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    Conto Corrente con la Posta Anno 85 Numero 151

    GAZZETTA UFFICIALE51 PUBBLICA TUTTI i GIORNiPARTE PR MA DITALIA MENOlFESTIVI

    Venerdi 30 Giugno 1944 XII

    DIRE210MB E REllill0MB PilESSO IL MINSTERO DELLA 610STIla . OFFICIO PUBBLicaiORI DELLE LEBB

    CONo z oN D AssoNAVE NTO IN I TALA

    Gassena Ssiale Parle i Annuo

    L. 100 Annuo .

    L 69 Gassetta Emetale Parte ile supplementi ordinari Semestrale L 50 Semestrate e L 30

    Al solo .8elettiae dele estrazion Isorteggiolitoli. obbligazioni.cartele Annuo L. 50

    Le ordinazioni devono assere-indirizzate all Istituto Poligraficodallo Stato,svia Trieste.39 Brescia e gli importi deseao esseseversatt se cic postata n 17t14554 Brescia. La Gazzetta UfHeiales e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblicopresso i negosi dela Libreria dello Stato, in flome Via XX Settembre Palazzo Ministerodelle Finanze e Corso Umberto 234 tangoloSta.Marco Minghetti.23 24;; in Milano. Galleria Vittorio Emanuele,3; e presso la Librerie depositariein Roma i i tutti i capoluoghidi Proviasia.

    Per git annannt da inserire mella e Gastetta OfBciale a weggans le nor me riportate nela testata dela Parte Besonda

    8 OMM A R O DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XX11, n. 368.Stato di previsionedela spesa del Ministero degli Affari

    LEGGI E DECRETI Esteri per Pesercizio finanziario 194445.

    1944 DECRETO MINISTERIALE 27 Giugno1944-XXII, n. 366.DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Febbraio 1944. Stato di previsionedela spesa del Ministero del Africa

    XXII, n 375. Italiana per Pesercizio finanziario 194445.

    Socializzazione delle Imprese, pag. 992 DECRETO.MINSTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n 365.Stato di previsionedela spesa del Ministero del Educa

    DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 24 Giugno 1944. zione Nazionale per Pesercizio finanziario 1944 45.

    XXII, n. 382

    DEORETO MINISTERIALE 27 Giugno1944-XXII, n 366.Entrata in vigore de decreto legislativo de Duce 12 feb- Stato di previsione della spesa del Ministero del Interno

    braio 1944-XXII n 875 concernente la socializzazione delle per Peserciizo finanziario 1944-45.

    imprese. pag. 996 DECRETO MIN STERIALE 27 Giugno1944-XXII, n. 367-Stato di previsionedela spesa de Ministero dei Lavori

    SUPPLEMENTO ORDINIRO Pubblici per Pesercizio finanziario 194445.

    SUPPLEMENTO ORDINARIOALLA GAZZETTA UFFICIALF. N 151 DEL DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944.XXII, n. 368.3 GIUGNO 1944. Stato di previsione della spesa del Ministero delle Co-

    municazioni per Pesercizio finanziario 19444.DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII,n 357.

    Vartazioni allo stato di previsione dela spesa de Ministe- DEORETOMIN STERIALE 26 Giugno1944-XXII, n. 369.

    ro dePInterno per Pesercisio finanziario 194344.Stato di previsionedela spesa del Ministero dele Forse

    Armate egretariato Generale dePEsercito er Peser-DEORETO MIN STERIALE 28 Giugno1944-XXII,n 358. cizio finanziario 194445.

    Maggiori assegnazioni agli stati di previsionedella spesa DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII, n. 370.di taluni Ministeri per l esercizio finanpario 194344 per oc Stato di previsione dela spesa del Ministero delle For-correnze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra. ze Armate ottosegretariato di Stato per la Marina DEORETO MIN STERIALE 28 Giugno1944-XXII, n. 359. per Pesercizio finanziario 1944-45.

    Maggiori assegnazioni agli stati di previsione dela spesa DEORETO MINISTERIALE 26Giugno 1944-XXII,

    n.371,di taluni Ministeri ed aziende autonome per l esercizio fi- Stato di previsionedela spesa del Ministero dele Forse

    nanziario 1948-44- Armate ottosegretariato di Stato per PAeronautica DECRETO MINISTERIALE 88 Giugno 1944-XXII, n 360. per Pesercizio finanziario 194445.

    Preevamento dal fondo d riserva per le spese impreviste DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXIl, n. 372.per Pesercizio finanziario 194844. Stato d previsione dela spesa del Ministero delPAgri-DEORETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n 361.

    coltura e delle Foreste per Pesercizio finanziario 194445.

    Stato di previsione dePEntrata e stato di previsione de- DECRETO MINISTERIALE 27 Giugno1944-XXII, n 378.la Spesa de Ministero dele Finanze per Pesercizio finan- Stato d previsione dela spesa de Ministero delPEconomiaziario 19444. Corporativa per PeserciEiO RHnziariO 194445.

    DEORETO MINISTERIALE 26 Giugno1944-XXII, n. 362 DEORETO MINISTERIALE 27 Giugno 1944-XXII, n. 874.Stato di previsionedela spesa del Ministero dela GiustL Stato di previsione dela spesa de Ministero dela Cul-

    sia per Pesercizio finanziario 1944-45. tura Popolare per Pesercizio finanziario 194445.

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    992 80-VI-1944XXII GAZERTTE UPPOIALE D ITALIA N. 151

    LEGGIE DECRETI

    PEORETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Febbraio 1944-XXII, n 376.

    Socialissazione delle Imprese.

    IL DUCE

    DELLA REPUBBLICA SOCIALITALIANA

    Vista la Carta de Lavoro;Vista la Premessa fondamentale per la creazione dela

    nuova struttura del economa italiana approvata dal Con-siglio dei Ministri del 13 gennaio 1944;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;Su proposta del Ministro per l Economa Corporativa di

    concerto con il Ministro per le Finanze e con il Ministroper la Giustizia

    Decr et a

    TITOLO I.

    DEf.faA 8001ALIERA210NE DELLA IMPRESA

    Art, 1.

    Imprese socialistate)

    Le imprese di propriet privata che dalla data del 1*gennaio 1944 abbiano almeno un milione di capitale o impleghino almeno cento lavoratori, sono socializzate.

    Sono altrest socializzate tutte le imprese di proprietdello Stato, delle Provincie e de Comuni nonch ogni atraimpresa a carattere pubblico.

    Ala gestionedela impresa socializzata prende parte di-retta il lavoro.

    L ordinamento dell impresa socializzata disciplinato dalpresente decreto e relative nor me di attuazione, dallo sta.tuto d ciascuna impresa, dalle normo del Codice Civile edalle leggi specialiin quanto non contrastino con il presente

    decreto.

    Art. 2.

    Organi delle imprese socialpzate)

    Gli organi delle imprese socializzate sono:a) per le societ per azioni, in accomandita per azioni o a

    responsabilit limtata: il capo dell impresa; l assemblea; il consiglio di gestione; il collegio dei sindaci;

    b) per le altre societ e per le imprese individuali: il capodell impresa e il donsiglio di gestione;

    c) per le imprese di propriet delo Stato e per le impresetr earattere pubblico che non abbiano forma di societ:il capo dell impr esa;il consiglio di gestione;il enllegiodei revisori.

    SEZIONEI

    amministrasione delle impresesoolalissateCAPO 1*

    Ammnistrazione delle imprese di propriet privata aventiforma di sociefd

    Art. 3.

    Organt collegiali dette socied per azioni, in accomandigaper azioni e a responsabiliid limitata)

    Nele societA per azioni, in accomandita per azioni e aresponsabnit limitata, fanno parte degli organi collegiali,megnbrieetti dai lavoratori dell impresa: operai, impie-gati tecnici, impiegati ammnistrativi.

    o

    Art. 4.

    (Assemblea,consiglio di gestione, coNegio sindacale)All assemblea partecipano i rappresentanti de lavoratori

    operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, con un numero di voti pari a quello tiei rapresentahti delcapitale intervenuto.

    Il Consiglio di gestione,nomnato dalfassemblea, for-mato per met di membri scelti fra i soci e per met dimembri sceti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici,impiegati ammnistrativi.

    Il Collegio sindacale, pure nomnato dall assemblea, formato per met di membri designati dal lavoratori e permet di membri designati dai soci. Il Presidente del col.legio sindacale scelto fra gli iscritti all albo dei revisoridei conti.

    Art. 5.

    Consiglio di 0estionedelle societ che non sono per azioni,in accomandita per azioni o a responsghilit limitata)

    Nelle societ non contemplatenel precedentearticolo 8il consiglio di gestione formato da un numero di soci cheverr stabilito dallo statuto dela societ, e di un egual nu-mer o di membri eletti fra i lavoratori dell impresa,operai,impiegati tecnici, impiegati ammnistrativi.

    lArt. 6.

    Poteri del consigh di gettinne)Il consiglio di gestione delle imprese private aventi for-

    ma d societ, sula base di un periodico e sistematico esa.me degli elementi tecnici, economci e finanziari dela ge.

    stione:

    a) deibera su tutte le questioni reative alla vita del im-presa, all indirizzo ed allo svolgimento dela produzio-

    ne nel quadro del piano nazionale stabilito dai compe.tenti organi dello Stato;

    b) esprime il proprio parere su ogni questione inerentealla disciplina ed alla tutea del lavoro nela impresa;

    c) esercita in genere nell impresa tutti i poteri attributi-

    glidallo

    statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti pergli amministratori, ove non siano in contrasto con ledisposizioni del.presente provvedimento;

    d) redige il bilancio dell impresa e propone la riparti-zione degli utili ai sensi delle dipposizioni del presentedecreto e del Codice Civile.

    Art. 7.

    Votazioni)

    Nele votazioni tanto dell assemliftia quanto del const-glio di gestione, prevale, in caso di parit d voti, Votode capo dell impress che di diritto presiede i predetti or-gani sociali.

    Art. 8.

    Causione dei membri del togghe di gestione)

    I membri dei consigli di gestione eetti dai lavoratori so.no dispensati dall obbligo di prestare caugione. .

    Art. 9.

    Capo deg ingetha)Nelle societ per azioni, in accontandita per azioni e a

    responsabilit limtata il capo dell indresa eletto dall as-gemblea fra persone di provata, capazit tecnica o amrrdni-strativa nell impresa o fuori.

    Nele altre imprese aventi forma d societ capo del impresa e nomnato fra i soci con le modalit previstedagli atti costitutivi, dagli statuti g idai regolamenti dellesociet stesse.

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    30 -VI-1944-IIII GAZZETTA 11FFICIALE D ITALIA N. 15 1 993

    Art. 10. Art.

    Poteri del capo dell impresa) Poteri del consiglio di gestione}

    Il capo dell impresa dirige e rappresenta a tutti gli effet.ti l impresa stessa; convoca e presiede l assemblea, neleimprese in cu esiste; convoca e presiede altreal consigliod gestione.

    Egli ha la responsabilit ed i doveri di cu a succe ss varticoli 22 e seguenti e tuti i poteri riconosciutigli dallostatuto, nonch quelli previsti dalle leggi vigenti, ove noncontrastino con le disposizioni de presente decreto.

    CAPo 2

    Anuministrazionedelig jpupresedi propriet privata inldividale

    Per i poteri del consiglio di gestionede4e imprese di pro.priet delo Stato, valgono le norme contenute nel prece-dente articolo 7.

    Art. 16.

    Costituzione del collegiodei revisori}Il Collegio dei revisori delle imprese di propriet dello

    Stato costituto con decreto de Ministro per TSconomiaCorporativa d concerto con il Ministro per le Finanze,su designazionedel Istituto di Gestione e Finanziamento.

    Il compenso dei revisori determnato dall Istituto diGestione e Finanziamento.

    Art. 11 . Art. 17.

    Consiglio di gestione)

    Nelle impreseindividuali viene costituito un consiglio digestione composto di almeno tre membri. eletti, secondo ilregolamento dell mpresa, dal lavoratori: operai, impiega-ti amministrativi, impiegati tecnici.

    Art. 12 .

    Capo dell inypresa Poteri del consiglio d Uestione)

    Nelle imprese individuali l imprenditore, il quale assu-me la figura giuridica di capo dell impresa con la respon-sabilit e i doveri di cu a successivi articoli 22 e seguenti, coadiuvato nela gestione dela impresa stessa dal consi-Vli di gestione.

    L imprenditore, capo dell impresa, deve riunire periodi-comente e almeno una volta al mese il consiglio, per sot-toporgli le questioni reative alla vita produttiva de.ll im-uresa, ed ogni anno alla chiusura della gestione per l ap-orovazione de bilancio ed il riparto degli utili.

    Cwo 3

    Amministrazione delleimprese

    diproFriet

    dello Stato

    Art. 13 .

    Approvazione del bilancio e riparto degli utili;deiberazioni eccedenti l orifinaria amministrazione)

    Nele imprese di propriet dello Stato il bilancio e il ixe-getto di riparto degli utili sono poposti dal ConsigIto 44Gestione ed approvati dalfIstituto di Gestione e Fingnaia.mento.

    Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le tuatoni, le equ,centrazioni, nonch lo scioglimento e le liquidazioni delleimprese di propriet dello Stato sono proposte daHIstitutodi Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di gestionedelle im,prese interessate e approvati dal Ministro del Eco-noma Corporativa di concerto con Ministro delle Finanze e con gli altri Ministri interessati.

    C.tPo V

    Anuninistrazione delle imprese a cargitere pubbligeArt.. 18.

    L Ammnistrazione delle imprese a carattere pubblicosar regolata dalle nor me di cui al capo 16 di questa se-zione, quando le imprese stesse siano costitute in formad societ. In tutti gli altri casi si applicheranno le nor medi cui al capo 3 .

    (Capo dett impresa) CAPO fi

    Il capo dell anpr esadi propriet dello Stato nomnatocon decreto de Ministro per l Economa Corporativa dconcerto con il Ministro per le Finanze su designazionedel Istituto di Gesione e Finanziamento, tra i membri deConsiglio di gestione delPimpresa o fra altri eementi del-l imptesa stessa o di imprese del medesimo settore pro-duttivo, che diano speciali garanzie di comprovata capa-citA tecnica o ammnistrativa.

    T capo dell impresa ha la responsabilit ed i doveri dicu al successivo articolo 22 e seguenti ed i poteri che sa-ranno determnati dallo statuto di ogni impresa.

    Art. 14 .

    ConsigNo di gestione)

    Il consiglio d gestione presieduto dal capo dell mpre-sa ed composto di rappresentanti eetti dalle varie catego.rie de lavoratori dell impresa: operai, impiegati tecnici,impiegati amministrativi, nonch di almeno un rappresen-tante proposto dall Istituto di Gestione e Finanziamentoe nominato dal Ministro per l Economa Corporativa di con-certo con il Ministro per le Finanze.

    Le modalit di elezione ed il numero dei membri delconsiglio saranno determinati dallo statuto dell impresa.

    Nessuno speciale compenso, selvo il rimborso delle spese, dovuto al membri del consigliodi gestione per tale loroattivit.

    Disposizioni comuni ai Capi pigedegti

    Art. 19.

    Statuli e re0alamenti delle imprese di propriet PNVela)Tutte le imprese private aventi forma di societA dovran-

    no provvedere ad adeguare gli statuti alle norme conte-nute nel presente decreto; le imprese private indvidualidovranno anch esse redigere uno Statuto.

    Gli Statuti saranno sottoposti all approvaalone del Mini-stero del Economa Corporativa il quale li trasmetter alTribunale competente per territorio per la trascrizione 09)registro dele imprese previsto dal codice civile.

    Il Ministro per PEconoma Corporativa stabilir, conpropri decreti il termne entro il quale le diverse categoriedi imprese dovranno presentare i nuovi statuti all appro,vaz one

    Art. 20.

    Atti costitutivi e statuti dette iynprese di propriet delloStato e delle imprese a carattere pubblico)

    Gli ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di propriet dello Stato e delle imprese a caratterepubblico, come pure ogni loro modificazione sono approvaticon decreto del Ministrc per l Economa Corporefivadiconcerto con il Ministro per le Finanze con gli altri Ministri interessati.

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    99F 30-VI-le44-XXII GAZZETTA UFFICIALE D ITALIA N. 151

    Art. 21. Art. 26 .

    Modalit di elezione de rappresentanti dei lavoratori) Procedura dinanzialla Magistratura de Lavoro)

    P rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degliorgani delle iniprese socializzate, sono eletti con votazione

    segreta tla tutti i lavoratori dell impresa, orierai, imgega-ti amministratiiv, impiegati tecnici fra i lavoratori delesingole categorie che abbiano almeno 25 anni di et ed al-men o 5 anni di appartenenza all mpresa e che abbianoinoltre dimostrato fedet al lavoro e provata capacit tec-nica e ammnistrativa.

    SEZIONE 11

    Responsabilit del capo delPimpresa e degli ammnistra-tori.

    Art. 22.

    Responsabilit del capo dell impresa)

    U capo. dell impresa personalmente responsabile difronte allo Stato del andamerito della produzione del im-presa e pu essere rimosso e sostituto a nor ma delle di-

    sposizioni di cu agli articoli seguenti, oltre che ne casiprevisti dalle vigenti leggi, quando la sua attivit non ri.sponda alle esigenze dei piani generali dela produzionee alle direttive dela politica sociale dello Stato.

    Art. 23.

    Sostituzione det capo dell inepresa di propriet deno Stato)

    Nele imprese di propriet dello Stato la sostituzione delcapo dell impresa disposta dal Ministro per l EconomaCorporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e congli altri Ministri interessati, d ufficio o su proposta del-l Istituto di Gestione e Finanziamento o del consiglio di ge-stione dell impresa o de revisori, premessi gli opportuniccertamenti.

    Art. 24.

    Sostituzione del capo delfimpresa Privataavente forma di socield)

    Nelle societ per azioni e a responsabilit limtata ed inaccomandita per azioni la sostituzione del capo del im-

    presa deiberata dall assemblea.Nele altre imprese aventi forma di societa, la sostitu-

    zione del capo dell impresa regolata dagli statuti, e pu,in ogni caso, essere promossa dal Consiglio di Gestione conla stessa procedura prevista dal art . 25 e seguenti per leimprese private individuali.

    E in ogni caso facolt del Ministro per l Economa Cor-

    porativa d provvedere dapprima alla temporanea sostitu-zione del Capo dell Impresa quando egli dimostri di nonpossedere i necessari requisiti inerenti alle sue funzioni omanchi ai doveri indicati all art. 22.

    La Magistratura de Lavoro, sentito l imprenditore, ilPubblico Ministero, il consiglio di gestione dell impresa, ilMinistero per l Economa Corporativa e l Istituto di Gestione e .Finanziamento in quanto interessato, premessigli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilit dell imprenditore.

    Contro la sentenza ammesso ricorso per Cassazione anor ma del articolo 426 de Cod. Proc. Civ.

    Art. 27.

    Sanzioni contro il capo dell impresa)

    A seguito dela sentenza che dichiara la responsabilitdell imprenditore, il Ministro per l Economa Corporativaadotter quei provvedimenti ammnistrativi che riterr decaso affidando, se occorre, la gestione dell impresa ad una

    cooperativa da costitursi tra i dipendenti dell impresa medesima con l osservanza delle nor me da stabilirsi caso percaso.

    Art. 28.

    Misure cautelari)

    Pendente l azione di cu agli articoli precedenti il Mi-nistro per l Economa Corporativa pu sospendere, con

    proprio decreto, l imprenditore, capo dell impresa, dallasua attivit e nomnare un Commssario per la tempora-nea ammnistrazione dell ihipre sa.

    Art. 29.

    Responzaltilit de membri del consiglio d gestione)

    Qualora il consiglio di gestione dell impresa, dimostri dinon pt>ssederesufficiente senso di responsabilit nel assolvi-mento dei compiti affidatigli per Padeguamento delPatti-vit dell impresa alle esigenze dei piani di produzione ealla politica sociale dela Repubblica, il Ministro per l E.conomia Corporativa, di concerto con il Ministro per, leFinanze, pu disporre, premessi gli opportuni accertamen-ti, lo scioglimento del consiglio e la nomtia di un Commis.sario per la temporanea gestione dell impresa.

    L intervento de Ministro per l Economa Corporativa puavvenire d ufficio o su istanza de1PIstituto di Gestione e F

    nanziamento, se interessato, o dal capo dell impresa o del-l assemblea o dei sindaci, ovve ro dei revisori.

    Art . 30

    Sanzioni penali)

    A capo dell impresa ed a membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili tute le sanzioni penali pre-viste dalle leggiper gli imprenditori, soci ed ammnistratoridelle societ commerciali.

    TITOLO II

    Art. 25.DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE

    IN PROPRIETA DELLO STATO

    Sostituzione del capo dela impresa privata individuale) Art. 31

    Nele imprese private individuali l imprenditore capo del-l impresa pu essere sostituito soltanto in seguito a sen-tenza della Magistratura del Lavoro che ne dichiari la re-sponsabilit.

    L azione per la dichiarazione d responsabilit pu es-sere promossa dal- consiglio di gestione dell impresa, dal-l Istituto di Gestione e di Finanziamento, qualora interes-sato nell impresa, e dal Ministero del Economa orporativa, mediante istanza al Procuratore d Stato presso laCorte d Appello competenteper territorio.

    (Determinazionedelle impreseda passare in propriet dello Stato)

    La proprietd imprese che interessino settori chiave perla indipendenza politica ed economica del Paese, noncha diimprese fornitrici di materie prime, di energia o di servizinecessari al regolaresvolgimento dela vita sociale,pu essere assunta dallo Stato a mezzo del I. Ge. Fi. secondo le

    nor me del presente decreto.

    Quando l impresa comprendaaziende aventi attivit pro-

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    duttive diverse, lo Stato pu assum er e la propriet di par-te soltanto delFimpresa stessa.

    Lo Stato pu inoltre partecipare al capitale di impreseprivate.

    Art. 32

    Proced.ura del passaggio delle imprese in proprietdello Stato)

    Con decreto del Duce dela RepubblicaSociale Italiana,sentito il Consigliodei Ministri, su proposta del Ministroper PEconomia Corporativa di concerto con il Ministro perle Finanze, saranno di volta in volta determnate le im-prese di cui lo Stato intenda assum er e la propriet.

    Art. 33

    Nomina e compiti de sindacatore)Con decreto de Ministro per l Economa Corporativa, cia-

    scuna impresa per la quale sia stato deciso il passaggio inpropriet dello Stato, sottoposta a sindacato e ne vienenomnato un sindacatore.

    Il sindacatore ha il compito di svolgere, sentiti gli or-gani normali di amministrazione dell impresa e con l l-stituto di Gestione e Finanziamento, le operazioni neces-

    sarie alla determnazione del valore reale dele quote dcapitale per la loro conversione in Ttoli del Istituto diGestione e Finanziamento.

    Art. 34

    Nomina e compiti del Commissario de GGverno)Il Ministro per l Economa Corporativa pu anche affi-

    dare la gestione straordinaria dell impresa, di cu 10 Statointende assumere la propriet, ad un Commssario de Go.verno, eventualmente sceto fra gli ammnistratori in carica.

    In ogni caso, alla data di pubbliczionede decreto dicu al successivo art. 40, che stabilisce il valore realedelle quote di capitale, gli organi di ammnistrazione del-l impresa sono sciolti di diritto e il sindacatore ne rias-sume i poteri con la veste di Commssario de Governo,peril tempo necessario alla costituzione de consiglio di ge-stione e alla nomna de capo dell impresa.

    Art. 35

    Nultit dei negozi che modificano il rapportod prcprietdel capitale)

    Sono nulli i negozi tra vv che comunque modifichino ilrapporto di proprieta Ile riguardi dei titoli azionari rap-presentanti il capitale delle impreseper le quali viene de-ciso il passaggio in propriet delo Stato, effettuati dalgiorno del entrata in vigore del provvedimento che ordinail passaggio di propriet.

    Art. 36

    Amministrazione del capitalcdette imprese di propriet dello Stato)

    L ammnistrazione del capitale delle imprese assunte inpropriet dello Stato controllata dall Istituto di Gestionee Finanziamento, ente pubblico con propria personalitgiuridica.

    La costituzione del Istituto e l approvazione de relativostatuto saranno disposti con separato provvedimento.

    Art . 37

    Compiti delffstituto di Gestione e Finanz,iamento)

    L Istituto di Gestione e Finanziamento controllo fattivitdelle imprese di cu all articolo 31, secondo le diretthe deMinistro per l Economa Corporativa e de \Iin stro perle Finanze ed ammnistra altresi le partecipazioni assuntedallo Stato in imprese private.

    Art. 38

    Trasformazione delle quote d capitale)

    Le quote di capitale gi investite nelle impreseche pas-sano in propriet dello Stato vengono sostitute da quotedi credito dei singoli portatori verso l Istituto di Gestione

    e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.

    Art. 39

    Valore

    di trasformazione delle quote di capitale)

    La sostituzione .delle quote di capitale gi investite inciascuna impresa che passa in propriet dello Stato con ititoli dell Istituto di Gestione e Finanziamento viene ef-fettuata per un ammontare pari al valore reale di dettequote di capitale.

    Art. 40

    Detenninazione de valore delle quote di capitate)

    Il valore reale delle quote di capitale delle imprese datrasferire in propriet dello Stato, sar determnato condecreto del Ministro per TEconoma Corporativa di con-certo con il Ministro per le Finanze, su proposta del Isti-tuto di Gestione e Finanziamento, in contradditorio congli ammnistratori dell impresa.

    Contro decreto del Ministro per l Economa Corpora.tiva ammesso ri corso anche per il merito, entro 0 giornidalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giu-risdizionale da parte degliammnistratora dell impresa o ditanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitalesociale.

    Art. 41

    (Caratteristiche de titoidel Istituto di Gestione e Fin.anziamento)

    I titoli del Istituto di Gestione e Finanziamento sononominativi, negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile.

    Essi verigonoemessi in serie distinte corrispondenti aisingoli settori di produzione.Per ciascuna serie il redditosar annualmente determnato dal Comtato dei Ministriper la difesa del risparmio e Pesercizio del credito, su pro-posta dell Istituto di Gestione e Finanziamento, tenutopresente l andamento dei reativi settori produttivi e queh10 generaledella produzione.

    Art. 42

    (Limtazione alla negoziabilit dei titoli)

    E demandata al Comtato dei Ministri per la difesa delrisparmio e l esercizio del credito la facolt di limtarela negoziabilit dei titoli dell Istituto di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione di quote capitle, od anchedi disporre l iscrizione nei libri dell Totituto,del Creditodei titolari di tali quote, senza che se 3ffettuata la materiale consegna dei titoli.

    Art . 43

    Modalit de passaggio in propriet delo Stato)

    Con il decreto che dispone il trapasso della propriet dela impresa allo Stato, o con successivi decreti, possono essere stabilite le no me integrative o di esecuzione sulle mo-dalit e i termni del trapasso medesimo. nonch quellealtre norme, modalit e termni che si rendessero neces.sari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per la assegnazione e distribuzione dei titoli del Istitu-di gestione e finanziamente agli aventi diritto.

  • 8/12/2019 Appendice 1 - Gazzetta Ufficiale d'Italia n 151 Del 30 06 1944 - XXII - Socializzazione Delle Imprese

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    996 30.VI-1944-XXII GAZZETTA UFFICIALE D ITALIA N. 161

    TITOLO III nella raccolta ufEioiale dele .leggi e decreti, entrer in vi.gore il giorno stabilito con successivo decreto del Duce del

    DETERMINA3IONE E RIPARTIBIONE DEGIsi UTILI la Repubblica Sociale Italiana.

    Art. 44 Dal Quartier Generale,add 12 febbraio 1944-XXII.

    Determinazione de0li utili)

    MUSSOL I N I

    Gli utili netti delle impreserisutano dai bilanci compiTARCHI ELIGRINI ISENTI

    lati secondo le nor me del codice civile e sulla base di una V il Garddsigilli: PisENTIcontabilit aziendale che sar successivamente unificata conopportuni provvedimenti di legge.

    DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 24 Giugno 1944Art. 45 XXII, n. 385,

    Entrata in vigore del decreto legislativo del Duce 12 feb Remunerazione del capttale) braio 1944-XXII n 375 concernente la socialissazione delle

    Sugliutili netti, dopo le assegnazionidi legge alla riser-Imprese.

    I L DUCEva e la costituzione di eventuali riserve specialiche sarari DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANAno stabilite dagli statuti e dai regolamenti, ammessa unaremunerazione al capitale conferito nell impresa, in una m- Visto il proprio decreto legislativc 12 febbraio 1944-XXIIsura non superioread un massimo fissato annualmente per concernente la socializzazione delle imprese;i singoli settori produttivi dal Comitato dei Ministri per la decr et a :tutea del risparmo e l esercizio del credito. Art. 1.

    Art. 46

    Gli utili dell impresa, detratte le assegnazioni di cu all articolo precedente,verranno ripartiti tra i lavoratori,operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rap-oorto all entit delle remunerazioni percepitenel corso del-l armo.

    Tale ripartizione non potr superare comunque 30del complessodelle retribuzioni nette corrisposte ai lavo-ratori nel corso del esercizio.

    Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di com-

    pensazione ammnistrata dall Istituto di Gestione e Fi.nanziamento e destinata a scopi di natura sociale e pro-duttiva.

    Con separato provvedimento del Ministro per l EconomaCorporativa di concerto con il Ministro per le Finanze sa-r approvato il regolamento di tale cassa.

    L entrata in vigore del decreto legislativo 12 febbraio1944-XXII, concernente la socializzazione delle imprese,

    |stabilita al 30 giugno1944-XXII.A sensi di quanto dispostodall art. 19 di detto decreto,

    il Ministro per l Economa Corporativa stabilira con propridecreti termni entro quali le diverse categoried imprese dovianno presentare i nuovi statuti all approvazione delMinistero dell Economia Corporativa.

    Art. 2.

    Il Ministro per l Economa Corporativa pu, con propriodecreto,ordinare la socializzazione di singole impreseancheindipendentemente dalla determnazione del termne di cuial precedentearticolo.

    Il presente decreto sar pubblicato nela Gazzetta Uicia.le d Italja, ed inserito, munito del sigillo dello Steto, nellaraccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

    Dal Quartier Generale, addi 24 giugno 1944-XXILIl presente decreto ch e sar pubblicatonella Gazzetta 31USSOLINI

    Uniciale d Italia ed Inserito,munito del sigillo dello Stato, V. il Guardasigilli: PIsExn

    Istituto Pollgrafico 09110 Stgte