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2009 0,50 € A COPIA INSERTO SPECIALE: LE CLAUSOLE VESSATORIE Anno VI - Numero 2 - Ottobre 2011 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia. Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”. Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n°15013-in data 31 Marzo 2007. LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO ED IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE LA TRASMISSIBILITÀ DEI DEBITI AGLI EREDI SHOPPING COMPULSIVO CONTI DORMIENTI Anno 2011 Numero 2 L'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDI- NARIA ED EFFETTI PER IL CONSUMATORE

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INSERTO SPECIALE:LE CLAUSOLE VESSATORIE

Anno VI - Numero 2 - Ottobre 2011 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia.Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”.Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n°15013-in data 31 Marzo 2007.

LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO ED IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

LA TRASMISSIBILITÀ DEI DEBITI AGLI EREDI

SHOPPING COMPULSIVO

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Anno 2011Numero 2

L'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDI-NARIA ED EFFETTI PER IL CONSUMATORE

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Autorizzazione del Tribunale di Reggio Emilia n° 1006 del 05/06/2000

Proprietario / EditoreRenzo Ferrari

Direttore ResponsabileSecondo Malaguti

RedazioneVia Spani Bartolomeo, 17, 42124 Reggio Emilia Cell. 347-3403721

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Comitato di RedazioneGiovanni FranchiSara RubaldoGiuseppe Giulio LucianiRoberta Li CalziPaola BoetiStefano FreschiLuigi MartinIlaria BrovaroneRiccardo MaccaferriSergio Di ChiaraGiovanni MassaPaolo Roberti di SarsinaStampa"Tecnograf" spaVia F.abio Filzi, 43, Reggio EmiliaTel 0522 277168

REGGIO EMILIAProgetto graficoCASA MIA

[IL DIRETTORE]

DALLA PARTESommarioDEI DIRITTI

QUESTA RIVISTA È DOCUMENTO DI INTERESSE CULTURALE DESTINATA ALL'USO PUBBLICO(LEGGE 15 APRILE 2004, N°106)

CONTRATTI A DISTANZA:

LA REGISTRAZIONE DELLA TE-LEFONATA NON HA VALORE CONTRATTUALE QUANDO SI TRATTA DI SERVIZI NON FOR-NITI IN UN'UNICA SOLUZIONE

Uno dei metodi più diffusi dei con-tratti a distanza, per la vendita di beni o servizi (telefonici, energetici o di altra natura) è, senza dubbio, quello dell’uso del telefono.Per conto di una società interessa-ta (non certo il “professionista”in prima persona) un dipendente di un’azienda di call center che ha ricevuto l’incarico di effettuare apposite telefonate a domicilio, chiama per proporre (a chi riceve la telefonata, che spesso non è il consumatore interessato ma altra persona) di aderire ad una diversa società che fornisce gli stessi servizi a costi inferiori.Osservando sempre i principi di buona fede e di lealtà, lo scopo commerciale della telefonata deve essere dichiarato in modo inequi-vocabile all’inizio della conversa-zione precisando l’identità del “pro-fessionista”: Purtroppo ciò accade raramente! E, spesso, le società di servizi (ma non solo) non rispetta-no assolutamente l’Art.53 del Co-dice del Consumo:la “CONFERMA SCRITTA DELLE INFORMAZIO-NI”. Infatti, il consumatore interes-sato (già titolare di un’utenza deve ricevere, in cartaceo entro e non oltre tre mesi dalla telefonata) la proposta scritta del contratto che, eventualmente, potrà sottoscrivere e che dovrà contenere:- un’informazione sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso;- l’indirizzo geografico della sede del professionista(cioè la società venditrice del servizio);- le informazioni sui servizi di assi-stenza e sulle garanzie commerciale esistenti;- le condizioni di recesso dal con-tratto in caso di durata indetermi-nata o superiore ad un anno.Ricevuto il contratto scritto, il con-sumatore interessato ha diritto di recedere dal contratto (che ancora non ha sottoscritto) senza alcuna penalità e senza specificare il moti-vo, entro il termine di 10 giorni la-vorativi inviando lettera raccoman-data con ricevuta di ritorno.Come si potrà notare, la parte che riguarda il recesso del consumatore da un contratto (cartaceo) firmato con il “professionista” (cioè la so-cietà che vende un servizio) è parte fondamentale del CODICE DEL CONSUMO in quanto garantisce al cittadino e all’impresa il sacrosanto diritto di recedere dal contratto medesimo in qualsiasi momento: e ciò avviene quando è la società a non rispettare le condizioni con-trattuali o il consumatore utente a rendersi inadempiente.Il principio delle parti di recedere da un contratto è, pertanto, un va-lore di democrazia commerciale.

4- 5 L’AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ORDINARIA ed effetti per il consumatore

6

LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI AD USO ABI-TATIVO ED IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE:UN IMPORTANTE STRUMENTO PER BATTERE GLI AFFITTI IN INERO

6 LO SHOPPING COMPULSIVO

7 LA TRASMISSIBILITÀ DEI DEBITI AGLI EREDI

8 CONTI DORMIENTI

9 RYANAIR: NEGATO IMBARCO A PASSEGGERI CON PATENTE DI GUIDA

10 I VUOTI DI MEMORIA NON FANNO STORIA (Vajont 9 ottobre 1963)

11

BOTTEGHE: PRIMA CATENA DEGLI AGRICOLTORIIL PROGETTO COLDIRETTI PER VALORIZZARE IL MADE IN ITALYSi Chiamano Le “Botteghe di Campagna Amica” ìe vendono SOLO PRODOTTI ITALIANI

12-13 INFORMAZIONI DALL'ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI AI CONSUMATORI

in questo num

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INSERTO SPE

CIALE

"Le clausole v

essatorie"

QUALE TUTELA PER I CONSUMATORI?

INSERTO A CURA DI CONFCONSUMATORI DELL’EMILIA ROMAGNA

1 - LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE.

CHE COSA SONO LE CLAUSOLE VESSATORIE?

Ai sensi dell’articolo 33 del codice del consumo (ossia il decreto legislativo n. 206 del 2005) si considerano vessatorie le clausole che, «malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un signifi cativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» e quindi che “vessano” il consumatore (da qui vessatorie).

Per signifi cativo squilibrio di diritti e obblighi contrattuali deve intendersi che lo squilibrio rilevante per la qualifi cazione di vessatorietà sia uno squilibrio di tipo “normativo” e non “economico”.

In altre parole il controllo di vessatorietà non può riguardare l’opportunità, la convenienza dell’affare o l’equivalenza delle prestazioni. Non è pertanto vessatoria la clausola che fi ssi un prezzo eccessivo per un lavoro o un servizio oppure per l’acquisto di un bene.

Il criterio del signifi cativo squilibrio è certamente di non facile applicazione. Nella valutazione dello

squilibrio tra le posizioni giuridiche si deve

LE CLAUSOLE VESSATORIE

indagare in ordine all’effettiva utilità delle attribuzioni al consumatore.

Si può dunque ritenere che lo squilibrio vada valutato in senso sostanziale, non risultando suffi ciente che dal punto di vista formale gli oneri contrattuali siano posti a carico di entrambe le parti, poiché la disparità tra le singole posizioni contrattuali non lascia ritenere suffi ciente una “esteriore reciproco riconoscimento” dei diritti e degli obblighi assunti dai contraenti.

LA LISTA DELLE CLAUSOLE GRIGIE E DELLE CLAUSOLE NERE.

Il legislatore ha predisposto due liste di clausole vessatorie, una “grigia” e l’altra “nera”, che costituiscono l’oggetto del controllo contenutistico dei contratti stipulati dai consumatori.

Quanto alle liste, quella “grigia” contiene le clausole che si presumono (relativamente) vessatorie (vedi l’articolo 33, comma 2 del codice del consumo); quella “nera” le clausole ritenute in ogni caso vessatorie (vedi articolo 36, comma 2 del codice del consumo).

Per quanto riguarda, in primo luogo, la disciplina delle clausole grigie il codice del consumo dispone che «si presumono vessatorie fi no a prova contraria la clausole che

hanno per oggetto o per effetto di […]». La prova contraria di non abusività incombe sul professionista, il quale deve dimostrare che la clausola sospetta non determina un signifi cativo squilibrio e non contrasta con il dovere di buona fede oggettiva.

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L’AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ORDINARIA ed effetti per il consumatore

Il D.L. n. 138/2011 (di seguito decreto legge) all’articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, ha introdotto alcune modifiche nell’ambito della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

La nuova misura ha trovato applicazione per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, facendo quindi riferimento al giorno successivo alla pubblica-zione sulla G.U., ovvero al 17 settembre 2011. Il legislatore è interve-nuto sull'art. 16, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e ha previsto l'aumento dell’aliquota d’imposta dal 20% al 21% della base imponibile dell’ope-razione (articolo 2, comma 2-bis, decreto legge), senza prevedere al-cuna modifica per le operazioni assoggettate alle cosiddette aliquote ridotte che rimangono stabilite nelle misure del 4 e del 10% per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72. Se per esempio il prezzo al lordo dell’Iva è pari a 120 euro (100 euro più 20% di Iva=120 euro), l’aumento sarà pari a un euro. Rispetto al prezzo lordo, l’aumento è pari allo 0,833334 (1/120) e pertanto per calcolare il nuovo prezzo di ven-dita al lordo dell’aliquota Iva del 21%, si deve moltiplicare quest’ul-timo per 1,00833334. Il momento fiscalmente rilevante dell’opera-zione, ovvero il momento a par-tire dal quale l’operazione assume rilevanza ai fini Iva, diventando esi-gibile per l’Erario e detraibile per il soggetto acquirente, deve essere individuato sulla base della relativa disciplina di riferimento ed è dif-ferente a seconda della corrispon-dente tipologia di fattispecie: per le cessioni di beni e prestazioni di servizi si deve far riferimento all’ art. 6 del DPR n. 633/1972, per gli acquisti intracomunitari di beni si fa riferimento all’art. 39 del DL n. 331/1993 e per le importazioni si guarda all’art. 201 del codice doganale comunitario. Quindi in via generale:• lecessionidibenimobilisiconsideranoeffettuateall'attodellaconsegnaodellaspedizione;• lecessionidibeniimmobilisiconsideranoeffettuateall'at-todellastipuladelrogitonotarile;• lecessionidibeni(mobilieimmobili)coneffetticostitutivio traslatividifferiti rispettoaglieventidi cui soprasi consideranoeffettuatenelmomentoincuisiproduconotalieffetti,conillimitetemporalediunannoperibenimobili;• le prestazioni di servizi si considerano effettuate con ilpagamentodelcorrispettivo,indipendentementedall'avvenutaese-cuzione,intuttooinparte,dellaprestazione.Daciòderivache:• leoperazionieffettuateprimadell'entratainvigoredellaleggediconversionedelDL138/2011restanosoggetteallavecchiaaliquotadel20%;• leoperazionieffettuateapartiredalgiornodientratainvigoredella leggediconversionedelDL138/2011sonosoggetteallanuovaaliquotadel21%.In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a

quello di consegna o spedizione dei beni accompagnati dal documen-to di trasporto, il momento impositivo coincide con la data di con-segna o spedizione. Pertanto si applica l'aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La stessa regola vale per le operazioni triangolari "interne", nelle quali il soggetto intermedio può però emettere la fattura, nei confronti del proprio cliente, entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni (si parla di fatturazione super-differita). In particolare, il differimento opera laddove il bene, acquistato dal soggetto intermedio, per esse-re successivamente ceduto al proprio cliente, venga consegnato a quest'ultimo, per disposizione del soggetto intermedio, direttamente

a cura del primo cedente. La fattu-razione "super-differita" consente il differimento al mese successivo a quello di consegna o spedizio-ne non solo dell'emissione della fattura, ma anche dell'esigibilità dell'imposta. Come nel caso della fatturazione differita, il momento impositivo resta, tuttavia, invaria-to, per cui l'aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione. Prima del decreto legge i commercianti al minuto e i soggetti ad essi as-similati, per determinare l'IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, potevano applicare in via alternativa il metodo percen-tuale di scorporo o il metodo matematico. A decorrere dalle operazioni effettuate dalla data del 17/09/2011 i commercianti al mi-nuto e i soggetti ad essi equiparati

dovranno obbligatoriamente utilizzare il metodo matematico. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici tassativamente elencati nell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, istituti universitari, ASL, Camere di commercio, ecc.), l'IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo. Tenuto conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l'operazione si considera effettuata è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l'aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima della data di entrata in vigore del decreto legge. La fattura dovrà, riportare l'aliquota ordinaria del 21% se viene emessa e/o registrata a partire da tale data. La norma, quindi, introduce una limitazione, dato che, per l'applicazione dell'aliquota del 20%, non è sufficiente che la fattura sia emessa prima della data di cui sopra, se la stessa non risulta anche registrata prima di tale momento.L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il 12 ottobre 2011, con l’emanazio-ne della circolare 45/E, le indicazioni necessarie per la correzione di errori commessi nella fatturazione da parte degli operatori e quindi per gestire l’aumento dell’aliquota Iva dal 20 al 21%. I contribuenti mensili, ovvero coloro che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, potranno regolarizzare le fatture emesse entro il mese di novembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel mese di dicembre fino al 16 marzo, mentre i contribuenti trimestrali potran-no correggere le fatture emesse entro il mese di settembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel quarto trimestre entro il 16 marzo. La regolarizzazione delle fatture emesse con aliquota del 20% anziché del 21%, che avverrà attraverso le variazioni in aumento, articolo 26, primo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, non comporterà alcuna sanzio-

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ne se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile. Il cessionario o il committente a seguito dell’acquisto è tenuto, entro il trentesimo giorno da quello di registrazione, a provvedere alla regolarizzazione delle fatture ricevute con aliquota del 20% e in caso di mancato rice-vimento della fattura integrativa, potrà effettuare la regolarizzazione entro e non oltre il termine del 30 aprile. È stato inoltre ribadito che nel caso di fatture emesse in via anticipata, ovvero nel caso di acconti corrisposti, la relativa operazione si considera effettuata alla data della fattura (quella di ricezione del documento, con riferimento agli acquisti intracomunitari) o del versamento del corrispettivo, limi-tatamente all’importo fatturato oppure pagato. Conseguentemente, non necessitano di alcuna regolarizzazione gli acconti pagati entro il 16 settembre 2011 e assoggettati ad IVA al 20%, scontando l’aumen-to di aliquota soltanto sul saldo, così come quelle fatturate entro la medesima data, ancorché la consegna del bene o il pagamento del servizio siano avvenuti successivamente, ovvero debbano ancora per-fezionarsi. Per quanto riguarda invece le operazioni con lo Stato e con gli enti pubblici, è stato precisato che l’IVA al 21% non va applicata in relazione alle fattispecie per le quali, entro il 16 settembre 2011, sia stata emessa la fattura ad esigibilità differita, nonostante non fosse an-cora intervenuto il corrispondente pagamento: non è, quindi, ritenuta necessaria, a dispetto dell’interpretazione letterale della norma, l’av-venuta annotazione del documento nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/1972, non oltre la predetta data, essendo sufficiente l’effettuazione dell’operazione – così come nel caso del regime “IVA di cassa” (art. 7 del DL n. 185/2008) – la cui data coincide con quella della fattura, nel caso di consegna del bene.È stato inoltre chiarito che eventuali errori commessi dai commer-cianti nell’applicazione del metodo matematico, l’unico consentito, possono comunque essere sanati, nei termini previsti per le altre ti-pologie di contribuenti:• mensili,entroil27dicembre2011,termineultimoperilversamentodell’accontoannuale,relativamenteallefattureemessenonoltreilmesedinovembre,edentroil16marzo2012conrife-rimentoaquelledidicembre;• trimestrali,inbaseallemedesimescadenzedicuialpuntoprecedente, a seconda che si tratti delle fatture emesse entro ilmesedisettembreoppurenelquartotrimestre2011.Lapredettaformadiregolarizzazionenonèsoggettaall’applicazio-nedisanzioni,purchéilcontribuenteprovvedaalversamentodellamaggioreimposta,utilizzandoicodicitributodiriferimento.Lacircolaren.45/2011hafornitoanchealcunichiarimentiinme-ritoaparticolaritipologiedicontribuenti:• agenzie di viaggio: la parte imponibile da assoggettaread IVAdel 20%equella che sconta la nuovaaliquota del 21%devonoesseredeterminatesullabasedelrapportopercentualetraicorrispettivideiviaggipagati interamenteentro il16settembre2011–oconiniziodelviaggiointervenutononoltretaledata–equellipagatisuccessivamente;• soggetti al regime specialedelmargine:nel casodiap-plicazione del metodo globale, ovvero dell’imponibile individuatoinvirtùdell’ammontarecomplessivodellecessioniedegliacquistieffettuati nel corso del periodo considerato, la quota dimarginedaassoggettareadIVAdel20%equellarientrantenelcampodiapplicazionedell’aliquotadel21%dovrannoessereindividuatepro-porzionalmente,sullabasepercentualedelleoperazionieffettuateentroil16settembreediquellesuccessive;• somministratoridiacqua,gaseluce:qualoraimisuratorideiconsuminonsianoingradodidistinguerelefatturazionieffet-tuatesecondolavecchiaelanuovaIVAordinaria,l’aliquotacorret-tamenteapplicabileagliaccreditideveesseredeterminatatenendocontodelperiododiriferimentodelconguaglio.Alcuni chiarimenti inoltre arrivano da Telefisco online del Sole 24 ore relativamente al trattamento delle spese accessorie e delle schede carburanti. E’ stato chiarito che le spese di imballaggio, di trasporto e le spese d’incasso relative alle merci spedite prime del 17 settembre 2011 saranno soggette anch’esse, al pari delle merci per le quali sono sostenute, all’aliquota del 20%. Per quanto riguarda invece le schede

carburanti, che vengono registrate ai fini Iva l’ultimo giorno del mese o trimestre, è necessario distinguere i rifornimenti giornalieri avvenu-ti sino al 16 settembre, per i quali si applica l’aliquota del 20%, rispetto a quelli successivi, con aliquota del 21%. Dopo un breve excursus sul nuovo quadro normativo si procede all’analisi degli effetti che ne sono derivati e che ne deriveranno. Fra gli effetti diretti, il primo sicuramente è costituito da un maggior get-tito fiscale, volto al miglioramento dei saldi del bilancio pubblico, pari a 4,236 miliardi all’anno dal 2012 e stimato per questi ultimi mesi del 2011 in circa 700 milioni e il secondo è il maggior costo della vita per le famiglie. Posto che il numero di famiglie in Italia, secondo l’ISTAT, è pari a 22 milioni il maggior costo annuo per famiglia è stato stimato pari a quasi 200 euro ciò a causa del numero di prodotti a largo con-sumo coinvolti: dal frigorifero alle scarpe, dal profumo alla televisione, dal biglietto per il parco di divertimento all'iscrizione in palestra, alla parcella dell'avvocato o all'affitto del garage. Tutti i prodotti alimentari (verdure, ortaggi, legumi, latte latticini e derivati, carni) non sono stati coinvolti dagli aumenti previsti nella manovra così come i giornali, le prestazioni sanitarie, il cinema e spettacoli in genere, i taxi ed i libri (tutti questi prodotti hanno aliquote ferme al 4 e al 10% oppu-re sono esenti da Iva). Da sottolineare che anche energia elettrica e il gas per il riscaldamento rimarranno con l’aliquota agevolata al 10%. Secondo la denuncia delle associazioni per la tutela dei con-sumatori, che hanno effettuato il calcolo del rincaro per le famiglie, l’aumento dell’aliquota d’imposta si è riversato immediatamente sui prezzi. Più precisamente è stato osservato che i rincari hanno supe-rato abbondantemente l’incremento dell’1% dell’Iva, fino ad arrivare a punte del 7%. L’Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) ha monitorato i prezzi applicati da alcuni negozi prima e dopo l'innalzamento dell'aliquota rilevando che oggi per fare un corso in piscina si potrebbe arrivare a spendere al mese il 5,4% in più. Sempre secondo l’Adoc il rincaro dell'Iva ha colpito sopratut-to musica e film, soprattutto tale evidenza balza maggiormente se si guarda al confronto con i mercati europei, dove emerge che i prezzi sono notevolmente inferiori. Nel mirino della Federconsumatori c’è, in particolare, il prezzo della benzina, secondo la quale gli effetti del rincaro del greggio saranno particolarmente pesanti per le tasche degli italiani. E’ stato stimato un esborso aggiuntivo di 32 euro l’an-no, che sommati agli aumenti registrati da agosto 2010 (440 euro tra costi diretti e indiretti sui carburanti), portano a superare i 470 euro. In particolare si afferma come solo l’1% in piu’ comporta un aumento di 1,3 centesimi al litro. Le ricadute negative saranno non solo per fare il pieno di benzina, ma anche sul tasso d’inflazione: i beni in Italia sono trasportati su gomma, pertanto ci saranno effetti sui prezzi. Federconsumatori stima inoltre in 61 euro annui, l'aumento di spesa dal primo di ottobre, per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di metano all'anno. Sono inoltre gli arrotondamenti causati dall'aumento dell'Iva a destare la preoccupazione delle associazioni dei consumatori. In questo scenario, non rincuorano di certo i dati della Confindustria. Il centro studi dell’organizzazione degli impren-ditori sostiene che il benessere delle famiglie italiane è arretrato ai li-velli del 1999. Il pil pro-capite sarà inferiore del 6,9% rispetto al 2007. In termini relativi, rispetto alla media europea, il reddito degli italiani passa dal 107% nel 1996 al 93% nel 2012. Sorpresa amara inoltre in autostrada: il ritocco dell’Iva dell’1% è diventato anche un +10%. Sulle piccole tratte autostradali i ritocchi di alcuni centesimi sono in realtà balzati a dieci centesimi.Preoccupane inoltre la denuncia di Confcommercio, la quale afferma che il gettito fiscale genertao a seguito della manovra sarà inferiore alle attese a causa della riduzione degli acquisti da parte degli italiani che porterà pertanto alla riduzione della base imponibile. Per quanto riguarda il campo della telefonia, si riscontrano finalmente delle buo-ne notizie: alcune compagnie hanno pubblicato sui propri siti web che si faranno carico dell’incremento d’imposta lasciando invariati i prezzi che includono l’IVA del 20%. Opel, Ford, Honda, Nissan, Esselunga, Coin, Carrefour, il gruppo Inditex con Zara, H&M, Benetton e molti altri: è lungo l'elenco delle aziende che, almeno per ora, hanno deciso di assorbire l'aumento dell'Iva al 21%, senza alzare il prezzo finale. Opel non ha perso tempo: il 15 settembre, il giorno stesso in cui è stata firmata la manovra, il gruppo ha annunciato il blocco dell'Iva sia per i clienti che avevano già firmato un contratto di acquisto senza averlo ancora saldato, sia per tutti quelli che sottoscriveranno un or-dine entro la fine del mese.

[DOTT. BRUNO BARTOLI COMMERCIALISTA IN REGGIO EMILIA]

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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO ED IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE:

L'articolo3delD.lgs14marzo2011n.23at-tribuisce alle persone fisiche, titolari di redditida locazione di unità immobiliari destinate adabitazione,lapossibilitàdioptare,giàapartiredal2011,perl'applicazionedellacosiddettace-dolare secca, unmetodo di imposizione fiscalecheapplicaaliquotedifferenziateasecondadel-latipologiadellalocazionepostainessere:19%per gli affitti a canone concordato e 21%perquelliacanonelibero.Lacedolareseccaèun’im-posta sostitutiva che tassa in maniera“secca”appuntoundeterninatoreddito,quelloderivantedalocazioniadusoabitativo.Ciòstaasignificarechelatassazionesuquestiredditiavvieneinunamanieraprefissata,prescindendodalpossessodialtrieventuali redditi.L'opzioneper lacedolareseccapermette,così,dievitarel'ordinarioprelie-voIrpef(conaliquotamarginalepropriadelcon-tribuente), includendoanchelerelativeaddizio-nali,sulredditodellalocazione,chesaràdunqueassoggettatoalla"cedolaresecca",chefral'altrovaasostituireanchel'impostadiregistroeleim-postedibolloperentrambelesuddettetipologiecontrattuali.Lasceltadelregimedellacedolareseccadeveessere comunicataall’AgenziadelleEntrate;visonodiversemodalitàasecondadellafaseincuisitrovailcontratto(primaregistrazio-ne,rinnovo,risoluzione,ecc).E’insintesiquelcheemergedalcddecretosulFederalismo fiscale che, oltre a snellire le pro-ceduredi tassazionedelle locazione, haancheintrodottounaseriedinormeatuteladelcon-duttorenell’ipotesiincuinonsiastatoregistrato [AVV. PAOLA BOETI]

ilcontrattodilocazione.Fermo restando che l’inquilino è sempre vistocomepartedeboledallegislatorenell’ambitodeicontratti di affitto e come tale ènotevolmente

tutelato,conild.lgs.n.23del2011haacquisitoun’arma in più in quanto nel caso di affitti elocazioni di casa in neroglièdatalapos-sibilitàdidenunciare il proprietario e di godere di un regime fiscale di estremo favore che prevedelapossibilitàdirichiederel’applicazionediun canone annuo pari a 3 volte la rendita catastale.Oltrealnotevolevantaggionelcalcolodelcano-neannuosullabasedi3volte larenditacata-staledellacasaladuratadelcontrattosaràparia4annipiù4dirinnovo, ilchevuoledirechese il proprietarionondichiara gli affittimensilipotrebbetrovarsidifronteallapossibilitàdirea-lizzaresuquellacasaperoltre8anniunaffittomoltoaldisottodellepotenzialitàdelmercato.Ildecretolegislativo,pertanto,haprevistochegli

inquilinichedenuncerannoilocatoriall’AgenziadelleEntratepotrannoottenereunregolarecon-trattodilocazioneaduncanoneannuoparialtriplo della rendita catastale, con rivalutazioneIstatnellamisuradel75%adecorreredalsecon-doannochesignificaunimportopariaunterzodelrealevaloredimercatoTuttaviaperl’applicazionediquestodispostodafarvalereinsedecivilistica,ossiadinnanziaduntribunale, e non presso l’agenzia delle entrate,sarannonecessarieleprovecheilcontrattoesi-stevaenonèsemprefacile.Incasodigiudiziolapartedeboleèsemprel’inquilino,ilqualeat-traverso presunzioni o prove testimoniali potràprovarel’esistenzadelcontratto(qualicopiadibonificioquietanzedipagamento).Nell’ipotesi,incui,ilproprietarioomettalaregi-strazionedelcontrattodilocazione,ilconduttorepotrà farsi parte attiva del rapporto e recarsipressol’AgenziadelleEntrate,provvedendoallaregistrazione,utilizzandoilmodello69eversan-dol’impostadiregistro.Incasodiomessaregistrazionedelcontrattodilocazionedi immobili, inoltre, sipotrà supporreche l’esistenzadel rapportodi locazionepossavenireestesaancheaiquattroperiodid’impostaantecedentiquello incorso:ciòvuoldireche ledichiarazionipresentateintaliperiodirisulteran-noinfedeli.Dovranno,quindi,essererecuperatelemaggioriimpostedovute,maggioratedisanzioni.

Un importante strumento per battere gli affitti in nero

Ilterminederivada“onlomania”,ovverola“ma-niadicomprareciòcheèinvendita”,maèanco-raqualcosadipiù:èilcompraretanto,nonsoloqualcosa, è un impulso irrefrenabile, che non sipuòcontrollare,èun’emergenza,unbisognour-gente,chenonpuòaspettare.A differenza dalle tossico o alcool-dipendenze,siamodifronteallacosiddetta“dipendenzasen-zaoggetto”,perchénonsièdipendentidaunasostanzaconcretaechepossiamovedere,madaun’attività: è l’attività dell’acquisto. Solitamente,infatti,vengonocompratioggettineiconfrontideiquali sono attribuite caratteristiche“quasi ma-giche” che permettono all’acquirente di sentirsivincente,consideroesoprattuttoriconosciutodal-lasocietà.Iprodottiacquistativarianotradonnee uomini, le prime prediligono capi di vestiarioegioielli, glialtriprivilegianoorologi,articoli tec-nologici e sportivi. Questa diversità è però soloapparente,perchéognioggettovienescelto,nonpersuoutilizzo,mainbaseall’immagineesterio-rechepresenta,alfascinoepoterecheesercita,tanto che spesso non risulta nemmeno in lineaconigustidelcompratore.Perquestomotivolamaggiorpartedelle speseeffettuatefinisceperessereregalataonascostaincasa,macomunquemaisfruttatadall’acquirente.GliepisodilegatialloShoppingCompulsivosonosempredescritticomemoltointensiemotivamen-te, come se ogni soggetto in questa situazione

attraversasse delle fasi che lo accompagnanonell’acquisto.Spessosihainizioconuncorteggia-mentodapartedell’oggetto,nonunoqualunque,maèunoggettocuivengonoconferitedelledotiunicheecherendonolaspesa“un’occasionedanon lasciarsi scappare”. E’ di conseguenza bencomprensibilelasensazionedibenessereefelicitàchecaratterizzaloshoppingcomeunmomentoincui“sifermailtempo”,perunattimononcisiaccorgediciòcheaccadeintorno.L’ultimafaseèlapiùspiacevole,èquicheemer-gonosensidicolpaperchétutteleillusionilegatealpoteredell’acquisto lentamentescemanofinoascomparire.Tuttociònondeveindurreapensarecheloshop-pingsiaingeneraleindicediunproblema,perchèspesso il concederci un regalo, oggetto o vestitoche sia, è unmodo per coccolarci, per alleviarela tensioneo la frustrazione,come inunasortadi compensazione assolutamente diffusa e nonpatologica.Il problema può insorgere nel momento in cuil’attività dell’acquisto sia vissuta attraverso unimpulso incontrollabile, come unico mezzo perraggiungerepotereecompetenza,incuiildenaroutilizzato siaeccessivo rispettoallepropriepos-sibilità,quandogliepisodidicomperesiripetonoperpiù volte a settimana eperdono la loro ra-giond’essere (non importacosasiacquista,maè fondamentale il comprare), rappresentando

quindiunbisognochenonpuòaltrimentiesseresoddisfatto. Ilprimopassoperaffrontare ildisa-gioèammetterediaverlo, cercandodi capire ilmotivo per cui si compra, spesso il campanellod’allarmeèl’accumulodidebitoimpossibiliormaidagestire.Aquestopuntoèconsigliabilerivolger-si ad uno specialista. La terapia consigliata puòessere sia individuale, siadi gruppo.Nell’ambitodellaTerapiaCognitivo–Comportamentale, l’in-terventodicuradelladipendenzadashoppingsifocalizzaprimariamentesudiunariduzionedeldannomirataagliaspettieconomico–finanziari,individuandoaquestoscopo lafiguradiun“tu-tor”ovverounfamiliareoamicocheconosca lasituazioneechesiadispostoadaccompagnareilcompratoreeaiutarloagestiregliimpulsi.Esisto-nounaseriedistrategiecheaiutanoacontrollarel’impulsivitàcomepagaresempreincontanti,eli-minare lecartedicredito,creareuna listadellaspesa e attenervisi rigorosamente, osservare levetrinesolodopolachiusuradeinegozieimpe-gnarsiinesercizifisiciquandosiavvertel’impulsodicomprare;etecnichedirilassamentoedesensi-bilizzazioneaglistimoliattivanti.Parallelamenteaquestointervento,laterapiahal’obbiettivodimodificareisignificatipersonaliat-tribuitialloshopping,spessolegatialsopperimen-todeivuoti,all’espressionedivissutidipotere,alriconoscimentoeaccettazionesociale.

LO SHOPPING COMPULSIVOLo shopping compulsivo è un momento…?è piacere…?è un problema…?che cos’è…?In tanti ormai ne abbiamo sentito parlare, ma cercare di definirlo non è semplice.

[DOTT.SSA SARA SGAMBATI]“Associazione Cognitivismo Clinico”6

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Questa disposizione è sancita dagli ar-ticoli 752 e seguenti del Codice civile i quali prevedono la responsabilità dei co-eredi del defunto al pagamento dei debiti e pesi ereditati, in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo una disposizione testamentaria differente.In deroga alla suddetta responsabil-ità “pro quota” o “parziaria” l’articolo 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che per le obbligazioni di carat-tere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, at-tribuendo in sostanza all’erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di ono-rare l’intero debito del de cuius.La trasmissibilità non interessa tuttavia le eventuali sanzioni comminate al defunto e pertanto gli eredi sono responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi. Con l’accettazione dell’eredità viene at-tribuita agli eredi la responsabilità per le obbligazioni relative ai beni e ai redditi del de cuius; tale accettazione può essere espressa, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto in un atto formale, oppure tacita, quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità. Per i redditi posseduti dal defunto anteri-ormente alla sua morte, è compito degli eredi sia il pagamento dell’imposta ché la presentazione della dichiarazione ai sen-si dell’art.65 del D.P.R.600/73 secondo i termini ordinari se il decesso è avvenuto nel periodo oggetto dell’imposta oppure entro il mese di febbraio dell’anno succes-sivo; nel caso in cui il decesso sia avvenu-to successivamente a tale data i termini, sia della presentazione della dichiarazi-one sia del pagamento delle imposte, sono prorogati di sei mesi. Per ciò che concerne i redditi che, pur prodotti dal defunto, vengono percepiti direttamente dagli eredi, essi stessi div-entano i soggetti passivi dell’imposta e potranno sottoporli a tassazione separata ai sensi dell’art.7 c.3 del DPR 917/86 salvo opzione per l’imposizione ordi-naria. Per poter usufruire di questa possi-bilità i redditi in questione devono essere

imputati al periodo d’imposta in cui sono percepiti (ovvero i redditi soggetti a tas-sazione con il criterio di cassa) e pertanto oltre ai redditi di lavoro dipendente la tas-sazione separata può essere applicata ai redditi di lavoro autonomo, di capitale e ai redditi diversi, ma non hai redditi fondi-ari o d’impresa che vanno imputati nella dichiarazione dei redditi del de cuius. Fintantoché l’eredità non viene accet-tata non esiste alcun soggetto passivo d’imposta ovvero alcun titolare del reddito conseguito e pertanto, dell’obbligazione tributaria. Se tale situazione si protrae oltre il peri-odo d’imposta ed il chiamato all’eredità non l’ha accettata, oppure non è nel possesso dei beni ereditati, ai sensi dell’art.528 del codice civile, si costitu-isce eredità giacente ed occorre eleggere un curatore del patrimonio ereditario.In questo caso il soggetto passivo d’imposta non è individuato nel “patri-monio ereditario”, bensì, in colui al quale verrà attribuita successivamente l’eredità in via definitiva e pertanto le imposte ver-ranno liquidate, dal curatore, durante il periodo di eredità giacente, in via prov-visoria.Nel caso in cui il soggetto chiamato all’eredità sia una persona fisica oppure non sia ancora individuato si applicano le norme Irpef (titolo I, sezione I DPR 917/86), diversamente, nel caso in cui si tratti di una persona giuridica si appli-cano le norme Ires per gli enti non com-merciali. In seguito, al momento dell’accettazione dell’eredità, tali redditi concorreranno a formare il reddito complessivo dell’erede con effetto retroattivo e pertanto quest’ultimo sarà tenuto a riliquidare le imposte versate nei periodi d’imposta precedenti. Al fine di non incorrere nel rischio di es-sere chiamati a rispondere con i beni propri dei debiti del defunto esistono due forme di tutela da parte dell’erede. La prima, a carattere permanente, è la rinuncia all'eredità nelle forme previste dall'art. 519 C.c. in quanto lo stesso "non diventa erede e pertanto non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni

tributarie riferibili al de cuius" (Risoluzi-one Ministero delle Finanze 5.11.1980, n. 7/3801).La seconda, a carattere transitorio, si at-tua mediante l'accettazione dell’eredità con beneficio d'inventario. In tale ipotesi si comporta una limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari entro il valore massimo dell'eredità ricevuta. Ciò sta a significare che nell'ipotesi si verifichi una successione onerosa, ove le passività eccedano le at-tività, l'erede non sarà chiamato a rispon-dere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario, poiché con l’accettazione dell’eredità con beneficio dell’inventario viene elusa la confusione del suo patrimonio con quello del defunto. Il beneficio d'inventario, di cui la legge ne richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del cir-condario ove la successione si è aperta, è rimesso alla facoltà di ogni chiamato, che ha l'onere di specificare nell'atto di accet-tazione se intenda avvalersi di tale diritto. Tale forma di tutela ben si adatta alle ipotesi in cui si è chiamati a decidere sull’accettazione di un’eredità avendo una sommaria conoscenza della situazi-one economico patrimoniale del congiun-to de cuius.

La trasmissibilità dei debiti agli erediL’erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.

Lo shopping compulsivo è un momento…?è piacere…?è un problema…?che cos’è…?In tanti ormai ne abbiamo sentito parlare, ma cercare di definirlo non è semplice.

[DOTT. MATTEO CAMURRI]

[OPERA DELL'ARTISTA STEFANO GRASSELLI]

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CONTI DORMIENTI

[DOTT. CORRADO GRASSELLI]

Si tratta di depositi bancari, contratti finanziari, libretti postali su cui per anni genitori e nonni avevano versato risparmi e che, per varie ragioni, sono finiti nel dimenticatoio. Per essere considerati dormienti questi conti non devono essere stati movimentati per almeno 10 anni e devono avere un valore non inferiore ai 100 Euro.Se il conto può davvero dirsi dormiente occorre stabilire se è intestato a sé o a qualche progenitore, anche defunto, oppure se fa riferimento a un soggetto indeterminato come un generico portatore (libretti al portatore), come vedremo in seguito.Si può altresì verificare il caso di vecchi libretti al portatore bancari, intestati a familiari deceduti, rilasciati a suo tempo da Istituti di credito non più esistenti ovvero che hanno cambiato denominazione. Al riguardo si nota che, nel caso di fusione, la società risult-ante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, e quindi subentrano anche nelle posizioni debitorie nei con-fronti dei depositanti, sempre che i relativi crediti non siano prescritti.La normativa sui cd. rapporti “dormienti” si applica anche agli assegni circolari non incassati entro 3 anni dall’emissione, alle somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non reclamate dagli aventi diritto entro il termine di 2 anni dall’evento, nonché ai buoni postali fruttiferi emessi dopo il 14 aprile 2001 per i quali non sia stato chiesto il rimborso entro il termine di prescrizione di 10 anni.Nello specifico la materia è regolata dalla legge 266/2005 che ha previsto che i

depositi di somme di denaro non movi-mentati dal titolare negli ultimi 10 anni dalla data di libera disponibilità, definiti come “dormienti”, siano devoluti a un ap-posito Fondo, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.La suddetta disciplina sul trasferimento di somme e di strumenti finanziari al Fondo si applica anche ai rapporti per i quali il richi-amato termine decennale sia già compiuto

alla data del 17 agosto 2007, a eccezione dei casi in cui si tratti di rapporti di valore non superiore a cento euro.Una volta che l’intermediario (Banca/Posta) constati l’esistenza delle condizioni di “dormienza”, deve procedere all’invio al titolare, o a terzi eventualmente delegati, presso l’ultimo indirizzo comunicato o conosciuto di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale lettera deve contenere l’invito a effettuare operazioni o movimentazioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, con l’espresso avvertimento che decorso tale tempo il rapporto sarà estinto e le somme devolute al Fondo.Gli interessati potranno verificare se il valore del proprio rapporto sia stato trasferito al predetto Fondo, consultando gli appositi elenchi, pubblicati sui siti internet del min-istero dell’Economia e delle Finanze e della CONSAP SpA.Qualora riscontrino che ciò sia avvenuto, senza però che l’intermediario abbia seg-uito le procedure prescritte, possono chiedere a esso direttamente la restituzione delle somme e dei valori devoluti. Ove invece il rapporto sia inserito tra quelli “dormienti” e il relativo controvalore sia stato trasferito al predetto Fondo in conformità alle norma-tive, le richieste di rimborso, entro il termine decennale di prescrizione che decorre dalla data di devoluzione, potranno essere indirizzate alla CONSAP SpA - Rapporti dormienti, via Yser 14, 00198 Roma.

[OPERA DELL'ARTISTA PINO CAPPUGI]

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[OPERA DELL'ARTISTA VAINER MARCONI]

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Per poter viaggiare su un aeromobile della compagnia low cost, infatti, è necessario non solo portare con sé un valido do-cumento di riconoscimento, ma munirsi di un documento che al contempo soddisfi i requisiti richiesti da Ryanair, come in-

dicato sul sito, dove si legge che “GLI UNICI DOCUMENTI DI IDENTITÀ AC-CETTATI SUI VOLI RYANAIR SONO:• Unpassaportovalido.• Unacartadiidentitàvalidaemes-sadalleautoritàgovernativediunpa-ese dello Spazio Economico Europeo

(SEE).Soltantolecartediidentitàemessedaiseguentipaesidel SEE sono accettate sui voli Ryanair: Austria, Belgio, Bulga-ria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,Slovenia,Spagna,Svezia,Svizzera,Ungheria.• Un documento di identità Kinderausweis validoemessodalgovernotedesco.• Periminori(sottoi16anni)-unvalido“certificatodinascita” italiano con photo vidimato dalla questura come “VA-LIDOPERL’ESPATRIO”soloperivoliinternazionali.Nessunavidimazione e' richiesta per i voli sul territorio Italiano (voli domestici).• Una tessera AT/BT valida (solo per voli nazionaliall'internodelterritorioitaliano).• Un documento di viaggio emesso dall'autoritàgovernativa in sostituzione di un passaporto e rilasciato in conformitàconl'articolo28(1)dellaConvenzioneONUdel1951(Convenzionerelativaallostatusdeirifugiati).• Undocumentodiviaggioemessodaunostatocon-traente in sostituzione di un passaporto e rilasciato in con-formità con l'articolo27dellaConvenzioneONUdel1954(Convenzionerelativaallostatusdeirifugiati)”.Ryanair non contempla dunque la patente di guida tra i do-cumenti ritenuti idonei per poter procedere al riconoscimento dell’identitàdelpasseggero,sebbeneiltestounicosulladocu-mentazione amministrativa contenuto nel D.P.R. 445/2000,all’art.35,comma2,stabilisceche lapatentediguidadeveessere ricompresa tra i documenti di riconoscimento, anche nel più recente formato card, come peraltro confermato da diverse circolari del Ministero dei Trasporti che hanno reso parere favorevole in ordine non solo alla qualificazione giuri-

RYANAIR: NEGATO IMBARCO A PASSEGGERI CON PATENTE DI GUIDA.La Compagnia aerea irlandese Ryanair non accetta la patente di guida come valido docu-mento di riconoscimento durante le operazioni di check-in, negando così l’imbarco a molti passeggeri italiani che hanno prenotato un volo nazionale.

dica del documento in argomento ma anche sul rispetto dello stessoalleesigenzedipubblicasicurezzainmateria.Numerosi sono i reclami di passeggeri a cui è stato nega-to l’imbarco aereo per essersi presentati al check-in con la patente di guida ed in assenza di altro documento ritenuto idoneo da Ryanair. Alcuni cittadini si sono addirittura visticostretti ad adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del diniego di imbarco aereo su vettore Ryanair.E’ilcasodiuncittadinoitalianochehaacquistatounvolo sulla tratta Bari-Milano per sé e per la moglie, utilizzando lapatentediguidacomedocumentodiidentitàpereffettuarelaprenotazioneon-line.Purtroppo,quello stessodocumentoaccettato nella procedura di prenotazione ed acquisto dei bi-glietti, non è stato accettato al momento del check-in all’ae-roportodipartenza.Nonostanteleprotestevolteaspiegareche non si trattava di un viaggio di piacere ma necessario ad accompagnare la moglie ad un’importantissima visita a Milano, l’uomo si è visto costretto a partire con un altro volo e viaggiare separato dalla moglie, affetta da morbo di Parkin-sonebisognosadiaiuto.Lacoppia,assistitadall’Avv.toVitoManfredi, ha citato in giudizio la compagnia aerea irlandese davanti al Giudice di Pace di Milano, che ha dichiarato il-lecito il comportamento della convenuta, condannandola al pagamentodi€1.600,00afavoredegliattoriatitolodiri-sarcimento, importo comprensivo del danno da stress e del rimborso del biglietto pagato e non utilizzato, oltre alle spese ecompetenzedicausa.Sebbene le segnalazioni e le proteste per il comportamento illecito di Ryanair non manchino, l’ENAC (Ente Nazionale di Aviazione Civile) non è riuscito a raggiungere un’intesa con la compagnia irlandese, che ha affermato di rifiutare qualsiasi interferenza con le regole accettate dagli stessi passeggeri.Ne consegue che ad oggi Ryanair, ignorando la normativa italiana in merito, si rifiuta di accettare la patente di guida comevalidodocumentodiidentità,riconoscendovalidisoloidocumentielencatinelpropriositointernet.Per segnalazioni e reclami è comunque possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori presenti sul territorio per ot-tenereinformazioniutili.

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di chi ha perduto ogni passato,piombandoinunfuturoadulterato.

Strage che non ha vergogna,senza volto per la colpa

di chi vive parassitadellaterraedellavita.

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nuovi passaggi e assaggipernientesaggi.

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che ancor oggi porta i segni diricattididecenni.

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Nasce la prima catena di vendita diretta organizzata degli agricoltori italiani “Le botteghe di Campagna Amica” dove saranno offerti solo prodotti nazionali ottenuti dalle aziende agricole e dalle loro cooperative. Sono già 70 ed entro la fine dell'anno diventeranno 100. Le “Botteghe” sono un nuovo e moderno canale commerciale di vendita diretta dei prodotti agroalimentari che si affianca alla Grande distribuzione e ai negozi di prossimità e che va ad integrare la rete già attiva di quasi diecimila frantoi, cantine, malghe, cascine e aziende agricole trasformate in punti vendita e i quasi mille mercati degli agricoltori di Campagna Amica già presenti su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi mesi si apriranno centinaia di "Botteghe" con un unico format in tutte le province italiane dove sarà possibile acquistare una vasta gamma di prodotti degli agricoltori esclusivamente con il marchio Campagna Amica. Le arance della Sicilia, per esempio, saranno in "vendita diretta" nel cuore di Milano mentre il Parmigiano Reggiano potrà essere acquistato nel centro di Roma anche se non sarà presente personalmente il produttore. E così per i vini, l'olio, i salumi, le conserve, le verdure e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura che completeranno la gamma offerta in ogni bottega. Il piano prevede la possibilità di "esportare" le Botteghe anche all`estero.“Un vantaggio per i produttori – spiega Marino Zani, presidente della Coldiretti di Reggio Emilia - che potranno finalmente decidere il prezzo di vendita del proprio prodotto anche al di fuori della propria azienda con la certezza del pagamento. I vantaggi sono evidenti anche per i consumatori che in ogni bottega di Campagna Amica potranno acquistare l’intera gamma di prodotti garantiti al cento per cento come italiani, con le intermediazioni dal campo alla tavola ridotte al minimo”. L’iniziativa si inserisce nel progetto più ampio della filiera agricola tutta italiana nel quale rientrano anche le società di scopo già avviate per cereali, olio, ortofrutta ed energia che vedono tra i protagonisti anche i Consorzi agrari.“L`obiettivo – continua Zani - è di creare una rete di vendita organizzata tarata sulle necessità dei produttori agricoli e dei consumatori che rimane in mano ai produttori stessi, in cui sia venduto esclusivamente prodotto italiano, in cui

permangono i vantaggi della vendita diretta senza che ci sia sempre presente il produttore e in cui si possano godere anche dei vantaggi del sistema a catena”.In questo modo si riporta reddito agli agricoltori, contrastando l'insostenibile furto di identità e di valore che subiscono i prodotti nel passaggio dal campo alla tavola. Come si articolerà l`architettura commerciale del sistema delle “Botteghe”? Su quattro perni: 1. Campagna Amica, la fondazione che dispone del marchio omonimo; 2. Consorzio Produttori (società cooperativa agricola di cui è socia Coldiretti), lo strumento per realizzare la "catena"; 3. L`imprenditore agricolo che offre il proprio prodotto; 4. Il titolare della “Bottega” che può essere un imprenditore agricolo singolo o associato o una cooperativa. L`agricoltore che vuole diventare fornitore del punto vendita si accredita presso la Fondazione Campagna Amica, si associa al Consorzio Produttori, entra nel portale web dove avviene la gestione della domanda e dell`offerta, il quadro è completato da un meccanismo di controlli.La catena delle "Botteghe di Campagna Amica" si basa su principi fondamentali come quello di mettere il territorio come protagonista, della responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti, della massima trasparenza, massima flessibilità nella gestione e massima concorrenza tra i fornitori e tra i gestori.

IN EMILIA ROMAGNA IL PRIMO NEGOZIO INTERAMENTE RICICLABILERealizzato a Piacenza, è il primo negozio della catena delle Botteghe di Campagna Amica voluta da Coldiretti per realizzare la filiera agricola tutta italiana: Nei prossimi mesi attivo anche a Reggio Emilia..

Prodotti agricoli di qualità, con un occhio alla difesa dell'ambiente e alla riduzione di rifiuti urbani. Ha debuttato a Piacenza la prima Bottega di Campagna Amica in Emilia Romagna, che fa parte della catena di botteghe voluta da Coldiretti, per ridurre i passaggi dal produttore al consumatore e assicurare una filiera agricola tutta italiana. In via Colombo 35 a Piacenza si potranno trovare accanto ai prodotti piacentini, come carni, prodotti lattiero caseari, frutta e ortaggi di stagione, cereali, prodotti

provenienti da tutta la penisola, dai legumi dell'Umbria, all'olio extravergine della Toscana e delle Puglie, agli agrumi di Sicilia. Si tratta di prodotti di alta qualità, la cui tracciabilità è garantita dal Consorzio Produttori Campagna Amica, che costituisce il filo di Arianna che segue il prodotto dall'azienda di produzione fino alla tavola del consumatore passando attraverso la Bottega. Si potrà così acquistare il kiwi biologico di Rottofreno a fianco delle lenticchie di Colfiorito (PG), il Grana Padano biologico di Bettola (unico in tutto il comprensorio del Grana Padano) e l'olio di Bari, il pane di Bobbio e l'arancia tarocco di 1^ scelta di Aci Castello (CT). È una opportunità per non rinunciare, anche in periodo di crisi, a prodotti freschi e di qualità, provenienti direttamente dal produttore agricolo, senza il peso dei tanti passaggi di intermediazione.La Bottega è il primo negozio di alimentari completamente riciclabile. Tutte le attrezzature infatti sono realizzate in materiale sempre riciclabili a fine "vita". Gli arredi artigianali sono in legno ottenuto da filiera agro-forestale italiana certificata Fsc (Forest Stewardship council), cha garantisce taglio e gestione responsabile del bosco e riforestazione programmata. I pannelli sono prodotti esclusivamente con carta riciclata e resine naturali di origine vegetale. Nella bottega vengono utilizzati contenitori per alimenti sfusi prodotti con un nuovo tipo di plastica che rispetto al policarbonato non ha emissioni di bisfenolo (sostanza utilizzata per produrre molte plastiche) e consuma meno energia in fase di produzione, mentre tutti gli imballaggi sono compostabili e biodegradabili per ridurre la produzione di rifiuti urbani e l'inquinamento dell'aria.

Chi può diventare Gestore della Bottega?• Un imprenditore agricolo singolo o

associato• Una società agricola partecipata dal

Consorzio• Un soggetto non agricolo•

BOTTEGHE: PRIMA CATENA DEGLI AGRICOLTORIIL PROGETTO COLDIRETTI PER VALORIZZARE IL MADE IN ITALY

Si Chiamano Le “Botteghe di Campagna Amica” e vendono SOLO PRODOTTI ITALIANI

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• BONDARGENTINA• CONTIDORMIENTI:ISTRUZIONIPERL'USO• DACONFCONSUMATORIUNAIUTOPERCHIVIAGGIA• ENERGIAELETTRICAEGAS:RISPONDEL'ESPERTO

Quando e come è possibile recuperare risparmi dimenticati dai parenti in un cassetto: se il conto è intestato bisogna agire entro luglio 2012

Confconsumatori riceve tantissime richieste riguardanti i cosiddetti “conti dormienti”. Si tratta di depositi, contratti finanziari, libretti postali su cui per anni nonni, genitori e zii avevano versato risparmi e che, per varie ragioni, sono finiti nel dimenticatoio. Quei fondi sono persi per sempre? In alcuni casi è possibile recuperare qualcosa, ma bisogna che ci siano due requisiti fondamentali.

I conti “dormienti” : - non devono essere stati movimentati per almeno 10 anni; - devono avere un valore non inferiore a 100 euro. Il valore si calcola applicando alla cifra depositata in lire, maggiorata degli interessi legali di anno in anno maturati, il cambio attuale (es: 200.000 lire = 103 euro). Una volta appurato che il proprio conto, dimenticato in un cassetto, può a tutti gli effetti dirsi “dormiente”, la prima domanda da porsi riguarda il tipo di credito da far valere. Occorre stabilire, infatti, se il conto è intestato a sé o a qualche progenitore, magari defunto, oppure se fa riferimento a un soggetto indeterminato come un generico portatore (libretti al portatore).

Nel primo caso (conto intestato) bisogna vedere se l’intermediario ha effettuato, tramite raccomandata a/r la comunicazione dell’estinzione del conto 180 giorni prima di procedere. Se ciò non è avvenuto l’avente diritto, nel termine prescrizionale di 5 anni decorrenti dal 17 agosto 2007 (quindi entro luglio 2012) potrà richiedere l’importo del credito, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati e della rivalutazione monetaria.Qualora il titolare abbia ricevuto la comunicazione dell’Istituto di credito per tempo, oppure se il credito spetta a un generico “portatore”, non resta che rivolgere la domanda alla la Consap s.p.a., società a socio unico con sede a Roma (via Yser n. 14). Sul sito della medesima, http://www.consap.it, si trovano le istruzioni su come compilare la lettera e quali documenti devono essere allegati. I tempi, in tale ipotesi, saranno piuttosto lunghi e l’importo di cui ci si deve attendere il rimborso sarà costituito soltanto dalla somma investita con gli interessi maturati da ciascun versamento al saldo.

Presso le sedi di Confconsumatori sono disponibili dei modelli di lettera; i titolari di conti dormienti interessati possono rivolgersi telefonicamente o via e-mail alla sede a loro più vicina (www.confconsumatori.com/dovesiamo).

Conti dormienti: istruzioni per l’usoBond Argentina

Il 24 dicembre 2011 scadrà il termine prescrizionale entro il quale gli acquirenti di bond argentini potranno fare valere i propri diritti. L’ennesimo successo ottenuto nei mesi scorsi dalla Confconsumatori di Prato, potrebbe essere, infatti, tra gli ultimi sul fronte dei titoli Argentini: a dieci anni dal default si prescriveranno tutti i diritti nei confronti delle banche per quei risparmiatori che avevano acquistato i “tango bond”. Nell’ultimo caso risolto da Confconsumatori l’acquisto era avvenuto, tra l’altro, nell’agosto 2001, cioè pochissimi mesi prima del fallimento dell’Argentino, avvenuto a dicembre dello stesso anno. Il Tribunale di Prato ha condannato l’Istituto Bancario a risarcire del capitale perduto due giovani risparmiatori residenti a Prato, assistiti dagli avvocati Alessandro Fagni e Daniele Nicolin. La banca dovrà dunque restituire i 10 mila euro investiti, più gli interessi e le spese legali.

La vicenda risulta particolarmente importante anche per i tempi brevissimi con cui i risparmiatori hanno ottenuto giustizia: grazie al procedimento sommario, la sentenza è stata emessa in soli 5 mesi, confermando anche la nota organizzazione ed efficienza del Tribunale pratese. “Irisparmiatoridevonosapere – commentano gli avvocati Nicolin e Fagni – cheilororisparmiperdutipossonoessererecuperatieciòèanchepossibile in tempi brevi. Purché si agisca contro le banche prima che i tempi di prescrizione siano decorsi,ovveroentronovembre2011”.

La condanna della banca è avvenuta in virtù della violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente ed in particolare dal regolamento Consob n. 11522/1998: la banca, cioè, non ha fornito al risparmiatore tutte le informazioni necessarie a consentire di fare una scelta consapevole in ordine alla natura ed ai rischi dell’investimento in un titolo che, come quello argentino, era già indicato dalle agenzie, con un rating progressivamente sempre più basso.

“Si tratta di una vittoria importante – afferma il presidente Confconsumatori Marco Migliorati – perchéconfermalabontàdella battaglia intrapresa anni fa dalla nostra associazione perdifendereirisparmiatoritraditi”.

Chi fosse in possesso di Bond Argentina può contattare la sede Confconsumatori più vicina (http://www.confconsumatori.com/doveSiamo.asp) per ricevere assistenza.

INFORMAZIONIDALL'ASSOCIAZIONEDEICONSUMATORIAICONSUMATORI

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La vacanza dei sogni può trasformarsi in un vero e proprio incubo quando qualcosa và storto: ritardi, cancellazione dei voli, alberghi lussuosi sul depliant che si rivelano catapecchie, bagagli smarriti, agenzie viaggi fantasma…Spesso il turista intraprende un viaggio o una vacanza senza conoscere i propri diritti e, quindi, quando si trova in difficoltà non sa come comportarsi e a chi deve rivolgersi. Per questo, nell’ambito del progetto “Guarda che ti riguarda!”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Confconsumatori ha creato un sito (link a: www.confconsumatori.com/servizituristici) dedicato ai servizi turistici, dal quale è possibile iscriversi alla Newsletter o richiedere direttamente una consulenza gratuita via e-mail al team di esperti, tramite il modulo Contatti o all’indirizzo [email protected]. Dal sito è scaricabile, sempre senza spese, tanto materiale utile, come la guida sui Servizi Turistici: un volume agile e sintetico da infilare in valigia per non farsi trovare impreparati in vacanza. La guida, scaricabile dall’area Download, è aggiornata al nuovo Codice del Turismo, entrato in vigore dal 21 giugno 2011. Sfogliando le pagine il turista potrà notare immediatamente nel riquadro giallo le principali novità introdotte con la nuova normativa sui pacchetti turistici: il danno “da vacanza rovinata”, le tutele per chi acquista online e tanto altro ancora. Restano, invece, invariate rispetto al precedente Codice del Consumo, le responsabilità di Tour Operator, per quanto concerne la qualità dei servizi, e Agenzia di viaggi, che si occupa delle formalità di prenotazione e della corretta e completa informazione del turista. È importante contestare i disagi subiti immediatamente alla segreteria del luogo di villeggiatura e, tornati a casa, entro10 giorni si deve inviare una raccomandata a/r al Tour Operator o al venditore, a seconda delle responsabilità. Nella guida sono inseriti dei fac simile di lettere di reclamo da utilizzare come modello. Per chi viaggia per piacere o per lavoro, ma non ha acquistato un pacchetto “tutto compreso”, sarà utile il secondo capitolo della guida dedicata ai diritti del passeggero in aereo, in treno e in hotel. Anche chi sceglie la vacanza “fai da te” ha diritto a veder tutelati i propri diritti quando il bagaglio viene smarrito o il treno ritarda oppure quando l’hotel dimentica la prenotazione.Per saperne di più visita il sito www.confconsumatori.com/servizituristici.

Da ormai tre mesi è attivo negli sportelli di Confconsumatori di Parma, Milano e Varese il progetto “Energia: diritti a viva voce”, dedicato alla tutela dei diritti dei cittadini nelle forniture di gas ed energia elettrica. Al progetto, finanziato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico su disposizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, partecipano ben 17 associazioni dei consumatori, per un totale di 45 sportelli attivati in tutta Italia (per info: 800.82.12.12). In ogni sportello viene messa a disposizione dei consumatori la consulenza gratuita con gli esperti in materia dei bollette, passaggi di gestione, mercato libero e tutelato, tariffa bioraria, incentivi e tanto altro. A Parma chi fosse interessato può contattare il numero 0521/230134 oppure 233583, per chiedere informazioni o fissare un appuntamento.Oggi, dall’esperienza maturata dagli operatori, sono nate delle FAQ, che certamente rispondono ai principali dubbi dei cittadini in materia di energia elettrica e gas.Le Faq sono disponibili sul sito www.confconsumatori.it: è sufficiente cliccare il banner del progetto “Energia: diritti a viva voce” per scorrere circa una trentina di quesiti con le risposte degli esperti in materia, utili per farsi un’idea di massima prima di contattare l’operatore più vicino.Ad esempio, tra le domande più frequenti c’è quella riguardo il ripensamento: spesso, infatti, i contratti di fornitura vengono firmati in casa, senza che il consumatore abbia davvero compreso l’importanza della sottoscrizione. Quindi sono in molti a chiedersi se e come sia possibile tornare indietro. Nelle Faq si spiega che il consumatore può esercitare il proprio diritto di ripensamento comunicando la decisione all’impresa titolare del nuovo contratto entro 10 giorni dalla consegna della proposta contrattuale, oppure dal ricevimento del testo del contratto stipulato via telefono o via internet. Il diritto di ripensamento, però, non si può esercitare nei casi in cui il cliente ha stipulato il contratto (o sottoscritta la proposta) negli uffici del venditore. Per approfondire visita il sito www.confconsumatori.it oppure scrivi a [email protected].

INFORMAZIONIDALL'ASSOCIAZIONEDEICONSUMATORIAICONSUMATORI

Da Confconsumatori un aiuto per chi viaggia

Energia elettrica e gas: risponde l’esperto

Nessun

rimborso...

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Le norme che stabiliscono questiprincipi sono tante e Confconsu-matori (Associazione autonoma e

ANCHEIDIRITTIHANNOUN’ANIMA:CONFCONSUMATORI!Elanostraassociazioneèimpegnataagarantirelenecessarietuteleperilrispettodelleleggicheregolanolanostrasocietàechehannosancitoquestidiritti,siaindividualichecollettivi.Infatti,aiconsumatorisonogarantiticomefondamentaliidiritti:

democratica) svolge la propria attiv-itàdiconsulenzasullabasediquestiprincipi che spesso vengono violatia danno dei cittadini. E l’ inosserv-anza di tali diritti comporta gravidannieconomici(epsicologici)perlefamiglie,perleattivitàprofessionalieper le imprese, soggette a continue“aggressioni”,truffeea“furti”didatipersonali,sensibilieriservati. Le norme che stabiliscono questiprincipi sono tante e Confconsu-matori (Associazione autonoma edemocratica) svolge la propria attiv-itàdiconsulenzasullabasediquestiprincipi che spesso vengono violatia danno dei cittadini. E l’ inosserv-anza di tali diritti comporta gravidannieconomici(epsicologici)perlefamiglie,perleattivitàprofessionalieper le imprese, soggette a continue“aggressioni”,truffeea“furti”didati

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PARMA VIAMAZZININ.43-TEL:0521/230134-233583(ANCHESEDENAZIONALE)FAX:0521/285217Responsabile:DomenicoPanarelliEMAIL:[email protected] SITO:www.confconsumatori.com Ricevimentoconsumatori: lunedì-mercoledì-venerdì:ORE9,30-12,00 martedìegiovedì:chiusoilmattino dallunedìalvenerdì:14,30/18,00

REGGIOEMILIA NUOVASEDEDIREGGIO-LargoMarcoGerra,n°342124ReggioEmilia-TEL:0522/580045–FAX:0522/540206(ANCHESEDEREGIONALE)EMAIL:[email protected]:SecondoMalagutiSITO:www.reggioconsumatori.it Ricevimentoconsumatori:lunedìemercoledì:ORE16,00-19,30martedìegiovedì:ORE9,30-12,30/16,00-19,30

MODENA(pressolasededell’AICS)VIAGANACETON.40/cResponsabile:AldoFerrariniTEL:059/4270779-FAX:059/2138961EMAIL:[email protected] Ricevimentoconsumatorisolosuappuntamentotelefonico. (pressolasededell’CNA)VIACIROMENOTTIN.21(2°PIANO)TEL:059/4270779-FAX:059/420899Ricevimentoconsumatori:lunedìORE9,30-12,30/15,00-18,00 giovedìORE-/15,00-18,00 (pressolasededell’CNA)VIAVIGNOLESEN.849(1°PIANO)TEL:059/3687153Ricevimentoconsumatori:mercoledìORE9,30-12,30 giovedìORE-/15,00-18,00

GLI SPORTELLI: (ResponsabiledituttiglisportellièilPresidenteRegionaleSecondoMalaguti

BOLOGNA TEL:331-3007931/3473403721–FAX:0522/540206 EMAIL:[email protected] Ricevimentoconsumatorisolosuappuntamentotelefonico.

FERRARA VIAALBERTOLOLLION.15–TEL:0532/204963-FAX:0532/207051(pressolostudiolegaleEMAIL:[email protected]) Ricevimentoconsumatoridallunedìalvenerdì ORE8,30-12,30/14,30-19,30

SANT’AGOSTINO VIA:STATALEN.160–TELeFAX:0532/350827(CENTODIFERRARA)FAX:0532/207051EMAIL:[email protected]

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SEDEREGIONALE(Responsabile:SecondoMalaguti)

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