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ATTIVITÀ IN LUOGHI DI LAVORO CONFINATI IL RUOLO DELLO SPeSAL Dott. Luca CONVERTINI Dirigente Medico SPeSAL

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ATTIVITÀ IN LUOGHI DI LAVORO CONFINATI

IL RUOLO DELLO SPeSAL

Dott. Luca CONVERTINI Dirigente Medico

SPeSAL

Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla

ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso

molto simili tra loro che hanno evidenziato diverse criticità.

Per incidere sul fenomeno infortunistico oltre al D. Lgs 81/08 anche un

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori

autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”.

Il D.P.R. del 14.09.2011, n° 177, entrato in vigore il 23/11/2011.

Il DPR definisce le linee generali strategiche di contrasto agli infortuni relativi alle

attività in tali ambienti, di cui fa parte integrante e fondamentale la

predisposizione di buone prassi utili a indirizzare gli operatori realizzando un

manuale pratico che presenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori

in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Il manuale è rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e,

soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche

e/o manutenzione in ambienti confinati.

LA SICUREZZA IN AMBIENTI CONFINATI

Serbatoi e silos;

Recipienti adibiti a reattori;

Sistemi di drenaggio chiusi;

Reti fognarie e fosse biologiche

Cisterne aperte;

Vasche e vasche di depuratori

Camere di combustione all'interno di forni;

Tubazioni e canalizzazioni

Ambienti con ventilazione insufficiente o

assente.

ESEMPI DI SPAZIO CONFINATO

Silos stoccaggio trucioli

e polveri di legno

Silos

stoccaggio

cereali Reattori industria

chimica

Serbatoio

Manutenzione pozzo

Depuratori

ESEMPI DI SPAZIO CONFINATO

Vasca raccolta liquami Silos, serbatoi e impianti stoccaggio cereali

Camere di

vinificazione

Silos e vasi vinari

Bombole

contenenti

gas tecnici

ESEMPI DI SPAZIO CONFINATO

Aziende settore agro-alimentare (produzione di vini, prodotti

animali e vegetali conservati, vasche liquami, ecc.)

Aziende dei comparti chimico e chimico-farmaceutico, depositi

di gas e carburanti, mangimifici, ecc. con presenza cisterne,

serbatoi, vasche, linee o tecnologie lavorazione con uso di atmosfere o gas

pericolosi

Imprese che si occupano di servizi connessi alla pulizia, al

lavaggio e alla manutenzione/riparazione dei siti in questione

Realtà industriali e agricole che ospitano luoghi/ambienti

confinati

Realtà oggetto di controllo

Se

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DEFINIZIONE DI SPAZIO CONFINATO

1) NIOSH 1987 – Guida alla sicurezza in spazio confinato

Uno spazio confinato è uno spazio che ha una qualsiasi delle

seguenti caratteristiche:

• Limitate aperture per ingresso e uscita

• Condizioni sfavorevoli di ventilazione naturale

• Non è progettato per la presenza continua di lavoratori

(definizione attuale)

«Spazio confinato» uno spazio progettato con limitate aperture per

l'ingresso e l'uscita, sfavorevoli condizioni di ventilazione naturale,

che potrebbe contenere o produrre pericolosi contaminanti

dell'aria, e che non è destinato alla presenza continua di personale.

Spazi confinati includono ma non limitati a: serbatoi di stoccaggio,

sentine di navi, serbatoi di processo, pozzi, silos, vasche, reattori,

caldaie, condotti di ventilazione e di scarico, fognature, gallerie,

condotte sotterranee, pipeline.

DEFINIZIONE DI AMBIENTE CONFINATO

1) POSSIBILE PRESENZA DI

SOSTANZE E GAS DELETERI PER

LA SALUTE

2) FORNITI DI APPARECCHI DI

PROTEZIONE (DPI)

Presenza di sostanze tossiche

Possono essere inodori, insapori o

paralizzare l’olfatto

Possono essere più leggere o più

pesanti dell’aria

A volte piccole concentrazioni possono

portare a disorientamento, alla perdita

di coscienza o alla morte

ANALISI DEL RISCHIO

CONTROLLO AMBIENTALE

deficienza di ossigeno

presenza di sostanze infiammabili

presenza di sostanze nocive

Varie (organi meccanici, elettrici, scivolamenti, immissione

improvvisa di liquidi , materiale sfuso ecc…)

Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2011,

n. 260, il D.P.R. n. 177/2011

Il provvedimento introduce misure di tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori che svolgano attività in luoghi di

lavoro connotati da sospetti di inquinamento ovvero da

un rischio infortunistico particolarmente elevato

«Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei

lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti

d’inquinamento o confinati e misure nuove e più restrittive ai

fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

CAMPI DI APPLICAZIONE

2. Il presente regolamento si applica:

ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui

agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81,

e ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del

medesimo decreto legislativo.

D.P.R. n. 177/2011 Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE:

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di

inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o

lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti

requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di

valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione

delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo

21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese

familiari e lavoratori autonomi;

a)sorveglianza sanitaria;

b)formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

incentrati sui rischi propri delle attività svolte

D.P.R. n. 177/2011 Art. 2

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di

inquinamento o confinati

CHE DOMANDE SI DEVONO PORRE DAVANTI AD UNO SPAZIO

CONFINATO?

•CHI CI VA? 1, 2, 3 … lavoratori.

•CHE COSA CI VA A FARE? ispezione, manutenzione, installazione,

pulizie, ecc.

•COME CI VA? Vestito con normali DPI o con apparecchi di lavoro (es.

saldatore, elettrodi e aspiratori.

•QUANDO CI VA? Giorno/notte, stagione-microclima (compatibilità con

l’uso dei DPI)

•CHE COSA CI PUÒ ESSERE LÀ DENTRO? non solo le sostanze

chimiche ma altri rischi (ratti, ecc.)

DATORE DI LAVORO

E MEDICO COMPETENTE

SCENARI DI LAVORO

SCENARI DI LAVORO

SCENARI DI LAVORO

SCENARI DI LAVORO

AMBITI OPERATIVI Art.38 del D.Lgs.81/08

COLLABORAZIONE

E

PARTECIPAZIONE

SORVEGLIANZA

SANITARIA INFORMAZIONE E

FORMAZIONE

1. COLLABORARE alla valutazione dei rischi

2. INFORMARE di propria competenza di natura sanitaria

(riguardo alle intossicazioni e ai sintomi, primo

soccorso per specifici tipi di rischi, promozione salute

(alcool e lavoro; fumo e ambienti confinati), esito

accertamenti vista medica al lavoratore e anonime alla

riunione art.35 e evidenziazione eventi sentinella;

3. FARE visite mediche e contenuti dei protocolli sanitari

SONO AZIONI PREVISTI DALL’ART.25 DEL D. LGS. 81/08

AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE Art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08

COLLABORAZIONE:

alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il

servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della

programmazione, ove necessario, della sorveglianza

sanitaria

alla predisposizione della attuazione delle misure per la

tutela della salute e della integrità psico-fisica dei

lavoratori

all’attività di formazione e informazione nei confronti

dei lavoratori, per la parte di competenza

alla organizzazione del servizio di primo soccorso

considerando i particolari tipi di lavorazione ed

esposizione e le peculiari modalità organizzative del

lavoro

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di

promozione della salute, secondo i principi della

responsabilità sociale

alla programmazione del controllo dell’esposizione dei

lavoratori

SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

insieme degli atti medici

finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,

in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro

Questionari clinici

Esami strumentali

Indagini di laboratorio

Indagini diagnostiche

Consulenze specialistiche

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all’esposizione professionale

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi

SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

PROTOCOLLO SANITARIO

va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1)

definito dal medico competente

in funzione dei rischi specifici presenti in azienda

tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

(art.25, comma 1 lettera b)

Es. per saldatore = spirometria e monitoraggio biologico dei metalli nelle urine

Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati

rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)

SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

PROTOCOLLO SCIENTIFICI PIÙ AVANZATI

HSE Inglese = non cita un protocollo sanitario specifico ma consiglia la valutazione della claustrofobia e l’adattabilità dei DPI

NIOSH Stati Uniti =esame fisico prima di entrare a lavoro

In FRANCIA = autorizzazione sanitaria medica a uso dei DPI

In IRLANDA = Alcune funzioni dovranno essere sconsigliate

Verifica se ci sono elementi di rischi e se questi possono entrare in

contatto con il lavoratore e dare luogo a malattie.

Individuare i fattori individuali e legati all’età, alla corporature, sanitari

specialistici previsti per i lavoratori, mirati rischio e il meno invasivi

possibili (art. 229, comma 4)

SOPRALLUOGO IN AZIENDA Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno (lavoro statici) ma per gli ambienti confinati i luoghi spesso sono molto diversi ed è necessario arricchimento culturale

L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi

Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa

Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione

RIUNIONE PERIODICA Art.35 del D.Lgs.81/08

Dove:

Quando:

Chi partecipa:

Argomenti da

trattare:

Vanno

individuati:

nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori

nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la

convocazione di un’apposita riunione

almeno una volta all’anno

in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di

esposizione al rischio

il datore di lavoro o un suo rappresentante

L’RSPP

il medico competente, ove nominato

I’RLS

- documento di valutazione dei rischi;

- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria

- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI

- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e

dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

codici di comportamento e buone prassi

obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva

ELEMENTI DI INTERESSE PER IL MEDICO COMPETENTE

PREGRESSA ESPERIENZA: giramenti di testa, annebbiamenti, condizioni

dell’uso dei dpi;

CONDIZIONI PATOLOGICHE: claustrofobia, ansia per ambienti confinati,

attacchi di panico,

patologie respiratorie BPCO (tosse e espettorato), asma,

microclima

impegno fisico (atti respiratori, trasporto bombola)

attività notturna (diabete, epilessia)

alcool (solo edilizia per intesa del 2006

DPI: tipo di DPI (caratteristiche dei filtri)

caratteristiche fisiche (progratismo , ecc) problema di adattabilità

INTEGRITÀ: OLFATTO odore (rinite cronica o tumori)

UDITO mancato percezione di segnali di avvertimento

VISTA occhiali sotto la maschera riduzione del campo v

visivo, appannamento della maschera

TEMPISTICHE DI TOLLERABILITÀ: intervento mai oltre 1 ora normalente

15/20 minuti.

FARMACI: che possono inteferire (ansiolitici, tussigeni ecc)

RIUNIONE PERIODICA Art.35 del D.Lgs.81/08

Dove:

Quando:

Chi partecipa:

Argomenti da

trattare:

Vanno

individuati:

nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori

nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la

convocazione di un’apposita riunione

almeno una volta all’anno

in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di

esposizione al rischio

il datore di lavoro o un suo rappresentante

L’RSPP

il medico competente, ove nominato

I’RLS

- documento di valutazione dei rischi;

- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria

- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI

- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e

dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

codici di comportamento e buone prassi

obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva

1. REQUISITI della INFORMAZIONE & FORMAZIONE:

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di

tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per

attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,

• specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di

tali attività,

• oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

???? I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che

precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli

articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non

oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;

Art. 2

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di

inquinamento o confinati

1. INFORMAZIONE DA PARTE del D.L. COMMITTENTE

Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività

lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla

impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle

medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere

puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro

committente

• sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare,

• su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti

dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro,

• e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla

propria attività.

L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo

sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle

informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

D.P.R. n. 177/2011 Art. 3

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti

sospetti di inquinamento o confinati

3. PROCEDURE DI LAVORO, SOCCORSO E EMERGENZA

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento

o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una

procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove

impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti

confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di

coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario

nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata

dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul

lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81.

D.P.R. n. 177/2011 Art. 3

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti

sospetti di inquinamento o confinati

1. Valutazione dei rischi specifica per ciascun ambiente confinato

considerato e per il tipo di lavoro previsto

2. Individuazione operatori addetti all’intervento e di un supervisore/preposto

3. Misure di Prevenzione e Protezione Tecniche Organizzative e

Procedurali previste per effettuare l’intervento (segnaletica, dispositivi di

misurazione e bonifica, sistemi di comunicazione, controllo e allarme, DPI)

4. “Effettività” della formazione/informazione per gli addetti individuati

(contenuti della formazione, istruzioni operative);

5. Addestramento all’uso dei DPI;

Gli interventi di vigilanza e controllo

riguardano i seguenti aspetti di gestione del rischio

6. Efficienza del sistema organizzativo dell’emergenza (verifica idoneità vie

di accesso e di uscita, piano di recupero, primo soccorso);

7. La gestione dell’appalto ove presente (moduli per incarico

appalto/permesso di lavoro, ruolo del committente, corretta e completa

elaborazione del DUVRI, flusso delle informazioni)

8. La Sorveglianza Sanitaria (giudizi sanitari e cartelle sanitarie con verifica

della congruità del protocollo sanitario ai rischi specifici individuati)

9. Verifica amministrativa

In caso di riscontrate carenze si applicano le sanzioni definite

dal D. Lgs. n. 81/2008 ricollegate alle specifiche fattispecie.

Gli interventi di vigilanza e controllo

riguardano i seguenti aspetti di gestione del rischio