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ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI D. Lgs. 118/2011 Maggio 2014

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ARMONIZZAZIONEDEI SISTEMI CONTABILI

D. Lgs. 118/2011

Maggio 2014

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Legge 5/5/2009 n. 42Delega al Governo in materia di FEDERALISMO FISCALE

in attuazione dell’art. 119 della Costituzione

Le origini: il federalismo fiscale

Contiene i principi direttivi che devono ispirare i successivi decreti delegati, tra i quali:autonomia di entrata e spesa, maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governosuperamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

• del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali• della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni.

adozione di:• regole contabili uniformi• un comune piano dei conti integrato• comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari • un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzaz.• uno schema comune di bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati• definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali

raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi

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Decreto legislativo 23/6/2011 n. 118Disposizioni in materia di ARMONIZZAZIONE dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

Titolo I – Principi contabili generali e applicati per regioni, province autonome ed enti localiTitolo II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitarioTitolo III – Disposizioni finali e transitorie (sperimentazione)

DPCM 28 dicembre 2011I tempi e gli strumenti

dell’armonizzazione dei sistemi contabili

1) I soggetti, i tempi e le modalità della sperimentazione2) Sistemi e principi contabili uniformi3) Piano dei conti integrato4) Schemi di bilancio comuni5) Bilancio consolidato con aziende, società, organismi controllati

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D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 eD.L. 31 ottobre 2013, n. 126

Prolungamento della sperimentazioneLa durata della sperimentazione è ampliata da 2 anni (2012/2013) a 3 anni.•L’entrata in vigore della nuova disciplina in tema di armonizzazione è differita al 1° gennaio 2015.

Cosa devono fare gli Enti che entrano in sperimentazione nel 2014?Riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1°gennaio 2014 contestualmente al rendiconto 2013

•Istituzione del fondo crediti di dubbi esigibilità in sostituzione del fondo svalutazione crediti• Applicazione del principio della programmazione (DUP – Documento unico di programmazione)•Adozione di un bilancio di previsione finanziario triennale (che sostituisce il bilancio annuale e pluriennale) secondo i nuovi schemi sperimentali. In caso di esercizio provvisorio, l’Ente trasmette al tesoriere le previsioni assestate 2014 del bilancio di previsione 2013/2015 riclassificate secondo i nuovi schemi sperimentali

•Redazione del bilancio consolidato riferito al 2014, secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs.118/2011 .

Nuovo principio licenziato ad aprile In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le societàemittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

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D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 eD.L. 31 ottobre 2013, n. 126

I

Risultato di amministrazione e rendiconto•Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, accantonati, vincolati e destinati a investimenti•Il rendiconto è approvato dal Consiglio comunale entro il 31 maggio, lo schema di rendiconto èapprovato dalla Giunta entro il 30 aprile.

Benefici per gli enti sperimentatori (“vecchi” e nuovi)•Consistente riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2014•Incremento dal 40% al 50% per il 2014 del limite di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, rispetto alle cessazioni dell’anno precedente•Incremento dal 50% al 60% per il 2014 del limite di spesa per assunzioni non di ruolo (art. 9, c. 28, DL 78/2010) rispetto alla spesa 2009

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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è composto dei seguenti documenti e allegati obbligatori:il bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di

competenza e, per il primo esercizio, anche di cassa, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri;il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato;il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale; le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti

considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivitàproduttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.;

il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno

la nota integrativa; la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Si sottolineano, tra le principali novità, la reintroduzione dell’obbligo di redazione del bilancio di cassa e l’eliminazione del bilancio annuale.

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Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in titoli, tipologie e categorie:i titoli rappresentano la fonte di provenienza delle entrate; le tipologie individuano la natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte;le categorie dettagliano l’oggetto dell’entrata; nell’ambito di ciascuna categoria è data separata

evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote.

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere ulteriormente articolate in capitoli e articoli.

L’unità elementare ai fini del voto sul bilancio è la tipologia.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

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Unità di voto per le entrate: confronto fra bilancio armonizzato e vecchio bilancio

Specifico oggetto di entrataRISORSE

Tipologia di entrataCATEGORIENatura delle entrateTIPOLOGIE

Fonte delle risorse finanziarieTITOLIFonte delle risorse

finanziarieTITOLI

Vecchio bilancioBilancio armonizzato

I titoli delle entrate (e delle spese) prevedono l’inserimento di due nuove classi, rispetto alla formulazione del vecchio modello: le entrate (e le spese) da riduzioni di attività finanziarie e le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Da un punto di vista tecnico tutti i titoli delle entrate sono definiti in corrispondenza del primo livello del piano dei conti integrato.

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Titolo 9Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo 7Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 6Accensione Prestiti

Titolo 5Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 4Entrate in conto capitale

Titolo 3Entrate extratributarie

Titolo 2Trasferimenti correnti

Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Bilancio armonizzato

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Le entrate per titoli e tipologie: esempio

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

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Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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E.1.01.01.23.002Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.23.001Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.23.000Imposta sulle assicurazioniIVE

E.1.01.01.20.002Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.20.001Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.20.000Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàIVE

E.1.01.01.17.002Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.17.001Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.17.000Addizionale regionale IRPEF non sanitàIVE

E.1.01.01.16.002Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.16.001Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.16.000Addizionale comunale IRPEFIVE

E.1.01.01.08.002Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.08.001Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.08.000Imposta comunale sugli immobili (ICI) IVE

E.1.01.01.06.002Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.06.001Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.06.000Imposta municipale propriaIVE

E.1.01.01.03.002Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

VE

E.1.01.01.03.001Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

VE

E.1.01.01.03.000Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

IVE

E.1.01.01.00.000Imposte, tasse e proventi assimilatiIIIE

E.1.01.00.00.000TributiIIE

E.1.00.00.00.000Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaIE

Codice finaleVoceLivelli

MACRO

E.1.01.01.23.002Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.23.001Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.23.000Imposta sulle assicurazioniIVE

E.1.01.01.20.002Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.20.001Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.20.000Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàIVE

E.1.01.01.17.002Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.17.001Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.17.000Addizionale regionale IRPEF non sanitàIVE

E.1.01.01.16.002Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.16.001Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.16.000Addizionale comunale IRPEFIVE

E.1.01.01.08.002Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.08.001Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.08.000Imposta comunale sugli immobili (ICI) IVE

E.1.01.01.06.002Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controlloVE

E.1.01.01.06.001Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneVE

E.1.01.01.06.000Imposta municipale propriaIVE

E.1.01.01.03.002Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

VE

E.1.01.01.03.001Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

VE

E.1.01.01.03.000Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

IVE

E.1.01.01.00.000Imposte, tasse e proventi assimilatiIIIE

E.1.01.00.00.000TributiIIE

E.1.00.00.00.000Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaIE

Codice finaleVoceLivelli

MACRO

TITOLI

TIPOLOGIE

CATEGORIE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTitolo 2 Trasferimenti correnti

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E.3.01.02.01.015Proventi da trasporto carni macellateVE

E.3.01.02.01.014Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votivaVE

E.3.01.02.01.013Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostreVE

E.3.01.02.01.012Proventi da spurgo pozzi neriVE

E.3.01.02.01.011Proventi da servizi turisticiVE

E.3.01.02.01.010Proventi da pesa pubblicaVE

E.3.01.02.01.009Proventi da mercati e fiereVE

E.3.01.02.01.008Proventi da menseVE

E.3.01.02.01.007Proventi da mattatoiVE

E.3.01.02.01.006Proventi da impianti sportiviVE

E.3.01.02.01.005Proventi da giardini zoologiciVE

E.3.01.02.01.004Proventi da corsi extrascolasticiVE

E.3.01.02.01.003Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termaliVE

E.3.01.02.01.002Proventi da asili nidoVE

E.3.01.02.01.001Proventi da alberghiVE

E.3.01.02.01.000Entrate dalla vendita di serviziIVE

E.3.01.02.00.000Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziIIIE

E.3.01.01.01.999Proventi da vendita di beni n.a.c.VE

E.3.01.01.01.004Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamentoVE

E.3.01.01.01.003Proventi dalla vendita di flora e faunaVE

E.3.01.01.01.002Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitarioVE

E.3.01.01.01.001Proventi dalla vendita di beni di consumoVE

E.3.01.01.01.000Vendita di beniIVE

E.3.01.01.00.000Vendita di beniIIIE

E.3.01.00.00.000Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniIIE

E.3.00.00.00.000Entrate extratributarieIE

E.3.01.02.01.015Proventi da trasporto carni macellateVE

E.3.01.02.01.014Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votivaVE

E.3.01.02.01.013Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostreVE

E.3.01.02.01.012Proventi da spurgo pozzi neriVE

E.3.01.02.01.011Proventi da servizi turisticiVE

E.3.01.02.01.010Proventi da pesa pubblicaVE

E.3.01.02.01.009Proventi da mercati e fiereVE

E.3.01.02.01.008Proventi da menseVE

E.3.01.02.01.007Proventi da mattatoiVE

E.3.01.02.01.006Proventi da impianti sportiviVE

E.3.01.02.01.005Proventi da giardini zoologiciVE

E.3.01.02.01.004Proventi da corsi extrascolasticiVE

E.3.01.02.01.003Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termaliVE

E.3.01.02.01.002Proventi da asili nidoVE

E.3.01.02.01.001Proventi da alberghiVE

E.3.01.02.01.000Entrate dalla vendita di serviziIVE

E.3.01.02.00.000Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziIIIE

E.3.01.01.01.999Proventi da vendita di beni n.a.c.VE

E.3.01.01.01.004Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamentoVE

E.3.01.01.01.003Proventi dalla vendita di flora e faunaVE

E.3.01.01.01.002Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitarioVE

E.3.01.01.01.001Proventi dalla vendita di beni di consumoVE

E.3.01.01.01.000Vendita di beniIVE

E.3.01.01.00.000Vendita di beniIIIE

E.3.01.00.00.000Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniIIE

E.3.00.00.00.000Entrate extratributarieIE

TITOLI

TIPOLOGIECATEGORIE

Titolo 3 Entrate extratributarie, Titolo 4 Entrate in conto capitale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie, Titolo 6 Accensione di prestitiTitolo 7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere, Titolo 9 Entrate conto terzi e partite di giro

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CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la “lettura”, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l’aggregazione. A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 12 del decreto legislativo 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti:

le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate;

i programmi esprimono gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni

Nel bilancio di previsione armonizzato l’unità elementare di voto è il programma/titolo (non piùl’intervento).

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Nel bilancio di previsione le spese per missioni e programmi sono distinte ulteriormente per titoli.I titoli sono rappresentati anche per macroaggregati, secondo la natura economica della spesa.

La struttura delle spese nel bilancio armonizzato

AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

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Le spese del bilancio armonizzato per missioni e programmi: esempio

Casa circondariale e altri servizi0202

Uffici giudiziari0201Giustizia02

Altri servizi generali0111

Risorse umane0110

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0109

Statistica e sistemi informativi0108

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0107

Ufficio tecnico0106

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0105

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0104

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato0103

Segreteria generale0102

Organi istituzionali0101

Servizi istituzionali, generali e di gestione01

PROGRAMMIMISSIONI

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SPESE: TITOLI E MACROAGGREGATI

Nel bilancio di previsione le spese per missioni e programmi sono disaggregate in titoli.

Titolo 7Spese per conto terzi e partite di giro

Titolo 5Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 4Rimborso Prestiti

Titolo 3Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 2Spese in conto capitale

Titolo 1Spese correnti

Bilancio armonizzato

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Spesa: Macroaggregati

Macroaggregati spese correnti (titolo 1):

01 Redditi da lavoro dipendente02 Imposte e tasse a carico dell'ente03 Acquisto di beni e servizi04 Trasferimenti correnti05 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)06 Fondi perequativi (solo per le Regioni)07 Interessi passivi08 Altre spese per redditi da capitale09 Rimborsi e poste correttive delle entrate10 Altre spese correnti

Macroaggregati spese in conto capitale (titolo 2)

01 Tributi in conto capitale a carico dell'ente;02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;03 Contributi agli investimenti;04 Altri trasferimenti in conto capitale;05 Altre spese in conto capitale.

Le spese per programmi sono suddivise anche per macroaggregati (interventi del vecchio bilancio), ossia sulla base della natura economica della spesa.

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Macroaggregati spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3):

01 Acquisizioni di attività finanziarie;02 Concessione crediti di breve termine;03 Concessione crediti di medio lungo termine;04 Altre spese per incremento di attività finanziarie.

Macroaggregati spese per rimborso prestiti (titolo 4):

01 Rimborso di titoli obbligazionari;02 Rimborso prestiti a breve termine;03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04 Rimborso di altre forme di indebitamento.

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U.1.01.01.02.999Altre spese per il personale n.a.c.VU

U.1.01.01.02.002Buoni pastoVU

U.1.01.01.02.001Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

VU

U.1.01.01.02.000Altre spese per il personaleIVU

U.1.01.01.01.008Assegni di ricercaVU

U.1.01.01.01.008Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

VU

U.1.01.01.01.007Straordinario per il personale a tempo determinatoVU

U.1.01.01.01.006Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinatoVU

U.1.01.01.01.005Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinatoVU

U.1.01.01.01.004Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminatoVU

U.1.01.01.01.003Straordinario per il personale a tempo indeterminatoVU

U.1.01.01.01.002Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoVU

U.1.01.01.01.001Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminatoVU

U.1.01.01.01.000Retribuzioni in denaroIVU

U.1.01.01.00.000Retribuzioni lordeIIIU

U.1.01.00.00.000Redditi da lavoro dipendenteIIU

U.1.00.00.00.000Spese correntiIU

U.1.01.01.02.999Altre spese per il personale n.a.c.VU

U.1.01.01.02.002Buoni pastoVU

U.1.01.01.02.001Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

VU

U.1.01.01.02.000Altre spese per il personaleIVU

U.1.01.01.01.008Assegni di ricercaVU

U.1.01.01.01.008Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

VU

U.1.01.01.01.007Straordinario per il personale a tempo determinatoVU

U.1.01.01.01.006Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinatoVU

U.1.01.01.01.005Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinatoVU

U.1.01.01.01.004Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminatoVU

U.1.01.01.01.003Straordinario per il personale a tempo indeterminatoVU

U.1.01.01.01.002Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoVU

U.1.01.01.01.001Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminatoVU

U.1.01.01.01.000Retribuzioni in denaroIVU

U.1.01.01.00.000Retribuzioni lordeIIIU

U.1.01.00.00.000Redditi da lavoro dipendenteIIU

U.1.00.00.00.000Spese correntiIU TITOLI

MACRO-AGGREGATO

CAPITOLO/ART

Per quanto attiene alla spesa la chiave di lettura è la medesima per tutti i titoli.

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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

0,000,000,00(-)AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

0,000,000,00G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,000,00(-)F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,00(-)E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

0,000,000,00- fondo crediti di dubbia esigibilità

0,000,000,00- fondo pluriennale vincolato

di cui:

0,000,000,00(-)D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

0,000,000,00(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,000,00(+)B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

0,000,000,00(+)A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPE-TENZA ANNO

N+2

COMPE-TENZA ANNO

N+1

COMPE-TENZA ANNO

NEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO/2

COMPE-TENZA ANNO

N+2

COMPE-TENZA ANNO

N+1

COMPE-TENZA ANNO

N

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

0,000,000,00O=G+H+I-L+M

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (non negativo)

0,000,000,00(+)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

0,000,000,00(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,000,00(+)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

--0,00(+)H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,000,000,00G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO/3COMPE-TENZA ANNO

N+2

COMPE-TENZA ANNO

N+1

COMPE-TENZA ANNO

N

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

0,000,000,00(-)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungotermine

0 000 000 00Z P+Q+R C I S1 S2 T+L U V+E

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,000,000,00(+)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

0,000,000,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

0,000,000,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00(-)U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

0,000,000,00(+)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

0,000,000,00(-)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivitàfinanziaria

0,000,000,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

0,000,000,00(-)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

0,000,000,00(-)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,000,000,00(+)R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

0,000,000,00(+)Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

--0,00(+)P) Utilizzo avanzo di amministraz. per spese di investimento

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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO/4COMPE-TENZA ANNO

N+2

COMPE-TENZA ANNO

N+1

COMPE-TENZA ANNO

N

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

0,000,000,00(-)X) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti medio-lungotermine

0,000,000,00(+)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo-termine

0,000,000,00W = O+Z+ S1+S2+T-X1-X2-Y

EQUILIBRIO FINALE

0,000,000,00(-)Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

0,000,000,00(-)X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti a breve termine

0,000,000,00(+)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

0,000,000,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

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VARIAZIONI AL BILANCIO ARMONIZZATO/1 La disciplina delle variazioni per la parte Entrate

Variazioni relative agli stanziamenti di cassa

Variazioni su capitoli di entrata interni alla stessa categoria

Variazioni compensative fra categorie all’interno della medesima tipologia di entrata

Variazioni di titoli, tipologie

DirigentiGiuntaConsiglio

La disciplina per le variazioni per la parte Spesa

Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato (Giunta o dirigenti)Trattandosi di variazioni agli stanziamenti di bilancio, si ritiene opportuno (ancorchè non sia esplicitato nei principi) sottoporre il provvedimento al Collegio dei Revisori a prescindere dal soggetto che approva la variazione.

Variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’amministrazione (articolo 16, comma 1, decreto legislativo 118/2011)

Variazioni al fondo di riserva per spese impreviste

Variazioni relative agli stanziamenti di cassa

Variazioni su capitoli di spesa interni allo stesso macroaggregato

Variazioni compensative fra macroaggregati all’interno del medesimo programma

Variazioni di missioni e programmi

DirigentiGiunta Consiglio

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VARIAZIONI AL BILANCIO ARMONIZZATO/2

Nuovo articolo 175 Testo Unico:1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso

dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a

seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalitàdisciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e

i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

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VARIAZIONI AL BILANCIO ARMONIZZATO/3

Nuovo articolo 175 Testo Unico:5-bis. L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo

di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, ossia:

• variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies;

• variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, giàdeliberati dal Consiglio;

• variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;

• variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

• variazioni riguardanti il fpv, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

.

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VARIAZIONI AL BILANCIO ARMONIZZATO/4

Nuovo articolo 175 Testo Unico:5-ter Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle

variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in

assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (prima iscrizione del fpv a seguito del riaccertamento). Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies (mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate);

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

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VARIAZIONI AL BILANCIO ARMONIZZATO/5

Nuovo articolo 175 Testo Unico:5.quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi

previsti dal presente decreto e le variazioni del piano esecutivo di gestione NON possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6 Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese

per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.

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PIANO INTEGRATO DEI CONTI

Piano dei conti finanziario degli Enti localiPiano dei conti economico degli Enti localiPiano dei conti patrimoniale degli Enti locali

Il documento è utilizzato indistintamente da Regioni (le Regioni in realtà hanno uno specifico piano dei conti integrato di cui all’allegato 5 del DCPM) ed Enti locali ed è costituito dall’elenco delle unitàelementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali in termini di impatto finanziario ed economico nonché in termini di contabilità patrimoniale registrando le variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi finanziari che le hanno prodotte.

Il piano dei conti integrato è uno strumento nuovo e rilevante ai fini dell’armonizzazione dei bilancio degli enti territoriali, la cui funzione principale è quella di consentire il consolidamento dei conti pubblici attraverso comuni regole contabili e comuni rappresentazioni.

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario a livello previsionale, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli è costituito almeno dal quarto livello. A livello gestionale, è necessario spingersi al quinto livello del piano dei conti finanziario

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La struttura del piano dei conti finanziario è così composta:Macro LivelliVoceCodice finale

La macro distingue a secondo che si tratti di entrata (E) o spesa (U). I livelli per piano dei conti finanziario sono cinque.La voce è la descrizione del conto.Il codice finale è una sequenza alfanumerica formata da 11 caratteri.

Gli esempi seguenti riportano le codifiche previste dal Piano dei conti sperimentale per il 2013 e possono pertanto variare rispetto alla più recente codifica prevista per il 2014.

1 PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

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E.1.01.01.15.002Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a mezzo ruoliVE

E.1.01.01.15.001Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa in via ordinaria e attraverso altre formeVE

E.1.01.01.15.000Imposta comunale sugli immobili (ICI) IVE

E.1.01.01.14.002Imposte municipale propria riscosse a mezzo ruoliVE

E.1.01.01.14.001Imposta municipale propria riscossa in via ordinaria e attraverso altre formeVE

E.1.01.01.14.000Imposte municipale propria IVE

E.1.01.01.09.002Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a mezzo ruoliVE

E.1.01.01.09.001Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse in via ordinaria e attraverso altre formeVE

E.1.01.01.09.000Altre imposte sostitutive n.a.c.IVE

E.1.01.01.03.002Cedolare secca riscossa a mezzo ruoliVE

E.1.01.01.03.001Cedolare secca riscossa in via ordinaria e attraverso altre formeVE

E.1.01.01.03.000Cedolare seccaIVE

E.1.01.01.00.000Tributi direttiIIIE

E.1.01.00.00.000TributiIIE

E.1.00.00.00.000Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativaIE

Codice finaleVoceLivelliMACRO

Entrata

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U.1.03.01.01.002PubblicazioniVU

U.1.03.01.01.001Giornali e rivisteVU

U.1.03.01.01.000Giornali, riviste e pubblicazioniIVU

U.1.03.01.00.000Acquisto di beni non sanitariIIIU

U.1.03.00.00.000Acquisto di beni e serviziIIU

U.1.00.00.00.000Spese correntiIU

Codice finaleVoceLivelliMACRO

SPESA

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PIANO DEI CONTI FINANZIARIO – CONTABILITA’

Il raccordo con la contabilità finanziaria e il piano dei conti finanziario avviene al livello IV e V del piano dei conti finanziario.

Capitolo Articolo Livello IV

A livello previsionale, il raccordo può avvenire anche a livello di capitolo o attraverso la perfetta coincidenza tra i capitoli e il piano dei conti finanziario

In fase gestionale, è necessario contabilizzare anche il livello V del piano dei conti finanziario (in fase di prenotazione/impegno e in fase di accertamento).

Esempio:

Cap.009300Art. 000

Energia elettr.Acqua, gas, telefoniche

Codice IV livelloU.1.03.03.05.000Utenze e canoni

Codice V livello:U.1.03.03.05.001-telefonia fissaU.1.03.03.05.002-telefonia mobileU.1.03.03.05.003-reti di trasmissioneU.1.03.03.05.004-energia elettrica

....

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L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Nell’ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilitàfinanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:- rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se nondirettamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di programmazione finanziaria;- partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione;

2 PIANO DEI CONTI ECONOMICO

- permettere l’elaborazione del conto consolidato di ciascun’amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.

Gli strumenti che consentono di alimentare la contabilità economico – patrimoniale sono:il piano dei conti economicoil piano dei conti patrimoniale

L’elenco dei conti economico-patrimoniali comprende anche i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento.

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Competenza economicaPer il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento dell’attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA

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PIANO DEI CONTI ECONOMICO - PROVENTI

Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a mezzo ruoli1.1.1.01.15.002

Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa in via ordinaria e attraverso altre forme1.1.1.01.15.001

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.1.1.01.15

Imposte municipale propria riscosse a mezzo ruoli1.1.1.01.14.002

Imposta municipale propria riscossa in via ordinaria e attraverso altre forme1.1.1.01.14.001

Imposte municipale propria (dal 2014)1.1.1.01.14

Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a mezzo ruoli1.1.1.01.09.002

Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse in via ordinaria e attraverso altre forme1.1.1.01.09.001

Altre imposte sostitutive n.a.c.1.1.1.01.09

Cedolare secca riscossa a mezzo ruoli1.1.1.01.03.002

Cedolare secca riscossa in via ordinaria e attraverso altre forme1.1.1.01.03.001

Cedolare secca1.1.1.01.03

Proventi da tributi diretti1.1.1.01

Proventi da tributi1.1.1

descrizione IV Livello CECodice IV Livello CE Codice III Livello CE

Codice II Livello CE

Codice I Livello CE

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PIANO DEI CONTI ECONOMICO - COSTI

Accessori per attività sportive e ricreative2.1.1.01.02.012

Generi alimentari2.1.1.01.02.011

Acquisto di beni per consultazioni elettorali2.1.1.01.02.010

Beni per spese di rappresentanza 2.1.1.01.02.009

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari2.1.1.01.02.008

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari2.1.1.01.02.007

Materiale informatico2.1.1.01.02.006

Accessori per uffici e alloggi2.1.1.01.02.005

Vestiario2.1.1.01.02.004

Equipaggiamento2.1.1.01.02.003

Carburanti, combustibili e lubrificanti 2.1.1.01.02.002

Carta, cancelleria e stampati2.1.1.01.02.001

Altri beni di consumo2.1.1.01.02

Pubblicazioni2.1.1.01.01.002

Giornali e riviste2.1.1.01.01.001

Giornali, riviste e pubblicazioni2.1.1.01.01

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo non sanitari2.1.1.01

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo2.1.1

descrizione IV Livello CECodice IV Livello CE Codice III Livello CE

Codice II Livello CE

Codice I Livello CE

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Pubblicazioni2.1.1.01.01.002

Giornali e riviste2.1.1.01.01.001

Giornali, riviste e pubblicazioni2.1.1.01.01

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo non sanitari2.1.1.01

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo2.1.1

descrizione IV Livello CE

Codice IV Livello CE Codice III Livello CE Codice II Livello CE

Codice I Livello CE

Piano Economico

U.1.03.01.01.002PubblicazioniVU

U.1.03.01.01.001Giornali e rivisteVU

U.1.03.01.01.000Giornali, riviste e pubblicazioniIVU

U.1.03.01.00.000Acquisto di beni non sanitariIIIU

U.1.03.00.00.000Acquisto di beni e serviziIIU

U.1.00.00.00.000Spese correntiIU

Codice finaleVoceLivelliMACRO

Piano Finanziario

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Piano finanziarioConto V livello

U.1.03.01.01.001Giornali e riviste

Piano economicoConto IV livello2.1.1.01.01.001Giornali e riviste

E’ quindi possibile raccordare il piano dei conti finanziario al piano dei conti economico

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3 PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE

Terreni1.2.2.2.12

Altri beni materiali1.2.2.2.11

Altri beni immobili1.2.2.2.10

Fabbricati1.2.2.2.09

Armi1.2.2.2.08

Hardware1.2.2.2.07

Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni1.2.2.2.06

Impianti e macchinari1.2.2.2.05

Macchine per ufficio 1.2.2.2.04

Mobili e arredi1.2.2.2.03

Mezzi di trasporto ad uso militare1.2.2.2.02

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico1.2.2.2.01

Altre immobilizzazioni materiali1.2.2.2

Immobilizzazioni materiali1.2.2Immobilizzazioni1.2Attivo

V Livello SPCodice V SP

IV Livello SP

Codice IV SP

III Livello SPCodice III II Livello SPCodice II SP

I Livello SP

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Mobili e arredi1.2.2.2.03Altre immobilizzazioni materiali1.2.2.2Immobilizzazioni materiali1.2.2Immobilizzazioni1.2Attivo

V Livello SPCodice V SPIV Livello SPCodice IV SP

III Livello SPCodice III 

II Livello SPCodice II SP

I Livello SP

Piano Patrimoniale

U.2.02.01.03.999Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c.

VU

U.2.02.01.03.002Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

VU

U.2.02.01.03.001Mobili e arredi per ufficioVU

U.2.02.01.03.000Mobili e arrediIVU

U.2.02.01.00.000Beni materialiIIIU

U.2.02.00.00.000Investimenti fissi lordiIIU

U.2.00.00.00.000Spese in conto capitaleIU

Codice finaleVoceLivelliMACRO

Piano Finanziario

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Piano finanziarioConto V livello

U.2.02.01.03.001Mobili e arredi per ufficio

Piano patrimonialeConto V livello

1.2.2.2.3Mobili e arredi

E’ quindi possibile raccordare il piano dei conti finanziario al piano dei conti patrimoniale

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Competenza finanziariaL’allegato 1 al DPCM 28 dicembre 2011 dispone che:

<< (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione èperfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione èesigibile.E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…)L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza (…)E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario (…)>>

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATO

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Principio di competenza finanziaria = criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

La contabilità finanziaria deve rilevare tutte le transazioni che incidono sui valori economici, patrimoniali, finanziari, che si originano dall’interazione tra differenti soggetti, anche se non determinano flussi di cassa effettivi (quindi anche: donazioni, permute, ecc…)

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell’integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato"

Nel principio generale della competenza finanziaria viene definito il criterio di ESIGIBILITA’ delle obbligazioni attive e passive, ma il principio generale è declinato, in termini operativi, in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di entrata e di spesa.

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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

• Nell’esercizio di riferimento, si impegna automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se si tratta di personale comandato (accertamento in entrata del rimborso)• nell’esercizio in cui è firmato il CCNL le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. (accantonamento facoltativo nelle more

della stipulazione del nuovo CCNL, che confluisce nell’avanzo di amministrazione)• Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo incentivante, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo incentivante risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.

Personale

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESAVOCI DI SPESA

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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

Considerato che il fondo incentivante presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo stesso, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo incentivante si riferisce. Pertanto, la spesa riguardante il fondo incentivante è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo. In caso di mancata costituzione del fondo incentivante nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo incentivante obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano al fondo per il personale dirigente.• incentivi per legali Avvocatura: trattandosi di obbligazione passiva condizionata all’esito del giudizio favorevole per l’Ente, si devono accantonare le risorse stanziando nell’esercizio le relative spese, che confluiscono in avanzo vincolato. L’impegno potràessere effettuato solo dopo la conclusione del giudizio, ai fini della liquidazione di quando dovuto.

Personale(segue)

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESAVOCI DI SPESA

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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

• Esercizio in cui è adempiuta la prestazione (es. pulizie gennaio/dicembre 2013 sono impegnate per intero sul 2013, anche se la fattura di dicembre è esigibile a inizio 2014)• Per contratti di affitto e somministrazione periodica ultrannuale, si imputa su ciascun esercizio la quota annuale•Aggi su ruoli: si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità) •Incarichi legali esterni: imputati sulla competenza dell’esercizio in cui è firmato il contratto. Se a rendiconto l’obbligazione non è esigibile, l’impegno è riassunto sulla competenza dell’esercizio successivo e sul bilancio dell’esercizio da rendicontare èstanziato, in spesa, il fondo pluriennale vincolato•Gettoni di presenza Consiglieri: esercizio in cui la prestazione è resa, anche se liquidate nell’esercizio successivo

Acq. beni di consumo

Prestazione di servizi

• Esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del trasferimento.Tuttavia, se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.Per i contributi a rendicontazione, vige una disciplina particolare (v. oltre, entrate in c/capitale)(Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in c/capitale).• Contributi in conto interessi o contributi pluriennali ricorrenti: esercizi in cui vengono a scadere le singole obbligazioni (piano ammortamento).

Trasferi-menti correnti

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESAVOCI DI SPESA

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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESAVOCI DI SPESA

• Esigibilità in funzione del piano di ammortamentoInteressi passivi

• Fitti, noleggi, ecc…: scadenza dell’obbligazione giuridica passivaUtilizzo di beni di terzi

IRAP: stesso criterio della voce di spesa alla quale l’IRAP è riferita;IVA: nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, si fa riferimento alle rilevazioni richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate, l’eventuale credito IVA o, l’eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’investimento finanziato dal debito è vincolata alla realizzazione di investimenti.

Imposte e tasse

• Esigibilità dell’obbligazioneOneri straordinari

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La liquidazione è registrata contabilmente una registrazione contabile effettuata quando l’obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata. Per registrazione contabile si intende qualsiasi forma di evidenza contabile che consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle non liquidate.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, le spese impegnate nell’esercizio precedente le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.

In particolare, deve essere verificato che: • i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e

sostanzialmente corretti; • le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi,

ai termini e alle altre condizioni pattuite; • l’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.• La liquidazione consente la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata

ragione, e deve essere effettuata tempestivamente, al fine di attestare l’esigibilità del credito nell’esercizio in cui è effettuata. Alla fine dell’esercizio gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell’esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile.

• La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell’ordinazione della spesa. Pertanto è necessario superare la prassi che prevede in ogni caso la contestuale liquidazione e ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l’obbligazione è esigibile.

Competenza finanziaria: LA LIQUIDAZIONE

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Competenza finanziaria: ENTRATE

L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo principio sono state accertate per cassa continuano ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi in esercizi precedenti continuano ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.), per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità , vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.

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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Come si determina?

In relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).Non sono oggetto di svalutazione i crediti derivanti da:- trasferimenti da altre amministrazione pubbliche- crediti assistiti da fidejussione- entrate tributarie accertate per cassa.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.

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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’/2

I metodi per il calcolo del fondo possono essere:- calcolare per ciascuna entrata, la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi e accertamenti considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:Incassi competenza X + incassi dell’esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti competenza X

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio.

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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’/3

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Nel primo esercizio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nell’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, al 75% per il secondo anno e al 100% dal terzo anno in poi.FAQ 2/12/2013: anche gli enti che partecipano dal 1° gennaio 2014 al terzo anno di sperimentazione contabile possono avvalersi della facoltà di stanziare in bilancio, nel primo esercizio di applicazione del principio, una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento può essere pari almeno al 75% e dal terzo esercizio lo stanziamento deve essere effettuato per l’intero importo.In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione dello stesso principio, deve essere accantonato, nell’avanzo di amministrazione, l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilitàquantificato nel prospetto riguardante tale fondo allegato al rendiconto di esercizio.

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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’/4

La congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato èverificata:

• nel bilancio in sede di assestamento;

• nell’avanzo in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

• in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

• in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

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IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’/5

Modifica di aprile:In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio) si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti e degli incassi in c/competenza.A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio a meno che il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell’accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui ènecessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Anche in sede di verifica della congruità dello stanziamento di bilancio, nel primo esercizio di applicazione della riforma, è possibile continuare a fare riferimento al 50% dell’accantonamento minimo determinato applicando il presente principio contabile, e nel secondo esercizio al 75% di tale importo.

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ANNO n-5 ANNO n-4 ANNO n-3 ANNO n-2 ANNO n-1 % MEDIA% FONDO

(100 - %media)

PREVISIONI ANNO n voce di

entrata

IMPORTO MINIMO

FONDO CDE ANNO n

196 190 210 190 220 200

180 170 140 140 200

91,80% 89,50% 66,70% 73,70% 90,90%

82,50% 17,50% 34,97

19,6 19 21 66,5 77

203,1

18 17 14 49 70

168

82,70% 17,30% 34,56

9,20% 8,90% 6,70% 25,80% 31,80%

82,40% 17,60% 35,19

%incassato/accertato x peso ponderazione

Sommatoria percentuali ponderate

METODO b) - ponderazione incassi

Totale accertamenti ponderati

Totale incassi ponderati

METODO c) - ponderazione medie

Accertamenti x peso ponderazione

Incassi x peso ponderazione

% incassi ponderati/accertamenti ponderati

METODO a) - media aritmetica

ACCERTATO competenzaINCASSATO competenza

% incassato/accertato

Media aritmetica % incassato/accertato

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’/6

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Competenza finanziaria: ENTRATE CORRENTI

• Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (bollettini, liste di carico...) sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo. I ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportano l’accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate, potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.E’ opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello statopatrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale. L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.

• Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione.

• La registrazione di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile, viene effettuata quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)

Entratetributarie

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATAVOCI DI ENTRATA

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Competenza finanziaria: ENTRATE CORRENTI

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATAVOCI DI ENTRATA

• EsigibilitàInteressi attivi

• Locazioni attive: esigibilità dell’entrata• Concessioni di servizi pubblici: esercizio al quale sono riferite

Gestione dei beni pubblici

• Esercizio in cui il servizio è reso all’utenza.Per le sanzioni al codice della strada, L’accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E’possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell’accertamento originario.Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l’accertamento avviene per cassa.

Proventi dei servizi pubblici

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Competenza finanziaria: ENTRATE CORRENTI

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATAVOCI DI ENTRATA

• Esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del trasferimento.Tuttavia, se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di attribuzione del trasferimento, l’accertamento è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenzaGli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in c/capitaleGli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione”, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, devono necessariamente corrispondere agli impegni assunti dall’amministrazione pubblica che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione).

Trasferimenti/ contributi

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ENTRATE IN C/CAPITALE: I CONTRIBUTI

Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, valgono gli stessi criteri di imputazione indicati per i contributi in parte corrente.

Gli accertamenti relativi a “contributi a rendicontazione”, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, devono necessariamente corrispondere agli impegni assunti dall’amministrazione pubblica che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione).

ESEMPIO:Il Comune X intende realizzare un’opera pubblica finanziandola interamente con contributo regionale.Per avanzare la domanda di contributo, il Comune deve presentare il progetto preliminare.• La progettazione preliminare è finanziata con risorse del Comune, in quanto in tale fase la Regione non ha ancora concesso il contributo;• Il Comune presenta la domanda e un cronoprogramma di massima per la realizzazione. L’opera richiede 3 anni e la spesa è così suddivisa: 20 nel primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 nel terzo esercizio.• La Regione decide di finanziare l’opera e adotta l’atto di concessione del contributo per 100, la cui esigibilità è cadenzata in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell’opera. • Ricevuta la comunicazione regionale di concessione del contributo, il Comune accerta 20 nel primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 nel terzo esercizio.• Sul fronte della spesa, il Comune – a seguito delle procedure di affidamento – impegna specularmente 20 nel primo esercizio, 50 nel secondo esercizio e 30 nel terzo esercizio (o i minori importi risultanti dall’aggiudicazione).

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Qualora il contributo venga concesso da un soggetto privato con un termine di esigibilità successivo rispetto all’esigibilità della spesa correlata (il Comune sostiene la spesa nell’esercizio n, il contributo èerogabile nell’esercizio n+1), lo squilibrio di spesa correlata (di competenza e di cassa) viene finanziato nell’esercizio n con risorse dell’ente locale.

Nell’esercizio n+1 le entrate da contributo saranno essere utilizzate per altri investimenti.

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Competenza finanziaria: ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

• Immobili e cessione diritti di superficie: l’accertamento è effettuato al momento del rogito, con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria.Nel caso in cui il contratto preveda il pagamento differito, è consentito l’accertamento dell’entrata nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi successivi. Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato anche all’estinzione anticipata di prestiti;•Alienazioni altri beni: l’accertamento è effettuato quando avviene il passaggio di proprietà, con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria;

Per le cessioni rilevanti ai fini IVA, il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA.Tale principio è diretto a garantire la copertura finanziaria dell’eventuale posizione debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica dell’IVA e consente, ai fini degli equilibri di bilancio, di destinare l’entrata iscritta tra le entrate in c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell’IVA. In ogni caso risulta possibile destinare l’entrata in conto capitale corrispondente al debito IVA a copertura della spesa determinata dall’IVA dovuta per spese di investimento (credito IVA).

Alienazioni

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATAVOCI DI ENTRATA

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Competenza finanziaria: ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

• La quota immediatamente esigibile, collegata al rilascio del permesso, è accertata sulla competenza dell’esercizio in cui il permesso è rilasciato• La restante quota è accertata sulla competenza dell’esercizio in cui si prevede sia riscossa. In caso di incertezza, l’entrata è accertata sulla competenza dell’esercizio in cui scade il permesso.

Permessi di costruire

• L’accertamento è effettuato nel momento di stipula del contratto di mutuo o prestito con imputazione sull’esercizio in cui la somma è esigibile = quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme.Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto.

Mutui

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATAVOCI DI ENTRATA

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LE NOVITA’Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura

delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Il bilancio di previsione almeno triennale, di competenza e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

Nel rendiconto generale si espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell’allegato.

LE ANTICIPAZIONI DI CASSA

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Competenza finanziaria: SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono impegnate sulla competenza dell’esercizio in cui l’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata è esigibile.

La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi deve essere assicurata sin dall’attivazione del primo impegno, con riferimento all’importo complessivo della spesa.Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento impegnate negli esercizi successive:- le risorse accertate nell’esercizio in corso di gestione- l’avanzo di amministrazione- le entrate già accertate, imputate negli esercizi successivi la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell’Ente o di altra Pubblica amministrazione (ad es., i contributi agli investimenti già visti nelle precedenti slides).

NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso, quali i permessi di costruire accertati sugli esercizi successivi sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

PROBLEMA: se la spesa è impegnata sulla competenza di esercizi successivi (n+1, n+2, ecc..) ma è finanziata da entrate accertate nell’anno in corso di gestione (n), come si realizza l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese di ciascun esercizio?

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Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.E’ quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:• di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;• di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Risposta: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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In sede di programmazione per l’esercizio x, il Comune decide di realizzare una scuola del costocomplessivo di 450 e di finanziarla con alienazioni patrimoniali da perfezionare nell’anno x stesso.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: un esempio

- l’anno x sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;

- la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel biennio x+1/x+2, in ragione del cronoprogramma: 150 per l’esercizio x+1 e 200 per l’esercizio x+2.

200Totale spesa200Totale entrata

200Realizzazione scuola200Utilizzo fondo pluriennale vincolato

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO X+2

350Totale spesa350Totale entrata

200Fondo pluriennale vincolato

150Realizzazione scuola350Utilizzo fondo pluriennale

vincolato

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO X+1

450Totale spesa450Totale entrata

350Fondo pluriennale vincolato

100Progettazione scuola450Alienazione immobile Y

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO XLa costruzione della scuola richiederà2 anni di lavori (x+1 e x+2):

Nello schema a lato sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio:

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Il FPV è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano.Nell’esempio, è necessario accertare l’entrata da alienazione a seguito del rogito; l’accertamento può essere effettuato sulla competenza dell’esercizio n solo se il contratto di vendita prevede che l’acquirente versi la somma dovuta nello stesso esercizio n o se il pagamento è entro i 12 mesi.A seguito dell’affidamento dell’incarico di progettazione e successivamente dei lavori per la realizzazione della scuola, è possibile impegnare le spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo utilizzo

LE VARIAZIONI AL FPVNel corso della gestione, l’avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto dal cronoprogramma.In tal caso, è necessario aggiornare il cronoprogramma e conseguentemente:- effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali vincolati ed alle quote esigibili della spesa di investimento. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente tali variazioni possono essere autorizzate dai dirigenti responsabili della spesa o dal responsabile dei servizi finanziari (mentre le variazioni previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relative al riaccertamento dei residui, sono di competenza della giunta)- riaccertare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la quota esigibile come rideterminata dal nuovo cronoprogramma (determinazione dirigenziale).

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: le variazioni

SITUAZIONE ORIGINARIA

200Totale spesa200Totale entrata

200Realizzazione scuola200

Utilizzo fondo pluriennale vincolato

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO X+2

350Totale spesa350Totale entrata

200FPV

150Realizzazione scuola350

Utilizzo fondo pluriennale vincolato

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO X+1

450Totale spesa450Totale entrata

350FPV

100Progettazione scuola450Alienazione

immobile Y

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO X

VARIAZIONI CRONOPROGRAMMA

300Totale spesa300Totale entrata

200 + 100 =

300

Realizzazione scuola

200 + 100 = 300Utilizzo FPV

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO X+2

350Totale spesa350Totale entrata

200+ 100 = 300FPV

150- 100 = 50

Realizzazione scuola

350Utilizzo FPV

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO X+1

450Totale spesa450Totale entrata

350FPV

100Progettazione scuola450Alienazione

immobile Y

ImportoSPESAImportoENTRATA

ESERCIZIO X

Il nuovo cronoprogramma comporta uno slittamento dei lavori dall’esercizio x+1 all’esercizio x+2. Nell’esercizio x+1 la quota di spesa esigibile scende da 150 a 50 e nell’esercizio successivo la quota esigibile sale da 200 a 300.

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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In termini operativi:- in ENTRATA è stato iscritto l‘utilizzo Fondo pluriennale vincolato- In SPESA, per distinguere le quote esigibili dalle quote di fondo

pluriennale vincolato (obbligazioni giuridiche non esigibili nell’anno), sono stati creati appositi articoli:

Es.: cap.223056/FU06

Es.: cap.223056/P006

Articolo /FU*Articolo /P*Finanziato da Utilizzo fondo pluriennale vincolato(= l’investimento si “trascina” da anni precedenti)

Es.: cap.223056/F006Es.: cap.223056/006

Articolo /F*Articolo /0* Spesa finanziata da entrate di competenza(= l’investimento “nasce” nell’anno)

Non Esigibile nell’anno (a

fondo)Esigibile nell’anno

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Ai fini della formazione del rendiconto dell’esercizio n-1, possono essere conservati:- tra i residui ATTIVI, le entrate accertate esigibili nell’esercizio n-1 ma non incassate;- tra i residui PASSIVI, le spese impegnate ed esigibili nell’esercizio n-1, ma non pagate.Le entrate e le spese accertate e impegnate NON esigibili nell’esercizio n-1 sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni agli stanziamenti del FPV dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente (n-1) necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con deliberazione della Giunta entro i termini di approvazione del rendiconto dell’esercizio n-1 (quindi non oltre il 30/4/n).

I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE

PROBLEMA:

Cosa accade se entro il 31/12 non è stato possibile impegnare la spesa in quanto non si èperfezionata l’obbligazione giuridica?

Esempio: tornando all’esempio della scuola, cosa accade se l’alienazione che finanzia l’investimento si realizza a dicembre, quindi non ci sono i tempi tecnici per impegnare la spesa?

In applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria, NON è più possibile applicare l’art. 183, comma 5, del TUEL (impegni assunti d’ufficio in corrispondenza di entrata accertata).

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I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE/2

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale è consentita SOLO in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione.Tale ipotesi consente l’attivazione del fondo in presenza di impegni assunti con riferimento al quadro economico progettuale che evidenziano l’inequivocabile volontà dell’ente di attivare le procedure di affidamento dei lavori;

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorché non impegnate).Tale ipotesi consente l’iscrizione del fondo pluriennale a seguito dell’avvio delle procedure di affidamento riguardanti una determinata opera, compreso il relativo quadro economico progettuale (anche se non ancora impegnato).

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I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE/3

Per “procedure attivate”gara formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2” si intende, ad esempio, affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed artistiche impongono che il contratto sia affidato unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni di estrema urgenza; lavori complementari), si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione. Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel i l di i i i l d i fi i i

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I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE/4

La somma è cancellata e confluisce nell’avanzo di amministrazione.

Se l’investimento è finanziato con entrate con vincolo di destinazione già accertate, è costituito vincolo per una corrispondente quota dell’avanzo.

NoNo

La somma è conservata ma non costituisce residuo passivo, in quanto è prenotata sugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell’esigibilità.

Se entro un anno dall’avvio della procedura l’obbligazione giuridica non sarà perfezionata, la somma sarà cancellata in sede di rendiconto dell’anno n+1.

SìNo

La somma è conservata ma è reimpegnatasugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell’esigibilità

NoSì

Residuo esercizio nSìSì

Risultato in sede di rendicontodell’esercizio n

La somma èesigibile nell’anno

n?

E’ stata formalmente

avviata entro il 31/12/n la

procedura di affidamento?

Esiste l’obbligazione giuridicamente perfezionata?

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Nel primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili (es. 2014), è necessario effettuare il riaccertamento straordinario dei residui derivanti dal rendiconto 2013, al fine di eliminare quelli a cui non corrispondo obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili alla data del 31/12/2013.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI /1

In particolare: Come si deve procedere, in occasione del previsto riaccertamento dei residui attivi e passivi, con gli impegni assunti ai sensi del comma 5 ultimo capoverso dell’articolo 183 del d.lgs. 267/2000 che alla data del 31 dicembre 2013 non si trasformeranno in impegni ai sensi del comma 1 dello stesso articolo?

Poiché il principio della competenza potenziata è stato introdotto al fine di garantire l’imputazionecontabile delle spese negli esercizi in cui il debito risulta effettivo, gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del TUEL non risultano compatibili con il nuovo principio.In occasione del riaccertamento straordinario dei residui, gli impegni assunti in assenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata sono cancellati senza essere oggetto di reimputazione.Le conseguenti economie di spesa confluiranno nel risultato di amministrazione come avanzo vincolato.

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In sede di riaccertamento straordinario dei residui:- si provvede alla cancellazione dei residui che non corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e le conseguenti economie confluisco nel risultato di amministrazione (come avanzo vincolato se finanziate da entrate con vincolo di destinazione);- in corrispondenza di ciascun residuo eliminato in quanto non esigibile al 31/12/2013, sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato già indicato nelle slides precedenti;- si provvede al riaccertamento delle entrate e delle spese eliminate in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili al 31/12/2013, con imputazione all’esercizio 2014 o successivi, in cui l’obbligazione esigibile,- in entrata dell’esercizio 2014 è costituito il FPV per la copertura degli impegni già assunti negli esercizi 2013 e precedenti ma esigibili negli esercizi 2014 e successivi, di importo pari alla differenza tra residui passivi e residui attivi eliminati, se positiva;- il risultato di amministrazione deve essere rideterminato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui e deve essere accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità.Nel caso in cui l’importo dei residui attivi reimputati risulti superiore a quello dei residui passivi reimputati, non si dà luogo alla formazione del FPV in entrata. Le entrate riaccertate e reimputate agli esercizi successivi sono destinate alla copertura dell’eventuale disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato di amministrazione.La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione può essere effettuata per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI/2

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Modifica delle classificazione dei residuiIl riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio. Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori materiali o della revisione della classificazione del bilancio, un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.Se all’interno dello stesso titolo di bilancio:In tali casi, se la reimputazione avviene nell’ambito del medesimo titolo di bilancio o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato. Se la modifica in spesa modifica il titolo:richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell’amministrazione ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell’impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI/3

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Se la modifica in spesa modifica il titolo:La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.

In quale momento operare la revisione?In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’esercizio da cui decorre l’applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell’esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell’esercizio precedente.Conseguentemente, l’articolazione dei residui iniziali dell’esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all’articolazione dei residui finali dell’esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall’ente.

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI/4

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In conclusione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione del primo anno (es. 2014) di applicazione dei nuovi principi o in sede di variazione, il fondo pluriennale vincolato dovrà essere previsto:

- per effetto dell’applicazione del nuovo principio, con riferimento al triennio 2014/2016, in relazione alle spese che si prevede di impegnare nei diversi esercizi, ma che saranno esigibili negli esercizi successivi a quelli in cui l'impegno sarà assunto. Ciò comporta l’iscrizione del fondo nel bilancio 2014 solo tra le spese e nei bilanci degli esercizi successivi sia tra le entrate che tra le spese;

- per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, per adeguare i residui attivi e passivi dell'ente al nuovo principio della competenza finanziaria potenziato. Il fondo pluriennale vincolato èiscritto sia in entrata già a partire dall’esercizio 2014 (quale differenza, se positiva, tra i residui passivi e i residui attivi eliminati), sia in spesa (per la quota di residui passivi reimpegnati negli esercizi 2015 e successivi).

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Il fondo pluriennale vincolato: il 1’ scenario 1/2

DISTRIBUZIONE SUGLI ESERCIZI

2014/2015

ES. 2014 ES. 2015

RES ATTIVI CANCELLATI 20,00 entrate riaccertate 15,00 5,00

RES PASSIVI CANCELLATI 150,00 spese re-imputate 10,00 140,00

SALDO passivi – attivi 130,00 SALDO 5,00 - 135,00

FPV entrata 130,00 135,00

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2014

Residui passivi eliminati alla data del °gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi

1 150,00 

Residui attivi eliminati alla data del 1°gennaio 2014 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi

2 20,00 

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata  del bilancio  2014, pari a (3)=( 1 )‐( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0 3 130,00 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 1’ scenario 2/2

BILANCIO 2014

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2014

4 10,00 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2014

5 15,00 

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2014, pari a (6)=( 4 )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0

6 ‐

Eccedenza dei residui attivi riaccertatiaccantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) se positivo, altrimenti indicare 0

7

5,00 

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2015 (8) = (3) ‐(6)+(7) .

8 135,00 

BILANCIO 2015 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015

9                                    140,00 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015

10  5,00 

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata non utilizzata nel 2014, pari a (11)=( 9 )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0

11  135,00 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9) se positivo, altrimenti indicare 0

12

 

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2016 (13) = (8) ‐(11)+(12) 

13  ‐  

 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 2’ scenario 1/2

DISTRIBUZIONE SUGLI ESERCIZI

2014/2015ES. 2014 ES. 2015

RES ATTIVI CANCELLATI 20,00 Entrate ri-accertate 15,00 5,00

RES PASSIVI CANCELLATI 150,00 Spese re-impegnate 140,00 10,00

SALDO passivi – attivi 130,00 SALDO -

125,00 -

5,00

FPV entrata 130,00 5

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2014

Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi

1 150,00 

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2014 e successivi

2 20,00 

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata  del bilancio  2014, pari a (3)=( 1 )‐( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0 3 130,00 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 2’ scenario 2/2

BILANCIO 2014

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2014

4 140,00

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2014

5 15,00

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2014, pari a (6)=( 4

)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0

6 125,00

Eccedenza dei residui attivi riaccertatiaccantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(

5 )-(4) se positivo, altrimenti indicare 0

7

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2015  (8) = (3) ‐(6)+(7) .

8 5,00BILANCIO 2015 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015

9   10,00  

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015

10   5,00  

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata non utilizzata nel 2014, pari a (11)=( 9 )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0

11   5,00  

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9) se positivo, altrimenti indicare 0

12

  

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2016  (13) = (8) ‐(11)+(12) 

13   ‐  

 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 3’ scenario 1/2

DISTRIBUZIONE SUGLI ESERCIZI 2015/2016

ES. 2014 ES. 2015RES ATTIVI CANCELLATI 20,00 entrate riaccertate 5,00 15,00 RES PASSIVI CANCELLATI 150,00 spese reimpegnate 140,00 10,00

SALDO passivi – attivi 130,00 SALDO - 135,00 5,00

FPV entrata 130,00

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2014

Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi

1 150,00 

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2014 e successivi

2 20,00 

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata  del bilancio  2014, pari a (3)=( 1 )‐( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0 3 130,00 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 3’ scenario 2/2

BILANCIO 2014

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2014

4 140,00 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2014

5 5,00 

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2014, pari a (6)=( 4 )-(5) se positivo e comunque non superiore a (3)

6 130,00 

Eccedenza dei residui attivi riaccertatiaccantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) se positivo, altrimenti indicare 0

7

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2015 (8) = (3) ‐(6)+(7) .

8 ‐

Quota spese da finanziare con entrate proprie dell'Ente

5,00 

BILANCIO 2015 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015

9  10,00 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015

10  15,00 

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2015, pari a (11)=( 9 )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0

11  ‐  

Eccedenza dei residui attivi riaccertati LIBERAMENTE UTILIZZABILE DALL'ENTE

12 

5,00 

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2016 (13) = (8) ‐(11)+(12) 

13  ‐  

 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 4’ scenario 1/2

DISTRIBUZIONE SUGLI ESERCIZI 2014/2015

ES. 2014 ES. 2015

RES ATTIVI CANCELLATI 800,00 entrate riaccertate 650,00 150,00

RES PASSIVI CANCELLATI 500,00 spese reimpegnate 450,00 50,00

SALDO passivi - attivi - 300,00 SALDO 200,00 100,00

destinato a copertura disavanzo

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2014

Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi

1 500,00 

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2014 e successivi

2 800,00 

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata  del bilancio  2014, pari a (3)=( 1 )‐( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0 3 ‐

Disavanzo da finanziare300,00 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 4’ scenario 2/2

BILANCIO 2014

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2014

4 450,00 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2014

5 650,00 

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2014, pari a (6)=( 4 )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0

6 ‐

Eccedenza dei residui attivi riaccertatiaccantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) se positivo, altrimenti indicare 0

7

QUOTA DISAVANZO COPERTA DAL RIACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

200,00 

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 20158

BILANCIO 2015 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015

9   50,00  

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015

10   150,00  

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2015, pari a (11)=( 9 )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0

11   ‐  

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9) se positivo, altrimenti indicare 0

12

  

2° QUOTA DISAVANZO COPERTA DAL RIACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

     100,00  

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2016  (13) = (8) ‐(11)+(12) 

13   ‐  

 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 5’ scenario 1/2

DISTRIBUZIONE SUGLI ESERCIZI 2014/2015ES. 2014 ES. 2015

RES ATTIVI CANCELLATI 800,00 entrate

riaccertate 200,00 600,00

RES PASSIVI CANCELLATI 500,00 spese

reimpegnate 450,00 50,00

SALDO passivi – attivi-300,00 SALDO

-250,00 550,00 da finanziare

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2014

Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi

1 500,00 

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2014 e successivi

2 800,00 

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata  del bilancio  2014, pari a (3)=( 1 )‐( 2 ) se positivo, altrimenti indicare 0 3 ‐

Disavanzo da finanziare 300,00 

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Il fondo pluriennale vincolato: il 5’ scenario 2/2

BILANCIO 2014

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2014

4 450,00 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2014

5 200,00 

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2014, pari a (6)=( 4 )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0

6 ‐

Eccedenza dei residui attivi riaccertatiaccantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=( 5 )-(4) se positivo, altrimenti indicare 0

7

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 20158

QUOTA SPESE DA FINANZIARE CON RISORSE DELL'ENTE IN AGGIUNTA RISPETTO AL DISAVANZO

250,00 

BILANCIO 2015 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015

9   50,00  

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015

10   600,00  

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2015, pari a (11)=( 9 )-(10) se positivo, altrimenti indicare 0

11   ‐  

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10 )-(9) se positivo, altrimenti indicare 0

12

  

DISAVANZO COPERTO DAL RIACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

     300,00  

MAGGIORI ENTRATE LIBERAMENTE DESTINABILI DALL'ENTE 

     250,00  

Fondo pluriennale di entrata  dell'esercizio 2016  (13) = (8) ‐(11)+(12) 

13   ‐  

 

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Competenza finanziaria: I SERVIZI PER CONTO DI TERZI/1

Definizione. I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per

conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

L’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi”:- le operazioni “svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei

casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti;

- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L’ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento e all’incasso, e all’impegno e al pagamento, dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi;

- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalitàgiuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo.

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Competenza finanziaria: I SERVIZI PER CONTO DI TERZI/2

Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

• le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.

• le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalitàgiuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;

• i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;

• le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata”.

La contabilizzazione delle relative operazioniin deroga al principio generale della competenza finanziaria, le obbligazioni

giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A regime, il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito- dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno- maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che

recepisce gli esiti della ricognizione e dell’eventuale riaccertamento - al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, accantonati, vincolati e destinati.

La quota ACCANTONATA del risultato di amministrazione è costituita da:- l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione; - gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi, es. accantonamento facoltativo

nel corso dei diversi esercizi per indennità di fine mandato del Sindaco). Le quote accantonate dell’avanzo sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE/2

Costituiscono quota VINCOLATA del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;

- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)

La quota del risultato di amministrazione DESTINATA agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all’indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse.

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE/3

La quota LIBERA del risultato di amministrazione può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

per la copertura dei debiti fuori bilancio;per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 del

TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di investimento;per il finanziamento delle spese delle spese correnti a carattere non permanente;per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.

L’UTILIZZO DELL’AVANZO IN ESERCIZIO PROVVISORIOL’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.

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0,00(=)RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ...

0,00(-)FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00(-)FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

0,000,000,00(-)RESIDUI PASSIVI

0,000,000,00di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla

base della stima del dipartimento delle finanze

0,000,000,00(+)RESIDUI ATTIVI

0,00(=)FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

0,00(-)PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31

dicembre

0,00(=)SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

0,000,000,00(-)PAGAMENTI

0,000,000,00(+)RISCOSSIONI

0,00Fondo cassa al 1° gennaio

TOT.COMPETENZARESIDUI

GESTIONEPROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE /4

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0,00Totale parte destinata agli investimenti (D)Parte destinata agli investimenti

0,00Totale parte vincolata (C)

Altri vincoli

Fondo …….

0,00(A)RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ...

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

0,00Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Parte vincolata

0,00Totale parte accantonata (B)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/….

Parte accantonata

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE/5

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente cui si riferisce il bilancio annuale, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell’approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l’importo del disavanzo definitivamente accertato.

Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato.

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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO/2

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata o accantonata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, e i relativi allegati, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

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Nel corso dell’eventuale esercizio provvisorio, l’Ente gestisce provvisoriamente il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, con riferimento ai soli stanziamenti di competenza e non di cassa: per il 2014, il riferimento è l’esercizio 2014 del bilancio di previsione 2013/2015.

Nel corso dell’esercizio provvisorio si possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Per quanto riguarda gli investimenti, non è consentito il ricorso all’indebitamento e possono essere impegnate solo le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, ferma restando la necessità di garantire la copertura finanziaria della spesa con entrate giàaccertate.Sempre limitatamente ai lavori pubblici o interventi di somma urgenza, è possibile anche variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio.

L’ESERCIZIO PROVVISORIO

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L’ESERCIZIO PROVVISORIO/2

LE VARIAZIONI IN ESERCIZIO PROVVISORIOLe variazioni possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni esigibili nell’esercizio successivo.Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

L’UTILIZZO DELL’AVANZO IN ESERCIZIO PROVVISORIOCome già osservato nelle slides precedenti, l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.Dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione.

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L’ESERCIZIO PROVVISORIO/3

LE VARIAZIONI IN ESERCIZIO PROVVISORIOGli “storni” tra capitoli di competenza dirigenziale (quindi senza variazioni a macroaggregati di spesa o categorie di entrata) possono essere effettuati anche durante l’esercizio provvisorio, in quanto atti gestionali.

L’UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIOConsiderata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva già utilizzato.

LA COSTITUZIONE DEL FPV IN ESERCIZIO PROVVISORIOConsiderato che il riaccertamento costituisce un’attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario e ordinario dei residui, entro i termini previsti per l’approvazione dei rendiconto, anche in caso di esercizio provvisorio. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata con delibera di Giunta, sugli stanziamenti dell’ultimo bilancio di previsione approvato, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione.

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RIFLESSI SUL PATTO DI STABILITA’

• L’introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato collegato all’esigibilitàdella spesa, unitamente alla reintroduzione del bilancio di previsione di cassa, rendono assai piùevidente già in sede bilancio di previsione la compatibilità degli stanziamenti di spesa e di entrata in conto capitale con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno che, come noto, per la parte in conto capitale assume quale riferimento pagamenti e incassi

• Per quanto riguarda la rilevanza del FPV ai fini del patto di stabilità, si osserva che il FPV incide sul saldo solo per la parte CORRENTE.Le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono calcolate come segue:+ Accertamenti correnti validi per il patto di stabilità interno+ FPV di parte corrente previsto in entrata- FPV di parte corrente previsto in spesa= Accertamenti correnti adeguati all’utilizzo del FPV di parte corrente.

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE

La gestione del bilancio da parte del tesoriere

Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere sono:

• è un bilancio almeno triennale, predisposto nel rispetto del principio generale dell’annualità del bilancio;

• il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l’importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non èrichiesto l’invio dell’elenco dei residui. Nel corso dell’anno, anche all’avvio dell’esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l’allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;

• non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione “20-Fondi e Accantonamenti”;

• ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di cassa;

• è distinto in bilancio politico, bilancio tecnico (solo per le regioni), bilancio gestionale. Il tesoriere gestisce solo il bilancio politico, approvato dal Consiglio;

• è classificato in titoli e tipologie e in missioni, programmi e titoli.

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/2

Gli enti e gli organismi strumentali

Gli enti e gli organismi strumentali (sia quelli che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale, sia quelli che adottano solo la contabilitàeconomico patrimoniale), devono necessariamente dotarsi di un servizio di cassa, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, che non possono conciliarsi con l’esistenza di meri rapporti di conto corrente.

• organismi strumentali: articolazioni organizzative di un ente, anche a livello territoriale, prive di personalità giuridica, cui è stata formalmente attribuita autonomia contabile e di bilancio.

• enti strumentali: sono costituti dagli enti, pubblici e privati, escluse le società di capitali, controllate o partecipate da un ente territoriale (fondazioni e aziende speciali).

Per gli organismi strumentali e altri enti strumentali in contabilità finanziaria, per i quali è gestito il servizio di cassa, occorre precisare che la riforma contabile non comporta per la banca cassiera l’obbligo del controllo degli stanziamenti e della resa del conto del tesoriere, ossia la variazione del servizio di cassa in servizio di tesoreria.

L’estensione della rilevazione SIOPE a tutti gli organismi strumentali e agli enti strumentali saràattuato con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le modalità previste dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/3

I controlli del TesoriereIl tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, verifica il rispetto del doppio

vincolo giuridico:• dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in

c/competenza), o dell’ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);• dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.

funzione autorizzatoria al titolo 6 dell’entrata: riguarda l’operatività dell’ente e non incide sull’attività del tesoriere il quale resta comunque obbligato ad accettare la riscossione di ogni somma versata a favore dell’ente, anche senza la preventiva emissione dell’ordinativo d’incasso e anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sforamento sullo stanziamento di cassa.

Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l’istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all’esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

anticipazioni di tesoreria: in attuazione del principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed èassolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d’iniziativa senza attendere indicazioni dell’ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all’utilizzo ed al rientro dell’anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/4

Il tesoriere non effettua verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio, comprese le relative articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio.

L’importo degli impegni già assunti rileva per il tesoriere in caso di esercizio provvisorio.L’importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere in quanto, su tale quota dello

stanziamento, l’ente non può impegnare e pagare. Pertanto, la verifica del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza è effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l’importo del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso della gestione, l’importo del fondo pluriennale vincolato può essere modificato con provvedimento del responsabile finanziario o, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità dell’ente, dai dirigenti responsabili della spesa. Tali modifiche sono trasmesse tempestivamente (anche in modalità elettronica) dall’ente al tesoriere con comunicazione predisposta sulla base dello schema “variazione fondo plur vincolato”. Il tesoriere non è tenuto a verificare la competenza dell’organo che ha assunto la variazione.

Le variazioni del fondo pluriennale disposte dall’ente dopo la chiusura dell’esercizio ai sensi dell’articolo 7, comma 3, relative all’esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l’obbligo, per l’ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l’esercizio in corso utilizzando l’allegato alla deliberazione redatto in conformità all’apposito schema.

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/5

I codici di bilancio previsti nell’ordinativo riguardano:• per le entrate, il codice del titolo e della tipologia• per le spese, i codici della missione, del programma e del titolo.

I codici di bilancio sono indicati negli ordinativi di incasso e di pagamento distintamente rispetto ai codici della transazione elementare (che pure comprendono i codici di bilancio), secondo le modalità sopra indicate.

Non compete al Tesoriere individuare i codici di bilancio dalla transazione elementare o dalla codifica analitica (piano dei conti) riportata sugli ordinativi.

Per gli enti territoriali e i loro enti, non è previsto il titolo 6 della spesa, così come non èprevisto il titolo 8 delle entrate.

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/6

Il Tesoriere non deve accettate:• bilancio di previsione che non sia formalmente approvato dal Consiglio; • delibere di approvazione del bilancio di previsione che, con riferimento al primo esercizio

(corrispondente a quello in corso), non prevedono gli stanziamenti di cassa, sia per le entrate che per le spese;

• riaccertamenti parziali dei residui, salvo le eccezioni previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.1, quindi limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati non ricompresi fra quelli presunti riportati nel bilancio di previsione approvato per l’esercizio in corso.

Le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l’apposito schema che costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del bilancio. Il prospetto è compilato valorizzando la somma algebrica della variazione intervenuta; ciò in quanto il tesoriere traccia (nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa) l’aumento o la diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato.

Sono previsti specifici schemi per le variazioni di bilancio disposte nel corso dell’esercizio provvisorio (nei limitati casi in cui tali variazioni sono consentite: derivanti dal riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, quelle per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, che consentono l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione, quelle riguardanti le spese per il personale, quelle effettuate a seguito del preconsuntivo dell’esercizio precedente, per variare l’importo delle voci di cui “impegni già

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/7

Esercizio provvisorioIn caso di esercizio provvisorio (o gestione provvisoria) l’ente trasmette al tesoriere:• l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza

riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco è aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente;

• le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche:

a) gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31.12 dell’anno precedente;

b) l’importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31.12 dell’anno precedente.

A seguito del riaccertamento dei residui ordinario e/o straordinario, l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio.

Le variazioni effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; ciò ai soli fini della gestione in dodicesimi e senza rilevare ai fini della resa del conto del tesoriere.

Nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/8

Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio, i mandati di pagamento in c/competenza devono indicare se la spesa cui si riferiscono è esclusa dall’obbligo della gestione per dodicesimi.

Gli enti che adottano l’OIL, utilizzano il campo previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa dall’obbligo della gestione per dodicesimi (il flag “frazionabile” è valorizzato con “NO” per tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi comprese le spese a valere sulle somme già impegnate);

Gli enti che non adottano l’OIL utilizzano le procedure previste, prima della sperimentazione, per individuare le spese non soggette al controllo dei dodicesimi, anche con riferimento ai mandati emessi sulle spese “già impegnate”.

Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere facendo riferimento alla differenza tra gli stanziamenti di competenza e l’importo delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la capienza complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla base della differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l’importo del fondo pluriennale vincolato.

Il controllo è svolto dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilità:• dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti

sulle somme già impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall’importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui è effettuato il pagamento del mandato;

• della disponibilità per mandati non frazionati.

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/9

Gestione provvisoria In caso di gestione provvisoria, gli enti che adottano l’OIL, utilizzano il tag

“gestione_provvisoria” all’interno delle informazioni del beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria.

Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non è richiesto di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste dalla legge.

Durante la gestione provvisoria il controllo del tesoriere è effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del “di cui fondo pluriennale vincolato”.

In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa.

Riaccertamento dei residuiIl riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un’unica delibera della giunta che

provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora giàapprovato, per l’esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell’esercizio provvisorio).

Solo limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati prima dell’approvazione del rendiconto, sono possibili, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio.

Anche il riaccertamento straordinario è disposto con un’unica delibera di giunta ma, a differenza del riaccertamento ordinario, non sono ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale.

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I RAPPORTI CON IL TESORIERE/10

Il rendiconto

Il Rendiconto del Tesoriere – redatto sullo schema di cu all’allegato 8 – ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere.

A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l’obiettivo di evidenziare l’equilibrio della gestione di competenza.

La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato e l’utilizzo del risultato di amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione/pagamento:

Si rappresenta, inoltre, che l’eventuale conciliazione per totale generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni del “fondo pluriennale vincolato”, effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell’importo del “di cui giàimpegnato” e “del di cui fondo pluriennale vincolato”.

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GLI ALTRI PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI

Oltre al principio di competenza finanziaria potenziato, si segnalano i seguenti principi contabili generali (postulati) del sistema di bilancio (preventivo e di rendicontazione)

AnnualitàI documenti del sistema di bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione, che coincide con l’anno solare.

UnitàIl complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa disposizione normativa

UniversalitàIl sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente.

IntegritàNel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.

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Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilitàE’ necessario rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato economico dell'esercizio. Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

Significatività e rilevanzaPer essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di aiutare gli utilizzatori a valutare gli eventi passati, presenti o futuri; è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni assunte sulla base del sistema di bilancio.

FlessibilitàAll’interno del sistema del bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.

GLI ALTRI PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI/2

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CongruitàConsiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali

PrudenzaNei documenti preventivi, comporta l’iscrizione delle sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. In sede di rendicontazione, le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate, anche se non sono definitivamente realizzate.

CoerenzaOccorre assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione: tutte queste funzioni e documenti devono essere strumentale al perseguimento degli stessi obiettivi.

GLI ALTRI PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI/3

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Continuità e costanzaSi applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, di permettere il perdurare nel tempo dell’attività istituzionale dell’ente e, unitamente alla continuità nell’applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili.

Comparabilità e verificabilitàGli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti. L’eventuale cambiamento di criteri di valutazione deve rappresentare un’eccezione nel tempo, opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni. Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.

Neutralità o imparzialitàLa redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari. L’imparzialità contabile va intesa come l’applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti che compongono il sistema di bilancio.

GLI ALTRI PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI/4

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PubblicitàIl sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini edagli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Equilibrio di bilancioL’equilibrio di bilancio è inteso come pareggio finanziario (= pareggio complessivo tra entrate e spese, di competenza e di cassa), economico e patrimoniale.

Prevalenza della sostanza sulla formaLe operazioni ed i fatti accaduti durante l’esercizio devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e l’esposizione circa l’esposizione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

GLI ALTRI PRINCIPI CONTABILI UNIFORMI/5