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Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 Codice fiscale: 00297110389 PEC: [email protected] Sito web: http://www.comune.fe.it Settore Pianificazione Territoriale Servizio Qualità Edilizia P.G. n. 89197 del 21/10/2011 Ferrara 20.10.2011 Al Personale del Servizio Al Capo Settore Pianificazione Territoriale - Arch. Davide Tumiati All’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia - Arch. Roberta Fusari e. p.c. Agli Ordini/Collegi Professionali OGGETTO: Circolare di applicazione della Delibera Regionale n 1281 del 12.09.2011. Con delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 12 settembre 2011 avente per oggetto “INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE N. 70/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2011, IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E DI RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATA DELLE AREE URBANE” la Regione ha adempiuto all’obbligo richiestole dalla norma statale e, nel contempo, ha fornito indicazioni operative per l’applicazione dei titoli nella disciplina edilizia. Tralasciando gli aspetti urbanistici del provvedimento regionale, preme qui mettere in evidenza quanto di nuovo la Regione ha introdotto nella materia trattata dal Servizio scrivente. In dettaglio la Regione, con l’atto citato, pubblicato sul BUR n. 147 del 28.09.2011, ha affermato che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) si applica “tout court” agli interventi sottoposti a DIA dalla L.R. 31/02. Con tale affermazione viene meno il riferimento alla norma nazionale che distingueva i titoli tra “ristrutturazione leggera” e “ristrutturazione pesante”. L’art. 8 della L.R. 31/02, infatti, sottopone la ristrutturazione, così come definita nell’allegato alla legge, a DIA senza differenziazione alcuna. Ne consegue che nel regime attuale l’intervento di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA è sottoposto a SCIA. Al fine di mantenere la massima chiarezza procedurale si è aggiornata la tabella dei titoli come da allegato, precisando che la data di applicazione della disposizione regionale è il 14 ottobre 2011. Si avverte che l’uso della modulistica della SCIA sarà obbligatorio a partire dal 14 novembre 2011 e che nel frattempo gli Uffici non respingeranno interventi di “Ristrutturazione” presentati sulla modulistica della DIA. Cordiali saluti. Il Dirigente del Servizio Qualità Edilizia Ing. Mario Lazzari Allegati: Delibera Regionale n 1281 del 12.09.2011. Tabella dei titoli edilizi in vigore nel Comune di Ferrara, aggiornati al 14 ottobre 2011. La presente, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore

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Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 Codice fiscale: 00297110389 PEC: [email protected] Sito web: http://www.comune.fe.it

Settore Pianificazione Territoriale Servizio Qualità Edilizia P.G. n. 89197 del 21/10/2011

Ferrara 20.10.2011 Al Personale del Servizio Al Capo Settore Pianificazione Territoriale - Arch. Davide Tumiati All’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia - Arch. Roberta Fusari e. p.c. Agli Ordini/Collegi Professionali

OGGETTO: Circolare di applicazione della Delibera Regionale n 1281 del 12.09.2011. Con delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 12 settembre 2011 avente per oggetto “INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE N. 70/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2011, IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E DI RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATA DELLE AREE URBANE” la Regione ha

adempiuto all’obbligo richiestole dalla norma statale e, nel contempo, ha fornito indicazioni operative per l’applicazione dei titoli nella disciplina edilizia. Tralasciando gli aspetti urbanistici del provvedimento regionale, preme qui mettere in evidenza quanto di nuovo la Regione ha introdotto nella materia trattata dal Servizio scrivente. In dettaglio la Regione, con l’atto citato, pubblicato sul BUR n. 147 del 28.09.2011, ha affermato

che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) si applica “tout court” agli interventi sottoposti a DIA dalla L.R. 31/02. Con tale affermazione viene meno il riferimento alla norma nazionale che distingueva i titoli tra “ristrutturazione leggera” e “ristrutturazione pesante”. L’art. 8 della L.R. 31/02, infatti, sottopone la ristrutturazione, così come definita nell’allegato alla legge, a DIA senza differenziazione alcuna. Ne consegue che nel regime attuale l’intervento di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA è sottoposto a SCIA.

Al fine di mantenere la massima chiarezza procedurale si è aggiornata la tabella dei titoli come da allegato, precisando che la data di applicazione della disposizione regionale è il 14 ottobre 2011. Si avverte che l’uso della modulistica della SCIA sarà obbligatorio a partire dal 14 novembre 2011 e che nel frattempo gli Uffici non respingeranno interventi di “Ristrutturazione” presentati sulla modulistica della DIA. Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Qualità Edilizia Ing. Mario Lazzari

Allegati: Delibera Regionale n 1281 del 12.09.2011. Tabella dei titoli edilizi in vigore nel Comune di Ferrara, aggiornati al 14 ottobre 2011.

La presente, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore

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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio Qualità Edilizia Sportello Unico Edilizia

Tabella dei titoli edilizi in vigore dal 14 maggio 2011, allegata alla Circolare PG 55985 del

28 maggio 2011

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2011

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA Titolo abilitativo Non richiesto Fonte normativa

Art. 6, comma 1, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L 73/2010 D.Lgs 02.03.2011 n. 28 (fonti rinnovabili)

Ambito di applicazione

a. gli interventi di manutenzione ordinaria (come definiti dal R.E. esclusi gli impianti da fonti rinnovabili per i quali si rimanda alla trattazione specifica)

b. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non

comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; (art 6 DPR 380/01)

c. le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che

abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (art 6 DPR 380/01)

d. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'eser cizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e. le serre mobili stagionali , sprovviste di strutture in muratura, funzionali

allo svolgimento dell'attivita' agricola(art 6 DPR 380/01)

f. gli interventi per eliminare le opere abusive

g. le opere comprese nell’ambito di manifestazioni temporanee , nei limiti di tempo previsti dalla autorizzazione

h. le opere connesse alla realizzazione di passi carrai , con esclusione

delle modifiche prospettiche o alla realizzazione/alterazione di recinzioni

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i. cartelli ed insegne di dimensioni inferiori a 6 mq

j. le opere nel sottosuolo al servizio di reti tecnologiche

k. lapidi, cippi commemorativi, vetrinette, bacheche .

- per impianti da fonti rinnovabili vedere schede specifiche

Regime contributivo (oneri)

gratuito

Diritti di segreteria

nessuno

Procedura nei confronti del Comune

nessuna

Sanzioni nessuna Modello nessuno Inizio lavori In qualunque momento Aggiornamento catastale

Obbligatorio se l’intervento cambia la consistenza, l’attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

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ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE

Titolo abilitativo CIL

Fonte normativa

Art 6,comma 2, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L 73/2010 D.Lgs 02.03.2011 n. 28 (fonti rinnovabili) Art 11 Dlgs 115/2008

Ambito di applicazione

a) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (nuove pavimentazioni), anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; c) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici . per impianti da fonti rinnovabili vedere schede specifiche

Regime contributivo (oneri)

gratuito

Diritti di segreteria

sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera PG 48580 del 21.06.2011

Procedura nei confronti del Comune

occorre inviare una semplice comunicazione preventivamente all’inizio dei lavori

Modulistica Modello B (comunicazione di interventi edilizi)

Sanzioni Nell’ipotesi di mancata comunicazione dell’inizio dei lavori si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro; Nell’ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell’accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l’intervento è ancora in corso; Nell’ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10-16 e 18 della LR 23/04 Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell’autorizzazione all’intervento sui beni culturali, per la mancanza dell’autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale.

Sanatoria Per l’eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa

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sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro. (per la mancata comunicazione di lavori eseguiti prima del 26 maggio 2010 non è applicabile la sanzione dei 258 euro). Nell’ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell’accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l’intervento è ancora in corso; Nell’ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10-16 e 18 della LR 23/04 Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell’autorizzazione all’intervento sui beni culturali, per la mancanza dell’autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale.

Note Le varianti a Comunicazioni si fanno con una nuova comunicazione prima della fine lavori

Inizio lavori Al momento della comunicazione Fine lavori Nessun obbligo di comunicare la fine lavorii

Varianti Può essere eseguita presentando una comunicazione di inizio lavori integrativa,

prima della fine dei lavori. Aggiornamento catastale

Obbligatorio se l’intervento cambia la consistenza, l’attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Note Eventuali nuovi lavori (non previsti) sono soggetti ad una nuova Comunicazioni da inviarsi prima del loro inizio,

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ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE

ASSEVERATA Titolo abilitativo CILA

Fonte normativa

Art 6,comma 2, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L 73/2010

Ambito di applicazione

a) gli interventi di manutenzione straordinaria sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

Regime contributivo (oneri)

gratuito

Diritti di segreteria

sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera PG 48580 del 21.06.2011

Procedura nei confronti del Comune

Occorre inviare una comunicazione asseverata preventivamente all’inizio dei lavori, completa di Relazione tecnica ed eventuali elaborati grafici descrittivi dell’intervento.

Modulistica Modello A (comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria) + Modello C (Relazione tecnica, asseverazione, dichiarazione sostitutiva titolo ad intervenire)

Allegati • Elaborati grafici, documentazione fotografica, eventuali autorizzazioni del caso o attestazioni di deposito del progetto di risparmio energetico.

• In caso di immobili vincolati occorre acquisire preventivamente il

Parere della Soprintendenza o l’Autorizzazione paesaggistica ed allegarla alla Comunicazione

• DURC: Autocertificazione delle imprese esecutrici dei lavori con

allegato durc in corso di validità (90 giorni) . Il DURC può essere presentato in fotocopia, autenticata dal professionista con propria dichiarazione.

• Per ogni altro vincolo non dipendente dal Comune, occorre

allegare il nulla osta dell’Ente preposto al vincolo stesso.

Sanzioni Nell’ipotesi di mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero di

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mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro; Nell’ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell’accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l’intervento è ancora in corso; Nell’ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10-16 e 18 della LR 23/04 . Per l’eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro. Per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria rientranti nella lettera a) dell’art 6, eseguiti prima del 26 maggio 2010, non si darà corso a nessuna sanzione amministrativa. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell’autorizzazione all’intervento sui beni culturali, per la mancanza dell’autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. Nel caso a) in presenza di dichiarazioni false o mendaci , si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell’ipotesi di falso .

Inizio lavori Al momento della comunicazione Fine lavori Nessun obbligo di comunicare la fine lavori.

E’ consigliabile indicare la data presunta di fine lavori nel modello.

Varianti Può essere eseguita presentando una comunicazione di inizio lavori integrativa, prima della fine dei lavori

Aggiornamento catastale

Obbligatorio se l’intervento cambia la consistenza, l’attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

Titolo abilitativo SCIA Fonte normativa

Art. 19 L 241 (come modificato dalla L.30.07.2010 n° 122 in vigore dal 31.07.2010 e dal D.L: 70/2011). Delibera regionale 1281 del 12.09.11

Ambito di applicazione

a. gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino effetti

significativi sulle parti strutturali dell’edificio .

b. interventi di restauro scientifico

c. gli interventi di restauro e risanamento conservativo ;

d. gli interventi consistenti in manufatti per l’eliminazione delle barriere architettoniche che modificano la sagoma dell’edificio;

e. gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti , nei casi e nei

limiti di cui alla L.R. 11/98;

f. gli interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi quelli relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.e

g. i cambi di destinazione d'uso senza opere ;

h. le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività

sportive senza creazione di volumetria;

i. l'installazione o la revisione di impianti tecnolog ici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

j. le varianti non essenziali , alle opere assoggettate a DIA o a Permesso

k. tutte le varianti alle opere soggette a SCIA

l. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza che

comportino la realizzazione di un volume inferiore o pari al 20% del volume dell’edificio principale

m. i parcheggi da destinare a pertinenze di unità immobiliari, nei casi di cui

all’art. 9, comma 1 della L. 122/89 n 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;

n. le opere pertinenziali comprese le recinzioni, i muri di cinta e le

cancellate non rientranti nella manutenzione ordinaria, le opere accessorie e i passi carrai con opere che eccedono l’edilizia libera

o. i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività

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agricola, come definiti all’art. 4.10.3 del R.E.

p. gli interventi di demolizione senza ricostruzione ;

q. gli interventi previsti da strumenti urbanistici , se previsto in sede di approvazione degli strumenti stessi;

r. l'apposizione di cartelloni pubblicitari che superano la dimensione di 6

mq; - per impianti da fonti rinnovabili vedere schede specifiche

Regime contributivo (oneri)

Gratuito, ad eccezione di: - cambi d’uso senza opere (quando vi è una differenza tabellare tra

l’uso finale e quello iniziale) - opere pertinenziali - eventuali varianti ad interventi onerosi - recupero abitativo di sottotetti in edifici privi di classifica

conservativa Diritti di segreteria

Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera PG 48580 del 21.06.2011

Procedura nei confronti del Comune

Occorre presentare la Segnalazione (SCIA) con i relativi allegati (debbono essere presenti tutti gli allegati al momento della consegna della SCIA) allo Sportello Unico Edilizia previa prenotazione della consegna all’Istruttore tecnico mediante il programma informatico Only One. E’ richiesta l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio della CQAP nei casi indicati dal vigente R.E.

Modulistica Modello 1S (SCIA) + Mod 2S (Scheda tecnica Descrittiva) + Mod C (Attestato di deposito del progetto strutturale) + Mod E (Asseverazione sismica) + Mod 3S (elenco documenti). Mod SS (doppia asseverazione) solo per SCIA in sanatoria

Allegati • Elaborati grafici • Documentazione fotografica • Tutti i Nulla Osta o autorizzazioni preventive richieste

dall’intervento, di competenza di Enti esterni al Comune. • Le certificazioni e/o asseverazioni richiesta dall’intervento. • Impianti. Elaborati previsti dal DM 37/08 (se previsti) • Attestato di deposito del progetto di risparmio energetico (se

dovuto) • Sismica: Progetto strutturale o autorizzazione sismica preventiva

ove necessaria (se dovuto) Inizio lavori L’inizio lavori può essere contemporaneo alla presentazione della

segnalazione. In ogni caso si assume come data di inizio lavori quella del deposito della SCIA.

Fine lavori Il termine di ultimazione dei lavori è di 3 anni dalla data di presentazione della SCIA. Alla fine dei lavori va presentata la comunicazione di fine lavori come per le DIA ai fini della certificazione di Conformità edilizia ed agibilità o la Domanda di Conformità edilizia ed agibilità nel caso di ristrutturazione

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(recupero abitativo dei sottotetti su immobili privi di classifica). Annullamento In carenza dei requisiti e presupposti richiesti dall’intervento, il Comune,

nel termine di 30 giorni dalla consegna della SCIA può sospendere i lavori e ordinare il ripristino dei luoghi salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente E’ fatto salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela anche dopo i 30 giorni (annullamento della SCIA)

Sanzioni Si applicano le sanzioni amministrative analoghe per le corrispondenti opere eseguite con DIA., previste dalla L.R. 23/04, compatibilmente con la possibilità di conformare l’intervento in corso d’opera alle norme. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore , (ad esempio per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell’autorizzazione all’intervento sui beni culturali, per la mancanza dell’autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale) Il mancato deposito del progetto strutturale configura violazione alla norma sismica (Circolare regione Emilia Romagna PG 0113339 del 06.05.2011) Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell’ipotesi di falso.

Sanatoria È possibile l’accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (art 17 comma 1, LR 23/04) o al solo momento della domanda (art 17 comma 2, LR23/04). Il titolo in sanatoria è sempre oneroso La SCIA in sanatoria comporta l’acquisizione dell’autorizzazione sismica preventiva se l’intervento da sanare ha implicazioni strutturali.

Varianti Possono essere eseguite presentando una SCIA di variante, prima della fine dei lavori se trattasi di variante inessenziale, prima dei lavori se trattasi di variante essenziale.

Aggiornamento catastale

Obbligatorio se l’intervento cambia la consistenza, l’attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

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PERMESSO DI COSTRUIRE

Titolo abilitativo PERMESSO DI COSTRUIRE Fonte normativa

Art 12 L.R. 31/2002 e variante al Regolamento Edilizio PG32/32062/09 entrata in vigore nell’ottobre 2009.

Ambito di applicazione

a. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da

soggetti diversi dal Comune e qualunque variante a tali opere;

b. interventi di nuova costruzione relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/982 e s.m.i.

c. interventi di ristrutturazione edilizia relativi ad attività

produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.i.

d. gli interventi di ristrutturazione urbanistica .

e. gli interventi in deroga alle norme di PRG o del presente

Regolamento.

f. tutti gli interventi edilizi che prevedono la realizzazione di dotazioni territoriali od opere di urbanizzazione qualsiasi da cedere o asservire

g. le varianti essenziali agli interventi attuati con Per messo .

- per impianti da fonti rinnovabili vedere schede specifiche

Regime contributivo (oneri)

Oneroso Sono fatte salve le ipotesi di esonero stabilite dalla apposita delibera di Consiglio comunale

Diritti di segreteria

Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera PG 48580 del 21.06.2011

Procedura nei confronti del Comune

Occorre presentare una domanda per ottenere il Permesso di costruire allegando i relativi elaborati e documenti. I lavori possono iniziare solo dopo il ritiro del Permesso, il pagamento degli oneri e la comunicazione di inizio lavori. E’ richiesta l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio della CQAP nei casi indicati dal vigente R.E. Per le attività produttive (casi b e c dell’elenco) la domanda di Permesso va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Per le destinazioni residenziali ed assimilabili, e i casi restanti, la domanda va presentata al SUE – Ufficio Ricezione.

Modulistica Modello 1P (domanda) + Mod 2P (Scheda Tecnica Descrittiva) + Mod. 3P (elenco documenti) + Modulistica sismica a seconda dei casi (Mod D oppure Mod E)

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+ Mod ISTAT (per nuovi volumi oltre 30mc) (la domanda di Permesso va presentata in bollo da 14,62 euro)

Sanzioni Sono previste sanzioni amministrative, penali e civili, tra cui, ad esempio: - -sanzioni demolitorie o oblatorie (art.13-della LR 23/04) - sanzioni demolitorie e pecuniarie per la ristrutturazione (art.14

della LR 23/04) - sanzioni demolitorie e pecuniarie per gli interventi eseguiti in

parziale difformità (art.15 della LR 23/04) - sanzioni penali (art. 44, TU Edilizia) - nullità degli atti giuridici (art 46, TU Edilizia) - divieto di forniture da parte delle Aziende di pubblici servizi (art

48, TU Edilizia) Per le dichiarazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell’ipotesi di falso

Sanatoria È possibile l’accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (art 17 comma 1, LR 23/04) o al solo momento della domanda (art 17 comma 2, LR23/04). Il Permesso di costruire in sanatoria è sempre oneroso

Inizio lavori Dopo il ritiro del Permesso e comunque entro un anno dal rilascio (data in cui viene firmato dal Responsabile del SUE) La comunicazione dell’inizio lavori è obbligatoria. Se i lavori non vengono iniziati entro un anno dal rilascio, il Permesso decade.

Fine lavori La comunicazione di fine lavori è obbligatoria e deve accompagnare la domanda del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità

Durata del titolo 3 anni dalla data di rilascio. Le varianti non spostano il termine di validità del titolo. Alla scadenza del terzo anno il Permesso decade automaticamente.

Aggiornamento catastale

E’sempre dovuto.

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DENUNCIA DI INIZIO .ATTIVITA’.

Titolo abilitativo DIA

Fonte normativa

L.R.. 31/02 e variante al Regolamento Edilizio PG32/32062/09 entrata in vigore nell’ottobre 2009. Delibera regionale 1281 del 12.09.11

Ambito di applicazione

a. interventi di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti), con

esclusione di quelli relativi ad attività produttiv e di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.i.

b. le varianti essenziali alle opere assoggettate a DIA;

c. interventi di ripristino edilizio e tipologico .

per impianti da fonti rinnovabili vedere schede specifiche

Regime contributivo (oneri)

Gratuito, ad eccezione di: - nuova costruzione - cambi d’uso senza opere (quando vi è una differenza tabellare tra

l’uso finale e quello iniziale) - ripristino tipologico o edilizio - opere pertinenziali - eventuali varianti ad interventi onerosi

Diritti di segreteria

Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera PG 48580 del 21.06.2011

Procedura nei confronti del Comune

Occorre presentare Denuncia di inizio lavori (DIA) allo Sportello Unico Edilizia previo preinoltro e prenotazione della consegna all’Istruttore tecnico mediante il programma informatico Only One.

Modulistica Modello 1D (DIA) + Mod 2D (Scheda Tecnica Descrittiva) + Mod 3D (elenco documenti) + Mod C (deposito progetto strutturale) + Mod DS (doppia asseverazione) solo per DIA in sanatoria)

Sanzioni Sanzioni amministrative pecuniarie (art 16 LR 23/04), ad eccezione degli interventi di:

- nuova costruzione - ristrutturazione

per i quali si applicano le sanzioni amministrative e penali per le opere analoghe soggette a Permesso Resta salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 8 9-10-11-13-14-15-16 e 17 della LR 23/04. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore , ad esempio per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell’autorizzazione all’intervento sui beni

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culturali, per la mancanza dell’autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale Per le dichiarazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell’ipotesi di falso. E’ fatto salvo il potere dell’Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela di revoca o annullamento d’ufficio del titolo.

Sanatoria È possibile l’accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (art 17 comma 1, LR 23/04) o al solo momento della domanda (art 17 comma 2, LR23/04). Il Permesso di costruire in sanatoria è sempre oneroso

Inizio lavori L’inizio lavori può avvenire non prima di 30 giorni dalla data di deposito della DIA, salvo interruzioni del termine. In ogni caso l’inizio lavori non può avvenire oltre un anno dal deposito. La data di inizio lavori deve essere indicata nella modulistica. In caso di mancata indicazione si assume come data di inizio lavori quella del deposito della DIA.

Fine lavori Il termine di ultimazione dei lavori è di 3 anni dalla data di consegna della DIA Alla fine dei lavori va presentata la comunicazione di fine lavori o la Domanda di Conformità edilizia ed agibilità nel caso di ristrutturazione.

Annullamento In carenza dei requisiti e presupposti richiesti dall’intervento, il Comune, nel termine di 30 giorni dalla consegna della SCIA può sospendere i lavori e ordinare il ripristino dei luoghi salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente E’ fatto salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela anche dopo i 30 giorni (annullamento della SCIA)

Sanzioni Si applicano le sanzioni amministrative analoghe per le corrispondenti opere eseguite con DIA., previste dalla L.R. 23/04, compatibilmente con la possibilità di conformare l’intervento in corso d’opera alle norme. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, (ad esempio per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell’autorizzazione all’intervento sui beni culturali, per la mancanza dell’autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale) Il mancato deposito del progetto strutturale configura violazione alla norma sismica (Circolare regione Emilia Romagna PG 0113339 del 06.05.2011) Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell’ipotesi di falso.

Varianti Possono essere eseguite presentando una DIA di variante, prima della fine dei lavori se trattasi di variante inessenziale, prima dei lavori se trattasi di variante essenziale.

Aggiornamento catastale

Obbligatorio se l’intervento cambia la consistenza, l’attribuzione della categoria e classe catastate, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

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Parte dedicata ai titoli edilizi necessari per realizzare impianti energetici da fonti rinnovabili. Si precisa che la presente classificazione supera quella del Regolamento Edilizio in quanto la materia è stata disciplinata da specifica norma nazionale (D.Lgs 28 del 29.03.2011), successiva alla Variante al R.E. entrata in vigore nell’ottobre 2009.

IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Titolo abilitativo

CIL Fonte normativa

D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) (punto 12.1) Art 6, comma 2 lettera d) D.P.R. 380/01 e s.m.i. Art.11 comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 Art. 27 comma 20 L. n. 99/2009 Punto 6.1.3 della Circolare RER 02.08.2010 "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera"

Ambito di applicazione

1. Impianto fotovoltaico indipendentemente dalla potenza se aderente o integrato nel tetto dell’edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi, al di fuori della zone A. PRESCRIZIONI: Gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del decreto legislativo n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nei casi previsti dall'articolo Il, comma3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. Nello specifico: - immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice (Beni Culturali) - immobili individuati all'art.136 comma 1 del codice, lettera b (le ville, i giardini e i parchi,non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza) e lettera c (i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico) - la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato 2. Impianto fotovoltaico su edificio o sua pertinenza (incluso corti) non integrato nel tetto e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici con P < 200 kW compatibile con il regime di scambio sul posto PRESCRIZIONI: Gli interventi non devono ricadere : - su immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” - su immobili ubicati in zona A 3. Impianto solare termico (incluso il serbatoio) aderente o integrato

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nel tetto dell’edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda ed i cui componenti non ne modificano la sagoma e non superano la superficie del coperto su cui viene realizzato PRESCRIZIONI: - gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Regime contributivo (oneri)

gratuito

Diritti di segreteria

50 €

Procedura nei confronti del Comune

Occorre inviare una comunicazione preventiva all’inizio dei lavori DM 37/08: Occorre allegare lo schema dell’impianto

Sanzioni Come per la Comunicazione Modello Mod CIL/ER Inizio lavori In qualunque momento

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IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA

Titolo abilitativo

CILA Fonte normativa

D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) (punto 12.1) Art 6, comma 2 lettera d) D.P.R. 380/01 e s.m.i. Art.11 comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 Art. 27 comma 20 L. n. 99/2009 Punto 6.1.3 della Circolare RER 02.08.2010 "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera"

Ambito di applicazione

1. Impianto solare termico (incluso il serbatoio) realizzato su edifici esistenti o loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali degli edifici PRESCRIZIONI: - fuori delle zone A di cui al DM 1444/68

Regime contributivo (oneri)

gratuito

Diritti di segreteria

50 €

Procedura nei confronti del Comune

Occorre inviare una comunicazione preventiva all’inizio dei lavori DM 37/08: Occorre allegare lo schema dell’impianto

Sanzioni Come per la Comunicazione Modello Mod CIL/ER Inizio lavori In qualunque momento

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IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA

Titolo abilitativo PAS

Fonte normativa

Art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali)

Ambito di applicazione

1. Impianto fotovoltaico collocato sull’edificio e con superficie complessiva non superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale è collocato 2. Impianto fotovoltaico su edificio o sua pertinenza non integrato nel tetto (anche se la superficie dei moduli è superiore a quella del tetto) e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici ricadenti in zona omogenea A e /o su immobili tutelati (anche a terra se P< 20kW) 3. Solare termico nel tetto dell’edificio nei casi in cui: – ricade in Centro Storico (zone A) – ricade su immobili vincolati a restauro dal PRG 4. Impianto eolico con le seguenti caratteristiche: – con P ≤ 60 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) con altezza complessiva non superiore a h > 1,5 m, diametro non superiore a 1 metro, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” – con P ≤ 60 kW, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” 5. Impianti idroelettrici P ≤ 100 kWe 6. Impianti alimentati da biomasse , gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima P ≤ 1 MW ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MWt (piccola cogenerazione) 7. Impianti alimentati da biomasse (anche senza cogenerazione) con P ≤ 200 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003); 8. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas (anche senza cogenerazione) con P ≤ 250 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003)

Regime contributivo

Gratuito

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(oneri) Diritti di segreteria

300 €

Procedura nei confronti del Comune

Presentazione di una dichiarazione avvalendosi dell’apposito modello a cui allegare: – dettagliata relazione a firma di progettista abilitato con elaborati progettuali che attestino la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici e il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie; – elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete; – atti di assenso eventualmente necessari (es. Nulla Osta idrogeologico, Autorizzazione paesaggistica ecc.). Ricevuta la documentazione il Comune: – entro 30 giorni dal deposito della documentazione, può ordinare motivatamente di non eseguire i lavori qualora si riscontri l’assenza di una o più condizioni (es. incompatibilità urbanistica o false attestazioni ecc.); – non procedere ai sensi di cui sopra e, decorso il termine di 30 gg, l’attività di costruzione si ritiene assentita; – nel caso in cui non siano allegati gli atti d’assenso dovuti in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, sicurezza, è incaricato del completamento della pratica e: ● rilascia i pareri interni di competenza comunale entro 30 gg; ● sospende i termini ed acquisisce i pareri di competenza di altri Enti d’ufficio oppure attraverso Conferenza di Servizi da convocare entro 20 giorni dalla presentazione della Pas. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari L’intervento deve essere realizzato entro 3 anni dal perfezionamento della PAS. Gli adempimenti successivi a carico del richiedente sono: – trasmissione della comunicazione di fine lavori; – deposito del collaudo finale di conformità dell’opera al progetto (come per la DIA) – presentazione della ricevuta della domanda di variazione del valore catastale ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. VINCOLI STORICO-ARCHITETTONICI: Acquisizione preventiva del parere favorevole della Soprintendenza VINCOLI PAESAGGISTICI : Acquisizione preventiva dell’autorizzazione paesaggistica. DURC: Autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori con allegato DURC in corso di validità (90 giorni) DM 37/2008: Presentazione dello schema d’impianto

Sanzioni Si applicano le sanzioni ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n.28/2011. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa

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pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori

Modello Modello PAS Inizio lavori Non prima di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione

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IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI

Titolo abilitativo AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Fonte normativa

D.Lgs. n. 28 del 29.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) D.Lgs 387/2003 e s.m.i.

Ambito di applicazione

a) Solare fotovoltaico a terra con P > 20 kW non installato nell'ambito di una pertinenza (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) b)Solare fotovoltaico a terra con P > 200 kW (nell'ambito di una pertinenza, ma non compatibile con il regime di scambio sul posto) c). Eolico con P > 60 kWe (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) d). Impianti a biomassa con cogenerazione P > 1MWe ovvero P > 3 MWt e) Impianti a biomassa senza cogenerazione e P > 200 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) f). Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con cogenerazione ma P > 1MW ovvero P > 3 MWt g). Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas senza cogenerazione e P > 250 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) h). Impianti alimentati a biomassa, da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas che non rientrano nelle casistiche precedentemente indicate i). Impianti idroelettrici P > 100 kW l). Impianti geotermici non ricadenti nella casistica dell’attività libera soggetta a comunicazione

Procedura Autorizzazione di competenza provinciale

Sanzioni Si applicano le sanzioni ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n.28/2011. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con

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riferimento alla parte dell' impianto non autorizzata: a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

Il Dirigente del Servizio Qualità Edilizia Ing. Mario Lazzari