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SERRE SOLARI A ROMA E NEL LAZIO: LE CRITICITÀ DEL PERCORSO NORMATIVO ED ATTUATIVO
arch. Massimiliano [email protected]
ROMA CAPITALE
SERRE SOLARI A ROMA E NEL LAZIO: LE CRITICITÀ DEL PERCORSO NORMATIVO ED ATTUATIVO
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assim
iliano
Ca
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sérra s. f.
Complesso di locali destinati alla coltivazione o al riparo di specie vegetali
La serra nella sua definizione consolidata
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iliano C
afaro
Le serre agricole sono disciplinate dalla L.R. 34/96. l’art. 4
comma 2 recita: Le superfici utilizzate dalle serre possono essere
imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati
funzionalmente connessi all'attività agricola come definita dal codice
civile, ivi comprese le ab itazioni rurali.L’art. 5 comma 3: Il rilascio
della concessione è connesso alla specifica destinazione di uso
agricolo di manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati
a diversa utilizzazione. A garanzia di ciò, prima del rilascio della
concessione edilizia, l'interessato assume, con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, l'impegno a non mutare la destinazione di uso
agricolo dei manufatti.
L’art. 5 comma 4: E' soggetta alla semplice comunicazione al
Sindaco la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre già
esistenti
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La serra nella disciplina consolidata – la serra agricola
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veranda s. f. [da una voce dell’India (cfr. indost. varandā, bengalese bārāndā), incrociatasi con il port. varanda «balaustrata» (der. di vara «verga, pertica»), attrav. l’ingl. veranda(h)]. –
1. Denominazione, originariam.
propria dell’India, del portico
architravato che recinge le
costruzioni, estesa alle strutture
architettoniche analoghe
dell’Estremo Oriente, e quindi dei
paesi tropicali e mediterranei
(gallerie, balconi coperti, ecc.)
Itachuna Rajbari Calcutta 1742-
1752
La Veranda: il filtro di protezione tra interno ed esterno
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2. Nell’architettura europea, balcone aggettante dalle murature perimetrali di un edificio e chiuso con vetrate; usato fin dal sec. 16° nei paesi anglosassoni (ove è detto bay-window o bow-window) e nei paesi nordici poveri di sole, tale tipo di struttura si è diffuso, nelle forme più svariate, nell’architettura moderna, in cui le verande sono costituite da vere e proprie terrazze coperte, cinte di vetrate realizzate con profilati d’acciaio normali o in ferrofinestra o in lega leggera anodizzata (enciclopedia Treccani)
Boulevard De Smet de Nayer a Bruxelles
Verandah Australiana
La Veranda: il filtro di protezione tra interno ed esterno
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La Veranda nella letteratura
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una trattoria con veranda sul mare
Roma Veranda a Largo Argentina
Roma Veranda Hotel Valadier
Palermo Veranda
Il successo della Veranda: dall’abuso al condono edilizio
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P.I.R.P. Japigia Bari – alloggi “167” Gli stessi alloggi “167” con “veranda”
La necessità di aumentare il proprio spazio domestico termicamente controllato nasce subito dopo l’occupazione della casa
Tutte le tipologie edilizie nascono pronte per la veranda
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Dalla veranda alla serra solare, una evoluzione solo linguistica?
Serra solare per casa isolata Serra solare per casale agricolo
Serra solare per villa unifamiliare
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L’evoluzione della normativa
L. R. n.10/2011
D. Lgs 192/2005
L.R. n. 6/2008
Deliberazione A. C. 7/2011
Nuovo Regolamento Edilizio Roma
Deliberazione C. C. n. 48/2006
Approvazione N.P.R.G. Roma
Adozione N.P.R.G. Roma
Marzo 2003
Agosto 2005
Febbraio 2006
Febbraio 2008
Maggio 2008
Agosto 2011
2014
Febbraio 2011
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Gli aspetti attuativi: SERRE ≤ 15% SUL fuori città storica e non in Carta Qualità
Regione Lazio
Superficie non computabile nell’indice di fabbricabilità art. 12 l.r. 6/2008 :contenimento del consumo dimostrato in conformità al Dlgs. 192/2005
Spazio strettamente funzionale al risparmio energetico (volume tecnico) art. 4 nta PRG
Roma Capitale
Ristrutturazione Edilizia RE2 (art. 9comma 5 nta PRG
D.I.A. ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001
A che Categoria di Intervento edilizio appartiene la sua realizzazione?
Che cosa è una serra solare?
Con che procedura edilizia si attua?
Stato Italiano
Ristrutturazione Edilizia (art. 10 comma 1 lett. c) DPR 380/2001
Intervento pertinenziale
D.I.A. art. 22 D.P.R. 380/2001
Accertamento conformità art. 22 L.R.15/2008: Ristrutturazione Edilizia art. 16
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Gli aspetti attuativi: SERRE > 15% SUL o in città storica o in Carta per la Qualità
Regione Lazio
Superficie non computabile nell’indice di fabbricabilità fino al 30% della S.U. art. 12 l.r. 6/2008 :contenimento del consumo dimostrato in conformità al Dlgs. 192/2005
Spazio strettamente funzionale al risparmio energetico (volume tecnico) art. 4 nta PRG
Roma Capitale
Ampliamento AMP (art. 9 comma 6 nta PRG)
A che Categoria di Intervento edilizio appartiene la sua realizzazione?
Che cosa è una serra solare?
Con che procedura edilizia si attua?
Stato Italiano
Nuova Costruzione art.3 comma 1 lett. e.6
P.D.C. art. 20 D.P.R. 380/2001
P.D.C. art. 20 D.P.R. 380/2001
Accertamento conformità art. 22 L.R.15/2008: Nuova Costruzione art. 15
Intervento pertinenziale
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I limiti delle SERRE
Regione Lazio
Il 30% della S.U. art. 12 l.r. 6/2008
Roma Capitale
non deve determinare nuovi locali riscaldati ocomunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali diabitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
Che limiti all’uso ci sono?
Quale è il limite dimensionale di una serra solare?
Come devono essere strutturate?
con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni
Il 30% della S.U. art. 12 l.r. 6/2008
Quale è il vincolo al posizionamento di una serra solare?
In aderenza o in adiacenza
Nessuno esplicito ma in virtù dell’esenzione dal contributo di costruzione non deve essere assimilata ad una superficie abitabile
– nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nellafacciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.
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L’evoluzione della normativa: il Nuovo Regolamento Edilizio di Roma
La questione regolamentare è di grande importanza per Roma Capitale, per gli Architetti e per il mondo dell’edilizia in generale.Nella precisazione della stesura degli articoli concernenti le serre solari e più in generale i sistemi bioclimatici passivi, come è per tutto il regolamento edilizio, la collaborazione degli ordini professionali e dei singoli professionisti esperti in materia sono benvenuti.Vi invito, come coordinatore del Gruppo Regolamento Edilizio, a far pervenire suggerimenti, segnalazioni, indicazioni, sulle questioni oggi trattate.Chi fosse interessato, può inviare i suggerimenti a:[email protected] con preghiera di scrivere nell’oggetto “serre solari”.Il testo dell’articolo relativo alla materia è nelle ultime diapositive di questa presentazione.Grazie
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Art. 48/ter – Risparmio energetico e casi di esclusione dal volume imponibile e della superficie utile lorda1-Al fine di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, nel caso di edifici di nuova costruzione, dal calcolo del volume fuori terra, dalla “superficie utile lorda” (S.U.L.),) e dell’altezza degli edifici, come definiti dalle NTA del PRG sono esclusi:
•il maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; •il maggior spessore dei solai intermedi a contatto con ambienti riscaldati, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 15 centimetri;•il maggior spessore dei solai intermedi a contatto con ambienti non riscaldanti e dei solai a contatto con l’esterno, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;•il vano collocato sul tetto captante o nel sottotetto in quanto considerato volume tecnico perché destinato ad accogliere gli impianti, i serbatoi e le masse d’accumulo per l’acqua calda ed il calore prodotto dai collettori solari. In tale volume devono essere ospitati i componenti del circuito primario dell’impianto solare termico ed i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete (quadro elettrico e dispositivi di interfaccia con la rete);•i vani tecnici di cui al punto precedente dovranno avere una altezza netta interna, da pavimento ad intradosso del vano, non superiore a m. 2,40;•gli altri maggiori volumi o superfici, sia in facciata che in copertura, anche di altezza utile superiore a m.1,80 se ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura e estradosso dell’ultimo livello di calpestio, purché finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, alla captazione diretta dell’energia solare e alla ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno.Sono inoltre fatte salve le deroghe previste dal comma 2 dell’art. 11 del D. lgs. 115/2008.
L’evoluzione della normativa: il Nuovo Regolamento Edilizio di Roma
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2- I sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle SUL ammissibili purché rispettino le seguenti condizioni:
•dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10% attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;•le dimensioni in pianta non siano superiori al 30% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;•la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);•i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;•se dotate di superfici vetrate siano provviste di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;•il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;•nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest;•avere vincolo di destinazione.
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3- Ogni edificio può dotarsi di un sistema di ventilazione naturale, per il riscaldamento ed il raffrescamentodegli ambienti. Il sistema di ventilazione prefigurandosi come volume tecnico non sarà conteggiato nel volume e nella SUL dell’edificio alle seguenti condizioni:
•consenta la circolazione di flussi d’aria differenziati per stagione;•vengano usati materiali da costruzione con elevata capacità termica.
4- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine degli edifici urbani e rurali di antica formazione5- Le soluzioni alternative alle indicazioni del presente articolo e le eventuali ulteriori esclusioni di spessori supplementari, adeguatamente documentati, impiegati ai fini del risparmio energetico, o dell’ottenimento degli incentivi previsti, saranno valutate dalla “Commissione tecnica per l’energia” istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.
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