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Electronica Reale Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. Mod. 5070/FI GUA - Ed. 12/10 Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni

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Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111fax +3 9 0 114 35 0 9 6 6 - Reg i s t r o Imp re se To r i no , Cod i ce F i s c a l e e N . Pa r t i t a I VA 00 8753 6 00 18R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazioneC a p o g r u p p o d e l G r u p p o a s s i c u r a t i v o R e a l e M u t u a , i s c r i t t o a l l ’A l b o d e i g r u p p i a s s i c u r a t i v i

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Electronica Reale

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:- Nota Informativa, comprensiva del Glossario- Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGEREATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Mod. 5070/FI GUA - Ed. 12/10

Contratto di assicurazioneper la tutela del patrimonio e dei beni

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Mod. 5070 GUA - 06/05 - Rist. 12/10

Electronica RealeTutela integrale apparecchiature elettroniche

Condizioni di assicurazione

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DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI GENERALI Pag. 7

ELECTRONICA REALE Pag. 8

Oggetto dell’assicurazione Pag. 8

Operatività dell’assicurazione Pag. 9

Condizioni Facoltative Pag. 12

Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Pag. 16

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Pag. 17

3 di 20

INDICE

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DEFINIZIONI

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APPARECCHIATURE ELETTRONICHEAD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNODELL’UBICAZIONEApparecchiature elettroniche ad uso professio-nale che, per loro natura e costruzione, posso-no essere trasportate ed usate anche all’aper-to e in luogo diverso dall’ubicazione indicatanel modulo di polizza.

ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assi-curazione.

ASSICURAZIONEIl contratto di assicurazione.

CONDUTTORI ESTERNICavi di collegamento tra l’apparecchiatura elet-tronica e la rete di alimentazione, cavi specialiutilizzati per la trasmissione di dati, suoni,immagini collegati alle apparecchiature elettro-niche.

CONTRAENTE (SOCIO)Il soggetto che stipula l’assicurazione.

DATI E RELATIVI SUPPORTIInformazioni logicamente strutturate, elabora-bili e modificabili da parte dell’Assicurato amezzo di programmi memorizzati su disco fissoo su supporti, intendendosi per tali qualsiasimateriale magnetico, ottico, scheda e bandaperforata.

FRANCHIGIALa parte del danno, espressa in cifra fissa, cherimane a carico dell’Assicurato.

IMPIANTI E APPARECCHIATUREELETTRONICHE� Apparecchiature elettroniche d’ufficio:

sistemi elettronici di elaborazione dati erelative unità periferiche di trasmissione ericezione dati; programmi base; personalcomputers e minielaboratori; compresieventuali apparecchiature ausiliarie e con-duttori esterni; sistemi cad, cam, cae; siste-mi di gestione posta; fono-audio visivi; fax,telex, fotocopiatrici; impianti telefonici;

impianti citofonici; impianti d’allarme;impianti di condizionamento, di erogazionedi energia elettrica e di stabilizzazione;macchine da scrivere e da calcolo; casse,bilance elettroniche e registratori di cassa;e quanto di similare inerente all’ufficio.

� Impianti ed altre apparecchiature elettroni-che: elaboratori di processo e sistemi auto-matici di controllo e regolazione di impiantidi produzione; apparecchiature di controlloe misurazione di dati elettrici fisici e chimicidi sostanze e materiali; impianti per la comu-nicazione; apparecchiature per la didattica;apparecchiature per la fotocomposizione eriproduzione; impianti ed apparecchiatureper la diagnosi, la terapia e la medicina ingenere; impianti per studi radio televisivi.

INDENNIZZOLa somma dovuta da Reale Mutua in caso disinistro.

LIMITE DI INDENNIZZOL’importo massimo che Reale Mutua si impe-gna a corrispondere in caso di sinistro.

MODULO DI POLIZZADocumento che riporta i dati anagrafici delContraente e quelli necessari alla gestione delcontratto, il premio, le dichiarazioni delContraente, i dati identificativi del rischio assi-curato e la sottoscrizione delle Parti (Mod.5072 e 5073 GUA).

PERIODO D’INDENNIZZOIl periodo necessario per la riparazione o il rim-piazzo dei beni colpiti dal sinistro che ha inizionel momento del sinistro e durata massimaindicata nel modulo di polizza.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTOForma di assicurazione per la quale RealeMutua, prescindendo dal valore complessivodei beni, risponde dei danni sino alla concor-renza di una somma predeterminata; taleforma non è soggetta all’applicazione dellaregola proporzionale.A tale forma di assicurazione sono soggette leseguenti garanzie:

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

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DEFINIZIONI

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Maggiori costi (Condizione Facoltativa B), Datie relativi supporti (Condizione Facoltativa C),Programmi in licenza d’uso (CondizioneFacoltativa D), Spese di demolizione e sgom-bero (Condizione Facoltativa E), Spese di rimo-zione e ricollocamento (Condizione FacoltativaF), Onorari del perito (Condizione FacoltativaG), Beni presso esposizioni, fiere, mostre(Condizione Facoltativa H), Ricorso Terzi(Condizione Facoltativa I).

PROGRAMMI IN LICENZA D’USOSequenza di informazioni, memorizzate su sup-porti, che costituiscono istruzioni eseguibilidall’elaboratore e che l’Assicurato utilizza inbase ad un contratto con il fornitore.

REGOLA PROPORZIONALENelle assicurazioni a valore intero o che prendo-no a riferimento l’intero valore dei beni, la sommaassicurata per ciascuna categoria di beni indica-ta nel modulo di polizza deve corrispondere, inogni momento, alla somma dei valori effettivi deibeni stessi. Come previsto dall’art. 1907 delCodice Civile, qualora dalle stime fatte al momen-to del sinistro risulti una differenza tra valore effet-tivo e somma assicurata, l’indennizzo viene diconseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTOLa parte del danno, espressa in percentuale,che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso.

SOMMA ASSICURATAValore in base al quale è stipulata l’assicura-zione.

VALORE ALLO STATO D’USOIl costo di rimpiazzo di ciascun bene con altronuovo uguale od equivalente per rendimentoeconomico, al netto di un deprezzamento sta-bilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità,rendimento, stato di manutenzione ed ognialtra circostanza influente, esclusi gli onerifiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVOIl costo di rimpiazzo di ciascun bene con altronuovo uguale oppure, se non disponibile, conaltro equivalente per caratteristiche, prestazio-ni e rendimento; sono inoltre comprese lespese di trasporto, di montaggio, esclusi glioneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTEROForma di assicurazione che prevede la coper-tura del valore complessivo dei beni assicura-ti, calcolato in base ai criteri di cui al punto 3.1“Valore dei beni assicurati”; tale forma è sog-getta all’applicazione della regola proporzio-nale.

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CONDIZIONI GENERALI

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ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATIReale Mutua ha sempre il diritto divisitare i beni assicurati e il Con-traente o l’Assicurato ha l’obbligo difornirle tutte le occorrenti indicazionied informazioni.

DIMINUZIONE DEL RISCHIONel caso di diminuzione del rischio RealeMutua è tenuta a ridurre il premio o le ratedi premio successive alla comunicazionedel Contraente o dell’Assicurato ai sensidell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alrelativo diritto di recesso.

MODIFICHEDELL’ASSICURAZIONELe eventuali modifiche dell’assicu-razione devono essere provate periscritto.

TACITA PROROGA DEL CONTRATTOPer i soli contratti di durata annuale(più eventuale rateo massimo di tremesi), in mancanza di disdettamediante lettera raccomandataspedita almeno 30 giorni primadella scadenza, l’assicurazione èprorogata per la durata di un annoe così di seguito. Per i contratti di durata diversa,invece, i l contratto si intendecessato alla sua naturale scadenzasenza obbligo di disdetta.Per i casi nei quali la legge od ilcontratto si riferiscono al periodo diassicurazione, questo si intendestabilito nella durata di un anno,

salvo che l’assicurazione sia statastipulata per una minore durata, nelqual caso esso coincide con ladurata del contratto.

RECESSO DAL CONTRATTODopo ogni sinistro denunciato atermini di polizza e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiutodell’indennizzo, il Contraente, sepersona fisica, o Reale Mutua, inogni caso, possono recedere dalcontratto con preavviso di 30giorni. Qualora sia esercitata talefacoltà, Reale Mutua rimborsa alContraente, entro 15 giorni dalladata di efficacia del recesso, laparte di premio, al netto,dell’imposta, relativa al periodo dirischio non corso.

ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all’assicurazionesono a carico del Contraente.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLECIRCOSTANZE INFLUENTI SULLAVALUTAZIONE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reti-cenze del Contraente o dell’Assi-curato relative a circostanze cheinfluiscono sulla valutazione delrischio, possono comportare la per-dita totale o parziale del dirittoall’indennizzo nonché la stessa ces-sazione dell’assicurazione ai sensidegli artt. 1892, 1893 e 1894 delCodice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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2.1

ELECTRONICA REALEOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati agli impian-ti ed alle apparecchiature elettronichecostruite da non oltre 10 anni anche se diproprietà di terzi, da un qualunque eventoaccidentale non espressamente escluso.Gli eventi previsti sono garantiti anche secausati con colpa grave del Contraente odell’Assicurato, dei familiari conviventi odelle persone di cui il Contraente ol’Assicurato deve rispondere a norma di

legge, nonché dei legali Rappresentanti odei Soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua rimborsa nel limite dellesomme assicurate le spese documentate:1. per riparazioni provvisorie a seguito di

sinistro indennizzabile, sempreché taliriparazioni costituiscano parte di quelledefinitive e non ne aumentino il costocomplessivo;

2. per la ricerca del danno dei conduttoriesterni.

Per queste garanzie possono ope-rare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo espostial punto 4.1.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

A

B

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ELECTRONICA REALEOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

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OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

VALORE DEI BENI ASSICURATIL’assicurazione è prestata in base al valorea nuovo.

DELIMITAZIONI, SALVOOPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONEFACOLTATIVAReale Mutua non indennizza, qualo-ra non sia stata esplicitamenterichiamata nel modulo di polizza larelativa Condizione Facoltativa:� danni indiretti o qualsiasi danno

che non riguardi la materialitàdei beni assicurati (salvo i mag-giori costi assicurabili con laCondizione Facoltativa B);

� spese di demolizione e sgombe-ro (assicurabili con CondizioneFacoltativa E);

� spese di rimozione e ricolloca-mento (assicurabili conCondizione Facoltativa F);

� onorari di competenza del perito(assicurabili con CondizioneFacoltativa G).

DELIMITAZIONIReale Mutua non indennizza i danni:

1. causati da atti di guerra, di insur-rezione, di occupazioni di fabbri-ca ed edifici in genere, di seque-stri, di occupazione militare, diinvasione, confisca;

2. causati da esplosione o emana-zione di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni delnucleo dell’atomo, come purecausati da radiazioni provocatedall’accelerazione artificiale diparticelle atomiche;

3. causati o agevolati con dolo delContraente o dell’Assicurato, deirappresentanti legali o dei soci aresponsabilità illimitata;

4. causati da terremoti, da eruzionivulcaniche, da maremoti;

5. di deperimento, logoramento,

corrosione, ossidazione chesiano conseguenza naturale del-l’uso o funzionamento o causatidagli effetti graduali degli agentiatmosferici;

6. per i quali deve rispondere, perlegge o per contratto, il costrut-tore, il venditore o il locatore deibeni assicurati;

7. verificatisi in conseguenza dimontaggi e smontaggi non con-nessi a lavori di pulitura, manu-tenzione e revisione, nonché idanni verificatisi in occasione ditrasporti e relative operazioni dicarico e scarico al di fuori dell’u-bicazione indicata nel modulo dipolizza;

8. dovuti all’inosservanza delle pre-scrizioni per la manutenzione el’esercizio indicate dal costruttoree/o fornitore dei beni assicurati;

9. di natura estetica che non sianoconnessi con danni indennizza-bili;

10. da smarrimenti od ammanchi;11. attribuibili a difetti noti al

Contraente o all’Assicuratoall’atto della stipulazione dellapolizza;

12. causati da guasti verificatisisenza concorso di cause esterne;

13. conseguenti a virus informatici.Reale Mutua non indennizza i costi:14. inerenti a modifiche, aggiunte,

miglioramenti;15. di intervento o di sostituzione di

componenti sostenuti per con-trolli di funzionalità, manutenzio-ne preventiva, aggiornamentotecnologico dell’impianto.

BENI IN LEASINGA parziale deroga del punto 2.1 A“Rischio assicurato”, Reale Mutuanon indennizza i beni in leasingcoperti con altro contratto di assicu-razione. Qualora la predetta assicu-razione risultasse inefficace o insuf-ficiente i beni in leasing saranno daconsiderarsi in garanzia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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ELECTRONICA REALEOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

BENI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALESono esclusi dall’assicurazione,qualora non sia stata esplicitamenterichiamata nel modulo di polizza larelativa Condizione Facoltativa:� apparecchiature elettroniche ad

impiego mobile all’esterno del-l’ubicazione (assicurabili conCondizione Facoltativa A);

� dati e i relativi supporti (assicura-bili con Condizione Facoltativa C);

� programmi in licenza d’uso (assi-curabili con Condizione Facol-tativa D);

� beni presso esposizioni, fiere emostre (assicurabili con Condi-zione Facoltativa H).

BENI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONEReale Mutua non indennizza:� le apparecchiature elettroniche

oggetto di produzione, riparazio-ne e commercializzazione;

� le apparecchiature elettronichecostruite da oltre 10 anni;

� i telefoni cellulari;� tubi, valvole elettroniche ed altre

fonti di luce salvo che i dannisiano connessi a sinistri inden-nizzabili verificatisi ad altre partidei beni assicurati;

� le seguenti apparecchiatureodontoiatriche: testate di turbi-ne, pezzi angolari per trapani etutti i pezzi che vengono a con-tatto con la bocca, salvo che idanni siano connessi a sinistriindennizzabili verificatisi ad altreparti dei beni assicurati;

� le seguenti apparecchiature elet-troacustiche: nastri magnetici,dischi grammofonici, bracci, testinedei giradischi e dei registratori edaltri supporti di suono e immagini.

UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATIGli impianti e le apparecchiatureelettroniche si intendono garantite

nell’ambito dell’ubicazione indicatanel modulo di polizza, sottotetto e -se all’aperto - solo se stabilmenteancorate al suolo od al fabbricato,ferme restando le limitazioni digaranzia previste in polizza.

DANNI DA FURTOReale Mutua indennizza i dannimateriali e diretti derivati dal furtodei beni assicurati, a condizione chel’autore del furto si sia introdotto neilocali contenenti i beni stessi:� violandone le difese esterne

mediante rottura, scasso, usofraudolento di chiavi, di grimal-delli o di arnesi simili;

� per via diversa da quella ordina-ria che richieda superamento diostacoli o di ripari medianteimpiego di mezzi artificiosi o diparticolare agilità personale;

� in modo clandestino, purché l’a-sportazione della refurtiva siaavvenuta, poi, a mezzi di chiusu-ra operanti.

La garanzia è prestata nel presuppo-sto che i beni assicurati siano ripostiall’interno di fabbricati aventi:a. pareti perimetrali, solai o coper-

tura di vivo, cotto, calcestruzzo,vetrocemento, vetro antisfonda-mento, cemento armato e non;

b. tetto in cemento armato o lateri-zio armato, senza lucernari, o invetrocemento armato totalmen-te fisso, qualora la linea di gron-da sia di altezza inferiore a 4 mtdal suolo o da ripiani accessibi-li e praticabili per via ordinariadall’esterno (senza impiegocioè di mezzi artificiosi o di par-ticolare agilità personale);

c. tutte le aperture verso l’esterno -situate a meno di 4 mt. dal suoloo da ripiani accessibili e pratica-bili per via ordinaria dall’esterno(senza impiego cioè di mezziartificiosi di particolare agilitàpersonale) - difese, per tutta laloro estensione, da robusti serra-

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ELECTRONICA REALEOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

menti di legno, materia plasticarigida, vetro antisfondamento,metallo o lega metallica, chiusicon serrature, lucchetti od altriidonei congegni manovrabiliesclusivamente dall’interno, op-pure protette da inferriate fissatenel muro, nelle inferriate e neiserramenti sono ammesse lucipurché le loro dimensioni nonconsentano l’accesso all’internodei fabbricati.

Sono in ogni caso esclusi i danni difurto avvenuti attraverso le luci diserramenti o inferriate, senza effra-zione delle relative strutture o deicongegni di chiusura.Qualora i beni assicurati sianoinstallati all’esterno la garanzia èprestata nel presupposto che sianostabilmente ancorati al suolo od alfabbricato.

RECESSO PER EVENTI SOCIOPOLITICIRelativamente ai danni materiali e diretticonseguenti a tumulti popolari, scioperi,sommosse, atti vandalici o dolosi, compre-si quelli di terrorismo o sabotaggio, ilContraente o Reale Mutua hanno lafacoltà, in ogni momento, di recede-re dalla garanzia mediante preavvi-so di giorni 30 da comunicarsi amezzo lettera raccomandata.La riscossione dei premi venuti a scadenzao altro atto di Reale Mutua, a preavvisoavvenuto, non potranno essere interpretaticome rinuncia da parte della stessa a valer-si della facoltà di recesso. Qualora sia eser-citata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa alContraente, entro 15 giorni dalla data diefficacia del recesso, la parte di premio,relativa al periodo di rischio non corso ecalcolata sulla base di un decimo del pre-mio di polizza al netto dell’imposta.

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ELECTRONICA REALECONDIZIONI FACOLTATIVE

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti sui beni assicurati solo seesplicitamente richiamate nel Mod.5072 GUA e ferma l’efficacia delpunto 3.3 “Delimitazioni”. Per le pre-senti condizioni possono operare, seprevisti, franchigie, scoperti e limitidi indennizzo esposti al punto 4.1)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHEAD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNODELL’UBICAZIONEReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti causati alle apparecchiature elettro-niche ad impiego mobile all’esterno dell’u-bicazione indicata nel modulo di polizza,nonché durante il trasporto con le relativeoperazioni di carico e scarico e durante illoro utilizzo nel mondo intero.La garanzia furto, nella fase di tra-sporto su autoveicoli, opera a condi-zione che durante qualsiasi sosta ofermata che comporti l’assenza mo-mentanea dell’autista vengano chiu-si i vetri e chiuse a chiave tutte le por-tiere e gli sportelli dell’autoveicolo.Reale Mutua non indennizza i dannidi furto commesso senza effrazionedei mezzi di chiusura salvo il caso difurto o irreperibilità in seguito adincidente stradale.

MAGGIORI COSTIReale Mutua rimborsa le spese, debita-mente documentate, necessarie per il pro-seguimento dell’attività, conseguenti a sini-stro indennizzabile che provochi l’interru-zione parziale o totale del funzionamentodei beni assicurati, sempreché talispese siano sostenute durante ilperiodo di indennizzo e riguardino atitolo d’esempio:1. uso di macchine o impianti in

sostituzione di quelli colpiti dalsinistro;

2. applicazione di metodi di lavoroalternativi nonché il lavoro straor-dinario, anche notturno e festivo,del personale;

3. prestazioni di servizi da terzi;4. affitti di locali per il trasferimento

temporaneo dell’attività compre-si i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua rimborsa inoltre, fino allaconcorrenza del 10% della sommaassicurata per la presente CondizioneFacoltativa, le spese documentate soste-nute per l’adattamento di programmi e diapparecchiature nonché per l’addestra-mento del personale, resesi necessarie perla prosecuzione dell’attività con impiantinuovi acquistati.Reale Mutua non rimborsa le mag-giori spese conseguenti a prolunga-mento ed estensione dell’inattivitàcausata da:a. limitazioni dell’attività aziendale

e difficoltà nella rimessa in effi-cienza dell’impianto o apparec-chiatura colpiti dal sinistro deri-vanti da provvedimenti di gover-no o di altra autorità;

b. modifiche, migliorie, revisionieseguite in occasione della ripa-razione o del rimpiazzo dell’im-pianto o dell’apparecchiaturacolpiti dal sinistro;

c. ricostruzione di dati e programmicolpiti dal sinistro;

d. eventuali indisponibilità di mezzifinanziari da parte dell’Assicuratoin occasione della riparazione o delrimpiazzo dell’impianto o dell’ap-parecchiatura colpiti dal sinistro.

L’assicurazione è prestata a primorischio assoluto; la somma assicura-ta è pari al limite di indennizzo gior-naliero moltiplicato per il periodo diindennizzo.

DATI E RELATIVI SUPPORTIReale Mutua rimborsa i costi necessarisostenuti per il riacquisto dei supporti non-ché per la ricostruzione dei dati conse-guenti a sinistro indennizzabile.Se la ricostruzione non è necessariao non avviene entro un anno dal sini-stro, Reale Mutua rimborsa le solespese per il riacquisto dei supportidi dati privi di informazione.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ELECTRONICA REALECONDIZIONI FACOLTATIVE

Sono esclusi i danni ai programmi.Reale Mutua non rimborsa i costiderivanti da perdita od alterazione didati senza danni materiali ai supporti.L’assicurazione è prestata a primo rischioassoluto.

PROGRAMMI IN LICENZA D’USOIn caso di sinistro indennizzabile aisupporti su cui sono memorizzati i pro-grammi in licenza d’uso, Reale Mutua rim-borsa i costi necessari sostenuti per la loroduplicazione o per il loro riacquisto, entroun anno dal sinistro. L’assicurazione èprestata a primo rischio assoluto.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBEROReale Mutua rimborsa le spese documen-tate per demolire, sgomberare, trattare, tra-sportare e stoccare a discarica idonea iresidui del sinistro. La garanzia è prestata aprimo rischio assoluto.

SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO Reale Mutua rimborsa le spese documen-tate per rimuovere, per eventualmentedepositare presso terzi, per ricollocare ibeni assicurati e illesi, resesi necessarie aseguito di sinistro indennizzabile a terminidi polizza.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

ONORARI DEL PERITOReale Mutua rimborsa le spese documen-tate per gli onorari di competenza delPerito, Consulenti e Professionisti chel’Assicurato avrà scelto e nominato, nonchéla quota parte di spese ed onorari a caricodell’Assicurato a seguito di nomina delterzo Perito. La garanzia è prestata a primorischio assoluto.

BENI PRESSO ESPOSIZIONI,FIERE, MOSTREReale Mutua indennizza i danni materialie diretti a impianti e apparecchiature elet-troniche presso esposizioni, fiere e

mostre. La garanzia è prestata a primorischio assoluto.

RICORSO TERZI Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato -fino alla concorrenza del massimaleconvenuto nel Mod. 5073 GUASomme assicurate e premi - dellesomme che egli sia tenuto a corrispondereper capitale, interessi e spese, quale civil-mente responsabile ai sensi di legge, perdanni materiali e diretti involontariamentecagionati ai beni di terzi da sinistro inden-nizzabile a termini di polizza.L’assicurazione è estesa ai danni derivantida interruzioni o sospensioni - totali o par-ziali -dell'utilizzo di beni, nonché di attivitàindustriali, commerciali, artigianali, agricoleo di servizi, entro il massimale stabilito, e sino alla concorrenza del 10% delmassimale stesso.Reale Mutua non indennizza i danni:� a cose che l' Assicurato abbia in

consegna o custodia o detenga aqualsiasi titolo, salvo i veicoli deidipendenti ed i mezzi di traspor-to sotto carico e scarico, ovveroin sosta nell'ambito delle anzi-dette operazioni, nonche le cosesugli stessi mezzi trasportate;

� di qualsiasi natura conseguentiad inquinamento dell'acqua, del-l'aria e/o del suolo.

Non sono considerati terzi:a. il coniuge, i genitori, i figli

dell'Assicurato nonché ogni altroparente od affine se con lui con-vivente;

b. il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l'ammi-nistratore e le persone che si tro-vino con loro nei rapporti di cui alpunto a, quando l'Assicurato nonsia una persona fisica;

c. le società che, rispetto all'As-sicurato che non sia una perso-na fisica, siano qualificabilicome controllanti, controllate ocollegate, ai sensi dell'art. 2359del Codice Civile nel testo di cuial D.L. 9 aprile 1991, n. 127, non-

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ché gli amministratori dellemedesime.

L’Assicurato deve immediatamenteinformare Reale Mutua delle proce-dure civili o penali promosse controdi lui, fornendo tutti i documenti e leprove utili alla difesa e Reale Mutuaavrà facoltà di assumere la direzio-ne della causa e la difesa dell'As-sicurato.L’Assicurato deve astenersi da qua-lunque transazione o riconoscimen-to della propria responsabilità senzail consenso di Reale Mutua. Quantoalle spese giudiziali si applica l'art. 1917 delCodice Civile.L’assicurazione è prestata a primo rischioassoluto.

RISCHIO LOCATIVO Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589e 1611 del Codice Civile, risponde deidanni materiali e diretti cagionati da even-to garantito con la presente polizza ai loca-li tenuti in locazione dall' Assicurato,ferma l'applicazione della regolaproporzionale di cui al punto 5.7“Assicurazione parziale e derogaproporzionale” qualora la sommaassicurata a questo titolo risultasseinferiore al valore dei locali calcola-to a termini di polizza.Agli effetti della presente estensione digaranzia si precisa che:� la somma assicurata è pari al valore a

nuovo dei locali tenuti in locazione dall'Assicurato e cioè la spesa per la costru-zione con le stesse caratteristichecostruttive escluso il valore dell'area,

nonché � la liquidazione del danno viene effet-

tuata stimando il valore a nuovo delleparti distrutte ed il costo per ripararequelle danneggiate. Nel caso in cuiil danno risulti superiore al 30%del valore dei locali tenuti inlocazione, Reale Mutua inden-nizzerà il solo valore del materia-le distrutto o danneggiato consi-derati i locali in locazione come

in condizione di demolizione; larestante parte sarà pagata solodopo che l'Assicurato abbiadocumentato che è stata effet-tuata sulla stessa area la rico-struzione o riparazione e chequeste ultime siano state ultima-te entro un anno dalla data diaccettazione della liquidazione.

In nessun caso Reale Mutua, fermoquanto previsto al punto 5.9 “Limitemassimo d'indennizzo” indenniz-zerà importo superiore al doppio delvalore allo stato d’uso.

IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHEINSTALLATI SU AUTOVEICOLI Reale Mutua indennizza i danni materiali ediretti agli impianti ed altre apparecchiatu-re elettroniche elencati sul Mod. 5073GUA Somme assicurate e premi, collocatisull'autoveicolo ivi indicato, anche duran-te la circolazione entro il territorio deiPaesi dell'Unione Europea, purché detteapparecchiature siano installate in manie-ra fissa salvo che la loro natura ne con-senta l'impiego in punti diversi dell'auto-veicolo.La garanzia furto opera a condizioneche durante qualsiasi sosta o ferma-ta, che comporti l'assenza anchemomentanea dell'autista, venganochiusi i vetri e chiusi a chiave tutte leportiere e gli sportelli dell'autovei-colo.

IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHEINSTALLATI SU IMBARCAZIONI Reale Mutua indennizza i danni materiali ediretti agli impianti ed altre apparecchiatu-re elettroniche elencati sul Mod. 5073GUA Somme assicurate e premi, collocatisull'imbarcazione ivi indicata, anche duran-te la navigazione (effettuata nelle acquefluviali, lacustri e marine), purché detteapparecchiature siano installate in manierafissa, salvo che la loro particolare natura neconsenta l'impiego in punti diversi dell'im-barcazione.

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ELECTRONICA REALECONDIZIONI FACOLTATIVE

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua non indennizza i danni:� causati da ordigni esplosivi;� conseguenti a sommersione od

affondamento dell'imbarcazione.

IMPIANTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHEINSTALLATI SU AEROMOBILI Reale Mutua indennizza i danni materiali ediretti agli impianti e apparecchiature elet-

troniche elencati sul Mod. 5073 GUASomme assicurate e premi, collocati sul-l'aeromobile ivi indicata, verificatisi anchedurante la navigazione, purché dette appa-recchiature siano installate in maniera fissa,salvo che la loro particolare natura ne con-senta l'impiego in punti diversi dell'aero-mobile.Reale Mutua non indennizza i danniconseguenti a danneggiamenti o acaduta dell'aeromobile.

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ELECTRONICA REALEFRANCHIGIE, SCOPERTI,

LIMITI DI INDENNIZZO

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FRANCHIGIE, SCOPERTI,LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro il pagamento del-l’indennizzo sarà effettuato previadetrazione di una franchigia di €

150,00, tranne che per le garanziesottoriportate alle quali verrannoapplicati franchigie, scoperti e limitid’indennizzo di seguito esposti.

GARANZIA BASE (punto 2.1):1. per danni conseguenti a tumulti

popolari, scioperi, sommosse, attivandalici o dolosi, compresi quel-li di terrorismo o sabotaggio:a. scoperto del 10% con il mini-

mo di € 150,00;b. limite di indennizzo 70% della

somma complessivamente as-sicurata;

2. per danni causati da alluvione,inondazione ed allagamento aibeni assicurati ubicati nei localiseminterrati ed interrati:a. scoperto del 10% con il mini-

mo di € 500,00;b. limite di indennizzo 30% delle

relative somme assicurate conil massimo di € 100.000,00;

3. per danni imputabili a furto(punto 3.8):a. qualora il furto avvenga attra-

verso aperture e/o protezionie/o fabbricati con caratteristi-che difformi in modo peggiora-tivo rispetto a quanto indicatoal punto 3.8 “Danni da furto”:scoperto del 20% con il mini-mo di € 150,00;

b. qualora i beni assicurati sianoinstallati all’esterno dell’ubica-zione indicata nel modulo dipolizza: scoperto del 25% conil minimo di € 150,00;

4. per danni imputabili a fenomenoelettrico: scoperto del 10% con ilminimo di € 250,00 (elevato a €500,00 a partire dal terzo sinistroche abbia colpito la presente

polizza e le polizze surrogate) edil massimo di € 2.500,00.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Apparecchiature elettroniche adimpiego mobile all’esterno dell’ubi-cazione: per danni conseguenti afurto, rapina, scippo, tumulti popola-ri, scioperi, sommosse, atti vandalicio dolosi, terrorismo o sabotaggio ecaduta accidentale: scoperto del25% con il minimo di € 150,00;

Maggiori costi: franchigia pari a dueindennizzi giornalieri;

Dati e relativi supporti: scoperto del10% con il minimo di € 150,00;

Programmi in licenza d’uso: scoper-to del 10% con il minimo di € 150,00;

Spese di demolizione e sgombero:limite di indennizzo per evento e peranno assicurativo € 25.000,00;

Spese di rimozione e ricollocamento:limite di indennizzo per evento e peranno assicurativo € 6.000,00;

Onorari del perito:rimborso di un importo massimo di € 6.000,00 per evento e per annoassicurativo;

Beni presso esposizioni, fiere, mostre:limite di indennizzo per evento e peranno assicurativo 50% della sommaassicurata per le partite Apparecchia-ture elettroniche d’ufficio e Impiantied altre apparecchiature elettronichecon il massimo di € 25.000,00;

Impianti ed altre apparecchiatureelettroniche installati su autoveicoli,imbarcazioni o aeromobili:per danni conseguenti a furto, rapi-na, scippo, tumulti popolari, sciope-ri, sommosse, atti vandalici, eventinaturali: scoperto del 25% con ilminimo di € 150,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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ELECTRONICA REALECOME AVVIENE LA

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTIDALLA POLIZZALe azioni, le ragioni ed i diritti nascentidal la polizza non possono essereesercitati che dal Contraente e da RealeMutua. Spetta in particolare alContraente compiere gli attinecessari all’accertamento ed allaliquidazione dei danni.L’accertamento e la liquidazione dei dannicosì effettuati sono vincolanti anche perl’Assicurato, restando esclusa ogni suafacoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizzanon può tuttavia essere pagato se non neiconfronti o col consenso dei t itolaridell’interesse assicurato.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente ol’Assicurato deve:1. fare quanto gli è possibile per

evitare o diminuire il danno; lerelative spese sono a carico diReale Mutua ai sensi dell’art.1914 del Codice Civile;

2. darne avviso scritto all’Agenziaalla quale è assegnata la polizzaoppure a Reale Mutua entro 10giorni da quando ne ha avutoconoscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, speci-ficando le circostanze del-l’evento e l’importo approssi-mativo del danno;

3. fare, nei 5 giorni successivi,denuncia scritta all’AutoritàGiudiziaria o di Polizia del luogorelativamente ai reati per-seguibili per legge e in ognicaso ove richiesto da RealeMutua, precisando, in parti-colare, il momento dell’inizio delsinistro, la causa presunta dellostesso e l’entità approssimativadel danno. Copia di tale

dichiarazione deve esseretrasmessa a Reale Mutua;

4. conservare le tracce ed i residuidel sinistro fino al termine dellaperizia (vale a dire quando vienesottoscritto l’apposito verbale)oppure, se emergono conte-stazioni, fino a liquidazione deldanno, senza avere, per questo,diritto ad indennità alcuna;

5. predisporre un elenco det-tagliato dei danni subiti conriferimento alla qualità, quantitàe valore dei beni distrutti ,danneggiati o sottratti, nonché,a richiesta, uno stato parti-colareggiato degli altri beniassicurati esistenti al momentodel sinistro con indicazione delrispettivo valore, mettendocomunque a disposizione i suoiregistri, conti, fatture o qualsiasidocumento che possa essererichiesto da Reale Mutua o daiPeriti ai fini delle loro indagini everifiche.

L’inadempimento di uno di taliobblighi può comportare la perditatotale o parziale del dirittoall’indennizzo.Il Contraente o l’Assicurato puòprocedere al rimpiazzo, al ripristinoo alla ricostruzione dopo avernedato avviso a Reale Mutua neitermini di cui al punto 2; primadell’ ispezione da parte di unincaricato di Reale Mutua il Con-traente o l’Assicurato può modi-ficare lo stato delle cose, nella mi-sura strettamente necessaria per lacontinuazione dell’attività.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNOIl Contraente o l’Assicurato cheesagera dolosamente l’ammontaredel danno, dichiara distrutti osottratti beni che non esistevano almomento del sinistro , occulta,sottrae o manomette beni salvati,adopera a giustificazione mezzi o

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ELECTRONICA REALE

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documenti menzogneri o frau-dolenti, altera dolosamente letracce ed i residui del sinistro ofacilita il progresso di questo, perdeil diritto all’indennizzo.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONEDEL DANNOL’ammontare del danno è concordatocon le seguenti modalità:1. direttamente da Reale Mutua o

da persona da questa incaricata,con il Contraente o persona dalui designata;

oppure, a richiesta di una delleParti,2. fra due Periti nominati uno da

Reale Mutua ed uno dalContraente con apposito attounico.

I due Periti devono nominarne unterzo quando s i ver i f ichidisaccordo fra loro ed ancheprima su richiesta di uno di essi.Il terzo Perito interviene soltantoin caso di d isaccordo e ledecisioni sui punti controversisono prese a maggioranza.Ciascun Perito ha facoltà di farsiassistere e coadiuvare da altrepersone, le quali potrannointervenire nelle operazioni peritali,senza però avere alcun votodeliberativo.Se una delle Parti non provvedealla nomina del proprio Perito o se iPeriti non si accordano sullanomina del terzo, tali nomine,anche su istanza di una sola delleParti, sono demandate alPresidente del Tribunale nella cuigiurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene lespese del proprio Perito; quelle delterzo Perito sono ripartite a metà.

MANDATO DEI PERITII Periti devono:1. indagare sulle circostanze di

tempo e di luogo, sulla natura,causa e modalità del sinistro;

2. verificare l ’esattezza delledescrizioni e delle dichiarazionirisultanti dagli atti contrattuali eriferire se al momento delsinistro esistevano circostanzeche avessero mutato oaggravato il rischio e nonfossero state comunicate;

3. verificare se il Contraente ol’Assicurato ha adempiuto agliobblighi previsti di cui al punto5.2 “Obbl ighi in caso disinistro”;

4. verificare l’esistenza, la qualità,la quantità dei beni assicurati,determinando il valore che ibeni medesimi avevano almomento del sinistro secondo icriteri previsti al punto 3.1“Valore dei beni assicurati”;

5. procedere alla stima ed allaliquidazione del danno e dellespese di salvataggio.

Nel caso di procedura per lavalutazione del danno effettuata aisensi del punto 5.4 2 “Proceduraper la valutazione del danno” irisultati delle operazioni peritalidevono essere raccolti in appositoverbale, con allegate le stimedettagliate, da redigersi in doppioesemplare, uno per ognuna delleParti.I risultati delle operazioni peritali dicui ai punti 4 e 5 sono obbligatoriper le Parti, le quali rinunciano find’ora a qualsiasi impugnativa, salvoil caso di dolo, errori, violenzanonché di violazione dei patticontrattuali impregiudicata, in ognicaso qualsivoglia azione odeccezione inerente all’indenniz-zabilità del danno.La periz ia col legiale è val idaanche se un Perito si rifiuta disottoscriverla; tale rifiuto deveessere attestato dagli altri Peritinel verbale definitivo di perizia. IPeriti sono dispensati dall ’os-servanza di ogni formalità giu-diziaria.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

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DETERMINAZIONE DEL DANNOPremesso che:� l’attribuzione del valore che i beni

assicurati avevano al momento delsinistro è ottenuta sulla base dei crite-ri stabiliti al punto 3.1 “Valore dei beniassicurati”;

� un bene si considera non suscettibile diriparazione quando le spese di ripara-zione, calcolate come al successivopunto 1, eguagliano o superano il valo-re dell’impianto o dell’apparecchio cal-colato come al successivo punto 2, siconviene che:

1. in caso di bene suscettibi le dir iparazione, si st ima i l costo diriparazione necessario per ripristinareil bene danneggiato deducendo ilvalore ricavabile dai residui;

2. in caso di bene non suscettibile diriparazione (compreso il caso di furto),si procede come segue:� nel caso in cui il bene sia stato

costruito da non più di 5 anni dalladata del sinistro, si stima il valore anuovo del bene danneggiato e sideduce il valore dei residui conve-nendo che qualora non sia possibilereperire sul mercato beni alternativiequivalenti per qualità, rendimento ecaratteristiche, non costituiràmiglioria il rimpiazzo del bene conaltro analogo ma di rendimentoimmediatamente superiore;

� nel caso invece il bene sia statocostruito tra il 6° ed il 10° anno dalladata del sinistro, oltre a quanto pre-visto dal precedente capoverso sidarà luogo all’applicazione di unariduzione del 10% dell’ammontaredel danno così calcolato per ognianno successivo al quinto;

� nel caso invece il bene sia statocostruito da oltre 10 anni dalla datadel sinistro, lo stesso bene dovràconsiderarsi non oggetto della pre-sente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti1 e 2 opera a condizione che ilrimpiazzo o la riparazione sianoeseguiti entro i tempi tecnici

necessari e siano disponibili i pezzidi ricambio del bene danneggiato.Qualora non siano soddisfatte dettecondizioni, si stima il valore a nuovo delbene assicurato con i l massimo deldoppio del valore allo stato d’uso.Reale Mutua ha la facoltà di provvederedirettamente al ripristino dello statofunzionale dell’impianto o dell’apparecchiood al suo rimpiazzo con altro uguale odequivalente per caratteristiche, prestazionie rendimento.

ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALESe dalle stime fatte risulta che ivalori di una o più categorie di beniprese ciascuna separatamenteeccedono, al momento del sinistro,del 10% le somme rispettivamenteassicurate, l’Assicurato sopporta,per ciascuna categoria di beni, laparte proporzionale del danno perl’eccedenza del predetto 10%.Fanno eccezione i beni per i quali siascaduto il contratto di leasing in corsod’anno i quali pertanto non rientrano nelcomputo del precedente capoverso sinoalla prima scadenza anniversaria.Qualora l’ammontare del danno accertatoal lordo di eventuali franchigie o scoperti,risulti uguale o inferiore a € 2.000,00,Reale Mutua indennizza tale danno senzal’applicazione del precedente punto.

OPERAZIONI PERITALIIn caso di sinistro che colpisca uno o piùreparti, le operazioni peritali verrannoimpostate e condotte in modo da nonpregiudicare, per quanto possibi le,l’attività - anche se ridotta - svolta nellearee non direttamente interessate dalsinistro o nelle stesse porzioni utilizzabilidei reparti danneggiati.

LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZOSalvo il caso previsto dall’art. 1914 delCodice Civile, per nessun titolo RealeMutua potrà essere tenuta a pagaresomma maggiore di quella assicurata.

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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ELECTRONICA REALE

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PAGAMENTO DELL’INDENNIZZOVerificata l’operatività della ga-ranzia, valutato il danno e ricevutala necessaria documentazione,Reale Mutua provvede al pa-gamento dell’indennizzo entro 30giorni sempre che non sia statafatta opposizione.Se è stato aperto un procedimentopenale sulla causa del sinistro, ilpagamento sarà effettuato qualoradal procedimento stesso risulti chenon ricorre il caso previsto al punto3.3 3 “Delimitazioni”.

RINUNCIA RIVALSAReale Mutua rinuncia - salvo in caso didolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art.1916 del Codice Civile verso:� le persone delle quali l’Assicurato deve

rispondere a norma di legge;� le società controllanti, controllate e

collegate;� i clienti e i fornitori;purché l’Assicurato , a sua volta, noneserciti l’azione verso il responsabile.

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0968/rcprof/as/c 1-04-2009 10:25 Pagina 2

Per ulteriori informazioni:

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111fax +3 9 0 114 35 0 9 6 6 - Reg i s t r o Imp re se To r i no , Cod i ce F i s c a l e e N . Pa r t i t a I VA 00 8753 6 00 18R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazioneC a p o g r u p p o d e l G r u p p o a s s i c u r a t i v o R e a l e M u t u a , i s c r i t t o a l l ’A l b o d e i g r u p p i a s s i c u r a t i v i

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Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:- Nota Informativa, comprensiva del Glossario- Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGEREATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Mod. 5070/FI GUA - Ed. 12/10

Contratto di assicurazioneper la tutela del patrimonio e dei beni

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