ARA UMBRIAallevatori.umbria.it/.../04/Opuscolo-anagrafe-suina-2015_ARA-Umbria.… · ARA Umbria...
Transcript of ARA UMBRIAallevatori.umbria.it/.../04/Opuscolo-anagrafe-suina-2015_ARA-Umbria.… · ARA Umbria...
Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A.
UNIONE EUROPEA
INFORM
AZIONE&ZOOTECNIA
ANAGRAFE DEI SUINI
ARA UM
BRIA
L’anagrafe dei suini
L’anagrafe zootecnica, per quanto riguarda gli
allevamenti suinicoli, è un sistema complesso che
richiede di operare nelle aziende con l’identificazione dei
suini, la registrazione dei dati e la comunicazione degli
stessi al sistema informativo nazionale.
E’ importante conoscere bene le modalità e le
tempistiche per le varie operazioni da eseguire per non
incorrere in sanzioni che gli Organi di Controllo possono
disporre nel caso del loro mancato rispetto che hanno
anche ripercussioni nell’assegnazione dei premi
comunitari della P.A.C. (condizionalità).
A.R.A. Umbria Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria
SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, 59 06073 Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) 075 6979217 Fax: (+39) 075 6979221 E-mail: [email protected] PI: 00561490541 SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A 05100 Terni Tel.: (+39) 0744 300998 Fax: (+39) 0744 304870 E-mail: [email protected]
ARA
Umbria
Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi
UNIONE EUROPEA
LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
D.P.R. 30 aprile 1996, n.317 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/10/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996
Decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 giugno 1999
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA
Ogni allevamento suino deve essere registrato
presso il servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale (ASL) competente per
territorio, entro venti giorni dall'inizio
dell'attività.
Si devono comunicare i dati del responsabile
legale per gli aspetti igienicosanitari e quindi
della corretta gestione dell’anagrafe, del
proprietario degli animali e del detentore
responsabile degli animali.
Nel caso di allevamenti in soccida il
responsabile legale ed il detentore è il
soccidario mentre il proprietario degli animali
è il soccidante.
Oltre ai dati anagrafici vanno comunicati tutti
i dati utili all’individuazione dell’allevamento quindi la ragione sociale, l’indirizzo e dati fiscali.
Va indicata la tipologia della struttura e
l’orientamento produttivo.
Una volta effettuata l’ iscrizione, l’Autorità Sanitaria inserisce l’azienda nel portale internet della Banca Dati Nazionale (BDN) e
attribuisce il codice univoco aziendale così
costituito:
Sigla del paese: IT
Codice ISTAT comune (3 caratteri)
Sigla automobilistica della provincia (2
lettere)
Numero progressivo dell’azienda all’interno del comune (3 caratteri)
Il legale appresentante deve comunicare al
servizio veterinario dell'ASL competente per
territorio ogni variazione dei dati anagrafici,
compresa la cessazione dell'attività di ciascun
allevamento o altra struttura in cui sono
presenti animali entro sette giorni dal
verificarsi dell'evento.
ARA
Umbria
Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi
UNIONE EUROPEA
GLI ORIENTAMENTI PRODUTTIVI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI
Allevamento familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali,
destinati all’autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimenta animali verso altri allevamenti;
allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla
produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento;
allevamento da riproduzione a ciclo aperto: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini
in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da
ingrasso;
allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini
in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;
allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello
svezzamento e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva destinati esclusivamente alla
macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso;
stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata, nella quale vi sia un regolare
avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto; ai fini dei
controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'indirizzo
produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta;
Relativamente alla modalità d’allevamento si deve specificare se è “stabulato” o “semibrado” e se l’allevamento fa parte di un sistema multi sito.
IDENTIFICAZIONE DEI SINGOLI
SOGGETTI
Il detentore degli animali, in solido con il
proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:
identificare gli animali nati in azienda con un
tatuaggio sull'orecchio sinistro. (es.
IT000PG000).
apporre il marchio di identificazione
nell’azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro settanta
giorni dalla nascita
garantire l'identificabilità degli animali e
provvedere a ripristinare correttamente il
codice identificativo originario presente
sull'animale, qualora sia divenuto
parzialmente o totalmente illeggibile;
riportare correttamente, in caso di
movimentazione, gli identificativi dei capi sul
modello IV
Per gli animali iscritti al registro anagrafico,
che hanno cute scura, è consentito l’uso di marche auricolari con il codice identificativo
dell’azienda.
ARA
Umbria
Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi
UNIONE EUROPEA
REGISTRO DI CARICO E SCARICO E REGISTRAZIONI IN BDN
Il detentore degli animali, in solido con il
proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:
dotarsi di un registro aziendale di carico e
scarico e tenerlo debitamente aggiornato; nel
caso di più allevamenti presenti in una stessa
azienda ciascun allevamento deve avere un
proprio registro della cui tenuta e
aggiornamento è responsabile ogni singolo
detentore di animali;
registrare le movimentazioni in entrata ed in
uscita dall'allevamento sul registro di carico
e scarico, entro 3 giorni dall'evento;
comunicare alla BDN entro sette giorni,
direttamente o conferendo delega;
specifica ai servizi veterinari o ad altri
soggetti delegati, i dati relativi alle
movimentazioni di animali. I delegati
assicurano la registrazione in BDN entro
cinque giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione; in caso di allevamenti da
ingrasso familiari non è necessario
registrare in BDN i dati relativi alle
movimentazioni in uscita dall'allevamento;
comunicare alla BDN, direttamente o
conferendo delega specifica ai Servizi
veterinari o ad altri soggetti delegati (es.
A.R.A.), i dati relativi alla consistenza del
proprio allevamento rilevata almeno una
volta all'anno.
Il registro aziendale di carico e scarico può
essere tenuto in forma elettronica avvalendosi
della BDN, comunicandolo al gestore della
BDN.
DATI DA REGISTRARE IN BDN DAL DETENTORE O DAL DELEGATO
Entro sette giorni:
Il numero di animali movimentati in entrata
e/o in uscita
i codici d’identificazione della struttura di
partenza e di destinazione (compreso il
macello)
la causale della movimentazione
le date di arrivo e/o di partenza
il numero del Certificato sanitario
Una volta all’anno (dati del 31 marzo):
consistenza totale trascritta sul registro
aziendale dei suini presenti con età >70gg
Numero di riproduttori, se presenti,
specificando il numero di verri, scrofe e
scrofette (dal primo intervento fecondativo)
totale nascite/decessi
ARA
Umbria
Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi
UNIONE EUROPEA
MOVIMENTAZIONE DEI SUINI
I suini movimentati verso qualsiasi destinazione
devono essere accompagnati dal modello
“Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali” che contiene le informazioni
riguardanti l'identificazione dell’azienda di origine e degli animali, le dichiarazioni per il
macello riguardo ai trattamenti farmacologici o
con sostanze ormonali, informazioni su eventuali
problematiche di rilievo per la catena
agroalimentare, la destinazione, i dati del
trasportatore, le attestazioni sanitarie con la
qualifica sanitaria e, se prevista, la dichiarazione
del veterinario ufficiale che ha visitato gli animali
prima dello spostamento.
In calce al documento prodotto e stampato in
quattro copie è indicato il destinatario di ogni
foglio:
• due fogli per il destinatario (destinatario e suo servizio veterinario)
• due copie per il detentore (detentore e suo
servizio veterinario)
Il detentore degli animali che nei novanta giorni
antecedenti l’avvio degli animali alla macellazione ha eseguito trattamenti con sostanze
ad azione ormonica, con sostanze beta-agoniste,
con alimenti medicamentosi o con specialità
medicinali, per le quali è richiesta la ricetta non
ripetibile in triplice copia, dovrà compilare la
dichiarazione dei trattamenti effettuati da
consegnare al macello insieme al modello rosa.
Non possono essere trasferiti in altri allevamenti
animali trattati per i quali non è finito il tempo di
attesa.
In determinate situazione è possibile ottenere una
deroga a questa regola richiedendo autorizzazione
alla ASL competente.
ARA
Umbria
Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi
UNIONE EUROPEA
GESTIONE DELL’ANAGRAFE SUINA
Può essere svolta direttamente dall’allevatore oppure da Organismi autorizzati e formalmente
delegati dall’azienda.
Per la gestione diretta da parte dell’allevatore è necessario richiedere la Carta dei Servizi o la
Bussines Key presso la Camera di Commercio
ove ha sede l’azienda.
RICHIESTA NOME UTENTE E
ACCOUNT
AL CENTRO NAZIONALE ANAGRAFE
Per la gestione diretta della BDN da parte del
detentore si deve spedire una richiesta scritta
tramite e-mail a [email protected] indicando:
Ragione sociale del detentore degli animali
Codice aziendale
Codice fiscale
Recapito telefonico e indirizzo e-mail
Numero Carta dei Servizi o della Bussines
Key
La risposta con l’account da parte del Centro Servizi Nazionale, che arriva tramite e-mail,
contiene
il nome utente
la password
necessarie per l’accesso all’applicativo internet del sito del Sistema informativo veterinario del
Ministero della Salute.
L’indirizzo del sito è https://www.vetinfo.sanita.it
TIPOLOGIA SANZIONE
Mancata registrazione dell’azienda presso unità sanitaria locale
da 5.000 a 30.000 euro
Detentore non identifica gli animali da 150 a 600 euro/capo
rimozione, sostituzione o modifica del
mezzo di identificazione da 1.000 a 6.000 euro/capo
Mancanza di registro carico scarico da 500 a 3.000 euro
Mancata compilazione e aggiornamento del
registro carico scarico
da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione
non registrata.
Mancata registrazione in BDN da 1.000 a 6.000 euro
Trasferimento di suini senza modello IV da 150 a 600 euro per ogni animale
movimentato
Mancata registrazione annuale in BDN della
consistenza da 1.000 a 6.000 euro
Primo accertamento presso l’azienda Se l’azienda ottempera a quanto prescritto le
sanzioni possono essere estinte