ANNO 23° - NUMERO 10 MAGGIO 2018 · 862 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’asse...

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1 L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 23° - NUMERO 10 MAGGIO 2018 L’Unione incontra PRIMA Partnership per la Ricerca e Innovazione dell’Area Mediterranea Siena, venerdì 8 Giugno ore 11,00 La Commissione Europea ha istituito l’iniziativa PRIMA “Partnership per la Ricerca e Innovazione dell’Area Mediterranea”, il cui obiettivo è quello di sviluppare soluzioni innovative e multidimensionali in materia di agricoltura , industria alimentare e uso dell’acqua, e promuovere la loro concreta applicazione da parte degli utenti finali, condizione indispensabile perché le società euro-mediterranee siano inclusive, sostenibili e attente alla salute dei cittadini. La sua originalità risiede nella costituzione di un partenariato che coinvolge, per la prima volta, Paesi membri dell’Unione europea e Paesi mediterranei non facenti parte dell’Unione. Il nostro paese, oltre ad essere un partner del programma, ricopre un ruolo di rilievo , infatti, il coordinamento del Gruppo di lavoro intergovernativo, incaricato di redigere il Programma è stato affidato, da parte del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca italiano, leader del progetto, al Professor Angelo Riccaboni . Questo consistente partenariato si fa apprezzare anche per il budget complessivo messo a disposizione, in parte, dai paesi partecipanti e, in parte, dalla Commissione europea dal fondo di Horizon2020, programma di riferimento per la ricerca in Europa. Gli ambiti tematici del programma PRIMA In accordo con i principali programmi di ricerca dei paesi aderenti relativamente al settore agroalimentare come anche ambiente e risorse idriche, sono stati identificati tre pilastri su cui tale programma intende concentrare i programmi che saranno soggetti al finanziamento: 1. Gestione sostenibile dell’acqua; 2. Sistemi di agricoltura sostenibile; 3. Sviluppo regionale e locale della catena del valore dei prodotti alimentari.

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L’AGRICOLTORE SENESE

ANNO 23° - NUMERO 10 MAGGIO 2018

L’Unione incontra PRIMA Partnership per la Ricerca e Innovazione dell’Area Mediterranea

Siena, venerdì 8 Giugno ore 11,00

La Commissione Europea ha istituito l’iniziativa PRIMA “Partnership per la Ricerca

e Innovazione dell’Area Mediterranea”, il cui obiettivo è quello di sviluppare

soluzioni innovative e multidimensionali in materia di agricoltura, industria

alimentare e uso dell’acqua, e promuovere la loro concreta applicazione da parte

degli utenti finali, condizione indispensabile perché le società euro-mediterranee

siano inclusive, sostenibili e attente alla salute dei cittadini.

La sua originalità risiede nella costituzione di un partenariato che coinvolge, per la

prima volta, Paesi membri dell’Unione europea e Paesi mediterranei non facenti

parte dell’Unione.

Il nostro paese, oltre ad essere un partner del programma, ricopre un ruolo di

rilievo, infatti, il coordinamento del Gruppo di lavoro intergovernativo, incaricato

di redigere il Programma è stato affidato, da parte del Ministro dell’Istruzione,

Università e Ricerca italiano, leader del progetto, al Professor Angelo Riccaboni.

Questo consistente partenariato si fa apprezzare anche per il budget complessivo

messo a disposizione, in parte, dai paesi partecipanti e, in parte, dalla Commissione

europea dal fondo di Horizon2020, programma di riferimento per la ricerca in

Europa.

Gli ambiti tematici del programma PRIMA

In accordo con i principali programmi di ricerca dei paesi aderenti relativamente al

settore agroalimentare come anche ambiente e risorse idriche, sono stati

identificati tre pilastri su cui tale programma intende concentrare i programmi che

saranno soggetti al finanziamento:

1. Gestione sostenibile dell’acqua;

2. Sistemi di agricoltura sostenibile;

3. Sviluppo regionale e locale della catena del valore dei prodotti alimentari.

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Questi tre pilastri sono concepiti per garantire una sostenibilità a lungo termine sia

sotto il profilo economico sia sotto l’aspetto ambientale. Esattamente la direzione su

cui l’Europa sta spingendo in tutti i settori produttivi e di servizi.

Il target di riferimento a cui si rivolge il programma è molto ampio: esso si estende

dal mondo della ricerca (università, associazioni e organizzazioni) a enti pubblici (a

tutti i livelli), sino ad arrivare alle imprese di qualunque dimensione, tra le quali,

ipoteticamente, anche quelle che ci appartengono.

In ragione di ciò, al fine di contribuire con le nostre idee e progetti, alla definizione

dei programmi di ricerca e innovazione, abbiamo ritenuto opportuno organizzare un

incontro, per il giorno venerdì 8 Giugno ore 11,00, presso la nostra sede, che

vedrà la partecipazione del Prof. Angelo Riccaboni.

Sarà pertanto preziosa occasione di incontro e confronto e momento per sostanziare,

come detto, le nostre aspettative e necessità per un’agricoltura sempre più innovativa,

propositiva e sostenibile.

DALL’UNIONE

La presenza dell'Unione sui canali social

L’informazione dell’Unione di Siena è sempre più smart e a portata di telefonino e tablet grazie all’utilizzo dei canali social. Sono attivi la pagina Facebook ufficiale dell’associazione “Confagricoltura Siena”, il canale Twitter @UpaSiena e il canale Youtube “Confagricoltura Siena”.

Profili dove è possibile trovare in tempo reale tutte le news relative all’attività della nostra Associazione di tutela e rappresentanza del mondo agricolo. Approfondimenti sui corsi rivolti agli iscritti, sugli orari di aperture delle sedi dislocate in tutta la provincia di Siena, gli appuntamenti in programma, le novità fiscali e previdenziali in materia di agricoltura e le comunicazioni per i Soci.

I canali social permettono una comunicazione al passo con i tempi in grado di raggiungere in tempo reale, anche attraverso foto e video, i follower iscritti all’Upa Siena.

Sul canale Youtube, inoltre, ogni settimana potrai vedere la puntata di Agritg, il programma d’informazione e approfondimento ideato da Upa Siena che racconta l’agricoltura a tutto campo. Oltre che su Youtube l’Agritg è visibile ogni giovedì su Rtv38 alle ore 14 e su Canale3 alle ore 21 e ogni venerdì su SienaTv alle ore 20,45.

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AVI 2018 - International Conference on Advanced Visual Interfaces

Resort Riva del Sole, Castiglione della Pescaia (GR) - 31 Maggio 2018

Come già pubblicato sul nostro sito (www.confagricolturasiena.it), si comunica che 6 aziende senesi associate all’Unione Agricoltori potranno partecipare all’evento AVI 2018-International Conference on Advanced Visual Interfaces, il giorno 31 Maggio 2018 presso il Resort Riva del Sole, Castiglione della Pescaia, Grosseto. Questa manifestazione è co-localizzata con la Conferenza Internazionale sulle interfacce visive avanzate (AVI) 2018 e co-sponsorizzata dall'ACM Future of Computing Academy (ACM-FCA). L'ambizione di questo programma è di discutere gli sviluppi in materia di tecnologia e cibo attraverso il coinvolgimento di una varietà di diverse parti interessate, che vanno da produttori alimentari locali, chef, artisti, a progettisti, ingegneri, scienziati dei dati, psicologi. Parteciperanno figure note dell'industria alimentare, in modo da poter prevedere il futuro di HCI oltre il 2020. Si riuniranno una vasta gamma di personalità provenienti dal mondo accademico e industriale per co-creare e definire l'agenda per l'intreccio futuro della tecnologia informatica e delle capacità sensoriali umane e del potenziale multisensoriale. Maggiori informazioni possono essere reperite su: https://sites.google.com/dis.uniroma1.it/avi2018/co-located-events/satellite-events/the-future-of-computing-food Saranno oggetto di promozione i prodotti delle nostre aziende, quali vino, olio, formaggi, salumi,pasta e pane e questi saranno presentati discussi e degustati con una sperimentazione multisensoriale. La partecipazione è gratuita. Data la rilevanza dell’evento, invitiamo gli interessati a manifestare rapidamente l’intenzione a partecipare utilizzando le riportate modalità. Corre l’obbligo di comunicare che verrà data priorità alle richieste ricevute secondo l’ordine cronologico.

Per informazioni pregasi scrivere a [email protected].

Agricheck – da oggi a disposizione dei nostri Soci

Agricheck nasce nei primi mesi del 2014 come società partecipata da Confagricoltura. Le finalità sono quelle di offrire assistenza alle imprese nelle loro richieste di finanziamento, attraverso anche l'utilizzo di uno specifico software di analisi dei conti aziendali per agevolare il loro accesso ai finanziamenti creditizi, agli interventi dei confidi e di altri intermediari finanziari.

Nata nell'ambito del "Progetto Credito" di Confagricoltura, Agricheck è la risposta alla richiesta delle imprese, cresciuta fortemente in questi ultimi anni, di avere accanto degli interlocutori professionali in grado di assisterle al momento della scelta del finanziamento, di informarle sulle migliori offerte creditizie e di ricevere un aiuto nelle valutazioni dei propri progetti di investimento per meglio presentarli all'istituto bancario per l'ottenimento di un credito.

A questo riguardo ricordiamo che ad oggi, ben 11 primari Istituti di Credito (consultabili sul link

http://www.confagricoltura.it/ita/confagricoltura/le-banche-aderenti-al-progetto-creditoagricheck_65.php) hanno sottoscritto la convenzione con Confagricoltura per il progetto Agricheck.

Agricheck trova piena operatività in seno alla nostra Unione ed è in grado di analizzare al meglio il fabbisogno dell’agricoltore, nonché predisporre soluzioni ottimali per l’accesso al credito.

E’ possibile ricevere assistenza tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – tel. 0577/533222; e-mail: [email protected].

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Sicurezza sul lavoro - INAIL: BANDO ISI 2017- asse di finanziamento 5 per l’agricoltura

A seguito della pubblicazione da parte di INAIL dell’Avviso pubblico ISI 2017 e dei relativi bandi regionali riguardanti gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si forniscono ulteriori dettagli sulla partecipazione delle imprese agricole al suddetto bando. Diversamente dallo scorso anno INAIL ha deciso di accorpare tutti gli incentivi alla sicurezza in un bando unico, riservando ai finanziamenti rivolti alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, già oggetto del Bando ISI agricoltura 2016, l’asse di finanziamento 5. Così come già avvenuto nei precedenti due anni, il settore agricolo potrà accedere comunque solo all’asse di finanziamento 5. Ciò in ragione del fatto che lo stanziamento INAIL previsto per il settore agricolo per interventi di promozione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche per il 2018, è stato tutto convogliato verso l’acquisto di macchine agricole in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 862 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’asse 5, suddiviso in due sub-assi (5.1 riferito alla generalità delle imprese e 5.2 rivolto ai giovani imprenditori), prevede una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro, suddivisi in budget regionali. Come l’anno scorso le risorse servono ad incentivare l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. I finanziamenti devono comunque soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Analogamente allo scorso anno:

la procedura per l’accesso ai finanziamenti è quella valutativa a sportello (che prevede il click day);

è un bando soggetto alla normativa in materia di aiuti di stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, in cui è stata attivata la procedura di notifica alla Commissione europea che permette di superare il limite di finanziamento di 15 mila euro in tre esercizi finanziari imposto dal Regolamento “De minimis”.

Il finanziamento in conto capitale sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso nella misura del:

40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA e in ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; mentre il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro. Nel caso le stesse spese ammissibili siano state, in tutto o in parte, oggetto di un'altra tipologia di aiuto di stato occorre prestare attenzione a non superare l’intensità di aiuto sopra richiamata (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D -cumulo allegato al bando). E’ motivo di esclusione, invece, oltre il mancato rispetto dei requisiti del soggetto richiedente richiamati ai paragrafo 6 e 7 all’interno dei bandi regionali, anche:

aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di ammissione al finanziamento per l’Avviso ISI Agricoltura 2016;

aver chiesto e aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; mentre non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;

rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 702/2014;

essere un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

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La procedura per accedere ai finanziamento prevede di:

compilare la domanda sul sito di INAIL - sezione “accedi ai servizi on line” a partire dal 19 aprile

2018 fino alle ore 18:00 del 31 maggio 2018;

acquisire il codice identificativo per l’inoltro delle domande precedentemente caricate che hanno

raggiunto la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti) entro il 7 giugno 2018;

partecipare all’invio formale della domanda di ammissione al finanziamento, tramite il codice

identificativo acquisito, nelle date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello

informatico, che saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 7 giugno 2018 (click day).

Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it

almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico;

verificare che la domanda di ammissione è collocata in posizione utile entro 14 gg dal click day

in quanto verranno pubblicati gli elenchi provvisori delle imprese ammesse;

ricevere una comunicazione INAIL di ammissione al finanziamento ed entro 30 gg dalla stessa

inviare ad INAIL il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento;

ricevere la comunicazione di esito positivo della verifica tecnico – amministrativa che deve

essere effettuata nel termine di 120 gg dall’invio della documentazione fornita dalle imprese;

realizzare il progetto entro 365 gg decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito

positivo della verifica tecnico – amministrativa.

Si evidenzia che l’Allegato 6 contiene per l’asse 5:

le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l’importo totale del progetto; i

parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (tabella 1);

le Tipologie di intervento ammissibili a finanziamento;

la documentazione da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di

rendicontazione finale (tabella 2);

i requisiti di rispondenza e la documentazione specifica da inviare per gli interventi e le soluzioni

tecniche (Nota tecnica).

Tutta la documentazione è scaricabile al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html.

Inoltre all’interno dei bandi regionali viene specificato che per l’Asse 5 eventuali residui totali sugli Assi 5.1 o 5.2, risultanti dopo la redistribuzione tra i budget regionali nell’ambito dello stesso sub-Asse, potranno essere ridistribuiti solo nell’ambito dell’Asse 5.

Per qualsiasi informazione potete contattare il numero telefonico 0577/533220; e-mail: [email protected]

ASSICURATIVO

APERTURA UFFICIO

Si comunica che tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio

Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore.

Questi i riferimenti: tel. 0577.533222, e-mail [email protected]

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FORMAZIONE

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER SICUREZZA LAVORATORI

ART. 37 DECR. LEG.VO 81/2008

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. ____________________

Residenza Via/Loc. ______________________________________________________________

Comune ________________________________ Prov. ________________ CAP ______________

Tel. _____________________ Cell. ______________________ e-mail ______________________

CHIEDE di essere iscritto al corso:

“Formazione obbligatoria per sicurezza lavoratori art. 37 decr. leg.vo 81/2008”

Sede: SIENA - Via Massetana Romana, 50/A

Durata: 12 ore

Periodo di realizzazione: metà/fine Giugno 2018

Quota di partecipazione: € 175,00 euro

CHE LA FATTURA SIA EMESSA:

AZIENDA DI APPARTENENZA Denominazione __________________________________________________________________

Con sede legale in Via/Loc. ______________________________________________________

Comune _____________________________________ Prov. ___________________ CAP ______

P.IVA ______________________________ tel. _____________ e- mail _____________________

DATA __________ FIRMA (e timbro per le aziende) ________________________

Ai sensi dell’Art. 13 del D-Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che: il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà effettuato sia su supporto cartaceo che informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa del corso (logistica,

redazione elenchi partecipanti, programmazione didattica, etc.). I Suoi dati potranno essere utilizzati, previo Suo consenso, al fine di inviarLe in

futuro informazioni sulle attività di Unione Agricoltori. Qualora lo si ritenga necessario, sussiste la possibilità da parte del soggetto interessato ad

un’attività corsuale di opporsi a tale trattamento; in tal caso si provvederà immediatamente alla cancellazione dall’indirizzario. I Suoi dati personali ed

i dati che eventualmente si genereranno nello svolgimento del corso relativamente a ciascun partecipante (valutazione del grado di apprendimento,

presenze, etc.) verranno comunicati, sempre e solo in ottemperanza ad obblighi contrattuali o di legge, alla Sua Azienda/Ente di appartenenza e agli

Enti/Aziende/professionisti che partecipano all’attività corsuale in qualità di finanziatori, docenti etc. Naturalmente le comunicazioni sono limitate ai

soli dati necessari all’Ente destinatario per l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente a Unione Agricoltori, Titolare del

trattamento in parola.

a suo carico

a carico dell’ azienda

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AGRITURIST

NUOVO SISTEMA CLASSIFICAZIONE IN GIRASOLI

Ai sensi del Regolamento 46/2004 sull'agriturismo modificato, tutte le aziende agricole che

già svolgono attività agrituristica alla data del 15/4/2017 (entrata in vigore del nuovo sistema

di classificazione) devono ENTRO IL 30/06/2018:

sostituire il logo della spiga con il logo del girasole e

adottare la nuova targa identificativa.

a) LE AZIENDE CHE OFFRONO ATTIVITÀ DI PERNOTTO CON O SENZA ALTRE ATTIVITÀ

AGRITURISTICHE

devono presentare entro il 30/06/2018 al SUAP una dichiarazione di nuova classificazione

per accedere i livelli superiore al primo e nella nuova targa dovrà essere riportato il nuovo

livello dichiarato raffigurato con due / tre / quattro / cinque girasoli.

E’ inoltre obbligatoria la DUA (su Artea) per richiedere il marchio.

b) LE AZIENDE CHE NON OFFRONO ATTIVITÀ DI PERNOTTO saranno automaticamente

classificate al primo livello pari ai requisiti minimi di legge: non è prevista la presentazione

della dichiarazione di nuova classificazione e nella nuova targa dovrà essere riportato un solo

girasole.

La VARIAZIONE di CLASSIFICAZIONE viene inviata obbligatoriamente al SUAP, mediante il

servizio on-line per la presentazione delle pratiche STAR, utilizzando il modello di variazione.

Agriturist Siena si occupa della procedura di compilazione ed invio della pratica.

Verrà inoltre consegnato un file con estensione .svg che successivamente andrà consegnato alla

tipografia per realizzare la targa finale su plexigas trasparente (cm 20 x 30, spessore 8 mm con 4

fori per fissaggio a parete).

Richiesti numerosi preventivi, abbiamo ottenuto un prezzo molto competitivo da parte di

Fusi&Fusi snc, la cui sede si trova in via Guccio di Mannaia, 15 a Siena e di cui riportiamo di

seguito i contatti principali: tel. 0577/43160, fax 0577/47283, e-mail: [email protected].

______________________________________________________________________________

Quanti interessati possono prendere appuntamento per la pratica scrivendo a

[email protected]; [email protected]

Costo: euro 100.00 per i non soci Agriturist ed euro 75.00 per i soci Agriturist (da quietanzare con la

chiusura della procedura e la consegna del file per realizzare la targa).

I non soci possono nell’occasione associarsi con uno sconto pari a 75,00 euro.

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Rinnovata la convenzione con le Guide Senesi per gli ospiti degli agriturismi associati

RINNOVA la CONVENZIONE con le GUIDE SENESI

autorizzate per l’anno 2018

La informiamo che anche per l'anno 2018 è stato rinnovato il rapporto ESCLUSIVO di collaborazione tra le GUIDE SENESI AUTORIZZATE e gli associati di AGRITURIST Siena che in regalo con la quota associativa vi permette di offrire anche questo anno il:

TOUR GUIDATO del CENTRO STORICO di SIENA gratuito (circa 3 ore) per i vostri OSPITI

in lingua INGLESE/ ITALIANA + una seconda lingua (francese/tedesco/spagnolo)

con 10 partecipanti tot.* * Il tour si attiva nelle DATE in elenco di seguito solo se richiedenti 10 persone/ospiti tot. per tour (delle aziende socie Agriturist):

MESI e DATE DEI TOUR, tutti i martedì:

Maggio: da martedì 1 a martedì 29

Giugno: da martedì 5 a martedì 26

Luglio: da martedì 3 a martedì 31

Agosto: da martedì 7 a martedì 28

Settembre: da martedì 4 a martedì 25

Ritrovo per i vs ospiti ore 15.00 alla CHIESA di San Domenico (Siena)

Prenotazione: comunicando n. ospiti e LINGUA entro le ore 13.00 del LUNEDI precedente il tour, telefonando allo 0577/43273, fax 0577/094623 o scrivendo una e-mail a [email protected]

ADEMPIMENTI consigliati:

Informare del servizio gli ospiti al loro arrivo; Inserire l’iniziativa nel vostro sito web; Inserire in reception e/o appartamenti una scheda per la raccolta dei nominativi degli ospiti

interessati insieme alla LOCANDINA che potete richiedere alle nostre e-mail.

Come saprà i costi dovendo pagare una guida sarebbero per gli ospiti molto elevati e molto spesso è un servizio richiesto, pertanto AGRITURIST SIENA facendo un’azione collettiva, dà la possibilità di dare per tutta la stagione un servizio valido e professionale al costo simbolico di 25,00 euro l'anno inserite in quota ass.iva per le aziende e da offrire GRATIS ai vs ospiti.

Si sottolinea che dato il crescente interesse per il servizio, l’aumentare degli ospiti e delle lingue richieste tanto da prevedere anche 3 gruppi ad uscita, alla fine dell’anno saranno fatti i conteggi per ciascuna azienda degli ospiti inviati e sarà richiesto il contributo di 2 euro aggiuntivi per ospite, oltre la soglia dei 25 inviati.

Per chiarimenti: [email protected]; [email protected]

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Comunicazione dei dati statistici sul turismo

Si ricorda che il Comune di Siena, d.lgs n. 322 del 6 settembre 1989, e della normativa regionale in materia di turismo l.r. 86/2016, raccoglie Ie rilevazioni del movimento dei clienti nelle strutture ricettive presenti in tutto il territorio provinciale. L’indagine coinvolge tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) operanti in tutto il territorio della provincia di Siena; é obbligatoria e viene realizzata net rispetto del regolamento CE n. 692/2011 garantendo la tutela del segreto statistico. A tale scopo il Comune di Siena ha fornito agli operatori un applicativo gratuito on line (Ricestat/Web Check-in) che viene utilizzato dalle strutture ricettive per comunicazione dei dati statistici sul turismo. Inoltre nell’ottica di semplificazione delle attività, il Comune ha ampliato l’applicativo per mettere gli operatori nelle condizioni di assolvere agli adempimenti sia della pubblica sicurezza che della tassa di soggiorno (per i comuni che hanno aderito) con poche semplici operazioni informatiche. La procedura standard prevede l’invio dei soli dati Istat. Qualora l’operatore decida di avvalersi della funzionalità dell’invio in Questura il sistema OBBLIGA l’operatore a prendere coscienza degli adempimenti relativi alla privacy, a nominare la Connectis (society informatica titolare del gestionale Ricestat) come responsabile esterno al trattamento dei dati e far sottoscrivere al turista opportuna scheda di autorizzazione al trattamento della Privacy. I soggetti interessati devono comunicare almeno con cadenza mensile (entro il 5 del mese successivo rispetto al mese precedente) le rilevazioni relative al movimento dei clienti. Devono altresì essere comunicati i periodi di chiusura della struttura per stagionalità, sospensione dell’attività quant’altro necessariamente nel menu di Ricestat/Chiusure. Per comunicare il movimento clienti, é necessario trasmettere al Comune di Siena i dati relativi ad arrivi, partenze, suddivisi per regioni italiane e Stati stranieri, unicamente secondo la seguente modalità: mediante l’inserimento dei dati direttamente da programma Ricestat Web Check-in. Nel caso in cui la struttura fosse dotata di un proprio programma di rilevazione (applicativo gestionale) si prega di contattare direttamente la Connectis (tel 0574 021054) per avere conferma della correttezza dei formati di esportazione di tale applicativo, al fine della corretta trasmissione al Comune. Per completezza di informazioni, si riportano di seguito le principali avvertenze riguardanti la raccolta dei dati giornalieri:

I bambini devono essere conteggiati tutti (indipendentemente dall’età), anche se non occupano un letto effettivo.

Arrivi e presenze di clienti che occupano letti aggiunti devono essere conteggiati. I clienti “non turisti" non devono essere conteggiati. Per “non turisti” si intendono le persone

che utilizzano l’esercizio ricettivo come residenza permanente (più di un anno), prestatori d’opera alle dipendenza di un datore di lavoro residente nel comune dove é localizzato l’esercizio, ospiti della struttura in emergenza abitativa causa di calamità naturali, rifugiati, etc. Nel caso specifico degli “studenti”, quando la permanenza é pari a meno di un anno, questi possono essere considerati turisti.

I clienti che restano nell’esercizio ricettivo solo alcune ore durante la giornata (e che, quindi, non trascorrono la notte) non devono essere conteggiati. Ai fini del calcolo della presenza, la permanenza minima del cliente deve superare le tre ore.

I flussi relativi alle “dipendenze” andrebbero conteggiati separatamente rispetto a quelli della casa madre. Ove ciò non é possibile, i flussi delle dipendenze possono essere conteggiati unitamente a quella della casa madre, anche nel caso in cui la categoria (numero di stelle) sia diversa.

Per indicazione della residenza dei clienti valgono le seguenti avvertenze:

1. se non é possibile registrare l'esatta residenza del cliente, si può utilizzare quanto riportato nel passaporto o in altro documento d'identità;

2. ogni componente di un gruppo deve essere registrato secondo la provincia/regione italiana di residenza/paese estero di residenza (non bisogna attribuire a tutto il gruppo la residenza dell'accompagnatore o di chi ha effettuato la prenotazione);

3. i viaggiatori business devono essere registrati secondo la propria provincia/regione italiana di residenza/paese estero di residenza (non bisogna attribuire al viaggiatore business la residenza della society di appartenenza o di chi ha effettuato la prenotazione).

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In caso di mancata comunicazione dei flussi turistici viene inviato un sollecito, oltre il quale la struttura viene classificata come non rispondente e di conseguenza inadempiente.

Ricordiamo che in caso di movimentazione nulla, é OBBLIGATORIA la segnalazione in assenza di ospiti per l’intero mese. La movimentazione nulla va inserita se la struttura non é chiusa (quindi aperta) e non ha avuto ospiti nell’intero mese. E’ stata attivata a tal fine una pagina apposita, per accedere all’inserimento del mese nullo: Ricestat/web checkin/adempimenti istituzionali/movimenti nulli/inserisci il mese con movimento zero. Il decorso indicato vale anche per le strutture che operano con un gestionale.

Per chiarimenti e assistenza alla compilazione potrà contattare i numeri e gli indirizzi mail di seguito indicati:

Tel. 0577/534 526 (disponibile da martedì a giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14:00); Tel. 0577534521 (disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00); Indirizzi mail: [email protected]; [email protected]

Comunicazione prezzi in agriturismo

Si ricorda che è stato abrogato l'obbligo della comunicazione dei "prezzi servizi

e attrezzature" per gli agriturismi ma permane l'obbligo di esposizione al

pubblico, in luogo ben visibile, di una tabella riepilogativa contenente le caratteristiche

delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la

classificazione attribuita, oltre che rispettare i prezzi massimi esposti.

Quanti si sono già classificati in girasoli possono richiedere il modello a

[email protected].

DA CONFAGRICOLTURA

Grano duro, stime al rialzo in tutti i principali paesi produttori, crescita a due cifre in Canada (+15%) e Stati Uniti (+38%)

Produzione mondiale in aumento (38,5 milioni di tonnellate, +3,2%) per il grano duro, trainata dal forte recupero produttivo dei due grandi paesi produttori del Nord-America, Canada e Stati Uniti, che insieme al Messico esportano oltre i ¾ del frumento duro. In Canada l’aumento produttivo stimato è del 15%, cifra che raddoppia negli Stati Uniti, in cui si prevede un incremento pari ad un + 38% delle semine. Sono queste le prime stime elaborate della società di ricerca Areté e presentate a Foggia in occasione della seconda edizione dei Durum Days, l’evento internazionale che vede riunita tutta la filiera del grano duro e della pasta. L’Unione Europea e il Canada produrranno nel 2018/19 circa il 46% di tutta la produzione mondiale. In Europa è previsto un calo produttivo del -5,5%, ma nel complesso in tutta l’area del Mediterraneo si prefigura un buon andamento colturale, grazie all’apporto produttivo del nord Africa, in leggera crescita (+1,9%) rispetto allo scorso anno. A ncora fluttuanti, invece, le stime produttive per l’Italia a causa dell’andamento climatico anomalo registrato nelle principali aree cerealicole nazionali. Il Crea stima un leggero calo delle superfici se minate (1,28 milioni di ettari, dati Istat) e una produzione di 4,24 milioni di tonnellate, in linea con il 2017.

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Pac: “Bene aver ripristinato il pagamento diretto originario per le colture da seme, come riso e grano duro. Accolte le richieste espresse”

“Il ripristino del sostegno accoppiato per soia, grano duro e risone da seme, per la campagna in corso è un fatto molto positivo. Sono state accolte le sollecitazioni espresse dalla mia Organizzazione, da ultimo al presidente del Consiglio Gentiloni (in qualità di ministro agricolo ad interim), e già agli inizi di aprile agli uffici del ministero e ad Agea”. Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. La decisione di escludere le colture da seme dal sostegno accoppiato era - ad avviso di Confagricoltura - ingiustificata e, oltre tutto, era stata assunta senza una preventiva informazione, determinando gravi danni ai produttori. “Abbiamo sempre sostenuto – ha concluso il presidente di Confagricoltura - che le peculiarità economiche e di mercato del riso e del grano da seme nonché delle altre colture escluse, consigliassero il mantenimento dei pagamenti diretti. Da ciò le nostre precise proteste e istanze. Ora finalmente si torna alla normalità”.

TECNICO ECONOMICO

Riforma Pac - Avvio procedimento Domanda Unica 2018 Regimi di sostegno Reg. UE 1307/13

Domande di premio e movimentazione titoli

Preme ricordare a tutti gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione della Domanda Unica 2018.

La scadenza della presentazione è prevista alla data del 15/06/2018.

Ricordiamo che i titoli possono essere acquisiti sia attraverso operazioni di trasferimento tra agricoltori in attività sia direttamente dall’amministrazione a valere sulla “riserva nazionale” dei titoli appositamente costituita. I titoli possono essere utilizzati per percepire i premi corrispondenti solo dai soggetti riconosciuti dall’amministrazione quali “agricoltori in attività” ai sensi del combinato disposte dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell’art. 3 del DM 18 Novembre 2014 n. 6513 e dell’art. 1 del DM modificativo ed integrativo 26 Febbraio 2015 n. 1420. IN SINTESI: al fine di presentare la domanda di premio – regime di pagamento unico relativa all’anno 2018 l’agricoltore deve: 1) costituire obbligatoriamente il fascicolo dell’agricoltore se presenta domanda di aiuto per la prima volta, oppure aggiornare il fascicolo esistente se costituito in una delle campagne precedenti, presentando al CAA di riferimento la documentazione aggiornata. 2) gestire le eventuali fasi di trasferimento titoli, qualora ne ricorrano le condizioni. 3) predisporre il piano di coltivazione della sua azienda nel proprio fascicolo aziendale presso l’organismo pagatore competente. L’agricoltore aggiorna il piano di coltivazione ogni volta che intervengono delle variazioni a seguito degli avvicendamenti colturali, impossibilità di semina/trapianto, sostituzione prodotto, semina su appezzamenti diversi, variazioni di possesso di superfici aziendali, ecc. 4) presentare domanda unica di pagamento 2018 presso l’organismo pagatore di competenza dell’azienda agricola. I dati che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l’anno 2018 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 Maggio 2018 e comunque prima della presentazione della domanda. Il termine ultimo di presentazione delle domande uniche per la presente campagna, salvo proroghe (richieste) è fissato al 15 Giugno 2018. Invitiamo tutti i soci interessati a prendere contatti con i nostri Uffici centrali o periferici per chiarire le procedure da adottare e, fissare un appuntamento per predisporre le istanze necessarie.

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Urgente! Domande PSR superficie/capo– PROROGA

La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6923 del 9/5/2018 ha disposto la proroga al 15/6/2018 del termine di presentazione delle domande di pagamento annuali delle misure PSR a superficie e a capo e di presentazione del PAP bio. In particolare la proroga riguarda il termine di presentazione delle domande di pagamento 2018 per le seguenti misure/operazioni: sottomisura 214a “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007 – 2013; sottomisura 214b, azione b.1 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia

della biodiversità” del PSR 2007 – 2013; misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del PSR 2007 – 2013; misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” del PSR 2007 – 2013; misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 – 2013; misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020; tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della

biodiversità” del PSR 2014-2020; tipi di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”, 10.1.2

“Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici”, 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”, 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione” del PSR 2014-2020.

Inoltre il decreto dispone la proroga al 15/6/2018 del termine di presentazione delle domande iniziali delle seguenti misure PSR: sottomisura 13.1 “Indennità compensative in zone montane” di cui al bando D.D. 3904 del

19.03.2018; operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della

biodiversità” di cui al bando D.D 4382 del 28.03.2018.

ASSICURAZIONI PER LE PRODUZIONI AGRICOLE 2018

Come conosciuto, anche per quest’annata corrente le aziende potranno stipulare polizze assicurative, usufruendo del contributo pubblico.

I nostri Uffici - Alberto Cesaroni tel. 0577-533203 e-mail [email protected] e/o Francesco Savelli 0577-533220 e-mail [email protected] - sono a disposizione per i necessari chiarimenti e per fornire informazioni a cui attenersi per la sottoscrizione delle polizze agevolate.

In base al Decreto annuale (PAAN 2018) del Ministero delle Politiche Agricole, è possibile usufruire di tre tipologie di polizze agevolate:

Polizza 3 eventi: grandine + vento + eccesso di pioggia; Polizza 6 eventi: grandine + vento + eccesso di pioggia + gelo-brina + siccità + alluvione; Polizza 9 eventi: (solo per il prodotto Uva da Vino) grandine + vento + eccesso di pioggia +

gelo-brina + siccità + alluvione + colpo di sole e vento caldo + sbalzi termici + eccesso di neve.

Per tutte le colture arboree (Uva, Frutta, olive, ecc) e per le colture a ciclo Autunno – Primaverile, il termine ultimo per la sottoscrizione delle polizze agevolate è il 31 Maggio 2018.

RICHIESTA ASSEGNAZIONE GASOLIO AGRICOLO

Scadenza 30 Giugno 2018

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Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - trasmissione circolare Agea sull’utilizzo di autorizzazioni derivanti da diritti acquistati

La Circolare Agea n. 28280 pubblicata il 30/03/2018 ammetterà, solo per la prossima campagna 2018/19, la presentazione delle domande di contributo OCM Vino Ristrutturazione e Riconversione vigneti con l’utilizzo di autorizzazioni derivanti da conversione dei diritti di reimpianto in deroga (riserva) o acquistati da altri produttori. Sono esclusi da tale limitazione le autorizzazioni derivanti da conversione di diritti propri derivanti da estirpazione di vigneti aziendali. Infatti nella campagna 2019/20 le autorizzazioni derivanti da conversione dei diritti di reimpianto in deroga (riserva) o acquistati da altri produttori potranno essere utilizzati (in base alla scadenza) ma non potranno usufruire dei contributi OCM Vino ristrutturazione e riconversione vigneti Per la sola campagna 2018/2019, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all’Artea è il 30 Giugno 2018. In base a quanto riferito dall’Artea e dalla Regione Toscana la pubblicazione dei nuovi bandi OCM Vino Ristrutturazione e Riconversione vigneti 2018/2019 dovrebbe avvenire verso la metà del mese di maggio. La Circolare Agea n. 28280 del 30/03/2018 è reperibile sul sito internet della Confagricoltura di Siena.

FISCALE TRIBUTARIO

Nuove disposizioni Modello 730/2018

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati che hanno presentato il modello 730/2017 e che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2018, con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e/o pensione percepiti nell’anno 2017. Per l’accesso ai dati del modello 730, i contribuenti che intendono avvalersi dell’assistenza CAF, devono obbligatoriamente conferire delega al CAF stesso. Nella delega, da firmare in originale, devono essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del delegante. Pertanto, si invitano i Soci interessati ad avvalersi della nostra assistenza per tale servizio a fissare un appuntamento, entro il 12 Giugno p.v. contattando i nostri Uffici al numero telefonico 0577/533205 - [email protected].

Apertura al pubblico

UFFICIO FISCALE - TRIBUTARIO

Al fine di predisporre un agevole e tempestivo servizio di compilazione ed inoltro delle dichiarazioni fiscali, a partire dal giorno 16 Aprile fino al 31 Luglio, l’Ufficio Fiscale (0577/ 533215 – 0577/533225) nel giorno di LUNEDÌ non potrà ricevere gli Associati sia direttamente che telefonicamente.

Gli interessati avranno la possibilità, in caso di effettiva urgenza, di lasciare un messaggio nelle segreterie telefoniche 0577/533225 – 0577/533215; questi ultimi riceveranno risposta entro il giorno lavorativo successivo.

Proseguirà con le consuete modalità il ritiro della documentazione relativa alla contabilità Iva.

Ringraziamo fin d’ora i Soci per la collaborazione che sempre ci hanno dimostrato. Siffatta impostazione ha il solo scopo di assicurare un apprezzabile quanto tempestivo servizio.

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Dichiarazioni fiscali Scadenze e modalità di prenotazione

Ricordiamo agli interessati che il servizio potrà essere effettuato solo su prenotazione seguendo le descritte modalità.

MOD UNICO PERSONE FISICHE; SOCIETÀ DI PERSONE

entro il 12 Giugno è necessario prenotarsi affinché si possa assicurare la determinazione delle imposte da versare entro il 02 Luglio (poiché il 30 Giugno cade di sabato) senza maggiorazione dello 0,40% prevista in caso di slittamento al termine del 31 Luglio;

30 Giugno termine ultimo.

MOD. 730

entro il 12 Giugno è necessario prenotarsi affinché possa essere assicurato l’invio della dichiarazione al sostituto d’imposta. Al fine di determinare correttamente l’imposte da versare è assolutamente indispensabile che il contribuente produca la documentazione elencata nel riportato prospetto:

• Copie delle dichiarazioni relative ai redditi dei due anni precedenti;

• F24 degli acconti versati (mod. Unico);

• Copia del Modello di certificazione Unica (ex CUD);

• Dati dei familiari a carico nel limite di reddito di euro 2.840,51;

• Dati relativi a terreni e fabbricati;

• Eventuale altra documentazione relativa all'anno d'imposta che si dichiara: a) compensi derivanti da indennità di carica di Enti Pubblici; b) redditi da capitale (limitatamente agli utili da partecipazioni in società); c) documentazione attestante eventuali altri redditi (esclusi redditi d'impresa e lavoro autonomo professionale;

• Scontrini fiscali farmaci da banco con codice fiscale e ricevute spese mediche; per gli anni 2017 e 2018 sono inclusi anche le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del d.m. della sanità 08/06/2001;

• Le spese veterinarie nel limite massimo di euro 387,34 sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva; la detrazione spetta sulla parte che supera l’importo di euro 129,11;

• Ricevute relative al mutuo per abitazione principale importo massimo interessi passivi € 4.000,00;

• Attestazione del pagamento degli interessi sui prestiti e mutui agrari è prevista la detraibilità nei limiti dei redditi dei terreni;

• Polizze vita o infortuni o versamenti di pensioni integrative nel limite di euro 1.291,14 per le assicurazioni aventi per oggetto “il rischio di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana” e limite di 530,00 euro per assicurazioni sulla vita e contro infortuni aventi per oggetto “il rischio di morte, invalidità permanente superiore al 5%”; per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo detraibile, sempre al 19% è elevato a 750,00 euro;

• Spese funebri nel limite 1.550,00. E’ abolito il vincolo di parentela;

• Spese per attività sportive praticate dai ragazzi nel limite di 210,00 per ciascun ragazzo dai 5 ai 18 compresi;

• Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio;

• È prevista la detrazione del 19% per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di 2° grado per un importo annuo non superiore a 717,00 per alunno;

• Spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri;

• E’ possibile fruire della deduzione pari al 20% di erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000,00, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;

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• E’ prevista la detrazione del 26% relativa alle erogazioni liberali a favore di Onlus per un importo massimo di 30.000, la stessa detrazione è prevista per le donazioni liberali a partiti politici;

• E’ prevista la detrazione del 19% per erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.500,00;

• E’ prevista la detrazione del 19% per erogazioni liberali a favore delle associazioni di mutuo soccorso, per un importo non superiore a euro 1.291,14;

• Assegni periodici corrisposti al coniuge da sentenza del tribunale;

• Documentazione relativa alle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (fatture e bonifici bancari, certificazione del condominio) che concorrono alla detrazione del 50% per un importo limite di 96.000,00;

• Documentazione relativa agli interventi di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica su edifichi ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (limite di spesa euro 96.000);

• Documentazione relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli immobili (fatture e bonifici bancari asseverazione del tecnico abilitato, attestato di certificazione/qualificazione energetica, scheda informativa degli interventi effettuati inviati all’ENEA e relativa ricevuta d’invio) che concorrono alla detrazione del 65% e del 70% e 75% su parti comuni degli edifici condominiali;

• Documentazione attestante l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (bonifici e fattura) che concorrono alla detrazione del 50% per un limite di 10.000,00;

• E’ riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale, entro il limite di euro 16.000,00, alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale;

• Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata; La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.;

• E’ riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle unità abitative;

• E’ riconosciuta la detrazione del 19% dei canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro. L’importo dei canoni di leasing per cui si può fruire dell’agevolazione non può essere superiore a 8.000 euro se alla stipula si hanno meno di 35 anni o, 4.000 se si hanno 35 o più anni di età;

• Detrazione per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Nel limite di euro 1.000,00;

• Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (almeno 100 Km); per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00;

• Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998. La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di: - euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; - euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41. Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

• Detrazione per giovani di età inferiore a 35 anni, IAP o CD iscritti agli elenchi previdenziali agricoli relativamente al pagamento dei canoni d’affitto di terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). Detrazione massima 1.200,00 euro annue;

• Riscatto anni di laurea la detrazione del 19% spetta solo ai familiari fiscalmente a carico mentre per i contributi che riguardano il dichiarante restano sempre deducibili dal reddito complessivo;

• Contributi, per la parte a carico del datore di lavoro, per gli addetti ai servizi domestici e familiari fino all'importo massimo di euro 1.549,37;

• Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;

• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari;

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• Contributi a deducibilità ordinaria: sono deducibili, entro il limite di euro 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali.

IVA – Provvedimento AdE n. 73203/2018 – Elenco dei mezzi di pagamento ai fini della detrazione dell’IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione

Si comunica che l’Amministrazione finanziaria ha emanato il 4 aprile scorso, il provvedimento di cui all’oggetto con il quale, a norma dell’art. 1, commi 922-923 della Legge di Bilancio 2018, con decorrenza 1° luglio 2018, sono state introdotte una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, e alla deducibilità dei relativi costi, subordinandoli all’utilizzo di forme di pagamento qualificato, con contestuale abrogazione della scheda carburanti. In particolare, la predetta Legge n. 205/2017, ha introdotto l'obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con modalità diverse dal contante per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018, con riferimento agli operatori IVA, al fine di poter detrarre l'imposta e dedurre le spese derivanti dall'acquisto. Si considerano, pertanto idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, tutti i mezzi di pagamento considerati “tracciabili” come, per esempio: bonifico bancario o postale; bollettino postale; assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; addebito diretto in conto corrente; carte di credito; bancomat e carte prepagate.

PREVIDENZIALE

Rapporto Biennale (2016 – 2017) sulla situazione del personale maschile e femminile.

Istruzioni ministeriali per la compilazione e per l’invio telematico

Si rende noto che, con decreto del 3 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le indicazioni per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”), le aziende pubbliche e private hanno l’obbligo di redigere e trasmettere alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) ed alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

Si ricorda che tale documento - che va trasmesso almeno ogni due anni entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio - serve ad esaminare gli aspetti della gestione del personale (inquadramento, retribuzioni, assunzioni, licenziamenti, passaggi di categoria o qualifica), in un’ottica di genere, differenziando le informazioni relative ai lavoratori maschi da quelle relative alle lavoratrici.

Sono tenute a rispettare tale adempimento le aziende che, al termine dell’anno predente l’invio del rapporto, occupano oltre 100 dipendenti.

Nel computo dei dipendenti - come ha avuto modo di precisare il Ministero del Lavoro (circolare n. 48/1992) - deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente (per quest’anno, quindi, al 31 dicembre 2017), compresi gli apprendisti. Vanno conteggiati dunque anche gli operai agricoli a tempo determinato che risultavano in forza a tale data.

Il rapporto inoltre deve essere redatto “sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti” (art. 1, comma 2, D.M. del 3 maggio 2018).

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La principale novità contenuta nel decreto ministeriale in commento consiste nel fatto che, a partire dal biennio 2016-2017, il rapporto non dovrà più essere redatto in modalità cartacea, ma direttamente online attraverso l'apposita procedura messa a disposizione delle aziende dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito nella sezione “Strumenti e Servizi” (https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor).

In considerazione dell'implementazione del sistema informatico, per il biennio 2016-2017, la scadenza per l'invio è stata spostata al 30 giugno 2018 (per il futuro, invece, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

La mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente – comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

LE ISTRUZIONI UTILI PER L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO RAPP

Per la compilazione e l'invio è quindi necessario collegarsi alla piattaforma ministeriale (cliccando sul link sopra indicato) e accedere all’applicativo RaPP (Rapporto Periodico sulla situazione del Personale) tramite le credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale (c.d. SPID), oppure tramite quelle di Cliclavoro.

Dal medesimo link è possibile anche scaricare il Manuale utente che descrive il funzionamento dell’applicativo RaPP.

Il processo di creazione del RaPP prevede la compilazione delle seguenti 3 sezioni, suddivise in 6 STEP:

SEZIONE 1: INFORMAZIONI GENERALI DELL’AZIENDA (STEP 1)

SEZIONE 2: INFORMAZIONI GENERALI SUL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI OCCUPATI (STEP 2, 3, 4, 5)

SEZIONE 3: INFORMAZIONI GENERALI SULLE UNITÀ NELL’AMBITO COMUNALE (STEP 6)

Si evidenzia che tutti i dati relativi alla sezione 2 vanno riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze e che ogni informazione deve evidenziare la quota relativa al personale femminile (“dato MF” e “dato F”).

I dati da inserire negli STEP 3 – 4 – 5 - 6 sono quelli relativi al solo secondo anno del biennio di riferimento (quindi, per quest’anno, al 2017).

Al termine della procedura, sarà possibile scaricare la copia del rapporto in formato pdf, oltre che la ricevuta di invio dei dati al Ministero.

Una copia del rapporto deve essere trasmessa dal datore di lavoro alla RSA (laddove presente in azienda) in modalità telematica (ad esempio mediante email o PEC).

Infine, l’invio del rapporto al consigliere o alla consigliera di parità non è a carico del datore di lavoro. Il Ministero chiarisce infatti che, dopo aver predisposto e trasmesso il rapporto attraverso la procedura telematica, è il medesimo servizio informatico ad attribuire alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, “al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006” (art. 1, comma 5, D.M. del 3 maggio 2018).

SERVIZIO BUSTE PAGA

Ricordiamo alle aziende aderenti al servizio che i dati relativi ai dipendenti (giornate lavorate) devono essere trasmessi all'Ufficio entro i primi 7 giorni successivi al mese di riferimento. Tale esigenza impone tempestive consegne onde dar modo agli Uffici e, conseguentemente, alle aziende di poter operare correttamente e con la dovuta puntualità.

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PATRONATO ENAPA

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12- Quater del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011): requisito anagrafico Dal 1° gennaio 2019 - Al 31 dicembre 2020: 67 anni Dal 1° gennaio 2021: 67 anni (da adeguare alla speranza di vita) Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita deve applicarsi al requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni. Si precisa, inoltre, che, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata è pari, per l’anno 2018, a 66 anni e 7 mesi.

Pensione anticipata–requisito contributivo Il requisito per la pensione anticipata è il seguente: Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:

- 43 anni e tre mesi (2249 settimane) per gli uomini

- 42 anni e tre mesi (2197 settimane) per le donne Dal 1° gennaio 2021:

- 43 anni e tre mesi (2249 settimane) per gli uomini

- 42 anni e tre mesi (2197 settimane) per le donne Il Requisito deve essere adeguato alla speranza di vita. Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, deve applicarsi al requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

Pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016 Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente: Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:

- 41 anni e cinque mesi (2153 settimane) Dal 1° gennaio 2021:

- 41 anni e cinque mesi (2153 settimane)

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote Per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997) Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.

Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)

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A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti: 1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età; 2) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni. Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile). Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006) Pensione di vecchiaia Dal 1° gennaio 2019-al 31 dicembre 2020: 66 anni Dal 1° gennaio 2021: 66 anni (da adeguare alla speranza di vita) Pensione di anzianità Dal 1° gennaio 2019-al 31 dicembre 2020: 41 anni Dal 1° gennaio 2021: 41 anni (da adeguare alla speranza di vita) Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

LEGALE

Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (GDPR – Reg. UE 2016/679)

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il testo del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Reg. (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679); stante la natura della norma, regolamento e non direttiva, non è richiesta una legge nazionale di recepimento ed è quindi immediatamente esecutivo. Le nuove norme del Regolamento (General Data Protection Regulation - GDPR) si applicheranno

improrogabilmente a partire dal 25 maggio 2018, per consentire ad enti pubblici e privati, imprese e professionisti, di adeguarsi ai nuovi adempimenti.

Dato personale. Il nuovo regolamento introduce innanzitutto un ampliamento del concetto di “dato personale”. Il GDPR considera dati personali tutti quelli che possono servire ad identificare un individuo compresi: dati riguardanti la sua “identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

La liceità del consenso. Il Regolamento conferma, rispetto al Codice della privacy (D.lgs 196/2003), che il trattamento dei dati debba innanzitutto trovare fondamento nella liceità, pertanto il consenso raccolto prima del 25 maggio 2018 resta valido solo se possiede detta caratteristica. In caso contrario, occorrerà raccogliere nuovamente il consenso, verificando che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste rivolte all’interessato, per esempio all’interno di una modulistica (art. 7.2.). Rilevante sarà prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2).

L’informativa. (Il contenuto). Il contenuto dell’informativa è indicato in maniera tassativa dagli art. 13 par. 1 e 14 par. 1 del Regolamento; in particolare, rispetto alla normativa previgente, il titolare deve sempre specificare:

i dati di contatto del DPR-DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer), ove esistente,

la base giuridica del trattamento,

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qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti, il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (art. 14 del Regolamento), l’informativa deve essere fornita entro un termine che non può superare un mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione dei dati (a terzi o all’interessato). (La forma). Il Regolamento si occupa, inoltre, di specificare molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell’informativa, che deve essere:

concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato, facilmente accessibile, scritta con un linguaggio chiaro e semplice.

In linea generale l’informativa viene resa per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto di servizi on-line anche se sono ammessi “altri mezzi” (quindi – si ritiene - anche oralmente, fermo restando il rispetto delle caratteristiche di cui sopra – art. 12, paragrafo 1- e l’onere più gravoso, in tal caso, di dimostrare l’avvenuto rispetto dei medesimi requisiti). Il Regolamento ammette l’utilizzo di icone per presentare i contenuti dell’informativa in forma sintetica, ma solo “in combinazione” con l’informativa estesa (art. 12, paragrafo 7); queste icone dovranno essere identiche in tutta l’U.E. e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea. Così come statuito anche in precedenza dal Codice della privacy, l’informativa deve essere fornita all’interessato prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l’interessato); se, invece, i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In ogni caso, il titolare deve specificare:

la propria identità e quella dell’eventuale rappresentante nel territorio italiano,

le finalità del trattamento,

i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità,

quali sono i destinatari dei dati.

Modalità per l’esercizio dei diritti. Il Regolamento ha introdotto la novità per cui il termine per la risposta all’interessato è di 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. La risposta fornita all’interessato, oltre ad essere intelligibile, deve essere anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. (Il diritto di accesso). Il regolamento, all’art. 15, ha introdotto il diritto di accesso, prevedendo il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ed ha precisato che fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le “modalità” del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi. Si evidenzia come i titolari possano consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali. (Il diritto di cancellazione-diritto all’oblio). Per quanto concerne il diritto di cancellazione (o diritto all’oblio – art. 17) è stato introdotto l’obbligo per i titolari di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati. Questo diritto ha un campo di applicazione più esteso se si considera che l’interessato ha diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati anche dopo la revoca del consenso al trattamento. Il diritto di limitazione del trattamento è stato ampliato, rendendolo esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento. Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (es: consenso dell’interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria). (Il diritto alla portabilità dei dati). Il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) è uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento, applicabile soltanto ai dati trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato stesso. Non si applica, invece, ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati che siano stati forniti dall’interessato al titolare. Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall’interessato, se tecnicamente possibile.

Novità in termini di adempimenti da parte di titolari e responsabili del trattamento. Il titolare ed il responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con il Garante nell’esecuzione dei suoi compiti. L’art. 32 sez. 2 prevede, in particolare, che le due figure dovranno:

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avere la capacità di assicurare riservatezza, integrità, disponibilità, resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

avere la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Sia il titolare che il responsabile dovranno far sì che chiunque agisca sotto la loro autorità ed abbia accesso ai dati personali non tratti tali dati se non sia stato preventivamente istruito dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Registro delle operazioni di trattamento. Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, tranne gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (v. art. 30, paragrafo 5), devono tenere un Registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all’art. 30. Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell’eventuale supervisione da parte del Garante della privacy, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda o di un soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Data breach. Dall’entrata in vigore del regolamento, tutti i titolari dovranno notificare all’Autorità di controllo le violazioni di dati personali (data breach) di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”, ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La notifica all’Autorità dell’avvenuta violazione è quindi subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati, che spetta al titolare. Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all’autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5); tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall’art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti. Per quanto riguarda la figura del responsabile della protezione dei dati, tra i suoi compiti è stata introdotta la sensibilizzazione e la formazione del personale” e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto di cui all’art. 35. La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (si veda art. 37), e il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano art. 38 e 39).

Le Sanzioni Il GDPR ha introdotto un quadro sanzionatorio ben più severo rispetto al precedente Codice della privacy, non soltanto per quanto riguarda l’entità degli importi, ma anche per quanto concerne le ipotesi per cui possano essere comminate le sanzioni (amministrative pecuniarie e/o penali). Nonostante il GDPR focalizzi la propria attenzione, prevalentemente, sulle violazioni di tipo amministrativo, all’interno del Considerando 149 è stabilito che gli Stati Membri “dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali” come strumento di attuazione e tutela della nuova disciplina, pur sempre in ossequio al principio del ne bis in idem. All’interno del GDPR è presente anche un margine di discrezionalità circa la possibilità di infliggere una sanzione e la determinazione dell’importo della stessa. Ciò non implica un’autonomia gestionale delle sanzioni in capo alle Autorità nazionali competenti, ma fornisce, a queste ultime, alcuni criteri su come interpretare le singole circostanze del caso. Nello specifico, i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 83 paragrafo 2 sono: (i) natura, gravità e durata della violazione; (ii) carattere doloso o colposo della violazione; (iii) grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi.

Da quanto esposto sopra emerge dunque che con il nuovo Regolamento sono state ampliate notevolmente le regole già esistenti in tema di tutela dei dati personali. Partendo da un allargamento del concetto stesso di “dati personali”, si è poi passati ad un ampliamento dei diritti dei titolari degli stessi, così come, dall’altra parte, degli obblighi invece gravanti sui soggetti titolari del relativo trattamento; il tutto completato da un meccanismo sanzionatorio anch’esso intensificato sotto vari profili. Ne consegue la necessità di porre una attenzione maggiore al tema in esame che, come si è visto, gli organismi europei, ora ancor più che in passato, hanno inteso valutare e regolamentare con maggiore interesse.

Per ovvie esigenze di spazio la presente guida non può avere contenuto esaustivo, ma per una analisi più approfondita della questione sarà possibile per gli interessati fare riferimento, oltre che – ovviamente – al testo della norma comunitaria che ha introdotto il GDPR, ai chiarimenti forniti dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it ).

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PENSIONATI AGRICOLTORI

L’Unione provinciale Agricoltori di Siena, insieme al patronato Enapa e al CAAF Confagricoltura-Pensionati ha istituito il suo Sindacato Nazionale dei Pensionati.

L’ ANPA di Siena offre servizi gratuiti e a condizioni davvero vantaggiose a tutti coloro che vogliono aderire.

SENZA NESSUN COSTO: 1. Compilazione del modello 730 per iscritti e familiari, anche a domicilio;

2. Redazione Modello Isee;

3. Assistenza Legale.

A CONDIZIONI DAVVERO VANTAGGIOSE: 1. Apertura di conto corrente bancario presso banche per l’accredito della pensione e altri

servizi bancari, con massima possibilità di operare;

2. Polizze assicurative per RC Auto, infortuni, malattie, assistenza domiciliare;

3. Convenzioni con Centri Termali per trattamenti di cure e soggiorni;

4. Convenzioni con complessi alberghieri.

Inoltre, tutti i cittadini possono aderire a MUTUA FIMA, società di mutuo soccorso nata per garantire la più qualificata assistenza sanitaria in caso di malattia, infortunio e patologie invalidanti sia in Italia che all’estero.

Strada Massetana Romana 50/A, scala B Tel. 0577/533205–0577/533200 – Fax 0577/533050 [email protected]

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ANNUNCI ECONOMICI

CEDESI in gestione casale vista Siena mq 2000 ca. da ristrutturare.

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Particella 11 – Ha 1.80.30

Particella 21 – Ha 1.27.50

Particella 9 – Ha 0.42.45

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a tempo indeterminato con esperienza di cantina e di lavori in vigna e oliveto.

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Per informazioni telefonare al 335/7696890

Azienda CERCA aiuto guardiacaccia (anche in pensione) in possesso di porto d’armi

Art.37 – autorizzazione per la caccia di selezione al capriolo/daino e cinghiale

Patente auto - Assunzione a tempo determinato – 3 giorni alla settimana.

Telefonare allo 0578/52165 oppure al 338/3006554

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INDICE

L’Unione incontra PRIMA – Partnership per la Ricerca e Innovazione dell’Area Mediterranea – Siena,

venerdì 8 Giugno ore 11,00

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DALL’UNIONE

La presenza dell’Unione sui canali social 2

AVI 2018 - International Conference on Advanced Visual Interfaces - Resort Riva del Sole, Castiglione

della Pescaia (GR) - 31 Maggio 2018

3

Agricheck – da oggi a disposizione dei nostri Soci 3

Sicurezza sul lavoro – INAIL: Bando ISI 2017 - asse di finanziamento 5 per l’agricoltura 4

ASSICURATIVO

Apertura Ufficio 5

FORMAZIONE

“Corso di formazione per sicurezza lavoratori art. 37 decr. Leg.vo 81/2008” 6

AGRITURIST Nuovo sistema classificazione in girasoli 7

Rinnovata la convenzione con le Guide Senesi per gli ospiti degli agriturismi associati 8

Comunicazione dei dati statistici sul turismo 9

Comunicazione prezzi in agriturismo 10

DA CONFAGRICOLTURA Grano duro, stime al rialzo in tutti i principali paesi produttori, crescita a due cifre in Canada e Stati

Uniti

10

Pac: “Bene aver ripristinato il pagamento diretto originario per le colture da seme, come riso e grano

durio. Accolte le richieste espresse”

11

TECNICO ECONOMICO

Riforma Pac – Avvio procedimento Domanda Unica 2018 – Regimi di sostegno Reg. UE 1307/13 – Domande di premio e movimentazione titoli

11

Domande PSR superficie/capo - PROROGA 12

Assicurazioni per le produzioni agricole 2018 12

Richiesta assegnazione gasolio agricolo 12

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – trasmissione circolare Agea sull’utilizzo di autorizzazioni

derivanti da diritti acquistati

13

FISCALE TRIBUTARIO Nuove disposizioni Modello 730/2018 13

Apertura al pubblico Ufficio fiscale 13

Dichiarazioni fiscali – Scadenze e modalità di prenotazione 14

Iva – Provvedimento AdE n. 73203/2018 – Elenco dei mezzi di pagamento ai fini della detrazione

dell’Iva per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione

16

PREVIDENZIALE

Rapporto Biennale (2016-2017) sulla situazione del personale maschile e femminile. Istruzioni

ministeriali per la compilazione e per l’invio telematico

16

Servizio buste paga 17

PATRONATO ENAPA Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita 18

LEGALE

Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (GDPR – Reg. UE 2016/679) 19

ANPA Siena – Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori

Servizi Anpa Siena 22

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