Progetti di legge per asili nido ed autonomia scolastica del PD LOMBARDO

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PROGETTO DI LEGGE n. 14/2010 "NORME PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA D'OFFERTA DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" RELA ZIONE In attesa che il Parlamento provveda ad attuare la ri forma de ll a legge n. 10 44 del 197 1, è quanto mai necessario che la R eg ione Lombardia, ne ll ' esercizio de ll a propria potestà legislativa , adotti un proprio provvedimento per disciplinare il sistema d'offerta deg li asili nido e dei servizi per la prima inf anzia, pubblici e privati, destinati a ll e bambine e ai bambini di età c ompr esa tra i tre mesi ed i tre anni presenti s ul territorio de ll a Lombardia. Il Progetto di Legge reg ionale " No rme per lo sviluppo del sistema d'offerta deg li asili nido e dei servizi per la pr im a infanzia" ne ll 'ambito dei principi e dei li velli essenzia li determinati da ll o Stato, nonché da ll a recente l. 1'. 14 di ce mbre 2004 n. 34 - Politiche regiona li per i mino ri - ha la fi nalità di defi ni re i criteri e le moda li tà di rea li zzazione e di sviluppo dei servizi territo ri a li per la prima in fanzia. Infatti, il PDL ri conosce i diritti soggettivi dei cittadini che ri chiedono prestazioni esigibili dal sistema deg li asili nido e dei servizi per la prima infanzia: un sistema configurato da unità d'offerta presenti sull' intero territo ri o lombardo e che si caratte ri zza con la valorizzazione de ll a pluralità de ll e proposte educa ti ve, con forme di fl essibilità organi zzati va e gestionale, con l' uniformità deg li accessi, l'essenzia li tà e omogeneità de ll e prestazioni. No nostante che neg li anni '90 ci sia stata una fo rte attenzione a ll e pro bl ema ti che de ll'in fa nzia e de ll a fa mi g li a, in pa rticolare con l'appro vaz ione de ll a legge 285/97 e il relativo fi nanziamento, lo Stato non ha pi ù invece ri fi nanziato la legge n. 10 44 del 1971, recante la disciplina fo nd amentale per l'i stituzione di asili-nido c omuna li con il concorso de ll o Stato, e la realizzazione dei servizi è avvenuta solo con l'imp eg no e le ri sorse d eg li enti locali e de ll e agenzie e du cati ve del terzo settore. (La l. 104 417 1 prevedeva di istituire n. 3.800 nidi pubblici, obiettivo non raggiunto: attualmente sono attivi, inf atti , circa di 2.400 asili pubblici). C iò ha comporta to che sul territorio lombardo si è nel tempo reali zzato un sistema di servizi molto eterogeneo, con li velli di buona qualità in alcune prov ince o in alcuni ambiti territ or iali, mentre in altri ambiti, in particolare nei picco li comuni, c'è una carenza, se non una totale assen za , di servizi e di specifiche pr estazioni. Infatti, come ri sulta da ll a stessa indagine del D.G. Fa mig li a e Solida ri età Sociale della Reg ione Lomb ardia (giugno, 2004) il quadro dell'offerta dei nidi e micronidi nei confronti della popolazione in fa ntile complessivamente residente in Lomb ardia, pur essendo migliorata rispetto alla rilevazione 2000, è ancora limitata e non risponde alle richieste de ll e famig li e co prendo il 10% de ll 'utenza potenziale (nel 2002 il totale de ll a popolazione tra zero e due anni, in Lomb ardia, era pa ri a 252. 855 bambini. L'offerta dei posti per lo stesso anno è pari a 25. 107 con un conseguente indice di offerta corrispondente al 9,93% ri spetto a ll a popolaz ione di riferimento). E' quindi evidente la necessità di garantire un li ve ll o omogeneo d eg li interventi nei confronti de ll a prima infanzia, anche per tutelare le bambin e e i bambini e le loro famig li e da possibili forme di esclusione sociale, riconoscendo nel sistema deg li asili nido e dei servizi per la prima infanzia non solo una specifica funzione educati va ma anche una funzione di tutela sociale che pu ò contrastare i fenome ni che de ri vano dal disagio e dalle forme multidimensionali di povert à.

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PROGETTO DI LEGGE n. 14/2010 "NORME PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA D'OFFERTA DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA". PROGETTO DI LEGGE N. 0446 "Interventi per la qualificazione del sistema di istruzione e per la valorizzazione delle autonomie scolastiche in Lombardia."

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PROGETTO DI LEGGE n. 14/2010

"NORME PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA D'OFFERTA DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA"

RELAZIONE

In attesa che il Parlamento provveda ad attuare la ri fo rma della legge n. 1044 del 1971, è quanto mai necessario che la Regione Lombardia, nell ' esercizio della propria potestà legislativa, adotti un proprio provvedimento per disciplinare il sistema d ' offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, pubblici e privati , destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni presenti sul territorio dell a Lombardia .

Il Progetto di Legge regionale "Norme per lo sviluppo del sistema d 'offerta degli as ili nido e dei servizi per la prima infanzia" nell ' ambito dei principi e dei li velli essenziali determinati dallo Stato, nonché dall a recente l. 1'. 14 di cembre 2004 n. 34 - Po litiche regionali per i minori - ha la fi nalità di defi ni re i criteri e le moda li tà di realizzazione e di sviluppo dei servizi territori ali per la prima infanzia.

Infatti , il PDL riconosce i diritti soggettivi dei cittadini che ri chiedono prestazioni esigibili dal sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia: un sistema configurato da unità d 'offerta presenti sull ' intero territorio lombardo e che si caratterizza con la valorizzazione dell a pluralità delle proposte educative, con fo rme di flessibilità organizzativa e gestionale, con l ' uni fo rmità degli access i, l' essenziali tà e omogeneità de ll e prestazioni .

No nostante che negli anni ' 90 ci sia stata una fo rte attenzione alle problemati che dell'infa nzia e de ll a famigli a, in parti co lare con l ' approvazione della legge 285/97 e il relativo fi nanziamento, lo Stato non ha pi ù invece rifi nanziato la legge n . 1044 del 197 1, recante la disciplina fondamentale per l'i stituzione di as ili-nido comunali con il concorso dello Stato , e la realizzazione dei servizi è avvenuta so lo con l' impegno e le ri sorse degli enti locali e delle agenzie educative del terzo settore. (La l. 104417 1 prevedeva di istituire n. 3.800 nidi pubblici, obiettivo non raggiunto : attualmente sono attivi, infatti , circa di 2.400 asili pubblici).

C iò ha comportato che sul territorio lombardo si è nel tempo realizzato un sistema di servizi molto eterogeneo, con li velli di buona qualità in alcune province o in alcuni ambiti territoriali, mentre in altri ambi ti, in particolare nei piccoli comuni , c ' è una carenza, se non una totale assenza, di servizi e di specifiche prestazioni.

Infatti , come ri sulta dalla stessa indagine del D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardi a (giugno, 2004) il quadro dell ' offe rta dei nidi e micronidi nei confronti della popolazione infantil e complessivamente residente in Lombardia, pur essendo migliorata rispetto alla rilevazione 2000, è ancora limitata e non risponde alle richieste delle famiglie coprendo il 10% dell ' utenza potenziale (nel 2002 il totale della popolazione tra zero e due anni , in Lombardia, era pari a 252.855 bambini. L' offerta dei posti per lo stesso anno è pari a 25. 107 con un conseguente indice di offerta corri spondente al 9,93% ri spetto alla popolazione di riferimento).

E' quindi evidente la necessità di garantire un live llo omogeneo degli interventi nei confronti della prima infanzia, anche per tutelare le bambine e i bambini e le loro famiglie da possibili forme di esclusione sociale, riconoscendo nel sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia non solo una specifica funzione educativa ma anche una funzione di tutela sociale che può contrastare i fenomeni che derivano dal disagio e dalle forme multidimensionali di povertà.

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E ' anche importante ricordare che lo sviluppo di un sistema dei servizi per la prima infanzia, realizzato dai Comuni anche con il concorso di diversi attori sociali, si deve necessariamente raccordare con gli altri sistemi dei servizi alla persona che formano il welfare lombardo negli ambiti della salute, dell ' assistenza e dell ' educazione.

Il PDL, nell 'affermare il valore educativo e sociale del sistema degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, sancisce il carattere di universalità del sistema pubblico, a cui partecipano o possono partecipare anche soggetti privati accreditati , ricomprendendo le unità d ' offerta di tale sistema tra i servizi alla persona e alla comunità, eliminando la vecchia classificazione di servizi pubblici a domanda individuale, di cui alla legge 26 aprile 1983 n. 131.

Il PDL nel definire il sistema dei servizi a favore della prima infanzia, che è articolato e flessibile per ri spondere anche alle esigenze della famiglia e della coppia, con ambed ue i genitori lavoratori , e che si integra con altre unità di offerta afferenti ai settori del welfare, prevede l' adozione di un Piano regionale per lo sviluppo e per la qualificazione della rete degli asili - nido e dei servizi complementari ed integrativi e la redazione, a cadenza trielmale, di uno specifico Progetto Obiettivo per la prima infanzia.

Il Piano regionale e il Progetto Obiettivo rispondono anche al compito di definire i nuovi standard e la qualità dei servizi, al fine anche di definire i criteri di autorizzazione al funzionamento e i requi siti per l' accreditamento delle agenzie educative private o dei singo li professionisti , e di osservare e di monitorare i bi sogni dell a prima infanzia.

Il PDL ri chiede che la Regione Lombardia adotti dunque anche specifiche linee guida sul tema della prima infanzia: dal corretto utilizzo delle risorse ali ' appropriatezza dell e prestazioni, dall a definizione di indicatori di problematicità e di qualità, fino alla garanzia nei confronti dei cittadini dell ' es igibilità delle prestazioni in ambito sociale ed educativo .

Il PDL individua poi nei Comuni i soggetti a cui riconoscere e affidare i compiti di implementare e sviluppare la rete dei servizi , ovvero quel sistema integrato e pluralista di alto interesse pubblico a favore della prima infanzia.

Il PDL assegna alla Regione il compito di programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, garantendo pertanto la partecipazione e il sostegno finanziario ai Comuni e all e rappresentanze dell e famiglie e del l ' associazionismo.

La Regione si impegna pure a valorizzare, riconoscendo un aiuto finanziario , le forme di cooperazione tra Comuni , tra cui le forme consortili , per la realizzazione di asili - nido negli ambiti territoriali carenti o assenti di servizi.

La Regione Lombardia adotta, infine, un Piano regionale straordinario al fine di garantire entro il 20 10 asili nido e servizi per la prima infanzia. secondo i parametri dell 'Unione Europea (Lisbona, 2000) , in ogni comune lombardo, e in particolare nei comuni di piccole dimensioni e negli ambiti carenti.

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PI{OGETTO DI LEGGE N. 0446 "Interventi per la qualificazione del sistema di istruzione e per la valorizzazione delle autonomie scolastiche in

Lombardia."

Relazione

L'articolo 117 della Costituzione ha attribuito alle Regioni potestà legislativa concorrente su tutta l'istruzione e ha riconosciuto valore costituzionale all'autonomia scolastica. E' all'interno di questo quadro che si colloca il presente disegno di legge regionale sottolineando, da un lato, la necessità di una specifica azione della Regione volta alla qualificazione del sistema di istruzione lombardo approfondendo ed allargando quanto previsto dalla lo r. 19/2007 e affrontando, dall'altro lato, il problema della rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, nell'obiettivo della valorizzazione e del potenzia mento dell'autonomia scolastica e del suo ruolo nella definizione e attuazione delle politiche scolastiche a livello regionale e territoriale. Dopo l'articolo 1 che enuncia gli obiettivi del progetto di legge, l'articolo 2:

al comma 1 individua ed elenca un complesso di azioni finalizzate alla progressiva e costante qualificazione del sistema di istruzione lombardo, azioni promosse dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in accordo con gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, l'Ufficio scolastico regionale; al comma 2 prevede che sulla base delle azioni individuate nel comma precedente e della valutazione dei loro esiti, la Regione proponga allo Stato progetti per l'attribuzione di forme di autonomia delle istituzioni scolastica più estese, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 275/99.

Gli articoli 3, 4, 5 affrontano la questione della rappresentanza delle istituzioni scolastiche, delle forme attraverso cui consolidarla, del ruolo delle istituzioni scolastiche rispetto alla definizione ed attuazione delle politiche sco lastiche. La scelta che il progetto di legge compie (comma 2 dell'articolo 3) è quella della valorizzazione delle Associazioni tra scuole regolarmente costituite, ciò tenendo conto, da un lato, della potestà autonoma delle istituzioni scolastiche a darsi una propria organizzazione e, dall'altro, della concreta esperienza lombarda dove nel corso degli anni sono sorte Associazioni a livello provinciale e Federazioni tra Associazioni a livello regionale. Il progetto di legge prevede che il riconoscimento delle Associazioni sia attuato dalla Regione con proprio regolamento sulla base di alcuni criteri indicati al comma 3: numero degli associati, rappresentatività territoriale, rappresentatività delle diverse tipologie di scuole. Per quanto riguarda le forme attraverso cui valorizzare e dare ruolo all'autonomia scolastica, l'articolo 3, comma l, prevede l'istituzione da parte della Regione della Consulta regionale e l'istituzione da parte delle Province, sulla base di indicazioni regionali, delle Consulte provinciali. La Consulta regionale e quelle provinciali sono finalizzate a garantire la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alla definizione e gestione delle politiche scolastiche in ambito regionale, provinciale e territoriale, alla definizione ed attuazione della Programmazione dei servizi di cui all'art. 7 della lo r. 19/2007, nonché alla attuazione degli interventi e delle azioni indicate al precedente articolo 2. La composizione della Consulta regionale (articolo 4) è demandata ad un apposito regolamento reg ionale, garantendo la rappresentanza delle Consulte provinciali. Infine, l'articolo 5 elenca modifiche alle leggi regionali 22/ 2006, 138/2009, 19/2007 finalizzate a garantire la presenza delle istitu zion i sco lastiche autonome nei vari organismi di consultazione previsti nelle leggi in oggetto.

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PROGETTO DI L EGG E N. 0446 "I nterventi per la qu alificazione del sistema di istruzione e per la valorizzazione delle a utonomie scolastiche in

Lombardia."

Articolo 1 ( Finalità)

1. La presente legge detta norme finalizzate alla qualificazione del sistema di istruzione regionale e al potenzia mento e alla valorizzazione dell'autonomia scolastica attraverso la definizione delle forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome.

Articolo 2 ( I nterventi a sostegno della qualificazione del sistema reg ionale di istruzione)

1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione del sistema di istruzione regionale. A tal fine la Regione, in accordo con gli enti locali, la Consulta regionale delle istituzioni scolastiche autonome di cui al successivo articolo 3, l'Ufficio scolastico regionale, promuove:

a) azioni e progetti volti a rendere efficaci i rapporti in verticale ed in orizzontale fra i diversi ordini e gradi di scuola, con particolare riguardo alla sperimentazione e diffusione di modelli organizzativi, gestionali e didattici per gli istituti comprensivi che la Regione intende generalizzare in tutto il territorio regionale;

b) azioni volte al potenziamento ed arricchimento dell'offerta formativa, favorendo le relazioni tra le diverse risorse (educative, formative, culturali, scientifiche, tecniche, tecnologiche e professionali) presenti nel territorio e le istituzioni scolastiche autonome;

c) azioni e progetti volti alla realizzazione del successo formativo e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

d) azioni volte alla realizzazione della pari opportunità nell'istruzione e nella formazione; e) azioni integrate di orientamento scolastico e professionale svolte dalle istituzioni scolastiche

autonome, anche in rapporto ed in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;

f) azioni volte alla qualificazione dei docenti anche in collaborazione con il sistema universitario e in accordo con l'Ufficio scolastico regionale;

g azioni volte a monitorare periodicamente lo stato degli edifici scolastici promovendo la definizione di intese tra gli enti locali e tra questi e le istituzioni scolastiche autonome per la manutenzione e la messa in sicurezza dei medesimi nonché per la fruizione dei servizi connessi all'attività didattica;

h) azioni volte alla diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti a rischio di dispersione scolastica e per la maggiore efficienza della gestione scolastica, agevolando la fruizione della rete informativa regionale a tutte le componenti del sistema formativo integrato, anche attraverso forme di partecipazione associata;

i) progetti finalizzati all'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;

j) progetti finali zzati a rafforzare l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alla sicurezza, alla tolleranza, all'intercultura.

2. La Regione, d'intesa con la Consulta regionale delle istituzioni scolastiche autonome, l'Ufficio scolasti co regionale, gli enti locali, elabora, sulla base delle azioni e delle sperimentazioni di cui al comma precedente e della valutazione dei loro esiti, propone allo Stato progetti per l'attribuzione di fo rme di autonomia delle istituzioni scolastica più estese, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 275/99.

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Articolo 3 (Valorizzazione e rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome)

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 3 della I. r. 19/2007, promuove e riconosce le forme organizzative delle rappresentanze delle istituzion i scolastiche costituite in forma di consulte regionali e provinciali, quali rappresentanze delle istituzioni sco lastiche autonome ai fini della partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome alla definizione e gestione delle politiche scolastiche in ambito regionale, provinciale e territoriale, alla definizione ed attuazione della Programmazione dei servizi di cui all'art. 7 della I. r. 19/2007, nonché alla attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, .

2 . La rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome è attuata attraverso Associazioni tra istituzioni scolastiche autonome regolarmente costituite.

3 . La Regione, con proprio regolamento, riconosce le Associazioni di cui al precedente comma 2 sulla base di criteri fondati sul numero degli associati, sulla rappresentatività territoriale a livello regionale e/o sub reg ionale e delle diverse tipologie di scuole.

Articolo 4 ( Composiz ione delle Consulte reg ionali e provinciali)

1. La composizione delle Consulte è definita in apposito regolamento regionale, contenente i criteri per la costituzione e il riconoscimento della Consulta Regionali e della Consulta provinciali.

2 . Nella composizione della Consulta Regionale deve essere comunque garantita una rappresentanza delle singole Consulte provinciali, proporzionata al numero di ist ituzioni scolastiche autonome presenti nei singoli territori provinciali .

Articolo 5 (Modifiche)

1. All'art. 7, comma 2, della I. reg. 28 settembre 2006, n. 22, è agg iunta la seguente lettera : "i) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome, designati dalla Consulta regionale delle istituzioni scolastiche autonome".

2 . L'art. 2, comma 3, lettera c) della I.r. 138/2009 è così sostituito: "due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome designati dalla Consulta regionale delle istituzioni scolastiche autonome".

3 . L'art. 6 della I. 19/2007 è così integrato: "comma lbis: per le materie di cui all'art.5 lettera a) (programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione) e lettera d) (determinazione del calendario scolastico e relativi ambit i di flessibilità) e al commal del presente articolo, lettera a) (istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strum enti di programmazione) e lettera g) (risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche) la Regione e le Province acquisiscono il parere delle rispettive Consulte" .

Articolo 6 (Norme finanziarie )

1. Agli oneri di cu i ag li artt . 3 e 4 si provvede con risorse e stanziate con legge di bilancio, in sede di prima applicazione l'UPB 2.1.1.2.406 e finanziamento con 50.000,00 euro all'onere si provvede con la diminuzione di pari importo dell'UPB 7.4.0.2.210.

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(l) (2) (3) (4) (A) (B) Qualificazione Spesa Copertura Finanziaria

intervento SPESA Riferimento Natura spesa UPB UPB CONTINUATIVA O PDL CORRENTE IMPORTO IMPORTO I

RICO RRENTE art ..... / (art. 22 Ir 34/ 1978 comma ... .. CONTO

CAPITALE I

Organizzaz ion All'onere per il Artt. 3 e 4 Corrente 2.1.1.2.406 7.4.0.2.210 I e di finanziamento 50.000,00 50.000,00 rife rimento degli organismi degli di cui all'art. 3 si argomenti di provvede con I cui a ll 'art. 3 . e legge di bilancio

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