze;

� l’Assicurato deve restituire aReale Mutua l’indennizzo per essipercepito non appena, per effettodella procedura di ammorta-mento - se consentita - i titoli dicredito siano divenuti inefficaci;

� il loro valore é dato dalla sommada essi portata.

Per quanto riguarda in particolaregli effetti cambiari, rimane inoltrestabilito che l’assicurazione valesoltanto per gli effetti per i quali siapossibile l’esercizio dell’azionecambiaria.

ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE(operante per le Sezioni Incendio edElettronica)� Se dalle stime fatte risulta che i

valori di una o più categorie dibeni, compresa la diaria, preseciascuna separatamente, ecce-dono al momento del sinistro del10% le somme rispettivamenteassicurate, l’Assicurato sopporta,per ciascuna categoria di beni, laparte proporzionale del danno perl’eccedenza del predetto 10%.

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LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.12

8.13

8.14

plemento spettantegli, che verrà determi-nato in relazione allo stato dei lavori al mo-mento della richiesta.È data facoltà all’Assicurato di sce-gliere, al momento del sinistro, serendere operante il presente punto oin alternativa il punto 8.13 “Inden-nizzo separato”.

OPERAZIONI PERITALIIn caso di sinistro che colpisca uno o più re-parti, le operazioni peritali verranno impo-state e condotte in modo da non pregiudi-care, per quanto possibile, l’attività - anchese ridotta - svolta nelle aree non diretta-mente interessate dal sinistro o nelle stesseporzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

INDENNIZZO SEPARATODietro richiesta del Contraente, saràapplicato quanto previsto dal punto8.15 “Pagamento dell’indennizzo” aciascuna categoria di beni singolar-mente considerata come se, ai solieffetti di detto punto 8.15 “Paga-mento dell’indennizzo”, per ognunadelle categorie di beni fosse statastipulata una polizza distinta.A tale scopo i Periti e gli incaricati della li-quidazione del danno provvederanno a re-digere per ciascuna categoria di beni unatto di liquidazione amichevole od un pro-cesso verbale di perizia.I pagamenti effettuati a norma di quantoprevisto saranno considerati come ac-conto, soggetti quindi a conguaglio, suquanto risulterà complessivamente dovutoda Reale Mutua a titolo di indennità per ilsinistro e sempreché non siano sorte con-testazioni sull’indennizzabilità dello stessoe fermo quanto stabilito al punto 8.1 “Tito-larità dei diritti nascenti dalla polizza”.È data facoltà all’Assicurato di sce-gliere, al momento del sinistro, serendere operante il presente punto oin alternativa il punto 8.11 “Anticiposugli indennizzi”.

LIMITE DI INDENNIZZOSalvo il caso previsto dall’art. 1914 del Co-dice Civile e quanto previsto dalle singole

8.10

8.11

Fanno eccezione i beni per i quali siascaduto il contratto di leasing incorso d’anno i quali pertanto nonrientrano nel computo del prece-dente capoverso sino alla primascadenza anniversaria.� Qualora l’ammontare del danno

accertato al lordo di eventualifranchigie o scoperti risultiuguale o inferiore a 25.000,00per la Sezione Incendio o

2.000,00 per la Sezione Elettro-nica, Reale Mutua indennizza taledanno senza l’applicazione delprecedente punto.

COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIENel caso uno stesso evento interessicontestualmente beni assicurati conle diverse Sezioni verrà applicata, inluogo delle specifiche franchigiepreviste dalle singole Sezioni, unasola franchigia nella misura corri-spondente all’importo più elevatofermo restando l’applicazione deglieventuali scoperti previsti.

ANTICIPO SUGLI INDENNIZZIL’Assicurato ha il diritto di ottenere, primadella liquidazione del sinistro, il pagamentodi un acconto pari al 50% dell’importo mi-nimo che dovrebbe essere pagato in basealle risultanze acquisite a condizione chenon siano sorte contestazioni sull’indenniz-zabilità del sinistro stesso e che l’indennizzocomplessivo sia prevedibile in almeno €50.000,00. L’anticipo verrà corrispostodopo 90 giorni dalla data di denuncia delsinistro, sempreché siano trascorsi almeno30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e siastata fornita la necessaria documentazione.L’anticipo non potrà comunque es-sere superiore a 1.550.000,00.La determinazione dell’anticipo dovrà es-sere effettuata in base al valore allo statod’uso.Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’in-dennità relativa al valore che i beni avevanoal momento del sinistro, l’Assicurato potràtuttavia ottenere un solo anticipo, sul sup-

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRILIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE

SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

8.15

8.16

8.17

8.18

Sezioni ai punti 2.1.D 6, 3.1.B 5, 4.1.B 4, pernessun titolo Reale Mutua potrà essere te-nuta a pagare somma maggiore di quellaassicurata.Relativamente alla Condizione Facoltativa“Q Danni da interruzione dell’attività –Forma a Diaria” della Sezione Incendio, anessun titolo Reale Mutua potrà essere te-nuta a pagare per singolo sinistro sommamaggiore di quella risultante dal prodottotra la diaria giornaliera effettiva e il periododi indennizzo.

PAGAMENTO DELL’INDENNIZZOVerificata l’operatività della garan-zia, valutato il danno e ricevuta lanecessaria documentazione RealeMutua provvede al pagamento del-l’indennizzo entro 30 giorni, sem-preché non sia stata fatta opposi-zione.Se è stato aperto un procedimentopenale sulla causa del sinistro, il pa-gamento sarà effettuato qualora dalprocedimento stesso risulti che nonricorre il caso previsto ai punti 2.6 3Sezione Incendio, 3.4 3 SezioneElettronica, 4.6 3 Sezione Furto, 5.33 Sezione Cristalli “Delimitazioni”.

RECUPERO DEI BENI RUBATISe i beni rubati vengono recuperati in tuttoo in parte, l’Assicurato deve darne av-viso a Reale Mutua appena ne haavuto notizia. I beni recuperati diven-gono di proprietà di Reale Mutua, se que-sta ha indennizzato integralmente il danno,salvo che l’Assicurato rimborsi a RealeMutua l’intero importo riscosso a titolo diindennizzo per i beni medesimi. Se inveceReale Mutua ha indennizzato il danno soloin parte, l’Assicurato ha facoltà di conser-vare la proprietà dei beni recuperati previarestituzione dell’importo dell’indennizzo ri-

scosso da Reale Mutua per gli stessi, o difarli vendere; in questo caso si procede aduna nuova valutazione del danno sottra-endo dall’ammontare del danno originaria-mente accertato il valore dei beni recupe-rati; sull’importo così ottenuto viene rical-colato l’indennizzo a termini di polizza e sieffettuano i relativi conguagli.Per i beni rubati che siano recuperati primadel pagamento dell’indennizzo e prima chesiano trascorsi 60 giorni dalla data di avvisodel sinistro, Reale Mutua indennizza i dannisubiti dagli stessi in conseguenza del sini-stro.

RINUNCIA RIVALSAReale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo- al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916del Codice Civile verso:� le persone delle quali l’Assicurato deve

rispondere a norma di legge;� le società controllanti, controllate e col-

legate;� i clienti e i fornitori,purché l’Assicurato, a sua volta, non esercitil’azione verso il responsabile.

COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTISe al momento del sinistro le merci rubate odanneggiate sono coperte da assicura-zione per i rischi di furto ed incendio eanche da polizza di sicurtà contro i rischi ditrasporto, la presente polizza vale soltantoper la parte di danno che eventualmenteecceda i valori coperti dalle polizze di si-curtà contro i rischi di trasporto e sino allaconcorrenza della somma assicurata con lapresente polizza.L’Assicurato perciò si obbliga in casodi sinistro a dar visione a Reale Mutuadella o delle polizze originali di si-curtà contro i rischi di trasporto con-cernenti le merci colpite da sinistro.

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LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.21

sede giudiziale penale della ver-tenza fino ad esaurimento del giudi-zio nel grado in cui questo si trova almomento dell’avvenuta transazione.Le spese sostenute per resistere al-l’azione giudiziaria promossa con-tro l’Assicurato sono a carico diReale Mutua entro il limite di un im-porto pari al quarto del massimalestabilito nel modulo di polizza Mod.5374 INC per il danno cui si riferiscela domanda; qualora la somma do-vuta al danneggiato superi dettomassimale, le spese verranno ripar-tite tra Reale Mutua ed Assicurato inproporzione del rispettivo interesse.Reale Mutua non riconosce le spesesostenute dall’Assicurato per legali otecnici che non siano da essa designatie non risponde di multe o ammende,né delle spese di giustizia penale.

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRIIl Contraente è responsabile versoReale Mutua di ogni pregiudizio de-rivante dall’inosservanza dei terminio degli altri obblighi di cui al punto8.19 “Obblighi in caso di sinistro”.Ove risulti che il Contraente abbiaagito in connivenza con il danneg-giato o ne abbia favorito le pretese,decade dai diritti contrattuali.

8.19

8.20

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente devedarne avviso scritto all’Agenzia allaquale è assegnata la polizza oppurea Reale Mutua entro 10 giorni daquando ne ha avuto conoscenza(art. 1913 Codice Civile).L’inadempimento di tale obbligo puòcomportare la perdita totale o par-ziale del diritto al risarcimento (art.1915 Codice Civile).

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALIReale Mutua assume, finché ne hainteresse, la gestione delle vertenzetanto in sede stragiudiziale che giu-diziale, sia civile che penale, a nomedell’Assicurato, designando, ove oc-corra, legali o tecnici ed avvalendosidi tutti i diritti ed azioni spettantiall’Assicurato stesso.Tuttavia in caso di definizione tran-sattiva del danno, Reale Mutua, a ri-chiesta dell’Assicurato, e ferma ognialtra condizione di polizza, conti-nuerà a proprie spese la gestione in

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

8.22

8.24

8.23

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALEA norma dei Decreti Legislativi 26novembre 1991, n. 393 e 17 marzo1995, n. 175 l’ARAG ASSICURA-ZIONI S.p.A. (in seguito denominataARAG), con sede in Viale delle Na-zioni n. 9 - 37135 Verona, Telefono045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49,a cui l’Assicurato ha la facoltà di ri-volgersi direttamente, gestisce i si-nistri di Tutela Legale per conto diReale Mutua.

DENUNCIA DEL SINISTROE LIBERA SCELTA DEL LEGALEL’Assicurato, nel momento in cui si èverificato il sinistro o ne abbia avutoconoscenza, deve dare tempestivoavviso scritto all’Agenzia alla qualeè assegnata la polizza oppure allaSede di Reale Mutua o ad ARAG.In ogni caso deve fare pervenire al-l’Agenzia o alla Sede di Reale Mutuao ad ARAG notizie di ogni atto a luinotificato entro 10 giorni dalla datadella notifica stessa.Contemporaneamente alla denuncial’Assicurato ha il diritto di indicare aReale Mutua, anche nel caso di con-flitto di interessi con la stessa e conARAG, un unico Legale residente nelluogo ove ha sede l’Ufficio Giudizia-rio competente per il sinistro.In caso di omissione di tale indica-zione, se non sussiste conflitto di in-teresse con Reale Mutua e conARAG, quest’ultima si intende dele-gata a provvedere direttamente allanomina di un Legale al quale l’Assi-curato deve conferire mandato.

FORNITURA DEI MEZZI DI PROVAE DEI DOCUMENTI OCCORRENTIALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIASe l’Assicurato richiede di attivare lacopertura assicurativa deve:� informare immediatamente l’A -

genzia o la Sede di Reale Mutua oARAG, in modo completo e veri-tiero, di tutti i particolari del sini-stro nonché indicare i mezzi diprova ed i documenti e, su richie-sta, metterli a disposizione;

� conferire delega al Legale incari-cato della tutela dei suoi interessinonché informarlo in modo com-pleto e veritiero su tutti i fatti, in-dicare i mezzi di prova, fornireogni possibile informazione eprocurare i documenti necessari.

L’Assicurato è inoltre tenuto a rego-larizzare i documenti necessari aproprie spese secondo le norme fi-scali di bollo e di registro, nonché adassumere a proprio carico ogni altroonere fiscale che dovesse presen-tarsi nel corso o alla fine della ver-tenza.

GESTIONE DEL SINISTRORicevuta la denuncia di sinistro,ARAG si adopera per realizzarneuna bonaria definizione.Ove ciò non riesca, se le pretese del-l’Assicurato presentino possibilità disuccesso ed in ogni caso quando sianecessaria la difesa in sede penale,la pratica viene trasmessa al Legalescelto nei termini indicati al punto8.22 “Denuncia del sinistro e liberascelta del legale”.Non costituisce oggetto di garanziaassicurativa ulteriore incarico adaltri Legali sia che fungano in qualitàdi dominus che di domiciliatari,nello stesso grado di giudizio.La garanzia assicurativa viene pre-stata anche per ogni grado supe-riore di procedimento sia civile siapenale soltanto se l’impugnazionepresenti possibilità di successo.L’Assicurato non può addivenire di-rettamente con la Controparte ad al-cuna transazione della vertenza siain sede extragiudiziaria sia giudizia-ria senza preventiva autorizzazionedi ARAG.La nomina di un eventuale Perito di

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

parte è esclusivamente competenzadi ARAG.ARAG, così come Reale Mutua, nonè responsabile dell’operato di Legalie Periti.In caso di conflitto di interessi o didisaccordo in merito alla gestionedei sinistri tra l’Assicurato e RealeMutua o ARAG la decisione vienedemandata, con esclusione delle viegiudiziarie, ad un arbitro designatodi comune accordo dalle Parti o, inmancanza di accordo, dal Presi-dente del Tribunale competente anorma del Codice di Procedura Ci-vile.Ciascuna delle Parti contribuiscealla metà delle spese arbitrali, qualeche sia l’esito dell’arbitrato. ARAGavverte l’Assicurato del suo diritto diavvalersi di tale procedura.Le azioni promosse da o contro piùpersone ed aventi per oggetto do-

8.25

mande identiche o connesse si con-siderano a tutti gli effetti un unico si-nistro.Il sinistro è unico a tutti gli effetti inpresenza di indagini o rinvii a giudi-zio a carico di una o più persone as-sicurate e dovuti al medesimoevento o fatto.Nell’ipotesi di unico sinistro la ga-ranzia viene ripartita tra tutti i sog-getti assicurati coinvolti, a prescin-dere dal loro numero e dagli oneri daciascuno di essi sopportati.

RECUPERO DI SOMMETutte le somme recuperate o co -munque liquidate dalla Controparte,a titolo di capitale ed interessi, spet-tano integralmente all’Assicurato.Gli onorari, le competenze e le spese liqui-date in sede giudiziaria o concordate tran-sattivamente vanno invece a favore diARAG che le ha sostenute o anticipate.

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AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

10 - ALIMENTAZIONEBEVANDE

11.11 Acque gassose e minerali - bibiteanalcoliche - succhi e sciroppi difrutta e di ortaggi

11.21 Birra11.31 Distilleria di spiriti esclusi alcoli di sintesi11.41 Liquori - vini spumanti, aromatici e

liquorosi - bibite alcoliche - aceto -cantine sociali ed enopoliFARINE E PASTE ALIMENTARI

12.11 Molini per cereali12.31 Paste alimentari12.41 Amido - fecola - glucosio12.51 Riseria - molini per legumi e per altri

prodotti alimentariZUCCHERI E DOLCIUMI

13.41 Caramelle - cioccolato - torrone -nocciolati - cacao

13.51 Biscotti - panettoni - pane - grissini- paste dolci

13.61 Gelati13.71 Patatine fritte - snacks - cereali

soffiati e prodotti similariCONSERVE ALIMENTARI

14.11 Marmellate - confetture - mostarde- canditi e conserve di prodottiortofrutticoli - miele

14.21 Prodotti vegetali commestibilidisidratati

14.31 Carni e pesci conservati e in scatola- estratti di carne

14.41 Prosciutti - salumi14.61 Prodotti alimentari surgelati14.71 Prodotti alimentari liofilizzati14.81 Alimenti precotti e confezionati

ALIMENTI PER ANIMALI15.22 Mangimi e prodotti vegetali

disidratati15.31 Mangimi senza impiego di foraggi,

paglia, erbe, fiorumi o farina di pesceOLI, GRASSI - LATTE E DERIVATI -CARNI

16.11 Formaggi - burro naturale - latticini,latterie sociali e centrali del latte -latte condensato, evaporato o inpolvere

16.33 Oli e grassi alimentari di origineanimale senza impiego di infiammabili

16.42 Oli e grassi alimentari esclusivamentedi origine vegatale senzaidrogenazione senza impiego di infiammabili

Codice di attività Settore merceologico

16.51 Olio di oliva senza impiego di solventiinfiammabili

16.61 MacelliALIMENTARI DIVERSI

17.21 Caffè senza preparazioni di estrattiidrosolubili - surrogati di caffé

17.61 The, camomilla e altre erbearomatiche - liquirizia20 - METALLOMETALLURGIA

21.11 Minerali e rottami metallici21.33 Laminazione, trafilatura, estrusione di

metalli senza sistema di raffreddamento olubrificazione impiegante infiammabili

21.51 Fonderie di metalli non ferrosi e lorolegheAvvertenze (valide solo per la Sezione Incendio):

1. franchigia € 5.150,00

2. qualora venga omessa la franchigia, tassi

base raddoppiati

Sinterizzazione di metalli e loroleghe - polveri di metalli

21.71 di qualsiasi metallo21.73 escluse polveri di afnio, alluminio, bronzo e

bronzo d’alluminio, magnesio, titanio, torio,tungsteno, uranio, zirconio

21.74 solo sinterizzazione, senza preparazionedelle polveriMETALMECCANICA

22.11 Carpenteria metallica - macchinenon elettriche di peso unitariosuperiore a 2 t

22.21 Macchine operatrici, utensili emotrici non elettriche e partimetalliche ed elementi metallicidelle stesse senza lavorazione di titanio,zirconio, magnesio e leghe con più del75% di magnesio

22.31 Minuterie metalliche - rubinetterie -stoviglie e articoli casalinghi dimetalli esclusi elettrodomestici - attrezzied utensili metallici escluso dispositivielettrici - armi bianche e da fuoco

22.41 Catene, funi, fili, lamiere, lamierini,laminati, nastri, profilati reti e tele dimetallo, stagnole, tubi saldati senzaoperazioni di laminazione, trafilatura eestrusione - scatolame, fustame eprodotti in genere in lamiera sottileo latta

22.91 Lavorazione del titanio, zirconio,magnesio e leghe con più del 75% dimagnesio

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AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

ELETTROMECCANICA23.21 Macchine e apparecchiature

elettriche metalliche - apparecchielettrici metallici per illuminazione esegnalazione escluse lampade adincandescenza e tubi luminescenti

23.31 Cavi e conduttori elettrici isolati -cavi con fibre ottiche

23.41 Lampade a incandescenza - tubiluminescenti - semiconduttori -termistori - transistori - valvoletermoioniche - tubi elettronici -circuiti integrati e microcircuiti -schede elettroniche

23.61 Accumulatori elettrici - pile elettricheMECCANICA DI PRECISIONE

24.11 Macchine per ufficio escluso macchineelettroniche - strumentazionescientifica non elettronica compresafabbricazione di lenti - meccanica diprecisione e micromeccanica

24.21 Apparecchi e strumenti elettronici -apparecchi per radio etelecomunicazioni - radar - audiovisiviVEICOLI E NATANTI

25.21 Carrozzerie per qualsiasi tipo diveicolo

25.31 Officine meccaniche - Elettrauto perqualsiasi tipo di veicolo, escluse stazioni diservizio

25.32 Gommisti esclusa produzione erigenerazione di pneumatici; esclusestazioni di servizio

25.41 Motoveicoli - biciclette25.71 Cantieri navali e natanti

Produzione, manutenzione, riparazione edallestimento di qualsiasi tipo di scafiELETTRODOMESTICI E MOBILI

26.11 Apparecchi domestici a gas oelettrici esclusi audiovisivi - bruciatori

26.31 Mobili metallici e cassefortiOGGETTI DI METALLO

27.11 Oggetti di metalloLAVORAZIONI SPECIALI

28.11 Galvanostegia28.21 Smaltatura di oggetti metallici28.31 Metallizzazione28.41 Gioielli - metalli preziosi - bigiotteria -

pietre preziose anche artificiali esclusaproduzione di pietre preziose artificiali -avorio - corallo - corno - madreperla- osso - tartaruga (oggetti di)

Codice di attività Settore merceologico

28.51 Zincatura - brunitura - bronzatura28.61 Trattamento termico di metalli28.71 Macinazione di rottami non

esclusivamente metallici30 - LEGNOLAVORAZIONI PRIMARIESegherie di tronchi

31.11 per la sola produzione di tavolame e squadrati31.12 tronchi all’aperto31.21 Carpenterie di legno

PRODOTTI INTERMEDIPalchetti per pavimento - serramenti

32.11 con qualsiasi processo 32.12 senza impiego o con impiego di macchine

mordenti il legno almeno 8/10 delle qualicollegate ad impianto di aspirazioneCompensati - lastre o fogli perimpiallacciatura

32.21 con qualsiasi processo32.23 tronchi all’aperto

Paniforti - travi lamellari32.41 con qualsiasi processo32.42 senza impiego o con impiego di macchine

mordenti il legno almeno 8/10 delle qualicollegate ad impianto di aspirazione

32.44 solo travi lamellariNobilitazione di compensati,paniforti, pannelli truciolari -trattamenti per la conservazione el’ignifugazione di legnami

32.51 con applicazione di laminati plastici o fogli,pellicole, lastre di materia plastica, carteanche resinate o tessuti anche resinati,impiallacciature

32.52 solo trattamenti per la conservazione e laignifugazionePRODOTTI GENERICI

33.13 Oggetti di legno anche con altrimateriali combustibili senza impiego ocon impiego di macchine mordenti il legno

almeno 8/10 delle quali collegate adimpianto di aspirazioneOggetti di legno anche con altrimateriali combustibili e di metallocon metallo esistente per non menodel 30% del valore delle merci

coesistenti 33.21 con qualsiasi processo33.22 senza impiego o con impiego di

macchine mordenti il legno almeno 8/10delle quali collegate ad impianto diaspirazione

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AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

PRODOTTI SPECIFICIMobili di legno, laminati plastici emetallo

34.11 con qualsiasi processo34.12 senza impiego o con impiego di macchine

mordenti il legno almeno 8/10 delle quali collegate ad impianto di aspirazione

34.14 con sole operazioni di assemblaggio34.34 Mobili imbottiti con impiego di

materia plastica espansa, con solooperazioni di assemblaggioINDUSTRIE PARTICOLARIStrumenti musicali

36.21 con qualsiasi processo36.22 senza impiego o con impiego di macchine

mordenti il legno almeno 8/10 delle qualicollegate ad impianto di aspirazione40 - CARTA, PELLI, PLASTICA,GOMMAINDUSTRIE CARTARIE

41.51 Cartoni, ondulati e globulari, senzacartiera

41.61 Astucci, scatole, tubetti e contenitoridi cartone o di cartoncino

41.71 Buste, sacchi, sacchetti, etichette dicarta e di cellofane

41.81 Cartotecnica anche con stampa eplasticaturaINDUSTRIE GRAFICHE

42.11 Laboratori per matrici tipografiche42.21 Litografia - tipografia - serigrafia42.31 Tipografia esclusivamente con

rotative42.51 Legatoria42.61 Carte da parati

INDUSTRIE DEI PELLAMI43.11 Preparazione, concia, rifinizione di

pelli naturali, rigenerazioni43.41 Articoli di cuoio o pelle naturale o

artificiale escluse calzature43.61 Prodotti vegetali per concia e tinta

INDUSTRIE DELLA MATERIAPLASTICA SENZA PRODUZIONEDELLE RESINE

44.31 Oggetti di materia plastica nonespansa o alveolare senza produzionedelle resine

44.41 Fogli, tubi, laminati e film di materiaplastica non espansa o alveolaresenza produzione delle resine -contenitori in vetroresina

44.51 Plasticatura di oggetti

Codice di attività Settore merceologico

INDUSTRIE DELLA GOMMA45.11 Oggetti di gomma naturale o sintetica

non espansa o alveolare, di ebanite,di guttaperca, esclusa produzione dipneumatici, di gommaspugna o microporosae di gomma sinteticaINDUSTRIE DIVERSE

46.11 Bottoni46.31 Dischi, films, nastri e simili per

macchine scriventi, elaboratori, registratori,videoregistratori e simili - materialifotosensibili

46.41 Occhiali46.81 Laboratori per lo sviluppo e stampa

di materiale cine/fotografico47.11 Scope, spazzole, pennelli47.31 Ombrelli

INDUSTRIE DELLA CALZATURA48.13 Calzature di plastica con produzione di

parti in materia plastica espansa o alveolareottenute esclusivamente in stampi anchecon applicazione di elementi digommaspugna o microporosa e di materiaplastica espansa o alveolare

48.21 Calzature di gomma, gomma e tela,corda e tela, tessuto

48.41 Calzature di cuoio o pelle naturale50 PIETRE, LEGANTI, TERRECOTTE,VETRITERRE E PIETRE

51.11 Lavorazione di pietre e marmi - caolino51.21 Macinazione di rocce asfaltiche o

bituminose senza estrazione di bitumi odi oli minerali

51.41 Smalti silicei e vetrosi - fusione disilicatiLEGANTI

52.11 Calci aeree, gesso, cementi e calciidraulicheTERRECOTTE

53.11 Laterizi - refrattari53.21 Terrecotte - grès - ceramiche -

porcellaneMANUFATTI PER EDILIZIAManufatti per edilizia a base dicalce, cemento e gesso, anche conaltri materiali

54.11 con impiego di materie plastiche espanseo alveolari, ma senza produzione dellestesse o con produzione esclusivamenteall’interno dei manufatti stessi

54.13 senza impiego di materiali combustibili

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AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

Manufatti per edilizia di materialidiversi

54.21 con impiego di materie plastiche espanse oalveolari, ma senza la produzione dellestesse o con produzione esclusivamenteall’interno dei manufatti stessi

54.23 senza impiego di materiali combustibiliVETRI

55.11 Vetrerie - specchi55.31 Oggetti di vetro o cristallo

INDUSTRIE VARIE56.11 Mole, carte e tele smeriglio ed altri

mezzi abradenti56.41 Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di

vetro, lana di roccia56.51 Guarnizioni di attrito per freni e

frizioni60 - TESSILI E ABBIGLIAMENTOFIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE

61.11 Estrusione di fibre acriliche,poliestere e raion

61.31 Estrusione di altre fibreFilatura di fibre artificiali o sintetichesenza produzione delle stesse, senza impiegodi cascami, di garnettato o di sfilacciato

61.81 di qualsiasi tipo61.82 escluse fibre acriliche o poliestere

Stiro - torciture di fibre artificiali osintetiche senza produzione delle stesse,senza impiego di cascami, di garnettato o disfilacciato - testurizzazione

61.91 di qualsiasi tipo61.92 escluse fibre acriliche e poliestere

FIBRE NATURALI ESCLUSA LANAFilatura di cotone e di miste dicotone senza impiego di cascami odi garnettato o di sfilacciato

62.22 senza apritura né mischia né battitura néalluppatura

62.23 senza apritura né mischia né battitura néalluppatura né cardaturaFilatura di cotone e di miste di cotone,di cascami o sfilacciato di cotone

62.32 senza apritura né mischia né battitura néalluppatura

62.33 senza apritura né mischia né battitura néalluppatura né cardaturaFilande e filatoi per seta anche mistacon altre fibre

62.51 con qualsiasi processo62.52 senza impiego di cascami

Codice di attività Settore merceologico

FIBRE DI LANAFilatura di lana con impiego di altrefibre per non oltre il 35% in pesosenza sfilacciatura né garnettatura

63.11 con qualsiasi operazione63.12 senza mischia né battitura né alluppatura63.13 senza mischia né battitura né alluppatura

né cardatura63.51 Pettinatura, filatura di lana a pettine,

anche con lavaggioPREPARAZIONE FILATI E FIOCCO

64.11 Preparazione alla tessitura di filati,apparecchiatura, aspatura, orditura,ritorcituraTintoria - candeggio

64.51 di qualunque tipo di fibre64.52 esclusivamente di fibre di sola lana o di

filatiTESSUTI

65.11 Tessitura di cotone o di altre fibrecon esclusivo impiego di filati escluseproduzione di garze, di tessuti spugna ed amaglia, di tappeti e di reti

65.21 Tessitura di lana, di seta o di fibre diorigine animale in genere conesclusivo impiego di filati senzaproduzione di tappeti, di reti e di tessuti amaglia con impiego di altre fibre per nonoltre il 35% in peso

65.31 Apparecchiatura o rifinizione ditessuti

65.41 Tintoria di tessuti65.51 Stamperia65.61 Tessuti spugna65.81 Tessitura a maglia esclusa la

produzione di garze e di tappetiLAVORAZIONI SPECIALILavatoi - lavanderie di fibre, filati,tessuti, cascami, garnettati,sfilacciati, stracci o stracciati

66.31 con impiego di infiammabili66.32 senza impiego di infiammabili66.33 senza impiego di infiammabili e senza

esistenza di cascami, garnettati, sfilacciati,stracci o stracciati

66.41 Rivestimento di fili di gomma confibre tessili

66.61 GarnettaturaINDUSTRIE DIVERSE

67.11 Cordaggi67.21 Crine - peli67.41 Garze

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AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

67.81 Reti67.92 Tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro e

di gommaABBIGLIAMENTOAbiti e confezioni in genere esclusepellicce

68.11 con impiego di tessuti gommati o cerati68.12 senza impiego di tessuti gommati o cerati68.13 solo teleria, biancheria, camiceria, cravatte

e guanti in tessuto, esclusi prodotti intessuto elastico

68.21 Confezioni in tessuto elastico -bretelle - busti - giarrettiere -ventriere - calze e fasce elastiche

68.31 Calze escluse quelle elastiche68.42 Cappelli - borse escluse quelle di cuoio

o di pelle naturale o artificiale o di gomma68.61 Confezioni in tessuto a maglia68.71 Nastri - passamanerie - merletti -

trine - ricami68.81 Pellicce

70 / 80 CHIMICACOLORI - COLORANTI -INCHIOSTRI - VERNICIColori e inchiostri esclusa produzione dipigmenti e coloranti - colori a colla, apastello - colori ad affresco, a calce,ad acquerello

73.41 con impiego di infiammabili73.45 senza impiego di infiammabili

PRODOTTI PER L’AGRICOLTURAConcimi chimici esclusa produzione dinitrato ammonico

74.11 di qualsiasi tipo74.12 esclusi organici

Anticrittogamici - antiparassitari -diserbanti - disinfestanti

74.31 con impiego di infiammabili74.33 senza impiego di infiammabili

PROFUMI - COSMETICI -FARMACEUTICIEssenze escluse quelle sintetiche

75.11 con impiego di infiammabili75.14 senza impiego di infiammabili

Cosmetici - profumi senza produzionedelle essenze

75.31 con impiego di infiammabili75.33 senza impiego di infiammabili

Codice di attività Settore merceologico

Prodotti antibiotici e biologicipreparati farmaceutici

75.41 con impiego di infiammabili75.43 senza impiego di infiammabili

ELETTROCHIMICA78.11 Metalli escluse polveri

PRODOTTI CHIMICI INORGANICIVARIProdotti chimici inorganici esclusiquelli infiammabili

79.81 con impiego di infiammabili79.83 senza impiego di infiammabili

Prodotti chimici inorganici esclusiquelli infiammabili o combustibili,ammoniaca e acidi

79.91 con impiego di infiammabili79.93 senza impiego di infiammabili

GELATINE - ADESIVI - RESINENATURALI

85.11 Gelatine - colle a base di gelatina85.25 Adesivi e mastici senza impiego di

infiammabiliPRODOTTI CHIMICI ORGANICIVARI - INDUSTRIE CHIMICHEVARIEProdotti chimici organici esclusi quelliinfiammabili, resine sintetiche, gommesintetiche

87.21 con impiego di infiammabili87.23 senza impiego di infiammabili

Prodotti chimici organici esclusi quelliinfiammabili o combustibili, resinesintetiche, gomme sintetiche

87.31 con impiego di infiammabili, senzaidrogenazione

87.33 senza impiego di infiammabili87.41 Detersivi liquidi o in polvere

90 - RISCHI VARIDIPENDENZE DI INDUSTRIAUffici - centri per l’elaborazioneautomatica dei dati - portinerie -mense - servizi sociali aziendali edabitazioni

96.11 di qualsiasi tipo96.41 Laboratori di ricerche, prove,

controllo e collaudo anche se nondipendenti da industria

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