Anno 2010 Numero 2 - Confconsumatori della Regione Emilia ... · Ciascuna Autorità ha compiti...

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2009 L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE 0,50 € A COPIA CRISI FINANZIARIE STORIA ED IMPATTO SUL QUOTIDIANO Anno V - Numero 2 - Agosto 2010 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia. Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”. Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n°15013-in data 31 Marzo 2007. BREVE STORIA DEL DIRITTO CANONICO CARTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CREDITO AL CONSUMO VACANZA ROVINATA LA NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Anno 2010 Numero 2 INSERTO SPECIALE: QUALE TUTELA PER I CONSUMATORI DI SERVIZI FINANZIARI?

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2009

L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

0,50

€ A

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CRISI FINANZIARIE STORIA ED IMPATTO SUL QUOTIDIANO

Anno V - Numero 2 - Agosto 2010 - I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia.Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”.Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n°15013-in data 31 Marzo 2007.

BREVE STORIA DEL DIRITTO CANONICO

CARTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CREDITO AL CONSUMO

VACANZA ROVINATA

LA NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Anno 2010Numero 2

INSERTO SPECIALE:QUALE TUTELA PER I CONSUMATORI DI SERVIZI FINANZIARI?

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Autorizzazione del Tribunale di Reggio Emilia n° 1006 del 05/06/2000

Proprietario / EditoreRenzo Ferrari

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REGGIO EMILIAProgetto graficoCASA MIA

[IL DIRETTORE]

Se la liberalizzazione del mercato dell’energia (con la fine del monopolio degli enti del settore) è stata buona cosa, va pur tuttavia rilevato il forte aumento delle truffe a danno dei cittadini-utenti del servizio.Infatti, ciò che si va complessivamente riscontrando è che da un Ente all’altro (o all’interno dello stesso Ente) i costi del servizio, anziché diminuire, sono aumentati notevolmente.I contenziosi sono saliti in modo vertiginoso, come altrettanto le difficoltà a fornire positive soluzioni agli utenti poichè gli erogatori di energia utilizzano l’arma del ricatto mediante la sospensione del servizio.La pubblicità impiegata allo scopo di fare nuovi clienti è spesso poco chiara, a volte ingannevole e non sempre veritiera; le fatture si rivelano incomprensibili, o comunque di difficile lettura.L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS assolve un ruolo prezioso, ma incontra continue difficoltà per la scarsa sensibilità, forse per la non sempre sufficiente disponibilità degli Enti erogatori di energia interessati a collaborare: infatti, i chiarimenti richiesti vengono forniti a volte con notevoli ritardi e non sufficientemente adeguati. Di qua la “sensazione” di un’Autorità in difficoltà a gestire l’attuale situazione.

Passando dal vecchio sistema di “mercato controllato” al “mercato libero” i gestori di energia hanno dovuto far sottoscrivere nuovi contratti di utenza. Questa operazione viene fatta soprattutto da persone (non sempre preparate) che si recano presso le abitazioni e i luoghi di lavoro. Ciò che accade pare non essere sempre corretto in quanto vengono segnalati, con una certa frequenza, episodi, non sufficientemente trasparenti e che preoccupano non poco. Tanti sono i cittadini che lamentano di non avere mai sottoscritto un contratto di energia a libero mercato e si ritrovano, invece, utenti a tutti gli effetti in questo sistema.Che fare in questi casi?Occorre rivolgersi alle associazioni dei consumatori per denunciare quanto accaduto alle Autorità Garanti competenti perché assumano i provvedimenti necessari e agire contro il gestore interessato per il rispetto del Codice del Consumo.

dalla parteSommarioMERCATO LIBERO

DELL’ENERGIA E AUMENTO DELLE

TRUFFE

dei Diritti

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INSERTO SPE

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I° parte:

"Quale tutela

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QUESTA RIVISTA È DOCUMENTO DI INTERESSE CULTURALE DESTINATA ALL'USO PUBBLICO(LEGGE 15 APRILE 2004, N°106)

4 IL RUOLO DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ATTIVITÀ

5ANTITRUST: I COMPLIMENTI DEL DOTTOR ANTONIO CATRICALA’ PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ GARANTE DALLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

6 CRISI FINANZIARIE: STORIA ED IMPATTO SUL QUO-TIDIANO

7-8RIFLESSIONI SULLA RECENTE SENTENZE DEL TRIBU-NALE DI PARMA RELATIVA ALLA VENDITA ALL’ESTE-RO DI OBBLIGAZIONI ARGENTINE

8INTRODUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

10 LA NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

10-1112

BREVE STORIA DEL DIRITTO CANONICO

13 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

14SPETTA AL MITTENTE PROVARE L'EFFETTIVO ARRIVO DELLA RACCOMANDATA ALL'INDIRIZZO CORRETTO

15 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

17 AMMINISTRATORI CONDOMINIALI: UN LAVORO, TANTE PROFESSIONI.

18 CREDITO AL CONSUMO

20

LA SALUTE DEI CITTADINIDIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALI-MENTARI CONTENENTI UOVA CRUDE E NON SOT-TOPOSTE, PRIMA DEL CONSUMO, A TRATTAMENTO DI COTTURA NELLE STRUTTURE OSPITANTI CATEGO-RIE A RISCHIO.

20BANCHE E CITTADINI:LE NOVITA’ NEL CAMPO DELLA “TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI”

22-23LA SALUTE DEI CITTADINI:STATO SANITARIO DEL PAESE 2007-2008 (PUBBLICATO NEL 2009)

25 VACANZA ROVINATA

27 SEDI TERRITORIALI E SPORTELLI DELLA CONFCONSUMATORI DELL’EMILIA ROMAGNA.

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IL RUOLO DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ATTIVITÀ

La regolazione persegue tre obiettivi fondamentali:

la garanzia dell’apertura dei 1) mercati, in linea con le direttive comuni-tarie che impongono agli Stati di conferire poteri precettivi e di controllo ad autorità di settore che possano, in particolare, ren-dere al soggetto debole del rapporto un ruolo paritario;

l’assicurazione del funziona-2) mento dei mercati in ragione delle loro caratteristiche tecniche e strutturali;

la garanzia della fruizione diffu-3) sa ed uniforme dei servizi essenziali.L’impianto normativo voluto dal legislatore prevede l’esistenza di soggetti specifici, in-dipendenti rispetto ai tradizionali modelli amministrativi italiani, che agiscano per la tutela della concorrenza e per la pro-tezione dei consumatori, svolgendo atti-vità di regolazione e di controllo di aree settoriali, o di indirizzo, coordinamento e programmazione amministrativa. Questi soggetti, che costituiscono un genus al-quanto eterogeneo di organismi pubblici, aventi una connotazione tecnica e posti in una posizione di neutralità rispetto agli in-teressi pluriformi (pubblici, privati, diffusi), vengono denominati genericamente “Auto-rità di regolazione” e “Authorities”, e sono chiamati ad operare in funzione regolatrice e tutoria, adoperando metri di valutazio-ne di carattere tecnico, al fine di risolvere aspetti critici che possono essere riscontrati in particolari ambiti di mercato.In Italia l’istituzione delle autorità indipen-denti è stata avviata con l’emanazione del-la Legge n. 287 del 1990, che ha introdot-to l’ “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”, c.d. Antitrust, che svolge la funzione di garantire la libera concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato1 .In materia di pubblici servizi, l’ordinamen-to italiano, su esempio del modello elabo-rato dalla cultura giuridica anglosassone, ha istituito l’ “Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, con la Legge n. 481 del 14 novembre 19952. Questa legge ha istituito in realtà due differenti Autorità di regolazione dei servizi di pubblica uti-

lità: l’ “Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas” e l’ “Autorità per le Telecomunica-zioni”. In questi settori le Autorità non solo devono promuovere la concorrenza, ma garantire anche la qualità dei servizi e la loro diffusione e fruizione su tutto il terri-torio nonché la definizione di un tariffario certo e trasparente e la promozione della tutela degli utenti.In particolare, l’Autorità per le Telecomuni-cazioni ha trovato piena attuazione con la Legge n. 249 del 31 luglio 1997, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, che ha ampliato a tutto il campo delle tele-comunicazioni il settore di competenza della predetta Authority, nell’esigenza di discipli-nare congiuntamente il settore delle teleco-municazioni e quello radiotelevisivo nel più ampio sistema delle comunicazioni.Accanto alle Authorities finora nominate ne sono state istituite altre, ad esempio il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-sonali (Legge n. 146 del 1990), l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Legge n. 109 del 1994), la CONSOB (Commis-sione Nazionale per la Società e la Borsa), l’ISVAP (Istituto Superiore per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private).Le Authorities sono spesso chiamate ad ac-compagnare il passaggio da condizioni di monopolio pubblico ad una fase di concor-renza e di mercato mentre, altre volte, a vigilare sui comportamenti dei soggetti che operano in determinati settori. Ciascuno di questi organismi ha compiti specifici e ruo-li diversi, ed i componenti sono nominati secondo le modalità indicate in ciascuna legge istitutiva, e sono comunque scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta pro-fessionalità e competenza del settore. Ciascuna Autorità ha compiti specifici e poteri normativi diversi. Alcune di esse, infatti, hanno anche poteri normativi, san-zionatori e giurisdizionali.L’azione delle Autorità si manifesta, a se-conda dei casi, in atti amministrativi, pro-positivi, di controllo e di direttiva.

In particolare, le Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità svolgono i seguenti compiti:

attività consultiva, di segnalazione •e di proposta al Governo ed al Parlamento nelle materie di propria competenza (art. 2, comma 6° e 12°, Legge 481/95);

determinazione delle tariffe e ga-•ranzia della qualità dei servizi (art. 2, com-ma 12°, 17°, 18° e 37°, Legge 481/95);

attività di ispezione, controllo, vi-•gilanza e valutazione dei reclami (art. 2, comma 12°, 20° e 23°, Legge 481/95);

attività di procedure stragiudiziali •(arbitrato e conciliazione) per la risoluzione di controversie (art. 2, comma 20° e 24°, Legge 481/95);

irrogazione di sanzioni ammini-•strative pecuniarie nel caso di mancata os-servanza di propri provvedimenti ed impo-sizione della cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti (art. 2, comma 2°, Legge 481/95).Per garantire una migliore tutela delle aspet-tative, dei diritti e degli interessi dei consu-matori che fruiscono di servizi pubblici, il legislatore ha previsto l’istituto della “carta dei servizi”, il cui rispetto è garantito dalle Authorities, che hanno, infatti, il compito di controllare che ciascun soggetto adotti tale strumento nonché possono stabilire i casi di indennizzo automatico, svolgendo così una funzione di promozione e garanzia di que-sto istituto.A distanza di circa un ventennio dalla costi-tuzione delle Authorities, emerge l’esigenza, segnalata a più voci da molte associazioni dei consumatori, di una loro riforma strut-turale, che risponda ai bisogni dei cittadini di trovare tutele non solo sulla “carta”, ma di ricevere reali garanzie a protezione dei propri diritti. Ci auspichiamo un rapido intervento del legislatore in grado di ren-dere funzionali ed effettive le strutture già esistenti che ad oggi non sono in grado di dare risposte concrete al bisogno sempre più diffuso dei consumatori e degli utenti di tutela, specie nell’ambito dei servizi pubblici essenziali.

1 Questa funzione trova le proprie fondamenta normative nei principi comunitari e nell’art. 41 Cost.

2 Pubblicata in G.U., suppl. ord. n. 136 del 18 novembre 1995, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

[DOTT. SSA SARA RUBALDO]Responsabile Ufficio Studi Confconsumatori

Emilia Romagna turismo - trasporti - multiproprietà

Il legislatore, negli anni Novanta, ha voluto introdurre nel nostro ordinamento un im-pianto normativo volto a chiarire i meccanismi di liberalizzazione nonché i processi di privatizzazione.L’insieme delle norme finalizzate al perseguimento di questo obiettivo prende il nome di regolazione. Grazie a questa disciplina giuridica i pubblici poteri hanno la possibilità di definire i confini del settore, stabilendo le regole cui devono attenersi gli operatori.

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I COMPLIMENTI DEL DOTTOR ANTONIO CATRICALA’ PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CON-CORRENZA E DEL MERCATO.

Pubblichiamo la lettera ricevuta dal direttore della rivista “CASA MIA – L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE”

"L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO"E' LA PIU' IMPORTANTE AUTORITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

HA SEDE A ROMA - PIAZZA GIUSEPPE VERDI N.6/aTel. 06/858211 - Fax 06/85821256

NUMERO VERDE 800 166 661WEB SITE: www.agcm.it

E-MAIL: [email protected]

ANTITRUSTIL RUOLO DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ATTIVITÀ

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Le avvisaglie di crisi internazionale, divenute ben più che conclamate nel recente periodo successivo al settembre 2008, ci hanno chiamati ad individuarne gli elementi caratterizzanti per coglierne le opportunità, superare le difficoltà ed uscirne rafforzati – esattamente come è sempre accaduto in passato per quelle aree

economiche che hanno superato le selezioni.

In queste situazioni di turbolenza e crisi l’unica certezza è che nulla sarà come prima, in tema di equilibri internazionali così come interni; con immediati ed a volte violenti effetti sul singolo cittadino consumatore; questi sono gli inevitabili effetti, nel breve periodo, che

hanno costantemente accompagnato le crisi finanziarie e le connesse restrizioni nei movimenti del denaro.

Alla spinta liberalizzazione dei mercati finanziari ha fatto seguito una forte crescita del debito bancario determinando, in un clima di apparente stabilità e crescita, il noto boom del settore immobiliare accompagnato dall’aumento dei prezzi delle materie prime, salvo poi raggiungere e superare il livello di sostenibilità nel settore più debole fra gli altri (il mercato dei mutui sub-prime) che con effetto domino ha in breve tempo scoperto le debolezze più complessive degli equilibri economici determinando anche il fallimento di strutture bancarie assai importanti.

A questo punto gli scenari che la Storia, sulla base della propria esperienza, ci propone sono tre:

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 1) PUBBLICO:

la strategia che potrebbero applicare i

paesi europei cosiddetti periferici, senza l’uscita dall’euro, evitando così effetti domino sui partners della comunità economica.

MODELLO GIAPPONESE:2)

caratterizzato da successive correzioni del deficit pubblico in una situazione temporanea di stagnazione e deflazione. Strategia, almeno potenzialmente, applicabile dai paesi europei dimensionalmente più forti.

CRESCITA ED INFLAZIONE:3)

tale strategia, adattabile oggi per gli USA, quando ben gestita ha consentito ai governi di ridurre gradualmente il debito accumulato.

Certo il singolo cittadino, nel suo gestire quotidiano la propria economia, non potrà modificare la Storia, ma deve e vuole comunque essere soggetto attivo, testa pensante, per gestire e non subire, per quanto gli sia concretamente possibile, il proprio futuro.

Crisi Finanziarie

Storia ed impatto sul quotidianoLa Storia come maestra di vita ci insegna da più di quindici secoli che non c’è zona geografica, regime politico e/o economico che possano essere immuni dal ciclico alternarsi di sviluppo e recessione; l’analisi di tali avvenimenti richiama direttamente il concetto sintetizzato in un solo ideogramma dell’alfabeto cinese capace di sintetizzare al tempo stesso i due concetti di “crisi” e di “opportunità”.

[BRUNO BARTOLI]DOTTORE COMMERCIALISTA IN REGGIO EMILIA

[OPERA DELL'ARTISTA VAINER MARCONI]6

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Sebbene ormai numerose siano le sentenze favorevoli ai risparmiatori relative ad investimenti bancari effettuati con contratti privi della necessaria forma scritta, di notevole interesse appare quella pronunciata dal Tribunale di Parma il 26.5.2010.

RIFLESSIONI SULLA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA RELATIVA ALLA VENDITA ALL’ESTERO DI OBBLIGAZIONI ARGENTINE

Questo non tanto per il principio espresso dal Tribunale circa la necessità della scrittura per la vallidità del contratto generale d’investimento, quanto per il luogo (Lussembugo) dove erano stati effettuati gli acquisti e per il problemi inerenti all’individuazione delle norme applicabili.

Era infatti accaduto, nel caso di specie, che due risparmiatori avessero acquistato i bond presso la filiale lussemburghese di una banca italiana e che quest’ultima si fosse difesa, eccependo il difetto di giurisdizione e l’inapplicabilità della legge italiana, perché il contratto prevedeva che le controversie da esso discendenti fossero decise dai giudici del Lussemburgo e secondo la legge di quello Stato.

Per quanto attiene in primo luogo all’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall’istituto convenuto, il Tribunale ha deciso la questione sulla base degli artt. 16 e 17 Regolamento CE n. 44/01 dettato a tutela del consumatore, ai sensi di quali: (art. 16) “L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: posteriore al sorgere della controversia, o che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli

indicati nella presente sezione, o che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni”.

Ora, secondo il Tribunale, gli attori dovevano essere considerati consumatori per avere stipulato il contratto per uno scopo estraneo alla

loro attività professionale (art. 3 lett. A Cod. del consumo) e non ricorreva alcuna delle ipotesi derogatorie di cui al citato art. 17. La convenzione era stata, infatti, stipulata anteriormente al sorgere della controversia e non risultava che le parti, al momento della conclusione della medesima, avessero domicilio in Lussemburgo. Osservazione, questa, da richiamarsi anche nei confronti dell’istituto di credito, in quanto una succursale di una banca non è un soggetto diverso dalla stessa. In effetti non ha alcuna importanza che la filiale avesse sede in Lussemburgo, perché secondo la giurisprudenza della S.C. “In tema di competenza per territorio, ai fini della individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, il domicilio del creditore cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 1182 c.c. si identifica nei riguardi di

una società con la sua sede principale anche nel caso in cui vi sia una filiale, giacché quest'ultima non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, senza che abbia rilievo in contrario la circostanza che lo specifico affare dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato esclusivamente gestito dalla filiale”.

Il Tribunale avrebbe, inoltre, potuto ricordare il consolidassimo

orientamento giurisprudenziale, per il quale “spetta al giudice italiano la domanda nei confronti della banca italiana e che, sulla base dei criteri di collegamento dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995 (…), per le materie incluse (come quella della specie) nella Convenzione di Bruxelles (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 1971), si applica la stessa Convenzione anche quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, e che, per l'ipotesi di cumulo soggettivo suddetto, l'art. art. 6, n. 1 della Convenzione consente all'attore, in caso di pluralità di convenuti, di citare il convenuto domiciliato in uno Stato contraente dinanzi

al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi”. E quella convenuta era una banca italiana, sebbene si versasse al cospetto di acquisti effettuati all’estero.

Un’atra eccezione respinta dal Tribunale è quella di difetto di legittimazione passiva eccepito dall’istituto convenuto, per avere il medesimo trasferito i relativi rapporti ad una banca lussemburghese. Per l’adìto giudice non ricorre il vizio, essendosi cospetto di una cessione d’azienda, con conseguente responsabilità del cedente, per i debiti aziendali, a norma dell’art. 2560 c.c. Il terzo problema deciso dal giudice di prime cure riguarda la legge applicabile, per essere prevista nelle condizioni generali quella lussemburghese. Il Tribunale ha fondato

segue»

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INTRODUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Avverso le sanzioni amministrative del Codice della Strada era ammessa opposizione avanti il Giudice di Pace, che poteva essere adito anche personalmente dal ricorrente, senza dover affrontare oneri di alcun tipo.Il procedimento in parola è caratterizzato da una struttura particolarmente snella e si conclude normalmente con una sola comparizione avanti il Giudice, che accoglie o respinge l’opposizione.Sennonché la legge finanziaria 2010 ha modificato il D.P.R. 15/2002 (istitutivo del contributo unificato), sottoponendo anche i ricorsi avverso le sanzioni al Codice della Strada al pagamento del contributo in questione, oltre alla marca da bollo da €. 8,00, come per ogni altro procedimento giudiziario.La ragione che ha indotto il legislatore all’introduzione del balzello sembra risiedere nel desiderio di evitare il proliferare dei ricorsi (si pensi che per gestire la grande massa dei procedimenti è stata istituita un’apposita cancelleria del Giudice di Pace) non disgiunto dal fine di salvaguardare esigenze di bilancio.Il contributo in parola può variare da un minimo di €. 38,00 (30 +8) ad un massimo di €.178,00.Ecco allora che per richiedere l’annullamento di una sanzione amministrativa di €.38,00 per divieto di sosta in violazione dell’art.157 C.D.S., il cittadino ricorrente dovrà previamente sborsare la somma di €. 38,00.Ora è di lapalissiana evidenza che nessuno dotato di un minimo di raziocinio può anche solo ipotizzare di affrontare un giudizio per sottrarsi al pagamento di una somma che, se tutto va bene, si trova ad aver già sborsato.Non parliamo poi dell’ipotesi in cui il cittadino in parola si sia rivolto ad un legale per essere assistito nel procedimento; la perdita economica è sicura anche in ipotesi di vittoria.Sembra dunque che la normativa introduttiva del nuovo balzello sia entrata in linea di collisione con il diritto costituzionale alla difesa secondo cui non devono essere posti ostacoli all’esercizio del diritto stesso così come sancito nell’art.24 della Costituzione che testualmente recita:«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi avanti ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

[AVV.BEATRICE SILINGARDI][email protected]

la propria decisione sui limiti posti dalla Convenzione di Roma 19 giugno 1980 alla libertà rimessa all’autonomia delle parti per la scelta della legge applicabile e , più in particolare, su quello per cui non può essere impedita l’applicazione delle norme imperative in vigore nel paese del giudice adìto (art. 7, comma 2). Tra queste vi è sicuramente, per il Tribunale, l’art. 23 TUF che prescrive la forma scritta per il contratto generale d’investimento sotto pena di nullità. Decisione, anche questa, assolutamente corretta in considerazione del carattere inderogabile delle prescrizioni di forma.

Nessun dubbio, d’altra parte, vi può essere sul fatto che proprio questa fosse la norma applicabile, sebbene i rapporti tra le parti fossero iniziati prima dell’entrata in vigore del TUF (luglio 1998). Nessun dubbio perché per stabilire la disciplina applicabile si deve avere riguarda alla data non di stipulazione del contratto quadro, ma delle operazioni soggette all’esame del giudice. Bene quindi ha fatto il Tribunale a dichiarare la nullità degli acquisti dei bond argentini per difetto di forma e a condannare l’istituto alla restituzione delle somme versate. E così dopo diverse sentenze sempre relative ad acquisti effettuati in Italia, la giurisprudenza è arrivata pure occuparsi anche di quelli, come il nostro, fatti entro i confini dell’Unione Europea, dimostrando come ormai la stessa stia sempre più diventando un unico Stato e come soprattutto le banche non possano difendersi, nascondendosi dietro a filiali estere rispetto alle quali esse, a loro dire, sarebbero estranee.

[AVV. GIOVANNI FRANCHI]COORDINATORE UFFICIO STUDI

CONFCONSUMATORI EMILIA ROMAGNA

CAAF CONFAGRICOLTURA MODENA

Il Servizio tributario presta consulenza, provvede alle predisposizione ed all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.È’ attivo uno sportello di assistenza fiscale (Caaf) per la presentazione dei modelli Unico, 730, Ici, Isee, Red di dipendenti e pensionati.Altri servizi seguiti dai nostri uffici riguardano l’assistenza ai datori di lavoro domestico per l’assunzione di colf e badanti.Svolgiamo inoltre tutti gli adempimenti relativi alle denunce di successione e relative volture catastali per i trasferimenti immobiliari a causa di morte.Su richiesta si presta consulenza sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

Patronato EnapaIl Patronato Enapa, organo di assistenza sociale della Confagricoltura, istruisce le pratiche inerenti le prestazioni assistenziali e previdenziali degli agricoltori, dei coltivatori diretti, dei pensionati e dei lavoratori dipendenti di ogni settore.In particolare, cura i rapporti con l’Inps (verifica posizioni contributive, domande di pensione, assegni familiari, disoccupazione, ecc.), con l’Inal (tutela medico legale, infortuni sul lavoro, ecc.), con l’ufficio invalidi civili.Inoltre, promuove attività culturali e ricreative quali viaggi, soggiorni e convegni.

Dove siamoMODENA (sede centrale)Via Diena, 7 (angolo con Via del Mercato)tel. 059 453411 - fax 059 311284

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tel. 059 691163 fax. 059 621769

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[OPERA DELL'ARTISTA ALFONSO BORGHI]

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Page 9: Anno 2010 Numero 2 - Confconsumatori della Regione Emilia ... · Ciascuna Autorità ha compiti specifici e poteri normativi diversi. Alcune di esse, infatti, hanno anche poteri normativi,

La nuova normativa, che entrerà in vigore a marzo 2011, di-sciplina la mediazione nelle controversie civili e commerciali, cioè quell’attività svolta da un terzo imparziale, il mediatore, che è finalizzata ad assistere due o più soggetti in lite con la finalità di giungere ad un accordo fuori dalle aule dei Tribu-nali. Per incentivare il ricorso a questo istituto, il legale a cui vie-ne conferito l’incarico di assistere un soggetto in una lite ha l’obbligo di informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni che ine-riscono il regime tributario ed il credito d’imposta, sia nei casi d’obbligo, sia in quelli in cui la mediazione è una libera scelta delle parti.La mediazione può essere di due tipi:1- Facilitativa: il mediatore assiste le parti con il compito di ricercare un accordo amichevole in funzione dei loro inte-ressi;2- Aggiudicativa: il mediatore formula una proposta per la risoluzione della controversia.La mediazione si suddivide poi in tre distinti modelli:a)Facoltativa: le parti scelgono liberamente la via del tentativo di composizione stragiudiziale della lite;b)Demandata dal giudice: qualora la natura della causa e le risultanze istruttorie lo suggeriscano, il giudice può suggerire alle parti di rivolgersi agli organismi che prestano il servizio della conciliazione;c)Obbligatoria: per le materie espressamente riportate all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 il tentativo di conciliazione diviene con-dizione indispensabile per poter poi eventualmente esperire un’azione giudiziaria.Le materie per cui la mediazione diviene condizione di proce-dibilità sono le seguenti.1. Condominio;2. Diritti reali;3. Divisione;4. Successioni ereditarie;5. Patti di famiglia;6. Locazione;7. Comodato;8. Affitto di aziende;9. Risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;10. Responsabilità medica;11. Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,

LA NUOVA MEDIAZIONE

12. Contratti assicurativi, bancari e finanziari. La procedura di mediazione ha una durata non supe-riore a quattro mesi, decorrenti dalla proposizione della do-manda. Qualora il tentativo di risoluzione stragiudiziale non sia esperito entro questo arco temporale sarà comunque possi-bile procedere con l’azione giudiziaria.

L’accesso alla mediazione è possibile con la presentazione di apposita domanda presso uno degli organismi, pubblici o pri-vati, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giusti-zia. Il procedimento è snello ed informale e se si riesce a giun-gere ad un accordo amichevole, chiamato conciliazione, il mediatore si adopera per redarre apposito verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, che può poi divenire, con decreto di omologa da parte del Presidente del Tribunale, titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Quando, invece, le parti non addivengono alla conciliazione, il media-tore redige un verbale che dà atto del mancato accordo e formula una proposta di conciliazione che viene comunicata alle parti per iscritto. Le parti, entro sette giorni, devono in-formare il mediatore se accettano o rifiutano tale proposta e l’esito viene inserito nel successivo processo verbale redatto dal conciliatore. Il contenuto della proposta formulata dal mediatore svolge un importante ruolo ai fini della definizione delle spese dell’even-tuale successivo giudizio, poiché qualora il provvedimento del giudice adito corrisponda interamente al contenuto della suddetta proposta conciliativa, la parte vincitrice si vedrà ad-debitate le spese del giudizio, anche di quelle sostenute dalla parte soccombente. La nuova mediazione oggi convive con una normativa caotica, che transitoriamente prende come proprio riferimento le norme attuative della conciliazione in materia societaria, presentan-do così molteplici lacune, che si attende vengano al più presto colmate dal legislatore con gli emanandi decreti di attuazione del D.Lgs. n.28 del 2010, di cui si attende la formulazione nel prossimo autunno.

Il D.Lgs. n.28 del 4 Marzo 2010 dà attuazione non soltanto alla legge delega n.69 del 2009, che ha recentemente tentato di decongestionare il sistema della giustizia nel nostro Paese, ma anche alla direttiva comunitaria 2008/52/Ce sulla conciliazione.

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La normativa canonica si differenzia per un proprio contenuto ed una propria forma considerando il concetto di persona come fondamento e fine ultimo del diritto, collocandosi all’interno del dato rivelato ed è una realtà intrinseca e legittima della Chiesa che, a sua volta, è

una realtà misterica. Pertanto, lo stesso diritto canonico si fonda contestualmente sulla cristologia e sull’antropologia teologica che consentono d’indagare sulla verità della Rivelazione cristiana. Sotto l’aspetto formale la norma canonica si rapporta al fedele come una disposizione autorevole, razionalmente comprensibile, sostenuta dalle esigenze che scaturiscono dalla fede, obbligando non solo tutti i battezzati, dotati dell’uso della ragione e della maggiore età, ma anche tutti coloro che entrano in contatto con la Chiesa.

Un evento epocale è rappresentato dall’Editto di Costantino e Licinio del 313, col quale cessarono le persecuzioni e la Chiesa venne qualificata come collegium licitum,accordando ai cristiani la libertà di culto. Pochi anni dopo, con l’Editto di Tessalonica del 380 la religione cattolica diventa religione ufficiale dell’impero, con l’effetto d’essere tutelata ed agevolata. Le basi fondamentali del diritto canonico dei primi tre secoli sono costituite dal diritto divino così come deducibile dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Tra il II e il IV secolo sono fissate tramiti concili i canoni, ossia i testi considerati appartenenti alla Scrittura da cui desumere regole normative e morali ed a cui s’affiancano la Tradizione orale, cioè la predicazione degli apostoli e dei loro successori, gli insegnamenti del Magistero della Chiesa, origine, al contempo di norme e mezzo

d’interpretazione del diritto divino rivelato. Alla trasmissione della stessa attendono i primi scrittori cristiani, i padri apostolici, seguiti dalla Patristica, serie numerosissima di scrittori collocabili storicamente tra la fine del II e VIII secolo, i quali suggeriscono un profilo dell’ossatura giuridica della Chiesa delle origini. Le comunità cristiane, acquistando sempre più maggiore consistenza numerica, tendono a coagularsi sotto la guida monocratica di un vescovo, assistito da presbiteri e diaconi e si pongono una serie di questioni organizzative e disciplinari da risolvere in modo vincolante. Quindi, appaiono, soprattutto in Oriente, scritte in greco, le prime raccolte di precetti, dette collezioni pseudoapostoliche perchè gli autori restando ignoti, vengono attribuiti, per accrescere la loro autorità, ad un apostolo oppure ad un collegio di apostoli. Tali raccolte, dalle quali emerge l’intrinseca connessione tra le viarie dimensioni della vita ecclesiale comunitaria e le relative prescrizioni, sono contrassegnate da aspetti di carattere cultuale e sacramentale più che giuridico con predominanza di esortazioni etiche. Questo periodo è caratterizzato dalla presenza di concili, provinciali, regionali od ecumenici, ossia potenzialmente comprendenti tutto il ceto episcopale e virtualmente rappresentativi della Chiesa universale. I concili, scaturiti dalla percezione che i

vescovi siano i successori degli apostoli e che siano solidalmente custodi della Tradizione e collegialmente responsabili del popolo loro assegnato, diventano organi essenziali per la definizione di dogmi di fede e per la produzione di diritto umano positivo. Si instaura la prassi della ricezione, secondo la

BREVE STORIA DEL DIRITTO CANONICOIl termine canonico deriva dal greco kànon e significa regola. L’uso di questa espressione risale sin dai primi secoli del cristianesimo in ragione dell’esigenza di distinguere le leggi canoniche da quelle imperiali e pertanto indica l’elemento giuridico-dogmatico che costituisce il diritto stesso e che fa parte del patrimonio della Rivelazione o l’insieme delle leggi e norme postive, emanate dall’autorità ecclesiastica.

quale si inviano, al termine dei lavori, lettere sinodali per rendere edotte le altre comunità delle decisioni assunte in modo che possano recepirle, anche tacitamente. I canoni prodotti dai concili, formule brevi avente stile legislativo e tono imperativo, vengono ben presto assemblati in raccolte redatte ad uso delle diverse Chiese locali.Nel Medioevo si è presa la consapevolezza in maniera sempre più incisiva del primato del vescovo di Roma in materia di fede e di giurisdizione, quale successore dell’apostolo Pietro. Nel 476 cade l’impero d’Occidente ed il Pontefice per svolgere la sua missione ed esercitare il suo potere supremo, dogmatico e disciplinare invia alle disseminate comunità cristiane epistole decretali. Nel 96 S. Clemente Romano si rivolgeva alla comunità di Corinto per risolvere un diverbio sorto in seno ad essa spiegando la struttura interna della Chiesa ed i rapporti tra fedeli: tale lettera è considerata il primo documento del diritto canonico. Un diritto che agli inizi era molto originale e che solo in seguito si è avvalso del grande patrimonio culturale e tecnico del diritto romano, forma di sapere appartenente al popolo persecutore dei primi cristiani. Sull’esempio di S. Clemente Romano, ci sono numerose decretali, lettere dettate dai papi a volte di propria iniziativa, a volte per rispondere a consultazioni o per

dirimere dispute diventano al tempo stesso fonti del diritto. In tal modo, la sede Apostolica, diviene promotrice di un lavoro di selezione delle fonti secondo il triplice principio dell’autenticità (un opera, in tal caso,è autentica non perchè originale, ma perchè tale dichiarata dall’autorità),

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della romanità (è il vescovo di Roma che possiede l’autorità per simili iniziative) e dell’universalismo (l’attività legislativa interessa tutto il popolo cristiano di ogni dove): in particolare viene commissionata a Dionigi il Piccolo tra il V ed il VI secolo, una raccolta in cui, accanto ai canoni conciliari, compare la legislazione del vescovo di Roma. All’inizio le collezioni erano cronologiche, in seguito saranno ordinate sistematicamente. Nonostante il proposito romano di accreditare una disciplina comune, innervata su testi genuini ed inconfutabili, questi secoli, sconvolti dalle invasioni barbariche, saranno connotati dal frazionamento e particolarismo giuridico e con la commistione del diritto degli antichi romani con quello dei popoli invasori. Con il re dei Franchi, Carlo Magno, nasce l’ impero cristiano d’Occidente econ esso i capitularia, capitoli più o meno lunghi e non omogenei di leggi civili ed ecclesiastiche. Carlo Magno tentò di avviare una riforma intellettuale e spirituale della Chiesa creando un’integrazione tra sacro e profano, ma successivamente, allo sfaldarsi dell’impero, la Chiesa era compromessa, incorporata negli assetti feudali ed assoggettata alle logiche temporali. Per esempio, a questo periodo risalgono istituti quali il beneficio ecclesiastico, una dotazione patrimoniale assegnata stabilmente per l’esercizio di attività spirituali con l’obbligo di una rendita, la decima o la chiesa privata, di fatto controllata dal signorotto locale che poteva scegliere il presbitero che se ne occupava. Per sciogliere tale sudditanza si insedia il fenomeno delle falsificazioni (le più note sono dette Decretali pseudoisidoriane) con le quali, pur appoggiandosi al prestigio dei canoni antichi, i testi erano alterati, manipolati o creati di sana pianta dai compilatori, condannando le ingerenze laiche sulle nomine e sul patrimonio ecclesiastico, esaltando il primato del papa quale garante dell’unità della Chiesa. Inoltre, soprattutto, nei paesi anglosassoni nasce il genere dei libri chiamati “Penitenziali” : elenchi di colpe corredati dalla pena da comminarsi, legati alla prassi della penitenza privata dove, nonostante non vi sia una netta demarcazione tra peccato e delitto, vi è in origine una sorta di diritto penale con la classificazione di crimini a seconda della loro gravità, con l’indicazione dell’elemento intenzionale e dell’atteggiamento psicologico del colpevole.

Dopo la riforma carolingia, Papa Gregorio VII (1073-1085) da l’avvio a quella cosiddetta gregoriana, con la quale si impone maggiore severità nella morale del clero e si persegue la simonia, cioè la compravendita d’incarichi sacri, allo scopo di formare personale ecclesiastico unito da un vincolo di fedeltà ed obbedienza, senza intralci di carattere sociale e mondano, evitando possibili collusioni col potere temporale e tramite l’alacre attività spirituale e culturale dei grandi monasteri dell’epoca. Di somma importanza per il diritto canonico, in seguito, è la Concordia discordantia canonum, più semplicemente Decreto di Graziano, che nel 1145-50 si presenta

come un’ opera privata un autore oscuro, forse un monaco attivo presso l’università di Bologna. Essa fonde e concilia un’ingente mole di materiale sedimentato nel tempo coordinandolo ed eliminando le contraddizioni con discernimento razionale, con criterio ermeneutico e con metodo dialettico e comprende auctoritates (quasi 4000 testi), accompagnati da dicta, considerazioni, da questiones ( questioni di carattere giuridico) e causae ( cause, occasioni per trattare certe materie). Nacque una scuola di glossatori dediti allo studio del Decretum detti decretisti, da distinguere dai decretalisti, gli studiosi delle varie decretali. Il Decretum entrerà a far parte nel XVI secolo del Corpus Iuris Canonici, compilazione ad opera del giurista Giovanni Chappuis di cui fanno parte altre raccolte, frutto di volontà pontificia nell’arco degli anni con la caratteristica di essere autentiche,

une, esclusive, romane ed universali: le Decretali di Gregorio IX (1234), dette Liber Extra, frutto dell’incarico di Gregorio IX a S. Raimondo di Penaifort di intraprendere una compilazione di decretali, non inserite nel Decretum, abbreviando ed interpolando ed adeguando laddove fosse necessario, le Decretali di Bonifacio VII (1298), Liber Sextus, le Decretali di Giovanni XXII (1317), le Clementine, così chiamate perchè iniziate da Clemente V e le Extravagantes communes di Giovanni XXII.Durante il Concilio di Trento (1545-1563) in reazione alle tesi riformate, per riportare la pace e la morale entro la Chiesa si ribadirono i capisaldi del

cristianesimo su grazia, sacramenti e salvezza. Quanto alla qualificazione dei decreti conciliari, si distinse la doctrina, concernente la fede, dai canones, provvisti di anatema o scomunica. L’assise si concluse con l’approvazione dell’intero corpo tridentino da parte del pontefice Pio IV, di cui non si provvide ad una sistemazione organica, trasponendo i decreti nello schema delle decretali, ma si vietò di pubblicare commentari o qualsiasi altro genere d’interpretazione. Pertanto si creò una scissione tra gli organi di produzione normativa e la scienza giuridica, la cui creatività si spense in una pura e semplice accettazione dei responsi dell’organismo curiale ed in una passiva arida genesi letterale. L’accentuata centralizzazione pontificia della legislazione limita altre fonti del diritto come ad esempio la consuetudine e l’iniziativa legislativa dei vescovi e dei concili e sinodi locali, sotto la vigilanza papale tramite legati pontifici e nunziature

apostoliche e l’obbligo della visita ad limina (alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo a Roma), esibendo una relazione sullo stato della propria diocesi. La Chiesa, con l’avvento delle monarchie assolute, ribadisce anche per via apologetica la propria sovranità tramite la concezione che Stato e Chiesa sono entità differenti, società autonome e giuridicamente perfette, sufficienti nel loro ordine, ma distinte dal loro fine. Quindi le leggi ecclesiastiche sono obbliganti per la gerarchia e per i paesi dove il sovrano concede l’exsequatur, l’adeguamento delle stesse alle leggi statali tramite un procedimento di ricezione, introducendole nella propria legislazione. La Chiesa si considera una società più perfetta perchè ordinata da Dio per la salvezza delle anime, mentre lo stato mira al benessere materiale dei cittadini, con la conseguenza che la Chiesa gode di potestà indiretta sulle questioni temporali. In questo periodo

Carlo Magno

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[AVV. ILARIA BROVOLONE]

i provvedimenti pontifici avevano perso la tradizionale forma della decretale per assumere quella della bolla o della costituzione. Nasce il diritto missionario, con la scoperta di nuovi territori e sorgono movimenti religiosi caratterizzati da una spiritualità, improntata specialmente sulla carità. In seguito, dopo l’era dei lumi e della Rivoluzione francese, in cui giurisdizionalismo e liberalismo diventano preponderanti ed i rapporti tra Stato laico e separatista e Chiesa sono improntati sulla differenza ed autonomia anzichè sull’integrazione o la preponderanza dell’uno sull’altra o viceversa, questa sintetica digressione giunge al tempo del Concilio Vaticano I (1869 ed interrotto nel 1870 con l’ingresso in Roma delle truppe del Regno d’Italia), durante il quale, oltre alla dichiarazione del primato di giurisdizione del pontefice e la sua infallibilità quando parla ex cathedra, da più parti si rilevò come la consultazione del Corpus si presentasse tutt’altro che agevole a causa della sua ampiezza, del diverso valore giuridico delle singole parti, dell’insufficiente sistematica, della scarsa rispondenza alle esigenze dei tempi. La difficoltà ad individuare il diritto vigente era poi moltiplicata, oltre che dalle fonti non recepite e non abrogate dal Corpus, dall’immenso materiale legislativo pubblicato dalla fine del XIV secolo che i vari pontefici, dopo qualche tentativo più o meno rapidamente abbandonato, avevano rinunciato a raccogliere in

collezioni autentiche. La sospensione del concilio ed i più urgenti problemi di carattere politico che la “questione romana” poneva alla Santa Sede fanno sì che la richiesta venga accantonata: né Pio IX, né Leone XIII se ne occupano, pur promulgando provvedimenti diretti a riordinare la disciplina di taluni istituti. Tuttavia l’assise ecumenica aveva imposto

il tema all’attenzione degli studiosi del tempo che negli ultimi decenni del secolo XIX e nei primi anni del secolo XX ne discutono appassionatamente: mentre alcuni sottolineano la difficoltà di procedere ad una codificazione del diritto della Chiesa, mettendone in dubbio l’utilità, altri sostengono il progetto, ispirandosi a vari criteri e raggiungendo risultati di diverso valore, in tentativi privati di codificazione, cioè in esposizioni del diritto canonico sotto forma di codice. Mentre questa disputa era ancora in corso viene promulgato il motu proprio Arduum sane munus il 19 marzo 1904, in cui Pio X dopo aver sottolineato l’importanza della disciplina nella vita della Chiesa e la necessità di

evitare dispersione delle leggi, riconosce che l’insufficienza delle varie collezioni del passato istituendo una commissione cardinalizia ed un collegio di consultori per raccogliere in unità secondo un ordine chiaro tutte le leggi della Chiesa, restando vago circa il metodo da seguire. Così, scelta la via della codificazione, il Codex Iuris Canonici viene promulgato da Benedetto XV con la costituzione

Providentissima Mater Ecclesia il 27 maggio 1917, composto da 2414 canoni, stilati in forma breve, astratta e senza menzione delle loro motivazioni, distribuiti in cinque libri, riguardanti norme generali, la disciplina relativa a chierici, religiosi e laici, sacramenti, luoghi sacri, magistero ecclesiastico, benefici e beni temporali, i vari tipi di processi e procedimenti speciali e la disciplina in materia penale, al quale in epoche diverse

faranno seguito alcune costituzioni pontificie. Il valore giuridico del codice è quello proprio di una collezione autentica, approvata e promulgata dal pontefice come supremo legislatore ed unica nel senso che tutte le disposizioni in esso contenute, sia che presentino carattere di novità, sia che si limitino a ripetere l’antica disciplina, hanno la stessa fonte

di obbligatorietà e, conseguentemente, vanno considerate emanate nello stesso momento. Il Codice riguarda la Chiesa latina, eccetto per le disposizioni applicabili per loro natura anche agli orientali. Nel discorso pronunciato il 25 gennaio 1959 Giovanni XXIII annunciò, oltre alla prossima convocazione del Concilio Vaticano II, la sua intenzione di procedere alla revisione del Codice di diritto canonico. Il progetto trova pratica attuazione però nel marzo 1963 con la costituzione della “Pontificia Commissio codici iuris canonici recognoscendo” e solo il 25 gennaio 1983 da Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges viene introdotto il nuovo Codice di diritto canonico

nella vita della Chiesa. Il testo del codice non riporta le fonti dei singoli canoni, in quanto è venuta meno la preoccupazione che accompagnò la prima codificazione, di mostrare la congruenza del dettato codiciale con la tradizione canonistica. In ogni caso nel 1989 la “Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice” pubblicò in un volume il testo del codice del 1983, indicando per ogni

canone: l’eventuale corrispettivo canone del Codice del 1917, i documenti del Concilio Vaticano II relativi alla materia in esame e quelli pontifici o dei dicasteri della curia Romana che ne erano attinenti. Sotto l’aspetto organizzativo e sistematico l’attuale codice si rifà al modello creato dal quello precedente. Sulla stessa scia, in data 18 ottobre 1990 Giovanni Paolo II promulga con la costituzione Sacri Canones il Codice dei Canoni delle Chiese orientali, anch’esso già in progetto da parte di Giovanni XXIII.

[OPERA DELL'ARTISTA ANNA D.B.]

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[ING. LUCIANO BAGNACANI]

Si tratta di un documento che il proprietario (nel caso di locazione) o il venditore (in caso di vendita) dell’immobile, deve possedere e mettere a disposizione del conduttore o del compratore prima del perfezionamento dell’atto.Sarà uno strumento utile per meglio valutare le caratteristiche dell’immobile che, in base alla classe energetica di appartenenza, potrà avere un differente valore di mercatoInfatti un immobile dotato di una buona classe energetica, come nel caso degli elettrodomestici in commercio, consumerà un minor quantitativo di energia, ottenendo un risparmio complessivo di energia

elettrica e gas metano anche considerevole.Che cosa è la certificazione energeticaL’ attestato di certificazione energetica (ACE), è un documento che evidenzia i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e i suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed va aggiornato in caso di interventi che modifichino la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di energia.Le classi energetichePer permettere ai non addetti ai lavori di comprendere agevolmente (anche visivamente) il livello di consumo energetico dell’edificio si è adottato una suddivisione in classi, come avviene per gli elettrodomestici. Le classi sono 7 e vanno dalla A+ (edifici a più basso consumo energetico) alla G (edifici con le peggiori prestazioni energetiche).

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- a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso;- a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data. Per completezza di informazione, si precisa che la regione Emilia Romagna ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n°47 del 25 marzo 2008 la “deliberazione dell’assemblea legislativa della regione E/R 4 marzo 2008 n° 156” – approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici.

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[OPERA DELL'ARTISTA ALESSANDRA BININI] 13

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Tale prassi si mostra senz’altro in linea con quanto richiesto

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pacificamente riconosciuta agli atti di messa in mora) per il quale: “la

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diretta ad una determinata persona, si reputano conosciute nel

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prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne

notizia”.

Anche per la giurisprudenza costante “la lettera

raccomandata o il telegramma –anche in mancanza dell’avviso di

ricevimento- costituiscono prova certa della spedizione attestata

dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui

consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti

circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del

servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di

conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso” (Cass. 07/17417; 01/10284;

00/15066).

Dunque ad una prima disamina parrebbe sufficiente per

il gestore la sola prova dell’invio della raccomandata, non anche

quella del ricevimento della cartolina da parte del destinatario.

In realtà, secondo altro orientamento giurisprudenziale:

“l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche

al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con

lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume

giunto a destinazione, sulla base dell’attestazione della spedizione

da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di

ricevimento, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario,

sorge l’onere per il mittente di provare il ricevimento” (Cass.

10849/06).

SPETTA AL MITTENTE PROVARE L'EFFETTIVO ARRIVO DELLA

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ALL'INDIRIZZO CORRETTO In tal caso dunque per ritenere sussistente la

presunzione di conoscenza da parte del destinatario di un atto

unilaterale recettizio inviato con raccomandata, ma senza avviso

di ricevimento, se il destinatario ne contesta la ricezione, non

basterà che il mittente (su cui grava il relativo onere probatorio)

fornisca la semplice prova della spedizione, ma occorrerà anche

che esso dimostri o indichi l’indirizzo al quale la lettera è stata

spedita (Cass. 91/10751); in sostanza dovrà mostrare il talloncino

della ricevuta della raccomandata. Un’inversione dunque dell’onere

della prova, senza onerare più il ricevente di dimostrare di “essere

stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di aver notizia dell’atto”

inviatogli; spetterà così al mittente provare l’effettivo arrivo della

raccomandata all’indirizzo corretto. Ciò coerentemente con la

regola generale dettata dall’articolo 2697 c.c. secondo cui onus

probandi incumbit ei qui dicit.

Dimostrazione questa assai difficoltosa per quel mittente

che non abbia conservato la ricevuta di ritorno della lettera

raccomandata.

Tali orientamenti sembrano allora rientrare in un’ottica di

maggior tutela del consumatore-destinatario, parte debole del

rapporto contrattuale. Soprattutto a seguito della ultime notizie di

cronaca che hanno messo in luce casi numerosi in cui negligenti

portalettere gettavano la posta nella spazzatura (Espresso, 30

Dicembre 2008). E ciò senza dubbio in aperto contrasto con la

presunzione di buon funzionamento delle Poste Italiane (principio

generale da cui si è partiti) o dell’ordinaria regolarità dei servizi

postali (Cass. civile 08/08/1983, n. 5306).

[AVV. GIANNI RICCIUTI]

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L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per potenziare la propria capacità di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni dei consumatori, in applicazione delle disposizioni di legge in materia, ha istituito lo Sportello per il consumatore di energia (lo Sportello), attivo dal 1° dicembre 2009.CHI PUÒ PRESENTARE IL RECLAMO

I reclami relativi al rispetto, da parte degli esercenti, dei livelli qualitativi e tariffari nei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas possono essere presentati dai clienti finali o dalle associazioni che li rappresentano.LA PROCEDURA DI RECLAMOPrima di presentare il reclamo allo Sportello occorre:

presentare un reclamo scritto all’esercente, con una •modalità che consenta di provare la data del ricevimento (ad esempio, presentazione agli uffici dell’esercente, che è tenuto a rilasciarne ricevuta; raccomandata con avviso di ricevimento; telex; telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento; telegramma con avviso di ricevimento; posta elettronica, o ogni altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato). Il recapito per l’invio all’esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni viene riportato, di norma, in bolletta;

attendere la risposta scritta che l’esercente è tenuto a •fornire (a partire dal 1° luglio 2009 la risposta scritta motivata al reclamo deve essere fornita al cliente entro 40 giorni solari).Il reclamo può essere inoltrato allo Sportello:

se la risposta scritta ricevuta dall’esercente non è •soddisfacente;

se sono trascorsi 40 giorni solari e l’esercente non ha • ancora fornito una risposta.

Il reclamo può essere presentato contemporaneamente all’esercente e allo Sportello per il consumatore di energia se si riferisce a situazioni che possono provocare danni gravi e irreparabili. In questo caso è necessario indicare i motivi di pericolo e i danni gravi e irreparabili che possono derivare dalla situazione cui si riferisce il reclamo.PRESENTAZIONE DI RECLAMI, ISTANZE E SEGNALAZIONII reclami, le istanze e le segnalazioni, redatti in modo leggibile e completo, devono essere inviati:

Al reclamo devono essere allegati:

COPIA DEL RECLAMO inviato all’esercente;

COPIA DELLA RISPOSTA al reclamo da parte dell’esercente

(se ricevuta);

COPIA DEL CONTRATTO (ove disponibile) o di altra

documentazione relativa al contratto;

COPIA INTEGRALE (FRONTE E RETRO) DELL’ULTIMA BOLLETTA, ricevuta da cui si evincano gli elementi che

consentono l’identificazione del punto di fomitura e il nome dell’esercente.Quando il reclamo risulta irregolare o incompleto ne viene data comunicazione al cliente interessato, assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento.CONSEGUENZE DEL RECLAMOLa presentazione di un reclamo allo Sportello non comporta automaticamente l’apertura di un procedimento nei confronti dell’esercente da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.Lo Sportello provvede ad accertare la regolarità, la completezza e la fondatezza del reclamo ai fini di una eventuale segnalazione all’Autorità per gli interventi opportuni nell’esercizio delle proprie competenze.ARCHIVIAZIONE DEL RECLAMOSe il reclamo risulta manifestamente infondato, o comunque non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, se non è regolarizzato o completato entro i termini indicati, o se l’istanza viene soddisfatta dall’esercente, ne viene disposta l’archiviazione, che viene comunicata ai soggetti interessati.COME RICEVERE INFORMAZIONI SUI RECLAMI INVIATI Per ricevere informazioni ulteriori sulla modalità di invio dei reclami allo Sportello o sullo stato dei reclami già inviati, è possibile rivolgersi al Cali Center dello Sportello, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, contattando i seguenti numeri:

Reclami e Segnalazioni Richieste di informazione

per postaall'indirizzo:

Sportello per il consumatore di energia

Reclami e SegnalazioniVia Guidubaldo Del Monte 72

00197 Roma

Sportello per il consumatore di energia

InformazioniVia Guidubaldo Del Monte 72

00197 Roma

per fax ainumeri verdi: 800 185 025 800 185 024

per e-mail: [email protected] [email protected]

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per chiamate da rete fissa 800.166.654 Gratuito

per chiamate da rete mobile 680.134.060Costo a carico del

chiamante secondo il proprio piano tariffario

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

ECCO LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE RECLAMI, ISTANZE E SEGNALAZIONI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA.

I NUMERI SOPRA MENZIONATI FORNISCONO ANCHE INFORMAZIONI SUI DIRITTI DEI CLIENTI FINALI, SULLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI - DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, NONCHE' SUL BONUS SOCIALE

Per informazioni e per presentare domanda di iscrizione rivolgersi:

Alla sede operativa in via Emilia San Pietro, n.1 (Primo piano) vicino a Piazza Del Monte - Reggio Emilia

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Ad un certo punto (1° gennaio 1998) in forza della legge finanziaria 449/1997 che inserisce l'articolo 23 ter al DPR 600/73, il condominio diventa sostituto d'imposta e le cose iniziano a complicarsi. Da questo momento incombono sul condominio degli obblighi di natura fiscale prima inestitenti e per poterli ottemperare servono tempi e competenze professionali maggiori di quelli richiesti ad un amministratore fino a quel momento.

Quella legge stabilisce che il condominio deve agire, appunto, da sostituto d'imposta per tutti quei soggetti che forniscono prestazioni al c o n d o m i n i o

stesso come il portiere e l'amministratore ed è l'amministratore come legale rappresentante del condominio che deve effettuare il versamento della ritenuta d'acconto e che deve provvedere alla redazione ed alla presentazione presso l'Agenzia delle Entrate del modello 770 ogni anno.

Con la finanziaria 2007 che ha inserito l'articolo 25 ter al DPR 600/73 il condominio diventa sostituto d'imposta per tutti quei soggetti che effettuano contratti d'appalto di opere e servizi anche se le prestazioni vengono rese nell'esercio di un'attività commerciale non abituale.

Da quel momento ogni acquisto di servizi (escludendo le utenze di energia elettrica, gas e acqua) deve avvenire dietro emissione di regolare fattura o documento fiscale che indichi la ritenuta d'acconto; l'amministratore deve versare all'Erario con il modello F24 tutte le ritenute d'acconto entro il 16 del mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento della fattura, deve redigere il quadro AC ed il modello 770 e presentarli all'agenzia delle Entrate ed inviare a tutti i fornitori del condominio (anche quelli occasionali) la certificazione dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto di loro spettanza.

A monte di questo scenario sta un atto che di per sè può sembrare insignificante, considerato forse da alcuni amministratori "tedioso", ma che legittima di fatto l'amministratore a compiere non solo questi atti di natura amministrativa e fiscale, ma che di fatto lo legittima ad

"essere" l'amministratore del condominio: la variazione all"Agenzia delle Entrate del legale rappresentante del condominio.

Dal mio osservatorio presso la Confconsumatori dell'Emilia Romagna ho visto amministratori che incuranti dell'importanza di questo primo atto ufficiale non hanno effettuato la variazione lasciando all'amministratore che li ha preceduti la responsabilità legale del condominio, questo comportamento in forza del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, n.605 (DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E AL CODICE FISCALE DEI CONTRIBUENTI) è sanzionabile con sanzioni di natura pecuniaria secondo le disposizione del Dlg 472/97 del 18 dicembre 1997.

In trent'anni il nostro amministratore "dopolavorista" ha dovuto studiare da fiscalista e da commercalista, ma non solo: ogni anno escono nuove sentenze della Corte di Cassazione che vanno a regolamentare le controversie condominiali creando orientamenti per casi analoghi, i legislatori danno vita a norme relative al risparmio energetico che si evolvono di anno in anno con ricadute in campo fiscale ed economico, nascono le nuove norme in campo consumieristico che identificano finalmente il condominio come un consumatore che ha diritto ad essere tutelato, tutto questo si deve sommare alle necessarie conoscenze giurisprudenziali di base e quindi il nostro amministratore non può (se vuole lavorare bene) e non deve (se vuole essere corretto verso i suoi clienti) ignorare questo aspetto della sua formazione. Vi potrebbe già sembrare difficile così, ma non è tutto: se al nostro amministratore "dopolavorista" bastavano un registro per le assemblee, un registro per la contabilità ed un po' di precisione per non fare "pasticci", ora un professionista che decide di intraprendere la carriera da amministratore condominiale deve saper utilizzare le nuove tecnologie, ovvero i software gestionali, i pacchetti applicativi dei computer, i servizi online che lo aiutano nelle "faccende" con maggiore dispendio di tempo come il disbrigo della corrispondenza, e sicuramente lo aiuta saper navigare tra i vari siti specialistici per tenersi aggiornato nei vari ambiti.

A questo punto forse qualcuno può pensare che tutto sommato non è un così bel mestiere; questa è la professione di chi non si stanca di imparare, non teme il confronto, ama il contatto quotidiano con le persone e la tecnologia.

[RAG. DANIELA CANEVARI]RESPONSABILE UFFICIO STUDI CONFCONSUMATORI

PER BILANCI E PROBLEMATICHE CONDOMINIALI

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI: un lavoro, tante professioni.

Guardiamo il panorama come in una vecchia "polaroid" anni '80: chi erano gli amministratori dei nostri condomini in quel periodo?

Nella maggior parte dei casi persone con un lavoro "principale" (insegnanti, impiegati) e del tempo libero da impiegare tenendo la contabilità di alcuni (in certi casi anche tanti) condomini.

Il ristorante pizzeria L’Angelo, attivo a Reggio Emilia dal 1986, offre sia a pranzo che a cena prelibati piatti della tradizione reggiana, accompagnati da specialità di pesce sempre di primissima scelta.

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Il Ristorante Pizzeria L’ANGELO , attivo a Reggio Emilia dal 1986, offre sia a pranzo che a cena prelibati piatti della tradizione reggiana, accompagnati da specialità di pesce sempre di primissima scelta.

Vi aspettiamo per trascorre insieme a voi piacevoli serate all’insegna della buona tavola e del buon vino.

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[OPERA DELL'ARTISTA STEFANO GRASSELLI] 17

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Gli effetti di tali norme cambieranno radicalmente il settore, attribuendo maggiori diritti ai consumatori italiani.Rispetto al passato, infatti, i passi in avanti sono stati notevoli. Il legislatore, infatti, ha risolto dei problemi interpretativi che erano stati affrontati in sede giudiziale, con pronunzie, spesse volte, contrastanti.Cominciamo dall’ambito di applicazione. La disciplina si applica ai contratti di finanziamento di importo non inferiore ad € 200,00 e non superiore ad € 75.000,00.Il legislatore, però, ha previsto alcune eccezioni, nel senso che sono esclusi dal novero di applicazione della disciplina alcuni finanziamenti quali, ad esempio, quelli destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato e progettato o ancora quelli garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni.Importanza fondamentale nell’ambito della nuova disciplina sul credito al consumo è rivestito dalla pubblicità e dagli obblighi di informazione che il finanziatore e/o l’intermediario devono fornire al consumatore.

PIÙ IN PARTICOLARE, PER QUANTO CONCERNE LA PUBBLICITÀ, LA STESSA DEVE CONTENERE:

IL TASSO D'INTERESSE, SPECIFICANDO SE FISSO O •VARIABILE, E LE SPESE COMPRESE NEL COSTO TOTALE DEL CREDITO;L'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO;•IL TAEG;•L'ESISTENZA DI EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI •NECESSARI PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI PUBBLICIZZATE, QUALORA I COSTI RELATIVI A TALI SERVIZI NON SIANO INCLUSI NEL TAEG IN QUANTO NON DETERMINABILI IN ANTICIPO;LA DURATA DEL CONTRATTO, SE DETERMINATA;•SE DETERMINABILE IN ANTICIPO, L'IMPORTO •TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE, NONCHÈ L'AMMONTARE DELLE SINGOLE RATE.

Ovviamente, tali previsioni, in caso di violazione, dovranno essere lette in combinato disposto con gli artt. Con il titolo III, parte II, codice del consumo, relativo alle pratiche commerciali, pubblicità ed altre comunicazioni commerciali.Per quanto riguarda, invece, gli obblighi informativi precontrattuali, il legislatore ha stabilito che il finanziatore o l’intermediario del credito devono fornire al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione “informata e consapevole” in merito alla conclusione del contratto di credito.

È importante notare che dette informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.Informazioni chiare e trasparenti che devono essere contenute anche nell’eventuale contratto che il consumatore andrà a stipulare.Contratto che dovrà essere redatto in forma scritta.A prescindere dal luogo nel quale è stato stipulato il contratto (quindi, anche se non si tratta di contratti stipulati fuori dai locali).Importanza fondamentale, riveste la norma con la quale si prevede il diritto del consumatore di recedere dal contratto o di revocare la proposta entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni in merito allo stesso.Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi.Accogliendo le istanze delle associazioni dei consumatori, il legislatore ha finalmente disciplinato le conseguenze del contratto di credito al consumo nelle ipotesi di inadempimento del fornitore.È stato, infatti, stabilito che in tali fattispecie il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455 c.c.La risoluzione del contratto comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato.La risoluzione del contratto non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore di beni o servizi. Il finanziatore ha diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.Da quanto detto emerge chiaramente l’impatto che la nuova normativa avrà nell’ambito della tutela dei diritti dei consumatori.

[AVV. EMILIO GRAZIUSO]

CREDITO AL CONSUMO

È STATA FINALMENTE RECEPITA, ANCHE IN ITALIA, LA DIRETTIVA 2008/48, CONCERNENTE IL CREDITO AL CONSUMO.IL DECRETO LEGISLATIVO CHE CONTIENE TALE NORMATIVA, CONTIENE ANCHE ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI, AD ESEMPIO, I PRESTITI, I MUTUI, LA DISCIPLINA DELLE FINANZIARIE E QUELLA PER AGENTI E MEDIATORI CREDITIZI.

L'avvocato Emilio Graziuso e' membro del Consiglio Direttivo Nazio-nale di Confconsumatori.

Autore di diverse pubblicazioni.E' esperto delle Materie Finanziarie e Consumeristiche

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Considerato:• che gli alimenti contenenti uova crude

sono frequentemente individuati come il veicolo responsabile della maggior parte

degli episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;• che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di età inferiore aí 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulne-rabili a tale infezione, potendone sviluppare le più gravi compli-canze; Richiamata la propria ordinanza n. 145 del 2009 con la quale si vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura; Considerato che i dati epidemiologici dimostrano una forte riduzione degli episodi di MTA da Salmonella veicolati da alimenti contenenti uova, prima di tutto nelle strutture di ristorazione col-lettiva per gruppi a rischio (nessun episodio segnalato dall’anno 2000) ma anche nelle altre strutture di ristorazione collettiva e nel-la ristorazione pubblica” Ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare i possibili rischi nelle collettività vulnerabili; Considerato che la scadenza dell’ordinanza succitata era fissata per il 31/05/2010; Ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la succitata ordinanza;

Dato atto della facoltà attribuita ai Sindaci, quali Autorità sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazio-ne e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del con-sumo, a trattamento termico di cottura, nonché carni non adegua-tamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonché per le mense col-lettive che servono un’utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione estiva;Visto l’art. 32 della L. 833/78;Dato atto del parere allegato;Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

O R D I N A 1. è confermato il divieto fino al 31/05/2011 nelle struttu-re che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del con-sumo, a trattamento termico di cottura; 2. le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; 3. di inviare il presente provvedimento alle Aziende Unità Sani-tarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Locali, Prefetture, Comandi NAS della Regione Emilia -Romagna, per la massima diffusione nel territorio di competenza, nonché alle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate.

LA SALUTE DEI CITTADINIDIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI UOVA CRUDE E NON SOTTOPOSTE, PRIMA DEL CONSUMO, A TRATTA-MENTO DI COTTURA NELLE STRUTTURE OSPITANTI CATEGORIE A RISCHIO.(ORDINANZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA)

Di conseguenza, in base al nuovo testo dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007:

- non sono più ammessi pagamenti per con-tanti di importo pari o superiore a 5.000 euro.

- gli assegni bancari e postali, se emessi per un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di intrasferi-bilità;- il saldo dei libretti di deposito bancari o po-stali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 5.000, esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giu-gno 2011.Per le violazioni di tali norme è prevista una sanzione minima di 3.000 euro.

L’ART. 20 DEL DECRETO N. 78/2010 RECEPENDO LE DISPOSIZIONI UE, ABBASSA DA 12.500 A 5.000 EURO IL TETTO ALLA TRACCIABILI-TÀ DEL CONTANTE.

Per le violazioni che superano i 50.000 euro sono sensibilmente aumentate le sanzioni previste dall’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007. In particolare:- per l’uso di contante e di assegni senza indica-zione del nome o della ragione sociale del benefi-ciario o della clausola di intrasferibilità di importo superiore a 50.000 euro la sanzione minima passa dall’uno al cinque per cento dell’importo trasferito (la sanzione massima è pari al 40%);

- per il possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore di importo superiore a 50.000 euro, in luogo della sanzione ordinaria variabile dal 10 al 20 per cento, si applica una sanzione au-mentata variabile dal 15 al 30 per cento del saldo del libretto.

Il decreto n. 78 è entrato in vigore il 31 maggio 2010, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale del 31

BANCHE E CITTADINILE NOVITA’ NEL CAMPO DELLA “TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI”

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IntroduzioneLe fonti principali di rumore ambientale includono il traffico aereo, il traffico stradale, il traffico ferroviario,le industrie, i lavori pubblici, lavori di edilizia e il quartiereContrariamente ad altre polluzioni ambientali, l’esposizione a rumore tende ad aumentare.In materia di rumore ambientale, nel 1993 il Quinto Programma d’Azione per l’Ambiente della ComunitàEuropea affrontava per la prima volta tale problema e stabiliva una serie di azioni da realizzare entro il 2000, al fine di limitare l’esposizione al rumore dei cittadini dell’Unione. Recentemente, è stata varata la prima Direttiva comunitaria sul rumore ambientale, la direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 195/05.Esposizione al rumore della popolazione generaleNumerosi studi definiscono il rumore come la quinta fonte di preoccupazione per l’ambiente locale dopoil traffico, l’inquinamento atmosferico, la salvaguardia del paesaggio, la gestione dei rifiuti, ma l’unica per la quale vi era stato un aumento di proteste da parte del pubblico dal 1992.L’ OMS ha pubblicato nel 2002 una Direttiva sul rumore e nel 2009 una Direttiva sulle raccomandazioni aesposizione notturna da rumore.Effetti del rumore sulla saluteL’inquinamento acustico è stato inizialmente trascurato in ambito comunitario, in quanto giudicato meno importante di altre problematiche ambientali, quali l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento delle acque, la gestione dei rifiuti; tale percezione è stata certamente favorita dalla natura degli effetti dell’inquinamento da rumore, che sono poco evidenti, subdoli,non eclatanti, come invece accade per le conseguenze di altre forme di inquinamento ambientale.(Ora si tiene conto che) “l’eccessiva esposizione al rumore provoca numerosi effetti sulla salute.

EFFETTI PSICOFISIOLOGICIIl rumore interagisce con il benessere sia fisico sia mentale. Il rumore agisce come elemento di stress e, cometale, può attivare diversi sistemi fisiologici, provocando modificazioni quali aumento della pressione sanguigna e del ritmo cardiaco e vasocostrizione.• Annoyance ed effetti comportamentali.Con il termine annoyance si intende il fastidio causato dall’esposizione a rumore. Il fastidio è il più studiato effetto del rumore. Il fastidio del rumore può essere considerato come un problema di salute. Normalmente è misurato tramite surveys ed esistono curve di risposta all’esposizione che sono internazionalmentericonosciute.Tra gli effetti della sovraesposizione al rumore si identificano:•  Interferenze con il comportamento sociale (comportamenti di aggressività, di protesta e di impotenza);• Modifica del discorso di comunicazione;•  Disturbi del sonno e di tutte le sue conseguenze a lungo e breve termine;• Effetti cardiovascolari;• Ridotte prestazioni lavorative e scolastiche;• Dolore e difficoltà fisica all’ascolto;• Effetti di disturbo del sonno.Il disturbo del sonno è considerato uno dei più importanti effetti del rumore ambientale sulla salute, oltre che uno degli effetti più facilmente misurabili. I disturbi del sonno riferiti sono: difficoltà ad addormentarsi, alterazioni della profondità o della struttura del sonno e dei risvegli. Altri effetti fisiologici indotti dall’esposizione a rumore durante il sonno sono le reazioni di tipo vegetativo, quali aumento della pressione sanguigna, aumento del ritmo cardiaco, vasocostrizione, cambiamentinella respirazione e aritmia cardiaca, movimenti del corpo.Interferenza con il comportamento sociale e con le modalità di comunicazione

Questi effetti sono osservati soprattutto nei bambini. Il rumore che interferisce con la comunicazione parlata è il segnale più importante.• Interferenza con il comportamento sociale e con le modalità di comunicazione.Questi effetti sono osservati soprattutto nei bambini. Il rumore che interferisce con la comunicazione parlata è il segnale più importante. L’eloquio parlato è normalmente intelligibile in un ambiente con rumoredi fondo di circa 35 dB(A) e può essere compreso discretamente in un ambiente con rumore di fondo di circa50-55 dB(A). I problemi insorgono quando il rumore ambientale è uguale o maggiore di 60 dB(A) (ciò corrisponde al rumore da traffico che giunge dalle finestre lievemente aperte).Effetti ultimi di questa esposizione sono un anomalo sviluppo delle capacità linguistiche, dell’acquisizionedelle capacità di lettura, sia nella prima infanzia sia nella scuola primaria.Questi effetti sono maggiori nei bambini che hanno già di base problemi di udito o che vivono in famigliaproblemi nella lingua parlata (ad es. famiglie di migranti).A livello europeo è stata posta particolare attenzione agli effetti delrumore sulla salute dei bambini. Nel 2001 è stato pubblicato il documentodal titolo “Health effects of noise on children and perception of the risk of noise”. Tale studio evidenziacome i bambini siano le prime vittime dell’esposizione a rumore e come i disturbi dell’apprendimento e del linguaggio compromettano le performance future dei bambini.

EFFETTI SULLE PRESTAZIONIIl rumore interagisce con lo svolgimento di attività, sulla produttività, sul rendimento, sull’attenzione e sull’apprendimento.L’esposizione a rumore interferisce, in particolare, con i compiti di tipo cognitivo, o che richiedonoattenzione ai dettagli o a molteplici fattori. Questi effetti si riscontrano in modo particolare in alcuni contestiquali le scuole, colpendo in particolare i docenti e gli studenti.Una menzione particolare meritano i locali danzanti, oggetto di specifica attività di normazione per quantoriguarda i livelli di rumore all’interno.I livelli massimi riscontrati all’interno dei locali oggetto dell’indagine (oltre 20 su tutto il territorio nazionale,diversi per dimensione e tipologia) sono sempre stati superiori a 106 dB(A), con valori che hanno raggiuntoanche i 120 dB(A). La più recente indagine sul tema è stata realizzata nel 2008 dall’ISPESL, e ha dimostrato come siano ampiamente superati sia i limiti di esposizione di legge dei frequentatori che quelli dei lavoratori delle discoteche.Per quanto riguarda il rumore urbano, numerosi studi condotti alla fine degli anni ’90 su un campione di 10città hanno dimostrato che durante le ore notturne il 27% della popolazione è esposto a rumore superiore ai 55 dB(A), invece durante le ore diurne il 34% della popolazione è esposto a valori di rumore superiori ai 65 dB(A).In occasione della “Giornata europea: in città senza la mia auto”, che si svolge il 22 settembre di ogni anno,vengono effettuati controlli a campione sull’esposizione al rumore nelle città. Da queste campagne di misurazione di rumore sono emersi valori, nel tessuto urbano, compresi tra 64 e 72 dB(A).

VALUTAZIONE CRITICAAmbienti di vitaL’inquinamento acustico ambientale è un problema di non facile soluzione.Gli interventi del legislatore di recepimento delle direttive comunitarie devono affiancarsi sempre più ad azioni a livello locale con coinvolgimento di vari soggetti ed istituzioni.Deve far riflettere il dato sulle zonizzazioni acustiche, che evidenzia una percentuale di territorio zonizzato che a livello di singola regione è inferiore al 30%, mentre sulle media nazionale scende ad un valore intorno al 5%.

LA SALUTE DEI CITTADINISTATO SANITARIO DEL PAESE 2007-2008 (PUBBLICATO NEL 2009)PUBBLICHIAMO STRALCI DELLA RELAZIONE RIGUARDANTE IL RUMORE.

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Bibliografia essenzialeINAIL. Rapporto Statistico 2007, Roma 2008.

ISPESL. Atti del Convegno “Acustica e ambienti scolastici – La fatica di imparare e insegnare”, Roma 2008.

Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo Stato dell’Ambiente, Roma 2001.National Institute of Pubblic Health-Denmark. Health effects of noise on children and

perception of the risk of noise,Copenhagen 2001.

WHO. Guidelines for noise exposure, Geneva 2000.WHO. Night Noise Guidelines Geneva 2009.

Indicazioni per la programmazione - Popolazione generaleAl fine di ridurre il rischio di esposizione al rumore della popolazione e le relative conseguenze economiche, sanitarie e ambientali che ne derivano, andrebbero messe in atto le seguenti azioni:1. riorganizzare le informazioni in materia di controllo dei livelli di rumore nell’ambiente, al fine di caratterizzare le diverse sorgenti inquinanti per costruire le conoscenze sullo stato dell’ambiente;2. stimolare le Amministrazioni a procedere, secondo quanto previsto dalla norma, in materia di classificazione acustica del territorio;3. obbligare i soggetti interessati, sia pubblici che privati, a programmare e attuare le azioni di risanamento previste e imposte dalle norme;4. sviluppare programmi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, sin dalle fasi della formazione scolastica, attraverso strumenti di comunicazione semplici e immediati;5. potenziare l’attività di ricerca finalizzata alla individuazione e alla messa a punto di soluzioni mitigative/migliorative sia di tipo tecnologico, sia urbanistico, sia di pianificazione del territorio.

[OPERA DELL'ARTISTA SUSANNA BONI]

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Vacanze rovinate: cosa fare in caso di fallimento del Tour Operator?

Negli ultimi anni il legislatore, è dovuto intervenire su una problematica, a dir poco irritante, oltre ad essere economicamente disastrosa, ovvero il fallimento dei Tour Operator, e conseguentemente la perdita della possibilità di usufruire dei pacchetti turistici pagati.

A propria tutela si rammenta di verificare:

1) ASSICURAZIONE DEL TOUR OPERATOR - Sarà necessario verificare innanzitutto se il Tour Operator aveva stipulato, come era suo obbligo ai sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento danni.

2) RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA - Una seconda ipotesi è quella relativa alla responsabilità dell’agenzia di viaggi, che ha venduto il pacchetto turistico. Le agenzie venditrici dei pacchetti turistici hanno l’obbligo, previsto dall’art. 99 del Codice del Consumo, di stipulare una polizza assicurativa. Il consumatore può quindi chiedere

il risarcimento all’agenzia di viaggi che direttamente o tramite la propria assicurazione dovrà risarcire i danni. È importante spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno contestando i fatti entro 10 giorni dall’inadempimento contrattuale e comunque dal rientro nel luogo di partenza ai sensi dell’art. 98 codice del consumo .

Altra possibilità:

INSINUAZIONE AL PASSIVO - La prima è insinuarsi al passivo del fallimento avanti il Tribunale che ha dichiarato il fallimento.

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - la seconda è quella di presentare istanza al “Fondo nazionale di garanzia” mediante raccomandata a/r

Pertanto si consiglia, di attivarsi entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui non si può più usufruire del proprio pacchetto turistico o meglio dal rientro del luogo di partenza, inviando una raccomandata a/r., contestando l’inadempimento contrattuale e richiedendo il risarcimento dei danni.

[AVV. RICCARDO MACCAFERRI]LEGALE CONFCONSUMATORI

A seguito del Fallimento del noto Tour Operator “Viaggi del Ventaglio” avvenuto poche settimane orsono Confconsumatori fornisce alcuni chiarimenti su come comportarsi. Per ogni ulteriore informazione saranno a disposizione le sedi e gli sportelli.

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RIMINI VIA FRATELLI CAIROLI N.11 -TEL.333-4324456 CELL. 340/2412239(Presso lo studio legale E MAIL: [email protected] ALICI) Ricevimento consumatori solo su appuntamento telefonico.

FIDENZA VIA AGOSTINO BERENINI N.86- TEL e FAX. 0524/527352(presso lo studio legale CELL. 349/8462801AVV.PAOLA BOETI) E MAIL: [email protected] Ricevimento consumatori solo su appuntamento telefonico.

SEDE REGIONALE (Responsabile : Secondo Malaguti)

SITO REGIONALE: www.confconsumatori-er.it

E- mail regionale: [email protected]

SEDE REGIONALE: Reggio Emilia, via Emilia S.Pietro n°1 Tel.0522/580045 Fax regionale. 0522/540206

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QUALE TUTELA PER I

CONSUMATORI DI SERVIZI

FINANZIARI?

INSERTO A CURA DI CONFCONSUMATORI DELL’EMILIA ROMAGNA

IL mercato fInanzIarIo e La tuteLa deLL’InvestItore.

Il mercato finanziario è comunemente definito come quel “luogo” in cui è effettuato il trasferimento di “risorse economiche” tra soggetti in disavanzo finanziario, vale a dire quei soggetti che non dispongono di crediti sufficienti a far fronte alle

proprie esigenze, e soggetti che invece ne dispongono in eccesso. E’ il caso, ad esempio, del risparmiatore, che trovandosi in

situazione di surplus monetario decide di acquistare obbligazioni (cioè titoli di debito, ossia il debito) di un’impresa.

Il concetto di “luogo” dello scambio, però, non deve far erroneamente ritenere che il mercato finanziario debba essere necessariamente dotato di rigidi requisiti spazio - temporali, così come comunemente intesi, perché, piuttosto, con l’introduzione dei mezzi telematici le transazioni si riducono spesso ad impulsi elettronici che difficilmente possono essere ricondotti ad una fisicità determinata.

Connaturata, invece, all’idea di mercato finanziario normalmente si ritiene quella del “rischio”, quasi che l’uno e l’altro non possano esistere distintamente.

Così, se ad un’impresa l’emissione di obbligazioni consente di attingere crediti dal mercato, ma la vincola alla restituzione nei tempi stabiliti della somma presa a prestito e al pagamento delle cedole promesse, per altro verso l’aspettativa del risparmiatore di ottenere un profitto dall’investimento è connotata dal rischio di non vedersi liquidare nulla, neppure il capitale conferito.

Tuttavia, deve precisarsi, che il “rischio” connota la natura dinamica dei mercati, non solo in relazione alla

rischiosità in sé delle attività lì normalmente effettuate, ma anche in termini di gestione del rischio che

particolari operazioni finanziarie possono a vario titolo consentire, come quelle dette di arbitraggio

o quelle che risultano dall’esecuzione di alcuni contratti “derivati” (si pensi alle opzioni, ai currency swap etc.)

Per quanto riguarda, invece, la nozione di “risorse finanziarie”, che caratterizzano normalmente la definizione di mercato finanziario, deve riferirsi principalmente al decreto legislativo n. 58 del 1998 (il Testo Unico Finanziario - TUF) e più in particolare all’elenco fissato dall’art. 1 – bis, che le individua nella gamma degli “strumenti finanziari”, divisa in quattro diverse categorie: quella dei “valori mobiliari” (cioè di azioni, obbligazioni, titoli e certificati in genere, normalmente negoziati sui mercati finanziari); quella degli “strumenti del mercato monetario” (vale a dire tutti quegli strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali); quella delle “quote di OICR” (ossia di “organismi di investimento collettivo del risparmio”, come le quote di fondi o le azioni di società di investimento a capitale variabile); in ultimo la serie, piuttosto vasta ed articolata, dei “contratti derivati” (per quanto non è detto che la funzione primaria di questi contratti sia propriamente quella di trasferire denaro).

Il TUF, poi, rinvia all’insieme più generale dei c.dd. “prodotti finanziari”, fattispecie questa utilizzata dal legislatore come contenitore amplissimo di tutto quanto può essere genericamente reperito nei mercati finanziari e non necessariamente coincidente con uno strumento finanziario.

Dal punto di vista giuridico il mercato non è altro che un “tessuto coerenziato” di norme che consentono il corretto svolgersi dei rapporti finanziari. In particolare di quelle norme contenute nel TUF e nei regolamenti Consob (tutte sempre intese in una prospettiva sistematica ed in relazione ai principi ed ai valori imprescindibili dell’ordinamento, da cui comunque non possono prescindere).

Tra queste spiccano quelle rivolte a consentire la più efficace tutela dell’investitore, che pur sempre costituisce “l’arbitro” di ogni attività finanziaria, tramite il potere che questi esercita nella scelta di prodotti e servizi (determinando così quei

segue»

I MERCATI FINANZIARILa struttura,

i prodotti, la disciplina

PARTE I

I

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differenti da quelli posti in essere in passato ed hanno spinto il mondo dell’intermediazione creditizia ad uscire dai vecchi schemi per misurarsi con una nuova realtà; le banche hanno quindi dovuto adeguare i propri approcci strategici, organizzativi e gestionali,

all’evoluzione dei mercati e della società ed hanno dovuto procedere ad una profonda ridefinizione delle strategie competitive nei confronti della clientela. L’enfatizzazione della centralità del cliente, alle cui esigenze hanno dovuto adattarsi l’operatività bancaria ed i servizi forniti, la scelta di canali alternativi a quelli tradizionali, primo tra tutti l’Internet banking, le politiche focalizzate su specifici segmenti di mercato, nonchè la necessità di intraprendere politiche di fidelizzazione della clientela acquisita, sono solo alcuni esempi dei mutamenti che hanno caratterizzato e stanno tuttora caratterizzando le dinamiche degli istituti di credito.

In Italia e in tutti i principali Paesi ad economia avanzata si è assistito alla creazione di diversi mercati o segmenti di mercato, ciascuno dei quali è destinato agli scambi di una definita categoria di strumenti finanziari.

Focalizzando l’attenzione sui mercati gestiti da Borsa Italiana è possibile effettuare la seguente classificazione:

• Mercato Telematico Azionario ( MTA )

• Mercato dei securitized derivatives, certifacates e covered warrants ( Sedex )

• Mercato degli Exchange Traded Funds ( ETF ) e degli Exchange Traded Certificates ( ETC )

• Mercato dei titoli a reddito fisso, obbligazioni e titoli di Stato ( MOT )

• Mercato dei derivati ( IDEM )

Mercato AzionarioNel Mercato Telematico Azionario vengono negoziate le azioni di società quotate sul listino di Borsa.

I segmenti del Mercato Telematico Azionario sono quattro:

STAR (Segmento con Titoli ad Alti Requisiti è riservato alle medie imprese con capitalizzazione pari o superiore a 40 milioni di euro che si impegnano a rispettare una serie di requisiti vincolanti di trasparenza e buona liquidità dei titoli )Blue Chips (capitalizzazione pari o superiore a 1 miliardo di euro)Standard (capitalizzazione pari o superiore a 40 milioni di euro che non soddisfano i requisiti per aderire allo STAR)MTA International (titoli emessi da società estere e negoziati in altri mercati regolamentati)MTF (titoli delle investment companies, cioè di una particolare tipologia di società per azioni il cui oggetto sociale esclusivo prevede l’investimento in partecipazioni di società quotate e non quotate )

Questa suddivisone per segmenti e l’assegnazione degli strumenti finanziari ai segmenti è attribuita alla Borsa Italiana S.p.A. che valuta costantemente i requisiti per le varie richieste di qualifiche delle emittenti. Ciascun segmento ha una propria fase d’asta e orario di negoziazione, alla quale possono essere ammessi solo determinati operatori, come i soggetti che svolgono in via esclusiva attività di negoziazione per proprio conto, le banche nazionali, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco del Testo unico bancario all’art. 107, gli agenti di cambio regolarmente

meccanismi di selezione e d’incentivo capaci di influire sugli assetti di un mercato concorrenziale), ma che nonostante ciò costituisce il soggetto debole della scena finanziaria per le difficoltà che questi incontrerebbe nel reperire tutte quelle informazioni che

gli consentirebbero di adempiere al meglio alla sua funzione e tutelare proficuamente il suo interesse.

In economia questo impedimento, definito “asimmetria informativa”, è considerato in grado di realizzare una delle così dette ipotesi di “fallimento del mercato”, per cui un investitore in condizione “endemica” di inferiorità informativa sarebbe soggetto ad “errori di valutazione” che non gli consentirebbero di raggiungere un’autonomia di giudizio e non gli permetterebbero di preferire un’offerta ad un’altra. Il risultato infausto sarebbe verificato in tutti i casi in cui il prodotto peggiore viene preferito a quello migliore (si pensi all’acquisto effettuato in passato, spesso in modo inconsapevole, di obbligazioni Giacomelli, Parmalat, Argentina, per citare i più noti).

Per questa ragione il TUF ed i regolamenti Consob contengono una disciplina piuttosto dettagliata degli obblighi informativi a carico degli istituti di investimento (i soggetti, cioè, cui l’investitore si rivolge per effettuare l’investimento), per quanto deve dirsi che proprio la normativa introdotta dalle direttive Mifid abbia disatteso le aspettative riposte per aver suggerito forme di esonero di responsabilità degli intermediari che la precedente formulazione dei testi di legge non consentiva in alcun modo.

Se l’investitore, infine, è un consumatore, ossia una persona fisica che accede al mercato non in qualità di soggetto professionale (ai sensi del codice del consumo il consumatore è la persona fisica che acquista o utilizza beni e servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta), la disciplina dei doveri informativi dovrà essere integrata con quella consumeristica.

In questa prospettiva si inserisce proprio l’art 2 del Codice del consumo (d.lgs 206/05), che ha riconosciuto il diritto ad una “adeguata informazione”, includendolo tra i “diritti fondamentali” del consumatore.

Dott. Giuseppe G. Luciani

L’organizzazione dei mercati( i segmenti di mercato )

A seguito dei profondi cambiamenti che hanno riguardato le moderne economie in generale ed i mercati monetari e finanziari in particolare, le aziende di credito, nello specifico quelle italiane, hanno dovuto modificare molti degli aspetti peculiari del modo di “fare banca”. In particolare i cambiamenti normativi/istituzionali, il progresso tecnologico e la modifica del comportamento della domanda hanno indotto condotte e modelli bancari profondamente

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iscritti al ruolo e le imprese d’investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, tutti autorizzati alla negoziazione per conto proprio o per conto di terzi.

Expandi è il mercato destinato ad accogliere le piccole e medie imprese operanti nei settori tradizionali.

MAC è operativo dal 2007 come sistema di scambi organizzati riservato agli investitori professionali per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese al capitale di rischio.

Mercato telematico dei securitized derivativesNel mercato Sedex si negoziano “covered warrant e certificates” per quantitativi minimi negoziabili o loro multipli, contemperando esigenze di funzionalità di mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.

Il covered warrant è uno strumento finanziario quotato in Borsa consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l’acquisto (call covered warrant) o la vendita (Put covered warrant) di una certa attività finanziaria sottostante ad un prezzo e ad una scadenza stabilita.

A differenza del semplice Warrant può avere come attività sottostanti oltre alle azioni anche obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o panieri di titoli, valute o tassi di interesse.

Mercato telematico delle obbligazioni MOTIl Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (meglio noto con l’acronimo di MOT) è il mercato telematico istituito nel 1994 ed organizzato e gestito dalla Borsa italiana sul quale vengono negoziati i Titoli di Stato (BOT, BTP, CCT, CTZ), le obbligazioni non convertibili, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito. Il MOT è un mercato al dettaglio su cui si scambiano lotti e multipli bassi. Da questo punto di vista il MOT si distingue dall’MTS (Mercato telematico dei Titoli di stato) che è un mercato all’ingrosso i cui lotti minimi sono pari a 2,5 milioni di Euro.

Mercato degli strumenti finanziari derivati IDEMNel mercato IDEM possono essere negoziati contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi d’interesse, valute, merci e relativi indici.

L’attività sottostante di uno strumento derivato deve soddisfare caratteristiche di liquidità, di continuità nelle negoziazioni, di

disponibilità e reperibilità di tutte le informazioni rilevanti, di disponibilità di prezzi ufficiali “significativi”. Qualora l’attività sottostante sia costituita da indici, gli stessi devono essere caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione.

Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le caratteristiche contrattuali degli strumenti finanziari ed è necessario un esplicito consenso della Consob.

Il prezzo ufficiale di ciascun strumento negoziato è rappresentato dal prezzo di chiusura giornaliero, calcolato dall’organismo di gestione, compensazione e garanzia.

Alla scopo di migliorare la liquidità degli strumenti derivati negoziati, la Borsa Italiana può prevedere la presenza di operatori “market maker” che si impegnano ad esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti.

Dott.ssa Sabrina Curini

i PrinciPaLi controLLori deL mercatoLa Banca d’itaLia

La BANCA D’ITALIA è la banca centrale italiana costituita nel 1893. La BANCA D’ITALIA è parte integrante, insieme alle altre banche centrali nazionali dei paesi dell’Unione Europea e con la Banca Centrale europea, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Oltre alla funzione di emissione della moneta, alla BANCA D’ITALIA compete il controllo della politica monetaria e del cambio che, tuttavia, con l’istituzione dell’unione monetaria non sono più gestite autonomamente, ma in coordinamento con gli altri paesi dell’Unione.

Inoltre la BANCA, con la presenza del Governatore nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), concorre a determinare le decisioni di politica monetaria per l’intera area dell’euro ed attua nel mercato nazionale, in linea con i principi di decentramento e di sussidiarietà stabiliti a livello europeo, le decisioni assunte dal Consiglio direttivo.

Infine partecipa con propri rappresentanti ai numerosi Comitati e Gruppi di lavoro costituiti nell’ambito del SEBC per l’analisi delle

questioni attinenti ai compiti istituzionali del Sistema.

L’azione di vigilanza della BANCA D’ITALIA viene disciplinata congiuntamente dal decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. TUB - Testo Unico Bancario) e dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (c.d. TUF - Testo Unico della finanza) che regolano, rispettivamente, l’attività bancaria e il settore dell’intermediazione finanziaria.

L’ azione di vigilanza è effettuata con interventi, ispezioni, gestione delle crisi aziendali e l’esercizio di poteri autorizzativi che alla BANCA D’ITALIA vengono attribuiti.

Il TUF attribuisce alla

I MERCATI FINANZIARI

III

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BANCA D’ITALIA anche importanti compiti di supervisione, in particolare sui mercati all’ingrosso dei titoli di Stato e sugli scambi di fondi interbancari, nonché sulle strutture di supporto alle negoziazioni finanziarie, quali ad esempio quelle che si occupano di compensazione e regolamento definitivo delle transazioni, di gestione accentrata dei titoli o di garanzie dei contratti e della loro liquidazione.

In particolare il TUF specifica che la BANCA D’ITALIA ha competenza in materia di contenimento del rischio e di verifica della stabilità patrimoniale degli istituti di credito.

La BANCA D’ITALIA, inoltre, è l’Autorità garante della concorrenza nel settore del credito, disponendo di strumenti specifici per evitare e sanzionare concentrazioni che costituiscano posizioni dominanti nei mercati nazionale e locali ed interviene nei casi di collusione fra intermediari.

LA CONSOB E L’ISVAP.

La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974 come amministrazione dello Stato, è diventata Autorità indipendente nel 1985 e dotata di autonomia organizzativa e funzionale.

Funzione della CONSOB è principalmente quella di provvedere alla regolamentazione ed alla vigilanza dei mercati finanziari, al fine di consentire la tutela degli investitori e la stabilità, la competitività ed il buon funzionamento del mercato.

Alla CONSOB è attribuito, quindi, un potere normativo - regolamentare (c.d. vigilanza regolamentare) tramite il quale disciplina la prestazione dei servizi di investimento, fissa i requisiti di capitale minimo delle società di gestione dei mercati regolamentati e delle società di gestione accentrata, stabilisce i criteri per la redazione e la pubblicazione dei prospetti e dei documenti d’offerta e le procedure per lo svolgimento delle offerte.

Alla CONSOB, inoltre, compete la disciplina degli obblighi informativi (si tratta della c.d. vigilanza informativa) a carico delle società quotate, tra cui i doveri di informazione periodica (approvazione del bilancio, relazione semestrale e trimestrale) a cui queste sono soggette, in particolare in relazione a tutti quei fatti rilevanti che le possono riguardare.La CONSOB controlla anche le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate, l’informativa che le società quotate forniscono al mercato e soprintende alle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio (sollecitazioni

all’investimento e offerte pubbliche di acquisto e scambio) e, se lo ritiene, può eseguire ispezioni (c.d. vigilanza ispettiva) presso gli emittenti quotati, le società che li controllano o le società controllate con partecipazioni rilevanti.

La CONSOB, inoltre, autorizza l’esercizio dei mercati regolamentati, la pubblicazione dei prospetti, l’esercizio dell’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e le iscrizioni agli Albi.

Infine vigila sulle società di gestione dei mercati e sui mercati finanziari per consentire il regolare svolgimento delle contrattazioni che lì si svolgono e, in caso di violazione delle norme, ha facoltà di sanzionare i soggetti vigilati, anzi questa è proprio una peculiarità di questo Istituto che unisce al potere di emanare disposizioni di legge un altro potere più propriamente giurisdizionale - sanzionatorio, in deroga al principio costituzionale di divisione dei poteri.

L’attività di vigilanza sui mercati finanziari di quest’Istituto ha come scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, con riguardo principalmente alla stabilità, competitività e buon funzionamento del mercato finanziario e alla tutela degli investitori.

L’ISVAP, invece, è l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo istituito nel 1992 con competenze esclusivamente in materia di assicurazioni.

L’ISVAP, in particolare, svolge un’attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione oltre ai soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazione private, agenti, mediatori di assicurazioni.

Dott.ssa Romina Nese

i “Prodotti” deL mercato Finanziario

Azioni, obbligazioni e prodotti strutturati

Azioni

L’azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società. Il titolo conferisce all’investitore (azionista) diritti patrimoniali (il diritto a ricevere gli utili distribuiti dalla società e il patrimonio netto della società stessa, nel caso di liquidazione) e diritti amministrativi (come il diritto di voto nelle assemblee).L’azione, a differenza dell’obbligazione, non comporta un diritto di credito nei confronti della società emittente; la restituzione del capitale investito può avvenire solo con la vendita dell’azione.

L’investimento in azioni presenta rendimenti attesi maggiori rispetto all’investimento in obbligazioni ma presenta allo stesso tempo un rischio più elevato. Il rischio può essere specifico (strettamente legato alla società nella quale si investe) eliminabile tramite la diversificazione o generico, legato a fattori esterni alla società (fluttuazioni del mercato, inflazione, politica economica del governo ).

Fondamentale quando si investe in borsa è sapere che il tempo è determinante: se il valore dell’azione opera uno “scivolone” questo poterebbe essere dovuto ad un fattore temporale e la società potrebbe tornare a produrre utili in poco tempo.Quando si acquista un’azione non si deve farlo semplicemente per il fatto che nel periodo precedente ha avuto rendimenti elevati: INFATTI NON E’ DETTO CHE SUCCESSIVAMENTE IL VALORE DI QUELL’AZIONE POSSA CRESCERE ANCORA AGLI STESSI LIVELLI!

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PERCHE’ INVESTIRE IN AZIONI?Ci sono sostanzialmente due motivi principali.

1. Per poter determinare la politica della società e, eventualmente, per acquisirne il controllo.

2. Ottenere buoni dividendi e vedere rivalutato il valore delle proprie azioni, in funzione dell’auspicato rivalutarsi del valore della Società credendo nelle capacità del management della società.

RENDIMENTOIl rendimento di un’azione dipende dall’incremento (o decremento) del valore dell’azione in un dato periodo cui si aggiungono eventuali dividendi pagati nello stesso periodo.In base al profilo dell’investitore si possono dividere gli acquirenti di azioni in due categorie:

1. CASSETTISTI: investitori che tengono in portafoglio le azioni per un lungo periodo senza seguire i trend di borsa, spesso è interessato ai diritti amministrativi e trae principalmente guadagno dai dividendi pagati dalle società.

2. SPECULATORI: sono più attivi sul mercato, seguono con costanza la borsa e cercano di individuare l’inizio di un trend positivo del titolo azionario, sono particolarmente interessati all’incremento del valore dell’azione nel minor tempo possibile.

COSTI• Commissioni di acquisto e di vendita del titolo• Spese fisse• Costi per l’apertura e per il mantenimento del dossier titoli

Per scegliere le azioni su cui investire ci sono diversi metodi. I principali sono l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale.

Analisi tecnicaStudia i grafici dei prezzi di Borsa e cerca di prevedere il prezzo dell’azione proiettando sul futuro l’andamento del titolo nel passato.

Analisi fondamentaleSi basa sullo studio dei dati di bilancio e su altri indicatori dell’andamento della società come i multipli cioè il rapporto tra prezzo dell’azione e alcuni elementi come l’utile, il cash flow, il patrimonio netto (più questo rapporto è basso più l’azione è conveniente.)

Come non citare la strategia di investimento dell’oracolo di Omaha (Warren Buffett).La sua filosofia di investitore non si basa sulle SPECULAZIONI ma sulle aziende SICURE. Quando la Borsa scende e calano i prezzi Buffet acquista i titoli di aziende sicure, già stabilizzate, senza fare scommesse.In ogni momento vale la regola di Buffet “SE UN INVESTIMENTO NON LO CAPITE NON LO FATE”.

Obbligazioni

Le obbligazioni sono un titolo di credito che rappresenta una parte di debito acceso da una società o da un ente pubblico per finanziarsi. Garantisce all’acquirente il rimborso del capitale

più un tasso di interesse (cedola) che può essere fisso o variabile, pagabile con una cedola avente periodicità trimestrale, semestrale o annuale. I titoli ZERO COUPON non pagano interessi sotto forma di cedole e il rendimento è determinato unicamente dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di sottoscrizione.Sono emesse allo scopo di reperire, direttamente tra i risparmiatori e a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti bancari, capitali da investire. Per la società emittente il vantaggio deriva dai tassi di interesse solitamente inferiori rispetto a quelli di un finanziamento bancario mentre l’investitore beneficia di un tasso maggiore rispetto a quello di un investimento in liquidità e ha la possibilità di smobilizzare il proprio investimento sul mercato secondario.Le obbligazioni possono essere emesse alla pari (valore di

emissione e valore nominale uguali), sotto la pari (valore nominale superiore del prezzo di emissione) o sopra la pari (valore nominale minore del prezzo di emissione).

Il mercato offre diverse tipologie di obbligazioni le quali si differenziano nel diverso grado di rischio che a esse è associato (misurabile attraverso il RATING) e in base alle caratteristiche tecniche.Spesso ci si chiede se sia meglio il tasso fisso o variabile, normalmente un investitore prudente è orientato verso il variabile in quanto le obbligazioni a tasso variabile tendono ad avere oscillazioni dei prezzi contenute. Le obbligazioni a tasso fisso sono da sottoscrivere se si punta a speculare sui movimenti delle variabili di mercato, come i tassi di interesse. Scegliere un titolo a tasso fisso è necessario quando si ha intenzione di stabilire sin da subito il rendimento del proprio investimento. Tutto dipende da come si evolveranno i tassi nel prossimo futuro; se si prevede possano salire per effetto della ripresa dell’economia è più conveniente puntare sui titoli a cedola variabile, se invece la previsione è orientata al calo meglio un titolo a cedola fissa che, comunque vada, manterrà sempre invariato il rendimento. Vale la regola generale che per scegliere il titolo giusto bisogna sempre considerare la propensione al rischio e l’orizzonte temporale.

Per effettuare una scelta razionale si possono seguire alcune regole, tutt’altro che assolute!

1. Prestare attenzione agli scambi effettivi perché maggiore è il volume trattato giornalmente maggiore dovrebbe essere la liquidità.

2. Consultare lo spread denaro-lettera cioè la differenza tra il prezzo a cui la banca acquista i titoli e quello a cui li vende.

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I MERCATI FINANZIARI

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3.Fare molta attenzione alle obbligazioni con formule di indicizzazione a tassi di interesse o mercati azionari, rimborsi anticipati o multipli… (OBBLIGAZIONI STRUTTURATE) le quali espongono a rischi maggiori.

Prodotti strutturati

I prodotti strutturati sono la combinazione di strumenti derivati e di prodotti finanziari tradizionali, come le azioni e le obbligazioni, i quali vengono assemblati in un unico prodotto e cartolarizzati. La strutturazione consente di adattare il profilo rischio/rendimento alle esigenze e alle aspettative di mercato dell’investitore.

MACROCATEGORIE

• STRUTTURE CON RENDIMENTO LEGATO AL MERITO CREDITIZIO (se ho un credito anziché aspettare che il debitore adempia, posso rivenderlo e metterlo come sottostante di un prodotto finanziario)

• STRUTTURE CON RENDIMENTO INDICIZZATO A PARAMETRI DI MERCATO

Le prime strutture consentono di assumere posizioni sul rischio di credito di una controparte; il rendimento del prodotto e/o la

restituzione del capitale investito sono funzione del verificarsi di un certo evento creditizio (variazione del rating o insolvenza). Il profilo dei pagamenti di tali strumenti è dato dall’assemblaggio di un’obbligazione a tasso fisso o variabile con un derivato su crediti. Alcuni esempi di questa categoria di strumenti sono gli ABS (Asset-Backed Security) e i CDO (Collateralized Debt Obligation), strumenti fortemente utilizzati durante la crisi dei mutui subprime.Gli ABS sono strumenti emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, del tutto simili alle normali obbligazioni; la società scorpora dal suo bilancio una serie di crediti e li cede sul mercato, assieme ai flussi finanziari che essi generano, con l’obiettivo di generare liquidità. Esiste una stretta correlazione tra pagamento cedole/rimborso delle obbligazioni a scadenza con le somme incassate dai crediti ceduti.I CDO sono un tipo molto diffuso di ABS, in sostanza sono obbligazioni garantite da crediti. Questi prodotti hanno facilitato l’espansione del credito in modo massiccio e trasferito il rischio di insolvenza.

Un esempio di strutture con rendimento indicizzato a parametri di mercato sono i certificati i quali replicano l’andamento del valore del sottostante (azioni, indici, tassi di interesse…), offrono un ottimo mezzo di diversificazione.

I prodotti strutturati, ma soprattutto le obbligazioni strutturate, hanno trovato terreno fertile in Italia dopo lo scoppio della bolla internet, il disastro dei corporate bond e grazie ad una fase di bassi tassi di interesse.La loro attrazione è stata principalmente la garanzia di restituire a scadenza l’intero capitale più un rendimento minimo, dietro a questi guadagni prospettati però c’è una scarsa trasparenza e costose commissioni. Solo dal 2006 è stato introdotto l’obbligo del prospetto informativo. Gli istituti di credito hanno convenienza a vendere tali strumenti perché consentono loro di realizzare cospicui incassi, che derivano da una quotazione talvolta non corretta del premio. Le obbligazioni strutturate incorporano delle opzioni, il cui costo non è facilmente controllabile dal piccolo investitore.Il successo di questi prodotti ha fatto sì che i maggiori operatori costituissero un’associazione (ACEPI) con la finalità di garantire trasparenza e correttezza nella distribuzione dei prodotti. L’Associazione ha lo scopo di promuovere i prodotti di investimento (tra i quali certificati, covered warrants e obbligazioni strutturate) e di contribuire alla conoscenza dei medesimi e allo sviluppo sostenibile del mercato di tali prodotti.

Dott. ssa Claudia Furregoni

i contratti derivati

I contratti finanziari derivati, per quanto profondamente diversificati tra loro per struttura e funzione, sono tutti usualmente ricondotti (o riconducibili) a tre diverse categorie: quella dei contratti a termine (future o forward), quella dei contratti d’opzione e quella dei contratti di swap.

I contratti a termine consistono in accordi, dove ad una data prefissata (maturity date) un contraente si impegna alla consegna di un determinato “sottostante” (vale a dire di una “attività” finanziaria come azioni, obbligazioni, valute, altri derivati ecc. oppure merci come petrolio, oro, grano ecc.) mentre l’altro si obbliga a corrisponderne il

prezzo pattuito.

Le opzioni, invece, consistono in contratti con cui una parte attribuisce all’altra il diritto, ma non l’obbligo, di comperare (in gergo call) o vendere (put) un determinato sottostante, ad un prezzo prefissato (o strike price) entro una certa scadenza (c.d. opzione americana) o al raggiungimento della stessa (c.d. opzione europea).

In ultimo, per contratti di swap ci si riferisce genericamente a quegli accordi stipulati fuori mercato, con cui due parti eseguono tra loro, a date certe, flussi di pagamenti (ad esempio tassi o valute) determinati in base a parametri diversi (anche paragrafo successivo).

Nonostante una semplificazione per “gruppi” sia sempre possibile, deve darsi atto che i derivati danno vita a figure contrattuali piuttosto “frastagliate”, di cui è pressoché impossibile effettuarne un censimento, visto il numero varianti esistenti e che si tratta spesso di prodotti elaborati di continuo, da operatori finanziari appartenenti a realtà economiche diverse, il più delle volte anche geograficamente distanti, ma che si diffondono velocemente nel mercato globalizzato, perché esportati o replicati repentinamente.

La dottrina, tuttavia, ha riunificato questa moltitudine

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Non sarebbe corretto, però, additare questi prodotti finanziari come il male assoluto ed attribuirgli colpe immeritate, perché sarebbe troppo facile e nasconderebbe i torti inescusabili dei reali responsabili, senza contare, peraltro, che vi sono circostanze in cui operazioni di questo tipo si rendono necessarie per le aziende e ne garantiscono la sopravvivenza.

Gli swaps sono contratti di scambio (swap appunto significa scambio), in forza dei quali le parti si obbligano ad eseguire reciprocamente dei pagamenti il cui ammontare è determinato in base a parametri concordati.

Ad esempio nello swap su tassi (il c.d. interest rate swap) può essere pattuito che una parte si vincoli a pagare all’altra l’interesse fisso su di una somma predeterminata e l’altra invece l’interesse variabile sulla stessa somma. Può accadere anche che entrambe le parti si scambino tassi variabili (come pure tassi fissi), oppure che si scambino (è il caso dei currency swap) valute secondo criteri prestabiliti. L’importante è che sia disposto uno scambio di pagamenti. Normalmente la controparte è un istituto di investimento, una banca.

I contratti di swap sono collocati tra i contratti c.d. derivati, vale a dire tra quei contratti finanziari che derivano il loro valore dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. Nel caso degli swap è chiaro che i flussi reciproci di pagamenti sono influenzati dall’andamento di tassi, valute o indici.

I contratti derivati sono utilizzati, principalmente, per finalità di copertura, cioè per ridurre il rischio finanziario di un portafoglio (ad. esempio ridurre l’incidenza di un tasso variabile applicato un mutuo) ovvero per finalità speculativa, nel caso in cui il contratto sia stato concluso per conseguire un profitto assumendo una esposizione al rischio.

Quale che sia la finalità occorre tenere in considerazione che i contratti derivati in genere e quelli di swap in particolare realizzano normalmente operazioni economiche rischiose e potenzialmente dannose, perché spesso è veramente complesso prevedere il trend positivo o negativo dei tassi e delle variabili cui sono collegati.

Al riguardo la Consob, vale a dire l’ente a cui è affidata la sicurezza del mercato, ha definito questi contratti come “strumenti complessi, destinati ad investitori professionali, o quanto meno evoluti, che sappiano sfruttare le numerose opportunità che offrono e, nel contempo, siano in

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in tre tipologie contrattuali (contratti a termine, opzioni e swap) e l’ha ricondotta al concetto di “derivazione”, in quanto “il valore di ciascuno di questi contratti si realizza con riferimento al valore di un’attività finanziaria sottostante, ovvero al valore di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso di interesse, cambio)”.

Ed in effetti proprio nel concetto di “derivazione” questi contratti trovano la loro caratteristica comune, in quanto è pur sempre vero che il valore di almeno una delle prestazioni dedotte nel contratto (o il risultato differenziale) viene calcolato in relazione a variabili individuate dalle parti, ma appunto estranee al regolamento pattuito.

Così accade per i contratti a termine, perché se il prezzo di consegna è fissato nel contratto, il valore della prestazione corrispettiva del venditore (cioè di colui che alla scadenza si obbliga a consegnare il “sottostante” stabilito) dipenderà dal valore assunto delle “attività” finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, indici, ecc. o merci) cui si riferisce l’oggetto dello scambio.

Lo stesso accade per i contratti di opzione, con la differenza che qui il venditore (opzione put) o il compratore (opzione call) si riserva il diritto di vendere o acquistare ad un prezzo prefissato, un “sottostante” di valore incerto sino alla scadenza. Anche nei contratti di swap l’entità dei reciproci pagamenti è determinata dall’andamento delle variabili su cui sono tarate le prestazioni.

Dott. Giuseppe G. Luciani

i contratti di sWaP

Balzati agli onori delle cronache per merito delle inchieste giornalistiche che ne hanno denunciato l’uso improprio, i contratti di swap non godono di un’ottima reputazione.

Anzi, il d.l. 112 dell’agosto 2008 ne ha vietato la stipula “fino a nuovo ordine”, alle regioni, alle province autonome ed a tutti gli enti locali, vista la mole dei debiti a cui si erano involontariamente esposti.

Né si può dire che questi siano stati gli unici a rimanere imbrigliati nelle fitte trame dei più recenti strumenti della “finanza creativa”, perché questa è anche la storia di tutti quegli imprenditori, esasperati ed incapaci di far fronte ad esborsi di cui mai hanno compreso l’esatta ragione, che a suon di citazioni milionarie si sono risolti a far valere i propri diritti nei confronti di quegli istituti di credito che glieli hanno maliziosamente propinati.

E’ il caso del comune Milano che recrimina un danno che ammonta intorno ai 100 milioni di euro (fonte: Repubblica del 27 giugno 2008), di Roma, tra i 7 e i 9 milioni (fonte: Corriere della sera del 21 maggio 2008) e di innumerevoli piccoli, spesso piccolissimi, comuni della placida provincia italiana come Baschi, in Umbria, che conta 2.649 abitanti ed un debito di circa 250.000 euro (fonte Report: trasmissione televisiva dell’8 aprile 2008).

E’ il caso di Divania, tra le principali imprese produttrici di divani in Italia, che prima del 2003 fatturava circa 65 milioni di euro, costretta a chiudere e a licenziare i 430 dipendenti che impiegava, per un danno stimato in 276 milioni di euro (fonte: L’Espresso dell’ 8 febbraio 2008).

I MERCATI FINANZIARI

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Nella maggior parte dei casi il primo impatto che suscita la parola investimenti alternativi è negativo o di timore. Ciò è essenzialmente dovuto alla scarsissima conoscenza degli investitori privati su questi strumenti e dal massiccio attacco portato dai media agli strumenti derivati (che sono un’altra cosa ancora) ma che nell’immaginario collettivo vengono equiparati. Giova qui ricordare, per chiarezza ed aiuto agli investitori, che anche i derivati vengono mal descritti ed interpretati: è come il coltello da cucina: indispensabile ed utile per tagliare una bistecca, pericoloso se usato con altri fini. Se utilizzo il derivato per coprirmi in modo semplice e lineare ad esempio per un rischio cambio o tasso d’interesse è lo strumento migliore e più innocuo nei suoi effetti. Se lo utilizzo per costruire prodotti a dir poco fantasiosi, incomprensibili, da vendere poi agli Enti Pubblici italiani diventa distruttivo.Fatte queste premesse cerchiamo di capire a cosa sono alternativi gli investimenti alternativi, a cosa servono, i principali strumenti che li compongono e quali opportunità e rischi rappresentano, il tutto utilizzando il minor tecnicismo possibile.Il 99% degli investitori italiani investe in strumenti finanziari classici: azionari, obbligazionari, monetari. Per quanto queste 3 componenti possano essere ben gestite ed utilizzate in un portafoglio ben diversificato, in un mercato improntato al ribasso il cliente subirà perdite. Per essere ancora più chiari questi strumenti sono correlati ai mercati. Se il mercato perde 10 un portafoglio in azioni potrà perdere 8 se ben gestito o 12 se mal gestito, ma sempre di perdita si tratta.Gli investimenti alternativi sono tali perché non sono correlati ai mercati azionari ed obbligazionari e servono pertanto a ridurre il

rischio totale del portafoglio. Questo non significa che gli Hedge Fund, le opzioni od i future siano esenti da rischi nella loro natura intrinseca e nella capacità tecnica di chi li gestisce.Se utilizzo questi strumenti in piccola percentuale all’interno di un portafoglio tradizionale ho rischi bassi, anzi mi aiutano come abbiamo visto, a ridurre il rischio totale. Se viceversa voglio utilizzare questi strumenti in modo percentualmente alto rispetto al mio totale per cercare alti rendimenti devo essere consapevole che il rischio è direttamente proporzionale al rendimento possibile. Essi sono pertanto, in questa ottica, strumenti interessanti per investitori che gestiscono attivamente sia il rischio che il rendimento. Questi strumenti hanno due principali caratteristiche interne ed una esterna, La prima caratteristica interna è la bassa correlazione con i mercati . Questo stabilizza i rendimenti nel tempo riducendo la volatilità di un

portafoglio tradizionale. La seconda caratteristica interna è l’alta potenzialità di rendimento che gli investimenti alternativi possiedono rispetto a quelli tradizionali. La caratteristica esterna, soprattutto in Italia dove la conoscenza e la capacità di gestione di tali strumenti è bassa, è la bravura del gestore a cui affidare tale compito. Sia le banche che le reti di vendita possono proporre al cliente retail (al dettaglio, il 99% degli investitori) investimenti di questo genere, soprattutto nella forma fondi di fondi Hedge, ma come detto prima la conoscenza è scarsa. Meglio per il cliente avvicinarsi a queste forme di investimento tramite una figura indipendente che conosca il mercato, i vari operatori e gestori più o meno qualificati ed indirizzare il cliente a forme più controllabili, semplici, meno onerose e più redditizie.Le forme di investimento che vedremo sono quelle che formano la base tecnica (il principio attivo della medicina) e cioè le opzioni ed i future e lo strumento oggi più conosciuto: l’Hedge Fund.I Future sono noti per l’effetto leva, cioè la possibilità di investire un margine iniziale ridotto rispetto al valore dei contratti sottostanti operando sia short che long (venditore o compratore), e le opzioni che si dividono in due tipologie di contratto (Put e Call o acquisto e vendita) sono sostanzialmente contratti in cui

grado di valutare e gestire correttamente i relativi rischi, che sono notevoli”. Ed infatti gli specialisti si sono a lungo interrogati se a questi contratti dovesse essere applicata la disciplina che il codice civile destina alle scommesse di gioco.

La normativa attuale contenuta principalmente nel Testo Unico Finanziario e in Regolamenti emessi dalla Consob richiede per la stipula di questi contratti accorgimenti piuttosto stringenti, rivolti soprattutto a garantire la tutela degli operatori che non posseggono l’esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni consapevoli ed a eseguire una corretta valutazione del rischio.

In primo luogo prevedendo la forma scritta dei contratti (art 23 Testo Unico Finanziario e 37 reg. Consob 16190/07). Inoltre obbligando l’istituto di investimento a fornire tutte quelle informazioni necessarie al cliente per comprendere il contenuto del regolamento contrattuale cui si vincola e gli effetti positivi e negativi cui potrebbe essere soggetto (in particolare v. l’art. 21 Testo Unico Finanziario e gli artt. da 26 a 44 reg. Consob 16190/07).

Un esempio di scuola paragona i contratti di swap all’insulina: somministrata ad un diabetico lo salva. Somministrata invece ad una persona sana lo uccide”.

Nonostante la crudezza, la considerazione è esatta e ne chiarisce la funzione terapeutica (o per lo meno quella funzione virtuosa

per cui dovrebbero essere utilmente stipulati dagli enti pubblici e dai privati).

Ci si domanda, allora, se non sia opportuno imporre il giuramento di Ippocrate agli istituti di investimento.

Dott. Giuseppe G. Luciani

investimenti aLternativi (Alternative Investments)

I cosiddetti investimenti alternativi sono presenti in Italia da alcuni anni a disposizione degli investitori privati, ai quali mi rivolgo con questo articolo. Ad onor del vero l’affermazione di cui sopra non è tecnicamente corretta, in quanto nella accezione comune si tende a totalizzare gli Hedge Fund (presenti da alcuni anni in Italia) con gli investimenti alternativi, i quali invece comprendono al loro interno una vasta gamma di strumenti che spaziano dall’immobiliare all’arte, dalle materie prime a strumenti tecnici come opzioni e future , quest’ultimi presenti invece da decenni.

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una parte si impegna ad acquistare o vendere ad un determinato prezzo e ad una determinata data futura un bene, trovando sul mercato la controparte. Non è in queste pagine che si vuole dare una spiegazione tecnica delle due operazioni. Qui si cerca di far capire che Future e Opzioni se presi singolarmente o da mani poco esperte hanno un elevato tasso di rischio e quindi l’investitore deve essere ben conscio di ciò che sottoscrive, se invece opportunamente mixate e gestite riducono il rischio di portafoglio producendo risultati positivi e costanti nel tempo.Questo è quanto cercano di fare gli Hedge Fund. Essi sono strutture d’investimento che in deroga alle principali normative che disciplinano la gestione collettiva del risparmio, impiegano le proprie dotazioni in strumenti finanziari molto diversi fra loro, con l’obiettivo di ottenere da questa strategia una performance elevata o stabile o con il minor rischio possibile. Le principali tecniche d’investimento usate sono: l’hedging che consiste nel cercare di ridurre il rischio di un portafoglio attraverso operazioni short e long (vedi future e opzioni prima), l’utilizzo di strumenti derivati o la combinazione di entrambi; l’arbitrage che permette di ricavare profitto dalle momentanee inefficienze di prezzo esistenti tra due mercati: il leveraging che permette agli operatori di utilizzare la leva finanziaria (future) incrementando la dotazione patrimoniale per ottenere migliori rendimenti, date le maggiori dimensioni degli impieghi. Vi sono altre svariate tipologie di operatività con gli Hedge Fund, ma ripeto non vuole essere questa la sede di un approfondimento. L’investitore retail può inserire queste tecniche nel proprio portafoglio o attraverso la sottoscrizione di fondi di fondi Hedge acquistabili presso la propria banca, sempre che vi sia un addetto in grado di aiutarlo o ancora meglio facendo affidamento su un consulente indipendente in grado di verificare attentamente il suo grado di rischio e l’opportuno mix con i propri investimenti.

Dott. Corrado Grasselli

i Fondi d’investimento

I fondi d’investimento sono uno degli strumenti di gestione collettiva del risparmio. Con essi l’investitore aderisce ad un rapporto standardizzato con il quale conferisce alla società di gestione del risparmio (SGR) il potere di prendere le decisioni in merito all’investimento del patrimonio. Il gestore a sua volta può agire entro i limiti definiti dal grado di rischio che l’investitore intende assumersi. Ad esempio un risparmiatore sa che un fondo azionario è più rischioso di uno obbligazionario e di conseguenza se aderisce al primo significa che è disposto a sopportare un rischio maggiore. Il fondo è diviso in quote di uguale valore e alla sottoscrizione si acquista un numero finito di esse; il rendimento dell’investimento dipenderà quindi dal valore che le quote assumeranno nel tempo. Una delle principali caratteristiche di questo strumento è l’autonomia patrimoniale ovvero la completa distinzione tra il patrimonio del fondo e quello della società che lo gestisce, questa è una garanzia per i risparmiatori perché eventuali creditori della società non possono aggredire il fondo per estinguere il proprio credito. Una ulteriore garanzia è data dalla presenza di una banca depositaria, la quale ha il compito di detenere gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del fondo e di controllare la correttezza e la legittimità delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote. I fondi possono essere aperti o chiusi. Nei fondi aperti è possibile aderire in qualsiasi momento e si è liberi di chiedere il rimborso quando lo si desidera. Proprio per quest’ultima possibilità questi tipi di fondi investono principalmente

in attività liquide o facilmente liquidabili, come i depositi bancari. Per quanto riguarda quelli chiusi, in essi la

sottoscrizione e il rimborso possono avvenire solo in date prestabilite. Questi fondi, rispetto ai precedenti, possono investire in attività più a lungo termine che solitamente sono più remunerative. I fondi immobiliari sono un tipico esempio di fondi chiusi, essi investono in immobili, in diritti reali o in partecipazioni in società immobiliari. Esistono inoltre i fondi speculativi che per la loro alta rischiosità hanno indotto il legislatore a prevedere delle restrizioni alla sottoscrizione delle quote, quali ad esempio un numero massimo di partecipanti, una quota d’ingresso minima pari a 500.000 € e il divieto di sollecitazione all’investimento. I fondi comuni, essendo gestiti da professionisti del settore, permettono ai piccoli investitori, se ben consigliati, di sottoscrivere investimenti aderenti al proprio profilo finanziario, in termini di rischio/rendimento. Sui fondi vigilano sia la Consob che la Banca d’Italia, la prima controlla la correttezza dell’operato della SGR e dei soggetti incaricati del collocamento, inoltre, ha il compito di approvare i “prospetti informativi” che devono essere consegnati ai risparmiatori interessati a sottoscrivere un fondo. Per quanto riguarda la Banca d’Italia essa autorizza, sentita la Consob, l’attività alle SGR, approva il Regolamento di Gestione dei fondi comuni e vigila sull’operato delle Banche depositarie. La Società di Gestione deve obbligatoriamente redigere e consegnare il prospetto informativo a coloro che intendono sottoscrivere un fondo e grazie all’uniformità della struttura prevista dalla Consob tali prospetti agevolano il confronto tra i vari prodotti offerti sul mercato. Questi moduli contengono le informazioni inerenti la natura e le caratteristiche del fondo nonché le modalità di sottoscrizione e rimborso, inoltre presentano il confronto tra i rendimenti storici del fondo e del benchmark di riferimento su diversi periodi. Il benchmark è un parametro oggettivo che sintetizza l’andamento dei mercati in cui investe il fondo e ha l’obbiettivo di permettere il confronto con i rendimenti effettivi ottenuti. I fondi comuni di diritto italiano hanno l’obbligo di indicare il benchmark su tutta la documentazione rivolta al pubblico (prospetto informativo, rendicontazione e pubblicità) e di metterlo a confronto con l’andamento del fondo, questo obbligo fa parte di un più ampio progetto di tutela dei consumatori che ha come perno la trasparenza informativa.

Dott. ssa Ilaria Conson

I MERCATI FINANZIARI

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miFid. gLi oBBLighi inFormativi a carico degLi istituti di investimento.

Il 1° Novembre 2007 è entrata in vigore in Italia la direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive), normativa attraverso la quale la Comunità Europea mira a rafforzare l’integrità, l’efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari a vantaggio della protezione dei risparmiatori che vogliono operare investimenti in strumenti finanziari.

La disposizioni contenute nella MiFID rappresentano quindi un’importante innovazione rispetto alla politica che in passato ha caratterizzato il governo dei mercati finanziari. In particolare, la normativa è esplicitamente finalizzata a rafforzare la tutela dei risparmiatori e investitori principalmente attraverso l’uniformità delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti e la trasparenza delle operazioni realizzate dagli intermediari finanziari per conto della clientela (anche in termini di costi).

Perno della struttura MiFID è la classificazione della clientela in CLIENTELA AL DETTAGLIO, CLIENTELA PROFESSIONALE, CONTROPARTI QUALIFICATE.

Le tre categorie sono distinte in base alle conoscenze medie dei clienti in ambito finanziario ed assegnando di conseguenza ad ognuna un appropriato livello di tutela. Al fine di conoscere le caratteristiche del cliente, e assegnare il profillo di rischio del singolo cliente ad una delle tre categorie, gli intermediari utilizzano un questionario che sintetizza le caratteristiche del cliente sotto il profilo strutturale, patrimoniale, conoscitivo e di prospettive assegnate all’investimento.

Nella prassi del sistema bancario italiano, la maggior parte degli investitori rientra nelIa clientela al dettaglio, categoria individuata in maniera residuale rispetto alle restanti categorie. Alla clientela al dettaglio, è associato il maggior grado di tutela previsto dalla normativa.

La clientela professionale è caratterizzata da esperienze, conoscenze e competenze idonee necessarie per valutare in autonomia il rischio degli investimenti.. Dal momento che la finalità della MiFID è la massima protezione degli investitori, un cliente classificato come professionale può sempre chiedere un livello più elevato di protezione qualora ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

All’ultimo livello di classificazione della clientela, al quale è riconosciuto il livello di protezione minore, sono considerate le controparti qualificate. La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica tuttavia la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio. Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della banca.

Alla luce di quanto detto, emerge che la normativa MiFID si concentra sulla tutela dell’investitore e richiede dunque agli intermediari di adottare una serie di presidi organizzativi per realizzare le più idonee e concrete forme di tutela.

In questo senso i principali obblighi che gli intermediari hanno sono :

• fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie perché possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. L’ ‘intermediario deve pertanto fornire informazioni chiare, corrette, non fuorvianti sulla natura dei servizi prestati e sui relativi costi.

• Identificare e gestire i conflitti di interesse in modo

da evitare che gli interessi dell’intermediario frustrino gli interessi dei clienti. Qualora l’intermediario non fosse in grado di gestire i conflitti, l’intermediaro lo comunica al cliente, consentendo dunque di assumere consapevolmente le scelte relative agli investimenti

• nell’ambito dei servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, porre in essere tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti nell’esecuzione dell’ordine (Best Execution). A parità di titolo quotato su più mercati occorrerà pertanto garantire al cliente il prezzo migliore.

Considerata l’innovazione della best execution e l’importanza che ha per il cliente, la Direttiva MIFID impone alle imprese di investimento di definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta loro di ottenere per gli ordini dei loro clienti il miglior risultato possibile.

La strategia di esecuzione degli ordini deve specificare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l’impresa di investimento esegue gli ordini dei suoi clienti  e l’importanza assegnata ai fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione.

I principali fattori che devono essere presi in considerazione, al fine di stabilire quale sia il miglior risultato possibile per i clienti, sono prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, nonché dimensione e natura dell’ordine.

Quando l’impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine (art. 44, paragrafo 3, della MiFID).

In relazione alle operazioni di investimento disposte dai clienti al dettaglio, al fine di garantire che l’impresa di investimento ottenga il miglior risultato possibile, i fattori da privilegiare sono il prezzo ed i costi di esecuzione, piuttosto che fattori quali la rapidità o la probabilità di esecuzione.

Dott. ssa Andrei

i requisiti deLL’inFormazione. La vaLutazione di adeguatezza e La vaLutazione di aPProPriatezza.

A seguito della direttiva europea n. 39/04 MIFID (Market in Financial Instruments Directive), e della direttiva esecutiva n. 73/06, importanti modifiche sono state apportate alla disciplina degli obblighi informativi in materia di investimenti finanziari.

In primo luogo è stato inequivocabilmente stabilito (prima infatti era ricavabile solo in via interpretativa), che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali devono essere corrette, chiare e non fuorvianti, e che gli intermediari devono fornire ai clienti (ed ai potenziali clienti) informazioni appropriate, affinché questi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e degli strumenti finanziari interessati, i rischi che ne possono derivare e di conseguenza possano effettuare consapevoli scelte d’investimento (art. 27 reg. Consob 16190/07).

In particolare è stato imposto agli intermediari di fornire

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all’investitore una serie di informazioni particolarmente dettagliate in relazione all’impresa di investimento, agli strumenti finanziari, alle strategie di investimento, alle sedi, ai costi ed agli oneri connessi.

L’obiettivo che la riforma ha voluto perseguire con l’individuazione di contenuti e requisiti specifici è quello di sottrarre alla discrezionalità dell’istituto di investimento la realizzazione dell’informazione capace di consentire al cliente di “ragionevolmente comprendere” e di “prendere le decisioni ... con cognizione di causa”, per attribuirgli un più stringente dovere di conformità a “standard” determinati. In questo senso la determinazione del “come” e del “che cosa” comunicare dovrà essere verificata in rapporto a cogenti previsioni normative alla cui osservanza l’intermediario è vincolato.

Si tratta, in pratica, di una serie di requisiti formali introdotti per garantire una migliore qualità ed efficienza dell’informazione ed una maggiore tutela del cliente.

Tuttavia se l’introduzione di requisiti formali dovrebbe garantire una maggiore qualità ed efficacia dell’informazione, la MIFID, per altro verso, interviene sulla quantità e sul genere delle informazioni da rendere, generando così dubbi e perplessità sulla effettiva tutela dell’interesse dell’investitore, che della riforma dovrebbe costituire uno degli obiettivi fondamentali.

Infatti ai sensi degli artt. 39-40 reg. Consob 16190/07 l’intermediario è tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione e ad informarne dell’esito l’investitore solo quando fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio e non come accadeva in precedenza, ogni qual volta il cliente effettua un investimento.

Si tratta di una modifica di non poco conto se si considera che gli istituti di credito nei default Argentina, Parmalat, Giacomelli ecc., sono stati ritenuti responsabili e condannati alla restituzione degli importi investiti o al risarcimento dei danni per non aver valutato correttamente l’adeguatezza dell’investimento e/o non aver informato del risultato negativo della valutazione il cliente.

Quando invece l’intermediario non presta il servizio di consulenza (quasi sempre se si tratta di operazioni effettuate da investitori occasionali e per importi modesti) è semplicemente tenuto a valutare l’appropriatezza dell’investimento, vale a dire solamente a verificare il livello di esperienze e conoscenze necessario al cliente per comprendere i rischi che il prodotto o servizio di investimento offerto o richiesto comporta (artt. 40-42 reg. Consob 16190/07). Di conseguenza non sarà tenuto ad accertarsi della sostenibilità economica dell’operazione e della conformità alle intenzioni dell’investitore e lascerà la responsabilità di questa considerazione all’investitore stesso.

Ma l’innovazione di maggior rilievo introdotta dalla MIFID consiste nella possibilità del cliente di decidere di effettuare operazioni senza l’assistenza dell’intermediario: i c.d. servizi execution only, che devono essere prestati esclusivamente ad iniziativa dell’investitore ed avere ad oggetto azioni (se ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o equivalenti), obbligazioni ed in genere strumenti non complessi (esclusi dunque i derivati).

Per l’art. 43 reg. Consob 16190/07 il cliente deve essere chiaramente informato che, nel prestare il servizio, l’impresa di investimento non è tenuta a valutare l’idoneità dello strumento o servizio e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese.

segue»

In effetti il rischio è quello che l’investitore tracotante o quello sconvenientemente consigliato dall’istituto di investimento si trovi sprovvisto di cautele essenziali e della possibilità di rivalersi nei confronti di chicchessia (se non di prendersela con se stesso) qualora l’investimento risulti infausto.

Anche da questo punto di vista la nuova normativa risulta decisamente “libertina” rispetto a quelle che sono le garanzie fissate dal codice del consumo ed i principi fondamentali dettati in materia di tutela dell’interesse dei consumatori e del risparmio.

Pertanto se oggi un investitore avvalendosi del servizio execution only compera, come è accaduto in passato, titoli “spazzatura”, anche se in realtà l’acquisto gli è stato suggerito dall’istituto di investimento, nessuna responsabilità sarà ascrivibile allo stesso, se non quella di aver fatto eseguire un’operazione attraverso un servizio di cui il cliente non è stato compiutamente informato e non poteva valutare l’effettiva pericolosità.

Dott. Giuseppe G. Luciani

sistemi aLternativi di risoLuzione deLLe controversie

In un contesto finanziario di crescente complessità ha assunto notevole importanza la tutela del consumatore proprio nel momento di maggior necessità: la risoluzione di controversie con banche o altri intermediari finanziari. La risoluzione “stragiudiziale” delle liti tra clienti e banche rappresenta un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e molto lunghe. Ad oggi in Italia coesistono differenti organismi deputati a tale attività. Più alto è il numero di enti, maggiore è la protezione per il cittadino? In realtà la suddivisione delle competenze fra i vari organismi può risultare nebulosa, anche per gli specialisti e, paradossalmente, perfino per gli enti stessi.In questo articolo proveremo a dare una panoramica della situazione esistente evidenziando ambito di competenza di alcuni dei principali organismi e le modalità di richiesta di intervento di ciascun organismo.L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), è il soggetto deputato a dirimere alcune tipologie di liti tra banche e clienti tra cui conti correnti, mutui casa, concessione di fidi e applicazione di tassi ritenuti usurai. Non si occupa invece di controversie riguardanti servizi e attività di investimento

I MERCATI FINANZIARI

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INSERTO A CURA DI

CONFCONSUMATORI DELL’EMILIA ROMAGNA

COORDINATORE:LUCIANI GIUSEPPE G. Docente di Diritto dei Mercati Finanziari presso l’Università di ParmaRESPONSABILE:SECONDO MALAGUTIPresidente Confconsumatori Emilia Romagna

(compravendita di azioni, obbligazioni,ecc..), beni e servizi diversi da quelli bancari e finanziari (leasing, beni venduti tramite credito al consumo, ecc..), dispute già all’esame dell’autorità giudiziaria.La creazione dell’Abf è prevista dal Testo Unico Bancario introdotto dalla legge sul risparmio n.62/2005, che impone alle banche e agli altri intermediari finanziari l’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti. Un’apposita delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha dettato, nel 2008, la disciplina di tali sistemi di risoluzione, affidando a Banca d’Italia compiti di nomina dei membri dell’organo decidente,di svolgimento di attività di supporto tecnico ed organizzativo nonché di emanazione delle disposizioni applicative.L’ABF è un organismo totalmente indipendente ed imparziale che assicura la risoluzione delle liti entro pochi mesi. Le decisioni non sono vincolanti, tuttavia se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora alla procedura il suo inadempimento è reso pubblico sul sito Internet dell’Arbitro stesso, sul sito della Banca d’Italia e su due quotidiani a diffusione nazionale.Requisito essenziale per richiedere l’intervento dell’Arbitro è la presentazione di reclamo presso l’intermediario. Nel caso in cui al cliente non pervenga risposta entro 30 gg., o tale risposta non sia soddisfacente, il cliente può rivolgersi all’ABF semplicemente compilando il modulo scaricabile dal sito dell’organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it) ed inviandolo, allegando attestazione del pagamento di 20 €, secondo le modalità indicate. In ogni caso la presentazione di ricorso deve avvenire entro dodici mesi dall’inoltro del reclamo all’intermediario. Va precisato inoltre che il ricorso all’ABF non esclude la possibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria.

La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob deve le sue origini alla legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (n. 262/2005), che predispone l’istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato per dispute rientranti nell’ambito di disciplina della Consob. In particolare si occupa di controversie relative a obblighi informativi, correttezza e trasparenza di rapporti contrattuali fra clienti e intermediari finanziari aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (fondi comuni).La Camera è un organismo collegiale indipendente composto da cinque membri, di cui due nominati da associazioni dei consumatori. Nelle procedure di conciliazione e arbitrato essa non interviene direttamente, ma si limita ad adempiere a compiti di garanzia, di tipo organizzativo e procedurale (tenuta degli elenchi dei conciliatori e arbitri, controllo del procedimento conciliativo e arbitrale,ecc..) Le procedure di risoluzione delle liti sono tre e rientrano nella più ampia categoria degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, attivate volontariamente dalle parti in causa.

• Conciliazione Amministrata: è una procedura in cui un terzo neutrale diverso dal giudice facilita la comunicazione e la negoziazione tra le parti coinvolte in una controversia al fine di promuoverne, con un accordo, la risoluzione consensuale. Può essere promossa esclusivamente dall’investitore, previo reclamo presso l’intermediario ed in assenza di altre procedure di conciliazione in atto.

• Arbitrato Amministrato: è una procedura per mezzo della quale le parti convengono, attraverso la stipulazione di un compromesso o clausola compromissoria, di demandare la risoluzione della controversia, attuale o futura, a soggetti privati che rivestono la funzione di arbitri. La tipologia di arbitrato in oggetto ha natura rituale ovvero regolata dalla norme del codice civile e con decisione dell’arbitro avente effetto vincolante per

le parti in quanto assimilabile ad una vera e propria sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

• Arbitrato semplificato: tale procedimento, da prevedere in modo esplicito nella convenzione di arbitrato, è attivabile esclusivamente dall’investitore e finalizzato al risarcimento del solo danno patrimoniale sofferto,

causato dall’inadempimento da parte dell’intermediario di obblighi informativi di correttezza e trasparenza.

Mediante la dicitura “Amministrato” si indica la richiesta delle parti dell’intervento di un organismo - la Camera di conciliazione e arbitrato - preposto alla gestione e al controllo del procedimento (arbitrale o conciliativo) secondo le regole contenute in un apposito regolamento.

Accanto all’ABF e alla Camera di conciliazione ed arbitrato troviamo un ulteriore organismo a tutela dei consumatori: l’Ombudsam Bancario (difensore civico) istituito nel 1933 con circolare dell’ABI seguita da un accordo fra le banche. L’Ombudsamn, o Gran Giurì Bancario, è un organismo collegiale composto da un Presidente (nominato dal Governatore della Banca d’Italia) e da quattro componenti (nominati secondo precisi criteri di rappresentanza dal presidente dell’ABI). Dal 15 ottobre 2009 la competenza dell’Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dall’ambito di competenza dell’ABF.La presentazione di ricorso necessita di precedente reclamo inoltrato all’intermediario, non oltre due anni dall’operazione contestata. Entro un anno dall’invio del reclamo il cliente può richiedere l’intervento dell’Ombudsamn, la cui decisione sarà resa nota in 90 gg massimi (eventualmente prorogabili per richiedere ulteriore documentazione sulla controversia in oggetto).La decisione del Giurì Bancario è vincolante per la banca o altro intermediario, e non priva il consumatore della possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

I MERCATI FINANZIARI

Dott. ssa Alice Pisani

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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI REGGIO EMILIA

PRESENTAZIONELa Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, a norma dell’art.2 della legge n.580 del 29 dicembre 1993, svolge, nell’ambito del territorio provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo.In assolvimento di tali funzioni l’Ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un pro-gramma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell’attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti.Questa iniziativa, delle associazioni dei consumatori e utenti ADICONSUM- CONFCONSUMATORI- FED-ERCONSUMATORI di Reggio Emilia, si avvale (per il secondo anno) di un contributo erogato dall’Ente camerale e grazie al quale abbiamo realizzato la guida “ETICHETTA CHIARA, CONSUMATORE CONTEN-TO: SALUTE ALIMENTARE, ORIGINE E TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI”.Continua così, anche in questo modo, l’impegno culturale ed organizzativo rivolto ai cittadini per un’educazione ed informazione riguardo ai loro diritti affinchè esercitino (nell’ambito dei loro doveri) un’azione di controllo per la tutela della salute dei consumatori.

Guida pratica a cura di: Chiara Casotti, Sara Rubaldo e Silvia Ferretti

Via Emilia S. Pietro n. 1 - Reggio EmiliaTel 0522 / 580045 - Fax 0522 / [email protected]

Via Lelio Orsi n. 5 - Reggio EmiliaTel 0522 / 433171 - Fax 0522 / [email protected]

GLI IMBALLAGGIE’ il simbolo del po-lietilene. Appartiene alla tipologia del-la plastica. E’ molto

utilizzato per la produzione di contenitori e sacchetti. Lo si può trovare indicato con il numero 2 o 4. E’ facilmente riciclabile.

PE

E’ il simbolo del polie-tilentereftalato. Ap-partiene alla tipologia della plastica.

Solitamente viene impiegato per la costruzione di bottiglie dell’acqua o per la produzione di flaconi e contenitori per prodotti di pulizia. Lo si può trovare indi-cato con il numero 1. E’ facilmen-te riciclabile.

PET

E’ il simbolo del poli-propilene. Appartie-ne alla tipologia della plastica. E’ utilizzato

per la produzione di flaconi e contenitori per prodotti di puli-zia e anche di alcuni piatti per ali-menti. Lo si può trovare indicato con il numero 5. Non è facilmen-te riciclabile.

PP

E’ il simbolo del po-listirolo. Appartiene alla tipologia della plastica. E’ impiegato

soprattutto per la produzione di contenitori per alimenti non-ché per la produzione del classico polistirolo che conosciamo (ad esempio per imballare gli elet-trodomestici). Lo si può trovare indicato con il numero 6. Non è facilmente riciclabile.

PS

E’ il simbolo del polivinilcloruro. Appartiene alla tipo-logia della plastica. E’ impiegato per la pro-duzione di alcuni con-

tenitori e flaconi per la pulizia e per il bagno. Lo si può trovare in-dicato anche con il numero 3. E’ facilmente riciclabile.

PVC

E’ il simbolo dell’al-luminio. E’ il metallo utilizzatoper la produzione di

lattine, scatolette, contenitori per alimenti e non. E’ facilmente riciclabile.

AL

E’ bene eliminare il vo-lume degli imballaggi, schiacciandoli e appiat-tendoli: ad esempio, questo simbolo viene

spesso apposto sui contenitori del latte o dei succhi di frutta.

Questo simbolo indi-ca che il produttore aderisce ai consorzi, previsti dalla legge, per organizzare il re-

cupero ed il riciclaggio degli im-ballaggi.

Questo simbolo in-dica che il materiale impiegato è ricicla-bile ma non neces-sariamente riciclato

oppure che è riciclabile soltanto in parte. Quindi deve essere get-tato negli appositi contenitori o sacchetti dopo l’utilizzo.

E’ il simbolo di un po-liaccoppiato: si tratta di cartone accoppiato ad altri materiali. E’

facilmente riciclabile.

CA

E’ il simbolo dei ma-teriali poliaccoppiati, cioè che vedono uniti materiali di tipo di-

verso non separabili, ad esempio carta-plastica, plastica-alluminio.Ne sono tipici esempi i cartoni del latte e dei succhi di frutta , ma anche la carta dei salumi, alcune bustine di medicinali, ecc..

PI

E’ il simbo-lo della banda stagnata, cioè dell’acciaio. E’

il metallo impiegato per la pro-duzione di molti contenitori e scatolette per alimenti e non, ad esempio bombolette spray. E’ fa-cilmente riciclabile.

Questo simbolo è im-piegato nelle etichet-te dei prodotti che dopo il loro utilizzo non devono essere

dispersi nell’ambiente ma get-tati negli appositi contenitori in quanto si tratta di materiali non facilmente riciclabili.

“Visita il sito www.consumatoriinviaggio.it”

LEGGI ATTENTAMENTE

LE ETICHETTE

Via Turri n. 71 - Reggio EmiliaTel 0522 / 357485 - Fax 0522 / [email protected]

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L’ETICHETTATURA

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

LE ETICHETTE SONO LA CARTA D’IDENTITÀ DI UN PRODOTTO ALIMENTARE.

Devono contenere l’insieme delle informazioni che servono appunto ad identificarlo e devono essere scritte obbligatoriamente in lingua italiana e riportate in un apposito spazio posto sulla confezione o sui cartelli di riferimento del prodotto medesimo.

I PRODOTTI CONFEZIONATI

Sono confezionati tutti i prodotti che presentano un imballaggio su cui viene apposta un’etichetta che informa il consumatore di cosa sta acquistando.

Ci sono informazioni obbligatorie per legge, ovvero informazioni che il consumatore deve ricevere da parte del produttore per poter ben identificare ciò che sta per acquistare.

A queste informazioni spesso i produttori ne aggiungono altre facoltative, che servono a capire con più precisione le caratteristiche del prodotto alimentare.

L’etichetta di un prodotto confezionato deve obbligatoriamen-te riportare le seguenti indicazioni:

· LA DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO: è obbligatoria l’indicazione del conte-

nuto della confezione se il prodotto ha un nome di fantasia (es. olio extra vergine d’oliva) o ha subito particolari trattamenti tecnologici (es. latte pastorizzato), mentre è sufficiente citarne il nome se è co-nosciuto (es. cioccolato);

· GLI INGREDIENTI: l’etichetta non deve riportare solo l’elenco, redatto in ordine di peso decrescente, degli ingredienti, ma anche tutti gli altri componenti del prodotto, compresi gli aromi e gli additivi (conservanti, antiossidanti, coloranti, etc.) Quest’ultimi ser-vono a garantire la conservazione del prodotto o particolari caratte-ristiche dello stesso, e vengono indicati con il nome della categoria, seguito dal nome specifico o dal numero CEE corrispondente (es. conservante-anidride solforosa o E220). In particolare deve essere specificata la presenza di componenti con effetti allergici, anche se in piccole quantità, per evitare rischi alla salute per coloro che soffrono di intolleranze alimentari o di allergie;

· IL PESO NETTO: deve essere indicata la quantità esatta di prodotto contenuta nella confezione. Se gli alimenti sono conservati in un liquido (es. tonno all’olio) viene espresso anche il peso sgoccio-lato, mentre per i prodotti congelati deve essere invece evidenziata la percentuale di glassatura;

· IL NOME DEL PRODUTTORE: L’etichetta deve ripor-tare la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

NB: spesso il luogo di confezionamento è diverso dal luogo di produzione effettiva del prodotto. Alcune aziende indicano entrambe le informazioni;

· LA DATA DI SCADENZA o il termine minimo di conservazione: la dicitura “da consumarsi entro il ….” significa che dopo quella data il prodotto non può più essere venduto né consumato. In questo caso il produttore indica una data tassativa dopo la quale diventa pericoloso per la propria salute consumare l’alimento. La dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il….” in-

dica, invece, la data di preferibile consumo. Oltre tale data il prodotto è ancora commestibile ma potrebbe perdere alcune sue proprietà. In ogni caso, la data di scadenza e di durata sono valide solo se la confezione è integra ed il prodotto è stato conservato osservando le indicazioni con-tenute in etichetta (bisogna diffidare da confezioni deformate, bagnate o addirittura arrugginite);

· IL NUMERO DI LOTTO: serve a rintracciare l’alimento sul mercato. Può essere composto da numeri, numeri e lettere o solo lettere e preceduto dalla lettera L ed identifica i prodotti che appartengono allo stesso processo produttivo, che sono stati realizzati con medesimi tempi e modalità;

· LE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: vengono indicate qualora i prodotti necessitino di particolari accorgimenti per mantenere le loro caratteristiche (es. i prodotti facilmente deperibili come frutta e verdura). E’ comunque sempre importante prestare attenzione, conser-vando tutti gli alimenti acquistati in luoghi riparati e non esposti a luce diretta.

Tra le informazioni facoltative vi sono:

· LA TABELLA NUTRIZIONALE: fornisce informazioni circa il valore energetico, cioè il numero di calorie fornite dall’alimento ed i nutrimenti del

prodotto. Tra gli elementi nutrizionali che si possono leggere in etichetta vi

sono: proteine, carboidrati, sodio, grassi, fibre alimentari, vitamine e sali. Tali ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente per quantità.

Questa etichetta nutrizionale è obbligatoria solo nel caso in cui il produttore pubblicizzi caratteristiche nutrizionali o dietetiche del proprio prodotto;

· LA DATA DI PRODUZIONE;· IL TIPO DI LAVORAZIONE;· N° SINGOLE UNITÀ NELLA CONFEZIONE;· LE MODALITÀ D’USO.

INFORMAZIONI FACOLTATIVE

ATTENZIONE! L’etichetta non deve: riportare immagini o indicazioni inganne-voli; vantare proprietà curative; attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede; suggerire di avere caratteristiche particolari o aggiuntive rispetto ad altri ali-menti quando, in realtà, prodotti analoghi hanno caratteristiche identiche.

INFORMAZIONI FACOLTATIVE: I MARCHI DI QUALITÁPer garantire l’origine e la qualità di alcuni prodotti alimentari, l’Unione Europea ha co-niato diverse sigle o marchi.

La sigla DOP (Denominazione di Origine Protetta) ha sostituito il marchio DOC (Denominazione di Origine Controllata) per estendere la denominazione d’origine al di fuori dei confini nazionali. Questo marchio designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui

qualità e caratteristiche devono essere essenzialmente, o esclusivamente, dovute ai fattori naturali e umani dell’ambiente geografico, al cui interno devono avvenire anche la produzione, la trasformazione nonché l’elabo-razione del prodotto.

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INFORMAZIONI FACOLTATIVE: I MARCHI DI QUALITÁ

La sigla STG (Specialità Tradizionali Garantite) non fa riferimento ad un’origine del prodotto ma rico-nosce una composizione ed un metodo di produ-zione tradizionali, distinguendo un prodotto a mar-chio STG da altri simili.

Il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta), invece, stabilisce che il luogo d’origine dell’alimento sia respon-sabile di una determinata caratteristica o proprietà del prodotto, o della sua reputazione. A differenza del marchio DOP, l’IGP determina un vincolo con il territorio presente in almeno uno degli stadi di produzione, trasformazione ed

elaborazione, ma non tutti.

Il marchio AGRICOLTURA BIOLOGICA indica che il prodotto contiene almeno il 95% degli ingredienti pro-venienti da agricoltura biologica, mentre se in etichetta è apposta la dicitura “da agricoltura biologica” significa che

la percentuale degli ingredienti aventi questa origine è compresa tra il 75% ed il 95%. I prodotti biologici sono realizzati da sementi non OGM (organismi geneticamente modificati, cioè creati dalla combinazione del patrimonio genetico di un organismo ospite con un tratto di DNA di un organismo donatore). Gli studi condotti finora sugli OGM non sono riusciti a dimostrare che tali organismi non sono dannosi o pericolosi per la nostra salute, tanto che diversi Stati, compresa l’Italia, hanno proibito l’assunzione di prodotti contenenti OGM per i bambini fino ai 3 anni.

1. LE CARNIL’etichettatura delle carni fornisce le informazioni necessarie per poter

conoscere qual è o quali sono gli animali da cui deriva la carne che acquistiamo.

Se in etichetta compare il bollo sanitario si può avere la certezza che le carni siano salubri ed

idonee poiché tale bollo identifica lo stabilimento in cui è avvenuta la macellazione o il laboratorio in cui è stata lavorata la carne sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Carne AvicolaLe informazioni che obbligatoriamente devono comparire nelle etichette relative a carni avicole sono:- la sigla del Paese d’origine (es. per l’Italia: IT) seguita dal nume-

ro identificativo di registrazione presso la ASL dell’allevamento di provenienza;

- la data o il numero di lotto di macellazione;- la data o il numero di lotto di sezionamento;- se i volatili provengono da Paesi diversi dal nostro deve essere

chiaramente indicato non solo il Paese d’origine ma anche la data in cui gli animali sono stati introdotti in territorio italiano.

- l’identificazione del taglio (es. controfiletto di bovino); - il Paese di nascita dell’animale, espresso con la dicitura “nato in”; - il Paese in cui ha avuto luogo l’ingrasso, indicato con l’espressione “al-

levato in” e seguita dal periodo al quale si fa riferimento (che non può essere inferiore a 4 mesi);

- il Paese in cui è avvenuta la macellazione dell’animale, riportato con la frase “macellato in”, seguita dal numero di riconoscimento dello stabilimento che ha provveduto a questa operazione;

- la dicitura “sezionato in” seguita dal Paese di sezionamento e dal numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il pezzo di carne è stato sezionato ai fini della vendita;

- la dicitura “preparato in” seguita dal nome dello Stato in cui le carni sono state lavorate se si tratta di carne bovina macinata;

- il codice di tracciabilità che serve ad identificare ogni singolo capo.

Le informazioni possono essere espresse anche con un codice a barre o un codice alfanumerico che viene attribuito dallo stabilimento di macel-lazione e/o da quello di sezionamento.

Carne bovina L’etichetta delle carni bovine

deve obbligatoriamente riportare:

Se le carni messe in vendita provengono da animali nati, allevati, macellati e sezionati in un unico Paese, sull’etichetta verrà apposta la dicitura “Ori-gine” seguita dal nome del Paese membro o terzo. Viene invece indicata la dicitura “Origine non CE” per le carni che provengono da più di un Paese terzo di cui non si sia in grado di fornire un elenco completo.

Sono facoltative le indicazioni relative a: - razza e categoria; - sistema di allevamento, seguito dal periodo al quale si fa riferimento, in

virtù del fatto che il tipo di alimentazione e le tecniche di allevamento possono cambiare nel tempo;

- data di nascita dell’animale.

L’etichetta delle uova è racchiusa in una riga spesso stampata diretta-mente sul guscio, che ri-porta tutte le informazio-ni in un codice di 11 cifre non facili da “decifrare”. Tale codice deve indicare chiaramente i seguenti dati:

• Il metodo di allevamento delle galline:= biologico (gli animali razzolano all’aperto per alcune ore al giorno,

dove le galline hanno a disposizione 10 metri quadri ciascuna e ven-gono nutrite con mangimi biologici);

= all’aperto (con circa 2,5 metri quadri ciascuna, le galline per alcune ore del giorno possono razzolare in un ambiente

esterno: le loro uova sono deposte nei nidi oppure deposte sul terreno e raccolte successivamente dall’allevatore);

= a terra (le galline ovaiole si muovono liberamente ma in un ambiente chiuso; solitamente sono allevate in capannoni, alla densità di circa 7 animali per metro quadro. Anche in questo caso le uova sono deposte nei nidi oppure vengono raccolte dagli allevatori sulla lettiera, dove sono state deposte);

= in gabbia (o batteria: raccoglie circa il 90% delle uova prodotte in Italia; le galline si trovano in ambienti confinati, dove depositano le uova su un nastro trasportatore che le porta direttamente al confe-zionamento; sono quindi tenute in gabbia, con il limite minimo di 550 cm quadrati l’una).

2. UOVA

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TIPO DI ALLEVAMENTO

PROVINCIA DI APPARTENENZA

ALLEVAMENTO DI DEPOSIZIONE

PAESE DI RIFERIMENTO

PesceLe etichette o i cartelli relativi al pesce devono fornire informazio-ni utili a rintracciare il prodotto venduto. Tra le indicazioni che devonoessere obbligatoriamente riportate vi sono:- il nome della specie;- il metodo di produzione (pesca o allevamento);- la zona di cattura. Le aree geografiche di provenienza vengo-no indicate con codici numerici(es. 21: Atlantico nord-occidentale).

COMUNE DELL’ALLEVAMENTO

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PRODOTTI PARTICOLARI

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• la denominazione di vendita: “latte crudo non pastorizzato di ....(specie)”; • la ragione sociale, sede e codice dell’azienda di produzione che effettua la vendita; • la data di mungitura; • la data di fornitura della macchina erogatrice; • la data di scadenza : “da consumarsi entro …”; • le modalità di conservazione dopo l’acquisto : “conservare in frigorifero tra 0° e 4°C”; • le precauzioni d’uso: “si raccomanda di utilizzare

contenitori, preferibilmente monouso, perfettamente puliti”. Il vetro è più indicato della plastica.

• l’obbligatorietà la bollitura del latte prima del suo consumo.

Informazioni facoltative presenti in etichetta: data di deposizione, indi-cazione del miglior uso dell’uovo (ad esempio uova per pasta gialla), ed alimentazione ricevuta dalla gallina (dieta esclusivamente vegetale ecc.).

Quando le uova sono vendute sfuse devono essere accompagnate da un cartellino che riporti gli stessi dati obbligatori previsti per l’etichettatura di quelle confezionate.Per le uova di importazione è obbligatoria la stampigliatura sul guscio del nome del Paese di provenienza.

Per quanto riguarda la qualità (=freschezza), le uova sono classificate nelle seguenti categorie:

3. IL LATTE CRUDOLa vendita diretta di latte crudo è un fenomeno in grande espansione. Si definisce “latte crudo” il latte allo stato naturale, così com’è prodotto dalla mucca, senza aver subito alcun trattamento termico (pastorizzazione o sterilizzazione) o di omogeneizzazione. È latte intero che, una volta munto, viene immediatamente portato alla temperatura di 4 gradi e distribuito tramite distributori automatici a self-service: inserendo la moneta, il beccuccio eroga il latte. Le bottiglie si possono trovare sul posto oppure portare da casa. Si conserva 2 giorni crudo, 4 o 5 giorni se bollito poco dopo l’acquisto. Per legge le macchine erogatrici di latte crudo hanno l’obbligo di riportare a titolo di etichettatura, ben visibili e leggibili dal consumatore e costantemente aggiornate, le seguenti informazioni:

Categoria A (o uova fresche)- Uova fresche, non lavate, né refrigerate o sottoposte a tratta-

menti di conservazione, camera d’aria di altezza inferiore ai 6 mm, meno di 28 giorni dall’imballaggio.

- Uova extra fresche o freschissime, come le precedenti, ma con camera d’aria inferiore ai 4 mm e meno di 7 giorni dall’imballag-gio o di 9 dalla deposizione. La dicitura “extra fresche” è quindi ammessa soltanto se sull’imballaggio è indicata la data di de-posizione (cioè quando la gallina ha fatto l’uovo). Trascorso il termine di 9 giorni dalla suddetta data, l’uovo non è considerato più extra fresco. Sono commercializzabili fino al nono giorno dalla deposizione o al settimo giorno dall’imballaggio.Trascor-so tale periodo perdono la qualificazione di “extra” e possono essere commercializzate con il solo riferimento alla categoria A (soltanto fresco).

Categoria BUova di seconda qualità o conservate. Sono refrigerate a temperatura inferiore a 5°C o conservate in miscela diversa da quella atmosferica. Camera d’aria inferiore ai 9 mm.

Categoria CUova declassate destinate all’industria alimentare. Non possiedono i requisiti delle uova di categoria A e B.

Solo per uova di categoria A:Categorie di pesoXL - grandissime da 73 grammi e piùL - grandi da 63 a 73 grammiM - medie da 53 a 63 grammiS - piccole meno di 53 grammi

4. I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SFUSI Quando si va al supermercato, oltre ai prodotti già confezionati si trovano anche prodotti alimentari “sfusi”. Si tratta di prodotti che non sono stati racchiusi in appositi involucri e pacchetti, ma vengono spesso presentati in cesti e cassette, come la frutta e la verdura. Il consumatore può direttamente scegliere il prodotto e deciderne la quantità.

Per i prodotti “sfusi” e “preincartati” non vige l’obbligo di apporre le etichette con le modalità previste per i prodotti alimentari preconfezionati.Comunque devono essere muniti di apposito cartello applicato sulle ceste o sopra i comparti di esposizione della merce sfusa. Il cartello deve obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni:

NOTA: Il fatto che il confezionamento venga effettuato presso il produttore o presso l’operatore commerciale non ha rilevanza (Corte di Cassazione). Se il prodotto alimentare viene acquistato dal consumatore “a scatola chiusa”, ovvero protetto da un imballaggio a “prova di rottura”, anche se il confezionamento è stato compiuto presso il negozio (es. formaggi), è comunque considerato un prodotto confezionato.

1. denominazione prodotto2. origine3. varietà3. categoria4. calibro

• Lo Stato di produzione (IT = allevamento italiano).• Il codice ISTAT del Comune di produzione ( si può trovare su

Internet).• La Provincia di produzione.• Il nome e il luogo dell’allevamento d’origine: le ultime tre cifre

riguardano l’allevamento vero e proprio da cui provengono le uova. E’ assegnato dalle Autorità sanitarie locali - ASL - indicando così che l’alle-vamento è sottoposto al controllo igienico-sanitario. Il codice distintivo del produttore è necessario anche per le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore (unica eccezione per le uova provenienti da piccoli allevamenti con meno di 50 galline).

Prodotto: AranceOrigine: Catania/ItaliaVarietà: TaroccoCategoria: ExtraCalibro: 7

Esempio: