ANNO 19° - NUMERO 03 FEBBRAIO 2014 · L’Agricoltore Senese 03/2014 3 Gli interessati possono...
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L’AGRICOLTORE SENESE
ANNO 19° - NUMERO 03 FEBBRAIO 2014
Collegato alla Legge di stabilità, Guidi:
“Norme importanti per la semplificazione,
si è avviato un percorso di rilancio dell’agricoltura”
“Un testo legislativo importante, che affronta finalmente la semplificazione in
agricoltura, ma che andrà perfezionato nel suo iter parlamentare. Si avvia un
percorso di rilancio dell’agricoltura e ringraziamo il premier e ministro per le
Politiche agricole, Letta, e l’on. De Girolamo, già ministro, per il lavoro svolto”.
Questo il commento del presidente di Confagricoltura Mario Guidi, in relazione
all’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge collegato
alla legge di Stabilità, in tema di semplificazione, razionalizzazione e competitività
del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Il presidente di Confagricoltura pone in evidenza come, nel collegato, si tocchino
temi già ripresi in varie proposte legislative. Valuta positivamente la
regolamentazione dei contratti di rete in agricoltura, sottolinea però la carenza di
disposizioni sull’organizzazione dei produttori e dell’offerta dei prodotti, anch’essi
affrontati in vari Ddl parlamentari. Ricorda come viene finalmente regolamentato
l’allacciamento alla rete del gas delle aziende e dei privati.
Sono insufficienti, ad avviso di Mario Guidi, le risorse dedicate a materie
specifiche ed all’insediamento dei giovani (prevedendosi solo finanziamenti per
l’imprenditoria femminile). Sono previste misure per due importanti comparti, riso
e pomodoro, ma dovranno essere previsti interventi anche per altre produzioni di
grande rilevanza per il nostro Paese.
Il presidente di Confagricoltura, infine, esprime apprezzamento per la previsione
di un credito di imposta per iniziative di internazionalizzazione ed export per le
aziende agricole e le PMI agroalimentari: “Così si rilancia il made in Italy
agroalimentare.”
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DALL’UNIONE
Riceviamo e pubblichiamo:
QUINDICESIMA EDIZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER ESPERTI IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE
CON POSSIBILITA’ DI STAGE CURRICULARI E FOCUS SU SICUREZZA ALIMENTARE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE ED ENERGIE RINNOVABILI
31 MARZO – 28 MAGGIO 2014
L’Università degli Studi di Siena, in collaborazione con la Camera di Commercio di Siena e la Fondazione Qualivita, ha attivato la QUINDICESIMA EDIZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER ESPERTI IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE.
Questa edizione prevede anche un approfondimento su sicurezza alimentare, certificazioni energetiche ed energie rinnovabili oltre alla possibilità di stage curriculari nelle seguenti aziende ed enti, convenzionati con il Corso: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, SIENA AMBIENTE SPA, FONDAZIONE QUALIVITA (Siena), SOCIETA’ PRASSI SRL (Siena), ENOTECA ITALIANA (Siena), CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO, CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, CONFINDUSTRIA TOSCANA (Firenze), A.P.E.A. (Siena), C.I.T.T. CENTRO INTERNAZIONALE PER IL TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE TECN. Monterotondo Marittimo (Gr), CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO, ARS AGENDI (Siena), COMUNE DI SINALUNGA, COMUNE DI SAN QUIRICO, IDAIC – CNR (Firenze).
Il Corso rilascia un titolo di perfezionamento post laurea legalmente riconosciuto. Responsabile Scientifico del Corso è il Prof. Francesco Francioni, Direttore del Corso è il Prof. Massimiliano Montini. Segreteria Didattico-Organizzativa: Prof.ssa Eva Rook Basile e Dr. Sandro Vannini.
L’accesso al Corso è consentito ai laureati in tutte le discipline del vecchio e del nuovo ordinamento (laurea triennale e specialistica). Le lezioni sono tenute da docenti della Facoltà di Giurisprudenza e di Economia dell’Università degli Studi di Siena nonché da docenti di altre Università, da Magistrati, Avvocati e Professionisti di riconosciuta esperienza nel settore. Il Corso si svolgerà dal giorno 31 Marzo al 28 Maggio 2014 presso la Camera di Commercio di Siena (Piazza Matteotti, 30), generalmente nei pomeriggi dei giorni di lunedì, martedì e, talvolta, mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, per una durata di complessive 90 ore (80 ore di attività didattica e 10 ore di visite guidate). LA TASSA DI ISCRIZIONE E’ DI € 900,00 CON POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN DUE RATE.
Durante il Corso sono anche previste Visite Tecniche Guidate: all’azienda agricola VILLA BANFI (Montalcino), al Termovalorizzatore di SIENA AMBIENTE S.p.A (Pian dei Foci - Poggibonsi), alla Casa Passiva di Asciano (esempio di edificazione ecologica).
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Divisione Corsi III Livello dell’Università degli Studi di Siena (Via Valdimontone, 1 – 53100 Siena, tel. 0577-235942 oppure 235940; fax 0577-235939; e-mail [email protected]) improrogabilmente ENTRO IL 21 MARZO 2014.
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Gli interessati possono contattare:
- Camera di Commercio di Siena - Piazza G. Matteotti, 30 - Dr. Sandro Vannini 0577-202521 oppure 0577-202583 fax. 0577-202587 - e-mail [email protected], [email protected], [email protected] (per informazioni generali sul corso);
- Università degli Studi di Siena - Divisione Corsi III Livello - Via Valdimontone, 1 – 53100 Siena, tel. 0577-235942 oppure 235940; fax 0577-235939; e-mail [email protected] (per informazioni relative all’iscrizione);
- Fondazione Qualivita - tel. 0577-1503049; fax 0577-1503097; e-mail [email protected] (per informazioni generali sul corso);
- Università degli Studi di Siena - Prof. Massimiliano Montini 0577-232678 – e-mail [email protected] (per informazioni specifiche sulle docenze).
Il link con gli allegati è: http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento/esperti-legislazione-ambientale-1
Riceviamo e pubblichiamo:
SI E’ INSEDIATA LA CONSULTA DELLE LIBERE PROFESSIONI NOMINANDO PAOLO PARRINI COME PRESIDENTE
Si è riunita il 9 gennaio scorso, per la prima volta in Camera di Commercio, la Consulta delle libere professioni, novità assoluta per le Camere di Commercio. Le Consulte sono state previste dall'ultimo aggiornamento della legge che disciplina il funzionamento delle CCIAA.
La Consulta senese è formata da 19 componenti: 18 sono i presidenti pro tempore degli Ordini professionali che operano nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio; un ulteriore componente è stato nominato dopo che la Camera ha pubblicato un bando rivolto a categorie di professioni a prevalente carattere giuridico-economico: si tratta del rappresentante della LAPET, che raggruppa i tributaristi.
Nella sua prima convocazione, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi, la Consulta ha eletto all’unanimità il proprio Presidente nella persona di Paolo Parrini, Presidente del collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Siena.
La Consulta è ora operativa a tutti gli effetti e pronta, appena riceverà l'invito del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, a indicare il rappresentante dei professionisti nel Consiglio della Camera di Commercio, una figura che finora non era prevista. Il Consiglio camerale è, infatti, in fase di rinnovo e se ne prevede la nomina a maggio.
Il nuovo organo, la cui partecipazione è onorifica, ha durata quinquennale e funzioni consultive: può formulare valutazioni dirette a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti e può essere coinvolta in merito alla semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Esprime, inoltre, come sopra ricordato, un proprio rappresentante nel Consiglio camerale.
Pur essendo priva di poteri di spesa, la Consulta è una novità nella quale l'organo politico della Camera di Commercio senese ha creduto, dotandola di un regolamento che ne precisa le competenze in modo tale da dare contenuto e sostanza a un consesso autorevole, nella volontà di confrontarsi con interlocutori qualificati.
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FORMAZIONE
CALENDARIO CORSI:
Corso di potatura della vite e dell’olivo
Corso sicurezza dipendenti
Corso addetto HACCP
Informiamo i Sigg. Soci che la For.Agri. Si. Scarl ha in programmazione i seguenti corsi di formazione:
Potatura della vite e dell’olivo
Mercoledì 19 Febbraio ore 9.30/13.30
Lezione 1 - Introduzione di Elementi di botanica e agronomia (4 ORE)
Lunedì 24 Febbraio ore 9.30/13.30 Lezione 2 - Tecniche di potatura della vite e dell’olivo (4 ORE)
Mercoledì 26 Febbraio ore 9.30/13.30 – 14.30/16.30
Lezione 3 - Tecniche di potatura pratica vite in Azienda (simulazioni) (6 ORE)
Mercoledì 5 Marzo ore 9.30/13.30 – 14.30/16.30 Lezione 4 - Tecniche di potatura pratica olivo in Azienda (simulazioni) (6 ORE)
Lunedì 10 Marzo 9.30/13.30
Lezione 5 - Lezione conclusiva spunti e riflessioni (4 ORE)
COSTO: il costo del corso è di Euro 200,00 iva inclusa
Sicurezza dipendenti percorso da 12 ore – Martedì 25 Febbraio (ore 9-18) e Venerdì 28 Febbraio (ore 9-13)
COSTO: per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 175,00 esente iva per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 225,00 esente iva
La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum
Corso addetto attività alimentari complesse percorso da 12 ore – Lunedì 17
Febbraio (ore 9-18) e Lunedì 24 Febbraio (ore 9-13)
COSTO: per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 175,00 esente iva
per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 225,00 esente iva La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum
For. Agri. Si. S.c.a.r.l. Via Massetana Romana 50/A 53100 Siena tel: 0577 533-201 - fax 0577_533050
e-mail [email protected] pec [email protected] Sito www.foragrisi.it
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DA CONFAGRICOLTURA
Olio: accuse NYT
penalizzano l'immagine
del made in Italy
di qualità
“Gli operatori del settore
olivicolo condannano con
forza campagne di questo tipo
che rischiano di penalizzare
l’olio italiano nel mondo.
Conosciamo l’autorevolezza
della testata e ci aspettiamo
dunque chiarezza su tematiche
delicate come quella in
questione.” Questo il commento
del presidente degli olivicoltori
di Confagricoltura, Donato
Rossi, sulla “bufala delle
vignette elettroniche” diffuse
dal New York Times che
accusa gli operatori italiani di
esportare all’estero olio non di
oliva adulterato e non di
origine nazionale. “Occorre
certamente reprimere con forza
le frodi che danneggiano il
nostro ‘made in Italy’, ma
serve anche non vanificare
sforzi e lavoro di tanti
produttori - sottolinea Donato
Rossi - che, come ha detto
Tom Mueller, autore del libro
presentato oggi alla Camera
dei deputati, ‘hanno tanta
attenzione per l’eccellenza’.
Intanto, mentre si indugia a far
rimbalzare e dare eco alle
critiche e alla cattiva pubblicità,
i nostri diretti competitor
lavorano per incrementare il
livello qualitativo e
focalizzano l’attenzione sulla
promozione del loro prodotto
nel mondo.” Confagricoltura
mette in risalto il lavoro degli
imprenditori agricoli, che
producono e continuano a
produrre, con sacrificio e poco
margine di profitto, prodotti di
qualità eccellente. L’unicità
dell’Italia e il suo successo si
basa proprio sulle differenze e
sulla qualità della sua offerta.
Il nostro Paese è culla di veri e
propri capolavori dell’agricoltura,
come l’olio extravergine d’oliva
italiano, che vanta ben 42 Dop
e che viene esportato ed
apprezzato in tutto il mondo.
Governo, Guidi scrive
al premier Letta:
"Ora un diverso assetto
per creare il ministero
dell'agroalimentare
italiano"
L’agricoltura non è una
cenerentola dell’economia ed il
suo ministero di riferimento va
ripensato. Ancor più in questo
momento in cui l’Europa
guarda lontano per il settore
primario, con una riforma della
Pac fissata al 2020 e che già si
interroga sul dopo”. Lo ha
sottolineato il presidente di
Confagricoltura Mario Guidi
che ha deciso di scrivere
al presidente del Consiglio
Enrico Letta nel momento in
cui ha assunto l’interim del
dicastero di via XX Settembre.
Guidi ha ricordato come il
ministero dell’Agricoltura abbia
visto, dal 2009 ad oggi, cinque
diversi ministri, addirittura con
cicli di vita politica sempre
più brevi; come sia sotto i
riflettori delle indagini della
magistratura da almeno tre
anni; come i vertici apicali
delle strutture abbiano subito
un continuo turnover e si sia
ancora lontani da un assetto
coerente; come le società di
servizio siano o commissariate
o in scadenza o, comunque, da
ripensare. “Sia chiaro – ha
detto - che non intendo
esprimere giudizi sulle persone
ma contribuire anche con un
diverso assetto al rilancio della
politica economica; è indubbio
che la situazione del ministero
è sempre più problematica e le
difficoltà non nascono ora e
tantomeno ne è responsabile
l’ultima guida polit ica”.
“Non occorre fare riflessioni
particolarmente sofisticate per
cogliere che il modello non
funziona più, non riesce ad
essere interlocutore degli altri
ministeri, fa fatica a operare in
Europa – ha proseguito il
presidente di Confagricoltura -.
E questo mentre si avvia
un nuovo periodo di
programmazione comunitaria
che assicura al nostro Paese
risorse importanti, cogestite
con le Regioni”. Guidi si
richiama a quanto detto dal
premier, alle ‘novità di
sistema’ che ritiene
indispensabili. “In questo
senso – ha evidenziato - serve
una scelta coraggiosa relativa a
questo settore, ad una visione
moderna e integrata fra tutti i
soggetti che possono rafforzarne
la capacità produttiva e di
presenza sui mercati mondiali.
Una opportunità che vorremmo
fosse colta e portata avanti”.
Confagricoltura aveva già
evidenziato alle forze
politiche, nella fase pre-
elettorale di un anno fa, un
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diverso modo di impostare il
governo di uno dei settori che
può fare da asse portante
della ripresa italiana. Con il
ministero che faccia da hub, da
“snodo”, permettendo di
condividere le conoscenze,
favorire la collaborazione tra
imprese, coordinare i progetti
territoriali, allocare correttamente
le risorse sui fattori strategici,
tagliare drasticamente la
burocrazia. Ed anche le
Regioni dovrebbero essere al
servizio di questa strategia di
maggiore efficienza. Tutto ciò
– ha concluso Guidi – “dopo
un anno è ancor più urgente,
a patto che si colga
l’importanza dell’ agricoltura e
dell’agroalimentare italiano”.
AGRITURIST
Abbonamento speciale
RAI 2014
Entro il 31 Gennaio 2014, le
aziende che detengono apparecchi
televisivi o radiofonici in locali
a disposizione degli ospiti
(camere, sala TV) devono versare
il canone RAI (abbonamento
speciale) valido fino al
31.12.2014.
Per la radio (in assenza
di televisione), la misura del
canone 2013 è stabilita in
euro 29,94 (compresa IVA
4% pari a euro 1,15),
indipendentemente dal numero
di apparecchi.
Per la televisione, nel
caso di unico apparecchio
TV in sala comune, il canone
2014 è di euro 203,70 (categoria E), di cui euro 7,83
per IVA 4%. Nel caso di un
numero di apparecchi TV
superiore a uno si ritiene che
l'agriturismo (pur non citato
esplicitamente nelle categorie
del tariffario) possa rientrare
nella categoria D: in tal caso
l'importo è di euro 407.35 (di
cui IVA 4% pari a euro 15,67).
Il canone per la TV comprende
anche il canone per la radio.
Esiste eventuali tà di
contenzioso sulla attribuzione
della categoria D nelle Regioni
che hanno un sistema di
classificazione dell'agriturismo.
In questi casi, infatti, per
assimilazione ad altre categorie
ricettive per le quali esiste un
sistema di classificazione (es.
campeggi, residenze turistico
alberghiere), potrebbe essere
richiesta l'applicazione della
tariffa di categoria C.
Suggeriamo tuttavia di versare
l'importo della categoria D,
come in precedenza indicato,
facendo valere la mancata
citazione dell’agriturismo nel
tariffario e l'assimilazione agli
affittacamere (in categoria D,
indipendentemente dal livello
di classificazione) in ragione
del limitato numero di
posti letto e del carattere
complementare dell’agriturismo
rispetto alla principale
attività agricola. I computer
eventualmente messi a
disposizione degli ospiti sono
da considerare equivalenti
agli apparecchi TV solo se in
condizione di ricevere i
programmi televisivi via
etere (mediante antenna e
sintonizzatore). I pagamenti
possono essere effettuati:
- tramite conto corrente
postale utilizzando i moduli
forniti dalla RAI;
- con domiciliazione bancaria
da richiedersi con apposito
modulo fornito dalla RAI.
Il numero dell’abbonamento
speciale RAI va riportato nella
dichiarazione dei redditi e
l’importo versato, qualora si
sia optato per il regime fiscale
ordinario, può essere dedotto
dal reddito di impresa
(informazioni in questa pagina
del sito www.abbonamenti.rai.it).
Si ricorda che:
- l’abbonamento speciale
riguarda esclusivamente gli
apparecchi TV messi a
disposizione del pubblico,
pertanto per gli apparecchi ad
uso privato resta l’obbligo
di sottoscrivere separato
abbonamento ordinario;
- per sottoscrivere un nuovo
abbonamento speciale occorre
rivolgersi alla sede RAI
competente per territorio,
oppure compilare il modulo di
richiesta tramite internet;
- in caso di cessazione della
fornitura del servizio TV agli
ospiti, occorre inviare alla sede
provinciale RAI formale
disdetta.
Per ulteriori informazioni e per
le tariffe relative a periodi
inferiori all'anno, si suggerisce
di consultare il sito internet:
www.abbonamenti.rai.it alla
voce abbonamenti speciali. Si
precisa che il cosiddetto
Canone RAI è in realtà
un’imposta sul possesso di
televisori, gestita dall’Agenzia
delle Entrate, indipendentemente
dalla effettiva visione dei
programmi della RAI. Pertanto
non può essere oggetto di
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alcuna convenzione a favore
dei soci Agriturist. Si precisa
inoltre che il Canone RAI non
ha nulla a che vedere con gli
obblighi di compenso del
diritto d'autore, principale e
connesso, gestito dalla SIAE
ed eventualmente da altri enti
delegati dagli aventi diritto,
concernente l’installazione
nelle camere degli ospiti di
apparecchi che diffondano
opere d'autore (brani musicali,
film, opere teatrali, ecc.), o
l’utilizzo degli stessi apparecchi
per analoga diffusione negli
spazi comuni frequentati dagli
ospiti (sala ristorante, sala TV,
ecc.). I compensi per il diritto
d’autore “principale”, relativi
al periodo gennaio-dicembre
2014, saranno riscossi dalla
SIAE entro il 28 febbraio
2014, secondo le istruzioni che
daremo prossimamente. I
compensi per il diritto
d'autore “connesso” (c.d.
diritti fonografici), relativi al
periodo gennaio-dicembre
2014, saranno riscossi dalla
SIAE, per conto della SCF
(Consorzio Fonografici), entro
il 31 luglio 2014, secondo le
istruzioni che daremo a suo
tempo. I compensi per il
diritto d’autore sulla
diffusione agli ospiti di opere
cinematografiche registrate
su supporti videomagnetici
(CD, DVD, ecc.) per uso
privato (escludendo quindi la
diffusione tramite i normali
programmi televisivi), sono
riscossi dalla MPLC (Motion
Picture Licensing Company)
ogni 12 mesi dalla
sottoscrizione del contratto.
Ricordiamo che per tutti i
compensi del diritto d’autore
descritti in precedenza sono in
atto specifiche convenzioni
dell’Agriturist con la SIAE, la
SCF e la MPLC, che prevedono
sconti per le aziende associate
in regola col versamento delle
quote associative Agriturist
(2014 ed eventuali arretrati).
Agriturist, nelle comunicazioni
relative a ciascuna scadenza di
versamento, darà, come di
consueto, informazioni sui
vantaggi offerti da ciascuna
convenzione.
TECNICO ECONOMICO
Psr misure agro ambientali - Mis. 214A anno 2014
domande iniziali e di ampliamento
Con decreto regione Toscana n. 5302 del 09 dicembre 2013 è stato approvato il bando della misura 214 A per l'annualità 2014.
I nostri Uffici centrali e periferici sono a disposizione per la compilazione informatica della domanda previo appuntamento da concordare con gli stessi. Il termine di presentazione delle domande iniziale e/o di ampliamento è il 28/02/2014.
Le azioni della misura 214 A attivate sono:
- 214. A1. Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica
- 214. A2. Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata
ANALISI TERRENI
Gli obblighi relativi alle analisi dei suoli sono rimasti invariati, ovvero le analisi devono essere effettuate entro 18 mesi dall'inizio impegno e di nuovo nell'ultimo anno d'impegno. Le superfici in ampliamento devono essere analizzate entro 4 mesi dalla domanda di ampliamento. Persiste l’obbligo d'inserimento nel S.I. ARTEA delle analisi dei suoli entro 2 mesi dalla loro effettuazione. Si ricorda infine che le analisi dei suoli sono previste anche in assenza di concimazione e che le disposizioni per la corretta effettuazione delle analisi dei suoli sottoposti ad impegno agroambientale sono disciplinate dal decreto dirigenziale RT n. 1661/2010.
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Obbligo di tenuta
dei registri in entrata
ed uscita per ogni categoria
(anche I.G.P. e D.O.P.)
per gli oli di oliva
e di sansa
dal 1° Gennaio 2014
Si informa che il 19 dicembre
u.s., la Conferenza Stato
/Regioni, ha raggiunto l’intesa
sul testo del Decreto
Ministeriale applicativo del
Reg. (UE), n.299/2013, che
introduce l’OBBLIGO di
tenere i registri in ENTRATA
E USCITA per ogni categoria
di olio di oliva, per l'olio
di sansa e per gli oli ad
I.G.P Toscano od altra
D.O.P presente sul territorio.
Tali registri devono essere
tenuti da tutte le persone
fisiche o giuridiche che
producono, detengono o
commercializzano tali
prodotti per fini professionali
o commerciali, dalla fase
di estrazione fino
all’imbottigliamento. Sono,
obbligati: i frantoi, le imprese
di condizionamento, i
commercianti di olio sfuso,
le raffinerie, i contoterzisti,
i sansifici e gli olivicoltori
che detengono olio sfuso ai
fini commerciali anche se
proveniente esclusivamente
dalle proprie olive (diversamente da quanto
previsto dall' art. 7 del DM
10 novembre 2009). Sono
esonerati: coloro che
detengono esclusivamente
oli utilizzati quali
ingredienti per altri
prodotti alimentari, destinati
a usi non alimentari ,
destinati all’autoconsumo
o commercializzano oli
preconfezionati ed etichettati
da altro soggetto (frantoio o
confezionatore). In sintesi:
• A partire dal 1 gennaio
2014 l’AGEA, per i soggetti
precedentemente esentati
dalla tenuta del registro
(compresi i produttori che
detengono oli DOP e IGP),
ha istituito l’obbligo della
tenuta di un registro,
provvisorio, con registrazione
semplificata e riepilogativa
mensile delle movimentazioni.
Registrazione da effettuare
entro il 10 del mese
successivo. Tale registro deve
essere tenuto con modalità
telematica, nell’ambito del
SIAN, per ogni deposito,
esclusi i punti vendita e
i depositi degli oli
confezionati. Dopo tale
periodo transitorio i soggetti
saranno tenuti alla
compilazione del registro
telematico ordinario, con
annotazioni da effettuarsi entro
il sesto giorno successivo
all'operazione.
• Gli olivicoltori che
producono olio dalle proprie
olive per un quantitativo non
superiore a 500 Kg, per
campagna di commercializzazione,
possono effettuare una
registrazione semplificata e
riepilogativa mensile, entro il
10 del mese successivo. • Dal 31 Gennaio 2014 gli
interessati hanno la
possibilità di ISCRIVERSI al
SIAN per il rilascio del
PIN necessario all'accesso al
sistema telematico.
• Le registrazioni del mese
di gennaio potranno essere
effettuate entro il 10 marzo
2014.
• Gli olivicoltori che
producono olio destinato
esclusivamente all'autoconsumo, la cui produzione di olio
supera 200 kg di olio per
campagna, sono obbligati a
costituire e/o aggiornare il
‘fascicolo aziendale’ (la
quantità di olio ammessa
all'autoconsumo non è
determinata dalla normativa e
può essere superiore ai 200
kg, purchè congrua con i
consumi dell'olivicoltore).
Al fine del rispetto delle
normative igienico sanitarie
previste per le attività di
stoccaggio e confezionamento
dell’ olio, prima di
procedere all 'iscrizione al
SIAN, per l 'apertura del
registro telematico si
invitano gli associati a
verificare, se è presente in
azienda, l'autorizzazione
sanitaria o la SCIA dei
locali di stoccaggio e
confezionamento nonchè del
manuale di autocontrollo
(HACCP). Visto i tempi
brevi di applicazione del
suddetto decreto, che come
è noto è stato fortemente
contrastato da Confagricoltura,
in quanto trattasi di un
orpello burocratico che
assolutamente non elimina
le frodi ma complica
ulteriormente la vita delle
nostre aziende olivicole,
sarà nostra cura aggiornarvi
sulle ulteriori fasi
applicative del medesimo.
Il nostro Ufficio Tecnico è
a Vostra disposizione per
chiarimenti.
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Limitazioni alla circolazione stradale nei giorni festivi
Si informa che, visto il D.M. n° 443 del 11/12/2013 Pubblicato nella Gazz. Uff. n.303 del 28-12-
2013 che ricalca le disposizioni degli ultimi anni, la Prefettura di Siena, con Provvedimento n°
32407.2013 del 24/12/2013, dispone di vietare la circolazione, fuori dei centri abitati, ai veicoli ed
ai complessi di veicoli, per trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2014 di seguito elencati:
Tab. 1 CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE ANNO 2014
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 014,00 alle ore 22,00 del 18 aprile;
f) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
l) dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio;
m) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio;
n) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio;
o) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio;
p) dalle ore 16,00 del 1° agosto alle ore 22,00 del 2 agosto;
q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 8 agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto;
u) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 23 agosto;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto;
w) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°novembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
Le macchine agricole, adibite
al trasporto di cose (trattrici
con pianali di carico o
convogli costituiti da
trattrici e rimorchi) con
massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t
possono circolare nei giorni
festivi e negli altri giorni
specificatamente elencati nel
calendario, sulle strade non
comprese nella rete stradale di
interesse nazionale (strade
statali) di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n.
461. Le macchine agricole
possono circolare nei giorni di
divieto sulle strade statali
esclusivamente se provviste di
Autorizzazione Prefettizia. Le
richieste di autorizzazione a
circolare in deroga per le
macchine agricole devono
essere inoltrate almeno dieci
giorni prima della data in cui si
chiede di poter circolare, alla
Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia
interessata, la quale rilascia il
provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
- l’arco temporale di validità,
corrispondente alla durata
della campagna di
produzione agricola che in
casi particolari può essere
esteso all’intero anno
solare;
- le targhe dei veicoli
singoli o che costituiscono
complessi di veicoli, con
l’indicazione delle diverse
tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato,
autorizzati a circolare;
- l’area territoriale ove è
consentita la circolazione,
specificando le eventuali
strade sulle quali permanga
il divieto.
In base a quanto specificato,
per le macchine agricole, viene
confermata la possibilità di
estendere la deroga all’intero
anno solare e di richiedere,
con una sola domanda rivolta
alla prefettura, più atti
L’Agricoltore Senese 03/2014
10
autorizzativi. Inoltre, le
macchine agricole, autorizzate
a circolare sulle strade
statali nei giorni di divieto,
non devono essere munite
dei cartelli indicatori di
colore verde. Anche le
macchine agricole definite
“eccezionali”possono circolare
nei giorni di divieto, specificati
dal calendario, solo su strade
non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale.
Pertanto, la circolazione delle
macchine agricole definite
“eccezionali” su strade
comprese nella rete stradale di
interesse nazionale, nei
giorni festivi di cui alla tab. 1,
è condizionata al rilascio
dell’autorizzazione da parte
della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo. Si
ritiene opportuno ricordare
che le macchine agricole
eccezionali, per circolare sulle
strade pubbliche, devono
essere comunque munite
della specifica autorizzazione
rilasciata dagli Enti proprietari
delle strade, ai sensi dell’art.
104, comma 8 del nuovo
codice della strada e dell’art.
268 del regolamento di
attuazione; autorizzazione che
ha finalità del tutto diversa da
quella sopra descritta. Per
ulteriori chiarimenti o
approfondimenti in merito al
suddetto Decreto, gli uffici
dell’Unione Agricoltori sono
comunque a disposizione.
Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali
(art. 2 comma 33 D.L. 3/10/2006 n° 162, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006 n° 286 e succ. modificazioni ed integrazioni)
L’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Siena Territorio ci segnala con propria nota, invitandoci alla diffusione dell’informazione tra i ns. Associati che la stessa ha intrapreso l’attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali (art. 2 comma 33 D.L. 3/10/2006 n° 162, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006 n° 286 e succ. modificazioni ed integrazioni). Presso il Comune di competenza, sul sito internet dell’Agenzia, nonché presso le sedi di Siena e Montepulciano della stessa Agenzia, in apposito spazio di consultazione dalle ore 8.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese all’uso del suolo delle singole particelle catastali, dichiarate dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi per ogni particella, riportano gli identificativi catastali, la qualità di coltura, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente. I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 gg. Consecutivi e così fino al 28 Febbraio 2014 incluso.
Bruciatura
residui vegetali
Le Linee Guida dell’Ispettorato
Generale del Corpo Forestale
dello Stato Servizio prevedono
controlli specifici al fine di
contrastare la pratica di
bruciatura dei residui vegetali.
L’applicazione della norma
scaturisce a seguito dell’entrata
in vigore del D.L.vo
3.12.2010, n. 205 che ha
riscritto l’art. 185 del D.L.vo
3.4.2006, n. 152 (cd Testo
Unico Ambientale) disponendo
al comma 1 lett. f) che paglia,
sfalci e potature nonché altro
materiale di origine agricola o
forestale naturale non
pericoloso , se non utilizzato in
agricoltura o per la produzione
di energia mediante processi o
metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettano in
pericolo la salute umana,
devono essere considerati
rifiuti e come tali devono
essere trattati, pertanto la
combustione sul campo dei
residui vegetali dei quali il
produttore tenderebbe a
disfarsi, configura reato di
illecito smaltimento di rifiuti,
sanzionato penalmente dall’art.
L’Agricoltore Senese 03/2014
11
256 comma 1 del D.L.vo
152.2006. Di diverso avviso
sembra l’orientamento della
Regione Toscana espresso in
data 06.3.2013 con la nota
prot. 63866 G/70 con la quale
si cerca di fornire un
chiarimento in merito alla
coerenza regolamentare con le
norme nazionali relative
all’ambiente e ai rifiuti. La
Regione Toscana ha,
diversamente dal combinato
disposto delle norme nazionali,
disciplinato la bruciatura in
loco di residui vegetali ai sensi
dell’art. 39 della L.R.T. n.
39/00 (legge forestale della
toscana) e dell’art. 57 bis del
DPGR 48.R/2003 e succ.
(regolamento forestale della
Toscana), nonché dalle norme
AIB di cui agli artt. 58-69 del
Regolamento forestale. Sulla
base di tali disposizioni la
bruciatura dei residui vegetali
rientrerebbe nell’ambito del
normale ciclo colturale agro-
foresta. I nostri uffici
confederali sono intervenuti
sull’argomento proponendo
opportune modifiche con
richieste di emendamento alla
normativa in vigore. Un
emendamento proposto , se
approvato in sede legislativa,
prevederà la modifica dell’art.
185 del D.Lgs 03/04/2006 n°
152 inserendo un apposito
comma che, darà facoltà ai
Sindaci dei comuni interessati,
fatta salva le norme sulla
condizionalità previste, di
emanare apposite ordinanze
per disciplinare la combustione
controllata del materiale
vegetale sul sito di produzione.
In attesa degli sviluppi della
normativa, considerato che la
norma di tutela ambientale è di
carattere nazionale, a seguito
di precise disposizioni del
Comando Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato si
consiglia gli associati a non
eseguire le suddette attività
di bruciatura di residui
vegetali che possono
configurarsi come attività di
smaltimento illecito di rifiuti
agricoli il cui accertamento
determina le sanzioni di
carattere penale del caso.
Stagione irrigua 2014
Regolamento
per le autorizzazioni
e concessioni dei prelievi
di acque superficiali
e sotterranee
e delle opere idrauliche
interferenti con il reticolo
idrografico
Il Settore Polizia Provinciale
Patrimonio e Demanio della
Provincia di Siena con
Determinazione Dirigenziale
Raccolta n° 42 del 10/01/2014,
ritenuto di stabilire una
sospensione delle attività di
prelievo della risorsa idrica
durante le ore di massimo
irraggiamento e nei mesi più
caldi, con l'eccezione degli
impianti di irrigazione con
sistema di riduzione dei
consumi quali gli impianti a
goccia,
DETERMINA
1) di disciplinare l'orario
relativo ai prelievi ad uso
irriguo per la stagione 2014 ai
sensi degli artt. 19, 36 e 52 del
“Regolamento per le
autorizzazioni e concessioni
dei prelievi di acque
superficiali e sotterranee e
delle opere idrauliche
interferenti con il reticolo
idrografico”;
2) di stabilire una fascia
oraria di interruzione tassativa
dell'irrigazione per qualsiasi
coltura dalle ore 12,00 alle ore
17,00 dei mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto e
settembre;
3) di stabilire che le suddette
limitazioni non riguardano gli
impianti di irrigazione con
sistemi di riduzione dei
consumi, quali gli impianti a
goccia;
4) di riservarsi la possibilità
di modificare ulteriormente
tale fascia oraria in relazione
all'andamento climatico, alle
condizioni ed alla disponibilità
della risorsa.
Ricordiamo inoltre che ai sensi
dell'art. 36 (attingimenti annuali)
del Regolamento Provinciale
per le autorizzazioni e
concessioni di acque
superficiali e sotterranee e
delle opere interferenti con il
reticolato idrografico, è
stabilito al 31 marzo 2014
l'ultimo giorno utile per la
presentazione delle domande
di attingimento acque
superficiali adibite a
colture irrigue, compresa
l'irrigazione di orti.
Ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Provinciale per
le autorizzazioni e concessioni
dei prelievi di acque
superficiali e sotterranee e
delle opere idrauliche
interferenti con il reticolo
idrografico, è fatto obbligo a
tutti coloro che sono titolari
di una concessione di
derivazione, di installare il
contatore e di comunicare
a fine anno la lettura
indicativa dei consumi
effettuati.
L’Agricoltore Senese 03/2014
12
FISCALE TRIBUTARIO
Profili catastali e fiscali
degli impianti fotovoltaici
Circolare dell'Agenzia
delle Entrate n. 36/E
del 19/12/2013
(www.agenziaentrate.it)
Con la circolare in oggetto,
l'Agenzia delle entrate ha
fornito una panoramica
generale degli aspetti catastali
e fiscali riguardanti la
realizzazione e la gestione
degli impianti fotovoltaici e
del trattamento fiscale del V
Conto Energia. Si riepilogano,
di seguito, i temi più
direttamente attinenti l'ambito
agricolo, rinviando allo
stesso documento di prassi
per l'approfondimento di
particolari fattispecie
(acquisti in leasing, scorporo
valore del terreno ai fini
dell'ammortamento, ecc.)
Qualificazione mobiliare o
immobiliare degli impianti
fotovoltaici - Profili catastali
Ai fini dell’ accatastamento, si
fa presente che non rileva la
facile amovibilità delle
componenti degli impianti
fotovoltaici, né la circostanza
che tali impianti possano
essere posizionati in altro
luogo mantenendo inalterata la
loro originale funzionalità e
senza antieconomici interventi
di adattamento, ma la capacità
dell’ impianto fotovoltaico di
produrre un reddito autonomo
caratterizzante l’unità
immobiliare a cui appartiene.
Pertanto, gli Uffici Provinciali
devono accertare gli immobili
che ospitano i medesimi
impianti, indagando, ai fini
della determinazione della
relativa rendita catastale, sulla
correlazione che sussiste tra
immobile e, in generale, quelle
componenti impiantistiche
rilevanti ai fini della sua
funzionalità e capacità
reddituale, a prescindere dal
mezzo di unione utilizzato.
Tale orientamento trova
conferma in numerose
pronunce della Corte di
Cassazione nel contenzioso
instauratosi tra le società
elettriche e l’Agenzia del
Territorio. In particolare, la
sentenza della Corte di
Cassazione n.16824 del 21
luglio 2006, ha chiarito, seppur
con riferimento all’ inclusione
delle turbine nella stima
catastale delle centrali
idroelettriche, che “…non
rileva il mezzo di unione tra
“mobile” ed “immobile” per
considerare il primo
incorporato al secondo, sia
perché quel che davvero conta
è l’ impossibilità di separare
l’uno dall’altro senza
sostanziale alterazione del
bene complesso (che non
sarebbe più, nel caso di specie,
una centrale elettrica), sia
perché “mezzo di unione”
idoneo a determinare
l’incorporazione non può
essere qualificato solo quello
che tale poteva considerarsi al
tempo dell’approvazione del
codice civile, dovendosi tener
conto del progresso
tecnologico e dell’ineludibile
condizionamento dei mezzi
utilizzati a specifiche esigenze
tecniche.” In base a tale
principio, l'Agenzia del
Territorio, con Ris. n. 3/T/2008
ha assimilato gli impianti
fotovoltaici alle centrali
elettriche che vanno,
conseguentemente, accertati
catastalmente nella categoria
"D/1 opifici". Tuttavia, ai fini
fiscali, l'Agenzia delle Entrate,
prima dell'unificazione con
l'Agenzia del Territorio (con
effetto dal 1 dicembre 2012, a
norma dell' art. 23 - quater del
D.L. n. 95/2012 conv. in L. n.
135/2012), in più occasioni, ha
qualificato alcuni impianti
fotovoltaici come beni mobili,
in quanto caratterizzati dal
requisito dell'amovibilità. Più
in particolare, con circolare n.
46/2007 l’ Agenzia delle
Entrate ha precisato che
l’impianto fotovoltaico situato
su un terreno non costituisce
un impianto fisso al suolo in
quanto normalmente i pannelli
solari che lo compongono
possono essere agevolmente
rimossi e posizionati in altro
luogo mantenendo inalterata la
loro originaria funzionalità.
Questa interpretazione è stata
confermata nella successiva
circolare n. 38/2010
precisando che sono
considerati mobili gli impianti
anche infissi al suolo quando è
possibile separarli e
riutilizzarli in altra sede e
l'operazione di spostamento
non si presenti antieconomica,
con oneri gravosi. Con la
circolare n. 36/E, in
commento, l’ Agenzia delle
Entrate ritorna sui propri passi,
affermando che le indicazione
contenute nei precedenti
documenti di prassi, in base ai
quali gli impianti fotovoltaici
sono qualificabili come beni
L’Agricoltore Senese 03/2014
13
mobili, sono state espresse
esaminando i casi di impianti
dotati di facile amovibilità,
senza che l’eventuale
spostamento comportasse il
sostenimento di costi rilevanti.
Pertanto, in conseguenza
dell'incertezza che tale
indirizzo ha comportato, si
forniscono gli opportuni
chiarimenti diretti ad
uniformare i comportamenti
degli uffici e degli operatori. In
particolare, si precisa che:
• gli immobili ospitanti le
centrali elettriche a pannelli
fotovoltaici devono essere
accatastati nella categoria D1-
“Opifici” e nella determinazione
della relativa rendita catastale
devono essere inclusi i pannelli
fotovoltaici, in quanto ne
determinano il carattere
sostanziale di centrale elettrica
e, quindi, di “opificio”;
• le installazioni
fotovoltaiche poste su edifici e
quelle realizzate su aree di
pertinenza, comuni o esclusive,
di fabbricati o unità
immobiliari censiti al
catasto edilizio urbano, non
devono essere accatastate
autonomamente, in quanto
possono assimilarsi agli
impianti di pertinenza
degli immobili. Sussiste,
tuttavia, la necessità di
procedere, con dichiarazione
di variazione da parte del
soggetto interessato, alla
rideterminazione della rendita
dell’unità immobiliare a cui
risulta integrato, qualora
l'impianto fotovoltaico
incrementa nella misura del
15% o superiore il relativo
valore capitale o la redditività
ordinaria;
• gli impianti di modesta
entità ( ad esempio quelli
domestici ) non devono essere
accatastati e non comportano
l’insorgere di alcun obbligo in
capo al soggetto interessato.
Devono essere considerati di
modesta entità quegli impianti
che soddisfano almeno uno dei
seguenti requisiti:
la potenza nominale
dell’impianto fotovoltaico non
è superiore a 3 chilowatt, per
ogni unità immobiliare servita
dall’ impianto stesso;
la potenza nominale
complessiva, espressa in
chilowatt, non è superiore a tre
volte il numero delle unità
immobiliari le cui parti comuni
sono servite dall’ impianto,
indipendentemente dalla
circostanza che sia installato
al suolo oppure sia
architettonicamente o
parzialmente integrato ad
immobili già censiti al catasto
edilizio urbano;
per le installazioni ubicate
al suolo, il volume individuato
dall’ intera area destinata
all’ intervento (comprensiva,
quindi, degli spazi liberi
che dividono i pannelli
fotovoltaici) e dall’ altezza
relativa all’asse orizzontale
mediano dei pannelli stessi, è
inferiore ai 150 metri cubi, in
coerenza con il limite
volumetrico stabilito all’art. 3,
c. 3, lett. e) del D. M. n.
28/1998.
Ciò posto, in considerazione
delle diverse indicazioni
fornite con i predetti
documenti di prassi (circolari
n. 46/E/2007, 38/E/2008 e
38/E/2010), l'Agenzia, in
ossequio al principio di "tutela
dell'affidamento e della buona
fede", ai sensi dell 'art . 10
dello Statuto del contribuente,
fa presente che devono
ritenersi salvi i
comportamenti tenuti dai
contribuenti , ai fini delle
imposte dirette ed indirette,
sulla base delle stesse
indicazioni.
Immobili agricoli ospitanti
gli impianti fotovoltaici
Con riferimento agli immobili
ospitanti gli impianti
fotovoltaici su fondi agricoli,
l'Agenzia, nel richiamare la
circolare n. 32/E del 6 luglio
2009, con cui sono stati
individuati gli specifici criteri
di connessione dell'attività di
produzione di energia elettrica
con l’attività agricola svolta
sul fondo, ha precisato che
deve essere riconosciuto il
carattere di ruralità quando
si riscontri l 'esistenza
dell'azienda agricola, cioè la
presenza di terreni e fabbricati
che congiuntamente siano, di
fatto, correlati alla produzione
agricola. L’esistenza
dell’azienda agricola, sulla
base di quanto stabilito dall’
art. 9, c. 3, lett. c) del D. L. n.
557/93 conv. in L. n.
133/1994, presuppone che il
fondo deve avere superficie
non inferiore a 10.000 metri
quadrati ( fatta eccezione per
alcune fattispecie per le quali
tale limite è ridotto a 3.000
metri quadrati), fermo restando
che le particelle interessate
debbono essere iscritte al
catasto terreni con attribuzione
di reddito agrario. Agli
immobili ospitanti le
installazioni fotovoltaiche
strumentali alle attività
agricole per connessione alle
stesse, nel caso in cui ricorra l’
obbligo di dichiarazione ai
sensi degli articoli 20 e 28 del
Regio Decreto n. 652/1939, va
attribuita la categoria D/10 “
fabbricati per funzioni
produttive connesse alle
attività agricole”, di cui al
DPR n. 139/98. Alla
dichiarazione andrà allegata
l'apposita autocertificazione,
L’Agricoltore Senese 03/2014
14
prevista dal D.M. 26/07/2012,
contenente le informazioni
attestanti il possesso dei
requisiti di ruralità. Per quanto
riguarda la rappresentazione in
mappa degli immobili ospitanti
gli impianti fotovoltaici,
nell'allegato tecnico alla
circolare, vengono forniti
alcuni esempi e casi particolari
di intestazione. Più in
particolare, nel caso di
impianti a terra, l’ impianto
fotovoltaico andrà rappresentato
con linea tratteggiata e con una
nuova particella da riportare
nel catasto fabbricati, qualora
la superficie sottostante sia
utilizzabile per lo svolgimento
di attività agricole. Nel caso,
invece, in cui sull’area
ospitante l’impianto fotovoltaico
non sia possibile lo
svolgimento di attività
agricole, si procede al
frazionamento della particella
catastale individuando con
linea continua il perimetro
esterno dell’ impianto
fotovoltaico. Inoltre, ai sensi
dell’ art.3 comma 3 del D.M.
n. 28/98, le serre adibite alla
coltivazione e protezione delle
piante su suolo naturale non
formano oggetto di autonoma
inventariazione, e pertanto,
salvo attribuzione di una
specifica qualità del quadro di
qualificazione catastale, il
reddito dominicale viene
determinato mediante l’
applicazione della tariffa d’
estimo più alta in vigore
nella provincia ( art. 25
comma 4-bis del TUIR). Di
conseguenza, ai fini
dell’accatastamento, l’impianto
fotovoltaico costruito sulla
serra verrà rappresentato con
linea tratteggiata al catasto
edilizio urbano, mentre la serra
rimarrà iscritta al catasto
terreni. Ciò, a condizione che
non sussista l'obbligo di
accatastamento al catasto
edilizio urbano per quelle
tipologie di serre assimilabili,
di fatto, a veri e propri
fabbricati. In tal caso, la
rappresentazione planimetrica
segue la prassi relativa alle
installazioni fotovoltaiche
integrate o parzialmente
integrate (v. paragr. 11 della
circolare n. 36/E, punto 2.2).
Infine, nel caso di
individuazione separata, per
fini civilistici, del fabbricato e
dell’installazione fotovoltaica
realizzata sulla copertura di un
fabbricato, come nel caso della
realizzazione dell’ impianto
fotovoltaico sul lastrico solare,
si deve procedere ad autonoma
dichiarazione di variazione
dell’impianto in categoria D1
ovvero in D10 qualora si è
possesso dei requisiti per il
riconoscimento del carattere di
ruralità.
Trattamento fiscale ai fini
delle imposte dirette,
dell'IVA e dell'imposta di
registro
In considerazione della
qualificazione degli impianti,
se beni mobili o immobili, la
circolare provvede, altresì, ad
offrire alcuni chiarimenti, in
funzione del settore impositivo
di riferimento, che si
riepilogano:
Imposte dirette
Ai fini delle imposte dirette,
l’Agenzia conferma la
deducibilità del costo dell’
impianto in base allo
stanziamento delle quote di
ammortamento, rispettivamente
nella misura del 9%, quando è
qualificato come bene mobile,
e nella misura del 4%, quando
rientra nella categoria degli
immobili. Tale percentuale, in
luogo di quella più conosciuta
del 3%, è la diretta
considerazione dell’attribuzione
degli impianti fotovoltaici alla
categoria degli immobili del
settore energia termoelettrica
ed in particolare a quella
prevista per i “ fabbricati
destinati all’ industria”. Anche
rispetto a tale questione,
l’Agenzia afferma che nel caso
in cui i contribuenti, sulla base
delle indicazioni rese nei
precedenti documenti di prassi,
abbiano qualificato l’impianto
come bene mobile applicando
l’aliquota del 9%, i maggiori
ammortamenti, dedotti nei
periodi d’imposta precedenti ai
chiarimenti contenuti nella
presente circolare, non devono
essere rettificati. Nel caso in
cui, invece, l’impianto non
debba essere accatastato
autonomamente, in quanto
totalmente o parzialmente
integrato all’unità immobiliare,
i relativi costi, se capitalizzati
sulla base della corretta
applicazione dei principi
contabili, devono essere
ammortizzati ai fini delle
imposte dirette applicando
l’aliquota di ammortamento
dell’immobile cui l’impianto
risulta integrato. In riferimento
alla classificazione
immobiliare di un impianto
fotovoltaico, l’Agenzia ricorda
anche la necessità di
procedere all’applicazione
della disciplina dello scorporo
del valore del terreno, di cui
all’articolo 36 DL n. 223/2006.
IVA
La classificazione sopra
esposta determina i relativi
effetti anche dal punto di vista
IVA. Infatti:
• se l’impianto fotovoltaico
è qualificabile come bene
mobile, la cessione effettuata
nel territorio dello Stato,
nell’esercizio di imprese o
nell’esercizio di arti e
L’Agricoltore Senese 03/2014
15
professioni, costituisce
operazione imponibile da
assoggettare ad Iva;
• se l’impianto è
qualificabile come bene
immobile, torna applicabile, il
regime di cui all’articolo 10,
c.1, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR
633/72, per cui è previsto un
generalizzato regime di
esenzione per i trasferimenti e
le locazioni dei beni immobili.
In particolare, l’impianto
fotovoltaico classificato o
classificabile nella categoria
catastale D/1 o D/10
costituisce un bene immobile
strumentale per natura per il
quale torna applicabile
l’articolo 10, c. 1, n. 8-ter) del
DPR n. 633 del 1972. La
predetta disposizione stabilisce
che sono esenti da IVA “le
cessioni di fabbricati o di
porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro
caratteristiche non sono
suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle
effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito,
anche t ramite imprese
appaltatrici, gli interventi di
cui all’articolo 3, c.1, lett. c),
d) ed f), del Testo Unico
dell’edilizia di cui al DPR n.
380/2001, entro cinque anni
dalla data di ultimazione
della costruzione o
dell’intervento, e quelle per le
quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente
manifestato l'opzione per
l'imposizione". In quest’ultimo
caso, si applica l’art . 17 ,
c.6, del DPR n. 633/72,
che prevede l’obbligo
dell’inversione contabile
(reverse charge) per le cessioni
di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali.
Per quanto riguarda l’aliquota
applicabile, la circolare n. 36/E
ricorda che, a norma del n.
127-quinquies) della Tabella
A, Parte Terza, allegata al DPR
n. 633/72, all’acquisto o alla
realizzazione degli impianti
di produzione e reti di
distribuzione calore-energia e
di energia elettrica da fonte
solare-fotovoltaica ed eolica, è
applicabile l’aliquota agevolata
del 10 per cento. Con riguardo,
invece, alle cessioni delle
singole parti componenti dei
citati impianti, purché si tratti
di beni finiti destinati alla
costruzione dell’impianto,
torna applicabile sempre
l’aliquota agevolata del 10 per
cento, ai sensi del n. 127-
sexies) della stessa Tabella A,
Parte Terza, allegata al DPR.
n. 633/72. Con riferimento agli
impianti installati su immobili
di terzi, l’Agenzia precisa che
l’Iva assolta al momento
dell’acquisto non può essere
chiesta a rimborso ex art. 30
DPR 633/1972, in quanto
l’impianto non costituisce bene
ammortizzabile. Nel caso,
invece, della locazione di
terreni sul quale è realizzato
l’impianto fotovoltaico è
applicabile, alternativamente,
il seguente trattamento:
• esente da IVA, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, n.
8) ove il terreno oggetto di
locazione è da qualificare
come terreno non suscettibile
di utilizzazione edificatoria;
• imponibile IVA ad
aliquota ordinaria, ove il
terreno oggetto di locazione è
da qualificare come terreno
suscettibile di utilizzazione
edificatoria.
Imposte di Registro e
ipocatastali
In base al principio di
alternatività IVA/Registro, di
cui all’articolo 40 del T. U.
imposta di registro (DPR 26
aprile 1986, n.131), per gli atti
relativi a cessioni di beni e
prestazioni di servizi soggetti
ad IVA l’imposta di registro si
applica in misura fissa. Più in
particolare, nel caso di
cessione a titolo oneroso di
impianti fotovoltaici, soggetti
ad IVA, qualificati come beni
mobili la registrazione deve
essere effettuata solo in caso
d’uso se la cessione viene
effettuata tramite contratto
verbale o per scrittura privata
non autenticata ovvero, in
termine fisso, se il contratto
viene concluso per atto
pubblico o per scrittura privata
autenticata. Nel caso di
cessione, invece, di impianti
fotovoltaici qualificati come
beni immobili la disciplina
fiscale applicabile, ai fini
dell’imposta di registro,
ipotecaria e catastale risulta
diversificata in ragione del
trattamento applicabile, ai fini
dell’IVA. Se l’atto di cessione
di detti immobili strumentali, è
soggetto ad IVA (tanto in
regime di imponibilità quanto
in regime di esenzione),
l'imposta di registro è applicata
in misura fissa, mentre le
imposte ipotecaria e catastale,
sono dovute rispettivamente
nella misura del 3 per cento e
dell’1 per cento. Nelle ipotesi
in cui le cessioni non siano
soggette ad IVA l’imposta di
registro è dovuta in misura
proporzionale con aliquota del
7 per cento come previsto
dall’articolo 1 della Tariffa
parte I, allegata al TU imposta
di registro. Le imposte
ipotecaria e catastale sono,
invece, dovute rispettivamente
nella misura del 2 per cento e
dell’1 per cento. Sul punto,
comunque, si segnala che l'art.
L’Agricoltore Senese 03/2014
16
10 del D. Lgs. n. 23/2011, a far
data dal 01/01/2014, ha
apportato modifiche sostanziali
alla tassazione applicabile, ai
fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, per i
trasferimenti immobiliari e per
gli atti costitutivi di diritti reali
di godimento su immobili.
Pertanto, a partire dalla
predetta data, le cessioni di
impianti fotovoltaici qualificati
come beni immobili, che non
rientrano nel campo di
applicazione dell’IVA, sono
soggette ad imposta di registro
nella misura proporzionale
del 9%. Per gli stessi
trasferimenti, inoltre, gli atti e
le formalità direttamente
conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti
presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti
dall’imposta di bollo, dai
tributi speciali catastali e dalle
tasse ipotecarie e sono soggetti
a ciascuna delle imposte
ipotecaria e catastale nella
misura fissa di euro 50. Di
conseguenza, gli atti di
cessione in argomento,
stipulati a decorrere dal
01/01/2014, devono essere
assoggettate alle imposte
ipotecaria e catastale ciascuna
nella misura fissa di 50 euro.
Costituzione del diritto di
superficie su terreni destinati
alla realizzazione di impianti
fotovoltaici
Con la circolare in commento,
l’Agenzia ritiene che gli
impianti fotovoltaici
costituenti beni immobili
possano formare oggetto di
costituzione di un diritto di
superficie precisando che ai
fini del trattamento fiscale da
applicare al corrispettivo
conseguito a seguito della
cessione di tale diritto torna
applicabile, ai fini IRPEF, l'art.
9, comma 5, del TUIR,
secondo cui le disposizioni
relative alle cessioni a titolo
oneroso valgono anche per gli
atti a titolo oneroso che
importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di
godimento. Di conseguenza, si
rende applicabile l'art. 67, c. 1,
lett. b), del TUIR che
considera tassabili, a titolo di
redditi diversi, le plusvalenze
realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più
di cinque anni. Tuttavia, viene
precisato che l'equiparazione
prevista dal suddetto art. 9. c. 5
TUIR trova applicazione
esclusivamente qualora, ai fini
della quantificazione della
plusvalenza imponibile, ex art.
68, comma 1, dello stesso
TUIR, vengano posti a
confronto valori omogenei, e
che di conseguenza la
fattispecie delineata dall'art.
67, comma 1, lett. b), può
operare solo nell'ipotesi in cui
il diritto di superficie sia stato,
in precedenza, acquistato a
titolo oneroso. Pertanto, nel
caso in cui la concessione del
diritto di superficie si realizzi
in mancanza di un precedente
acquisto a titolo oneroso, i
corrispettivi percepiti dal
titolare del fondo devono
essere trattat i alla stregua
di compensi derivanti
dall'assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere,
ex art. 67, comma 1, lett. l),
del TUIR. Nel ri tenere
ermeneuticamente non corretta
tale impostazione, che
renderebbe inoperante la chiara
assimilazione operata dal
succitato art. 9 del TUIR alle
cessioni a titolo oneroso degli
atti che importano la
costituzione, oltre che il
trasferimento, di diritti reali di
godimento, si ricorda che la
stessa Agenzia nel caso della
costituzione di un diritto di
superficie su terreno agricolo
di una SRL (circolare n. 112/E
del 28/04/2009), sia pure nel
contesto della determinazione
del reddito d'impresa, ha avuto
modo di precisare che la
costituzione del diritto di
superficie fa sorgere in capo
alla società un componente
reddituale riconducibile alla
sfera applicativa dell'art. 86 del
TUIR, che disciplina le
plusvalenze patrimoniali, non
ritenendo ostativa l'assenza di
un costo storico di riferimento,
poiché il diritto nasce solo
al momento della sua
costituzione. Peraltro, in casi
consimili, riguardanti la
costituzione di una servitù di
passaggio su beni immobili e
la cessione di diritti di
rilocalizzazione di edifici (cfr.
Ris. n. 379/2008 e 233/2009),
le relative fattispecie sono state
considerate assimilate alle
cessioni a titolo oneroso, ex
art. 9 del TUIR, con
applicazione del disposto di
cui all'art. 67, lett. b) del
TUIR. In entrambi i casi,
inoltre, al fine di superare il
confronto con il prezzo di
acquisto del diritto, si è
ritenuto valido ricorrere ad una
perizia di stima del valore della
volumetria edificabile rispetto
al valore del terreno, per la
cessione dei diritti di
rilocalizzazione, e ad un
criterio di tipo proporzionale,
fondato sul rapporto tra il
valore complessivo attuale del
terreno agricolo e il
corrispettivo percepito, per la
costituzione della servitù. Per
le ragioni suddette, si è chiesto
formalmente agli uffici
competenti della stessa
Agenzia di rivedere tale assetto
L’Agricoltore Senese 03/2014
17
interpretativo e che, comunque,
debba essere valutato opportuno, in
ossequio al principio della
tutela dell'affidamento e della
buona fede, ai sensi dell'art. 10
dello Statuto del contribuente,
dichiarare quantomeno salvi i
comportamenti tenuti fino ad
ora dai contribuenti, in merito
all'inquadramento della
costituzione dei diritti di
superficie tra le fattispecie
imponibili, di cui all'art. 67,
comma, 1, lett. b), del TUIR.
Trattamento fiscale V Conto
Energia
La circolare si occupa
anche dei risvolt i fiscali
riguardanti il nuovo sistema di
incentivazione per i produttori
di energia fotovoltaica , c.d. "V
Conto Energia", introdotto con
decreto 5/07/2012 del
Ministero dello Sviluppo
Economico, di concerto con il
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare. Il nuovo sistema
prevede la corresponsione, di
due diversi tipi di incentivi: la
"tariffa premio” e la “tariffa
omnicomprensiva”, erogati,
rispettivamente, in relazione
all’energia prodotta e auto
consumata e all’energia
prodotta e immessa in rete.
Inoltre, per tutti gli impianti di
potenza nominale superiore a 1
MW, la cui energia resta nella
disponibilità del produttore
che la vende a soggetti diversi
dal Gestore dei Servizi
Energetici (GSE), il legislatore
ha previsto a favore del
produttore stesso, l’erogazione
di un altro incentivo ,
commisurato all’energia
ceduta, rappresentato da un
importo pari alla differenza tra
la tariffa omnicomprensiva e
il prezzo zonale orario. Si
ricorda, che prima
dell'introduzione del "V Conto
Energia" il meccanismo di
incentivazione previsto
per i produttori di energia
fotovoltaica era rappresentato
dalla c.d. “tariffa
incentivante”. Pertanto, fermo
restando le indicazioni fornite
per i precedenti i "conti
energia" fino al "Quarto" (v.
Circolare n. 46/E del
19/07/2007) la circolare n.
36/E illustra le conseguenze
fiscali derivanti dal nuovo
sistema. Più esattamente:
• la“tariffa premio” per
autoconsumo è così denominata
perché viene erogata in
relazione alla quantità di energia
elettrica prodotta dall’impianto
e contemporaneamente
autoconsumata dal produttore.
la stessa è corrisposta dal GSE
in assenza di un rapporto
sinallagmatico e, pertanto,
risulta assimilabile alla
“tariffa incentivante” di cui all'
art.7 del D.Lgs.n. 387/2003.
Essa rappresenta un contributo
a fondo perduto che ai
fini IVA è escluso dal campo
di applicazione, in quanto
non si verifica alcun
rapporto sinallagmatico tra il
soggetto erogante e il
soggetto ricevente la tariffa
anche nel caso in cui sia
corrisposta a soggetti che
realizzano l 'impianto
fotovoltaico nell 'esercizio
di un’attività di impresa,
arte o professione, mentre ai
fini delle imposte dirette e
dell’IRAP è imponibile se
percepita nell’ambito di
un’attività commerciale. Ai
fini delle ritenute, è
assoggettata alla ritenuta alla
fonte a titolo di acconto del
4%, ai sensi del comma 2,
dell'art. 28, del DPR n.
600/1973, qualora sia
corrisposta ad imprese o ad
enti non commerciali per
gli impianti che attengono
all'attività commerciale;
• la “tariffa omnicomprensiva”
è l’incentivo che viene erogato
dal GSE al responsabile
dell’impianto fotovoltaico, in
relazione all’energia immessa
in rete ed incorpora una quota
incentivante e il corrispettivo
per la vendita dell’energia al
GSE. Fiscalmente, ancorché si
componga di due quote, si
configura come corrispettivo
in quanto è corrisposta
unitariamente a fronte
dell’immissione in rete
dell’energia elettrica prodotta e
non autoconsumata. Pertanto,
poiché erogata in relazione alla
cessione di un bene (energia),
la stessa, se percepita da un
soggetto che svolge attività
commerciale o agricola ai
sensi degli articoli 2195 e 2135
del codice civile, ovvero
attività di lavoro autonomo,
è rilevante ai fini dell’IVA,
delle imposte dirette e
dell’IRAP . Ovviamente, per
gli imprenditori agricoli che
producono energia da fonte
fotovoltaica, quale attività
connessa agricola , il
corrispettivo a titolo di tariffa
omnicomprensiva deve
ritenersi assorbito, ai fini delle
imposte dirette, nell'ambito
della determinazione del
reddito agrario;
• per gli impianti di potenza
superiore a 1 MW, i soggetti
responsabili restano proprietari
dell’energia prodotta, che
possono vendere, anziché al
GSE, direttamente sul mercato
ad un prezzo orario zonale.
Tale prezzo zonale, variabile in
base alla zona geografica e
all’ora di immissione in rete
dell’energia, potrebbe essere
maggiore, uguale o inferiore
alla tariffa omnicomprensiva
normalmente corrisposta dal
L’Agricoltore Senese 03/2014
18
GSE ai soggetti titolari di
impianti di potenza inferiore a
1 MW che immettono
energia in rete. Pertanto, al fine
di garantire al produttore
dell 'energia un introito
almeno pari al prezzo
minimo garantito erogato
dal GSE ai produttori di
energia titolari di impianti
di potenza inferiore a 1 MW,
è previsto che nel caso in cui
la tariffa omnicomprensiva
sia superiore al prezzo orario
zonale, lo stesso GSE
corrisponda ai titolari di
impianti di potenza superiore a
1 MW l’eventuale differenza.
Da un punto di vista fiscale
detta differenza si configura
come integrazione di
prezzo, ai sensi dell’articolo
13, c.1, del DPR n. 633/72,
assumendo rilevanza ai fini
dell’IVA, delle imposte
dirette e dell’IRAP. In
particolare, ai fini IVA,
l’aliquota applicabile
all’importo erogato dal
GSE è pari all’aliquota
applicata dal produttore di
energia alla cessione sul
mercato.
Mini-Imu e versamento
seconda rata 2013
Facendo seguito alle nostre
precedenti comunicazioni in
materia, si comunica che, con
nota del 14 gennaio 2014, il
Dipartimento delle Finanze
(www.finanze.it) ha diramato
alcuni chiarimenti in risposta
ad appositi quesiti riguardanti
il versamento della Mini-Imu
(40% della differenza tra l’
aliquota comunale e l’aliquota
base) e il versamento della
seconda rata 2013. In particolare:
Mini – Imu
1. Codice tributo
I codici tributo da utilizzare per
il versamento della Mini- Imu
sono quelli già esistenti e già
utilizzati negli anni 2012 e 2013.
2. Versamenti minimi
L’importo minimo del
versamento è pari a 12 euro
(art. 25 l. 289/2002) ovvero al
diverso importo previsto dal
regolamento comunale.
3. Modalità di compilazione
del modello F24
Occorre barrare la casella
relativa al saldo e nel campo
rateazione va indicato il valore
“0101” solo per i pagamenti
eseguiti con il codice tributo
3912 (abitazione principale).
Versamento della seconda rata
2013 per i terreni agricoli non
posseduti e condotti da
Imprenditori Agricoli Professionali
e Coltivatori Diretti iscritti
alla previdenza agricola (vedi
circolari confederali n. 14482
del 29/11/2013, n. 14483 del
02/12/2013 e n. 14485 del
04/12/2013)
Come indicato nelle predette
circolari, il versamento della
Mini- Imu non interessa i
terreni agricoli non posseduti e
condotti da IAP e CD iscritti
alla previdenza agricola, in
quanto per questi ultimi
occorreva versare la seconda
rata IMU 2013. Ai fini della
determinazione del versamento
della seconda rata , che andava
effettuato entro il 16 dicembre
2013, il Dipartimento delle
Finanze ha confermato che il
calcolo andava effettuato
sottraendo dall’ammontare
dell’ imposta annuale dovuta
per il 2013 la prima rata non
versata, calcolata in misura
pari al 50% dell’ importo
pagato nel 2012 (seconda rata
+ saldo sulla prima rata). La
nota del Dipartimento
conferma, altresì, la possibilità,
prevista dall’ art. 1 c. 728 della
Legge di Stabilità 2014, di
versare, senza sanzioni ed
interessi entro il 16 giugno
2014, gli importi derivanti
da insufficienti versamenti
della seconda rata 2013.
Comunicazione dei beni
concessi in godimento
a soci o familiari
e dei finanziamenti
o capitalizzazioni effettuati
nei confronti dell'impresa
Risposte a quesiti
dell'Agenzia delle Entrate
Si comunica che con apposite
risposte alle domande più
frequenti (FAQ), l'Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.it)
ha fornito alcuni chiarimenti
in ordine alla presentazione
delle comunicazioni di cui
all'oggetto, i cui termini di
invio sono stati prorogati al
31 gennaio p.v. Tra le risposte
di maggior rilievo si segnala
quella relativa all 'obbligo
di comunicazione dei
finanziamenti/capitalizzazioni
per i soggetti che adottano il
regime di contabilità
semplificata, qualora siano
dotati di un conto corrente
dedicato all'attività (quesito
nr. 1), sulla firma e la
conservazione del modello
(quesito nr. 3) e sull'obbligo di
compilare due intercalari, uno
per i finanziamenti e l'altro
per le capitalizzazioni
(quesito nr. 6). Per ulteriori
approfondimenti invit iamo
gli interessati a consultare il
sito dell’Agenzia.
L’Agricoltore Senese 03/2014
19
PREVIDENZIALE
Assunzioni congiunte
Decreto ministeriale
Come noto, l’art. 9, c. 11, del Decreto
legge n. 76/2013 (convertito
con modificazioni dalla Legge
n. 99/2013), ha introdotto nel
nostro ordinamento l’assunzione
di gruppo o di rete, ossia
l’assunzione di un unico lavoratore
da parte di un pluralità di
imprese legate da determinati
vincoli). In particolare, la citata
norma ha testualmente previsto che:
“3-bis. Le imprese agricole, ivi
comprese quelle costituite in
forma cooperativa, appartenenti
allo stesso gruppo di cui al
comma 1, ovvero riconducibili
allo stesso proprietario o a
soggetti legati tra loro da un
vincolo di parentela o di
affinità entro il terzo grado,
possono procedere congiuntamente
all'assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento
di prestazioni lavorative
presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di
cui al precedente comma 3-bis
può essere effettuata anche da
imprese legate da un contratto
di rete, quando almeno il 50 per
cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite
le modalità con le quali si
procede alle assunzioni congiunte
di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro
rispondono in solido delle
obbligazioni contrattuali,
previdenziali e di legge che
scaturiscono dal rapporto
di lavoro instaurato con le
modalità disciplinate dai
commi 3-bis e 3-ter”.
Il Decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali,
sottoscritto dal Ministro Giovannini,
definisce le modalità con le
quali si può procedere alle
assunzioni congiunte. Il Decreto
in sostanza dispone che:
in caso di assunzione
congiunta da parte di gruppi di
imprese o da parte di imprese
legate tra loro da un contratto
di rete, le comunicazioni di
assunzione, trasformazione,
proroga e cessazione sono
effettuate dall’impresa capogruppo;
in caso di assunzione
congiunta da parte di imprese
riconducibili allo stesso
proprietario, le comunicazioni
di assunzione, trasformazione,
proroga e cessazione sono effettuate
dallo stesso proprietario;
in caso di assunzione
congiunta da parte di imprese
riconducibili a soggetti legati
tra loro da un vincolo di
parentela o di affinità entro il
terzo grado, le comunicazioni
di assunzione, trasformazione,
proroga e cessazione sono
effettuate dal soggetto
appositamente incaricato da
uno specifico accordo tra le
parti. È opportuno sottolineare
che l’accordo in questione
deve essere depositato presso
le associazioni di categoria con
modalità che ne garantiscano
la data certa di sottoscrizione.
Da ultimo, il Decreto prevede
che con apposito provvedimento
direttoriale saranno apportate
le necessarie modifiche al
modello UNILAV. È opportuno
sottolineare fin da ora che le
assunzioni congiunte saranno
possibili solo quando il Decreto
in commento sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, come
precisato dal Ministero del
Lavoro con circolare n. 35/2013.
Il Decreto ministeriale, recependo
anche numerose indicazioni
fornite da Confagricoltura,
individua meccanismi piuttosto
lineari per l’effettuazione delle
comunicazioni obbligatorie
che non comportano duplicazioni
o appesantimenti burocratici. È
previsto infatti che l’adempimento
amministrativo sia effettuato
da un unico soggetto (capogruppo
in caso di gruppi di impresa o
di contratto di rete; proprietario
in caso di pluralità di aziende
appartenenti allo stesso
soggetto; incaricato in caso di
imprese condotte da persone
legate da vincolo di parentela o
affinità) che agisce per conto
di tutti gli altri soggetti
interessati. Merita di essere
sottolineato, inoltre, che
l’individuazione dell’incaricato
agli adempimenti amministrativi
da parte di imprese
riconducibili a soggetti legati
tra loro da un vincolo di
parentela o di affinità entro il
terzo grado, deve essere
effettuata attraverso un apposito
accordo tra i soggetti interessati
da depositarsi presso le
associazioni di categoria con
modalità che ne garantiscano
la data certa. Nulla dice il
Decreto sulla delicata questione
della responsabilità solidale
delle imprese che procedono
alle assunzioni congiunte. La
questione sarà probabilmente
trattata nella circolare esplicativa
del Ministero del Lavoro.
Torneremo sull’argomento non
appena risulterà pienamente
applicabile.
L’Agricoltore Senese 03/2014
20
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER RITENUTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2014 (art. 23,D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)
Il sottoscritto Cod. Fisc.:
Luogo di nascita Nato il :
Residente in
Stato civile N° matricola
Residenza al (1)
nella veste di dipendente/collaboratore dell’impresa
DICHIARA sotto la propria responsabilità che i familiari di seguito indicati non possiedono nel 2014 un
reddito complessivo superiore a € 2.840,51 e quindi di aver diritto alle seguenti DETRAZIONI IRPEF annue:
[_] da calcolarsi ed attribuirsi in base al reddito complessivo presunto annuo.
[_] da calcolarsi ed attribuirsi in base al seguente reddito complessivo presunto:
Importo reddito di lavoro dipendente €…………………………;
Importo altri redditi €………………………… (di cui abitazione principale €……………………. ).
[_] DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (Altre detrazioni – Art. 13 Tuir) [_] DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO (non legalmente ed effettivamente separato): Cognome e nome: Codice Fiscale: [_] DETRAZIONI PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO (2), sulla base dei seguenti dati:
n. …. figli a carico al [ ] 100% [ ] 50% :
Cognome e nome Codice fiscale Portatore handicap
n. …. Altri familiari a carico al [ ] 100% [ ] 50% :
Cognome e nome Codice fiscale
mancanza dell’altro genitore (3): SI’ [ ] NO [ ]
[_] ULTERIORE DETRAZIONE PER ALMENO 4 FIGLI A CARICO (4) ; al [_] 100% [_] 50% [_] Altro ……. ;
In caso di rapporti inferiori all’anno (assunzione e/o licenziamento in corso d’anno):
- CHIEDE [_] di calcolare ed attribuire l’importo minimo di detrazione spettante, pari a € 690,00 per
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, o € 1.380,00 per rapporti di lavoro a tempo determinato.
- CHIEDE [_] di calcolare ed attribuire le detrazioni per carichi di famiglia per l’intero anno.
Inoltre
- CHIEDE [_] di applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di
paga degli scaglioni annui di reddito, pari a ______ %
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza
delle detrazioni.
Data In fede,
_________________ _________________
1 Da compilare solo in caso di variazione di residenza avvenuta a partire dal 3 novembre dell’anno precedente. Si ricorda infatti che gli effetti della variazione della residenza decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre dell’anno precedente, indicare la precedente residenza.
2 L’indicazione dei codici fiscali è obbligatoria. Se lo spazio non è sufficiente allegare alla presente un foglio con gli ulteriori c.f. 3 E’ possibile applicare per il primo figlio se più conveniente la detrazione per il coniuge a carico nel caso in cui l’altro genitore manca. 4 Barrare la casella per beneficiare della ulteriore detrazione annua di euro 1.200,00.
L’Agricoltore Senese 03/2014
21
Legge di stabilità
per il 2014
Disposizioni in materia
di lavoro e previdenza
Prime indicazioni
Si forniscono qui di seguito
le prime indicazioni sulle
principali novità in materia di
lavoro e previdenza introdotte
dalla legge di stabilità per il
2014 (legge 28 dicembre
2013, n. 147, pubblicata sul
supplemento ordinario n. 87
alla GU n. 302 del 27 dicembre
2014). Sotto il profilo
lavoristico, le principali
misure introdotte riguardano
la cosiddetta riduzione del
“cuneo fiscale”, ossia del
differenziale (attualmente assai
elevato) tra quanto il datore di
lavoro versa complessivamente
a titolo di retribuzione, tasse
e contributi e quanto il
lavoratore effett ivamente
percepisce al netto.
RIDUZIONE CUNEO FISCALE
Uno degli obiettivi dichiarati
della legge di stabilità è, come
detto, la riduzione del cuneo
fiscale. Per ridimensionare
l’incidenza di imposte, tasse e
contributi previdenziali sul
costo del lavoro, il legislatore è
intervenuto sia sul versante del
datore di lavoro (incrementando
le deduzioni dalla base
imponibile IRAP; prevedendo
la riduzione dei premi e
contributi INAIL; disponendo
la restituzione integrale del
contributo Aspi in caso di
trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato) e sia
sul versante del lavoratore
(rideterminando le detrazioni
IRPEF).
In dettaglio, queste le singole
misure ed il possibile impatto
sulle imprese agricole.
DEDUCIBILITÀ DALLA BASE
IMPONIBILE IRAP (ART. 1, C. 132)
Per quanto riguarda gli oneri a
carico dei datori di lavoro, la
riduzione è stata operata,
prevalentemente, attraverso
l’introduzione di ulteriori
deduzioni IRAP rispetto a
quelle già vigenti e
contemplate nell’art. 11 del
decreto legislativo n. 446 del
1997. Occorre premettere che,
in via generale, poiché si tratta
di misure riconosciute solo in
favore delle imprese che
occupano lavoratori a tempo
indeterminato, esse potranno
avere limitati effetti positivi
per il settore primario, che,
invece, come noto, si
caratterizza per la forte
presenza di rapporti di lavoro a
tempo determinato. In
particolare, è stata reintrodotta
la possibilità per i datori di
lavoro che incrementano il loro
livello occupazionale a tempo
indeterminato di portare in
deduzione dalla base
imponibile IRAP il costo
sostenuto per ciascun
dipendente assunto (comma 4-
quater dell’art. 11 sopra
citato). La deduzione spetta per
il periodo d’imposta in cui è
avvenuta l’assunzione e per i
due successivi (dunque per un
massimo di tre anni) nel limite
di 15.000 euro annui per
ciascun nuovo lavoratore (la
deduzione non può comunque
eccedere l’importo della
retribuzione e degli altri oneri
e spese a carico del datore di
lavoro ed è alternativa alle
altre deduzioni previste
dall’art. 11 del decreto
legislativo n. 446/97 per i costi
sostenuti per apprendisti,
disabili, ricercatori). La nuova
deduzione opera a partire
dall’anno d’imposta in corso al
31 dicembre 2014 e viene
riconosciuta a tutti i soggetti
passivi IRAP, ad esclusione
delle pubbliche amministrazioni
e dei produttori agricoli titolari
di reddito agrario che si
avvalgono del regime di
esoneri dagli adempimenti
IVA (e cioè quelli con volume
d’affari inferiore a 7.000 euro).
Presupposto della deducibilità
è, come detto, l’incremento
dell’occupazione a tempo
indeterminato rispetto al
numero di lavoratori fissi
mediamente occupati nel
periodo d’imposta precedente
(al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in
società controllate o collegate
ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona,
allo stesso soggetto).
RIDUZIONE CONTRIBUZIONE
INAIL (ART. 1, C. 128)
Più interessante per il settore
agricolo (anche se, come
vedremo, probabilmente poco
incisiva per la singola impresa
vista la scarsità delle risorse
messe a disposizione), potrebbe
rivelarsi la riduzione degli
oneri sociali non pensionistici
e, segnatamente, di quelli
INAIL, prevista dall’art. 1,
comma 128. Come noto, infatti,
le aliquote antinfortunistiche
per il nostro settore sono
particolarmente elevate – 13,24
per cento – e sono determinate
in misura fissa, prescindendo
dai rischi specifici di ciascuna
lavorazione. La norma in
commento ha natura
programmatica giacché rinvia,
per l’attuazione, ad un decreto
del Ministro del Lavoro, da
emanarsi di concerto col
Ministro dell’Economia, e su
proposta dell’INAIL. Lo
stanziamento complessivo per
L’Agricoltore Senese 03/2014
22
la riduzione in questione è
fissato per il triennio 2014-
2016 in misura crescente ed è
pari ad di 1 miliardo di euro
nel 2014, ad 1,1 miliardi di
euro nel 2015 e ad 1,2 miliardi
di euro nel 2016. La riduzione
della contribuzione operata dal
decreto di attuazione dovrà:
- riguardare "premi e contributi
dovuti per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali";
- tenere conto dell’andamento
infortunistico aziendale;
- definire le modalità di
applicazione della riduzione a
favore delle imprese che
abbiano iniziato l’attività da
non oltre un biennio;
- essere operata distintamente
per singola gestione
assicurativa dell’INAIL,
tenuto conto dell’andamento
economico, finanziario e
attuariale registrato da
ciascuna di esse e garantendo il
relativo equilibrio assicurativo.
La previsione normativa, che
parla espressamente di "premi
e contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali", lascia
inequivocabilmente intendere
che oggetto della riduzione
debbono essere anche gli oneri
antinfortunistici a carico delle
imprese agricole che, come
noto, corrispondono all’INAIL
(per il tramite dell’INPS)
"contributi" (ossia importi
determinati con aliquota fissa)
e non “premi” assicurativi
(ossia importi variabili in
funzione del rischio
assicurativo), come invece
fanno le imprese degli altri
settori produttivi. Se questa
previsione è confortante, gli
altri principi cui dovrà ispirarsi
il decreto interministeriale
di attuazione (andamento
infortunistico aziendale e
andamento della relativa
gestione assicurativa INAIL)
lo sono decisamente meno. Ed
invero determinare la riduzione
tenendo conto dell’andamento
infortunistico aziendale
significa penalizzare le
imprese che hanno un rilevante
carico di manodopera (come
molte delle nostre associate) e
che hanno quindi maggiori
probabilità di registrare
infortuni, anche di lieve entità;
inoltre questo principio rischia
di snaturare la misura
stessa, trasformandola da una
previsione finalizzata a ridurre
il costo del lavoro in modo
generalizzato per favorire
l’occupazione, in una misura di
carattere meramente premiale e
fortemente selettiva (tenendo
peraltro presente che nel nostro
ordinamento esistono già
misure di carattere premiale,
come quella prevista dall’art.
1, c. 60, legge n. 247 del
2007). Ma anche l’altro
principio ispiratore del decreto
non può non sollevare forti
preoccupazioni, giacché come
noto l’andamento della
gestione assicurativa agricola
INAIL è sicuramente critica,
giacché presenta un forte
disavanzo, riconducibile quasi
esclusivamente ai lavoratori
agricoli autonomi (coltivatori
diretti, coloni e mezzadri).
Confagricoltura si attiverà
nelle opportune sedi al fine di
evitare che, more solito, la
misura appena descritta resti
sostanzialmente sulla carta per
le imprese agricole. Sono
comunque esclusi dalla
riduzione i premi e i contributi
per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali previsti
per casalinghe, lavoro
accessorio, apprendistato,
lavoro domestico (rispettivamente
disciplinati dalle seguenti
disposizioni: art. 8, legge 3
dicembre 1999, n. 493; art.
72, d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276 e successive
modificazioni; decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 28 marzo
2007, in attuazione dell’art. 1,
comma 773, legge 27 dicembre
2006, n. 296; art. 5 del DPR 31
dicembre 1971, n. 1403 e
successive modificazioni). Le
risorse pubbliche destinate alla
misura in commento sono a
carico dell’INAIL (potranno
anche essere utilizzate le
risorse programmate dall’Istituto
per il triennio 2013-2015 per i
finanziamenti a sostegno degli
investimenti delle aziende in
materia di sicurezza sul lavoro,
nei limiti dell’importo di 120
milioni di euro per ciascuno
degli esercizi interessati), cui,
però, verrà garantito, a
parziale compensazione, un
trasferimento dal bilancio dello
Stato pari a 500 milioni di euro
per l’anno 2014, 600 milioni di
euro per l’anno 2015 e 700
milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016
RECUPERO CONTRIBUZIONE ASPI
IN CASO DI TRASFORMAZIONE
DI UN CONTRATTO DA TEMPO
DETERMINATO A TEMPO
INDETERMINATO (ART. 1, C. 135)
Come noto, la cd. Riforma
Fornero (art. 2. della legge n.
92 del 2012) ha riconosciuto al
datore di lavoro che trasformi
un rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo
indeterminato il diritto alla
restituzione dello speciale
contributo addizionale per i
contratti non a tempo
indeterminato istituito dalla
medesima legge di riforma del
mercato del lavoro (pari all’1,4
per cento della retribuzione
L’Agricoltore Senese 03/2014
23
imponibile ai fini previdenziali
e finalizzato a finanziare
l’ASPI, l’assicurazione sociale
per l’impiego). La norma in
commento modifica tale
previsione normativa, riconoscendo
al datore di lavoro che
trasforma un rapporto di lavoro
da tempo determinato a tempo
indeterminato il diritto alla
restituzione di tutto
l’ammontare versato a titolo di
contributo addizionale e non
solo di ciò che è stato versato
nelle ultime 6 mensilità (come
originariamente previsto dalla
legge Fornero). La nuova
previsione ha effetto a far data
dal primo gennaio 2014 e con
riferimento alle trasformazioni
di contratto decorrenti da tale
data.
RIDETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
DELLE DETRAZIONI IRPEF
PER LAVORO DIPENDENTE
(ART. 1, C. 127)
Come detto, la riduzione del
cuneo fiscale è stata prevista
anche sul versante dei
lavoratori, attraverso la
rideterminazione dell’importo
delle detrazioni IRPEF
spettanti per i redditi di lavoro
dipendente e assimilato. In
particolare, vengono:
- ridefinite le fasce di
reddito e l’importo della
relativa detrazione teorica (e
conseguentemente effettiva)
spettante;
- eliminati gli incrementi
della detrazione (importi da
10 euro fino ad un massimo di
40 euro) in precedenza previsti
in presenza di un reddito
complessivo superiore a
23.000 euro e fino a 28.000
euro.
Qui di seguito si riepilogano le
detrazioni valide ai fini della
determinazione dell’IRPEF,
spettanti per i redditi di lavoro
dipendente e assimilato (es.
redditi derivanti da rapporti di
collaborazione), in vigore dal
1° gennaio 2014, con le
relative formule di calcolo,
nonché (in corsivo) gli importi
modificati dalla Legge di
Stabilità.
REDDITO
COMPLESSIVO
DETRAZIONE
SPETTANTE
RC* < 8.000 1.880
8.000 > RC* < 28.000 978 + 902 x (28.000 – RC*)
20.000
28.000 > RC* < 55.000 978 x (55.000 – RC*)
27.000
*Per RC si intende reddito complessivo
ALTRE MISURE
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI LAVORO (art.
1, c. 133). Come noto, l’art. 7-
bis della legge n. 99 del 2013
(di conversione del decreto
legge n. 76 del 2013, il cd.
Decreto lavoro) aveva
previsto una sorta di
“regolarizzazione/stabilizzazione”
dei rapporti di associazione in
partecipazione con apporto di
lavoro, mediante assunzione
dell’associato con contratto di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato. La norma in
commento aggiorna i termini
di legge per la regolarizzazione
originariamente previsti dalla
normativa sopra citata, con
particolare riferimento alla
stipula da parte delle aziende
interessate (anche con
l’assistenza della propria
associazione di categoria) di
specifici contratti collettivi con
le associazioni dei lavoratori
comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale, per l’assunzione con
contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato (anche
con contratto di apprendistato)
di soggetti già associati in
partecipazione con apporto di
lavoro. Le aziende avranno
tempo fino al 31 marzo
dell’anno in corso per attivare
la procedura attraverso la
stipula di accordi collettivi ad
hoc (la precedente scadenza
era il 30 settembre 2013).
CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE
SEPARATA PER I PENSIONATI,
PER GLI ISCRITTI AD ALTRA
GESTIONE OBBLIGATORIA, PER
LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI
DI PARTITE IVA (art. 1, c. 491
E c. 744)
Viene nuovamente modificata
la norma che prevede il
graduale innalzamento delle
aliquote contributive della cd.
gestione separata INPS (ex art.
2, comma 26, della legge n.
335 del 1995),attraverso le
seguenti previsioni:
L’Agricoltore Senese 03/2014
24
- per i pensionati e per gli
iscritti ad altra gestione
previdenziale obbligatoria l’aliquota sale al 22 per
cento (prima: 21 per cento)
per il 2014 ed al 23,5 per cento
(prima: 22 per cento) per il
2015;
- per i lavoratori autonomi
titolari di partita IVA la
contribuzione relativa al 2014
viene fissata allo stesso valore
del 2013: 27 per cento (mentre
per i restanti soggetti non
iscritti ad altra gestione
previdenziale obbligatoria viene
confermato per il 2014 il già
previsto aumento al 28 per cento).
Aliquote contributive
per l’anno 2014
Lavoratori dipendenti
e collaboratori coordinati
e continuativi
Si riportano di seguito le
tabelle inerenti le aliquote
contributive in vigore nel
settore agricolo per l’anno
2014, per i lavoratori
dipendenti e i collaboratori
coordinati e continuativi (e
assimilati).
Lavoratori dipendenti
Contributo FPLD – Aumenti
di aliquota
A partire dal 1° gennaio 2009
sono ritornati in vigore – dopo
la sospensione disposta
dall’art. 01, c. 1, della legge n.
81/2006 per il triennio 2006-
2008 – gli aumenti di aliquota
previsti dall’art. 3, commi 1 e
2, del d.lgs. n. 146/1997. Tali
norme, come noto, prevedono
il percorso di graduale
allineamento dell’aliquota
pensionistica dovuta dai datori
di lavoro per gli operai agricoli
a quella dovuta per la
generalità dei dipendenti,
attraverso l’aumento annuo
dello 0,20 per cento del
contributo FPLD a carico delle
imprese agricole tradizionali
(con decorrenza 1° gennaio di
ciascun anno) e dello 0,60 per
cento del contributo FPLD a
carico delle imprese agricole
con processi produttivi di tipo
industriale (con decorrenza 1°
luglio di ciascun anno), sino al
raggiungimento dell’aliquota
prevista per la generalità dei
datori di lavoro. Al riguardo si
ricorda che, con il 1° luglio
2011, le imprese agricole con
processi produttivi di tipo
industriale hanno raggiunto
l’aliquota contributiva per il
finanziamento del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti
prevista dall’art. 3, c. 23, della
legge n. 335/1995. Per quanto
riguarda la quota a carico dei
lavoratori dipendenti, si
rammenta che con il 1/1/2002
si è concluso il percorso di
allineamento dell’aliquota a
carico dei lavoratori a quella
prevista per la generalità degli
altri settori produttivi, previsto
dal citato art. 3 del d.lgs. n.
146/97, iniziato il 1° gennaio
1998. Resta quindi solo
l’aumento annuo dello 0,20 per
cento del contributo FPLD a
carico dei datori di lavoro
agricolo tradizionali, giacché
non è ancora stata raggiunta
l’aliquota contributiva in
vigore per gli altri settori
produttivi.
Esoneri compensativi per
destinazione TFR ai fondi
pensione
L’art. 1, c. 764, della legge
finanziaria per il 2007 (legge
n. 296/2006) ha previsto
l’esonero dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia
per il TFR (di cui all’art. 2
della legge n. 297/1982) pari
allo 0,20 per cento, nella stessa
misura percentuale della quota
di TFR maturando conferito
alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo
gestito dall’INPS. In altre
parole se per un lavoratore
viene conferito l’intero TFR
l’esonero dal contributo
predetto è totale; se invece il
conferimento del TFR è
parziale (nelle limitate ipotesi
in cui è consentito) l’esonero
dal contributo è direttamente
proporzionale. Da sottolineare
che per gli operai agricoli a
tempo determinato e per gli
impiegati, quadri e dirigenti
agricoli, il contributo dello
0,20 per cento non è dovuto e
quindi le aziende che occupano
tali lavoratori non possono
beneficiare della predetta
misura compensativa. L’art. 1,
comma 766, della citata
legge finanziaria, ha inoltre
previsto, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, un ulteriore
esonero dal versamento dei
contributi sociali in una
misura crescente di anno
in anno fino al 2014. Con
l'anno in corso dunque la
misura di tale esonero si
stabilizza ed è pari a 0,28
punti percentuali. L’esonero
incide prioritariamente sui
contributi per assegni
familiari e, in caso di
incapienza, su quelli per
maternità e disoccupazione o
su altre contribuzioni per il
finanziamento delle prestazioni
temporanee. Anche in questo
caso l’esonero contributivo
si applica in misura
proporzionale alle quote di
TFR versato alle forme
pensionistiche complementari
e al Fondo gestito dall’INPS.
L’Agricoltore Senese 03/2014
25
Decontribuzione delle erogazioni
stabilite da contratti di 2°
livello
L’art. 4, commi 28-29 della
legge n. 92/2012 (cd. Riforma
Fornero) ha reso definitivo il
regime di sgravio contributivo
previsto dall’art. 1, commi 67 e
68, della legge n. 247/2007
relativo alle erogazioni
previste dalla contrattazione
collettiva di secondo livello
(aziendale e territoriale) a
titolo di premio di produttività,
essendo stato eliminato dalla
norma originaria il riferimento
al carattere sperimentale di tale
misura agevolativa. Come
noto, il beneficio in commento
consiste in uno sgravio di 25
punti percentuali dei contributi
previdenziali a carico del
datore di lavoro e in uno
sgravio totale dei contributi
previdenziali a carico del
lavoratore sulle erogazioni:
- previste dai contratti
collettivi aziendali ovvero di
secondo livello;
- incerte nella corresponsione
o nell’ammontare;
- correlate alla misurazione
di incrementi di produttività,
qualità, nonché altri elementi
di competitività, assunti dal
contratto collettivo come
indicatori dell’andamento
economico dell’impresa e dei
suoi risultati.
La dotazione finanziaria
prevista per lo sgravio è pari a
650 milioni di euro annui. I
benefici vengono concessi solo
entro tale limite (650 milioni di
euro annui) secondo modalità
stabilite di anno in anno con
decreto interministeriale (lavoro
ed economia) anche con
riferimento all’individuazione
dei criteri di priorità.
Contribuzione per il
finanziamento dell’assicurazione
sociale per l’impiego (ASPI)
Come noto, la cd. Riforma
Fornero (art. 2. della legge n.
92/2012) ha istituito - a
decorrere dal 1° gennaio 2013
e con riferimento ai nuovi
eventi di disoccupazione
involontaria verificatisi da tale
data - una nuova forma di
ammortizzatore sociale
denominata “assicurazione
sociale per l’impiego” (ASPI)
che sostituisce, a regime,
l’indennità di mobilità,
l’indennità di disoccupazione
non agricola a requisiti normali
e ridotti, nonché l’indennità di
disoccupazione speciale
edile.E' invece rimasta in
vigore la disoccupazione
agricola. Sono ricompresi
nell’ambito di applicazione di
questa nuova forma di
assicurazione sociale tutti i
lavoratori dipendenti, compresi
gli apprendisti ed i soci
lavoratori di società
cooperative che abbiano in
essere un rapporto di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 1,
c. 3, legge n. 142/2001, nonché
i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni con contratto
di lavoro non a tempo
indeterminato. Sono invece
esclusi dall’ambito di
applicazione dell’ASPI gli
operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato
per i quali continuano a trovare
applicazione le vigenti
disposizioni in materia di
disoccupazione agricola.
Contributo ordinario
Il finanziamento dell’ASPI
avviene attraverso il contributo
già destinato al finanziamento
della disoccupazione non
agricola ai sensi degli artt. 12,
c. 6, e 28, c. 1, della legge n.
160/1975, pari all’1,61 per
cento (di cui 0,30 destinato al
finanziamento della
formazione continua). A tale
aliquota restano applicabili le
riduzioni del costo del lavoro
di cui all’art. 120 della legge n.
388/2000, dell’art. 1, c. 361
della legge n. 266/2005,
nonché le misure compensative
di cui all’art. 8 della legge n.
248/2005. Pertanto, con
riferimento agli impiegati,
quadri e dirigenti agricoli, che
– a differenza degli operai
agricoli – rientrano nell’ambito
di applicazione dell’ASPI,
continuerà ad essere dovuta la
contribuzione dello 0,67 per
cento già destinata al
finanziamento della
disoccupazione (di cui 0,30
destinato al finanziamento
della formazione continua).
Contributo addizionale
La medesima legge di riforma
ha inoltre previsto che, a
decorrere dal 1° gennaio 2013
ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo
indeterminato si applica un
contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari
all’1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, finalizzato a
finanziare l’ASPI. Il contributo
non è dovuto per:
- i lavoratori a termine
assunti in sostituzione di
lavoratori assenti;
- i lavoratori a termine
assunti per lo svolgimento
delle attività stagionali
elencate nel DPR n.
1525/1963, nonché per quelle
definite dagli avvisi comuni e
dai contratti collettivi nazionali
stipulati entro il 31/12/2011
(quest’ultima eccezione opera
solo per gli anni 2013 – 2015);
- gli apprendisti;
- i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
In caso di trasformazione del
rapporto da tempo determinato
a tempo indeterminato, il
L’Agricoltore Senese 03/2014
26
datore di lavoro ha diritto alla
restituzione di tutti gli importi
versati a titolo di contributo
addizionale (e non più solo alle
ultime sei mensilità). Ed
infatti, l'art. 1, c. 135, della
legge 28.12.2013 n. 147 (la
legge di stabilità per il 2014)
ha abrogato - con decorrenza
1.1.2014 e con riferimento alle
trasformazioni a tempo
indeterminato decorrenti da
tale data - la previsione,
contenuta nella riforma
Fornero, che limitava alle sole
ultime 6 mensilità il diritto del
datore di lavoro alla
restituzione della contribuzione
addizionale versata. La
restituzione avverrà solo
successivamente al decorso
dell’eventuale periodo di
prova. Non è chiaro se la
restituzione del contributo
addizionale nei nuovi limiti
sopradetti (e cioè non solo per
le ultime 6 mensilità) spetta
anche ai datori di lavoro che,
entro sei mesi dalla cessazione
di un rapporto di lavoro a
termine, assumono lo stesso
lavoratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
Ed infatti l’art. 1, c. 135 della
legge n. 145/2013, parla
espressamente di “trasformazioni
di contratto a tempo
indeterminato”, ma va ad
incidere su una norma (art. 2,
c. 30, legge n. 92/2012 –
Riforma Fornero) che riguarda
anche la riassunzione a tempo
indeterminato di un lavoratore
a termine. Resta fermo in ogni
caso, che nell’ipotesi di
riassunzione la contribuzione
da restituire sarà ridotta di un
numero di mensilità pari
all’intervallo tra i due rapporti.
Contributo aggiuntivo in caso
di licenziamento
La Riforma Fornero ha introdotto
anche un disincentivo di
carattere economico al
licenziamento dei lavoratori
subordinati a tempo
indeterminato, rappresentato
da una contribuzione aggiuntiva
commisurata al trattamento
mensile dell’Assicurazione
Sociale per l’Impiego-ASPI.
Le norme in commento
prevedono infatti che, a
decorrere dal 1° gennaio 2013,
in caso di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le causali
che, indipendentemente dal
requisito contributivo, darebbero
diritto all'ASpI, il datore di
lavoro è tenuto a versare una
somma pari al 41 per cento del
massimale mensile dell’ASpI
per ogni anno di anzianità
aziendale del lavoratore negli
ultimi tre anni (compresi i
periodi di lavoro con contratto
diverso da quello a tempo
indeterminato, se il rapporto è
proseguito senza soluzione di
continuità o se comunque si è
dato luogo alla restituzione
della contribuzione aggiuntiva
dovuta per i rapporti a
termine). Il contributo
aggiuntivo è dovuto anche per
le interruzioni dei rapporti di
apprendistato diverse dalle
dimissioni o dal recesso del
lavoratore, ivi incluso il
recesso del datore di lavoro al
termine del periodo di
formazione. Una norma
transitoria prevede l’esclusione
dall’obbligo di corrispondere il
contributo aggiuntivo nel
periodo 2013-2015 in alcuni
particolari casi, come i
licenziamenti effettuati in
conseguenza di cambi di
appalto o le interruzioni di
rapporti a tempo indeterminato
nel settore edile.
Esclusione operai agricoli
L’assicurazione sociale per
l’impiego, così come le
disposizioni in materia di
contratto a termine, non si
applicano agli operai agricoli
in virtù delle espresse
esclusioni contenute nell’art. 2,
c. 3, della legge n. 92/2012 e
nell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n.
368/2001. Pertanto, nessuna
innovazione di quelle sopra
rappresentate, compresa
l’addizionale dell’1,4 per
cento per i rapporti di lavoro
a termine, è a nostro avviso
applicabile agli operai
agricoli. Le novità in materia
di ASPI e relativa contribuzione
sono invece applicabili agli
impiegati, quadri e dirigenti
dell’agricoltura.
Contribuzione per la formazione
continua (disoccupazione)
I commi da 62 a 64 dell’art. 1
della legge n. 247/2007
(attuazione del Protocollo sul
Welfare) hanno introdotto
anche per gli operai agricoli il
contributo dello 0,30 per cento
di cui alla legge n. 845/1978
per il finanziamento delle
iniziative di formazione
continua. L’introduzione di
tale contribuzione a partire dal
1° gennaio 2008 non ha
determinato tuttavia alcun
aumento della pressione
contributiva a carico dei datori
di lavoro agricolo, giacché è
stata corrispondentemente
ridotta di 0,30 punti
percentuali l’aliquota per
l’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione
involontaria. A seguito di
tale modifica, anche i datori
di lavoro agricolo che
occupano operai possono
aderire al Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua in
Agricoltura (FOR.AGRI). In
caso di adesione, il contributo
dello 0,30 per cento sarà
trasferito dall’INPS a
L’Agricoltore Senese 03/2014
27
FOR.AGRI e l’azienda
interessata potrà accedere ai
finanziamenti dei piani
formativi nel rispetto delle
disposizioni di legge e dei
regolamenti del fondo. È
appena il caso di precisare che
le aziende che non aderiscono
al fondo pagheranno
comunque il contributo dello
0,30% – che l’INPS destinerà
alla solidarietà generale –
senza poter accedere ai
benefici derivanti dall’iscrizione
al fondo. Si sottolinea altresì
che l’iscrizione al Fondo ha
effetto non più dall’anno
successivo bensì dal periodo di
paga nel quale la stessa viene
effettuata. Si ricorda inoltre
che, con circolare n. 40 del
22/2/2011, l’INPS ha chiarito
che sulla contribuzione per il
finanziamento della formazione
continua (contributo dello 0,30
per cento) non trovano
applicazione le agevolazioni per
zone montane e svantaggiate.
Riduzione contribuzione INAIL
Come noto, l’art. 1, comma
128, della legge di stabilità per
il 2014 (legge 28 dicembre
2013, n. 147) ha previsto la
riduzione della contribuzione
antinfortunistica per 1 miliardo
di euro nel 2014, 1,1 miliardi
di euro nel 2015 e 1,2 miliardi
di euro nel 2016. La norma ha
natura programmatica e rinvia,
per l’attuazione, ad un decreto
del Ministro del Lavoro, da
emanarsi di concerto col
Ministro dell’Economia, e su
proposta dell’INAIL. La
riduzione della contribuzione
operata dal decreto di
attuazione dovrà:
- riguardare "premi e contributi
dovuti per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali";
- tenere conto dell’andamento
infortunistico aziendale;
- definire le modalità di
applicazione della riduzione a
favore delle imprese che
abbiano iniziato l’attività da
non oltre un biennio;
- essere operata distintamente
per singola gestione
assicurativa dell’INAIL, tenuto
conto dell’andamento economico,
finanziario e attuariale
registrato da ciascuna di esse e
garantendo il relativo
equilibrio assicurativo.
La previsione normativa, che
parla espressamente di "premi
e contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali", lascia
inequivocabilmente intendere
che oggetto della riduzione
debbono essere anche gli oneri
antinfortunistici a carico delle
imprese agricole che, come
noto, corrispondono all’INAIL
(per il tramite dell’INPS)
"contributi" (ossia importi
determinati con aliquota fissa)
e non “premi” assicurativi
(ossia importi variabili in
funzione del rischio
assicurativo), come invece
fanno le imprese degli altri
settori produttivi. Nelle more
dell'emanazione del predetto
decreto attuativo, i Ministri
dell'Economia e del Lavoro - al
fine di consentire alle imprese
e agli altri soggetti assicuranti
di beneficiare immediatamente
della riduzione dei contributi
antinfortunistici (i tempi
tecnici necessari per
completare l'iter di emanazione
del decreto ministeriale di
attuazione della norma
avrebbero superato la data del
16 febbraio) - hanno
concordato di differire al 16
maggio 2014 sia il termine
dell’autoliquidazione
2013/2014, sia il termine per il
pagamento di tutti gli altri
premi speciali per i quali non é
prevista l’autoliquidazione.
Sull'argomento l'INAIL, con
un'apposita nota del 23
gennaio u.s., ha fornito
istruzioni operative per
l'applicazione del rinvio che, è
bene ricordarlo, non ha un
impatto diretto sulle aziende
agricole che occupano operai
per i quali, come noto, il
pagamento della contribuzione
relativa al I trimestre è differito
al mese di settembre. Il rinvio
riguarda invece le cooperative
di trasformazione, manipolazione
e commercializzazione ex lege
240/84.
Agevolazioni per zone montane
e svantaggiate
Come noto il comma 45
dell’art. 1 della legge n.
220/2010 (cd. legge di stabilità
per il 2011) ha previsto che “a
decorrere dal 1° agosto 2010
continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo
2, comma 49, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, in
materia di agevolazioni
contributive nel settore
agricolo”. La legge di stabilità
per il 2011 ha dunque messo a
regime, senza soluzione di
continuità, le agevolazioni
contributive per zone montane
e svantaggiate nelle misure più
favorevoli previste dalla legge
n. 81/2006 (riduzione del 75
per cento nelle zone montane e
del 68 per cento nelle zone
svantaggiate) che troveranno
applicazione anche per gli anni
successivi senza la necessità
che intervengano altri
provvedimenti legislativi di
proroga. Pertanto, in virtù di
tale norma e dei rinvii “a
catena” ivi contenuti, le
agevolazioni contributive che
trovano applicazione per il
2014 sono quelle previste
dall’art. 01, c. 2, della legge n.
L’Agricoltore Senese 03/2014
28
81/2006 che, come noto,
consistono in una riduzione dei
contributi a carico dei datori di
lavoro agricolo pari al:
- 75 per cento nei territori
montani particolarmente
svantaggiati (cosiddette zone
montane);
- 68 per cento nelle zone
agricole svantaggiate, comprese
le aree dell’obiettivo 1,
regolamento (CE) n. 1260/1999
e le regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata (cosiddette zone
svantaggiate).
Si ricorda infine che:
- per l’individuazione delle
zone montane e svantaggiate
occorre fare riferimento alla
deliberazione 25/5/2000, n. 42
del CIPE pubblicata sulla G.U.
n. 161 del 12/7/2000;
- l’agevolazione in questione
riguarda anche i contributi
dovuti all’INPS dalle imprese
agricole per gli impiegati,
quadri e dirigenti;
- i lavoratori non hanno
diritto, sulla loro quota di
contribuzione, ad alcuna
riduzione;
- le agevolazioni per zone
montane e svantaggiate non
trovano applicazione sulla
contribuzione per il
finanziamento della formazione
continua (contributo dello 0,30
per cento).
COLLABORATORI COORDINATI
E CONTINUATIVI, A PROGETTO
E OCCASIONALI
Il comma 57 dell’art. 2 della
legge n. 92/2012 (cd. Riforma
Fornero), come modificato
dall’art. 46-bis, c. 1, lettera g)
della legge n. 134/2012 (cd.
decreto sviluppo), ha stabilito
un percorso di graduale
aumento dell’aliquota
contributiva pensionistica per
gli iscritti alla gestione
separata INPS (di cui all’art. 2,
c. 26 della legge n. 335/1995)
e della corrispondente aliquota
di computo delle prestazioni
pensionistiche, fino a
raggiungere nel 2018 il 33 per
cento (24 per cento per coloro
che sono iscritti ad altra
gestione). La legge di stabilità
per il 2014 (art. 1, c. 491 e
744, legge n. 147/2013) è
ulteriormente intervenuta
sull'argomento, revisionando la
misura delle aliquote per
alcune delle categorie di
soggetti scritti alla gestione
separata INPS:
• per i pensionati e per gli
iscritti ad altra gestione
previdenziale obbligatoria
l’aliquota sale al 22 per cento
(prima: 21 per cento) per il
2014 ed al 23,5 per cento
(prima: 22 per cento) per il
2015;
• per i lavoratori autonomi
titolari di partita IVA la
contribuzione relativa al 2014
viene fissata allo stesso valore
del 2013: 27 per cento (mentre
per i restanti soggetti non
iscritti ad altra gestione
previdenziale obbligatoria
viene confermato per il 2014 il
già previsto aumento al 28 per
cento).
Pertanto le aliquote
contributive pensionistiche
della gestione separata per
l’anno 2014 sono pari a:
- 28% per gli iscritti alla
gestione separata che non
siano assicurati anche presso
altre forme pensionistiche
obbligatorie, ad eccezione dei
lavoratori autonomi titolari di
partita IVA per i quali
l'aliquota rimane quella in
vigore nel 2013 e cioè 27%;
- 22% per tutti gli altri
iscritti alla gestione separata e
cioè per i soggetti assicurati
anche presso altre forme
pensionistiche obbligatorie e
per quelli già titolari di
pensione (per tali soggetti
l’aliquota è stata innalzata di
ben 2 punti percentuali rispetto
al 2013).
Le predette aliquote valgono
anche per il computo delle
prestazioni pensionistiche e
sono applicabili a tutte le
categorie di iscritti alla
gestione separata, compresi
gli associati in partecipazione.
Resta confermata la
ripartizione dell’onere
contributivo tra committente
(sul quale gravano i 2/3 del
contributo) e collaboratore (sul
quale grava 1/3 del contributo).
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
Le citate modifiche apportate
dalla legge n. 92/2012 (cd.
Riforma Fornero) per i
collaboratori coordinati e
continuativi valgono anche gli
associati in partecipazione
con conferimento di lavoro
che, ai sensi dell’art . 43
della legge n. 326/2003,
sono tenuti all’iscrizione, sin
dal 1° gennaio 2004, nella
gestione separata di cui
all’art. 2, c. 26, legge n.
335/95. Pertanto, anche per
tale categoria di soggetti
l’aliquota contributiva
pensionistica per l’anno 2014 è
pari al 28 per cento per coloro
che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie
ed al 22 per cento per i soggetti
pensionati o iscritti ad altra
gestione previdenziale
obbligatoria. A differenza dei
collaboratori, per gli associati
in partecipazione, con
conferimento di lavoro, la
ripartizione dell’onere
contributivo resta fissata nel
55 per cento a carico
dell’associante e nel 45 per
cento a carico dell’associato.
L’Agricoltore Senese 03/2014
29
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DAL 1 GENNAIO 2014
OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO
OPERAI A TEMPO
DETERMINATO
(1)* DIRIGENTI (1) * DIRIGENTI TEMPO
DETERMINATO
(1)* IMPIEGATI (1) * IMPIEGATI TEMPO
DETERMINATO
TIPO DI ***/**** ***/**** ***/**** ***/**** CONTRIBUZIONE a carico
azienda
a carico
lavoratore
a carico
azienda
a carico
lavoratore
a carico
azienda
a carico
lavoratore
a carico
azienda
a carico a carico
azienda
a carico a carico
azienda
a carico
lavoratore lavoratore lavoratore
ORDINARIA 36,0965% 8,84% 36,0965% 8,84% 24,13% 8,84% 25,53% 8,84% 25,63% 8,84% 27,03% 8,84%
ZONA SVANTAGGIATA*
11,81888 8,84% 11,75488% 8,84% 7,9256% 8,84% 8,3736% 8,84% 8,4056% 8,84% 8,8536% 8,84%
Sgravio Azienda -68%
ZONA MONTANA*
9,299125 8,84% 9,249125% 8,84% 6,2575% 8,84% 6,6075% 8,84% 6,6325% 8,84% 6,9825% 8,84%
Sgravio Azienda -75%
(1) PER GLI IMPIEGATI E I DIRIGENTI AGRICOLI, LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE SONO QUELLE RELATIVE ALL’INPS E NON COMPRENDONO QUELLE DOVUTE
ALL’ENPAIA (Dirigenti: Carico Azienda 9,50% - Carico Dipendente 2,50% - Totale da versare 12,00%).
(Impiegati: Carico Azienda 9,00% - Carico Dipendente 2,00% - Totale da versare 11,00%)
E.N.P.A.I.A. –per la riscossione dei contributi l’Ente applica una maggiorazione del 4% calcolata sull’importo dei contributi stessi.
LA TABELLA NON COMPRENDE IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELL’1%, A CARICO DEL LAVORATORE PER COLORO CHE PERCEPISCONO RETRIBUZIONI
ECCEDENTI L’IMPORTO ANNUO DI € 45.530,00 PER L’ANNO 2012 (per l’anno 2014 non è ancora stato determinato dall’INPS)
ORARIE GIORNAL.
IL FISLAF E’ TUTTO A CARICO DELL’AZIENDA DAL 1/1/96: O.T.I. € 51,65 (ANNUE) - O.T.D. € 0,0527 € 0,3409
IMPORTO RIVALSE: INPS O.T.D 8,84% SU R.E.C. - CAC OTD 0,20 SU R.E.C. RIVALSA SU TFR 0,50% SU R.E.C. (Con sgravio per le Zone Svantaggiate (68%) e Zone Montane (75%)
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI *le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non si applicano alla contribuzione per il finanziamento
della formazione continua (0,30%) di cui alla legge 845/1978 versata dai datori di lavoro unitamente alla
contribuzione per la disoccupazione involontaria
** 0,72 dovuto per maternità, ANF malattia, per gli infortuni obbligatoria iscrizione all’INAIL per le
attività previste dal T.U. infortuni
***In caso di interruzione di un rapporto di alvoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal
01.01.2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico
contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni
****Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli
assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/63, per gli apprendisti e per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
SOGGETTI PRIVI DI ALTRA ASSICURAZIONE
A carico
committente
A carico collaboratore Totale**
18,48 9,57 28,72
SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA FORMA
PREVIDENZIALE
A carico
committente
A carico collaboratore Totale
13,33 7,33 22,00
L’Agricoltore Senese 03/2014
30
ANNUNCI ECONOMICI
CERCASI lavoro in azienda, per una famiglia di 5 persone
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L’Agricoltore Senese 03/2014
31
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Per informazioni telefonare allo 0577/533229 (Uff. Commerciale)
L’Agricoltore Senese 03/2014
32
INDICE
Collegato alla Legge di stabilità, Guidi: “Norme importanti per la semplificazione, si è avviato un percorso di rilancio dell’agricoltura”
1
DALL’UNIONE
Università degli Studi di Siena – CCIAA di Siena: 15° edizione del Corso di perfezionamento per Esperti in legislazione ambientale
2
CCIAA di Siena: insediamento della Consulta delle libere professioni 3
FORMAZIONE
Calendario Corsi: Corso potatura della vite e dell’olivo – Corso sicurezza dipendenti – Corso addetto HACCP
4
DA CONFAGRICOLTURA
Olio: accuse NYT penalizzano l’immagine del made in Italy di qualità 5
Governo, Guidi scrive al premier Letta: “Ora un diverso assetto per creare il ministero dell’agroalimentare italiano”
5
AGRITURIST
Abbonamento speciale Rai 2014 6
TECNICO ECONOMICO
Psr misure agro ambientali – Mis. 214A anno 2014 - domande iniziali e di ampliamento 7
Obbligo di tenuta dei registri in entrata ed uscita per ogni categoria per gli oli di oliva e di sansa dal 1° Gennaio 2014
8
Limitazioni alla circolazione stradale nei giorni festivi 9
Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali 10
Bruciatura residui vegetali 10
Stagione irrigua 2014 – Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee ew delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico
11
FISCALE TRIBUTARIO
Profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici 12
Mini-Imu e versamento seconda rata 2013 18
Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti dell’impresa – Risposte a quesiti dell’Ag. delle Entrate
18
PREVIDENZIALE
Assunzioni congiunte – Decreto ministeriale 19
Dichiarazione del lavoratore per ritenute e detrazioni d’imposta anno 2014 20
Legge di stabilità per il 2014. Disposizioni in materia di lavoro e previdenza. Prime indicazioni 21
Aliquote contributive per l’anno 2014. Lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi
24
ANNUNCI 30