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In Commercio Reale CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI REALE MUTUA PER LE IMPRESE Sicurezza in esercizio.

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In Commercio Reale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENIREALE MUTUA PER LE IMPRESE

Sicurezza in esercizio.

INC5364_COVER 24-03-2009 16:06 Pagina 1

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in breveIn Commercio Reale

UNA GARANZIA DI SICUREZZA PER LA SUA ATTIVITÀ

■ In Commercio Reale è la polizza di assicurazione che fornisce una protezione dagli imprevisti che posso-no verificarsi nell’ambito della Sua attività, sia essa di vendita al minuto (ma anche all’ingrosso), di ristorazio-ne oppure di fornitura di servizi.

■ Offre una protezione globale per le diverse componenti della Sua attività: per i beni materiali (come le mercio le attrezzature) e i locali in cui si svolge, ma anche per le persone in essa impegnate.

■ Ha una struttura modulare e flessibile: si articola infatti in quattro sezioni a scelta che Le consentiranno dicostruire la copertura assicurativa su misura per le Sue esigenze.

■ La possibilità d’inserire una franchigia sulle garanzie della Sezione Danni ai Beni rende In Commercio Realeancora più vantaggiosa e aderente alle Sue necessità, permettendole di risparmiare sul premio di polizza.

SEZIONE DANNI AI BENISi tratta delle garanzie per i locali in cui si svolge la Sua attività e per quanto si trova al loro interno (arredamen-to, merci, attrezzature, valori). Con esse potrà mettersi al sicuro dai danni causati da un incendio o da un furto,provocati da una perdita di acqua fuoriuscita da un tubo rotto o dalle conseguenze di un atto vandalico.

SEZIONE DANNI A TERZIQui trova le garanzie che proteggono Lei e i Suoi collaboratori dalla responsabilità civile per i danni che potresteprovocare ad altri in seguito allo svolgimento dell’attività.Sarà tutelato, ad esempio, dalle richieste di risarcimento per i danni che un cliente può subire all’interno dei loca-li (dal vestito che si strappa impigliandosi in un chiodo sporgente alle lesioni conseguenti ad una caduta sul pavi-mento scivoloso) oppure per eventuali danni provocati, dopo la consegna al cliente, dal prodotto venduto al minu-to.Grazie alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, sarà inoltre tutelato dalle conseguenze chepotrebbero derivarLe da un infortunio sul lavoro di un Suo dipendente.Inoltre, qualora Lei sia proprietario dei locali in cui si svolge l’attività, potrà anche scegliere la garanzia che La tute-la in questa veste.

SEZIONE TUTELA LEGALESe deve rivolgersi a un avvocato per ottenere il risarcimento di un danno oppure affrontare un procedimentopenale, le garanzie di questa sezione La terranno indenne dalle relative spese.La copertura si riferisce a eventi verificatisi durante l’espletamento della Sua attività.Sono garantite, ad esempio, le spese per ottenere il risarcimento del danno agli arredi del Suo negozio provoca-to da un fornitore durante la consegna della merce oppure quelle necessarie per affrontare una controversia dilavoro con un Suo dipendente.

SEZIONE ASSISTENZAPermette di far fronte alle emergenze che possono capitare nell’attività di tutti i giorni compromettendone lo svol-gimento. La garanzia offre assistenza concreta sia per eventi che interessano l’esercizio commerciale sia per quel-li che possono interessare personalmente Lei, i Suoi collaboratori e, quando si trovano nel Suo esercizio, anche iclienti (ad esempio l’intervento di un’ambulanza per il trasporto in ospedale a seguito di un malore).

I valori aggiuntivi di In Commercio Reale Il quadro di offerta sopra descritto è personalizzato da una serie di garanzie e opportunità specificatamente stu-diate per il comparto del commercio che fanno di In Commercio Reale un vero e proprio partner per la Suaattività:

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in breveIn Commercio Reale

■ con la garanzia Incendio potrà ricevere una diaria giornaliera in caso di interruzione totale dell’attività a seguitodi sinistro oppure, in caso la Sua attività si svolga in locali presi in locazione, garantirsi per i danni ai locali stes-si di cui possa essere ritenuto responsabile a sensi di legge (artt. 1588,1589, 1611 del Codice Civile);

■ con la garanzia Furto potrà assicurarsi contro il furto o la rapina di denaro, assegni e simili valori, subiti da Lei, eanche dai Suoi collaboratori, nel tragitto dall’esercizio commerciale al Suo domicilio o alla Sua banca. Inoltre, incaso di rapina nell’esercizio commerciale, sono assicurati anche i clienti che, in conseguenza della rapina, doves-sero morire o subire una lesione grave;

■ con la garanzia Cristalli potrà contare su una rete di artigiani a Sua disposizione per un pronto intervento di ripa-razione della vetrina andata in frantumi;

■ con la garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi potrà assicurarsi anche per i rischi conseguenti a una difetto-sa installazione o posa in opera presso il cliente del prodotto venduto;

■ con la garanzia Assistenza potrà richiedere l’intervento d’urgenza di un operatore specializzato (idraulico,elettricista, fabbro, falegname, frigorista) per le emergenze che dovessero verificarsi nel Suo esercizio com-merciale.

Per una valutazione completa delle singole garanzie consigliamo comunque un’attenta letturadelle Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine successive, con particolare riferimento

alle esclusioni di garanzia evidenziate in grassetto.

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Mod. 5364 INC - 06/09

In Commercio RealeSicurezza in esercizio.

Condizioni di assicurazione

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DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI GENERALI Pag. 8

SEZIONE DANNI AI BENI Pag. 10Garanzia Incendio Pag. 10

Cosa assicuriamo Pag. 10Garanzie Particolari Pag. 11Cosa non assicuriamo Pag. 16

Garanzia Furto Pag. 17Cosa assicuriamo Pag. 17Garanzie Particolari Pag. 18Cosa non assicuriamo Pag. 20

Garanzia Cristalli Pag. 21Cosa assicuriamo Pag. 21Cosa non assicuriamo Pag. 22

Come avviene la liquidazione dell’indennizzo Pag. 23

SEZIONE DANNI A TERZI Pag. 27Cosa assicuriamo Pag. 27Dove assicuriamo Pag. 30Garanzie Particolari Pag. 30Cosa non assicuriamo Pag. 31Come avviene la liquidazione del risarcimento Pag. 33

SEZIONE TUTELA LEGALE Pag. 34Cosa assicuriamo Pag. 34Chi assicuriamo Pag. 35Garanzia Particolare Pag. 35Cosa non assicuriamo Pag. 36Quando assicuriamo Pag. 37Dove assicuriamo Pag. 37Come avviene la liquidazione del sinistro Pag. 38

SEZIONE ASSISTENZA Pag. 40Cosa assicuriamo Pag. 40Cosa non assicuriamo Pag. 42Gestione del sinistro Pag. 43

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI Pag. 44

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INDICE

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DEFINIZIONI

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ADDETTIIl titolare dell’esercizio, i suoi familiari coadiuvan-ti, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, aqualsiasi titolo, presti la sua opera nell’eserciziocommerciale purché in regola con gli obbli-ghi di legge. Non sono considerati addet-ti gli appaltatori e i loro dipendenti.

APPALTATORELa persona o l’impresa a cui l’Assicurato cededirettamente l’esecuzione di una parte delleattività dichiarate nel modulo di polizza o neautorizza l’esecuzione.

ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assi-curazione

ATTI DI TERRORISMOAtti, caratterizzati dall’uso di violenza, svolti dauna o più persone espressione di gruppi orga-nizzati, al fine di intimidire, condizionare odestabilizzare uno Stato, la popolazione o unaparte di essa.

BENIFabbricato e contenuto, anche se di proprietàdi terzi.

CASSAFORTEQualsiasi contenitore definito dal costruttorecassaforte o armadio corazzato.I contenitori predisposti per essere incassatinel muro lo devono essere fino a filo di batten-te e devono essere dotati di dispositivo diancoraggio tale che non sia possibile estrarlisenza la demolizione del muro stesso.Il contenitore non murato di peso inferiore a200 Kg. deve essere rigidamente ancorato alpavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVAComponente della struttura organizzativa diBLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizifacente parte del Gruppo Reale Mutua.La Centrale Operativa organizza ed eroga i servi-zi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CLIENTEPersona presente nell’esercizio commercialeper acquistare un prodotto/ricevere un servi-zio. Non sono considerati clienti gli

addetti, gli appaltatori, i fornitori e glialtri soggetti che a vario titolo possonoaccedere all’esercizio commerciale.

CONTENUTOComplesso dei beni esistenti nell’eserciziocommerciale, così classificati:◆ Attrezzatura: mobilio e arredamento, mac-

chinario e altre apparecchiature dell’eserci-zio commerciale, impianti di prevenzione edi allarme. Se l’Assicurato è locatario, sonocomprese le migliorie dallo stesso apporta-te ai locali tenuti in locazione semprechénon sia prestata la garanzia sul fabbricato.

◆ Merci: prodotti destinati alla vendita o inlavorazione o riparazione, imballaggi,oggetti personali degli addetti, esclusoquanto compreso in altre definizioni.

◆ Valori, anche di proprietà degli addetti:denaro, carte valori, titoli di credito, valoribollati e postali e qualsiasi altro documentoo carta che rappresenti un valore.

Sono esclusi dall’assicurazione i pre-ziosi e i beni in leasing.

CONTRAENTEIl soggetto che stipula il contratto con RealeMutua.

COSEGli oggetti materiali e gli animali.

DANNI INDIRETTIDanni derivanti all’Assicurato:◆ dall’impossibilità di usare, impiegare, in

tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro;◆ dall’esborso di spese impreviste in conse-

quenza di un sinistro.

DEPOSITO ACCESSORIOLocale unico, destinato in modo esclusivo a depo-sito accessorio dell’esercizio commerciale maubicato presso un indirizzo diverso, purché nelmedesimo comune dell’esercizio commerciale.Il deposito accessorio è garantito qua-lora sia:◆ in possesso degli stessi requisiti

(quali, ad esempio, le caratteristichecostruttive del fabbricato o i mezzi dichiusura dei locali) previsti dallapolizza per l’esercizio commerciale;

◆ indicato nel modulo di polizza.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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DEFINIZIONI

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DIARIAImporto, indicato nel modulo di polizza, sceltodal Contraente contestualmente all’attivazionedella Garanzia Particolare Diaria per Inter-ruzione di Esercizio.

ESERCIZIO COMMERCIALEL’insieme dei locali (compresi eventuali dipen-denze e depositi) anche non comunicanti, ubica-ti all’indirizzo indicato nel modulo di polizza, pur-ché facenti parte di un insieme di edifici nonseparati da strade ad uso pubblico, nei quali vieneesercitata l’attività indicata nel modulo di polizza;sono comprese operazioni di produzione e ripa-razione purché accessorie e attinenti all’attività.Si intende compreso nell’esercizio commercia-le anche il deposito accessorio purché indicatonel modulo di polizza.

FABBRICATOL’intera costruzione edile e gli edifici accessoriesistenti negli spazi adiacenti che costituisconol’esercizio commerciale. Sono comprese le suepertinenze quali cantine, tettoie, recinzioni, can-celli, muri di contenimento e simili, centrale termi-ca o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisseper gli impianti termici e idraulici. Sono inoltrecompresi gli impianti e le installazioni consideratiimmobili per natura o destinazione, realizzati nelfabbricato e al servizio dello stesso, quali porte(anche interne), finestre, impianti di condiziona-mento (se ancorati ai muri), tende e insegne(purché fissate al fabbricato ed escluse quindiquelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenneradiotelericeventi e satellitari (purché fissate alfabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes(e simili), affreschi e statue (purché privi di valoreartistico). Qualora sia assicurata una porzione difabbricato la definizione si intende riferita a taleporzione e la garanzia si intende prestata ancheper la quota di competenza delle parti comuni.Sono esclusi l’area, i dehors, i parchi, igiardini, gli alberi, le pavimentazioni all’a-perto, gli impianti sportivi e le piscine.

FORME DI ASSICURAZIONE◆ Primo Rischio Assoluto

forma di assicurazione per la quale RealeMutua risponde dei danni sino alla concor-renza della somma assicurata indicata nelmodulo di polizza, indipendentemente dalvalore complessivo dei beni.

◆ Valore Interoforma di assicurazione che prevede lacopertura del valore complessivo dei beniassicurati, calcolato in base al criterio di cuial punto 2.2; tale forma è soggetta all’appli-cazione della regola proporzionale.

FRANCHIGIA / SCOPERTOParte di danno indennizzabile, espressa rispet-tivamente in cifra fissa (franchigia) o in per-centuale (scoperto) sull’ammontare del danno,che rimane a carico dell’Assicurato o delCliente.

FURTOImpossessamento di cosa mobile altrui sot-traendola a chi la detiene al fine di trarne pro-fitto per sé o per altri.

INCENDIOCombustione, con fiamma che può autoesten-dersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori diappropriato focolare.

INFORTUNIOEvento dovuto a causa fortuita, violenta edesterna, che produce lesioni corporali obietti-vamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTEPerdita definitiva, in misura parziale o totale,della capacità generica a svolgere un qualsiasilavoro, indipendentemente dalla professioneesercitata.

LASTRELastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas;insegne interne ed esterne anche in materialeplastico rigido (escluse le parti elettriche)purché nell’area dell’esercizio commerciale.Sono comprese le loro eventuali lavorazioni,decorazioni e iscrizioni.

MASSIMALELa somma fino alla concorrenza della qualeReale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZADocumento che riporta i dati anagrafici delContraente e quelli necessari alla gestione delcontratto, le dichiarazioni e le scelte delContraente, i dati identificativi del rischio, le

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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DEFINIZIONI

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somme assicurate, il premio e la sottoscrizionedelle Parti (Mod. 5365 INC).

POLIZZAL’insieme dei documenti che comprovano ilcontratto di assicurazione.

PRESTATORI DI LAVOROTutte le persone fisiche di cui, nel rispettodelle norme di legge, il Contraente si avvalenell’esercizio dell’attività indicata nel modulodi polizza e delle quali debba rispondere aisensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Siintendono comunque esclusi i lavora-tori autonomi.

PREZIOSIGioielli, oggetti d’oro e di platino o montati sudetti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

RAPINASottrazione di cosa mobile altrui, mediante vio-lenza alla persona o minaccia, al fine di trarneprofitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALENelle assicurazioni a Valore Intero la sommaassicurata per ciascuna categoria di beni indi-cata nel modulo di polizza deve corrispondere,in ogni momento, alla somma dei valori effetti-vi dei beni stessi.Come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile,qualora dalle stime fatte al momento del sinistrorisulti una differenza tra il valore effettivo e lasomma assicurata, l’indennizzo è proporzional-mente ridotto.

SCIPPOFurto commesso strappando la cosa di mano odi dosso alla persona che la detiene.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso. Per la SezioneTutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia.

SOMMA ASSICURATAValore indicato nel modulo di polizza, in base alquale è stipulata l’assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIASpese del processo o processuali che:◆ in un procedimento penale, il condannato

deve pagare allo Stato (art. 535 del Codicedi Procedura Penale);

◆ in un giudizio civile invece, sono pagatedalle Parti contemporaneamente allo svolgi-mento degli atti processuali e, a conclusio-ne del giudizio, il soccombente è condan-nato a rifondere.

VALORE A NUOVOFabbricato: la spesa prevista per l’integralecostruzione a nuovo con le stesse caratteristi-che, escluso il valore dell’area e gli oneri fisca-li se detraibili.Contenuto (limitatamente all’attrezzatura): ilcosto di sostituzione di ciascun bene con altronuovo uguale oppure, se non disponibile, conaltro equivalente per caratteristiche, prestazio-ni e rendimento; sono comprese le spese ditrasporto e di montaggio. Sono esclusi gli onerifiscali se detraibili.Lastre: il costo di sostituzione di ciascuna lastracon altra nuova uguale oppure, se non dispo-nibile, con altra equivalente per caratteristiche;sono comprese le spese di trasporto e mon-taggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D’USO◆ Fabbricato: la spesa prevista per l’integrale

costruzione a nuovo con le stesse caratteri-stiche, al netto di un deprezzamento stabili-to in relazione al grado di vetustà, allo statodi conservazione, alle modalità di costruzio-ne, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ea ogni altra circostanza influente, escluso ilvalore dell’area e gli oneri fiscali se detraibili

◆ Contenuto (limitatamente all’attrezzatura): ilcosto di sostituzione di ciascun bene conaltro nuovo uguale o equivalente per rendi-mento economico, al netto di un deprezza-mento stabilito in relazione al tipo, qualità,funzionalità, rendimento, stato di manuten-zione e ogni altra circostanza influenteesclusi gli oneri fiscali se detraibili

VALORE COMMERCIALE◆ Contenuto (limitatamente alle merci): il

valore, in comune commercio, del benedanneggiato o sottratto, esclusi gli onerifiscali se detraibili.

VALORE NOMINALEL’importo indicato sui valori.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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CONDIZIONI GENERALI

Il Contraente, ai fini dell’operativitàdell’assicurazione, dichiara:◆ che l’attività svolta nell’esercizio

commerciale corrisponde a quel-la indicata nel modulo di polizza;

◆ che il “codice attività” indicato nelmodulo di polizza corrispondeall’attività svolta nell’esercizio com-merciale in base alla classificazionedella tabella riportata a pag. 44 delpresente Mod. 5364 INC.

Limitatamente alla Garanzia Furto,l’attività è classificata anche in basealla pericolosità del rischio. In ognisettore merceologico è tollerata l’e-sistenza di merci con classe di peri-colosità inferiore.

L’assicurazione è prestata a condizione cheil fabbricato sia costruito in materiali incom-bustibili anche con presenza di materialicombustibili nei solai, nell’armatura e nellacopertura del tetto, con tolleranza del 25%di materiali combustibili nelle pareti esterne.In caso di assicurazione di porzione delfabbricato le caratteristiche precedente-mente indicate devono riferirsi sia alla por-zione, sia all’intero fabbricato di cui la por-zione assicurata fa parte.

La mancata comunicazione di mutamentiaggravanti il rischio non comporterà deca-denza dal diritto all’indennizzo né riduzionedello stesso, sempreché l’Assicurato abbiaagito in buona fede. Reale Mutua ha il dirittodi percepire la differenza di premio corri-spondente al maggior rischio a decorrere dalmomento in cui la circostanza si è verificata.

Relativamente alla Sezione Danni ai Beni,Reale Mutua rinuncia - salvo in caso didolo e purché l’Assicurato a sua volta noneserciti l’azione verso il responsabile - aldiritto di rivalsa derivante dall’art. 1916

del Codice Civile verso:◆ le persone delle quali l’Assicurato deve

rispondere a norma di legge;◆ le società collegate, controllanti e con-

trollate;◆ i clienti e i fornitori dell’Assicurato;◆ i Soci Reale Mutua.

In mancanza di disdetta, mediantelettera raccomandata spedita alme-no 30 giorni prima della scadenza,l’assicurazione di durata non infe-riore ad un anno è prorogata per unadurata uguale a quella originaria,con il massimo di due anni e così diseguito.

Dopo ogni sinistro denunciato a ter-mini di polizza e fino al 60° giorno dalpagamento o rifiuto dell’indennizzo,Reale Mutua può recedere dal con-tratto con preavviso di 30 giorni. Intale caso essa rimborsa al Con-traente, entro 15 giorni dalla data diefficacia del recesso, la parte di pre-mio, al netto dell’imposta, relativa alperiodo di rischio non corso.

(non opera se nella casella “indicizzazione”del modulo di polizza è riportata l’indica-zione “NO”)Al fine di mantenere aggiornato il valore ini-ziale delle prestazioni, la polizza è indiciz-zata e pertanto si adegua seguendo levariazioni mensili dell’indice nazionale deiprezzi al consumo per le famiglie di impie-gati ed operai pubblicato dall’ISTAT.Mentre il premio di polizza sarà aumentatosolo a ogni scadenza annuale, i valori ed ilimiti delle prestazioni, escluse le franchigie,saranno adeguati ogni mese; quindi, in casodi sinistro, si farà riferimento a tali parametririvalutati in base al rapporto tra l’indiceISTAT relativo al terzo mese che precede ladata del sinistro e quello del terzo mese pre-cedente la data di stipulazione del contratto.A ogni scadenza annuale del premio ilContraente e Reale Mutua hanno la facoltà

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.1 ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ESERCIZIOCOMMERCIALE

1.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

1.3 BUONA FEDE

1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

1.7 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

1.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

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CONDIZIONI GENERALI

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di bloccare l’indicizzazione con riferimentoall’ultima variazione intervenuta.

Fermo quanto stabilito al secondo commadell’art. 1901 del Codice Civile, l’assicura-zione ha effetto delle ore 24 del giorno indi-cato nel modulo di polizza se il premio o laprima rata di premio sono stati pagati; altri-menti ha effetto dalle ore 24 del giorno delpagamento.Per la Sezione Tutela Legale resta validoquanto indicato al punto 18.1 – Inizio e ter-mine della garanzia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE

1.9 BONUSSe allo scadere del terzo anno assicurativo(cioè trascorsi dalla decorrenza della poliz-za tre anni oltre l’eventuale frazione d’annoiniziale) non sono stati denunciati sinistri,Reale Mutua concede uno sconto del 10%sui premi delle annualità assicurative suc-cessive.Lo sconto acquisito decade in casodi sostituzione della polizza o seviene perfezionato un atto di varia-zione contrattuale che modifica ilpremio della polizza stessa.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua presta le garanzie sotto riportate solo se espressamente richiamate nelmodulo di polizza.

2.1

2.2

3.1

A

B

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA INCENDIO

10

FORMA DI ASSICURAZIONELa forma di assicurazione prevista è:◆ per la garanzia INCENDIO: Valore Intero.

Fanno eccezione le Garanzie Particolari F- Merci in Refrigerazione, G - Ricorso Terzie M - Fustelle Farmaceutiche (garanziaeventualmente riportata nel modulo dipolizza) per le quali la forma di assicura-zione prevista è Primo Rischio Assoluto

◆ per la garanzia Furto e la garanziaCristalli: Primo Rischio Assoluto.

VALORE DEI BENI ASSICURATIIl valore per:

il fabbricato e le lastre è determinato dalvalore a nuovo;

il contenuto, relativamente:◆ all’attrezzatura è determinato dal valore

a nuovo con il massimo del doppio delvalore allo stato d’uso;

◆ alle merci è determinato dal valore com-merciale;

◆ ai valori è determinato dal valore nominale.

COSA ASSICURIAMO

RISCHIO ASSICURATOReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti causati ai beni assicurati da:

incendio, fulmine, esplosione, scoppio;

caduta di aeromobili, loro parti o cose tra-sportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;

onda sonica determinata da aeromobili;

urto di veicoli stradali o di natanti nonappartenenti al Contraente o all’Assicuratoné in suo uso o servizio;

fumi, gas e vapori, purché conseguenti adeventi previsti dalla presente garanzia;

caduta di ascensori e montacarichi aseguito rottura di congegni;

crollo totale o parziale del fabbricato diretta-mente provocato dal sovraccarico della neve.Per crollo si intende:◆ il completo distacco e conseguente

caduta di una o più parti del fabbricatodal resto della sua struttura;

◆ una deformazione della struttura por-tante del fabbricato che ne abbia com-promesso la stabilità determinando unevidente pericolo di rovina.La semplice deformazione di unao più parti del fabbricato priva deirequisiti sopra indicati non costi-tuisce crollo.

Questa garanzia è prestata, perogni sinistro, con il limite di inden-nizzo del 30% della somma assicu-rata per il fabbricato (o RischioLocativo del fabbricato) e per ilcontenuto e con l’applicazione diuna franchigia di € 250.

Reale Mutua rimborsa, anche in ecceden-za alla somma assicurata, le spese docu-mentate sostenute per:

rimpiazzare il combustibile in caso di spar-gimento conseguente a rottura accidenta-le degli impianti di riscaldamento o di con-dizionamento al servizio del fabbricato;

demolire, sgomberare e trasportare al piùvicino scarico i residuati del sinistro.Questa garanzia è prestata, per ognisinistro, con il limite di indennizzodel 10% della somma assicurata peril fabbricato (o Rischio Locativo delfabbricato) e per il contenuto;

rimuovere ed eventualmente depositarepresso terzi il contenuto illeso a seguito disinistro indennizzabile, con il massimodi € 3.000 per sinistro.

Reale Mutua rimborsa, nel limite dellasomma assicurata, le spese documentatesostenute per:

riparare i danni arrecati ai beni assicuratiallo scopo di impedire, arrestare o limitare

GARANZIA INCENDIO

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3.2

3.3

SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA INCENDIO

11

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

le conseguenze degli eventi previsti dallapresente garanzia, sempreché tali dannisiano stati arrecati:◆ per ordine dell’Autorità;◆ dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine

o nel suo interesse, in modo ragionevole

Gli eventi sono garantiti anche se causati concolpa grave del Contraente o dell’Assicurato,dei familiari con loro conviventi o delle per-sone di cui debbano rispondere a norma dilegge, nonché dei rappresentanti legali o deisoci a responsabilità illimitata.

RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATOReale Mutua risarcisce i danni materiali ediretti al fabbricato tenuto in locazionedall’Assicurato esclusivamente se provocatidagli eventi indicati al precedente punto 3.1.La garanzia opera purché l’Assicurato siaritenuto responsabile di tali danni ai sensidegli artt. 1588, 1589 e 1611 del CodiceCivile.Reale Mutua rimborsa inoltre, nei terminiprevisti al punto 3.1, le spese documenta-te indicate ai punti 3.1.I, L e M eventual-mente sostenute dall’Assicurato a seguitodi sinistro risarcibile ai sensi dal presentepunto 3.2.La garanzia opera qualora sul modu-lo di polizza sia stata attivata l’opzio-ne “Rischio Locativo del fabbricato”,con indicazione della relativa sommaassicurata, e prevede l’applicazionedella regola proporzionale, secondoquanto previsto al punto 9.7.

LIMITI DI INDENNIZZO(validi anche per le Garanzie Par-ticolari)

Relativamente ai valori Reale Mutuapresta la garanzia con il limite diindennizzo, per ogni sinistro, del10% della somma assicurata per ilcontenuto. Fermo quanto dispostoal punto 9.7 – Assicurazione parzia-le e deroga alla regola proporziona-le, qualora i valori siano custoditi incassaforte con i congegni di chiusu-

ra attivati, il limite di indennizzo èelevato al 20%.

GARANZIE PARTICOLARI(operanti solo se esplicitamenterichiamate nel modulo di polizza)

EVENTI SOCIO-POLITICIReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti ai beni assicurati verificatisi in conse-guenza di atti vandalici o dolosi di terzicompresi quelli conseguenti a scioperi,tumulti popolari, sommosse, atti di sabo-taggio, atti di terrorismo.

Reale Mutua non indennizza i danni:1 di inondazione o frana conse-

guenti agli eventi socio-politicisuindicati;

2 di rapina, estorsione, saccheggioo imputabili ad ammanchi diqualsiasi genere;

3 verificatisi nel corso di confisca,sequestro, requisizione dei beniassicurati per ordine di qualunqueAutorità o in occasione di serrata;

4 di scritte o imbrattamento;5 avvenuti nel corso di occupazio-

ne non militare che si protraggaper più di 5 giorni consecutivi.

I danni verificatisi in conseguenza diatti di terrorismo sono garantitientro il limite del 50% della sommaassicurata per il fabbricato e per ilcontenuto.

La garanzia è prestata con applica-zione di uno scoperto del 10% con ilminimo di € 500 per ogni sinistro.

EVENTI ATMOSFERICI Reale Mutua indennizza i danni materiali ediretti causati ai beni assicurati (compresi ifabbricati aperti da uno o più lati, le pavi-mentazioni all’aperto e le tettoie) da:1 grandine, vento e quanto da esso tra-

sportato, quando detti eventi sianocaratterizzati da violenza riscontrabiledagli effetti prodotti su una pluralità dibeni posti nelle vicinanze;

A

B

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SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA INCENDIO

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2 bagnamento verificatosi all’interno delfabbricato purché conseguente e avve-nuto contestualmente a rotture o lesio-ni provocate al tetto, alle pareti o ai ser-ramenti dalla violenza degli eventi di cuial punto 1.

La garanzia si estende, in deroga ai suc-cessivi punti 4.e e 4.f, ai pannelli relativia impianti fotovoltaici e solari termicipurché al servizio del fabbricato e instal-lati sullo stesso o nell’area di sua perti-nenza.

Reale Mutua non indennizza i danni:3 causati da:

a intasamento, traboccamento,rottura o rigurgito di grondaie,pluviali o altri sistemi di scarico;

b accumulo esterno di acqua,formazione di ruscelli, fuoriu-scita dalle usuali sponde dicorsi o specchi d’acqua;

c mareggiata e penetrazione diacqua marina;

d gelo, cedimento o franamentodel terreno;

anche se verificatisi a seguitodegli eventi atmosferici di alpunto 1 e anche se gli eventi indi-cati ai precedenti punti a, b, c, d,hanno comportato rottura o lesio-ne al tetto alle pareti o ai serra-menti;

4 subiti da:e recinti non in muratura, tende

in genere, insegne e similiinstallazioni esterne;

f beni all’aperto, salvo serbatoi eimpianti fissi;

g fabbricati incompleti nellecoperture (anche se per tem-poranee esigenze di ripristi-no), capannoni pressostatici,tendo-tensostrutture e simili,baracche in legno o plastica equanto in essi contenuto;

h lastre in fibrocemento o ce-mento amianto e manufatti dimateria plastica (eccetto i ser-ramenti e le tapparelle) pereffetto di grandine;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

i vetrate e lucernari in genere;sono compresi i danni causatida grandine o derivanti da rottu-re e lesioni subite dal tetto odalle pareti.

La garanzia è prestata con appli-cazione di uno scoperto del 10%con il minimo di € 500 per ognisinistro. Fanno eccezione i casiindicati ai punti successivi per iquali operano gli scoperti di segui-to riportati.

Limitatamente ai fabbricati aperti dauno o più lati o incompleti nei serra-menti e alle tettoie:◆ i danni conseguenti a vento e

quanto da esso trasportato sonoindennizzati con l’applicazione diuno scoperto del 30% con il mini-mo di € 500 per ogni sinistro;sono comunque esclusi i dannisubiti da serramenti, manufatti inmateria plastica, lastre in fibroce-mento o cemento amianto;

◆ i danni subiti dal contenuto sonoesclusi.

Limitatamente ai pannelli relativi aimpianti fotovoltaici e solari termici,i danni sono indennizzati con l’appli-cazione di uno scoperto del 20% conil minimo di € 500 per ogni sinistro econ il limite di indennizzo di € 2.000per sinistro e per anno assicurativo.

FENOMENO ELETTRICOReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti causati ai beni assicurati da fenome-no elettrico:1 agli impianti al servizio del fabbricato,

compresi citofoni e videocitofoni anchese posti sul muro di cinta o cancelli all’e-sterno dello stesso;

2 agli impianti di prevenzione e di allarme,macchine e relativi impianti elettrici edelettronici, apparecchi audio, audiovisivie altri apparecchi elettrici o elettroniciesistenti nell’esercizio commerciale e inuso all’Assicurato.

C

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SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA INCENDIO

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Reale Mutua non indennizza i danni:a a tubi, valvole elettroniche e altre

fonti di luce salvo che i dannisiano connessi a sinistri indenniz-zabili verificatisi ad altre parti deibeni assicurati;

b conseguenti a deperimento,logoramento, corrosione, ossida-zione che siano conseguenzanaturale dell’uso o funzionamen-to o causati dagli effetti gradualidegli agenti atmosferici;

c per i quali deve rispondere, perlegge o per contratto, il costrutto-re, il venditore o il locatore deibeni assicurati;

d dovuti all’inosservanza delle pre-scrizioni per la manutenzione edesercizio indicate dal costruttoree/o fornitore dei beni assicurati.

La garanzia vale anche per i danni conse-guenti a caduta accidentale del macchina-rio e di altre apparecchiature, con esclu-sione dei danni:e verificatisi in conseguenza di

montaggi e smontaggi non con-nessi a lavori di pulitura, manuten-zione e revisione, nonché i danniverificatisi in occasione di traspor-ti e relative operazioni di carico escarico al di fuori dell’ubicazionedell’esercizio commerciale;

f di natura estetica che non sianoconnessi con danni indennizzabili.

La garanzia è prestata con il limite diindennizzo di € 5.500 per anno assi-curativo e con applicazione di unoscoperto del 10% con il minimo di € 150 per ogni sinistro.

SPARGIMENTI DI ACQUAReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti causati ai beni assicurati da spargi-mento di acqua conseguente a rotturaaccidentale di impianti (al servizio del fab-bricato) idrici, igienici, di riscaldamento, dicondizionamento, antincendio e tecnici.Reale Mutua non indennizza i dannidovuti a umidità, stillicidio, gelo.

Reale Mutua non rimborsa le speseper la demolizione e il ripristino diparti di fabbricato e impianti soste-nute allo scopo di ricercare ed eli-minare la rottura che ha dato origineallo spargimento di acqua. Talispese sono previste all’interno dellaGaranzia Particolare Ricerca delGuasto in seguito a Spargimento diAcqua, purché attivata.

La garanzia è prestata con il limite diindennizzo di € 30.000 per annoassicurativo e con applicazione unafranchigia di € 150 per ogni sinistro.

RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITOA SPARGIMENTI DI ACQUA(Operante solo qualora sia assicura-to il fabbricato)Reale Mutua rimborsa, in caso di danno daspargimento di acqua indennizzabile inbase alla Garanzia Particolare D –Spargimenti di Acqua della Sezione Danniai Beni o, se attivata, alla Garanzia Proprietàdel Fabbricato della Sezione Danni a Terzi,le spese sostenute per:1 riparare o sostituire le tubazioni o parti

di esse (con relativi raccordi), collocatenei muri o nei pavimenti del fabbricato,che hanno dato origine allo spargimen-to di acqua;

2 demolire e ricostruire le parti del fabbri-cato necessariamente interessate dalleoperazioni di ricerca e di ripristino delletubazioni sopraindicate;

3 sgomberare e trasportare al più vicinoscarico i residuati del sinistro.

La garanzia è prestata con il limitedi indennizzo di € 3.000 per annoassicurativo e con applicazioneuna franchigia di € 150 per ognisinistro.

MERCI IN REFRIGERAZIONEReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti subiti dalle merci contenute in ban-chi, armadi o in celle frigorifere a causa di:◆ mancata o anormale produzione o

distribuzione del freddo;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

D

E

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SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA INCENDIO

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◆ fuoriuscita del liquido frigorigeno;conseguenti:◆ agli eventi assicurati;◆ all’accidentale verificarsi di guasti o rot-

ture nell’impianto, nei dispositivi di con-trollo e sicurezza nonché nei sistemi diadduzione dell’acqua o di produzione odistribuzione dell’energia elettrica.

La garanzia è prestata con applica-zione di uno scoperto del 10% con ilminimo di € 150 per ogni sinistro.

RICORSO TERZIReale Mutua tiene indenne l’Assicurato -fino alla concorrenza del massimale indi-cato nel modulo di polizza - delle sommeche egli sia tenuto a corrispondere percapitale, interessi e spese, quale civilmen-te responsabile ai sensi di legge, perdanni materiali e diretti involontariamenteprovocati alle cose di terzi da sinistroindennizzabile in base alla GaranziaIncendio.L’assicurazione è estesa ai danni derivantida interruzioni o sospensioni dell’utilizzo dibeni, nonché di attività industriali, commer-ciali, artigianali, agricole o di servizi, entroil massimale stabilito e sino allaconcorrenza del 20% del massimalestesso.Per la presente Garanzia Particolareoperano i punti 13.1, 13.2, 13.4 non-ché quanto previsto per la liquida-zione del risarcimento dalla SezioneDanni a Terzi.

DANNI INDIRETTIReale Mutua riconosce, in eccedenza allasomma assicurata, una somma pari al 10%dell’indennizzo, quale rimborso forfettariodei danni indiretti.Relativamente alle Garanzie Par-ticolari D – Spargimenti di Acqua e E– Ricerca del Guasto in seguito aSpargimenti di Acqua, il rimborsoforfettario è riconosciuto solo incaso di inagibilità totale dell’eserci-zio commerciale.Il rimborso forfettario non competeper le Garanzie Particolari C –

Fenomeno Elettrico, G – Ricorso Terzi,I – Diaria per Interruzione di Esercizioe N – Guasti per Esercizi Commercialisoggetti a D.Lgs. 193/07 (garanzia even-tualmente riportata nel modulo di polizza).

DIARIA PER INTERRUZIONE DIESERCIZIOReale Mutua riconosce la diaria per ognigiorno lavorativo di interruzione totale del-l’attività svolta nell’esercizio commerciale.Sono convenzionalmente considerati lavo-rativi tutti i giorni dell’anno ad eccezionedelle domeniche e delle seguenti festivitànazionali: 1 e 6 gennaio, Lunedì del-l’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre.La garanzia opera esclusivamentequando l’interruzione totale dell’at-tività si verifica in conseguenza diun sinistro indennizzabile a terminidella garanzia Incendio e delleseguenti Garanzie Particolari (qua-lora attivate): A – Eventi Socio-poli-tici, B – Eventi Atmosferici, D –Spargimenti di Acqua, E – Ricercadel Guasto in seguito a Spargimentidi Acqua.La diaria è riconosciuta per il nume-ro di giorni consecutivi necessari ariprendere l’attività dell’eserciziocommerciale e comunque per unmassimo di 60 giorni lavorativi peranno assicurativo.La diaria non è riconosciuta:1 per il giorno del sinistro che ha

originato l’interruzione totale del-l’attività;

2 fino alle ore 24 del terzo giornolavorativo successivo al giorno dicui al punto 1. Questa disposizionenon si applica qualora l’interruzionetotale dell’attività si protragga per alme-no 30 giorni lavorativi consecutivi. In talcaso quindi la diaria è riconosciuta apartire dal giorno lavorativo successivoa quello di cui al punto 1.

3 durante il periodo di chiusura del-l’attività per ferie.

La garanzia non opera per:4 le conseguenze di terremoti, eru-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

G

H

I

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SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA INCENDIO

15

zioni vulcaniche, inondazioni, allu-vioni, allagamenti, crollo (totale oparziale) del fabbricato provocatoda sovraccarico della neve;

5 le interruzioni dell’attività causa-te da:a dolo o colpa grave del Con-

traente o dell’Assicurato, deirappresentanti legali o dei socia responsabilità illimitata;

b provvedimenti imposti dal-l’Autorità;

c difficoltà di ricostruzione, ripri-stino o rimpiazzo delle cose

distrutte o danneggiate imputa-bili a cause esterne quali rego-lamenti urbanistici locali o sta-tali o altre norme di legge, disa-stri naturali, scioperi che impe-discano o rallentino la fornituradi materiali, stati di guerra;

d revisioni, modifiche, migliora-menti o ristrutturazioni effet-tuati in occasione della ripara-zione dei locali e/o dellarimessa in efficienza o del rim-piazzo delle attrezzature dan-neggiate o distrutte.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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4.1

A

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L

B

C

D

E

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G

SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA INCENDIO

16

COSA NON ASSICURIAMO

ESCLUSIONIValide anche per le Garanzie Parti-colari

Reale Mutua non indennizza i danni:

causati da atti di guerra, insurrezio-ne, occupazione militare, invasione;

causati da esplosioni o emanazionedi calore o di radiazioni provenientida trasmutazione del nucleo dell’a-tomo, da radiazioni provocate dal-l’accelerazione artificiale di parti-celle atomiche;

causati o agevolati con dolo delContraente, dell’Assicurato, deifamiliari con loro conviventi, dei rap-presentanti legali o dei soci aresponsabilità illimitata;

causati da terremoti, eruzioni vulca-niche, inondazioni, alluvioni;

di smarrimento o di furto dei beniassicurati avvenuti in occasionedegli eventi previsti dalla GaranziaIncendio;

subiti da macchine o impianti inconseguenza di scoppio verificatosinegli stessi, quando lo scoppio siadeterminato da usura, corrosione odifetti di materiale;

(l’esclusione del presente punto4.1.G è operante solo per la garanziadel punto 3.1.G)causati:1 da valanghe, slavine, gelo;2 ai fabbricati in corso di costruzio-

ne o rifacimento; la garanzia ècomunque operante quandodetto rifacimento non abbiainfluenzato il verificarsi del crollototale o parziale del fabbricato;

3 a lucernari, vetrate e serramenti,antenne, pannelli relativi aimpianti fotovoltaici e solari ter-mici nonché alle impermeabiliz-zazioni, a meno che il loro dan-neggiamento sia causato da crol-lo totale o parziale del fabbricatoin seguito a sovraccarico di neve;

4 alle tende, alle pensiline, alle tet-toie e ai box non totalmente inmuratura e al loro contenuto;

5 ai fabbricati in cattivo stato diconservazione o in stato diabbandono;

causati da atti vandalici o dolosi,scioperi, tumulti popolari, sommos-se, atti di terrorismo, atti di sabotag-gio(l’esclusione del presente punto4.1.H non opera se nel modulo dipolizza è richiamata la GaranziaParticolare A – Eventi Socio-politici);

di fenomeno elettrico, anche se con-seguenti a fulmine o altri eventi per iquali è prestata l’assicurazione(l’esclusione del presente punto 4.1.Inon opera se nel modulo di polizza èrichiamata la Garanzia Particolare C– Fenomeno Elettrico oppure laGaranzia Particolare N – Guasti perEsercizi Commerciali soggetti al D.Lgs. 193/07, garanzia eventualmenteriportata nel modulo di polizza);

subiti dalle merci in refrigerazione,per effetto di mancata o anormaleproduzione o distribuzione del fred-do o di fuoriuscita del liquido frigo-rigeno, anche se conseguenti adeventi per i quali è prestata l’assicu-razione(l’esclusione del presente punto4.1.L non opera se nel modulo dipolizza è richiamata la GaranziaParticolare F – Merci in Refrigera-zione).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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5.1

5.2

SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA FURTO

17

COSA ASSICURIAMO

RISCHIO ASSICURATOReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti derivati da:

furto del contenuto dell’esercizio commer-ciale a condizione che l’autore del furto sisia introdotto nell’esercizio stesso:1 violandone le difese esterne mediante

rottura, scasso, uso fraudolento di chia-vi, di grimaldelli o di arnesi simili;

2 per via, diversa da quella ordinaria, cherichieda superamento di ostacoli o diripari mediante impiego di mezzi artifi-ciosi o di particolare agilità personale;

3 in modo clandestino, purché l’asporta-zione sia poi avvenuta a mezzi di chiu-sura operanti.

furto del contenuto dell’esercizio commer-ciale:1 attraverso le luci di serramenti e di infer-

riate con rottura del vetro retrostante;2 tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, duran-

te i periodi di chiusura diurna e serale,con rottura delle vetrine fisse e delleporte-vetrate efficacemente chiuse pro-tette da solo vetro fisso;

3 con rottura delle vetrine dell’eserciziocommerciale durante i periodi di aper-tura al pubblico e con presenza diaddetti nell’esercizio stesso;

rapina del contenuto dell’esercizio commer-ciale avvenuta nei locali dell’esercizio anchese le persone sulle quali viene fatta violenzao minaccia vengono prelevate dall’esterno esono costrette a recarsi nei locali stessi;

perdita di valori in conseguenza di:◆ furto avvenuto in seguito ad infortunio o

improvviso malore della persona incari-cata del trasporto;

◆ furto avvenuto con destrezza, nel caso incui la persona incaricata del trasporto haindosso o a portata di mano i valori stessi;

◆ scippo o rapina, commessi sugli addetti, al di fuori dell’eser-

cizio commerciale, mentre detengono i valo-ri durante il trasporto dall’esercizio stesso aldomicilio del Contraente o dell’Assicurato,alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.La garanzia è prestata con applica-zione uno scoperto del 10% per ognisinistro.

Reale Mutua rimborsa all’Assicurato lespese sostenute per:

riparare i guasti ed i danni conseguenti agliatti vandalici causati dai ladri nell’attuazio-ne o nel tentativo del furto o della rapina alcontenuto e alle parti di fabbricato costi-tuenti l’esercizio commerciale.La garanzia è prestata fino alla con-correnza del 10% della somma assi-curata, con il minimo di € 600.Per questa garanzia non si applica lo scoper-to previsto al punto 6.3; si applica invecela franchigia eventualmente indicatanell’allegato al modulo di polizza;

installare o potenziare i mezzi di chiusuradei locali o l’impianto di allarme antifurto, alfine di migliorare la protezione dell’eserciziocommerciale violato in occasione di furtoconsumato o tentato.La garanzia è prestata fino alla con-correnza del 5% della somma assi-curata e non opera relativamente aldeposito accessorio eventualmenteassicurato.

LIMITI DI INDENNIZZO(validi anche per le GaranzieParticolari)

Reale Mutua presta la garanzia:◆ relativamente ai valori, con il limite

di indennizzo del 10% della sommaassicurata. Qualora i valori sianocustoditi in cassaforte con i conge-gni di chiusura attivati, il limite diindennizzo è elevato al 20%;

◆ relativamente a pellicce, oggettiin argento e alle merci inerenti asettori merceologici con classe dipericolosità più elevata rispetto aquella corrispondente al codice

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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GARANZIA FURTO

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5.3

SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA FURTO

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attività indicato nel modulo dipolizza, con il limite di indennizzodel 20% della somma assicurata.

L’attribuzione delle merci ai rispetti-vi settori merceologici/codici attivitàè determinata dalla tabella “Classi-ficazione dei rischi” riportata a pagi-na 44 del presente Mod. 5364 INC.

INFORTUNI DEI CLIENTI A SEGUITO DI RAPINAReale Mutua assicura i clienti dell’eserciziocommerciale contro gli infortuni, subitiall’interno dello stesso esercizio, che sianoconseguenza diretta di aggressioni o attiviolenti posti in essere a scopo di rapina(anche tentata).La garanzia è operante con le seguentimodalità:

MORTESe il cliente muore a seguito di infortunioindennizzabile a termini di polizza, RealeMutua liquida € 20.000 agli eredi legittimio testamentari.

INVALIDITA’ PERMANENTESe dall’infortunio deriva una invalidità per-manente, accertata con riferimento ai valo-ri ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL(allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 invigore al 31.12.1999), Reale Mutua liquidaal cliente un indennizzo calcolato applican-do la percentuale di invalidità accertataall’importo di € 50.000.

La garanzia è prestata con una fran-chigia del 50%; pertanto se l’invalidità

permanente accertata è:◆ pari o inferiore al 50% della tota-

le, non è corrisposto alcun inden-nizzo;

◆ superiore al 50% della totale, l’indenniz-zo è liquidato applicando la percentua-le di invalidità accertata all’importo €

50.000, senza alcuna franchigia.

L’indennizzo per il caso di morte non ècumulabile con quello per invalidità perma-nente; tuttavia, se dopo il pagamento del-l’indennizzo per invalidità permanente, ma

entro due anni dal giorno dell’infortunio edin conseguenza di questo, il cliente muore,Reale Mutua corrisponde ai beneficiari ladifferenza fra l’indennizzo pagato e lasomma assicurata per il caso di morte, ovequesta sia maggiore.

In caso di unico evento che compor-ti l’infortunio di più clienti, l’esborsoa carico di Reale Mutua non potràessere superiore a € 500.000, inten-dendosi proporzionalmente ridottol’indennizzo per ciascun clientequalora le somme indennizzabili atermini di polizza eccedano dettoimporto.

La garanzia è operante purchè lamorte e l’invalidità permanente si sia-no verificate entro due anni dal giornodell’infortunio, anche se successiva-mente alla scadenza del contratto. Reale Mutua corrisponde l’inden-nizzo per le sole conseguenze diret-te ed esclusive dell’infortunio chesiano indipendenti da condizionipatologiche preesistenti o soprav-venute all’infortunio medesimo.

Reale Mutua non indennizza gliinfortuni:◆ derivanti da:

1 atti dolosi compiuti o tentatidal cliente;

2 trasformazioni o assestamentienergetici dell’atomo (naturalio provocati) e accelerazioni diparticelle atomiche;

3 guerre ed insurrezioni in genere.Sono comunque esclusi:◆ gli infarti;◆ gli infortuni occorsi a chi abbia

preso parte attiva alla rapina.

GARANZIE PARTICOLARI(operanti solo se esplicitamenterichiamate nel modulo di polizza)

DANNI INDIRETTIReale Mutua riconosce, in eccedenza alla

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA FURTO

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somma assicurata, una somma pari al 10%dell’indennizzo, quale rimborso forfettariodei danni indiretti.

AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER I VALORIReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti derivati dal furto e dalla rapina divalori, anche durante il trasporto aumen-

tando la percentuale prevista al punto 5.2dell’importo indicato nel modulo di polizzacome specifica somma assicurata per lapresente Garanzia Particolare.L’indennizzo non potrà comunquesuperare il limite costituito dallasomma assicurata per il contenutodella garanzia Furto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE DANNI AI BENI

20

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.1

6.2

6.3

GARANZIA FURTO

COSA NON ASSICURIAMODelimitazioni valide anche per leGaranzie Particolari

ESCLUSIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

verificatisi in conseguenza di atti diguerra, di insurrezione, di occupa-zione militare, di invasione;

verificatisi in conseguenza di incen-di, esplosioni anche nucleari, scop-pi, radiazioni o contaminazioniradioattive, terremoti, eruzioni vul-caniche, inondazioni ed altri scon-volgimenti della natura;

commessi o agevolati con dolo ocolpa grave:1 dal Contraente, dall’Assicurato,

dai rappresentanti legali o daisoci a responsabilità illimitata;

2 da persone che abitano con quel-le indicate al precedente punto 1od occupano i locali contenenti ibeni assicurati o locali con questicomunicanti;

3 da persone di cui il Contraente ol’Assicurato debbano rispondere;

4 da persone legate al Contraente oall’Assicurato da vincoli di paren-tela o affinità, anche se non coa-bitanti;

5 da incaricati della sorveglianzadell’esercizio commerciale o deibeni assicurati;

avvenuti a partire dalle ore 24 delquarantacinquesimo giorno se l’e-sercizio commerciale rimane per piùdi 45 giorni consecutivi incustodito.Relativamente ai valori l’esclusionedecorre dalle ore 24 del quindicesi-mo giorno.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI Reale Mutua presta la garanzia sul presup-posto che ogni apertura verso l’esternodell’esercizio commerciale, situata in lineaverticale a meno di 4 metri da:

◆ suolo;◆ superfici acquee;◆ ripiani accessibili e praticabili per via

ordinaria dall’esterno (senza impiegocioè di mezzi artificiosi o di particolareagilità personale);

sia difesa, per tutta la sua estensione da:◆ robusti serramenti/persiane di:

• legno,• materia plastica rigida,• vetro antisfondamento,• metallo o lega metallica,chiusi con serrature, lucchetti o altri ido-nei congegni manovrabili esclusiva-mente dall’interno;

oppure da:◆ inferriate fissate nel muro.Nei serramenti/persiane e nelle inferiatesono ammesse luci di dimensioni tali danon consentire l’accesso all’interno dell’e-sercizio commerciale.

DIFFORMITA’ DEI MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALIQualora i mezzi di protezione echiusura esistenti e operanti risulti-no difformi da quanto indicatopunto 6.2, in caso di sinistro si con-viene che se la difformità riguardaaperture:◆ diverse da quelle usate dai ladri per rag-

giungere il contenuto, Reale Mutualiquida il danno senza riserve;

◆ usate dai ladri per raggiungere ilcontenuto e sempreché l’introdu-zione avvenga mediante rottura oscasso, si applica uno scopertodel 20%.

Qualora i mezzi di protezione e chiu-sura non siano resi operanti non siriconosce alcun indennizzo.

Sono in ogni caso esclusi i furti resipossibili dalla mancanza di mezzi diprotezione e chiusura o avvenutiattraverso le luci di serramenti oinferriate, senza manomissione oeffrazione delle relative strutture odei congegni di chiusura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA CRISTALLI

7.1

7.2

COSA ASSICURIAMO

RISCHIO ASSICURATOReale Mutua rimborsa le spese sostenu-te per la sostituzione delle lastre assicu-rate relative al fabbricato e alle attrezzatu-re dell’esercizio commerciale, dovuta arottura per qualunque causa, se nonespressamente esclusa al punto 8.1;sono compresi i costi di trasporto e diinstallazione.Limitatamente alle lastre relative alDeposito Accessorio indicato nelmodulo di polizza la garanzia è pre-stata con il limite di indennizzo persinistro pari al 30% della sommaassicurata.

SERVIZIO CRISTALLIIl Contraente o l’Assicurato può scegliere diprovvedere alla sostituzione delle lastrerotte e chiedere successivamente il rimbor-so a Reale Mutua oppure di avvalersi delServizio Cristalli, una qualificata rete di arti-giani che Reale Mutua ha convenzionato e

mette a disposizione tramite la CentraleOperativa, pronti a intervenire immediata-mente per riparare il danno subito. Per poterne usufruire l’Assicuratodeve contattare la Centrale Opera-tiva, funzionante 24 ore su 24 tutti i giornidell’anno, attivabile con le seguenti moda-lità:◆ telefono, ai numeri

◆ posta elettronica, all’indirizzo:[email protected]

COMUNICANDO:◆ le proprie generalità,◆ il numero di polizza,◆ il numero di telefono del luogo di

chiamata e l’indirizzo, anchetemporaneo.

Il servizio è prestato nei limiti dellasomma assicurata riportata nelmodulo di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DALL’ESTEROPREFISSO INTERNAZIONALE

seguito da

DALL’ITALIA

GARANZIA CRISTALLI

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DANNI AI BENIGARANZIA CRISTALLI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

8.1

COSA NON ASSICURIAMO

ESCLUSIONIReale Mutua non indennizza le rot-ture di lastre:

causate da atti di guerra, di insurre-zione, di occupazione militare, diinvasione;

causate da esplosioni o emanazio-ne di calore o di radiazioni prove-nienti da trasmutazione del nucleodell’atomo, da radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale di par-ticelle atomiche; da terremoti, eru-zioni vulcaniche, inondazioni, allu-vioni;

derivanti da crollo del fabbricato odistacco di parti di esso, cedimento

del terreno o assestamento del fab-bricato; restauro dei locali, opera-zioni di trasloco, lavori edilizi o stra-dali nelle immediate vicinanze;lavori sulle lastre o ai relativi sup-porti, sostegni o cornici; rimozionedelle lastre o degli infissi o dei mobi-li su cui le stesse sono collocate;

causate con dolo del Contraente,dell’Assicurato o dei familiari conloro conviventi;

che alla data di effetto dell’assicura-zione non fossero integre ed esentida difetti;

aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature noncostituiscono rotture indennizzabili.

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SEZIONE DANNI AI BENICOME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE

DELL’INDENNIZZO

9.1

9.3

9.2

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZONorme valide per tutte le garanzie dellasezione Danni ai Beni ad eccezione dellagaranzia del punto 5.3; il punto 9.11 operaesclusivamente per la garanzia del punto 5.3.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTIDALLA POLIZZALe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dallapolizza non possono essere esercitati senon dal Contraente e da Reale Mutua.Spetta in particolare al Contraentecompiere gli atti necessari all’accerta-mento ed alla liquidazione dei danni.L’accertamento e la liquidazione deidanni sono vincolanti anche perl’Assicurato, restando esclusa ognisua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizzanon può tuttavia essere pagato se non neiconfronti o col consenso dei titolari dell’in-teresse assicurato.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente ol’Assicurato deve:

fare quanto gli è possibile per evita-re o diminuire il danno; le relativespese sono a carico di Reale Mutuasecondo quanto previsto dallalegge;

fare denuncia scritta all’Agenzia allaquale è assegnata la polizza oppurealla sede di Reale Mutua entro 10giorni da quando ne ha avuto cono-scenza, precisando le circostanzedell’evento e l’importo approssima-tivo del danno;

inviare all’Agenzia, entro i 5 giornisuccessivi alla denuncia, una distin-ta particolareggiata dei beni dan-neggiati o asportati, con l’indicazio-ne del rispettivo valore;

presentare entro lo stesso termine –in caso di sinistro presumibilmente

doloso, furto, rapina, scippo o surichiesta di Reale Mutua – denunciaall’Autorità di Polizia del luogo einviarne l’originale o la copia auten-ticata all’Agenzia oppure alla sede diReale Mutua;

denunciare la sottrazione di titoli dicredito anche al debitore e attivare,se legalmente possibile, la procedu-ra di ammortamento;

conservare le tracce e i residui delsinistro fino al primo sopralluogo delPerito per l’accertamento e comun-que per un massimo di 30 giornidalla data della denuncia;

dimostrare l’effettiva consistenzadel danno, tenendo a disposizionetutti i documenti utili o altri elemen-ti di prova.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONEDEL DANNOL’ammontare del danno è concorda-to con le seguenti modalità:

direttamente da Reale Mutua o dapersona da questa incaricata, con ilContraente o persona da lui desi-gnata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

fra due Periti nominati uno da RealeMutua e uno dal Contraente conapposito atto unico.I due Periti devono nominarne unterzo quando si verifichi disaccordofra loro e anche prima su richiesta diuno di essi. Il terzo Perito intervienesoltanto in caso di disaccordo e ledecisioni sui punti controversi sonoprese a maggioranza.Ciascun Perito ha facoltà di farsiassistere e coadiuvare da altre per-sone, le quali potranno intervenirenelle operazioni peritali, senza peròavere alcun voto deliberativo. Seuna delle Parti non provvede allanomina del proprio Perito o se iPeriti non si accordano sulla nomina

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE DANNI AI BENICOME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE

DELL’INDENNIZZO

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9.5

9.6

9.4

del terzo, tali nomine, anche suistanza di una sola delle Parti, sonodemandate al Presidente delTribunale nella cui giurisdizione ilsinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene lespese del proprio Perito; quelle delterzo Perito sono ripartite a metà.

MANDATO DEI PERITII Periti devono:

indagare sulle circostanze di tempoe di luogo, sulla natura e sullemodalità del sinistro;

verificare l’esattezza delle descri-zioni e delle dichiarazioni risultantidagli atti contrattuali e riferire se almomento del sinistro esistevano cir-costanze che avessero mutato oaggravato il rischio e non fosserostate comunicate;

verificare se il Contraente ol’Assicurato ha adempiuto agliobblighi previsti in caso di sinistro;

verificare l’esistenza, la qualità, laquantità e il valore dei beni assicu-rati;

procedere alla stima e alla liquida-zione del danno e delle spese conatto sottoscritto dalle Parti;

relativamente alla garanzia Parti-colare I - Diaria per Interruzione diEsercizio, determinare il numero digiorni consecutivi necessari a ripren-dere l’attività dell’esercizio commer-ciale.

Nel caso di procedura per la valuta-zione del danno effettuata ai sensidel punto 9.3.B, i risultati delle ope-razioni peritali devono essere rac-colti in apposito verbale, con allega-te le stime dettagliate, da redigersiin doppio esemplare, uno per ognu-na delle Parti.I risultati delle operazioni peritali di

cui ai punti 9.4.D e 9.4.E sono obbli-gatori per le Parti, le quali rinuncia-no fin d’ora a qualsiasi impugnativa,salvo il caso di dolo, errori, violenzanonché di violazione dei patti con-trattuali, impregiudicata in ognicaso qualsivoglia azione o eccezio-ne inerente all’indennizzabilità deldanno.La perizia collegiale è valida anchese un Perito si rifiuta di sottoscriver-la; tale rifiuto deve essere attestatodagli altri Periti nel verbale definiti-vo.I Periti sono dispensati dall’osser-vanza di ogni formalità giudiziaria.

DETERMINAZIONE DEL DANNOL’ammontare del danno si determina:◆ per il fabbricato e le lastre, stimando il

valore a nuovo delle parti distrutte e ilcosto per riparare quelle danneggiate,al netto di eventuali recuperi;

◆ per le attrezzature, stimando il valore anuovo con il massimo del doppio delvalore allo stato d’uso dei beni distrut-ti o sottratti e il costo per riparare quel-li danneggiati, al netto di eventualirecuperi e fermi i limiti d’indennizzoprevisti;

◆ per le merci, stimando il valore com-merciale, al netto di eventuali recuperi;

◆ per i valori, stimando il valore nominale.Per i beni fuori uso o in condizioni di inser-vibilità si stima il valore allo stato d’uso.

TITOLI DI CREDITORelativamente ai titoli di credito:

Reale Mutua non paga l’importo peressi liquidato prima delle rispettivescadenze, se previste;

l’Assicurato deve restituire a RealeMutua l’indennizzo per essi percepi-to non appena, per effetto della pro-cedura di ammortamento - se con-sentita - i titoli di credito siano dive-nuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l’indennizzo

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9.8

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SEZIONE DANNI AI BENICOME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE

DELL’INDENNIZZO

9.10

è riconosciuto soltanto per gli effet-ti per i quali sia possibile l’eserciziodell’azione cambiaria.

ASSICURAZIONE PARZIALE -DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALEQuando è operante la forma di assi-curazione a Valore Intero e dalle stimeeffettuate risulta che i valori del fab-bricato e del contenuto, presi separa-tamente, eccedono, al momento delsinistro, del 10% le rispettive sommeassicurate, Reale Mutua risponde deldanno in proporzione al rapporto trale somme assicurate maggiorate delpredetto 10% e i valori effettivi delfabbricato e del contenuto.Relativamente ai soli danni inden-nizzabili ai sensi delle Garanzie Par-ticolari C – Fenomeno Elettrico, I –Diaria per Interruzione di Esercizio eN – Guasti per Esercizi Commercialisoggetti al D.Lgs. 193/07 (garanziaeventualmente riportata nel modulodi polizza), non è prevista l’applica-zione della regola proporzionale incaso di assicurazione parziale.Le stime sono effettuate tenendoanche conto dei valori relativi alDeposito Accessorio eventualmenteassicurato.

ANTICIPO SUGLI INDENNIZZIL’Assicurato ha diritto di ottenere, primadella liquidazione del sinistro, il pagamentodi un acconto pari al 50% dell’importominimo che dovrebbe essere pagato inbase alle risultanze acquisite, a condizioneche non siano sorte contestazioni sull’in-dennizzabilità del sinistro stesso e che l’in-dennizzo complessivo sia prevedibile inalmeno € 25.000.L’anticipo sarà corrisposto dopo 60 giornidalla data di denuncia del sinistro, sempre-ché siano trascorsi almeno 30 giorni dallarichiesta.

PAGAMENTO DELL’INDENNIZZORicevuta la necessaria documentazione,

verificata l’operatività della garanzia e valu-tato il danno, Reale Mutua provvede alpagamento dell’indennizzo entro 30 giornidalla data di sottoscrizione dell’atto di liqui-dazione del danno da parte dell’Assicurato,sempreché sia trascorso il termine di 30giorni dalla data del sinistro senza che siastata fatta opposizione.Relativamente alla garanzia Incendio delfabbricato il pagamento sarà effettuato conle seguenti modalità:

entro 30 giorni dalla data di sottoscrizionedell’atto di liquidazione sarà corrisposto l’in-dennizzo secondo il valore allo stato d’uso;

entro 30 giorni dalla comunicazione del-l’avvenuta ricostruzione o sostituzione,secondo il preesistente tipo e genere, saràcorrisposto il pagamento della differenzache, aggiunta all’importo di cui al punto9.9.A, determina l’ammontare complessivodell’indennizzo calcolato in base al punto9.5.Il pagamento avverrà a condizioneche la ricostruzione o la sostituzioneavvengano entro 12 mesi dalla datadell’atto di liquidazione amichevoleo del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimentopenale sulla causa del sinistro ilpagamento sarà effettuato qualoradal procedimento stesso risulti chenon ricorre alcuno dei casi previstiai punti 4.1.C, 6.1.C, 8.1.D (dannicausati o agevolati da dolo/colpagrave).

RECUPERO DEI BENI RUBATISe i beni rubati vengono recuperati in tuttoo in parte, l’Assicurato deve darne avviso aReale Mutua appena ne ha avuto notizia.I beni recuperati divengono di proprietà diReale Mutua se questa ha indennizzatointegralmente il danno, salvo chel’Assicurato rimborsi a Reale Mutua l’interoimporto riscosso.Se invece Reale Mutua ha indennizzato ildanno solo in parte, l’Assicurato ha facoltàdi conservare la proprietà dei beni recupe-rati previa restituzione dell’importo ricevu-

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DANNI AI BENICOME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE

DELL’INDENNIZZO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

9.11

to da Reale Mutua per gli stessi, o di farlivendere; in questo caso si procede a unanuova valutazione del danno sottraendodall’ammontare del danno originariamenteaccertato il valore dei beni recuperati e, sul-l’importo così ottenuto, è ricalcolato l’in-dennizzo a termini di polizza e si effettuanoi relativi conguagli.Per i beni rubati che siano recuperati primadel pagamento dell’indennizzo e prima chesiano trascorsi due mesi dalla data didenuncia del sinistro, Reale Mutua inden-nizza gli eventuali danni subiti dagli stessi inconseguenza del sinistro.L’Assicurato ha facoltà di abbandonare aReale Mutua i beni recuperati che sianod’uso personale o domestico, salvo il dirit-to di Reale Mutua di rifiutare l’abbandonopagando l’indennizzo dovuto.

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO ALCLIENTECon riferimento esclusivo allagaranzia del punto 5.3 vale quantodi seguito indicato.La denuncia deve contenere ladescrizione dell’infortunio, l’indica-zione del luogo, giorno, ora e causeche lo hanno determinato e deveessere trasmessa, entro 10 giornidall’evento per cui è prestata lagaranzia, con avviso scritto,all’Agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure alla sede di RealeMutua.L’accertamento dei postumi di inva-lidità permanente deve essere effet-tuato in Italia.Il cliente deve consentire alla visitadei medici di Reale Mutua ed a qual-siasi indagine od accertamento chequesta ritenga necessari, scioglien-do dal segreto professionale i medi-ci che hanno visitato o curato Ilcliente stesso.

In caso di morte del cliente, i bene-ficiari devono presentare:◆ documentazione medica, con

particolare riguardo alla cartellaclinica nel caso vi sia stato rico-vero;

◆ certificato di morte;◆ stato di famiglia relativo al clien-

te;◆ atto notorio da cui risulti la situa-

zione testamentaria e l’identifica-zione degli eredi;

◆ qualora fra i beneficiari vi sianominorenni, decreto del GiudiceTutelare che autorizzi la liquida-zione ed esoneri Reale Mutuacirca il reimpiego della quotaspettante al minorenne;

◆ eventuale ulteriore documenta-zione necessaria per l’accerta-mento delle modalità dell’eventoper cui è prestata la garanzia,nonché per la corretta identifica-zione degli aventi diritto.

Reale Mutua, ricevuta la necessariadocumentazione e determinato l’in-dennizzo dovuto, provvede entro 30giorni al pagamento.L’indennizzo verrà corrisposto inItalia.Il diritto all’indennizzo per invaliditàpermanente è di carattere persona-le e quindi non è trasmissibile abeneficiari, eredi o aventi causa.Tuttavia, se l’infortunato muore – percause indipendenti dalle lesionisubite – prima che l’indennizzo siastato pagato, Reale Mutua liquida aibeneficiari l’importo già concordato,offerto ovvero – se oggettivamentedeterminabile – offribile al cliente, inbase alle condizioni di polizza.Le spese per i certificati restano acarico del cliente.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DANNI A TERZICOSA ASSICURIAMO

10.1

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COSA ASSICURIAMO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSOTERZI (R.C.T.)Reale Mutua, nei limiti del massimale ripor-tato nel modulo di polizza e in relazione allegaranzie di seguito descritte, tiene indennel’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare– quale civilmente responsabile ai sensi dilegge - a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) per danni involontaria-mente provocati a terzi per morte, perlesioni personali e per danneggiamenti acose, in conseguenza di un fatto acciden-tale.

GARANZIA PROPRIETA’ DEL FABBRICATOLa garanzia opera per la responsabilità civi-le dell’Assicurato derivante dalla sua qualitàdi proprietario del fabbricato relativo all’e-sercizio commerciale indicato nel modulodi polizza.La garanzia comprende, a titolo esemplifi-cativo e non esaustivo (con le limitazio-ni indicate) i danni:

da inquinamento dovuto alla fuoriuscitaimprovvisa di liquidi, nel caso di rotturaaccidentale o guasto di impianti di riscal-damento e relativi serbatoi, con il limitedi risarcimento di € 60.000 per annoassicurativo;

derivanti dalla proprietà di parchi, giardini,alberi e aree scoperte (non gravate da ser-vitù pubblica), dehors, purché tutti di per-tinenza del fabbricato stesso. Per i danniderivanti dalla proprietà di piscine eimpianti sportivi di pertinenza delfabbricato la garanzia è prestata conil limite di risarcimento di € 30.000per ogni sinistro;

da spargimento di acqua conseguente arottura accidentale di impianti (al servizio delfabbricato) idrici, igienici, di riscaldamento,di condizionamento, antincendio e tecnici.

La garanzia è prestata con il limite dirisarcimento di € 30.000 per annoassicurativo e con applicazione diuna franchigia di € 150 per ognisinistro;

causati a cose di terzi da incendio, esplo-sione e scoppio. La garanzia è presta-ta con il limite di risarcimento di€ 250.000.

Se l’assicurazione è stipulata per una por-zione di fabbricato, la garanzia comprendeanche la quota di danno di cui l’Assicuratodeve rispondere poiché relativo a parti difabbricato di proprietà comune (esclusoogni maggior onere derivante daobblighi solidali). Il valore del fabbricato assicurato conquesta garanzia è determinato dal suovalore a nuovo ed è indicato nel modulo dipolizza.

GARANZIA CONDUZIONE DELL’E-SERCIZIO COMMERCIALELa garanzia opera per la responsabilità civi-le del Contraente derivante da fatti relativialla conduzione dell’esercizio commercialeindicato nel modulo di polizza e allo svolgi-mento dell’attività riportata sul medesimomodulo .La garanzia è estesa alla responsabilitàcivile degli addetti per fatti accaduti nell’e-spletamento delle mansioni svolte a favoredel Contraente nonché per fatto doloso dipersone delle quali il Contraente deverispondere.

La garanzia comprende, a titolo esemplifi-cativo e non esaustivo (con le limitazio-ni indicate) i danni:

da conduzione dell’area in cui si svolge l’at-tività dell’esercizio commerciale. La garan-zia opera anche per aree non di diretta per-tinenza dell’esercizio purché esse sianoadibite esclusivamente all’attivitàassicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua presta le garanzie sotto riportate solo se esplicitamente richiamate nelmodulo di polizza

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SEZIONE DANNI A TERZICOSA ASSICURIAMO

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11.1

dall’esecuzione di lavori di ordinaria manu-tenzione dell’esercizio commerciale;

da proprietà o utilizzo di cani da guardia oda difesa;

dall’utilizzo di armi anche improprie alloscopo di difesa personale o dei beni assi-curati;

per fatto proprio, per fatto di addetti, perfatto di appaltatori, in relazione ai rischicomplementari finalizzati a:◆ soddisfare esigenze gestionali interne

dell’esercizio commerciale, quali, adesempio, pulizia, vigilanza, esecuzionedi commissioni, operazioni di consegna,prelievo merci e materiali (comprese leoperazioni di carico e scarico);

◆ realizzare attività dopolavoristiche deidipendenti del Contraente;

◆ partecipare a esposizioni, fiere, mostre emercati;

provocati (ai sensi dell’art. 2049 delCodice Civile) dagli addetti iscritti nei libripaga tenuti a norma di legge, alla guida diautovetture, ciclomotori, motocicli, pur-ché i medesimi non siano di pro-prietà del Contraente od allo stessointestati al P.R.A. ovvero a lui loca-ti in leasing finanziario o dati inusufrutto. È fatto salvo il diritto di rivalsadi Reale Mutua nei confronti dei respon-sabili;

provocati dai prodotti dopo la sommini-strazione o la vendita al dettaglio nell’e-sercizio, purché la somministrazioneo la vendita e il danno siano avve-nuti durante il periodo di validitàdell’assicurazione. Il massimale persinistro rappresenta anche il limitedi risarcimento per anno assicura-tivo;

da interruzioni o sospensioni, totali o par-ziali, dell’utilizzo di beni nonché di attivitàindustriali, commerciali, artigianali, agricoleo di servizi.La garanzia opera purché l’interru-

zione o sospensione sia conseguen-te a sinistro risarcibile ed è prestatacon il limite di risarcimento di € 250.000;

a veicoli:◆ in sosta o in circolazione nelle aree di

pertinenza dell’esercizio commercialeoppure in custodia al Contraente;

◆ sotto carico e scarico,ed alle cose trovantesi nei suddetti veicoli.La garanzia opera:◆ esclusivamente qualora sia coin-

volta la responsabilità del Con-traente;

◆ anche per i veicoli di proprietà degliaddetti dell’esercizio commerciale o diappaltatori delle attività o dei lavori di cuialla lettera E.

In caso di sinistro si applica unafranchigia di € 150;

causati a cose di terzi da incendio, esplo-sione e scoppio. La garanzia è presta-ta con il limite di risarcimento di €250.000.

La garanzia vale anche per la responsabi-lità civile:◆ derivante al Contraente, per fatto di per-

sonale temporaneo;◆ del personale temporaneo, mentre svol-

ge, per conto del Contraente, l’attivitàassicurata.

La garanzia opera purché il perso-nale temporaneo sia stato regolar-mente acquisito in base alle normedi legge.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSOPRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)(operante solo se la garanzia di cuial punto 10.3 - Conduzione del-l’Esercizio Commerciale, sia stataattivata mediante richiamo nelmodulo di polizza)Reale Mutua, nei limiti del massimale ripor-tato nel modulo di polizza, tiene indenne ilContraente di quanto sia tenuto a pagare(capitale, interessi e spese), quale civil-mente responsabile ai sensi:

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DANNI A TERZICOSA ASSICURIAMO

degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n.1124 e dell’art. 13 del D.Lgs. 23.2.2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori dilavoro assicurati ai sensi dei predetti D.P.R.e D.Lgs, addetti alle attività per le quali èprestata l’assicurazione;

del Codice Civile, a titolo di risarcimento didanni non rientranti nella disciplina delD.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e del D.Lgs.23.2.2000 n. 38, cagionati a prestatori dilavoro di cui al precedente punto A, permorte e per lesioni personali conseguentiad infortunio dalle quali sia derivata un’in-validità permanente non inferiore al 6% cal-colata sulla base dei criteri adottatidall’INAIL.

La presente garanzia:◆ opera a condizione che, al

momento del sinistro, ilContraente sia in regola con gliobblighi per l’assicurazione dilegge;

◆ non opera per le malattie profes-sionali;

◆ si estende agli infortuni sul lavorodei titolari, soci e familiari coa-diuvanti limitatamente alla rivalsaINAIL.

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono ancheper le azioni di rivalsa esperite dall’INPS aisensi dell’art. 14 della legge 12.6.1984, n.222.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE DANNI A TERZIDOVE ASSICURIAMO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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DOVE ASSICURIAMO

VALIDITÀ TERRITORIALEL’assicurazione opera per i danni che siverifichino in Europa.

GARANZIE PARTICOLARI(operanti solo se esplicitamenterichiamate nel modulo di polizza)

DANNI DERIVANTI DA DIFETTI DIINSTALLAZIONE O POSA IN OPERAReale Mutua tiene indenne l’Assicuratodelle somme che egli sia tenuto a corri-spondere per capitale, interessi e spese,quale civilmente responsabile ai sensi dilegge, per danni derivanti da difetti diinstallazione o posa in opera presso i clien-ti dei prodotti venduti.Qualora le operazioni di installazione oposa in opera dei prodotti venduti sianoeffettuate da appaltatori o subappaltatori, lagaranzia è prestata anche per la responsa-bilità civile derivante all’Assicurato per fattodei medesimi.

La garanzia vale a condizione che ildanno avvenga e sia stato denun-ciato durante il periodo di validitàdella polizza, ma comunque nonoltre un anno dal compimento deilavori.Reale Mutua non risarcisce i danniai prodotti installati o posti in operanonché qualsiasi spesa inerente lasostituzione o la riparazione deglistessi.La garanzia è prestata con il limite diindennizzo di € 55.000 per annoassicurativo e con applicazione diuno scoperto del 10% con il minimodi € 250 per ogni sinistro.

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSOPRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)SENZA FRANCHIGIAA parziale deroga del punto 11.1.B, lagaranzia è prestata anche nel caso in cuil’invalidità permanente, calcolata sulla basedei criteri adottati dall’INAIL, sia inferiore al6%.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DANNI A TERZICOSA NON ASSICURIAMO

13.2

13.1

COSA NON ASSICURIAMO

ESCLUSIONIValide anche per le Garanzie Parti-colari

Reale Mutua non risarcisce i danni:

verificatisi in connessione con tra-sformazioni o assestamenti energe-tici dell’atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fusionenucleare, isotopi radioattivi, mac-chine acceleratrici, ecc.);

da presenza, uso, contaminazione,estrazione, manipolazione, lavora-zione, vendita, distribuzione e/ostoccaggio di amianto e/o di pro-dotti contenenti amianto.

Reale Mutua (esclusivamente per legaranzie di cui ai punti 10.1, 10.2 e10.3 e per le Garanzie Particolari di-verse dalla B) non risarcisce i danni:

da furto;

derivanti dalla proprietà, dalla circo-lazione e da qualsiasi uso, anche pergioco o divertimento, di veicoli amotore, aeromobili o natanti (salvoquanto indicato al punto 10.3.F);

derivanti da operazioni di riparazio-ne o manutenzione avvenuti dopol’esecuzione dei lavori;

derivanti dalla proprietà di beniimmobili qualora non sia operante lagaranzia Proprietà del Fabbricato(punto 10.2) ;

a cose in consegna o custodia, o chel’Assicurato detenga a qualsiasi titolo,salvo quanto indicato al punto 10.3.I;

a cose che vengano trasportate, ri-morchiate, sollevate, caricate o sca-ricate;

conseguenti a inquinamento del-l’acqua, dell’aria, del suolo, salvoquanto indicato al punto 10.2.A;

conseguenti a operazioni svolte dapersone non in possesso dei requi-siti di legge necessari;

a opere o cose poste in opera, ripara-te e sulle quali si eseguono i lavori;

da spargimenti di acqua conse-guenti a causa diversa da quantoindicato al punto 10.2.C. Sonocomunque esclusi i danni causati daumidità, stillicidio, traboccamento origurgito di fognature anche se con-seguente a occlusione, gelo;(l’esclusione del presente punto13.1.N è relativa alla garanzia di cuial punto 10.2.C);

derivanti:◆ dalla mancata rispondenza dei

prodotti all’uso e alle necessitàcui sono destinati;

◆ dai prodotti venduti all’ingrossonell’esercizio commerciale;

Inoltre Reale Mutua non riconoscele spese di rimpiazzo del prodotto odi sue parti, quelle di riparazioni o gliimporti pari al controvalore del pro-dotto nonché le spese e gli oneri peril ritiro dal mercato per i prodottirisultanti difettosi o presunti tali;(l’esclusione del presente punto13.1.O è relativa alla garanzia di cuial punto 10.3.G);

derivanti da difetti di installazione oposa in opera;(l’esclusione del presente punto13.1.P non opera se nel modulo dipolizza è richiamata la GaranziaParticolare A – Difetti di Installa-zione o Posa in Opera);

derivanti dalla proprietà e dalla con-duzione di giochi per bambini;(l’esclusione del presente punto13.1.Q non opera se nel modulo di po-lizza è riportata la Garanzia Par-ticolare D - Aree Giochi per Bambini).

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI(Delimitazione operante esclusiva-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DANNI A TERZICOSA NON ASSICURIAMO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

13.3

13.4

mente per le garanzie di cui ai punti10.1, 10.2 e 10.3 e per le GaranzieParticolari diverse dalla B).

Non sono considerati terzi nei con-fronti del Contraente:1 il coniuge, i genitori, i figli del

Contraente nonché qualsiasi altroparente o affine con lui convivente;

2 quando il Contraente non sia unapersona fisica, il legale rappresen-tante, il socio a responsabilità illi-mitata, l’amministratore e le perso-ne che si trovino con loro nei rap-porti di cui al precedente punto 1;

3 i prestatori di lavoro che subisca-no il danno in occasione di lavoroo di servizio; tutti coloro che, indi-pendentemente dalla natura delloro rapporto con il Contraentesubiscano il danno in conseguen-za della loro partecipazionemanuale alle attività per le quali èprestata l’assicurazione.Questa esclusione dal novero dei terzinon vale, limitatamente al caso di morteo lesioni personali gravi o gravissime(come definite dall’art. 583 del CodicePenale), per:◆ i dipendenti del Contraente non sog-

getti all’obbligo di assicurazioneall’INAIL;

◆ gli appaltatori delle attività e/o deilavori previsti dal punto 10.3.E e i lorodipendenti, nonché per gli addettialle medesime attività, con esclu-sione delle persone indicate aipunti 13.2.A.1 e 13.2.A.2;

◆ clienti e i fornitori che, in via occasio-nale, partecipino a operazioni di cari-co e scarico.

Non sono considerati terzi nei con-fronti degli addetti diversi dalContraente:1 il Contraente;2 i rispettivi coniugi, genitori, figli,

nonché qualsiasi altro parente oaffine con loro convivente;

3 gli addetti tra di loro, salvo per idanni da essi subiti per morte o

lesioni personali gravi o gravissi-me (come definite dall’art. 583del Codice Penale);

4 ogni altra persona che subisca ildanno in occasione della parteci-pazione manuale alle attività perle quali è prestata l’assicurazione. Questa esclusione dal novero dei terzi nonvale, limitatamente al caso di morte o lesio-ni personali gravi o gravissime (come defi-nite dall’art. 583 del Codice Penale), per:◆ gli appaltatori delle attività e/o dei

lavori previsti dal punto 10.3.E e per iloro dipendenti;

◆ i clienti e i fornitori che, in via occa-sionale, partecipino a operazioni dicarico e scarico.

Relativamente alla Garanzia Proprietà delFabbricato (punto 10.2), si applicanoesclusivamente le disposizioni di cui aipunti 13.2.A.1 e 2 che si intendono rife-rite all’Assicurato.

LAVORATORI PARASUBORDINATII lavoratori parasubordinati, soggetti all’ob-bligo di iscrizione all’INAIL da parte delContraente, sono considerati terzi per i solidanni a cose, a condizione che nonsubiscano il danno in conseguenzadella loro partecipazione manualealle attività per le quali è prestatal’assicurazione e purché non ricor-rano le ipotesi indicate al punto13.2.A.1,2 e 3, nel qual caso nonsono comunque considerati terzi.I lavoratori parasubordinati sono conside-rati Prestatori di lavoro ai fini della garan-zia di cui al punto 11.1 (R.C.O.).

PLURALITÀ DI ASSICURATILa garanzia opera entro i limiti e ilmassimale indicato nel modulo dipolizza il quale resta, a tutti gli effet-ti, unico anche nel caso sia coinvol-ta la responsabilità di più di unodegli Assicurati.Tuttavia il massimale verrà utilizzatoin via prioritaria a copertura delContraente ed in via subordinata,per l’eccedenza, a copertura deglialtri Assicurati.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE DANNI A TERZICOME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE

DEL RISARCIMENTO

14.1

14.2

14.3

14.4

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro, il Contraente ol’Assicurato deve darne avviso scrit-to all’Agenzia alla quale è assegna-ta la polizza oppure alla sede diReale Mutua entro dieci giorni daquando ne ha avuto conoscenza.L’Assicurato deve inoltre segnalare aReale Mutua qualsiasi fatto o circo-stanza che possa far presumere unasua responsabilità anche se non èstata avanzata richiesta di risarci-mento.

GESTIONE DELLE VERTENZE DIDANNO - SPESE LEGALIReale Mutua assume, fino a quandone ha interesse, la gestione dellavertenza tanto in sede stragiudizialeche giudiziale, sia civile sia penale,a nome dell’Assicurato. Designa,ove occorra, legali o tecnici avvalen-dosi di tutti i diritti e azioni spettantiall’Assicurato stesso.Tuttavia, in caso di definizione tran-sattiva del danno, Reale Mutua, arichiesta dell’Assicurato e fermaogni altra condizione di polizza,continuerà a proprie spese lagestione in sede giudiziale penaledella vertenza fino a esaurimentodel giudizio nel grado in cui questosi trova al momento dell’avvenutatransazione.Sono a carico di Reale Mutua lespese sostenute per resistere all’a-zione promossa contro l’Assicurato

entro il limite di un importo pari a unquarto del massimale indicato nelmodulo di polizza; qualora la sommadovuta al danneggiato superi dettomassimale, le spese verranno ripar-tite fra Reale Mutua e l’Assicurato inproporzione del rispettivo interesse.Reale Mutua non riconosce le spesesostenute dall’Assicurato per legalio tecnici che non siano da essadesignati e non risponde di multe odammende né delle spese di giustiziapenale.

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHIRELATIVI AI SINISTRIL’Assicurato è responsabile versoReale Mutua di ogni pregiudizioderivante dall’inosservanza dei ter-mini o degli altri obblighi di cui alpunto 14.1.

ASSICURAZIONE PARZIALE -DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALELimitatamente alla garanzia di cui alpunto 10.2 – Proprietà del Fabbri-cato, se dalle stime effettuate risul-ta che il valore del fabbricato ecce-de, al momento del sinistro, del 10%il valore indicato nel modulo dipolizza, Reale Mutua risponde deldanno in proporzione al rapporto trail valore indicato nel modulo dipolizza maggiorato del predetto10% e il valore effettivo del fabbrica-to e comunque nei limiti del massi-male ridotto in ugual misura.Le stime sono effettuate tenendoanche conto del valore del DepositoAccessorio eventualmente assicu-rato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

15.1

SEZIONE TUTELA LEGALECOSA ASSICURIAMO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La gestione dei sinistri di Tutela Legale èaffidata da Reale Mutua a ARAG ASSICU-RAZIONI S.p.A. (in seguito denominataARAG), con sede e Direzione Generale inViale delle Nazioni n. 9 – 37135 VERONA◆ telefono 045 829 04 11,◆ fax 045 829 05 57 (per invio

nuove denunce di sinistro)045 829 04 49 (per inviosuccessiva documentazionerelativa alla gestione del sinistro)

a cui l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Inoltre, al numero telefonico:

“ARAGTEL” è a disposizione dell’Assicurato inorario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8,30– 13 e 14 – 17, il venerdì ore 8,30 – 13) per:◆ una prima consulenza legale in materia

contrattualistica;◆ informazioni su leggi, decreti e normati-

ve vigenti;◆ informazioni sul contenuto e sulla porta-

ta delle garanzie previste nella presenteSezione;

◆ informazioni sugli adempimenti previstiin caso di interventi dinanzi all’autoritàgiudiziaria.

COSA ASSICURIAMO

RISCHIO ASSICURATOReale Mutua assicura, in sede extragiudi-ziaria e giudiziaria e nei limiti del massima-le indicato nel modulo di polizza, l’assisten-za legale e i relativi oneri non ripetibili dallacontroparte, che si rendano necessari atutela degli interessi dell’Assicurato nei casiindicati al successivo punto 15.2.Tali oneri sono:

le spese per l’intervento del legale incari-

cato della gestione del sinistro nelrispetto di quanto previsto dal tarif-fario nazionale forense, con esclu-sione dei patti conclusi tra ilContraente e/o l’Assicurato ed illegale, che stabiliscono compensiprofessionali;

le eventuali spese del legale di contropar-te, nel caso di soccombenza per condannadell’Assicurato, o di transazione autorizzatada ARAG ai sensi del punto 20.3.D;

le spese per l’intervento del ConsulenteTecnico d’Ufficio, del ConsulenteTecnico di Parte e di Periti purché sceltiin accordo con ARAG ai sensi del punto20.3.E;

le spese processuali nel processo penale(art. 535 Codice di Procedura Penale);

le spese di giustizia;

il contributo unificato per le spese degli attigiudiziari (L. 23/12/1999, n. 488 – D.L.11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dallacontroparte in caso di soccombenza diquest’ultima;

le spese per la registrazione degli atti giu-diziari;

le spese per indagini per la ricerca di provea difesa;

le spese sostenute dal Contraente/Assi-curato per la costituzione di parte civile,nell’ambito del procedimento penale a cari-co della controparte;

le spese di domiciliazione necessarie,esclusa ogni duplicazione di onora-ri e le indennità di trasferta.

E’ garantito l’intervento di un unico Legaleper ogni grado di giudizio, territorialmentecompetente ai sensi del punto 20.1.C.

Reale Mutua presta la presente Sezione solo se esplicitamente richiamata nel modulo dipolizza

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

15.3

COSA E CHI ASSICURIAMO SEZIONE TUTELA LEGALE

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15.2 CASI ASSICURATILe garanzie sono prestate a tutela dei dirit-ti dell’Assicurato e/o Contraente per fattiinerenti l’esercizio commerciale indicatonel modulo di polizza e l’esercizio dell’atti-vità riportata sul medesimo modulo. Le garanzie valgono per:

sostenere l’esercizio di pretese al risarci-mento danni a persona e/o a cose subitiper fatti illeciti di terzi;

sostenere la difesa in procedimenti penaliper delitti colposi o contravvenzioni. Lagaranzia è operante anche prima della for-mulazione ufficiale della notizia di reato;

sostenere controversie per inadempienzecontrattuali, proprie o di controparte, rela-tivamente a forniture di beni o prestazionidi servizi commissionate e/o ricevutedal Contraente, sempreché il valore inlite sia superiore a € 200. La presta-zione vale esclusivamente per ilContraente. Le controversie con iclienti sono escluse;

sostenere controversie individuali di lavorocon i propri dipendenti iscritti regolarmentenel libro matricola. La prestazione valeesclusivamente per il Contraente.

Le garanzie di cui al presente punto 15.2. Ce D. valgono, a parziale deroga del punto19.1.B, per i sinistri che siano insorti neipaesi dell’Unione Europea, San Ma-rino, Città del Vaticano, Liechten-stein, Principato di Monaco eSvizzera.

UNICO SINISTROSi considerano unico sinistro:◆ le vertenze promosse da o contro più

persone ed aventi per oggetto doman-de identiche o connesse;

◆ le indagini o i rinvii a giudizio a carico diuno o più Assicurati e dovuti al medesi-mo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata afavore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il

16.1

A

relativo massimale resta unico e viene traloro ripartito, a prescindere dal loronumero e dagli oneri sopportati da cia-scuno.

CHI ASSICURIAMO

PERSONE ASSICURATELa garanzia è prestata a favore degli addet-ti dell’esercizio commerciale per fatti acca-duti durante l’espletamento delle mansionisvolte nell’esercizio stesso.Nel caso di controversie traAssicurati con la stessa polizza legaranzie vengono prestate unica-mente a favore del Contraente.

GARANZIA PARTICOLARE(operante solo se esplicitamenterichiamata nel modulo di polizza)

CONTROVERSIE RELATIVE ALLAPROPRIETA’ O LOCAZIONE DEGLIIMMOBILIAd integrazione di quanto previsto al punto15.2 le garanzie della presente Sezionesono prestate al Contraente per sostenerecontroversie relative alla proprietà e/o loca-zione dell’esercizio commerciale. Questa garanzia vale esclusivamenteper il Contraente e non opera per lecontroversie relative alla costruzioneex-novo di immobili, compresa lafornitura e posa in opera di materiali.

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COSA NON ASSICURIAMO

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE TUTELA LEGALE

vertenze nei confronti di agenti e/orappresentanti di commercio;

vertenze inerenti contratti di appaltoe/o subappalto;

controversie derivanti dall’eserciziodella professione medica;

controversie con Reale Mutua e/oARAG;

controversie relative a contratti dicompravendita e permuta di immo-bili;

controversie relative all’affitto del-l’esercizio commerciale.

Reale Mutua non assume il paga-mento di :◆ multe, ammende o sanzioni pecu-

niarie in genere;◆ spese liquidate a favore delle

parti civili costituite contro l’Assi-curato nei procedimenti penali(art. 541 Codice di ProceduraPenale).

L’Assicurato è tenuto a:◆ regolarizzare a proprie spese i

documenti necessari per lagestione del sinistro, secondo levigenti norme relative alla regi-strazione degli atti (giudiziari enon);

◆ assumere a proprio carico ognialtro onere fiscale che dovessepresentarsi nel corso o alla finedella causa.

Le operazioni di esecuzione forzatanon vengono ulteriormente garanti-te nel caso di due esiti negativi.

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17.1

COSA NON ASSICURIAMO

ESCLUSIONIValide anche per le GaranzieParticolari

Le garanzie non sono valide per:

vertenze concernenti il diritto difamiglia, delle successioni e delledonazioni;

vertenze in materia fiscale ed ammi-nistrativa;

fatti conseguenti a tumulti popolari(assimilabili a sommosse popolari),eventi bellici, atti di terrorismo, attidi vandalismo, terremoto, sciopero eserrate, nonché per fatti conseguen-ti a detenzione od impiego disostanze radioattive;

vertenze concernenti diritti di bre-vetto, marchio, autore, esclusiva,concorrenza sleale, rapporti tra soci,e/o amministratori di società;

controversie derivanti dalla pro-prietà o dalla guida di veicoli, imbar-cazioni o aeromobili;

fatti dolosi degli Assicurati;

fatti non accidentali relativi adinquinamento dell’ambiente;

fatti relativi a fusioni, modificazioni,trasformazioni societarie;

controversie contrattuali con i clientirelative a prestazioni di servizi o forni-ture di beni effettuati dal Contraentenell’esercizio della sua attività;

controversie relative a contratti dileasing immobiliare;

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

19.1

18.2

18.1

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE TUTELA LEGALEQUANDO E DOVE ASSICURIAMO

QUANDO ASSICURIAMO

INIZIO E TERMINE DELLA GARAN-ZIAReale Mutua presta la garanzia per isinistri che siano insorti:

durante il periodo di validità dellapolizza, se si tratta di esercizio dipretese al risarcimento di danniextracontrattuali, di procedimentopenale e di ricorsi od opposizionialle sanzioni amministrative;

trascorsi tre mesi dalla decorrenzadella polizza, in tutti gli altri casi.La garanzia si estende ai sinistri chesiano insorti durante il periodo divalidità del contratto e che sianostati denunciati a Reale Mutua o adARAG, nei modi e nei termini delpunto 20.1, entro dodici mesi dallacessazione del contratto stesso.La garanzia non vale per i sinistriinsorgenti da contratti che nelmomento della stipulazione dell’as-sicurazione fossero stati già disdettida uno dei contraenti o la cui rescis-sione, risoluzione o modificazionefosse già stata chiesta da uno deicontraenti.

INSORGENZA DEL SINISTROAi fini della presente Sezione per insorgen-za del sinistro si intende:

per l’esercizio di pretese al risarcimento didanni extracontrattuali, il momento del veri-ficarsi del primo evento che ha originato ildiritto al risarcimento;

in tutti gli altri casi, il momento in cuil’Assicurato, la controparte o un terzo abbiao avrebbe cominciato a violare norme dilegge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessanatura, per il momento di insorgenza delsinistro si fa riferimento alla data della primaviolazione.

DOVE ASSICURIAMO

VALIDITÀ TERRITORIALE

Per i casi di diritto al risarcimento di danniextracontrattuali da fatti illeciti di terzi non-ché di procedimento penale, l’assicurazio-ne vale per i sinistri che insorgono inEuropa o negli stati extraeuropei posti nelBacino del Mare Mediterraneo semprechéil Foro competente, ove procedere, si troviin questi territori.

In tutti gli altri casi la garanzia vale per i sini-stri che insorgono e devono essere trattatiin Italia, nella Città Stato del Vaticano e nellaRepubblica di San Marino.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/AssicuratoNOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

20.1

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SEZIONE TUTELA LEGALECOME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE

DEL SINISTRO

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L’Assicurato nel momento in cui si èverificato il sinistro o ne abbia avutoconoscenza, deve dare tempestivoavviso scritto all’Agenzia alla qualeè assegnata la polizza oppure allasede di Reale Mutua o ad ARAG.

In ogni caso deve fare pervenireall’Agenzia oppure alla sede di RealeMutua o ad ARAG notizia di ogniatto a lui notificato, entro dieci gior-ni dalla data della notifica stessa.

L’Assicurato ha il diritto di scegliereliberamente il legale cui affidare latutela dei propri interessi, iscrittopresso il Foro ove ha sede l’UfficioGiudiziario competente per la con-troversia, indicandolo a RealeMutua o ad ARAG contemporanea-mente alla denuncia del sinistro.

Se l’Assicurato non fornisce taleindicazione, Reale Mutua o ARAG loinvita a scegliere il proprio legale e,nel caso in cui l’Assicurato non viprovveda, può nominare diretta-mente il legale, al quale l’Assicuratodeve conferire mandato.

L’Assicurato ha comunque il dirittodi scegliere liberamente il propriolegale nel caso di conflitto di inte-ressi con Reale Mutua o ARAG.

FORNITURA DEI MEZZI DI PROVAE DEI DOCUMENTI OCCORRENTIALLA PRESTAZIONE DELLAGARANZIASe l’Assicurato richiede la coperturaassicurativa deve:

informare immediatamente l’Agenziao la sede di Reale Mutua o ARAG, in

modo completo e veritiero, di tutti iparticolari del sinistro nonché indi-care i mezzi di prova e i documenti e,su richiesta, metterli a disposizione;

conferire mandato al Legale incari-cato della tutela dei suoi interessinonché informarlo in modo comple-to su tutti i fatti, indicare i mezzi diprova, fornire ogni possibile infor-mazione e procurare i documentinecessari.

GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro,ARAG si adopera per ricomporre lacontroversia;

ove ciò non riesca, se le pretesedell’Assicurato presentino possibi-lità di successo e in ogni caso quan-do sia necessaria la difesa in sedepenale, la pratica viene trasmessa alLegale scelto nei termini del punto20.1;

la garanzia assicurativa è prestataanche per ogni grado superiore diprocedimento sia civile che penalese l’impugnazione presenta possibi-lità di successo;

l’Assicurato non può addiveniredirettamente con la controparte adalcuna transazione della vertenza,sia in sede extragiudiziaria che giu-diziaria, senza preventiva autorizza-zione di ARAG;

l’eventuale nomina di ConsulentiTecnici di Parte e di Periti è concor-data con ARAG;

ARAG, così come Reale Mutua, nonè responsabile dell’operato di Le-gali, Consulenti Tecnici e Periti;

in caso di conflitto di interessi o didisaccordo in merito alla gestionedei sinistri tra l’Assicurato e Reale

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

20.4

SEZIONE TUTELA LEGALE

Mutua o ARAG, la decisione puòessere demandata, fermo il dirittodell’Assicurato di adire le vie giudi-ziarie, ad un arbitro che decidesecondo equità, designato di comu-ne accordo dalle parti o, in mancan-za di accordo, dal Presidente delTribunale competente a norma delCodice di Procedura Civile.Ciascuna delle parti contribuiscealla metà delle spese arbitrali, qualeche sia l’esito dell’arbitrato.

RECUPERO DI SOMMESpettano integralmente all’Assicurato irisarcimenti ottenuti ed in genere le sommerecuperate o comunque corrisposte dallacontroparte a titolo di capitale ed interessi.Spettano invece ad ARAG, che li ha soste-nuti o anticipati, gli onorari, le competenzee le spese liquidate in sede giudiziaria oconcordate transattivamente e/o stragiudi-zialmente.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONEDEL SINISTRO

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/AssicuratoNOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

21.1

21.2

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE ASSISTENZACOSA ASSICURIAMO

Reale Mutua eroga la prestazione di assi-stenza nel caso si renda necessaria acausa degli eventi di seguito indicati.Per poterne usufruire l’Assicuratodeve contattare la Centrale Ope-rativa, funzionante 24 ore su 24 tutti igiorni dell’anno, attivabile con le seguentimodalità:

◆ telefono, ai numeri

◆ posta elettronica, indirizzo:[email protected]

COMUNICANDO:◆ le proprie generalità,◆ il numero di polizza,◆ il tipo di assistenza richiesta,◆ il numero di telefono del luogo di

chiamata e l’indirizzo, anchetemporaneo.

COSA ASSICURIAMO

INVIO DI UN IDRAULICOQualora l’Assicurato necessiti dell’in-tervento d’emergenza di un idraulicopresso l’esercizio commerciale per alla-gamento, mancanza totale d’acqua o diriscaldamento dovuti a rottura, occlusionio guasto di condutture e altre compo-nenti fisse dell’impianto idraulico o termi-co, la Centrale Operativa provvedeal suo invio per riparare il dannofino alla concorrenza di € 300 persinistro. Sono compresi i costi relativi a parti diricambio e componenti usurati o guastistrettamente necessari per effettuare lariparazione d’emergenza.L’eventuale addebito del diritto di chia-mata è a carico di Reale Mutua, anche ineccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell’Assicurato gliinterventi dovuti a:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DALL’ESTEROPREFISSO INTERNAZIONALE

seguito da

DALL’ITALIA

◆ interruzioni della fornitura dipen-denti dall’ente erogatore;

◆ mancato scarico delle acque neredegli impianti igienico-sanitaridovuto a occlusione di conduttu-re fisse di scarico dell’impiantoidraulico facenti parte dellacolonna di scarico condominialeo di altre tubazioni di proprietàcomune;

◆ rottura, occlusione o guasto dirubinetti, boiler e di tubaturemobili collegate o meno a qual-siasi apparecchio;

◆ infiltrazioni derivanti da guasto dirubinetti o di sanitari.

INVIO DI UN ELETTRICISTAQualora l’Assicurato necessiti dell’interven-to d’emergenza di un elettricista presso l’e-sercizio commerciale per mancanza di cor-rente dovuta a guasto d’interruttori, impian-ti di distribuzione o prese di corrente, laCentrale Operativa provvede al suoinvio per riparare il danno fino allaconcorrenza di € 300 per sinistro. Sono compresi i costi relativi a parti diricambio e componenti usurati o guastistrettamente necessari per effettuare lariparazione d’emergenza.L’eventuale addebito del diritto di chiamataè a carico di Reale Mutua, anche in ecce-denza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell’Assicurato gliinterventi dovuti a:◆ interruzioni della fornitura dovute

all’ente erogatore;◆ guasti al cavo di alimentazione

dell’esercizio commerciale.

INVIO DI UN FABBRO O DI UNFALEGNAMEQualora l’Assicurato necessiti dell’interven-to d’emergenza di un fabbro o di un fale-gname presso l’esercizio commerciale per-ché la funzionalità degli accessi o la lorosicurezza è compromessa a seguito di:◆ furto, consumato o tentato;◆ smarrimento, scippo, rapina, rottura

delle chiavi;

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

21.5

21.6

RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSI-CURATOQualora il titolare dell’esercizio commercia-le , nel corso di un viaggio a oltre 50 Kmdall’esercizio commerciale, debba rientrareessendo stato colpito l’esercizio commer-ciale stesso da un evento di tale gravitàche, a giudizio dell’Autorità o del tecnicointervenuto, rende necessaria la sua pre-senza, la Centrale Operativa mette a suadisposizione, tenendone il costo a carico diReale Mutua:◆ un biglietto per il rientro in treno (prima

classe), in aereo (classe economica) ocon altro mezzo di trasporto;

◆ un’autovettura a noleggio, a chilome-traggio illimitato e per un massimo di tregiorni. La prestazione è garantita duran-te l’orario di apertura dei centri di noleg-gio convenzionati con la CentraleOperativa. Restano a caricodell’Assicurato le spese di carbu-rante, di pedaggio, di traghetto ele assicurazioni non obbligatoriea termini di legge.

La Centrale Operativa ha facoltà di contat-tare l’Autorità o il tecnico intervenuto.

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZAQualora, a seguito di infortunio o di maloreche colpisca un addetto o un cliente nell’e-sercizio commerciale, sia richiesto il tra-sporto in autoambulanza nella strutturasanitaria più vicina idonea a garantirgli curespecifiche, la Centrale Operativa prov-vede all’invio fino alla concorrenzadi € 300 per sinistro.

SEZIONE ASSISTENZA

21.4

COSA ASSICURIAMO

◆ guasto o scasso di serrature o serrande,la Centrale Operativa provvede alsuo invio per ripristinare l’efficienzadegli accessi fino alla concorrenzadi € 300 per sinistro.Sono compresi i costi relativi a parti diricambio e componenti usurati o guastistrettamente necessari per effettuare lariparazione d’emergenza.L’intervento è limitato all’accessoall’esercizio commerciale, alle fine-stre ma non alle porte interne.L’eventuale addebito del diritto di chiamataè a carico di Reale Mutua, anche in ecce-denza al limite sopra indicato.

INVIO DI UN FRIGORISTAQualora l’Assicurato necessiti dell’interven-to d’emergenza di un frigorista presso l’e-sercizio commerciale per il mancato o irre-golare funzionamento di impianti di refrige-razione dovuto a guasto elettrico del frigo-rifero o della cella frigorifera, la CentraleOperativa provvede al suo invio perriparare il danno fino alla concor-renza di € 600 per sinistro.Sono compresi i costi relativi a parti diricambio e componenti usurati o guastistrettamente necessari per effettuare lariparazione d’emergenza.L’eventuale addebito del diritto di chiamataè a carico di Reale Mutua, anche in ecce-denza al limite sopra indicato.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COSA NON ASSICURIAMO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE ASSISTENZA

22.1

A

B

C

D

COSA NON ASSICURIAMO

ESCLUSIONIReale Mutua non presta le garanziequalora il sinistro sia conseguenzadiretta di:

guerre, insurrezioni, occupazionimilitari;

eruzioni vulcaniche, terremoti,trombe d’aria, uragani, alluvioni,inondazioni e altri sconvolgimentidella natura;

trasformazioni o assestamenti ener-getici dell’atomo (naturali o provo-cati) e accelerazioni di particelleatomiche;

atti dolosi compiuti o tentatidall’Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclu-sioni o deroghe eventualmente pre-viste nelle singole garanzie.

La garanzia è fornita in Italia,Repubblica di San Marino, Città delVaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/AssicuratoNOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

23.2

GESTIONE DEL SINISTRO

MANCATO UTILIZZO DELLE PRE-STAZIONIReale Mutua non è tenuta a fornirealcun altro aiuto, in denaro o innatura, in alternativa o a titolo dicompensazione in caso di presta-zioni non usufruite o usufruite soloparzialmente per scelta dell’Assi-curato o per negligenza di questi.Reale Mutua non assume responsa-bilità per danni conseguenti a unsuo mancato o ritardato interventodovuto a causa di forza maggiore, acircostanza fortuita e imprevedibileo a disposizioni di autorità locali chevietino l’intervento di assistenzaprevisto.

SEZIONE ASSISTENZA

23.1

GESTIONE DEL SINISTRO

OBBLIGHI DELL’ASSICURATOL’Assicurato deve contattare imme-diatamente la Centrale Operativa edeve fornire ogni informazionerichiesta.Reale Mutua ha facoltà di richiedere qual-siasi documentazione a comprova dell’e-vento che ha determinato la prestazionefornita e non perde il diritto di far valere inqualunque momento e in ogni caso even-tuali eccezioni.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/AssicuratoNOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Premesso che l’attività svolta nell’eserciziocommerciale è quella dichiarata dalContraente nel modulo di polizza, ai sensi delpunto 1.1, la tabella seguente contiene la clas-sificazione delle attività commerciali assicura-bili con la presente polizza Mod. 5364 INC.

Limitatamente alla Garanzia Furto:◆ le attività/settori merceologici sono

classificati anche in base alla pericolo-sità del rischio, in ordine decrescente dipericolosità;

◆ in ogni attività/settore merceologico ètollerata l’esistenza di merci con classedi pericolosità inferiore;

◆ le merci inerenti a attività/settorimerceologici con classe di peri-colosità più elevata rispetto aquella corrispondente al codiceattività indicato nel modulo dipolizza, come anche pellicce eoggetti in argento, sono assicura-te con un limite di indennizzo del20% della somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Attività / Settore merceologico Codice attività Classe di pericolositàFurto

Abbigliamento e accessori (comprese pellicce in misura non superiore al 20% del contenutodell’esercizio commerciale). 1 A

Alimentari in genere. 2 BAnimali vivi compresi accessori. 3 CAntiquario (escluso contenuto). 4 Non assicurabileArticoli caccia e pesca comprese armi e munizioni. 5 BArticoli sportivi. 6 AAttrezzature e mobili per giardinaggio e campeggio. 7 AAuto, moto, ciclomotori, biciclette e/o loro relativi accessori e/o pneumatici (compresi audiovisivi inmisura non superiore al 20% del contenuto dell’esercizio commerciale), esclusivamente adibiti a vendita. 8 A

Bar, birrerie, vinerie e simili esercizi (anche con annessa tavola calda) non coesistenti con discoteche, sale da ballo, disco-bar. 9 A

Bigiotteria, bomboniere, medaglie e coppe, oggettistica e articoli religiosi (compresi oggetti in argento in misura non superiore al 20% del contenuto dell’esercizio commerciale). 10 C

Calzature. 11 BCalzolai (esclusa produzione di calzature e oggetti di pelletteria). 12 CCartolerie, librerie, edicole per la vendita di giornali e simili. 13 BCasalinghi e articoli per la casa esclusi apparecchi elettrici. 14 BElettricità con fonoaudiovisivi, foto, ottica, telefonia, macchine elettroniche, compresi computers,loro accessori e componenti. 15 A

Elettricità, esclusi fonoaudiovisivi. 16 CFarmacie, parafarmacie, erboristerie, articoli sanitari. 17 CFiorai, compresi sementi e concimi (compresi fiori secchi in misura non superiore al 30% del contenuto dell’esercizio commerciale). 18 C

Giocattoli e/o articoli per l’infanzia. 19 CIdraulica compresi accessori bagno, ferramenta, minuteria metallica. 20 CIstituti di trattamenti estetici, saloni di bellezza, anche con vendita di profumi e cosmetici, centri di abbronzatura/benessere. 21 A

Lavanderie / tintorie (fino a 5 addetti – esclusi i danni ai capi oggetto di lavorazione). 22 CMateriali per edilizia (con il massimo del 40% del contenuto dell’esercizio commerciale di materiali infiammabili). 23 C

Mobili e arredamento in genere escluso antiquariato (compresi quadri e stampe in misura non superiore al 20% del contenuto dell’esercizio commerciale). 24 C

Parrucchieri, barbieri (esclusa vendita cosmetici e profumi). 25 CProfumerie e cosmetici sola vendita. 26 ARistoranti, pizzerie, autogrill e simili esercizi (anche con annesso bar) non coesistenti con discoteche, sale da ballo o disco-bar. 27 B

Stampe (negozi di) purché le stampe di valore unitario superiore a € 500 siano presenti in misura non superiore al 20% del contenuto dell’esercizio commerciale.

28 B

Strumenti musicali, dischi/CD/DVD, audio/videocassette, edizioni musicali. 29 BSupermercati ed empori fino a 1.000 mq. Esclusa vendita di abbigliamento. 30 BTabaccherie. 31 ATappeti e arazzi. 32 AVetri e cristalli. 33 C

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Per ulteriori informazioni:

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111fax +3 9 0 114 35 0 9 6 6 - Reg i s t r o Imp re se To r i no , Cod i ce F i s c a l e e N . Pa r t i t a I VA 00 8753 6 00 18R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazioneC a p o g r u p p o d e l G r u p p o a s s i c u r a t i v o R e a l e M u t u a , i s c r i t t o a l l ’A l b o d e i g r u p p i a s s i c u r a t i v i

Mod

. 536

4 IN

C 0

6/09

In Commercio Reale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENIREALE MUTUA PER LE IMPRESE

Sicurezza in esercizio.

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