Articolo 108

6
a Costituzione Parte II - Ordinamento della Repubblica Titolo IV - La Magistratura Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Transcript of Articolo 108

Page 1: Articolo 108

La CostituzioneParte II - Ordinamento della Repubblica 

Titolo IV - La Magistratura Sezione I - Ordinamento

giurisdizionale

Page 2: Articolo 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni

magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici

delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di

esse, e degli estranei che partecipano

all'amministrazione della giustizia.

Page 3: Articolo 108

La legge rende possibile, ove utile o necessario, la partecipazione all'amministrazione della giustizia anche di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario. Si tratta necessariamente di cittadini in possesso dei requisiti di moralità, professionalità ed affidabilità richiesti dalla legge, e chiamati ad integrare la composizione di alcuni collegi giudicanti (Corti d'Assise, sezioni specializzate presso i Tribunali) per migliorarne la capacità di valutare i fatti sottoposti al loro giudizio.

Page 4: Articolo 108

Ordinamento giudiziario: è l'insieme delle norme che regolano la struttura e il funzionamento della giustizia nel nostro Paese, disciplinando in modo autonomo e completo gli uffici giudiziari e lo status delle persone ad essi addette. La legge sull'ordinamento giudiziario risale al 1941 e la stessa Costituzione, nella VII disposizione transitoria, prevedeva una nuova legge sull'ordinamento giudiziario, che non è stata a tutt'oggi emanata. Tuttavia, a partire dalla legge 25-7-2005, n. 150 è in atto un processo di riforma dell'ordinamento giudiziario che è culminato nell'emanazione di una serie di decreti legislativi volti a disciplinare alcuni aspetti salienti della materia: accesso alla magistratura, formazione dei magistrati, organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, illeciti disciplinari dei magistrati, organizzazione dei Consigli giudiziari ecc. La legge n. 111 del 2007 ha poi conferito al Governo una delega per coordinare le norme dell'ordinamento giudiziario fino ad ora prodotte.

Articoli collegati• Art. 102 Costituzione• Art. 105 Costituzione• Art. 106 Costituzione• Art. 107 Costituzione• Art. 108 Costituzione

Page 5: Articolo 108

Giurisdizioni speciali: sono le magistrature speciali previste dall'articolo 103.Pubblico ministero: è un organo dello Stato istituito presso la Corte di

Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e per i minorenni. Gli uffici del pubblico ministero, che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente, che si differenzia dalla magistratura giudicante in quanto promuove e stimola l'attività del giudice (che è ufficio di decisione e di accertamento). Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi d'urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza: fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Articoli collegati• Art. 107 Costituzione• Art. 108 Costituzione• Art. 112 Costituzione