Art. 1372 c.c.
-
Upload
pierrette-roger -
Category
Documents
-
view
38 -
download
0
description
Transcript of Art. 1372 c.c.
Art. 1372 c.c.
Il contratto ha forza di legge fra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
EFFETTI DEL CONTRATTO
• ART. 1372 contiene 2 regole: • modifiche possono essere introdotte solo se
concordate; • scioglimento va concordato, ma è possibile
pattuire la facoltà di RECESSO oltre al fatto che la legge può attribuire tale facoltà.
Art. 1373 c.c.• RECESSO: 1) convenzionale o 2) legale• 1) CONVENZIONALE: atto unilaterale
recettizio non formale a meno che a) 1352; b) stessa forma del contratto da cui si intende recedere. Ha efficacia ex nunc (non retroattiva), spesso con necessario preavviso; solo fino a quando il contratto non abbia ancora avuto principio di esecuzione
• Caparra penitenziale in abbinata (art. 1386)
RECESSO LEGALE
Stesso effetto del recesso convenzionale
Nei contratti di durata a tempo indeterminato le parti possono recedere in ogni momento
(eccezione lavoro subordinato x datore di lavoro)
Necessita di congruo preavviso(art. 1569)
Ammesso per giusta causa in taluni contratti tipici
Contratto con effetti reali
• È quello che si conclude in applicazione del principio consensualistico
• Da NON confondere con il contratto reale che è quello x il quale non basta il consenso (contratti consensuali) ma necessita la consegna (es. mutuo comodato deposito..)
EFFETTI NEI CFR. TERZI
• ART. 1372 COMMA 2• I diversi casi previsti dalla legge fanno
riferimento solo agli effetti favorevoli, anche se sempre facoltà di rifiuto per terzo
• Principio di relatività degli effetti: non ci può essere valida imposizione di effetti nella sfera giuridica altrui (anche se favorevoli)
• Promessa del terzo (art. 1381)• Patto di non alienare (art. 1379)
ART. 1411 C.C. CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
• E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse (es. assicurazione sulla vita).
• Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (titolare senza accettazione). Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato , anche in confronto al promittente di volerne profittare (accettazione).
• In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.