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la Ditta ……………………………….. data…………………… (timbro e firma del legale rappresentante) 1 ASL Mantova REGIONE LOMBARDIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Sede Legale : VIA DEI TOSCANI N. 1 - 46100 MANTOVA (DPGRL n. 070638 del 22/12/1997 – CF/PI n. 01838560207) Uffici Amministrativi : via dei Toscani, 1 - 46100 MANTOVA Telefono 0376.33411 - Telefax 0376.334530 Servizio Approvvigionamenti ed Economia delle Risorse CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI SOMMARIO ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 AREE DI INTEREVENTO ART. 3 SUPERFICI E FREQUENZE DEGLI INTERVENTI ART. 4 TIPOLOGIE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI ART. 5 DURATA DELL’APPALTO ART. 6 AVVIO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ART. 7 – FORNITURA DI MATERIALI , PRODOTTI ED ATTREZZATURE ART. 8 - LOCALI ASSEGNATI ALL’IMPRESA ART. 9 - COORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO ART. 10 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO (ONERI DI DOCUMENTAZIONE) ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RIGUARDO AI PROPRI DIPENDENTI ART. 12 - DOVERI DEL PERSONALE ART. 13 - DISPOSIZIONI SANITARIE ART. 14 - NORME DI SICUREZZA

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ASLMantova

REGIONE LOMBARDIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Sede Legale: VIA DEI TOSCANI N. 1 - 46100 MANTOVA (DPGRL n. 070638 del 22/12/1997 – CF/PI n. 01838560207)

Uffici Amministrativi: via dei Toscani, 1 - 46100 MANTOVA Telefono 0376.33411 - Telefax 0376.334530

Servizio Approvvigionamenti ed Economia delle Risorse

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

E SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 AREE DI INTEREVENTO ART. 3 SUPERFICI E FREQUENZE DEGLI INTERVENTI ART. 4 TIPOLOGIE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI ART. 5 DURATA DELL’APPALTO ART. 6 AVVIO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ART. 7 – FORNITURA DI MATERIALI , PRODOTTI ED ATTREZZATURE ART. 8 - LOCALI ASSEGNATI ALL’IMPRESA ART. 9 - COORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO ART. 10 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO (ONERI DI DOCUMENTAZIONE) ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RIGUARDO AI PROPRI DIPENDENTI ART. 12 - DOVERI DEL PERSONALE ART. 13 - DISPOSIZIONI SANITARIE ART. 14 - NORME DI SICUREZZA

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ART. 15 - RISERVATEZZA DEI DATI DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI ART. 16 - DANNI A PERSONE O COSE ART. 17 - ASSICURAZIONI ART. 18 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO - SERVIZI AGGIUNTIVI - ART. 19 – INADEMPIMENTI E RITARDI DELL’APPALTATORE - PENALI ART. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA – RESCISSIONE DEL CONTRATTO ART. 21 - SERVIZI PERIODICI ART. 22 - VERIFICA DEL SERVIZIO ART. 23 – FATTURAZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO ART. 24 - REVISIONE PREZZO ART. 25 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE, MORTE DELL’APPALTATORE ART. 26 - DEPOSITO CAUZIONALE ART. 27 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 28 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI ART. 30 - FORO COMPETENTE ART. 31 - NORME DI RINVIO

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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica dei locali dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova . Le sedi aziendali nelle quali deve svolgersi il servizio sono quelle elencate nell’Allegato n. 1 “Elenco sedi operative”, sottoscritto dalla ditta appaltatrice. Tale elenco potrà essere oggetto di variazioni sulla base di sopraggiunte nuove esigenze aziendali, alle quali la ditta si impegna ad adeguare i propri piani di lavoro. ART. 2 AREE DI INTERVENTO Il servizio si svolge nelle seguenti aree: 1. ZONA PUBBLICO (scale, ascensori, pianerottoli, corridoi, servizi igienici, parti comuni,

porticati e spazi antistanti gli stabili) 2. SERVIZI GENERALI (spogliatoi, ambulatori generici, laboratori analisi, farmacia, corridoi, sale

attesa, servizi igienici, Ambulatori di Guardia Medica, parti comuni, ecc.....) 3. UFFICI (corridoi, guardiole, uffici, servizi igienici, sale riunioni, ecc.) 4. ARCHIVI, depositi, garage. ART. 3 SUPERFICI E FREQUENZE DEGLI INTERVENTI Le superfici, che si intendono in ogni caso indicative e le frequenze degli interventi per ciascuna delle suddette sedi indicate a titolo non vincolante, sono riportate nell’Allegato n. 2 “ Frequenze degli interventi e superfici sedi operative “ . In ogni caso le medesime frequenze dovranno essere programmate in base all’effettivo e pieno utilizzo dei locali, in rapporto all’organizzazione delle attività che in essi vengono svolte. ART. 4 TIPOLOGIE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI Le modalità generali da seguire per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono le seguenti. Il servizio deve essere progettato in modo tale da assicurare standard qualitativi adeguati al raggiun-gimento delle condizioni di comfort e di igiene ambientale necessarie ad agevolare lo svolgimento delle diverse attività e quindi a migliorare l’immagine dell’Azienda. Il servizio prevede, oltre all’implementazione di un adeguato programma di sanificazione giornaliero e periodico anche l’erogazione di ulteriori prestazioni a chiamata sia programmabili che non programmabili dovuti a cause imprevedibili. L’Esecutore appronterà i mezzi necessari per l’espletamento del servizio, a proprie spese, gli abiti di servizio del proprio personale e quant’altro necessario all’espletamento delle attività, impegnandosi ad eseguire a regola d’arte tutte le operazioni di seguito descritte. Le attività di erogazione dei servizi, anche eventualmente effettuata da personale di sub affidatari preventivamente autorizzati dalla Ditta appaltante previa specifica richiesta dell’Esecutore, dovranno essere svolte senza intralciare o pregiudicare le attività lavorative del personale dell’Azienda e le attività di servizio pubblico che eventualmente si svolgeranno all’interno delle aree oggetto dell’affidamento, nell’ambito delle fasce orarie che possono essere diverse per i singoli edifici.

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All’interno del servizio dovranno essere fornite le attività di pulizia e di disinfezione giornaliere e periodiche, nonché le prestazioni di sanificazione ritenute urgenti e indifferibili. Per ciascuna tipologia di area sopra indicata si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni richieste, con le rispettive periodicità. La frequenza delle pulizie nelle varie aree possono essere modificate, in corso d’opera, in base alle effettive necessità ed a seguito di cambiamenti organizzativi nella struttura aziendale. Sono fatti salvi in ogni caso diversi accordi tra l’azienda e l’aggiudicatario che dovessero essere ritenuti migliorativi della qualità del servizio.

ZONA PUBBLICO (scale, ascensori, pianerottoli, corridoi, servizi igienici, parti comuni, porticati

e spazi antistanti gli stabili ) Giornalmente : 1. vuotatura e pulitura di cestini portacarta e cestini porta rifiuti, in appositi sacchi di plastica, con

smaltimento della carta raccolta in modo differenziato. 2. pulizia di tutti i pavimenti interni mediante garze monouso o aspirapolvere. 3. eliminazioni di orme su cristalli, vetri e specchi e pulitura con panni adeguati; 4. spolveratura ad umido di tutte le superficie soggette al deposito di polvere e all’uso comune con

panni imbevuti di sostanze detergenti; 5. pulizia con straccio umido ed idoneo detersivo e disinfettante dei pavimenti degli ascensori; 6. pulizie generali compreso il lavaggio pavimenti e sanitari con sostanze disinfettanti dei servizi

igienici a disposizione del pubblico, montaggio carta igienica e di asciugamani di carta negli appositi supporti, inserimento di sapone liquido negli appositi distributori;

7. pulizia con battitappeto o aspirapolvere delle passatoie, degli zerbini, di pedane, tappeti o stuoini, compresa la pulizia sottostante;

8. lavaggio con detergente disinfettante di sedie e banconi delle sale di attesa aperte al pubblico. 9. lavaggio delle scale per mezzo di apposite spazzole intrise di sostanze detergenti, ponendo una

cura particolare nella pulizia degli angoli e spolveratura ad umido dei corrimano; 10. vuotatura e pulizia dei recipienti e dei contenitori di immondizie; 11. deragnatura secondo necessità; 12. trasporto rifiuti urbani e assimilati negli appositi contenitori. 13. chiusura di imposte, tapparelle e degli infissi. 14. spegnimento luci. Settimanalmente:

1. scopatura pavimenti di terrazze balconi e marciapiedi antistanti; 2. lavaggio dei pavimenti e delle scale con sostanze detergenti e disinfettanti con eliminazione

di eventuali macchie o incrostazioni; 3. pulizia con detergente disinfettante di eventuali apparecchi telefonici ed altri apparecchiature

di uso comune. 4. pulizia con detergente dei distributori automatici di bevande ed altre apparecchiature esterne

ad uso comune. 5. pulizia con straccio umido ed idoneo detersivo e disinfettante delle pulsantiere e delle pareti

degli ascensori;

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6. lavaggio con detergente disinfettante dei vetri e degli infissi di porte a vetro e cristalli degli sportelli ed asciugatura a garanzia di perfetta trasparenza.

7. eliminazione con detergenti appropriati di segni macchie o schizzi da muri zoccolature e pareti lavabili;

8. pulizia con detergente disinfettante di corrimano, parapetti, balconi e davanzali interni. 9. pulizia con detergenti disinfettanti di tutte le attrezzature idro-sanitarie (servizi igienici)

comprese pareti lavabili e rubinetterie; 10. pulizia con detergente su entrambe le facce delle porte di vetro degli ingressi. 11. pulizia arredi (scrivanie, armadi, seggiole, panche, ecc.) con sostanze detergenti.

Mensilmente

1. Lucidatura dei pavimenti ove richiesta con cere auto lucidanti ed antiscivolo 2. Pulizia ad umido di porte e finestre. 3. Lavaggio delle passatoie, degli zerbini, di pedane, tappeti o stuoini, ecc. 4. Lavaggio con detergente dei cestini portarifiuti. 5. Spolveratura estintori ed altri corpi esterni.

Trimestralmente Rimozione degli eventuali arredi presenti (panche, sedie, poltrone, tavoli, porta rifiuti, suppellettili, ecc.) procedendo come segue : 1. lavaggio con detergenti dei rivestimenti murali lavabili, delle porte e degli stipiti, dei davanzali,

dei pianerottoli; 2. pulizia con sostanze detergenti di corpi illuminati, interruttori, pulsantiere, maniglie, corrimano,

griglie, ventole pale,ecc. ; 3. lavaggio a fondo con detergente dei pavimenti previa aspirazione mediante spazzole apposite

con eliminazione di eventuali precedenti strati di cera (se presente) nonché dello sporco accumulato negli interstizi della e sulla pavimentazione con pulizia accurata del battiscopa o zoccolo; aspirazione meccanica dell’acqua sporca, risciacquo con acqua contenente disinfettanti ed eventuale nuova ceratura, ove, quando e se richiesto, con l’utilizzo di prodotti anti scivolamento.

4. lavaggio con detergenti di tutti gli arredi (panche, sedie, tavolini, ecc.), risciacquo, asciugatura e ricollocazione nelle rispettive sedi;

5. spolveratura e lavaggio con detergenti di intelaiature, tapparelle, veneziane, cassonetti e tende verticali in laminato, compresa asciugatura;

6. deragnatura generale. 7. pulizia su ambo i lati delle superfici vetrate presenti.

SERVIZI GENERALI (spogliatoi, ambulatori generici, laboratori analisi, farmacia, corridoi, sale di attesa, servizi

igienici, ambulatori di guardia medica, parti comuni, ecc. ) Giornalmente 1. vuotatura e pulitura di cestini portacarta e cestini porta rifiuti, in appositi sacchi di plastica,

con smaltimento della carta raccolta in modo differenziato. 2. scopatura a umido di tutti i pavimenti mediante garze monouso o aspirapolvere : l’intervento

comprende anche le superfici sottostanti a cassettiere o altri mobili di facile rimozione.

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3. eliminazioni di orme su cristalli, vetri e specchi e pulitura con panni adeguati; 4. lavaggio con detergente disinfettante di lettini da visita, armadi porta medicinali, banchi di

distribuzione, lavelli, materassini ed ogni altro piano di appoggio che possa essere venuto a contatto con materiale organico, escluse le apparecchiature scientifiche-sanitarie (salva diversa indicazione da parte del responsabile del servizio);

5. pulizia e lavaggio materassini in similpelle (ove e se necessario); 6. rifacimento letto (cambio biancheria) del medico di guardia medica nelle sedi ove è presente

tale servizio, raccolta della biancheria dei letti in appositi sacchi che andranno sigillati dopo aver contato ed elencato in appositi moduli i capi stessi di biancheria;

7. pulizia con panni imbevuti di sostanze detergenti degli arredi ordinari compresa asportazione di eventuali tracce di sangue o altro materiale organico;

8. pulizia con panni imbevuti di sostanze detergenti di pulsantiere, maniglie, spalle delle porte e di ogni altro oggetto esterno soggetto al contatto frequente di più persone e particolarmente nei locali in cui si svolge attività sanitaria ;

9. pulizie generali compreso il lavaggio pavimenti e sanitari con sostanze disinfettanti dei servizi igienici, montaggio carta igienica e di asciugamani di carta negli appositi supporti, inserimento di sapone liquido negli appositi distributori;

10. pulizia con battitappeto o aspirapolvere delle passatoie, degli zerbini, di pedane, tappeti o stuoini, compresa la pulizia sottostante;

11. lavaggio dei pavimenti con sostanze detergenti e disinfettanti nei locali in cui si svolge attività sanitaria e nei locali adiacenti di supporto;

12. pulizia dei recipienti e contenitori di immondizie; 13. pulizia altri arredi degli ambulatori (scrivanie, armadi, seggiole, panche, ecc.) con sostanze

detergenti; 14. trasporto del materiale potenzialmente infetto in sacco precedentemente sigillato, dei

contenitori dei laboratori analisi e dei vari ambulatori, confezionamento del contenitore semirigido raccolta e trasporto dello stesso negli appositi depositi temporanei delle singole strutture;

15. trasporto rifiuti urbani e assimilati (compresi scatole, cartoni, imballi, sacchi e taniche) negli appositi contenitori comunali dedicati, in base alle diverse tipologie di rifiuti ( carta, vetro, pile, ecc.....);

16. deragnatura secondo necessità; 17. chiusura di imposte , tapparelle e degli infissi. 18. spegnimento luci. Settimanalmente

1. lavaggio di tutti i pavimenti (non soggetti a lavaggio giornaliero ) e delle scale con sostanze detergenti e disinfettanti con eliminazione di eventuali macchie o incrostazioni;

2. pulizia con detergenti disinfettanti di tutte le attrezzature idro-sanitarie (servizi igienici) comprese pareti lavabili e rubinetterie;

3. spolveratura a umido di corpi illuminati da tavolo, scrivanie, sedie, tavoli, armadi e scaffalature, arredi e suppellettili, vetrinette, carrelli, non soggette a pulizia giornaliera, ecc. ;

4. Lavaggio con detergente dei cestini portarifiuti.

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Mensilmente 1. Lucidatura dei pavimenti ove richiesta con cere auto lucidanti ed antiscivolo 2. Pulizia ad umido di tutte le porte e finestre. 3. Lavaggio di paratie e divisori con rivestimenti in materiale plastico con sostanze disinfettanti,

risciacquatura ed asciugatura, nei locali in cui si svolge attività sanitaria 4. Aspiratura e lavaggio di elementi riscaldanti e bocchette di condizionamento nei locali in cui

si svolge attività sanitaria . 5. Lavaggio con detergenti delle passatoie, degli zerbini, di pedane, tappeti o stuoini, ecc. 6. Lavaggio con detergenti di tutti gli arredi (panche, sedie, tavolini, ecc.), risciacquo,

asciugatura e ricollocazione nelle rispettive sedi; 7. Pulizia con detergente di tastiere schermi videoterminali e altre apparecchiature informatiche; 8. Spolveratura e pulizia ad umido di estintori e di ogni altro corpo esterno accessibile anche

mediante utilizzo di scala; 9. Spolveratura di tendaggi in materiale plastico alluminio non soggetti a smontaggio.

Trimestralmente Rimozione di tutti gli arredi eventualmente presenti (panche, sedie, poltrone, tavoli, porta rifiuti, suppellettili, ecc.) procedendo come segue: 1. lavaggio con detergenti di tutti i rivestimenti murali lavabili, pareti e controsoffittature, porte e

stipiti, davanzali, termosifoni e bocchette di areazione ; 2. pulizia con sostanze detergenti di tutti i corpi illuminanti, gli interruttori, le pulsantiere, le

maniglie, i corrimano, le griglie ecc. ; 3. lavaggio a fondo con detergente dei pavimenti previa aspirazione mediante spazzole apposite

con eliminazione di eventuali precedenti strati di cera (se presente) nonché lo sporco accumulato negli interstizi della e sulla pavimentazione con pulizia accurata del battiscopa o zoccolo; aspirazione meccanica dell’acqua sporca, risciacquo con acqua contenente disinfettanti ed eventuale nuova ceratura, ove, quando e se richiesto, con l’utilizzo di prodotti anti scivolamento.

4. spolveratura e lavaggio con detergenti di intelaiature, tapparelle, veneziane, cassonetti e tende verticali in laminato, compresa asciugatura;

5. deragnatura generale; 6. pulizia su ambo i lati delle superfici vetrate presenti.

UFFICI (corridoi, guardiole, uffici, servizi igienici, sale riunioni, ecc.)

A secondo della tipologia di ufficio le seguenti operazioni e la loro frequenza potranno subire variazioni, sulla base di specifiche richieste da parte dell’azienda. Giornalmente 1. vuotatura e pulitura di cestini portacarta e cestini porta rifiuti, in appositi sacchi di plastica, con

smaltimento della carta raccolta in modo differenziato. 2. scopatura a umido di tutti i pavimenti mediante garze monouso o aspirapolvere : l’intervento

comprende anche le superfici sottostanti a cassettiere o altri mobili di facile rimozione. 3. eliminazioni di orme su cristalli, vetri e specchi e pulitura con panni adeguati;

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4. pulizia generale dei servizi igienici a disposizione del personale, asportazione dello sporco di

qualunque natura dalle superfici verticali , montaggio di carta igienica e di asciugamani di carta, forniti dalla Ditta appaltatrice, negli appositi supporti, inserimento di sapone liquido negli appositi distributori;

5. pulizia di pedane e stuoini; 6. pulizia di tutti i pavimenti interni mediante garze monouso o aspirapolvere 7. trasporto rifiuti urbani e assimilati (compresi scatole, cartoni, imballi, sacchi e taniche) negli

appositi contenitori comunali dedicati, in base alle diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, pile, ecc...);

8. deragnatura secondo necessità; 9. chiusura di imposte, tapparelle e degli infissi. 10. spegnimento luci. Settimanalmente

1. lavaggio dei pavimenti con spazzole intrise di sostanze detergenti ed eliminazione di macchie ed incrostazioni;

2. spolveratura di corpi illuminanti da tavolo, scrivanie, sedie, tavoli, armadi e scaffalature e apparecchiature varie d’ufficio;

Mensilmente

1. lucidatura dei pavimenti ove richiesta con cere auto lucidanti ed antiscivolo. 2. pulizia con detergente di tastiere schermi videoterminali e altre apparecchiature informatiche.

Trimestralmente Rimozione di tutti gli arredi eventualmente presenti (panche, sedie, poltrone, tavoli, porta rifiuti, suppellettili, ecc.) procedendo come segue: 1. lavaggio con detergenti di tutti i rivestimenti murali lavabili, pareti porte e stipiti, davanzali,

termosifoni e bocchette di areazione ; 2. pulizia con sostanze detergenti di tutti i corpi illuminanti, gli interruttori, le pulsantiere, le

maniglie, i corrimano, le griglie ecc. ; 3. pulizia con detergenti disinfettanti di tutte le attrezzature idro-sanitarie (servizi igienici) comprese

pareti lavabili e rubinetterie; 4. lavaggio a fondo con detergente dei pavimenti previa aspirazione mediante spazzole apposite

con eliminazione di eventuali precedenti strati di cera (se presente) nonché lo sporco accumulato negli interstizi della e sulla pavimentazione con pulizia accurata del battiscopa o zoccolo; aspirazione meccanica dell’acqua sporca, risciacquo con acqua contenente disinfettanti ed eventuale nuova ceratura, ove, quando e se richiesto, con l’utilizzo di prodotti anti scivolamento.

5. lavaggio con detergenti di tutti gli arredi (parte esterna) risciacquo, asciugatura e ricollocazione nelle rispettive sedi;

6. spolveratura e lavaggio con detergenti di intelaiature, tapparelle, veneziane, cassonetti e tende verticali in laminato, compresa asciugatura;

7. deragnatura generale; 8. pulizia su ambo i lati delle superfici vetrate presenti.

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ARCHIVI

(depositi e garage) Mensilmente 1) scopatura dei pavimenti mediante aspirazione. 2) deragnatura secondo necessità . Semestralmente 1) lavatura, ove possibile, dei pavimenti; 2) pulizia ad umido con sostanze detergenti dei corpi illuminanti, interruttori, pulsantiere, griglie,

ecc; 3) pulizia ad umido dei vetri e delle intelaiature (su ambo i lati) con sostanze detergenti; 4) deragnatura generale. SPECIFICHE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO VETRERIE LABORATORIO CHIMICO ALIMENTI Trattasi di lavori di lavaggio e pulizia delle vetrerie, del materiale in plastica, di piccole parti di attrezzature, di supporti di plastica, del Laboratorio Chimico Alimenti, nonché dei tavoli e ripiani porta-reagenti ed attrezzature scientifiche e di tutto l’arredo lavabile dei Laboratori, compresi i personal computer, l’interno degli armadietti, i pensili ed i frigoriferi. Il servizio, da svolgersi presumibilmente con le ore sopra indicate ( n. 12) e per giorni 6 la settimana, esclusi i festivi, sarà così articolato: a) raccolta dei materiali in vetro e plastica dei vari banconi di lavoro e trasporto degli stessi con carrelli nel locale appositamente attrezzato per il servizio. Le provette, le pipette, i vetrini, i calici, i cilindri in vetro usati per gli esami dovranno essere lavati secondo le indicazioni fornite dal Responsabile. b) Lavaggio e pulizia giornaliera dei tavoli e dei ripiani porta-reagenti e porta attrezzature scientifiche

e di tutto l’arredo lavabile del Laboratorio analisi compreso l’interno degli armadietti, armadi, pensili, frigoriferi ecc., con prodotti disinfettanti, sgrassanti e non corrosivi.

ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO. La durata dell’appalto è di anni tre a partire presumibilmente dall’01/01/2009 e fino al 31/12/2011. La data di inizio è subordinata all’esecutività del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto. L’Azienda si riserva un periodo di prova di 6 (sei) mesi per accertare la rispondenza dei servizi prestati dall’Esecutore a quanto prescritto dal presente capitolato. Durante tale periodo l’ASL potrà a suo insindacabile giudizio recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Alla scadenza dell’appalto l’ASL, verificato il livello della qualità delle prestazioni erogate dall’aggiudicatario, potrà disporre il rinnovo del contratto per altri tre anni alle medesime condizioni .

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L’aggiudicatario s’impegna fin d’ora ad accettare il rinnovo disposto dall’ASL e tutte le condizioni precisate nel presente Capitolato speciale, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate in sede di gara. L’Azienda si riserva tuttavia il diritto di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) e comunque fino alla conclusione della procedura relativa alla nuova gara d’appalto alle medesime condizioni normative ed economiche. ART. 6 - AVVIO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al momento dell’assunzione del servizio, l’Azienda e l’Esecutore dovranno provvedere a redigere un verbale di consegna con allegata la documentazione disponibile per ogni singolo servizio. Nel verbale di consegna saranno descritti i locali assegnati all’impresa, i referenti dei diversi servizi e quant’altro si renderà necessario per consentire alle parti di eliminare ogni dubbia interpretazione sulle pattuizioni contrattuali.

L’Azienda si impegna a comunicare alla ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio oggetto dell’appalto, le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’ASL e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/2008. L’inizio delle attività potrà aver luogo solo dopo una fase di collaborazione e coordinamento tra l’Azienda e la ditta aggiudicataria che porti alla definizione congiunta di apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Tenuto conto dell’importanza, vastità e complessità, delle strutture immobiliari dell’Azienda e del servizio appaltato, l’Esecutore dovrà attuare idonee procedure e modalità organizzativo - gestionali, in modo da consentire l’immediato avvio dei diversi servizi, fin dalla consegna dell’appalto, per garantire la pronta esecuzione di tutti gli interventi che saranno necessari. L’Esecutore dovrà quindi risolvere, fin dall’inizio, ogni problema organizzativo e gestionale, in modo che l’Azienda risulti sollevata da ogni incombenza relativa.

ART. 7 – FORNITURA DI MATERIALI , PRODOTTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO DI FORNITURA Per l’organizzazione del servizio l’Esecutore dovrà fornire tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per il suo corretto espletamento, in quantità tali da assicurare eventuali ulteriori esigenze, che potrebbero emergere nel corso dell’appalto Se, per ragioni tecniche (nuovi prodotti sul mercato, etc.) si renderà necessario od opportuno variare la tipologia dei materiali scelti di concerto con il Servizio Approvvigionamenti, l’Esecutore dovrà provvedere preventivamente a richiedere la necessaria autorizzazione all’ Azienda, presentando una esauriente relazione tecnica circa i nuovi materiali proposti, comprensiva delle relative Schede di Sicurezza di ogni prodotto proposto, che verranno preventivamente sottoposti alle prove di idoneità. Le schede descrittive delle attrezzature, firmate dai responsabili dell’Esecutore e controfirmate dai rappresentanti dell’Azienda resteranno depositate per tutta la durata contrattuale presso l’Azienda al fine di essere prodotte come prova in caso di utilizzo di apparecchiature o attrezzature diverse da quelle presentate in fase contrattuale.

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Materiale igienico È inclusa nel servizio il costante rifornimento in tutte le aree dei prodotti per l’igiene delle mani nonché il materiale di consumo cartaceo (salviette, carta igienica, bobine, ecc…) Il servizio comprende le necessarie operazioni di monitoraggio atte a verificare: - la costante presenza del materiale igienico di consumo; - il buon stato di conservazione e di funzionamento dei contenitori e la segnalazione di necessaria manutenzione. Attrezzature e materiali per la raccolta dei rifiuti È inclusa nel servizio la fornitura in tutte le sedi aziendali dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani. MEZZI ATTREZZATURE E PRODOTTI Il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro. L’Esecutore deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità, in perfetto stato di funzionamento e di pulizia, le cui caratteristiche tecniche siano perfettamente compatibili con le attività presenti nelle aree interessate all’intervento e che non compromettano il regolare andamento delle attività e non rechino disagio agli utenti e al personale in servizio. In particolare non devono essere rumorose, devono avere un contenuto consumo d’energia, sempre inferiore a quanto correttamente erogabile dalle prese di corrente utilizzate. Macchinari Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459; le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo o il contrassegno dell’Esecutore. L’Esecutore sarà responsabile della loro custodia. L’Azienda non sarà responsabile di eventuali danni o furti del materiale utilizzato. Il conferimento in fognatura dei prodotti derivanti dal lavaggio meccanizzato dovrà avvenire esclusivamente in punti all’uopo indicati dall’Azienda. Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall’Azienda eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant’altro necessario per l’espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito. Tutti i macchinari dovranno essere custodite in luoghi dedicati a tale scopo. Schede tecniche Prima dell’inizio del servizio l’impresa ha l’obbligo di fornire all’azienda le schede tecniche dei macchinari che intende utilizzare e le schede di sicurezza dei prodotti di cui è previsto l’utilizzo. Attrezzature manuali Le attrezzature manuali necessarie per l’espletamento dei servizi, quali panni per le operazioni di sanificazione, carrelli attrezzati per la pulizia, carrelli per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, devono rispondere alle norme vigenti in materia. Tutte le attrezzature dovranno essere custodite in luoghi dedicati a tale scopo. L’Esecutore sarà responsabile della sanificazione periodica, della manutenzione nonché della custodia di tutte le attrezzature manuali utilizzate nello svolgimento del servizio. L’Azienda non sarà responsabile di eventuali danni o furti di materiali ed attrezzature.

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Manutenzione L’Esecutore dovrà provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio, quali: mezzi elettrici e di tutto quanto necessario per il trasporto, la raccolta ed il deposito nei punti di accumulo e nei depositi temporanei di tutte le tipologie di rifiuti oggetto dell’appalto. In caso di guasto delle attrezzature l’Esecutore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione con altre mantenute appositamente di scorta presso propri depositi. Prodotti chimici I prodotti chimici non devono avere pericolosità per ingestione e/o per inalazione alle condizioni di impiego, come definite dalla normativa sulla sicurezza . In particolare non devono essere utilizzati: � benzene; � ammoniaca superiore al 2%; � soda caustica; � acido cloridrico; � acido nitrico; � aldeidi; � alcool denaturato. I prodotti chimici utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo. Tutti i prodotti utilizzati devono essere rispondenti alle vigenti normative nazionali e Comunitarie. Non sono ammesse miscelazioni di detergenti e disinfettanti e di due o più disinfettanti. Al fine di evitare contaminazioni, i prodotti chimici devono essere conservati nei contenitori originali e diluiti al momento dell’utilizzo (con appositi sistemi di dosaggio) secondo le indicazioni delle case produt-trici. Tutti i prodotti chimici utilizzati devono essere immagazzinati al riparo dalla polvere; in particolare, la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa, mantenendo le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo dalla luce e/o da fonti di calore. I prodotti devono inoltre essere compatibili con le superfici/attrezzature dell’Azienda. Tutti i prodotti chimici, in confezione integra o parzialmente utilizzata, dovranno essere custoditi in luoghi dedicati a tale scopo. L’Azienda si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni. L’Azienda si riserva altresì di effettuare, tramite propri incaricati, controlli casuali sul grado di conoscenza da parte del personale dell’Esecutore del contenuto di bottiglie, barattoli e fustini. È vietato l’uso di sostanze acide od eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. È altresì vietato l’uso di spazzoloni, stracci per pavimenti e segatura impregnata. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso, per i pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone, bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

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ART. 8 - LOCALI ASSEGNATI ALL’IMPRESA L’Azienda mette a disposizione della Ditta appositi locali ove riporre, con uso esclusivo, il materiale e le attrezzature occorrenti e, ove possibile, locali da adibire a spogliatoio del personale. L’Azienda tramite propri incaricati si riserva il diritto di accedere in ogni momento sui luoghi del deposito dei macchinari, dei prodotti e degli attrezzi e controllare lo stato di manutenzione e di funzionamento, alla presenza degli incaricati della Ditta. La ditta applicherà nello svolgimento della sua attività e a fini dell’immagazzinamento e gestione dei materiali ed apparecchiature per la pulizia e sanificazione il protocollo aziendale allegato al presente capitolato (Allegato n. 3). ART. 9 - COORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO La Ditta dovrà nominare il Responsabile di Commessa. Qualora l’aggiudicazione fosse a favore di un’A.T.I., ogni ditta associata dovrà avere un responsabile di riferimento. L’appaltatore nominerà altresì un proprio rappresentante con funzioni di coordinatore per l’esecuzione del servizio ed il suo sostituto prima dell’inizio del servizio stesso comunicandone il nominativo, nonché il luogo di residenza ed i recapiti telefonici. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all’appaltatore titolare. La funzione del coordinatore sarà quella di controllare e fare osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti ad ognuno assegnati, nel rispetto delle istruzioni di prevenzione e sicurezza impartite ai singoli operatori. Detto coordinatore, o in sua assenza il sostituto designato, è tenuto ad avere in dotazione un sistema di ricerca sempre attivo fornito dalla propria Ditta. Per ciascuna delle sedi operative in cui si svolge il servizio l’appaltatore provvederà in ogni caso ad individuare un proprio referente operativo a cui fare riferimento. ART. 10 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO (ONERI DI DOCUMENTAZIONE ) La Ditta appaltatrice impiegherà personale che garantisca il corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari dell’azienda . L’aggiudicatario farà altresì avere all’inizio del servizio e poi mensilmente aggiornato: 1. un elenco dei nominativi del personale impiegato presso l’azienda indicando le generalità dello

stesso ed allegando fotocopia del documento di identità; 2. copia dell’estratto del libro di matricola dell’impresa dal quale risulti l’iscrizione dei lavoratori

occupati; 3. copia dei contratti part-time eventualmente stipulati e trasmessi all’Ispettorato del Lavoro; 4. copia del libro presenze vidimato da cui rilevare le ore registrate ai dipendenti.

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ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RIGUARDO AI PROPRI DIPENDENTI L’impresa appaltatrice dovrà osservare, per tutta la durata del contratto, nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi di categoria in vigore. L’impresa appaltatrice dovrà pertanto applicare nei confronti di tutti i dipendenti condizioni non inferiori a quelle previste dal CCNL specifico di settore. I suddetti obblighi vincoleranno l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o cooperativa o della struttura o dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l’assuntore dell’appalto dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto ai suddetti obblighi. In particolare, in sede di fatturazione la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di presentare idonea dichiarazione o attestato da cui risulti che la Ditta medesima ha provveduto, a quella data, al versamento di tutti i contributi dovuti per legge. L’azienda appaltante, in caso di violazione di quanto sopra descritto, previa comunicazione, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che essi siano stati pagati o che la vertenza sia stata eventualmente conclusa. La Ditta appaltatrice si impegna esplicitamente a garantire il servizio anche in caso di sciopero del personale dipendente assumendosi ogni responsabilità e riguardo per eventuali disservizi arrecati all’azienda. ART. 12 - DOVERI DEL PERSONALE Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. Tutti gli addetti al lavoro di pulizia dovranno essere sempre presenti nelle rispettive zone di lavoro, negli orari decisi concordemente tra l’Azienda appaltante e l’Impresa appaltatrice. Si precisa in proposito che l’orario da concordarsi con i Responsabili dei servizi ed uffici interessati potrà avere calendari differenziati per ogni struttura, servizio o reparto. La Ditta appaltatrice, ove richiesto dall’Amministrazione appaltante, in qualsiasi momento dovrà essere in grado di precisare in quale orario è stato affidato ogni singolo servizio. L’orario dovrà essere rigorosamente rispettato specie nelle zone di accesso del pubblico. Al termine del servizio gli addetti lasceranno immediatamente i locali dell’azienda. Essi dovranno vestire una divisa sempre pulita. Non devono mettere disordine tra carte, disegni o altri documenti eventualmente ed eccezionalmente dimenticati sui tavoli, né devono aprire cassetti ed armadi. La divisa di lavoro dovrà essere diversa da quella in uso del personale dipendente dell’Azienda appaltante. Dovranno economizzare nell’uso dell’energia elettrica spegnendo le luci non necessarie. NON DOVRANNO FUMARE all’interno dei locali aziendali in cui si svolge il servizio. Non dovranno utilizzare gli apparecchi telefonici aziendali se non per comunicazioni inerenti la segnalazione di situazioni d’emergenza comprovate. Ogni addetto consegnerà al supervisore ogni cosa perduta che avrà ritrovato. Gli addetti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro di cui è direttamente ed esclusivamente responsabile la Ditta appaltatrice. Nello svolgimento del servizio la Ditta deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi e degli uffici.

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ART. 13 - DISPOSIZIONI SANITARIE Il personale addetto alle pulizie dovrà essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni richieste. Il personale dell’Impresa appaltatrice dovrà essere sottoposto, a cura e spese della stessa, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti per il personale addetto alle operazioni di pulizia e sanificazione in ambito sanitario. In ogni momento il Direttore Sanitario aziendale potrà disporre l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati. L’Azienda appaltante si impegna: 1. a fornire alla Ditta appaltatrice informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente

in cui sono destinati a operare e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (vedi specifico DUVRI Allegato n. 4);

2. a cooperare con la Ditta appaltatrice per tutto quanto attiene l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

3. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi, ad eccezione dei rischi propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

ART. 14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti , in ogni singolo luogo di lavoro affidatogli, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene sul lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori. Il medesimo appaltatore è obbligato al rispetto delle procedure aziendali per prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza dei lavoratori, alle quali è tenuta a adeguare le proprie procedure per le attività svolte all’interno delle strutture aziendali, tenuto conto delle informazioni e delle disposizioni ricevute. ART. 15 - RISERVATEZZA DEI DATI DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI L'Esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'Esecutore è responsabile per l’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Esecutore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a qualunque titolo all’Azienda. L'Esecutore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Esecutore stesso a gare ed appalti. L'Esecutore garantisce che il trattamento dei dati viene improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché nel rispetto delle misure di sicurezza. Al momento della sottoscrizione del contratto, le parti devono dichiarare di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 13.05.1998 n.171 e s.m.i. (art.10), ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e s.m.i..

L'Esecutore si impegna, da ultimo, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 cit. e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza attuali e futuri. ART. 16 - DANNI A PERSONE O COSE Nell’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. In caso di infortunio sono a carico dell’impresa l’indennità cui dovesse sottostare a favore di chiunque avente diritto, dichiarando sin d’ora sollevata e indenne l’azienda appaltante da qualsiasi responsabilità. Qualora l’impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda appaltante resta autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza. ART. 17 - ASSICURAZIONI L’Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, vigenti e future. A tal fine l’Esecutore deve munirsi -a sue spese- di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, verso i propri prestatori di lavoro, verso cose e verso animali, con almeno i seguenti massimali:

� � 3.000.000,00= per persona lesa � � 3.000.000,00= per danni a beni mobili o ad animali � � 3.000.000,00= per danni a beni immobili.

L’Esecutore è ritenuto, inoltre, responsabile di ogni danno che potesse derivare all’azienda per danneggiamenti e/o furti subiti durante l’espletamento del servizio. A tale proposito l’Esecutore, entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, deve produrre copia delle polizze di assicurazione in corso di validità, a pena di decadenza dall’aggiudicazione. ART. 18 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO - SERVIZI AGGIUNTIVI - L’azienda potrà negoziare con l’appaltatore la modifica delle modalità di prestazione del servizio, con particolare riferimento all’incremento o riduzione delle frequenze, all’addizione o sottrazione di singole prestazioni, all’impiego di differenti metodologie di intervento.

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L’Azienda si riserva, la facoltà di ordinare lavori di pulizia, in aumento o in diminuzione sino alla concorrenza di 1/5 del totale dei mq. oggetto dell’appalto, indipendentemente dal periodo, e/o modificare la periodicità senza che la Ditta appaltatrice possa sollevare eccezione alcuna. In tal caso l’Azienda sanitaria corrisponderà lo stesso importo al mq. che sarà stato offerto in sede di aggiudicazione . L’Azienda si riserva la facoltà di ridurre i locali e le superfici da pulire oggetto della gara, a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria. In tali casi, il corrispettivo, dell’appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. L’Azienda, durante la validità del contratto, potrà richiedere: - interventi straordinari o urgenti di pulizia, a seguito dell’esecuzione d’opere murarie, impiantistiche, di traslochi, di ripristino locali o, in genere, di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di piccoli allagamenti ecc. - intereventi straordinari in locali accessori (cantine, soffitte, garage, ecc.):

� Asportazione di ragnatele con metodo ad umido; � Pulizia pavimenti; � pulizia vetri e porte

In tali casi la ditta dovrà rendersi disponibile ad effettuare le prestazioni aggiuntive entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta. Per tali pulizie straordinarie sarà riconosciuto un corrispettivo pari a quello stabilito in sede di aggiudicazione . Per le pulizie di locali diversi da quelli oggetto dell’appalto verrà richiesta quotazione specifica. ART. 19 – INADEMPIMENTI E RITARDI DELL’APPALTATORE - PENALI Il mancato adempimento da parte dell’Esecutore degli obblighi previsti dal presente Capitolato comporta i seguenti provvedimenti: � Applicazione di una penale fino ad � 500,00= ad insindacabile giudizio dell’Azienda nel caso di

semplice omissione, ritardo nell’intervento richiesto, rifiuto ovvero nel caso in cui l’Esecutore esegua una prestazione in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato e dalle richieste dell’Azienda;

� Applicazione di una penale fino ad � 300,00= nel caso di mancato rispetto delle fasce orarie concordate con i singoli Responsabili di struttura;

� Applicazione di una penale pari ad � 200,00= nel caso di mancata ovvero ritardata comunicazione del programma degli interventi;

� Applicazione di una penale pari a � 1.500,00= nel caso di utilizzo di macchinari ovvero di prodotti non a norma;

� Applicazione di una penale di � 200,00= nel caso di trasmissione oltre gg. 15 dalla data di presentazione della fattura mensile della documentazione relativa ai versamenti contributivi in merito al personale impiegato ed all’elenco del medesimo personale.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati con raccomandata a.r. ovvero per via telematica all’Esecutore da parte dell’Azienda appaltante. L’Esecutore, entro e non oltre il termine di gg. 10 dal ricevimento delle contestazioni deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni.

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Qualora le citate controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell’Azienda appaltante, ovvero non vi sia risposta, ovvero la medesima non sia pervenuta nel termine assegnato, sono applicate all’Esecutore le penali come sopra indicate. L’applicazione della penalità comporta lo scomputo, in sede di liquidazione delle fatture mensilmente prodotte, della somma addebitata; l’Azienda si riserva l’eventuale rivalsa anche sulla cauzione. Fatta salva la procedura prevista, la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra citate non esonera in nessun caso l’Esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio per le penali sopra indicate, l’Azienda può chiedere l’intervento di altra Ditta diversa dall’Esecutore per garantire la continuità del servizio, imputando all’Esecutore ogni spesa e danno sopportato a seguito della gestione non conforme. L’Esecutore, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra citate, è assoggettato al diritto dell’Azienda di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti - a qualunque titolo- alla condotta inadempiente perseguita. ART. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA – RESCISSIONE DEL CONTRATTO In presenza di:

� mutamenti di carattere organizzativo dell’Azienda (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento, soppressione, attività consorziata con altre Aziende Sanitarie rivolta all’acquisizione di beni e servizi, trasferimento di uffici, ecc.),

� colpa grave nella gestione del servizio, � fallimento dell’Esecutore (fatto salvo per l’Azienda di ricorrere ad azione di rivalsa sulla

cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni), � fatti ed avvenimenti di qualunque natura, fraudolentemente taciuti dall’Esecutore, che

possano incidere a qualunque livello (penale, civile ed amministrativo) sulla prosecuzione del rapporto contrattuale,

l’azienda appaltante si riserva di risolvere il contratto previa contestazione (ad eccezione del primo caso previsto) dei fatti imputati mediante raccomandata a.r. all’Esecutore, successivamente ad eventuale comunicazione da parte dell’Esecutore -per la stessa via- delle proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di gg. 7 dal ricevimento delle suddette contestazioni, con successivo addebito di tutti gli ulteriori oneri di cui l’Azienda debba farsi carico per l’anticipata risoluzione. La risoluzione del contratto per causa dell’esecutore comporterà l’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni dimostrabili da parte dell’azienda. Fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto e/o al risarcimento del danno, in caso di mancata effettuazione del servizio per intero o in parte, l’Azienda ha la facoltà di provvedere al servizio tramite ditte diverse con l’addebito degli eventuali maggiori oneri alla società inadempiente. Qualora l’Esecutore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’Azienda tratterrà tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale; all’Esecutore sarà inoltre addebitata la maggiore spesa derivante dall’assegnazione dei lavori di pulizia ad altre Imprese concorrenti, a titolo di risarcimento danni.

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Recesso unilaterale Ai sensi dell’art. 1671 C.C., l’Azienda appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all’esecuzione dello stesso. In particolare l’Azienda potrà avvalersi di tale facoltà:

a - per motivi d’interesse pubblico o cambiamento di assetto istituzionale, i quali dovranno essere specificati nell’atto deliberativo di recesso; la medesima facoltà è riconosciuta alle Amministrazioni subentranti all’Azienda, per effetto di eventuali riforme del SSN e/o SSR, che potranno recedere dal contratto, riconoscendo all’Esecutore le prestazioni già effettuate oppure dare continuità al rapporto. b - qualora successivamente alla stipula del contratto fosse accertata la sussistenza di una causa d’esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n° 163/2006.

In caso di recesso durante l’esecuzione del contratto, l’Azienda appaltante sarà tenuta a pagare all’Esecutore il corrispettivo per il servizio fino a quel momento eseguito, nonché a rimborsare le spese sostenute e documentate dall’Esecutore stesso per l’esecuzione della parte restante del contratto, nei limiti delle utilità conseguite. ART. 21 - SERVIZI PERIODICI L’appaltatore è tenuto ad eseguire, con periodicità stabilita, tutte le operazioni previste dal programma di lavoro in attuazione a quanto indicato nel presente Capitolato, senza che possa essere rimandata o sospesa qualsivoglia operazione, salvo i casi di forza maggiore. Per tutti gli adempimenti periodici, l’appaltatore dovrà presentare entro 10 giorni dall’inizio del periodo contrattuale e successivamente con cadenza annuale, un dettagliato programma cronologico dei lavori periodici che saranno eseguiti. Detto programma dovrà essere trasmesso al Servizio Approvvigionamenti affinchè venga valutato ed approvato e possa, dalla stessa, venire controllata l’esecuzione dei lavori. Non saranno consentiti ritardi sul programma dei lavori periodici, se non autorizzati dal Responsabile del medesimo Servizio Approvvigionamenti . ART. 22 - VERIFICA DEL SERVIZIO L’Azienda vigilerà costantemente sulle condizioni igieniche delle aree oggetto del servizio di pulizia e sanificazione e sull’esatta applicazione delle prescrizioni previste dal presente Capitolato. Al coordinatore dell’esecutore e ai referenti presso ciascuna delle sedi operative compete la verifica del servizio di pulizia con periodicità mensile. L’Azienda si riserva la facoltà di far eseguire, per mezzo dei propri incaricati e in presenza di un referente dell’Esecutore, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sui risultati delle operazioni di pulizia e sanificazione e sui prodotti impiegati per le operazioni stesse. In tali controlli sarà verbalizzata la conformità o meno degli interventi a quanto stabilito in sede di gara ed i verbali saranno inviati, per gli eventuali provvedimenti di competenza, al Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda. I provvedimenti richiesti per regolarizzare il servizio devono essere adottati in maniera tempestiva. L’Esecutore, allo scopo, dovrà predisporre, concordando il contenuto con l’Azienda, un modulario ai fini del rilascio da parte dei Responsabili di ciascuna Unità Operativa o Servizio dell’Azienda, delle attestazioni di avvenuta esecuzione del servizio.

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Il modulario deve prevedere lo spazio per evidenziare eventuali osservazioni circa la qualità del servizio stesso e ad esso verranno allegate delle schede valutative, in caso di segnalazioni di disservizi e carenze. Le attestazioni di cui sopra devono essere rilasciate con frequenza mensile a corredo delle relative singole fatture. La stampa del modulario è a carico dell’Esecutore. Tali schede dovranno essere allegate da parte dell’Esecutore, debitamente compilate e sottoscritte, alle fatture del mese di riferimento, al fine della liquidazione delle stesse, nel caso in cui il servizio sia stato svolto in modo conforme. Qualora il servizio sia difforme dalle prescrizioni del Capitolato, il Referente aziendale contesterà la scheda di attestazione sopra menzionata, chiedendo il tempestivo sopralluogo:

� Entro 24 h se la difformità è riferita a interventi di pulizia giornaliera o straordinaria, � Entro 48 h se la difformità è riferita ad interventi di pulizia di tutte le altre periodicità

previste nel presente Capitolato . Il Referente aziendale con lo stesso intervallo di tempo, fatti gli accertamenti in loco alla presenza del Coordinatore, deve contestare per iscritto allo stesso la difformità riscontrata e deve richiedere la rimozione dell’inadempienza:

� Entro 24 h se la difformità è riferita a interventi di pulizia giornaliera - settimanale - straordinaria

� Entro 48 h se la difformità è riferita a interventi di pulizia di tutte le altre periodicità previste nel presente Capitolato.

Una copia della contestazione deve essere trattenuta dal Referente aziendale, una copia viene rilasciata al Coordinatore, mentre la terza copia deve essere trasmessa al Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda per i provvedimenti di competenza. Indipendentemente dalle conseguenze previste dal presente Capitolato in materia, resta obbligo dell’Esecutore eseguire nuovamente il lavoro per il quale è stata rilevata l’inadempienza, senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda. E’ facoltà, in ogni caso, del Referente aziendale attivare in qualsiasi momento la procedura di contestazione per segnalare inadempienze al competente Servizio Approvvigionamenti. ART. 23 – FATTURAZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO Il canone contrattuale è riferito al servizio di pulizia e sanificazione da eseguire, in conformità alle modalità ed alle frequenze stabilite dal presente Capitolato, nei locali elencati nell’ allegato “sedi operative ”. Ogni fattura deve essere emessa entro 10 giorni dalla fine d’ogni mese. L’Esecutore, in fase di prima fatturazione, deve rapportarsi con i competenti Uffici dell’Azienda al fine di concordare le modalità di emissione delle singole fatture. Nella fattura dovranno essere indicate dettagliatamente (per tipologia) tutte le prestazioni effettuate nel mese di riferimento (precedente). Ad ogni fattura devono essere allegati i documenti attestanti la regolare esecuzione dei lavori, controfirmati dal referente aziendale, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea allo scopo. La mancata produzione dei documenti richiesti nel presente articolo comporta la sospensione dei pagamenti dovuti. Nel caso si siano verificate diminuzioni e/o aumenti delle aree soggette a pulizia nel corso del mese in fatturazione, si procede alla relativa variazione del canone mensile in più o in meno, moltiplicando i metri quadrati in più o in meno per il corrispondente costo mensile/mq definito in sede di aggiudicazione.

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L’incompletezza delle attestazioni o eventuali osservazioni sfavorevoli circa la qualità del servizio prestato, determinano la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione della documentazione e/o alla rimozione delle cause che hanno originato le osservazioni stesse. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Esecutore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio. L’Azienda effettuerà il relativo saldo entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento fatture riferite al servizi regolarmente svolto. Eventuali addebiti, per lavori extra contratto debitamente autorizzati, od eventuali crediti, per mancato o non complete effettuazioni di uno o più servizi devono essere presentati a parte. I crediti dell’appaltatore nei confronti dell’azienda, non possono essere ceduti senza il consenso dell’Azienda stessa. ART. 24 - REVISIONE PREZZO I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura e dell’eventuale rinnovo, e devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA. L’Azienda provvederà su richiesta della ditta aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto (senza effetto retroattivo). ART. 25 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, SCIOGLIMENTO,

CESSAZIONE, MORTE DELL’APPALTATORE a) In caso di fallimento della Ditta appaltatrice

il contratto si intenderà senz’altro risolto, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

b) In caso di messa in liquidazione-trasformazione della Ditta appaltatrice o di cambiamento della ragione sociale, l’Azienda avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto da parte della Ditta in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova Ditta che subentrerà così come l’Azienda riterrà di decidere sulla base dei documenti che la Ditta appaltatrice sarà tenuta a fornire.

c) In caso di caso di morte dell’appaltatore titolare della Ditta appaltatrice, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidamente gli eredi, se così riterrà la Azienda che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l’Azienda ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti quegli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

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ART. 26 - DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto attribuibile all’aggiudicatario a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, senza l’obbligo di preventiva azione giudiziaria, l’aggiudicatario provvede a costituire, nei modi previsti dalla normativa vigente un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo contrattuale (arrotondato al centinaio di euro superiore), La cauzione dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La cauzione sarà restituita all’aggiudicataria solamente al termine del contratto, dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile sospesa, e previa approvazione della situazione finale della liquidazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Resta salvo per l’Azienda l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’azienda avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda, che provvede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. ART. 27 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E’ vietata la cessione in tutto od in parte del contratto. E’ consentito il subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. La ditta deve indicare, nella propria offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, impegnandosi essa in prima persona a garantire il corretto espletamento dei termini contrattuali anche da parte delle imprese subappaltanti proposte. E’ diritto dell’Azienda appaltante formulare parere negativo in merito alla ditta sub-appaltatrice e non ammettere la stessa all’attività. ART. 28 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di eventuale registrazione fiscale, di stampa di copia del contratto e simili, mentre l’IVA sarà assolta secondo disposizioni di legge. ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi delle normative vigenti, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso l’Azienda, per le finalità di gestione della gara, e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

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