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14875 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 dell’8-8-2006 LEGGE REGIONALE 3 agosto 2006, n. 25 “Principi e organizzazione del Servizio sani- tario regionale”. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: TITOLO I PRINCIPI DI RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Art. 1 (Principi ispiratori) 1. La Regione tutela e promuove la salute, intesa come benessere psicofisico e sociale, in quanto diritto fondamentale dell’individuo e inte- resse della collettività, e garantisce l’uguaglianza degli interventi sanitari e socio-sanitari a tutti i cit- tadini, a prescindere dalle proprie convinzioni per- sonali e condizioni socio-economiche, nonché una facilità di accesso alla risposta al bisogno di salute. 2. La Regione promuove e garantisce l’univer- salismo e la solidarietà, assicurando equità e pari opportunità di accesso ai servizi e prestazioni all’in- tera collettività, superando le condizioni d’indi- genza e vulnerabilità, promuovendo il recupero delle persone disabili e non autosufficienti e tenendo conto delle specificità territoriali delle aree svantaggiate e montane. 3. La Regione assume come proprio principio per le politiche socio-sanitarie regionali la sussidia- rietà orizzontale e verticale, l’omogeneità e l’ade- guatezza al sistema dei bisogni, la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati. 4. La Regione, nel promuovere la tutela della salute, individuale e collettiva, integra le politiche sanitarie e socio-sanitarie con le politiche relative allo sviluppo economico, di tutela ambientale, del- l’urbanistica, dei trasporti, dell’agricoltura, dello sport e tempo libero, per l’impatto che le stesse hanno sullo stato di salute. 5. Il sistema delle autonomie locali concorre al perseguimento degli obiettivi di salute. Art. 2 (Programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale) 1. La programmazione sanitaria e socio-sani- taria della Regione s’ispira ai principi di cui all’ar- ticolo 1 e a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter- venti e servizi sociali), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e uomini in Puglia), nonché del Piano sani- tario nazionale (PSN) e si esplica nel documento di indirizzo del Piano regionale di salute (PRS). 2. Il PRS, con riferimento ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’accordo Stato- Regioni e Province autonome del 22 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, individua obiettivi di salute, strategie e azioni prio- ritarie d’intervento del Servizio sanitario regionale (SSR) da raggiungere nel triennio di riferimento. Il PRS definisce inoltre: a) la missione dei sistemi operativi del SSR e la distinzione dei ruoli e delle funzioni di governo e di gestione;

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14875Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 dell’8-8-2006

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2006, n. 25

“Principi e organizzazione del Servizio sani-tario regionale”.

IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

IL PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI DI RIORDINO DEL SERVIZIO

SANITARIO REGIONALE

Art. 1(Principi ispiratori)

1. La Regione tutela e promuove la salute,intesa come benessere psicofisico e sociale, inquanto diritto fondamentale dell’individuo e inte-resse della collettività, e garantisce l’uguaglianzadegli interventi sanitari e socio-sanitari a tutti i cit-tadini, a prescindere dalle proprie convinzioni per-sonali e condizioni socio-economiche, nonché unafacilità di accesso alla risposta al bisogno di salute.

2. La Regione promuove e garantisce l’univer-salismo e la solidarietà, assicurando equità e pariopportunità di accesso ai servizi e prestazioni all’in-tera collettività, superando le condizioni d’indi-genza e vulnerabilità, promuovendo il recuperodelle persone disabili e non autosufficienti etenendo conto delle specificità territoriali delle areesvantaggiate e montane.

3. La Regione assume come proprio principioper le politiche socio-sanitarie regionali la sussidia-rietà orizzontale e verticale, l’omogeneità e l’ade-guatezza al sistema dei bisogni, la partecipazioneattiva dei cittadini singoli e associati.

4. La Regione, nel promuovere la tutela dellasalute, individuale e collettiva, integra le politichesanitarie e socio-sanitarie con le politiche relativeallo sviluppo economico, di tutela ambientale, del-l’urbanistica, dei trasporti, dell’agricoltura, dellosport e tempo libero, per l’impatto che le stessehanno sullo stato di salute.

5. Il sistema delle autonomie locali concorre alperseguimento degli obiettivi di salute.

Art. 2(Programmazione sanitariae socio-sanitaria regionale)

1. La programmazione sanitaria e socio-sani-taria della Regione s’ispira ai principi di cui all’ar-ticolo 1 e a quelli del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina inmateria sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni,della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadroper la realizzazione del sistema integrato di inter-venti e servizi sociali), della legge regionale 10luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integratodei servizi sociali per la dignità e il benessere delledonne e uomini in Puglia), nonché del Piano sani-tario nazionale (PSN) e si esplica nel documento diindirizzo del Piano regionale di salute (PRS).

2. Il PRS, con riferimento ai Livelli essenzialidi assistenza (LEA) di cui all’accordo Stato-Regioni e Province autonome del 22 novembre2001 e successive modificazioni e integrazioni,individua obiettivi di salute, strategie e azioni prio-ritarie d’intervento del Servizio sanitario regionale(SSR) da raggiungere nel triennio di riferimento. IlPRS definisce inoltre:

a) la missione dei sistemi operativi del SSRe la distinzione dei ruoli e delle funzionidi governo e di gestione;

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b) l’adeguatezza e l’appropriatezza alloca-tiva delle risorse in funzione degli obiet-tivi di salute, in un contesto di uso razio-nale delle stesse;

c) gli interventi d’integrazione e coordina-mento delle politiche della salute con lepolitiche sociali, dell’ambiente, delbilancio e della programmazione econo-mica;

d) gli indirizzi per la stipula dei protocollid’intesa tra Regione e Università, in attua-zione degli articoli 6 e 6 bis del d.lgs502/1992 e successive modificazioni, deldecreto legislativo 21 dicembre 1999, n..517 (Disciplina dei rapporti fra Serviziosanitario nazionale e Università, a normadell’articolo 6 della legge 30 novembre1998, n. 419), e delle conseguenti lineeguida di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 24 maggio 2001,relativi all’integrazione e coordinamentodelle attività di didattica e ricerca, anchepost-laurea, delle Facoltà di medicina echirurgia con quelle di assistenza sanitarianonché partecipazione di aziende e istitutidel SSR alle attività di formazione ericerca in coerenza e conformità dei valorie degli assetti organizzativo-funzionalidella presente legge. A tali fini e nell’am-bito della programmazione del fabbi-sogno di medici specialisti, la Regionepuò autorizzare le Aziende sanitarie afinanziare apposite borse di studio alleUniversità degli studi con sede esclusivanel territorio regionale, limitatamente adiscipline specialistiche per le quali neiprotocolli d’intesa Università – Regionele strutture dell’AUSL interessata sonoindividuate come sedi formative, in mododa garantire nelle suddette strutture la fre-quenza dei medici specializzandi. Taleautorizzazione può essere concessa a con-dizione che le stesse Aziende riducano,nel periodo interessato, almeno pariimporti di costi per l’acquisizione di benie servizi non sanitari e che le Universitàdegli sudi garantiscano, presso le strutturesanitarie delle Aziende medesime, la cor-

rispondente frequenza di medici specia-lizzandi;

e) il processo di attivazione dell’accredita-mento istituzionale, ai sensi della l.r.8/2004 e sue modificazioni e integrazioni.

3. Il PRS orienta il sistema verso il principiodella centralità del cittadino, protagonista e fruitoredei percorsi assistenziali, al quale va garantita lapartecipazione attiva alle scelte che riguardano lapropria salute e l’istituzionalizzazione di processi divalutazione continua della qualità dei servizi ero-gati che prevedano anche l’introiezione del punto divista dell’utente.

4. Le politiche di prevenzione sono assuntequali prioritarie e centrali nella definizione del PRS.

5. Il PRS prevede iniziative di screening ai finidel monitoraggio delle condizioni di salute dei gio-vani in età da quindici a diciannove anni. A tal finepuò essere utilizzato anche personale della conti-nuità assistenziale mediante estensione dell’orariodi lavoro.

Art. 3(Rapporto tra programmazione

sanitaria regionale e piani attuativi locali)

1. E’ istituita la Conferenza permanente per laprogrammazione sanitaria e socio-sanitaria regio-nale ex articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 502/1992e successive modificazioni, con compiti e funzionidi indirizzo, programmazione e controllo definitinel successivo articolo 7, comma 1. Fanno partedella Conferenza permanente gli Assessori allepolitiche della salute e alle politiche sociali, alla tra-sparenza e cittadinanza attiva, all’ambiente, albilancio e alle politiche agroalimentari nonché iPresidenti delle Conferenze dei sindaci, i Sindacidelle città sedi di Aziende ospedaliero-universitarie,i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e del-l’UNCEM e tre consiglieri regionali, di cui due inrappresentanza della maggioranza e uno dellaminoranza.

2. I membri della Conferenza di cui al comma 1

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sono nominati con decreto del Presidente dellaGiunta regionale. Le modalità di funzionamentodella Conferenza sono disciplinate da appositoregolamento adottato alla Giunta regionale.

3. Per l’’espletamento delle proprie funzioni laConferenza di cui al comma 1 si avvale di un Comi-tato tecnico composto da un rappresentante dell’A-genzia regionale sanitaria (A.Re.S.), un rappresen-tante dell’Agenzia regionale per la protezioneambientale (ARPA), un rappresentante dell’Osser-vatorio epidemiologico regionale, il dirigente delcompetente Settore degli assessorati alle politichedella salute e alle politiche sociali nonché due tec-nici nominati dalla Giunta regionale e un rappresen-tante della Commissione regionale per l’integra-zione socio-sanitaria.

4. Il Direttore generale, avvalendosi del Col-legio di direzione dell’Azienda sanitaria o Istituti diricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),sulla base delle risorse assegnate, propone il Pianoattuativo locale (PAL) e il Piano annuale delle atti-vità. Il primo è lo strumento di pianificazione stra-tegica di Aziende e IRCCS del Servizio sanitarioregionale, riferito allo spazio temporale di tre anni,che determina le linee di sviluppo, gli obiettivi e lepolitiche di medio-lungo termine dell’intera strut-tura organizzativa aziendale, coordinando e inte-grando le attività delle strutture e dei dipartimentipresenti al suo interno. Il secondo è il Piano cheindividua gli obiettivi annuali e le risorse che neces-sitano per raggiungerli. Il Piano annuale, costituitodal programma di attività e bilancio economico pre-ventivo, rappresenta lo strumento principale di col-legamento e raccordo con la pianificazione strate-gica garantendo la coerenza dei singoli obiettividelle strutture e dei Dipartimenti con la program-mazione aziendale.

5. Alla Conferenza permanente viene tra-smesso, per l’esame, il documento annuale conte-nente lo stato di salute della popolazione.

Art. 4(La Conferenza dei sindaci)

1. La Conferenza dei sindaci è composta da

tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricom-presi nel territorio dell’AUSL. Il suo funziona-mento è definito da apposito regolamento approvatodalla Giunta regionale.

2. I Comuni, attraverso la Conferenza dei sin-daci, esprimono parere obbligatorio sul PALnonché, attraverso il Comitato dei sindaci didistretto, sul Piano attuativo territoriale (PAT). Ilparere è reso entro trenta giorni dalla data di tra-smissione dei relativi atti, decorsi i quali si deveintendere favorevolmente espresso.

3. La Conferenza dei sindaci esamina il bilan-cio pluriennale di previsione e l’atto aziendale del-l’AUSL di cui all’articolo 3, comma 1 bis, del d.lgs502/1992 e successive modificazioni;

4. La Conferenza dei sindaci esprime pareresulla nomina del Direttore generale dell’AUSL e,sussistendone le condizioni, può avanzare proposteper la revoca dello stesso a norma dell’articolo 3bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e successivemodificazioni.

5. La Conferenza dei sindaci esercita la verificasulla gestione del PAL da parte delle AUSL e suirisultati.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, il Sindaco del comunesede dell’AUSL per la quale è intervenuta la modi-fica dell’ambito territoriale, assistito dal Segretariocomunale, convoca i Sindaci dei comuni dell’AUSLe istituisce la Conferenza.

7. Nelle more dell’approvazione del regola-mento di cui al comma 1 si applica il regolamentotipo approvato con deliberazione della Giuntaregionale 31 marzo 1995, n. 826.

Art. 5(Integrazione socio-sanitaria

e ruolo degli enti localinella programmazione)

1. La Regione garantisce la completa integra-zione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e

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tra l’assistenza sanitaria e quella sociale, con il con-corso delle istituzioni preposte, assicurando, in coe-renza con il percorso attuativo del sistema integratodei servizi sociali, l’armonizzazione delle iniziativevolte alla soluzione di problematiche sociali e sani-tarie del cittadino e coordinando gli interventi diprevenzione, cura e riabilitazione.

2. Nella Commissione regionale per l’integra-zione socio-sanitaria è garantita la partecipazionedell’Assessorato alle politiche della salute, nelrispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma3, della l.r. 19/2006.

3. Gli Enti locali partecipano al processo di ela-borazione del PRS, collaborano al PAL e, attraversola Conferenza permanente per la programmazionesanitaria e socio-sanitaria regionale, procedono allaverifica della realizzazione del PAL da parte delleAziende ospedaliere.

4. Le Aziende sanitarie partecipano all’elabora-zione, insieme agli enti locali, dei Piani sociali dizona (PSZ), nel rispetto di quanto previsto dallal.r.19/2006.

5. Le strutture del SSR stipulano con le auto-nomie locali protocolli d’intesa per interventi dicomune competenza finalizzati all’integrazionesocio-sanitaria, specificando i livelli di comparteci-pazione alla spesa.

Art. 6(La partecipazione democratica

dei cittadini)

1. In ogni AUSL è istituito il Comitato consul-tivo misto (CCM) ai sensi dell’articolo 13 dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del ser-vizio sanitario nazionale) e dell’articolo 12 deldecreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Normeper la razionalizzazione del Servizio sanitarionazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30novembre 1998, n. 419).

2. Il CCM è composto da utenti e operatori diservizi socio-sanitari del territorio dell’AUSL.

3. L’attività del CCM è finalizzata a:.a) contribuire alla programmazione delle

attività dell’AUSL;b) contribuire all’elaborazione dei Piani

aziendali;c) verificare la funzionalità dei servizi, la

loro rispondenza alle finalità del SSN eagli obiettivi dei Piani sanitari nazionali eregionali.

4. L’attività del CCM è rivolta verso tutte lestrutture sanitarie e socio-sanitarie che fanno partedell’AUSL e con essa accreditate.

5. La Regione emana un regolamento per il fun-zionamento del CCM che stabilisce:.

a) l’organizzazione del CCM per distrettiprevedendo la possibilità di organizzarsiper gruppi di lavoro su temi particolari;

b) l’attribuzione dei compiti del CCM, tra iquali 1) proporre campagne di informazione

mediante adeguati mezzi di divulga-zione agli utenti (messi a disposizionedella AUSL), sui loro diritti, sui criterie requisiti di accesso e sulle modalitàdi erogazione dei servizi;

2) favorire la partecipazione degli utentie delle forze sociali mediante dibattitie altri mezzi adeguati promuovendoiniziative presso le comunità esistenti:scuole, fabbriche, circoli culturali,quartieri o frazioni;

3) formulare proposte in ordine:3.1 al programma d’intervento dei

servizi;3.2 alla pubblicizzazione dell’attività

relativa al funzionamento dei ser-vizi;

3.3 a programmi di indagine e ricer-che sui bisogni, di rispondenzadei servizi alle necessità degliutenti ed epidemiologiche;

4) curare la pubblicizzazione dei serviziin collaborazione con gli operatori per:4.1 collaborare alla programmazione

di piani di educazione sanitaria; 4.2 valutare annualmente, tramite una

relazione, l’andamento comples-sivo dei servizi dell’AUSL;

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c) le modalità e periodicità con cui i CCMconvocano assemblee pubbliche a livellodi distretto;

d) le modalità di costituzione, le articola-zioni e la composizione del CCM, assicu-rando la presenza di due terzi a membriprovenienti dalle associazioni di cittadiniimpegnate nella tutela del diritto allasalute;

e) la durata in carica del CCM, la disciplinadel suo funzionamento, le modalità dinomina e le attribuzioni del Presidente delCCM, la decadenza, le sostituzioni e leincompatibilità dei componenti del CCM,i rapporti tra CCM e AUSL.

Art. 7(Valutazione e controllo)

1. La Conferenza permanente per la program-mazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, sullabase dell’istruttoria assicurata dal Comitato tecnico,verifica il rispetto delle priorità e la conformità alPRS degli obiettivi e dell’allocazione delle risorsenel rispetto della compatibilità finanziaria e pro-pone alla Regione l’approvazione dei PAL.

2. Le Direzioni generali attivano gli strumentidi controllo direzionale e operativo per la valuta-zione dell’efficienza, efficacia, economicità eappropriatezza nell’utilizzazione delle risorse asse-gnate ai dirigenti.

3. Il CCM di cui all’articolo 6 svolge funzionidi monitoraggio e verifica in ordine alla correttaattuazione della programmazione locale e di valuta-zione dei servizi sanitari e socio-sanitari.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 le Aziendesanitarie adottano strumenti di misura e valutazionedelle attività sanitarie sulla base delle linee guidaregionali attraverso indicatori di processo e di esito.

Art. 8(Le aziende e istituti del SSR)

1. Le Aziende e gli IRCCS del SSR sono

sistemi orientati al cittadino e articolati in Presidi,Distretti, Dipartimenti e aree di attività che gover-nano i processi sequenziali interni con cicli continuidi pianificazione e controllo per il miglioramentodelle proprie attività/prestazioni/servizi. LeAziende e gli IRCCS del SSR promuovono e garan-tiscono la qualità delle cure e delle attività di pre-venzione, l’ottimale e razionale utilizzazione dellerisorse e la responsabilizzazione di tutti gli attoriche interagiscono nel sistema.

2. L’organizzazione delle Aziende e degliIRCCS e il loro funzionamento sono individuatinell’atto aziendale, deliberato dal Direttore gene-rale con le modalità e i processi di consultazioneprevisti dalle leggi e dai contratti vigenti.

3. La direzione aziendale, in attuazione deld.lgs 502/1992 e successive modificazioni, assumecome fondamentali i seguenti valori:

a) la responsabilità, a tutti i livelli interni,valutata attraverso lo strumento della veri-fica dell’operato in termini di risultato;

b) l’autonomia intesa come facoltà di porrein essere decisioni ai vari livelli;

c) la trasparenza, nel senso del rispetto delleleggi e delle norme vigenti e dello svi-luppo e progresso delle operatività, conmodalità aperte alla valutazione dichiunque ne abbia interesse;

d) l’economicità intesa come perseguimentodell’equilibrio economico-finanziarioteso alla valorizzazione e al miglior usodelle risorse, anche attraverso la determi-nazione dell’appropriatezza delle presta-zioni.

TITOLO II

L’ORGANIZZAZIONE

Art. 9(Direttore sanitario

e Direttore amministrativo)

1. Presso l’Assessorato alle politiche della

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salute sono istituiti gli Albi regionali degli aspirantialla nomina a Direttore amministrativo e Direttoresanitario delle Aziende sanitarie e degli IRCCS.

2. La Giunta regionale disciplina, con appositoatto, le modalità dei bandi per l’iscrizione agli Albidi cui al comma 1, di presentazione delle domandee i requisiti previsti, assicurando l’aggiornamentoannuale degli Albi stessi.

3. I Direttori amministrativi e sanitari sonoscelti dal Direttore generale fra gli iscritti agli Albiregionali di cui ai commi 1 e 2.

4. I provvedimenti di nomina sono pubblicatinel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nelsito internet della Giunta regionale, in appositasezione dedicata all’Albo regionale.

Art. 10(Incarico di Direttore

di struttura complessa)

1. L’incarico di Direttore di struttura complessasanitaria è conferito dal Direttore generale nelrispetto dell’articolo 15 del d.lgs. 502/1992 e suc-cessive modificazioni e del decreto del Presidentedella Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Rego-lamento recante la determinazione dei requisiti perl’accesso alla direzione aziendale e dei requisiti edei criteri per l’accesso al secondo livello dirigen-ziale per il personale sanitario del SSN), nonché nelrispetto dei criteri di seguito indicati:

a) la selezione deve avvenire previo bandopubblicato nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica;

b) il termine di presentazione delle domandenon può essere inferiore a trenta giornidalla data di pubblicazione;

c) la Commissione costituita per la valuta-zione tecnica effettua una valutazionecomparativa sulla base dei titoli, del curri-culum e del colloquio e individua trenominativi, fra gli idonei, che propone alDirettore generale per la nomina entronovanta giorni dal termine di scadenza perla presentazione delle domande;

d) il Direttore generale è tenuto a motivare lanomina di cui alla lettera c);

e) il Direttore generale deve esaurire gliadempimenti di cui alla lettera precedenteentro e non oltre quindici giorni dallaricezione della terna degli idonei.

2. E’ istituito l’Osservatorio regionale sugliincarichi di Direttore di struttura complessa. Consuccessivo atto la Giunta regionale nomina i com-ponenti dell’Osservatorio tra personalità indipen-denti di alto profilo morale e intellettuale e ne disci-plina le funzioni.

Art. 11(Collegio di direzione)

1. E’ Istituto il Collegio di direzione in ciascunaAzienda sanitaria e IRCCS pubblico.

2. Il Collegio di direzione assicura le funzionidi cui all’articolo 17 del d.lgs 502/1992 e succes-sive modificazioni.

3. Il Collegio di direzione è composto, oltreche dai componenti di cui all’articolo 17 del d.lgs.502/1992, dal responsabile dell’Unità operativa distatistica ed epidemiologia, dal responsabile azien-dale degli Uffici per la qualità e per la formazione,attivati presso la Direzione sanitaria in funzione distaff alla Direzione generale, dai Dirigenti respon-sabili dei servizi infermieristici e ostetrici, tecnico-sanitari e veterinari, riabilitativi, della prevenzionenonché del servizio sociale di cui all’articolo 14.Fa parte del Collegio di direzione uno dei tremedici di medicina generale di cui al comma 16dell’articolo 14.

4. I Collegi di direzione sono insediati entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Il mancato adempimento costituiscegrave inadempienza nella valutazione del Direttoregenerale ai fini della conferma o revoca dell’inca-rico.

Art. 12(I Dipartimenti)

1. Ai sensi dell’articolo 17 bis del d.lgs. 502/1992e successive modificazioni, ogni Azienda sanitaria e

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IRCCS si dota del modello di organizzazione dipar-timentale. La Giunta regionale, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge,modifica il regolamento di cui alla deliberazionedella Giunta regionale 23 dicembre 1998, n. 4268(Istituto del Dipartimento ospedaliero – Lineeguida ex articolo 62 della legge regionale 6 maggio1998, n. 14. Approvazione. Costituzione struttura diprogetto), con i seguenti obiettivi:

a) definire le modalità e i criteri funzionali diaggregazione delle articolazioni internedipartimentali (strutture complesse e sem-plici) e di proposta di nuovi assetti orga-nizzativi (strutture semplici a valenzadipartimentale) del Dipartimento sullabase di percorsi diagnostico-terapeutici;

b) definire la composizione del Comitato didipartimento, prevedendo, oltre ai compo-nenti obbligatori a norma dello stesso arti-colo, la partecipazione dei responsabilidipartimentali della qualità e della forma-zione, dei medici responsabili di strutturasemplice a valenza dipartimentale, di unoo più rappresentanti dei dirigenti medicinonché dei dirigenti del Servizio infer-mieristico e ostetrico, del Servizio socialee dei Servizi delle altre professioni sani-tarie non mediche. Comunque la compo-sizione deve garantire la presenza mag-gioritaria di dirigenti medici.

Art. 13(Il Dipartimento di prevenzione)

1. Il Dipartimento di prevenzione (DP) è lastruttura dell’AUSL preposta all’organizzazione ealla promozione nel territorio di competenza dellatutela della salute della popolazione, attraversoazioni tendenti a conoscere, prevedere e preveniregli infortuni e le cause di malattia, in particolarequelle maggiormente diffuse e diffusive, sia di ori-gine umana che animale, in tutte le realtà in cui lasalute della popolazione è sottoposta a rischio.

2. Sono finalità del DP, tra le altre:a) assicurare la qualità e l’efficienza degli

interventi di prevenzione;

b) assicurare l’omogeneità degli interventi diprevenzione;

c) ottimizzare l’utilizzo delle risorse a dispo-sizione;

d) promuovere programmi di educazionealla sicurezza negli ambienti di vita e dilavoro.

3. Il DP è organizzato in Direzione dipartimen-tale, costituita dal Direttore del dipartimento e dalComitato di dipartimento, Servizi e Unità operative,distinte in Unità operative centrali, in posizione distaff rispetto alla Direzione di dipartimento o allaDirezione dei servizi e in Unità operative territo-riali, di norma coincidenti con gli ambiti territorialidei Distretti socio-sanitari.

4 Il Direttore del DP è nominato dal Direttoregenerale dell’AUSL, sentiti il Direttore sanitario e ilDirettore amministrativo, scelto tra i Direttori distruttura complessa responsabili di serviziosecondo quanto previsto dall’articolo 7 quater e dal-l’articolo 17 bis , comma 21, del d.lgs. 502/1992 esuccessive modificazioni.

5. Il Comitato di dipartimento è l’organo colle-giale del DP, strumento di coordinamento e d’inte-grazione organizzativa del Dipartimento e di con-sultazione del Direttore del dipartimento. Il Comi-tato di dipartimento è costituito dal Direttore deldipartimento, che lo presiede, e dai Direttori deiservizi.

6. I Direttori dei servizi del DP sono dirigentidel ruolo sanitario che assumono l’incarico diDirettore di struttura complessa e svolgono, nel-l’ambito delle competenze istituzionali del Serviziodiretto, le funzioni gestionale, tecnica e di supervi-sione.

7. Ciascuna delle Unità operative è diretta da unDirigente del ruolo sanitario, nominato dal Diret-tore generale dell’AUSL su proposta del responsa-bile del Dipartimento e del responsabile del Ser-vizio, che assume pertanto l’incarico di responsa-bile di struttura semplice.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge la Giunta regionale

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adotta apposito regolamento, previa concertazionecon le parti interessate, nel rispetto dell’assettoorganizzativo di cui al presente articolo, conte-nente:

a) definizione dei compiti e delle funzionidella Consulta regionale dei Direttori deiDP;

b) definizione e funzioni del Dipartimento edelle sue articolazioni;

c) obiettivi e compiti del DP;d) metodologia operativa;e) definizione dei rapporti fra DP e Distretto;f) definizione dei rapporti tra DP, ARPA,

Istituto Zooprofilattico sperimentale eripartizione competenze;

g) definizione dei rapporti tra DP e Organiistituzionali (Regioni - Provincia -Comune);

h) definizione della dotazione organica;i) definizione delle funzioni del Direttore

del DP.

9. E’ istituita la Consulta regionale dei Direttoridei DP.

Art. 14(Il Distretto e le cure primarie)

1. Il Distretto è articolazione organizzativo-fun-zionale dell’AUSL ed è sede di erogazione di tuttal’attività sanitaria e socio-sanitaria delle struttureterritoriali, con l’obiettivo di garantire la presa incarico globale dell’utente per una risposta struttu-rata e complessiva ai bisogni di salute.

2. Il Distretto garantisce l’assistenza sul terri-torio in maniera diffusa, omogenea e uniforme,attraverso un elevato livello d’integrazione tra lediverse professionalità e tra i diversi servizi che ero-gano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizisocio-assistenziali in modo da consentire unarisposta coordinata, continuativa e unitaria aibisogni di salute della popolazione. In tale ottica ilDistretto, quale articolazione territoriale, operativae organizzativa dell’AUSL, costituisce centro diresponsabilità e di autonomia tecnico-gestionale edeconomico-finanziaria, nell’ambito degli indirizzidella direzione strategica dell’AUSL, coerente-

mente con la programmazione regionale e azien-dale.

3. La Direzione generale dell’AUSL assegna ilbudget al Distretto, individuato quale centro diresponsabilità, che a sua volta negozia il budget conle proprie articolazioni nonché, nelle forme e neimodi stabiliti dall’accordo integrativo regionale,con i medici di medicina generale e pediatri dilibera scelta.

4. La Regione promuove le forme associative dierogazione del servizio secondo modelli a comples-sità crescenti, in funzione delle esigenze e dellecaratteristiche del territorio, coerentemente conquanto previsto dagli accordi collettivi nazionali disettore.

5. Nel Distretto sono assicurate le funzioni diseguito riportate:

a) assistenza primaria comprendente assi-stenza socio-sanitaria di base, continuitàassistenziale, assistenza di emergenza ter-ritoriale, assistenza infermieristica, assi-stenza domiciliare, ospedale di comunità;

b) assistenza specialistica comprendenteassistenza specialistica ambulatoriale,assistenza riabilitativa, assistenza prote-sica, assistenza termale nonché speciali-stico - riabilitativa neuropsichiatricainfantile;

c) assistenza consultoriale;d) assistenza nelle strutture residenziali e

semiresidenziali territoriali;e) assistenza psicologica;f) assistenza socio sanitaria.

6. L’individuazione e la qualificazione delleUnità operative è affidata ad apposito regolamentoadottato dalla Giunta regionale.

7. Operano nei Distretti, integrandosi funzio-nalmente con la struttura di assistenza primaria,articolazioni della struttura complessa farmaceuticaterritoriale. Nel Distretto si integrano, altresì, alivello funzionale, le strutture del Dipartimento disalute mentale, delle dipendenze patologiche e delDP con particolare riferimento ai servizi alla per-sona. Sono svolte a livello distrettuale le attività di

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riabilitazione rivolte alla disabilità fisica, psichica eneurosensoriale tramite articolazioni periferichedella struttura sovra distrettuale della riabilitazione.Nel Distretto è assicurata anche l’attività di medi-cina dello sport.

8. Presso ogni Distretto è istituita un’Unità ope-rativa complessa per l’organizzazione di tutte lefunzioni di assistenza primaria e intermedia e ilcoordinamento delle cure primarie.

9. La direzione della struttura di cui al comma 8è affidata a un medico esperto in organizzazione deiservizi sanitari di base con almeno sette anni di atti-vità nella disciplina e che abbia frequentato uncorso di formazione specifica di durata semestraleorganizzato dalla Regione. Il Direttore della strut-tura è componente dei Comitati consultivi aziendaliprevisti dai contratti di lavoro dei medici di medi-cina generale e dei pediatri di libera scelta. All’in-terno della struttura è prevista la presenza di unmedico di medicina generale designato dai compo-nenti medici di medicina generale membri di dirittodegli Uffici di coordinamento distrettuale e di unpediatra di libera scelta.

10. La Regione, entro e non oltre il 30 giugno2007, provvede alla nuova individuazione degliambiti territoriali delle AUSL e dei Distretti socio-sanitari, previo parere da parte della Commissioneregionale per l’integrazione socio-sanitaria di cuiall’articolo 11 della l.r.19/2006, nel rispetto deiprincipi di economicità ed efficienza del sistema ein osservanza del comma 2 dell’articolo 1 della pre-sente legge; alla stessa data si darà attuazione aicommi 8 e 9 del presente articolo. Nelle more del-l’istituzione in ogni Distretto dell’Unità operativacomplessa delle cure primarie e intermedie previstadal comma 8, è istituita in ciascun Distretto socio-sanitario, in posizione di staff rispetto al Direttoredel Distretto, la struttura semplice denominata“U.O. cure primarie”, diretta da un dirigentemedico, con compiti di raccordo operativo a livellodistrettuale tra assistenza primaria e specialistica,assistenza consultoriale, assistenza domiciliare,residenziale e semiresidenziale.

11. Il Direttore del Distretto è responsabile dellafunzionalità, dell’organizzazione e della gestione

delle attività di competenza distrettuale e dell’uti-lizzo delle risorse assegnate nell’ambito della pro-grammazione regionale e aziendale. Per il conferi-mento degli incarichi di Direttore di Distretto siapplica l’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio2006, n. 1 (Affidamento dell’incarico di direzionedei distretti socio-sanitari). Il Direttore del Distrettorisponde direttamente alla direzione strategicaaziendale ed è componente del Collegio di dire-zione. Al Direttore di Distretto, ai fini del raggiun-gimento degli obiettivi prefissati, spetta la gestionedel budget, la direzione degli operatori assegnati dalDirettore generale, il monitoraggio dei livelli diassistenza relativi alla popolazione di riferimento,secondo le indicazioni della programmazioneregionale, in raccordo con l’unità Controllo digestione dell’Azienda.

12. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 30della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposi-zioni per la formazione del bilancio di previsione2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 dellaRegione Puglia), è soppressa.

13. Sono livelli organizzativi del Distretto:a) la Direzione del Distretto;b) la Direzione amministrativa del Distretto;c) la Direzione delle Cure primarie;d) l’Ufficio di coordinamento delle attività

distrettuali;e) l’Ufficio per la programmazione e il

monitoraggio in medicina generale.

14. Il Direttore di Distretto si avvale di:a) Ufficio di segreteria;b) operatori del servizio aziendale delle pro-

fessioni tecnico-sanitarie, di diagnosticaper immagini e di diagnostica chimico-clinica, delle professioni infermieristichee ostetriche, delle professioni riabilitativee della prevenzione;

c) Servizio sociale professionale, qualestruttura per il raccordo operativo a livellodistrettuale delle UO e dei Servizi sovra-distrettuali in materia socio-sanitaria, fun-zionalmente collegata al Coordinatoresocio-sanitario e diretta da un assistentesociale con laurea specialistica o a essaequiparata; questa struttura collabora con

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il Coordinatore socio-sanitario per la pro-grammazione distrettuale in materiasocio-sanitaria, per l’elaborazione delPAT e del PSZ, per la progettazione diinterventi socio-sanitari, per la promo-zione della cooperazione interistituzio-nale, per il monitoraggio e la valutazionedelle attività promosse in ambito socio-sanitario;

d) coordinamento socio-sanitario, a livellodistrettuale, di tutte le attività a elevataintegrazione socio-sanitaria, che rappre-senta il Direttore di Distretto in sede dicoordinamento istituzionale per l’attua-zione degli interventi a elevata integra-zione e assume le decisioni connesse sulpiano organizzativo e finanziario.

15. Le funzioni amministrative proprie delDistretto nonché quelle delegate dalle Aree dilivello aziendale sono espletate dalla struttura sem-plice Direzione amministrativa di Distretto, direttada un dirigente amministrativo, nominato dal Diret-tore generale. A tale struttura compete, in partico-lare:

a) l’assistenza amministrativa ai cittadini;b) la gestione economico-finanziaria, in rac-

cordo con la struttura complessa Gestionedelle risorse finanziarie, limitatamente albudget di Distretto;

c) la gestione del magazzino economale edei beni mobili, in raccordo con la strut-tura complessa Gestione del patrimonio;

d) la gestione amministrativa del personaledipendente e convenzionato, in raccordocon la struttura complessa Gestione delpersonale;

e) la gestione dei flussi informativi aziendalie regionali, ivi compresa l’anagrafe degliassistiti, e Centro unificato di prenota-zione (CUP);

f) le attività di controllo di gestione in rac-cordo con la struttura aziendale.

16. L’Ufficio per la programmazione e il monito-raggio delle attività in medicina generale è parteintegrante della Direzione del Distretto e la suacomposizione è disciplinata dall’accordo collettivonazionale (ACN) di settore. Il medico di medicina

generale (MMG) membro di diritto è il responsabiledell’ufficio e referente distrettuale dell’organismoaziendale per il monitoraggio e per l’appropriatezzadelle cure primarie. I compiti e le funzioni sonoquelli definiti dall’ACN di settore e dagli accordiregionali.

17. Il Comitato dei sindaci è costituito dai Sin-daci dei comuni costituenti l’ambito territoriale delDistretto e i Presidenti delle circoscrizioni laddovepresenti. Il Comitato è presieduto da un Sindacoeletto a maggioranza assoluta. Alle sedute delComitato partecipa il Direttore generale o un suodelegato e il Direttore di Distretto. Il Comitatosvolge funzioni consultive e propositive sul PAT esul livello di soddisfazione rispetto ai servizi ero-gati.

18. Il SSR promuove il potenziamento dell’assi-stenza medica e infermieristica, ivi compresaquella farmaceutica, a domicilio erogata nelleforme dell’assistenza domiciliare programmata,dell’assistenza domiciliare integrata, dell’assi-stenza domiciliare sanitaria. Per la realizzazione ditali obiettivi è istituito, a supporto della portaunica di accesso alle cure domiciliari, il Centro dicoordinamento distrettuale per le cure domiciliari,regolamentato con apposito provvedimento diGiunta regionale, che fornisce linee guida per l’or-ganizzazione della rete di assistenza domiciliare,in coerenza e nel rispetto delle competenze deiComuni e del Distretto, e, in esso, del ruolo che gliaccordi nazionali e integrativi attribuiscono aimedici di continuità assistenziale. Il regolamento,inoltre, prevede un coordinamento regionale fina-lizzato a organizzare anche la formazione del per-sonale dedicato e l’integrazione dell’assistenzadomiciliare con le strutture distrettuali e la medi-cina di base per la realizzazione della rete dei ser-vizi territoriali omogenea su tutto il territorioregionale.

19. Le modalità di partecipazione dei medici dimedicina generale agli organismi previsti negli arti-coli della presente legge sono definite in seno alComitato permanente regionale per la medicinagenerale ex articolo 24 dell’ACN di settore e dagliaccordi regionali.

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Art. 15(Testo unico delle leggi sanitarie regionali)

1. La Giunta regionale, entro e non oltrediciotto mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, è tenuta a predisporre e approvareapposito disegno di legge avente per oggetto “Testounico delle norme sanitarie della Regione Puglia”

Art. 16(Disposizioni in attuazione delle leggi

7 agosto 1990, n. 241 e 7 giugno 2000, n. 150 )

1. Ai sensi delle leggi 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento ammini-strativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-strativi), e 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delleattività di informazione e di comunicazione dellepubbliche amministrazioni), i Direttori generalisono tenuti a trasmettere al portale della RegionePuglia tutte le deliberazioni per acquisizione di per-sonale a tempo determinato e indeterminato, tutte ledeliberazioni per le convenzioni sanitarie e non,tutte le deliberazioni delle gare d’appalto per acqui-sizione di beni e servizi.

2. I Direttori generali sono obbligati a trasmet-tere al portale della Regione Puglia di cui al comma1 tutti i provvedimenti di assunzione in servizio dipersonale a tempo determinato e indeterminato,tutti i provvedimenti di aggiudicazione delle gared’appalto per acquisizione di beni e servizi nonchétutti i provvedimenti che instaurano rapporti inregime di convenzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sonoestese agli atti riguardanti proroghe di ogni genere,sospensioni di procedimenti amministrativi erevoche di atti deliberativi adottati dai Direttorigenerali.

4. Il Settore comunicazione istituzionale dellaPresidenza della Giunta regionale è tenuto a inse-rire, in maniera ordinata, sul portale della RegionePuglia tutti i provvedimenti trasmessi secondo ledisposizioni del presente articolo.

Art. 17(Prestazioni assistenziali in favore

della gestante, della partoriente e del neonato)

1. La Giunta regionale con il Piano regionale disalute definisce le prestazioni assistenziali in favoredella gestante, della partoriente e del neonato,tenendo presenti le seguenti priorità:

a) adeguata assistenza preventiva per lasalute preconcezionale;

b) continuità assistenziale per tutta la duratadella gravidanza, nel periodo della nascitae dopo la nascita, garantendo l’integra-zione tra territorio e strutture ospedaliere;

c) controllo del dolore nel travaglio-parto,anche mediante ricorso a tecniche avan-zate di anestesia locale e di tipo epidurale,allattamento materno precoce e rooming-in, anche nel quadro di una maggioreumanizzazione dell’evento nascita;

d) dimissione precoce, protetta e appropriatadella partoriente e del neonato nell’am-bito dell’assistenza domiciliare integrata;

e) attivazione di centri territoriali e speciali-stici di riferimento per l’assistenza multi-disciplinare integrata, anche al fine delpronto riconoscimento del nato conmalformazioni, malattie genetiche omenomazioni;

f) organizzazione dell’offerta sul territorioattraverso le Unità territoriali di assi-stenza primaria e, come punti di riferi-mento per le patologie complesse, deiCentri regionali per l’assistenza al bam-bino;

g) attivazione del trasporto del neonato inemergenza, nell’ambito della rete emer-genza-urgenza di cui al numero unico“118” e fermo restando quanto fissatodal provvedimento che definisce i livelliessenziali di assistenza sanitaria ai sensidell’articolo 1 del d.lgs. 502/1992 e suc-cessive modificazioni e dell’articolo 6del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 novembre 2001, n. 405 (Inter-venti urgenti in materia di spesa sani-taria).

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Art. 18(Norma finanziaria)

1. Nell’ambito dell’autonomia gestionale loroattribuita, i Direttori generali, attraverso gli stru-menti di programmazione e l’adozione dell’attoaziendale, attuano la presente legge tenendo contodelle risorse finanziarie annualmente assegnate conil riparto del Fondo sanitario regionale e assicu-rando il vincolo del bilancio.

Art. 19(Norma finale)

1. Sono abrogate le norme regionali in con-trasto con la presente legge.

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La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e pergli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigoreil giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 agosto 2006

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