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FUSIONE La La fusione fusione Artt. 2501 - 2505 quater Cod. Civile Indice Le teorie sulla fusione Le teorie sulla fusione FUSIONE La natura giuridica della fusione è stata a lungo dibattuta. Esistono due principali teorie elaborate nel tempo dalla dottrina: due principali teorie elaborate nel tempo dalla dottrina: • La teoria dell’estinzione creazione: la fusione comporta l’estinzione delle società fuse o incorporate, la successione dell’incorporante nei beni, nei diritti ed obblighi già in capo all’incorporata e – con particolare riferimento alla fusione propria – la costituzione di un nuovo soggetto, cui imputare tutte le situazioni giuridiche proprie delle società partecipanti alla fusione; giuridiche proprie delle società partecipanti alla fusione; • La teoria dell’unione: con la fusione non si ha né estinzione né creazione di soggetti giuridici, ma solo una modificazione dell’atto costitutivo. Supporto nel c.c. art. 2504-bis: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”.

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FUSIONE

La La fusionefusioneArtt. 2501 - 2505 quater Cod. Civile

Indice

Le teorie sulla fusioneLe teorie sulla fusioneFUSIONE

La natura giuridica della fusione è stata a lungo dibattuta. Esistonodue principali teorie elaborate nel tempo dalla dottrina:due principali teorie elaborate nel tempo dalla dottrina:• La teoria dell’estinzione – creazione: la fusione comportal’estinzione delle società fuse o incorporate, la successionedell’incorporante nei beni, nei diritti ed obblighi già in capoall’incorporata e – con particolare riferimento alla fusione propria –la costituzione di un nuovo soggetto, cui imputare tutte le situazionigiuridiche proprie delle società partecipanti alla fusione;giuridiche proprie delle società partecipanti alla fusione;• La teoria dell’unione: con la fusione non si ha né estinzione nécreazione di soggetti giuridici, ma solo una modificazione dell’attocostitutivo. Supporto nel c.c. art. 2504-bis: “La società che risultadalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighidelle società estinte”.

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La normativa civilisticaLa normativa civilisticaFUSIONE

Aspetti civilisticiAspetti civilisticiFUSIONE

Il codice civile non dà una definizione di fusione, ma indica leforme con cui può realizzarsi (articolo 2501, comma 1, c.c.):p ( , , )• Mediante costituzione di una nuova società (fusione “per unione” o“propria” o “propriamente detta”);• Mediante l’incorporazione di una o più società (fusione perincorporazione).

La fusione può essere effettuata solo (art. 2501, comma 2, c.c.) trasocietà (anche in liquidazione, purché non abbiano iniziato la( q , pdistribuzione dell’attivo). La fusione può interessare anche società inprocedura concorsuale.

Nel caso in cui venga effettuata una fusione tra più società didiverso tipo devono essere applicate sia le norme relative allafusione che le norme relative alla trasformazione (es. relazionerelazione didistimastima nel caso di fusione di società di persone in società di capitali)

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La Fusione per unione (=propria)La Fusione per unione (=propria)FUSIONE

Società A Società B

Ante fusione

Società C Post fusione

La Fusione per incorporazioneLa Fusione per incorporazioneFUSIONE

Società A Società B

Ante fusione

Società B Post fusione

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La Fusione per incorporazione La Fusione per incorporazione ..con vincolo di partecipazionecon vincolo di partecipazione

FUSIONE

Società B

Società A Ante fusione

S i tà BPost fusione

Società B

La Fusione inversaLa Fusione inversaFUSIONE

Società A

Società B Ante fusione

S i tà BPost fusione

Società B

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Il processo FusioneIl processo FusioneFUSIONE

La fase preparatoria: la La fase preparatoria: la documentazionedocumentazione

• Il progetto di fusione (art. 2501 ter c.c.)L i i i i l ( 2501 )

FUSIONE

• La situazione patrimoniale (art. 2501 quater c.c.)• La relazione dell’organo amministrativo (art. 2501

quinquies c.c.)• La relazione degli esperti (art. 2501 sexies c.c.)

• Art 2502 c.c. “La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l’approvazione del relativo progetto”

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La fase preparatoriaLa fase preparatoriaFUSIONE

• Il progetto di fusione è unico per tutte le societàpartecipanti alla fusione e ha una funzione informativanei confronti dei soci e dei terzi.

• Infatti:• Deve essere depositato e iscritto presso ilregistro delle imprese del luogo ove hanno sede lesocietà partecipanti alla fusione.• Data rilevante è quella dell’iscrizione presso ilregistro delle imprese, che deve essere effettuataalmeno 30 giorni prima del giorno previsto perl’assemblea straordinaria, salvo rinuncia al termineespressa con consenso unanime dei soci.

La fase preparatoria Il progetto di La fase preparatoria Il progetto di fusionefusione

FUSIONE

•Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societàpartecipanti alla fusione;•L’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o di quellaincorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;•Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventualeconguaglio in denaro;•Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della societàrisultante dalla fusione o di quella incorporante;•La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;•La data a decorrere dalla quale le operazioni delle societàpartecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società cherisulta dalla fusione o di quella incorporante;•Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci eai possessori di titoli diversi dalle azioni;•I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degliamministratori delle società partecipanti alla fusione

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La fase preparatoria: La fase preparatoria: situazione situazione patrim. e relazione organo ammin.patrim. e relazione organo ammin.

FUSIONE

L’organo amministrativo deve inoltre:• redigere una situazione patrimoniale (i e bilancio: 2501-• redigere una situazione patrimoniale (i.e., bilancio: 2501-quater), riferita ad una data non anteriore a 120 gg rispetto aquello in cui il progetto di fusione è depositato presso la sededella società. Il bilancio va bene se non oltre 6 mesi. Motivo perfusioni nella prima parte dell’anno.• redigere una relazione (art. 2501-quinquies) che illustri egiustifichi sotto il profilo giuridico ed economico:

• (1) il progetto di fusione e• (2) il rapporto di cambio delle azioni o quote ed i criteri di

valutazione e le difficoltà incontrate nella suadeterminazione. La determinazione del rapporto dicambio è quindi di competenza dell’organoamministrativo, e non degli esperti i quali esprimonosolo un giudizio in merito alla sua congruità.

La fase preparatoria: la relazione La fase preparatoria: la relazione degli espertidegli esperti

FUSIONE

Infine:• Uno o più esperti (nominati dal Presidente del Tribunale - seUno o più esperti (nominati dal Presidente del Tribunale se

spa o sapa - o scelti tra i revisori contabili) per ciascunasocietà (è possibile chiedere la nomina di un espertocomune da parte del Presidente del Tribunale del luogo dovesi troverà la risultante o incorporante) devono redigere unarelazione sulla congruità del rapporto di cambio. Talerelazione deve indicare:• (1) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto dicambio, la loro importanza relativa ed i valori risultanti nonché

• (2) eventuali difficoltà di valutazione.

• La relazione, per le società quotate, è redatta dalle società direvisione (art. 2501-sexies).

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FUSIONE

Obbligo in caso di trasferimento di azienda (e quindi

La fusione La fusione –– Le comunicazioni Le comunicazioni sindacali (art. 47 sindacali (art. 47 –– L. 428/90)L. 428/90)

g ( qanche di fusione che comporti il trasferimento) diinformare le rappresentanze sindacali. Su richiestadelle rappresentanze sindacali o dei sindacati dicategoria, l’alienante e l’acquirente hanno l’obbligo diavviare entro 7 giorni dal ricevimento della richiestaun esame congiunto con i soggetti sindacalirichiedenti; decorsi 10 giorni la consultazione sirichiedenti; decorsi 10 giorni la consultazione siintende esaurita.

La fase preparatoriaLa fase preparatoriaFUSIONE

Devono essere depositati in copia nella sede delle societàpartecipanti alla fusione durante i 30 giorni (salvo consensopartecipanti alla fusione, durante i 30 giorni (salvo consensounanime dei soci) che precedono la decisione e finché lafusione sia decisa (Art. 2501-septies):• Il progetto di fusione;• La relazione dell’organo amministrativo;• La relazione degli esperti;

L i i i i l d d ll’ i i i• La situazione patrimoniale redatta dall’organo amministrativo.• Gli ultimi tre bilanci (comprese le relazioni dell’organo diamministrazione e di controllo contabile).I soci hanno diritto di prendere visione dei documenti e diottenerne copia gratuita.

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La fase preparatoria La fase preparatoria la la decisione di fusionedecisione di fusione

FUSIONE

(i) la delibera di fusione viene assunta dalla(i) la delibera di fusione viene assunta dalla Assemblea Straordinaria di ciascuna delle società partecipanti alla fusione mediante approvazione del progetto di fusione;

(ii) la delibera di fusione può apportare al progetto solo le modifiche che non incidonoprogetto solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi;

La fase preparatoria La fase preparatoria la la decisione di fusionedecisione di fusione

FUSIONE

(iii) nelle società di persone la delibera di(iii) nelle società di persone la delibera di fusione viene assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili salva la facoltà di recesso del socio dissenziente;

(iv) nelle società di capitali la stessa viene assunta secondo le norme previste per le modificazioni statutarie;

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La fase preparatoria La fase preparatoria la la decisione di fusionedecisione di fusione

FUSIONE

(v) è consentita con il consenso unanime dei(v) è consentita con il consenso unanime dei soci la rinuncia al termine di 30 giorni tra il deposito degli atti presso la sede delle società partecipanti alla fusione e la decisione sulla fusione.

L’attuazione della fusioneL’attuazione della fusioneFUSIONE

(i) a tutela dei creditori sociali, la fusione viene attuata solo ( ) ,dopo il decorso di 60 gg. dall’ultima iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di fusione;

(ii) ai casi di immediata attuazione della fusione già previsti dalla normativa ante riforma (assenso di tutti i creditori sociali, loro pagamento o deposito di somma equivalente prestazione di idonea garanzia) è statoequivalente, prestazione di idonea garanzia) è stato aggiunto il caso in cui la società di revisione, per tutte le società partecipanti alla fusione, asseveri, sotto la sua responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria di dette società rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori

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L’atto di fusione e i suoi effettiL’atto di fusione e i suoi effettiFUSIONE

• La fusione deve essere stipulata per atto pubblico (art. 2504) dairappresentanti delle società partecipanti;• L’atto di fusione deve essere depositato a cura del Notaionell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi dove è posta la sededelle società partecipanti alla fusione, entro 30 giorni dallastipulazione. Eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione l’invaliditàdell’atto di fusione non può essere pronunciata (art. 2504-quater);• Il deposito relativo alla società risultante o incorporante non puòprecedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione;• La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumonoi diritti e gli obblighi delle società estinte;• La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delleiscrizioni presso il registro delle imprese (art. 2504-bis).

L’atto di fusione e i suoi effettiL’atto di fusione e i suoi effettiFUSIONE

•E’ possibile la postdatazione degli effetti solo per la fusioneper incorporazione;per incorporazione;•E’ possibile la retrodatazione, ma solo con riferimento adalcuni effetti interni della fusione, e precisamente:

•Per determinare la data dalla quale le azioni o quotedella società incorporata partecipano agli utili (n. 5) e•La data a decorrere dalla quale le operazioni dellesocietà partecipanti alla fusione sono imputate alsocietà partecipanti alla fusione sono imputate albilancio della incorporante o risultante (n. 6).

NON E’ POSSIBILE RETRODATARE OLTRE (1) IL LIMITE NON E’ POSSIBILE RETRODATARE OLTRE (1) IL LIMITE DELLA CHIUSURA DI ESERCIZIO PIU’ RECENTE E (2) DELLA CHIUSURA DI ESERCIZIO PIU’ RECENTE E (2)

DELL’ESERCIZIO PRECEDENTEDELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

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L’incorporazione di società L’incorporazione di società interamente possedutainteramente posseduta

FUSIONE

Nel caso di fusione per incorporazione di società interamenteposseduta:p• Non devono essere indicati i nn. 3) (rapp.cambio), 4)(modalità assegnaz. Azioni) e 5) (data di decorr.partecipazioneagli utili) (2501 ter c.c.)• Non c’è la relazione dell’organo amministrativo;• Non c’è la relazione degli esperti e quindi il concambio.

L’APPLICAZIONEL’APPLICAZIONE DELLADELLA PROCEDURAPROCEDURA SEMPLIFICATASEMPLIFICATA E’E’RITENUTARITENUTA APPLICABILE,APPLICABILE, ININ VIAVIA ANALOGICA,ANALOGICA, ANCHEANCHE NELNELCASOCASO ININ CUICUI LALA COMPAGINECOMPAGINE SOCIALESOCIALE DELLEDELLE SOCIETA’SOCIETA’PARTECIPANTIPARTECIPANTI ALL’OPERAZIONEALL’OPERAZIONE SIASIA IDENTICAIDENTICA,, ININQUANTOQUANTO ININ TALTAL CASOCASO ILIL RAPPORTORAPPORTO DIDI CAMBIOCAMBIO VIENEVIENEAPPLICATOAPPLICATO ININ VIAVIA PURAMENTEPURAMENTE ARITMETICAARITMETICA (Mass(Mass.. TribTrib.. didiMilano,Milano, settembresettembre 19941994;; TribTrib.. TriesteTrieste 1414 febbraiofebbraio 19951995))..

Novità della riforma sulle diverse Novità della riforma sulle diverse tipologie di fusionetipologie di fusione

FUSIONE

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Novità in merito alle diverse Novità in merito alle diverse tipologie di fusionetipologie di fusione

FUSIONE

• Fusione a seguito di acquisizione con 1 g qindebitamento (cd. leveraged buy-out)

• Incorporazione di società interamente possedute

1

2

• Incorporazione di società possedute al 90%

• Fusione cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

3

4

Il leveraged buyIl leveraged buy--outoutFUSIONE

SOCIETA’ K1(appositamente creata)

BANCA

Finanziamento

Acquisizionee controllo

SOCIETA’ Y(bersaglio o target)

Garanzia con il patrimonio della Y

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Contenuto particolare dei documenti relativi alla fusione in caso di LBO:

FUSIONE

• Il progetto di fusione deve indicare le risorse1

• Il progetto di fusione deve indicare le risorsefinanziarie previste per il soddisfacimento delleobbligazioni della società risultante dallafusione;

• La relazione dell’organo amministrativo deveindicare le ragioni che giustificano l’operazioneindicare le ragioni che giustificano l operazionee contenere un pianopiano economicoeconomico ee finanziariofinanziariocon indicazione della fonte delle risorsefinanziarie e degli obiettivi da raggiungere;

Contenuto particolare dei documenti relativi alla fusione in caso di LBO:

FUSIONE

• La relazione degli esperti deve attestare la1

• La relazione degli esperti deve attestare laragionevolezza delle indicazioni contenutenel progetto di fusione;

• La relazione della società di revisioneincaricata della revisione contabileobbligatoria della società obiettivo o dellasocietà acquirente.

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Fusione anomala (soc. Fusione anomala (soc. interamente posseduta)interamente posseduta)

FUSIONE

2(i) statutariamentestatutariamente si può prevedere che questo tipo

di fusione sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dagli organi amministratividagli organi amministrativi;

(ii) i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale della società incorporante possono

i i i i i hi d h l d i inei termini prescritti chiedere che la decisione sulla fusione sia adottata dalla Assemblea Straordinaria

Incorporazione di società Incorporazione di società posseduta al 90%posseduta al 90%

FUSIONE

(i) l l i d li i di i3

(i) non occorre la relazione degli esperti a condizione che i soci della società incorporata possano vendere le loro azioni alla società incorporante per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso;

(ii) i ò d t t t i t h t ti(ii) si può prevedere statutariamente che questo tipo di fusione venga deciso, con deliberazione risultante da atto pubblico, dagli organi amministrativi

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La valutazione e il concambioLa valutazione e il concambioFUSIONE

La valutazione del capitale La valutazione del capitale economicoeconomico

• La determinazione del rapporto di

FUSIONE

• La determinazione del rapporto diconcambioconcambio rende necessaria la stima delvalore effettivo delle azioni o quote, cioèdei rispettivi capitali economici.

• La valutazione tiene in considerazionel’effettivo contributo delle singole societàpartecipanti al complesso post-fusione;pertanto discende da una valutazione diconvenienza economica comparata.

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La valutazione del capitale La valutazione del capitale economicoeconomico

• Nella relazione dell’organo amministrativo

FUSIONE

g(art. 2501-quinquies c.c.) (supportati daperiti) si evidenzia il rapporto di cambiounitamente alle metodologie utilizzate (manon l’illustrazione del procedimento e deicalcoli) Proposta di un rapporto di cambiocalcoli). Proposta di un rapporto di cambio

• La correttezza del procedimento divalutazione è poi verificata dagli espertinella relazione ex art. 2501-sexiesvalutazione della congruità ed adeguatezza

La valutazione delle aziende La valutazione delle aziende partecipantipartecipanti

• Il rapporto di concambio:

FUSIONE

– dovrebbe garantire ad ogni società partecipante quantomeno una percentuale della società risultate dalla fusione corrispondente ad un valore almeno pari a quello ante-fusione

– è influenzato dal potere contrattuale

• La relazione degli esperti tende a verificare che il rapporto proposto dall’organo amministrativo discendarapporto proposto dall organo amministrativo discenda da una scelta valutativa e metodologica ragionevole, motivata e non arbitraria.

• (Gli esperti rispondono dei danni causati alla società)

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Deroghe sulla relazione degli Deroghe sulla relazione degli espertiesperti

FUSIONE

• Se alla fusione non partecipano S.p.A. eS.a.p.A. né società cooperative per azioni, larelazione può essere omessa con ilconsenso di tutti i soci delle societàpartecipanti alla fusionepartecipanti alla fusione.

La valutazione delle aziende La valutazione delle aziende partecipantipartecipanti

• L’autonoma valutazione dei capitali economici - svolta

FUSIONE

in aderenza a criteri tecnicamente corretti ed accettati -risulta essere l’unico procedimento che possa fornire garanzie di:– razionalità / obiettività / dimostrabilità

• Il rapporto di cambio misura il valore relativo dei i li i i d ll i à i icapitali economici delle società partecipanti

all’operazione; occorre pertanto che i criteri di valutazione impiegati siano per quanto possibile omogenei

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La valutazione delle aziende La valutazione delle aziende partecipantipartecipanti

• Omogeneità:

FUSIONE

– non significa identità dei parametri di valutazione,– bensì utilizzare criteri che consentano un confronto

significativo dei valori• L’attendibilità del risultato, ottenuto con il

metodo c d “principale” è spesso verificatametodo c.d. principale , è spesso verificatacalcolando altri rapporti di cambio ottenuti conmetodi di “controllo”.

La valutazione delle aziende La valutazione delle aziende partecipantipartecipanti

• Si considerano poi anche le differenze in termini

FUSIONE

pdi:– grado di rischio– proiezioni di sviluppo e la loro attendibilità– efficacia della gestione

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I rapporti di cambio fra le I rapporti di cambio fra le azioni/quoteazioni/quote

• Nella fusione esiste un rapporto di “scambio” o“concambio”

FUSIONE

concambio• Si tratta di determinare le quantità di azioni della

incorporante o della società risultante dalla fusione daconsegnare ai soci delle incorporate o delle societàpartecipanti alla fusione in cambio di un certo numerodelle loro “vecchie” azioni possedute.I id l di bi• Incidono sul rapporto di concambio:– 1) il valore effettivo delle società partecipanti (o la quotazione);– 2) il tipo e le caratteristiche delle azioni o quote scambiate ed il

loro godimento;– 3) eventuali conguagli in denaro;– 4) altre circostanze

Il rapporto di cambio (incorporaz.)Il rapporto di cambio (incorporaz.)

Valore economico incorporataN° i i i

FUSIONE per incorporazione

Rapporto di cambio =

N° azioni incorporata

Valore economico incorporanteN° azioni incorporante

Esso rappresenta il n mero delle a ioni dellaEsso rappresenta il numero delle azioni dellaINCORPORANTE che devono essere emesse ed assegnate

ai soci della INCORPORATA a fronte dell’annullamento delle azioni di

quest’ultima dagli stessi possedute

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Aumento di capitale sociale della Aumento di capitale sociale della incorporanteincorporante

FUSIONE per incorporazione

Rapportodi

cambio

valore nominale delle azioni/quote della incoporante

N° az./quote incorporata

non possedute

=

pp

Contabilità e bilancioContabilità e bilancioFUSIONE

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Il primo bilancio successivo alla Il primo bilancio successivo alla fusionefusione

FUSIONE

Il Legislatore riformatore ha introdotto specificheIl Legislatore riformatore ha introdotto specifichedisposizioni anche in merito al primoprimo bilanciobilancio successivosuccessivoallaalla fusionefusione, prevedendo, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma4, c.c., che in detto documento lele attivitàattività ee lele passivitàpassività sianosianoinseriteinserite aiai valorivalori risultantirisultanti dalledalle scritturescritture contabilicontabili allaalla datadatadidi efficaciaefficacia delladella fusionefusione, aggiungendo che:

• «sese dalladalla fusionefusione emergeemerge unun disavanzo,disavanzo, essoesso devedevegg ,,essereessere imputato,imputato, oveove possibile,possibile, agliagli elementielementidell’attivodell’attivo ee deldel passivopassivo delledelle societàsocietà partecipantipartecipanti allaallafusionefusione e,e, perper lala differenzadifferenza ee nelnel rispettorispetto delledellecondizionicondizioni previstepreviste daldal numeronumero 66)) dell’artdell’art.. 24262426,, adadavviamentoavviamento».

Il primo bilancio successivo alla Il primo bilancio successivo alla fusionefusione

FUSIONE

In base a quest’ultima disposizione, si ricorda chel’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso,ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolooneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.

La nuova normativa statuisce inoltre che, quando si tratta disocietà che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devonolt ì ll ti ll t i t ti tti t bilialtresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili

indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle societàche hanno partecipato alla fusione e la relazione degli espertisulla congruità del rapporto di cambio.

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Le differenze di fusioneLe differenze di fusione “da da annullamentoannullamento”

• Si originano in capo alla società

FUSIONE

incorporante.– Differenze da partecipazione (o da annullam.)

• quando l’incorporante possiede una partecipazione nella incorporata, iscritta in bilancio ad un valore diverso dal valore di libro della corrispondente quota del patrimonio netto della incorporataquota del patrimonio netto della incorporata medesima

Partecipazione % PN della incorporata- Differenza da

partecipazione(o da annullam.)

=

> 0Disavanzo

< 0Avanzo

Le differenze da annullamentoLe differenze da annullamentoFUSIONE

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Le differenze di fusioneLe differenze di fusione “da “da concambio”concambio”

• Si originano in capo alla nuova società o ll i tà i t t ll t l

FUSIONE

alla società incorporante non controllante al 100%).– Differenze da concambio

• quando l’aumento di capitale della incorporante o della società risultante dalla fusione differisce i tt l l t bil d ll i i trispetto al valore contabile delle azioni o quote

annullate per effetto della fusione

Aumento diCap. Sociale

% PN della incorporata- Differenza da

concambio=

> 0Disavanzo

< 0Avanzo

Le differenze da concambioLe differenze da concambioFUSIONE

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L’efficacia della fusioneL’efficacia della fusione• Efficacia civilistica: subentro nei diritti e negli obblighi delle

partecipanti o incorporate

FUSIONE

partecipanti o incorporate– a partire dal momento in cui ha luogo il deposito dell’atto di fusione per

l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società risultante o incorporante.

– In caso di fusione per incorporazione è possibile prevedere una decorrenza successiva.

• Efficacia contabile: imputazione delle operazioni delle società i i ll f i l bil i d ll i l ipartecipanti alla fusione al bilancio della risultante o incorporante;

partecipazione delle azioni o quote della risultante o incorporante ai risultati delle partecipanti o incorporate– E’ possibile anticipare gli effetti contabili della fusione ad una data

precedente quella di efficacia civilistica della fusione (art. 2504 bis c.c.)

L’efficacia della fusioneL’efficacia della fusione SegueSegue

• Effetti fiscali: subentro nei diritti e obblighi delle

FUSIONE

• Effetti fiscali: subentro nei diritti e obblighi delle partecipanti o incorporate.

– E’ possibile anticipare gli effetti fiscali della fusione

purché ad una data non anteriore a quella in cui si è

chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o

incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è

chiuso l’ultimo esercizio della incorporante

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La data degli effetti della fusioneLa data degli effetti della fusione• L’art. 2504 -bis c.c., 2° comma, stabilisce che la data di effetto

della fusione decorre da quando è stata eseguita l’ultima delle

FUSIONE

q giscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c., cioè alla data dell’iscrizione dell’atto di fusione.

PostPost--datazione degli effetti della fusionedatazione degli effetti della fusione• Il secondo comma prevede inoltre la possibilità, per le sole

fusioni per incorporazione, di postdatare l’effetto della fusione rispetto alla data dell’iscrizione dell’atto di fusione

• La possibilità di postdatazione è concessa:– alle sole incorporazioni e – non anche alle fusioni propriamente dette

Fusioni e dinamica gestionaleFusioni e dinamica gestionale• Nella realtà aziendale la situazione patrimoniale ex art. 2501 quater

c c è in genere una comune chiusura dei conti ad una certa data

FUSIONE

c.c. è in genere una comune chiusura dei conti ad una certa data.• Poiché tra la data di tale situazione e la data di effetto della fusione

decorre un periodo di tempo non trascurabile nel quale si verificanooperazioni gestionali, sorge il problema di armonizzare la contabilitàante e post situazione patrimoniale.

• Si dovrà tenere conto degli incrementi e dei decrementi intervenuti, siafra le attività che fra le passività, delle società partecipanti alla fusione.fra le attività che fra le passività, delle società partecipanti alla fusione.

• Se le differenze emergenti saranno:– di notevole entità si dovrà aggiornare il rapporto di cambio– di lieve entità si dovranno utilizzare particolari accorgimenti, come

il riconoscere ad una parte un credito o un debito per le variazioniintervenute e quindi procedere a conguagli in denaro

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Le variazioni intervenute tra la data di Le variazioni intervenute tra la data di riferimento del concambio e quella di efficaciariferimento del concambio e quella di efficacia

• Nel periodo intercorrente tra la data di riferimento del

FUSIONE

rapporto di cambio e la data di efficacia della fusione possono verificarsi accadimenti che alterano significativamente i valori posti a fondamento della determinazione del rapporto di cambio. Anche il solo risultato di esercizio (utile/perdita infrannuale) è di spettanza dei precedenti soci Nel suddetto intervallospettanza dei precedenti soci. Nel suddetto intervallo potrebbe verificarsi un mutamento delle prospettive di redditività futura di una o più società coinvolte.

Le variazioni intervenute tra la data di Le variazioni intervenute tra la data di riferimento del concambio e quella di efficaciariferimento del concambio e quella di efficacia

• In caso di modifiche significative si procede come segue:i t t i d ll d t di d it d l tt di f i

FUSIONE

– se intervenute prima della data di deposito del progetto di fusione: Gli amministratori possono redigere un nuovo progetto di fusione

– se intervenute tra la data del deposito del progetto di fusione e la data dell’assemblea straordinaria per la delibera di fusione: Gli amministratori possono proporre all’assemblea di non deliberare favorevolmente, ricominciando tutto l’iter

i l d d ll bl di i l d di– se intervenute tra la data dell’assemblea straordinaria e la data di iscrizione dell’atto di fusione: Gli amministratori possono convocare una nuova assemblea straordinaria

– se intervenute successivamente alla data di iscrizione dell’atto di fusione, non si può più fare nulla

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Retrodatazione degli effetti della Retrodatazione degli effetti della fusionefusione

• Il terzo comma delimita invece i margini entro cui è possibile dare effetti retroattivi ad una fusione

FUSIONE

possibile dare effetti retroattivi ad una fusione.• In pratica si tratta di effetti retroattivi non di tipo

“reale” ma di tipo “contabile” ed operativo relativi:– alla data a decorrere dalla quale le azioni o quote

derivanti dall’operazione di fusione partecipano agli utiliutili (art 2501-ter n 5 c c )utiliutili (art. 2501-ter n. 5 c.c.)

– alla data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al imputate al bilanciobilancio della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione (art. 2501-ter n. 6 c.c.)

I bilanci nella fusione: I bilanci nella fusione: Il “Il “bilancio di bilancio di fusionefusione””

• L’art 2501-quater c c comma 1 prevede che gli

FUSIONE

L art. 2501 quater c.c. comma 1, prevede che gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimonialesituazione patrimoniale delle società stesse.

• Inoltre, la data della situazione patrimoniale non può essere anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della societàprogetto di fusione è depositato nella sede della società

• La situazione patrimoniale di cui sopra può essere surrogata dall’ultimo bilancio nell’ipotesi in cui l’esercizio, cui si riferisce il bilancio, è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione

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La comparazione dei dati di bilancio a La comparazione dei dati di bilancio a seguito di fusioneseguito di fusione

• A seguito di fusione sorge anche il problema di comparare i dati di bilancio

FUSIONE

g g p pcon quelli dell’esercizio precedente ai sensi del comma 5 dell’art. 2423-ter c.c.

• I dati ovviamente devono essere adattati in quanto i valori dell’esercizio precedente alla fusione non tenevano conto degli elementi patrimoniali e reddituali relativi alla società fusa o incorporata.

• Occorre distinguere poi tra fusione propria e incorporazione.• FUSIONE PROPRIA: non è opportuno effettuare la comparazione dei datiFUSIONE PROPRIA: non è opportuno effettuare la comparazione dei dati

di bilancio in quanto con la fusione viene a costituirsi un soggetto “nuovo”; nella nota integrativa si dovrà soltanto sottolineare l’avvenuta fusione.

• FUSIONE PER INCORPORAZIONE: occorre effettuare una comparazione con il bilancio dell’esercizio precedente inserendo anche gli elementi delle società incorporate (in pratica si finirà con l’assemblare un bilancio consolidato o un combinato dell’esercizio precedente alla fusione)

La comparazione dei bilanciLa comparazione dei bilanci seguesegue

• Nella Nota Integrativa si dovranno proporre comparazioni

FUSIONE

• Nella Nota Integrativa si dovranno proporre comparazioni fra dati consolidati specialmente nell’ipotesi di fusione per incorporazione senza concambio e senza aumento di capitale sociale. In presenza di fusione per incorporazione con concambio e con aumento di capitale sociale la

i d i d i lid i i i i hcomparazione dei dati consolidati, in nota integrativa, ha minore significatività.

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ESERCITAZIONEESERCITAZIONE

FUSIONE

2007200720072007

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FUSIONE

31/12/07 31/12/07

FUSIONE

31/12/0731/12/0731/12/07 31/12/07

31/12/2007.31/12/2007.

20082008

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FUSIONE

20072007

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TARIFA AL 31/12/2007SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TARIFA AL 31/12/2007

FUSIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SURFING AL 31/12/2007SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SURFING AL 31/12/2007

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31.12.200731.12.2007

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31.12.2007 nella incorporante31.12.2007 nella incorporante

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2007200720072007

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31.12.200731.12.2007

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31.12.2007.31.12.2007.

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ESERCITAZIONEESERCITAZIONE

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20082008

2008.2008.

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Valore economico incorporataN° i i i

Rapporto di cambio =

N° azioni incorporata

Valore economico incorporanteN° azioni incorporante

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IRES.IRES.

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ESERCITAZIONEESERCITAZIONE

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