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Assoluce Milano, 21 ottobre 2014 La sorveglianza del mercato per le fonti luminose e gli apparecchi di illuminazione S.Fumagalli Grazie a M.Presutto (ENEA), A.Vecchi (MiSE)

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Assoluce

Milano, 21 ottobre 2014

La sorveglianza del mercato per le fonti luminose e gli

apparecchi di illuminazione

S.Fumagalli

Grazie a M.Presutto (ENEA), A.Vecchi (MiSE)

Direttiva 2010/30/UEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010

concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia mediante l’etichettatura ed

informazioni uniformi relative ai prodotti

Atti delegati – Regolamenti delegatiPrevisti dalla direttiva 2010/30/UE, per ciascuna tipologia di

prodotto

Direttiva 2012/27/UEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012,

sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

DIRETTIVA 2010/30/UE

• Contiene disposizioni in materia di:

- responsabilità degli Stati Membri;

- obblighi generali di informazione

- responsabilità dei fornitori e dei distributori, anche in caso di vendita

a distanza.

Regolamento delegato 518/2014/UE: integra gli

obblighi del fornitore e del distributore nel caso di

vendita, noleggio o vendita a rate su internet. Gli

obblighi per le altre tipologie di vendita a distanza

non sono stati modificati.

I prodotti coperti da etichettatura energetica comunitaria

► prodotti con la precedente (la “vecchia”) etichetta: lavasciugatrici, forni elettrici (fino al 31.12.2014)

► prodotti con l’attuale etichetta:− frigoriferi e congelatori− lavatrici− asciugatrici (elettriche e a gas)− lavastoviglie− lampade & apparecchi per l’illuminazione− televisori− forni (elettrici e a gas) e cappe aspiranti (dal

1.1.2015)− condizionatori− caldaie− scaldaacqua− aspirapolvere− apparecchi per la ventilazione (non ancora

pubblicata)

L‘etichettatura energetica: documentazione obbligatoria

Direttiva 2010/30/UEEtichettatura energetica

Etichetta (label)

Scheda (fiche)

Documentazione tecnica(technical file)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.(GURI 20 luglio 2012 – Serie Generale n.168)

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante

l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.

D. Lg.s 04 luglio 2014 n. 102.(GURI 18 luglio 2014 – Serie Generale n.165)

Attuazione della direttiva 2012/27/UE, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 2 – Definizioni

Distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona chevende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodottiagli utilizzatori finali;

Fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzatonell’Unione oppure l’importatore che immette o mette in servizioil prodotto sul mercato. In mancanza di questi è consideratofornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato omette in servizio i prodotti;

Scheda: tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;Prodotto connesso all’energia: qualsiasi bene che abbia un impatto

sul consumo di energia durante l’usoAtto delegato: regolamento delegato mediante il quale la

Commissione UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardantil’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Atto delegato – contenuti

• Campo di applicazione /non applicazione;• Le definizioni specifiche inerenti il prodotto;• Ulteriori responsabilità poste a carico dei

fornitori/distributori;• L’entrata in vigore, l’applicazione e le disposizioni

transitorie;• L’etichetta, le informazioni che devono essere riportate e

le modalità di apposizione;• Il contenuto della scheda tecnica;• Metodi di misurazione e di calcolo;• I contenuti della documentazione tecnica;• Le procedure di verifica ai fini della sorveglianza del

mercato;

Articolo 4 – Vigilanza

Funzioni di Vigilanza

Ministero dello Sviluppo EconomicoDirezione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il

Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Si avvale, in particolare,della collaborazione di:- CCIAA;- Guardia di Finanza

Si avvale:- supporto tecnico dell’ENEA- Si avvale degli Organismi divalutazione conformità (reg. CEn.765/2008)

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 10 – Vigilanza

Funzioni di Vigilanza di cui al precedente articolo 4

Ministero dello Sviluppo Economico

a) vigila affinché fornitori e distributori adempiano ai loroobblighi (articolo 5 e 6) e rispettino le prescrizioni del D.lgs.vo2012/104 e dei pertinenti atti delegati

b) organizza controlli della conformità dei prodotti oggetto delD.lgs.vo 2012/104 e dei pertinenti atti delegati

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 11 – Supporto dell’ENEA all’attività di vigilanza

Fornisce supporto tecnico al MiSE

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile

a) Per l’esame delle risultanze dei controlli (etichetta, scheda,documentazione tecnica, prove di laboratorio, …)

b) Laboratori per prove relative all’attività di vigilanza

c) Etichetta volontaria

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza

Violazioni del decreto legislativo 28 giugno 2012,n.104 e dei pertinenti atti delegati

Devono essere:-effettive-proporzionate-dissuasive

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza

- assente;- incompleta;- inesatta.

Etichetta: Fornitore.Divieto temporaneo diimmissione sul mercato, dimessa in servizio e dicommercializzazione. Ordinedi far cessare l’infrazione entro30 giorni (conformazione).

Divieto definitivo di immissionesul mercato, di messa in servizioe di commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso, dirichiamo.

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza

- assente;- incompleta;- inesatta;- non redatta initaliano

scheda: Fornitore.Divieto temporaneo diimmissione sul mercato, dimessa in servizio e dicommercializzazione. Ordinedi far cessare l’infrazione entro30 giorni (conformazione).

Divieto definitivo di immissionesul mercato, di messa in servizioe di commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso, dirichiamo.

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza

Contemporaneamancanzadell’etichetta e dellascheda

Fornitore.Divieto di immissione sulmercato, di messa in servizio edi commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso,di richiamo.

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza

- incompleta;- insufficiente;

Documentazionetecnica: Fornitore.

Divieto temporaneo diimmissione sul mercato, dimessa in servizio e dicommercializzazione. Ordinedi far cessare l’infrazione entro30 giorni (conformazione).

Divieto definitivo di immissionesul mercato, di messa in servizioe di commercializzazione.Ordine di ritiro, e se del caso, dirichiamo.

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza

Documentazionetecnica assente o nonmessa a disposizioneentro i termini stabiliti(10gg)

Fornitore.Divieto di immissione sulmercato, di messa in servizio edi commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso,di richiamo.

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza

-Etichetta non autorizzata;-Simboli, marchi, iscrizioni oaltre etichettature chepossono ingenerareconfusione

Fornitore.Divieto temporaneo diimmissione sul mercato, dimessa in servizio e dicommercializzazione. Ordinedi far cessare l’infrazione entro30 giorni (conformazione).

Divieto definitivo di immissionesul mercato, di messa in servizioe di commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso, dirichiamo.

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza

Le misure restrittive:- sono adottate con provvedimento motivato;- notificate all’interessato con l’indicazione dei mezzidi impugnativa e dei termini entro cui è possibilericorrere;- i costi sono a carico dei fornitori e, ove non possibilein tutto o in parte, a carico dei distributori.

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 13 – Sanzioni

A seconda delle violazioni della normativa e del soggetto sanzionato, vanno da un minimo di 500,00 € ad un

massimo di 40.000,00 €

Salvo che il fatto costituisca

reato, sono soggetti alla

sanzioni amministrative

Fornitoredistributore

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Articolo 13 – Sanzioni

Fornitore

Infrazioni o condotte gravi Da 2.000,00€ a 40.000,00€

Distributore

Infrazioni o condotte lievi

(facilmente sanabili)

Da 500,00€ a 10.000,00€

D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.

Illuminazione. Concetto di "lampada" e "apparecchio"

lampada: unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazionipossono essere verificate in modo indipendente. Può includere componentiaggiuntivi necessari per l’accensione, l’alimentazione elettrica o ilfunzionamento dell’unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare otrasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possanoessere rimossi senza danneggiare l’unità in modo permanente.

figura rielaborato da www.lampadingiusta.it

apparecchio di illuminazione:apparecchio che distribuisce,filtra o trasforma la lucetrasmessa da una o piùlampade e che include tutte leparti necessarie per sostenere,fissare e proteggere lelampade e, ove necessario, icircuiti ausiliari e gli strumentiper collegarli all’alimentazioneelettrica.

Illuminazione. Concetto di "lampada" e "apparecchio"

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il

consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione

Definizioni:

• utilizzatore finale: una persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale

• detentore finale: la persona o entità che detiene il prodotto durante la fase d’uso del suo ciclo di vita, o qualsiasi persona o entità che opera per conto di tale persona o entità

Reg. 874/2012

Si applica a lampade elettriche quali:

a) lampade a filamento;

b) lampade fluorescenti;

c) lampade a scarica ad alta intensità;

d) lampade e moduli LED.

Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)

Non si applica a:

lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lm

lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie

lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l’illuminazione (esempi nel regolamento 874/2012)

Questi moduli e lampade LED non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione

lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall’utilizzatore finale

Etichetta si applica se venduti., esposti... all’utilizzatore finale, ad es. come pezzi di ricambio

lampade e moduli LED commercializzati come parte di unmprodotto il cui scopo primario non è l’illuminazione

ETichetta si applica se venduti,... esposti separatamente, ad es. come pezzi di ricambi

lampade e moduli LED non conformi ai requisiti di Ecodesgin 2013 e 2014

Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)

Responsabilità dei fornitori

I fornitori di lampade elettriche immesse sul mercato come prodotti singoli si assicurano che:• sia disponibile una scheda di prodotto• il fascicolo tecnico sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla

Commissione, previa richiesta• qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce

informazioni relative all’energia o al prezzo per una lampada specifica, indichi la classe di efficienza energetica

• qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una lampada specifica, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale lampada

• se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale deve essere apposta o stampata un’etichetta ("giusta") e sull’imballaggio, al di fuori dell’etichetta, sia riportata la potenza nominale della lampada.

Obblighi: etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)

Responsabilità dei rivenditori

I rivenditori di lampade elettriche si assicurano che:• ciascun modello messo in vendita, noleggio o vendita a rate in situazioni in

cui non è previsto che il detentore finale veda il prodotto esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni che i fornitori devono presentare:

• classe di efficienza energetica• se previsto, consumo annuo ponderato di energia in kWh per 1000 ore• qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda di prodotto

• qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica;

• qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello.

Obblighi: etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)

Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)

figura rielaborato da www.lampadingiusta.it

attenzione: sull'imballaggio deve essere presente la potenza della lampada [W]

Riduzione possibile se:

nessun lato dell’imballaggio è grande abbastanza a contenere etichetta e margine

l'etichetta occuperebbe più del 50 % della superficie del lato più grande

Etichetta e margine possono essere ridotti non più di quanto sia necessario per soddisfare le due condizioni.

Max riduzione: 40 % (in lunghezza) rispetto alla dimensione normale

Se l’imballaggio e` troppo piccolo anche per l’etichetta ridotta, va attaccata all'imballaggio o alla lampada una etichetta 36 x 75 mm

Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)

Scheda

La scheda contiene le informazioni specificate per l’etichetta.

Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l’etichetta associata allo stesso può essere considerata come scheda.

Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)

Documentazione tecnica. Deve contenere:

il nome e l’indirizzo del fornitore;

una descrizione generale dell’apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate;

l’indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza energetica;

i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all’allegato VII;

Le informazioni possono essere incorporate nella doc.tecnica per Ecodesign.

Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)

Sorveglianza di mercato per le lampade: i criteri

Le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto scelto a campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore...

Il modello è considerato conforme .... se:

il suo indice di efficienza energetica corrisponde alla sua classe dichiarata di efficienza energetiica

e

se i risultati medi del lotto non si discostano di più del 10 % dai valori limite, di soglia o dichiarati (compreso l’indice di efficienza energetica)

Sorveglianza di mercato per gli apparecchi commercializzati per gli utilizzatore finale: i criteri

Un apparecchio di illuminazione è considerato conforme ... se:

è corredato delle prescritte informazioni di prodotto

e

se risulta compatibile con le lampade per le quali è dichiarato compatibile, applicando i metodi e i criteri più avanzati per verificare la compatibilità

Azione pilota sorveglianza di mercato lampade

Bando (2013): selezione laboratori per la stipula di una convenzioneper l'esecuzione di analisi su campioni di sorgenti luminose soggette aetichettatura energetica

Tipi di lampade:

• CFL-I e alogene• attacco E27 o E14• a tensione di rete• non direzionali e direzionali

Verifiche di conformità formale etichetta, scheda, documentazionetecnica

Azione in corso

Lampade. Etichetta "giusta" o no?

elementi cancellati

Lampade. Etichetta "giusta" o no?

Lampade. Etichetta "giusta" o no?

Lampade. Etichetta "giusta" o no?

Esempi di prodotti non correttamente etichettati

Assenza totale o parziale dell’etichetta

Le foto sono state scattate nel febbraio 2012 dai partner del progetto comunitario “Come On Labels” (www.come-on-labels.eu) in diversi negozi in Italia e all’estero

Assenza dell’etichetta:

apparecchio imballato, ma

esposto alla vendita

Secondo l’interpretazione

attuale della legislazione

comunitaria tutti I prodotti

esposti al punto vendita

devono essere etichettati

anche se imballati. Tuttavia

la discussione fra le Autorità

di sorveglianza del mercato

è ancora aperta…..

Esempi di prodotti non correttamente etichettati

Etichetta non correttamente esposta

Esempi di prodotti non correttamente etichettati

Etichetta nuova all’esterno e copia dell’etichetta

precedente all’interno

Esempi di prodotti non correttamente etichettati

Etichetta nascosta da altre informazioni

Esempi di prodotti non correttamente etichettati

Etichetta nascosta da altre informazioni

Esempi di prodotti non correttamente etichettati

Illuminazione. Esempi di etichetta energetica degli apparecchi(dal regolamento 874/2012)

A. Apparecchio compatibile con lampade di tutte le classi energetiche disponibili, sostituibili direttamente dall’utilizzatore finale ( ). No lampade fornite nell'imballaggio.

B. Apparecchio dotato esclusivamente di moduli LED non sostituibili.C. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di

classi energetiche da C a E, direttamente sostituibili dall’utilizzatore finale ( ). Venduto con una lampada di classe energetica C.

D. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi energetiche da A++ a E, direttamente sostituibili dall’utilizzatore finale ( ). Venduto senza lampade.

Illuminazione. Note su etichetta energetica degli apparecchi

"Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche... significa in pratica "Questo apparecchio di illuminazione è compatibile con lampade di classi energetiche..."

Questo siimbolo significa "lampade sostituibili dall'utilizzatore finale" indipendentemente dalla forma o attacco o.... delle lampade con cui l'apparecchio è compatibile. Quindi va usato anche se si tratta di lampade "diverse": a tubo, con attacco non Edison e così via

Questo siimbolo significa moduli LED NON sostituibili dall'utilizzatore finale" e si riferisce sempre alle classi A, A+, A++.Attenzione: la scritta "le lampade a LED di questo dispositivo non sono sostituibili" significa "in questo apparecchio di illuminazione ci sono moduli LED non sostituibili dall'utiizzatore finale"

Attenzione: questo esempio (dal reg.874/2012) va interpretato così:1) n questo apparecchio ci sono moduli LED non sostituibili"2) inoltre l'apparecchio è compatibile con lampade di classi da E ad A++: tra queste, (quindi sostituibili), ci possono essere lampade a LED.

Le etichette nella legislazione comunitaria per l‘efficienza energetica

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

Etichettatura energetica

ENERGY STAR

Strumento volontario:

requisiti minimi di

concessione del marchio

al singolo modello di

prodotto

Eco-label

Strumento volontario:

identifica beni e servizi di

eccellenza per il ridotto

impatto ambientale nel ciclo

di vita

EU GPP/ACQUISTI

PUBBLICI

Strumento volontario:

promuove l’acquisto di

prodottii eco-efficienti

assicurando comunque

un buon livello di

competizione

(Direttive 2004/18/UE,

Art 6 Dir. 2012/27/UE

e nuova Direttiva

2014/24/UE sugli

appalti pubblici)

Ecodesign

Strumento obbligatorio:

definisce requisiti minimi di

immissione sul mercato

comunitario di un prodotto

Incentivi

Categorie di Prodotto

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

Strumento obbligatorio: confronta tutti i modelli di

un prodotto sulla base dell’efficienza energetica e

delle prestazioni funzionali

Mercato (vendite) Crescita media +10 %

Crescita media +1 %

1. Frigoriferi -10 %2. Congelatori -25 %3. Lavatrici +7 % : impatto del

maggiore volume del cestello4. Lavastoviglie +25 %: maggiore

penetrazione dell‘apparecchio

Consumo di energia

Mercato e consumo dei principali elettrodomestici in Italia, 2005-2009

Etichettatura: strumento per influenzare lo sviluppo tecnologico di prodotti e mercati ?

Il progetto “ProcA”

► Durata: 30 mesi (01/03/2014 – 30/08/2016)

“ProcA” – Green Public Procurement in Action

► Proseguimento logico del precedente progetto Buy Smart+

► 12 partner da 7 Stati Membri:

− Germania: Berliner Energieagentur (co-ordinator)

− Germania Climate Alliance

− Bulgaria SEC

− Italia CONSIP e ENEA

− Polonia BAPE

− Romania REC

− Slovacchia ECB e Tatra

− Ungheria HAB e Energiaklub

http://gpp-proca.eu

Obiettivi del progetto “ProcA”

► Diffondere gli Acquisti Verdi/GPP fra i firmatari del Patto dei Sindaci e

implementarne gli obiettivi descritti nei PAES ove presenti

► Diffondere le procedure di Green Public Procurement, inclusa la

cosiddetta analisi del costo del ciclo di vita o LCC, fra i responsabili

degli acquisti della PA e di altri soggetti pubblici

► Contribuire alla armonizzazione degli strumenti e delle procedure per il

GPP

► Fornire suggerimenti per criteri di green procurement ed esempi di

buone pratiche ai responsabili degli acquisti e al legislatore per

diffondere ulteriormente l’efficienza energetica e gli acquisti verdi in

Europa

► Migliorare la conoscenza del potenziale degli acquisti verdi, per la

riduzione del consumo di energia, dei costi operativi e delle emissioni

di CO2 di beni e servizi

► Contribuire a migliorare l’efficienza della PA europea e nazionale e in

generale del settore pubblico

Il Green Public Procurement (GPP)

► Secondo la Commissione Europea, il Green Public Procurement (GPP) è:

“l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche

integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di

acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e

lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso

la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il

minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di

vita.”

► Il GPP è uno strumento di tipo volontario, ma richiamato nella legislazione comunitaria

Patto dei sindaci (1)

► http://www.pattodeisindaci.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_it.html

Patto dei sindaci (2)

1. Step 1 (firma): 836

2. Step 2 (PAES inviato): 1.865

→ PAES accettato dalla CE: 928

→ PAES in fase di valutazione: 935

→ PAES con azioni di green procurement: ????

3. Step 3 (resultati monitorati): quasi nessuno

4. In fase di firma (ma deadline scaduta): 456

5. “Benchmarks of excellence”: 86

→ dei quali con azioni di public procurement: 3

Informazioni: 5.237 firmatari,

di cui 2.701 in Italia (15 aprile 2014):

Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l‘Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

per informazioni: [email protected]

http://gpp-proca.eu/it/

Grazie per la vostra attenzione