Aprile 2015 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2015/Appunti... · avevano previsto interventi di...
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Aprile 2015
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CONTABILITÀ E FISCO
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO: LO STATO INVITA GLI ENTI A PRESENTARE
IMMOBILI DA DISMETTERE O VALORIZZARE
Ministero dell’Economia e delle finanze - Comunicato n. 79 del 2 aprile 2015
Il MEF annuncia l'invio di una lettera a Regioni, enti locali e enti pubblici nazionali con cui in cui si
chiede di segnalare immobili di proprietà da vendere o valorizzare. La lettera dà avvio al progetto
‘’Proposta Immobili 2015” che ha l’obiettivo di individuare e selezionare proprietà pubbliche da
utilizzare per operazioni di dismissioni immobiliari, da realizzarsi anche entro l’anno.
Destinatari dell’invito sono le Regioni, le Province, i Comuni capoluogo e non, con popolazione
superiore a 50.000 abitanti (per il Molise, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto
Adige la soglia demografica dei comuni è ridotta a 20.000 abitanti; tali soglie potranno essere
derogate per i territori di particolare interesse turistico e produttivo) e gli altri Enti pubblici
nazionali inseriti nel conto economico consolidato pubblicato dall’Istat.
Si devono infatti individuare portafogli immobiliari costituiti da beni di proprietà pubblica, dotati di
specifiche caratteristiche, tali da poter far parte di operazioni organiche e integrate di
valorizzazione e possibilmente dismissione, tramite i diversi strumenti e procedure disponibili in
base alla normativa vigente (es. i fondi immobiliari o concessioni a privati). Le valorizzazioni e
dismissioni hanno lo scopo principale di generare risorse in favore degli Enti per investimenti e per
contribuire al miglioramento dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Non di
meno, le attività che saranno poste in essere per la trasformazione e valorizzazione degli immobili
potranno contribuire alla riattivazione dello sviluppo economico e sociale a livello nazionale e
locale.
Le candidature degli immobili verranno raccolte dall’Agenzia del Demanio. All’Ente che segnalerà
immobili per questo progetto sarà garantito:
1.Accesso alle procedure di alienazione semplificate.
2.Supporto alla promozione dei propri immobili presso un’ampia platea di potenziali investitori.
3.Assistenza tecnica specialistica dalle Direzioni regionali dell’Agenzia presso le quali sono stati
attivati sportelli tecnici con il compito di gestire le proposte pervenute e prestare supporto
tecnico-amministrativo ai partecipanti.
La domanda di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
[email protected] entro il 31 maggio 2015.
I moduli per inviare le candidature degli immobili e la relativa documentazione sono stati
pubblicati congiuntamente sul sito internet del Dipartimento del Tesoro, sul Portale Tesoro e sul
sito dell’Agenzia del Demanio.
Ricordiamo che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile sono destinati:
● 90% a spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la
riduzione del debito (art. 1, comma 443, L. 228/2012);
● 10% a Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, salvo che una percentuale uguale o
maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente (art. 56 bis, c.
11, D.L. 69/2013)
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Fa eccezione il conferimento/trasferimento a fondi comuni d’investimento immobiliare a gestione
diretta InvImIt SGR (art. 33, c. 8 ter, D.L. 98/2011), per i quali la totalità delle risorse rivenienti
dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di
investimento.
Per gli immobili provenienti dal c.d. federalismo demaniale, la quota da destinare al Fondo di
ammortamento titoli di Stato è il 25%. La restante parte va a riduzione del debito dell'ente e, se
eccedente, a copertura spese di investimento.
DIFFUSE LE CIFRE DELLA SPENDING REVIEW 2015 PER LE PROVINCE E LE CITTÀ METROPOLITANE
Con l’allegato al comunicato del 3 aprile 2015, il Ministero dell’Interno ha reso noti gli importi
relativi ai tagli legati all’applicazione della spending review per gli enti di area vasta che, come già
anticipato, sono stati determinati con il meccanismo dei fabbisogni standard e dei «costi
efficientati», presentato dal Governo alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso
31 marzo.
L’allegato ripartisce tra ciascun ente la riduzione della spesa corrente complessiva di 1.000 milioni
di euro per il concorso delle province e delle città metropolitane per il contenimento della spesa
pubblica, prevista dall'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
PROCEDURA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E COPERTURA DISAVANZO,
ARRIVA IL DM
Ministero dell’Interno - Decreto del 2 aprile 2015
Sarà pubblicato in G.U. nei prossimi giorni il DM Economia e Finanze, di concerto con Ministero e
Interno, relativo alla procedura da attuare sul riaccertamento straordinario dei residui a copertura
disavanzo da riaccertamento e da prima applicazione fondo crediti dubbi.
La procedura di riaccertamento straordinario e sue conseguenze, che il DM allegato individua sul
piano giuridico, richiede un ben delineato percorso tecnico contabile, che la nostra società ha
definito alla luce dell'esperienza svolta con i Comuni in sperimentazione.
DICHIARAZIONE IRAP ALLE REGIONI: APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE
Agenzia delle Entrate - Provvedimento direttoriale del 7 aprile 2015
Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome, tramite
l’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2015, il cui modello è stato
approvato con provvedimento del 30 gennaio 2015. Il modello è inviato alle Regioni e alle Province
autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il
valore della produzione netta, delle dichiarazioni Irap. La trasmissione è effettuata con cadenza
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mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della
dichiarazione Irap.
CORTE DEI CONTI, LINEE GUIDA E QUESTIONARI PER GLI ORGANI DI REVISIONE DEGLI ENTI
LOCALI - RENDICONTO 2014
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 13/SEZ/AUT/2015/INPR della adunanza
del 9 marzo 2015
Approvate le linee guida nonché i relativi questionari (distinti per province, comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le
annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria
degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2014.
Le linee guida sono state aggiornate alla luce del mutato quadro normativo in materia di finanza
locale, in particolare con l’attuazione del processo di armonizzazione dei bilanci degli enti
territorial, che rappresenta un’importante occasione di verifica delle modalità di raccordo fra le
attività di indirizzo e coordinamento affidate alla Sezione delle autonomie e la costante azione di
vigilanza ed impulso al superamento delle difficoltà operative degli enti affidata alle Sezioni
regionali di controllo. Queste ultime sono chiamate, com’è noto, a monitorare in modo
sistematico la corretta attuazione della riforma, la cui integrale applicazione risulta di
fondamentale importanza per il conseguimento delle finalità di trasparenza e veridicità dei conti
pubblici.
L’aggiornamento ha riguardato, fra l’altro, le disposizioni contenute nella legge di stabilità per il
2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), nel d.l. 6 marzo 2014, n. 16 e nel d.l. 24 giugno 2014, n. 66
in materia, in particolare, di equilibri di bilancio di parte corrente, di riduzioni della spesa corrente
e specificatamente della spesa per il personale, nonché in materia di limiti all’ndebitamento e di
strumenti derivati.
Nell’ambito delle domande preliminari, come già accaduto lo scorso anno, è contenuto il rinvio
alle appendici “A” e “B1”. Tali appendici concernono rispettivamente quesiti in merito all’esercizio
provvisorio 2014 e domande rivolte specificatamente agli enti in sperimentazione a far data dal 1°
gennaio 2014, individuati dal DM 15 novembre 2013, per effetto dell’art. 9 del d.l. n. 102/2013,
che ha prorogato l’entrata in vigore della riforma al 1 gennaio 2015, prolungando di un ulteriore
esercizio la fase di sperimentazione.
RISORSE AI COMUNI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE
A seguito della seduta della giornata del 10 aprile del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, presieduta dal Presidente del Consiglio, sono state assegnate risorse
per circa 198,6 milioni di euro per consentire l’ultimazione di opere pubbliche in 137 Comuni, che
avevano previsto interventi di completamento appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili
entro il 31 agosto 2015, a seguito della ricognizione degli interventi evidenziati dagli
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amministratori locali alla Presidenza del Consiglio in risposta all’invito del Presidente del Consiglio
dei Ministri dello scorso 2 giugno 2014. Il finanziamento è a valere sulle risorse di cui all’articolo 3,
commi 1 e 1-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
Come informa la Presidenza del Consiglio, in totale le opere finanziate risultano essere 137 di cui
27 sono nel nord-ovest, 9 nel nord-est, 20 nel centro, 61 nel sud e 20 nelle isole. Il 36% del valore
delle opere da completare riguarda strutture per il turismo e il tempo libero, il 19% edifici
scolastici, il 16% infrastrutture per la mobilità e il trasposto, l’8% impianti sportivi, il 7% edifici
pubblici, il 6% strutture sociali e assistenziali, il 5% reti idriche e di regimazione delle acque, il 2%
opere di messa in sicurezza del territorio e l’1% reti per la distribuzione del gas.
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DEF
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato nella
serata del 10 aprile il Documento di economia e finanza (DEF) previsto dalla legge di contabilità e
finanza pubblica, n.196 del 2009. Nei contenuti, il Presidente del Consiglio ha evidenziato che in
merito ai tagli alla spesa, il DEF “non comporta tasse e non aumenta sacrifici per Regioni ed enti
locali”. Il documento adesso può essere inviato alle Camere perché si esprimano sugli obiettivi
programmatici in tempo utile per la trasmissione del Programma di Stabilità e del Programma
Nazionale di Riforma al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30
aprile.
IVA SPLIT E REVERSE, LE RISPOSTE DI ARCONET
FAQ Arconet
La Commissione Arconet (gruppo di lavoro in ambito MEF) ha pubblicato ufficialmente il proprio
orientamento sulla contabilizzazione delle procedure "Split" e "Reverse" in ambito Iva, recependo
le modifiche apportate dalla Legge 190/2014. Ecco le risposte:
Domanda n. 1:
L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n.
633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del
corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle
amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non
sono soggetti passivi di IVA. In attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche
acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all’erario
piuttosto che al fornitore.
Nel rispetto della normativa sopra richiamata, le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali
come devono contabilizzare le operazioni di split payment in contabilità finanziaria?
Risposta:
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In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per
l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con
l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere
adottate due modalità alternative:
1. se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario
contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono
emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la
spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;
2. se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si
provvede a:
a. un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001
Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);
b. un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le
partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione
contabile IVA (split payment);
c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA
a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per
l’importo dell’IVA(*) ;
d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale in
entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a (**);
e. alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di pagamento a favore
dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).
La modalità di contabilizzazione di cui al punto 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le
proprie procedure di spesa, intendono effettuare sempre il versamento IVA contestuale al
pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti
che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e
servizi. In altre parole è richiesta l’applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello
split payment, con riferimento al medesimo esercizio.
(*) Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata
presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti
con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di
sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di
pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del
sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella
parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo
pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata
nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di
pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e
il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.
(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il
valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)
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Domanda n. 2:
Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come
contabilizzano le operazioni di split payment effettuate in ambito commerciale?
Risposta:
Con riferimento al quesito posto, si richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E, del 9
febbraio 2015, che prevede che la scissione dei pagamenti “riguarda tutti gli acquisiti effettuati
dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non
commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito dell’attività di
impresa”.
Alle operazioni effettuate da una pubblica amministrazione in ambito commerciale si applica
l’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
“Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA” che, prevede:
1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività
commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972,
entro il giorno 15 del mese successivo in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese
precedente.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese
dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.
La registrazione contabile della spesa concernente l’acquisto di beni e servizi effettuata in ambito
commerciale è effettuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2,
lettera e), che prevede: “nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono
contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la
contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA)”.
Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni
a. si impegna la spesa relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi comprensiva di IVA;
b. si accerta un’entrata di importo pari all’ IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato
E.9.01.01.02.001Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment). Al riguardo si invitano i
comuni ad utilizzare differenti capitoli di bilancio per le ritenute IVA derivanti dallo Split payment
in ambito commerciale da quelle derivanti dallo split payment in ambito istituzionale;
c. contestualmente all’accertamento di cui alla lettera b), si impegna una spesa di pari importo,
sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per
scissione contabile IVA (split payment);
d. si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA
a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per
l’importo dell’IVA (*)
e. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d) si provvede all’emissione di una reversale in
entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b)(**);
f. f) alle scadenze previste dalla disciplina IVA, si determina la posizione IVA sulla base delle
scritture della contabilità economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad es.
registri IVA).La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate del titolo terzo, l’eventuale credito
IVA, o tra le spese del titolo primo, l’eventuale debito IVA. Per un importo pari alla quota del
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debito IVA derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un ordine di pagamento a valere
degli impegni assunti di cui alla lettera c)., versato in entrata del bilancio dell’ente, previo
accertamento di un’entrata di pari importo al titolo terzo dell’entrata ed emissione della relativa
reversale di entrata (il capitolo è codificato E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.).
(*)Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata
presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti
con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di
sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di
pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del
sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella
parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo
pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata
nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di
pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e
il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.
(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il
valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)
Domanda n. 3:
Nel rispetto della recente normativa sull’IVA le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali come
contabilizzano le operazioni di reverse charge?
Risposta:
Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, registrano le spese effettuate nell’ambito di attività
commerciali, soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), come segue:
a. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di
IVA;
b. tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di
inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001Entrate per sterilizzazione inversione
contabile IVA (reverse charge);
c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a
valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA
(*);
d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale in
entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b (**);
e. alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della
contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina
la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata
U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”.
(*)Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata
presente nella parte come da indicazioni presenti nelle Linee guida OIL paragrafo 6 “Pagamenti
con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare AgID n. 64/2014).Nel caso di regolarizzazione di
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sospeso di uscita al netto dell’IVA (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), l’ordine di
pagamento è da suddividere in due pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del
sospeso (tipo pagamento REGOLARIZZAZIONE e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella
parte ), mentre il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e. (tipo
pagamento CASSA o COMPENSAZIONE e valorizzazione dei riferimenti alla reversale associata
nella parte ). Anche nel caso di trasferimenti di fondi ai sensi dell’art. 44 L. n. 526/1984 l’ordine di
pagamento è da dividere in due pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e
il secondo pagamento a compensazione della reversale di cui alla lettera e.
(**) Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il
valore CASSA o COMPENSAZIONE (paragrafo n.1 delle predette Linee guida OIL)
PEG DI CASSA GIÀ DAL 2015 ANCHE PER GLI ENTI LOCALI NON SPERIMENTATORI
FAQ Arconet
Rispondendo ad un quesito posto da un Comune, il Ministero Economia e Finanze, tramite il
gruppo di lavoro Arconet, ha precisato che anche gli enti locali che non hanno aderito alla fase di
sperimentazione gli anni precedenti, devono redigere il Peg 2015 in termini di cassa a fini
conoscitivi, per consentire la costruzione del bilancio conoscitivo in formato D.Lgs. 118/2011 (che
nel 2015 affianca il bilancio autorizzatorio redatto secondo lo schema del DPR 194/1996) per
missioni e programmi, laddove è appunto previsto anche lo stanziamento di cassa.
Questo il testo della domanda e della risposta Arconet:
Domanda:
Un ente che non ha partecipato alla sperimentazione e ai sensi del d.lgs. n.126 del 2014 è tenuto
ad approvare il bilancio 2015 armonizzato a soli fini conoscitivi deve redigere il piano esecutivo di
gestione 2015, approvato ex art. 169 del d.lgs. 267/2000, in coerenza con il bilancio di previsione
2015 anche in termini di cassa?
Risposta:
Si ritiene opportuno, per consentire l’elaborazione del Bilancio conoscitivo per missioni e
programmi che, a soli fini conoscitivi, il PEG sia predisposto anche in termini di cassa.
RENDICONTO 2014 NESSUN RINVIO
Nonostante sia stato chiesto a gran voce dalle autonomie locali, il termine ultimo per
l'approvazione del rendiconto 2014, previsto per il 30 aprile 2015, non verrà spostato in avanti.
Il Ministero Economia e Finanze non è infatti concorde sull'ipotesi di slittamento, considerati gli
inevitabili ritardi che si determinerebbero sulle certificazioni. L'ipotesi rinvio, ventilata nei giorni
scorsi, richiede una modifica normativa che non è stata considerata nemmeno nella bozza di
Decreto legge enti locali, la cui uscita (dopo tante discussioni) è prevista nei prossimi giorni (non
prima però del nuovo incontro di mercoledì prossimo tra Anci e Governo).
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Di conseguenza, anche il riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, che deve essere
deliberato dalla Giunta nello stesso giorno (ma successivamente) in cui il Consiglio approva il
rendiconto 2014 non vedrà rinvii.
Il Mef, nel non accogliere la richiesta di rinvio dei termini rendiconto, non ha certo tenuto conto
dell'enorme mole di lavoro che grava ormai da mesi sui tavoli degli uffici finanziari degli enti locali.
Non in tutti gli enti sarà possibile arrivare in Consiglio comunale entro il 30 aprile; per evitare il
commissariamento, l'importante è che la Giunta approvi entro il 30 aprile 2015 lo schema di
rendiconto e che il Consiglio comunale approvi il rendiconto stesso non oltre il 20 maggio 2015,
dando ovviamente preventiva comunicazione alla Prefettura.
IVA SPLIT PAYMENT: I NUOVI ATTESI CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015
L’Agenzia delle Entrate fornisce attesi ed importanti chiarimenti in materia di split payment e
reverse charge nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, pur restando ridotto rispetto a quello della fatturazione
elettronica, la nota estende lo split anche ai " soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come
loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti". Vi
rientrano, quindi, anche i consorzi (es. di bacino imbrifero montani) che, per l'elencazione della
circolare n. 1/E che faceva riferimento a taluni codici IPA, erano rimasti fuori. In ogni caso, se
permangono dubbi, il fornitore potrà ritenere valide le indicazioni date dall'Amministrazione e si
potrà presentare un interpello.
Importantissimi i chiarimenti sulle esclusioni. Non rientrano nello split le operazioni soggette a
regimi speciali. Oltre ai casi in cui l'ente è debitore di imposta (reverse charge, operazioni intra...),
l'Agenzia esclude anche le fatture emesse dagli enti che si avvalgono della L. n. 398 del 1991 (es. le
associazioni culturali e sportive, le pro-loco) ed anche "le operazioni rese alla PA (ad esempio
servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella
propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e - in forza di una disciplina speciale contenuta in
una norma primaria o secondaria - trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo
netto". Escluse anche le operazioni certificate da scontrino e, novità, da fattura semplificata, con la
precisazione che l'esclusione opera anche nel caso in cui, successivamente alla certificazione con
scontrino o ricevuta fiscale, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione
del costo e dell’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato.
Per quanto riguarda gli adempimenti, la circolare chiarisce che nel caso di fatture promiscue
attività istituzionale/commerciale, la PA dovrà preventivamente individuare la quota parte del
bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi,
da comunicare al fornitore in caso di reverse charge, in linea con quanto già precisato dalla
circolare n. 14/E. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera
istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti ed il
versamento dovrà avvenire con le modalità di cui all'art. 4 del DM 23/1/2015. Per le fatture
promiscue istituzionali/commerciali, precisa infatti la nota, che " la PA, non debitore d’imposta,
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dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da
imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l’ente è tenuto ad eseguire
separatamente i relativi adempimenti". Di conseguenza, le fatture non possono essere imputate
per intero all'attività commerciale, ma dovranno essere suddivise, anche dal punto di vista
contabile, per poter effettuare due versamenti distinti.
In merito all'esigibilità, l'Agenzia non precisa come l'amministrazione possa optare per considerare
l'imposta esigibile all'atto della ricezione in luogo del pagamento del fornitore. Tuttavia, poiché le
fatture verso la PA sono emesse in formato elettronico attraverso il SdI, occorrà prestare
attenzione al momento in cui la fattura si considera "ricevuta" posto che per essa è sufficiente una
ricevuta di consegna. Tale ricevuta, si ricorda, è differente dall'"esito committente" ed è rilasciata
anche per fatture successivamente rifiutate dall'Amministrazione che mantengono, quindi, la loro
rilevanza fiscale indipendentemente dal pagamento.
La nota affronta, inoltre, il tema della note di variazione. Per le note di addebito, vale sempre lo
split payment. Se si tratta di note di credito, quelle relative a fatture emesse in split payment
seguono lo stesso regime. Il fornitore dovrà emetterle in maniera ordinaria, ma non potrà portare
in detrazione la relativa imposta. La PA cessionaria dovrà invece annotare le note di variazione sia
nel registro acquisti che in quello vendite (se relativa ad attività commerciali), mentre per le
fatture istituzionali la PA potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi
versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. Le note di
credito emesse per fatture relative agli anni precedenti restano, invece, soggette al regime
previgente. Tuttavia, dato che alcune aziende si sono già adeguate considerando le note di credito
in scissione anche per fatture degli anni precedenti, l'Agenzia ammette tale possibilità per
esigenze di semplificazione.
Nel caso di fatture emesse, erronamente, senza l'annotazione "scissione dei pagamenti" e non
ancora pagate, occorre emettere una nota di variazione. Nel caso però di più fatture emesse
erronamente (è il caso ad esempio di alcune utilities che non sono riuscite ad adeguarsi in tempo),
potrà essere emessa un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le
fatture erroneamente emesse senza l’indicazione “ scissione dei pagamenti”, le integri al fine di
rappresentare alla Pubblica Amministrazione che, al momento del pagamento dei corrispettivi
documentati con le fatture ivi elencate, l’IVA ad essi relativa andrà trattenuta e versata con le
regole dello “split payment”. Se invece la fattura è già stata pagata (con IVA), non occorrerà alcuna
variazione (ancorché la fattura sia irregolare), purché il fornitore abbia fatto concorrere l'imposta
alla sua liquidazione periodica. Se la fattura è stata pagata, ma senza IVA (anche senza
l'indicazione "scissione dei pagamenti", come consigliabile) il fornitore dovrà emettere la nota di
variazione.
La fattura va comunque emessa, sussistendone i presupposti, con l'annotazione "scissione dei
pagamenti". In mancanza, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs.
n. 471 del 1997, salvo che il fornitore non si sia attenuto alle indicazioni della PA. La sanzione è
"pesante" dato che è quella irrogata a chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le
scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di
imposta sul valore aggiunto, e va da e va da 1.032 euro a 7.746 euro.
12
Infine, la circolare chiarisce che per quanto riguarda la verifica di Equitalia, l'intervento sostitutivo
in caso di DURC negativo ed il pignoramento presso terzi, tutto dovrà avvenire avendo riguardo il
solo imponibile.
A breve sarà pubblicato sul sito il nostro materiale formativo su split payment e reverse charge, in
ambito contabile e fiscale, aggiornato con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le FAQ di
Arconet, già segnalate.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: VADEMECUM AGENZIA DELLE ENTRATE
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015
La circolare fornisce una "mini-guida" sull’imposta di bollo assolta in maniera virtuale a seguito
delle modifiche apportate alla disciplina. La nota fornisce le informazioni utili per la corretta
presentazione delle domande, sul procedimento di autorizzazione e quello di liquidazione del
tributo e sugli uffici competenti. Il documento di prassi, inoltre, illustra i criteri da applicare per lo
scomputo degli acconti e fa il punto sulle modalità di applicazione delle sanzioni e sull’istituto del
ravvedimento operoso nei casi di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o
infedele.
PUBBLICATI I DATI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015
Sono disponibili sul sito del Ministero Interno - Finanza Locale i dati sul Fondo di Solidarietà
Comunale 2015.
Il Ministero precisa che in attesa del perfezionamento del provvedimento, viene messo a
disposizione dei Comuni il dato riepilogativo, mentre sono in corso ulteriori elaborazioni per la
predisposizione di un prospetto sintetico che permetterà ai singoli comuni di effettuare
consultazioni più dettagliate sugli elementi di formazione e riparto del Fondo stesso.
FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015: LE DIFFERENZE RISPETTO ALLE PROIEZIONI. IMPORTO A
RECUPERO 38,23% SU IMU STANDARD È GIÀ CONTENUTO NEL DATO FINALE
Abbiamo analizzato e incrociato i dati del Fondo di solidarietà comunale 2015 di numerosi Comuni
con le proiezioni fatte in precedenza secondo i criteri stabiliti dalla normativa (laddove previsti).
Alcuni Comuni presentano una situazione nettamente migliore rispetto alle attese, altri Comuni
lamentano una differenza negativa rispetto alle proiezioni.
Il motivo principale delle differenze positive e negative rispetto alle proiezioni è dovuto alla
ripartizione della quota 20% del Fondo di solidarietà comunale 2015, “congelata” ai sensi del
comma 459 art. 1 legge 190/2014 e redistributa in base a fabbisogni standard e capacità fiscale.
Hanno sofferto in particolare di tale nuovo criterio i Comuni con Fondo di solidarietà negativo
(soprattutto i Comuni turistici).
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Altre differenze (solo positive) derivano dal venire meno di piccole riduzioni e accantonamenti
operati lo scorso anno ai sensi della legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 730 e 203 Legge
147/2013).
Naturalmente, la voce "Recupero dell'Agenzia delle Entrate relativo alla Quota per alimentare
F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015)" che compare nella comunicazione ministero
interno su FSC 2015, non è da considerare quale ulteriore taglio. L’importo che appare con la
dicitura FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015 FINALE contiene già tale recupero.
I dati pubblicati sul sito Ministero Interno il giorno 15 aprile 2015 relativi al FSC 2015, di cui la
nostra precedente notizia, sono quindi completi di tutti i tagli e riparti, nonostante non sia ancora
stato pubblicato il relativo DPCM.
ENTRO IL 16 APRILE VA VERSATA L'IVA DA SPLIT PAYMENT
Si potrebbe definire scherzosamente il 16 aprile 2015 come lo "split day", ma è il termine ultimo
per le pubbliche amministrazioni interessate per versare l'IVA all'Erario sulle fatture relative
all'attività istituzionale datate 2015 e pagate nei primi tre mesi dell'anno (esigibilità al momento
del pagamento) in F24EP con il codice 620E. In caso di omesso o ritardato versamento, si applica la
sanzione del 30%, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e le somme che l’ente pubblico
avrebbe dovuto versare sono riscosse mediante atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Come però precisato dalla circolare n. 15/E del 13 aprile "Resta
salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di
pubblicazione del presente documento di prassi, stante le obiettive condizioni di incertezza ai
sensi del citato art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (cd. statuto dei diritti del
contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta". Si tratta, quindi, delle fatture per le quali il
fornitore o la PA hanno assolto erroneamente l'imposta anche se l'operazione, rispettivamente,
rientrava o meno nel regime della scissione dei pagamenti, oppure i casi di una errata gestione
delle note di credito.
Viceversa, gli omessi o ritardati versamenti di imposta in condizioni "regolari" saranno quindi
sanzionati.
FATTURAZIONE ELETTRONICA, CONSERVAZIONE DIGITALE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: I
NUMERI DI AGID. ANNUNCIATE DELLE LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA
Agid - Audizione presso la Commissione Anagrafe tributaria del direttore generale del 15 aprile
2015
Nell'Audizione presso la Commissione Anagrafe tributaria del direttore generale di AGID
Alessandra Poggiani è stato illustrato lo stato di attuazione di diversi progetti "prioritari" in tema di
digitalizzazione della pubblica amministrazione ovvero: la fatturazione elettronica, la ANPR -
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità
Digitale, i pagamenti elettronici. E stato inoltre illustrato lo stato di realizzazione del progetto di
digitalizzazione della pubblica amministrazione. In questo contesto, AGID annuncia l'inizio della
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stesura di un documento “Linee Guida sulla conservazione” nel quale si suggerisce un percorso
efficace per la predisposizione alla conservazione, si descrivono le attività da eseguire e si
forniscono una serie di strumenti di aiuto allo svolgimento delle medesime. Oltre alla
conservazione, inoltre "l’AgID sta operando per definire una serie di standard per i sistemi di
gestione documentali, in quanto quelli in uso nella quasi totalità delle amministrazioni sono
obsoleti, incompleti, inadeguati, caratterizzati da scarsa interoperabilità, senza visione unitaria e
sistemica."
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, AGID evidenzia che "...non si registrano particolari
criticità nel sistema". Tuttavia, i numeri sono imponenti: nei primi sette giorni di aprile l’help desk
di IPA ha chiuso più di 1.900 case, gestito oltre 500 richieste di nuovi accreditamenti, sono state
registrate oltre 400.000 chiamate verso i web services e oltre 1 milione di accessi in modalità LDAP
per consultare e scaricare i dati dell’IPA. Allo stato attuale vi sono oltre 50.000 uffici destinatari di
fatture elettroniche (21.305 uffici riferiti ad amministrazioni centrali e 29.107 uffici per altre
amministrazioni) per oltre 21.000 amministrazioni (12.800 le amministrazioni che sono partite il 31
marzo aggiungendosi alle 9.100 già operative dal 6 giugno 2014). Oltre 2 milioni di fatture sono
state registrate a fine marzo 2015 e a queste se ne sono aggiunte 250.000 nella prima settimana di
aprile.
Verso le poche amministrazioni ancora non censite in IPA (circa 400, continuamente richiamate), i
fornitori possono inviare le fatture utilizzando il codice di default (9999) previsto dal sistema. A
regime, suggerisce AGID, dovranno tuttavia essere definite delle sanzioni per le amministrazioni
che non provvederanno a pubblicare gli indirizzi e ai fornitori che ne fanno un uso improprio.
POSSIBILE RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI DEI COMUNI
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato nella giornata del 15
aprile 2015 un programma di rinegoziazione dei mutui concessi ai Comuni italiani, dopo quello
recentemente adottato e riservato a Regioni, Province e Città metropolitane.
La nota diffusa dalla Cassa Depositi e Prestiti evidenzia che l’iniziativa, che riguarda
potenzialmente circa 90 mila finanziamenti in favore di 4.400 enti, per un ammontare complessivo
pari a 13,4 miliardi di euro, potrà liberare risorse - nel periodo 2014 - 2018 - fino a 1,4 miliardi di
euro, che i Comuni potranno destinare a nuovi investimenti o alla riduzione del debito.
Gli amministratori locali hanno accolto con soddisfazione la delibera approvata dalla CDP poiché a
fronte delle attuali difficoltà di bilanci dei Comuni, potrà finalmente consentire di ottenere dei
risparmi dall’allungamento dei tempi e dalla riduzione ipotizzata dei tassi.
RICOGNIZIONE DEBITI 2015: INDICAZIONI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI
Piattaforma telematica Certificazione Crediti - Comunicato del 13 aprile 2015
La comunicazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014, che
non risultano estinti alla data della comunicazione stessa - in adempimento a quanto prescritto
dall'art. 7, comma 4-bis del D.L. 35/2013 - da effettuarsi entro il 30 aprile - viene assolta
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dall'immissione nella Piattaforma per la Certificazione dei Crediti delle fatture riferite a tali debiti e
dalla relativa comunicazione di scadenza. Si informa, altresì, che dalla medesima data la
Piattaforma consente alle Amministrazioni debitrici di effettuare la Comunicazione di assenza delle
posizioni debitorie con riferimento ai debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31
dicembre 2014. La funzione è disponibile dal menu Ricognizione debiti > Comunicazione di assenza
di posizioni debitorie.
PATTO DI STABILITÀ: DECRETO MEF PER IL RIPARTO DEGLI SPAZI FINANZIARI PER PAGAMENTI DI
DEBITI IN CONTO CAPITALE
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto del 13 marzo 2015
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso il testo del decreto concernente il riparto, per
l’anno 2015, degli spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di euro, tra gli enti territoriali per
sostenere pagamenti di debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine, nonché pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013
ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.
Gli spazi finanziari sono così ripartiti: 40 milioni agli enti locali che ne abbiano fatto istanza e 60
milioni alle Regioni richiedenti.
L’allegato al decreto riporta gli importi attributi a ciascun ente territoriale ai sensi del comma 466,
punto 1), dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Tali importi sono stati determinati su base
proporzionale alle richieste presentate.
Attualmente il decreto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
CERTIFICATO AL RENDICONTO 2014 È DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 MAGGIO 2015
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 17 aprile
2015
Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16
aprile 2015 della Repubblica Italiana il decreto ministeriale dell’8 aprile 2015 relativo alle
certificazioni di rendiconto al bilancio 2014 con i relativi allegati. La certificazione al rendiconto
2014 deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2015. Il DM e gli allegati sono consultabili
all'indirizzo web http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com170415.html.
FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI ED ABUSO DEL DIRITTO: AL VIA I DECRETI ATTUATIVI
Consiglio dei Ministri - Comunicato del 21 aprile 2015
Il Consiglio dei Ministri ha di fatto dato il via alla fatturazione elettronica tra privati ed alla
trasmissione telematica dei corrispettivi dal 2017. Sono stati infatti approvati, in via preliminare,
tre decreti attuativi della riforma fiscale (legge delega n. 23 del 2014) che ora passano alle Camere
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per il prescritto parere. Si tratta del decreto legislativo sulla trasmissione telematica delle
operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici
(fatturazione elettronica); del decreto concernente misure per la crescita e l’internazionalizzazione
delle imprese; del decreto recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente.
In tema di fatturazione elettronica, si introducono misure volte ad incentivare, mediante la
riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della
fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati
meccanismi di riscontro tra la documentazione IVA e le transazioni effettuate, potenziando i
relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo
relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. L’utilizzo della
fatturazione elettronica sarà facoltativo a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per agevolare le imprese
nell’uso del nuovo strumento telematico l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile
gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del file
contenente i dati della fattura e il suo invio.
Per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente il settore
del commercio) è prevista la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati
dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque anni
e si estende di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino a
fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente
(necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto). Per i
gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati è obbligatoria.
Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di
comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black lists’. Inoltre, beneficiano di
rimborsi Iva più veloci.
Approvato (nuovamente) anche il decreto sulla certezza del diritto che unifica il concetto di "abuso
del diritto e elusione fiscale" inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del
contribuente, con valenza generale per tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta
comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).
I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:
l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non
perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro,
ma solo vantaggi fiscali;
la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non
marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento
strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
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TRASFERIMENTI DI BENI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI
PARTICOLAREGGIATI: IMPOSTA DI REGISTRO ALL'1% ANCHE SENZA CONVENZIONE STIPULATA
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 41/E del 23 aprile 2015
L’Agenzia delle Entrate rivede quando statuito in precedenza (circolare n. 9/E del 2002 e circolare
n. 11/E de 2002) sulla spettanza o meno dell'agevolazione ai fini delle imposte di registro e ipo-
catastali per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati
per i quali, fino al 1/1/2014, era previste l’imposta di registro dell’1 per cento a condizione che
l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenisse entro 5 anni dal trasferimento (art. 33 c. 3 L.
388/2000, poi trasfusa nell'art. 1 tariffa allegata al DPR 131/1986). Infatti, "alla luce dei principi
affermati dalla giurisprudenza, l’agevolazione di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del
2000 e successive modificazioni è applicabile agli atti di acquisto di immobili siti in zone soggette a
piani di lottizzazione ad iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti
urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell’edificabilità, ai piani
particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la
convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento". Gli uffici dovranno quindi rivedere la
propria posizione in merito al contenzioso pendente, con riguardo agli avvisi di liquidazione con
cui è stato revocato il beneficio fiscale per gli atti di cessione di immobili siti in aree soggette a
piani di lottizzazione ad iniziativa privata, in considerazione della mancata adozione della
convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto di trasferimento.
La giurisprudenza più recente, infatti, ha infatti dato rilievo non al riscontro formale dell’insistenza
dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi
in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Ai fini
dell’applicabilità del beneficio in esame "è dunque sufficiente che l’immobile sia situato in un’area
soggetta ad uno strumento urbanistico generale qualora, quest’ultimo, per contenuto e
prescrizioni, assolva, ai fini dell’edificabilità, alle stesse funzioni di uno strumento urbanistico
secondario, pur in assenza di un piano urbanistico particolareggiato. Sulla base di tale principio, la
successiva giurisprudenza di legittimità ha esteso l’applicabilità dell’agevolazione agli atti di
trasferimento di immobili siti in aree soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata,
regolarmente approvati e deliberati dall’autorità competente, anche in assenza - al momento della
cessione dell’area - dell’atto di stipula della convenzione di lottizzazione."
La questione riguarda, comunque, gli atti stipulati prima del 1/1/2014, dato che ai sensi dell'art. 10
D.Lgs. 23/2011 l'art. 1 della Tariffa è stato riformulato e sono venute meno le agevolazioni previste
in materia di registro, anche se previste da leggi speciali. Con riferimento agli atti stipulati fino al
31 dicembre 2013 "resta ancora in vigore il termine entro il quale deve essere completato
l’intervento edificatorio cui è subordinata l’applicazione dell’enunciato trattamento fiscale di
favore, previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che proroga di
6 anni (portandolo ad 11 anni) il termine quinquennale previsto per il completamento
dell’intervento edilizio" (C.M. 2/E 2014).
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MODIFICA AI DATI FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015. IL BILANCIO SARÀ RINVIATO A
LUGLIO
Non c’è pace per i Comuni. I dati del Fondo si solidarietà 2015, pubblicati sul sito del Ministero
dell’Interno, saranno modificati per una revisione sui tagli di cui DL 95/2012 art. 16 comma 6. La
variazione sarà di modesta entità, circa 0,5%, decisa (per ora nelle intese Governo - Autonomie
locali) per rivedere le attribuzioni al Comune di L’Aquilia, alle prese con una difficile situazione
post terremoto.
Quindi i passaggi saranno i seguenti:
Definizione dei nuovi criteri sul taglio al FSC relativo a 2.600 milioni (differenza rispetto al
2015 = 100 milioni) attraverso norma inserita nel Decreto legge enti locali, attesissimo
provvedimento che viene puntualmente rinviato di volta in volta dal Consiglio dei
Ministri per problemi di copertura finanziaria;
Ricalcolo del taglio FSC 2015 da parte del Ministero dell’Interno
Nuova pubblicazione sul sito Ministero dell’Interno, a titolo informativo, dei dati FSC 2015
Pubblicazione del relativo DPCM in G.U.
La conseguenza di questo ulteriore rallentamento sarà lo slittamento del termine ultimo per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015, che sarà rinviato al 31 luglio 2015.
FONDO IMU - TASI: I COMUNI PERDERANNO IL 50%
Sembra raggiunta l’intesa tra Governo e Autonomie Locali sulla quota a ristoro per i Comuni che
hanno raggiunto aliquota massima IMU e quindi non possono applicare aliquota 1 per mille TASI
sugli altri fabbricati (ma solo sulla prima casa) per effetto del comma 677 art. 1 Legge 147/2013.
Rispetto al 2014, laddove l’art. 1 comma 1 lett. d) del DL 16/2014, modificando il comma 731 art. 1
Legge 147/2013, aveva previsto una quota consistente pari a 625 milioni, ci sarà un taglio netto. I
Comuni nel 2015 dovranno accontentarsi di 300 milioni, quindi oltre il 50% in meno, con
conseguenti seri problemi di quadratura di bilancio per molti enti.
Il Decreto legge enti locali potrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri martedì prossimo.
La seduta odierna del Consiglio dei Ministri non è ancora stata convocata, anche se non è esclusa
una convocazione dell’ultima ora.
ENTRO IL 30 APRILE IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI
Scade il 30 aprile (120 gg dalla chiusura dell'esercizio) il termine per versare l'imposta di bollo sui
documenti informatici fiscalmente rilevanti ai fini tributari (fatture, libro giornale...) emessi o
utilizzati durante l’anno precedente con le nuove modalità previste dall'art. 6 DM 17/6/2014. Il
versamento avviene in F24 telematico in unica soluzione e, come chiarito dalla circolare 16/ 2015,
non è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.
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La disposizione interessa tutti i fornitori delle pubbliche amministrazioni che hanno emesso fatture
(soggette ad imposta di bollo) in formato elettronico, nonchè le stesse amministrazioni che,
nell'ambito di attività rilevanti IVA, hanno emesso fatture in questo formato (nell'anno
precedente).
Si evidenzia che tale modalità di versamento è stata considerata valida, dal MePA, anche per il
versamento dell'imposta di bollo sui documenti di accettazione alla RdO (sebbene con riferimento
al previgente art. 7 DM 23/1/2004, che prevedeva un versamento in acconto).
VERSAMENTO DI IMPOSTE A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATICO: CODICI F24 VALIDI ANCHE
PER L'F24EP
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 42/E del 28 aprile 2015
Estesi al modello F24EP l'utilizzo dei codici tributo previsti per l'F24 per il versamento delle somme
dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e
dell’articolo 54-bis del D.P.R. n.633/1972. Per agevolare i contribuenti, nella risoluzione sono
indicati i codici con a fianco il corrispondente codice tributo utilizzato per il versamento
spontaneo.
SECONDO UNA PARTE DELLA NORMATIVA VIGENTE IL RENDICONTO VA APPROVATO ENTRO IL
31 MAGGIO
Mentre i Comuni stanno facendo nottate di lavoro per elaborare la documentazione necessaria
alla delibera relativa al rendiconto 2014 e soprattutto (è questo il problema) al riaccertamento
straordinario dei residui al 01.01.2015, il Governo non considera la richiesta (a gran voce anche se
tardiva) delle autonomie locali di rinvio del termine ultimo per approvare il rendiconto. Il Decreto
legge enti locali vive ore di attesa e di continui rinvii, mentre il tempo stringe. Il Ministro
dell’Interno, la settimana scorsa, ha dichiarato formalmente la propria contrarietà ad un rinvio del
termine di approvazione del rendiconto 2014, evidenziando la necessità di arrivare velocemente in
possesso dei dati definitivi. Stesso orientamento era emerso pochi giorni prima da parte del
Ministero Economia e Finanze.
Tuttavia emerge un evidente contrasto nella normativa vigente tra l’allegato 4/1 (che quindi fa
parte integrante della norma) del D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014, rispetto al Tuel.
Il D.Lgs. 118/2011 dispone nell’allegato 4/1 (principio di programmazione) al punto 4.2 lettera i)
che il rendiconto deve essere approvato entro il 31 maggio. Il Tuel invece prevede espressamente
l’approvazione del rendiconto entro il 30 aprile. Nel dettaglio:
D.Lgs. 118/2011 allegato 4/1
Principio contabile programmazione, punto 4.2 “Gli strumenti della programmazione degli enti
locali” lettera i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente,
da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di
riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.
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D.Lgs. 267/2000 e smi Tuel
Art. 227 comma 2: “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo
dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La
proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti
giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”.
A nostro avviso il D.Lgs. 118/2011, nell’allegato 4.1, riporta un refuso, frutto della deroga concessa
lo scorso anno ai Comuni in sperimentazione. Tuttavia il contrasto normativo esiste. Ed allora ci si
chiede come interpretare il disposto dell’art. 227 comma 2 bis del Tuel e dell’art. 3 comma 8 D.Lgs.
118/2011 e smi:
D.Lgs. 267/2000 e smi - art. 227 comma 2 bis: “In caso di mancata approvazione del rendiconto di
gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal
comma 2 dell'articolo 141”.
D.Lgs. 118/2011 e smi - art. 3 comma 8: “L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è
oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non
sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili.
La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione
del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli
allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del
rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo,
dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”
D.Lgs. 267/2000 e smi - art. 141 comma 1 e comma 2 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali)
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con D.P.R., su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge,
nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le
seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della
provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di
21
elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve
essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale
di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In
tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.
Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
In altri termini, il provvedimento del Prefetto (la norma cita ancora i Coreco, eliminati nel 2001)
quando scatterà? A seguito della mancata approvazione del rendiconto entro il 30 aprile oppure
entro il 31 maggio?
La questione non è da poco, anche sul piano della chiarezza normativa. Di certo si confida nella
sensibilità di chi deve interpretare la legge, tenendo conto che due norme (l’allegato 4/1 fa parte
della norma di cui D.Lgs. 118/2011) dispongono due date diverse per lo stesso adempimento.
SBLOCCA ITALIA, IN G.U. LA CONVENZIONE MIT ANCI PER NUOVI PROGETTI PER I PICCOLI
COMUNI
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Decreto del 6 marzo 2015 G.U. n. 97 del 28 aprile
2015
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6
marzo 2015 “Approvazione della Convenzione MIT-ANCI disciplinante i criteri per l'accesso
all’utilizzo delle risorse del programma «Nuovi progetti di interventi».
Possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici
risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000
abitanti. Possono, altresì, presentare domanda di contributo finanziario le Unioni di Comuni
composte esclusivamente da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i Comuni
risultanti da fusioni tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nel
caso di domande da parte di Unioni dovrà essere presentato contestualmente l’elenco dei Comuni
a quel momento associati. Nel caso di domande presentate da Comuni istituiti a seguito di fusione,
se il nuovo Comune ha una popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, dovrà produrre
contestualmente l’elenco dei Comuni preesistenti alla fusione.
Gli interventi oggetto delle richieste di finanziamento devono rientrare in una delle tre seguenti
tipologie previste dalla norma e di seguito riportate, finalizzate:
a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico;
22
b) alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico,
nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle
strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.
L’importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore a € 100.000 e superiore a €.
400.000.
IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI: VALIDO L'ACCONTO VERSATO PER L'ANNO
2014 PER IL VERSAMENTO DEL 30 APRILE
Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015
In assenza di specifiche previsioni al riguardo nel DM 17 giugno 2014, al fine di semplificare gli
adempimenti in capo ai contribuenti, i versamenti effettuati in acconto con il Mod. F23 cartaceo
(codice tributo 458T) nel mese di gennaio 2014 in applicazione delle previsioni contenute nel
previgente DM 23 gennaio 2004, possono essere scomputati dall’imposta di bollo
complessivamente dovuta sui documenti informatici formati nell'anno 2014 da versare entro il 30
aprile 2015 ai sensi dell'art. 6 del DM 17/6/2014 con Mod. F24 (codice 2501).
IL SENATO APPROVA IL DDL DELEGA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Con 144 voti favorevoli e un’astensione, l’Assemblea del Senato ha approvato il ddl n. 1577,
recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il testo
passa ora alla Camera dei deputati.
Dopo un lungo cammino tra commissione e aula, dunque, il disegno di legge Madia lascia palazzo
madama.
Al centro del nuovo provvedimento ci sono le figure dirigenziali, che cominceranno a convergere
verso la figura unica del dirigente della Repubblica, a prescindere dalle funzioni rivestite. Gli
incarichi assegnati avranno durata quadriennale, prorogabile di due anni per una sola volta.
Viene imposta, poi, l’immissione in ruolo dei vincitori di concorsi più veloce, assieme
all’enunciazione di una nuova staffetta generazionale che, però, dovrà tenere conto delle attuali
maglie che prevedono precise quantità di esuberi, prepensionamenti e ingressi negli organici della
PA.
È stata infine confermata la soluzione ponte di tre anni per i segretari comunali.
Ora il testo passerà alla Camera dei deputati in seconda lettura.
23
NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE PER MANCATO PAGAMENTO DI SOMME ISCRITTE A
RUOLO
Agenzia delle Entrate - Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2015
Ai sensi dell'art. 30 DPR 602/1973, con provvedimento direttoriale del 30 aprile 2015 prot. n.
59743, l'Agenzia delle Entrate determina nel 4,88% il saggio annuale degli interessi di mora per il
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli
interessi, applicati decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento fino alla data
del pagamento. La nuova misura degli interessi ha effetto dal 15 maggio 2015. Con analogo
provvedimento del 10 aprile 2014, la misura era stata precedentemente fissata al 5,14 per cento
in ragione annuale.
ULTERIORE RIPARTO ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO ANNO 2014
Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 30 aprile
2015
Si rende noto il riparto a favore dei Comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime
aeroporturale ai sensi dell'art. 2 c. 11 lett. a) L. 350/2003 delle ulteriori somme acquisite al bilancio
dello Stato per l'anno 2014 (Provvedimento del 23 aprile) a titolo di addizionale comunale sui
diritti di imbarco passeggeri sulle aeromobili, non erogate in precedenza in quanto rese disponibili
solo dopo la chiusura della contabilità finanziario. Qui di seguito il prospetto con gli importi
corrisposti e gli enti beneficiari.
PRINCIPI NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA: IMPORTANTI MODIFICHE
FAQ Arconet
La commissione Arconet ha approvato importanti modifiiche ai principi contabili relativi alla nuova
contabilità armonizzata, come di seguito documentato:
- Resoconto riunione commissione ARCONET del 18 marzo 2015
- Resoconto riunione commissione ARCONET del 25 marzo 2015
- Resoconto riunione commissione ARCONET del 1 aprile 2015
- Resoconto riunione commissione ARCONET del 15 aprile 2015
CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE: RIPARTO
Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 4 maggio
2015
Sono stati perfezionati il 28 aprile u.s., con la firma del Ministro dell’interno, On.le Angelino
ALFANO, tre decreti ministeriali che determinano il riparto del contributo alla finanza pubblica
posto a carico delle città metropolitane e delle province ricomprese nelle regioni a statuto
24
ordinario e nelle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 516,7 milioni di euro per
l’anno 2015.
I provvedimenti, nell’ambito delle politiche di c.d. “spending-review”, sono previsti dall’articolo 47
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, in tema di risparmi della spesa media corrente, per acquisto di autovetture e di
conferimento di incarichi e consulenze, e con essi si individuano le singole quote che ciascuna città
metropolitana e ciascuna provincia devono versare entro il 10 ottobre 2015 al bilancio dello Stato,
per effetto delle citate misure di risparmio.
In particolare i decreti riguardano:
D.M. 28 aprile 2015 - la determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica di
510 milioni di euro, per l’anno 2015, in proporzione alla spesa media sostenuta nel triennio
2012-2014, come risultante dai codici SIOPE, comunicati dal MEF, come da elenco allegato;
D.M. 28 aprile 2015 - la determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica di 1
milione di euro, per l’anno 2015, in proporzione al numero di autovetture, comunicato dal
citato Dipartimento, come da elenco allegato;
D.M. 28 aprile 2015 - la determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica di
5,7 milioni di euro, per l’anno 2015, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza,
studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei
dati comunicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’informazione
statistica, le banche dati istituzionali ed il personale come da elenco allegato.
I tre decreti ministeriali saranno pubblicati nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
PERSONALE
ISTRUZIONI IN MATERIA DI RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE (ANNO 2014) E
MONITORAGGIO ANNO 2015
Ragioneria dello Stato - Circolare del 7 aprile 2015, n. 14
Pubblicata la nota della RGS con la quale si forniscono alle amministrazioni pubbliche le istruzioni
necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2014 e di
quelli del Monitoraggio 2015.
Con successiva circolare saranno poi comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla
rilevazione “Conto annuale 2014”.
RELAZIONE ALLEGATA 2014
Comuni - Unioni dei comuni - Province
La rilevazione del 2014 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno
precedente, ad eccezione dei Comuni le cui specifiche istruzioni sono riportate nella Circolare nella
sezione dedicata. Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 10 aprile al 20 maggio 2015.
25
Come avvenuto negli anni precedenti, alcune delle informazioni rilevate per Comuni, Unioni e
Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno - Banca dati del
Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).
MONITORAGGIO 2015
L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2015, alcune delle informazioni di
organico e di spesa che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno.
L’invio dei dati, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale e
completato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento secondo la prescritta
modulistica.
Sono tenuti all’invio dei dati alcuni Comuni (limitatamente ad un campione formato da 598 Enti) e
tutte le Province.
IL CONTO ANNUALE 2014: PUBBLICATA LA CIRCOLARE DELLA RGS
Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 17 del 28 aprile 2015
La RGS ha pubblicato la Circolare contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema
informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni per l’anno 2014 (conto annuale).
La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e
coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.
L’invio dei dati relativi all’anno 2014 avviene in una sostanziale invarianza della struttura della
rilevazione rispetto all’anno 2013.
I dati dovranno essere inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o
attraverso l’invio dell’apposito kit excel.
I termini della rilevazione sono fissati dal 29 aprile al 1 giugno 2015.
NOTA FUNZIONE PUBBLICA SU QUESTIONI CONCERNENTI LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE
DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Dipartimento della Funzione Pubblica - Nota n. 20506 del 27 marzo 2015
L’ANCI, l’UPI e il CINSEDO della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
rispettivamente con note del 6 marzo 2015 e dell'11 marzo 2015, hanno posto alcune questioni di
carattere applicativo ed interpretativo in materia di ricollocazione del personale delle province e
delle città metropolitane, richiamando i contenuti delle linee guida fornite in materia dal Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie (circolare n. 1/2015).
Al fine di chiarire alcuni degli aspetti che le amministrazioni hanno segnalato come
particolarmente rilevanti nell’applicazione della disciplina normativa in argomento, il Dipartimento
della Funzione Pubblica ha fornito con nota n. 20506 del 27 marzo 2015 specifiche indicazioni
tecniche al riguardo.
26
COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI FORME DI INTEGRAZIONE E
SOSTEGNO DEL REDDITO COINVOLTI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITÀ SOCIALE
INAIL - Circolare n. 45/2015
L’art. 12 del decreto legge 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
114/2014, ha previsto, in via sperimentale, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari di
ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di
volontariato a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali.
L’attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta dall’Inail, in
deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato e i relativi premi sono posti a carico di
un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via
sperimentale per gli anni 2014 e 2015.
La copertura assicurativa è garantita nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.
L’assicurazione Inail in particolare copre i rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali dei
volontari beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del
reddito che prestano la loro attività nell’ambito delle iniziative progettuali ai fini di utilità sociale
individuate dai soggetti promotori in favore di Comuni e di enti locali.
I termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa sono state stabilite con il Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei
conti il 19 gennaio 2015.
l’Istituto interviene quindi a chiarire il regime per il riconoscimento della copertura assicurativa.
NUOVO PARERE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO SALARIO
ACCESSORIO 2015
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia - Delibera n. 97/2015/PAR
Nel ribadire che in virtù di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 9 del D.L.
n. 78/2010 il fondo delle risorse decentrate per il 2015 deve essere decurtato di un importo pari
alla somma di tutte le riduzioni operate sul fondo stesso per gli anni dal 2011 al 2014 (e non alla
sola riduzione operata nel corso del 2014, né tantomeno alla media delle riduzioni apportate sui
fondi negli esercizi 2011/2014), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha affermato
che, a suo avviso, la base di calcolo alla quale applicare detta riduzione va individuata nel fondo
costituito secondo le regole proprie della vigente normativa contrattuale e non nel fondo
quantificato per l’esercizio 2014. Tale interpretazione, coerente con la formulazione letterale della
norma in esame, appare preferibile per varie ragioni: evita un sostanziale duplice taglio delle
risorse non espressamente previsto dal legislatore (in quanto il fondo 2014 già risentiva delle
riduzioni apportate nel precedente periodo 2011/2013); esclude in radice la possibilità che si
possa giungere ad un fondo pari a zero oppure negativo; risulta conforme alla volontà del
legislatore di non perpetuare, dopo il 31 dicembre 2014, il limite del fondo per l’anno 2010 e
l’obbligo di riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e, infine,
come già affermato in precedenza, apporta una decurtazione corrispondente “alle riduzioni
27
operate per effetto del precedente periodo”, come testualmente indicato dal legislatore, anziché
alla riduzione operata nel solo precedente esercizio 2014.
In sostanza, esemplificando, se il fondo quantificato in base alle regole dei vigenti Ccnl, senza
considerare le riduzioni successivamente disposte dalla legge, era pari a 100 e ci sono state
riduzioni pari a 2 nel 2011 (fondo pari a 98), pari a 4 nel 2012 (fondo pari a 94), pari a 3 nel 2013
(fondo pari a 91) e pari a 5 nel 2014 (fondo pari a 86), a partire dall’1 gennaio 2015, considerando
le riduzione dell’intero periodo 2011/2014 (pari a 14) e non la riduzione del solo esercizio 2014
(pari a 5), venuti meno (alla data del 31/12/2014) i precedenti obblighi di non superamento del
fondo 2010 e di riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, il fondo sarà pari a
86 (decurtando al fondo calcolato secondo le regole dei Ccnl pari a 100 la somma delle riduzioni
operate nel periodo 2011/2014 pari a 14 e non la sola decurtazione applicata nel 2014 pari a 5).
In questi termini, l’interpretazione proposta dalla Magistratura contabile con delibera n.
97/2015/PAR appare convincente, poiché viene superato il problema della duplicazione del taglio.
Bisogna però tenere conto che con questa modalità di calcolo le riduzioni effettuate annualmente
sui fondi degli anni dal 2011 al 2014 vengono quantificate comparando l’entità del personale in
servizio nell’anno preso in considerazione con quella dell’anno immediatamente precedente.
Di norma, però, gli enti hanno provveduto a determinare dette riduzioni sulla base del confronto
tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno
2010, con la conseguenza che la percentuale di decurtazione dell’anno 2014 comprende già anche
le riduzioni di personale intervenute negli anni precedenti. In quest’ultimo caso, la decurtazione da
apportare al fondo del 2015 non potrà che essere “di un importo pari alle riduzioni operate con
riferimento all’anno 2014”, come suggerito dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare n.
8/2015 (orientamento che però la Sezione regionale non ritiene condivisibile).
Il parere in esame desta invece qualche perplessità quando afferma che “il fondo quantificato a
partire dall’1 gennaio 2015 (nell’esempio pari a 86) costituisce, quindi, il nuovo tetto massimo per
le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio, in sostituzione del limite
massimo individuato dalla stessa norma in esame, fino al 31 dicembre 2014, nel corrispondente
importo dell’anno 2010. La decurtazione operata (nell’esempio pari a 14) è permanente e non può
essere più recuperata”.
Ciò, infatti, contrasta palesemente con la volontà del legislatore di non perpetuare ulteriormente,
dopo il 31 dicembre 2014, un tetto di spesa all’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale. Invero la norma si limita a rendere
permanenti le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014, ma non esclude che le risorse
destinate nei prossimi anni al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa,
determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, possano
subire degli incrementi per effetto ad esempio del recupero della RIA o degli assegni ad personam
del personale cessato.
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DESTINAZIONE DELLA QUOTA DECURTATA DI COMPENSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE O
SEGRETARIO DI COLLEGIO ARBITRALE O DI COLLAUDATORE
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 12/SEZAUT/2015/QMIG
L’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. n. 133/2008, ha previsto, al comma 9, che: “il
50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di
segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del
trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di
autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la
medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi
svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai
collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il successivo comma 17 ha stabilito che tale obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme
provenienti dalle menzionate riduzioni di spesa non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario
nazionale.
Per via di questa espressa eccezione operata dal legislatore, la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 341/2009, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
61, comma 9, in relazione all’art. 119 della Costituzione, ha escluso la lesività di tale norma nei
confronti dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali.
Nel delineare il contesto giuridico ed economico entro cui si colloca l’art. 61, la Consulta, nella
medesima sentenza, ha chiarito che “le disposizioni censurate si inquadrano nel contesto di una
manovra di risanamento della finanza pubblica di ampio respiro, imperniata sull’applicazione di
numerose misure di contenimento della spesa corrente, fra cui sono da comprendersi quelle
imposte dall’art. 61 a carico di tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione”.
Muovendo da tale presupposto, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la delibera n. 58/2010,
hanno chiarito che la norma contenuta nel comma 9 trova applicazione anche nei confronti degli
enti locali, e che il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per attività di
componente o segretario del collegio arbitrale o di collaudo non vada riversato al bilancio dello
Stato, bensì debba essere assegnato dall’amministrazione territoriale ai fondi per il finanziamento
del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di
ogni singolo ente.
La questione all’odierno esame, inserendosi nel contesto appena descritto, riguarda l’ipotesi
specifica, non affrontata in sede nomofilattica, in cui le prestazioni siano rese non da personale
dell’ente, bensì da dipendenti di altre amministrazioni, espressamente autorizzati ex art. 53 del
d.lgs. n. 165/2001.
È da ritenere che, ai fini del corretto inquadramento della tematica, occorra prendere le mosse
dalle finalità sottese alla disposizione di cui al comma 9 dell’art. 61, che la Corte costituzionale,
29
nella sentenza n. 341, ha individuato nel concorso alla realizzazione di “obiettivi di contenimento e
razionalizzazione della spesa”.
La norma, infatti, impone “una riduzione delle somme che, in aggiunta alla retribuzione, sono
corrisposte, a titolo d’incentivo o di compenso, a talune particolari categorie di dipendenti
pubblici, per lo svolgimento di specifiche attività”.
Tale finalità emerge in modo particolarmente evidente per le amministrazioni statali, per le quali il
risparmio di spesa è versato in entrata al bilancio dello Stato ai fini del finanziamento di un fondo
di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 200 milioni di euro e, per la parte eccedente,
ai fini del miglioramento dei saldi di bilancio (art. 61, comma 17).
Oltre ai menzionati obiettivi di riduzione di spesa, tuttavia, il legislatore sembra aver voluto
attuare anche una politica di redistribuzione delle risorse, sottraendo il 50 per cento degli importi
da arbitrato o collaudo al compenso individuale, per destinarli alla fruizione collettiva attraverso
fondi perequativi o di amministrazione.
Questa considerazione troverebbe riscontro anche nella posizione dell’Avvocatura generale dello
Stato nella medesima sentenza n. 341/2009 (fatto - punto 3.2), secondo la quale l’art. 61, comma
9 investirebbe “il reddito prodotto da una specifica categoria di professionisti, sulla quale il
legislatore nazionale, <con norma rispettosa del principio di ragionevolezza, ha ritenuto di incidere
in senso ridistributivo nel quadro di riassetto macroeconomico nazionale>”.
Muovendo da questo presupposto, la questione della destinazione della quota decurtata di
compenso per attività di componente o segretario di collegio arbitrale, o di collaudatore
nell’ambito di contratti pubblici, si ritiene che debba essere risolta dalla prospettiva del soggetto
che, previa autorizzazione dell’ente di provenienza, svolge la prestazione e non da quella
dell’amministrazione che conferisce l’incarico.
Questa opzione ermeneutica risulta coerente anche con la normativa in materia di incarichi
extraistituzionali (art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001), che impone ai dipendenti pubblici il divieto di
svolgere incarichi retribuiti, inclusi quelli di arbitrato e collaudo, in assenza della preventiva
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
In caso d’inosservanza, il comma 7 dell’art. 53 prevede che “salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente
svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Sotto questo profilo, sarebbe contraddittorio ipotizzare che il legislatore abbia inteso attribuire
una diversa destinazione alle predette somme, ossia l’amministrazione di provenienza in caso di
omessa autorizzazione (art. 53, comma 7, cit.), e quella di destinazione nel caso di attività
regolarmente autorizzata.
Peraltro, la soluzione che predilige il versamento all’ente di appartenenza è fisiologicamente
correlata anche a finalità di alimentazione dei fondi per la contrattazione decentrata di
quest’ultimo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio.
Tale indubbio beneficio per l’ente autorizzante, in termini di risparmio di risorse, finisce in qualche
modo per compensare il disagio correlato alla - pur temporanea - rinuncia all’esclusiva della
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prestazione lavorativa da parte del proprio dipendente, e finanzia, al contempo, l’incentivazione
del personale, nei termini autonomamente definiti in sede di contrattazione decentrata.
In questa prospettiva, pertanto, come osservato dalla Sezione remittente, la norma contenuta nel
comma 9 sembra effettivamente prevedere un ulteriore meccanismo di finanziamento del fondo
per il trattamento economico accessorio delle amministrazioni di provenienza del personale
incaricato, in cui le risorse in questione possono essere utilizzate secondo modalità stabilite in
sede contrattuale.
Conclusivamente, si ritiene che, nel caso di incarico conferito a personale di altra amministrazione,
la quota di compenso debba essere versata, a prescindere dalla provenienza del finanziamento,
all’amministrazione in cui il dipendente presta servizio, e che ha autorizzato l’incarico, affinché le
relative somme possano confluire nei pertinenti fondi per il finanziamento del trattamento
accessorio, in relazione alla qualifica - dirigenziale o meno - da questo rivestita.
A tal proposito, è opportuno precisare che destinatari della decurtazione sono tutti i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, di qualifica dirigenziale e non, che, nel rispetto delle limitazioni e
dei divieti legislativamente imposti, svolgano una delle predette attività, percependone il relativo
compenso.
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Con due nuovi pareri pubblicati sul proprio sito istituzionale, l’Aran ha prima ribadito che i
permessi per il diritto allo studio possono essere utilizzati dal personale solo per la partecipazione
alle attività didattiche e per sostenere gli esami dei corsi di studio espressamente indicati dall’art.
15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 (che si svolgano durante l’orario di lavoro) e non anche per
l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il
corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.) e poi ha precisato che, nei
confronti del personale in posizione di comando, la gestione dei permessi di cui si tratta deve
essere riconosciuta all’ente o amministrazione presso i quali il dipendente è comandato.
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO: IMPATTO DELL'ART. 1, C. 113, DELLA
LEGGE DI STABILITÀ 2015
Dipartimento della Funzione Pubblica - Nota n. 24210 del 16 aprile 2015
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti in merito all’impatto dell’art. 1,
comma 113, della l. n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) sulla nuova formulazione dell’art. 72,
comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, prevista dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014, convertito
in l. n. 114 del 2014.
Per effetto di quanto previsto nella legge di Stabilità 2015, infatti, nel triennio 2015-2017 non
operano più le penalizzazioni previste dall’art 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in
l. n. 214 del 2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del
compimento dei 62 anni di età. Tali penalizzazioni opereranno di nuovo a partire dal 1° gennaio
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2018, così come disciplinate nel citato art. 24, comma 10, fatto salvo il caso della maturazione del
requisito della pensione anticipata entro il 31/12/2017.
Conseguentemente, dunque, nel caso in cui il requisito contributivo per la maturazione del diritto
alla pensione anticipata sia stato perfezionato in data antecedente all’1/01/2015 e il dipendente
sia comunque rimasto in servizio in quanto la sua età anagrafica era inferiore ai 62 anni (e quindi
essere collocato a riposo avrebbe comportato penalizzazioni sull’importo della pensione),
l'amministrazione che volesse esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro potrebbe,
con preavviso di 6 mesi, comunque esercitarla a partire dall'1/01/2015 a prescindere dall’età del
dipendente, in quanto la norma contenuta nella legge di Stabilità 2015, come su specificato,
prevede espressamente che le penalizzazioni non si applichino "Con effetto sui trattamenti
pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015". Con riferimento invece al caso in cui la maturazione
dei suddetti requisiti avvenga entro dicembre 2017 anche con età inferiori a 62 anni, seppure la
decorrenza dell'assegno di pensione ricade successivamente al 31/12/2017, a questi dipendenti
non si applicheranno comunque penalizzazioni, in quanto la norma, come su riportata,
esplicitamente dispone "Le disposizioni di cui all' articolo 24, comma 10, […] , in materia di
riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai
soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.".
Ciò posto, in relazione alla possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l’anzianità contributiva
richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, come sopra determinata,
per il combinato disposto delle due norme in esame, esse potranno utilizzare tale risoluzione a
prescindere dall'età del dipendente, in quanto non sono più previste penalizzazioni in questo arco
di tempo sull'importo della pensione. Dovranno quindi riprendere a considerare il vincolo dei 62
anni di età per l'esercizio della risoluzione unilaterale per quei dipendenti che maturano i requisiti
per la pensione anticipata a partire dall’1/01/2018.
L'AVVOCATO DELLA PA HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLA TASSA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO
SPECIALE
Corte di Cassazione - Sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015
La Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il pagamento della
tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della
professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo
svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale
pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente
medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di
mandato, ai sensi dell’art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il
mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico,
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.
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La questione che ha dato origine alla presente controversia è stata a lungo dibattuta, anche con
riguardo agli avvocati dipendenti di Enti locali, dinanzi alla Corte dei Conti (specialmente in sede di
controllo) e al Giudice amministrativo.
Tale questione ha però finalmente trovato una soluzione definitiva - recepita anche dalla
contrattazione collettiva - dopo che il Consiglio di Stato, con parere reso il 15 marzo 2011
nell'affare n. 678/2010 (dì molto antecedente il presente ricorso) ha affermato che, quando
sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività
professionale svolta nell’ambito di mia prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa
rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei
casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via
esclusiva dei risultati di detta attività.
Il Consiglio di Stato, per giungere a tale soluzione, ha fatto espresso riferimento all’indirizzo
espresso da questa Corte nella sentenza 20 febbraio 2007, n. 3928 - che viene contestata
dall’attuale ricorrente - ricordando che, in tale sentenza è stato affermato che il pagamento della
quota annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati per l’esercizio della
professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di
lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell’indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R.
n. 43 del 1990) a carattere retributivo, con finzione non restitutoria e un regime tributario
incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell’interesse della persona, quali
quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell’abilitazione alla professione
forense.
D’altra parte, il Consiglio di Stato ha espressamente affermalo di non condividere le decisioni
prese dalla Corte dei conti in sede di controllo, nelle quali è stato qualificato l'obbligo di
corresponsione della tassa per l’iscrizione come strettamente personale, essendo legato
all’integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l’ente pubblico,
mentre a tale giurisprudenza fa espressamente riferimento l’attuale ricorrente.
È stato anche precisato che nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che
sussiste nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione
adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di
mandato, ai sensi dell’art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il
mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza del:’incarico,
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.
MODALITÀ DI ELABORAZIONE DELLA LISTAPOSPA DEL FLUSSO UNIEMENS PER TALUNI EVENTI
COPERTI DA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
INPS - Circolare n. 81 del 22 aprile 2015
L’INPS ha fornito indicazioni per elaborare la sezione ListaPosPA da parte delle Amministrazioni
Pubbliche e Aziende iscritte alla Gestione Pubblica per gli eventi di cui al Testo Unico sulla
Maternità (D.Lgs. n.151/2001), alla Legge n.104/1992 e all’art. 20, comma 2, Decreto Legge n.
112/2008, per i quali è riconosciuto l’accredito figurativo.
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RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE I PROCESSI DI MOBILITÀ PREVISTI DALL'ART. 1, C.
424 E 425, DELLA L. 190/2014
Dipartimento della Funzione Pubblica - Messaggio del 24 aprile 2015
Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica è stato pubblicato un nuovo messaggio con il
quale si rende noto che è disponibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it/ la funzionalità che
consente a ciascun ente di area vasta l’inserimento dei dati relativi al personale destinatario della
ricollocazione mediante procedure gestite dal portale della mobilità, ai sensi dei commi 423 e
seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’inserimento è finalizzato a favorire l’incontro
della domanda e dell’offerta di mobilità.
Le amministrazioni, per poter accedere al sistema, dovranno registrarsi sull’applicativo al fine di
ottenere le apposite credenziali di accesso che saranno inviate via mail all'indirizzo del referente
individuato dell'amministrazione.
Per informazioni ed assistenza si potrà contattare il desk tecnico attraverso il numero telefonico
06/82888782 dalle ore 9:30 alle ore 13:30, oppure scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica
[email protected] e [email protected]
Eventuali quesiti di carattere normativo potranno invece essere indirizzati al seguente indirizzo di
posta elettronica [email protected]
Con riferimento alla procedura di rilevazione dei fabbisogni di personale e delle facoltà di
assunzione, che sarà completata con funzionalità che saranno rese attive entro il mese, si precisa
che la prima fase della procedura rimane in linea per consentire alle amministrazioni mancanti di
completare l’inserimento dei dati.
IL REGIME DELLE INCONFERIBILITÀ E DELLE INCOMPATIBILITÀ NEL D.LGS. 39/2013: NUOVI
ORIENTAMENTI A.N.AC.
Non sussiste incompatibilità tra incarico dirigenziale nell’amministrazione comunale e carica di
amministratore unico di un’azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione
dei servizi pubblici locali, dal momento che quest’ultima, qualificabile come ente pubblico
economico, va ricondotta, ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 39/2013, nella definizione di “ente
pubblico” contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo (Orientamento n.
13/2015).
Sussiste invece la causa di inconferibilità prevista dall’art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013, nei
confronti del presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo
pubblico da parte di province, comuni e loro forme associate, che voglia assumere
contemporaneamente anche l’incarico di amministratore di un altro ente di diritto privato in
controllo pubblico da parte delle predette amministrazioni (Orientamento n. .11/2015)
Sono questi alcuni degli ultimi orientamenti pubblicati sul sito dell’A.N.AC. in materia di
anticorruzione.
Informiamo i nostri enti abbonati che nella sezione "schede informative" sarà disponibile nei primi
giorni della prossima settimana un massimario contenente la raccolta di tutti gli orientamenti
pubblicati dall’Autorità in materia.
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TRIBUTI LOCALI
TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTO STORICHE: ILLEGITTIME LE ESENZIONI DELLE REGIONI
Dipartimento delle finanze - Circolare n.4/DF del 1 aprile 2015
Sono illegittime, trattandosi di materia riservata allo Stato, le leggi regionali che, in ossequio alle
previgenti disposizioni statali, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, abrogati
dalla legge di stabilità per il 2015, hanno disposto l’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico e
l’assoggettamento di tali veicoli alla tassa di circolazione forfettaria. Detta esenzione è riservata,
invece, ai soli veicoli e motoveicoli - esclusi quelli adibiti ad uso professionale - ultratrentennali di
cui al comma 1 del citato art. 63 della legge n. 342 del 2000, per i quali è conseguentemente
dovuta la “tassa di circolazione forfettaria annua” e l’imposta provinciale di trascrizione di cui
all’art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in misura fissa, come prescrive il successivo comma
4 del citato art. 63 della legge n. 342 del 2000. Pertanto i veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico, non godendo più dell’esenzione in esame, sono assoggettati alla tassa
automobilistica che deve essere assolta nella misura e con le modalità ordinarie, al pari
dell’imposta provinciale di trascrizione. I parametri del particolare interesse storico collezionistico
dei veicoli e dell’anzianità ultraventennale degli stessi, non hanno più alcun rilievo ai fini tributari.
Le Regioni dovranno dare massima diffusione, con le forme che si riterranno più adeguate, alle
novità introdotte dall’art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, al fine di permettere ai
contribuenti il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
IMU E TASI, SI CAMBIA
Nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri approverà il nuovo DEF - Documento di economia e
finanza per gli anni 2016 - 2017 - 2018. Tra le tante misure previste, è rilevante per i Comuni
l'abrogazione, a partire dal 2016, della pur recente normativa in materia di IMU e TASI e la sua
sostituizione con un nuovo tributo unico immobiliare, per ora definito nelle bozze di DEF con la
denominazione di Local Tax (di cui già si parlò in occasione dei lavori preparatori della legge di
stabilità 2015).
Il nuovo tributo sarà disciplinato nella legge di stabilità per l'anno 2016. La normativa in materia di
tassazione per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dovrebbe invece rimanere
ancorata alla struttura dell'attuale TARI.
ADDIZIONALI REGIONALI: DEFINITE LE MODALITÀ DI INVIO DATI AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Direttore Generale delle finanze - Decreto 3 aprile 2015
È stato firmato il Decreto che individua i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale
regionale all'IRPEF e le modalità con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
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sono tenute ad inviarli al Dipartimento delle finanze entro 15 giorni successivi alla data della
pubblicazione in G.U. A tal fine le Regioni e le Province autonome devono riportare i dati nella
“Tabella” allegata al Decreto e trasmetterla, esclusivamente in via telematica, mediante posta
elettronica certificata, all’indirizzo [email protected]. Il Dipartimento delle finanze provvederà
alla pubblicazione dei dati trasmessi nel sito www.finanze.it. Tale pubblicazione consentirà di
conoscere in modo semplice ed immediato le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF,
agevolando in tal modo le attività dei contribuenti, dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza
fiscale e degli altri intermediari ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Il Decreto da attuazione a quanto disposto dall'art. 8 co.1 lettera a) del D.Lgs. 175/2014. Analogo
decreto dovrebbe essere adottato per i Comuni, posto che il comma 3 del medesimo articolo
dispone che "3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti
d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni,
contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini
della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei
regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale
esclusivamente per via telematica." Ricordiamo che il D.Lgs. 175/2014 ha innovato la disciplina
dell'addizionale comunale eliminando la possibilità di applicare, già ai fini dell'acconto, le aliquote
previste per l'anno di imposta. L'acconto è quindi calcolato utilizzando le medesime aliquote del
saldo. Resta ferma la pubblicazione delle delibere, ai fini dell'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce (art. 14 c. 8 D.lgs. 23/2011).
VIETATO L'INSERIMENTO NEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA TARI DI COMPONENTI
DI COSTO RIFERITE ALLA TIA. LE PERDITE RESTANO A CARICO DEL GESTORE
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana - Parere n. 73/2015
È possibile considerare come componenti della tariffa per il servizio di smaltimento rifiuti, a titolo
di costi comuni diversi, gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti per crediti di dubbia
esigibilità, ma non i costi per crediti rivelatisi inesigibili risalenti al periodo di vigenza di un tributo
ormai soppresso (la tariffa di igiene ambientale, o TIA-1), ancorché destinato anch’esso, al pari
dell’attuale TARI, al finanziamento del servizio di gestione rifiuti. Tali costi restano a carico del
soggetto Gestore, dato che avrebbero dovuto trovare copertura nel quadro dei rispettivi regimi
normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata. Se il Gestore era
una società in house nel frattempo liquidata, le perdite vanno coperte con le risorse di bilancio
dell'ente controllante.
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Per la Sezione, nella determinazione sia della TIA1 che della TARI le componenti di costo, ai sensi
del DPR 158/1999 sono le medesime. I costi comuni sono previsti all’allegato 1 e comprendono
anche gli accantonamenti a fondo rischi. Non vi rientrano, invece, i crediti risultati inesigibili, che
vanno qualificati più correttamente come insussistenze attive, ovvero come mancati ricavi.
Tuttavia, non sono inseribili voci, riferite alla TIA-1, nel piano tariffario della TARI. Per la Corte,
infatti, non c’è alcuna continuità tra l’uno e l’altro prelievo, essendo nel frattempo sopravvenuti
almeno altri due interventi legislativi, ciascuno dei quali ha disposto la soppressione del prelievo
precedente e non vi è neppure piena coincidenza dei presupposti impositivi tra TIA-1 e TARI. Di
conseguenza, afferma la Sezione "stanti tali premesse di diversità formale e sostanziale della
disciplina dei due prelievi (peraltro rilevate a più riprese dalla Corte costituzionale e dalla Corte di
cassazione con riferimento alla successione nel tempo delle fonti istitutive delle varie tariffe: v.
sent. C. cost. n. 238/2009 e, fra le altre, Cass. Civ., sez. V, n. 3756/2012), la conclusione negativa
della Sezione poggia su considerazioni attinenti al già richiamato principio di integrale recupero dei
costi: ciascuna tariffa, infatti, deve essere costruita in modo da bastare a sé stessa, e non nascere
già gravata da oneri pregressi (relativi a crediti non incassati, originati da tributi risalenti e ormai
soppressi), che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nel quadro dei rispettivi regimi
normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata. Ove tali modalità
di copertura siano risultate insufficienti (e dunque per la parte dei mancati ricavi non coperta da
fondi rischi o da maggiori entrate), i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dei crediti
maturati sotto il previgente regime si traducono in perdite definitive a carico del soggetto gestore
(e cioè, nel caso di specie, la società in house affidataria del servizio), come del resto lo stesso ente
ha intuìto nel formulare il terzo quesito. Peraltro" conclude la Corte "consentire ora per allora al
Comune di considerare, ai fini della quantificazione della tariffa, i mancati ricavi relativi ad altro
tributo, non incassati dal precedente gestore, comporterebbe il trasferimento sull’utenza attuale
di perdite, che avrebbero dovuto gravare su una platea almeno in parte diversa di soggetti, e che,
ove sia cessata la società in house che gestiva il servizio, vanno ormai coperte a carico del bilancio
generale del soggetto controllante."
APPALTI
MONITORAGGIO A.N.AC. SU IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI E PROCEDURE IN ECONOMIA:
L'80% DEI COMUNI CAPOLUOGO NON È IN REGOLA
A.N.AC. - Comunicato del 16 aprile 2015
L’A.N.AC. pubblica i risultati del monitoraggio effettuato sulla corretta applicazione dell'art. 29 c.
10 lettera a) e b) del Codice, sia in relazione alla corretta individuazione dell’importo stimato
dell’appalto, sia al conseguente legittimo ricorso ad affidamenti in economia ai sensi dell’art. 125
dello stesso.
L'indagine ha confermato una "sistematica disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del
dettato normativo". Gli enti monitorati erano i comuni capoluogo di Provincia. Per quelli di
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Regione, l'Autorità aveva già portato avanti delle indagini che avevano portato alla luce diverse
irregolarità.
Attraverso il CPV (Common Procurement Vocabulary) che, a livello comunitario, individua la
prestazione oggetto del contratto, preso fino all'ultima cifra (per includere anche i servizi
"analoghi") sono stati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, per ciascun
anno, i dati relativi a forniture e servizi in economia affidati dal 1° gennaio 2010 al 10 marzo 2015,
singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria, che presentano carattere di regolarità o
che risultano reiterati nell’arco temporale annuale, assunto come riferimento, e che nel complesso
superano la soglia consentita. Ai fini dell’indagine, sono stati presi in considerazione anche gli
appalti effettuati con affidamento diretto, cottimo fiduciario e affidamento diretto ex art. 5 della
legge 381/1991, in quanto fattispecie che caratterizzano forme di procedura negoziata.
"L’indagine" illustra l'A.N.AC. "ha portato all’individuazione di un numero complessivo di n. 90
Comuni (su un totale di 116 attualmente presenti sul territorio nazionale) interessati da anomali
fenomeni di ripetizione contrattuale, ed indici di potenziale violazione del richiamato comma 10
dell’art. 29 del Codice. Sulla base di un’ulteriore estrapolazione, è, altresì, emerso che n. 10
Comuni (esclusi quelli già interessati da indagini dell’Autorità attualmente in corso) hanno
proceduto ad affidamenti diretti o in economia, con identica CPV di dettaglio, reiterati nel corso
del medesimo anno o di più anni consecutivi, per importi complessivi superiori al milione di euro,
ossia pari ad oltre 5 volte la soglia consentita per legge."
I dati di dettaglio relativi agli affidamenti, per i singoli comuni, sono disponibili in un apposito link.
Spiega l'A.N.AC.: "L’analisi ha evidenziato, non solo la sistematica disapplicazione delle modalità di
calcolo del valore presunto dell’appalto previste dall’art. 29 del Codice, ma anche il conseguente
utilizzo di procedure di scelta del contraente (affidamenti in economia; affidamenti diretti) che,
qualora si fosse rispettato quanto disposto dal citato art. 29, non sarebbero state consentite. Le
stazioni appaltanti" conclude "devono, pertanto, prestare la massima attenzione nelle corretta
definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di
ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, evitando
l’artificioso frazionamento delle commesse pubbliche per non incorrere nella violazione delle
suddette disposizioni."
L’art. 29, comma 10 d.lgs. 163/2006, reca specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di
servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo. In queste ipotesi, il valore del singolo appalto deve essere stimato
considerando: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel
corso dei dodici mesi precedenti, rettificato al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti in
termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale; ovvero b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei
dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici
mesi. L’art. 125 prevede al comma 13, che nessuna prestazione di beni, servizi possa essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia
(divieto di artificioso frazionamento).
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CONCORDATO "IN BIANCO" E CONTINUITÀ AZIENDALE: I CHIARIMENTI DELL'A.N.AC. IN MERITO
ALLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
A.N.AC. - Determinazione n. 5 dell’8 aprile 2015
Pubblicata la Determinazione avente ad oggetto gli “effetti della domanda di concordato
preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d.
concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici”. L’atto modifica la determinazione
dell’Autorità n. 3 del 23 aprile 2014 al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la
possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione
del relativo piano.
L'Autorità ritiene che:
"al di fuori dei confini indicati dal citato articolo 186-bis, le imprese sottoposte a
concordato preventivo “ordinario” rientrano nell’operatività della causa ostativa prevista
dall’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire
l’attestazione in forza del rinvio contenuto nell’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 ai requisiti di
carattere generale previsti per la partecipazione alle gare;
le imprese già qualificate, sottoposte a concordato preventivo “ordinario”, sono soggette ai
procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice di decadenza dell’attestazione per
sopravvenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice;
la causa ostativa in caso di concordato preventivo “ordinario” decorre dalla domanda di
ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato
preventivo ai sensi dell’articolo 180 L.F.;
la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le
caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale”, impedendo la risoluzione
dei contratti in corso e consentendo, previa autorizzazione del Tribunale, la partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici, non comporta la decadenza
dell’attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione non
costituisce altresì elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le
imprese attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per le imprese
non attestate), fermo restando l’obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della
procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con
l’intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;
successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, le imprese possono dimostrare il possesso del requisito di cui all’art.
38, c. 1, lett. a) in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, con la precisazione che
le prescrizioni di cui all’art. 186-bis, comma 5 L.F. sono espressamente riferite alla sola fase
di gara".
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DURC IMPRESE IN CONCORDATO IN CONTINUITÀ: NUOVO ORIENTAMENTO INPS
INPS - Messaggio n. 2835 del 24 aprile 2015
L’INPS modifica l'orientamento interpretativo in materia di rilascio del DURC ad imprese in
concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186-bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942). Il
Ministero del Lavoro (interpello n. 41 del 21 dicembre 2012) aveva affermato la possibilità per
l'azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186-bis L.F di ottenere il rilascio del DURC
nell'ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti
previdenziali ed assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale. Tuttavia,
tale interpretazione ha generato criticità considerando che, nelle more del perfezionamento della
procedura di omologa del concordato, l'impresa non può ottenere il DURC trovandosi
nell'impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti anteriormente al deposito della
domanda di concordato. Il Ministero è così intervenuto nuovamente (nota prot. n. 6666 del 21
aprile 2015) chiarendo che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle
imprese già integra la fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del DM 24 ottobre 2007.
Ricorrendo tale ipotesi è possibile rilasciare il DURC anche nelle more dell'omologa del piano,
sempre che, trattandosi di concordato in continuità, lo stesso contempli l'integrale soddisfazione
dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.
ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA FUORI DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia - Parere n. 169/2015
Secondo la sezione lombarda della Corte dei Conti, il servizio di erogazione dell’assistenza
educativa e scolastica soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la legge 8
novembre 2000, n. 328 e non a quelle di cui all'art. 33 c. 3 bis D.Lgs. 163/2006, come modificato
dall'art. 9 c. 4 D.L. 66/2014, trattandosi di fattispecie differenti. Non sussiste, quindi, l'obbligo di
ricorrere ad una centrale di committenza. Per la sezione, "la normativa in tema di acquisizione di
beni e servizi, che pone l’obbligo del ricorso al sistema Consip o, in alternativa ai sistemi di e-
procurement, ovvero ancora, il ricorso a soggetti aggregatori delle committenze, si applica agli
acquisiti di beni, servizi e forniture per i servizi strumentali, in un’ottica limitativa della spesa per i
c.d. “consumi intermedi”, in esecuzione dei processi di revisione della spesa nel reperimento degli
strumenti necessari al perseguimento dei fini istituzionali" mentre "la disciplina introdotta con la
legge 8 novembre 2000, n.328 in tema di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" è "normativa specifica che abilita le amministrazione comunali a disciplinare le modalità di
erogazione di un servizio pubblico di intervento sociale a beneficio di soggetti svantaggiati (...)
Nell’un caso si disciplina la modalità di erogazione di un servizio pubblico, nell’altro si pongono
limitazioni alla modalità di acquisizione di beni o servizi strumentali." Tale ripartizione concettuale
"trae un solido fondamento normativo nell’art. 30 del D. Lgs. n.163/2006, a tenore del quale le
disposizioni del codice degli appalti, fra le quale si rinviene anche la disciplina delle centrali di
committenza, non si applicano alle concessioni di servizi".
Tuttavia, va evidenziato come non sempre tali affidamenti risultino incardinati in una concessione
di servizi. Sul punto, comunque, si riporta quanto precisato da A.N.AC., nella determinazione
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3/2015, che ha escluso l'applicazione dell'art. 33 c. 3bis "ai contratti esclusi dal campo di
applicazione del Codice, ai quali è riferito un numero limitatissimo di disposizioni delle stesso (v.
parte I, titolo II del Codice) e alle concessione di servizi (art. 30 del Codice)." Tra questi rientrano
gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB (art. 20), disciplinati esclusivamente dall'articolo 68
(specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento),
dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del Codice. Nei predetti sono ricompresi
anche i servizi sociali e sanitari.
VARIE
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE: CONSORZI DI FUNZIONE ESCLUSI
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto - Parere n. 205/2015
Il piano di razionalizzazione delle società partecipate non si applica ai consorzi (di servizi), i quali
sono assimilati alle aziende speciali. Occorre infatti avere riguardo al dato testuale della norma che
non permette estensioni dell'ambito applicativo della stessa (art. 1 comma 611 della legge
190/2014).
Il consorzio tra enti locali, spiega la Sezione, non appare identificabile con la figura del consorzio
d’imprese, prevista dall’articolo 2602 del codice civile. Il dato meramente testuale ha l’effetto,
quindi, di escludere l'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 3 co. 27 della l.24 dicembre
2007, n. 244, richiamato dall’art. 1 comma 611 ss. della legge 190/2014, poiché si riferisce
esclusivamente alle partecipazioni societarie e, pertanto, non opera in relazione alle quote dei
consorzi disciplinati dall'art. 2602 cod. civ. che siano possedute da enti locali (in termini, cfr. parere
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27/2/2012 n. 42). Ciò
evidentemente non toglie che tale piano operativo di razionalizzazione possa riguardare la
partecipazione in un consorzio se costituito in forma di società.
Inoltre, aggiunge la Corte, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie pubbliche, a differenza di quanto avvenuto con L. 244/2007 non si dovrà
limitare alle società ed alle partecipazioni societarie direttamente possedute ma dovrà estendersi
anche a quelle indirette. Sicché, ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, si dovrà
operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è
stato costituito, cioè “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni”
degli enti che lo costituiscono (cfr. Corte conti dell’Emilia Romagna, Deliberazione n.
52/2010/PAR).
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TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE ANCHE PER LE ASP E LE IPAB
A.N.AC. - Comunicato del Presidente del 10 aprile 2015
Gli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona
(ASP), nei casi in cui mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, devono osservare le
regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, come previsto dalla l. 190/2012
e dai successivi decreti attuativi. Da un monitoraggio effettuato dall’Autorità è emerso infatti un
quadro di diffusa inosservanza delle suddette norme. Gli istituti indicati devono adeguarsi alle
regole di trasparenza e prevenzione della corruzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
Comunicato nel sito dell’A.N.AC. (ovvero entro il 10 maggio), pena l'avvio di procedimenti
sanzionatori.
PUBBLICATO IN G.U. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI
PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE
Regolamento 8 aprile 2015 “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” - G.U. n.92 del 21 aprile 2015
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Regolamento, adottato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità, in
sostituzione dei precedenti regolamenti adottati dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche e dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il regolamento definisce le modalità di avvio dei
procedimenti, di partecipazione a audizioni in Consiglio, consultazioni on line e tavoli tecnici, e
dell’adozione da parte dell’A.N.AC. degli atti di regolazione.
ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE ANCHE PER I CONSORZI DI BONIFICA
A.N.AC. - Comunicato del 22 aprile 2015
Comunicato del Presidente Raffaele Cantone, l'A.N.AC. precisa che "i Consorzi di bonifica, da
considerarsi nel novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati,
istituiti, vigilati finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da
questa nominati, sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge 6 novembre 2012, n.
190, dal P.N.A. e dall’art. 11, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall’art.
24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, e, pertanto, sono destinatari dell’obbligo di adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Codice di comportamento e del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI). Sono, altresì, tenuti alla pubblicazione
di detti atti sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. Si ricorda
che fra gli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, vi è la nomina del Responsabile per la prevenzione
della corruzione, il cui nominativo deve essere comunicato a A.N.AC. utilizzando esclusivamente il
Modulo_A.N.AC._Nomina_RPC, disponibile sul sito dell’Autorità, sezione Servizi/Servizi on line_
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Nomina dei RPC-RT, compilato digitalmente in ogni suo campo e inviato esclusivamente alla
casella e-mail [email protected]. Si rimarca la necessità che i predetti soggetti si
adeguino tempestivamente alle previsioni della l. 190/2012 e dei decreti attuativi".
OBBLIGO DI RICORSO ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA: CONSULTAZIONE ON LINE FINO AL 29
MAGGIO
L'A.N.AC. ha elaborato un nuovo schema di Determinazione, integrativo della precedente n.
3/2015, per fornire ulteriori chiarimenti e interpretazioni sull’obbligo di aggregazione imposto ai
Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163. I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 29
maggio 2015, ore 14.00, mediante la compilazione dell’apposito modello formato pdf che,
unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a
10.000 battute. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito dell’Autorità, in forma non
anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza. Qui di seguito la bozza
di determinazione su cui elaborare i contributi.
Il documento contiene chiarimenti sull'ambito soggettivo (sono ad esempio esclusi i Comuni delle
Regioni a statuto speciale, sempreché le stesse non abbiano adeguato gli statuti e gli ordinamenti
con formule di rinvio dinamico al Codice, come la Sicilia) ed oggettivo di applicazione dell'art. 33 c.
3bis, sui rapporti tra i forme di aggregazione, sulle modalità organizzative, sulle deroghe e
proroghe dei contratti in essere. Importanti anche i chiarimenti forniti sul tema degli acquisti
tramite mercato elettronico ed sugli acquisti in economia, confermando l'obbligo - preesistente -
di ricorso al MePA alle condizioni evidenziate dalla Corte dei conti e di ricorso alle centrali di
committenza anche per gli acquisti in economia (salva l'eccezione per i comuni sopra i 10.000
abitanti per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, soglie considerate di "stretta
interpretazione" e quindi tassative). L'art. 125 del Codice, di fatto, non si applica più ai Comuni non
capoluogo di popolazione inferiore a 10.000 abitanti. "Una più agevole applicazione delle
disposizione in argomento, per quanto concerne soprattutto gli acquisti di piccolo valore anche
per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti" afferma A.N.AC. "può derivare da
un’adeguata programmazione della spesa, da porre in essere anche nei servizi e nelle forniture, in
modo da poter coordinare gli acquisti in base alle esigenze di ciascun comune e nel contempo
soddisfare, senza particolari difficoltà, l’obbligo di aggregazione".