Atti istruttori Consiglio Comunale di Seveso del 28.4.2015
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8/9/2019 Atti istruttori Consiglio Comunale di Seveso del 28.4.2015
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CITTÀ DI SEVESOPROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
NOTIFICA VIA PEC
Settore: AFFARI GENERALIUfficio: SEGRETERIA
Prot. n. 8495 del 22/04/2015
Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.
Vista la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale pervenuta dal Sindaco, depositata inSegreteria;A norma di quanto prescrivono l'art. 38 e segg. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento deglienti locali, l’art. 16 e segg. dello Statuto Comunale, nonché gli artt. 43, 54, e segg. del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, La invito ad intervenire alle adunanze di primaconvocazione del Consiglio Comunale che si terranno presso l’Aula Magna della Scuola Media diVia De Gasperi per la trattazione del seguente Ordine del Giorno nei giorni sotto indicati con leseguenti modalità:
28 APRILE 2015 ore 20,30
1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 21/11/2014.
2. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
3. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.
30 APRILE 2015 ore 20,30
1. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO2014.
2. APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SEVESO E LAFONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO STUDI DILARGO 10 LUGLIO 1976.
3. RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI VIAMARSALA.
Le pratiche all’ordine del giorno saranno consultabili presso l’Ufficio Segreteria, in orari d’ufficio,nei termini di Regolamento:
a partire dal giorno 23/04/2015 quelle in discussione il 28.04.2015;a partire dal giorno 24/04/2015 quelle in discussione il 30.04.2015.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALEDott. Giorgio Garofalo
Il presente documento, firmato digitalmente, è conforme all’originale depositato agli atti.
d ll d l
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Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 24 DEL 21/11/2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con propria deliberazione n°24 del 21/11/2014 recante “ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO
COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE
SRL, ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SEVESO ED INDIRIZZO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI STESSI” manifestava il proprio indirizzo favorevole per l’adesione
al progetto illuminotecnico proposto da Enel Sole relativo l’efficientamento energetico degli
impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale, agli atti con prot. 16899 del
05/08/2014, in aderenza alle linee programmatiche dell’amministrazione in carica;
tale deliberazione, quale atto di indirizzo, è stata segnalata e dunque oggetto di attenzione da parte
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in data 25/02/2015, ha espresso un
proprio parere in merito (agli atti dell’Ente con prot.4923 del 06/03/2015) con cui sostanzialmente
chiede a questo organo consiliare di adottare iniziative atte a rimuovere le presunte violazioni
riscontrate, meglio specificando i seguenti aspetti:
a. proprietà degli impianti;
b. utilizzo delle tecnologie a Led “Archilede” e spromiscuamento degli impianti di pubblica
illuminazione;
c. ricorso all’affidamento ad Enel Sole, attraverso l’utilizzo dell’art. 57 comma 2 lettera b) del
D.lgs 163/2006 e smi;
dato atto che :
1. a seguito dell’atto di indirizzo espresso da questo Consiglio Comunale, sono state svolte analisi
tecnico/economiche in approfondimento a quanto sommariamente riportato nella succitata
deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 21/11/2014;
2. tali analisi, raffronti e verifiche, sono tutte allegate e costituiscono presupposto tecnico-
giuridico della determinazione del Funzionario del Settore LL.PP. e Patrimonio n°16 del
02/02/2015;
3. tali analisi sono state ulteriormente sviluppate anche in relazione alla Convenzione Consip
“Luce 3” divenuta efficace il 16/03/2015, ovvero successivamente all’adozione deiprovvedimenti consiliari e dirigenziali di attuazione;
Ritenuto dunque di dover meglio specificare e modificare la propria deliberazione in oggetto,
fornendo apposita documentazione integrativa ed esplicativa di quanto rilevato nel parere
dell’Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato sovra evidenziato;
Preso atto della lettera in risposta alla nota dell’Autorità citata, predisposta dal settore LLPP ed ivi
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopraccitato, che si allegano al presente atto
l t i t t t i l d ll t
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Visto l’art.134, comma 4, del Testo Unico sopraccitato;
Con voti
D E L I B E R A
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;
2) Di prendere atto del parere espresso in data 25/02/2015 dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, agli atti comunali con prot. 4923 del 06/03/2015, in relazione a cui
si precisa quanto segue:
a. Proprietà degli impianti: la delibera consiliare autorizzava l’acquisizione a valore
contabile degli impianti oggi di proprietà di Enel Sole, determinato in relazione allo stato
di consistenza dei medesimi, non indicandone i tempi. Tuttavia, tale acquisizione, quale
spesa d’investimento per il Comune, potrà avvenire solo coerentemente con il rispetto delpatto di stabilità interno imposto dal legislatore. Alla luce di ciò l’acquisizione non avviene
anteriormente all’affidamento dei lavori di riqualificazione, ma è differita ad un momento
successivo da definirsi, ed interesserà le sole porzioni di impianto non oggetto di
riqualificazione. Infatti, il valore citato in Deliberazione di Consiglio relativo
l’acquisizione, sarà oggetto di revisione alla luce dello stato di consistenza degli impianti
post-riqualificazione; è qui fondamentale evidenziare che, come chiaramente precisato
nelle offerte formulate da Enel Sole (allegati alla D.C.C. n°24/2014), le porzioni di
impianto oggetto di riqualificazione vengono ricostruite in proprietà comunale senza
esborso di ulteriori oneri. Da ciò consegue e occorre ribadire che il Comune di Seveso
acquisirà a “valore contabile” la rimanente porzione di impianti non oggetto di
riqualificazione.
b. Utilizzo delle tecnologie a Led “Archilede”e spromiscuamento degli impianti di pubblica
illuminazione: con la determinazione n°16/LLPP del 02/02/2015 sono state effettuate,
nell’ambito dell’attività di approfondimento istruttorio, tutte le valutazioni necessarie a
giustificare il ricorso all’art. 57, co. 2 lett. B). In particolare, alla determinazione del 2
febbraio 2015, è allegato un documento che, in relazione alle specifiche esigenze richieste
dal Comune, svolge un’analisi comparativa dei diversi prodotti disponibili sul mercato e da
cui emerge chiaramente che Archilede risulta essere la tecnologia migliore in termini di
consumi, efficienza luminosa, durata e vita utile. Il ricorso all’uso di tali tecnologie è
pertanto tecnicamente ritenuto valido in quanto le prestazioni che saranno raggiunterisultano essere superiori rispetto altre apparecchiature presenti sul mercato. Tali
apparecchiature risultano inoltre coperti da diritti di privativa industriale, per cui sono stati
prodotti i relativi brevetti internazionali. Inoltre, la speciale diligenza con cui
l’Amministrazione comunale ha agito nel caso in esame è peraltro confermata dalla
ulteriore comparazione che la stessa ha effettuato con l’offerta inviata da GEMMO S.p.A,
presentatasi come “aggiudicataria gara Consip Servizio Luce 3” malgrado la suddetta
offerta – nel periodo in cui era stata effettuata tale comparazione – non risultasse ancora
attiva sul portale Consip (tale offerta infatti risulta essere stata attivata solo il 16 marzo
2015). Per quanto concerne lo “spromiscuamento” degli impianti di pubblica illuminazione
citato nel parere dell’AGCM, si vuole chiarire che l’intervento di realizzazione delle nuove
linee di alimentazione, ove previste, possa essere eseguita da Enel Sole nell’ambito della
proposta progettuale avanzata, ad esclusione dell’installazione del contatore dedicato che
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distribuzione; solo tale attività (installazione del contatore dedicato) è di fatto competenza
del distributore di energia elettrica. Ciò è specificato nel progetto preposto e recepito con
deliberazione consiliare n°24 del 21/11/2014 (cfr punto 4.2, pagina 6).
c. il ricorso all’art. 57, co. 2 lett. B) è pertanto supportato in primis dal fatto che la proprietà
degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio Comunale di Seveso risulta
essere di Enel Sole e dunque nella disponibilità di un diritto esclusivo sugli stessi, e chel’acquisizione al patrimonio di tali impianti potrà avvenire solo compatibilmente con le
disponibilità di Bilancio e nel rispetto del patto di stabilità interno imposto dal legislatore.
Inoltre vengono impiegate tecnologie avanzate e coperte da diritti di privativa industriale i
cui brevetti sono stati dapprima comunicati unitamente alla proposta progettuale allegata
alla Deliberazione consiliare n°24 del 21/11/2014 e poi trasmessi in data 26/03/2015 con
prot. 6770;
3) Di dare atto che quanto sopra precisato è illustrato nella lettera in risposta al parere
dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato prot. 4923 del 06/03/2015, che dovrà
essere inviata in nome e per conto dell’organo consiliare entro il termine fissato dall’Autorità
stessa;
4) Di confermare l’indirizzo espresso con precedente deliberazione n°24 del 21/11/2014, ossia di
procedere all’acquisizione bonaria degli impianti di pubblica illuminazione di cui all’art. 25
della Legge n°27/2012, in luogo del riscatto di cui al D.P.R. 902/86, al fine di eliminare costi
aggiuntivi per eventuali contenziosi, precisando e disponendo che la stessa dovrà avvenire nei
tempi e nei modi ritenuti congrui, compatibili con le risorse di Bilancio e nel rispetto del patto
di stabilità interna. A tale scopo viene qui approvata la nuova bozza di atto di cessione, allegata
quale parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Giunta Comunale ed agli uffici
comunali di procedere secondo quanto sopra precisato;
5) Di dare mandato all’Ufficio Segreteria di procedere all’inoltro della presente deliberazione e
dei suoi allegati all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, secondo le modalità e
nei tempi specificati dalla stessa nel parere del 25/02/2015 (prot. comunale 4923 del
06/03/2015).
Con successiva votazione ______________, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
Allegati:
1) Parere Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;
2) Lettera;
3) Bozza di atto di cessione modificato;
pareri
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COMUNE DI SEVESO
(Codice Fiscale 01650780156 – Partita Iva 00720300961)
REPUBBLICA ITALIANA
********************
ATTO DI VENDITA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ENEL SOLE S.r.l.
PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEVESO E DI RISOLUZIONE
CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE IN CORSO PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI STESSI
* * * * * * * * * * * * *
L’anno duemilaquattrodici, il giorno XX del mese di XXXXXX in XXXXXX, nell’ufficio del
Segretario Generale presso il Palazzo Comunale.
Avanti a me dott. XXXXXX , in qualità di XXXXXXXX, sono comparsi:
- il sig. Marco Pessina nato a Erba (CO) il 06/03/1967, domiciliato per la carica in Milano,
Via Beruto n. 18, munito degli occorrenti poteri in forza di giusta procura rep. XXXX del
XX/XX/XXXX che interviene al presente atto in rappresentanza della società “ENEL SOLE
S.r.l.” con sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47, capitale sociale Euro 4.600.000,00,
iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 02322600541 e nel R.E.A. al n. 905977,
codice fiscale 02322600541, (in seguito denominata “Parte Venditrice”);
- il sig. XXXXXX nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica in
Seveso, presso la sede comunale, nella sua qualità di XXXXXXX e in esecuzione di
deliberazione di Consiglio Comunale XXXXXXX che interviene al presente atto in
rappresentanza del COMUNE DI SEVESO con sede in Seveso, Via Vittorio Veneto, 3/5,
codice fiscale 01650780156 (in seguito denominato “Comune” o “Parte Acquirente”).
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo,premettono che
1. A far data dal 01/08/1999, a seguito del conferimento del ramo di azienda inerente il
settore della pubblica illuminazione, Enel Sole è subentrata ad ENEL spa nella proprietà
di n. 2585 centri luminosi presenti sul territorio comunale, oltre ad essere subentrata nel
contratto di gestione dei medesimi impianti stipulato in data 03/09/1976 tra ENEL spa e
il Comune;
2. Enel Sole dalla data del suddetto subentro ha effettuato, senza soluzione di continuità, la
gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà,
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3. il Comune è attualmente proprietario della rimanente parte degli impianti di
illuminazione pubblica presenti sul proprio territorio;
4. la rete di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole ha carattere di permanenza al
suolo e contiguità con lo stesso. In particolare gli impianti di proprietà Enel Sole sono
parzialmente promiscui con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica ai privati,
per effetto della condivisione del conduttore elettrico di neutro (promiscuità elettrica)
e/o di alcuni sostegni a palo (promiscuità meccanica);
5. i n° 2585 centri luminosi di proprietà Enel Sole sono meglio identificati agli Allegati 1 e
2 rispettivamente “Elenco tabellare tipologie dei centri luminosi per Via” e “planimetrie
identificative”;
6. il Comune, nel corso degli ultimi incontri avuti con rappresentanti di Enel Sole, ha
manifestato la volontà di acquisire la proprietà degli impianti di Enel Sole di cui ai punti
1 e 2 delle premesse;
7. Enel Sole si è dichiarata disponibile a cedere la proprietà dei propri impianti di
illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale al Comune e pertanto ha inviato
al Comune una proposta di cessione dei propri impianti con nota Prot. 20294 del
09/05/2014, successivamente modificata con nota prot. 22421 del 23/10/2014;
8. il Comune ha approvato la proposta con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
21/11/2014, privilegiando di fatto l’acquisizione bonaria degli impianti di pubblica
Illuminqzione ed in subordine di procedere con il riscatto degli stessi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 9 del DPR 4/10/1986 n°902;
9. L’atto di cessione degli impianti di cui alla proposta prot. 22421 del 23/10/2014, nel
corso del procedimento ha subito delle modifihe, accettate da Enel Sole ed approvate
con la sopra citata Deliberazione Consiliare;
Tutto quanto premesso e, ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula
quanto segue:
Art. 1) Oggetto
1.1) Enel Sole vende al Comune, che accetta, gli impianti di illuminazione di cui in
premessa, per un totale di 1.048 centri luminosi (lampade, armature che le contengono ed
infrastruttura –linea- qualora separata dalla linea del Distributore), quale quota residua degli
impianti non efficientati con proposta progettuale approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n°24 del 21/11/2014;
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1.2) Il dettaglio degli impianti di cui alla presente vendita è contenuto nell’elenco
costituente l’allegato 1, nonché nelle planimetrie costituenti l’allegato 2 del presente atto. In
seno alla planimetria i centri luminosi oggetto di cessione risultano colorati in rosso.
Gli impianti oggetto del presente contratto sono da intendersi comprensivi di tutti i seguenti
accessori e apparecchiature strumentali al funzionamento dei centri luminosi di cui agli
allegati 1 e 2, di seguito elencati:
- quadri di comando e protezione degli impianti;
- bracci e sostegni ad esclusione di quelli indicati “proprietà del distributore”;
- linee elettriche di alimentazione ad esclusione di quelle indicate “proprietà del distributore”.
Art. 2) Prezzo
2.1) La presente cessione viene fatta ed accettata al prezzo di complessivi € ( )
più I.V.A. con l’aliquota del 10% ai sensi dell’art. 127-quinquies della Tabella A, Parte III,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 pari ad € ( ), per un totale di €
( ). L’importo verrà corrisposto nelle seguenti modalità:
unica soluzione, con bonifico bancario entro il ;
Art. 3) Immissione nel possesso
La Parte Acquirente viene immessa in luogo della Parte Venditrice nella proprietà, al possesso
e godimento di quanto acquistato, a far tempo da oggi, contestualmente alla sottoscrizione del
presente atto, per tutti i conseguenti effetti utili e onerosi, ai fini della gestione del servizio di
illuminazione pubblica;
Art. 4) Stato degli impianti
Gli impianti in contratto vengono venduti e acquistati a corpo, nello stato di fatto e di dirittoin cui si trovano, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessione e pertinenza, con tutte
le servitù attive e passive, quali competono alla Parte Venditrice in virtù dei titoli e del
possesso.
Poiché gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della cessione sono qualificati da Enel
Sole come “promiscui”, essendo elettricamente e/o meccanicamente connessi alla rete di
distribuzione dell’energia elettrica, il Comune prende atto che sono e restano di proprietà di
Enel Distribuzione S.p.A. le seguenti porzioni di impianto:
- le linee elettriche e i sostegni indicati di proprietà del distributore nell’allegato 1;
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- tutte le linee o manufatti della rete di distribuzione dell’energia non espressamente elencato
nell’allegato 1, tenuto conto dei confini descritti all’allegato 3.
Tali elementi saranno di fatto acquisiti al patrimonio comunale a seguito dell’intervento di
riqualificazione dei vetusti centri luminosi che prevede altresì l’eliminazione della quasi
totalità delle promiscuità di cui al precedente punto 4) delle premesse, il cui progetto è stato
redatto da Enel Sole, versato agli atti comuanli in data 05/08/2014 con prot. 16899 e
contestualmente approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n°24 del
21/11/2014;
Art. 5) Garanzia
La Parte Venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che quanto in contratto è di sua
piena ed esclusiva proprietà e libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, oneri reali e di
altra natura, diritti di prelazione di terzi, pegni, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
Art. 6) Prosecuzione gestione del servizio, approvazione offerta e pagamento debito
Con la sottoscrizione del presente contratto, Le Parti convengono che
− la cessione effettiva dell’impianto avverrà il contestualmente alla sottoscrizione del
presente atto;
− la Convenzione sottoscritta in data 03/09/1976 tra ENEL ed il Comune, trasferita ad
Enel Sole Srl a far data dal 01/08/1999, avente ad oggetto la gestione e la manutenzione
degli impianti oggetto di cessione, proseguita in termini di proroga di fatto, si intende
risolta. In ragione di ciò, si concorda che a far data dal 1°gennaio 2015 e sino alla
definizione delle procedure indicate al punto 4 del dispositivo della deliberazione di
Consiglio Comunale n° 24 del 21/11/2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto
“ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL, ESISTENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE DI SEVESO ED INDIRIZZO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI STESSI ”, la gestione dei centri luminosi immessi con la
sottoscrizione del presente atto al patrimonio comunale, rimarrà ad Enel Sole SRL al
canone unico applicato di € 38.00 oltre Iva di Legge a centro luminoso. In luogo degli
interventi di riqualificazione dei vetusti centri luminosi, secondo il progetto citato al
precedente art. 4, detto canone sarà pari ad € 30,00 oltre Iva di Legge per centro
luminoso riqualificato con tecnologia a LED.
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Art. 7) Trattamento fiscale
Le Parti danno atto che la presente vendita sconta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto soggetta a I.V.A.
Art. 8) Imposte e spese
Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente atto e alle conseguenti formalità sono a
carico della Parte Acquirente.
Art. 9) Allegati
Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti:
1) Elenco degli impianti di illuminazione;
2) Planimetria indicante l’ubicazione degli impianti;
3) Schemi identificativi confini impianti promiscui;
4) Procura Speciale;
5) Verbale di Consegna Impianti.
Del presente atto io Segretario Generale ho dato lettura alle Parti che, approvandolo e
confermandolo, con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà
delle Parti stesse.
Questo atto consta di XX pagine.
LA PARTE VENDITRICE – ENEL SOLE SRL LA PARTE ACQUIRENTE
_____________________________ _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________
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CITTÀ DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza
Prot. ……………………….
Data ……………………….
AUTORITA’ Garante per Concorrenza ed il Mercato
PEC: [email protected]
Oggetto: risposta in merito al parere formulato in data 25/02/2015 dall’AGCM, ex art. 21 bis
della legge 287/90 al Comune di Seveso.
In relazione al Vs parere del 25/02/2015 relativo alla deliberazione del Consiglio Comunale n°24
del 21/11/2014 avente ad oggetto “ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL, ESISTENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE DI SEVESO ED INDIRIZZO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI
STESSI” si vogliono comunicare a questa spett.le Autorità i seguenti riscontri.
L’affidamento da parte del Comune di Seveso dei lavori di adeguamento illuminotecnico ed
efficientamento energetico alla società Enel Sole appare, oltre che legittimo ai sensi della disciplina
in materia di appalti, ispirato a quei criteri di economicità, efficacia ed efficienza che rientrano nel
più generale principio di buon andamento della p.a.
Ciò, in particolare, per una serie di concorrenti ragioni:
L’acquisizione al patrimonio degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Enel Sole
potrà avvenire coerentemente con il rispetto del patto di stabilità interno imposto dal legislatore;
alla luce di ciò l’acquisizione non avviene anteriormente all’affidamento dei lavori di
riqualificazione, ma è differita ad un momento successivo al completamento dei lavori stessi ed
interesserà le sole porzioni di impianto non oggetto di interventi di riqualifica. Infatti, il valore
citato in Deliberazione di Consiglio relativa l’acquisizione, sarà oggetto di revisione alla luce dello
stato di consistenza degli impianti post-riqualificazione; è qui fondamentale evidenziare che, come
chiaramente precisato nelle offerte formulate da Enel Sole, le porzioni di impianto oggetto di
riqualificazione vengono ricostruite in proprietà comunale senza esborso di ulteriori oneri.
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CITTÀ DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza
In ragione di ciò, tenuto conto delle esigenze di bilancio del Comune, nella Determina Dirigenziale
del 2 febbraio 2015 di esecuzione rispetto alla Delibera del 21 novembre 2014, non è stato fatto più
alcun esplicito riferimento all’acquisto degli impianti di Enel Sole mediante contratto cessione.
Quanto sopra, inoltre, rafforza i presupposti che giustificano il ricorso all’art. 57, co. 2 lett. B)
risultando Enel Sole - come peraltro evidenziato dal Comune sia nella delibera di indirizzo che nella
determinazione esecutiva - il soggetto proprietario degli impianti al momento dell’affidamento dei
lavori e dunque nella disponibilità di un diritto esclusivo sugli stessi.
Inoltre, la delibera consiliare attenzionata dall’AGCM, sebbene si esprima con valori e
considerazioni, è un atto di mero indirizzo, destinato a divenire esecutivo solo a seguito della
successiva adozione della relativa determina dirigenziale, in aderenza alle disposizioni della
deliberazione medesima.
Prima che si fosse data esecuzione all’indirizzo consiliare, con la determina dirigenziale il Comune
ha effettuato, nell’ambito del sua attività di approfondimento istruttorio, tutte le valutazioni
necessarie a giustificare il ricorso all’art. 57, co. 2 lett. B). In particolare, alla determinazione del 2
febbraio 2015, è allegato un documento che, in relazione alle specifiche caratteristiche richieste dal
Comune, svolge un’analisi comparativa dei diversi prodotti disponibili sul mercato e da cui emerge
chiaramente che Archilede risulta essere la tecnologia migliore in termini di consumi, efficienza
luminosa, durata e vita utile. Il ricorso all’uso di tali tecnologie è pertanto tecnicamente ritenuto
valido in quanto le prestazioni che saranno raggiunte risultano essere superiori rispetto altre
apparecchiature presenti sul mercato. Tali apparecchiature risultano inoltre coperti da diritti
industriali, per cui sono stati prodotti i relativi brevetti internazionali.
Inoltre, la speciale diligenza con cui l’Amministrazione comunale ha agito nel caso in esame è
peraltro confermata dalla ulteriore comparazione che la stessa ha effettuato con l’offerta inviata daGEMMO S.p.A, presentatasi come “aggiudicataria gara Consip Servizio Luce 3” malgrado la
suddetta offerta – nel periodo in cui era stata effettuata tale comparazione – non risultasse ancora
attiva sul portale Consip (tale offerta infatti risulta essere stata attivata solo il 16 marzo 2015).
Tutto ciò non comporta ostacolo all’espletamento della futura gara per l’assegnazione del servizio
di illuminazione pubblica costituito dal costo di acquisto degli impianti.
Infine, si rileva che il ricorso ad Enel Sole anche per la riqualificazione dei pochi punti luminosi di
proprietà comunale appare giustificato da un principio di economicità, stante l’assoluta prevalenza
nel territorio comunale di impianti nella titolarità della stessa Enel Sole (92%).
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Ogni soluzione alternativa a quella praticata avrebbe comportato un maggior esborso per il Comune
in quanto avrebbe avuto come presupposto necessario – come, tra l’altro, era stato originariamente
ipotizzato - la previa acquisizione degli impianti di Enel Sole.
Si evidenzia comunque che il Comune, al fine di effettuare le proprie valutazioni, ha richiesto il
valore degli impianti ai sensi del DL 1/2012, mentre non ha mai inteso avviare la procedura di
riscatto ex R.D. 2578/1925, ritenendo tale procedura soggetta ad ulteriori costi per redazione di
perizie di stima e spese legali per la risoluzione di contenziosi. Ad ogni modo, si precisa che il
valore industriale - preso a base del calcolo dell’equo indennizzo spettante al proprietario che
subisce il riscatto - sarebbe stato, per sua stessa natura, certamente superiore rispetto al valore
contabile residuo comunicato da Enel Sole per l’eventuale cessione degli impianti, e ciò tenuto
anche conto dei diversi e più complessi criteri indicati dallo stesso legislatore per la definizione del
suddetto equo indennizzo.
Vale la pena aggiungere, in tale contesto, che l’esecuzione dei lavori di riqualificazione sarà
finanziata attraverso i risparmi energetici generati dalla soluzione che verrà installata e dalla
riduzione del canone riconosciuta in luogo della minore attività di manutenzione di cui necessita la
tecnologia a LED e dunque non si traduce in un effettiva e ulteriore voce di costo nel bilancio
comunale.
Per quanto concerne lo “spromiscuamento” degli impianti di pubblica illuminazione citato in Vs
parere, si vuole chiarire che l’intervento di realizzazione delle nuove linee di alimentazione, ove
previste, possano essere realizzate da Enel Sole nell’ambito del progetto proposto, ad esclusione
dell’installazione del contatore dedicato e dunque la definitiva separazione degli impianti
d’illuminazione pubblica rispetto la rete di distribuzione, di competenza del distributore di energia
elettrica. Tali attività, di fatto separate, sono specificate nel progetto preposto e recepito condeliberazione consiliare n°24 del 21/11/2014 (cfr punto 4.2, pagina 6).
Infine si rileva che l’iniziativa intrapresa dal Comune, come dallo stesso evidenziato nel delibera di
indirizzo, rientra nel più ampio obiettivo di procedere, una volta acquisiti gli impianti in questione,
all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, in alternativa all’adesione a CONSIP, per
l’affidamento del servizio di illuminazione, non preclusa dal e non alterata dall’attuazione degli
indirizzi consiliari.
Le considerazioni, le precisazioni e le modifiche sopra esposte sono parte integrante della
deliberazione del Consiglio Comunale n° del 28/04/2015 recante “MODIFICHE ED
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INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL
21/11/2014”, che si allega alla presente comunicazione.
L’assessorato ai LL.PP. e gli uffici competenti si rendono disponibili a fornire ulteriori chiarimenti
che riterrete utili, anche tramite un incontro.
Distinti saluti,
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Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune gestisce il servizio di igiene urbana mediante affidamento a SIB spa nell’anno 2004 che
successivamente ha ceduto il ramo d’azienda del settore ambientale a Gelsia Ambiente srl, società a
capitale pubblico indirettamente partecipata dallo stesso Comune di Seveso tramite AEB;
- Gelsia Ambiente S.r.l. è una società a capitale pubblico locale partecipata dal Comune per il
tramite di AEB e si occupa della raccolta, del trasporto e del trattamento dei rifiuti, gestendo altresì
numerose piattaforme ecologiche e, nei Comuni serviti, anche lo spazzamento stradale, manuale einformatizzato;
- con delibera d’indirizzo n. 40 adottata da questo Consiglio Comunale in data 14/12/2013 è stato
deciso di esprimere preferenza per la forma di gestione del servizio di igiene urbana a mezzo di
società mista e stabilire che essa risulti dalla trasformazione della preesistente Gelsia Ambiente srl,
tramite l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato
operativo, destinato a risultare titolare di una quota di minoranza della società medesima ;
- i Comuni che hanno adottato analogo provvedimento risultano allo stato essere: Albiate, Besana
in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cogliate,Giussano, Misinto, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Varedo, Veduggio con Colzano, Verano
Brianza, al novero dei quali potrebbero aggiungersene altri, purché il relativo atto deliberativo sia
assunto entro il momento dell’indizione della gara a doppio oggetto di cui al precedente alinea;
- degli enti locali di cui sopra, i seguenti Albiate, Briosco, Cogliate, Misinto, Renate, Triuggio,
Veduggio con Colzano, non essendo ancora soci del gruppo AEB/Gelsia, intendono procedere
all’acquisto di una partecipazione consistente in n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A., in relazione al
qual trasferimento il Comune, per quanto occorrer possa, esprime fin da subito parere favorevole e
rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione derivante da statuto;
- in occasione di un incontro svoltosi in data 23/2/15 alla presenza di Sindaci e Assessori
competenti dei Comuni predetti, Gelsia Ambiente S.r.l. ha provveduto a illustrare gli esiti degli
approfondimenti svoltisi a valle delle diverse deliberazioni assunte, e in particolare i profili di
carattere generale, sotto l’aspetto tecnico, giuridico ed economico, del progetto consistente
nell’affidamento a una società mista [la stessa Gelsia Ambiente, ad esito della procedura ad
evidenza pubblica per la selezione di partner privato operativo] del servizio di igiene urbana da
parte dei Comuni di cui al precedente alinea;
- nell’incontro predetto si è addivenuti alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, approvato inbozza con la predetta deliberazione consigliare n. 40 del 14/12/2013;
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- si è proceduto, in conformità con quanto prefigurato nella deliberazione di cui al precedente alinea,
alla costituzione di un gruppo di lavoro aperto alla partecipazione di Segretari e Funzionari dei
Comuni interessati, che è stato convocato e ha operato, in riunioni svoltesi in data 13/2, 20/2, 27/2,
6/3/15, in coordinamento con gli amministratori, i dirigenti e i consulenti di Gelsia Ambiente S.r.l.,
per gli approfondimenti richiesti e per un confronto sui contenuti della documentazione contrattuale
e di gara predisposta dalla stessa Gelsia Ambiente S.r.l.;
RITENUTO CHE
- l’operatività di Gelsia Ambiente S.r.l. si sviluppa in un ambito sovracomunale e in un’ottica di
gestione associata del servizio;
- le dimensioni di tale ambito e il carattere associato della gestione garantiscono risparmi gestionali
e consentono di realizzare miglioramenti organizzativi e di offrire nuovi servizi, come pure risulta
dimostrato dal piano industriale elaborato con riferimento al perimetro territoriale dei Comuni che
hanno manifestato, a questo momento, la volontà di far proprio il modello gestionale della società
mista risultante, ad esito della gara a doppio oggetto, dall’attuale conformazione di Gelsia Ambiente
S.r.l., e allegato alla presente deliberazione sub “A” a formarne parte integrante e sostanziale;
- tali importanti obiettivi possono essere raggiunti solo mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva,
giacché presuppongono che il servizio si sviluppi su una base territoriale sufficientemente ampia,
interessi un numero adeguato di utenti e sia affidato a un unico soggetto;
- fra i diversi modelli gestionali consentiti dall’ordinamento comunitario, l’affidamento del servizio
di igiene urbana a una società mista, all’esito della gara a doppio oggetto, relativa alla scelta di un
socio privato con compiti operativi e alla contemporanea attribuzione alla società stessa del serviziooggetto di affidamento, garantisce adeguati benefici per la comunità locale, che in sintesi consistono
nel coniugare il rispetto del principio di libera concorrenza con i risparmi gestionali e gli obiettivi di
miglioramento organizzativo e di erogazione di nuovi servizi;
ATTESO CHE
- per effetto della sentenza della Corte costituzionale 20/7/12, n. 199, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 («Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al
referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea») del d.l. n. 138/11, convertito in l. n.
148/11, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, la materia deiservizi pubblici locali è ora disciplinata dai principi desumibili dall’ordinamento comunitario, oltre
che dalla legge regionale vigente;
- in particolare, l’art. 2, c. 6 della legge regionale Lombardia n. 26/03, recante disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale, prevede che «l’erogazione dei servizi è affidata a
imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica
o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza»;
- la gara a doppio oggetto sopra menzionata risulta rispettosa dei principi in materia di procedimenti
ad evidenza pubblica, come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo da tempo di accertare,e appare dunque coerente con le indicazioni rivenienti dal diritto dell’Unione europea, come ancora
di i i d ll C i i l ( 16/7/14 199)
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- il servizio di igiene urbana è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica,
come tale soggetto alla sopra menzionata disciplina;
- l’art. 34 («Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la
valorizzazione dei beni culturali ed i comuni»), c. 20 del d.l. n. 179/12, convertito in l. n. 221/12,
prevede che l’affidamento del servizio pubblico locale (compreso quello di igiene urbana, o di suoi
singoli segmenti) deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet
dell’ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici
degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche
(se previste);
CONSIDERATO CHE
- il gruppo AEB/Gelsia dispone di un consistente e qualificato patrimonio di risorse umane e
strumentali e gode di un pregevole posizionamento nei risultati economici e qualitativi della
gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al servizio di igiene urbana, oltre che
ai servizi di distribuzione e vendita del gas metano, distribuzione e vendita di energia elettrica,
cogenerazione, teleriscaldamento, impianti fotovoltaici e servizi di gestione calore;
- l’utilizzo del modello della società mista facente perno su Gelsia Ambiente, attualmente a totale
partecipazione pubblica, consente una valorizzazione economico-patrimoniale di un operatore
industriale creato dalla libera iniziativa di enti locali dell’area brianzola, con conseguente beneficio
a favore delle amministrazioni che indirettamente detengono in esso una quota di partecipazione;
- come affermato dalla Corte Costituzionale nella sopra richiamata sentenza (16/7/14, n. 199), ildiritto dell’Unione europea consente, purché ricorrano le condizioni, l’affidamento diretto del
servizio di rilevanza economica anche a società miste, ed anzi esprimendo un vero e proprio favor
per il partenariato pubblico/privato e gli organismi misti;
- in particolare, la giurisprudenza comunitaria (e quella amministrativa nazionale, in conformità)
non esclude che, come nel caso di specie, possa essere disposto l’affidamento del servizio pubblico
a società miste, purché sia rispettata la condizione della gara ad evidenza pubblica per la scelta del
socio, con contestuale affidamento del servizio;
RITENUTO OPPORTUNO
sulla base delle precedenti considerazioni, che il modello in concreto adottato per l’affidamento da
parte del Comune e la gestione del servizio di igiene urbana sia diretto a:
1. sviluppare il servizio in un ambito sovracomunale e in un’ottica di gestione associata, al fine di
garantire risparmi gestionali, di realizzare miglioramenti organizzativi e di offrire nuovi servizi;
2. valorizzare l’alto livello organizzativo e professionale di Gelsia Ambiente S.r.l. società che opera
nel campo dell’igiene ambientale in tutte le sue diverse fasi: raccolta e trasporto delle frazioni
differenziate e non dei rifiuti urbani, sistemi di raccolta porta a porta con tecnologia RFID,
spazzamento manuale e meccanizzato del suolo, gestione delle piattaforme ecologiche e relativa
direzione tecnica smaltimento dei rifiuti differenziati e non gestione dei contributi CONAI e
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valorizzazione di rifiuti, tariffazione puntuale e non, gestione sportelli utenti sul territorio,
predisposizione piani economico finanziari, MUD, ORSO e bilanci ambientali per contro degli Enti
locali, attività di comunicazione integrata di settore;
3. assicurare, pur mantenendo il controllo pubblico del servizio, l’apertura della società al mercato,
in conformità a quanto previsto dall’ordinamento nazionale e comunitario, al fine di incentivare il
raggiungimento di ulteriori miglioramenti qualitativi ed economici del servizio stesso, a vantaggio
degli utenti;
RITENUTO CHE
- tali obiettivi risultano suscettivi di migliore attuazione attraverso il modello della società mista di
matrice comunitaria che consente di selezionare un soggetto in possesso di specifica professionalità
mediante una gara ad evidenza pubblica che assicuri il conseguimento del risultato di una
concorrenza libera (nonché del maggior vantaggio economico e di qualità del servizio per l’Ente) e
di ottenere una sinergia tra pubblica amministrazione e soggetto privato; che assicura, rispetto
all’affidamento a società individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, la possibilità di
garantire (oltre alla salvaguardia dei principi di tutela della concorrenza e all’ottenimento dei
vantaggi competitivi che discendono dall’apertura al mercato) la soddisfazione dell’interesse
pubblico al mantenimento e all’esercizio di un controllo non solo esterno, come ente affidante, ma
anche interno e organico, come partner societario sul soggetto privato selezionato per la gestione;
che permette la particolare valorizzazione dell’apporto operativo del partner privato, evitando che il
suo ruolo rimanga circoscritto al mero conferimento di capitali e garantendo, invece, l’ingresso di
un soggetto in possesso di specifiche competenze nello svolgimento dei compiti operativi connessi
alla gestione del servizio;
- il modello della società mista pubblico-privata, in precedenza disciplinato dall’art. 113, c. 5, lett.
b) del TUEL, dall’art. 23-bis, c. 2 della l. n. 133/08 e dall’art. 4, cc. 8-12 del d.l. n. 138/11,
convertito in l. n. 148/11, risulta oggi normato secondo i principi desumibili dall’ordinamento
comunitario;
- le conclusioni sin qui rassegnate escono confermate e avvalorate dalla relazione ex art. 34, c. 20
del d.l. n. 179/12, predisposta dal Funzionario incaricato e allegata alla presente deliberazione sub
“B” a formarne parte integrante e sostanziale;
- la costante e consolidata giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato ha giudicato legittimo
che i Comuni soci affidino a società a capitale interamente pubblico da essi partecipate il compito di
espletare le gare a doppio oggetto, volte a consentire l’affidamento diretto dei servizi di loro
pertinenza alle predette società, una volta rese miste ad esito delle procedure di gara in questione;
RITENUTO CONCLUSIVAMENTE
di definitivamente individuare il modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene urbana
del Comune nella società a capitale misto pubblico privato, attenendosi alle seguenti linee guida:
1. Il Comune, indirettamente socio di Gelsia Ambiente S.r.l. attraverso la propriapartecipazione detenuta in AEB, attribuisce alla stessa Gelsia Ambiente il compito di
l l l l d l i i h i à d l i
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capitale sociale, affidando alla medesima società, attualmente a totale partecipazione
pubblica, una volta trasformata in società mista, il proprio servizio di igiene urbana.
2. La gara a doppio oggetto verrà suddivisa in n. 2 lotti, con possibilità di concorrere per uno di
essi o per entrambi.
3. Il socio/i soci privato/i avrà/avranno natura operativa e sottoscriverà/sottoscriveranno, previoaumento riservato di capitale, una quota di minoranza del capitale sociale (pari al 7%, per il
primo lotto, e al 3%, per il secondo lotto), oltre al versamento di un sovrapprezzo posto a
base della gara a doppio oggetto.
4. L’affidamento da parte del Comune del proprio servizio di igiene urbana, da intendersi come
sospensivamente condizionato all’aggiudicazione della gara a doppio oggetto e
all’individuazione, per tale via, del/i socio/i privato/i, avrà una durata di 10 (dieci) anni, che
si ritiene adeguata a consentire la remunerazione del capitale investito da parte del/i
selezionando/i socio/i privato/i.
5. La partecipazione del/i socio/i privato/i deve considerarsi “a termine”, cessando alla
scadenza dell’affidamento e non potendo essere prorogata o rinnovata. Tale improrogabile
cessazione verrà stabilita nello statuto di Gelsia Ambiente S.r.l. e verrà altresì prevista negli
atti di gara, unitamente alle modalità di liquidazione della quota del socio/i privato/i.
6. Il/I socio/i privato/i eseguirà/eseguiranno direttamente con la propria organizzazione
d’impresa l’attività operativa riconducibile, quanto al lotto n. 1, al trattamento della frazione
secca residua CER 200301 proveniente dalla raccolta dei territori dei Comuni aderenti, e
quanto al lotto n. 2, al trasporto presso gli impianti di destino delle frazioni differenziate enon provenienti da alcune piattaforme ecologiche e dai centri di raccolta dei Comuni
aderenti.
7. Dovrà essere garantito il permanere in capo al Comune dei poteri di controllo previsti per
legge sull’attività operativa e sulle modalità di erogazione del servizio oggetto di
affidamento, anche per quanto concerne i compiti operativi attribuiti al/i socio/i privato/i.
8. Il Comune, in conformità e in esecuzione di quanto disposto negli atti di gara, ha la facoltà
di determinare in autonomia l’estensione e la portata del servizio relativamente al proprio
territorio, secondo quanto specificato nell’apposito Contratto di Servizio recante lecondizioni tecniche ed economiche concernenti la sua erogazione, allegato alla presente
deliberazione sub “C” a formarne parte integrante e sostanziale.
ATTESO CHE
- ai sensi dell’art. 49, c. 1 del d.lg. n. 267/00 il responsabile del servizio ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il ragioniere ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile;
- ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3 del d.lg. n. 267/00 l’organo di revisione ha espresso parere
favorevole;
Con voti favorevoli n. [•], espressi in forma palese dai n. [•] consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. DI INDIVIDUARE il modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene urbana del
Comune nella società a capitale misto pubblico privato ai sensi della vigente normativa comunitaria.
3. DI APPROVARE la relazione ex art. 34, c. 20 del d.l. n. 179/12, disponendone altresì la
pubblicazione sul sito internet del Comune, così come espressamente previsto dalla vigente
normativa di settore.
4. DI ASSEGNARE alla società Gelsia Ambiente S.r.l. il compito di espletare un’unica gara ad
evidenza pubblica per la scelta del socio privato della predetta società e per l’affidamento a essa del
servizio di igiene urbana, attenendosi alle linee guida esplicitate in premessa.
5. DI AFFIDARE alla predetta società mista, subordinatamente all’aggiudicazione della gara adoppio oggetto e all’individuazione del/i socio/i privato/i, per una durata di 10 (dieci) anni, il
servizio di igiene urbana, in conformità agli indirizzi di cui alla presente deliberazione e ai sensi
della vigente normativa comunitaria, nonché alle condizioni di cui al Contratto di Servizio quivi
specificamente approvato.
6. DI DARE ATTO che la gestione del servizio nel territorio di questo Comune deve essere
conforme agli standards qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di
sicurezza definiti nel Contratto di Servizio in misura almeno pari a quelli attuali.
7. DI ESPRIMERE fin da subito parere favorevole e DI RINUNCIARE all’esercizio del diritto diprelazione derivante da statuto, quanto al trasferimento, da parte di AEB S.p.A. e nei confronti dei
Comuni Albiate, Briosco, Cogliate, Misinto, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, e di
eventuali ulteriori altri che nel frattempo dovessero aggiungersi al percorso intrapreso, di n. 10
azioni proprie della stessa AEB S.p.A. per ciascuno dei detti Comuni.
8. DI DARE MANDATO al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Responsabili di Settore, ciascuno
per le rispettive competenze, di attuare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti
conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.
Successivamente,
con n. [•] voti favorevoli e n. [•] voti contrari espressi per [•],
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del d.lg.
n. 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLEGATO:
Allegato A “Piano industriale Gelsia Ambiente”;
Allegato B “Schema di contratto di servizio” e relativi suballegati;
Allegato C “Prezzi servizi opzionali”;
Relazione ex art. 34
Parere revisori dei Conti
pareri
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INDICE
1. PREMESSA ................................................................................................................................................. 1
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .........................................................................1
3. LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGI DI SERVIZIOPUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE ................................................................................................ 11
4. INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE AFFIDANTE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENEAMBIENTALE ............................................................................................................................................. 12
4.1 Ente affidante: il Comune di Seveso ............................................................. ................................................ 12 4.2 Il Gestore del Servizio: Gelsia Ambiente Srl.......................................................... ...................................... 13 4.3 Raccolta e trasorto dei rifiuti urbani ed assimilati a!li urbani: il Contratto di servizio...................... 16 4.4 "e caratteristic#e del servizio inte!rato er la !estione dei rifiuti urbani ed assimilati a!li urbani ...16 4.$ Codice etico ................................................... ............................................................. ...................................... 21 4.% Certificazioni IS& ................................................... ............................................................. ............................ 22
!. L’ANALISI DELL’ECONOMICIT" DELLA GESTIONE OPERATA DA GELSIA AMBIENTE
SRL CON RIFERIMENTO ALL’INTERO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE......................................................................................................................................................................... 23
#. COMPENSAZIONI ECONOMICE ................................................................................................. 31
7. CONCLUSIONI ..................................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
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procedere all’affidamento del relativo servizio al gestore unico. 789 :noltre, la competenza comunale è stataconservata dall’art. $*' del ./gs. n. $"#!#00 fino all’istituzione dell’6utorit d’6mbito e al conseguenteaffidamento al gestore unico. 1ertanto dopo il $ dicembre #00 legittiaente un oune3 nell#attesadell#istituzione dell#Autorit& d#A!ito3 $ro%ede a un nuovo a44idaento %on gara ;ARCamania* Salerno* sez. I* 23 settembre 2)1)* n. 11),,8.
rattasi di considerazioni ancora del tutto valide e erfettamente alicabili alla eculiaresituazione in cui versano i Comuni della Re!ione "ombardia la 5uale* come detto* non #arovveduto a istituire alcun ambito territoriale nel settore dell7i!iene ambientale* mantenendoertanto invariata la facolt de!li enti locali di rocedere* fino a tale momento* e autonomamente*all7adozione di tutte le scelte or!anizzative del servizio ritenute i oortune.
2.4. L#a44idaento del servizio da $arte del singolo oune
2.4.1. Come detto* l7affidamento della !estione del servizio di i!iene ambientale continua a essereuna funzione di settanza dei sin!oli Comuni.
/i recisamente* anc#e in considerazione del fatto c#e* a termini del terzo comma dell7art. 13* d.l.n. 1$)?2)13* !li 9affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea sono destinati ascadere alla data del 31 dicembre 2)14* si u@ concludere nel senso c#e i Comuni siano allo statoienamente le!ittimati a rovvedere* in via autonoma* a un nuovo affidamento del servizio* nelrisetto delle modalit di !estione c#e l7ordinamento o!!i ammette.
In sostanza* il servizio di i!iene ambientale* in tali casi* otr essere affidato secondo uno deise!uenti sc#emi:
(i& rocedura di !ara nel risetto dei rincii del rattato di funzionamento dell7nioneEuroea6
(ii& societ mista con socio oerativo* secondo le indicazioni comunitarie in materia diartenariato tra ubblico e rivato* er come receite dalla !iurisrudenza nazionale ;cfr . in art.Cons. St.* ad. len.* 3 marzo 2))(* n. 16 Cons. St.* sez. II* arere del 1( arile 2))+* n. 4$%86
(iii& societ in -ouse* nel risetto dei re5uisiti individuati dalla !iurisrudenza comunitaria.
2.4.2. >a er comletezza so!!iunto c#e la ossibilit er il sin!olo Comune di disorre in roriol7affidamento del servizio di i!iene ambientale* nelle more della definizione de!li ambiti territorialiottimali e della successiva istituzione o desi!nazione dei relativi enti di !overno* u@ iuttostoc#iaramente evincersi anc#e dalle modific#e introdotte in sede di conversione del rimo commadell7art. 13* d.l. n. 1$)?2)13.
Il relativo testo* nella versione ori!inaria del decreto le!!e* cosH testualmente disoneva: 9$. :n
deroga a quanto previsto dall’articolo ), comma #$ del decreto;legge $' ottobre #0$#, n. $%*, convertito, conmodificazioni, dalla legge $% dicembre #0$#, n. ##$, al fine di garantire la continuit del servizio, laddovel’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gi avviato le procedure diaffidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori gi operanti fino al subentro del nuovo gestore ecomunque non oltre il $ dicembre #0$)6 tale formulazione* a se!uito della conversione in le!!e* si cosH modificata: 9$. :n deroga a quanto previsto dall’articolo ), comma #$ del decreto;legge $' ottobre#0$#, n. $%*, convertito, con modificazioni, dalla legge $% dicembre #0$#, n. ##$, al fine di garantire lacontinuit del servizio, laddove l#ente res$onsa!ile dell#a44idaento ovvero3 ove $revisto , l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gi avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma #0 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori gi operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il $ dicembre #0$).
"a redetta riformulazione lascia intendere* con certezza* c#e ossano senz7altro esservi* alla datadi conversione del decreto le!!e ;2+ febbraio 2)148* rocedure di affidamento avviate da so!!etti
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diversi dall7ente di !overno dell7ambito o bacino territoriale ottimale e omo!eneo* 5uesti oerandosolo 9%&' ()'&*+%.
"a stessa norma non disone* esressamente* la scadenza anticiata er l7affidamento disosto conrocedura avviata da un so!!etto diverso dall7ente di !overno ;5ualificato come -enteresonsabile dell7affidamento08 nell7iotesi in cui* in un momento successivo al erfezionamento
della redetta rocedura* si roceda alla definizione dell7ambito ottimale e omo!eneo e*conse!uentemente a ci@* all7istituzione o desi!nazione del relativo ente di !overno.
Al contrario* l7art. 13 cit. c#iaro* nel suo terzo comma* nel limitare la sanzione della -cessazioneanticiata0 ;al 31 dicembre 2)148* er il caso di mancato risetto dei termini di cui al rimo esecondo comma* ai soli 9affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea ;inratica: 5uelli disosti in via diretta e senza !ara al di fuori delle iotesi tassative in cui ci@ siaconsentito* di fatto ristrette alla sola fattisecie dell7in -ouse providing8.
/eraltro* una valutazione rudenziale su!!erisce di non escludere il risc#io c#e ven!ano affacciateinterretazioni c#e si muovano in un7oosta direzione e arrivino a iotizzare una scadenzaanticiata rietesi: allo stato* non sancita esressamente da alcuna norma anc#e er l7iotesidell7affidamento disosto su base comunale* o anc#e sovracomunale ;ma con un erimetro diversodall7ambito territoriale in se!uito definito8* nelle more della comiuta -or!anizzazione0 delservizio di i!iene ambientale ;c#e* come detto* oltre alla definizione dell7ambito* assa anc#eattraverso l7individuazione dell7ente di !overno8.
2.4.3. Si se!nala* da ultimo* c#e la !iurisrudenza contabile #a anc#e riconosciuto c#e* nelle moredell7istituzione de!li ambiti territoriali da arte della Re!ione* i Comuni ossano associarsivolontariamente ai fini dello svol!imento del servizio su base territoriale i amia* ur con larecisazione c#e 9resta ferma la possibilit c-e in sede di definizione degli a.t.o. sia configurata unastruttura territoriale parzialmente difforme, con il conseguente obbligo di adeguamento anc-e da parte deicomuni associati ;cfr. C. Conti* "ombardia* sez. contr.* arere del 2 settembre 2)13* n. 3%28.
2.(. I odelli gestionali $revisti dall#ordinaento %ounitario
2.!.1. I modelli !estionali ammessi dalla normativa comunitaria ai fini dell7ero!azione dei serviziubblici locali di interesse economico !enerale discilina* 5uesta* allo stato direttamentealicabile anc#e nell7ordinamento italiano ;cfr. Cons. St.* sez. >I* 11 febbraio 2)13* n. +%28* e ci@ adesito dell7intervenuta dic#iarazione di incostituzionalit della revi!ente re!olamentazione internaafferente al redetto settore* oerata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 1,,?2)12 imon!ono c#e l7affidamento della !estione di ss..ll. avven!a nel risetto di una delle se!uentimodalit tra loro alternative* e cio ad esito di una !ara ad evidenza ubblica eserita: a8 er laselezione del so!!etto affidatario del servizio* nel risetto dei rincii del rattato sul
funzionamento dell7nione Euroea e dei rincii !enerali relativi ai contratti ubblici e* inarticolare* dei rincii di economicit* imarzialit e trasarenza* ade!uata ubblicit* nondiscriminazione* arit di trattamento* mutuo riconoscimento e roorzionalit6 ovvero b8 er laselezione del partner rivato -industriale0 di una societ mista6 c8 facendo riferimento al modello!estionale tiico dell7in -ouse providing* sussistendone le ri!ide condizioni reviste dalla!iurisrudenza euroea e nazionale.
ell7ambito dei diversi sc#emi !estionali consentiti dall7ordinamento euroeo* come soraelencati* l7adozione di un metodo di affidamento fondato sulla !ara consente di ade!uatamentesoddisfare alle esi!enze della concorrenza per il mercato* osto c#e il confronto cometitivo sisvol!e nella fase di selezione dell7affidatario del servizio o del socio rivato della societ mista e
consente di ottenere il medesimo risultato della concorrenza nel mercato* ossia l7eliminazione de!lieLtra=rofitti di monoolio* con conse!uenti benefici er la collettivit e l7utenza beneficiaria dellerestazioni oste in a!!iudicazione.
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ra le forme di !estione fondate sul revio eserimento di un confronto concorrenziale -adevidenza ubblica0 la scelta* nel caso secifico* ricaduta sul modello della societ mista* forma diesressione del c.d. artenariato ubblico=rivato di tio istituzionalizzato ;///I8* definito* dallaComunicazione C;2))+8%%%1 del $ febbraio 2))(* come uno strumento di cooerazione tra so!!ettiubblici e rivati or!anizzata mediante la condivisione di arteciazioni in una medesima
imresa* con la recisazione c#e 9l’apporto privato alle attivit del 111: consiste, a parte il conferimentodi capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all’esecuzione dei compiti assegnati all’entit a capitalemisto e!o nella gestione di tale entit. 6l contrario, il semplice conferimento di fondi da parte di uninvestitore privato ad un’impresa pubblica non costituisce un 111: .
'a un unto di vista oerativo* e er 5uanto concerne !li affidamenti a societ miste* laCommissione* nella Comunicazione citata* ritenendo -difficilmente praticabile0 una doiarocedura* #a su!!erito ;M 2.28 di 9 procedere nel modo seguente< il artner privato è selezionatonell’ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, c-e -a per oggetto sia l’appalto pubblico o laconcessione da aggiudicare all’entit a capitale misto, sia il contributo operativo del artner privatoall’esecuzione di tali prestazioni e!o il suo contributo amministrativo alla gestione dell’entit a capitalemisto. /a selezione del artner privato è accompagnata dalla costituzione del 111: e dall’aggiudicazionedell’appalto pubblico o della concessione all’entit a capitale misto.
ella rosettiva euro=unitaria l7affidamento diretto di un servizio ubblico locale a una societmista u@ considerarsi ammissibile a condizione c#e la !ara er la scelta del socio rivato dellasociet affidataria ven!a condotta nel risetto de!li artt. 43 e 4, del rattato CE* nonc#< deirincii di arit di trattamento* di non discriminazione e di trasarenza* e c#e i criteri di scelta delsocio rivato siano riferiti non solo al caitale da 5uesti conferito* ma ure alle caacit tecnic#e ditale socio e alle caratteristic#e della sua offerta in considerazione delle restazioni secific#e dafornire* onde oter ritenere c#e la scelta del concessionario risulti indirettamente da 5uella delsocio medesimo* senza c#e vi sia necessit di un dulice eserimento concorsuale* er la scelta del partner e er l7affidamento del servizio ;cosH* da ultimo* Corte di !iustizia CE* sez. III* 1$ ottobre
2)),* resa in causa C=1,%?)(8.2.!.2. Come c#iarito dalla Commissione nella citata Comunicazione* la rocedura da esletare devedun5ue revedere* nell7ambito del medesimo eserimento* sia la scelta del socio rivato sial7affidamento del servizio osto in a!!iudicazione ;c.d. gara a doppio oggetto8.
Con i recisione* va se!nalato c#e le condizioni da necessariamente soddisfare ai fini di unaositiva valutazione circa la le!ittimit di un affidamento assentito in favore di una societ mistasono state esaminate e+ professo dalla seconda sezione del Consi!lio di Stato c#e* con rorioarere n. 4$%?2))+ del 1( arile 2))+* #a avuto modo di affermare c#e 9non appare, in primo luogo,condivisibile alla Sezione la posizione =estrema> secondo la quale, per il solo fatto c-e il socio privato è sceltotramite procedura di evidenza pubblica, sarebbe in ogni caso possibile l’affidamento diretto. Soprattutto, tale
ipotesi suscita perplessit per il caso di societ miste =aperte>, nelle quali il socio, ancorc-è selezionato con gara, non viene scelto per finalit definite, ma soltanto come artner privato per una societ =generalista>,alla quale affidare direttamente l’erogazione di servizi non ancora identificati al momento della scelta delsocio e con lo scopo di svolgere anc-e attivit eLtra moenia , avvalendosi semmai dei vantaggi derivanti dalrapporto privilegiato stabilito con il partner pubblico.
In altre arole* secondo il Consi!lio di Stato una societ mista u@ beneficiare di un affidamentodiretto solo nel caso in cui la le+ specialis afferente alla !ara er la scelta del partner rivato sia in!rado di individuare in maniera untuale e sin dal rinciio* senza la ossibilit di rocedere amodific#e successivamente oerate risetto al momento in cui si roceduto alla scelta del sociostesso = la natura del servizio osto in affidamento e l7ambito territoriale interessato dalla !estionededotta in commessa.
Ci@ detto* va rilevato c#e la rosettazione sora delineata stata confermata e ribaditadall7Adunanza /lenaria del Consi!lio di Stato nella nota sentenza n. 1 del 3 marzo 2))(* a mezzo
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della 5uale il suremo consesso amministrativo* nel contestare la le!ittimit di un affidamentodiretto assentito in favore di una societ mista* #a rilevato c#e 9:n particolare, la controversia per cui ècausa non è in alcun modo assimilabile all’ipotesi sulla quale è stato reso il parere n. )"!#00% Bin cui ilConsi!lio di Stato #a evidenziato le condizioni da soddisfare ai fini di un le!ittimo affidamentooerato in favore di una societ mistaD anc-e perc-2<
a & i soci sono stati scelti alcuni anni prima l’affidamento (dall’6.S./. $* di 6sti& del servizio alla societmista?
b & n2 l’originario statuto della societ mista n2 gli atti della gara preordinata alla scelta dei soci privati-anno previsto la possibilit di estensione dell’attivit della societ stessa nell’ambito dell’6.S./. $*?
c & la scelta dei soci è stata effettuata da amministrazione diversa da quella (6.S./. $*& c-e -a dopo affidato ilservizio alla societ mista, avendo acquisito una percentuale del capitale della societ solo alcuni annisuccessivi alla costituzione di quest’ultima?
d & la societ mista non è stata appositamente costituita solo per quella specifica attivit in seguito oggetto diaffidamento?
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/’illegittimit del contestato affidamento ; avvenuto in via diretta senza previa gara ; consegue allaviolazione dei principi del 5rattato dell’@.3.? ossia del principio di concorrenza e di quelli, c-e nerappresentano attuazione e corollario, di trasparenza, adeguata pubblicit, non discriminazione e parit ditrattamento.
ello stesso senso si esresso i recentemente = il medesimo Consi!lio di Stato* il 5uale*c#iamato a ronunciarsi in ordine a una fattisecie in cui un ente locale aveva adottato unadelibera c#e 9non -a dato luogo alla costituzione di una societ pubblica mista ma al mero acquisto di una partecipazione di minoranza di un7imresa mista !i esistente* #a ecceito l7inammissibilitdell7affidamento diretto del servizio di i!iene ambientale oerato dall7ente locale c#e aveva
ac5uisito solo successivamente una arteciazione sociale nel caitale della societ mista*9mancando, nella fattispecie i presupposti sia del =controllo analogo> per l’affidamento =in #ouse> ossia, uncontrollo corrispondente a quello c-e si esercita sui servizi direttamente gestiti (C.S. n. %!0%&, sia quellidella societ mista, come elaborati dalla giurisprudenz