Autonomia scolastica, competenze regionali in materia di Istruzione ed attuazione del Titolo V° lo...

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Autonomia scolastica, Autonomia scolastica, competenze regionali in competenze regionali in materia di Istruzione ed materia di Istruzione ed attuazione del Titolo V° attuazione del Titolo V° lo stato dell'arte a livello lo stato dell'arte a livello nazionale e la Legge n. 19 della nazionale e la Legge n. 19 della Lombardia Lombardia Roberto Vicini ANDIS 31 marzo 2009

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Autonomia scolastica, Autonomia scolastica, competenze regionali in materia competenze regionali in materia di Istruzione ed attuazione del di Istruzione ed attuazione del

Titolo V°Titolo V°

lo stato dell'arte a livello nazionale e la lo stato dell'arte a livello nazionale e la Legge n. 19 della LombardiaLegge n. 19 della Lombardia

Roberto Vicini ANDIS 31 marzo 2009

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oltre il “blocco”oltre il “blocco”

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il problema dell’autonomia scolastica il problema dell’autonomia scolastica oggioggi

attuazioneattuazione (in un contesto “strutturale” bloccato):– dal principio dell’autonomia funzionale (DPR n. 275/99) al nuovo

rilievo nell’ambito della Repubblica (Titolo V°)– struttura dell’insegnamento e modello organizzativo

disciplinaristici

funzionefunzione:– democratica (diseguaglianza dell’egualitarismo)– pubblica (distinzione tra Istituzione e servizio)

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struttura / sovrastruttura (dato naturale / attività-volontà; economia / etica-politica; ecc.) costituiscono un’unità dialettica inscindibile, definibile con la categoria soreliana di “blocco storicoblocco storico”

“…non si può pensare un individuo ‘scuoiato’ come il vero ‘individuo’, ma neanche l’individuo ‘disossato’ e senza scheletro”

“Continuando nella metafora si può dire che non è lo scheletro (in senso stretto) che fa innamorare di una donna, ma che tuttavia si comprende quanto lo si comprende quanto lo scheletro contribuisca alla grazia dei movimenti ecc. ecc.”scheletro contribuisca alla grazia dei movimenti ecc. ecc.”

(Gramsci, Gramsci, Quaderni dal carcere)

il “blocco storico”il “blocco storico”

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i diversi aspetti dell’autonomia fanno “bloccoblocco” tra di loro e con quelli del “sistema scuolasistema scuola” in generale:

- autonomia didattico-metodologicadidattico-metodologica e di ricercaricerca- autonomia organizzativa- autonomia economico-finanziaria- status del docente (formazione; professionalità; contratto)- modello organizzativo e gestionale nazionale e territoriale

(reclutamento; mobilità, attribuzione organici; ecc.)

l’autonomia scolastica “in carne e l’autonomia scolastica “in carne e ossa”ossa”

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la “grazia nei movimenti” della scuola lascia un po’ a desiderare…..

il “blocco” classi di concorso – graduatorie – discipline - ore di insegnamento = rigidità dell’orario + ostacolo ad una didattica inter e trans-disciplinare

il vincolo organizzativo del concorso provinciale e le regole della mobilità del personale docente = ostacolo alla creazione di team di lavoro

budget economico non vincolato ridicolo

per non parlare di:

autoreferenzialità assenza della dimensione della responsabilità

fosse solo questione di “eleganza”…fosse solo questione di “eleganza”…

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centralità della questione “strutturale”, rispetto centralità della questione “strutturale”, rispetto quella dei quella dei

modelli pedagogici (contrapposti)modelli pedagogici (contrapposti)

libertà sul metodo e chiarezza su obiettivi e risultatilibertà sul metodo e chiarezza su obiettivi e risultati

attribuzione di livelli di responsabilità realiattribuzione di livelli di responsabilità reali

i punti crucialii punti cruciali

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a)a) il blocco non è metafisico, ma storico;il blocco non è metafisico, ma storico;

a)a) riconfigurare i diversi elementi entro la nuova cornice della riconfigurare i diversi elementi entro la nuova cornice della Costituzione e delle norme quadro (il quadro, la direzione e gli Costituzione e delle norme quadro (il quadro, la direzione e gli strumenti normativi sono già dati);strumenti normativi sono già dati);

a)a) definire e garantire i “minimi” essenziali (Norme generali; LEP definire e garantire i “minimi” essenziali (Norme generali; LEP e Standard minimi);e Standard minimi);

a)a) logica di processo:logica di processo:- articolazione per tappe e fasi- geometria variabile- esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato

come superare il blocco?come superare il blocco?

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la Legge n. 19/07 della la Legge n. 19/07 della Regione LombardiaRegione Lombardia

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strutturastruttura

TITOLO PRIMO - Disposizioni Generali:TITOLO PRIMO - Disposizioni Generali: riferimenti normativi; finalità e principi; compiti e interventi della Regione

TITOLO SECONDO - Il Sistema di Istruzione e Formazione TITOLO SECONDO - Il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale:Professionale: articolazione del sistema educativo; competenze regionali articolazione del sistema educativo; competenze regionali

Capo I – Il Sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro

Capo II – L’offerta formativaCapo III – La rete degli operatoriCapo IV – Efficacia ed efficienza del sistema: valutazione, attribuzione delle risorse.

TITOLO TERZO – Politiche: TITOLO TERZO – Politiche: ricerca, innovazione, qualificazione del ricerca, innovazione, qualificazione del personalepersonale

TITOLO QUARTO - Disposizioni Finali:TITOLO QUARTO - Disposizioni Finali: disposizioni transitorie; abrogazioni; disposizioni finanziarie.

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ambitoambito

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ruolo della Regioneruolo della Regione

GOVERNO di TUTTO IL SISTEMA EDUCATIVO: programmazione dei servizi; gestione, organizzazione, amministrazione di tutto il Sistema educativo di

istruzione e formazione; monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità

locali; supporto alle istituzioni scolastiche e formative e formazione personale.

Per L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: accreditamento delle istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e private, che

erogano i servizi; assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti accreditati erogatori dei servizi; determinazione e contenuti dei percorsi formativi, nel rispetto dei Livelli

Essenziali delle Prestazioni fissati dallo Stato, a seguito di accordo in Conferenza Unificata;

certificazione riferita a standard nazionali ed europei; valutazione del Sistema in termini di efficacia ed efficienza

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il sistema dell’offertail sistema dell’offerta

Obbligo di istruzione15anni

16anni

17anni

18anni

19anni

20anni

21anni

22anni

Liceo

Università3 anni

Università2 anni

Triennale

Quarto anno

Anno integrativo

14anni

Diritto Dovere diIstruzione eFormazioneQualifica II livello UE

Attestato III livello UE

Attestato IV livello UE

Istruzione eFormazione

TecnicaSuperiore

Passaggi

Formazione Continuae Permanente

Attestato diCompetenza

15anni

16anni

17anni

18anni

19anni

20anni

21anni

22anni

14anni

Sistema diIstruzione

Sistema di Istruzionee Formazione Professionale

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competenze regionali su Istruzionecompetenze regionali su Istruzione

Art. 2 – Finalità e principiArt. 2 – Finalità e principi

5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenzaeccellenza e dell'equitàequità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formativeistituzioni scolastiche e formative.

Art. 3 - Valorizzazione dell'autonomia scolasticaArt. 3 - Valorizzazione dell'autonomia scolastica1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche

e ne supporta l'azione e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.processo di apprendimento ed insegnamento.

2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di retireti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.relazioni con gli enti locali.

Art. 5 – Ruolo della Regione Art. 5 – Ruolo della Regione attività su tutto il sistema educativo: analisi fabbisogni, programmazioneprogrammazione,

orientamento gestione amministrativa ed organizzativa del sistema di Istruzione

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Art. 5 – Ruolo della Regione Art. 5 – Ruolo della Regione

3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli Uffici periferici del Ministeroatti negoziali con gli Uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

4. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.

Art. 7 – Programmazione dei serviziArt. 7 – Programmazione dei servizi Giunta propone e Consiglio approva indirizzi e criteri per la

programmazione Piani provinciali di localizzazione servizi adottati da D.G. IFL

Art. 9 – Competenze regionali per gli ordinamenti del sistema diArt. 9 – Competenze regionali per gli ordinamenti del sistema di istruzioneistruzione

Quota regionale dei piani di studio su specificità territoriali

competenze regionali su Istruzionecompetenze regionali su Istruzione

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la rete degli operatorila rete degli operatori

Art. 24 – Istituzioni formativeArt. 24 – Istituzioni formative Gli istituti scolastici trasferiti diventano Istituzioni Formative dotate di

personalità giuridica pubblica e completa autonomia. Alle istituzioni formative è riconosciuta autonomia didattica,

organizzativa, finanziaria e gestionale Separazione tra funzioni di indirizzo e gestionali Partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori, docenti Possono attivare selezione e valutazione del personale

Art. 25 – Albo dei soggetti accreditatiArt. 25 – Albo dei soggetti accreditati Albo dei soggetti accreditati suddiviso in Sezioni: A) per la

formazione in Obbligo di Istruzione e Diritto Dovere – B) altri percorsi

Art. 26 – Modalità e criteri per l’accreditamentoArt. 26 – Modalità e criteri per l’accreditamento Definiti da Giunta nel rispetto degli Standard Minimi Nazionali Indicati elementi minimi

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Art. 24 - Istituzioni formativeArt. 24 - Istituzioni formative

1. 1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:

a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali;b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;

c) operatori accreditati iscritti alla sezione A) dell'albo, di cui all'articolo 25.

2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.

4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.

5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.

6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.

Istituzioni formativeIstituzioni formative

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valutazione e attribuzione risorsevalutazione e attribuzione risorse

Art. 27 – Valutazione del SistemaArt. 27 – Valutazione del Sistema Affidata al Valutatore indipendente di cui alla L.R. n. 22/2006 Valutazione dell’efficacia del sistema educativo in relazione alle

politiche regionali Supporto alle Istituzioni Formative per autovalutazione

Art. 28 – Attribuzione delle risorseArt. 28 – Attribuzione delle risorse Attribuzione delle risorse economiche sulla base del criterio della

Quota Capitaria (con correttivi) Premialità e valorizzazione delle realtà eccellenti

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disposizioni transitoriedisposizioni transitorie

Art. 30 - Disposizioni transitorieArt. 30 - Disposizioni transitorie Continuano i percorsi sperimentali in attesa di Accordo in Conferenza Unificata,

come previsto da Art. 27 del Dlgs 226/05 Fino al trasferimento dei beni e risorse dallo Stato attribuisco risorse con criteri Fino al trasferimento dei beni e risorse dallo Stato attribuisco risorse con criteri

definiti dalla Giuntadefiniti dalla Giunta

Art. 31 – Trasferimento delle risorse da Stato a RegioneArt. 31 – Trasferimento delle risorse da Stato a Regione Secondo modalità previste dalla Legge La Loggia n. 131/03Secondo modalità previste dalla Legge La Loggia n. 131/03

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prima attuazioneprima attuazione

programmazione unitaria della rete dei servizi in una logica di programmazione unitaria della rete dei servizi in una logica di governancegovernance

definizione del sistema complessivo degli standard definizione del sistema complessivo degli standard (professionali: QRSP; formativi: Repertorio e SFM tecnico-(professionali: QRSP; formativi: Repertorio e SFM tecnico-professionali e di base; standard di cetificazione)professionali e di base; standard di cetificazione)

raccordo con USR e USP per esercizio funzioni gestionali, raccordo con USR e USP per esercizio funzioni gestionali, amminisrative e programmatorieamminisrative e programmatorie

Quota regionale dei piani personalizzati di studioQuota regionale dei piani personalizzati di studio

implementazione del Valutatore indipendente e implementazione del Valutatore indipendente e dell’Osservatoriodell’Osservatorio

sistema “dote”sistema “dote”

nuova sperimentazione del sistema di IeFPnuova sperimentazione del sistema di IeFP

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prima attuazioneprima attuazione

atti:atti:

- ““Indicazioni regionali per l’offerta formativa” - e “Procedure relative allo svolgimento Indicazioni regionali per l’offerta formativa” - e “Procedure relative allo svolgimento delle attività formative” (ex art. 22, LR n. 19/07) - DGR n. VIII/6563delle attività formative” (ex art. 22, LR n. 19/07) - DGR n. VIII/6563

- Accreditamento servizi IFP (ex art. 26, LR n. 19/07) – DGR n. VIII/6273 e succ. Accreditamento servizi IFP (ex art. 26, LR n. 19/07) – DGR n. VIII/6273 e succ. DecretiDecreti

- Osservatorio Istruzione Formazione e Lavoro ( art. 6, LR n. 22/06)Osservatorio Istruzione Formazione e Lavoro ( art. 6, LR n. 22/06)

- Valutatore Indipendente (art. 17, RL n. 22/06 e art. 27, RL n. 19/07)Valutatore Indipendente (art. 17, RL n. 22/06 e art. 27, RL n. 19/07)

- Sistema di certificazione (ex art. 10, LR n. 19/07)Sistema di certificazione (ex art. 10, LR n. 19/07)

- Repertorio dell’offerta di IFP (ex art. 22, LR n. 19/07) – DDG n. 244/09Repertorio dell’offerta di IFP (ex art. 22, LR n. 19/07) – DDG n. 244/09

- Quadro regionale degli standard professionali – DDUO n. 8486/08Quadro regionale degli standard professionali – DDUO n. 8486/08

- Indirizzi e criteri per la programmazione dei servizi educativi di Istruzione e Indirizzi e criteri per la programmazione dei servizi educativi di Istruzione e Formazione - DCR n. VIII/528Formazione - DCR n. VIII/528

- Indirizzi per la quota regionale dei piani di studio (ex art. 9, RL n. 19/07)Indirizzi per la quota regionale dei piani di studio (ex art. 9, RL n. 19/07)

- Dote scuola 2009-10 (DGR n. 974/09)Dote scuola 2009-10 (DGR n. 974/09)

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la programmazione dei servizi essenziali servizi essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione comprende:

l’offerta dei percorsi di istruzione e formazione; l’insieme dei servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense,

fornitura dei libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonchè l’educazione stradale, musicale e della salute.

la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità di intervento, indirizzi, gli obiettivi, le priorità di intervento, quali fattori che costituiscono la base per la programmazione di tutti i servizi territoriali effettuata tramite i Piani Provinciali

programmazione dell’offertaprogrammazione dell’offerta

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Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi;

la proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

gli indirizzi e i criteri comprendono anche indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.

alle Province e ai Comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla Regione, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;

acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le Province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.

programmazione dell’offertaprogrammazione dell’offerta

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elaborazione della proposta di Piano Provinciale per ambiti territoriali, di concerto tra Provincia, Comuni, altri EE.LL., Istituzioni scolastiche e formative autonome

contenuti della proposta di Piano Provinciale: fabbisogni territoriali identificazione e quantificazione target beneficiari della Dote risultati attesi in relazione agli obiettivi regionali gamma di servizi specifici per ciascuno di essi costi e relative fonti di finanziamento

condivisione e negoziazione con la Regione della proposta di Piano Provinciale: la partecipazione delle risorse regionali ai diversi piani provinciali è definita in base al contributo previsto per il raggiungimento dei risultati attesi per ciascun obiettivo strategico

il Piano regionale che ne consegue coordina e guida l’attuazione delle politiche da parte di tutti i soggetti istituzionali

programmazione dell’offertaprogrammazione dell’offerta

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centralità degli obiettivi e dei risultati attesi: programmazione dei servizi strettamente orientata al raggiungimento dei risultati attesi previsti dagli obiettivi strategici

partenariato istituzionale: programmazione territoriale degli enti locali e condivisione dei risultati

integrazione degli strumenti e delle risorse: le risorse disponibili dei diversi soggetti istituzionali sono orientate in logica di sistema, attraverso una programmazione unitaria

da centralità dell’offerta a centralità della domanda: la programmazione passa dalla logica delle promozione dell’offerta a quella del sostegno della domanda

distinzione tra Programmazione e Attuazione: distinzione tra livello programmatorio, attuazione delle politiche, amministrazione e gestione → suddivisioni di tali responsabilità in capo a diversi soggetti istituzionali in relazione alle differenti tipologie di intervento

come cambia la programmazionecome cambia la programmazione

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1.1. obiettivi strategici obiettivi strategici indicatori e risultati attesi ambiti di intervento insieme degli strumenti

2.2. opzioni chiaveopzioni chiave

3.3. criteri per elaborazione, condivisione e realizzazione di criteri per elaborazione, condivisione e realizzazione di piani provincialipiani provinciali

1.1. risorse economiche regionalirisorse economiche regionali

indirizzi e criteri regionaliindirizzi e criteri regionali

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““che cosa”che cosa”

incrementare il livello di qualificazione dei giovani in diritto dovere di istruzione e formazione

favorire il successo scolastico e formativo e ridurre i fenomeni di dispersione e ritardo

sostenere la crescita del capitale umano regionale e l’invecchiamento attivo della popolazione

NB: ogni obiettivo si misura con indicatori e risultati attesiogni obiettivo si misura con indicatori e risultati attesi

obiettivi strategiciobiettivi strategici

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““dove” – “attraverso che cosa”dove” – “attraverso che cosa”

diversi ambiti di intervento e/o insieme di azioni attivabili finalizzate al diversi ambiti di intervento e/o insieme di azioni attivabili finalizzate al raggiungimento dei risultati attesi:raggiungimento dei risultati attesi:

percorsi di istruzione percorsi di IFP sostegno inserimento diversamente abili edilizia scolastica servizi di supporto accessori interventi di diritto allo studio ecc…

ambiti di interventoambiti di intervento

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““come”come”

programmazione basata sul continuum di conoscenza e valutazione: Osservatorio, Accreditamento, Valutatore indipendente;

integrazione delle risorse e dei sistemi; partenariato istituzionale e sociale: condivisione, corresponsabilità,

compartecipazione; la Dote: programmazione per target groups e identificazione di

specifici servizi + libertà di scelta tra i soggetti erogatori autonomia e responsabilità della rete dei soggetti erogatori

opzioni chiaveopzioni chiave

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Il quadro nazionaleIl quadro nazionale

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Federalismo fiscaleFederalismo fiscale

Riforma (assestamento) degli ordinamenti Riforma (assestamento) degli ordinamenti

Definizione del Quadro nazionale delle qualifiche (2010?)Definizione del Quadro nazionale delle qualifiche (2010?)

Definizione del quadro nazionale degli standard (TNU)Definizione del quadro nazionale degli standard (TNU)

Attuazione Titolo V°Attuazione Titolo V°

un quadro complessoun quadro complesso

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Titolo V°Titolo V°

nesso autonomia / attuazione Titolo V° nesso autonomia / attuazione Titolo V° trasferimento ai sensi:trasferimento ai sensi:

- DPR 112/98- L. 131/03

tracciato:tracciato:- DLgs 226/05- “Attuazione del Titolo V della Costituzione per il settore istruzione -

Master Plan delle azioni” (Conferenza delle Regioni, 14-12-2006)- Proposta per l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e P.A. avente ad

oggetto “finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V° Cost, per quanto concerne la materia Istruzione” (C.R., 8 aprile 2008)

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“Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.”

DLgs. n. 226/05, art. 28, c. 5DLgs. n. 226/05, art. 28, c. 5

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siglata in Conferenza Presidentisiglata in Conferenza Presidenti

Gruppo tecnico della IX ConferenzaGruppo tecnico della IX Conferenza

avviato iter di confronto in tecnica della Conferenza avviato iter di confronto in tecnica della Conferenza UnificataUnificata

IntesaIntesa

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individuazione dei tempi e dei modi per il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli Enti locali alla luce dei nuovi criteri costituzionali di riparto della funzione legislativa in materia di istruzione;

fissazione dei tempi e delle modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle nuove funzioni e del collegamento tra tale trasferimento e la data di inizio dell’esercizio delle nuove funzioni;

congruente definizione dei tempi e dei modi di ridefinizione dell’amministrazione scolastica periferica;

modulazione del raggiungimento degli obiettivi secondo diverse velocità, dipendenti dallo stadio dell’organizzazione regionale;

definizione di condizioni e modalità per la attuazione della sperimentazione di cui all’articolo 2, commi 417-425 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

obiettiviobiettivi

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iter L. 131, art 7iter L. 131, art 7

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalita' previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni d spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

iter L. 131/03iter L. 131/03

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Il Consiglio di Stato richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2004 ribadendo che in materia di programmazione scolastica e della relativa gestione amministrativa “compito dello Stato sia solo quello di fissare principi, cosicché una eventuale disciplina di dettaglio deve cedere a seguito della sopravvenienza della relativa disciplina regionale”.

 

Per questo motivo il Consiglio di Stato dichiara non conforme al dettato costituzionale e chiede che sia modificato il regolamento, inserendo laddove si assegna all’USR il compito di ripartire le consistenze organiche a livello provinciale (articolo 2 c. 5 e art. 5 c. 1) la seguente previsione: “La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace sino all’adozione da parte della Regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.”

parere del Consiglio di Stato su parere del Consiglio di Stato su regolamenti dimensionamento e primo regolamenti dimensionamento e primo ciclociclo

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per il personale docente ed ATA si prevede la per il personale docente ed ATA si prevede la modalità del trasferimento “funzionale”modalità del trasferimento “funzionale”

per l’eventuale trasferimento delle Istituzioni e del per l’eventuale trasferimento delle Istituzioni e del personale occorrono ulteriori passaggi normativi personale occorrono ulteriori passaggi normativi (ridefinizione dello status giuridico del personale e delle Istituzioni; soluzione diversa da quella dell’art. 144, Dlgs. 112/98)

personale e Istituzionipersonale e Istituzioni

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una piccola cosa, ma di carattere strategico anche per una piccola cosa, ma di carattere strategico anche per l’autonomia:l’autonomia:

unitarietà dell’offerta di IeFP, nell’ambito della programmazione regionale

assunzione dell’esercizio delle competenze gestionali amministrative (in collaborazione con USR)

attribuzione di organici funzionali e maggiore flessibilità (deroga a parametri attuali)

contrattazione decentrata: premiare qualità ed eccellenza

Intesa Gelmini FormigoniIntesa Gelmini Formigoni