Aprile 2007 Anno VIII -...

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Spedizione in abbonamento postale ex art.1, comma 2, decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 n.4 Aprile 2007 Anno VIII Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro Solo attività meramente esecutive per i Ced Consulenti “attori” del proprio futuro pensionistico DOSSIER: Gli adempimenti in materia di libri obbligatori alla luce degli orientamenti ministeriali Voci dalla Provincia: Udine Campobasso

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Spedizione in abbonamento postale ex art .1, comma 2, decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 n.4Aprile

2007

Anno VIII

Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro

Solo attivitàmeramente esecutive per i Ced

Consulenti“attori”del propriofuturopensionistico

DOSSIER: Gli adempimentiin materia dilibri obbligatorialla luce degliorientamentiministeriali

Voci dallaProvincia:UdineCampobasso

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CCNN

OO

ConsiglioNazionale2005-2008PresidenteMarina Elvira Calderone(Cagliari)

Vice PresidenteAlessandro Visparelli (Verona)

SegretarioAdalberto Capurso (Roma)

TesoriereFranco Marchetti (Modena)

ConsiglieriDaria Bottaro (Milano)

Brunella Calonaci (Firenze)

Mauro Capitanio (Brescia)

Alfio Catalano (Bergamo)

Antonio Coluccia (Lecce)

Giuseppe D’Angelo (Viterbo)

Rosario De Luca (Reggio Calabria)

Vincenzo Germinara (Pistoia)

Teodoro Lateana (Potenza)

Elio Monsellato (Messina)

Pietro Panzetta (Taranto)

Collegio deiRevisori

PresidenteAngelo Colangelo (Foggia)

RevisoriMarcello De Carolis (L’Aquila)

Eugenio Leoni (Milano)

Agrigento Pres. Giovanni Cumbo Vicolo De Stefani 11 92019 Sciacca (AG) Tel. e Fax 0925/85805 Alessandria Pres. Lorenzo Lombardi Via Legnano 23 15100 Alessandria Tel. e Fax 0131/265298 Ancona Pres. Gianni Giacobelli Via Degli Orefici 2 60121 Ancona Tel. e Fax 071/2075014Aosta Pres. Leontino Gal Casella Postale 11c/o Studio Gal 11013 Courmayeur Tel. 0165/842410 Fax 0165/845689Arezzo Pres. Marco Polci Via Madonna del Prato, 7752100 Arezzo Tel. e Fax 0575/354740Ascoli Piceno Pres. Marco AssentiVia Cino Del Duca 26 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736/252246 Fax 0736/243119Asti Pres. Giovanni Cordoni c/o Ordini e Collegi Prof.li Via Bigatti 14 14100 Asti Tel. e Fax 0141/530307Avellino Pres. Francesco Santoro Via Annarumma 49 83100 Avellino Tel. e Fax 0825/37953 Bari Pres. Vincenzo Leggiadro Via De Bellis 37 70126 Bari Tel. 080/5240428 Fax 080/5213380 Belluno Pres. Aristide Berati Via Mezzaterra 18 - C.P. 3 32100 Belluno Tel. e Fax 0437/942966 Benevento Pres. Giovanni Montefusco Via S. Gaetano, 10 82100 Benevento Tel. 0824/21485 Fax 0824/24681 Bergamo Pres. Loredana Nicoli Viale Vittorio Emanuele II 44 24121 Bergamo Tel. 035/217400 Fax 035/217016 Biella Pres. Ilario Bortolan Via Vialardi di Verrone 14 13900 Biella Tel. 015/8486350 Fax 015/8486360 Bologna Pres. Sergio Stelitano Via Amendola 6 40121 Bologna Tel. 051/255768 Fax 051/244711 Bolzano Pres. Anton Steiner Via Lancia 8/A 39100 Bolzano Tel. 0471/518520 Fax 0471/272905 Brescia Pres. Sergio Faini Via Salgari 43/B 25125 Brescia Tel. 030/2427788 Fax 030/2428157 Brindisi Pres. Dario Montanaro Via Dalmazia 21/A 72100 Brindisi Tel. 0831/726420Fax 0831/728074 Cagliari Pres. Vittorio De Riso Via Sonnino 37 09125 Cagliari Tel. 070/665773 Fax 070/665804 Caltanissetta Pres. Rosalia Lo Brutto Via Enrico Medi 1 93100 Caltanisetta Tel. e Fax 0934/552055 Campobasso Pres. Davide Siravo Via Tiberio 92/A 86100 Campobasso Tel. 0874/493402 Fax 0874/62238Caserta Pres. Stefano Scialdone Via M. Forgione 12 81100 Caserta Tel. 0823/329211 Fax 0823/456791

Catania Pres. Rosario Lo PrestiViale Ionio 30 95129 Catania Tel. 095/536977 Fax 095/530363 Catanzaro Pres. Giuseppe BuscemaVia Murano 988063 Catanzaro Lido Tel. e Fax 0961/360372 Chieti Pres. Giuseppe Cardellicchio Via G. S. Pianell 4 66100 Chieti Tel. e Fax 0871/411569 Como Pres. Maria Grazia Rossini Via Giulini 10 22100 Como Tel. 031/270384 Fax 031/261013 Cosenza Pres. Giovanni Genise Via Felice Migliori 1C.P. 266 87100 Cosenza Tel. 0984/72554 Fax 0984/794777 Cremona Pres. Giovanni Battista Centenari Via Palestro 66 c/o Ass. Professionisti 26100 Cremona Tel. 0372/535411 Fax 0372/457934 Crotone Pres. Maria Giovanna Lodato Via Torino 63 88900 Crotone Tel. e Fax 0962/901690 Cuneo Pres. Michele Rossa Via Roma 14 12100 Cuneo Tel. 0171/66685 Fax 0171/488500 Enna Pres. Vincenzo Messina Via dell'Unità d'Italia 1 94100 Enna Tel. 0935/531493Fax 1782245986 Ferrara Pres. Stefano Tonegutti Via del Turco 29 44100 Ferrara Tel. e Fax 0532/247066 Firenze Pres. Stefano Ammannati Via Ricasoli 32Piano 2°50121 Firenze Tel. 055/281786 Fax 055/281787 Foggia Pres. Franco MalderaVia Vincenzo Della Rocca 38 71100 Foggia Tel. e Fax 0881/709662 Forlì - Cesena Pres. Claudio Rigoni Via Torelli 2 47100 Forli Tel. e Fax 0543/31201 Frosinone Pres. Carlo Martufi Via Maria 261 - Piano I°03100 Frosinone Tel. 0775/871855 Fax 0775/822081 Genova Pres. Vittorio Vianello Via Ilva 4/3 16128 Genova Tel. e Fax 010/562389 Gorizia Pres. Sandro Benigni Via Carlo De Morelli 19/A 34170 Gorizia Tel. 0481/30325 Fax 0481/548255 Grosseto Pres. Angiolo Mainardi C.so Carducci 90 58100 Grosseto Tel. e Fax 0564/25786 Imperia Pres. Francesco Cerqueti Via XXV Aprile 67 18100 Imperia Tel. e Fax 0183/710269 Isernia Pres. Giorgio Trotta Via Kennedy 96 - C.P. 153 86170 Isernia Tel. 0865/414000 Fax 0865/416307 L’Aquila Pres. Giuseppe LiberatoreViale De Gasperi 60 67100 L'Aquila Tel. e Fax 0862/412307 La Spezia Pres. Sergio Cardellini P.le Kennedy 27 Piano 2° G 10/11 19124 La Spezia Tel. 0187/770889 Fax 0187/516443

Latina Pres. Monica Muscedere Via Eroi Del Lavoro 12 04100 Latina Tel. 0773/484354 Fax 0773/414254 Lecce Pres. Antonio LezziV. Cicolella, 3 Cond. Palazzo di Vetro 73100 Lecce Tel. 0832/343765 Lecco Pres. Giulio Corno Via Col di Lana 4 23900 Lecco Tel. 0341/282904 Fax 0341/283442 Livorno Pres. Gloria Cappagli Piazza Attias 37 57121 Livorno Tel. 0586/892358 Fax 0586/894482 Lodi Pres. Luigi Tortora Via T. Zalli 526900 Lodi Tel. 0371/432350 Fax 0371/432296 Lucca Pres. Luciana Conti Corte Portici 12 55100 Lucca Tel. 0583/582220 Fax 0583/319081 Macerata Pres. Luigi SantaluciaVia Valadier 30/2 62100 Macerata Tel. 0733/35040 Fax 0733/216789Mantova Pres. Luca De Compadri Via Carlo Poma 22 46100 Mantova Tel. 0376/362625 Fax 0376/379695 Massa Carrara Pres. Marco Iovino Via 7 Luglio 16/bis 54033 Carrara (MS) Tel. e Fax 0585/777082 Matera Pres. Serafino Di Sanza Viale Nazioni Unite 41 75100 Matera Tel. 0835/386156 Fax 0835/335241Messina Pres. Carlo Maletta Via Sicilia n. 14 scala B 98122 Messina Tel. 090/2982339Fax 090/2931244 Milano Pres. Giovanni Zingales Via Aurispa 7 20122 Milano Tel. 02/58308188 Fax 02/58310605 Modena Pres. Mauro MantovaniVia Campanella 23 41100 Modena Tel. 059/222844 Fax 059/223666 Napoli Pres. Edmondo Duraccio Via Alcide De Gasperi 55 80133 Napoli Tel. 081/5518566 Fax 081/5524076 Novara Pres. Bartolomeo La Porta Viale Roma 12 28100 Novara Tel. 0321/611805 Fax 0321/394584 Nuoro Pres. Marzia Dema MariaNanniniVia Dessanay 154 08100 Nuoro Tel e Fax 0784/203393Oristano Pres. Giuseppe Masala Viale Diaz 8709170 Oristano Tel e Fax 0783/73285 Padova Pres. Varniero Varnier Via degli Zabarella 95 35121 Padova Tel. 049/663660 Fax 049/660524 Palermo Pres. Vincenzo Silvestri Via Redipuglia 6 90144 Palermo Tel. 091/346433 Fax 091/347031 Parma Pres. Ester Ubaldi Viale dei Mille 140 43100 Parma Tel. 0521/941428 Fax 0521/952721

Pavia Pres. Stelvio Lanati Via Bernardino da Feltre 427100 Pavia Tel. e Fax 0382/28286 Perugia Pres. Stefano Ansideri Via Sicilia 27-Scala F 06128 Perugia Tel. 075/5004566 Fax 075/5055338 Pesaro e Urbino Pres. Sergio Giorgini Via Toschi Mosca 15C.P. 10861100 Pesaro Tel. 0721/33638 Fax 0721/377112 Pescara Pres. Laura D'angelo Via Chieti 5 65121 Pescara Tel. 085/4216911 Fax 085/4213347 Piacenza Pres. Alessandro Lupi Corso Vittorio Emanuele 243 29100 Piacenza Tel. e Fax 0523/334160 Pisa Pres. Fulvio Morelli P.zza Vittorio Emanuele II 2 56125 Pisa Tel. e Fax 050/500420 Pistoia Pres. Antonio OrsiVia Panciatichi 11 51100 Pistoia Tel. e Fax 0573/367010 Pordenone Pres. Pierluigi Giol Largo S. Giorgio 7Cond. Elena 33170 Pordenone Tel. e Fax 0434/524266 Potenza Pres. Giovanna MancaVico Luigi Settembrini 16 85100 Potenza Tel. e Fax 0971/34554 Prato Pres. Massimo Mancini Via Bovio 4 59100 Prato Tel. 0574/30489 Fax 0574/401928 Ragusa Pres. Rosario Cassarino Via A. Ponchielli 7 97100 Ragusa Tel. 0932/624324 Fax 0932/683912 Ravenna Pres. Luca Massaccesi Via Antica Zecca 6 48100 Ravenna Tel. e Fax 0544/31330 Reggio Calabria Pres. Paolo Chirico Via Del Salvatore 1/B 89128 Reggio Calabria Tel. e Fax 0965/894866 Reggio Emilia Pres. Domenico RennaC.so Garibaldi 11 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/453765 Fax 0522/408107 Rieti Pres. Lorella Bernardini Via Giuseppe Pennesi 1102100 Rieti Tel. e Fax 0746/274796Rimini Pres. Carlo Dall'Ara Via Angherà 29 47900 Rimini Tel. 0541/50500 Fax 0541/28451Roma Pres. Adalberto Bertucci Via C. Colombo 456 00145 Roma Tel. 06/5408664 Fax 06/5412035 Rovigo Pres. Giancarlo Micheletti Corso Del Popolo 161 45100 Rovigo Tel. e Fax 0425/29404 Salerno Pres. Alberico Capaldo Via S. Alfonso Maria de Liguori 2 84135 Salerno Tel. 089/481003 Fax 089/481068 Sassari Pres. Salvatore Doro Via Milano 7 07100 Sassari Tel. 079/276790 Fax 079/278745 Savona Pres. Giovanni Gherzi Via Vegerio 2/1-c/o studio Gherzi17100 Savona Tel. 019/814927 Fax 019/8488565

Siena Pres. Paola Ciriaca Sabatini Viale Curtatone 12 53100 Siena Tel. 0577/49439 Fax 0577/205497 Siracusa Pres. Salvatore MalfitanoViale S. Panagia 218 96100 Siracusa Tel. 0931/494100 Fax 0931/490365 Sondrio Pres. Giovanni BesioVia Mazzini 9 23100 Sondrio Tel. 0342/214354Fax 0342/519687 Taranto Pres. Claudio CavaliereViale Magna Grecia 100 74100 Taranto Tel. 099/7304897 Fax 099/7360162 Teramo Pres. Bruno Santori Via Trento e Trieste 24 64100 Teramo Tel. 0861/247777 Fax 0861/253498Terni Pres. Franco Lagomarsini Corso Del Popolo 63 - C.P. 21105100 Terni Tel. e Fax 0744/423827Torino Pres. Pier Paolo Zuliani Via della Consolata, 1/bis 10122 Torino Tel. 011/5216426 Fax 011/5216363 Trapani Pres. Leonardo Giacalone Via Libica 2 91100 Trapani Tel. e Fax 0923/21120 Trento Pres. Marco FranzoiVia Maccani 211 38100 Trento Tel. 0461/825890Fax 0461/429147Treviso Pres. Anna Maria Giacomin Viale Orleans 22 31100 Treviso Tel. 0422/582345 Fax 0422/410521 Trieste Pres. Massimo Iesu Via Roma 17 34132 Trieste Tel. e Fax 040/366804 Udine Pres. Stefano Sassara Via Calzolai 4 33100 Udine Tel. e Fax 0432/295892 Varese Pres. Gilberto Bezzegato Via Bernascone 14 21100 Varese Tel. 0332/239360 Fax 0332/238479 Venezia Pres. Antonio Vegna Galleria Matteotti 6/2 30174 Mestre Tel. 041/5041677 Fax 041/2394467 Verbano C. O. Pres. Luca Rognoni Lungolago Buozzi 22 28887 Omegna (VB) Tel. e Fax 0323/643386 Vercelli Pres. Francesco Natalini Corso Magenta 1 13100 Vercelli Tel. 0161/256256 Fax 0161/256156 Verona Pres. Giuseppe BenanzinCorso Porta Nuova 107 - Piano 3°37122 Verona Tel. 045/8005065 Fax 045/8068960 Vibo Valentia Pres. Rosario Rubino Via Giovanni XIII, 74Pal. Cortesec/o studio Rubino 89900 Vibo Valentia Tel. e Fax 0963/93524 Vicenza Pres. Elvira D'Alessandro Corso SS. Felice e Fortunato, 6236100 Vicenza Tel. 0444/322028 Fax 0444/323682 Viterbo Via Genova 17 01100 Viterbo Tel. 0761/226960 Fax 0761/322168

I 103 Consigli Provinciali

Consiglio Nazionale dell’Ordinedei Consulenti del Lavoro

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 RomaTel. 06/54.12.025 - Fax 06/54.08.282e-mail: [email protected]

CCNNOOCNO

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Anno VIII

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Solo attivitàmeramente esecutive per i Ced

Consulenti“attori”del propriofuturopensionistico

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Il Consulente del LavoroAnno VIIIn°4 Aprile 2007Pubblicazione mensile

C.N.O. DEI CONSULENTI DEL LAVORODirezione, redazione, amministrazione:Via Cristoforo Colombo, 45600145 RomaTel. 06.54.12.025 Fax 06.54.08.282e-mail: [email protected]

In copertina, Piazza della Libertà,torre dell'Orologio, Udine

Registrazione del Tribunale di Roma -n.00448/99 del 4/10/1999 - Spedizione in abbonamento postale ex art.1, comma 2, decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353

Direttore responsabileMarina Calderone

Condirettore responsabileVincenzo Miceli

Coordinatori redazionaliGiovanni CirmiRosario De Luca

Coordinatore editorialeAntonio Carlo Scacco

Segretaria di redazioneRosalba Berlingeri

Comitato di redazioneGiuseppe BuscemaElvira D’AlessandroFabio FaretraNazzario ScanoAntonio ColucciaElio MonsellatoVincenzo SummaFrancesco Natalini

Gestione editoriale e concessionaria esclusiva della pubblicitàFondazione StudiVia C. Colombo, 45600145 RomaTel./Fax 06.5417260e-mail:[email protected]

Impaginazione grafica Edizioni Play Press srlViale Mazzini, 600195 RomaTel. 0761 527003Fax 0761 527123e-mail:[email protected]

StampaSO.GRA.RO.Via Ignazio Pettinengo, 3900159 Roma

Chiuso in redazione il 30 aprile 2007

Solo attività meramente esecutive per i CedMarina Calderone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Consulenti “attori”del proprio futuro pensionisticoVincenzo Miceli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Filo diretto con l’EnteGiovanni Cirmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Caro OnorevoleRosario De Luca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6La comunicazione On LineRoberto De Rossi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Consulenti finalmente con la laureaPagine a cura del CNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Voci dalla Provincia: UdinePagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Sistemi alternativi per la tenuta dei libriGiuseppe Buscema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Voci dalla Provincia: CampobassoPagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Dossier: Gli adempimenti in materia di libri obbligatori alla luce degli orientamenti ministeriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Sgravi per sostituzioni di maternita: l'INPS non può limitare la normaSilvia Bradaschia e Tomas Milocco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Le regole INPS per la destinazione del TFRAldo Forte e Francesco Natalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Gli ultimi interpelli del Ministero del LavoroVincenzo Silvestri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Intervista veloceRosalba Berlingeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Unico 2007: le novità procedurali di quest’annoLuca Caramaschi e Simona Pagani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Disposizioni fiscali in materia di deduzioni concernenti le spese farmaceuticheAlfredo Basili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Omessa esibizione libri, configurabile solo con il dolo o la colpaEnzo De Fusco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42I contributi da riscattoAntonio Coluccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Lo stato di attuazione della riforma dei servizi ispettiviBartolomeo La Porta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Il gioco delle 3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

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ooSommario n.4

Aprile

2007

AnnoVIII

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L a riforma del titolo di studio prevede, tra l’al-tro, per chi ha già sostenuto positivamente l’e-same di Stato ed ha conseguito l’abilitazione

con la previgente normativa, un periodo di tre annidall’entrata in vigore della legge per potersi iscrivereall’Ordine. Dal 1979 ad oggi, sono migliaia i soggettiche pur avendone diritto non hanno presentato do-manda di iscrizione. Negli anni ho udito spesso i di-rigenti di Categoria lamentarsi del fatto che tra i mol-ti abilitati non iscritti si nascondessero un numeroconsistente di soggetti che preferivano operare ai mar-gini della professione, senza in questo modo essere as-soggettati a tutti gli oneri che tale status richiede, prio-ritariamente il rispetto della deontologia professionaleoltre che i costi di iscrizione e gli obblighi contributi-vi della nostra cassa di previdenza. Credo che l’averinserito un limite temporale agli accessi dei già abili-tati, possa rispondere positivamente a questo tipo dipreoccupazioni e consenta ai consigli provinciali e alConsiglio Nazionale di essere maggiormente incisivinei confronti di chi non porta lustro alla nostra profes-sione. Il problema dell’abusivismo è fortemente senti-to dalla Categoria e i suoi dirigenti non sono insensi-bili al fenomeno. Il Consiglio Nazionale ha allocatouna parte consistente delle sue risorse proprio sulleazioni da intraprendere a difesa della Categoria. Perquesto motivo, sbaglia chi asserisce che poco è statofatto per contrastare l’inserimento, sempre nel D.L.10/2007 convertito nella legge 46/2007, della normacon cui si armonizza la disciplina prevista in materiadi calcolo e stampa degli adempimenti. Per le aziendecon oltre 250 dipendenti, il legislatore aveva già previ-sto che le stesse avessero facoltà di rivolgersi, esclusi-vamente per le operazioni di calcolo e stampa, a cen-tri elaborazione dati assistiti da Consulenti del Lavo-ro. Per le aziende che non raggiungevano tale sogliaoccupazionale, in passato i ced dovevano essere com-posti esclusivamente da Consulenti del Lavoro. La leg-ge 46/2007 in sostanza equipara le due fattispecie, inquesto accogliendo le istanze dell’Unione Europeache, al proposito, da anni si è pronunciata sfavorevol-

mente rispetto alla disparità di trattamento di due si-tuazioni analoghe. I più ricorderanno certamente icontenuti di quella che è ormai nota come la “causaPayroll”, che ha cominciato a produrre i suoi effetti di-versi anni orsono e che ha portato ad una causa pres-so la Corte di Giustizia Europea. La causa in sé avevaesiti ormai scontati, proprio perché l’Unione Europeanon accetta che si creino differenziazioni nell’ambitodi attività definite dalla stessa come di “natura mera-mente esecutiva”. Per questo motivo, la riserva a favo-re dei ced costituiti unicamente da Consulenti del La-voro per le attività esecutive di calcolo e stampa, eraoggetto di una specifica causa. La differenziazione dicui trattiamo ha avuto luogo con la modifica alla leg-ge 12/79 attuata nel 1999 che ha modificato la disci-plina per le aziende con più di 250 dipendenti. Oggi,ritengo si debba procedere ad una netta separazione diquelle che sono le prestazioni professionali, oggettodell’attività dei Consulenti del Lavoro, e le operazionidi calcolo e stampa degli adempimenti. In questo civiene in aiuto l’Unione Europea stessa che, per il tra-mite della sua avvocatura, definisce queste attività co-me meramente esecutive e con nessuna implicazionesu quella che è la determinazione delle spettanze deilavoratori. In breve, in ambito comunitario, le attivitàdi calcolo e stampa vengono assimilate a quelle attivitàche, per fare un esempio, ognuno di noi compie quan-do intende far stampare le proprie fotografie presso unlaboratorio di stampa fotografica. L’esempio, voluta-mente banale, serve per far comprendere che le attivitàesecutive nulla hanno a che vedere con la prestazioneprofessionale che sta a monte delle stesse e che restain capo alla nostra Categoria. Il Consiglio Nazionalesta operando affinché a breve veda la luce un apposi-to testo normativo in cui sia chiaramente disciplinatala materia e l’ambito di attività dei centri elaborazionedati. Non si potrà prescindere, però, da un’opera disensibilizzazione e di mobilitazione di tutta la Catego-ria su questo tema, affinché siano rese effettivamenteapplicate le disposizioni della nostra legge 12/79 e delcodice deontologico. ■

Solo attività meramente esecutive per i Ced

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Marina CALDERONEPresidente Ordine Consulenti del Lavoro

Editoriale

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A l termine di un percorso elettorale articola-to, che ha visto l’attiva partecipazione del-l’intera Categoria e – nei mesi scorsi – l’e-

lezione dei Colleghi Delegati, è stata individuata lacomposizione del nuovo Consiglio di Amministra-zione che guiderà l’Enpacl fino all’anno 2011.Il dibattito che ha preceduto le votazioni è stato vi-vace e l’argomento che maggiormente ha tenutobanco non poteva non essere la situazione della no-stra previdenza e la sua possibile riforma. Il risulta-to ha voluto premiare chi, con maggiore convinzio-ne, ha sostenuto l’opportunità del cambiamentonel segno della continuità, il miglioramento delleperformance del sistema previdenziale a vantaggiodelle giovani generazioni di Consulenti del Lavoro,la gradualità degli interventi e il mantenimento delpatto intergenerazionale.Il lavoro che ci attende è arduo e appassionante.Il risultato atteso riguarderà il futuro pensioni-stico di una intera collettività, composta da oltre21.500 colleghi associati, da quasi 6.000 pensio-nati e, soprattutto, da coloro che si iscriverannonei prossimi anni. A tale riguardo, si dovrà af-frontare e gestire con oculatezza l’applicazionedella norma transitoria contenuta nelle disposi-zioni che hanno elevato il titolo di studio validoper l’accesso alla professione. Guardiamo conparticolare favore il ruolo attivo che, a tale ri-guardo, eserciteranno il Consiglio nazionale del-l’Ordine e i Presidenti provinciali, per l’opportu-na opera di divulgazione presso coloro che, neglianni, hanno conseguito l’abilitazione senza fareil successivo passo dell’iscrizione all’Albo. Dissipati i timori per il breve e medio periodo, sidovrà operare affinché la stabilità delle nostre pen-sioni traguardi anche il lungo termine. Il bilanciotecnico in fase di predisposizione, siamo certi, mi-gliorerà le previsioni attuariali contenute nel prece-dente. Tuttavia, la recentissima norma che impone

a tutte le Casse dei liberi professionisti l’obbligo dimantenere l’equilibrio dei sistemi per un arco tem-porale di trenta anni, richiederà adeguati interven-ti prospettici. Saremo sorretti dalla passione e dall’amore per lanostra professione e anche dalla professionalità chetanti colleghi hanno maturato in campo previden-ziale. L’Ente ha bisogno delle buone idee di tutti,dell’elaborazione sapiente degli esperti, del consen-so più ampio possibile. Per tale motivo ci si dovràimpegnare sin da subito nella ricerca di una dire-zione comune del nostro Ente, affinché di fronte al-le grandi scelte si dissolvano le distanze elettorali evenga esaltata l’unità di intenti. È opinione comune che il nostro sistema previden-ziale, così diverso dagli altri, così solidarista e mu-tualista, abbia necessità di registrare alcuni fattori,oggi condizionati dagli effetti, di per sè positivi, delcostante aumento della speranza di vita e dalla for-te femminilizzazione della Categoria. Tale contestonon potrà non condizionare e orientare le scelte in-novatrici, senza trascurare l’inevitabile revisionedell’aliquota contributiva media, oggi al di sotto diquella delle altre professioni e, soprattutto, insuffi-ciente per migliorare l’adeguatezza delle nostrepensioni.Da tempo ci siamo fatti portatori di un messaggiofinalizzato a trasformare il rapporto che i singoliColleghi iscritti hanno con la propria previdenza:da ‘passivo’ contribuente ad ‘attore’ del proprio fu-turo pensionistico. Proseguiremo su tale solco,convinti che le inevitabili attuali differenze reddi-tuali tra nord e sud d’Italia, tra giovani e meno gio-vani, tra maschi e femmine, richiedano formulecontributive modulari e adattabili nel tempo allediverse esigenze, necessità, aspettative.Allora, tutti subito al lavoro, con l’entusiasmo deinuovi progetti, la prudenza e l’equilibrio che deri-va dall’esperienza. ■

Consulenti “attori”del proprio futuro pensionistico

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Vincenzo MICELIPresidente ENPACL

Editoriale

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2007 per dare applicazione alla suddetta delibera,facendo decorrere quanto sopra dal 1° luglio 2007.Inoltre, in accoglimento del suggerimento espressodalla Commissione Previdenza, il Consiglio di Am-ministrazione ha dato disposizione agli Uffici di co-municare a tutti i Colleghi che presentino doman-da di pensione di vecchiaia ed in presenza di irre-golarità contributiva, invitandoli a sanare l’irregoa-larità stessa entro 60 giorni dal ricevimento dellacomunicazione. Nel caso in cui l’interessato, aderendo all’invitorivolto dall’Ente, regolarizzi la propria posizioneassicurativa, l’erogazione della prestazione av-verrà con effetto retroattivo. Se invece il suddet-to termine di 60 giorni dovesse decorrere inutil-mente, il trattamento pensionistico decorrerà dalprimo giorno del mese successivo a quello di av-venuta regolarizzazione.

Di quanto deliberato dalConsiglio di Ammini-strazione sarà data debi-ta informazione a tuttigli iscritti nel più brevetempo possibile. Cari Colleghi ritengodoveroso, inoltre, porta-

re a Vostra conoscenza che la legge 23 agosto2004 n. 243 ha previsto all’art. 23 l’istituzionepresso l’Inps del casellario centrale delle posizio-ni previdenziali attive.Il casellario cura la raccolta, la conservazione ela gestione dei dati anagrafico – contributivi deisoggetti iscritti a forme di previdenza obbligato-ria gestite dagli Enti di previdenza, dove periscritto si intende ogni soggetto che ha maturatoun periodo assicurativo di qualsiasi durata pres-so un Ente. Al fine di consentire la realizzazionedell’Anagrafe generale delle posizioni assicurati-ve condivisa tra tutte le amministrazioni pubbli-che, le predette amministrazioni e gli enti gesto-ri di forme di previdenza e assistenza obbligato-rie devono trasmettere al casellario i dati anagra-fici relativi alle posizioni correnti. A circa due anni dalla pubblicazione del decretoministeriale 4/2/2005, attuativo della legge sopra

ari Colleghi, nel precedente numero abbiamo trattatoun argomento molto rilevante, di note-

vole ed immediato interesse per moltissimi dinoi che stavano per raggiungere o che avevanoraggiunto l’età richiesta per il riconoscimentodella pensione di vecchiaia.La domanda che ci veniva posta, all’apparenzabanale, era: “Quand’è che si ha diritto alla pen-sione di vecchiaia?”Secondo il parere della Commissione Previdenzaha maturato il diritto alla pensione di vecchiaial’iscritto che “abbia compiuto 65 anni di età, do-po almeno 30 anni di iscrizione e di contribuzio-ne all’Ente”. Ed ancora “il trattamento di pensio-ne decorre dal primo giorno del mese successivoalla maturazione di tutti e tre i requisiti”. Vale adire che per aver diritto alla pensione occorreaver compiuto 65 annidi età, essere iscritto al-l’Enpacl da almeno 30anni ed aver versato al-meno 30 anni di contri-buti.Tutto bene fintantochèci si trovi in presenza diuna posizione contributiva regolare, ma nel casoin cui fossero presenti irregolarità contributive equindi non risultassero corrisposti alcuni anni dicontribuzione, come regolarsi per la decorrenzadella pensione?Del problema è stato investito il Consiglio diAmministrazione che nella riunione del 29 mar-zo 2007, in ragione dell’autonomia concessa dalD.Lgs. 509/1994, ha deliberato che tutti gliiscritti all’Enpacl maturano il diritto alla pensio-ne di vecchiaia al compimento del 65 anno dietà, potendo far valere 30 anni di iscrizione e 30anni di contribuzione all’Ente, intendendo che lacontribuzione deve essere stata versata in modoregolare e puntuale.Poiché in passato il problema della regolarità con-tributiva poteva dar adito a controversie, il Consi-glio di Amministrazione ha ritenuto opportunoconcedere un periodo transitorio fino al 30 giugno

Giovanni CIRMIVicepresidente ENPACL

Filo diretto con l’Ente

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“Per la pensione di vecchiaianecessaria la regolarità contributiva”

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Iscritti al28/02/2007

n. 21.912

Iscritti di marzo

n. 235

Cessazione dellesospensioni

n. 2

Cancellati dimarzo

n. 83

Radiazioni dimarzo

Sospensioni marzo

Iscritti al31/03/2007

n. 22.066

Pensionati al28/02/2007

n. 6.018

Nuovi pensionati

n. 42

PrestazioniRiattivate (*)

n. 2

Pensionati deceduti

n. 16

Prestazioni sospese(*)

n. 1

Totale pensionatial 31/03/2007

n. 6.045

Iscritti all’Ordine

Pensionati ENPACL

Dati provenienti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riferiti ai movimenti inseriti nel mese di marzo 2007

Dati provenienti dall’Ufficio gestione pensioni Enpacl

(*) Le voci “Prestazioni riattivate” e “Prestazioni sospese” si riferiscono, rispettivamente, ai titolari di trattamento pensio-nistico di reversibilità che si trovano nelle seguenti posizioni: a) iniziano/proseguono un corso legale di studi; b) non hannopresentato la documentazione/concludono un corso legale di studi.

Consulenti minuto per minuto al 31 marzo 2007 FFiilloo dd

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richiamata, frequenti e proficue sono state leriunioni e i contatti tra l’Inps e gli Enti previden-ziali. Il lavoro ha prodotto buoni risultati: l’Inpsha appena elaborato un’ipotesi di “Estratto con-to unificato” che tenta di rispondere, per quantopossibile, alle esigenze di informazioni rappre-sentate da ciascun Ente.Lo schema di questo estratto conto è stato impo-stato con l’intento difornire agli iscritti sia leinformazioni relativealla propria anzianitàcontributiva, sia gli ele-menti utili per il dirittoe la misura della pen-sione e ciò nell’ipotesiche lo stesso soggetto abbia avuto nella sua vitaassicurativa diverse esperienze lavorative. Per pervenire alla stesura definitiva del modellodi estratto conto, che dovrà essere sottoposto aduno specifico studio di fattibilità, è necessarioche ogni Ente approfondisca, ciascuno per quan-to di competenza, l’analisi del modello stesso,fornendo ogni suggerimento di modifica ritenu-to utile per il miglior esito dell’informazione. Nel frattempo, gli Enti previdenziali devonoprovvedere all’invio dell’estratto conto ai propriassicurati, iscritti ed ex iscritti con una posizio-ne assicurativa aperta, entro marzo 2007. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli iscrit-

ti gli Enti provvedono, entro i dodici mesi suc-cessivi, a variare, qualora necessario, le posizio-ni degli assicurati nei propri archivi e a comuni-carle al casellario, entro marzo 2008. L’obiettivo finale, come detto, è quello di renderedisponibile per ogni assicurato l’estratto contointegrato, contenente tutti i periodi assicurativi,entro la data di marzo 2009.

Alla luce di quanto sudetto, invito tutti i Col-leghi a voler esaminare econtrollare attentamen-te l’estratto conto chel’Enpacl Vi invierà neiprossimi giorni, conpreghiera di voler se-

gnalare immediatamente al nostro Ente eventua-li errori e/o omissioni eventualmente in essocontenuti.La Vostra preziosa collaborazione consentirà all’En-pacl di avere una situazione precisa in merito a cia-scuna posizione assicurativa cosa che permetteràl’erogazione di qualsiasi prestazione a favore degliiscritti nel più breve tempo possibile. ■

Potete rivolgere le Vostre note a: “Filo diretto con l’Ente...” Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma

Fax 06/51054432E-mail: [email protected]

Giovanni Cirmi è Consulente del Lavoro in Ferrara

“Al via il Casellario centrale delleposizioni previdenziali attive”

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Rosario DE [email protected]

Professione

La vedo in un palese stato di estasi. Cosa Le succe-de? Legge sul mio volto la medesima gioia? Chiedi-mi se sono felice. “Mihiii, feliciiissimo” direbbe ilgrande Aldo Baglio. Felice di che? Ma del periodoche la mia Categoria sta vivendo. Mi fa piacere leg-gere sul Suo volto l’intensa soddisfazione che Lapervade; vuol dire proprio che ha a cuore le nostresorti. Le ho già pubblicamente riconosciuto lagrande valenza del Suo apporto nella conquista deltitolo di studio, ma certo vederLa in questo stato diebbra felicità mi fa particolare piacere. Dà la nettasensazione di convivere con uno stato d’animo dalquale niente e nessuno può distrarLa; qualunqueevento capiti non può modificare quello stato didiffuso benessere che sembra palesemente perva-derLa. Esattamente come il mio, Caro Onorevole.Che dire? Vivere così in sintonia con una istituzio-ne non può che soddisfarmi alla grande. Così gliorizzonti della Categoria diventano più rosei, gliobiettivi più raggiungibili. Il sogno di tanti anni fasi è realizzato. Inseguivamo la riforma del titolo distudio da circa 18 anni; una lunga ricorsa alla qua-le tutti i dirigenti alternatisi ai vertici della Catego-ria hanno partecipato senza vedere gli sforzi pre-miati dal risultato finale. Diciotto anni sono tantis-simi; lo chieda agli interisti, Onorevole; lo chiedaloro e vedrà cosa Le risponderanno. Lei è interista?Ma che piacevole coincidenza; quindi, può certa-mente capire cosa significhi per noi avere raggiun-to una meta che a tratti è apparsa irraggiungibile;altre volte l’abbiamo sfiorata fino a quasi toccarla eci è invece sfuggita via quasi senza un perché. Ab-biamo avuto anche noi il nostro 5 maggio, che hapoco di poetico e molto di beffa. Con quel Dpr che,a cavallo fra 2005 e 2006, è stato prima approvato,poi stralciato, poi rinviato ed infine bocciato. Ciavevamo creduto; avevamo tirato fuori le bandiere,le trombette ma poi… La riforma del titolo di stu-dio è svanita così per come si era materializzata. Sene è andata assieme al Governo di centrodestra che

Caro Onorevole,

Rosario De Luca è Consulente del Lavoro in Reggio Calabria PPrroo

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l’aveva sostenuta. Oppure quando in diverse occa-sioni negli anni ’90 siamo arrivati lì lì a far inserirela modifica in qualche testo di legge svanita neimeandri parlamentari. Poi, è arrivata la stagione2006-2007 e sin dall’inizio tutto ha lasciato inten-dere che poteva essere il momento giusto. Innanzi-tutto, chi è preposto alla vigilanza delle regole lo faeffettivamente. Gli arbitri? Ma no, Onorevole; chec’entrano gli arbitri e Moggi. Io sto parlando delMinistro del Lavoro Damiano che sin dall’insedia-mento dello scorso anno ha voluto dare segnali difiducia alla Categoria. Poi, la forza e la tenacia del-la squadra. Quella nerazzurra? Ci risiamo, Onore-vole; non sto parlando di calcio. Certo che questoscudetto Le ha creato un vero e proprio stato digrazia, di gioia interiore. Lei vede Crespo da tuttele parti in cui si gira. Quando parlo di squadra miriferisco alla dirigenza nazionale che ha voluto for-temente la riforma, creando l’opportunità per inse-rire la norma e seguendone l’iter con applicazioneparanoica. Le sembra che io stia parlando deglischemi di Mancini? Buona questa, veramente buo-na; piacerebbe certamente a Moratti; ma non è co-sì. Parlo dell’attività svolta per ottenere la riformadel titolo di studio; un’incessante attività svolta insintonia e sinergia con il Ministero del Lavoro tra-mite il quale in ben quattro occasioni normative lanorma è stata inserita ed al quarto tentativo abbia-mo fatto gol. Parlo di calcio? Ha ragione, anche inme vive una passione sportiva, ma non gliela con-fesserò mai. Ride? Pensa che io in questi mesi ab-bia sofferto in purgatorio o che me ne stia mestomesto distaccatissimo al quarto posto? Sbaglia digrosso. Abbiamo fatto gol con la squadra del cuoredei Consulenti del Lavoro; quella che gioca e vinceper tutti, caro Onorevole. Ci vuole giocare pureLei? È possibile, d’altronde è pure un collega. Vistoil fisico La vedrei bene centravanti alla Ibra. ■

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Roberto DE ROSSI

Lavoro

Uno tra i principali obiettivi del Consigliodi Amministrazione dell’Enpacl nelprossimo quadriennio, sarà il migliora-

mento della previdenza dei Consulenti del Lavo-ro, realizzando una riforma del sistema pensioni-stico.Per ottenere il risultato migliore, oltre ad utiliz-zare tutte le competenze necessarie, si dovrà au-mentare il coinvolgimento dei Delegati e deiConsulenti del Lavoro in generale.Oltre ai canali tradizionali già previsti dovrannoessere implementate soluzioni tecnologiche checonsentano di ampliare ed ottimizzare la comu-nicazione dell’Enpacl con la tutta la Categoria.

LA COMUNICAZIONE INTERNAIl trattamento e l’organizzazione delle informa-zioni all’interno della struttura dell’Enpacl, sonooggi garantiti dall’ottimale funzionamento dei si-stemi informativi presenti nella Cassa e gestitiautonomamente, sia in termini di risorse umane,sia in termini di risorsehardware e software.Questa organizzazionenasce e si alimenta inbase a precisi indirizzipolitici del Consiglio diAmministrazione del-l’Ente che già da diversianni ha deciso di ridur-re al minimo le attivitàaffidate all’esterno, puntando sulla formazione esull’utilizzo della struttura interna, valorizzan-done le capacità e riducendo i costi, pur ottenen-do un servizio migliore e più controllato. Si sot-tolinea, per esempio, che in merito al sistema

informativo, il passaggio all’anno 2000 e più inparticolare la conversione dei dati e delle proce-dure alla nuova moneta sono stati effettuati in-ternamente, in tempi brevi e soprattutto a costizero.Le principali attività governate tramite l’utilizzodi strumenti informatici appropriati sono:

Gestione Istituzionale Consulenti/PensionatiAttività inerenti alla gestione dell’ufficio anagra-fe, alla riscossione e alla gestione dei contributiin generale, alla gestione e all’erogazione delleprestazioni.

Gestione AmministrativaGestione delle presenze e delle paghe del perso-nale (i cedolini vengono elaborati e trasmessi informato elettronico con posta elettronica inter-na), gestione della contabilità e del bilancio del-l’Ente.

Gestione DocumentaleTutta la gestione docu-mentale che transita al-l’Enpacl, sia in entratache in uscita, viene me-morizzata tramite il si-stema del protocolloinformatico dell’Ente,che opera alimentandouna base dati aziendale

alla quale possono accedere tutte le postazionidegli uffici dell’Ente nei vari livelli di autorizza-zione. A questo processo, già operativo da tempoe in fase di continuo miglioramento, si aggiungeil nuovo progetto, appena avviato, della mecca-

La comunicazioneOn Line

“Ridurre al minimo le attività affidate all’esterno”

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nizzazione dell’archivio cartaceo dell’Enpacl.Queste due attività, opportunamente collegatetra loro, genereranno l’integrazione ed il conso-lidamento di quella banca dati organizzata checostituisce il nuovo fascicolo elettronico dell’As-sociato. La facilità e la rapidità di reperimentodei documenti archiviati e dei documenti proto-collati giornalmente, permetterà una enorme ri-duzione dell’uso della carta, una forte limitazio-ne degli spostamenti delle persone, sia per repe-rire i vecchi documentigiacenti in archivio siaper gli altri documentiin lavorazione presso ivari uffici. Per quanto attiene lacorrispondenza in en-trata, il documento ac-quisito e protocollatosarà assegnato ad un responsabile di livello, au-torizzato ad analizzare il documento, con possi-bilità di riassegnarlo ad altro collaboratore dalui ritenuto idoneo ed autorizzato alla lavora-zione dello stesso. Questo sistema permetteràinoltre il monitoraggio sul processo di ogni do-cumento, sia come tempi di lavorazione, sia persoddisfare la necessità di sapere chi lo sta lavo-rando. Questo nuovo sistema di gestione docu-mentale genererà una riduzione dei costi perl’Ente rispetto ai processi utilizzati precedente-mente.

Intranet AziendaleE’ stato realizzato già da tempo un sito Intranetall’interno della rete aziendale, consultabile datutte le postazioni della Cassa, contenente infor-mazioni di tipo generale, procedure operative,modulistica, eventi particolari, etc.

LA COMUNICAZIONE ESTERNALa gestione delle informazioni all’esterno avvie-ne utilizzando il principale canale telematico In-

ternet nonché altri ca-nali telematici. Questeattività possono essereraggruppate in quattrofunzioni:

Collegamenti TelematiciTutti i flussi relativi aidati gestiti (paghe, pen-

sioni, pagamenti mav, dichiarazioni volume affa-ri, etc.) sono trasmessi telematicamente in modobidirezionale tra la Banca tesoriera dell’Ente el’Enpacl stesso, mediante validi sistemi di sicu-rezza, con correttezza del dato e tempi brevissi-mi di trasferimento.Vi sono poi altri flussi trasmessi ad istituti ester-ni come INPS (Casellario Pensionati già attivo datempo e Casellario Iscritti generato negli ultimianni, come richiesto dalla nuova normativa), Mi-nistero Finanze (trasmissione annuale contribu-ti versati), etc.

“Comunicazione esterna gestitaprincipalmente tramite

canale telematico”

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LLaavvoo

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Navigazione Internet e posta e-mailTutte le postazioni degli uffici dell’Enpacl sonocollegate in Internet per consultare le informa-zioni attinenti alle attività da espletare e sonodotate di indirizzo di posta elettronica indivi-duale nel dominio www.enpacl.itL’indirizzo di posta elettronica Internet istituzio-nale è:

[email protected]

Area Informativa Sito della CategoriaIn collaborazione con la Fondazione Studi, è ge-stita un’area informativa Enpacl sul Sito dellaCategoria (www.consulentidellavoro.it) relativaai seguenti argomenti, con possibilità di collega-mento al portale dei servizi Enpacl On Line:Contributi Presentazione Documentazione utile PrestazioniEventi Servizi agli AssociatiNormativa Servizi Enpacl On LineOrgani Istituzionali Sistema Qualità

Portale Internet Enpacl ON LINEIn collaborazione con la Banca Popolare di Son-drio l’Enpacl ha realizzato e gestisce un’area ri-servata per i Consulenti del Lavoro con accessoInternet. Le funzioni che attualmente possonoessere effettuate sono:• Estratto conto contributivo dinamico (con

date di pagamento)• Simulazione del calcolo delle pensioni di

vecchiaia e anzianità• Simulazione del costo della ricongiunzione• Simulazione del costo dei riscatti di laurea,

praticantato e servizio militare• Enpacl CARD • Pagamento On Line dei contributi (con En-

pacl CARD)• Compilazione ed invio della comunicazione

obbligatoria vol. aff. iva• Variazione dati anagrafici• Calcolo dei mutui a favore degli iscritti• Compilazione delle domande relative ai pre-

stiti d’onoreLe nuove funzioni che sono in fase di realizza-zione nell’area riservata per i Consulenti del La-voro sono:• Simulazione della totalizzazione

Sarà possibile simulare il calcolo della pen-sione totalizzata

• Consultazione della corrispondenza con EnpaclCompletata l’acquisizione e l’indicizzazionedell’archivio cartaceo dell’Enpacl, in aggiuntaai dati alimentati elettronicamente dalla ge-stione del Protocollo, sarà possibile per l’i-scritto consultare tutta la propria corrispon-denza in entrata ed in uscita con l’Enpacl, consemplicità ed immediatezza, sempre mante-nendo la massima riservatezza, garantita dal-la sicurezza del portale.

Oltre a quanto sopra esposto, in riferimento allaprevedibile riforma previdenziale ed ad altri argo-menti che possono interessare i Consulenti del La-voro, sono in atto studi di fattibilità e progetti, dasottoporre alla valutazione del nuovo CdA dell’En-pacl, in merito al potenziamento e allo sviluppodella comunicazione interattiva e multimediale suInternet per le funzioni di seguito riportate: – Comunicazione video dell’Enpacl tramite In-

ternet con interventi di formazione-informa-zione per gli utenti abilitati (da valutare se indiretta o in leggera differita)

– Video conferenza tramite Internet per gruppicontenuti di persone (Commissioni varie,CdA, Delegati, etc.)

– Programmazione degli eventi pubblicizzatasul sito di Categoria, sul Portale ed in alcunicasi comunicata via e-mail

– Realizzazione di una mediateca contenentetutti gli eventi multimediali registrati, con-sultabile dal portale

– Realizzazione di un Forum dove saranno trat-tate problematiche specifiche relative alla Ca-tegoria

Naturalmente tutte le funzioni sopra elencatepotranno essere utilizzate con livelli di accessodifferenziati in relazione agli argomenti trattati eagli attori coinvolti. In conclusione è importante, a nostro avviso, cheil rinnovamento della previdenza della Categoriasi muova in tutte le direzioni e quindi, oltrequelle relative alla riforma del sistema e all’orga-nizzazione delle attività in generale, sarà neces-saria anche quella di una adeguata evoluzionetecnologica per velocizzare determinate funzionie ridurne i costi. ■

Roberto De Rossi è Dirigente Enpacl

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CCNNOOPagine a cura del CNO

DD)) Un obiettivo centrato in un momento molto dif-ficile per i professionisti. RR)) Sì, è vero. Questo risultato rafforza tutta l'areaeconomico-giuridica delle libere professioni consi-derato che ci presenteremo nella fase preliminaredella riforma tutti con eguale percorso formativo. Equesto agevolerà le logiche di coesione interna. Perquesto ringrazio tutti coloro che hanno contribuitoa questo successo. I Colleghi che hanno segnalato esostenuto l'iniziativa, i parlamentari; in particolarepoi il Ministro del Lavoro Cesare Damiano e il se-natore Giovanni Battafarano, capo della segreteriatecnica, che ci hanno sostenuto inserendo una nor-ma che è stata fatta, pensata e scritta in Consiglionazionale. Un pensiero va poi a Vincenzo Miceli,presidente dell'Enpacl che tanta parte ha avuto inquesta occasione.

DD)) Un accesso con laurea, come cambierà la profes-sione? RR)) Si tratta di una riforma che era già nei fatti. La lar-ghissima parte dei nostri nuovi iscritti e praticantisono già laureati. Quella di Consulente del Lavoro èuna professione delicata che richiede un bagaglioculturale e professionale importante ed oramai nonsi poteva pensare di mantenere l'accesso come in

passato. Del resto, lo dicevo all'inizio, la stessa Unio-ne europea lo imponeva da diversi anni.

DD)) Quali sono i nuovi traguardi per i Consulentidel Lavoro? RR)) Il titolo di studio ci agevolerà nelle nuove com-petenze che il legislatore vorrà prevedere. I due dise-gni di legge per la riforma del processo del lavoro, adesempio, danno ampi spazi per l'inserimento deiConsulenti del Lavoro quali soggetti attivi dei proce-dimenti.

DD)) Ci sarà anche un periodo transitorio? RR)) Certamente: chi ha già conseguito l'abilitazionein base alla previgente normativa, potrà iscriversi al-l'Ordine entro tre anni. Chi ha svolto o sta svolgen-do la pratica in possesso di diploma potrà sostenerel'esame entro il 2013.

DD)) Il provvedimento prevede novità anche in mate-ria di centri elaborazione dati, cosa può dirci?RR)) La questione dei centri elaborazione dati è annosa.La Corte di Giustizia ne è stata interessata da moltotempo, condannando anche in questo caso lo stato ita-liano. L'intervento del legislatore dunque era dovuto eimprocrastinabile. Però, tutti devono comprendere

Consulentifinalmente con la laurea

La presidente del Cno commenta l'innalzamento del titolo di studio. E anticipa le prossime sfide.

Grande risultato per i Consulenti del Lavoro. Per l'esercizio dell'atti-vità di Consulente del Lavoro sarà necessaria la laurea. E ciò in base al decreto legge 10/2007, convertito il 3 aprile scorso e re-cante disposizioni volte a dare attuazione a obblighi comunitari. Lapresidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone, racconta le pri-me sensazioni: “È un risultato storico, centrato dopo tanti anni di atte-sa. È dal 1994 infatti che l'Unione europea ha aperto una procedurad'infrazione nei confronti dello stato italiano proprio per il titolo di stu-dio dei Consulenti del Lavoro. Ma sino ad ora non si era riusciti a col-mare questa lacuna. Ora che è legge posso serenamente affermare diavere realizzato l'obiettivo principale del nostro programma”.

Presidente Calderone

Presidente Calderone: si tratta di un risultato storico, dopo anni di attesa

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che la consulenza del lavoro è un'attività delicata. Icentri elaborazione dati possono solo occuparsi di at-tività meramente esecutive, cioè solo del calcolo e del-la stampa dei cedolini. Ma non possono svolgereun'attività come quella dei Consulenti del Lavoro, ba-sata su competenze specialistiche. E su questo ci rifac-ciamo a quanto ripetutamente sostenuto dalla stessaCorte di Giustizia europea. Abbiamo spinto peraltroaffinché un provvedimento ministeriale di prossima

emanazione chiarisca definitivamente tutta la vicenda.

DD)) Ci fa un esempio? RR)) Penso all'attività in campo fotografico, dove i labo-ratori stampano le foto scattate dal cliente. Si tratta diuna mera attività esecutiva che, nel caso dei Ced, nonpuò in alcun modo incidere nella quantificazione nédelle spettanze dei lavoratori né degli oneri contribu-tivi e fiscali a carico delle aziende. ■

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LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46

"CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15FEBBRAIO 2007, N. 10, RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ATTUAZIONE

AD OBBLIGHI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI"

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2007)

LLeeggggee ddii ccoonnvveerrssiioonnee

AArrtt.. 11..

1. Il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione adobblighi comunitari ed internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportatein allegato alla presente legge.

22.. LLaa pprreesseennttee lleeggggee eennttrraa iinn vviiggoorree iill ggiioorrnnoo ssuucccceessssiivvoo aa qquueelllloo ddeellllaa ssuuaa ppuubbbblliiccaazziioonneenneellllaa GGaazzzzeettttaa UUffffiicciiaallee..

Art. 5-ter. - (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di Consulente del La-voro). - 1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: "costituiti e composti esclusivamente da" sonosostituite dalle seguenti: "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più";

b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamen-ti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universi-tario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurispru-denza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche";

c) all'articolo 9, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale";

d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Consu-lente del Lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al rela-tivo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I sog-getti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d),che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certifi-cato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentatodomanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame diabilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013".

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IL TERRITORIO La provincia di Udine conta circa 530 mila abi-tanti, distribuiti in 137 comuni che vanno dallerinomate spiagge di Lignano Sabbiadoro ai com-prensori sciistici di Tarvisio, sulla direttricenord-est e della Carnia, a nord-ovest.

SITUAZIONE ECONOMICA La provincia di Udine ricopre il 16° posto dellagraduatoria nazionale, per reddito pro-capiteprodotto nel 2003, la posizione più elevata tra leprovince della regione.Le oltre 56 mila imprese della provincia di Udine so-no così ripartite: circa il 20 % appartiene al primario(agricoltura e pesca), il 15% rientra nel settore indu-striale, il 14% appartiene al settore edile, 14% ap-partiene al commercio in senso lato, mentre le re-stanti sono imprese dei servizi. Come sottolineatodall’Istituto Tagliacarne in una recente ricerca, si sta

verificando unaforte tendenza al-la “relazionalità” deltessuto produttivo manifat-turiero, attraverso la appartenenza agruppi di impresa o a forme organizzate di as-sociazionismo, a network di imprese. Il fenomeno sista diffondendo sull’intero territorio friulano: si trat-ta di un comportamento indotto dalle mutazionidello scenario economico nazionale ed internaziona-le che hanno costretto molte aziende a reagire al pro-blema dimensionale, non tanto con la crescita nelnumero di addetti, ma soprattutto dal lato delle stra-tegie e dell’organizzazione aziendale.Di particolare importanza il distretto industrialedella sedia, riconosciuto con legge regionale27/1999, nel quale operano circa un migliaio diimprese. Un complesso di aziende il cui vantag-gio competitivo si è estrinsecato, da un lato, nel-la capacità di produrre a costi contenuti, massi-mizzando le economie di scala derivanti dalla di-visione del lavoro interna alla filiera produttiva,dall’altro nella elasticità di adeguamento alle va-

COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI UDINEE-MAIL: [email protected]

Presidente STEFANO SASSARA Segretario ROBERTO RETesoriere ALESSANDRO RIZZAConsigliere SILVIA BRADASCHIA Consigliere ELISABETTA MILOCCO Consigliere ENRICO MACOR Consigliere GIULIANO BERZAGHI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIPresidente ROBERTA AGOSTO Componente SILVANA DE MITRY Componente MARIO BERTOSSI

pagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine

VVoocciiVoci dalla Provincia

UDINE

FRICO CON PATATE

Ingredienti per 4 persone:1 kg Patate1 CipollaOlio q.b.Sale q.b.Pepe q.b.1/2 kg Formaggio latteria

Sbucciate le patate e tagliatele a fettine spesse meno dimezzo centimetro. Fate intanto soffriggere la cipolla inuna casseruola ben unta d’olio, facendo attenzione anon alzare troppo la fiamma.Quando la cipolla è imbiondita buttate le patate eaumentate il calore della fiamma per pochi minuti.Salate, pepate e fate andare a fuoco moderato, girandospesso le patate.Girate il tortino con l’aiuto di un coperchio e aumentateil calore della fiamma. Quando sarà dorato da entrambele parti capovolgete il frico su un piatto da portata e ser-vite ben caldo accompagnato da polenta.Intanto preparate il formaggio a fettine. Quando le pata-te sono praticamente cucinate aggiungete il formaggio ecoprite per 20 minuti cuocendo a fuoco lento. VVoo

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riazioni della domanda.In questi ultimi anni, le imprese leader del “Trian-golo della sedia” (questo il nome del distretto)hanno iniziato a decentrare alcune fasi della lavora-zione nei paesi dell'Est Europa, in particolare inRomania, Russia, Polonia e Slovenia, da cui provie-ne anche il 70% della materia prima, il legno.

Il decentramento ha prodotto dei pesanti con-traccolpi sul livello occupazionale della zona,dove per la prima volta da decenni si è comincia-to a parlare di disoccupazione e l’Amministrazio-ne Provinciale ha ritenuto necessario intervenireimmediatamente con dei progetti di ricollocazio-ne delle risorse.

Istituzione di un Gruppo Misto Inps - Consulenti del Lavoro per l’esame congiunto dei singoli casi insorti a segui-to di accertamenti ispettivi, per la repressione dell’abusivismo con segnalazione alle autorità competenti disituazioni non conformi e per l’organizzazione di eventi formativi congiunti in materia previdenziale.

Questi i principali obiettivi fissati nel protocollo locale di collaborazione siglato a Udine il 12 gennaio 2007 tra la localesede Inps, diretta dal dr. Giaccone e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro su Udine, presieduto dal dr. Sassara.

I rapporti tra Istituto Previdenziale e Consulenti del Lavoro, già improntati alla massima collaborazione e volti alla ricercadi un coinvolgimento reciproco, sono stati oggi ridefiniti ed aggiornati sfruttando ogni sinergia possibile in grado di pro-durre vantaggi per tutti i soggetti coinvolti.

Tenuto conto che l’attività dei Consulenti del Lavoro, espletandosi anche in campo previdenziale si affianca in modocomplementare a quella dell’Istituto, il Gruppo Misto di Lavoro Inps-Consulenti del Lavoro, procede - con cadenza alme-no bimestrale - a riunioni finalizzate allo scambio di esperienze, alla soluzione congiunta di problemi derivanti dall’appli-cazione di disposizioni legislative, alla formulazione di iniziative tese a fornire risposte ottimali alle esigenze dell’utenza edalla verifica delle intese in atto.

Tra i compiti più rilevanti ed innovativi riconosciuti al Gruppo Misto vi è la possibilità di esaminare congiuntamente sin-goli casi insorti a seguito di accertamenti ispettivi, con la finalità di evitare il sorgere di contenzioso e ricercare delle solu-zioni comuni applicabili a identiche fattispecie.

Infine i rappresentanti dell’Istituto ed i Consulenti del Lavoro, saranno impegnati nell’organizzazione di momenti forma-tivi congiunti in materia previdenziale.

Il gruppo, composto da n. 10 membri, di cui 5 designati dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Udine e5 dalla Direzione Inps della provincia di Udine, assume ogni decisione utile ad evitare che soggetti abusivi si intrometta-no nel rapporto tra l’Inps ed i soggetti contribuenti. Particolare attenzione viene, infatti, posta al fenomeno dell’abusivi-smo nel settore della consulenza ed assistenza alle aziende e l’Inps indica come prioritario il proprio impegno per pre-venire alla radice tale fenomeno.

Tra gli impegni della Direzione Inps emergono sia la verifica che le associazioni di categoria dei datori di lavoro si avval-gano di un Consulente del Lavoro e sia la segnalazione all’Ordine, per sollecitarne l’intervento, dei nominativi dei profes-sionisti che non si attengano alle indicazioni.

Tenuto conto che gli operatori abilitati a svolgere attività di consulenza ed assistenza alle aziende sono esclusivamentequelli previsti dalla l. 12/79, gli uffici della Sede, in ordine allo svolgimento delle attività di assistenza e consulenza alleaziende, compreso il front office, si atterranno strettamente alle disposizioni vigenti non fornendo informazioni a personenon autorizzate e procedendo alla denuncia alle autorità competenti di situazioni non conformi alle suddette disposizioni.

La Direzione Inps, in esecuzione del protocollo, ha attivato un’estesa verifica sull’attività svolta dai centri di elaborazionedati, sollecitando anche l’intervento dell’Ordine nei confronti di coloro che esercitano abusivamente la professione.

Il protocollo di Udine ben si inserisce nel più ampio contesto nazionale che vede oggi l’Inps escludere dall’invio telema-tico delle denunce di iscrizione i Centri di elaborazione dati e corregge i modelli di iscrizione appena pubblicati. L’Istitutoè ritornato sui suoi passi dando ragione al Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, che aveva protestato con l’Inpsimmediatamente dopo la pubblicazione della circolare 2/2007, in cui si erano indicati come soggetti abilitati alla trasmis-sione delle denuncie di iscrizione i “datori di lavoro” e “gli intermediari indicati dai datori di lavoro, abilitati a svolgere gliadempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12”.

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Foto di gruppo del Consiglio Provinciale. Da sinistra: Bertossi Mario, Sassara Stefano, Re Roberto, Milocco Elisabetta, MacorEnrico, Bradaschia Silvia, Rizza Alessandro, Berzaghi Giuliano

IL MERCATO DEL LAVORODagli ultimi indicatori relativi al mercato del lavoro,emerge che il Friuli Venezia Giulia si sta avvicinandoai target indicati nella Strategia di Lisbona; il tasso dioccupazione era pari al 63,0% , ossia il 90% del targetstabilito da Lisbona per il 2010. Il rapporto registratoin Friuli Venezia Giulia tra tasso di partecipazione del-le donne al mercato del lavoro e valore target di Lisbo-na è risultato essere pari all’88%. Un aspetto del mer-cato del lavoro che risulta critico è il tasso di occupa-zione dei lavoratori anziani (età 55-64): il valore erapari al 26,5%, lontano dall’obiettivo di Lisbona (appe-na il 53% dell’obiettivo) e pure inferiore alla media ita-liana (30,5%).Il tasso di disoccupazione, nel 2005, era pari al 3,3%. Il fenomeno del lavoro nero non è del tutto scono-

sciuto, come ha dimostrato una recente indagineelaborata sempre dall’Inps: nel 2005 sono state vi-sitate dagli ispettori oltre 2.028 aziende in tutta laregione del Friuli, il 79,83% delle quali sono risul-tate irregolari per varie inadempienze e il 21,06%per lavoro nero, il 58,31% di queste ultime con se-de in provincia di Udine.In base ai dati diffusi dal progetto Excelsior, risultache le imprese cercano per le nuove assunzioni so-prattutto giovani (25-29 anni), maschi (43,8%), lau-reati o diplomati e preferibilmente con esperienza. Siassiste ad una generale riduzione della tipologia con-trattuale del lavoro a progetto (In Italia da 327.400 nel2004 a 189.040 previsti nel 2006; in provincia di Udi-ne: 1.290 contratti di collaborazione previsti nel 2006,870 nei servizi e 410 nell’industria e costruzioni: oltreil 40% riguarda le professioni tecniche, classe di età:30-34 anni).

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE Presso il Consiglio è operativa la Commissione per lacertificazione dei contratti di lavoro: la prima Com-missione costituita in Italia presso l’Ordine dei Consu-lenti del Lavoro. La Commissione ha già rilasciato, adicembre 2006, il primo provvedimento di certifica-zione per un contratto a programma, al quale sono se-guiti altri tre contratti a progetto e un contratto di ap-palto per il servizio di movimentazione di merci. Attualmente il Consiglio sta promuovendo presso iColleghi della provincia la validità del provvedimentocertificativo e sono al vaglio altri 5 contratti.Nell’ambito regionale si sta valutando, inoltre, assie-me agli ordini di Gorizia, Pordenone e Trieste, la pos-sibilità di unificare le Commissioni al fine di garanti-re alle stesse una maggiore autorevolezza e un’univo-cità di indirizzo ai provvedimenti rilasciati. ■

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L’ inasprimento dell’apparato sanzionatorio inmateria di esibizione dei libri matricola e pagarende utile intervenire sulle disposizioni che

regolano la loro tenuta ed in particolare sui sistemi al-ternativi ai formati tradizionali che, oramai, sonoquelli generalmente utilizzati per l’amministrazionedel personale.Come noto, tutti i datori di lavoro soggetti all’INAIL,ai sensi dell’articolo 20 del d.p.r. 30 giugno 1965,n.1124, debbono tenere un libro matricola ed un libropaga.Tali registri debbono essere legati e numerati in ognipagina e, prima di essere messi in uso, debbono esse-re presentati all’Inail (salvo che il datore di lavoro nonsia soggetto all’assicurazione; in tal caso, la vidimazio-ne andrà effettuata presso l’Inps), il quale li fa contras-segnare in ogni pagina da un proprio incaricato, di-chiarando nell’ultima pagina il numero dei fogli checompongono il libro e facendo apporre a tale dichia-razione la data e la firma dello stesso incaricato. Talilibri dovranno essere conservati per dieci anni dall’ul-tima registrazione ovvero della data di vidimazionenel caso in cui non fossero stati utilizzati.Rispetto a tali sistemi tradizionali di tenuta, tuttavia,la delega della tenuta dei libri a Consulenti del Lavo-ro e ad altri soggetti abilitati, e l’avvento dell’utilizzodei software per l’elaborazione delle retribuzioni, han-no di fatto soppiantato i registri manuali che, soprat-tutto per quanto concerne il libro paga, risultano so-stituiti da sistemi alternativi.Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e ma-tricola sono contenute nel Decreto 30 ottobre 2002del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,mentre istruzioni sono contenute nelle note Inail del16 dicembre 2004 e 7 marzo 2005. I sistemi alternativi principali sono rappresentati dal-

l’utilizzo di fogli mobili sostitutivi dei libri tradiziona-li, ovvero utilizzo della stampa laser dei moduli.A ciò si aggiunga la possibilità, naturalmente per iConsulenti del Lavoro e gli altri soggetti abilitati allatenuta dei libri in materia di lavoro, della vidimazionecon numerazione unica direttamente al Consulente.Vediamo le procedure previste per l’adozione di tali si-stemi.

UTILIZZO DI FOGLI MOBILI SOSTITUTIVIDEL LIBRO PAGA L’adozione di tale modalità prevede la preventiva nu-merazione dei fogli da utilizzare e la successiva vidi-mazione che può essere effettuata con le stesse moda-lità previste per i libri tradizionali (i fogli mobili ven-gono portati presso la sede Inail che provvede alla vi-dimazione), ovvero direttamente in fase di stampa di-rettamente dalla tipografia che stampa i fogli mobili.In tal caso, però, vi è l’obbligo di richiedere, di voltain volta, ad una qualsiasi sede INAIL, sia l’autorizza-zione ad apporre il numero d’ordine e il bollo (mar-chio) dell’Istituto in fase di stampa tipografica deltracciato dei moduli da utilizzare, sia la successiva vi-dimazione, a cura della Sede INAIL. L’utilizzo di tale sistema impone comunque l’obbli-go di vidimare un apposito registro in cui annotarele presenze ai sensi del già citato articolo 20 del Te-sto Unico.

VIDIMAZIONE IN FASE DI STAMPA LASERDEI MODULI (FOGLI MOBILI)Il vantaggio di tale sistema consiste nell’esonero dallapreventiva vidimazione e numerazione dei fogli pagae dei fogli di riepilogo.Tuttavia, l’utilizzo di tale modalità prevede l’obbligoper gli interessati di richiedere preventivamente una

Sistemi alternativi per la tenuta dei libri

Giuseppe [email protected]

Lavoro

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apposita autorizzazione. L’autorizzazione può esserepresentata ad una qualsiasi Sede INAIL allegando ifac-simili di stampa dei tracciati che saranno poi pro-dotti dalla laser:In particolare: – fac-simile dei fogli paga; – fac-simile del prospetto riepilogativo annuale che ri-porti i totali mensili dei lavoratori occupati, delle oredi presenza e delle retribuzioni corrisposte, queste ul-time nei soli casi in cui sono previste dai tracciati (adesempio non per i fogli presenze). Tale tracciato dovrà essere conforme al contenuto ob-bligatorio dei fogli paga che, una volta autorizzati, sa-ranno poi gli unici a poter essere prodotti dalla stam-pante laser, con l’apposizione del logo ufficiale dell’I-NAIL, che dovrà, pertanto, essere inserito nei pro-grammi della stampante laser per essere riprodotto suidocumenti da stampare.Il prospetto riepilogativo annuale dovrà essere inviatoall’INAIL entro il 31 marzo dell’anno successivo aquello di riferimento. Relativamente all’annotazione delle presenze, l’auto-rizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser èconcessa soltanto nei casi in cui vengano adottati si-stemi di rilevazione a mezzo tessere magnetiche (bad-ge), di cartellini orologio o di altri sistemi equivalenti.Negli altri casi occorre procedere preventivamente al-la vidimazione di un apposito registro delle presenze.

VIDIMAZIONE CON LA “NUMERAZIONEUNICA”L’utilizzo di tale modalità, prevede preliminarmenteche i Consulenti del Lavoro o gli altri soggetti autoriz-zati, all’atto della richiesta della vidimazione e dellanumerazione unica dei fogli matricola e paga, esibi-scano le deleghe rilasciate dai datori di lavoro.I Consulenti potranno utilizzare o il sistema che pre-vede l’utilizzo di fogli mobili sostitutivi dei libri ovve-ro richiedere l’autorizzazione all’adozione della stam-pa laser unica.In particolare dovranno:• presentare i fogli di matricola e di paga alla Sede

INAIL che provvede alla vidimazione dei fogli che,a seconda della tipologia di tenuta delle scrittureadottata, potrà essere manuale, in fase di stampa ti-pografica o in fase di stampa laser, e a contrassegna-re gli stessi con un numero d’ordine progressivo,nonché all’attribuzione dei fogli al soggetto richie-dente, e alla registrazione di tale attribuzione in unapratica a lui intestata;

• trasmettere a mezzo lettera raccomandata alla SedeINAIL competente per la località dov’è ubicato lostudio del professionista, l’elenco delle aziende chesi avvalgono del sistema in parola, con l’indicazionedei numeri delle PAT e la data di inizio della tenutacon il sistema di elaborazione adottato;

• segnalare tempestivamente a mezzo lettera racco-mandata alla Sede INAIL competente per la localitàdov’è ubicato lo studio del professionista le succes-sive variazioni, indicando le aziende che iniziano adavvalersi della tenuta con il sistema adottato, e quel-le che cessano di utilizzarlo;

• inviare entro il 31 marzo dell’anno successivo aquello di riferimento, alla Sede INAIL competenteper la località dov’è ubicato lo studio del professio-nista, un tabulato contenente: 1) l’elencazione delle aziende recante, in ordine

progressivo il numero di P.A.T. e con l’indicazio-ne distinta, a fianco di ciascuna, dei fogli di pagae di matricola utilizzati per tutto il territorio in-teressato all’accentramento da n. ... a n. ..., com-presi quelli annullati o deteriorati;

2) il numero, comprensivo di quello dei fogli annul-lati o deteriorati, dei fogli matricola utilizzati perciascuna provincia dal n. ... al n. ..., e nell’ambitodi questa per ciascuna azienda dal n. ... al n. ...;

3) il numero, comprensivo di quello dei fogli an-nullati o deteriorati, dei fogli di paga utilizzatiper ciascuna provincia dal n. ... al n. ..., e nell’am-bito di questa per ciascuna azienda dal n. ... al n....;

4) l’indicazione del periodo di paga.• inviare alle singole aziende, entro l’ultimo giorno

successivo a quello di paga:1) un tabulato contenente l’indicazione del periodo

di paga, del numero dei fogli di paga e di matri-cola, distintamente utilizzati, da n. ... a n. ...,compresi quelli annullati o deteriorati, e del nu-mero dei fogli di paga e di matricola utilizzati in-distintamente in tutto il territorio interessato al-l’accentramento, da n. ... a n. ... e nel territorioprovinciale da n. ... a n. ...;

2) i fogli matricola e di paga utilizzati, per il mese dicompetenza, completi di tutte le registrazioni.Detti fogli, posti in ordine progressivo, costitui-scono, il libro di matricola e di paga, aggiornatial mese immediatamente precedente, che il dato-re di lavoro dovrà tenere sul luogo di lavoro. ■ LL

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Giuseppe Buscema è Consulente del Lavoro in Catanzaro

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COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI CAMPOBASSOE-MAIL: [email protected]

Presidente DAVIDE SIRAVO Segretario FERNANDA LOMBARDI Tesoriere MARIA D'ADAMO Consigliere GALILEO CASIMIRO Consigliere PASQUALE ARTERITANO Consigliere ROMEO PACITTI Consigliere GIUSEPPE CHIAPPINI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIPresidente ANTONIO DI VITO Componente BRUNO DI ROSA Componente GIOVANNI PINTO

2.909 kmq, dicui 1216 di mon-tagna e 1693 di colli-na. Benché dotata di unterritorio dimensionalmente moltolimitato, la provincia di Campobasso pre-senta una densità demografica che la colloca traquelle meno densamente popolate d'Italia, convalori prossimi a quelli delle province del Trenti-no Alto Adige e Sardegna e comunque superiorisoltanto a quelli della Basilicata e della Valled'Aosta.

IL TESSUTO ECONOMICO Per quanto attiene il tessuto economico provin-ciale, la caratteristica principale è rappresentatada una massiccia prevalenza di aziende agricoleche rappresentano circa il 40% del totale delleaziende registrate. La struttura produttiva delMolise, incentrata prevalentemente su impresedi piccole-piccolissime dimensioni, è caratteriz-zata anche dalla presenza di un numero abba-stanza significativo di imprese di medio-grandidimensioni sparse su tutto il territorio regionale.Caratteristica peculiare della struttura produtti-

CAMPOBASSOpagine a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine

VVoocciiVoci dalla Provincia

IL TERRITORIO Il territorio dell’attuale provincia di Campobassoera abitato nei tempi preromani dai Sanniti,Frentani e Saraceni. I confini di “Contado di Mo-lise” (secondo Tolomeo) furono il fiume Fortoro(oggi Fortore) dall’Oriente, il fiume Sanguine(oggi Sangro) dall’Occidente, il mar Adriatico daSettentrione, il Monte Appennino da Mezzogior-no. I sanniti ventiquattro secoli fa rappresentaro-no un durissimo ostacolo verso l’espansione diRoma. Infatti nel V secolo avanti Cristo i Sanni-ti scesi dalle montagne e dagli altopiani dellaMarsica e del Molise occuparono la piana di Ca-serta e strapparono Pompei ai Greci. Gli scontricon Roma iniziarono nel 343 avanti Cristo e pro-seguirono per due secoli e mezzo. Alle ForcheCaudine, nel 321, i romani subirono una umi-liante sconfitta. I Sanniti ed i Galli vennero scon-fitti nel 295 a Sentino. I Sanniti ripresero le armiall’arrivo di Pirro nel 280 e poi a quello di Anni-bale nel 218 e nel 90, quando i popoli italici siunirono contro i romani, ma furono definitiva-mente battuti. La Provincia di Campobasso fufondata il 24 settembre 1806, tanto che lo scorsoanno ne è stato festeggiato il Bicentenario. Oggiil territorio della provincia di Campobasso èmolto più ristretto ed è delimitato sempre dalfiume Fortore a sud, dal fiume Trigno a nord, dalmar Adriatico ad Est, dai monti del Matese a sudOvest. Confina con i territori delle province diFoggia, Benevento, Caserta, Isernia, e Chieti. La superficie della provincia di Campobasso è di

Castello Monforte, Campobasso

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va della Regione è legata all’elevata presenza diimprese artigiane.

POLITICHE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI Secondo la rilevazione sulle forze di lavoro del-l’Istat, nei primi sei mesi del 2006 gli occupatisono cresciuti dell’1,1 per cento rispetto allostesso periodo dell’anno precedente. Peraltrol’aumento ha interessato soltanto la componentemaschile della popolazione (1,7 per cento); l’oc-cupazione femminile è invece rimasta sostanzial-mente stabile (-0,1 per cento), dopo il netto caloregistrato nel 2005 (-4,7 per cento). Sono au-mentate le persone in cerca di occupazione; iltasso di disoccupazione ha così raggiunto l’11per cento. La competizione realizzata sul bassocosto dell’input di lavoro ha provocato e alimen-tato una domanda di lavoro caratterizzata, pre-valentemente, da posti di lavoro a bassa qualifi-ca in cui l’acquisizione delle competenze avvie-ne in massima parte on the job. Ciò, se combina-to con l’accentuata flessibilità dei rapporti di la-voro, ha generato un duplice contrasto internoal mercato del lavoro: lo spiazzamento dei lavo-ratori più giovani e a bassa qualifica, provocato

dai lavoratori più anziani (provenienti dal setto-re primario) e la condizione di outsider dei lavo-ratori (donne) con elevato curriculum scolastico(laurea) esclusi sia nel settore dell’industria chenel terziario. D’altro canto, la ricerca di nuovistrumenti di flessibilità da parte delle imprese(l’ammontare provinciale dei lavoratori parasu-bordinati è cresciuto, negli ultimi anni, ad unritmo annuo del 23%), nel caso della Provinciadi Campobasso deve essere messo in relazionecon il fenomeno più generale di un’occupazioneobbligata ad orientarsi verso aree di lavoro nellequali i percorsi professionali hanno un rilievomarginale, incrementando un circolo viziosoche interessa non solo la Provincia di Campo-basso ma, anche, altre aree del Mezzogiorno eche si collega con quanto osservato a propositodel maggior peso relativo – nell’area dei senzalavoro – delle qualifiche medio alte.Quanto al lavoro nero, in Molise e nella provin-cia di Campobasso il problema assume una rile-vanza sempre più preoccupante. Secondo i datiISTAT, la crescita dell’irregolarità lavorativa inregione ha raggiunto livelli record e soprattuttoil Molise si è caratterizzato per il maggior trenddi incremento tra tutte le regioni italiane. La cre-scita del sommerso è avvenuta in tutti i settori diattività economica, ad eccezione dell’agricoltura.Il picco viene toccato dal settore dei servizi e daquello delle costruzioni. La provincia di Campo-basso presenta ancora grosse zone d’ombra, masecondo studi condotti in materia, alcuni ele-menti sono chiaramente individuati: 1) sarebbepresente in modo massiccio il sommerso relativoal “doppiolavorismo”, essendo in Regione moltodiffuso il terziario pubblico che si dedica a se-conde attività non dichiarate; 2) segue il som-merso, sotto forma di evasione contributiva, chesi annida nel commercio e nelle cooperative diservizi. Per quanto concerne le politiche del lavoro, unadelle iniziative più interessanti è quella del Pat-to territoriale del Matese, del quale l’Ordine hasottoscritto una quota di partecipazione dellasocietà consortile che lo gestisce, patto che sicolloca all’interno del Programma OperativoMultiregionale “Patti territoriali e sviluppo loca-le”. Tale Patto aveva come obiettivo quello dipervenire alla completa valorizzazione delle po-tenzialità dell’area sia nei settori in qualche mo-

Chiesa di San Bartolomeo, Campobasso

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do vocazionali del territorio sia in comparti"nuovi" e potenzialmente suscettibili di nuoveoccasioni di sviluppo e di lavoro. La strategiadel Patto era volta a favorire la creazione di nuo-ve occasioni di lavoro per la popolazione dell’a-rea, favorendo lo sviluppo su basi imprendito-riali di nuove attività e il consolidamento diquelle esistenti in una logica di costante e seve-ra attenzione alle esigenze, alle dinamiche e allepotenzialità della domanda nei rispettivi merca-ti di riferimento.Il Patto è stato molto importante per il Molise ela Provincia di Campobasso in quanto ha deter-minato il coinvolgimento di numerose forze eco-nomiche, sociali e delle amministrazioni localied ha consentito, inoltre, la creazione di un am-biente favorevole alle iniziative economiche.

NOTIZIE DALL’ORDINE PROVINCIALE L’anno 2006 ha rappresentato per l’Ordine diCampobasso una data storica poiché per la primavolta ha varcato la fatidica soglia dei cento iscrit-ti. Attualmente gli iscritti sono 102 e le ultimenuove entry sono prevalentemente donne. Infat-ti, scorrendo l’elencodegli iscritti, possiamorilevare che complessi-vamente il rapporto ma-schi/femmine è ancoraa favore dei primi, 54contro 48, ma tra gli ul-timi 25 iscritti ben 17sono di sesso femminilee solo 8 di sesso maschile.Anche la Provincia di Campobasso non è diver-sa dalle altre realtà per il trend positivo che ne-gli ultimi anni ha visto incrementare la presenzafemminile nelle libere professioni. Presenza che,oltre a colmare un divario storico che si era af-fermato negli anni precedenti, serve sicuramen-te a dare più slancio sia alla professione che al-l’attività del Consiglio Provinciale. Il fenomenonon riguarda solo gli iscritti all’Ordine, ma na-turalmente i praticanti e gli abilitati dove il rap-porto è circa 70 a 30. Dalla data di entrata in vi-gore della legge 12/79 sono stati abilitati, in pro-vincia di Campobasso oltre 200 praticanti deiquali però, solo un quarto si è iscritto all’ordinementre il restante numero ha preferito non iscri-versi. Questo è un fenomeno che va tenuto sot-

to attenta osservazione poiché da un lato dimo-stra come, contrariamente al comune sentire epensare, gli Ordini non rappresentano un osta-colo all’inizio di un’attività professionale per igiovani ma, semmai, una garanzia per il cittadi-no. Nel contempo, se tanti soggetti decidono dinon iniziare l’attività per la quale si erano abili-tati, potrebbero apparire (come alcune istituzio-ni scolastiche), solo elargitori di diplomi ed abi-litazioni senza alcuno sbocco pratico all’occupa-zione.Non è certamente il caso dei Consulenti del La-voro, poiché tra i molti abilitati non iscritti al-l’Ordine tanti hanno scelto di impiegarsi nelleaziende ed alcuni anche nella Pubblica Ammini-strazione dove la loro qualificazione, da quantoci risulta, è stata molto apprezzata ed utile allacarriera lavorativa.L’aver abilitato tanti giovani è giudicato favore-volmente dal Consiglio ed è anche il risultato deicorsi di preparazione agli esami, completamentegratuiti, che l’Ordine organizza annualmente neimesi di settembre ed ottobre. Inoltre è servito afar raggiungere, all’interno della Categoria, un

primato nazionale allaRegione Molise, rappre-sentato dal miglior rap-porto iscritti/pensionatirispetto a tutte le altreRegioni Italiane (fonteBilancio Enpacl anno2005). L’Ordine Provin-ciale opera in completa

e diretta sintonia con l’ANCL regionale e Provin-ciale, anche se la Dirigenza Regionale e Provin-ciale sindacale è stata decapitata dalle epurazio-ni seguite all’elezione dell’ultimo CNO.

I rapporti con gli altri ordini professionali sonogestiti all’interno del CPU provinciale, organi-smo che, però, per alterne vicissitudini, non haoperato o ha poco operato dalla data della suacostituzione. Buoni sono i rapporti con gli istituti previdenzia-li: Direzione Regionale INPS INAIL, DirezioniProvinciali INPS INAIL, Centro per l’Impiego,Direzione Regionale e Provinciale del Lavoro,Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, eDirezione della Agenzie delle Entrate territorialidi Campobasso, Termoli e Larino. ■VVoo

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“Nel 2006 superato il numero dei cento iscritti”

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2121Anno VIII Numero 4 • Aprile 2007

DOSSIERDossier

Gli adempimenti in materiadi libri obbligatori alla luce degli orientamenti ministeriali

Gli adempimenti in materiadi libri obbligatori alla luce degli orientamenti ministeriali

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tiva sui libri obbligatori va inrealtà ad inserirsi in un preesi-stente quadro regolatorio chedisciplina complessivamentegli obblighi e le modalità di ta-le documentazione richieden-do, almeno in via interpretati-va, una rilettura sistematica dei“precetti” in materia e delle re-lative conseguenze sanzionato-rie. Tale esigenza deriva dallanecessità di circoscrivere pun-tualmente l’ambito delle nuoveprevisioni e di armonizzarlecon il preesistente contestonormativo, anche al fine diuniformare gli orientamenti in-terpretativi da parte del perso-nale ispettivo.La necessità di un chiarimento,del resto, si avvertiva in modostringente in quanto il forteinasprimento delle sanzioni perla mancata istituzione ed esibi-zione dei libri obbligatori non

appariva facilmente comprensi-bile alla luce della generalizza-zione dell’obbligo della comu-nicazione anticipata di assun-zione. Se la logica era infattiquella di contrastare condottevolutamente elusive volte adoccultare le prove della regola-re costituzione del rapporto dilavoro mediante la mancata esi-bizione agli organi di vigilanzadei libri, tale espediente inrealtà non ha più senso, unavolta introdotto l’obbligo dellacomunicazione preventiva del-l’instaurazione del rapporto dilavoro, che rappresenta l’adem-pimento prioritario da cui de-sumere la regolarità o meno deilavoratori trovati nel corso del-l’accesso ispettivo.Per far convivere nell’ambitodello stesso contesto normativotali disposizioni era pertantonecessario risalire ad una logica

I l Ministero del Lavoro ha re-centemente emanato unalettera circolare di estremo

interesse, volta a fornire chiari-menti operativi (ma non solo)su una particolare disposizionedella Finanziaria 2007, quellache prevede una sanzione da4.000 a 12.000 euro per la“omessa istituzione” e la “omes-sa esibizione” dei libri di matri-cola e di paga (art. 1, comma1178, L. n. 296/2006).Il documento, per la verità, eragià stato anticipato nei suoicontenuti durante il Forum La-voro 2007, in cui i sottoscrittiavevano chiarito diversi aspettidella Finanziaria, da quelli inmateria libri obbligatori alleforme di emersione e stabiliz-zazione ai nuovi livelli contri-butivi per gli apprendisti ed icollaboratori.La nuova sanzione amministra-

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Le novità in materia di regime sanzionatorio per l'irregolare tenuta dei libri obbligatori legati alrapporto di lavoro hanno comportato in questi primi mesi di applicazione grandi disagi per tutti iConsulenti del Lavoro, impegnati a confrontarsi con una normativa irrazionale. Dalla collaborazio-ne istituzionale sorta nel 2006 tra la Fondazione Studi ed il Centro Studi Attività Ispettive è natala circolare del Ministero del lavoro, che ora viene commentata proprio da due componenti di quelCentro Studi. In diritto è noto che una circolare non può modificare i contenuti di una norma; macertamente può affievolirne gli effetti specie se questi sono distorsivi della volontà del legislatore. Ildossier di questo numero è dedicato completamente a questa circolare che oltre ad intervenire su al-cune spinose questioni ha ulteriormente ribadito la centralità e l'importanza dei Consulenti del La-voro nella gestione dei rapporti di lavoro.

Paolo Pennesi e Danilo Papa*

Gli adempimenti in materia di libri obbligatori alla luce degli orientamentiministeriali

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L’OMESSA ISTITUZIONEDEI LIBRILa fattispecie della omessa isti-tuzione del libro di matricola edi paga – alla luce delle indica-zioni fornite dalla lettera circo-lare del Ministero 29 marzo2007 – riguarda anzitutto leipotesi in cui il datore di lavorosia del tutto sprovvisto di talidocumenti e non l’ipotesi in cuili abbia semplicemente rimossidal luogo di lavoro.A tale condotta è parificabile,peraltro, anche la messa di usodi libri non vidimati dall’Istitu-to assicuratore o dagli altri sog-getti abilitati (v. infra), in quan-to gli stessi, sotto un profilogiuridico, non possono ritener-si esistenti, mancando quell’e-lemento essenziale rappresen-tato dalla “certezza pubblica”della vidimazione che ne fa“documento” a tutti gli effetti.Una diversa soluzione puòaversi invece nelle ipotesi incui sia accertata una vidimazio-ne tardiva dei libri e cioè qualo-ra la data di vidimazione (o didichiarazione di conformità) ri-sulti successiva rispetto alla da-ta di assunzione del primo la-voratore iscritto. In tali casi, in-fatti, si configura la violazionedell’art. 26 del D.P.R. n.1124/1965, secondo il quale “illibro di matricola e il libro di pa-ga debbono essere legati e nume-rati in ogni pagina e, prima diessere messi in uso, debbono es-sere presentati all’istituto assicu-ratore (…)”, sanzionata in viaamministrativa con un importo

diversa che distinguesse fra na-tura sostanziale e natura forma-le dei relativi obblighi, traendospunto dalla ratio della disci-plina concernente i libri obbli-gatori, ratio verosimilmente in-dividuabile proprio nella fun-zione certificativi dei libri inordine alle regolarità delle as-sunzioni effettuate.Sotto altro profilo la circolareaffronta anche la tematica rela-tiva al problema della unicitàdei libri obbligatori e delleeventuali copie degli stessi inquanto inevitabilmente l’ina-sprimento sanzionatorio incidesulla maggiore osservanza del-l’obbligo, da cui consegue l’esi-genza di avere a disposizione,in particolare da parte delle im-prese che operano su più unitàproduttive, più copie della do-cumentazione in esame. È inquest’ambito che il Consulentedel Lavoro acquista un ruolo diparticolare rilevanza in quantoallo stesso è affidato il compitodi dichiarare la conformità del-le copie dei libri agli originaliper le aziende assistite, assu-mendo una funzione para-certi-ficativa che scaturisce dal ruoloche tale professionista com-plessivamente ricopre nell’am-bito del mondo del lavoro, unruolo non più solamente iden-tificato con la tutela dei meriinteressi del datore di lavoroassistito, ma più ampio e di“terzietà” rispetto alle parti delrapporto di lavoro, volto allacorretta gestione delle vicendelegate al rapporto stesso.

da € 125 ad € 770 (soggetti as-sicurati INAIL) e da € 25 ad €150 (soggetti non assicuratiINAIL)1.La scelta interpretativa del Mi-nistero è certamente condivisi-bile in considerazione della ra-tio normativa – esplicitata conriferimento all’illecito di “omes-sa esibizione”, di cui si dirà me-glio in seguito – che intendepunire la condotta di chi nonconsente al personale ispettivodi poter individuare, attraversol’istituzione dei libri, il perso-nale occupato dal datore di la-voro.Va altresì condivisa l’osserva-zione secondo cui la fattispeciedell’omessa istituzione dei libriobbligatori (così come, peral-tro, quella della omessa esibi-zione) non può mai ritenersi“connessa” con eventuali ina-dempienze contributive2, inquanto ha in sé un autonomodisvalore giuridico, compro-mettendo le esigenze di certez-za in ordine alla regolare costi-tuzione dei rapporti di lavoroinstaurati dall’azienda.

L’OMESSA ESIBIZIONE ELA RIMOZIONE DEI LIBRIOBBLIGATORIPiù approfondite riflessionimeritano le fattispecie di“omessa esibizione” e di “rimo-zione” dei libri dal luogo di la-voro. In proposito occorre premette-re che l’interpretazione fornitadalla lettera circolare non sem-bra dettata soltanto dalla neces-

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1 Importi quintuplicati in forza del disposto di cui all’art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006.2 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 116, comma 12, della L. n. 388/2000 “ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le san-

zioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale oparziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di con-tributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni dinorme sul collocamento di carattere formale”.

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tore di disciplinare le fattispe-cie di “omessa istituzione” ed“omessa esibizione” dei libri dimatricola e di paga sembra es-sere quella di dare sistematicitàall’intero quadro sanzionatorioin materia di lavoro sommerso,oltre quella di consentire unapiù immediata verifica della re-golare costituzione dei rapportidi lavoro da parte del personaleispettivo.Premesso infatti che i libri ob-bligatori non costituiscono piùl’unica fonte informativa sullaregolarità dei rapporti di lavoroinstaurati, conservando co-munque una loro indubbia rile-vanza, va rilevato che anchemediante l’ausilio di altra docu-mentazione è possibile dimo-strare l’assoluta correttezza del-la condotta datoriale nella in-staurazione dei rapporti di la-voro. Più specificatamente, lastessa legge Finanziaria intro-duce una disciplina modificati-va degli obblighi di comunica-zione di instaurazione (nonchévariazione e cessazione) deirapporti di lavoro che va neces-sariamente raccordata con ladisposizione in materia di libridi paga e di matricola.In tal senso, pertanto, l’obbligodella comunicazione preventivadi assunzione – reintrodottodopo circa dieci anni3 – consen-te finalmente una seria attivitàdi verifica in ordine ai fenome-ni di lavoro in nero trasforman-do la comunicazione da ele-mento “statistico” a vero e pro-prio strumento di controllopreventivo. Infatti, l’adempi-mento della comunicazione

“essendo anteriore alla instaura-zione del rapporto, non rispondepiù ad una logica di mero moni-toraggio del fenomeno occupa-zionale, ma rappresenta un so-stanziale strumento di verificaimmediata della regolare costitu-zione del rapporto di lavoro”.Precedentemente, l’accertamentodi fenomeni di lavoro “in nero”avveniva mediante l’incrociodei dati contenuti nelle comu-nicazioni ai Centri per l’impie-go con quelli contenuti sui libriobbligatori. Con la Finanziaria2007 – come sottolinea il Mini-stero – “il Legislatore sembra in-vece aver individuato nella co-municazione preventiva lo stru-mento fondamentale e di più im-mediata evidenza per la verificadella regolare costituzione delrapporto di lavoro in quanto con-sente, senza margini di dubbio,la formalizzazione nei confrontidella pubblica amministrazionedella volontà del datore di lavorodi assumere il lavoratore”.Sulla base di tali premesse ap-pare dunque necessario indivi-duare gli elementi differenzialifra le fattispecie di “omessa esi-bizione” e “rimozione” dei libridi matricola e paga (ambeduedesumibili dall’art. 21 delD.P.R. n. 1124/1965), in quantonon è possibile considerare ledue condotte equivalenti nono-stante l’apparente omogeneitàdelle stesse, proprio in ragionedella evidente sproporzionedelle conseguenze sanzionato-rie ad esse riconducibili (da €

4.000 ad € 12.000 in caso diomessa esibizione e da € 125ad € 770 in caso di rimozione).

sità di garantire al personaleispettivo del Ministero del La-voro e degli Istituti la verifica,attraverso tale documentazio-ne, della regolarità dei rapportidi lavoro del personale presen-te al momento dell’accesso, maanche dalla necessità di non va-nificare la possibile applicazio-ne di altre previsioni sanziona-torie. Va infatti sottolineatoche, se da un lato i libri di ma-tricola e di paga ad oggi nonrappresentano l’unico strumen-to per l’individuazione di rap-porti di lavoro “in nero” – co-me lo stesso Ministero eviden-zia – dall’altro mantenere unasanzione di modesta entità incaso di “omessa istituzione” ed“omessa esibizione” avrebbe de-terminato, sul piano operativo,la difficile applicazione dellac.d. “maxisanzione per il lavoronero”, recentemente riformula-ta dall’art. 36 bis, comma 7, delD.L. n. 223/2006. Tale fattispe-cie infatti, trovando applicazio-ne esclusivamente in caso diimpiego di lavoratori “non ri-sultanti dalle scritture o da altradocumentazione obbligatoria”,non poteva essere contestatanelle ipotesi in cui il datore dilavoro, pur non esibendo i libriall’atto della verifica ispettiva(in quanto non aggiornati conl’indicazione del personalerealmente in forza), li mettevaa disposizione degli organi divigilanza in un secondo mo-mento dopo aver provveduto aformalizzare le assunzioni deilavoratori occupati in modo ir-regolare.Dunque la volontà del Legisla-

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3 L’art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. dalla L. n. 608/1996), abolendo il nulla osta preventivo all’assunzione intro-duceva infatti una comunicazione di assunzione da inviare alla Sezione circoscrizionale per l’impiego entro 5 giorni dall’instau-razione del rapporto di lavoro.

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servazione (ad es. il cartellinoidentificativo dei lavoratori inedilizia previsto dall’art. 36 bis,del D.L. n. 223/2006).Che dunque sia necessario, peril realizzarsi della condotta san-zionata, l’assenza di altra “ido-nea documentazione” che dimo-stri la regolarità dei rapporti – ecioè sia necessario da parte delpersonale ispettivo verificare ilcontesto in cui la condotta èposta in essere – è desumibile,peraltro, dalla previsione di cuiall’art. 21 del D.P.R. n.1124/1965, che impone un raf-fronto tra il contenuto dei libriobbligatori ed ogni altra “noti-zia complementare” (“libri con-tabili ed altri documenti” quali,ad esempio, copia delle letteredi assunzione, ricevuta di tra-smissione del codice fiscale al-l’INAIL ecc.), senza pertanto li-mitarsi alla mera constatazionedella indisponibilità dei libriobbligatori.In tale ottica pertanto l’omessaesibizione del libro matricola odel libro paga va configuratacome condotta – sia essa dolosao colposa – volta a non consen-tire all’organo di vigilanza di ef-fettuare la citata verifica sullaregolare costituzione dei rap-porti di lavoro. Di contro va dunque esclusa lapossibilità di configurare talecondotta in tutte quelle ipotesiin cui il personale ispettivo rie-sca aliunde, mediante l’ausiliodi altra documentazione obbli-gatoria, ad accertare che i rap-porti di lavoro siano stati cor-rettamente instaurati, trovandoin tal caso applicazione la pre-visione sanzionatoria della me-ra “rimozione” dei libri. È evi-dente però che tale accertamen-to deve essere possibile nell’im-

mediatezza dell’accesso ispetti-vo, intendendo per immedia-tezza quel brevissimo lassotemporale materialmente ne-cessario alla messa a disposi-zione dell’organo di vigilanzadella documentazione in que-stione, documentazione che, inassenza dei libri, deve necessa-riamente essere conservata sulluogo di lavoro.La possibilità, in assenza dei li-bri obbligatori, di ammettereuna funzione suppletiva ad unadiversa documentazione pre-sente sul luogo di lavoro, è li-mitata però alla sola fattispeciedella omessa esibizione dei li-bri in quanto le considerazionidi cui sopra non valgono perl’ipotesi di “omessa istituzione”dei libri stessi in quanto talecondotta reca in sé un disvalo-re giuridico superiore rispettoalla “omessa esibizione”, e nonpuò mai degradare a mero ille-cito di natura “formale”.

UNICITÀ DEI LIBRI ECOPIE CONFORMIParticolare rilievo assume an-che l’affermazione contenutanella lettera circolare sul prin-cipio di unicità dei libri di ma-tricola e di paga, principio chesino ad ora non aveva mai avu-to un esplicito riconoscimentoda parte dell’Amministrazione,nemmeno con un atto di naturainterpretativa.Il corollario di tale principiopertanto è rappresentato, sulpiano operativo, dalla non cor-rettezza di una prassi volta a“moltiplicare” i libri obbligato-ri in particolare in tutte quelleipotesi in cui il datore di lavorooperi su più unità produttive.In tal caso il Ministero, nell’af-fermare il principio in questio-

La lettera circolare sembra at-tribuire all’ipotesi della “omessaesibizione” non già natura diviolazione legata ad un adempi-mento burocratico-documenta-le, quanto piuttosto di violazio-ne di un obbligo finalizzato al-la protezione di un interessesostanziale quale la verificadella regolare costituzione deirapporti di lavoro. In altre pa-role la ratio della previsionenormativa risponde all’esigenzadi consentire all’organo di vigi-lanza di verificare che i lavora-tori presenti sul luogo di lavorosiano regolarmente assunti, intutte le ipotesi in cui manchi lapossibilità di desumere da altradocumentazione tale circostan-za. Ma a quale documentazioneè possibile rifarsi per verificarecon assoluta certezza la regola-re costituzione dei rapporti po-sti in essere? Come già eviden-ziato la comunicazione preven-tiva è il documento fondamen-tale, ma anche altra documen-tazione può soddisfare le esi-genze di certezza del personaleispettivo quali, ad esempio, lacomunicazione del codice fi-scale all’INAIL ex art. 14, com-ma 2, D.Lgs. n. 38/2000 o lalettera di assunzione contenen-te il numero di registrazionesul libro matricola. Si tratta, inaltre parole, di tutti quei docu-menti che sono destinati ad es-sere “conosciuti” dalla pubblicaamministrazione o sono co-munque indirizzati ad un sog-getto predeterminato ed acqui-stano, pertanto, una rilevantevalenza probatoria, valenzaprobatoria che caratterizza in-vece tutta l’altra documentazio-ne non “ricettizia” o della qua-le non rimane traccia durevolein assenza di particolari di con-

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adempimenti in materia lavori-stica e previdenziale4.Per quanto riguarda i professio-nisti abilitati, il presuppostonormativo è quello di cui al-l’art. 5 della L. n. 12/1979 checonsente a questi ultimi la con-servazione degli originali dei li-bri obbligatori presso il propriostudio, previa comunicazionealla Direzione provinciale dellavoro. In via interpretativa,pertanto, non sembrano sussi-stere ostacoli alla possibilitàche il professionista dichiari,sotto la sua responsabilità, laconformità delle eventuali co-pie o stralci dei libri, da conser-vare presso le unità produttiveaziendali. Tale facoltà sembraperaltro ammissibile non sol-tanto nei casi in cui lo stessoprofessionista conservi gli ori-ginali presso il proprio studio,ma anche nelle ipotesi in cui –fermo restando l’incarico di as-sistenza conferitogli dal datoredi lavoro – detta documenta-zione sia conservato in origina-le presso l’azienda.Nei soli casi in cui il datore dilavoro non si avvalga di un pro-fessionista abilitato per la curadegli adempenti in materia la-voristica, la facoltà di dichiara-re la conformità delle copie deilibri obbligatori rispetto aglioriginali è data allo stesso dato-re di lavoro ogni qualvolta ope-ri in più unità produttive. Ciòin ragione della materiale im-possibilità di tenere un solo li-bro di matricola o di paga e, al-

lo stesso tempo, osservare le di-sposizioni normative secondocui “il libro di paga e quello dimatricola debbono essere presen-tati nel luogo in cui si esegue illavoro, ad ogni richiesta, agli in-caricati dell’Istituto assicuratore:a tal fine i libri non possono esse-re rimossi, neanche temporanea-mente, dal luogo di lavoro” (art.21, D.P.R. n. 1124/1965).I medesimi principi sono peral-tro applicabili non soltantoquando l’attività di impresa sisvolga su più unità produttive,ma anche quando consista – inparticolare nel settore dell’edi-lizia ed impiantistica – in atti-vità “caratterizzate da mobilitào svolta in sedi con pochi lavora-tori e priva di adeguata attrezza-tura amministrativa”.Dal punto di vista operativo, èdunque consentito tenere sulluogo di lavoro delle semplicifotocopie del libro di matricolae di paga (o meglio, del registropresenze essendo le paghe or-mai totalmente informatizzate)dichiarate conformi agli origi-nali dal professionista o dal da-tore di lavoro, fotocopie sullequali effettuare anche eventualiaggiornamenti (senza necessitàdi ulteriori dichiarazioni diconformità).La ricostruzione sistematica ope-rata dal Ministero, secondo unapiù ampia visione degli adempi-menti documentali in materia dilavoro e legislazione sociale,avrebbe potuto interessare altresìle modalità di tenuta e vidimazio-

ne – che peraltro presiede allaesigenza di consentire una va-lutazione unitaria della realtàorganizzativa dell’impresa nelsuo complesso e della entitàdella forza lavoro occupata –lascia intendere che il libro dimatricola è unico e di norma èconservato presso la sede del-l’impresa o presso il professio-nista incaricato dello svolgi-mento degli adempimenti inmateria lavoristica e previden-ziale e gli eventuali ulterioridocumenti, conservati presso leunità produttive sul territorio,non sono altro che “copie” o“stralci” del citato libro matri-cola.L’esigenza che si pone, pertan-to, è semmai quella di consenti-re una maggiore facilità nelladichiarazione di conformitàdelle copie del libro originale,che in una accezione interpre-tativa di natura restrittiva do-vrebbero essere “autenticate”esclusivamente dall’Istituto as-sicuratore competente alla vidi-mazione dello stesso. In talsenso, anche al fine di non ap-pesantire l’attività burocraticasia degli Istituti che dei datoridi lavoro, la lettera circolareapre alla possibilità di dichiara-re la conformità delle eventualicopie o stralci dei libri origina-li da parte dei professionistiche assistono il datore di lavoroovvero da parte dello stesso da-tore di lavoro nelle ipotesi incui quest’ultimo provveda au-tonomamente a curare gli

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4 Un tentativo in tal senso era già stato operato dall’INAIL che, con nota del 16 dicembre 2004, aveva previsto che “al fine di assol-vere validamente all’obbligo della tenuta del libro matricola unico contemporaneamente sui vari luogo di lavoro, l’azienda deveistituire e tenere nei vari cantieri (fissi o mobili che siano) degli stralci, che possono essere costituiti anche da fotocopie trattedal libro matricola unico, autenticate come conformi all’originale dallo stesso datore di lavoro”. Anche al di fuori delle realtà dicantiere l’Istituto asseriva che “al solo scopo di assolvere a specifiche esigenze dell’organizzazione aziendale, è consentito isti-tuire e tenere sui luoghi di lavoro dei libri matricola settoriali o di filiale, da considerare comunque non ufficiali e quindi da nonvidimare, che costituiranno dei semplici “di cui” del libro matricola unico aziendale”.

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è giuridicamente impossibileipotizzare altresì l’“omessa esi-bizione” dei libri in quanto nonsi può pretendere l’esibizionedi una documentazione maiesistita. Parimenti non è possi-bile configurare l’ipotesi della“omessa esibizione” congiunta-mente alla “rimozione” dei libridi matricola e di paga in consi-derazione del fatto che – comegià precisato – quest’ultima fat-tispecie presuppone necessaria-mente l’esistenza sul luogo dilavoro di altra idonea docu-mentazione (diversa dai libri)in grado di dimostrare la rego-lare costituzione dei rapporti dilavoro, documentazione cherende impossibile la configura-zione dell’illecito della omessaesibizione.Sulla base di tali premesse ap-paiono condivisibili le riflessio-ni contenute nella lettera circo-lare in ordine alla cumulabilitào meno degli illeciti nelle ipo-tesi in cui le eventuali condottesanzionate riguardino uno oambedue i libri. In particolare,per quanto concerne l’omessaistituzione (il non aver mai isti-tuito i libri o il non averli maifatti vidimare o dichiarareconformi all’originale), l’illeci-to non può che trovare applica-zione in una sanzione per cia-scun libro non istituito (san-

zione ridotta pari ad € 4.000per ciascun libro). Come spiegail Ministero, infatti, “tale inter-pretazione consente infatti di pu-nire in diversa misura chi nonabbia mai istituito sia il libromatricola che il libro paga da chiabbia omesso di istituire soltantouno di tali documenti, senza con-tare che una diversa interpreta-zione determinerebbe l’applica-zione della sanzione in parolasolo nelle ipotesi in cui il datoredi lavoro sia totalmente sprovvi-sto dei libri obbligatori”.Per quanto concerne l’illecitodi “omessa esibizione”, vicever-sa, tale circostanza dà luogo aduna sola sanzione; una diversainterpretazione farebbe infattinecessariamente conseguire al-l’illecito una sanzione ridottasempre pari ad € 8.000, giac-ché in presenza di uno solo deidocumenti, sarebbe invece rav-visabile l’illecito della “rimozio-ne” dei libri matricola e paga.Infatti, quanto alla “rimozio-ne”, stante il diverso interesseprotetto dall’ordinamento eper evitare di porre sullo stes-so piano condotte di diversagravità (rimozione di uno soloo di ambedue i documenti), siritiene viceversa che la sanzio-ne trovi applicazione con rife-rimento a ciascuno di tali do-cumenti. ■

ne del registro infortuni, ma varilevato che una eventuale esten-sione dei principi di cui si è dettoalla materia infortunistica avreb-be richiesto il coinvolgimentodelle Regioni. Tale documenta-zione ha infatti anche una indub-bia valenza prevenzionale, che ri-conduce la problematica nell’am-bito della competenza legislativaconcorrente delle Regioni e per-tanto la questione andrà riesami-nata in modo specifico, avendocomunque di mira l’esigenza ditrovare soluzioni unitarie compa-tibili con la logica della semplifi-cazione dei relativi adempimenti,anche in considerazione della ri-valutazione dei profili sanziona-tori amministrativi connessi allamancata istituzione e esibizionedel registro infortuni5.

PLURALITÀ DI VIOLAZIONIUlteriori chiarimenti attengonoalle conseguenze sanzionatorie,legate alla omessa istituzione,omessa esibizione o rimozionedei libri di matricola e di paga,nelle ipotesi in cui ambedue i do-cumenti non siano istituiti o nonsiano tenuti sul luogo di lavoro.In primo luogo va sottolineatoche le due fattispecie non pos-sono logicamente – ma nemme-no giuridicamente – coesistere.In altri termini se si realizza l’i-potesi della “omessa istituzione”

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5 Proprio in considerazione dell’entità della sanzione – rivalutata ai sensi dell’art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006 da € 2.580ad € 15.490 – appare ancor pressante l’esigenza di omogeneizzare le modalità di istituzione e conservazione dei libri, oggi disci-plinate dalle varie legislazioni regionali in quanto risulta compromessa la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale deicriteri di irrogazione della sanzione amministrativa.

* Rispettivamente Vice Direttore Generale e Responsabile area giuridica e attività di interpello della Direzione Generale perl’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclu-sivo del pensiero degli Autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione.

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Omessa esibizionelibri obbligatori

Quando non sia pos-sibile verificare, at-traverso altra docu-mentazione presentesul luogo di lavoro,la regolare costitu-zione del rapporto dilavoro

Sanzione ammini-strativa da € 4.000ad € 12.000

Non diffidabile exart. 13 D.Lgs. n.124/2004

Rimozione dei libriobbligatori

Quando sia comun-que possibile verifi-care, attraverso altradocumentazionepresente sul luogo dilavoro, la regolarecostituzione del rap-porto di lavoro

Sanzione ammini-strativa da € 125 ad€ 770 (soggetti assi-curati INAIL) ovveroda € 25 ad € 150(soggetti non assicu-rati INAIL)

Non diffidabile exart. 13 D.Lgs. n.124/2004

Omessa istituzionedei libri obbligatori

Riguarda le ipotesi incui il datore di lavorosia del tutto sprovvi-sto di tali documentiovvero le ipotesi incui i libri non sianomai stati vidimati da-gli Istituti previden-ziali ovvero non risul-tino dichiaraticonformi all’originale

Sanzione ammini-strativa da € 4.000ad € 12.000

Non diffidabile exart. 13 D.Lgs. n.124/2004

Tardiva vidimazionedei libri obbligatori

Riguarda le ipotesi incui il personaleispettivo accerti cheil libro è stato vidi-mato prima di esserestato messo in uso(la data di vidimazio-ne è posteriore ri-spetto alla data diassunzione del primolavoratore iscritto)

Sanzione ammini-strativa da € 125 ad€ 770 (soggetti assi-curati INAIL) ovveroda € 25 ad € 150(soggetti non assicu-rati INAIL)

Non diffidabile exart. 13 D.Lgs. n.124/2004

RIEPILOGO FATTISPECIE SANZIONATORIE

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Le circolari e i messaggi degli Enti Pubblici ri-vestono l’esclusiva funzione di fornire chia-rimenti ed istruzioni, ma non possono esse-

re elevati a fonte normativa avente forza di leggedelimitando, o addirittura riducendo, l’ambito diapplicazione di quest’ultima.Questa la principale, ma non l’unica, motivazionecon la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale diUdine ha accolto l’opposizione di un datore di la-voro avverso una cartella di pagamento emessa dal-la società incaricata all’esazione per conto dell’Inps.La sentenza enuncia un principio generale la cuiapplicazione va oltre al caso specifico affrontato.L’Istituto pretendeva la restituzione di una sommaa titolo di contributi, in conseguenza alla mancataattribuzione degli sgravi contributivi di cui alla leg-ge n. 53/00.Si trattava, nello specifico, della concessione d’age-volazioni in caso d’assunzione di lavoratori a tem-po determinato in sostituzione di coloro che frui-scono dei congedi di maternità, di paternità e pa-rentali.

SOSTITUZIONE DI LAVORATORI INMATERNITÀIl datore di lavoro che sostituisce una lavoratrice inastensione di maternità (ed in successivo congedoparentale), assumendo un dipendente determinato,può richiedere l’assegnazione del codice 9R al finedell’applicazione degli sgravi, ai sensi dell’articolo10 della legge 53/00 (riforma della tutela della ma-ternità e paternità) e dell’art.4 del dlgs 151/01 (te-sto unico sulla maternità). Tali norme prevedono infatti la concessione d’age-volazioni in caso d’assunzione di lavoratrici e lavo-ratori a tempo determinato in sostituzione di colo-ro che fruiscono del congedo di maternità, del con-gedo di paternità e dei congedi parentali.

Un tanto anche nell’ipotesi in cui sostituito e sosti-tuto siano assunti a tempo parziale.

PREVISIONI NORMATIVEIn particolare le norme sopra richiamate prevedono:• la possibilità che la sostituzione avvenga anche con

anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di ini-zio dell’assenza, salvo periodi superiori previsti daicontratti collettivi;

• la concessione, alle aziende con meno di 20 dipen-denti, di uno sgravio sui contributi a carico del da-tore di lavoro, pari al 50%, per l’assunzione in sosti-tuzione con lavoratrice o lavoratore a tempo deter-minato;

• che lo sgravio trovi applicazione fino al compimen-to di un anno di età del figlio (in caso di adozione -affidamento per un anno dall’ingresso del bambinonel nucleo familiare);

• che lo sgravio prescinda dalla corrispondenza tra lequalifiche tra sostituito e sostituto.

Il beneficio contributivo spetta a decorrere dalladata di assunzione del sostituto e compete fino al-la data di cessazione dell’astensione, nel rispettodel limite dell’anno di età del bambino. Ciò signifi-ca che lo sgravio è legato temporalmente all’eventonascita (o accoglienza in caso di adozione e affida-mento), potendosi applicare per un periodo massi-mo di tempo collegato all’età del figlio del sostitui-to che dà diritto all’astensione.

IL CASO SPECIFICONel caso specifico, affrontato dal Giudice del Lavoro,l’orario settimanale del nuovo assunto era di 28 ore,mentre il sostituito ne svolgeva 24.La ditta, che occupava meno di 20 dipendenti, avevaprovveduto a richiedere tramite il proprio consulentel’attribuzione del codice 9R provvedendo quindi adapplicare lo sgravio sui modelli DM 10. LL

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Silvia BRADASCHIA *[email protected]

Tomas Milocco *

Lavoro

Sgravi per sostituzioni di maternita: l'INPS non può limitare la norma

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L’Istituto, che in virtù del msg n.28 del 14.2.01 disco-nosce totalmente la fruibilità dello sgravio in caso didifformità d’orario, emetteva le note di rettifica chie-dendo il pagamento della differenza contributiva, aseguito della mancata assegnazione del codice 9R. Con il msg citato l’Istituto afferma che l’incentivo del-lo sgravio contributivo sulla nuova assunzione del so-stituto non può prescindere dall’equivalenza sull’ora-rio di lavoro prestato. Secondo l’Inps il beneficio con-tributivo è ammissibile in due casi: se il sostituto svol-ge il medesimo orario del sostituito, se due sostitutisvolgono due orari che non superino quello del sosti-tuito, ma non ammette la situazione contraria cioè lasostituzione di un lavoratore a tempo parziale sosti-tuito con un lavoratore a tempo pieno. Addirittura, per l’INPS non spetterebbe lo sgravionemmeno per la quota di retribuzione corrisponden-te all’orario svolto dal sostituito.Il datore di lavoro, ritenendo di aver esercitato corret-tamente il proprio diritto applicando le disposizionidi legge vigenti in materia e vistasi notificare prima lenote di rettifica e quindi la cartella esattoriale, decide-va di adire l’Autorità Giudiziaria.Nel ricorso in sostanza veniva sottolineato come ilmessaggio interno, sulla cui base l’Istituto aveva di-sconosciuto lo sgravio, non poteva essere elevato afonte normativa avente forza di legge.Il ricorrente, inoltre, evidenziava che la stessa ratiodella norma (quella di favorire l’assunzione di dipen-denti in sostituzione di lavoratori in astensione permaternità) lasciava intendere che l’assunzione del so-stituto ad orario maggiore o minore rispetto a quellosvolto dal sostituito non impedisse la fruizione dell’a-gevolazione. Peraltro la legge non richiede tra i re-quisiti per accedere allo sgravio (che sono espressa-mente indicati) quello della coincidenza al 100%dell’orario di lavoro.Il ricorrente chiedeva pertanto al Giudice adito unasentenza che accertasse il diritto allo sgravio totale oquantomeno parziale, ovvero limitato all’imponibilecorrispondente all’orario di lavoro osservato dal sosti-tuito (24 ore settimanali).Si costituiva in giudizio l’Inps chiedendo il rigetto delricorso in quanto infondato in diritto.

LA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVOROIl Giudice del Lavoro, a seguito del ricorso del da-tore di lavoro e dell’esame della documentazioneallegata dalle parti, con la sentenza del 13 marzo2007, ha ritenuto fondata la domanda attorea in

quanto la norma che disciplina la fattispecie nondice affatto che il lavoratore assunto in sostituzio-ne debba effettuare esattamente lo stesso orario la-vorativo del dipendente sostituito. La conclusioneche tale requisito non sia richiesto dal legislatore èconfortata anche dall’estensione del beneficio con-tributivo ai casi di sostituzione di lavoratrici auto-nome in maternità per le quali, ovviamente, non èneppure configurabile un orario di lavoro.Il Giudice, dopo aver esaminato le norme vigenti inmateria, afferma: “perché si possa parlare di sostitu-zione non serve necessariamente che i due lavoratorisvolgano lo stesso identico orario, ciò vale a più forteragione quando la differenza fra l’uno e l’altro orarionon si particolarmente sensibile”. La tesi contraria so-stenuta dall’Istituto contrasta, invece, con la ratio del-la norma che è quella di incentivare l’assunzione di la-voratori, seppur a tempo determinato, in sostituzionedi quelli assenti. Per questa serie di valide motivazioni l’opposizionedel datore di lavoro è stata accolta, la cartella esatto-riale annullata e l’Istituto è stato condannato all’inte-grale rifusione delle spese di giudizio.

CONCLUSIONI La pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale diUdine è di estrema importanza non soltanto perchéconferma un indirizzo già seguito dallo stesso ufficioin una precedente causa (sentenza del 08.06.2006),ma anche perché enuncia un principio generale la cuiapplicazione va oltre al caso specifico affrontato.In sostanza, come già detto in premessa, la massimaricavabile dalla pronuncia del Giudice del Lavoro èche le disposizioni contenute nelle circolari o nei mes-saggi dell’Inps (ma analogo ragionamento vale per glialtri Enti Pubblici) non possono introdurre requisitiulteriori rispetto a quelli già fissati per legge ai fini del-la fruizione dei benefici contributivi.Vale a dire che detti strumenti normativi hanno l’esclu-siva funzione di fornire chiarimenti ed istruzioni inmerito all’applicazione delle disposizioni di legge, manon possono sostituirsi a quest’ultime, delimitandoneo addirittura riducendone l’ambito di applicazione.Solo e soltanto la legge o le fonti ad essa equipara-te possono dunque individuare i requisiti e le con-dizioni per poter accedere alla fruizione degli sgra-vi contributivi. ■

* Silvia Bradaschia e Tomas Milocco sono Consulenti delLavoro in UdineLL

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Le regole INPSper la destinazione del TFR

Emanate le istruzioni sulla destinazione delTFR al Fondo di Tesoreria INPS, su cui do-vranno affluire i pagamenti delle imprese de-

stinatarie dell’obbligo di versamento. Vediamo, in sin-tesi, i punti salienti illustrati dall’INPS con circolare 3aprile 2007, n.70.

LE NORME INTERESSATELa materia è regolata dall’art.1, commi 755 e segg. del-la Legge Finanziaria n.296/2006, che ha istituito il“Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti delsettore privato dei trattamenti di fine rapporto di cuiall’art. 2120 del codice civile”, le cui modalità di fi-nanziamento rispondono al criterio della ripartizione,che viene gestito dall’INPS per conto dello Stato suapposito conto corrente aperto presso la Tesoreria del-lo Stato. Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del setto-re privato, l’erogazione dei trattamenti di fine rappor-to di cui all’articolo 2120 del c.c. per la quota corri-spondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensidell’articolo 1, comma 756. Sono da ricordare anche i Decreti interministeriali del30 gennaio 2007, emanati, rispettivamente, ex art. 1,co. 757 e ex art. 1, co. 765 della citata legge 296, cheregolamentano l’attuazione delle nuove previsioninormative e approvano i moduli (TFR1 e TFR2) perl’espressione della volontà da parte dei lavoratori inrelazione al conferimento o meno del TFR alla previ-denza complementare.

FONDO DI TESORERIA INPSIl Fondo, sarà finanziato con un contributo pari allaquota TFR di cui all’articolo 2120 del c.c. maturata daogni lavoratore del settore privato dal 1° gennaio2007, e non destinata alle forme pensionistiche com-plementari di cui al D. lgs 252/2005.

Obbligati al versamento del contributo, sono tutti idatori di lavoro del settore privato che abbiano alleproprie dipendenze almeno 50 addetti. L’accantonamento datoriale, ai sensi dell’articolo2120 del c.c. a titolo di trattamento di fine rapportoda versare all’INPS, assume la natura di contribuzio-ne previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamen-to e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta acarico del datore di lavoro.

Quando si versa o meno al Fondo - L’INPS precisa chenessun versamento è dovuto al Fondo per i soggetticon rapporto di lavoro in essere al 31.12.2006 checonferiscono a decorrere da una data compresa tra il1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo moda-lità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a formepensionistiche complementari, o che lo abbiano inprecedenza integralmente conferito.Diversamente, in caso di manifestazione della volontàdi mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’arti-colo 2120 del c.c., il datore di lavoro che abbia alleproprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato alversamento del contributo al Fondo dal 1° gennaio2007 o dalla data di assunzione se successiva. Per i lavoratori il cui rapporto è iniziato in data suc-cessiva al 31.12.2006 (che non abbiano già espresso lapropria volontà sul conferimento del TFR per prece-denti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondomodalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionisti-che complementari entro sei mesi dall’assunzione, ilcontributo al Fondo di Tesoreria, fermo restando il re-quisito occupazionale delle 50 unità, è comunque do-vuto fino al momento del conferimento del TFR.

QUANDO L’AZIENDA È OBBLIGATA ALVERSAMENTOLa disciplina normativa trova applicazione solo nei

Aldo FORTE *[email protected]

Francesco NATALINI **

Lavoro

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confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Obbligati al versamento del contributo, sono tutti idatori di lavoro del settore privato, con esclusione deidatori di lavoro domestico.

a) Appartenenza al settore privatoL’INPS precisa che, rientrano nel settore privato an-che gli organismi pubblici che sono stati interessati daprocessi di privatizzazione, indipendentemente dallaproprietà pubblica o privata del capitale e con riferi-mento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazio-ne dell’articolo 2120 del c.c., nonché gli Enti cui siastata conferita la natura giuridica di “ente pubblicoeconomico” e con riferimento agli stessi dipendenti. Sono esclusi, i dipendenti delle pubbliche ammini-strazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.lgs 165/2001, an-che se la natura pubblica del datore di lavoro nonesclude che si debba accertare in concreto che dai rap-porti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori laqualificazione di “dipendenti pubblici”. Infatti, solo intale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la condizio-ne di esclusione; se, in deroga a quanto disposto daldecreto citato, i rapporti di lavoro siano tutti costitui-ti e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo lanormativa di diritto comune dalla quale, per quantoin trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori dellanormativa di cui all’articolo 2120 del c.c., gli stessi sa-ranno inclusi nel campo di applicazione della presen-te disciplina. b) Limite dimensionaleAssume rilevante importanza il limite dimensionaledell’azienda, 50 addetti, al raggiungimento o meno delquale, scatta l’obbligo del versamento. Il D.M. 30 gennaio 2007, attraverso un criterio abba-stanza criticabile, prevede che nel sopracitato limitedevono essere computati tutti i lavoratori con contrat-to di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologiadel rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro. Ne deriva che ogni lavoratore, qualunque siano leparticolarità che caratterizzano il suo contratto di la-voro dipendente (tempo determinato, stagionale, ap-prendistato, inserimento o reinserimento, intermit-tente, formazione e lavoro, somministrazione, domi-cilio, ecc.) vale come una unità per il calcolo del limi-te dimensionale (salvo quanto si dirà infra riguardoalle modalità di calcolo); il lavoratore assente (qua-lunque sia la causa, compresa l’aspettativa per caricheelettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre)è computato nel limite, tranne che in sua sostituzione

sia stato assunto un altro lavoratore, in tal caso saràcomputato quest’ultimo. I lavoratori “somministrati”sono computati in capo all’impresa di somministra-zione e non dall’impresa utilizzatrice. I lavoratori “distaccati”, all’estero o in Italia, sonocomputati nella forza aziendale del distaccante, inquanto titolare unico del rapporto di lavoro. Infine, diversamente da quanto sostenuto da alcunefonti ministeriali, l’Inps precisa che vanno computatinel limite dimensionale, anche i soci di cooperativecon rapporto di lavoro subordinato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale,sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Il calcolo – Per stabilire il limite dimensionale è neces-sario, per le aziende in attività al 31.12. 2006, pren-dere a riferimento la media annuale dei lavoratori inforza nell’anno 2006; le modifiche che dovessero in-tervenire successivamente sul numero degli addetti,sono irrilevanti per la sussistenza dell’obbligo al ver-samento, sia in caso di riduzione del numero degli ad-detti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento indata successiva al 31.12.2006 di un numero di addet-ti pari o superiore a 50.

Nel computo del limite dimensionale, precisa l’INPS,sono da includere sia i lavoratori destinatari delle di-sposizioni di cui all’articolo 2120 del c.c., che i lavora-tori non destinatari di quest’ultima norma, rimandan-do ai datori di lavoro l’onere di presentare apposita di-chiarazione all’INPS ai fini del limite dimensionale.

Per quanto riguarda il calcolo della media si utilizza il“solito” criterio che prende in considerazione, per cia-scun lavoratore, il numero di mesi o le frazioni di me-si di attività (escludendo i periodi di disponibilità peri lavoratori intermittenti e per i somministrati), ricon-ducendo il periodo di attività al numero di giornateconvenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore inforza all’azienda per l’intero mese, ovvero nel minornumero di giornate proporzionalmente ridotte per irapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori saràdivisa per 312 (26 x 12) ovvero per un numero pro-porzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nelcorso del 2006. ■

* Aldo Forte è esperto previdenziale in Vercelli ** Francesco Natalini è Consulente del Lavoro in Vercelli

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Vincenzo SILVESTRI

Lavoro

LA COOPERATIVA NON PUÒ ASSUMEREOTD PER ADIBIRLI NELLE AZIENDE DEIPROPRI SOCILa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Mi-nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è inter-venuta, in data 8 febbraio 2007, su un interpello del-l’Associazione professionale agricola Acliterra di Brin-disi, in merito alla possibilità che una società coope-rativa agricola a r.l. (olearia) di raccolta, lavorazione,trasformazione e commercializzazione di prodottiagricoli (olive e olio di oliva) che utilizza, per lo svol-gimento dell’attività di cui ex art. 2135 c.c., in via pre-valente, il prodotto conferito dai soci, ha di assumereOTD con la qualifica di braccianti agricoli per la rac-colta o la potatura delle piante, con mezzi meccanici,da impiegare nelle aziende agricole dei propri soci,con l’intento di razionalizzare i costi di produzione.Il Ministero ha risposto negativamente sulla conside-razione, assolutamente condivisibile, che la coopera-tiva in questo caso non veniva a realizzare un’attivitàper la quale era deputata statutariamente.La peculiarità di tali società cooperative, infatti, è loscopo mutualistico, da intendersi come la ricerca diun vantaggio a favore dei soci: tale ricerca, in cui si so-stanzia la c.d. mutualità prevalente, si persegue e sirealizza con l’attività prevalente dei soci.Nella fattispecie in commento, invece, il ruolo dellacooperativa sarebbe stato solo quello di fungere da in-termediario di manodopera, senza averne i requisiti dilegge (in tale ipotesi la cooperativa opererebbe – ille-gittimamente – come una agenzia di somministrazio-ne di lavoro).Non potrebbe neanche configurarsi l’ipotesi di appal-to di servizi, in quanto le direttive ed il conseguentepotere disciplinare rimarrebbero sempre in capo alsingolo socio-coltivatore diretto.Non potendo la soc. coop. assumere direttamenteOTD (braccianti agricoli) con lo scopo unico ed

esclusivo di distaccarli, per le considerazioni soprae-sposte, il Ministero esclude pure che si possa configu-rare legittimamente l’istituto di cui ex art. 30 D.Lgs. n.276/2003.Secondo l’interpello in questione, inoltre, la coopera-tiva richiedente, non potrebbe fare ricorso neanche al-la stipula di un contratto di somministrazione di lavo-ro a tempo determinato con un’Agenzia per il lavoroautorizzata, per le stesse motivazioni relative alla pre-senza di un soggetto fittizio. Afferma, infatti, molto opportunamente il Ministero,“Anche se il D.Lgs. n. 276/2003, abrogando gli artt. 1-11 della L. n. 196/97 (e la L. n. 1369/60 in toto), di fat-to consente il ricorso alla somministrazione di mano-dopera – anche a tempo determinato e anche nel setto-re dell’agricoltura – (alle condizioni e con i limiti di cuiall’art. 20, comma 4 e all’art. 23, comma 1, D.Lgs. cit.e con riferimento alla casistica e alle condizioni di cuialla contrattazione collettiva, ove ancora applicabile,ex art. 86, comma 3, D.Lgs. cit.), come evidenziato dalMinistero con la propria circolare n. 7 del 22 febbraio2005, di fatto nel caso in esame si determinerebbe, nuo-vamente, una insanabile cesura tra l’utilizzatore for-male (la cooperativa) e quello reale (il singolo socioproprietario del fondo)”.Altra problematica affrontata nel quesito è stata quel-la relativa alla possibilità, da parte del singolo socio la-voratore (coltivatore diretto) di assumere direttamen-te OTD (braccianti agricoli) per la produzione di pro-dotti agricoli differenti da quelli conferiti alla coope-rativa. A tale quesito si è risposto positivamente sulla consi-derazione che il Regolamento CEE n. 797/85 del 12marzo 1985 (in G.U.C.E. n. L.093 del 30.03.1985) re-lativo al miglioramento dell’efficienza delle struttureagricole, agli artt. 10, 11 e 12, prevede la possibilitàper gli imprenditori agricoli coltivatori diretti di costi-tuire associazioni di assistenza interaziendale, aventi

Gli ultimi interpelli del Ministero del Lavoro

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rroocome finalità la prestazione di servizi di sostituzionenell’azienda o di gestione della stessa, configurandouna particolare tipologia di fornitura di manodopera,in agricoltura, da parte dei soli associati e in favore de-gli stessi.Anche se dette norme regolamentari comunitarie nonhanno trovato, a tutt’oggi, riscontro in atti normativistatali, il Ministero le “intercetta” nella normativa direcepimento di alcune legislazioni regionali (vds. inparticolare la Legge regionale n. 37 del 31 luglio 1986della Regione Abruzzo). Per ciò stesso le ritiene per-fettamente applicabili e legittime.

NO ALLA TRASFORMAZIONE DI UN RAP-PORTO DI APPRENDISTATO IN APPREN-DISTATO PROFESSIONALIZZANTELa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Mi-nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha ri-sposto, sempre in data 8 febbraio 2007, ad un inter-pello dell’Associazione Nazionale Consulenti del La-voro, Regione Marche, in merito alla trasformazionedi un rapporto di apprendistato in apprendistato pro-fessionalizzante. Nello specifico il contratto di apprendistato era statoattivato in vigenza della vecchia normativa, la legge n.25/55, nelle more le regione Marche aveva attivato ereso operativo con apposita normativa, il contratto diapprendistato professionalizzante, secondo le disposi-zioni previsti dall’art. 47 e ss. del d.lgs. 276/03. La do-manda a questo punto era: “è possibile per l’aziendain questione “saltare” da un regime legislativo, all’al-tro più recente?”.Il Ministero risponde negativamente sulla base delleseguenti considerazioni.“....l’art. 47 del D.Lgs. 276 nel definire le nuove tipo-logie di apprendistato, al comma 3 prevede espressa-mente che: “in attesa della regolamentazione delcontratto di apprendistato ai sensi del presente de-creto continua ad applicarsi la vigente normativa inmateria”.Il Legislatore con tale previsione ha voluto coprirequel “vuoto di disciplina” che si sarebbe altrimenticreato nell’attesa della regolamentazione, da parte del-le Regioni e delle Province autonome di Trento e Bol-zano, dei profili formativi richiesta dal comma 5 dell’art. 49.Pertanto, nei casi in cui sia completato l’iter regola-torio ex art. 49, si applica il nuovo regime, mentrei contratti in esecuzione, disciplinati dalle previ-genti regole, rimangono soggetti allo stesso regime

normativo al fine di escludere, tra il vecchio ed ilnuovo, un’inopportuna commistione. Tanto sullascia di quanto già affermato da questa Direzionecon risposta ad interpello prot. n. 2464/2005. Mar-ginalmente si sottolinea inoltre come, prescinden-do dalla lettura dell’art. 47, sarebbe comunque dif-ficile immaginare una trasformazione del contratto,stante la non omogeneità delle rispettive discipline,con riferimento sia ai requisiti formali che sostan-ziali richiesti.

POSSIBILE LA RETRIBUZIONE DELL’AP-PRENDISTA CON TARIFFE DI COTTIMOL’ultimo interpello sempre nella stessa data, rispon-de ad una richiesta di Federmeccanica, circa la pos-sibilità di retribuire l’apprendista con tariffe di cot-timo. In realtà, spiega l’associazione, la problemati-ca si riferisce alle assunzioni fatte per i lavoratori“addetti a produzioni in serie svolte su linee a cate-na o di montaggio semplice” di cui al CCNL per leaziende metalmeccaniche del 19//1/2006. Per talilavoratori il contratto prevede una voce fissa, deno-minata “utile di cottimo”, che però non è legata adalcun parametro produttivo. La richiedente si chie-de se tale voce possa essere in contrasto con quan-to previsto dal divieto di corrispondere agli appren-disti retribuzione secondo tariffe di cottimo, cosìcome previsto dall’art. 49, c.4, lettera b), del d.lgs.276/03. Il Ministero, intanto precisa che il divieto dell’art. 11,lett. l), L. n. 25/1955, che impone “di non adibire l’ap-prendista a lavori di manovalanza e di produzione inserie”, è stato abrogato dall’art. 20, D.Lgs. n.251/2004, cosicché risulta coerente l’attuale contrattodei metalmeccanici nel prevedere l’apprendistato perquesto tipo di mansioni.Per quanto attiene alla problematica sulla voce “utiledi cottimo”, la soluzione si allinea alle motivazioniespresse dall’interpellante perché la voce retributiva,indipendentemente da come è qualificata dal contrat-to, è pur sempre “fissa e costante... la ratio della previ-sione contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003 – peraltro deltutto analoga a quella riportata nell’art. 11, lett. f), del-la L. n 25/1955 – è di evitare che l’apprendista possa su-bire un pregiudizio dall’applicazione di una retribuzionecommisurata al risultato, proprio in ragione della mino-re capacità produttiva dovuta evidentemente ad una mi-nore esperienza di lavoro”. ■

Vincenzo Silvestri è Consulente del Lavoro in Palermo

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aro Onorevole,innanzitutto ritengo do-veroso un ringrazia-

mento per aver seguito il prov-vedimento che innalza il titolodi studio (laurea) per l’accessoalla professione. Le devo direche sono talmente soddisfattoche vorrei non chiederLe: “ma civoleva così tanto?”. Mi perdoni,ma non ce l’ho fatta.Visto che siamo in tema di ac-cesso alla professione, caroOnorevole, volevo attirare la Suaattenzione sulla vetustà dellanorma relativa all’esame di sta-to. Musica per le sue orecchie?No! Tutt’altro! La revisione dell’esame di statoprevista dalla riforma sembrapensata da qualche Suo illustrecollega in un momento di gran-de stanchezza! Mi spiego me-glio: l’esame è essenziale mante-nerlo quanto riorganizzarlo(non ridurlo ad una sempliceformalità).Bene: i due argomenti degliscritti (giurislavoristico e tribu-tario), meno bene le materie de-gli orali dove il candidato deve

Onorevole Ministro, sotto-porrei alla sua attenzione lanecessità di apportare alcu-

ni aggiustamenti al processo del la-voro la cui riforma risale ad oltre untrentennio. I princìpi, giusti, sui qua-li si fondava la riforma erano quellidell’immediatezza, dell’oralità e dellaconcentrazione. Tali principi ispira-tori, purtroppo, durante l’applicazio-ne pratica, sono stati sistematica-mente disattesi. Si è assistito ad unallungamento progressivo dei tempidi definizione dei giudizi che hannodanneggiato, ed ancora continuano,le parti in causa. Appare perciò ne-cessario un immediato intervento le-gislativo teso al rafforzamento deiprincìpi riformatori che furono postialla base della riforma. Sarà necessa-rio attualizzarli in relazione alle esi-genze odierne partendo dall’analisi ditutte quelle che sono state le proble-matiche emerse dall’applicazionedella riforma del 1973. A tale scoposuggerirei un coinvolgimento, alme-no nella fase conciliativa o dell’arbi-trato, dei Consulenti del Lavoro che,per formazione e competenza, con-tribuiranno a diminuire il numerodelle cause pendenti. ■■

Che ne pensate?Rosalba BERLINGERI Segretaria di [email protected]

“Hai la possibilità di trascorrere un pomeriggio a Romacon il “Caro Onorevole”. Quali aspetti professionali affronteresti con lui?”

Stefano DallaMutta Delegato Enpacl diPadova

trasformarsi in un “tuttologo” enon in aspirante Consulente delLavoro e dei tributi. Ecco, CaroOnorevole, una “seria provoca-zione”: perché non pensiamo dicambiare anche il nome? Mi pare possa “suonare” meglioe sicuramente più all’uopo il ti-tolo di: Consulente del Lavoro edei Tributi. Non si preoccupi dei cugini,stanno già capendo che non pos-sono sempre far finta che nonesistiamo. Soprattutto in questa fase stori-ca che, con la riforma in cantie-re, si sentono meno tranquilli diun tempo.Caro Onorevole, volevo toccareanche l’argomento dei centri dielaborazione dati. Sì, lo so cheogni volta che parliamo con Leinominiamo questo argomento,però, evidentemente, non ci ca-piamo. Mi permetto solo di ricordarLeche il Suo ruolo istituzionaleinerisce il perseguimento e latutela degli interessi della col-lettività il che, nel nostro com-parto, non vuol dire far pagaredi meno un cedolino, ma cerca-re di garantire di farlo fare giu-sto!Caro Onorevole, grazie della Suaattenzione. ■

PasqualeMazzuca Delegato Enpacl diCosenza

Intervista veloce?

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C aro Onorevole, intanto co-me sta? È un po’ che non cisi vede. È vero, ci siamo vi-

sti per scambiarci gli auguri di Nata-le e adesso approfittiamo per scam-biarci gli auguri per la Pasqua.I complimenti per il lavoro svolto dalnuovo CNO ed in particolare dallaPresidente sono molto graditi: è verosi è rivelata un’ottima scelta e Leconfido che dietro di loro vi è unagrande squadra, forte ed unita.A proposito, La ringrazio per l’impe-gno profuso nell’approvazione dellariforma del titolo di studio, per noi èun traguardo molto importante.Ma volevo parlarLe di altro. Mi dicacome mai si continua a parlare deiprofessionisti come se fossero dei de-linquenti da perseguire, di abolizio-ne degli Ordini, a fare demagogia supresunte liberalizzazioni che colpi-scono a mio avviso solo alcuni ceti eche non portano molti benefici aiconsumatori ed invece non si proce-de a vere liberalizzazioni, quelle cheporterebbero benefici a tutti i cittadi-ni iniziando dal settore energetico,magari… Lo so che Lei non è traquelli, ma molti Suoi colleghi… Lepongo alcuni quesiti e magari poi Leili potrà girare a quei Suoi colleghi.Provi ad immaginare se tutti i CDL siammutinassero e ad esempio non fa-cessero più gli invii telematici di au-toliquidazione INAIL, denuncie IN-PS e dichiarazioni varie.Sì, ha ragione, la PA andrebbe al col-lasso. Ma Le voglio anche chiedere:se tutti quegli adempimenti non li fa-cessero i professionisti, ma magarivolontari, tirocinanti o sbrigafaccen-de presso alcuni uffici (non me li fac-cia nominare)? Non ci vuole nean-che pensare? Allora cerchi di far ca-pire l’importanza dei professionisti esoprattutto dei CDL a quei Suoi col-leghi. ■

Gradiremmo, caro Onorevole, cheanziché lanciare slogan populisticidi finte liberalizzazioni, si ricono-scesse il nostro ruolo sociale insosti-tuibile di professionisti che lavoranonell’interesse delle istituzioni e delcittadino. ■

C aro Onorevole, ci fu untempo in cui decisi di intra-prendere la strada della li-

bera professione sicuro di ottenereenormi gratificazioni, di occuparmidi problematiche giuridico economi-che e, cosa non trascurabile, avrei at-tuato le previsioni normative tese agarantire, nel rispetto dei ruoli, uncorretto rapporto nella triangolazio-ne Lavoratore – Datore di lavoro –Pubblica Amministrazione. Avrei fatto il “Consulente del Lavo-ro”. Non ha capito di cosa parlo? Macome, mi sembrava chiaro, anche senon esplicito. Non mi lamento dellenorme che sono sempre più nume-rose e di complessa attuazione, que-sto è il motivo per il quale esistono iprofessionisti. Vorrei solo che nonfossero così astruse e spesso inique.Pensi alla modifica, prima retroatti-va, della tassazione del fringe benefitdelle auto date in uso promiscuo aidipendenti, poi corretta, dopo l’ap-plicazione da parte dei più diligenti edi nuovo modificata per essere mol-to probabilmente definitivamentesoppressa. E poi, non vorrei più es-sere considerato un servizio in out-sourcing dell’amministrazione fi-nanziaria. Non era nei miei sognipassare il tempo ad inviare F24 tele-matici per conto dei miei clienti. In poche parole, Caro Onorevole,onori il Suo mandato, ma soprat-tutto faccia in modo che la certez-za del diritto non resti solo un ri-cordo di quanto letto nei testi uni-versitari. ■

C aro Onorevole, le recentinormative di legge impon-gono un ingiusto gravame

di adempimenti di cui il professioni-sta si deve far carico, con lo scopo diagevolare l’operatività della macchi-na dello Stato a costi zero. SecondoLei, in cambio, non sarebbe dovero-so, non dico un giusto riconosci-mento economico per far fronte aduna inevitabile riorganizzazione del-lo Studio, ma, quantomeno, un rico-noscimento dell’importante funzio-ne sociale che viene messa a disposi-zione dello Stato, in tempo reale,con competenza e professionalità?Al contrario, ci sentiamo accusati diagire come caste che impedisconol’accesso alla professione da parte deigiovani e di essere un inutile costoper le aziende, mentre l’esperienza,mi dice che il ruolo del Consulentedel Lavoro è un valido supporto nel-la gestione quotidiana delle piccole emedie aziende, che fino a prova con-traria, rappresentano tuttora la spinadorsale dell’economia del Paese.Non Le sembrerebbe, quindi, oppor-tuno e auspicabile snellire la mac-china burocratica attraverso un legi-slazione chiara e trasparente, coin-volgendo la categoria dei professio-nisti al fine di evitare disposizionifarraginose e di non facile interpreta-zione, anche se necessariamentecomplesse, come ad esempio, l’ap-prendistato professionalizzante?Infine, caro Onorevole, alla luce diquanto ho detto, non ritiene giustoriconoscere il fattivo ruolo dei Pro-fessionisti, ritenendoli validi alleatiper il funzionamento di uno Stato ci-vile, anziché chiedere con insistenzala soppressione degli ordini profes-sionali? Come pensa che lo Stato po-trebbe rinunciare al nostro supportosenza subire pesanti conseguenze ditipo economico ed organizzativo?IInn

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Pietro Simonini Delegato Enpacl diBrescia

Nicola DeLaurentis Delegato Enpacl diChieti

TommasoSiracusano Delegato Enpacl diMessina

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A nche quest’anno devono essere evidenziatealcune novità procedurali che interessano ilmodello Unico 2007 nel suo complesso,

nonché gli adempimenti che da questo scaturiscono. Ciò è dovuto al D.L. 223 del 4 luglio 2006 e alla Leg-ge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria2007).Le principali novità che riguardano l’aspetto proce-durale delle dichiarazioni sono le seguenti:1. Termini di presentazione;2. Termini di versamento;3. Invio agli intermediari abilitati delle comunica-

zioni di cui all’art. 36-bis ex D.p.r. 600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72;

4. Possibilità di eleggere domicilio per la notifica-zione degli atti e/o comunicazioni inviate dal-l’Amministrazione Finanziaria;

La prima novità che si segnala riguarda l’anticipo deitermini di presentazione della dichiarazione. In se-guito alle modifiche apportate all’articolo 2 ex D.p.r322/98, dall’art. 37, comma 10, lettera b), numero 1)e comma 14, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 il modelloUnico Persone Fisiche e Società di Persone deve es-sere presentato entro i termini seguenti:• dal 2 maggio 2007 (il 1° maggio è festivo) al 2 lu-

glio 2007 (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è do-menica) se la presentazione viene effettuata per iltramite di una banca o di un ufficio postale;

• entro il 31 luglio 2007 se la presentazione vieneeffettuata in via telematica, direttamente dal con-tribuente, ovvero se viene trasmessa da un inter-mediario abilitato alla trasmissione dei dati o daun Ufficio dell’Agenzia delle Entrate .

Per quanto riguarda le Società di Capitali, sempre inseguito alle modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del1998, dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 citato, il terminedi presentazione della dichiarazione dei redditi,compresa quella unificata (redditi, IVA ed IRAP),

scade l’ultimo giorno del settimo mese successivo aquello di chiusura del periodo d’imposta.Ai fini dell’adempimento della presentazione, nonassume quindi rilevanza la data di approvazione delbilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusu-ra del periodo d’imposta.Pertanto, una società con periodo d’imposta coinci-dente con l’anno solare, dovrà presentare la dichia-razione in via telematica, direttamente o tramite in-termediario abilitato o società del gruppo, entro il 31luglio 2007.Al contrario, una società con periodo d’impostanon coincidente con l’anno solare ad esempio 1/7/2006 – 30/6/2007, dovrà presentare la dichiarazionedei redditi ed IRAP (Mod. Unico 2007) in via tele-matica entro il 31 gennaio 2008.Per quanto riguarda la presentazione della dichiara-zione e le modalità di presentazione delle dichiara-zioni, non si segnalano novità di rilievo ovvero:I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla pre-sentazione telematica della dichiarazione ModelloUnico 2007, possono consegnare la dichiarazione,indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:• agli uffici postali;• alle banche convenzionate;• agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a for-

nire assistenza ai contribuenti per la compilazionedella dichiarazione, che ne cureranno la presenta-zione per via telematica;

• agli intermediari autorizzati (professionisti, asso-ciazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);

• direttamente all’Agenzia delle Entrate, qualora de-cidano di avvalersi del servizio telematico Entratelo Internet.

È importante ricordare, invece, che il contribuente èobbligato a presentare la dichiarazione Unico 2007Persone Fisiche esclusivamente per via telematica,direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:

Unico 2007le novità procedurali di quest’anno

Luca CARAMASCHI*[email protected]

Simona PAGANI*[email protected]

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– è tenuto alla presentazione della dichiarazione re-lativa all’imposta sul valore aggiunto;

– è tenuto alla presentazione del modello per la co-municazione dei dati relativi alla applicazione de-gli studi di settore e dei parametri.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente invia telematica le dichiarazioni predisposte dagli in-termediari abilitati, dai curatori fallimentari e daicommissari liquidatori.Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite unabanca o un ufficio postale da parte dei contribuentiobbligati alla presentazione in via telematica sono daritenersi non redatte in conformità al modello ap-provato e, conseguentemente, si rende applicabile lasanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8,comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolaren. 54/E del 19 giugno 2002).Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un in-termediario abilitato, deve:1. consegnare la propria dichiarazione originale

sottoscritta;2. conservare la dichiarazione originale recante la

firma propria e quella dell’intermediario che haassunto l’impegno a trasmettere la dichiarazionenonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare ladichiarazione da lui compilata all’intermediarioa cui intende rivolgersi per la trasmissione tele-matica in tempo utile per consentire allo stessodi svolgere tale servizio entro il 31 luglio 2007.Resta ferma la facoltà dell’intermediario di accet-tare o meno l’incarico.L’intermediario è invece obbligato a trasmettere invia telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte,sia quelle a lui consegnate già compilate dai contri-buenti, per le quali ha assunto l’impegno della tra-smissione telematica, anche se gli sono state conse-gnate successivamente al termine previsto per la pre-sentazione telematica. Gli intermediari abilitati de-vono rilasciare al contribuente, contestualmente allaricezione della dichiarazione o dell’assunzione del-l’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a tra-smettere per via telematica i dati in essa contenuti,precisando se la dichiarazione gli è stata consegnatagià compilata o verrà da lui predisposta. Detto impe-gno dovrà essere datato e sottoscritto dall’interme-diario, seppure rilasciato in forma libera. Quest’ulti-mo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termineprevisto per la presentazione in via telematica, anchel’originale della dichiarazione, debitamente sotto-

scritta dal contribuente, unitamente alla copia dellacomunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attestal’avvenuta ricezione della dichiarazione.Al contribuente spetta il compito di verificare il pun-tuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte del-l’intermediario, segnalando eventuali inadempienzeall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, erivolgersi eventualmente ad altro intermediario perla trasmissione telematica della dichiarazione pernon incorrere nella violazione di omissione della di-chiarazione. Nel riquadro “Impegno alla presenta-zione telematica” deve essere indicata la data di taleimpegno unitamente alla firma dell’intermediario edel relativo codice fiscale.Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato sela dichiarazione che l’intermediario si impegna a tra-smettere è stata da lui predisposta, ovvero gli è stataconsegnata già compilata dal dichiarante.I contribuenti che predispongono la propria dichia-razione, possono scegliere di trasmetterla diretta-mente, senza avvalersi di un intermediario abilita-to; anche in tal caso quest’ultima si considera pre-sentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione deidati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quindi,ogni qualvolta una disposizione di legge richiami itermini di presentazione (ad es. ravvedimento) oc-corre fare riferimento alle modalità di fatto seguitedal contribuente per tale adempimento ed al termi-ne specificatamente previsto per la modalità adot-tata. Così, nel caso di presentazione in via telema-tica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dalcontribuente, occorre fare riferimento al termineper questa previsto.La prova della presentazione è data, in questo caso,dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate atte-stante l’avvenuto ricevimento della dichiarazionepresentata direttamente in via telematica.I contribuenti che scelgono di trasmettere diretta-mente la dichiarazione, si avvalgono:– del servizio telematico Entratel, qualora siano

obbligati a presentare la dichiarazione dei sosti-tuti d’imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordina-rio) in relazione ad un numero di soggetti supe-riore a venti;

– del servizio telematico Internet, (Fisconline) qua-lora siano obbligati a presentare la dichiarazionedei sostituti d’imposta in relazione ad un numerodi soggetti non superiore a venti, ovvero non sonotenuti a presentare la dichiarazione dei sostitutid’imposta, ma devono trasmettere per via telema-

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tica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 lu-glio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissionepuò essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui ilcontribuente scelga di presentare per via telemati-ca la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire an-che consegnando la dichiarazione presso ciascun uf-ficio dell’Agenzia delle Entrate, che ne curerà l’inviotelematico.La seconda novità che interessa il Modello Unico2007 riguarda il termine di versamento delle impo-ste. Da quest’anno tutti i versamenti a saldo che ri-sultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativial primo acconto devono essere eseguiti entro il 16giugno, ovvero entro il 16 luglio. Per l’anno 2007 ilversamento relativo al mese di giugno va effettuatoentro il 18 giugno 2007 in quanto il 16 e il 17 giu-gno sono rispettivamente sabato e domenica.Anche per quest’anno è prevista una maggiorazionedello 0,40 per cento, a titolo di interesse, da applica-re ai contribuenti che scelgono di versare le impo-ste dovute (saldo per l’anno 2006 e prima rata di ac-conto per il 2007) nel periodo dal 19 giugno al 16luglio 2007.Per le società di Capitali i versamenti a saldo risul-tanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi alprimo acconto IRES, devono essere eseguiti entro ilgiorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiu-sura del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 17 delD.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come modificato, daultimo, dall’art. 37, comma 11, del D.L. 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dallaLegge 4 agosto 2006, n. 248.Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di leggeapprovano il bilancio o il rendiconto oltre il terminedi quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versanoil saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al-l’IRES e all’IRAP, compresa quella unificata, entro ilgiorno 16 del mese successivo a quello di approva-zione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o ilrendiconto non è approvato entro il sesto mese dal-la chiusura dell’esercizio, il versamento deve, co-munque, essere effettuato entro il giorno 16 del me-se successivo a quello sopra indicato (ad esempio: incaso di approvazione del bilancio in data 30 giugno2007, la società deve effettuare i versamenti entro il16 luglio 2007. Parimenti, in caso di mancata appro-vazione del bilancio entro il 30 giugno 2007, la so-cietà deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio2007).

In base all’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, i pre-detti versamenti possono, altresì, essere effettuati en-tro il trentesimo giorno successivo ai termini sopraindicati, maggiorando anche in questo caso le som-me da versare (saldo per l’anno 2006 e prima rata diacconto per il periodo 2007) dello 0,40 per cento atitolo di interesse corrispettivo.Terza novità riguarda l’invio delle comunicazioni, dicui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bisdel D.P.R. n. 633/1972, da parte dell’Agenzia delleEntrate direttamente all’intermediario abilitato cheha disposto l’invio della dichiarazione. L’articolo 1, comma 62, della Legge 27 dicembre2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha modificatol’articolo 2-bis del D.L. n. 203/2005 disponendo chel’invito a fornire chiarimenti previsto dall’art. 6,comma 5, della Legge n. 212/2000, qualora dal con-trollo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli ar-ticoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis delD.P.R. n. 633/1972 emerga un’imposta da versare oun minor rimborso, venga inviato con mezzi telema-tici agli intermediari abilitati che abbiano dispostol’invio della dichiarazione.I suddetti intermediari sono tenuti a portare a cono-scenza dei contribuenti interessati tempestivamentee comunque entro i termini previsti dall’art. 2, com-ma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nellacomunicazione di irregolarità ricevuta.Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso diun intermediario per la trasmissione della dichiara-zione la comunicazione di irregolarità sarà inviatamediante raccomandata allo stesso contribuente.Ricordiamo che la sanzione sulle somme dovute aseguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30per cento delle imposte non versate o versate in ri-tardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora ilcontribuente versi le somme dovute entro 30 giornidal ricevimento della comunicazione di irregolarità.Il citato termine di 30 giorni, in caso di invio della co-municazione di irregolarità con mezzi telematici, de-corre dal sessantesimo giorno successivo a quello ditrasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.Ed infine la quarta novità che segnaliamo è riserva-ta ai contribuenti che intendono eleggere un domi-cilio o comunicare un indirizzo estero per la notifi-cazione degli atti o degli avvisi dell’Agenzia delle En-trate, diverso da quello indicato nel riquadro “Datirelativi alla società o ente”. ■

* Studio MENEGHETTI – Mantova

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Le disposizioni fiscali riguardanti la sanità eintrodotte in quest’ultimo semestre sonomanifestazione di una chiara necessità di

monitoraggio fiscale più serrato, riguardante ilsettore pubblico e privato. In questa sede, si daràluogo ad un’esposizione sommaria delle recentimodifiche attuate dal legislatore fiscale, atte acompensare l’adempimento dichiarativo da partedel contribuente con la maggior regolarità del si-stema sanitario, ristabi-lendo equità nel bilan-cio regionale e statale.Come primo punto, ladeducibilità o detraibi-lità delle spese sanitarieai fini IRPEF per l'ac-quisto di medicinali viene subordinata alla certi-ficazione delle stesse mediante fattura o scontrinofiscale in cui dovrà essere riportata e specificata lanatura, la qualità e la quantità dei beni e l'indica-zione del codice fiscale del destinatario, ossia delsoggetto che detrarrà la relativa spesa o di altrocomponente il nucleo familiare, a carico. Tale limi-tazione, come introdotta dai commi 28 e 29 dellaLegge n. 296 del 28 dicembre 2006 (“Legge Finan-ziaria 2007”), viene operata sia per la deduzionedelle spese sanitarie, di cui all'art. 10 del TUIR, so-stenute per l'acquisto di medicinali dai soggetti af-fetti da grave e permanente invalidità o menoma-zione, sia per quanto concerne la detrazione del19% delle spese sanitarie di cui all'art. 15 del TUIRprevista per tutti i contribuenti e quindi per tuttigli altri casi. La disposizione, tuttavia, entra in vi-gore dal 1° luglio 2007, di modo tale da permette-re agli esercizi commerciali di dotarsi di registrato-

ri di cassa in grado di emettere il c.d. "scontrinoparlante", ossia uno scontrino che contenga tuttigli elementi sopra elencati. La data di entrata in vi-gore di tale disposizione, che sarà identica per le al-tre questioni di seguito esposte, lascia inevitabil-mente supporre che il calcolo delle detrazioni e de-duzioni riportate in Unico 2008, dovrà essere ope-rato con ancor più attenzione; attenendosi alla nor-ma a regime fino al 31 giugno 2007 e a quella in-

trodotta dalla L. n.296/2006 dal 1 luglio2007. Al lavoro già impe-gnativo dell’intermedia-rio, verrà quindi aggiun-to l’onere del distinguo edifferente valutazione fi-

scale delle spese mediche e sanitarie prima e dopola fatidica data. Una deroga introdotta durante l'e-same parlamentare e riportata al comma 29, preve-de inoltre che, fino al 31 dicembre 2007, qualoral'acquirente del farmaco non sia il destinatario del-lo stesso e non conosca il codice fiscale o non ab-bia con sé la tessera sanitaria del destinatariomedesimo, l'indicazione del codice fiscale potràessere riportata a mano, sullo scontrino fiscale,direttamente dal destinatario del medicinale acqui-stato.Dovranno comunque applicarsi con decorrenzadal 1° gennaio 2007 le disposizioni dell'articolo50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, circa la rilevazione delcodice fiscale riportato sulla tessera sanitaria deldestinatario del medicinale da parte del farmaci-sta. Conseguenza di ciò sarà che, all'atto dell'uti-

Alfredo [email protected]

Lavoro

Disposizioni fiscali in materia di deduzioni concernentile spese farmaceutiche

“Dal 1° luglio 2007 lo scontrinodiventa ‘parlante’”

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Alfredo Basili è Consulente del Lavoro in Roma

lizzazione di una ricetta medica recante la pre-scrizione di farmaci, il farmacista dovrà rilevarecon lettore ottico i codici a barre relativi al nu-mero progressivo regionale della ricetta, i da-ti delle singole confezioni dei farmaci acquistatinonché il codice a barre della tessera sanitaria,e in ogni caso i dati relativi all'eventuale esen-zione. Tale meccanismo consentirà di verificarela rispondenza tra il codice fiscale del titola-re della tessera sanitaria e quello dell'assi-stito riportato sulla ricetta; ove nella ricet-ta manchi l'indicazione del codice fiscale, que-st'ultima non potrà essere utilizzata, salvo ov-viamente che il costo della prestazione venga pa-gato per intero. In caso di utilizzazione di unaricetta medica senza la contestuale esibizionedella tessera sanitaria, il codice fiscale dell'as-sistito quindi verrà rilevato tramite la ricetta. Il secondo passo, atto al maggior controllo dellespese sanitarie e alla prescrizione di medicinale,viene rilevato nella lettura dell’art.1, commi 327-328 L. n. 296/2006 che prevedono la trasmissio-ne telematica dei corrispettivi da parte dei com-mercianti al dettaglio, a decorrere dal 1° giugno2008, previo provvedi-mento di attuazione delDirettore dell’Agenziadelle Entrate. Tale di-sposizione detta che l’e-missione di scontrino/ricevuta avente valenzafiscale sarà comunque obbligatoria, tale obbligopotrà cessare solo se deciso nel provvedimentodi attuazione. Riflettendo sul combinato dispo-sto dei commi in precedenza commentati, sorgeil dubbio su come debba risolversi la questionedello scontrino integrato di codice fiscale a de-correre dal luglio 2007. Il problema interverràper le farmacie, a decorrere dal giugno 2008, maper i “corner” predisposti in iper-mercati già dal1° luglio 2007. Come soggetti portati alla grandedistribuzione, gli iper-mercati, cui era già con-sentita la spedizione telematica dei corrispettivie l’esonero dall’emissione degli scontrini aventivalenza fiscale (disposizione introdotta dalla Fi-nanziaria 2005), non potranno mai emetterescontrini validi alla deduzione/detrazione dellespese sanitarie. Sembra legittimo chiedersi aquesto punto, cosa farà il cliente che dal primoluglio andrà a comprare un medicinale in uno

dei “corner” farmaceutici istituiti dalla primalegge Bersani del 2006.Anche quando verrà avviato l’invio telematico deicorrispettivi da parte di farmacie, ci si troverà da-vanti la medesima situazione. Lo scontrino defisca-lizzato, non darà di certo diritto alla detrazione(non avendo neanche un diritto di prova documen-tale ai fini di un successivo avviso bonario o accer-tamento) e quindi il cliente potrà chiedere l’emis-sione di fattura con tutti gli elementi necessari perla validità del documento e la successiva deduzio-ne delle spese mediche in dichiarazione (formanon prevista assolutamente dall’art. 24 del decretoIVA e dal DM 24 febbraio 1973). Perciò si resteràpazientemente in attesa del provvedimento di at-tuazione, consigliando nel frattempo di emetteresempre scontrino avente valenza fiscale. Il cerchio sembra chiudersi con un’ultima disposi-zione introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007(art.1, comma 810) e sempre effettiva dal 1° luglio2007. Tale disposizione tratta sul trasferimentonell’Anagrafe Tributaria di tutti i dati relativi a ri-cette e prescrizioni di analisi di laboratorio che imedici del SSN dovranno comunicare telematica-

mente. A conferma dellesimmetrie tributarie, asseportante del monitorag-gio fiscale, anche farma-cie e ambulatori a lorovolta saranno tenuti allaspedizione telematica

della suddetta documentazione (previo attuazioneprevista con il DPCM da emanare entro il 30 aprile2007), come disposto dalle recenti modifiche nor-mative attuate all’art. 50 del DL 269/2003. L’elemento correlativo di tali disposizioni è ap-punto l’istituzione della tessera sanitaria, atta adun maggior controllo della spesa sanitaria nelsettore pubblico e privato. Ciò sarà sicuramenteconfermato ed attuato al fine di garantire la con-correnza sul mercato farmaceutico e maggior fer-mezza nelle disposizioni attuative del settore. Sisuppone che lo scopo principale sia stato quellodi risanare il deficit SSN riscontrato in alcune re-gioni italiane nel corso del 2005 (Sicilia, Lazio,Abruzzo, Molise, Campania) costrette ad appli-care maggiorazioni per addizionali Irpef e Irapper quest’anno. ■

“Anche i medici dovrannocomunicare telematicamente ricette

e prescrizioni”

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A ll’indomani della diffusione della lettera cir-colare 29 marzo 2007, con cui il Ministerodel Lavoro ha fornito alcuni indirizzi inter-

pretativi in tema di libri paga e matricola, sono stateavanzate alcune perplessità sulla reale portata sempli-ficativa del documento.In premessa, va detto che esiste un principio di dirit-to che impone un rispetto della gerarchia delle fonti.E quindi, fin quando non si riuscirà a far cambiarel’impianto legislativo, sul tema dei libri paga e matri-cola continueranno sostanzialmente ad essere tre gliobblighi che nessuna circolare o altro documento in-terpretativo potrà mai rimuovere. Ossia:• istituire i libri matricola e paga prima della messa in

uso;• esibirli in occasione dell’accesso ispettivo;• non rimuoverli dal luogo di lavoro.In questo contesto si inserisce l’infelice passaggio legi-slativo contenuto nel comma 1178 della Legge Finan-ziaria 2007 che sanziona in modo rilevante e senza al-cuna distinzione, l’omessa esibizione e l’omessa istitu-zione dei citati libri obbligatori.Nessuno discute che si tratti di una norma tecnica-mente errata perché non rispetta una proporzionalitàdella sanzione rispetto alla condotta illecita. Forse ap-provata con troppa fretta dallo stesso legislatore ilquale, peraltro, ha cercato anche di fare un passo in-dietro durante nell’iter di approvazione della com-plessa macchina della manovra finanziaria (senza,purtroppo, riuscirci).A ben vedere, nella sua irrazionalità, la norma da unpunto di vista letterale è chiarissima e non ci sarebbestato bisogno di una circolare interpretativa per illu-strarne i contenuti. Se, al contrario, il ministero ha deciso di intervenire èsemplicemente perché si voleva chiarire ciò che dallanorma non si comprende; ossia, l’omessa esibizioneprevista dal comma 1178 non è la semplice mancan-

za dei libri dal luogo di lavoro - come molti ispettoripoco accorti in questi primi mesi hanno provveduto asanzionare – bensì una chiara condotta colposa o do-losa del datore di lavoro volta ad impedire il normaleaccertamento della forza lavoro. E’ questo il punto centrale del chiarimento ministe-riale. Nella sostanza, infatti, istituire i libri obbligato-ri e non esibirli volontariamente al personale ispetti-vo, è un comportamento che assume lo stesso signifi-cato della mancata istituzione. E averlo detto senzaequivoci significa eliminare migliaia di comportamen-ti assurdi degli ispettori italiani di cui molti colleghisono stati in questi primi mesi vittime. Non riconoscere questo pregio alla circolare significanon voler leggere ciò che è chiaramente scritto.Il ministero non avrebbe potuto in alcun modo con-sentire di rimuovere i libri obbligatori dal luogo di la-voro per lasciarli nello studio del Consulente. Ciò per-chè si sarebbe posto in contrasto con due norme; laprima, contenuta nell’articolo 21 del DPR 1124/65 cheespressamente prevede il divieto di rimozione; la se-conda, con il “nostro” articolo 5 della Legge 12/79 cheprevede l’istituzione delle copie per il consulente pro-prio in virtù del divieto di rimozione sopra descritto.Per consentire la rimozione, così come l’eliminazionedi alcuni altri adempimenti, serve una legge di Stato enon è escluso che ciò avverrà; e nessuno potrà fare di-versamente fino ad allora. Si potranno “stiracchiare” o“forzare” le interpretazioni; ma queste non potrannomai violare la legge. Proprio su questa linea con i tecnici del ministero si èpotuti giungere alla possibilità di far produrre al pro-fessionista la copia conforme partendo da una inter-pretazione “forzata” dell’articolo 5 della legge 12/79ma comunque sostenibile poiché non esiste nell’ordi-namento una norma che lo vieti. ■

Enzo DE [email protected]

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Omessa esibizione libri configurabile solo con il dolo o la colpa

Enzo De Fusco è Consulente del Lavoro in Roma

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Antonio [email protected]

Lavoro

I contributi da riscatto

Con la riforma delle pensioni, e quindi ilpassaggio dal metodo retributivo a quellocontributivo, diventano ancora più im-

portanti, ai fini pensionistici, i contributi versati.Vi sono determinati periodi nella vita del lavora-tore per i quali non si è obbligati a versare i con-tributi. Nell’ottica di raggiungere una pensione odi migliorarla, la legge offre però al lavoratore lapossibilità di riscattare questi periodi. Le primedomande che nascono a tal proposito sono:• quali sono i periodi riscattabili? • quanti tipi di riscatto ci sono?• quanto costa versare questi contributi? I periodi attualmente riscattabili sono: 1) il corsolegale di studi universitari; 2) l’attività lavorativasvolta all’estero , nei paesi che non hanno stipula-to con l’Italia convenzioni in materia di sicurezzasociale; 3) i periodi di assenza obbligatoria e fa-coltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio aldi fuori del rapporto di lavoro; 4) i congedi pergravi motivi familiari; 5) i congedi per formazio-ne e studio; 6) il lavoro prestato come parasubor-dinato prima del 1996.Passiamo ad analizzarli nel dettaglio facendo rife-rimento alla gestione INPS.

1) RISCATTO DELLA LAUREA E DEI PERIODI DI STUDIOI lavoratori dipendenti e autonomi, i lavoratoriiscritti ai fondi speciali e i lavoratori parasubordi-nati assicurati all’Inps, possono presentare do-manda di riscatto degli anni accademici effettividel corso legale di studi universitari o altri perio-di di studio. Per avere questi diritti è necessarioaver versato almeno un contributo settimanale al-l’Inps in qualunque periodo della vita assicurati-va. La domanda di riscatto può essere presentataa) per gli anni accademici effettivi del corso di

laurea esclusi gli anni durante i quali lo studenteè considerato fuori corso. Il riscatto può riguarda-re tutto il periodo o singoli periodi dei corsi dilaurea; b) due o più corsi di laurea, anche se nonsono richiesti per l’ammissione o la progressionedella carriera; c) periodi di studio previsti per ilconseguimento di diplomi di tecnico di audiome-tria, fonologopedia e audioprotesi rilasciati da unascuola universitaria; d) periodi dei corsi di studiouniversitario a seguito dei quali sono stati conse-guiti diplomi universitari (con alcuni limiti). e)diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca,successivi alla laurea, di durata non inferiore adue anni.È possibile riscattare anche i periodi di studiocompiuti all’estero, purché la laurea conseguita inun altro paese sia riconosciuta o abbia valore lega-le in Italia. In questo caso può essere riconosciutala possibilità del riscatto per un periodo pari aquello previsto in Italia. Il riscatto è autorizzatoanche se gli studi sono parzialmente compiuti al-l'estero e poi completati in Italia. È invece esclusoil riscatto se il periodo universitario non si è con-cluso con la laurea, per i periodi “fuori corso”, sei periodi sono già coperti da contribuzione all’In-ps o presso altri fondi obbligatori di previdenza,nel caso di periodi di laurea già riscattati pressofondi di previdenza diversi dall’Inps.

2) RISCATTO DEL LAVORO ALL’ESTEROSono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipen-dente svolto all’estero che non risultano già co-perti da contributi in Italia. I lavoratori dipenden-ti assicurati all’Inps possono riscattare i periodi dilavoro svolto all’estero in Paesi che non hanno sti-pulato con l’Italia convenzioni in materia di sicu-rezza sociale. Il riscatto è possibile anche quandosi percepisce una pensione a totale carico dello LL

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rroostato estero. Per fare richiesta di riscatto si deveessere cittadino italiano. Non sono riscattabili iperiodi di lavoro svolto in Paesi legati all’Italia daconvenzioni o appartenenti all’Unione Europea oallo Spazio Economico Europeo, in quanto questiperiodi sono automaticamente riconosciuti ai finidella pensione italiana in base al cosiddetto prin-cipio della “totalizzazione”.Sono esclusi dal riscatto i periodi di lavoro svol-ti negli stati del territorio libico e nelle ex colo-nie italiane quando era in vigore la legislazioneitaliana.

3) ASTENSIONE PER MATERNITÀ E PATERNITÀÈ possibile presentare domanda di riscatto, al difuori del rapporto e a totale carico del richieden-te, per l’astensione facoltativa, oltre i primi 6 me-si ed entro i tre anni di vita del bambino, fruitaper un massimo di 11 mesi tra i due genitori. Il la-voratore/trice deve essere in possesso, alla data dipresentazione della domanda, di almeno cinqueanni di contribuzione obbligatoria versata in for-za di rapporto di lavoro. Il riscatto dei periodi diastensione facoltativa possono essere richiesti an-che dai familiari superstiti.

4) CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA EPER FORMAZIONEI dipendenti hanno diritto a un periodo di conge-do continuativo o frazionato, non superiore a dueanni, per gravi e documentati motivi di famiglia.Durante questi periodi il dipendente ha diritto aconservare il posto di lavoro, ma non ha diritto al-la retribuzione e non può svolgere altra attività la-vorativa. Questo periodo non viene calcolato nel-l’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. In questo caso il lavoratore può presentare do-manda all’Inps per il riscatto di tali periodi o ver-sare i relativi contributi calcolati secondo criteridella contribuzione volontaria, tale facoltà è stataestesa anche ai periodi anteriori al 1996.Il lavoratore in possesso di un’anzianità di servi-zio di almeno cinque anni presso la stessa azien-da, inoltre, può usufruire di un periodo di conge-do per la formazione non superiore a undici mesi,continuato o frazionato, durante la vita lavorativa.Durante questo periodo il lavoratore ha diritto al-la conservazione del posto di lavoro, ma non hadiritto ad alcuna retribuzione né è coperto da con-tribuzione figurativa.

5) LAVORO PARASUBORDINATOI lavoratori parasubordinati hanno la possibilitàdi riscattare i periodi di lavoro svolti per colla-borazioni coordinate e continuative, anterior-mente all’istituzione della Gestione separata(1996).Il rapporto di collaborazione coordinata e conti-nuativa deve risultare da documenti con data cer-ta (solo per le pubbliche amministrazioni è possi-bile presentare una dichiarazione resa “ora per al-lora” purché è rilasciata e sottoscritta da un fun-zionario responsabile). I contributi sono intera-mente a carico del richiedente. È possibile riscat-tare fino a un massimo di cinque anni, se in taliperiodi non risulta alcuna forma di copertura con-tributiva. L’importo è calcolato dell’Inps sulla base dei com-pensi percepiti nei periodi oggetto di riscatto e ri-valutato applicando le variazioni dell’indice Istat.

QUANTO E COME SI PAGA IL RISCATTOIl costo varia in base all’epoca cui si riferiscono glianni da riscattare. Per i periodi anteriori al 1996 ilriscatto sarà calcolato col sistema retributivo chesi basa su alcuni dati variabili. Il calcolo viene ef-fettuato con riferimento a speciali coefficienti dicapitalizzazione (tabelle approvate da vari decretiministeriali), che tengono conto: a) dell’età del ri-chiedente; b) del sesso; c) della consistenza dellaposizione assicurativa e delle retribuzioni; d) del-la durata del periodo del riscatto. Ovviamenteogni riscatto comporta la determinazione di unaspecifica “riserva matematica” ed ha un costo di-verso.Per i periodi successivi al 1° gennaio 1996, l’im-porto verrà determinato col sistema contributivo,calcolato sulla base dell’aliquota contributiva ob-bligatoria sulla retribuzione lorda moltiplicato ilnumero degli anni da riscattare (l’aliquota contri-butiva sulla generalità dei lavoratori è del 32,70).Se gli anni da riscattare sono in parte precedenti ein parte successivi al 1° gennaio 1996, il calcolosarà misto. La somma da versare viene comunicata dall’Inps epuò essere pagata in un’unica soluzione o in for-ma rateale. Se si sceglie la forma rateale (massimo60 rate mensili) l’importo da versare è maggioratodegli interessi di rateizzazione calcolati secondo iltasso legale. ■

Antonio Coluccia è Consulente del Lavoro in Castro (LE)

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Per un vecchio ispettore del lavoro, quale ilsottoscritto si considera, avendo assolto atale funzione per quindici anni, la compar-

sa del D.Lgs. 124/2004 ha destato molto piacere.Finalmente, ho pensato, l’ispettore del lavoro sispoglia della veste repressiva per ricoprire un ruo-lo innovativo e socialmente molto più utile: consu-lente, imbonitore (non nell’accezione truffaldinache ne danno i mass media, ma nel senso di coluiche, nel caso di violazioni, diffida ad ottemperare),conciliatore.

LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA E LADIFFIDA ACCERTATIVAUna funzione sociale, dicevo, molto più vicina alleesigenze dei lavoratori: si pensi, ad esempio, ad unlavoratore che richieda differenze retributive e cheaffermi di non essere stato regolarizzato a terminedi legge. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 124/2004,l’ispettore addetto al servizio di ricezione delle ri-chieste di intervento (cosiddetto Ufficio turno)avrebbe risposto al lavoratore: “per quanto concernele rivendicazioni di carattere retributivo, Lei deve ri-volgersi presso un sindacato o un avvocato”.Ora, invece, lo stesso ispettore dovrebbe dire al la-voratore: “non esiste problema, ci pensiamo noi, atti-vando la procedura di conciliazione monocratica pre-ventiva”.O ancora, nel caso in cui durante un accesso ispet-tivo, l’ispettore verifichi situazioni di irregolaritàche possono determinare anche rivendicazioni re-tributive, lo stesso ha facoltà di acquisire il consen-so per la conciliazione monocratica contestuale.O addirittura, qualora l’ispettore accerti inesat-tezze nei conteggi che determinano il trattamen-to retributivo spettante al lavoratore, potrebbe

emettere una diffida accertativa per crediti patri-moniali.Nessuno dei nuovi istituti (conciliazione monocra-tica, diffida accertativa) sembra, ad oggi, essere sta-to gradito dalle Direzioni Prov.li del Lavoro.Il mancato gradimento verso la conciliazione mo-nocratica lascia perplesso il Consulente del Lavoroche, in presenza di irregolarità che comportanoconseguenze sia sul lato retributivo che su quellocontributivo, vorrebbe chiudere definitivamente lapartita con un unico atto (l’atto conciliativo), evi-tando così ulteriori accertamenti ispettivi e benefi-ciando del pagamento dei contributi previdenzialisulla base dell’importo corrisposto in sede transat-tiva e non dell’eventuale maggior imponibile previ-sto dai CCNL, ex D.L. 338/1989. D’altronde, senza un intervento chiarificatore e diindirizzo del Ministero del Lavoro, alcune Dire-zioni Provinciali del Lavoro intendono l’istitutoquale estrema fattispecie di tipo residuale, sullaquale appoggiarsi qualora il lavoratore non pro-duca alcun elemento a suffragio delle proprie ri-vendicazioni salariali, utile per iniziare gli accer-tamenti ispettivi. Le OO.SS. dei lavoratori, inoltre, si sono dimostra-te, se non proprio restie, assolutamente indifferen-ti, privilegiando la tradizionale procedura di conci-liazione collegiale prevista dagli artt. 410 e seguen-ti del c.p.c.Relativamente alla diffida accertativa invece, ilConsulente del Lavoro non può che mantenere unprofilo neutrale, nella consapevolezza che l’istitutopresenta caratteri di complessità e delicatezza, con-figurandosi lo stesso, comunque, quale ulteriorestrumento utilizzabile dalle Direzioni Prov.li delLavoro per il recupero di differenze retributive a fa-vore dei lavoratori.

Lo stato di attuazionedella riforma dei servizi ispettivi

Bartolomeo LA PORTA

Lavoro

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Controversie sul lavoro con contenuto retributivo

Conciliazione collegialeex artt. 410 e segg. C.p.c.

Lavoratore Importo della transazione, nelrispetto dei minimi contrattuali

Diffida accertativa Ispettore del lavoro Minimi contrattuali

Conciliazione monocratica aseguito di diffida accertativa

Datore di lavoro Importo della transazione, nelrispetto dei minimi contrattuali

Conciliazione monocraticacontestuale

Direzione Prov.le del Lavoro, aseguito di accertamento ispettivo,previa informazione da partedell’ispettore accertante eacquisito il consenso delle parti

Importo della transazione, nelrispetto dei minimali di legge

Conciliazione monocraticapreventiva

Direzione Prov.le del Lavoro, inconseguenza di richiesta diintervento ispettivo

Importo della transazione, nelrispetto dei minimali di legge

IL D.L. 223/2006L’art. 36 – bis, comma 7, lettera a), del D.L.223/2006 (cosiddetto decreto Bersani) rappresentaun cambiamento di rotta rispetto al D.Lgs.124/2004, poiché, in relazione alle procedure diestinzione agevolata, la nuova disposizione nonammette la possibilità, per gli ispettori, di avvaler-si dell’istituto della diffida. E’ di tutta evidenza che detto istituto viene in talemodo, svuotato della sua importanza.Ma non solo, l’apparato sanzionatorio in materia dilavoro appare sempre più sclerotico, poiché fa con-vivere, nell’ambito delle conseguenze sanzionatoriederivanti da un unico fatto illecito (l’aver occupatoun lavoratore in nero), disposizioni che intendonofavorire la regolarizzazione tramite diffida, e dispo-sizioni che, al contrario, negano tale possibilità. Un esempio:• lavoratore non risultante da documentazione ob-

bligatoria;• accertamento ispettivo in data 19/3/2007;• accertamento inizio prestazioni lavorative dal

27/2/2007;• rapporto di lavoro a tempo pieno su cinque gior-

ni settimanali;• giorni lavorati 15;• l’ispettore intima al datore di lavoro di regolariz-

zare la posizione del lavoratore in nero ed emettediffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004, in relazioneagli inadempimenti ancora sanabili. ■

LA DIFFIDAIn merito all’istituto della diffida, la prospettiva in-vece, è differente. Il giuslavorista, infatti, può con-statare solamente il pentimento del legislatore, ci-tando a comprova, la cosiddetta maxi – sanzione(D.L. 223/2006), di cui si tratterà nel seguito e l’o-messa istituzione dei libri paga e matricola nel ca-so di lavoratori in nero (Legge 296/2006).

I RICORSIAnche sul versante del contenzioso occorre registrareuna sorta di controriforma. Da un lato è lo stessoD.Lgs. 124/2004 che si è dimostrato alquanto timido,concedendo ai Comitati reg.li per i rapporti di lavorosolamente 90 giorni per il perfezionamento del silen-zio – rifiuto. Dall’altro lato, occorre rilevare il tentati-vo di svuotamento delle competenze del Comitatostesso, laddove alcune interpretazioni affermano l’im-procedibilità del ricorso al Comitato contro l’irroga-zione della maxi – sanzione, nell’ipotesi di controver-sia inerente alla sussistenza del rapporto di lavoro.

L’INTERPELLOIl solo istituto che è riuscito, ad oggi, ad attagliarsiin maniera decisamente proficua è l’interpello. E’ indubbio che l’interpello fornisce al Consulentedel Lavoro un’utilissima bussola, tramite la qualepotersi orientare al meglio nella difficoltosa e, avolte contorta, opera di interpretazione delle nor-me in materia di lavoro.E’ auspicabile pertanto, che l’istituto venga ulte-riormente implementato. Bartolomeo La Porta è Consulente del Lavoro in Novara

IPOTESI INIZIATIVA IMPONIBILE PREVIDENZIALE

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Verifica, Vinci, Viaggia

Cortese Collega,una volta risolto il quiz, fotocopia questa pagina ed inoltrala a mezzo fax entro e non oltre il 30 giugno 2007 al numero06/51054432. Tra coloro che avranno correttamente risposto sarà sorteggiato, quale premio, un fine settimana (viaggio e sog-giorno per due persone) presso una grande città europea.

NOME ______________________________ COGNOME ______________________________________

VIA __________________________________ CITTÀ _________________ CAP ________ PROV ______

TEL ______________ FAX _______________ E-MAIL __________________________________________

1)

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Riempiendo correttamente le caselle vuote apparirà, nella prima colonna, la sigla del Fondo che finanzia la formazione dei lavoratori somministrati

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33VVIl gioco delle 3VIIll

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VV

Sono stati sorteggiati, per in n. 1, il nominativo della Consulente del Lavoro Vercesi Maria Grazia di Stradella (PV) e, per il n. 2, SalaFabio di Robbiate (LC), i quali, essendo in regola con la posizione contributiva, vincono, ognuno, un viaggio e soggiorno, per due perso-ne, in una città europea da stabilire. Sono pervenuti, per il n. 1, n. 270 fax e, per il n. 2, n. 275 fax. Le risposte corrette sono: per il n. 1, IPSEMA e, per il n. 2, CASAGIT

Hai letto con attenzione questo numero? Allora prova a rispondere alle domandeche seguono…1) E' il Fondo dell'Inps che gestirà il TFR dei dipendenti privati (3 parole) 2) Ricorre quando il datore è del tutto sprovvisto deilibri paga e matricola (2 parole) 3) E' l'argomento affrontato dal Collega Antonio Coluccia (3 parole) 4) E' la regione di cui faparte una delle due province presentate in questo numero (1 parola) 5) Sotto i cinquanta il TFR resta in azienda (1 parola) 6)La via attraverso la quale i corrispettivi saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate (1 parola) 7) La quarta delle novitàprocedurali nella compilazione dell'Unico esaminate da Caramaschi e Pagani (2 parole) 8) E' uno degli intervistati nell'Intervistaveloce: cognome e nome (2 parole) 9) Lo sarà lo scontrino emesso dalla farmacie a partire dal 1° luglio prossimo (1 parola)

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Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Consiglio diAmministrazione (*)

2007/2011(Consiglieri eletti nella riunione dell’A.d.D. del27/4/2007)

Bertucci Adalberto(Roma)

De Lorenzis Roberto(Genova)

Di Franco Bruno(Milano)

Gobat Patrizia(Venezia)

Mastrototaro Giuseppe(Bari)

Miceli Vincenzo(Trapani)

Robustelli Matteo(Foggia)

Santolini Gabriella(Trento)

Vianello Vittorio(Genova)

(*) Le cariche saranno attribuitenella riunione del C.d.A. del16/5/2007.

Collegio dei Sindaci

Rag. Giovanni Corno(Ministero del Lavoro)

Dott.ssa Gianna Scafi(Ministero dell’Economia e Finanze)

Rag. Camillo Fattorel (Rappresentante di Categoria)

Direttore GeneraleSalvatore Magno

2007/2011ABRUZZO

D’AMICO Diomira Francesca (AQ)DE LAURENTIS Nicola (CH)GALIZIA Osvaldo (PE)FLAGELLA Carlo (TE)

BASILICATA LOIZZO Antonio Vincenzo (MT)ROTUNNO Michelangelo Pio (PZ)

CALABRIAMAZZUCA Pasquale (CS)LUCA’ Vincenzo (CZ)BAUCKNEHT Oscar MariaFrancesco (KR)MAISANO Giovanni (RC)CAPRERA Giuseppe (VV)

CAMPANIACALDARAZZO Oreste (AV)RUSSO Roberto (BN)CHIRICO Domenico (CE)CUOMO Antonio (NA)DI FRENNA Massimo (NA)DURACCIO Edmondo (NA)ERCOLANO Carlo (NA)SGARIGLIA Nicola (NA)UMBALDO Massimiliano (NA)CAPALDO Alberico (SA)ZINNO Carlo (SA)

EMILIA ROMAGNACALANCA Carlo (BO)MELONCELLI Nicoletta (FE)BIANCHINI Maria Jolanda (FC)BERGAMINI Paolo (MO)FRACASSI Tiziana (PC)BELLINI Laura (PR)BUSCAROLI Pasquale (RA)ROSATI Franca (RE)GIROLOMINI Giovanni (RN)

FRIULI VENEZIA GIULIABOEMO Gianluigi (GO)GIOL Pier Luigi (PN)COSTA Mario (TS)FLOREANI Giulio (UD)

LAZIOALONZI Rocco (FR)FONTENOVA Fernando (LT)D’AQUILIO Vito (RI)BASILI Alfredo (RM)BERTUCCI Marco (RM)DI SACCO Andrea (RM)LELLI Lorenzo (RM)MARZANI Eleonora (RM)PANICALI Massimiliano (RM)PROVERBIO Amalia (RM)

SCACCO Antonio Carlo (RM)SCIVALES Giancarlo (RM)SILANO Anna Maria (RM)TURCHETTI Mario (RM)D’ANGELO Giuseppe (VT)

LIGURIAMARTINUCCI Renato (GE)— (GE)*BRACCO Roberto (IM)BENVENUTI Armando (SP)GHERZI Giovanni (SV)

LOMBARDIAADOBATI Wilma (BG)FAINI Sergio (BS)SIMONINI Pietro Santo (BS)D’ANGELO Franco (CO)COTTARELLI Carlo (CR)POZZI Sergio (LC)TORTORA Luigi (LO)— (MI)*DI NUNZIO Potito (MI)MANNO Luciana (MI)MANTEGAZZA Laura (MI)ZINGALES Giovanni (MI)BURALI Bianca Maria (MN)BREGA Mario (PV)BESIO Giovanni (SO)BONADEO Ornella (VA)BUTTO Ferdinando (VA)

MARCHEMARCUCCI Carlo (AN)GRANATELLI Servilio (AP)SANTALUCIA Luigi (MC)BERNARDINI Norberto (PU)

MOLISEPINTO Giovanni (CB)TROTTA Giorgio (IS)

PIEMONTEGHEIDO Maria Rosa (AL)CANTORE Fausto (AT)BORTOLAN Ilario (BI)TROMBETTA Giuseppe (CN)ROTONDO Stefano (NO)CARROZZO Filippo (TO)DE FEBE Giulia (TO)RODELLA Luigi (TO)VARETTI Nadia (VB)ROSSI Guido (VC)

PUGLIABUFANO Antonio (BA)CONTINISIO Filippo (BA)SPACCIANTE Nicola (BA)BALDARI Crocifisso (BR)

COLANGELO Francesco (FG)LEZZI Antonio (LE)PAIANO Mario (LE)PRUDENZANO Giovanni Antonio (TA)

SARDEGNACOGOTTI Maria Paola (CA)SARAIS Maria Bonaria (CA)PADDEU Alessandra (NU)SANNA Giorgio Giovanni Battista(OR)DORO Salvatore (SS)

SICILIACUMBO Giovanni (AG)PACE Rosario (CL)SCIACCA Guido (CT)COCORULLO Fernando (EN)SIRACUSANO Tommaso (ME)D’ANGELO Fabio (PA)MASI Livio (PA)MARINO Filadelfo (RG)MONTEROSSO Emanuele (SR)GIAMBALVO Paolo (TP)

TOSCANAFEDELI Luca (AR)MASETTI Vanni (FI)MINECCIA Stefano (FI)DESTRI Doriano (GR)MARRUCCI Mauro (LI)FABBRI Bruno (LU)RICCI Paolo (MS)PERONDI Anselmo Angelo (PI)NESTI Piero (PO)NERLI Luigi (PT)MARCHI Carlo (SI)

TRENTINO ALTO ADIGEDE BERNARDO Loris (BZ)ZANELLA Mauro (TN)

UMBRIALORETI Massimo (PG)PELOROSSO Gianluca (TR)

VALLE D’AOSTACESOLARI Massimo (AO)

VENETOLUCCHETTA Elena (BL)DALLA MUTTA Stefano (PD)FIOR Gino (PD)MICHELETTI Giancarlo (RO)ARTICO Cesare (TV)— (VE)*RIGHETTO Riccardo (VI)LOVATO Marco (VR)TONEGUTTI Maria (VR)

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 RomaTel. 06/51.05.41 - Fax 06/51.05.43.20E-mail: [email protected]

EENNPPAACCLLENPACL

EENN

PPAA

CCLL

I 136 delegati

* In attesa di nomina in surroga.

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