ATTIVITÀ IN LUOGHI DI LAVORO CONFINATI - cgilbrindisi.it · alla valutazione dei rischi con il...
-
Upload
truongmien -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of ATTIVITÀ IN LUOGHI DI LAVORO CONFINATI - cgilbrindisi.it · alla valutazione dei rischi con il...
ATTIVITÀ IN LUOGHI DI LAVORO CONFINATI
IL RUOLO DELLO SPeSAL
Dott. Luca CONVERTINI Dirigente Medico
SPeSAL
Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla
ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso
molto simili tra loro che hanno evidenziato diverse criticità.
Per incidere sul fenomeno infortunistico oltre al D. Lgs 81/08 anche un
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”.
Il D.P.R. del 14.09.2011, n° 177, entrato in vigore il 23/11/2011.
Il DPR definisce le linee generali strategiche di contrasto agli infortuni relativi alle
attività in tali ambienti, di cui fa parte integrante e fondamentale la
predisposizione di buone prassi utili a indirizzare gli operatori realizzando un
manuale pratico che presenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Il manuale è rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e,
soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche
e/o manutenzione in ambienti confinati.
LA SICUREZZA IN AMBIENTI CONFINATI
Serbatoi e silos;
Recipienti adibiti a reattori;
Sistemi di drenaggio chiusi;
Reti fognarie e fosse biologiche
Cisterne aperte;
Vasche e vasche di depuratori
Camere di combustione all'interno di forni;
Tubazioni e canalizzazioni
Ambienti con ventilazione insufficiente o
assente.
ESEMPI DI SPAZIO CONFINATO
Silos stoccaggio trucioli
e polveri di legno
Silos
stoccaggio
cereali Reattori industria
chimica
Serbatoio
Manutenzione pozzo
Depuratori
ESEMPI DI SPAZIO CONFINATO
Vasca raccolta liquami Silos, serbatoi e impianti stoccaggio cereali
Camere di
vinificazione
Silos e vasi vinari
Bombole
contenenti
gas tecnici
ESEMPI DI SPAZIO CONFINATO
Aziende settore agro-alimentare (produzione di vini, prodotti
animali e vegetali conservati, vasche liquami, ecc.)
Aziende dei comparti chimico e chimico-farmaceutico, depositi
di gas e carburanti, mangimifici, ecc. con presenza cisterne,
serbatoi, vasche, linee o tecnologie lavorazione con uso di atmosfere o gas
pericolosi
Imprese che si occupano di servizi connessi alla pulizia, al
lavaggio e alla manutenzione/riparazione dei siti in questione
Realtà industriali e agricole che ospitano luoghi/ambienti
confinati
Realtà oggetto di controllo
Se
tto
re R
ice
rca
, C
ert
ific
azio
ne
e V
eri
fica
- D
ip. Te
rrito
ria
le d
i Ta
ran
to
DEFINIZIONE DI SPAZIO CONFINATO
1) NIOSH 1987 – Guida alla sicurezza in spazio confinato
Uno spazio confinato è uno spazio che ha una qualsiasi delle
seguenti caratteristiche:
• Limitate aperture per ingresso e uscita
• Condizioni sfavorevoli di ventilazione naturale
• Non è progettato per la presenza continua di lavoratori
(definizione attuale)
«Spazio confinato» uno spazio progettato con limitate aperture per
l'ingresso e l'uscita, sfavorevoli condizioni di ventilazione naturale,
che potrebbe contenere o produrre pericolosi contaminanti
dell'aria, e che non è destinato alla presenza continua di personale.
Spazi confinati includono ma non limitati a: serbatoi di stoccaggio,
sentine di navi, serbatoi di processo, pozzi, silos, vasche, reattori,
caldaie, condotti di ventilazione e di scarico, fognature, gallerie,
condotte sotterranee, pipeline.
DEFINIZIONE DI AMBIENTE CONFINATO
1) POSSIBILE PRESENZA DI
SOSTANZE E GAS DELETERI PER
LA SALUTE
2) FORNITI DI APPARECCHI DI
PROTEZIONE (DPI)
Presenza di sostanze tossiche
Possono essere inodori, insapori o
paralizzare l’olfatto
Possono essere più leggere o più
pesanti dell’aria
A volte piccole concentrazioni possono
portare a disorientamento, alla perdita
di coscienza o alla morte
ANALISI DEL RISCHIO
CONTROLLO AMBIENTALE
deficienza di ossigeno
presenza di sostanze infiammabili
presenza di sostanze nocive
Varie (organi meccanici, elettrici, scivolamenti, immissione
improvvisa di liquidi , materiale sfuso ecc…)
Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2011,
n. 260, il D.P.R. n. 177/2011
Il provvedimento introduce misure di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori che svolgano attività in luoghi di
lavoro connotati da sospetti di inquinamento ovvero da
un rischio infortunistico particolarmente elevato
«Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti
d’inquinamento o confinati e misure nuove e più restrittive ai
fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
CAMPI DI APPLICAZIONE
2. Il presente regolamento si applica:
ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui
agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81,
e ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del
medesimo decreto legislativo.
D.P.R. n. 177/2011 Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE:
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o
lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti
requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione
delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo
21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese
familiari e lavoratori autonomi;
a)sorveglianza sanitaria;
b)formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte
D.P.R. n. 177/2011 Art. 2
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati
Potremmo usare i robot senza problemi
Ma siamo uomini con i nostri punti di debolezza.
In sede di sorveglianza sanitaria devono venire fuori
queste debolezze, non solo per escludere dal lavoro
ma per poter dare delle indicazioni precise di lavoro o
particolari prescrizioni
CHE DOMANDE SI DEVONO PORRE DAVANTI AD UNO SPAZIO
CONFINATO?
•CHI CI VA? 1, 2, 3 … lavoratori.
•CHE COSA CI VA A FARE? ispezione, manutenzione, installazione,
pulizie, ecc.
•COME CI VA? Vestito con normali DPI o con apparecchi di lavoro (es.
saldatore, elettrodi e aspiratori.
•QUANDO CI VA? Giorno/notte, stagione-microclima (compatibilità con
l’uso dei DPI)
•CHE COSA CI PUÒ ESSERE LÀ DENTRO? non solo le sostanze
chimiche ma altri rischi (ratti, ecc.)
DATORE DI LAVORO
E MEDICO COMPETENTE
AMBITI OPERATIVI Art.38 del D.Lgs.81/08
COLLABORAZIONE
E
PARTECIPAZIONE
SORVEGLIANZA
SANITARIA INFORMAZIONE E
FORMAZIONE
1. COLLABORARE alla valutazione dei rischi
2. INFORMARE di propria competenza di natura sanitaria
(riguardo alle intossicazioni e ai sintomi, primo
soccorso per specifici tipi di rischi, promozione salute
(alcool e lavoro; fumo e ambienti confinati), esito
accertamenti vista medica al lavoratore e anonime alla
riunione art.35 e evidenziazione eventi sentinella;
3. FARE visite mediche e contenuti dei protocolli sanitari
SONO AZIONI PREVISTI DALL’ART.25 DEL D. LGS. 81/08
AZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE Art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08
COLLABORAZIONE:
alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria
alla predisposizione della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori
all’attività di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza
alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del
lavoro
alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
promozione della salute, secondo i principi della
responsabilità sociale
alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori
SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08
insieme degli atti medici
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro
Questionari clinici
Esami strumentali
Indagini di laboratorio
Indagini diagnostiche
Consulenze specialistiche
Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi
Effetti precoci sulla salute correlati all’esposizione professionale
Verifica delle misure di prevenzione dei rischi
SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08
PROTOCOLLO SANITARIO
va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1)
definito dal medico competente
in funzione dei rischi specifici presenti in azienda
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
(art.25, comma 1 lettera b)
Es. per saldatore = spirometria e monitoraggio biologico dei metalli nelle urine
Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati
rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)
SORVEGLIANZA SANITARIA Art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08
PROTOCOLLO SCIENTIFICI PIÙ AVANZATI
HSE Inglese = non cita un protocollo sanitario specifico ma consiglia la valutazione della claustrofobia e l’adattabilità dei DPI
NIOSH Stati Uniti =esame fisico prima di entrare a lavoro
In FRANCIA = autorizzazione sanitaria medica a uso dei DPI
In IRLANDA = Alcune funzioni dovranno essere sconsigliate
Verifica se ci sono elementi di rischi e se questi possono entrare in
contatto con il lavoratore e dare luogo a malattie.
Individuare i fattori individuali e legati all’età, alla corporature, sanitari
specialistici previsti per i lavoratori, mirati rischio e il meno invasivi
possibili (art. 229, comma 4)
SOPRALLUOGO IN AZIENDA Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno (lavoro statici) ma per gli ambienti confinati i luoghi spesso sono molto diversi ed è necessario arricchimento culturale
L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi
Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa
Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione
RIUNIONE PERIODICA Art.35 del D.Lgs.81/08
Dove:
Quando:
Chi partecipa:
Argomenti da
trattare:
Vanno
individuati:
nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori
nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la
convocazione di un’apposita riunione
almeno una volta all’anno
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio
il datore di lavoro o un suo rappresentante
L’RSPP
il medico competente, ove nominato
I’RLS
- documento di valutazione dei rischi;
- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria
- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI
- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e
dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
codici di comportamento e buone prassi
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
ELEMENTI DI INTERESSE PER IL MEDICO COMPETENTE
PREGRESSA ESPERIENZA: giramenti di testa, annebbiamenti, condizioni
dell’uso dei dpi;
CONDIZIONI PATOLOGICHE: claustrofobia, ansia per ambienti confinati,
attacchi di panico,
patologie respiratorie BPCO (tosse e espettorato), asma,
microclima
impegno fisico (atti respiratori, trasporto bombola)
attività notturna (diabete, epilessia)
alcool (solo edilizia per intesa del 2006
DPI: tipo di DPI (caratteristiche dei filtri)
caratteristiche fisiche (progratismo , ecc) problema di adattabilità
INTEGRITÀ: OLFATTO odore (rinite cronica o tumori)
UDITO mancato percezione di segnali di avvertimento
VISTA occhiali sotto la maschera riduzione del campo v
visivo, appannamento della maschera
TEMPISTICHE DI TOLLERABILITÀ: intervento mai oltre 1 ora normalente
15/20 minuti.
FARMACI: che possono inteferire (ansiolitici, tussigeni ecc)
RIUNIONE PERIODICA Art.35 del D.Lgs.81/08
Dove:
Quando:
Chi partecipa:
Argomenti da
trattare:
Vanno
individuati:
nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori
nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la
convocazione di un’apposita riunione
almeno una volta all’anno
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio
il datore di lavoro o un suo rappresentante
L’RSPP
il medico competente, ove nominato
I’RLS
- documento di valutazione dei rischi;
- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria
- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI
- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e
dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
codici di comportamento e buone prassi
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
1. REQUISITI della INFORMAZIONE & FORMAZIONE:
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di
tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
• specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di
tali attività,
• oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.
???? I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che
precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli
articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non
oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
Art. 2
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati
1. INFORMAZIONE DA PARTE del D.L. COMMITTENTE
Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività
lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla
impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle
medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere
puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro
committente
• sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare,
• su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti
dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro,
• e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo
sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle
informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
D.P.R. n. 177/2011 Art. 3
Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
3. PROCEDURE DI LAVORO, SOCCORSO E EMERGENZA
Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una
procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove
impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti
confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario
nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
D.P.R. n. 177/2011 Art. 3
Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
1. Valutazione dei rischi specifica per ciascun ambiente confinato
considerato e per il tipo di lavoro previsto
2. Individuazione operatori addetti all’intervento e di un supervisore/preposto
3. Misure di Prevenzione e Protezione Tecniche Organizzative e
Procedurali previste per effettuare l’intervento (segnaletica, dispositivi di
misurazione e bonifica, sistemi di comunicazione, controllo e allarme, DPI)
4. “Effettività” della formazione/informazione per gli addetti individuati
(contenuti della formazione, istruzioni operative);
5. Addestramento all’uso dei DPI;
Gli interventi di vigilanza e controllo
riguardano i seguenti aspetti di gestione del rischio
6. Efficienza del sistema organizzativo dell’emergenza (verifica idoneità vie
di accesso e di uscita, piano di recupero, primo soccorso);
7. La gestione dell’appalto ove presente (moduli per incarico
appalto/permesso di lavoro, ruolo del committente, corretta e completa
elaborazione del DUVRI, flusso delle informazioni)
8. La Sorveglianza Sanitaria (giudizi sanitari e cartelle sanitarie con verifica
della congruità del protocollo sanitario ai rischi specifici individuati)
9. Verifica amministrativa
In caso di riscontrate carenze si applicano le sanzioni definite
dal D. Lgs. n. 81/2008 ricollegate alle specifiche fattispecie.
Gli interventi di vigilanza e controllo
riguardano i seguenti aspetti di gestione del rischio