ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA L’ASSICURABILITA’ DEL RISCHIO AMBIENTALE avv. Marco Tonellotto
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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZAASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
L’ASSICURABILITA’ DEL L’ASSICURABILITA’ DEL RISCHIO AMBIENTALERISCHIO AMBIENTALE
avv. Marco Tonellottoavv. Marco Tonellotto
Studio Legale Associato Mantovani Merlin TonellottoCorso SS. Felice e Fortunato n.105
36100 - Vicenza
27 NOVEMBRE 2003 – ORE 15.00
LO SCOPO DELL’ASSICURAZIONE (1)LO SCOPO DELL’ASSICURAZIONE (1)
Trasferimento ad un soggetto terzo del danno provocato da una certa condotta
L’assicuratore deve perciò tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo di copertura, debba pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto, con esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (assicurazione della responsabilità civile – art.1917 c.c.)
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LO SCOPO DELL’ASSICURAZIONE (2)LO SCOPO DELL’ASSICURAZIONE (2)
La polizza assicurativa e le garanzie finanziarie obbligatorie:
la differenza di funzione ed
il trasferimento del rischio
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IL RISCHIO AMBIENTALE:IL RISCHIO AMBIENTALE: individuazione del rischioindividuazione del rischio
Il rischio di alterazione dell’ambiente e precisamente:
- delle risorse naturali (acqua, aria, suolo, flora, fauna, in tutte le loro componenti fisico-chimiche-biologiche)
- della salubrità di dette risorse
- delle bellezze naturali paesaggistiche
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IL RISCHIO AMBIENTALE: IL RISCHIO AMBIENTALE: il tipo di risarcimentoil tipo di risarcimento
Il risarcimento per equivalente monetario
Il risarcimento in forma specifica
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Le tipologie della responsabilitàLe tipologie della responsabilità
La responsabilità solidale (art. 2055 c.c.)
La responsabilità parziaria (art.18, comma 7, L. 349/1986)
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L’ammontare del dannoL’ammontare del danno
Le richieste di risarcimento conseguenti a danni da alterazione dell’ambiente possono assumere dimensioni tali da mettere a repentaglio la solidità finanziaria di aziende anche di grandi dimensioni
Esistono poi altri profili di danno rappresentati da:
perdita di immagine aziendale difficoltà di rapporto con i controllori pubblici perdita di valore dell’azienda
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I tre sottosistemi di I tre sottosistemi di responsabilità civile ambientaleresponsabilità civile ambientale
Disciplina dei danni a beni tradizionali derivanti da alterazioni dell’ambiente (art. 2050 e 2051 c.c.)
Disciplina del danno all’ambiente come bene autonomo in sé considerato (art.18 L. 349/1986)
Disciplina amministrativa per la bonifica dei siti (art.17 D. Lgs. 22/1997, art.58 D. Lgs. 152/1999, DM 471/1999)
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Gli strumenti contrattuali Gli strumenti contrattuali del mercato assicurativodel mercato assicurativo
Polizza R.C. Imprese
Polizza R.C. Inquinamento
Polizza di assicurazione della responsabilità civile da circolazione veicoli a motore
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La polizza R.C. Imprese (1)La polizza R.C. Imprese (1)
In linea generale esclude dalla copertura i danni da inquinamento e gli altri rischi ambientali
Definisce come “inquinamento” un’alterazione diffusa delle matrici ambientali
Prevede al massimo un’estensione di copertura all’ipotesi dell’inquinamento accidentale, quello derivante da un evento improvviso ed imprevisto
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La polizza R.C. Imprese (2)La polizza R.C. Imprese (2)
L’assicurazione del danno da inquinamento accidentale comprende:
Danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali
Danni per distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di contaminazioni
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1010
La polizza R.C. Imprese (3)La polizza R.C. Imprese (3)
L’assicurazione del danno da inquinamento accidentale NON copre:
Fenomeni di inquinamento termico, luminoso, acustico, elettromagnetico, che non sono identificati come emissioni di sostanze
I danni da emissione che non siano riferibili alla rottura di impianti e condotte
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La polizza R.C. ImpreseLa polizza R.C. Imprese- il sinistro latente - (4)- il sinistro latente - (4)
Il sinistro latente è quell’evento di danno che si verifica a distanza temporale dalla rottura dell’impianto e dalla conseguente emissione
Nella polizza R.C. Imprese il sinistro è definito “il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l’assicurazione, dal quale è derivato il danno”
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1212
La polizza R.C. Imprese – il sinistro latente – La polizza R.C. Imprese – il sinistro latente – scenari possibili (5)scenari possibili (5)
Il fatto si verifica durante il periodo di copertura della polizza
Il fatto si verifica prima del contratto assicurativo, ma con manifestazione durante il periodo di efficacia dello stesso
Il fatto si verifica durante il contratto, ma con manifestazione successiva al suo scadere
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La polizza R.C. Imprese – il sinistro latente – La polizza R.C. Imprese – il sinistro latente – scenari possibili (6)scenari possibili (6)
Perché operi la copertura il fatto e la sua manifestazione esteriore devono manifestarsi entrambi durante il periodo di copertura contrattuale
Per evitare la scopertura dei rischi, deve essere pattuita:
Copertura dei danni originati da fatti verificatisi nel corso del contratto e manifestatisi entro un certo tempo dalla sua scadenza
oppure Modifica della definizione di sinistro, stabilendo come
tale non il fatto, ma la richiesta di risarcimento
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La Polizza R.C. Inquinamento (1)La Polizza R.C. Inquinamento (1)
Prende in considerazione il fenomeno dell’inquinamento nella sua interezza
Copre l’inquinamento accidentale
Copre l’inquinamento graduale, quello derivante da una emissione di sostanze nell’ambiente conseguente alla normale attività aziendale e quindi con caratteri di continuità nel tempo
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La Polizza R.C. Inquinamento (2)La Polizza R.C. Inquinamento (2)
L’oggetto dell’assicurazione:
Danni involontariamente causati a terzi, per:
Morte e lesioni personali Danneggiamenti di cose, compreso lo stato
dei luoghi inquinati Danni da interruzioni e sospensioni di
attività
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La Polizza R.C. Inquinamento (3)La Polizza R.C. Inquinamento (3)
L’oggetto dell’assicurazione (i danni indiretti):
Interruzione di attività di impresa
Impossibilità di utilizzo di beni presenti nell’area interessata dall’inquinamento (per esempio, impossibilità di utilizzo dell’acqua a scopi alimentari, irrigui ecc.)
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La Polizza R.C. Inquinamento (4)La Polizza R.C. Inquinamento (4)
La definizione di inquinamento:
Ogni modificazione della composizione o stato fisico degli elementi naturali (acqua, aria, suolo),
dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli
stabilimenti dell’assicurato
Comprende perciò i fenomeni di inquinamento graduale e accidentale o improvviso
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1818
La Polizza R.C. Inquinamento (5)La Polizza R.C. Inquinamento (5)
La definizione di inquinamento, determina la esclusione di copertura
per:
Inquinamento da onde, elettromagnetico, luminoso ecc.
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1919
La Polizza R.C. Inquinamento (6)La Polizza R.C. Inquinamento (6)
La polizza esclude la copertura:
Per danni conseguenti alla intenzionale mancata osservanza di leggi da parte dell’impresa
Per danni riferiti alla intenzionale mancata prevenzione del danno
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2020
La Polizza R.C. Inquinamento (7)La Polizza R.C. Inquinamento (7)
L’assicurabilità del danno ex art.18 L. 349/1986:
Data la natura sanzionatoria della responsabilità in questione, si tratta di un rischio assicurabile?
E’ prefigurabile la determinazione dell’importo da risarcire, data l’ampia discrezionalità dei criteri che la legge offre per la determinazione del danno?
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2121
La Polizza R.C. Inquinamento (8)La Polizza R.C. Inquinamento (8)
Le risposte del mondo assicurativo:
Pacifica assicurabilità dell’area di rischio legata alla condanna al ripristino dei luoghi;
Non assicurabilità dell’area di rischio relativa alla determinazione monetaria del danno secondo i criteri equitativi fissati dall’art.18, comma 6, della L. 349/1986
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2222
La Polizza R.C. Inquinamento (9)La Polizza R.C. Inquinamento (9)
Delimitazione territoriale dell’area da cui origina l’inquinamento:
Provenienza delle sostanze dallo stabilimento dell’assicurato;
Esclusione di copertura per i danni provocati all’esterno dello stabilimento
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2323
La Polizza R.C. Inquinamento (10)La Polizza R.C. Inquinamento (10)
Le spese di neutralizzazione e contenimento:
L’assicurazione comprende le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenuti dall’assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile a termini di polizza
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale
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2424
La Polizza R.C. Inquinamento (11)La Polizza R.C. Inquinamento (11)
La durata della garanzia assicurativa:
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione
Nel caso di più richieste, la data della prima si intende come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione
La dichiarazione dell’assicurato di non essere a conoscenza di situazioni o circostanze che possono determinare un sinistro risarcibile
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La polizza di assicurazione R.C. auto (1)La polizza di assicurazione R.C. auto (1)
Copre le ipotesi di responsabilità da inquinamento legate al trasporto su strada di sostanze pericolose per l’ambiente
La responsabilità solidale di conducente/utilizzatore e proprietario (art.2054 c.c.) e l’art.18 della legge 349/1986
Non copre la responsabilità ai sensi dell’art.2050 c.c. dell’impresa produttrice o utilizzatrice della sostanza pericolosa e che ne abbia commissionato il trasporto
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La polizza di assicurazione R.C. auto (2)La polizza di assicurazione R.C. auto (2)
La polizza assicura le ipotesi di responsabilità civile previste dall’art.2054 c.c.: danni a cose e persone prodotte dalla circolazione di un veicolo
La prassi assicurativa (delibera Comitato Poll Inquinamento del 9.5.1996) è nel senso che la copertura assicurativa riguardi anche i profili di danno previsti dall’art.18 della L. 349/1986
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La polizza di assicurazione R.C. auto (3)La polizza di assicurazione R.C. auto (3)
I casi di responsabilità previsti dall’art.2050 c.c e non coperti dalla R.C. auto, sono tuttavia coperti dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile inquinamento derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose
Questa polizza copre i danni conseguenti a inquinamento da fatto accidentale
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