ART 33 9-10 I e IV di cop€¦ · Storia e della Filosofia. Allargheresti lo studio della filosofia...

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SOMMARIO

Editoriale 1 /Il difficile esercizio della libertà Dopo il caso della scuola di Palermo

Lo scrigno Z/ Notizie in breve A CURA DI LOREDANA FASC/OLO

Mercurio 3/Racconto fantascientifico ERMANNO DETTI

Attualità 4/Un punto di partenza per l'azione sindacale t.:intesa del 23 aprile e le prospettive che apre

7 /Un nuovo vangelo: chi più ha più riceve Autonomia differenziata in base al reddito GIUSEPPE FIORI

8/ #RESTIAMO UNITI. la campagna della CGIL contro l'autonomia differenziata

11 /Riforme e paradossi La pubblica amministrazione nel mirino del governo MARIO RICCIARDI

Pedagogie 16/La scuola e i millennials Aprire un ampio dibattito pubblico INTERVISTA A CHRISTIAN RAIMO, DI PINO SALERNO

Osservatorio sull'università A CURA DI FABIO MATARAZZO

- 18/L'università al tempo dei social Nuove tecnologie e nuovi linguaggi nell'alta formazione

- Z1/Piccoli timidi passi L: attività del governo e del Parlamento

- Z5/La FLC CGIL: Sull'università una turbo autonomia differenziata

- Z6/Le sollecitazioni del Consiglio universitario nazionale Valutazione o fabbisogno finanziario?

- Z8/L'università e la ricerca ... del profitto Studiare in una società per azioni

- 31/La parola ai giudici Sentenze di TAR, Consiglio di stato e Corte dei conti

Comunicazione e linguaggi 40/Nugae per docti viri? l l latino e la "classe" politica italiana MARCO RICUCCI

Tempi moderni 43/Lo scrittore che dette voce al mondo dei "vinti" 100 anni fa nasceva Nuto Revelli DAVID BALDINI

47 /Unica via di scampo per i vinti: l'emigrazione l protagonisti/ Nuto Revelli A CURA DI AMAD/G/ DI GAULA

48/La donna: la forza dei campi La specola e il tempo/Le donne di Revelli A CURA DI ORIOLO

Studi e ricerche 49/Che fatica fare la maestra! Una ricerca di CGIL e Fondazione Di Vittorio su nidi e scuole d'infanzia ANNA MARIA VILLAR/

Sulla funzione educativa dell'arte 5Z/ Attraversamenti di genere Julia Pietrangeli, regista, video maker, performer INTERVISTA A )UL/A PIETRANGELI, DI MARCO FIORAMANTI

Teatro 56/Come i chicchi nella pannocchia "La strategia del colibrì", al teatro Cometa off di Roma RAFAEL F. LOBO

57/1 fantasmi del palcoscenico Roma, teatro Garbate/la: "La Fleur. Il fiore proibito" MARCO FIORAMANTI

Libri 58/Asimmetrie sociali. Tra bugiardini e neologismi La comunicazione medici-pazienti LOREDANA FASC/OLO

59/L'educazione e lo sviluppo dell'essere umano Riflessioni su un libro di Massimo Baldacci GENNARO LOPEZ

6Z/Nelle tenebre della mente Ossessioni kafkiane in una graphic nove/ VIRGINIA VILLAR/

63/Confessioni di uno zero Un viaggio nel tempo e nella mente MARCO FIORAMANTI

Recensioni 64/Schede A CURA DI ANITA GARRANI

Articolo 33 mensile promosso dalla FLC Cgil anno Xl n. 6/20 19 Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 488 del 7112/2004 -Valore Scuola coop. a r.I. - via Leopoldo Serra, 3 1/37 - 00 153 Roma- Tel. 06.5813173 - www.edizioniconoscenzo.it - [email protected] Abbonamento annuale: euro 60,00 - Per gli iscritti FLC CGIL euro 40,00 - PREZZO UNITARIO PER una copia euro 12,00 - Versamento su c/cp n. 6361 l 008 - intestato a Valore Scuola coop. o r.I. oppure bonifìco bancaria. Direttore responsabile: Ermanno Detti Direzione: Renato Comanducci, Gennaro Lopez.Anna Maria Vi Ilari Comitato scientifico: Alessandro Arienzo, Emanuele Barbieri, Mariagrazia Contini, Francesco Cormi no, Massimiliano Fiorucci, Giuliano Franceschini, Caterina Gammaldi, Dario Missaglia, Giovanni M cretti, Alessandro Pazzaglia, Mario Ricciardi, Paolo Rossi, Francesca Serafìni, Francesco Susi, Guido Zaccagnini, Giovanna Zunino -In redazione: David Baldini, Paolo Cardani, Loredana Fasciola, Marco Fioramanti, Fabio Matarazzo. Layout, impaginazione, copertina: Marco Fioramanti. Stampa:Tipolitografia CSR, via di Pietralata, 157- Roma- Hanno collaborato a questo numero: Amadigi di Gaula, Giuseppe Fiori, Anita Garrani, Rafael F. Lobo, Gennaro Lopez, Oriolo, Mario Ricciardi, Marco Ricucci, Pino Salerno, Virginia Vii lari

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PEDAGOGIEaprire un ampio dibattito pubblico

denti, distruggendo il processo di re-sponsabilizzazione e di autonomizza-zione, senza rispettare tempi e bisognidella formazione della personalità deglistudenti. Insomma, non è più lo studentea raccontare alla sua famiglia la suaesperienza scolastica, e dunque salta lanecessaria mediazione narrativa. I geni-tori così si trovano in un rapporto direttocon la scuola, non mediato dalla rela-zione con i figli, gli studenti. È un gravedanno anche per l’equilibrio della comu-nità educante, che si riverbera su fami-glie e insegnanti. Inoltre, la reintroduzio-ne del voto in condotta limita ancor di piùil processo verso l’autonomia, rispettoalle proprie scelte politiche. E il limitedelle 50 assenze pone muri all’educa-zione sociale e politica, all’impegno nelvolontariato politico e sociale. L’alter-nanza scuola-lavoro infine è l’altro dannoinferto alla crescita e allo sviluppo dellagenerazione: in due sensi, perché non èun’educazione alla cultura del lavoro (sechiedo la differenza tra Confindustria eSindacato e tra sciopero e serrata, lo stu-dente non lo sa, dopo aver fatto 400 o200 ore di alternanza). Al contrario, perla scuola è fondamentale insegnare qualè la cultura del lavoro e dei diritti del la-voro, perché lo impone l’articolo 1 dellaCostituzione.

In questo contesto, si è dato spazio aun ampio dibattito sullo studio dellaStoria e della Filosofia. Allargheresti lostudio della filosofia e della Storia?

LA SCUOLA E I MILLENNIALSIntervista a Christian Raimo, di PINO SALERNO

Cristian Raimo è docente di Filosofia e Storia. In questi mesi è impe-gnato come assessore alla Cultura nel Municipio III di Roma. Hapubblicato, tra gli altri, Tranquillo prof, la richiamo io, Torino, Einaudi,2015 e Ho 16 anni e sono fascista. Indagine sui ragazzi e l’estremadestra, Milano, Piemme, 2018. Di recente è stato al centro di una

polemica al Salone del libro di Torino, dal quale si è dimesso da collaboratore perla presenza di editori dichiaratamente neofascisti.

Christian Raimo, partiamo intanto dalla tua esperienza di docente di Filosofiae Storia nei licei. Come vedi la condizione della scuola italiana nel XXI secolo, esoprattutto come consideri l’esperienza di docente coi giovani millennials.

Dal punto di vista della didattica, ci sono oggi sfide importanti per la scuola: unagenerazione ha cambiato gli strumenti dell’educazione informale, e si trova di frontea un rapporto con la conoscenza segnato dal prima e dal dopo Internet. Le agenzieeducative oggi competono di fatto con questa trasformazione di un’educazione ditipo informale in cui le gerarchie sono saltate tutte. Ed è una sfida enorme. Ma piùnello specifico, occorre focalizzarsi sull’educazione alla politica dei millennials nel-l’epoca in cui sono stati messi in discussione tutti i principali centri di elaborazionepolitica, dai partiti, alle parrocchie alle grandi organizzazioni di massa. Così, i mil-lennials si ritrovano in una condizione assai difficile, in cui il ruolo del docente va ri-calibrato sui loro bisogni. Dall’altra parte della loro vita studentesca, essi si ritrovanocon il registro elettronico che non consente un’autonomia autentica, una crescitadella loro personalità autonoma e responsabile. Se la famiglia può sapere in temporeale i voti, le assenze, ad esempio, essa può esercitare un controllo diretto sugli stu-

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PEDAGOGIE aprire un ampio dibattito pubblico

Mi rendo conto che la battaglia è di re-troguardia e di resistenza. Ma va fatta.Cercherei di tenere il punto su alcune que-stioni decisive. Insomma, io sono per losmantellamento del registro elettronico neilicei, mentre ad esempio l’Invalsi an-drebbe affrontato senza tifoserie. Va toltoil voto in condotta, e va abolita l’alter-nanza, così come l’arma delle 50 as-senze, che impedisce l’impegno sociale epolitico degli studenti. E infine credo chesia una follia la norma sul bonus del me-rito per i docenti. Sull’Invalsi, tuttavia, vafatto un lavoro di ritrasformazione, ripor-tandolo a ciò che era, un istituto di ricercapedagogica, nel quale ci sono professio-nalità elevatissime. Ora viene usato nellepolitiche pubbliche solo come un grandis-simo raccoglitore di dati da usare in modostrumentalissimo, sprecando il potenzialedi monitoraggio dell’Invalsi, che potrebbeessere usato per nuove iniziative pedago-giche. Questa porosità ancora non c’è. Edunque, accanto a queste iniziative, van-no rivisti programmi e metodologie didat-tiche che riguardano un maggiore prota-gonismo del pensiero critico, della Filo-sofia e della Storia.

Il dibattito sul Salone del libro di To-rino si è concentrato sulla presenza dicase editrici chiaramente neofasciste.Tu sei stato il primo a dichiarare le di-missioni dal gruppo che lo dirige.

Io pongo una questione: il campo con-teso oggi è quello dei liberali, quello delleregole democratiche, non è in discussioneil campo del progressismo, dove già con-vivono culture antifasciste, un campo peròdebole che trova riconoscimenti in alcunigesti e alcune battaglie, come quella diMimmo Lucano, delle manifestazioni dall’8marzo, al 2 aprile, all’8 aprile, al 25 aprile.Quel mondo mette assieme ambiente,

guarda a Bolsonaro, a Erdogan, aDuerte, che riemerge, esaltando le de-mocrature, a cui guarda con enorme in-teresse. In questo contesto, è evidenteche la presenza dell’editoria vicina alneofascismo fosse considerato un pro-blema da affrontare.

Ma proprio in questo contestoemerge il ruolo degli intellettuali, deidocenti e della scuola costituzionale.E in particolare del sindacato.

Sono costruttivamente critico nei con-fronti del sindacato. Credo che neglianni scorsi sia mancato un lavoro di ra-dicalità e di democrazia interna. La cosamigliore che il sindacato, e non solo,può fare è, secondo me, quella di darela possibilità a docenti, studenti, presididi elevare il dibattito pubblico, di dareparola alle scuole. Raccontare le storiedi risentimento, mobbing, quell’autorita-rismo soft che si agita nelle scuole. Darespazio al grande dibattito che avvienenelle aule, nelle sale docenti, che devetrovare uno spazio pubblico, attraversoblog o riviste, insomma nei mille luoghipubblici dove si parla e si discute. Lascuola non è raccontata, purtroppo, senon da persone che non hanno maimesso piede in un’aula. Vorrei che il sin-dacato, e non solo, aprisse spazi per af-frontare le questioni pedagogiche edidattiche. Vorrei sapere cosa hannofatto nella classe di quel centro dove c’èstato un fenomeno di razzismo, o comeè stato risolto il freddo in classe, espe-rienza diffusa e non banale, vorrei sa-pere come si imbastisce una discussio-ne tra gli studenti e i docenti sul mondoe la realtà. Ecco, vorrei che si parli diqueste esperienze in un grande dibattitopubblico sulla scuola, magari promossodal sindacato.

femminismo, antifascismo, antirazzismoe si trova in piazza a condividere alcuniprincipi, tra i quali la nonviolenza. Queimovimenti ormai sono molto maturi, concaratteristiche come l’ironia e l’interna-zionalismo, che la rete consente. C’è unanuova generazione che si riconosce nelgiovane Simone di Torre Maura, o inGreta Thunberg che sciopera per il climao nei ragazzi che si fanno i selfie sbef-feggianti con Salvini. Ci sono figure chediventano simboliche come Soumahoro,Liliana Segre, Regeni, Mimmo Lucano,modelli che però non appartengono almondo dei partiti. Ecco perché questomondo, antifascista e antirazzista, devedialogare con quel mondo apparente-mente distante che è costituito dai libe-raldemocratici. Per quanto mi riguarda, ilSalone del libro di Torino è stata una dop-pia vittoria politica, rispetto alla parteci-pazione della cittadinanza. In soli tre anniil gruppo dirigente è riuscito a rianimareuna manifestazione in crisi trasforman-dola in una agorà cittadina, per una To-rino in crisi vocazionale. Una sfida vinta.E Nicola Lagioia, il direttore del Salonedel libro, merita tutta la stima, e tiene te-sta alle piccole provocazioni che possonopervenire dalle diverse parti. L’esperienzadi Torino è un’esperienza modello, nonsolo per l’Italia. D’altra parte, nelle setti-mane immediatamente precedenti, cisono stati diverso problemi in Italia, unasorta di contesto mefitico. Prima di Torino,c’è stato un ministro degli Interni che si èfatto fotografare col mitra e ha affermatoche il 25 aprile non ha senso, c’è statol’assalto a una libreria libera di Roma, ealtri episodi di violenza neofascista. In-somma, una messa in discussione deicapisaldi della democrazia, analoga-mente a quanto avviene in altre parti delmondo. È l’estrema destra, quella che

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OSSERVATORIO SULL’UNIVERSITÀ

nuove tecnologie e nuovi linguaggi nell’alta formazione

e quant’altro necessario a consentire e fa-vorire una presenza continua e un ap-prendimento delle più recenti acquisizionidella scienza e della cultura, intermediatedal docente e arricchite da un suo perso-nale e originale contributo di ricerca. Icorsi di laurea con connotati professiona-lizzanti dovrebbero corrispondere alle esi-genze espresse dal territorio e dal mondodel lavoro. Per questo motivo si richiedeche i loro rappresentanti siano attiva-mente coinvolti nella loro ideazione e ar-ticolazione.

Potremmo proseguire a lungo per av-valorare l’opinione che oggi sia ancoraquesta l’immagine che l’Università proiettadi sé. Ma, una conferma inoppugnabile ciè data dai criteri per la valutazione e l’ac-creditamento degli Atenei e dei corsi distudio che Ministero e Agenzia per la va-lutazione hanno individuato e decretato inquesti ultimi anni. Sull’ANVUR, sui suoi cri-teri, sulle conseguenze delle sue azioni siè detto tutto e non è qui il caso di tornaresull’argomento. Chi ne avesse desideriopotrebbe rileggersi anche i due quaderni,allegati ai precedenti numeri di questa ri-vista1, che hanno affrontato il tema neisuoi vari aspetti e con contributi autore-voli e interessanti.

Alcuni requisiti allegati al decreto mini-steriale 6/2019 per l’accreditamento deicorsi sembrano confermare la percezionedi cui si è detto: «Ai fini della verifica delpossesso del requisito di docenza perl’accreditamento iniziale e periodico dei

Credo sia tempo di chiedersi se, e in quale misura, l’attuale configura-zione dell’Università sia adeguata all’impatto con la rete e alle stravol-genti novità che essa comporta nei nostri modi di conoscere, di agire,di relazionarci nel contesto della globalizzazione. La più recente defini-zione del ruolo e della missione dell’Università è quella dettata dalla

legge 240/2010. Il disegno dal quale essa è scaturita risale formalmente a un annoprima e conferma la continuità di una struttura che, al di là di alcune soluzioni di conti-nuità organizzative, non si differenzia, nella sostanza, dalla sua tradizionale immagine.

Presentandola all’Aula, l’allora relatore, il senatore Valditara, la definì orgogliosa-mente «la più importante riforma di questa legislatura nel settore della istruzione e dellaricerca. Affronta invero in modo organico temi strategici per lo sviluppo del sistema uni-versitario: la governance e la struttura degli atenei, la premialità degli studenti merite-voli, la valutazione, il commissariamento e l’accreditamento degli atenei, così come ilriequilibrio fra atenei, lo stato giuridico di docenti e ricercatori, il reclutamento, i settoridisciplinari, i contratti di insegnamento e ricerca. La riforma ricalca per alcuni aspetti so-luzioni già delineate dai due disegni di legge presentati rispettivamente da maggio-ranza e opposizione, per altri aspetti innova anche in modo significativo».

L’università e l’immagine che proietta

Questa esposizione pone in luce come – al di là delle differenze, anche profonde, suidelicati aspetti della controversa normativa e dell’opposizione forte alla legge Germiniche si è sviluppata nell’università e daparte del sindacato – la rappresentazione del-l’Università fosse condivisa e rispondesse ai canoni tramandati dagli anni nei quali le-gislatori, classe dirigente e opinione pubblica l’hanno conosciuta e frequentata.Un’istituzione nella quale il ruolo basilare è del docente che svolge la sua lezione, conorari prefissati, in aule apposite e adeguate a contenere numeri di studenti rapportatia quelli dei docenti e alla loro capienza; alla possibilità di usufruire di servizi, laboratori

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L’UNIVERSITÀ AL TEMPO DEI SOCIALa cura di FABIO MATARAZZO

L’ultima riforma, quella Gelmini, risale al 2010.L’impatto con i canali di accesso alle informazionie le modalità di comunicazione cambiano in tempimolto più veloci. E con essi le esigenze degli stu-denti. Ridefinire ruolo e missione

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OSSERVATORIO SULL’UNIVERSITÀ

nuove tecnologie e nuovi linguaggi nell’alta formazione

corsi di studio si fa riferimento ai seguentinumeri minimi dei docenti di riferimento,calcolati con riferimento al quadro della di-dattica erogata nella SUA2 nell’anno acca-demico in corso di svolgimento per i corsigià accreditati e sul quadro della didatticaprogrammata per gli eventuali corsi dinuova istituzione [...]». Altrettanto può dirsiper i requisiti strutturali: «I requisiti di strut-tura comprendono le strutture messe a di-sposizione dei singoli corsi di studio (aule,laboratori, ecc.) o di corsi di studio affe-renti a medesime strutture di riferimento(Dipartimenti, Strutture di Raccordo qualibiblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisitistrutturali e la loro funzionalità, dichiaratenelle SUA-CDS3, verranno puntualmenteverificate durante le visite in loco, anche inrelazione alle specificità dei corsi di stu-dio (L, LM, LMCU4), al numero degli iscrittie alla strutturazione dei corsi di studio».La qualità dei corsi, inoltre, deve assicu-rare che gli obiettivi individuati in sede diprogettazione «siano coerenti con le esi-genze culturali, scientifiche e sociali e ten-gono conto delle caratteristiche peculiariche distinguono i corsi di laurea e quelli dilaurea magistrale. Per ciascun corso sonogarantite la disponibilità di risorse ade-guate di docenza, personale e servizi,sono curati il monitoraggio dei risultati ele strategie adottate a fini di correzione edi miglioramento e l’apprendimento in-centrato sullo studente».

L’irrompere dell’immate-riale anche nella cultura

L’aggiornamento di strumenti e metodipiù moderni per realizzare una migliorefunzionalità delle strutture e promuovereun maggiore impegno del personale e

zione che ci attende. Nell’attività imma-teriale produrre ha costi decisamente in-feriori a quella fisica e riprodurre ne hapraticamente nulli. Nell’immateriale ar-chiviare e immagazzinare non ha costi adifferenza di quelli, a volte notevoli, ri-chiesti dagli spazi materiali. Con l’imma-teriale trasferire non costa nulla ed èistantaneo. Sistemi informatici già si at-trezzano per prendere decisioni su per-corsi, controllo di processi e attività; sonoin grado di riassumere testi e, a maggiorragione lezioni cattedratiche e seminari.L’immateriale non conosce confini di ora-rio e di luogo. L’acquisizione della cono-scenza e la sua trasmissione, la pro-duzione scientifica con le sue pubblica-zioni, il ruolo di intermediazione svoltodal docente, tutto è messo in discus-sione dal nuovo che avanza e che puòintimorire ma non deve indurci e na-scondere il capo sotto la sabbia. Il pre-annunciato sconvolgimento del mondodel lavoro e delle professioni, dell’orga-nizzazione industriale e dell’invocatonuovo modello di sviluppo, non può nonriflettersi, da subito, sull’articolazione deicorsi di laurea, sui contenuti degli inse-gnamenti, sulle finalità che debbono per-seguire.

Vantaggi e rischi, tuttida affrontare

Un ultimo aspetto di questa panora-mica su un terreno tutto ancora da esplo-rare e bonificare ma nel quale èimpossibile restare ai margini, riguardagli studenti e il loro rapporto con l’Uni-versità. Sembrano innegabili i vantaggima altrettanto preoccupanti i rischi. Tra ivantaggi, un orientamento decisamentepiù mirato e consapevole. Sappiamo

degli organi di governo in vista di risul-tati misurabili; la ricorrente elaborazionedi procedure per la loro verifica, deman-data, spesso, ad algoritmi apposita-mente sperimentati, non sembrano ingrado, a mio avviso, di fugare quella sen-sazione di ancoraggio a un passato cheè aggiornato, ma non rivoluzionato comeforse richiederebbe con urgenza la inar-restabile invadenza della dimensione im-materiale che, per mezzo della rete, stainesorabilmente sovvertendo quella ma-teriale e con essa l’economia, la cultura,l’idea di progresso, in sostanza la nostraciviltà.

All’Università accedono oggi, e sem-pre più avverrà nei prossimi anni, i c.d.nativi digitali. Per loro alcune attività, pernoi consuete, saranno qualcosa di nonpiù abituale. Se si considera che lasce-ranno l’Università nel prossimo decen-nio, possiamo ritenere che quantoricevono sia adeguato e coerente con iloro modi di essere, di conoscere, di rap-portarsi? Con quanto praticano quotidia-namente nella loro esperienza? Alcuneregole di base della deriva immaterialesono radicalmente diverse da quella ma-teriale. Questa diversità i nativi digitali laconsiderano ormai connaturata e acqui-sita. Per chi è cresciuto nel mondo ma-teriale è spontaneo, invece, rapportarsia esso con schemi mentali che riman-gono ancora legati a un mondo fisico de-stinato sempre più a ridimensionarsi.L’Università, pur con le comprensibili re-more e resistenze, non può non proiet-tarsi al futuro e non mostrarsi coerentecon questo processo. Si richiedono,certo, atteggiamenti e comportamenti ditutto l’apparato improntati a prevedere eassecondare le novità piuttosto che ri-percorrere modelli consuetudinari. Alcuniesempi possono dare l’idea della rivolu-

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nuove tecnologie e nuovi linguaggi nell’alta formazione

l’importanza di questo tema e l’impegnorichiesto ed esercitato in proposito dagliatenei per ridurre, anche con questomezzo, la percentuale ancora troppo ele-vata di rinunce e abbandoni. Gli stru-menti informatici con cui si individuano,oggi, in misura sempre più precisa e det-tagliata le nostre attitudini e preferenze,per bombardarci con messaggi pubblici-tari, potrebbero dimostrarsi utili per co-gliere, al meglio, le propensioni di chiaccede all’Università, monitorarne i ri-sultati per intervenire con azioni mirate asupportarne il percorso nei momenti didifficoltà e di caduta. La possibilità diusufruire di lezioni o seminari h/24, inqualsiasi luogo, una volta registrati e tra-smessi telematicamente; la possibilità diaccedere con facilità a qualsiasi biblio-teca e a tutta la letteratura disponibile suqualsiasi argomento, anticipando o ar-ricchendo l’insegnamento curricolarecon conferenze o lezioni acquisite dallarete; l’opportunità, infine, di interloquirevia ‘email’, ‘sms’ o attraverso i ‘social’,con colleghi o docenti, h/24 da qualun-que luogo, per instaurare o approfondiredialoghi utili o manifestare necessità diapprendimento ulteriori o specifiche. Unsistema più immediato e diretto peresprimere giudizi e richieste di quantonon avvenga ora con le anonime schedecon le quali si richiede che gli studentiesprimano il loro gradimento o meno sulcorso e sul comportamento del docente.Il rischio da fugare è che queste occa-sioni possano diminuire la predilezionea un’assidua frequenza dell’ateneo condeprecabili conseguenze, per tutti, suirapporti umani e sociali di una comunitàche deve restare tale e non risolversi inuna somma di individui dialoganti sol-tanto attraverso lo schermo di un com-puter.

MIUR che potrà attingere alle significativecompetenze dei soggetti che nel mondouniversitario e nel Paese supportanoazioni specifiche relative a questo pro-cesso.

In conclusione dei lavori è stato re-datto un manifesto «che rappresenta ilpunto di partenza di un percorso di pro-fondo cambiamento dell’Università ita-liana. Il Piano Nazionale per l’UniversitàDigitale presenta obiettivi chiari e rag-giungibili: innovazione nella didattica,maggiore inclusività nelle lauree per col-mare il gap con l’Europa, più flessibilità einterazione con le esigenze del mondodel lavoro. L’auspicio è di poter presen-tare i primi frutti già durante Expo Dubai2020 dove il sistema Universitario saràpresentato e promosso come una dellericchezze del nostro Paese. Con l’orgo-glio delle nostre radici e la visione dellanostra ricerca, gli atenei italiani sonopronti a rilanciare la sfida: coniugare di-gitale e globale al servizio della culturanazionale».

Una sfida nella quale l’Università do-vrebbe sentire accanto a sé tutto ilPaese perché il risultato atteso non ri-guarda soltanto il sistema universitarioma il futuro della nostra collettività na-zionale e dei ragazzi che ne saranno iprotagonisti.

Non possiamo consegnargli armispuntate!

NOTE

1 Si tratta del Quaderno n. 2/17, La valuta-zione oltre l’ideologia. Problemi e prospettive peril sistema universitario; e del Quaderno n. 3/18,La valutazione del sistema universitario e dellaricerca. Una riflessione critica per proporre unnuovo modello.

2 Scheda unica annuale.3 Corsi di studio.4 Laurea, laurea magistrale, laurea magi-

strale a ciclo unico.

Sono, spero si comprenda, spunti persollecitare una riflessione su questi ar-gomenti, per scuotere la pigrizia a nonproiettarsi nello scenario futuro e a nonimmaginare quale possa essere quellodell’Università inserita nello spazio glo-bale e immateriale. Una realtà già attualedi cui è necessario studiare per tempo ri-schi e opportunità.

Non si può negare che il sistema uni-versitario non avverta questa esigenza.Si dimostra tuttavia ancora troppo timo-roso per affrontare con determinazionele innovazioni opportune ma certamenteestranee a mentalità e costumi di chi logoverna e vi opera.

Le iniziative e i documenti più recentiin proposito sono il piano nazionale perl’università digitale e l’istituzione di un ta-volo di lavoro tra la CRUI e il MIUR. Conessi si definiscono i prossimi passi. Li se-guiremo con attenzione, ma fin d’ora neanticipiamo la direzione di marcia ri-prendendo i passi salienti del “Piano Na-zionale per l’Università Digitale”, varato aUdine nei giorni 27 e 28 giugno 2018, di«serrato confronto e di proposte […]sotto l’egida della CRUI, con la parteci-pazione di oltre duecento rappresentantida tutti gli atenei del paese».

I lavori si sono articolati su 8 tavoli te-matici volti a porre al centro dell’alta for-mazione le tecnologie digitali comenuovo linguaggio per l’apprendimentocontinuo, strumento essenziale per lacrescita individuale e del sistema paese,e la comprensione di un mondo in co-stante e rapida evoluzione. Il dibattito siè svolto attorno ai temi delle infrastrut-ture necessarie a supportare questatransizione, e ai processi fondanti del-l’insegnamento. Dal dibattito è emersa lanecessità di fare sistema e aprire ungruppo di lavoro congiunto tra CRUI e

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OSSERVATORIO SULL’UNIVERSITÀ

l’attività del governo e del parlamento

Langue l’attività del governo;langue anche quella del Par-lamento per il versante uni-versitario. Risulta, invece,incisiva per quanto riguarda

l’alta formazione artistica e musicale. Avevamo seguito, nel numero prece-dente, la discussione parlamentare suisistemi di selezione per l’accesso ai corsidi medicina. Allo stato, possiamo regi-strare soltanto la costituzione di un co-mitato ristretto per l’esame congiunto deinumerosi testi che abbiamo segnalato.

L’ultima riunione risale al 13 marzo eda allora non si hanno ulteriori notiziesull’avanzamento dei lavori. Altrettantopuò dirsi per il disegno di legge delega,del quale abbiamo dato notizia e illu-strato il contenuto, approvato dal Consi-glio dei Ministri il 28 febbraio, che nonrisulta ancora presentato in Parlamento.

del Ministro. I ricercatori a tempo deter-minato sono selezionati con un bando,emanato, alla stregua di un regolamentodi ateneo, nel rispetto dei principi enun-ciati dalla Carta europea dei ricercatori. Icontratti sono stipulati esclusivamentecon regime di tempo pieno. L’impegnoannuo complessivo può corrispondere aun massimo di 350 ore e a un minimo di250. L’accesso a tempo indeterminatoavviene con concorso nazionale per titoliscientifici, integrati dalla loro discussione,e da una prova didattica nell’ambito diuna disciplina della classe di concorso. Ilconcorso deve avere cadenza annuale eaccertare l’idoneità del candidato gene-rando una graduatoria di merito. Possonoaccedere una serie di figure, tra cui i ri-cercatori a tempo determinato, i benefi-ciari di assegni di ricerca per almeno treanni o di borse post-dottorato, i dottori diricerca, e così via. Sono previste ulterioririsorse per nuove assunzioni in favoredelle università che incrementano il nu-mero di iscritti e laureati.

I contratti a tempo indeterminato pos-sono prevedere il tempo pieno o definito.L’impegno annuo complessivo deve cor-rispondere a un massimo di 350 ore peril tempo pieno e di 200 per il tempo defi-nito. Quanto allo stato giuridico, perquanto non disciplinato, si rinvia allenorme sugli assistenti universitari. I ri-cercatori permarrebbero in ruolo fino ai65 anni. A coloro che abbiano optato peril regime di tempo pieno possono essere

Reclutamento e stato giuridico

Un elemento di novità è costituito dal-l’avvio, l’11 aprile, da parte della com-missione VII della Camera, dell’esamedelle Norme in materia di reclutamento estato giuridico dei ricercatori universitaridi ruolo a tempo indeterminato e dei ri-cercatori a tempo determinato, sulla pro-grammazione del fabbisogno organicodelle università e sulle modifiche per l’as-sunzione del personale (C. 783 Torto). Laproposta è finalizzata a reintrodurre ilruolo del ricercatore a tempo indetermi-nato attraverso una programmazione sta-tale in collaborazione con gli atenei.L’iniziativa si propone di abolire le dispo-sizioni della legge n. 240 del 2010. Intro-duce nell’ordinamento due distinte figure:a) il ricercatore con contratto a tempo de-terminato di durata triennale, prorogabileper soli due anni, a cui si può accederecon il dottorato di ricerca; b) il ricercatorea tempo indeterminato il cui ruolo è riser-vato a quanti hanno già avuto incarichicol contratto a tempo determinato, e adaltre figure, tra cui titolari di assegni di ri-cerca per almeno tre anni o di borse distudio post-dottorato; dottori di ricerca emedici specialisti. Le università possonostipulare, per esigenze legate ai pro-grammi di ricerca o per compiti didattici,contratti a tempo determinato per non piùdel 20% dei ricercatori a tempo indeter-minato in organico previa autorizzazione

PICCOLI TIMIDI PASSI

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l’attività del governo e del parlamento

affidati corsi e moduli curricolari, compa-tibilmente con la programmazione didat-tica definita dagli organi accademici. Adessi è attribuito, per l’anno accademicoin cui li svolgono, il titolo di professore diterza fascia. Il ricercatore a tempo inde-terminato, a decorrere dal sesto anno diinquadramento nel ruolo, può essere va-lutato per la chiamata nel ruolo di pro-fessore associato purché abbia prestatoservizio in regime di tempo pieno per al-meno tre anni e abbia conseguito l’abili-tazione scientifica. Il contingente nazio-nale di ricercatori a tempo indeterminatoè quantificato entro il 31 gennaio di ognianno, sulla base della programmazionedi ciascun ateneo, con decreto del Mini-stro che determina il fabbisogno di ogniuniversità. Sono infine dettate nuove re-gole per la programmazione triennale delpersonale delle università.

Il relatore della proposta, concluden-done l’esposizione, ha espresso l’auspi-cio che la Commissione possa svolgereun lavoro approfondito e condiviso checonduca alla definizione di un testo ido-neo a risolvere il problema del precariatonel comparto della ricerca. L’augurio,condiviso, è che contributi costruttivi ven-gano da tutti i gruppi, anche attraversoproposte di legge. Dopo un breve dibat-tito che ha sottolineato la necessità di co-noscere l’avviso del governo in merito, ilprosieguo dell’esame e della discussioneè stato rinviato.

L’azione del governo

Sono da segnalare: il decreto ministe-riale, del 28 marzo, che definisce le mo-dalità e i contenuti delle prove diammissione a ciclo unico, in lingua ita-liana, ad accesso programmato nazio-

mento del partenariato pubblico- pri-vato». Vedremo se, come e quando gliintenti, senz’altro condivisibili, avrannopossibilità di realizzarsi.

Una novità dell’ultima ora è offerta dal-l’accesa discussione originata da unaprima bozza informale di un’ipotesi di at-tuazione dell’articolo 2 della legge240/2010. Abbiamo sottolineato, nel nu-mero precedente della rivista, la dichia-rata meraviglia del prof. Valditara per lamancata attuazione di quella norma, ri-tenuta, da lui, particolarmente significa-tiva del disegno di riforma dell’epoca erilevante per un efficace assetto dell’au-tonomia dei singoli atenei nel contestodel sistema attuale. Un’ipotesi di regola-mentazione di quella disposizione, defi-nita da un’apposita commissione mini-steriale, ma non suffragata, allo stato at-tuale dallo stesso direttore del diparti-mento, è stata resa nota e inviata allaConferenza dei Rettori per un primo, pre-liminare giudizio. Non è qui il caso di il-lustrarla, ora, per l’incertezza del dise-gno, del testo e della sua evoluzione. In-teressa invece registrare le prime avvi-saglie di un dibattito dai toni già forti eche potrebbe risolversi nello scontro tradue opposte visioni del sistema univer-sitario nazionale in analogia con quantosta accadendo per le rivendicate mag-giori autonomie regionali. Su molti sitiuniversitari il confronto delle opinioni ègià avviato con veemenza. Sembra pre-maturo, in questa contingenza, “allostato dell’arte”, esprimere giudizi fondatio trarre conclusioni. Ci sembra tuttaviautile riprendere alcuni titoli di giornali perdare il senso della preoccupazione chel’iniziativa già suscita. “Il Mattino” del 12maggio: Lo Spacca Università, Nasconogli Atenei di serie A con regole-tagliolaper il Sud.

nale per l’anno accademico 2019/2020;e la riorganizzazione del Ministero condue decreti del Presidente del Consigliodei Ministri, deliberati il 4 aprile, che re-cano, rispettivamente, un regolamentoconcernente l’organizzazione del Mini-stero e un regolamento per l’organizza-zione degli Uffici di diretta collaborazionedel Ministro. Il nuovo disegno organizza-tivo, spiega il comunicato del Consiglio,mantiene la ripartizione in tre distintestrutture dipartimentali dedicate all’istru-zione, alla formazione superiore e ai ser-vizi trasversali all’amministrazione. Lariforma opera a invarianza della spesa emira a eliminare le duplicazioni, realiz-zando un accorpamento all’interno dellamedesima struttura dirigenziale generaledi uffici che svolgono funzioni analoghe.Ne seguiremo, naturalmente, gli ulterioripassaggi.

Da ultimo vale la pena segnalare an-che, per quanto possa valere allo statoattuale, la previsione del decreto di Eco-nomia e Finanza, che ha motivato il pa-rere favorevole, con condizioni, dellaCommissione VII del Senato nella se-duta del 17 aprile: «Rilevato positiva-mente l’impegno a definire misure voltead ampliare la platea degli studenti uni-versitari che beneficiano dell’esenzionecontributiva, a favorire la stabilizzazioneda parte delle Regioni del Fondo inte-grativo statale per la concessione diborse di studio e per la semplificazionedelle procedure amministrative per l’ero-gazione delle stesse, a definire una re-visione dei corsi a numero programmato,a consentire l’assunzione di ricercatori di“tipo b” e le relative progressioni di car-riera, grazie all’incremento del Fondo peril finanziamento ordinario delle università(FFO), a rafforzare gli investimenti pub-blici in ricerca e a incentivare lo stru-

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l’attività del governo e del parlamento

Molto critica la posizione della FLCCGIL secondo la quale questo provvedi-mento "prefigura la definitiva scomparsadell’unitarietà del sistema universitario,già fortemente messa in discussione daun decennio di tagli e politiche sba-gliate", come si può leggere nel comuni-cato che pubblichiamo a pag. 25.

Vale la pena, in questo clima, ripren-dere la subitanea precisazione del capodipartimento di fronte all’allarme susci-tato dalla pubblicazione sul sito di ROARSdel testo del documento. Sulla stessa ri-vista Valditara ha replicato, il 13 maggio,con queste parole: «leggo con notevolestupore l’intervento pubblicato su ROARSdal titolo: Partono le università di serie Ae saranno al Nord». Il capo di gabinettosmentisce «un presunto scontro fra unalinea Valditara e una linea Livon/Chinè,ovvero circa gli “esclusivi” beneficiari diquesto “decreto”. In realtà il documento[…] è semplicemente una prima bozzaelaborata da un gruppo di lavoro coordi-nato dal direttore Livon e composto dadiversi docenti, alcuni dei quali autore-voli e ascoltati commentatori di Roars. Èil primo atto di un dibattito che sarà cer-tamente approfondito e che per mia vo-lontà dovrà coinvolgere tutte lecomponenti accademiche. Dopo la CRUIsarà la volta del CUN e di altre associa-zioni rappresentative. Obiettivo è quellodi dare sempre maggiore autonomia al-l’intero sistema universitario per realiz-zare prima di tutto un principio costi-tuzionale e quindi un'esigenza di effi-cienza e di responsabilizzazione del si-stema. Proprio per far sì che anche leuniversità meno avvantaggiate possanoaccedere a sempre maggiori livelli di au-tonomia ho avviato una serie di incontrial Ministero con i rettori e i direttori ge-nerali di queste università per discutere

processo di statizzazione degli Istitutimusicali e delle Accademie di Belle Artinon statali, previsto dalla legge 128/2013, restata, finora, lettera morta. L’iterha inizio con una domanda dell’istitu-zione interessata che documenta i re-quisiti richiesti dal 2. comma dell’art. 1del decreto. L’istruttoria è curata da unacommissione di cinque componenti, tre,tra cui il presidente, nominati dal Ministrodell’Istruzione e due, scelti rispettiva-mente dal MEF e dal Ministro per la P.A.

All’esito positivo della valutazione laCommissione propone gli schemi di con-venzione da sottoscrivere dai rappresen-tanti delle istituzioni da statizzare, daglienti locali coinvolti e dal Ministero del-l’Istruzione. Sono fatti salvi i processi giàavviati. La convenzione individua anchela dotazione organica di ciascuna istitu-zione escludendo qualsiasi ulterioreonere a carico dello Stato. La statizza-zione è disposta con decreto del Ministroe decorrerà dal 1° gennaio 2021. Al de-creto sono allegati: la convenzione, lo sta-tuto e la dotazione organica. Qualoral’istruttoria mettesse in luce debiti non de-nunciati o assunti successivamente alladomanda, dei quali gli enti locali non in-tendano rispondere, l’istituzione interes-sata potrà essere accorpata ad altrestatali o in corso di statizzazione o, in al-ternativa, soppressa pur conservando ilpersonale docente a tempo indeterminatoin servizio alla data del 24 giugno 2017.

Entro il 2023 l’ANVUR, su richiesta mi-nisteriale, effettuerà una valutazione sul-l’adeguatezza delle risorse, strutturali,finanziarie e di personale delle istituzionistatizzate. Il Ministero acquisiti gli ele-menti della relazione, potrà procedere aulteriori analisi o procedere alla loro tra-sformazione in sedi distaccate di altreentità o decretarne la soppressione sal-

su piani individualizzati di rilancio e di mi-glioramento infrastrutturale. Ed è laprima volta che ciò accade. Solo al ter-mine di una ampia consultazione il do-cumento sarà da me personalmentelicenziato nella bozza conclusiva e verràpoi inviato al Gabinetto e quindi sottopo-sto al Ministro per il suo definitivo e de-cisivo parere». Sarebbe davvero auspi-cabile un confronto serio e ampio su unnodo importante e assai delicato e con-troverso dell’assetto del sistema univer-sitario nazionale.

Tuttavia apprendiamo dalla stampache la proposta di autonomia reponsa-bile sarebbe stata ritirata dallo stessocapo di gabinetto

Questa rubrica ne registrerà con scru-polo i passi, augurandosi anche di con-correre efficacemente alla discussioneper merito dei contributi dei suoi autori edei suoi lettori. Di certo non verrà menol’apporto propositivo, positivo e unitariodel sindacato e della sua elaborazione,protesa, da sempre, ad assicurare paridignità e pari opportunità per tutte le isti-tuzioni, incentivando, anche le più deboli,a raggiungere pregevoli livelli di effi-cienza e produttività.

Le novità per l’alta formazione artistica

Più marcato e risoluto si è dimostratol’impegno del governo sul fronte dell’altaformazione artistica e musicale. Dopoanni di attese e di promesse non mante-nute, due provvedimenti intervengonoora per dare una prima risposta adaspettative disattese da gran tempo.

Il primo è un decreto interministeriale,del 22 febbraio, sottoposto al vaglio dellaCorte dei Conti, con il quale si avvia il

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vaguardando la posizione del personalea tempo indeterminato. Più importante edi carattere generale, lungamente at-teso, è lo schema di DPRper il regola-mento per le procedure e modalità per ilreclutamento del personale docente, am-ministrativo e tecnico del comparto AFAM.

La relazione ricorda che la legge di ri-forma del sistema, n. 508 del 1999, haprevisto che con un regolamento sianodisciplinate le procedure di reclutamentodel personale e che il decreto-legge n.104 del 2013, convertito nella legge n.128 del 2013, ha ripristinato i termini perla sua emanazione. Inoltre una sentenzadel TAR del Lazio, n. 8968/2017, ordi-nava al Ministero di provvedere alla suaemanazione. Continuando l’inerzia mini-steriale, nonostante la pronuncia del Tar,il Prefetto di Roma ha nominato un com-missario ad acta. Il Consiglio di Stato consentenza n. 3550 dell’11 giugno 2018, hareso definitiva la vicenda giurisdizionale.

La mancata adozione del regola-mento, sottolinea la relazione, malgradosiano decorsi molti anni dall’approva-zione della riforma, ha determinato la ne-cessità di provvedere con supplenze,attingendo alle graduatorie di istituto op-pure alle graduatorie divenute a esauri-mento. Ha anche precluso alle istituzionidi effettuare la programmazione del per-

Parlamentari competenti. In propositoabbiamo evidenziato al Vice Ministro, daun lato, una valutazione negativa di partesignificativa dei contenuti del provvedi-mento e, dall’altro, l’importanza di essereauditi dalle stesse Commissioni perl’espressione della nostra posizione.Come OO.SS. abbiamo preannunziato alVice Ministro un documento unitario nelquale evidenziare i punti di integrazioneo modifica al testo dello stesso regola-mento, il quale dovrebbe affrontare an-che il passaggio dei circa 700 docentidella seconda fascia nella prima fascia,atteso che, a oggi, non disponiamo di al-cuna informazione sui criteri e la tempi-stica di tale passaggio.

Riguardo all’emanazione dei decretiper l’attivazione delle procedure per lastatizzazione delle Accademie storiche egli ex Istituti Musicali Pareggiati, fermorestando il termine conclusivo del pro-cesso di statizzazione, abbiamo espres-so l’esigenza di conoscere i criteri e l’iterdello stesso processo e le misure di sal-vaguardia del personale interessato (diruolo e a tempo determinato)».

I sindacati hanno poi sollecitato «unariforma della governance mirata al supe-ramento dei conflitti tra organismi istitu-zionali, una valorizzazione delle scuolee dei dipartimenti e una loro rappresen-tatività in seno al Consiglio Accademicoda rimodellarsi sulla struttura del Senatoaccademico dell’Università».

Il Vice Ministro, secondo quanto hannocomunicato i sindacati, si è impegnato atrovare una soluzione e a chiedere undeciso incremento delle risorse (tra i 100e i 200 milioni di euro) a favore dell’Afamper sostenere e valorizzare questo set-tore, dopo anni di difficoltà finanziarie incui è stato lasciato. Impegno fattivo o pa-role al vento? Lo vedremo presto!

sonale in coerenza con i loro fabbisogni. Il provvedimento ha, quali obiettivi

principali, la stabilizzazione del perso-nale docente e tecnico-amministrativo,inserito nelle graduatorie nazionali, conselezioni disciplinate con regolamentiautonomi; l’innalzamento dei livelli del-l’offerta formativa e dell’apprendimentodegli studenti; una maggiore continuitàamministrativa e contabile, con risultatipositivi per l’efficienza e l’economicitànella gestione.

Lo schema di decreto è stato asse-gnato alle Commissioni competenti diSenato e Camera il 17 aprile e il termineper l’emanazione del loro parere scade,al più tardi, il 17 maggio. Converrà, dun-que rinviare a quell’epoca, con il testodefinitivo, l’esposizione della nuova nor-mativa e le considerazioni in merito delparlamento. È tuttavia significativa e in-teressante la posizione assunta su que-ste questioni dai sindacati confederalidopo l’incontro del 16 aprile scorso con ilvice ministro Fioramonti:

«A distanza di 20 anni dal varo dellaLegge 508/99 una bozza del regola-mento per il reclutamento del personaledocente e tecnico-amministrativo delleistituzioni Afam, acquisito il parere delConsiglio di Stato, è ora in procinto dipassare all’esame delle Commissioni

OSSERVATORIO SULL’UNIVERSITÀ

l’attività del governo e del parlamento

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25 www.edizioniconoscenza.itARTICOLO 33 | N 6 2019

Con un vero e proprio colpo di mano, il decretosu cui la CRUI dovrebbe esprimere un parere giànei prossimi giorni, applicativo dell’articolo 1,

comma 2 della legge 240/2010, prefigura la definitivascomparsa dell’unitarietà del sistema universitario, già for-temente messa in discussione da un decennio di tagli epolitiche sbagliate.

In estrema sintesi si prevede che le università che hannoalcune condizioni di “eccellenza” su bilanci, didattica e ri-cerca possano agire in deroga alla normativa nazionale indiverse materie, tra cui: governance di ateneo; requisitiper l’attivazione dei dipartimenti; modalità proprie di va-lutazione della qualità della ricerca e della didattica; of-ferta didattica (entro e oltre ordinamenti e classi dilaurea); chiamata diretta dei docenti; negoziazione indivi-duale dei compiti di lavoro didattico e di ricerca dei do-centi anche col concorso di specifici incentivi e formepremiali individuali.

Queste alcune delle possibilità riservate agli “ateneieletti”, che oltretutto possono incentivare economica-mente anche il trasferimento di docenti e ricercatori daaltri atenei, una sorta di calciomercato dell’istruzione.

Nel documento non si parla mai del personale tecnicoe amministrativo, come non se ne parlava mai diretta-mente nella legge 240/2010, ma l’impatto è facile preve-dere sarà altrettanto devastante.

Insomma, una sorta di turbo autonomia differenziataper il sistema universitario. In maniera definitiva si sanci-rebbe la divisione tra università di serie A e università diserie B o C., tra le aree scientifiche e tra gli stessi do-centi.

Una deregulation che strizza l’occhio alle novità del-l’autonomia differenziata, che persegue la logica delle ec-cellenze nel tentativo di nascondere il vero problemadelle università italiane: il forte definanziamento del si-stema, come impietosamente dimostrato da tutti i raf-fronti a livello internazionale.

Pertanto, smentendo clamorosamente quanto scrittonel contratto di Governo e quanto affermato ultima-mente anche dal Vice-Ministro con il suo decalogo di in-terventi per l’università, nessun nuovo finanziamentoall’orizzonte (anzi), nessun intervento di sistema, ma dinuovo, se questa bozza di decreto fosse confermata, i sin-goli atenei sempre di più in ordine sparso, a caccia di ul-

teriori risorse, per sopravvivere e magari per essere ingrado di pagare di più qualche docente (a quanto parequelli capaci di attrarre risorse economiche). In questoquadro, in tutta evidenza, assisteremo sempre di più allosfruttamento del personale precario.

È nostro compito contrastare questa logica della di-versificazione, delle autonomie rafforzate e delle eccel-lenze, per garantire invece qualità della didattica, sviluppodella ricerca e diritto allo studio in tutte le sedi e le areedel Paese.

Il nostro Paese sta compromettendo irrimediabilmenteil suo futuro, come dimostra chiaramente il dato dellapercentuale di giovani sotto i 35 anni che conseguono lalaurea, che in un decennio ha visto l’Italia passare dal 20posto (nel 2007) al penultimo posto (nel 2017) rispettoai 28 paesi dell’Unione Europea.

Anche il fatto che nel 2017 uno studente su quattrodelle regioni del sud scelgono (quelli che in qualche modose lo possono permettere) di studiare nelle università delnord è un dato che in quest’ottica dovrebbe far molto ri-flettere.

Ciò, inequivocabilmente, certifica il fallimento delle po-litiche sin qui adottate sull’università e anche il fatto cheda soli in ogni caso non ci si salva e che a questo punto èassolutamente necessaria una inversione di marcia, conuna politica di investimenti in una ottica unitaria del si-stema universitario pubblico: altro che immobilismo e di-fesa del vecchio centralismo burocratico-ministeriale, sitratta invece di avere il coraggio di prendere atto del fal-limento delle politiche sull’università iniziate con l’avventodella legge 240 del 2010 e di porre al centro del dibattitoil vero problema dell’università italiana, che non è certola mancanza di autonomia, bensì quella del finanziamento!Rispetto a questo tema riteniamo sia maggiormente ne-cessario chiamare a discutere e a fare squadra tutte lerappresentanze istituzionali e le diverse componenti delmondo universitario per avviare un processo di riformademocratico e di reale cambiamento del sistema.

Tante e più approfondite valutazioni e considerazioni sipotrebbero fare sulla bozza di decreto e certamente, neiprossimi giorni, ci impegneremo a farle, soprattutto senon arriverà nel frattempo una secca smentita sui conte-nuti del testo e sul metodo di intervento, che non pre-vede alcun momento di confronto.

LA FLC CGIL: SULL'UNIVERSITÀ UNA TURBO AUTONOMIA DIFFERENZIATA

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valutazione o fabbisogno finanziario?

26www.edizioniconoscenza.it ARTICOLO 33

In attesa di conoscere gli sviluppidell’attività del governo e del par-lamento, è opportuno dar contoanche di alcuni pareri del CUN, inuna fase di parziale ricomposi-

zione a seguito delle recenti elezioni dialcuni suoi membri, su temi di indubbiointeresse.

Sono due i documenti che, a nostrogiudizio, meritano di essere richiamati.Il primo, del 20 marzo, interviene, moltoefficacemente, sul tema della valuta-zione della ricerca, che come ben sap-piamo, in questo momento è oggetto dirinnovata riflessione e riconsiderazioneanche a livello ministeriale.

stema e delle singole strutture, al finedi consentire ai rispettivi organi di go-verno, sulla base dei dati conoscitivi ac-quisiti, di delineare politiche in grado disuperare i primi e consolidare i secondi.«L’adozione esclusiva di indicatori sin-tetici e l’approntamento di rankingcome risultato della VQR non sono fun-zionali a tale scopo; sarebbe certa-mente preferibile poter disporre di unamolteplicità di indicatori e giudizi moti-vati che conducano a un sistema di ra-ting delle strutture raggruppate incluster».

Il CUN sottolinea, poi, talune proble-maticità tecniche nel calcolo degli indi-catori. Volgendo lo sguardo a unorizzonte di medio termine, ritiene chesia possibile e opportuno ripensare inmaniera critica e costruttiva l’impiantodella valutazione della ricerca, inte-grando la valutazione di prodotto conelementi valutativi che tengano contoanche delle politiche della ricerca per-seguite dagli Atenei.

«Si tratta di un possibile approccio –avverte il CUN – che, previo un ampiodibattito da avviare con il coinvolgi-mento delle comunità scientifiche, cen-trerebbe il processo di valutazione sugliAtenei piuttosto che sui singoli docenti.Pur continuando a prevedere la valuta-

Il Consiglio, nell’imminenza di unnuovo ciclo della valutazione della ri-cerca, ha ritenuto utile proporre alcuneriflessioni ed evidenziare alcune criti-cità dell’impianto precedente.

Il punto fondamentale da conside-rare: «È quale sia la finalità della valu-tazione. Sebbene esista una consape-volezza diffusa del fatto che il processoVQR ha un valore strategico per il sistemadella ricerca nel nome del “conoscere permigliorare’, gli esercizi VQR finora svoltihanno puntato alla valutazione della qua-lità dei prodotti senza tenere in alcunconto le politiche della ricerca perseguitedagli Atenei. La qualità di una struttura èstata così misurata come somma dellequalità dei risultati dei singoli afferenticon l’obiettivo di costruire un indicatoresintetico da utilizzare per la ripartizionedi quote sempre più significative dellerisorse pubbliche. L’indicatore sinteticoè stato poi utilizzato per determinaredei ranking in base ai quali, a sostan-ziale invarianza di finanziamento com-plessivo, i primi classificati vengonopremiati e gli ultimi sanzionati indipen-dentemente dalla loro qualità effettiva».

Il CUN ritiene che scopo del processosia, piuttosto, di fornire strumenti, cri-teri e dati utili alla comprensione deipunti di debolezza e di forza del si-

LE SOLLECITAZIONI DEL CONSIGLIOUNIVERSITARIO NAZIONALE

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OSSERVATORIO SULL’UNIVERSITÀ

valutazione o fabbisogno finanziario?

zione della qualità dei prodotti della ri-cerca, frutto del lavoro di singoli ogruppi di ricercatori, la si integrerebbecon un insieme di altri criteri e indica-tori, qualitativi e quantitativi, che rap-presentino in maniera più completal’efficienza e l’efficacia delle politichedella ricerca scelte dagli Atenei nellaloro autonomia».

Un contributo alla discussione chenon dovrebbe essere sottovalutato, inun confronto che ci si augura quantomai partecipato e ricco di riflessioni eproposte.

Il secondo documento è la mozionedel 3 aprile scorso “Sulla nuova disci-plina del fabbisogno finanziario degliAtenei pubblici”, con il quale il Consi-glio ha sottoposto all’attenzione dellesedi istituzionali alcune considerazioniche meritano, a giudizio di chi scrive,attenzione e apprezzamento.

Il fabbisogno finanziario degli Ateneipubblici, ricorda il CUN, è un limite allapossibilità di prelevare le risorse liquidedal conto della tesoreria statale. Loscopo è il contenimento della spesapubblica delle Università.

Nella storia recente il legislatore hastabilito che il fabbisogno di ciascunesercizio non fosse superiore al fabbi-sogno finanziario determinato a con-suntivo nell’anno precedente, incre-mentato di un tasso pari al 3% per il si-stema universitario.

Nel corso dell’ultimo decennio mec-canismi quale la forte contrazione delturnover e il blocco degli incrementi re-tributivi del personale hanno aumentatola probabilità degli Atenei di rispettarequesto limite.

La legge di bilancio 2019 ha modifi-cato in maniera significativa la disci-plina previgente. In particolare, l’art. 1,

necessità di incrementare le entrateproprie per evitare il superamento dellimite ministeriale. Il CUN sottolinea an-che che i meccanismi di scorporo degliinvestimenti e della ricerca individuatinon garantiscono quei margini di ela-sticità e flessibilità necessari per farfronte alla parte restante della spesacorrente, destinata a crescere in virtùdei fattori già citati.

Il CUN esprime anche la preoccupa-zione che, alla stregua della legge di bi-lancio 2019, a decorrere dal 2021, leuniversità statali, che non rispettino ilfabbisogno dell’esercizio precedente,possano subire penalizzazioni econo-miche commisurate allo scostamentoregistrato, pur nel rispetto del principiodi proporzionalità.

«Tutto ciò appare paradossale allaluce del fatto che una larghissima mag-gioranza degli Atenei pubblici presentabilanci in equilibrio economico, finan-ziario e patrimoniale, con buoni indica-tori di sostenibilità economico-àfinan-ziaria ai sensi del D.LGS. n.49/2012 e,soprattutto, con una rilevante produ-zione di liquidità in ogni esercizio negliultimi anni.

Sarebbe irragionevole che dopo annidi decurtazioni di finanziamento pub-blico, che hanno reso il sistema uni-versitario italiano fra i meno finanziatinei contesti UE e OCSE, in una fasenella quale il legislatore manifesta l’in-tenzione di rilanciare la ricerca e la for-mazione superiore, in presenza di unaliquidità crescente e di una situazioneeconomico-finanziaria complessiva-mente sana degli Atenei pubblici, que-st’ultimi dovessero essere costretti adazioni di riduzione della spesa a causadi sforamenti del fabbisogno finanzia-rio».

c. 971, prevede che le università stataliconcorrano alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica, per il pe-riodo 2019-2025, garantendo che il fab-bisogno finanziario da esse complessi-vamente generato in ciascun anno nonsia superiore a quello realizzato nel-l’anno precedente incrementato deltasso di crescita del PIL reale stabilitodall’ultima nota di aggiornamento delDEF. Al fine di favorire il rilancio degli in-vestimenti e le attività di ricerca e inno-vazione nel territorio nazionale, illegislatore ha previsto che a regime leriscossioni e i pagamenti sostenuti pergli investimenti e per le attività di ri-cerca e innovazione nel territorio na-zionale non concorrano al calcolo delfabbisogno finanziario.

Il Consiglio richiama l’attenzione sulfatto che interventi fortemente voluti dallegislatore nelle ultime leggi di bilancioprodurranno i loro maggiori effetti fi-nanziari proprio negli esercizi 2019 e2020. Fra tali interventi: i Dipartimentidi Eccellenza con relativi reclutamentie investimenti, i piani straordinari perRTD tipo b), il graduale ampliamentodelle possibilità di assunzioni, l’una tan-tum per il ristoro dei mancati scatti sti-pendiali del quinquennio 2011-2015 delpersonale docente e ricercatore, i rin-novi contrattuali del personale tecnico-amministrativo e CEL, gli adeguamentistipendiali ISTAT per professori e ricer-catori e gli scatti stipendiali triennali delpersonale docente con passaggio a unregime biennale a partire dal 2020.

A fronte di tali maggiori uscite, inlarga parte automatiche, la nuova di-sciplina del fabbisogno finanziario im-porrà a un numero crescente diuniversità pubbliche una restrizione allaparte restante della spesa corrente o la

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OSSERVATORIO SULL’UNIVERSITÀstudiare in una società per azioni

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Ebbene sì! Non c’è un ossimoronel titolo. C’è l’avvisaglia, fo-riera di innegabile preoccupa-zione, di un percorso, giuri-dicamente avallato dai più au-

torevoli consessi giurisdizionali, con do-vizia di argomentate motivazioni, che stariconfigurando la natura delle nostre uni-versità, allo stato quelle non statali, con-sentendo loro di assumere l’inusitataveste di società per azioni. È sovvertita,dunque, la loro tradizionale definizionedi enti pubblici non economici. Alla nuovaveste non sarebbe di ostacolo lo scopolucrativo tipico del regime societario.Vale la pena, dunque, ripercorrere i passi

la Commissione ha escluso che possaesservi ricompresa. La LUMSA, concludeil Consesso, non è un ente pubblico noneconomico, ma è un ente di diritto privato.Non è un organismo di diritto pubblicoperché, specifica, non possiede «il requi-sito della influenza pubblica dominante,poiché riceve un contributo finanziariopubblico di minima entità, registra la pre-senza di un solo componente pubblicosugli undici membri dell’organo di ammi-nistrazione, non presenta nessun com-ponente pubblico nell’organo di vigilanza,non è soggetto al controllo statale dellagestione, poiché la vigilanza ministerialee gli altri poteri previsti dalla legge spe-ciale costituiscono un potere di vigilanzaestrinseca e formale e non integrano quelcontrollo intrinseco e sostanziale sulla ge-stione che è richiesto ai fini della sussi-stenza di questa particolare modalità dimanifestazione del requisito della domi-nanza pubblica».

Tra fine di lucro e interesse pubblico

Ribaltata la tradizionale e consolidatacaratteristica dell’ente pubblico non eco-nomico e autorevolmente dichiarati entiprivati, alcuni atenei non statali si chie-dono se possano assumere anche l’abitodi società per azioni o se questa tipolo-gia, potenzialmente finalizzata a scopi lu-

e le ragioni che possono comportarequesto esito. Un primo segnale in que-sta direzione si è manifestato con un pa-rere, del 25 settembre dello scorsoanno, della Commissione speciale delConsiglio di Stato chiamata a espri-mersi, su richiesta dell’Autorità Nazio-nale Anticorruzione, se la LUMSA, liberaUniversità, dovesse ritenersi destinata-ria del codice dei contratti pubblici.

L’autorevole consesso ha ritenuto, inprimo luogo, di porre in discussione lapossibilità – affermata da una serie dipronunce a sezioni unite della Cassa-zione (n. 5054 del 2004) e dello stessoConsiglio di Stato in sede giurisdizionale(Cons. Stato, sez. III, 16/2/2010, n. 841e 20/10/2012, n. 5522, confermate daCass., sez. un., 30/6/2014, n. 14742) – diqualificare gli Istituti liberi di istruzione su-periore come enti pubblici non economici.Ha condiviso, al contrario, l’opinione delConsiglio – espressa nella sentenzadell’11/7/2016, n. 3043, ripresa anche dalTar del Lazio, del 27/11/2017, n. 11733 –che ha escluso quella qualificazione sullabase di una serie di argomentazioni ap-profondite. La Commis- sione dunque,escluse le università non statali dal no-vero degli enti pubblici, si interroga sullaloro riconducibilità nella categoria, di ma-trice europea, di “orga- nismo di dirittopubblico”.

All’esito di un’analitica ricostruzione deirequisiti che connotano questa categoriae della regolamentazione dell’Università,

L’UNIVERSITÀ E LA RICERCA... DEL PROFITTO

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crativi, sia incompatibile con le loro fina-lità di pubblico interesse.

Il quesito, anche in questo caso, è ri-messo al Consiglio di Stato. Il 31 gen-naio, la sezione consultiva per gli attinormativi, ha premesso che il Ministero,per potersi esprimere «sulle istanze for-mulate dalle Università» e tenuto contodel fatto che «negli ultimi anni sta emer-gendo una spinta delle università nonstatali, e in particolare di quelle telemati-che, ad aderire a modelli organizzativisempre più caratterizzati da una logicadi impresa con l’esigenza di adottareforme giuridiche di tipo privatistico cheseguano le disposizioni del codice civile,con particolare riferimento alle società dicapitali», ha chiesto se, in base alla nor-mativa vigente, le università statali pos-sano diventare società di capitali e, nelcaso, le «eventuali limitazioni alle quali[…] dovrebbero essere sottoposte».

Ricostruita la complessa normativadelle Università non statali, Il Ministeroha sottolineato, nella sua relazione alConsiglio, alcuni passaggi del prece-dente parere, che abbiamo appena ri-chiamato, nel quale, nell’escludere laqualificazione delle Università privatecome “organismi di diritto pubblico”, ilConsiglio ha anche dubitato della naturanon commerciale e industriale delle atti-vità da esse svolte, sottolineando la «no-tevole caratterizzazione imprenditorialee concorrenziale dell’attività svolta (ènoto che, oramai, gli istituti di istruzionesuperiore, soprattutto quelli privati, maentro certi limiti anche quelli pubblici,operano in una logica di vera e propriacompetizione di mercato, articolandoun’offerta formativa e logistica semprepiù attraente – percorsi formativi, pro-grammi, disponibilità ricettive, campus,selezione di docenti di vaglia, etc. – per

può ripercuotersi sul livello dei servizi diinteresse generale propri del settore, eciò tenendo conto anche della rilevanzaparadigmatica che la soluzione da for-nire alla richiesta di parere potrebbe ri-vestire, come modello di soluzione di unproblema attuale di diritto pubblico del-l’economia, rispetto ad altri segmenti dimercato sociale, nei quali, cioè, si in-contrano e devono armonizzarsi le esi-genze e i caratteri dell’attività imprendito-riale svolta in un mercato concorrenzialecon quelle di cura e salvaguardia dell’in-teresse generale rivestito dai servizi pro-dotti e offerti». Il Ministero dell’Economiarisponde che «l’eventuale configurazionesocietaria delle Università non statali nonsia di per sé sola idonea a incidere sullecaratteristiche essenziali delle stesse,purché ne venga rispettato il persegui-mento dell’interesse pubblico, anche invirtù del sistema regolatorio e di gene-rale sovrintendenza rimesso al Miur. Lanatura societaria e la finalità pubblicisticanon appaiono infatti incompatibili, anchein considerazione dell’espressa con-giunzione tra tali due finalità che emergenell’istituto dell’impresa sociale, discipli-nata dal D.LGS. 3 luglio 2017, n. 112 (cfr.in particolare l’art. 2). Le Università nonstatali già rispondono a logiche di mer-cato nell’offerta di servizi formativi, per-tanto la loro eventuale configurazionesocietaria non inciderebbe in modo visi-bile sul segmento di economia sociale dimercato costituito dall’attività di ricerca edi formazione superiore, stante la sud-detta vigilanza del Miur. Inoltre, la ge-stione dell’attività nella forma societarianon appare idonea a recare pregiudizioalle dinamiche di mercato, risultandopertanto di per sé non incompatibile conla disciplina della concorrenza di prove-nienza europea».

contendersi la platea degli studenti, dallecui iscrizioni derivano peraltro, di regola,la propria prevalente alimentazione eco-nomica)», ed evidenziando altresì come«anche le università pubbliche sono te-nute ormai a gestire il servizio con criteridi economicità, in base ai quali modu-lano perfino l’ampiezza e il contenutodello stesso servizio […] per cui si può aben ragione ritenere che il servizio del-l’istruzione universitaria non sia per sé,ontologicamente, di natura non indu-striale o commerciale, e diventi tale soloove, a causa della sua meritevolezza, siagestito dal pubblico con criteri non eco-nomici, o dal privato con sostanziosi con-tributi pubblici. In sostanza sembradoversi escludere la natura non indu-striale e commerciale sia quando taleesclusione non sia espressamente po-stulata dalle norme, sia soprattuttoquando l’ordinamento di settore sotto-ponga l’attività non solo al mercato e allaconcorrenza, ma soprattutto agli ordinaricriteri economici aziendali, come nelcaso di specie».

All’esito di questa preliminare istrutto-ria, la Commissione ha richiesto un’inte-grazione della relazione ministeriale conuna ricognizione sintetica degli atti costi-tutivi e degli statuti delle Università pri-vate, anche telematiche, per megliodefinire la loro «realtà fattuale e giuri-dica»; e il parere del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze avendo riguardo«non solo agli eventuali profili di rile-vanza economico-finanziaria, ma so-prattutto agli aspetti di possibile inci-denza delle diverse soluzioni al quesitosul segmento di economia sociale dimercato costituito dall’attività di ricerca edi formazione superiore svolta da entiprivati, nel quale il confronto concorren-ziale tra i diversi soggetti che vi operano

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studiare in una società per azioni

30www.edizioniconoscenza.it ARTICOLO 33 | N 6 2019

La Commissione del Consiglio diStato, affrontando il merito del quesito,evidenzia le due questioni fondamentalida affrontare e risolvere. La prima, diri-mente, richiede di considerare se laforma giuridica della società di capitali,nei suoi tratti essenziali, soprattutto inrelazione alla finalità lucrativa che la ca-ratterizzerebbe, si ponga in contrastocon le caratteristiche delle Università.Questione che, a sua volta, presupponela domanda «se la finalità lucrativa con-servi ancora una sua rilevanza identifi-cativa del tipo soggettivo della societàdi capitali, o non sia stata piuttosto dis-solta nell’idea della così detta “neutra-lità delle forme”, ciò che renderebbe,evidentemente, vacua e superata laprima questione».

Il secondo interrogativo: se esclusaun’incompatibilità in linea di principio conil fine lucrativo e la natura commercialedella società di capitali, la normativa vi-gente, in larga parte vincolante per lastruttura organizzativa, il governo e i pro-fili gestionali anche delle Università pri-vate, si possa armonizzare con quella,prevalentemente del codice civile, chedisciplina le “società di capitali”, oppurese gli elementi di specialità rispetto aquel modello, in virtù delle norme pub-blicistiche, non siano tali da precludereper loro la forma delle società di capitali,con il rischio, tuttavia, di dare origine aun’ulteriore, anomala figura atipica e diincerta natura e funzionamento, con pos-sibili problemi applicativi.

L’asservimento delle idee

La risposta conclusiva della Sezione,alla quale giunge con dovizia di argo-

Giunge dunque preziosa la cautela fi-nale del parere del Consiglio di Statocon la quale si sottolinea l’esigenza diun’attenta valutazione da parte del Mi-nistero dell’opportunità di proporre, co-munque, un intervento del legislatorevolto a meglio armonizzare l’organizza-zione e il funzionamento delle Univer-sità private che dovessero assumere laforma della società di capitali, con il si-stema normativo vigente.

«La Sezione ritiene di dovere eviden-ziare come l’ampia analisi sopra svoltadei profili di eccedenza del regime dellelibere Università private rispetto al mo-dello tipico della società di capitali, percome disegnato nel libro V del codicecivile, se – come detto – non impedisceuna risposta positiva al quesito postodal Ministero di settore, suggerisce tut-tavia di non sottovalutare il rischio che,in mancanza di un’apposita disciplinanormativa di adattamento, le nuove so-cietà di capitali contenenti libere Uni-versità private possano incontrare nellaprassi operativa taluni problemi appli-cativi. Ritiene in tale ottica la Sezione didovere rappresentare all’Autorità di go-verno l’esigenza di valutare pertanto at-tentamente l’opportunità di farsipromotrice comunque, dinanzi al Parla-mento, di apposite modifiche normativeche, intervenendo anche sul testo unicodi cui al regio decreto n. 1592 del 1933,possano aggiornare la disciplina nor-mativa e adattarla meglio all’ingresso,nel sistema dell’istruzione superiore uni-versitaria, di libere Università privatenella forma di società di capitali».

menti e di analisi, è positiva su entrambii punti. Non sussistono, a suo giudizio,impedimenti di principio nel nostro si-stema ordinamentale a che una Univer-sità privata possa assumere la formagiuridica della società di capitali purnella perdurante rilevanza dello scopodi lucro come carattere essenziale diquest’ultima. Né l’unitarietà e omoge-neità del sistema dell’istruzione supe-riore, nel quale le Università pubbliche eprivate continuano a presentare carat-terizzazioni fortemente omologhe, osta,per le “clausole esorbitanti” e gli ele-menti di specialità rispetto al regime delcodice civile, alla concreta configurabi-lità e operatività delle Università privatenella forma della società di capitali.

Ecco, dunque, la strada aperta conprofluvio di motivazioni e argomenta-zioni normative e giurisprudenziali. Unaopportunità della quale, allo stato, non èpossibile valutare le conseguenze mache, indubbiamente, introduce un’om-bra che può destare preoccupazione, ri-spetto alla definizione della missionedelle università, quelle pubbliche, èvero, ma finora ritenuta generale edesclusiva. La possiamo leggere, al-l’esito attuale del percorso storico e nor-mativo del nostro sistema di istruzionesuperiore, nell’art. 1 della legge 240/2010: Le università sono sede primariadi libera ricerca e di libera formazionenell’ambito dei rispettivi ordinamenti esono luogo di apprendimento ed elabo-razione critica delle conoscenze; ope-rano, combinando in modo organicoricerca e didattica, per il progresso cul-turale, civile ed economico della Re-pubblica. Con una definizione similenon sembra davvero coerente lo scopodi lucro che potrebbero assumere ta-lune istituzioni!

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31 www.edizioniconoscenza.itARTICOLO 33 | N 6 2019

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sentenze di TAR, consiglio di stato e corte dei conti

Prosegue la nostra rassegnasulle decisioni giurisdizionali,perché, come è noto, è nellepronunce dei giudici che i di-ritti e le vicende della vita tro-

vano la loro concreta realizzazione.

Ipotesi di incompatibilitàper i concorsi

Avevamo riportato, nel numero prece-dente, l’ordinanza dell’8 febbraio 2018,n. 76 del Consiglio di Giustizia Ammini-strativa della Sicilia che riteneva rile-

che manca negli altri rapporti, e com-porta convivenza, responsabilità e doveridi cura reciproca e dei figli, previsti dalcodice civile.

La considerazione di questi elementidi differenziazione, vale a giustificare iltrattamento riservato al vincolo derivantedal matrimonio. Se la comune residenzaconiugale costituisce elemento di garan-zia dell’unità familiare, l’elemento volon-taristico può rendere eludibile e, quindi,priva di effetti, la eventuale previsionenormativa della preclusione del coniugea candidarsi, frustrandone così le stessefinalità.

[…] L’attuale regolazione delle situa-zioni costituisce il risultato di un bilan-ciamento non irragionevole tra lapluralità degli interessi in gioco. La di-sposizione non si pone, dunque, in con-trasto con il parametro di cui all’art. 3Cost., né lede i principi di imparzialità ebuon andamento di cui all’art. 97 Cost.».

Si dimostra invece assai severo, forsetroppo, nel giudicare le situazioni incom-patibili il TAR della Puglia, nella sentenza,367/19, con la quale ha rigettato il ricorsodi una ricercatrice che aveva partecipatoa un concorso, bandito dal dipartimentodi cui era componente del consiglio. Igiudici hanno argomentato: se l’esi-stenza di un rapporto di parentela o affi-nità è stato ritenuto potenzialmente ingrado di condizionare la selezione, amaggior ragione «la circostanza per cuiil candidato sia componente dello stesso

vante e non manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale del-l’art. 18 della legge Gelmini nella parte incui preclude la chiamata di coloro cheabbiano un grado di parentela o di affi-nità, fino al quarto grado compreso, conun professore appartenente al diparti-mento o alla struttura che effettua lachiamata ovvero con il rettore, il direttoregenerale o un componente del consigliodi amministrazione dell’ateneo, ma nonmenziona il rapporto coniugale tra lecause ostative.

La Corte Costituzionale, con la sen-tenza n. 78 di quest’anno, ha dato unatempestiva ma sorprendente risposta,spiegata con un ragionamento che valela pena ripercorrere nei suoi tratti es-senziali:

«[…] Che essa non includa il rapportoconiugale come motivo di impossibilitàalla nomina non può ritenersi irragione-vole. Il matrimonio richiede, infatti, un di-verso bilanciamento. Pone a frontedell’imparzialità non soltanto il diritto apartecipare ai concorsi, ma anche lemolteplici ragioni dell’unità familiare, an-ch’esse tutelate costituzionalmente.

Sono fuor di dubbio le peculiarità delvincolo matrimoniale rispetto a tutte le al-tre situazioni contemplate dalla disposi-zione. Il matrimonio scaturisce di fre-quente da una relazione che, nell’uni-versità come altrove, si forma nell’am-biente di lavoro dove si radicano leprospettive future di entrambe le parti. Sicaratterizza per l’elemento volontaristico,

LA PAROLA AI GIUDICI

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sentenze di TAR, consiglio di stato e corte dei conti

32www.edizioniconoscenza.it ARTICOLO 33

organo che indice la procedura e ne ge-stisce le fasi di propria competenza, par-tecipando alle relative sedute, determinauna chiara ipotesi di conflitto di interessi,scongiurabile mediante l’applicazionedello status di incompatibilità».

Neppure le eventuali conseguenzesull’esercizio delle prospettive professio-nali derivanti dalle incompatibilità per icomponenti degli organi universitari su-scitano dubbi nei giudici.

«La preclusione per i componenti delConsiglio di Dipartimento di partecipare aprocedure selettive indette dal medesimo,infatti, non comporta un’automatica e ge-nerica preclusione alla partecipazione aiconcorsi banditi da altri dipartimenti dellastessa Università (ovvero a quelli banditida omologhi dipartimenti di altre Univer-sità), non risultando, quindi, la carriera deidocenti irrimediabilmente pregiudicata,ma solo limitata, in considerazione dellarilevata preminenza del valore tutelatodalle disposizioni che dettano le cause diincompatibilità».

Stessa incompatibilità si ha a giudiziodel TAR anche per chi conviva “moreuxorio” con una componente del Consi-glio di Dipartimento, anche se ricerca-trice e in congedo per maternità. Anchei ricercatori, in quanto componenti delConsiglio di Dipartimento, partecipanoall’assunzione di decisioni per le proce-dure selettive, esercitando il diritto divoto e contribuendo alla loro formazione.Nell’ipotesi esaminata, la circostanzache il candidato e la sua compagnaavessero la residenza in Comuni diversinon è stata ritenuta sufficiente per ne-gare la convivenza. Neppure il congedoper maternità è stato in grado di susci-tare perplessità: «il rapporto di serviziopermane, sicché non è possibile, per ciòsolo, escludere a priori una eventuale in-

risdizionale, sostengono i giudici, deveindicarne i motivi e il percorso logico, il-lustrando gli elementi della produzionescientifica, e in particolare delle mono-grafie, che le caratterizzerebbero per iltaglio compilativo e descrittivo e non ori-ginale.

Assunzioni a tempo indeterminato

Sono, infine da ricordare due ordi-nanze del TAR del Lazio relative alla ri-chiesta di un ricercatore di tipo A) diessere assunto a tempo indeterminato.

In particolare, con un’ordinanza del9/4/19 il TAR ha sollevato innanzi allaCorte di Giustizia dell’Unione Europeale seguenti questioni pregiudiziali di in-terpretazione:

«1) se, pur non sussistendo un ob-bligo generale degli Stati membri di pre-vedere la trasformazione dei contratti dilavoro a tempo determinato in un con-tratto a tempo indeterminato, la clausola5 dell’accordo quadro di cui alla Diret-tiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, […]“Misure di prevenzione degli abusi”, an-che alla luce del principio di equiva-lenza, osti a che una normativa nazio-nale, quale quella di cui agli articoli 29comma II lettera d) e comma IV del de-creto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e36 comma II e comma V del decreto le-gislativo 30 marzo 2001 n. 165, pre-cluda per i ricercatori universitari assunticon contratto a tempo determinato didurata triennale, prorogabile per dueanni, ai sensi dell’art. 24 comma III let-tera a) della legge n. 240 del 2010, lasuccessiva instaurazione di un rapportoa tempo indeterminato;

2) […] osti a che una normativa na-

fluenza sulle decisioni degli organi acca-demici».

Ancora in materia di incompatibilità,secondo il Tar del Lazio (sez. III-bis,25/1/19), il criterio dell’imparzialità am-ministrativa, intesa come precetto cheimpone di prevenire situazioni suscetti-bili di alterare la serenità di giudizio inuna procedura concorsuale, comportal’annullamento della procedura nelleipotesi di presenza nella commissionedi un componente in situazione di asten-sione obbligatoria.

Sull’abilitazione scientifica

Il TAR del Lazio si è pronunciato an-cora una volta sull’abilitazione scienti-fica (sez. III-bis, 30/1/19):

«Nel giudizio di idoneità a professoreuniversitario non può essere omessauna adeguata valutazione dell’attività didocenza svolta dal concorrente sullabase di contratti di ateneo per svolgi-mento di prestazioni di insegnamentosia in corsi ordinari che in scuole di spe-cializzazione post universitarie».

Il TAR ha evidenziato che la Commis-sione, dopo aver premesso che le pub-blicazioni sono coerenti con il settoreconcorsuale, indicano continuità nel-l’impegno scientifico e hanno discretacollocazione editoriale, ha inopinata-mente reso un giudizio finale negativo.

«La produzione scientifica è ritenutadi qualità non elevata sotto il profilo dellivello di originalità e del rigore metodo-logico ovvero che “il lavoro si risolve inun esame essenzialmente compila-tivo”».

Simile giudizio, per risultare coerente eesplicativo, anche ai fini del controllo giu-

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sentenze di TAR, consiglio di stato e corte dei conti

zionale, […] sia applicata dai giudici na-zionali dello Stato membro interessatoin modo che il diritto alla conservazionedel rapporto di lavoro è accordato allepersone assunte dall’amministrazionepubblica mediante un contratto di lavoroflessibile soggetto a normativa del la-voro di natura privatistica, ma non è ri-conosciuto, in generale, al personaleassunto a tempo determinato da taleamministrazione in regime di diritto pub-blico, non sussistendo (per effetto dellesu citate disposizioni nazionali) un’altramisura efficace nell’ordinamento giuri-dico nazionale per sanzionare tali abusinei confronti dei lavoratori;

3) […] osti a che una normativa na-zionale, quale quella di cui all’articolo24, commi primo e terzo, della legge 30dicembre 2010 n. 240, che prevede lastipulazione e la proroga, per comples-sivi cinque anni (tre anni con eventualeproroga per due anni), di contratti atempo determinato fra ricercatori edUniversità, subordinando la stipulazionea che essa avvenga “Nell’ambito dellerisorse disponibili per la programma-zione, al fine di svolgere attività di ri-cerca, di didattica, di didattica integra-tiva e di servizio agli studenti”, e altresìsubordinando la proroga alla “positivavalutazione delle attività didattiche e diricerca svolte”, senza stabilire criteri og-gettivi e trasparenti al fine di verificarese la stipulazione e il rinnovo di siffatticontratti rispondano effettivamente adun’esigenza reale, se essi siano idoneia conseguire l’obiettivo perseguito esiano necessari a tal fine, e comportaquindi un rischio concreto di determi-nare un ricorso abusivo a tale tipo dicontratti, non risultando così compati-bile con lo scopo e l’effetto utile dell’ac-cordo quadro».

Un’ultima affermazione va sottoli-neata:

L’appellante aveva anche sostenutoche il bando della procedura aveva in-trodotto elementi di qualificazione scien-tifica e didattica sostanzialmenteidentificativi del profilo della contro inte-ressata.

Il Consiglio osserva che nella proce-dura dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010,riservata agli specifici soggetti ivi indicati,viene individuato il candidato il cui “cur-riculum” scientifico e didattico rispondemaggiormente al profilo richiesto. Nellaprocedura, pertanto, è insito «l’onere diindividuare le caratteristiche di tale pro-filo con un maggior grado di dettaglio,proprio per la esigenza di individuare ildocente più idoneo alle specifiche esi-genze didattico-scientifiche dell’ateneo».Per questo è respinto l’assunto che ilbando rispecchierebbe il curriculum dellacandidata poiché «è analogo, nella suastruttura, a molteplici altri bandi indetti dasvariate Università italiane».

Con una sentenza, pubblicata il18/1/19, il Consiglio di Stato (sesta se-zione) offre una chiara indicazione sullacondizione giuridica di docenti e ri-cercatori delle Università telematiche.La controversia riguardava il provvedi-mento con il quale l’Universitas Merca-torum aveva comunicato ai ricorrenti lavolontà di non avviare le valutazioni perla proroga dei contratti di ricercatore atempo determinato di tipo b) e di inter-rompere il rapporto alla scadenza deicontratti, senza consentire la partecipa-zione ad alcuna tornata per l’abilitazionescientifica.

Il Consiglio, richiamandosi all’art. 1,comma 10-octies, della L. n. 21 del 2016,ha dichiarato che lo stato giuridico dei

È un’analisi che coincide con le pro-poste e le richieste da tempo avanzate,in sede giuridica ma soprattutto politica,dalla FLC che vede ora confortata que-sta rivendicazione da una esplicita e au-torevole argomentazione giurispruden-ziale alla quale non mancherà di espri-mere, anche nelle opportune sedi giuri-sdizionali, adesione e supporto.

Le decisionidel Consiglio di Stato

Con una sentenza del 14/01/2019 ilConsiglio si è pronunciato anche sulla ri-partizione dei punti organico per la chia-mata di professori di seconda fascia.

L’assegnazione delle risorse aggiun-tive per settori didattici, ha ritenuto, «ri-sponde a una valutazione ampiamentediscrezionale del Dipartimento, fondatasulla valorizzazione delle relative esi-genze didattiche, […] che tendenzial-mente si sottrae alla possibilità di unacensura giurisdizionale in riferimento aicriteri adottati, salvo il caso in cui questisi presentino come macroscopicamenteillogici o abnormi.

[…]Da un altro punto di vista, la scelta del

Consiglio di Dipartimento di indire soltantoprocedure di chiamata per i settori cosid-detti “caratterizzanti” sull’assunto per cuile materie di base,[…] , avrebbero potutoessere “coperte” da docenti afferenti adaltri Dipartimenti, rimettendo le relative de-cisioni a una generica concertazione traDipartimenti, da tenersi a opera di un or-gano di raccordo, non pare connotarsi peruna manifesta illogicità, incoerenza o ir-razionalità, non potendo in ogni caso ilgiudicante sostituirsi alle valutazione ef-fettuate dall’amministrazione».

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docenti e ricercatori universitari è pub-blicistico. Le università private, abilitatea rilasciare titoli con valore legale, pos-sono assumere ricercatori a tempo de-terminato. Questi però hanno anche lapossibilità di partecipare alle tornate diabilitazione scientifica nazionale, comegli consente la proroga dei contratti di-sposta dall’art. 1, cit; estesa poi al 31 di-cembre 2017 con DL. n.244 del 2016convertito con L. n. 19 del 2017.

Secondo il Consiglio di Stato in favoredei ricercatori di tipo b), anche nelle uni-versità telematiche, «trova applicazionela nuova disciplina dei ricercatori atempo determinato di ruolo di cui alla L.240 del 2010». La natura obbligatoriadelle proroghe dei contratti trova con-ferma nelle disposizioni per il conferi-mento alle università non statali deicontributi pubblici.

Il Consiglio ricorda, infine, che le uni-versità telematiche godono di un regimesemplificato e privilegiato per accedereall’accreditamento, che è controbilan-ciato dalla salvaguardia «delle situazionisoggettive dei singoli ricercatori di ruolo,i quali, una volta inseriti tra il personaledocente ai fini del raggiungimento deisuddetti requisiti, devono svolgere il per-corso didattico almeno fino al momentoin cui è data loro la possibilità di parteci-pare al concorso per l’abilitazione scien-tifica nazionale».

Diamo conto anche di questa deci-sione, pubblicata il 22/1/2019, indubbia-mente singolare, perché si pronunciasulla risarcibilità del danno per unpunteggio di laurea contestato.

La ricorrente si è laureata con il votodi 109/110. L’esito del giudizio di laureaè stato impugnato per la mancanza diuna tabella riepilogativa dei criteri che le

scientifica e dei principi ai quali dovreb-bero attenersi le commissioni giudica-trici.

Sottolineata l’ampia discrezionalità dellacommissione, il Consiglio ha ricordato chela giurisprudenza ha ritenuto che, qualorail candidato sia stato giudicato positiva-mente per i suoi titoli, sia necessaria unamotivazione particolarmente penetranteper ritenerli qualitativamente non elevati,e quindi negare l’abilitazione. Le due con-dizioni richieste dalla norma, pur distinte,sono in qualche misura interdipendenti. Diregola, anche se non sempre e comun-que, a titoli di valore corrispondono pub-blicazioni di pregio. Il giudizio negativo,tuttavia, appare complessivamente nonillogico. Aver focalizzato i propri studi suargomenti immediatamente percepibilicome particolari, e aver presentato al-meno una pubblicazione sicuramentenon pertinente, sono ragioni che ben pos-sono sorreggere un giudizio di non pienamaturità scientifica per il ruolo di profes-sore di prima fascia.

La sentenza pubblicata il 19/2/19 haper oggetto una trattenuta stipendiale,a carico di un professore, pari alla metàdello stipendio netto percepito, fino aconcorrenza di euro 266.245,80. Tratte-nuta giustificata col fatto che il profes-sore risultava aver svolto incarichiextraistituzionali non conferiti né previa-mente autorizzati dall’Università.

Il Consiglio ha rilevato che nell’attivitàistruttoria svolta dall’Università per la de-terminazione della somma è mancatauna componente essenziale, quella del“confronto personale” con il professore,previa sua convocazione. Tenuto contodei possibili margini di diversa prospet-tazione (da parte dell’Ateneo e del pro-fessore) era essenziale un confronto “di

avrebbe impedito di comprendere le ra-gioni per le quali non le è stato attribuitoil voto di 110/110, proposto dal relatore.

La valutazione, nell’attribuzione delvoto di laurea, è espressione di discre-zionalità tecnica, osserva il Consiglio,che può essere sindacata in sede giuri-sdizionale soltanto nel caso in cui siponga in contrasto con il principio di ra-gionevolezza.

Nel caso di specie, il voto è stato as-segnato senza che vi fosse una previadeterminazione dei criteri. Per questomotivo deve ritenersi illegittimo.

Ciò non implica, però, che possa es-sere attribuito in sede di giudizio il votoche l’interessata ritiene spettarle. L’Uni-versità deve riesercitare la valutazioneindicando i criteri seguiti, affinché e sicomprendano le ragioni che hanno in-dotto la Commissione ad attribuire il votooggetto di contestazione. La ricorrenteaveva chiesto anche la condanna del-l’amministrazione al risarcimento deidanni per perdita di chance, non avendopotuto partecipare a concorsi pubbliciche richiedevano il voto di 110/110.Obietta il Consiglio: la natura del giudi-zio di illegittimità degli atti impugnati, cheimplica l’obbligo di riesercitare il potere,impedisce, a prescindere dalla sussi-stenza degli altri elementi costitutivi delfatto illecito, di ritenere sussistente la re-sponsabilità dell’Università.

Il Consiglio di Stato con una sentenzadel 29/1/19 si pronuncia, ancora unavolta, sulla valutazione dei titoli perl’abilitazione scientifica nazionale esulla sua coerenza con il giudizio fi-nale. In particolare interviene sulla que-stione dei criteri con i quali debbonoessere valutati i titoli scientifici dei can-didati da una selezione per l’abilitazione

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persona” per l’acquisizione del materialeistruttorio necessario per la decisione econseguire un provvedimento adottato“cognita causa”. In sostanza il Consiglioha ordinato che si rifaccia l’istruttoria conuna diversa metodologia che o espri-merà un risultato di piena soddisfazioneper entrambe le parti o ne esprimerà unoparzialmente appagante che potrà darluogo a eventuali ulteriori contenziosi perquanto non sarà condiviso.

La sentenza del 26/2/19 riguarda unaselezione per il conferimento di un as-segno (pari a € 19.367/00 annui) per losvolgimento di un’attività di ricerca,della durata massima di 24 mesi.

Il ricorrente si è classificato al secondoposto. Ha proposto ricorso straordinarioal Presidente della Repubblica, che lo haaccolto. Non avendo l’Università ese-guito la decisione, ha agito per l’ottem-peranza della decisione chiedendo ilrisarcimento dei danni e, in subordine lasua esecuzione in forma specifica.

Il Consiglio ha accolto la richiesta di ri-sarcimento dei danni derivati dall’impos-sibilità di ottenere l’esecuzione in formaspecifica.

Quest’ultima è stata resa impossibiledall’attività di ricerca conclusa il 30 aprile2014. Occorre precisare, spiegano i giu-dici, che in base al parere del Consiglio diStato recepito nel decreto di accoglimentodel ricorso straordinario, il ricorrente sa-rebbe risultato vincitore della selezione. Ilmancato conseguimento dell’assegno èquindi riconducibile alla condotta dell’ate-neo che ha reso impossibile l’esecuzionedella decisone. La sentenza ha ricono-sciuto al ricorrente il diritto a ottenere, lasomma corrispondente alle due annualitàdell’assegno di ricerca.

L’Università aveva obiettato che per la

Con una sentenza pubblicata il6/3/2019 il Consiglio di Stato conferma icriteri per la valutazione comparativadei candidati alla selezione di un po-sto di ricercatore.

La normativa, argomenta il Consiglio,va intesa alla luce della finalità asse-gnata alla valutazione comparativa: unraffronto, attraverso la valutazione dei ti-toli e delle pubblicazioni, della persona-lità scientifica dei vari candidati. Varicostruito il loro profilo complessivo cherisulta dalla confluenza degli elementiche lo compongono, da apprezzare nonisolatamente, ma in quanto correlati nel-l’insieme secondo il peso che assumonoin una interazione di sintesi oggetto di unmotivato giudizio unitario. La valutazionespecifica dei titoli deve essere svolta, manon con dettaglio tale da instaurare unavalutazione comparativa puntuale di cia-scun candidato rispetto agli altri per cia-scuno dei titoli. Diversamente, si perde-rebbe la contestualità sintetica della va-lutazione globale. Risulta necessario esufficiente che i titoli siano stati acquisitial procedimento e vi risultino considerati.Il giudizio sulla produzione scientifica deipartecipanti compete alla commissionegiudicatrice, senza che possa assumerevalenza vincolante l’Impact factor. Il Con-siglio precisa che la commissione non hala funzione di rielevare semplicemente lanotorietà scientifica dello scritto del can-didato, ma è un collegio tecnico di catte-dratici, appositamente costituito perpoter congruamente valutare, dal puntodi vista scientifico, il suo pregio intrin-seco. Identica metodologia deve essereapplicata alla valutazione delle pubblica-zioni. Non occorre la valutazione di ognisingola pubblicazione, ma solo di quelleespressione di una significatività scienti-

durata biennale della ricerca non sussi-sterebbe alcuna certezza posto che, inbase al regolamento di ateneo, l’attivitàdell’assegnista, a conclusione del primoanno, deve essere sottoposta a valuta-zione, che, se negativa, comporta la ri-soluzione del rapporto. Da ciòdiscenderebbe la necessità di decurtarel’importo dovuto.

L’obiezione non ha convinto il Consi-glio. La possibilità di svolgere la ricerca edi farne valutare i suoi risultati al terminedel primo anno è stata preclusa al ricor-rente dalla condotta dell’amministrazioneche quindi ne deve sopportare integral-mente le conseguenze. Nulla spetta, in-vece, a titolo di danno curriculare.

Il Consiglio di Stato con una sentenzapubblicata il 4/3/19 ha confermato la de-cisione del Tar della Campania di acco-glimento di un ricorso avverso ladecadenza dalla qualità di studentedal corso di laurea per non aver supe-rato gli esami di profitto per cinque anniaccademici consecutivi.

Secondo i giudici, la disciplina univer-sitaria – di cui all’art. 25 del regolamentodidattico dell’Ateneo “Federico II” di Na-poli – che fissa in cinque anni il termined’inattività, in deroga all’art. 149 T.U. 31agosto 1933 n. 1592 che fissa il terminepiù lungo di otto anni, non è stata suffi-cientemente resa nota.

La mancata partecipazione al procedi-mento, conclusosi con la decadenzadello studente, tenuto conto dell’omessapubblicazione della norma derogatoriaapplicata, si è tradotta in una lesione so-stanziale dell’interesse del ricorrenteche, senza averne avuto preventiva co-noscenza, è stato dichiarato decaduto inforza di una norma regolamentare nonresa pubblica nella forma prescritta.

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fica rilevante e meritevoli di essere sot-toposte a una valutazione comparativaalla stregua dei criteri stabiliti.

Con una sentenza pubblicata il6/3/2019 il Consiglio di Stato si pronun-cia sull’annullamento della proceduraper la copertura di un posto di pro-fessore di seconda fascia.

Il TAR della Campania aveva accoltoil ricorso dell’interessato nei confrontidell’Università e del vincitore della sele-zione, sulla scorta dell’interpretazionedell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, lad-dove preclude la partecipazione alla pro-cedura a tutti coloro che «a qualunquetitolo, abbiano prestato servizio pressol’Università».

Nel triennio preso a riferimento dallanorma, il vincitore, aveva argomentatoil Tar, ha svolto l’attività di tutor in uncorso di perfezionamento post laureaorganizzato dall’Università; e semprepresso l’ateneo è stato membro, a par-tire dal 2013, di almeno tre “progetti diricerca FARB” della durata di ventiquat-tro mesi ciascuno. Attività prestatepresso l’Ateneo, conclude il Tar, cheavrebbero avuto l’effetto della «perditadi quei tratti di originalità che conse-guono alla formazione in altro contestouniversitario, che la norma intende, in-vece, favorire attraverso l’assunzione,in qualità di professori di ruolo, di per-sone che si siano formate in ambientecompletamente esterno».

Il Consiglio di Stato non condividequesta tesi e accoglie l’appello del-l’Università di Salerno.

L’art. 18, comma 4, della L.240/2010, sottolinea, dispone: «Cia-scuna università statale, nell’ambitodella programmazione triennale, vin-cola le risorse corrispondenti ad al-

Con una sentenza pubblicata il19/3/2019 il Consiglio di Stato si pro-nuncia sul conferimento di un assegnodi ricerca.

Esaminata la procedura di selezioneper il conferimento dell’assegno di ri-cerca ricompreso nella tipologia di tipob) di cui all’art.22 della L. n. 240/2010, ilTar aveva dichiarato il ricorso infondato,ritenendo, in particolare, che, in consi-derazione delle caratteristiche della se-lezione, nessuna disposizione preve-deva l’obbligo della Commissione di pre-determinare i criteri sui quali attribuire isuccessivi punteggi. I giudici hanno af-fermato l’insindacabilità delle valutazioniformulate dalla Commissione che, in ra-gione dei curricula di ciascun candidatoe dell’esito delle prove sostenute, appa-rivano comunque immuni da vizi di illo-gicità manifesta o d’irragionevolezza.

Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenutofondato il ricorso, e quindi il successivoappello, affermando la necessità dellapredeterminazione dei criteri di valuta-zione dei candidati. Nel caso in esame, ilconcreto svolgimento della procedura hatuttavia evidenziato che la comparazionesulla base di criteri predefiniti è di fattoavvenuta.

La procedura ha seguito pedissequa-mente quanto stabilito dagli artt. 7 delbando di selezione e 10 del Regola-mento dell’Ateneo. Sicché, all’esito dellavalutazione comparativa dei titoli posse-duti e del colloquio sostenuto dai due solicandidati, l’attribuzione dei punteggi nu-merici è sostanzialmente avvenuta sullabase di parametri predefiniti. Anche laloro eventuale mancanza, del resto, as-surgerebbe a vizio di natura meramenteformale, in quanto «la mancanza di cri-teri predeterminati non può di per sé

meno un quinto dei posti disponibili diprofessore di ruolo alla chiamata di co-loro che nell’ultimo triennio non hannoprestato servizio, o non sono stati tito-lari di assegni di ricerca ovvero iscritti acorsi universitari nell’università stes-sa». L’attività di tutor, secondo lo spe-cifico contratto attributivo dellaqualifica, ha avuto «natura di presta-zione d’opera intellettuale di cui all’art.2229 e seguenti c.c., ed è reso dal pre-statore senza vincoli di subordinazionein piena autonomia e con lavoro pre-valentemente proprio, nell’ambito di unrapporto che ha natura meramenteocca- sionale tale da escludere qual-siasi accordo di continuità d’incarico».

Sicché, il rapporto in termini di lavoroautonomo di natura occasionale, comesvolto in concreto dal candidato, nonha dato vita a un rapporto strutturale diservizio con l’Università. A più forte ra-gione la partecipazione ai progetti di ri-cerca Farb, in assenza di contratto dilavoro, non è riconducibile nemmeno inastratto a un rapporto di servizio conl’Università che, oltretutto, non finan-ziava motu proprio i progetti di ricerca.Quindi, nel caso esaminato, il vincitorenon versava in alcuna delle situazionid’incompatibilità previste dall’art. 18,co. 4, l. 240/ 2010.

Quindi non viene accolto l’indirizzointerpretativo del Tar che si fonda su «ilrischio che il concorrente, già cono-sciuto nell’ambiente universitario,possa non essere valutato con impar-zialità». Il Consiglio ribadisce, invece,l’indirizzo giurisprudenziale secondo ilquale: «ogni limitazione del precettocostituzionale del pubblico concorso,alterando le condizioni di parità di trat-tamento degli aspiranti, deve conside-rarsi del tutto eccezionale».

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comportare l’illegittimità del concorso,quando i giudizi espressi per i singolicandidati non presentino comunqueaspetti di irrazionalità e di violazionedella par condicio e rendano chiara lamotivazione del punteggio raggiunto dalcandidato».

Con una sentenza pubblicata il21/3/2019 il Consiglio di Stato si pro-nuncia su un ricorso contro l’omessaconcessione dell’aumento del 30%del tempo a disposizione per il com-pletamento del test per l’ammissione alcorso di Medicina e Chirurgia.

Il ricorrente, che aveva presentato lacertificazione medica attestante il suotemporaneo stato di disabilità, era statoammesso allo svolgimento della provacon l’ausilio di un tutor senza l’aumentodel 30% del tempo a disposizione per ilcompletamento del test. Il TAR acco-glieva il ricorso richiamando l’art. 11 deldecreto del Ministro del 27 giugno 2017,che prevede che le prove devono tenerconto «delle singole esigenze dei can-didati con disabilità, a norma dell’arti-colo 16 della legge n. 104/1992. I can-didati hanno diritto a un tempo aggiun-tivo non eccedente il 50% in più rispettoa quello previsto per lo svolgimentodelle prove previste dai precedenti arti-coli». I giudici circoscrivevano la deci-sione «alla ripetizione della prova conl’assistenza del tutor e dell’aumento del30% del tempo a disposizione per ilcompletamento del test».

Il Consiglio conferma la decisione delTAR, riconoscendo in capo alla Com-missione la potestà d’individuare l’ausi-lio necessario per mettere in grado ilcandi- dato disabile di svolgere le provein modo paritario con gli altri candidatiper coordinare l’interesse del candidato

compimento di ogni biennio di servizio.La norma applicabile al personale

delle università si trova nell’art. 1, ultimocomma, DPR 2 giugno 1981, n. 270 checosì recita: «Ai fini dell’attribuzione degliaumenti periodici biennali per la nascitadi figli o per altre situazioni previste dallenorme vigenti, si conferiscono aumentiperiodici convenzionali del 2,50 percento sulla classe stipendiale di appar-tenenza, riassorbibili con la successivaprogressione economica».

Proprio in base a questa norma il de-creto rettorale ha attribuito il beneficio ri-chiesto nella misura pari al 2,5%.Successivamente, nel 2010, il legislatore(art. 9, comma 1, DL 78/2010) ha decre-tato il “blocco” di tale beneficio. Tuttavia,poiché il beneficio previsto per la nascitadi un figlio, con l’attribuzione anticipatadi uno scatto di stipendio, determina l’in-cremento della parte fissa e non di quellavariabile della retribuzione, tale incre-mento non poteva non essere ritenutoassoggettabile al blocco degli adegua-menti e degli scatti stipendiali.

La Corte dei conti e i giudizidi responsabilità: sintesidelle principali sentenze

Non di minore interesse è la giuri-sprudenza della Corte dei Conti. Nellesentenze che qui proponiamo, si con-centra sulla responsabilità del perso-nale accademico per l’assunzione diincarichi o lo svolgimento di attività pro-fessionali incompatibili; responsabilitàche estende anche agli organi accade-mici che non vigilano conveniente-mente su tali situazioni.

La Sezione Centrale di Appello, consentenza 536/2018 ha deciso sull’in-

disabile con l’interesse pubblico alla pa-rità di trattamento di quanti partecipinoalla selezione propedeutica all’ammis-sione al corso di specializzazione. Esi-genza tanto più avvertita in ragione delfatto del numero chiuso dei posti messia disposizione degli aspiranti al corsouniversitario.

Il Consiglio di Stato con una sentenzapubblicata il 28/3/2019 si è pronunciatosul ricorso proposto da un ricercatoreuniversitario confermato a tempo pienoche ha chiesto all’Ateneo, dopo la na-scita del figlio, il riconoscimento e ilconseguente versamento degli scattiretributivi anticipati nella misuradell’8% secondo il combinato dispostodegli artt. 22 R.D. 21 agosto 1937, n.1542 e 38, comma 1, DPR 11 luglio1980, n. 382.

Il Politecnico di Bari, pur riconoscendol’applicabilità nel caso di specie delle in-vocate disposizioni, ha disposto la cor-responsione dello scatto retributivo“anticipato” nella misura ridotta del2,5%. il TAR della Puglia aveva respintoil ricorso ritenendo corretta l’imposta-zione interpretativa delle norme fatta dalPolitecnico di Bari.

Il Consiglio di Stato ha confermato ladecisione del TAR argomentando che pre-supposto per il riconoscimento del bene-ficio reclamato era quanto previsto dalpregresso sistema retributivo, articolato inclassi e scatti. Ai sensi dell’art. 38 DPR382/1980 e del successivo art. 8 L. 79/1984), continua il Consiglio, la progres-sione economica dei ricercatori universi-tari confermati si sviluppa(va) in setteclassi biennali di stipendio (pari ciascunaall’8% dello stipendio base) e in succes-sivi scatti biennali del 2,5% e il passaggioalla classe successiva era previsto al

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compatibilità del tempo pieno univer-sitario di un docente di medicina, con uncontestuale impegno professionale, rite-nuto responsabile di danno dopo aver ri-percorso e cristallizzato tutta la norma-tiva di riferimento.

La Corte ha affermato anche la re-sponsabilità del preside di facoltà e deldirettore di dipartimento per l’omessa vi-gilanza sulla condotta del docente: «Ri-mane, dunque, provato che l’appellanteincidentale, lungi da porre le proprieenergie lavorative o anche solo la sua di-sponibilità in favore dell’amministrazioned’appartenenza, si sia sottratto ai propriobblighi d’ufficio al fine di garantirsi pro-venti dalle attività libero-professionali. Glistipendi versati al docente sono rimasti,di conseguenza, “sine causa”, rappre-sentando il corrispettivo di un’attività mairesa in favore dell’Ateneo e, per di più,in una situazione di incompatibilità asso-luta (esercizio di attività libero professio-nale extramoenia in regime di tempopieno).[…]

Alcun valore esimente può essere rico-nosciuto alla prassi invocata dall’appel-lante incidentale, in quanto il riferimentoalle condotte illecite altrui non elide gli ob-blighi di informazione e corretta gestionedel proprio ruolo all’interno di un’organiz-zazione amministrativa, soprattutto seessa è deputata all’erogazione di servizifondamentali quali la formazione univer-sitaria e specialistica. […]».

La Corte conferma quindi il danno era-riale comminato al docente, ma ag-giunge: «Sull’importo così quantificato[…] deve essere valutato il concorsocausale degli odierni appellati, con esclu-sivo riferimento alla posizione del Prof.[…] (Preside della Facoltà di Medicinaper il periodo dal novembre 2002 all’ot-tobre 2008) e del Prof. […] (Direttore del

Anche per il direttore, quindi la Corteravvisa un’imputazione di responsabilità,avendo anche egli contribuito, medianteeclatante omissione della vigilanza allaconsumazione dell’illecito. «In conside-razione, tuttavia, del concorso degli altriorgani che, nella catena di trasmissionedelle informazioni, hanno mancato di se-gnalare le gravi violazioni di legge non-ché delle difficoltà oggettive di gestionedella complessa macchina organizza-tiva, il Collegio ha ritenuto di poter indi-viduare la loro quota di responsabilitànella misura non superiore al 30% del-l’importo contestato al Prof. […] e nonprescritto, da imputarsi per la metà cia-scuno e in via sussidiaria, stante l’impu-tazione dolosa riconosciuta al docente”».

La Corte dei Conti dell’Abruzzo, con lasentenza 83/2018, ha ritenuto che l’in-compatibilità per importi risibili meritiuna sostanziosa riduzione del danno de-rivato dagli esborsi degli emolumentioperati dall’Ateneo per la frequenza a uncorso di specializzazione medica.

La Corte ne esplicita così i motivi: «Nelcaso di specie, in particolare, la conte-stata incompatibilità è certa. Nulla quae-stio, inoltre, sul rapporto di servizio, sulnesso di causalità e sull’elemento sog-gettivo, nei termini univocamente ricava-bili dall’atto introduttivo del giudizio».Alcuni profili, tuttavia, non possono es-sere trascurati: gli importi estremamenteesigui percepiti dallo specializzando, inoccasione di prestazioni palesementesaltuarie, senza continuità regolarità,certamente sporadiche e occasionali;l’assenza di effettive, gravi e apprezzabiliripercussioni sulla proficua frequenza delcorso, conclusosi, d’altronde, con evi-dente successo (diploma di specializza-zione in igiene e medicina preventiva,

Dipartimento di competenza per il pe-riodo dal novembre 2002 al dicembre2008), entrambi per il periodo di matura-zione del credito erariale prima indicato».

La sentenza di primo grado aveva as-solto entrambi ritenendo, in sintesi, nonesigibili gli obblighi di vigilanza connessialle rispettive funzioni.

«Con riferimento alla posizione delPreside della Facoltà […] è lo stesso Di-rettore del DISTBIMO […] a rilevare, inmodo lapidario e condivisibile, che “soloil Preside poteva rilevare e sanzionare ilmancato svolgimento dell’attività didat-tica così come solo al Preside compe-teva l’assunzione di iniziative neiconfronti del […] in relazione alle nume-rose (40) assenze di quest’ultimo al Con-siglio di Facoltà, oggetto di specificorilievo da parte della Procura”».

La Corte ritiene che il Preside della Fa-coltà abbia pregnanti obblighi di vigilanzache non possono limitarsi alla raccolta diinformazioni provenienti da altri organi.«Non si tratta di una “responsabilità diposizione” (inammissibile) bensì del con-creto dipanarsi di una lunga serie diomissioni, come è attestato nei verbalidei Consigli, presieduti dal […] il quale,anno dopo anno, ha assegnato all’inse-gnamento cui afferiva il Prof. […] altri do-centi, di fatto estromettendolo da ognicompito didattico. […] Analogamente, icompiti del Direttore del Dipartimentonon si esauriscono affatto a quelli de-scritti dall’appellato Prof. […]. […] lastessa disposizione (art 84 del DPR n.382/80) precisa anche che egli “vigilasull’osservanza nell’ambito del diparti-mento delle leggi, dello statuto e dei re-golamenti; tiene i rapporti con gli organiaccademici, esercita tutte le altre attri-buzioni che gli sono devolute dalle leggi,dallo statuto e dai regolamenti”».

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con lode); nel complesso, la non elevatarilevanza delle ipotesi di esercizio dellalibera professione in contestazione.

Pertanto il giudice ha ridotto l’addebito,limitando la condanna a un importo paria € 1.000,00.

Segnalazioni

È utile riferire anche sulla sentenza125/2018 della Corte dei Conti dell’Emi-lia Romagna che ribadisce la propriagiurisdizione per il recupero dellesomme elargite. La legge 6/11/2012 n.190, all’art. 1 comma 42, con alcunemodifiche apportate all’art. 53 del Dlgs165/2001, ha confermato la giurisdi-zione della Corte dei Conti sulla re-sponsabilità del dipendente pubblico perla restituzione dei compensi illegittima-mente percepiti.

Altro aspetto interessante della giuri-sprudenza della Corte riguarda il com-portamento del docente rispetto cheometta di comunicare agli organi acca-demici situazioni di incompatibilità. Aquesto proposito la Corte dei Conti dellaLiguria, con la sentenza 217/2018, habene posto in luce l’atteggiamento chedà luogo a comportamento dolosamentecolpevole e, in quanto tale, preclusivodella prescrizione del danno: «Il Colle-gio ritiene che nella fattispecie non visiano elementi per poter ritenere chel’omessa comunicazione all’Ammini-strazione, sia stata il frutto di una merasuperficialità. La qualifica di docenteuniversitario rivestita dal convenuto,l’entità delle attività contestate in questasede, il lungo periodo in cui si è protrattolo svolgimento di attività incompatibili,impongono di escludere che ciò sia av-

riche sociali in società commerciali, ille-gittimamente svolte.

Non si può sottovalutare, infine, la re-primenda della Corte per il sistema deicontrolli dell’Università e il richiamo, perquesto motivo, alla possibile comparte-cipazione al danno causato. «Il Collegionel dirimere la presente controversianon può, tuttavia, ignorare che il pro-trarsi per ben 16 anni dello svolgimentodi attività incompatibili da parte del […]è stato reso possibile anche dalla man-canza di qualsiasi controllo da parte del-l’Università».

Infine la Corte, oltre a rilevare l’as-senza di controlli, mette in evidenza che«l’Ateneo non risulta essersi appropria-tamente attivato né dopo la Relazioneda parte del Garante dell’Ateneo dellastessa Università, svolta nell’anno ac-cademico 2006-2007 […] né dopo laRelazione del Ministero dell’Economia edelle Finanze del 2008, né a fronte deiprimi articoli di stampa che hanno datonotizia, tra l’altro, anche della proble-matica delle incompatibilità […] In sif-fatto contesto, dovendo valutarel’apporto causale dello stesso Ente dan-neggiato, il Collegio ritiene di doverporre a carico del convenuto il dannonell’importo di […]».

venuto per negligenza. Non si è trattatocioè di sparute attività occasionali tali dafar pensare a una sorta di distrazione daparte del docente, ma si è trattato di si-stematico svolgimento di attività incom-patibili in un arco temporale di 16 annicon introiti cospicui. D’altra parte, il pub-blico dipendente sa perfettamente chedal proprio rapporto di lavoro derivanovincoli e limitazioni e che la possibilità disvolgere attività al di fuori del rapportostesso deve necessariamente avvenirein conformità alle specifiche norme sulleincompatibilità, la cui valutazione, ai finidell’autorizzazione, è rimessa esclusi-vamente all’Amministrazione di appar-tenenza. Né si può escludere l’inten-zionalità dell’omessa richiesta di auto-rizzazione all’Amministrazione universi-taria per l’asserita conoscenza da partedell’Università stessa delle attività extra[…]. Il fatto che nei casi evidenziati inmemoria dalla difesa […] sia stata l’Uni-versità stessa a conferire legittimamentespecifici incarichi al docente, non im-plica che l’Amministrazione fosse a co-noscenza di attività non comunicate, néimplica che la stessa abbia potuto valu-tare la sussistenza o meno di conflitti diinteresse riguardanti le attività in conte-stazione».

Un ulteriore rilievo della Corte meritaattenzione: la difesa aveva contestato lasussistenza del danno, assumendo cheil docente aveva adempiuto a tutti i suoiobblighi scientifici e didattici. Queste con-siderazioni, tuttavia, non sono state rite-nute determinanti in quanto il danno nonè rappresentato dalle retribuzioni corri-sposte dall’Università al docente nel pe-riodo di riferimento, ma riguarda l’ipotesiregolata dall’art. 53 del D.LGS n. 165/2001, ossia l’acquisizione dei proventidell’attività libero professionale e delle ca-

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OSSERVATORIO SULL’UNIVERSITÀ

sentenze di TAR, consiglio di stato e corte dei conti

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cento anni fa nasceva nuto revelli

Nato a Cuneo cento anni fa, il 21 luglio 1919, Nuto Revelli, dopo averconseguito il diploma di geometra, a vent’anni entrò nell’Accademiamilitare di Modena, per essere poi assegnato – con il grado di sotto-tenente – al secondo reggimento alpini della Divisione Cuneense. In-viato sul fronte russo nel luglio del 1942, come ufficiale del quinto

reggimento della Tridentina – battaglione Tirano –, vedrà cadere uno a uno tutti i“miti” creati ad arte dalla propaganda fascista, che così grande seguito avevano ri-scosso tra molti giovani ufficiali dell’esercito regio. Osserva a tale proposito SantoPeli:1 «Per molti di loro è qui, nella steppa russa, che “pietà l’è morta”, come pro-clamerà il più famoso canto partigiano, scritto appunto da Revelli».2

Una presa di coscienza antimilitarista, quella di Revelli, cui non rimarrà tuttaviaestranea neppure la truppa, se si deve dare credito al canto di rivolta di quei so-pravvissuti che, rientrati a Udine dal fronte orientale, furono uditi pronunciare le se-guenti parole: «Abbasso Mussolini – l’assassino degli alpini».3

Più tardi, a proposito della tragica esperienza bellica che lo aveva visto protagoni-

I vinti di Revelli sono le vittime innocentidella brutalità della guerra, quelli che nesubiscono le conseguenze anche quando è finita. Attraverso una raccolta ordinatadi testimonianze rappresenta l’atavica in-giustizia che pesa, come una maledizione,sulla classe dei poveri e degli sfruttati

DAVID BALDINI

sta, lo scrittore cuneese a sua volta con-fesserà: «Maledii il fascismo, la monar-chia, le gerarchie militari, la guerra. Avevocapito tutto, ma troppo tardi».

Orrore della guerra e im-pegno per la liberazione

In lui, del resto, la consapevolezza chela guerra fascista, oltre che “inutile”,fosse anche “ingiusta” e inumana, è ab-bastanza precoce. Rievocando ne Laguerra dei poveri il suo trasferimento sulfronte russo, non avrebbe mancato, con

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TEMPI MODERNI

LO SCRITTORE CHE DETTE VOCEAL MONDO DEI “VINTI”

Nel 1960, quando incontrai “Mauthausen” [un povero folle, ndr], alcune certezzeerano ben salde in me. Odiavo la guerra, sapevo che la povera gente paga semprele colpe degli “altri”, sapevo che i monumenti e le lapidi sono l’ultimo colpo di spu-gna sulla lavagna delle cose impunite. […] Toccavo con mano che l’approssimarsidel “miracolo economico” aveva un rovescio della medaglia: dimenticare!

(Nuto Revelli, La strada del Davai, prefazione - Einaudi, Torino 1966)

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cento anni fa nasceva nuto revelli

TEMPI MODERNI

lui più forte di ogni tentazione di intimistico ripiegamento. Glieloimponeva quell’empatia provata per la “gente contadina”, con laquale aveva cominciato a “dialogare” fin dalla «primavera del1941, nella caserma “Cesare Battisti” del 2° reggimento alpini».6

Tale volontà di “testimoniare”, d’altro canto, non era estranea aquel più generale clima di “impegno” politico e culturale, che si eraaffermato in Italia nell’immediato dopoguerra. Sarà infatti proprio datale humus che nacque e si diffuse quella letteratura della Resistenzache fu, come ha osservato Norberto Bobbio, «di non scrittori, del li-bro unico, diario, cronaca, racconto, taccuino, testimonianza, chesta tra le confessioni e il monito, l’arido documento e lo sfogo, l’im-precazione e l’apologia, il rimpianto e la profezia».7

La testimonianza per ritrovare l’umanità

Ebbene, partendo da questi presupposti, Revelli verrà via via di-spiegando una intensa attività di scrittore; una attività che – atte-stataci sia dagli scritti diaristici sia dalle numerosissimetestimonianze orali da lui stesso raccolte – lo accompagnerà peril resto della vita. Giovanni Falaschi individuerà proprio nella di-versa maturazione ideologica avvenuta negli uomini della Resi-stenza l’elemento che differenzierà, ad esempio, Fenoglio daRevelli:8 «il primo disperatamente antitedesco e antifascista mamai nettamente sgombro dai fantasmi della mitologia monarchicao almeno indifferente al rivolto socio-politico della lotta partigiana,cioè non nettamente orientato verso il futuro democratico chel’avrebbe seguita; il secondo, invece, vivacemente polemico e re-pubblicano e sempre più convinto che il crollo era stato, e dovevaessere, irreparabile e totale».

sgomento, di osservare: «Nei dodici giorni di tradotta che miportarono in Russia, vidi la guerra anche se il fronte era lon-tano. In Austria, in Germania i prigionieri scalzi e stremati lungoi binari. In Polonia ebrei a branchi segnati con marchio giallonelle stazioni a raccogliere i rifiuti. In Ucraina bambini con gli oc-chi troppo grandi che chiedevano alle tradotte un pezzo di gal-letta. In una stazione distribuimmo il rancio caldo agli ebrei. Nonne avevamo da buttar via, ma quella fame ci spaventava».4

Dopo aver ben meritato in terra di Russia – come testimo-niano le due medaglie d’argento al valor militare conseguite sulcampo –, egli rientrò finalmente nella città natale, per trascor-rervi un breve periodo di convalescenza. Ma sarà una quietedi breve durata. Con l’avvento dell’8 settembre 1943, fu tra iprimi ad entrare nella Resistenza piemontese, militando nellefile di “Italia libera”, prima formazione partigiana del Partitod’Azione guidata da Livio Bianco e Duccio Galimberti. Suc-cessivamente, assumerà egli stesso il comando della brigatapartigiana “Carlo Rosselli”, operante in Italia e in Francia.

Sul significato della scelta resistenziale di molti reduci dalfronte russo è stato scritto:5 «Nelle concitate fasi a ridossodell’8 settembre, non saranno davvero molti quelli che, comeRevelli, riescono a vincere la nausea della guerra, lo svuota-mento morale e le ferite, la spossatezza che la campagna diRussia imprime nei sopravvissuti». E Revelli, a riprova del suogià sperimentato valore, fu tra questi: non a caso troverà mododi distinguersi anche nella guerra di Liberazione, ottenendouna medaglia d’argento al merito.

Nominato alla fine della lotta resistenziale colonnello delruolo d’Onore, si dimise dall’esercito e si ritirò nella sua cittànatale, dedicandosi al commercio di lamiere, profilati e pro-dotti siderurgici. Ma il bisogno di dare voce a quanti, nono-stante il sangue versato per la Patria nelle sterminate stepperusse, erano destinati all’oblio – entrando a far parte dellagià cospicua schiera dei “dimenticati” della storia –, sarà in

La guerra che verrà

Non è la prima. Primaci sono state altre guerre.Alla fine dell’ultimac’erano vincitori e vinti.Fra i vinti la povera gentefaceva la fame. Fra i vincitorifaceva la fame la povera gente egualmente.

(B. Brecht, Poesie e canzoni, Einaudi, Torino 1984)

Paradiso americano

Paradiso americanodei bambini a cavallo delle capre:troppo sole per un sabba faustianodove bastano i santi,troppi cenci per le baccanti:l’orizzonte troppo lontanoall’animo rinchiuso accenna invanolà dove il mondo s’apre.Pel vento che la terra asciuga e frugaogni partenza è fuga, paradiso americano.

(C. Levi, Poesie inedite. 1934-1946, Mancosu Ed. 1990)

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cento anni fa nasceva nuto revelli

TEMPI MODERNI

I segni di tale fedeltà, lunga tutta una vita, compaiono del re-sto, in Revelli, fin dal suo primo libro, Mai tardi. Diario di un al-pino in Russia, che, pubblicato nel 1946 dall’editore Panfilo diCuneo, uscirà nel 1967, in edizione riveduta, per i tipi di Einaudi.Ad esso seguirà La guerra dei poveri. Il fronte russo (1962),opera nella quale lo scrittore, riprendendo nella prima parte letematiche del romanzo precedente,9 prosegue il drammaticoracconto della disfatta italiana sul fronte russo, che, susse-guente alla resa tedesca a Stalingrado, aveva tra le sue causeprime la drammatica impreparazione dell’esercito italiano, co-rollario delle velleitarie manie di grandezza del regime fascista.

La descrizione che ne deriva, date le proporzioni e le mo-dalità apocalittiche assunte dalla ritirata, è ad alta intensitàdrammatica: «Colonne impazzite di autocarri, carriaggi, slitte,salmerie: italiani, tedeschi, che urlano, spingono, bestem-miano, sostano, corrono. Siamo come i sassi di un torrente inpiena, rotoliamo urtandoci duramente. Incrociamo colonne,ne tagliamo altre, altre incrociano e tagliano la nostra. Muo-viamo appena, oppure corriamo: è un tiramolla, un urtarci, unospingerci, un confonderci continuo».

Assistendo a questo caotico angoscioso spettacolo di disso-luzione – costellato di feriti abbandonati e di cumuli di cadaverilasciati a marcire nella neve – il cronista-Revelli sentirà mon-tare dentro di sé un odio implacabile, il cui bersaglio è tanto il re-gime mussoliniano, quanto l’“alleato” tedesco. Sarà un odio che,di lì a poco, si sarebbe tradotto in una ferma presa di coscienzaantifascista, che sarà al tempo stesso politica e morale.

Non a caso, seguono lo stesso filone narrativo anche la rac-colta di testimonianze di reduci La strada del Davai (1971) el’epistolario L’ultimo fronte. Lettere di soldati caduti o dispersinella seconda guerra mondiale (1971), opere nelle quali rac-conto e “documento” divengono due entità inscindibili. Anchein questi libri infatti, usciti sempre per i tipi di Einaudi, la rap-presentazione della lotta per la vita – puntualmente ritratta consobrietà e realismo – si fa preminente, divenendo essa stessaoccasione per una rappresentazione degli “ultimi”, prototipi essistessi di una loro propria corale grandezza.

Il lascito prezioso della guerra di Liberazione, insomma, nonera andato perduto: si era trattato di una guerra una guerra,ricorda Norberto Bobbio,10 «collettiva e anonima senza prota-gonisti, dominata e illuminata da un’idea morale, da una diquelle idee che permettono, a cose fatte, di dare un senso allastoria, e quindi di parlare sensatamente di grandezza e di de-cadenza delle nazioni». Non sorprende, di conseguenza, cheRevelli, moralmente impegnato a osservare “dal basso” gli

eventi grandi e piccoli della storia, si interessi – con linearecoerenza – tanto dei soldati del tempo di guerra, quanto dellecontadine e dei contadini del Cuneese del tempo di pace.Frutto di questa unitarietà di ispirazione sono le autobiografieeinaudiane de Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita conta-dina (1977) e le testimonianze di donne de L’anello forte. Ladonna: storie di vita contadina (1985). In esse, ragioni ideali equestioni di metodo si saldano insieme. Con tali suoi scritti, loscrittore cuneese, determinato a privilegiare il “documentovivo” rispetto al racconto letterario – dal quale per altro non èaffatto alieno –, attuerà un recupero antiretorico e antilettera-rio della cultura “orale”, tanto prezioso quanto infrequente nelcontesto della nostra cultura nazionale.

Esemplare è, da questo punto di vista, la dichiarazione, con-tenuta nella Introduzione a L’Ultimo fronte, nella quale vieneesplicitata la parabola della sua ispirazione:11 «Meno male chedopo la ricerca di La strada del Davai non ho detto “basta” altema della guerra. È raccogliendo i duecento epistolari del-l’Ultimo fronte che sono “entrato” nel mondo contadino. Senzaquell’esperienza preziosa non avrei poi scritto né Il mondo deivinti né L’anello forte».

In tale affermazione è contenuta l’idea che i valori tradizionalidi “eroismo”, da sempre ritenuti appannaggio di una ristrettaélite, in realtà godono di una platea ben più ampia. Essi devononecessariamente comprendere anche quella pletora di “povericristi”, che, pur protagonisti della storia, sono stati da sempre mi-

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TEMPI MODERNI

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La “consegna” ai giovani

Nuto si era infatti spento alcuni anni prima, il 5 febbraio del2004, nell’ospedale di Cuneo all’età di 84 anni. Esempio raro diengagement, egli, facendosi portavoce dell’“altra” verità, quellache riguardava i “sommersi” e i “salvati” – da sempre ignorati ocolpevolmente rimossi dal dibattito pubblico – trova un suo con-gruo termine di confronto con scrittori come Primo Levi e MarioRigoni Stern, ai quali, non a caso, fu legato da un solido e du-raturo rapporto d’amicizia.

Non è dunque peregrino che, nel centenario della nascita, losi ricordi con le parole che egli stesso ritenne di dover rivolgereda Pisa, il 23 aprile 1975, alle giovani generazioni.

Quasi si trattasse di una “consegna”, esse risuonano ancoroggi come un monito e una speranza. In esse sono infatti sot-tesi quei valori di libertà e di giustizia, che sono pasta e lievitodella nostra democrazia repubblicana: «Ho meditato non pocoprima di dirvi la mia scelta di oggi, ma è nel profondo del mioanimo e sento di non poter nasconderla: la Resistenza è gio-vane, la Resistenza è vostra».

sconosciuti ed esclusi da essa. Eppure, sono proprio i “vinti” che,lottando ogni giorno contro le loro ataviche piaghe della miseria,dell’analfabetismo, dell’emigrazione, bene intendono le parolepronunciate da quel personaggio de La tregua di Primo Levi, il“greco” Mordo Nahum. Questi – in singolare consonanza con“Mauthausen”,12 il folle personaggio in lotta con il mondo, cheRevelli ci descrive come maledicente “la guerra, la patria, tutto”– pronuncia con solennità la sua sentenza sulla vita e sul mondo,a segno di un’antica saggezza: «guerra è sempre».13

La fatica di cercare, ordinare, collazionare l’enorme mole dimateriali a disposizione – lettere, “racconti”, testimonianze –corrisponde insomma, in Revelli, alla presa di coscienza del-l’atavica ingiustizia che pesa da sempre, come una maledi-zione, sulla classe dei poveri e degli sfruttati. Partito dallaconsiderazione che “il contadino era un oggetto e sapeva di es-serlo”, lo scrittore cuneese non trascurerà neppure di eviden-ziarne la trasformazione antropologica, che, affermatasi in Italiaalla fine della guerra, culminerà in quello che sarà poi definitoil “miracolo economico”. Non c’è alcuna nostalgia in questa ope-razione memoriale. La difesa incondizionata del mondo dei “di-menticati” non vuol certo dire, in Revelli, la rinuncia a un eserciziocritico fondato sulla ragione. Quando il caso lo richiede, egli nonsi fa scrupolo di rilevare – nelle numerose testimonianze che glierano state rese – confusioni e incongruenze, assenza di con-sapevolezza politica e pulsioni reazionarie.

E tuttavia, a onta dei processi e delle rugosità della storia, loscrittore non è disposto a derogare – pena il tradimento della“verità” – al più prezioso strumento che è consapevole di averea disposizione: quello della memoria. Solo attraverso di essa sipuò infatti pensare di poter conservare e trasmettere quell’im-menso patrimonio fatto di esperienze e di vita vissuta, che è poiil nutrimento necessario per ogni autentico progresso civile emorale di una nazione.

Per conto suo l’Autore, come precisa nel Mondo dei vinti, cosìritiene – con parole di grande efficacia, proprio perché impron-tate a grande modestia – di aver assolto appieno al compito alquale si era dedicato così a lungo con grande passione: «È tuttoqui il senso della mia ricerca, nel dare un nome e un cognomeai “testimoni”, nel rispettare senza mai forzare, senza mai di-storcere, i loro discorsi».

Di lui, Einaudi pubblicherà ancora Il disperso di Marburg(1994) e Le due guerre. Guerra fascista e guerra partigiana(2003), nonché gli altri due libri, usciti postumi, I conti col nemico(2011) e Il popolo che manca (2013).

NOTE

1 S. Peli, La Resistenza in Italia. Storia e critica, Einaudi, Torino 2004.2 «Composta da Nuto Revelli alla fine del marzo ’44 per un con-

corso bandito dal comando del II settore Giustizia e Libertà, Pietà l’èmorta va cantata – avverte una nota dell’editore – sull’aria di Sul pontedi Bassano bandiera nera, su cui poi è stata ricalcata la nota canzonedella Julia Sul ponte di Perati bandiera nera». Così R. Battaglia, Storiadella Resistenza italiana, Einaudi, Torino 1964.

3 Si veda R. Biondo, Il verde, il rosso, il bianco, CLEUP, Padova 2002.44 N. Revelli, La guerra dei poveri, Einaudi, Torino 1962.5 S. Peli, La Resistenza in Italia. Storia e critica, op. cit. 6 Si veda la sua Introduzione a Il mondo dei vinti, Einaudi, Torino1977.7 Così N. Bobbio, Trent’anni di storia della cultura a Torino (1920-

1950), Cassa di Risparmio, Torino 1977.8 G. Falaschi, La Resistenza armata nella narrativa italiana, Einaudi,

Torino 1976.9 La prima parte de Mai tardi. Diario di un alpino in Russia, confluirà,

con talune variazioni, ne La guerra dei poveri. Il fronte russo: L’Introdu-zione è di A. Garosci.

10 N. Bobbio, Trent’anni di storia della cultura a Torino (1920-1950), op.cit.

11 N. Revelli, Introduzione a L’ultimo fronte, Einaudi Torino 1971.12 N. Revelli, Prefazione a La strada del Davai, Einaudi, Torino 1966.13 P. Levi, La tregua, Einaudi, Torino 1963.

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TEATRO

roma, teatro garbatella: “LA FLEUR. il fiore proibito”

I FANTASMI DEL PALCOSCENICOMARCO FIORAMANTI

Viene definito Immersivetheatre, si presenta in luo-ghi abitualmente non orto-dossi nei quali viene a per-dersi il concetto di platea e

palcoscenico. Ha origini londinesi e nel-l’ultimo decennio è diventato un cult a li-vello internazionale. Si basa in primis sulcoinvolgimento diretto, interattivo, da par-te dello spettatore che non è più sedutosu una poltrona, ma libero di muoversi,fianco a fianco, con gli attori. Secondocardine strutturale è la simultaneità dellescene che accadono nei differenti am-bienti, in modo da frammentare l’unitàclassica di tempo-luogo-azione, costrin-gendo lo spettatore a creare una sua per-sonale interpretazione dell’intera dram-maturgia. Project XX1, “pionieri del teatroimmersivo dal 2015”, presentano a Romail loro ultimo spettacolo LA FLEUR. Il fioreproibito, un noir incentrato nelle stanzemalfamate di un palazzo alla Garbatella,gestito dalla famiglia Andolini, boss dellaRoma-bene, intenta a festeggiare l’ultimocolpaccio. La polizia è sulle loro traccepronta a intervenire. Ogni spettatore, ma-schera bianca sul volto, viene proiettatoall’interno dello spazio scenico e gli ven-gono messi a disposizione dello sguardo,dell’udito e dell’olfatto tutte le aree: pianoterra, primo piano, uffici, bisca, privé,scantinato, compresi gli ambienti che siaffacciano sul cortile. Nel corridoio, scrittesulla lavagna e una serie di foto identifica-tive ci forniscono la prima chiave di letturaper costruire l’intero puzzle. Sappiamoora chi sono i componenti della “famiglia”,la gestione del bordello, della bisca, deiviaggi, dei collaboratori, l’immancabile po-

litico, la giovane disperata e i due ispet-tori di polizia i quali irrompono sulla sce-na tentando, vanamente, di porre i sigilliall’intero stabile. Lo spettacolo inizia e leanonime maschere bianche comincianoa vagare liberamente per gli ambienti.

Ognuno si ferma, timidamente, a os-servare la scena che preferisce. Nasco-no spontanei percorsi preferenziali legatialla scelta di ogni spettatore verso unpersonaggio. Ma anche questa traietto-ria viene continuamente interrotta, adesempio, dagli “one-to-one”, azioni spe-cifiche calibrate in cui uno dei performerdecide di interagire con un determinatospettatore in un ambiente (in cui gli vie-ne tolta la maschera). Nella mia perso-nale esperienza “a due”, una volta ben-dato, a seguito di differenti approcci ol-fattivi di profumi esotici, ho potuto saisirla fleur e immaginare un fantastico viag-gio con Dalia, la “giovane disperata”,nella kasbah di Tunisi. Forte carica diadrenalina nell’aria da parte degli spetta-tori, i quali – vista l’imprevedibilità deglieventi – nell’attenta ricerca di un filo ros-so, tendono a perdere di continuo il con-trollo della situazione.

“LA FLEUR. Il fiore proibito” - Drammaturgia:Riccardo Brunetti, Francesco Formaggi, AlessandroD’Ambrosi - Performer (20 aprile): Nick Andolini(Matteo Minno) - Vito Andolini (Dario Biancone) -Fabietto (Martino Fiorentini) - Isp. Luciana Esposito(Elisabetta Mandalari) - Rocco Andolini (AlessandroD’Ambrosi) - Grazia Andolini: (Malvina Ruggiano)-Margaretha/Mata (Elisa Poggelli) - Augustine Dupont(Valeria Romanelli) - Iris Giglioli (Licia Amendola) -Lara Corolla (Fabiana Reale) - Candy (CarlottaSfolgori) - Dalia Rocchi (Susannapia Valtucci) - Isp.Guido Forieri (Adriano Saleri) - Alessio Di Battaglia(Marco Usai) - Regia: Riccardo Brunetti

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ARTICOLO 33 | N 6 201958www.edizioniconoscenza.it

FRANCA ORLETTI E ROSSELLA IOVINOIL PARLAR CHIARO DELLA COMUNICAZIONE MEDICA. Tra etica e linguisticaCarocci editore 2018 - pp.112 € 12,00

ASIMMETRIE SOCIALITRA BUGIARDINI E NEOLOGISMILOREDANA FASCIOLO

LIBRI

La relazione medico-paziente èstata sempre problematica e illibro che ci accingiamo a com-mentare è di due esperte di co-municazione che si concen-

trano proprio sul rapporto tra i due inter-locutori. Nelle società occidentali Ippo-crate (V sec. a.C.) fu il primo a tentare diliberare la medicina dalle componentimagiche e superstiziose (stregoni e gua-ritori) ma instaurò un approccio paterna-listico volto a nascondere al paziente,completamente passivo e remissivo, ilsuo stato di salute. Nel tempo il ruolo delmedico è molto cambiato ma il rapportotra lui e il paziente continua a essere for-temente asimmetrico soprattutto perchéi dottori si ostinano a utilizzare una lin-gua contenente molti tecnicismi, spessolatinismi, un linguaggio per lo più scono-sciuto al paziente.

Da parte del medico è difficile abban-donare questa consuetudine che gli hasempre conferito potere e prestigio e cheè stato il mezzo con cui ha potuto rimar-care la distanza culturale e sociale esi-stente tra lui e il paziente. Questadisparità sociale è particolarmente sen-tita da pazienti anziani, immigrati, per-sone con un livello di istruzione basso.Se il rapporto col medico generico è piùsemplice e umano, è soprattutto con imedici specialisti che il problema si pre-senta non solo nella comunicazioneorale, ma anche in un’attività rilevantecome la comunicazione scritta.

che come il greco e il latino, che fannoparte del bagaglio culturale classico delmedico. La diagnosi, il referto di unaanalisi di laboratorio, il consenso infor-mato, le certificazioni, le prescrizioni,le terapie da seguire sono testi per lopiù oscuri per i pazienti. Uno degliesempi più lampanti in cui si concre-tizza l’incomprensibilità per il pazienteè quello dei foglietti illustrativi dei far-maci, anche quelli “da banco” che sonoacquistati e utilizzati autonomamente.

Nella seconda parte del libro, le dueautrici dedicano molto spazio alla leg-gibilità del foglietto illustrativo (FI) e acome si potrebbe semplificare per ren-derlo più chiaro. Oltre a un’accurataanalisi del FI nelle sue componenti lin-guistiche e lessicali, alle osservazionistilistiche generali, esso è analizzatoanche nella sua veste grafica: il tipo dicarta troppo sottile, quasi trasparente,l’utilizzazione di caratteri molto piccoli,l’interlinea stretta, ecc. e si riportano irisultati di analisi, condotte attraversoalcuni software, che hanno misurato lacomplessità del FI.

Il problema è che i testi scritti prodottidai medici hanno generalmente duedestinatari, notevolmente diversi: dauna parte il medico di base, dall’altra ilpaziente. È evidente che i due pubblicihanno esigenze conoscitive e compe-tenze linguistiche ben diverse. Il me-

Le oscure prescrizioni

L’oggettiva complessità del linguag-gio medico è accompagnato anche dauna grafia oscura, piena di segni gra-fici privi di significato per il paziente:acronimi, (TAC), abbreviazioni (CP), e,poiché le nuove tecnologie e strumen-tazioni provengono in gran parte dagliUsa, si fa ricorso a un massiccio uti-lizzo di parole inglesi (by-pass), anchese non mancano parole di lingue anti-

la comunicazione medici-pazienti

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