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Area Sicurezza Prodotti Monografia n. 2 Formaldeide: le norme applicabili Marzo 2015

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Area Sicurezza Prodotti

Monografia n. 2

Formaldeide: le norme applicabili

Marzo 2015

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

Federchimica Federchimica, la Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta oltre 1.400 Imprese per un totale di circa 90.000 addetti; si articola in 17 Associazioni di settore e 41 Gruppi merceologici ed ha tra gli obiettivi primari il coordinamento e la tutela del ruolo dell’Industria Chimica operante in Italia e l’assistenza alle Imprese Associate.

Il Comitato Sicurezza Prodotti

All’interno della Direzione Centrale Tecnico Scientifica di Federchimica opera il Comitato Sicurezza Prodotti (d’ora in avanti “il Comitato”) che è costituito da 130 Managers di Imprese. L’attività del Comitato è quella di seguire la normativa relativa alla Sicurezza Prodotti nella sua criticità ed implementazione e di organizzare eventi informativi e formativi sulle specifiche tematiche. All’interno del Comitato sono stati quindi attivati 5 Gruppi di Lavoro, per seguire gli specifici argomenti di interesse, all’interno dei quali sono state costituite le rispettive Task Forces. La struttura attuale è la seguente: Gruppo di Lavoro Task Force

G.d.L. Armi Chimiche e Dual Use

G.d.L. Biocidi

G.d.L. Materiali a Contatto con Alimenti

G.d.L. GER (Global Emerging Regulation)

G.d.L. REACH e CLP T.F. CLP

T.F. GHS nel mondo

T.F. eSDS

T.F. Polimeri

T.F. Formaldeide

I Gruppi di Lavoro e le rispettive Task Forces si riuniscono per analizzare le normative e le loro implicazioni sull’Industria. Inoltre sono finalizzate alla preparazione di strumenti di supporto, quali documenti riassuntivi e Linee Guida, che aiutino le Imprese nell’implementazione e nell’adempimento degli obblighi previsti per legge.

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La Task Force Formaldeide Federchimica ringrazia per la professionalità e l’impegno dedicati dai Componenti della Task Force “Formaldeide” per la stesura della presente Monografia. Avvertenze Le informazioni contenute in questo documento non impegnano la responsabilità di Federchimica. La finalità del documento è quella di fornire una panoramica alle Imprese associate interessate sulla gestione della formaldeide in considerazione della nuova classificazione introdotta dal 6° ATP del Regolamento CLP. Il documento non è esauriente, e necessita di aggiornamenti in funzione dell’evoluzione normativa; non deve ritenersi sostitutivo di un servizio di consulenza professionale.

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INDICE

PREMESSA GLOSSARIO

Pag. 1

Pag. 2

1. INTRODUZIONE

1.1 Caratteristiche della Formaldeide

1.2 Processi di produzione

1.3 Classificazione ed etichettatura

1.4 Usi

Pag. 4 Pag. 5 Pag. 8 Pag. 10

2. PRODUZIONE/IMPIEGO 2.1 Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 2.1.1 Valore limite di esposizione professionale 2.2 Normativa Ambientale 2.2.1 Rifiuti 2.2.2 Emissioni in atmosfera 2.3 Rischi di Incidente rilevante (Seveso) 2.4 Armi chimiche

Pag. 15 Pag. 17 Pag. 17 Pag. 17 Pag. 19 Pag. 20 Pag. 23

3. AUTORIZZAZIONE/REGISTRAZIONE 3.1 Regolamento biocidi 3.1.1 Donatori di formaldeide 3.2 Regolamento 1906/2007 (cosiddetto REACH) 3.3 Cosmetica 3.4 VOC 3.5 Norme volontarie/ norme di settore

Pag. 24 Pag. 25 Pag. 28 Pag. 30 Pag. 32 Pag. 33

4. IMMISSIONE SUL MERCATO

4.1 Schede Dati di Sicurezza (SDS) anche per info stoccaggio e manipolazione

Pag. 34

5. TRASPORTO Pag. 35

6. ALLEGATI

Allegato 1: Metodi analitici

Pag. 40

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1

PREMESSA La formaldeide, aldeide dell’acido formico conosciuta anche come aldeide formica o metanale, è l’aldeide più semplice (formula chimica CH2=O). Il 6 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 167 il Regolamento (UE) n.605/2014 (6 ATP del CLP) del 5 giugno 2014 recante modifica del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP). Tale atto legislativo introduce, tra le altre, la modifica dell’attuale classificazione armonizzata della formaldeide come segue: 1) aggiunta della classe di pericolo di mutagenicità sulle cellule germinali

(categoria 2); 2) passaggio da categoria 2 a categoria 1B della classe di pericolo relativa alla

cancerogenesi. Le disposizioni relative alle nuove classificazioni introdotte dal 6 ATP si applicheranno obbligatoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 1 del Reg. (UE) 2015/491) e non più a partire dal 1°aprile 2015 (art. 3.3 del Reg. 605/2014) anche se le nuove classificazioni armonizzate possono essere volontariamente applicate anteriormente a tale data. Il posticipo della data di applicazione del 6° ATP si è resa necessaria in quanto il periodo transitorio fino all'applicazione del Regolamento (UE) n. 605/2014, significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico, è apparso insufficiente a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate, compresa la formaldeide. La formaldeide è una sostanza di base nella chimica organica e non solo viene ampiamente utilizzata dall’industria chimica, ma è presente in molti processi di degradazione di molecole sintetiche e naturali. Un cambiamento peggiorativo della sua classificazione non può che avere delle forti ripercussioni su tutta la filiera produttiva sia in termini di gestione del prodotto sia in termini commerciali. Per tale motivo si è convenuto di redigere il presente documento e pertanto di seguito, sono elencate, dopo una parte introduttiva sulle caratteristiche, sulla produzione e gli usi più diffusi, informazioni più prettamente connesse al suo utilizzo nonché le principali legislazioni applicabili evidenziando l’eventuale impatto che la recente riclassificazione ha sulle stesse.

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GLOSSARIO

SIGLA DESCRIZIONE

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Associazione americana degli Igienisti Industriali)

ADR: Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)

AIA: Autorizzazioni Integrata Ambientale

ATP: Adaptation to Technical Progress (Adeguamento al Progresso Tecnico)

AUA: Autorizzazione Unica Ambientale

CAS: Chemical Abstracts Service

C&L: Classification and Labelling (Classificazione ed Etichettatura)

CE: Comunità Europea

CEE: Comunità Economica Europea

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CMR: Cancerogeno o Mutageno o Tossico per il ciclo riproduttivo

CoRAP: Piano d'Azione a Rotazione a Livello Comunitario

COV: Composti Organici Volatili

CSA: Valutazione della Sicurezza Chimica

CSR: Relazione sulla Sicurezza Chimica

DF: Donatori di formaldeide

DMTU: Dimethylen-triurea

DOC: Composto Organico chimicamente Definito

ECHA: European Chemicals Agency (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ES: exposure scenario (Scenario espositivo)

EU: Unione Europea

HPLC: High Performance Liquid Chromatography (Cromatografia Liquida ad Alta Prestazione)

IARC: International Agency for Research on Cancer (Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro)

ISPRA: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

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GLOSSARIO (… segue)

SIGLA DESCRIZIONE

ISS: Istituto Superiore di Sanità

IUCLID 5: International Uniform Chemical Information Database - Banca dati internazionale per informazioni chimiche uniformi

MBM: N, N'-metilenbismorfolina

MDU: Metilen-diurea

MF: Melammina-Formaldeide

PF: Fenolo-Formaldeide

ppm: parti per milione

PT: Product Type (Tipi di Prodotto)

REACH: Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche)

RoC: Report on Carcinogens

RoI: Registro delle Intenzioni

SCCS: Scientific Committee on Consumer Safety (Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori)

SCOEL: Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (Comitato Scientifico per i Valori Limite di Esposizione Professionale)

SDS: Safety Data Sheet (scheda dati di sicurezza)

SM Stato Membro

STEL: Short-Serm Exposure Limit

SVHC: Substance of Very High Concern (Sostanza Estremamente Preoccupante)

THF Tetraidrofurano

TLV-C Threshold Limit Values – Ceiling

TMTU: Trimethylentetraurea

TWA: Time-Weighted Average

UF: Urea-Formaldeide

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1. INTRODUZIONE 1.1 Caratteristiche della formaldeide

La molecola è planare; l'atomo di carbonio ha ibridazione sp2 ed è al centro di un triangolo circa equilatero ai cui vertici si trovano i due atomi di idrogeno e quello di ossigeno. Gassosa a temperatura ambiente, si trova generalmente in due forme: come soluzione acquosa al 37% o come paraformaldeide in forma di 1,3,5-triossano, molecola ciclica formata dall'unione di tre molecole di formaldeide. La ciclizzazione è una reazione reversibile, la paraformaldeide può essere riconvertita in formaldeide. In soluzione acquosa, la formaldeide è in equilibrio con la sua forma idrata, il glicole metilenico (o "metandiolo", CH2(OH)2 CAS. 463-57-0 EINECS 207-339-5). Tale equilibrio a temperatura ambiente è quasi completamente spostato a destra (K > 1000); pertanto una "soluzione acquosa di formaldeide" è di fatto una soluzione acquosa di glicole metilenico.

Le sue soluzioni acquose sono incolori e posseggono un odore caratteristico. La formaldeide presenta il tipico comportamento chimico delle aldeidi, con la differenza di possedere una maggiore reattività. La formaldeide è un forte elettrofilo ed in quanto tale può dare reazione di sostituzione con i composti aromatici e di addizione agli alcheni. In presenza di basi, subisce la reazione di Cannizzaro trasformandosi in acido formico e metanolo. La reazione di Cannizzaro è un esempio di disproporzionamento (o dismutazione), ossia una reazione in cui parte di un composto subisce un'ossidazione mentre un'altra parte subisce una riduzione. La formaldeide in soluzione acquosa reagisce facilmente con l'ossigeno dell'aria, che la ossida ad acido formico. Nella Tab.1 sono riportati i dati chimico-fisici relativi alla sostanza.

Tab. 1 - Dati chimico fisici

Caratteristiche generali Formula bruta o molecolare CH2O Massa molecolare (u) 30,03 Aspetto gas incolore Numero CAS [50-00-0] PubChem 712

Proprietà chimico-fisiche Densità (g/cm3, in c.s.) 1,13 (a −19 °C) Temperatura di fusione −116,9 °C (156,2 K) Temperatura di ebollizione −19,0 °C (254,1 K)

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Tab. 1 - Dati chimico fisici … (segue)

Proprietà termochimiche ΔfH

0 (kJ·mol−1) −108,6 ΔfG

0 (kJ·mol−1) −102,5 S0

m(J·K−1mol−1) 218,8 C0

p,m(J·K−1mol−1) 35,4

La formaldeide pura è un gas incolore, solubilissimo nell'acqua, di odore molto pungente e irritante, che a − 20° si liquefà e a − 92° si solidifica. La formaldeide pura, liquefatta, è poco stabile e per polimerizzazione si trasforma in una massa solida bianca. Dai vapori di formaldeide si ottiene facilmente un prodotto di polimerizzazione assai bene definito, corrispondente alla formula (CH2O)3 che vien chiamato triossimetilene, o anche a-triossimetilene; si presenta come una massa bianca, cristallina, fusibile a 63°, sublimabile, la quale a temperatura più alta si trasforma di nuovo in vapore di formaldeide; non ha più proprietà riducenti e non presenta le reazioni del gruppo aldeidico. 1.2 Processi di produzione

La formaldeide viene fabbricata industrialmente per ossidazione di vapori di alcool metilico con aria su catalizzatore (rame, argento o ossido di ferro/molibdeno) a temperatura elevata. Questa reazione porta alla formazione di una miscela di gas contenete formaldeide gassosa, la quale viene assorbita in acqua in opportune colonne di lavaggio. La concentrazione della formaldeide in questa soluzione acquosa dipende dalla quantità di acqua utilizzata per l’assorbimento del gas. Piccole quantità si producono per riduzione dell'ossido di carbonio o dell'anidride carbonica mediante l'idrogeno in presenza di platino o di palladio. A temperatura piuttosto bassa la reazione procede nel senso della formazione dell'aldeide; a temperatura alta in senso contrario. La formaldeide viene anche generata in diversi processi di degradazione di molecole organiche naturali, come i polisaccaridi, ed è presente in molti cibi, in parte come impurità in processi di trattamento e conservazione, ma soprattutto perchè presente come intermedio metabolico in diversi organismi. La formaldeide può essere presente naturalmente negli alimenti fino ai livelli di 300 a 400 mg/kg, tra cui frutta e verdura (ad esempio pera, mela), carne, pesce (ad esempio anatra Bombay, merluzzo), crostacei e funghi secchi, ecc. Di seguito (Tab. da 2 a 6) sono riportati alcuni esempi di alimenti che contengono naturalmente formaldeide.

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Tab. 2 - Frutta e Vegetali contenenti formaldeide

Tipo di alimento Livello (mg/kg) Mela 6.3 – 22.3 Albicocca 9.5 Banana 16.3 Barbabietola rossa 35 Bulbi di ortaggi (es. cipolla) 11.0

Cavolo 5.3 Carota 6.7 – 10 Cavolfiore 26.9 Cetriolo 2.3 – 3.7

Uva 22.4 Cipolla verde 13.3 – 26.3 Cavolo rapa 31 Pera 38.7 – 60 Prugna 11.2 Patata 19.5 Spinaci 3.3 – 7.3 Pomodoro 5.7 – 13.3 Anguria 9.2 Ravanello bianco 3.7 – 4.4

Fungo Shiitake (essiccato) 100 – 406 Fungo Shiitake (crudo) 6 – 54.4

Tab. 3 - Carne e prodotti a base di carne contenenti formaldeide

Tipo di alimento Livello (mg/kg) Manzo 4.6 Maiale 5.8 – 20 Pecora 8 Pollame 2.5 – 5.7 Prodotti lavorati a base di carne (tra cui salsicce e prosciutto)

< 20.7

Patè di fegato < 11.9

Tab. 4 - Latticini contenenti formaldeide

Tipo di alimento Livello (mg/kg) Latte di capra 1 Latte di mucca < 3.3 Formaggio < 3.3

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Tab. 5 – Pesce contenente formaldeide

Tipo di alimento Livello (mg/kg) Merluzzo 4.6 – 34 Gamberetti (crudi) 1 – 2.4 Calamaro 1.8 Pesce palla 6.8 Crostacei 1 – 98

Anatra Bombay < 140

Tab. 6 – Altri alimenti contenenti formaldeide

Tipo di alimento Livello (mg/kg) Bevanda alcolica 0.02 – 3.8 Bevanda analcolica 8.7 Caffè espresso 3.4 – 4.5 Caffè solubile 10 – 16 Sciroppo <1 – 1.54

Piccole quantità di aldeide formica si trovano altresì fra i prodotti della combustione incompleta di molte sostanze organiche e perciò anche nel fumo, nella fuliggine, come pure nelle carni affumicate; l'azione germicida dell'affumicamento sarebbe dovuta, per lo meno in parte, alla formaldeide contenuta nel fumo. Tracce di formaldeide si trovano anche nell'aria atmosferica. Dal fumo delle sigarette si sprigiona pure una grande quantità di formaldeide (circa 1,5 milligrammi per sigaretta). In un locale di dimensioni medie, in seguito al fumo di sei sigarette in un locale di 50 m3, con ricambio d'aria completo ogni ora, la concentrazione di formaldeide supera nell'arco di 15 minuti il valore di 125 microgrammi per metro cubo oppure 0.1 ppm. La formaldeide è commercializzata in soluzione acquosa con una concentrazione variabile dal 30 al 60 % in peso, nota con il nome di formalina, che di solito è stabilizzata con alcool metilico in quantità non superiori al 3%. Non è presente sul mercato nella forma pura poiché non è stabile in questa forma. E’ possibile trovarla in commercio anche allo stato solido come Paraformaldeide, prodotto di polimerizzazione della formaldeide stessa. Negli impianti moderni la soluzione acquosa di formaldeide (formalina) è prodotta alla concentrazione dal 30 al 60 % in peso con un residuo di metanolo dallo 0,5 al 3 %. La stabilità allo stoccaggio delle soluzioni di formaldeide dipende dalla concentrazione e dalla temperatura: maggiore è la concentrazione, maggiore deve essere la temperatura di conservazione per evitare la separazione di materiale solido (paraformaldeide).

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Per mitigare questo fenomeno la formaldeide in soluzione può essere “stabilizzata” con l’aggiunta di alcool metilico o altri stabilizzanti organici La formaldeide presenta diverse caratteristiche che la rendono interessante industrialmente. Grazie alla sua capacità di inattivare i microrganismi per mezzo dell’alchilazione dei gruppi amminici e sulfidrilici delle proteine e degli atomi di azoto dell’anello delle basi puriniche, trova ad esempio molti impieghi legati alla sua azione preservante e biocida (antimuffa, etc.). Il suo principale utilizzo tuttavia è nella produzione di polimeri, in particolare resine Urea-Formaldeide (UF); Melammina-Formaldeide (MF) e Fenolo-Formaldeide (PF). E’ inoltre impiegata come intermedio nella sintesi di derivati acetilenici, pentaeritrolo, esametilentetraamina, 4,4' metilendifenil diisocianato, trimetilolpropano e per agenti chelanti. L’Unione Europea è il secondo maggiore produttore di Formaldeide dopo l’Asia (con la Cina quale principale produttore) con oltre 7 milioni di tonnellate annue fabbricate che rappresentano circa il 17% della produzione mondiale. Tra i vari Stati Membri dell’UE, l’Italia si colloca al secondo posto come produttore di formaldeide, preceduta dalla Germania e seguita da Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. 1.3 Classificazione ed etichettatura La formaldeide è immessa sul mercato come sostanza e in quanto tale:

dal 1° dicembre 2010 e fino al 1° giugno 2015 è classificata in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del Regolamento CLP1;

dal 1° dicembre 2010 la sostanza è etichettata e imballata in conformità del CLP (art. 61, par. 3);

Le soluzioni acquose di formaldeide sono ricomprese nella voce “Formaldeide %” della Tabella 3.1 dell’Allegato VI del CLP. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono classificare la formaldeide in quanto tale e in soluzione acquosa come da classificazione riportata in Allegato VI del CLP ed eventualmente, in base ai dati a disposizione, effettuare un’autoclassificazione per gli endpoint non armonizzati (art.4.3 del CLP). Il CLP prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1° dicembre 2010, i Produttori e gli Importatori di sostanze (soggette a REACH o classificate come pericolose in base ai criteri CLP) immesse sul mercato, in quanto tali o contenute in miscele sopra i limiti specificati nella 99/45/CE o nel Regolamento CLP - entro 30 giorni dalla data di immissione sul mercato - ottemperino all’obbligo di notifica della classificazione ed etichettatura CLP all'inventario C&L detenuto dall'ECHA (art.

1 Si evidenzia che dal 1° giugno 2015 la formaldeide è classificata ed etichettata solo in conformità del

Regolamento CLP.

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39 a 42). La formaldeide essendo classificata come pericolosa è quindi soggetta a tale obbligo. Tuttavia la notifica non va effettuata se la formaldeide è già stata registrata in forza del regolamento REACH e se il fascicolo di registrazione comprende la classificazione ed etichettatura ai sensi del regolamento CLP (sezione 2.1 di IUCLID 5). Ciò è dovuto al fatto che il fascicolo di registrazione già contiene le informazioni necessarie per le sostanze da notificare all'inventario della classificazione e delle etichettature. (art. 40 par.1). Con l’entrata in vigore della nuova classificazione della formaldeide prevista per il 1° gennaio 2016:

i notificanti hanno l’obbligo di aggiornare le informazioni fornite con la notifica (art. 40, par.2) a meno che non sia stato aggiornato il corrispondente dossier di registrazione;

i fornitori hanno l’obbligo di aggiornare l’etichetta e la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

Di seguito, nella Tab.7, è riportata la classificazione ed etichettatura della formaldeide così come previsto dal 6 ATP:

Tab. 7 - Classificazione ed Etichettatura della formaldeide previste dal 6° ATP del CLP

Numero della

sostanza

Numero CAS

Classificazione Etichettatura Limiti di concentrazione specifici, fattori

M

Categoria di pericolo

Codici indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di

avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

605-001-00-5

50-00-0 Carc. 1B H350

GHS08 GHS06 GHS05

Dgr

H350 Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % Skin Sens. 1; H317 C ≥ 0,2 %

Muta. 2 H341 H341

Acute Tox. 3*

H301 H301

Acute Tox. 3*

H311 H311

Acute Tox. 3*

H331 H331

Skin Corr. 1B

H314 H314

Skin Sens. 1

H317 H317

Nei molti studi epidemiologici analizzati, l’associazione tra esposizione professionale e tumore non è mai stata definita in maniera netta, ma nel 2004 IARC modifica la sua posizione e conclude che: “Overall, the Working Group concluded that the results of the study of industrial workers in the USA, supported by the largely positive findings from other studies, provided sufficient epidemiological evidence that formaldehyde causes nasopharyngeal cancer in humans.”

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Nel 2005 la Francia propone una revisione della classificazione a livello Europeo che dopo molte discussioni arriva con un voto a maggioranza a proporre la classificazione come Carc. 1B H350. Sulla posizione IARC e del 12° Report on Carcinogens (RoC) americano da sempre sono stati posti molti interrogativi. La riclassificazione si basa su uno studio epidemiologico americano dove su 10 impianti analizzati, solo l’impianto di Wallingford, Connecticut, ha mostrato un significativo incremento del tumore nasofaringeo nella popolazione esposta, mentre negli altri 9 si è visto un valore inferiore a quello di riferimento. Gli studi su animali mostrano in presenza di forti concentrazioni somministrate, effetti sulla mucosa nasale che passano da infiammazione a proliferazione cellulare con insorgenza di tumori epiteliali. Ma tutto questo non supporta pienamente quanto poi tradotto nella classificazione Europea. 1.4 Usi Data la sua estrema versatilità, la formaldeide è utilizzata a livello industriale per tutta una serie di applicazioni. Di seguito sono riportati i principali settori merceologici in cui è impiegata la formaldeide:

Nel settore degli abrasivi è impiegata come materia prima per realizzare resine fenolo-formaldeide, collante utilizzato nella produzione delle mole abrasive. In particolare, vengono impiegati due tipi di resine Fenolo-Formaldeide: solide, in polvere, e liquide. Nelle resine solide non è presente la formaldeide libera mentre le resine liquide contengono una percentuale di formaldeide compresa tra il lo 0,1 e 1,0 %. In una formulazione classica delle mole abrasive il contenuto delle resine è così suddiviso: Resina solida: 9%, Resina liquida 3%.

Nell’ industria cosmetica la formaldeide è utilizzata quale conservante in materie prime. Le quantità sono state di kg 36340 nell'anno 2012 e kg 30680 nell'anno 2013 come formaldeide (sol. 24%) e kg 6000 nell'anno 2012 e kg 14060 nell'anno 2013 come cessori di formaldeide (DMDM Idantoina sol. 55%). E’ usata anche nei prodotti cosmetici per indurire le unghie.

Nel settore del cuoio per la produzione di polimeri e/o ausiliari viene impiegata formaldeide o donatori di formaldeide nei seguenti contesti:

1. Polimeri poliuretanici in dispersione acquosa.

La sostanza viene impiegata come materia prima per la sintesi di poliuretani e partecipa al processo di polimerizzazione quando viene utilizzata la tecnica urea-formaldeide. Il prodotto finito, che contiene formaldeide nell’ordine di qualche punto percentuale, è una dispersione acquosa che entra nel settore della rifinizione del cuoio.

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2. Polimeri acrilici in emulsione acquosa.

La formaldeide è presente nelle resine acriliche autoreticolanti che contengono N-Metilolacrilammide, sia tal quale che come donatore di formaldeide in quanto rilasciano formaldeide in fase di applicazione del prodotto finito ad alte temperature. Inoltre alcuni polimeri acrilici possono rilasciare formaldeide, anche nell’ordine di qualche centinaio di ppm, per l’impiego di alcuni catalizzatori riducenti che generano formaldeide come sottoprodotto della reazione di polimerizzazione radicalica. I quantitativi rilasciati in fase di applicazione dipendono fortemente dalle condizioni operative del processo di rifinizione.

3. Biocidi

Per prevenire l’attacco batterico ai prodotti ausiliari impiegati nel settore cuoio vengono utilizzati biocidi donatori di formaldeide. La formaldeide generata viene rilasciata gradualmente e si posiziona nello spazio di testa dei contenitori chiusi. I quantitativi in gioco sono nell’ordine di qualche centinaio di ppm di formaldeide totale presente nei prodotti ausiliari per la rifinizione del cuoio. Per quanto riguarda la fase di applicazione ed i manufatti finali, i quantitativi coinvolti dipendono fortemente dalle quantità utilizzate e dalle condizioni operative del processo di rifinizione.

4. Reticolante per soluzioni di caseine

L’impiego nel settore conciario di soluzioni di caseine è tradizionalmente associato all’utilizzo di formaldeide come agente reticolante. Anche se attualmente sono disponibili tecniche diverse di reticolazione, non si esclude che tale prassi sia ancora in uso da parte delle concerie.

5. Tannini

Nel settore conciario può essere impiegata formaldeide nei tannini utilizzati come riconcianti nelle fasi ad umido del trattamento del cuoio.

Nel settore dei fertilizzanti la formaldeide è impiegata per la produzione di condensati di urea in miscele del tipo: metilen-diurea (MDU), Dimethylen-triurea (DMTU), Trimethylentetraurea (TMTU). Questi tipi di concimi sono caratterizzati da un lento rilascio di azoto. La produzione nazionale è di circa 30-35.000 tonnellate di solidi granulari e 5.000 tonnellate di prodotto liquido di cui: 3.300 tonnellate di granulari solidi e 500 tonnellate di prodotto liquido, sono vendute sul mercato nazionale.

Nel settore farmaceutico la formaldeide è impiegata nella produzione di taluni farmaci (es. anticoagulanti e antivirali). In questi casi essa risulta essere un reattivo di processo che entra nella “costruzione” della molecola finale attraverso una reazione tipo di Mannich.

Nel settore pitture e vernici, adesivi e inchiostri i biocidi donatori di formaldeide sono ampiamente utilizzati come preservanti in prodotti a base

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acqua. I donatori di formaldeide agiscono con diverse cinetiche. Alcuni rilasciano formaldeide non appena entrati in contatto con l’acqua, altri la rilasciano più lentamente in base all’ambiente in cui vengono inseriti. Il rilascio di formaldeide è una questione di equilibrio chimico dal momento in cui la sua rimozione porta la reazione verso un ulteriore rilascio della sostanza. I donatori di formaldeide sono utilizzati, ad esempio, nelle vernici all’acqua nelle quali la formaldeide viene rilasciata nello spazio di testa delle latte chiuse (l’aria presente all’interno della latta).

Nel settore tessile la formaldeide trova applicazione nella produzione di resine UF e MF impiegate per prevenire la perdita di colore durante il lavaggio degli indumenti e talvolta come fissativo antipiega e antimacchia. La formaldeide è anche impiegato nella sintesi del 1,4-butandiolo, o BDO che è un intermedio nella sintesi di tetraidrofurano (THF) utilizzato per la produzione di fibre spandex (elastomeri a base di poliuretani) per elasticizzare i tessuti.

Sempre in questo settore, la formaldeide è impiegata per produrre le resine con diciandiammide, utilizzate come fissatori di coloranti diretti e reattivi per il cotone (ora in gran parte sostituite da poliammine cationiche, ma ancora usate). Altre sostanze con aldeide formica come reagente sono i tannini sintetici (fissatori di coloranti per poliammidi e ugualizzanti) e i naftalensolfonati (ugualizzanti e disperdenti).

Nel settore legno-mobile la formaldeide trova largo impiego nel settore della produzione di pannelli: di legno massiccio (lamellari, listellari), di particelle (truciolari) e di fibre (MDF) largamente impiegati nella produzione di mobili e con svariati utilizzi anche in ambito edilizio. Gli elementi legnosi vengono infatti incollati mediante pressatura a caldo per mezzo di resine Urea-Formaldeide, Melamina-Formaldeide, Melamina-Urea-Formaldeide o Fenolo-Formaldeide. Anche nella produzione di pannelli di legno compensato resine a base formaldeide vengono utilizzate nell’incollaggio degli sfogliati di legno. Le medesime resine sono anche utilizzate nella nobilitazione dei pannelli con piallacci di legno.

Carte e laminati utilizzati per la finitura di pannelli sono normalmente impregnati con resine a base di formaldeide (ureiche, melamminiche e fenoliche).

La formaldeide è un ingrediente utilizzato anche per la preparazione di vernici ureiche che, sebbene oramai praticamente sostituite da altri prodotti, trovano applicazione nella finitura dei mobili.

Nel settore degli oli lubrificanti, e più in particolare dei lubrorefrigeranti, vengono utilizzati biocidi donatori di formaldeide con la finalità di evitare, durante la lavorazione dei metalli, il proliferare di batteri potenzialmente pericolosi sia per la salute degli operatori, sia per il prodotto stesso; le quantità di donatori di formaldeide utilizzate in Italia sono nell'ordine delle 200 tonnellate l'anno.

Va sottolineato che, anche quando il contenuto di formaldeide nel biocida risulti essere superiore ai limiti di legge, questa viene rilasciata

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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gradualmente in soluzione acquosa durante un determinato periodo di tempo; questo fa sì che, come dimostrato dagli studi effettuati dalla DGUV tedesca (corrispondente all‘INAIL), il contenuto di formaldeide nell'aria nei locali dove vengono utilizzate queste sostanze donatrici di formaldeide si attesti sempre ben al di sotto dei valori soglia previsti dalla legge.

Si evidenzia infine che i possibili prodotti alternativi alla formaldeide sono tutti caratterizzati da un'efficacia notevolmente minore a fronte di un costo maggiore.

Nel settore dei prodotti chimici per il trattamento delle acque industriali, la formaldeide viene usata, tipicamente in miscela con altri attivi, quale biocida e come intermedio di sintesi per la produzione di polimeri disperdenti.

Nel settore della salute degli animali la formaldeide è utilizzata al 24% per i bagni podali negli allevamenti delle bovine da latte.

In ambito zootecnico la formaldeide è utilizzata per la sanificazione delle vasche nell’allevamento ittico. Sempre in quest’ambito, la formaldeide è utilizzata come biocida per evitare la formazione di parassiti e muffe negli incubatoi delle uova di pesce (nella troticoltura, ad esempio).

Nel settore dell’edilizia, e nello specifico degli additivi per calcestruzzo e malte, la formaldeide viene utilizzata in due modalità e per due scopi distinti:

Produzione di polimeri superfluidificanti, da annoverarsi tra i componenti base degli additivi per calcestruzzo e malte;

Conservazione degli additivi che, essendo a base acquosa e di natura organica, si dimostrano particolarmente suscettibili ad attacco da parte di batteri , funghi, lieviti e muffe.

Nel caso 1) essa costituisce componente fondamentale con reale funzione di reagente chimico che, attraverso una reazione di policondensazione, porta all’unione dei diversi monomeri (mediante dei ponti –CH2-) contenenti generalmente un gruppo aromatico. I quantitativi di formaldeide in soluzione acquosa (concentrazione 24% o 37%) oppure nella sua forma solida (paraformaldeide) usati in formula sono significativi (dall’ 1% al 5% come pura, a seconda delle dimensioni dei monomeri e del peso molecolare dei polimeri ottenuti). I polimeri che impiegano formaldeide nella reazione di condensazione sono il sale sodico e calcico del β-naftalen solfonato condensato con formaldeide, il sale sodico della melammina solfonata condensata con formaldeide e la famiglia del sale sodico dei poliariesteri condensati con formaldeide. In Europa, per il 2014, è prevista una produzione totale del polimero più importante, ovvero il β-naftalen solfonato condensato con formaldeide, (per gli altri possiamo considerare i volumi trascurabili) pari a circa 65.000 tons calcolate come forma solida. Queste quantità, considerando che il prodotto viene utilizzato prevalentemente liquido alla concentrazione di ca. il 40% nel settore degli additivi, corrisponde a circa 165.000 tons. La formaldeide utilizzata come pura si aggira intorno a 6.500 tons che equivalgono a circa 27.000 tons in soluzione al 24%. In accordo con quanto descritto, la formaldeide è quindi inevitabilmente

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presente nei prodotti finali come residuo della sintesi ed il suo quantitativo si aggira, a seconda della tipologia di processo e del polimero, all’interno dell’intervallo 300-800 ppm. Questi valori, corrispondendo ad una percentuale inferiore al limite oltre il quale scatta l’obbligo di indicazione dell’effetto sensibilizzante, permettono di non etichettare il prodotto finale. Qualora in relazione anche a certificazioni volontarie (LEED – Green Building) fosse necessario produrre dei polimeri definiti “formaldehyde free” (esenti da formaldeide) si rende necessario un trattamento chimico aggiuntivo: la formaldeide residua viene ossidata chimicamente ed il suo tenore può scendere a livelli molto bassi (<10 ppm) o addirittura non rilevabili. Un esempio di questo tipo è costituito dall’utilizzo di polimero β – naftalensolfonato esente da formaldeide per la produzione di lastre in gesso.

Nel caso 2) si è in presenza di un’aggiunta deliberata di un agente conservante-preservante (biocida) atto a contenere la degradazione a cui tendenzialmente vanno incontro gli additivi per calcestruzzo e malte; siamo difatti in presenza di soluzioni acquose di sostanze organiche che, soprattutto nel periodo estivo, possono essere aggredite da microorganismi di diversa specie. E’ quindi operazione comune l’introduzione di alcuni prodotti tra i cui principi attivi quello più diffuso, in ragione del suo costo limitato e della sua efficacia, è un donatore di formaldeide; il rilascio della formaldeide può essere più o meno veloce nel tempo dando al biocida caratteristiche di sanitizzante o di conservante vero e proprio. Tali donatori di formaldeide possono essere utilizzati da soli o molto spesso in combinazione con altri principi attivi, che congiuntamente danno al biocida un’efficacia definita ad ampio spettro. Anche in questo caso se si desiderasse produrre materiali esenti da formaldeide sarebbe necessario impiegare biocidi non contenenti donatori di formaldeide, bensì molecole specifiche “formaldehyde free”.

Il mercato degli additivi (liquidi) in Italia, nel 2013, si è aggirato intorno a 95.000 tonnellate (concentrazione di attivo che va dal 15 al 30%) e rappresenta il secondo mercato europeo dopo la Germania; la quantità totale prodotta e consumata in Europa, sempre nel 2013, è stata pari a 350.000 tonnellate. Considerando che tali additivi contengono almeno lo 0,15% di biocida per la loro conservazione e la maggior parte dei biocidi contiene un donatore di formaldeide (con contenuto di donatore del 35% - 40%) è ragionevole pensare che possano essere consumate in Europa circa 550 tonnellate di biocida e dalle 200 alle 250 tonnellate di donatore di formaldeide.

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2. PRODUZIONE E IMPIEGO

2.1 Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Con il cambio di classificazione della Formaldeide, che da essere considerata “sospetto cancerogeno Cat.2” è ora classificata “cancerogeno Cat.1b”, anche gli obblighi del Datore di lavoro in ambito Salute e Sicurezza sono aumentati, sovraccaricando molto gli aspetti organizzativi e burocratici dovuti all’utilizzo della sostanza stessa. Infatti, facendo riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nello specifico al Titolo IX “Sostanze pericolose”, oltre ad applicare il Capo I “Protezione da Agenti Chimici”, è necessario rispettare anche gli obblighi del capo II “Protezione da Agenti cancerogeni e Mutageni”. Ciò comporta maggiori adempimenti, che, coinvolgono un numero molto esteso di Imprese, anche quelle che normalmente non sono abituate a trattare sostanze/miscele classificate in questo modo. In particolare, vengono indicati di seguito, tra gli altri, gli obblighi di maggiore impatto che si aggiungono al Datore di Lavoro e che devono essere attuati indipendentemente dalla definizione di un eventuale Valore Limite di Esposizione Professionale (nell’attuale assetto legislativo nazionale2):

Ricorso a un sistema chiuso nel caso in cui non sia possibile la sostituzione della sostanza stessa (art. 235).

Integrazione del Documento di Valutazione del Rischio con i seguenti dati (Art. 236):

i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuali utilizzati;

le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

Aggiornamento, come minimo, ogni 3 anni della Valutazione del Rischio (Art. 236).

Limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguarti segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali “vietato fumare”, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione.

Provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente

2 Infatti, in altri Paesi dell’Unione Europea, laddove è stato stabilito un Valore Limite di Esposizione

Professionale, è sufficiente che il Datore di Lavoro dimostri che l’esposizione dei propri lavoratori è al di

sotto dello stesso per non applicare gli obblighi relativi all’esposizione a sostanze/miscele cancerogene

e/o mutagene.

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le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente.

Disporre che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili.

In caso di esposizione non prevedibile, comunicare senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Iscrivere i lavoratori, per i quali dalla valutazione del rischio è stato evidenziato un rischio per la salute3 (Art. 243), in un registro nel quale è riportato, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno, o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Inoltre, in caso di redazione del registro:

consegnare copia del registro all’ISPESL (ora INAIL) e all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

consegnare, a richiesta, all’ISS copia del registro;

in caso di cessazione dell’attività dell’azienda, consegnare copia del registro all’organo di vigilanza competente per territorio;

in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, chiedere all’ISPESL (ora INAIL) copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso;

in caso di cessazione del rapporto di lavoro, inviare all’ISPESL (ora INAIL), per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e consegnare copia al lavoratore stesso

3 Per individuare i lavoratori “esposti” ci si può avvalere delle definizioni riportate nelle Linee Guida del Coordinamento

Tecnico delle Regioni (agg. 2002 – http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/642/869/linee_guida_cancerogeni_mutageni.pdf):

Lavoratori POTENZIALMENTE esposti: il valore di esposizione risulta superiore a quello della popolazione generale solo per eventi imprevedibili e non sistematici;

Lavoratori ESPOSTI: il valore di esposizione potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale. Si ricorda che il registro (i cui modelli e modalità di tenuta sono determinati dal DM 155/2007) deve essere istituito solamente se, verificata la presenza di lavoratori esposti, vi è rischio per la salute derivante da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e quindi se viene attuata la relativa sorveglianza sanitaria. Viceversa, se nel Documento di Valutazione dei Rischi viene dimostrato che non c’è rischio per la salute derivante da esposizione, non si può e non si deve fare la sorveglianza sanitaria e, quindi, non si deve istituire il registro.

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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2.1.1 Valore limite di esposizione professionale Allo stato attuale per la formaldeide non è presente un Valore Limite di esposizione in allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. A livello europeo lo SCOEL ne sta discutendo: nella Raccomandazione in preparazione sono stati fissati un TWA-8h di 0.2 ppm o 0,2 mg/m3 e un limite di esposizione a breve termine- 15 min (STEL) di 0,4 ppm o 0,5 mg/m3. E’ importante sottolineare che negli studi pubblicati sulla Raccomandazione dello SCOEL è evidenziato che sotto i 2 ppm di esposizione alla formaldeide non si attiva un aumento della proliferazione cellulare dell'epitelio respiratorio. In ogni modo, vista la mancanza di un valore limite pubblicato a livello nazionale o europeo, ai sensi dell. Art. 44(e) del contratto chimico dei chimici, le Imprese chimiche hanno comunque l’obbligo di adottare il Valore limite per la formaldeide fissato dall’Associazione americana degli Igienisti Industriali – ACGIH che è di 0,37 mg/m3 (0,30 ppm) come TLV-Ceiling. 2.2 Normativa Ambientale 2.2.1 Rifiuti I cambiamenti nella classificazione della Formaldeide definiti dal Regolamento (UE) 605/2014 (6 ATP) possono influire sulla classificazione dei rifiuti che contengono tale sostanza. Si ricorda che gli attuali riferimenti per la classificazione dei rifiuti sono la Decisione 2000/532/CE ed il D.Lgs. 152/2006 (Allegati e I D alla Parte IV), che ha ripreso in Italia i contenuti di tale Decisione europea. La Decisione fa ancora riferimento alla classificazione di sostanze e miscele di cui alle Direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CE e prevede che ai rifiuti vengano attribuite le caratteristiche di pericolo da H1 a H15, nel caso in cui nel rifiuto sia contenuta una quantità di sostanze pericolose al di sopra di determinate concentrazioni o nel caso il rifiuto detenga determinate caratteristiche chimico-fisiche (ad esempio, punto di infiammabilità < 21°C). Nel caso della caratteristica di pericolo H7 (Cancerogeno), il rifiuto si considera pericoloso se nello stesso si rileva la presenza (percentuale sul peso) di: - una sostanza ritenuta cancerogena di categoria 1 o 2 ≥ 0,1%, oppure - una sostanza ritenuta cancerogena di categoria 3 ≥ 1%. Quindi, se in passato la concentrazione che, per rifiuti contenenti Formaldeide, faceva sì che il rifiuto venisse considerato cancerogeno era l’1%, a seguito delle modifiche dettate dal 6 ATP la concentrazione passa allo 0,1%: dunque, esiste la possibilità che rifiuti in passato non considerati cancerogeni oggi lo siano. Lo stesso vale per quanto concerne la caratteristica di pericolo H11 (mutageno), che è attribuita se il rifiuto contiene una sostanza mutagena di categoria 3 (R68) in concentrazione ≥ 1%. Se un rifiuto in passato considerato non pericoloso passa ad essere classificato come pericoloso, il produttore del rifiuto deve prestare attenzione ai cambiamenti:

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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sul deposito temporaneo del rifiuto presso il sito di produzione (se si sceglie il

criterio quantitativo, possono essere tenuti in deposito rifiuti non pericolosi

fino a 30mc, mentre per i pericolosi il limite è 10mc);

in merito alla miscelazione: sarà infatti vietato miscelare il rifiuto con rifiuti

non pericolosi o con altri rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di

pericolo (tale attenzione vale anche se il rifiuto contenente formaldeide era

già classificato pericoloso ma con caratteristiche di pericolo differenti, ad

esempio H6);

ai documenti atti a tracciare la movimentazione dei rifiuti: ad oggi, infatti,

l’utilizzo del sistema informatico SISTRI è obbligatorio solo per i rifiuti

pericolosi;

scelta delle imprese a cui affidare il trasporto e il trattamento (recupero o

smaltimento) del rifiuto: sarà necessario verificare l’iscrizione all’albo gestori

ambientali per i trasportatori e le autorizzazioni dell’impianto di trattamento

per verificarne la compatibilità col rifiuto da gestire.

Si ricorda, inoltre, che in caso di inadempienze alla normativa sui rifiuti, le sanzioni in caso di rifiuti pericolosi sono diverse (maggiori) rispetto a quelle applicabili se i rifiuti oggetto delle infrazioni sono non pericolosi. Si segnala che dal 1 giugno 2015 saranno applicabili le nuove disposizioni europee sulla classificazione dei rifiuti, definite dal Regolamento (UE) n. 1357/20144 e dalla Decisione 2014/955/UE5In particolare, il Regolamento (UE) n. 1357/2014 definisce nuovi limiti di concentrazione e nuovi criteri per l'attribuzione di diverse caratteristiche di pericolo ai rifiuti. Sulla base di tali nuovi criteri saranno considerati: cancerogeni i rifiuti contenenti sostanze classificate come H350 in

concentrazione ≥ 0.1% mutageni i rifiuti contenenti sostanze classificate come H340 in

concentrazione ≥ 0.1% tossici i rifiuti contenenti sostanze classificate come

H301 in concentrazione ≥ 5% H311 in concentrazione ≥ 15% H331 in concentrazione ≥ 3.5%

sensibilizzanti i rifiuti contenenti sostanze classificate come H317 in concentrazione ≥ 10%

4 “Regolamento (UE) n. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 365 del 19/12/2014. 5 “Decisione della commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei

rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE)”, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 370 del 30/12/2014.

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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2.2.2 Emissioni in atmosfera La Parte V del D.Lgs. 152/2006 è dedicata alla disciplina delle emissioni in atmosfera. In particolare, l’art. 275 e il relativo Allegato III disciplinano le emissioni di COV; l’autorizzazione relativa a tali emissioni può far parte della “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” (istituita con il Dpr 13 marzo 2013, n. 59) oppure della “Autorizzazioni Integrata Ambientale (AIA)” (disciplinata dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. 46/2014). L’attuale Parte I (“Disposizioni generali”) del sopra citato Allegato III (“Emissioni di composti organici volatili”) stabilisce: “2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente 2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di Cov classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61, sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate. 2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i Cov di cui al punto 2.1 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 10 g/h, si applica un valore limite di 2 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli Cov. 2.3. Agli effluenti gassosi che emettono Cov ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli Cov. 2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei Cov di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate. 2.5. Alle emissioni di Cov ai quali, successivamente al 12 marzo 2004, sono assegnate etichette con una delle indicazioni di pericolo di cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano, quanto prima, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione previsti da tali punti. Se il provvedimento di attuazione è anteriore al 31 ottobre 2006 tali valori limite, nei casi previsti dall'articolo 275, commi 8 e 9, si applicano a partire dal 31 ottobre 2007.” Per completezza di informazione, si segnala che a decorrere dal 1° giugno 2015 i paragrafi 2.1 e 2.3 verranno modificati eliminando ogni riferimento alle frasi R: "2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate. 2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.". La formaldeide, tuttavia, nella maggior parte dei casi non è utilizzata come solvente ma come reagente, e quindi non rientra nel campo di applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006; resta quindi ferma la legislazione generale sulle emissioni in atmosfera sinora applicata o, per i settori assoggettati alla Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, quanto previsto dai BREF (BAT – Best Available Techniques – Reference Documents). 2.3 Rischi di Incidente Rilevante (cosiddetta “Seveso”) La Formaldeide (concentrazione al 90%) rientra tra le sostanze pericolose indicate nella parte I dell’Allegato I (sostanze specificate) del Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i. Il Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Le specifiche disposizioni del Decreto non sono direttamente correlate al processo di produzione/utilizzo ma si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose indicate dall’Allegato I in quantità uguali o superiori a quelle indicate dal medesimo Allegato. Per la Formaldeide (conc. ≥ 90%) le quantità da considerare sono riportate nella Tab.8:

Tab. 8 – Quantità di formaldeide ai fini dell’applicazione del D.lgs. 238/05

Allegato I

D.lgs. 334/99 così come modificato dal D.lgs. 238/05

Parte I Sostanze Specificate

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze Pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini

dell’applicazione

degli art. 6 e 7 dell’art. 8

Formaldeide (conc.≥ 90%) 5 50

Il gestore dello stabilimento ha pertanto l’obbligo di effettuare un esame preliminare della quantità presente, per definire esattamente gli obblighi derivanti da questa normativa.

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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Si ricorda che, per il gestore di stabilimenti industriali ove si svolgono le attività elencate nell’Allegato A del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. in cui sono presenti quantitativi di sostanze pericolose inferiori a quelli indicati nell’Allegato I, vige l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze: il produttore deve quindi individuare i rischi di incidente rilevante, integrando il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., adottare le appropriate misure di sicurezza, procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di “coloro che lavorano in situ” secondo quanto previsto dal D.M. 30 marzo 1998 (vedi art. 5, comma 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.). A parte il caso della Formaldeide conc. ≥ 90%, la nuova classificazione della Formaldeide come “cancerogeno cat.1b” e “sospetto mutageno cat.2” non va ad alterare gli obblighi del gestore dello stabilimento poiché la cancerogenicità e la mutagenicità non rientrano nel campo di applicazione della normativa (vedi le categorie di sostanze riportate nella Parte 2 dell’Allegato I del D.Lgs. 334/99 e s.m.i). Entro il 31 maggio 2015 gli Sati membri dovranno recepire nel proprio ordinamento nazionale la Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta “Direttiva Seveso 3”, la cui applicazione scatterà dal 1° giugno 2015 (data di abrogazione della Direttiva 96/82/CEE e di piena entrata in vigore del Regolamento CLP). Le modifiche più importanti introdotte dalla Seveso 3 riguardano l’Allegato I, a partire dall’inversione tra Parte 1 e Parte 2 rispetto all’attuale direttiva. Nella nuova Parte I, che contiene le categorie di sostanze e miscele che determinano l’assoggettabilità alla normativa, vengono introdotte la nuova nomenclatura e la classificazione secondo il Regolamento CLP mentre nella Parte 2, che contiene le sostanze nominativamente citate, vengono aggiunte 14 nuove voci. La Formaldeide (conc. ≥ 90%) è presente nell’Allegato I, Parte 2 della Direttiva 2012/18/UE e i quantitativi che determinano gli obblighi per il gestore dello stabilimento rimangono invariati rispetto alla Direttiva 96/82/CEE (Tab.9).

Tab. 9 – Quantità di formaldeide ai fini dell’applicazione della Direttiva 2012/18/UE

Allegato I

Direttiva 2012/18/UE

Parte II Sostanze Pericolose Specificate

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze Pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini

dell’applicazione dei

Requisiti di soglia

inferiore

Requisiti di soglia

superiore

Formaldeide (conc.≥ 90%) 5 50

La formaldeide in commercio è abitualmente presente come soluzione acquosa dal 30 al 60 % in peso e in queste concentrazioni rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i. in considerazione della sua

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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classificazione come sostanza tossica ai sensi della Direttiva 67/548/EEC ( formaldeide tossica se in conc. ≥ 25%). Le quantità che il gestore dello stabilimento deve considerare per la formaldeide ( conc. ≥ 25%) sono riportate nella Tab.10:

Tab. 10 – Quantità di sostanze tossiche ai fini dell’applicazione del D.lgs. 238/05

Allegato I

D.lgs. 334/99 così come modificato dal D.lgs. 238/05

Parte I Sostanze Specificate

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze Pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini

dell’applicazione

degli art. 6 e 7 dell’art. 8

Tossiche 50 200

Con il recepimento dell’Italia della Direttiva 2012/18/UE, i quantitativi che determinano gli obblighi per il gestore dello stabilimento saranno determinati dalla classificazione secondo i criteri del Regolamento (CE) n.1272/2008 CLP della formaldeide (conc. ≤ 90%). Di seguito, nella Tab.11, sono riportati i quantitativi da considerare a seconda della classificazione della formaldeide (conc. ≤ 90%) nelle diverse categorie di tossicità acuta previste dal CLP:

Tab. 11 – Quantità di sostanze tossiche ai fini dell’applicazione della Direttiva 2012/18/UE

Allegato I

Direttiva 2012/18/UE

Parte II Sostanze Pericolose Specificate

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze Pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini

dell’applicazione dei

Requisiti di soglia

inferiore

Requisiti di soglia

superiore

H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria

1, tutte le vie di esposizione

5 20

H2 TOSSICITÀ ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di

esposizione

Categoria 3,esposizione

per inalazione (cfr. nota 7)

50 200

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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2.4 Armi chimiche Normativa di riferimento: Legge 18 Novembre 1995, n. 496 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.” come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93 (Suppl. Ord. alla G.U. del 25 novembre 1995) La Formaldeide, pur non rientrando in alcuna delle 3 tabelle di composti chimici contemplati dalla norma di riferimento, è tuttavia un composto organico chimicamente definito (DOC) e, qualora la sua produzione preveda il superamento della soglia di 200 ton /anno per impianto produttivo (stabilimento), la Convenzione di Parigi prevede che venga effettuata una dichiarazione consuntiva entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Tale dichiarazione va inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico (www.opac496.it). La riclassificazione della Formaldeide non determina variazioni per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla normativa sulle armi chimiche.

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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3. AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE

3.1 Regolamento biocidi L’utilizzo come biocida della Formaldeide è soggetto agli obblighi del Regolamento (UE) 528/2012 entrato in vigore il 1° settembre 2013, con un periodo di transizione in cui devono continuare a essere applicate le disposizioni nazionali già esistenti per l’immissione sul mercato dei biocidi. Il regolamento ha abrogato la Direttiva sui biocidi (Direttiva 98/8/EC) che già contemplava tale periodo, anche se di minor durata. Principio Attivo Per essere immessa sul mercato come principio attivo biocida, i produttori di formaldeide devono aver provveduto alla sua identificazione e ed alla successiva notifica presso le autorità comunitarie, al fine di farla approvare, secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. A tale scopo i notificanti hanno presentato un dossier tecnico contenente studi e informazioni sulle proprietà chimico-fisiche, sull’efficacia, sugli effetti tossici per l’uomo a breve e lungo termine, sugli effetti a carico di organismi non bersaglio e sull’impatto ambientale. L’industria, come si evince dall’allegato II del regolamento 1451/2007 (ora abrogato dal regolamento 1062/2014), ha sostenuto la Formaldeide come principio attivo biocida per le tipologie di prodotto (product type) 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 23. La presenza della sostanza nell’Allegato II di tale regolamento ne permette l’utilizzo a scopo biocida (anche da parte dei produttori che non hanno sottomesso il dossier del principio attivo sino al 1° settembre 20156) per i tipi di prodotto indicati fino a quando non verrà pubblicato il Regolamento che approva la sostanza o una Decisione di non approvazione. Ad oggi sono uscite delle Decisioni di non inclusione, emanate dalla Commissione, che escludono l'uso della formaldeide come biocida per i seguenti PT : 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23. Attualmente quindi non è un principio attivo valutato e approvato dalle Autorità ma è ancora in fase di revisione e può essere quindi ancora utilizzato come principio attivo biocida per i seguenti PT che non sono stati oggetto di decisione di non inclusione: 2, 3, 22. Il comitato sui Biocidi dell’ECHA ha raccomandato di considerare la formaldeide come un candidato alla sostituzione per le seguenti tipologie di prodotto: PT2 e PT3 poiché incontra uno dei criteri di esclusione di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 528/2012 e s.m.i.,. Se la formaldeide, come esito della valutazione, venisse approvata per essere utilizzata in prodotti biocidi, questi però, dovrebbero essere sottoposti, al momento dell’autorizzazione, a valutazione comparativa secondo l’articolo 23 del BPR.

6 A decorrere alo 1° settembre 2015 un biocida non è messo a disposizione sul mercato se il fabbricante o l‘importatore

di formaldeide contenuta nel prodotti o l’importatore del biocida non sono iscritti nell’elenco dell’articolo 95 dei fornitori alternativi.

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Se la valutazione comparativa dimostrasse che sono rispettati entrambi i criteri seguenti: a) per gli usi specificati nella domanda esiste già un biocida autorizzato oppure

un metodo di contrasto o di prevenzione non chimico che presenta un

rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e

l’ambiente, è sufficientemente efficace e non comporta altri svantaggi

economici o pratici significativi;

b) la diversità chimica dei principi attivi è adeguata a ridurre al minimo lo

sviluppo di resistenza da parte dell’organismo nocivo bersaglio;

la Commissione, vieterà o limiterà la messa a disposizione sul mercato o l’uso del biocida contenente formaldeide. L’autorizzazione del biocida contenente formaldeide sarà rilasciata per massimo 5 anni e sarà rinnovata per lo stesso periodo di tempo. Formulato biocida Se il prodotto è immesso sul mercato sotto forma di miscela, i responsabili dell’immissione sul mercato del formulato dovranno ottemperare a ulteriori obblighi ai sensi sia del Regolamento biocidi sia di norme nazionali ancora vigenti in alcuni stati dell’Unione Europea quali l’Italia. Ai sensi del Regolamento 528/2012, il formulatore deve infatti richiedere un’autorizzazione per il proprio prodotto successivamente all’approvazione del principio attivo.

3.1.1 Donatori di formaldeide (DF) I donatori di formaldeide sono una categoria di principi attivi ad azione biocida che controllano la crescita microbica in prodotti e impianti contenenti acqua mediante il lento rilascio della formaldeide direttamente nella matrice. Nell'Allegato II del Regolamento 1062/2014, che riporta le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame al 4 agosto 2014, sono presenti undici sostanze appartenenti alla categoria dei donatori di formaldeide. Di seguito, nella Tab.12, sono riportati i nomi di questi principi attivi, con l'indicazione dello Stato Relatore, del numero CE e CAS e dei tipi di prodotto (PT) sostenuti.

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Tab. 12 - Donatori di formaldeide inclusi nel programma di riesame

Denominazione EC CAS SM

relatore

PT

2

PT

6

PT

11

PT

12

PT

13

(Etilendiossi)dimetanolo 222-720-6 3586-55-8 PL x x x x X

2,2',2”-(esaidro-1,3,5-

triazin 1,3,5-triil)

trietanolo

225-208-0 4719-04-4 PL x x x X

N, N'-

metilenbismorfolina

227-062-3 5625-90-1 AT x X

1,3-bis(idrossimetil)-5,5

dimetilimidazolidin-

2,4-dione

229-222-8 6440-58-0 PL x X

3,3'-metilenbis[5-

metilossazolidina]/Ossa

zolidina

266-235-8 66204-44-

2

PL x x x x X

3-cloroallilocloruro di

metenamina

223-805-0 4080-31-3 PL x x X

Cloruro di 1-(3-

cloroallil)-3,5,7-triaza-1-

azoniaadamantano

426-020-3 51229-78-

8

PL x X

Tetraidro-1,3,4,6-

tetrachis(idrossimetil)imi

dazo[4,5-d]imidazol-

2,5(1H,3H)-dione

226-408-0 5395-50-6 ES x x x x X

7a-etildiidro-1H,3H,5H-

ossazolo[3,4-c]ossazolo

231-810-4 7747-35-5 PL x X

(Benzilossi)metanolo 238-588-8 14548-60-

8

UK x X

alfa.,.alfa.',.alfa.”-trimetil-

1,3,5-triazin-

1,3,5(2H,4H,6H)-

trietanolo

246-764-0 25254-50-

6

AT x x x X

Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza la descrizione delle tipologie di Prodotto di interesse: PT2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali PT6: Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio PT11: Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale PT12: Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi) PT13: Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio Ad oggi, nessun degli undici donatori di formaldeide è stato approvato come principio attivo biocida pertanto queste sostanze, e i prodotti che le contengono, possono continuare a rimanere sul mercato senza autorizzazione specifica, fino

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alla pubblicazione dei rispettivi regolamenti di esecuzione che approvano la sostanza o nelle decisioni di esecuzione secondo cui un principio attivo non è approvato e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L’autorità competente dell’Austria per l’attuazione del Regolamento (CE) n.1272/2008 ha presentato all’ECHA nel dicembre del 2013 un dossier secondo l’allegato XV per la classificazione armonizzata della N, N'-metilenbismorfolina (MBM) per vari endpoints, compreso quello di cancerogenicità (cat. 1B-H350). In considerazione della recente riclassificazione della formaldeide come cancerogeno di cat 1B, la proposta austriaca tiene conto dei potenziali effetti cancerogeni locali della formaldeide in seguito all’idrolisi delle molecole di MBM quando entrano in contatto con l’umidità sia del prodotto da preservare che dei tessuti umani. Il comitato sui Biocidi dell’ECHA ha quindi raccomandato di considerare MBM come un candidato alla sostituzione per le seguenti tipologie di prodotto: PT6 e PT13 poiché incontra uno dei criteri di esclusione di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 528/2012 e s.m.i.,. Se il MBM, come esito della valutazione, venisse approvato per essere utilizzato in prodotti biocidi, questi però, dovrebbero essere sottoposti, al momento dell’autorizzazione, a valutazione comparativa secondo l’articolo 23 del BPR. Se la valutazione comparativa dimostrasse che sono rispettati entrambi i criteri seguenti: a) per gli usi specificati nella domanda esiste già un biocida autorizzato oppure

un metodo di contrasto o di prevenzione non chimico che presenta un

rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e

l’ambiente, è sufficientemente efficace e non comporta altri svantaggi

economici o pratici significativi;

c) la diversità chimica dei principi attivi è adeguata a ridurre al minimo lo

sviluppo di resistenza da parte dell’organismo nocivo bersaglio;

la Commissione, vieterà o limiterà la messa a disposizione sul mercato o l’uso del biocida contenente MBM. L’autorizzazione del biocida contenente MBM sarà rilasciata per massimo 5 anni e sarà rinnovata per lo stesso periodo di tempo. Tutti gli altri donatori di formaldeide, dal momento che presentano le stesse modalità d’azione di MBM, potrebbero seguire un destino analogo.

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3.2 Regolamento 1906/2007 (cosiddetto “REACH”) REGISTRAZIONE Le soluzioni acquose di Formaldeide, semplicemente diluite con acqua per ridurne la concentrazione in attivo, sono considerate sostanze a tutti gli effetti ai sensi dell’articolo 3 par. 1 del regolamento REACH pertanto qualsiasi fabbricante o importatore appartenente all’UE ha l’obbligo di registrare all’ECHA la sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata all’anno (art. 6 par. 1). Inoltre, se la formaldeide è fabbricata o importata in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all’anno, il dichiarante ha l’obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA) documentandola nella relazione sulla sicurezza chimica (CSR) che dovrà includere peraltro la:

valutazione dell’esposizione

generazione dello/i scenario/i di esposizione o stima dell’esposizione

caratterizzazione dei rischi poiché la sostanza è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento 1272/2008 (art.14). La formaldeide è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) e ai sensi del REACH è identificata come sostanza phase-in (articolo 3, paragrafo 20, lettera a) per la quale è previsto un regime transitorio, ovvero un’introduzione graduale nel sistema di registrazione in funzione delle quantità prodotte o importate dalla singola impresa, purché la formaldeide sia stata preregistrata. Il fabbricante/importatore ha quindi l’obbligo di registrare entro il: - 30 novembre 2010, se la formaldeide è commercializzata in quantitativi

superiori a 1000 tonnellate/anno; - 31 maggio 2013, se la formaldeide è commercializzata in quantità comprese

tra 100 e 1000 tonnellate/anno; - 31 maggio 2018, se la formaldeide è commercializzata in quantità comprese

tra 1 tonnellata e 100 tonnellate/anno (art. 23). Con l’entrata in vigore della nuova classificazione della formaldeide che da cancerogena di categoria 2 passa a cancerogena di categoria 1B: - i dichiaranti che hanno registrato nelle deadline del 2010 e del 2013 hanno

l’obbligo: 1. di aggiornare senza indebito ritardo il proprio dossier con le nuove

informazioni pertinenti e presentarlo all’ECHA (art.22, art. 1, lettera.f); 2. di aggiornare la propria relazione sulla sicurezza chimica. (art. 14 par 7)

- I produttori e gli importatori di formaldeide in quantità comprese tra 1 tonnellata e 100 tonnellate/anno dovranno sottomettere all’ECHA il proprio dossier di registrazione entro il 1° gennaio 2016 e non più il 31 maggio 2018 poiché il Regolamento REACH prevede che le sostanze CMR (cancerogene o mutagene o tossiche per il ciclo riproduttivo) di categoria 1 e 2 a norma della direttiva 67/548/CEE (categoria 1A e 1B ai sensi del Reg. 1272/2008) prodotte o importate ad un quantitativo ≥ 1 tonnellata/anno dovevano essere registrate entro il 30 novembre 2010 (art. 23, par. 1, lettera a) o, dopo tale data, tempestivamente.

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VALUTAZIONE La Formaldeide è inserita nel piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) ed è attualmente in fase di valutazione dalla Francia e dai Paesi Bassi che sono rispettivamente gli SM Rapporteur e co-Rapporteur. Lo scopo del processo di valutazione della formaldeide è quello di esaminare ed appurare se ci sono motivi per ritenere che la sostanza presenti un rischio per i consumatori e i lavoratori. Durante questo processo la Francia e i Paesi Bassi possono richiedere ai dichiaranti, elaborando un progetto di decisione debitamente motivato, informazioni aggiuntive che possono riguardare le proprietà intrinseche o l’esposizione nonché nuovi dati anche se non previsti negli allegati tecnici del Regolamento (da VII a X), fissando un termine per la presentazione (art.46 par.1). I dichiaranti potrebbero quindi trovarsi nella condizione di dover produrre le informazioni richieste e di comunicarle all’ECHA mediante l’aggiornamento del proprio dossier di registrazione entro il termine fissato (art 46. Par 2). Il processo di valutazione della formaldeide può giungere alla conclusione che le misure in atto nell’UE sono sufficienti a controllare i rischi per consumatori o lavoratori. In caso contrario, può portare alla proposta di misure a livello dell'UE di gestione del rischio, come la restrizione, l’identificazione della sostanza come estremamente problematica, o altre azioni al di fuori del campo di applicazione di REACH quali una proposta per stabilire valori limite di esposizione professionale a livello dell'UE, misure nazionali o misure industriali su base volontaria.

RESTRIZIONE Il regolamento REACH vieta l’ immissione sul mercato o l’uso delle sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B in quanto tali, come componenti di altre sostanze o nelle miscele per la vendita al pubblico in concentrazioni superiori al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE (in base al punto XXVIII dell’Allegato XVII). Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Uso ristretto agli utilizzatori professionali». Soltanto le sostanze elencate nelle Appendici 1 e 2 dell'Allegato XVII sono coperte dalla restrizione. A titolo di deroga, la restrizione non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva

2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nel Regolamento (CE) n. 1223/2009; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:

a. ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, d) agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o

carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

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e) ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

f) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE ; g) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli

usi elencati nell'appendice 11, colonna 2 dell’Allegato XVII del REACH. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data. (Allegato XVII, voce 28).

La classificazione della formaldeide come cancerogena di categoria 1B comporterà una sua inclusione nell’ Appendice 2 dell’Allegato XVII (dopo una proposta della Commissione Europea ai sensi dell’art.68.2) e, di conseguenza, da quel momento verrà vietata nell’UE la vendita al pubblico della sostanza o delle miscele che la contengono in concentrazioni pari o superiori allo 0,1%. AUTORIZZAZIONE In virtù della sua classificazione come cancerogeno di categoria 1B, la formaldeide può essere identificata come sostanza estremamente preoccupante - SVHC (art.57 lettera a) e inserita nella Lista delle sostanze candidate all’autorizzazione (cd. Candidate list). Per maggiori informazioni sul processo che porta all’identificazione di una sostanza come SVHC e alla sua eventuale inclusione nell’Allegato XIV si rimanda alla linea guida N° 5 “Dal Registro delle Intenzioni (ROI) alle procedure di: Autorizzazione; Restrizione; Classificazione ed Etichettatura Armonizzata” della Collana Editoriale del Comitato Sicurezza Prodotti del 2014 di Federchimica. 3.3 Cosmetica La formaldeide è utilizzata nel settore cosmetico soprattutto per la sua attività di conservare, anche se ultimamente non viene più utilizzata tale e quale, con questo scopo. Effettivamente, per conservare i prodotti cosmetici, vengono utilizzate delle sostanze che liberano formaldeide. Queste sostanze sono una delle due classi di conservanti più utilizzati nel settore cosmetico ed agiscono rilasciando delle piccolissime quantità di formaldeide nelle formulazioni. Attualmente la formaldeide è utilizzata tal quale solo nei prodotti per indurire le unghie. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, disciplina la formaldeide in due sezioni:

Allegato III numero di riferimento 13, permessa in prodotti per indurire le unghie alla concentrazione massima del 5%.

Allegato V numero di riferimento 5, permessa in prodotti per il cavo orale alla concentrazione massima dello 0,1% e in altri prodotti alla concentrazione massima dello 0,2% e specifica che non si può usare nei prodotti aerosol (spray).

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Inoltre nella premessa dell’allegato V è riportato “Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %”.

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede anche che l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A e 1B ai sensi dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Ne consegue che con l’entrata in vigore della nuova classificazione della formaldeide, come CMR 1B, non potrà più essere utilizzata nei prodotti cosmetici. Il comma 2 dell’art. 15 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede però, che le sostanze CMR 1A e 1B possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative;

l'applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con un'esposizione conosciuta; nonché

sono state valutate e ritenute sicure da SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in vista dell'esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione l'esposizione complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei gruppi di popolazione vulnerabili.

Sulla base di questo comma l’Industria Cosmetica Europea ha deciso di difendere l’utilizzo della formaldeide solo nei prodotti per indurire le unghie, alla concentrazione massima del 2,2%. Il 7 novembre 2014 SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), ha pubblicato un parere in cui afferma che “l’utilizzo della formaldeide allo 2,2% nei prodotti per indurire le unghie è sicuro. Per minimizzare il rischio di effetti locali della pelle, come ad es. di sensibilizzazione, è necessario usare tali prodotti correttamente e possono essere utili frasi del tipo: “proteggere le cuticole con lubrificanti o olii”. Sulle unghie seriamente danneggiate non dovrebbero essere utilizzati indurenti per unghie che contengono formaldeide. Il rischio per le persone che utilizzano spesso nella loro attività professionale, indurenti per unghie che contengono formaldeide, non è stato valutato7”.

7 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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Se non ci saranno contestazioni questo parere diventerà ufficiale e potrebbe fungere da elemento fondamentale per la revisione della voce numero 13 dell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Il numero di riferimento 5 dell’allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 molto probabilmente verrà eliminato, per cui non sarà più possibile utilizzare formaldeide come conservante.” L’industria cosmetica è molto attiva nella difesa dei conservanti che liberano formaldeide. Ha già consegnato alla Commissione Europea un robusto dossier in cui dimostra la sicurezza di questa classe di ingredienti, ora la Commissione Europea dovrà consegnare tutto a SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), per la valutazione definitiva. 3.4 Composti Organici Volatili (COV) La formaldeide, in linea di principio, appartiene alla famiglia dei Composti Organici Volatili (COV). Queste sostanze sono responsabili della creazione di alcuni fenomeni di inquinamento atmosferico e, pertanto, al fine di limitarne le emissioni, sono regolamentate sia a livello comunitario sia nazionale. In Europa, il quadro normativo è dettato dalle Direttive:

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), che ha abrogato e sostituito, fra le altre Direttive, anche la previgente Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti. La Direttiva mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili nell'ambiente, principalmente nell'aria, e i rischi potenziali per la salute umana. Essa prevede misure e procedure da attuare per quanto riguarda alcune categorie di attività quali, ad esempio: rivestimento adesivo, verniciatura in continuo di metalli, fabbricazione di calzature, stampa, finitura di veicoli, ecc …

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della Direttiva 1999/13/CE. La Direttiva sostanzialmente definisce delle categorie omogenee di prodotti e detta, per ciascuna di esse, dei limiti di concentrazione massima di COV. Tali limiti sono entrati in vigore in due fasi: dal 1° gennaio 2007 (prima fase) e dal 1° gennaio 2010 (seconda fase) con valori ancora più restrittivi.

Le categorie coinvolte sono quelle dei prodotti vernicianti per manufatti edilizi e dei prodotti per carrozzeria.

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In Italia, la Direttiva 2004/42/CE è stata recepita e attuata dal D.Lgs. Governo n° 161 del 27/03/2006, successivamente modificato da diversi provvedimenti8. La Direttiva 2010/75/UE è stata recepita dal D.Lgs. 46/2014, che ha introdotto modifiche al già vigente D.Lgs. 152/2006, il cosiddetto “Testo Unico Ambientale” o “Codice Ambientale”, che raccoglie diverse norme in materia ambientale (valutazione di impatto ambientale, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, ecc.). 3.5 Norme volontarie e norme di settore Per il settore legno-mobile il decreto 10 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dal titolo “Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”, pubblicato con GU n. 288 del 10/12/2008 stabilisce che i pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti formaldeide, non possono essere immessi in commercio se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria dell'ambiente di prova misurata secondo le indicazioni del decreto stesso supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3). Tale limite corrisponde alla classe “E1” della norma UNI EN 13986. Provvedimenti simili sono in vigore in diversi altri stati membri.

8 D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33; D.L. 3 giugno 2008, n. 97; D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; D.M. 23 marzo 2011; D.L. 6

dicembre 2011, n. 20; Legge 7 agosto 2012, n. 134; D.M. 1° febbraio 2013.

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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4. IMMISSIONE SUL MERCATO

4.1 Schede Dati di Sicurezza (SDS) anche per info stoccaggio e manipolazione

I fornitori di formaldeide hanno l’obbligo di trasmettere al destinatario della sostanza una scheda dati di sicurezza (SDS) che dovrà contenere, per quantitativi > 10 t/A, lo o gli scenari di esposizione (ES) per gli usi identificati con le relative misure di gestione dei rischi e condizioni operative. Dal 1° dicembre 2010 fino al 1° giugno 2015 i Fornitori di formaldeide devono obbligatoriamente redigere le SDS in conformità all’Allegato I del Reg. 453/2010. A decorrere dal 1° giugno 2015 i Fornitori di formaldeide dovranno obbligatoriamente redigere le SDS in conformità all’Allegato II del Reg. 453/2010. Con l’entrata in vigore della nuova classificazione prevista al più tardi a decorrere dal il 1° gennaio 2016, i fornitori di formaldeide hanno l’obbligo di aggiornare la SDS fornendola gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza nel corso dei dodici mesi precedenti (art. 31.9 del REACH).

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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5. TRASPORTO Le recenti modifiche circa la cancerogenicità e la sospetta mutagenicità della

Formaldeide non influiscono sulla sua classificazione al trasporto su strada che

deve essere gestito con le seguenti modalità in conformità alla normativa ADR.

L’ADR, relativamente ai pericoli per la salute, tiene in considerazione infatti

solamente la tossicità e la corrosione dermale (vedi Tab.13).

Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto su strada di Formaldeide ai sensi della normativa ADR

UN 1198

Formaldeide in soluzione infiammabile

UN 2209 Formaldeide in soluzione contenente almeno il 25%

di formaldeide

Classe 3 8

Gruppo di Imballaggio

III

Numero di identificazione

del pericolo 38 80

Etichette

3 + 8

+

8

Disposizioni Speciali

-

533: No° ONU 1198 FORMALDEIDE IN SOLUZIONE INFIAMMABILE è una materia della classe 3. Le soluzioni di formaldeide non infiammabili contenenti meno del 25% di formaldeide non sono soggette alle disposizioni dell’ADR.

Quantità Limitate

5L per imballaggio interno 30 kg massa lorda del collo

20 kg massa lorda del collo su pallet

Quantità Esenti

E1 Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml

Quantità massima per imballaggio esterno 1000 ml

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto … (segue)

Imballaggi

Validi per entrambi

Imballaggi semplici (v.P001):

Capacità massima

Fusti con coperchio amovibile o non amovibile di acciaio, alluminio, altri metalli e plastica.

450 l

Taniche con coperchio amovibile o non amovibile di acciaio, alluminio, plastica.

60 l

Imballaggi combinati (v.P001): Imballaggio interno di:

vetro

plastica

metallo

10 l

30 l

40 l

Imballaggio esterno:

Fusti di acciaio, alluminio, altro metallo, plastica, legno compensato e cartone.

400 kg

Casse di acciaio, alluminio, altro metallo, legno naturale, legno compensato, legno ricostituito, cartone e plastica rigida.

400 kg

Casse di plastica espansa. 60 kg

Taniche di acciaio, alluminio e plastica. 120 kg

Imballaggi metallici leggeri (v. R001) in acciaio con coperchio amovibile o non amovibile IBC (v. IBC03) di metallo, plastica rigida, compositi

40 l

Valido solo per UN 2209

Grandi imballaggi (v. LP01) Imballaggio interno di:

vetro

plastica

metallo Grande imballaggio esterno di: acciaio, alluminio, altro metallo, plastica rigida, legno naturale, legno compensato, legno ricostituito e cartone rigido

Capacità massima

10 l 30 l 40 l

Volume

massimo: 3 m3

Imballaggio in comune

MP19: Può, in quantità non superiore a 5 litri per imballaggio interno, essere imballata insieme in un imballaggio combinato:

con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi, quando per queste l’imballaggio in comune è anche autorizzato; o

con merci che non sono sottoposte alle disposizioni

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto … (segue)

dell’ADR,

a condizione che non reagiscono pericolosamente tra loro.

Cisterne mobili

T4: Caratteristiche della cisterna mobile Pressione minima di prova: 2,65 bar Spessore minimo del serbatoio(v. 6.7.2.4.2):

La virola, i fondi e i coperchi del passo d’uomo dei serbatoi il cui diametro non supera 1,80 m devono avere almeno 5 mm di spessore, se sono d’acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d’altro metallo.

I serbatoi il cui diametro supera 1,80 m devono avere almeno 6 mm di spessore, se sono d’acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d’altro metallo.

Dispositivi di decompressione: normali Aperture nella parte bassa: v. 6.7.2.6.3

Cisterne ADR

Cisterna tipo: L4BN L: cisterna per materie allo stato liquido 4: pressione minima di calcolo in bar B: cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in basso con 3 chiusure N: cisterna senza dispositivo di aerazione e non chiusa ermeticamente. Si applica la gerarchia delle cisterne (v.4.3.4.1.2)

Veicolo per il trasporto in cisterna: FL

Veicolo per il trasporto in cisterna: AT

Disposizioni speciali di trasporto

Colli V12: Gli IBC muniti coperchio amovibile, devono essere trasportati in veicoli o container chiusi.

Esercizio

S2: 1. Apparecchi di illuminazione

portatili È vietato entrare nella parte di carico in un veicolo coperto che trasporta liquidi che hanno un punto d’infiammabilità non superiore a 60°C con apparecchi di illuminazione portatili diversi da quelli che sono progettati e costruiti in modo da non innescare

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto … (segue)

l’incendio di vapori o gas infiammabili che potrebbero essere penetrati nell’interno del veicolo.

2. Funzionamento degli

apparecchi di riscaldamento a combustione durante il carico o lo scarico È vietato fare funzionare gli apparecchi di riscaldamento a combustione dei veicoli FL durante il carico e lo scarico così come nei luoghi di carico.

3. Precauzioni contro le cariche elettrostatiche Per i veicoli FL, prima del riempimento o lo svuotamento delle cisterne, deve essere realizzata una buona connessione elettrica tra il telaio del veicolo e la terra. Inoltre la velocità di riempimento deve essere limitata

-

Categoria di trasporto (v.

1.1.3.6) 3 (max 1000 l per unità di trasporto)

Codice di restrizione

galleria

D/E Trasporto alla rinfusa o in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D e E; Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E

E Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E

Documento di Trasporto ADR

Informazioni obbligatorie

Numero e descrizione dei colli. P.es. una cassa (4G): (I codici di imballaggio dell’ONU possono essere utilizzati soltanto per completare la descrizione della natura del collo);

Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa lorda o massa netta come appropriato) differenziate per

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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Tab. 13 – Disposizioni per il trasporto … (segue)

numero UN, nome di spedizione e/o, se applicabile, gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto con riferimento a 1.1.3.6;

Nome e indirizzo dello speditore;

Nome e indirizzo del/i destinatario/i; Dichiarazione, ove prevista da accordi speciali;

Dicitura da riportare

UN 1198 FORMALDEIDE IN SOLUZIONE INFIAMMABILE, 3 (8),

III (D/E)

UN 2209 FORMALDEIDE IN

SOLUZIONE contenente

almeno il 25% di formaldeide, 8, III

(E)

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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ALLEGATO 1: Metodi Analitici Ambienti di lavoro Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n° 106, all’articolo 223 prevede che il datore di lavoro determini la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuti anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione anche il livello, il modo e la durata della esposizione. Per poter effettuare tali valutazioni, il datore di lavoro deve disporre di misure di concentrazione della formaldeide negli ambienti di lavoro. Metodi appropriati per la misura di concentrazione di formaldeide negli ambienti di lavoro, sia di breve che di lungo periodo, sono elencati nella Tab. 14.

Tab. 14 - Metodi per la misura della concentrazione di formaldeide negli

ambienti di lavoro, sia di breve che di lungo periodo

Numero norma Titolo norma Intervallo di

concentrazione misurabile

Periodo di misura

ISO 16000-3:2011

Aria in ambienti confinati- Parte 3: determinazione della formaldeide ed altri composti carbonilici in ambienti confinati – Metodo di campionamento attivo

da 1 µg/m3 a 1 mg/m3

breve termine lungo termine

US EPA Method TO-11A:1999

Determinazione della formaldeide in aria ambiente utilizzando una cartuccia assorbente seguita da HPLC

da 1 µg/m3 a 1 mg/m3

breve termine lungo termine

Campionatore passivo tipo Radiello ®

1 µg/m3 lungo termine

La strategia di campionamento dell’inquinate deve essere impostata utilizzando le linee guida riportate nella norma UNI EN ISO 16000-2:2006 Aria in ambienti confinati - Parte 2: Strategia di campionamento per la formaldeide. La valutazione dei dati raccolti per mezzo delle norme sopra riportate sono valutati secondo la norma: UNI EN 689:1997 - Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con valori limite e strategia di misurazione. Essa descrive una strategia per confrontare l’esposizione per inalazione degli addetti con i rispettivi valori limite per agenti chimici nel posto di lavoro e la strategia di misurazione.

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Emissioni in aria e in acqua I metodi di riferimento per le emissioni in aria ed in acqua (vedi Tab.15) sono riportati nell’Allegato G al documento ISPRA n° 18712 del 01/06/2011 Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Tab. 15 - Metodi di riferimento per le emissioni di formaldeide in aria ed in acqua

Tipo di scarico metodo Titolo

Scarico in acqua APAT IRSA CNR 5010

METODO A – Determinazione spettrofotometrica mediante cloridrato di 3-metil-2-benzotiazolone idrazone (MBTH)

METODO B1 – Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) METODO B2 – Determinazione mediante gascromatografia

Scarico in aria CARB Method

430:1991

Determination of Formaldehyde and Acetaldehyde in Emissions from Stationary Sources

Prodotti finiti La formaldeide correlata ai prodotti finiti può essere misurata come emissione o contenuto in, forma libera, in funzione delle necessità o di norme cogenti. Un elenco non esaustivo è riportato nella Tab. 16.

Tab. 16 - Metodi di riferimento per la determinazione di formaldeide nei prodotti finiti

Prodotto Numero norma Titolo norma

Pannelli a base di legno

UNI EN 120:1995

Pannelli a base di legno. Determinazione del contenuto di formaldeide. Metodo di estrazione detto metodo perforatore.

Pannelli a base di legno

UNI EN 717-1:2004

Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 1: Emissione di formaldeide con il metodo della camera

Federchimica – Formaldeide: le norme applicabili

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Tab. 16 - Metodi di riferimento … (segue)

Pannelli a base di legno

EC 1-2004 UNI EN 717-2:1996

Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi del gas.

Pannelli a base di legno

UNI EN 717-3:1997

Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo dell’emissione in vaso.

Pannelli a base di legno

ASTM E1333:2002

Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber

Tessili e feltri UNI EN ISO 14184-

1:2011

Tessili - Determinazione della formaldeide - Parte 1: Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa)

Tessili e feltri UNI EN ISO 14184-

2:2011

Tessili - Determinazione della formaldeide - Parte 2: Formaldeide rilasciata (metodo per assorbimento del vapore)

Adesivi contenenti formaldeide

UNI EN ISO 11402:2005 Resine fenoliche, amminiche e di condensazione - Determinazione del contenuto di formaldeide libera

Adesivi contenenti formaldeide

UNI EN 1243:2011

Adesivi - Determinazione della concentrazione di formaldeide libera in condensati di ammino ed ammido- formaldeide

Per ulteriori informazioni:

Ilaria Malerba Federchimica

Direzione Centrale Tecnico Scientifica Tel: +39 02 34565270 Fax: +39 02 34565329

E-mail: [email protected]

20149 Milano Via Giovanni Da Procida 11 Tel. +39.02.34565.1 Fax. +39.02.34565.310 [email protected] 00144 Roma Viale Pasteur 10 Tel. +39.06.54273.1 Fax. +39.06.54273.240 [email protected] 1040 Bruxelles (Belgio) 1, Avenue de la Joyeuse Entrèe Tel. +32.2.2861.232 Fax. +32.2.2306.908 [email protected]

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