ANNO 19° - NUMERO 03 FEBBRAIO 2014 · L’Agricoltore Senese 03/2014 3 Gli interessati possono...

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1 L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 19° - NUMERO 03 FEBBRAIO 2014 Collegato alla Legge di stabilità, Guidi: “Norme importanti per la semplificazione, si è avviato un percorso di rilancio dell’agricoltura” “Un testo legislativo importante, che affronta finalmente la semplificazione in agricoltura, ma che andrà perfezionato nel suo iter parlamentare. Si avvia un percorso di rilancio dell’agricoltura e ringraziamo il premier e ministro per le Politiche agricole, Letta, e l’on. De Girolamo, già ministro, per il lavoro svolto”. Questo il commento del presidente di Confagricoltura Mario Guidi, in relazione all’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge collegato alla legge di Stabilità, in tema di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Il presidente di Confagricoltura pone in evidenza come, nel collegato, si tocchino temi già ripresi in varie proposte legislative. Valuta positivamente la regolamentazione dei contratti di rete in agricoltura, sottolinea però la carenza di disposizioni sull’organizzazione dei produttori e dell’offerta dei prodotti, anch’essi affrontati in vari Ddl parlamentari. Ricorda come viene finalmente regolamentato l’allacciamento alla rete del gas delle aziende e dei privati. Sono insufficienti, ad avviso di Mario Guidi, le risorse dedicate a materie specifiche ed all’insediamento dei giovani (prevedendosi solo finanziamenti per l’imprenditoria femminile). Sono previste misure per due importanti comparti, riso e pomodoro, ma dovranno essere previsti interventi anche per altre produzioni di grande rilevanza per il nostro Paese. Il presidente di Confagricoltura, infine, esprime apprezzamento per la previsione di un credito di imposta per iniziative di internazionalizzazione ed export per le aziende agricole e le PMI agroalimentari: “Così si rilancia il made in Italy agroalimentare.”

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L’AGRICOLTORE SENESE

ANNO 19° - NUMERO 03 FEBBRAIO 2014

Collegato alla Legge di stabilità, Guidi:

“Norme importanti per la semplificazione,

si è avviato un percorso di rilancio dell’agricoltura”

“Un testo legislativo importante, che affronta finalmente la semplificazione in

agricoltura, ma che andrà perfezionato nel suo iter parlamentare. Si avvia un

percorso di rilancio dell’agricoltura e ringraziamo il premier e ministro per le

Politiche agricole, Letta, e l’on. De Girolamo, già ministro, per il lavoro svolto”.

Questo il commento del presidente di Confagricoltura Mario Guidi, in relazione

all’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge collegato

alla legge di Stabilità, in tema di semplificazione, razionalizzazione e competitività

del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Il presidente di Confagricoltura pone in evidenza come, nel collegato, si tocchino

temi già ripresi in varie proposte legislative. Valuta positivamente la

regolamentazione dei contratti di rete in agricoltura, sottolinea però la carenza di

disposizioni sull’organizzazione dei produttori e dell’offerta dei prodotti, anch’essi

affrontati in vari Ddl parlamentari. Ricorda come viene finalmente regolamentato

l’allacciamento alla rete del gas delle aziende e dei privati.

Sono insufficienti, ad avviso di Mario Guidi, le risorse dedicate a materie

specifiche ed all’insediamento dei giovani (prevedendosi solo finanziamenti per

l’imprenditoria femminile). Sono previste misure per due importanti comparti, riso

e pomodoro, ma dovranno essere previsti interventi anche per altre produzioni di

grande rilevanza per il nostro Paese.

Il presidente di Confagricoltura, infine, esprime apprezzamento per la previsione

di un credito di imposta per iniziative di internazionalizzazione ed export per le

aziende agricole e le PMI agroalimentari: “Così si rilancia il made in Italy

agroalimentare.”

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DALL’UNIONE

Riceviamo e pubblichiamo:

QUINDICESIMA EDIZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER ESPERTI IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE

CON POSSIBILITA’ DI STAGE CURRICULARI E FOCUS SU SICUREZZA ALIMENTARE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE ED ENERGIE RINNOVABILI

31 MARZO – 28 MAGGIO 2014

L’Università degli Studi di Siena, in collaborazione con la Camera di Commercio di Siena e la Fondazione Qualivita, ha attivato la QUINDICESIMA EDIZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER ESPERTI IN LEGISLAZIONE AMBIENTALE.

Questa edizione prevede anche un approfondimento su sicurezza alimentare, certificazioni energetiche ed energie rinnovabili oltre alla possibilità di stage curriculari nelle seguenti aziende ed enti, convenzionati con il Corso: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, SIENA AMBIENTE SPA, FONDAZIONE QUALIVITA (Siena), SOCIETA’ PRASSI SRL (Siena), ENOTECA ITALIANA (Siena), CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO, CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, CONFINDUSTRIA TOSCANA (Firenze), A.P.E.A. (Siena), C.I.T.T. CENTRO INTERNAZIONALE PER IL TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE TECN. Monterotondo Marittimo (Gr), CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO, ARS AGENDI (Siena), COMUNE DI SINALUNGA, COMUNE DI SAN QUIRICO, IDAIC – CNR (Firenze).

Il Corso rilascia un titolo di perfezionamento post laurea legalmente riconosciuto. Responsabile Scientifico del Corso è il Prof. Francesco Francioni, Direttore del Corso è il Prof. Massimiliano Montini. Segreteria Didattico-Organizzativa: Prof.ssa Eva Rook Basile e Dr. Sandro Vannini.

L’accesso al Corso è consentito ai laureati in tutte le discipline del vecchio e del nuovo ordinamento (laurea triennale e specialistica). Le lezioni sono tenute da docenti della Facoltà di Giurisprudenza e di Economia dell’Università degli Studi di Siena nonché da docenti di altre Università, da Magistrati, Avvocati e Professionisti di riconosciuta esperienza nel settore. Il Corso si svolgerà dal giorno 31 Marzo al 28 Maggio 2014 presso la Camera di Commercio di Siena (Piazza Matteotti, 30), generalmente nei pomeriggi dei giorni di lunedì, martedì e, talvolta, mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, per una durata di complessive 90 ore (80 ore di attività didattica e 10 ore di visite guidate). LA TASSA DI ISCRIZIONE E’ DI € 900,00 CON POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN DUE RATE.

Durante il Corso sono anche previste Visite Tecniche Guidate: all’azienda agricola VILLA BANFI (Montalcino), al Termovalorizzatore di SIENA AMBIENTE S.p.A (Pian dei Foci - Poggibonsi), alla Casa Passiva di Asciano (esempio di edificazione ecologica).

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Divisione Corsi III Livello dell’Università degli Studi di Siena (Via Valdimontone, 1 – 53100 Siena, tel. 0577-235942 oppure 235940; fax 0577-235939; e-mail [email protected]) improrogabilmente ENTRO IL 21 MARZO 2014.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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Gli interessati possono contattare:

- Camera di Commercio di Siena - Piazza G. Matteotti, 30 - Dr. Sandro Vannini 0577-202521 oppure 0577-202583 fax. 0577-202587 - e-mail [email protected], [email protected], [email protected] (per informazioni generali sul corso);

- Università degli Studi di Siena - Divisione Corsi III Livello - Via Valdimontone, 1 – 53100 Siena, tel. 0577-235942 oppure 235940; fax 0577-235939; e-mail [email protected] (per informazioni relative all’iscrizione);

- Fondazione Qualivita - tel. 0577-1503049; fax 0577-1503097; e-mail [email protected] (per informazioni generali sul corso);

- Università degli Studi di Siena - Prof. Massimiliano Montini 0577-232678 – e-mail [email protected] (per informazioni specifiche sulle docenze).

Il link con gli allegati è: http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento/esperti-legislazione-ambientale-1

Riceviamo e pubblichiamo:

SI E’ INSEDIATA LA CONSULTA DELLE LIBERE PROFESSIONI NOMINANDO PAOLO PARRINI COME PRESIDENTE

Si è riunita il 9 gennaio scorso, per la prima volta in Camera di Commercio, la Consulta delle libere professioni, novità assoluta per le Camere di Commercio. Le Consulte sono state previste dall'ultimo aggiornamento della legge che disciplina il funzionamento delle CCIAA.

La Consulta senese è formata da 19 componenti: 18 sono i presidenti pro tempore degli Ordini professionali che operano nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio; un ulteriore componente è stato nominato dopo che la Camera ha pubblicato un bando rivolto a categorie di professioni a prevalente carattere giuridico-economico: si tratta del rappresentante della LAPET, che raggruppa i tributaristi.

Nella sua prima convocazione, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi, la Consulta ha eletto all’unanimità il proprio Presidente nella persona di Paolo Parrini, Presidente del collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Siena.

La Consulta è ora operativa a tutti gli effetti e pronta, appena riceverà l'invito del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, a indicare il rappresentante dei professionisti nel Consiglio della Camera di Commercio, una figura che finora non era prevista. Il Consiglio camerale è, infatti, in fase di rinnovo e se ne prevede la nomina a maggio.

Il nuovo organo, la cui partecipazione è onorifica, ha durata quinquennale e funzioni consultive: può formulare valutazioni dirette a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti e può essere coinvolta in merito alla semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Esprime, inoltre, come sopra ricordato, un proprio rappresentante nel Consiglio camerale.

Pur essendo priva di poteri di spesa, la Consulta è una novità nella quale l'organo politico della Camera di Commercio senese ha creduto, dotandola di un regolamento che ne precisa le competenze in modo tale da dare contenuto e sostanza a un consesso autorevole, nella volontà di confrontarsi con interlocutori qualificati.

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FORMAZIONE

CALENDARIO CORSI:

Corso di potatura della vite e dell’olivo

Corso sicurezza dipendenti

Corso addetto HACCP

Informiamo i Sigg. Soci che la For.Agri. Si. Scarl ha in programmazione i seguenti corsi di formazione:

Potatura della vite e dell’olivo

Mercoledì 19 Febbraio ore 9.30/13.30

Lezione 1 - Introduzione di Elementi di botanica e agronomia (4 ORE)

Lunedì 24 Febbraio ore 9.30/13.30 Lezione 2 - Tecniche di potatura della vite e dell’olivo (4 ORE)

Mercoledì 26 Febbraio ore 9.30/13.30 – 14.30/16.30

Lezione 3 - Tecniche di potatura pratica vite in Azienda (simulazioni) (6 ORE)

Mercoledì 5 Marzo ore 9.30/13.30 – 14.30/16.30 Lezione 4 - Tecniche di potatura pratica olivo in Azienda (simulazioni) (6 ORE)

Lunedì 10 Marzo 9.30/13.30

Lezione 5 - Lezione conclusiva spunti e riflessioni (4 ORE)

COSTO: il costo del corso è di Euro 200,00 iva inclusa

Sicurezza dipendenti percorso da 12 ore – Martedì 25 Febbraio (ore 9-18) e Venerdì 28 Febbraio (ore 9-13)

COSTO: per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 175,00 esente iva per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 225,00 esente iva

La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum

Corso addetto attività alimentari complesse percorso da 12 ore – Lunedì 17

Febbraio (ore 9-18) e Lunedì 24 Febbraio (ore 9-13)

COSTO: per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 175,00 esente iva

per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 225,00 esente iva La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum

For. Agri. Si. S.c.a.r.l. Via Massetana Romana 50/A 53100 Siena tel: 0577 533-201 - fax 0577_533050

e-mail [email protected] pec [email protected] Sito www.foragrisi.it

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DA CONFAGRICOLTURA

Olio: accuse NYT

penalizzano l'immagine

del made in Italy

di qualità

“Gli operatori del settore

olivicolo condannano con

forza campagne di questo tipo

che rischiano di penalizzare

l’olio italiano nel mondo.

Conosciamo l’autorevolezza

della testata e ci aspettiamo

dunque chiarezza su tematiche

delicate come quella in

questione.” Questo il commento

del presidente degli olivicoltori

di Confagricoltura, Donato

Rossi, sulla “bufala delle

vignette elettroniche” diffuse

dal New York Times che

accusa gli operatori italiani di

esportare all’estero olio non di

oliva adulterato e non di

origine nazionale. “Occorre

certamente reprimere con forza

le frodi che danneggiano il

nostro ‘made in Italy’, ma

serve anche non vanificare

sforzi e lavoro di tanti

produttori - sottolinea Donato

Rossi - che, come ha detto

Tom Mueller, autore del libro

presentato oggi alla Camera

dei deputati, ‘hanno tanta

attenzione per l’eccellenza’.

Intanto, mentre si indugia a far

rimbalzare e dare eco alle

critiche e alla cattiva pubblicità,

i nostri diretti competitor

lavorano per incrementare il

livello qualitativo e

focalizzano l’attenzione sulla

promozione del loro prodotto

nel mondo.” Confagricoltura

mette in risalto il lavoro degli

imprenditori agricoli, che

producono e continuano a

produrre, con sacrificio e poco

margine di profitto, prodotti di

qualità eccellente. L’unicità

dell’Italia e il suo successo si

basa proprio sulle differenze e

sulla qualità della sua offerta.

Il nostro Paese è culla di veri e

propri capolavori dell’agricoltura,

come l’olio extravergine d’oliva

italiano, che vanta ben 42 Dop

e che viene esportato ed

apprezzato in tutto il mondo.

Governo, Guidi scrive

al premier Letta:

"Ora un diverso assetto

per creare il ministero

dell'agroalimentare

italiano"

L’agricoltura non è una

cenerentola dell’economia ed il

suo ministero di riferimento va

ripensato. Ancor più in questo

momento in cui l’Europa

guarda lontano per il settore

primario, con una riforma della

Pac fissata al 2020 e che già si

interroga sul dopo”. Lo ha

sottolineato il presidente di

Confagricoltura Mario Guidi

che ha deciso di scrivere

al presidente del Consiglio

Enrico Letta nel momento in

cui ha assunto l’interim del

dicastero di via XX Settembre.

Guidi ha ricordato come il

ministero dell’Agricoltura abbia

visto, dal 2009 ad oggi, cinque

diversi ministri, addirittura con

cicli di vita politica sempre

più brevi; come sia sotto i

riflettori delle indagini della

magistratura da almeno tre

anni; come i vertici apicali

delle strutture abbiano subito

un continuo turnover e si sia

ancora lontani da un assetto

coerente; come le società di

servizio siano o commissariate

o in scadenza o, comunque, da

ripensare. “Sia chiaro – ha

detto - che non intendo

esprimere giudizi sulle persone

ma contribuire anche con un

diverso assetto al rilancio della

politica economica; è indubbio

che la situazione del ministero

è sempre più problematica e le

difficoltà non nascono ora e

tantomeno ne è responsabile

l’ultima guida polit ica”.

“Non occorre fare riflessioni

particolarmente sofisticate per

cogliere che il modello non

funziona più, non riesce ad

essere interlocutore degli altri

ministeri, fa fatica a operare in

Europa – ha proseguito il

presidente di Confagricoltura -.

E questo mentre si avvia

un nuovo periodo di

programmazione comunitaria

che assicura al nostro Paese

risorse importanti, cogestite

con le Regioni”. Guidi si

richiama a quanto detto dal

premier, alle ‘novità di

sistema’ che ritiene

indispensabili. “In questo

senso – ha evidenziato - serve

una scelta coraggiosa relativa a

questo settore, ad una visione

moderna e integrata fra tutti i

soggetti che possono rafforzarne

la capacità produttiva e di

presenza sui mercati mondiali.

Una opportunità che vorremmo

fosse colta e portata avanti”.

Confagricoltura aveva già

evidenziato alle forze

politiche, nella fase pre-

elettorale di un anno fa, un

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diverso modo di impostare il

governo di uno dei settori che

può fare da asse portante

della ripresa italiana. Con il

ministero che faccia da hub, da

“snodo”, permettendo di

condividere le conoscenze,

favorire la collaborazione tra

imprese, coordinare i progetti

territoriali, allocare correttamente

le risorse sui fattori strategici,

tagliare drasticamente la

burocrazia. Ed anche le

Regioni dovrebbero essere al

servizio di questa strategia di

maggiore efficienza. Tutto ciò

– ha concluso Guidi – “dopo

un anno è ancor più urgente,

a patto che si colga

l’importanza dell’ agricoltura e

dell’agroalimentare italiano”.

AGRITURIST

Abbonamento speciale

RAI 2014

Entro il 31 Gennaio 2014, le

aziende che detengono apparecchi

televisivi o radiofonici in locali

a disposizione degli ospiti

(camere, sala TV) devono versare

il canone RAI (abbonamento

speciale) valido fino al

31.12.2014.

Per la radio (in assenza

di televisione), la misura del

canone 2013 è stabilita in

euro 29,94 (compresa IVA

4% pari a euro 1,15),

indipendentemente dal numero

di apparecchi.

Per la televisione, nel

caso di unico apparecchio

TV in sala comune, il canone

2014 è di euro 203,70 (categoria E), di cui euro 7,83

per IVA 4%. Nel caso di un

numero di apparecchi TV

superiore a uno si ritiene che

l'agriturismo (pur non citato

esplicitamente nelle categorie

del tariffario) possa rientrare

nella categoria D: in tal caso

l'importo è di euro 407.35 (di

cui IVA 4% pari a euro 15,67).

Il canone per la TV comprende

anche il canone per la radio.

Esiste eventuali tà di

contenzioso sulla attribuzione

della categoria D nelle Regioni

che hanno un sistema di

classificazione dell'agriturismo.

In questi casi, infatti, per

assimilazione ad altre categorie

ricettive per le quali esiste un

sistema di classificazione (es.

campeggi, residenze turistico

alberghiere), potrebbe essere

richiesta l'applicazione della

tariffa di categoria C.

Suggeriamo tuttavia di versare

l'importo della categoria D,

come in precedenza indicato,

facendo valere la mancata

citazione dell’agriturismo nel

tariffario e l'assimilazione agli

affittacamere (in categoria D,

indipendentemente dal livello

di classificazione) in ragione

del limitato numero di

posti letto e del carattere

complementare dell’agriturismo

rispetto alla principale

attività agricola. I computer

eventualmente messi a

disposizione degli ospiti sono

da considerare equivalenti

agli apparecchi TV solo se in

condizione di ricevere i

programmi televisivi via

etere (mediante antenna e

sintonizzatore). I pagamenti

possono essere effettuati:

- tramite conto corrente

postale utilizzando i moduli

forniti dalla RAI;

- con domiciliazione bancaria

da richiedersi con apposito

modulo fornito dalla RAI.

Il numero dell’abbonamento

speciale RAI va riportato nella

dichiarazione dei redditi e

l’importo versato, qualora si

sia optato per il regime fiscale

ordinario, può essere dedotto

dal reddito di impresa

(informazioni in questa pagina

del sito www.abbonamenti.rai.it).

Si ricorda che:

- l’abbonamento speciale

riguarda esclusivamente gli

apparecchi TV messi a

disposizione del pubblico,

pertanto per gli apparecchi ad

uso privato resta l’obbligo

di sottoscrivere separato

abbonamento ordinario;

- per sottoscrivere un nuovo

abbonamento speciale occorre

rivolgersi alla sede RAI

competente per territorio,

oppure compilare il modulo di

richiesta tramite internet;

- in caso di cessazione della

fornitura del servizio TV agli

ospiti, occorre inviare alla sede

provinciale RAI formale

disdetta.

Per ulteriori informazioni e per

le tariffe relative a periodi

inferiori all'anno, si suggerisce

di consultare il sito internet:

www.abbonamenti.rai.it alla

voce abbonamenti speciali. Si

precisa che il cosiddetto

Canone RAI è in realtà

un’imposta sul possesso di

televisori, gestita dall’Agenzia

delle Entrate, indipendentemente

dalla effettiva visione dei

programmi della RAI. Pertanto

non può essere oggetto di

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alcuna convenzione a favore

dei soci Agriturist. Si precisa

inoltre che il Canone RAI non

ha nulla a che vedere con gli

obblighi di compenso del

diritto d'autore, principale e

connesso, gestito dalla SIAE

ed eventualmente da altri enti

delegati dagli aventi diritto,

concernente l’installazione

nelle camere degli ospiti di

apparecchi che diffondano

opere d'autore (brani musicali,

film, opere teatrali, ecc.), o

l’utilizzo degli stessi apparecchi

per analoga diffusione negli

spazi comuni frequentati dagli

ospiti (sala ristorante, sala TV,

ecc.). I compensi per il diritto

d’autore “principale”, relativi

al periodo gennaio-dicembre

2014, saranno riscossi dalla

SIAE entro il 28 febbraio

2014, secondo le istruzioni che

daremo prossimamente. I

compensi per il diritto

d'autore “connesso” (c.d.

diritti fonografici), relativi al

periodo gennaio-dicembre

2014, saranno riscossi dalla

SIAE, per conto della SCF

(Consorzio Fonografici), entro

il 31 luglio 2014, secondo le

istruzioni che daremo a suo

tempo. I compensi per il

diritto d’autore sulla

diffusione agli ospiti di opere

cinematografiche registrate

su supporti videomagnetici

(CD, DVD, ecc.) per uso

privato (escludendo quindi la

diffusione tramite i normali

programmi televisivi), sono

riscossi dalla MPLC (Motion

Picture Licensing Company)

ogni 12 mesi dalla

sottoscrizione del contratto.

Ricordiamo che per tutti i

compensi del diritto d’autore

descritti in precedenza sono in

atto specifiche convenzioni

dell’Agriturist con la SIAE, la

SCF e la MPLC, che prevedono

sconti per le aziende associate

in regola col versamento delle

quote associative Agriturist

(2014 ed eventuali arretrati).

Agriturist, nelle comunicazioni

relative a ciascuna scadenza di

versamento, darà, come di

consueto, informazioni sui

vantaggi offerti da ciascuna

convenzione.

TECNICO ECONOMICO

Psr misure agro ambientali - Mis. 214A anno 2014

domande iniziali e di ampliamento

Con decreto regione Toscana n. 5302 del 09 dicembre 2013 è stato approvato il bando della misura 214 A per l'annualità 2014.

I nostri Uffici centrali e periferici sono a disposizione per la compilazione informatica della domanda previo appuntamento da concordare con gli stessi. Il termine di presentazione delle domande iniziale e/o di ampliamento è il 28/02/2014.

Le azioni della misura 214 A attivate sono:

- 214. A1. Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica

- 214. A2. Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata

ANALISI TERRENI

Gli obblighi relativi alle analisi dei suoli sono rimasti invariati, ovvero le analisi devono essere effettuate entro 18 mesi dall'inizio impegno e di nuovo nell'ultimo anno d'impegno. Le superfici in ampliamento devono essere analizzate entro 4 mesi dalla domanda di ampliamento. Persiste l’obbligo d'inserimento nel S.I. ARTEA delle analisi dei suoli entro 2 mesi dalla loro effettuazione. Si ricorda infine che le analisi dei suoli sono previste anche in assenza di concimazione e che le disposizioni per la corretta effettuazione delle analisi dei suoli sottoposti ad impegno agroambientale sono disciplinate dal decreto dirigenziale RT n. 1661/2010.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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Obbligo di tenuta

dei registri in entrata

ed uscita per ogni categoria

(anche I.G.P. e D.O.P.)

per gli oli di oliva

e di sansa

dal 1° Gennaio 2014

Si informa che il 19 dicembre

u.s., la Conferenza Stato

/Regioni, ha raggiunto l’intesa

sul testo del Decreto

Ministeriale applicativo del

Reg. (UE), n.299/2013, che

introduce l’OBBLIGO di

tenere i registri in ENTRATA

E USCITA per ogni categoria

di olio di oliva, per l'olio

di sansa e per gli oli ad

I.G.P Toscano od altra

D.O.P presente sul territorio.

Tali registri devono essere

tenuti da tutte le persone

fisiche o giuridiche che

producono, detengono o

commercializzano tali

prodotti per fini professionali

o commerciali, dalla fase

di estrazione fino

all’imbottigliamento. Sono,

obbligati: i frantoi, le imprese

di condizionamento, i

commercianti di olio sfuso,

le raffinerie, i contoterzisti,

i sansifici e gli olivicoltori

che detengono olio sfuso ai

fini commerciali anche se

proveniente esclusivamente

dalle proprie olive (diversamente da quanto

previsto dall' art. 7 del DM

10 novembre 2009). Sono

esonerati: coloro che

detengono esclusivamente

oli utilizzati quali

ingredienti per altri

prodotti alimentari, destinati

a usi non alimentari ,

destinati all’autoconsumo

o commercializzano oli

preconfezionati ed etichettati

da altro soggetto (frantoio o

confezionatore). In sintesi:

• A partire dal 1 gennaio

2014 l’AGEA, per i soggetti

precedentemente esentati

dalla tenuta del registro

(compresi i produttori che

detengono oli DOP e IGP),

ha istituito l’obbligo della

tenuta di un registro,

provvisorio, con registrazione

semplificata e riepilogativa

mensile delle movimentazioni.

Registrazione da effettuare

entro il 10 del mese

successivo. Tale registro deve

essere tenuto con modalità

telematica, nell’ambito del

SIAN, per ogni deposito,

esclusi i punti vendita e

i depositi degli oli

confezionati. Dopo tale

periodo transitorio i soggetti

saranno tenuti alla

compilazione del registro

telematico ordinario, con

annotazioni da effettuarsi entro

il sesto giorno successivo

all'operazione.

• Gli olivicoltori che

producono olio dalle proprie

olive per un quantitativo non

superiore a 500 Kg, per

campagna di commercializzazione,

possono effettuare una

registrazione semplificata e

riepilogativa mensile, entro il

10 del mese successivo. • Dal 31 Gennaio 2014 gli

interessati hanno la

possibilità di ISCRIVERSI al

SIAN per il rilascio del

PIN necessario all'accesso al

sistema telematico.

• Le registrazioni del mese

di gennaio potranno essere

effettuate entro il 10 marzo

2014.

• Gli olivicoltori che

producono olio destinato

esclusivamente all'autoconsumo, la cui produzione di olio

supera 200 kg di olio per

campagna, sono obbligati a

costituire e/o aggiornare il

‘fascicolo aziendale’ (la

quantità di olio ammessa

all'autoconsumo non è

determinata dalla normativa e

può essere superiore ai 200

kg, purchè congrua con i

consumi dell'olivicoltore).

Al fine del rispetto delle

normative igienico sanitarie

previste per le attività di

stoccaggio e confezionamento

dell’ olio, prima di

procedere all 'iscrizione al

SIAN, per l 'apertura del

registro telematico si

invitano gli associati a

verificare, se è presente in

azienda, l'autorizzazione

sanitaria o la SCIA dei

locali di stoccaggio e

confezionamento nonchè del

manuale di autocontrollo

(HACCP). Visto i tempi

brevi di applicazione del

suddetto decreto, che come

è noto è stato fortemente

contrastato da Confagricoltura,

in quanto trattasi di un

orpello burocratico che

assolutamente non elimina

le frodi ma complica

ulteriormente la vita delle

nostre aziende olivicole,

sarà nostra cura aggiornarvi

sulle ulteriori fasi

applicative del medesimo.

Il nostro Ufficio Tecnico è

a Vostra disposizione per

chiarimenti.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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Limitazioni alla circolazione stradale nei giorni festivi

Si informa che, visto il D.M. n° 443 del 11/12/2013 Pubblicato nella Gazz. Uff. n.303 del 28-12-

2013 che ricalca le disposizioni degli ultimi anni, la Prefettura di Siena, con Provvedimento n°

32407.2013 del 24/12/2013, dispone di vietare la circolazione, fuori dei centri abitati, ai veicoli ed

ai complessi di veicoli, per trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a

7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2014 di seguito elencati:

Tab. 1 CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE ANNO 2014

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 23,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 014,00 alle ore 22,00 del 18 aprile;

f) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile;

g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;

h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile;

i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

l) dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio;

m) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio;

n) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio;

o) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio;

p) dalle ore 16,00 del 1° agosto alle ore 22,00 del 2 agosto;

q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 8 agosto;

r) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto;

s) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

t) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto;

u) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 23 agosto;

v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto;

w) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°novembre;

x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre;

y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;

z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Le macchine agricole, adibite

al trasporto di cose (trattrici

con pianali di carico o

convogli costituiti da

trattrici e rimorchi) con

massa complessiva massima

autorizzata superiore a 7,5 t

possono circolare nei giorni

festivi e negli altri giorni

specificatamente elencati nel

calendario, sulle strade non

comprese nella rete stradale di

interesse nazionale (strade

statali) di cui al decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n.

461. Le macchine agricole

possono circolare nei giorni di

divieto sulle strade statali

esclusivamente se provviste di

Autorizzazione Prefettizia. Le

richieste di autorizzazione a

circolare in deroga per le

macchine agricole devono

essere inoltrate almeno dieci

giorni prima della data in cui si

chiede di poter circolare, alla

Prefettura-Ufficio Territoriale

del Governo della provincia

interessata, la quale rilascia il

provvedimento autorizzativo

sul quale sarà indicato:

- l’arco temporale di validità,

corrispondente alla durata

della campagna di

produzione agricola che in

casi particolari può essere

esteso all’intero anno

solare;

- le targhe dei veicoli

singoli o che costituiscono

complessi di veicoli, con

l’indicazione delle diverse

tipologie di attrezzature di

tipo portato o semiportato,

autorizzati a circolare;

- l’area territoriale ove è

consentita la circolazione,

specificando le eventuali

strade sulle quali permanga

il divieto.

In base a quanto specificato,

per le macchine agricole, viene

confermata la possibilità di

estendere la deroga all’intero

anno solare e di richiedere,

con una sola domanda rivolta

alla prefettura, più atti

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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autorizzativi. Inoltre, le

macchine agricole, autorizzate

a circolare sulle strade

statali nei giorni di divieto,

non devono essere munite

dei cartelli indicatori di

colore verde. Anche le

macchine agricole definite

“eccezionali”possono circolare

nei giorni di divieto, specificati

dal calendario, solo su strade

non comprese nella rete

stradale di interesse nazionale.

Pertanto, la circolazione delle

macchine agricole definite

“eccezionali” su strade

comprese nella rete stradale di

interesse nazionale, nei

giorni festivi di cui alla tab. 1,

è condizionata al rilascio

dell’autorizzazione da parte

della Prefettura-Ufficio

Territoriale del Governo. Si

ritiene opportuno ricordare

che le macchine agricole

eccezionali, per circolare sulle

strade pubbliche, devono

essere comunque munite

della specifica autorizzazione

rilasciata dagli Enti proprietari

delle strade, ai sensi dell’art.

104, comma 8 del nuovo

codice della strada e dell’art.

268 del regolamento di

attuazione; autorizzazione che

ha finalità del tutto diversa da

quella sopra descritta. Per

ulteriori chiarimenti o

approfondimenti in merito al

suddetto Decreto, gli uffici

dell’Unione Agricoltori sono

comunque a disposizione.

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali

(art. 2 comma 33 D.L. 3/10/2006 n° 162, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006 n° 286 e succ. modificazioni ed integrazioni)

L’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Siena Territorio ci segnala con propria nota, invitandoci alla diffusione dell’informazione tra i ns. Associati che la stessa ha intrapreso l’attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali (art. 2 comma 33 D.L. 3/10/2006 n° 162, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006 n° 286 e succ. modificazioni ed integrazioni). Presso il Comune di competenza, sul sito internet dell’Agenzia, nonché presso le sedi di Siena e Montepulciano della stessa Agenzia, in apposito spazio di consultazione dalle ore 8.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese all’uso del suolo delle singole particelle catastali, dichiarate dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi per ogni particella, riportano gli identificativi catastali, la qualità di coltura, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente. I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 gg. Consecutivi e così fino al 28 Febbraio 2014 incluso.

Bruciatura

residui vegetali

Le Linee Guida dell’Ispettorato

Generale del Corpo Forestale

dello Stato Servizio prevedono

controlli specifici al fine di

contrastare la pratica di

bruciatura dei residui vegetali.

L’applicazione della norma

scaturisce a seguito dell’entrata

in vigore del D.L.vo

3.12.2010, n. 205 che ha

riscritto l’art. 185 del D.L.vo

3.4.2006, n. 152 (cd Testo

Unico Ambientale) disponendo

al comma 1 lett. f) che paglia,

sfalci e potature nonché altro

materiale di origine agricola o

forestale naturale non

pericoloso , se non utilizzato in

agricoltura o per la produzione

di energia mediante processi o

metodi che non danneggiano

l’ambiente né mettano in

pericolo la salute umana,

devono essere considerati

rifiuti e come tali devono

essere trattati, pertanto la

combustione sul campo dei

residui vegetali dei quali il

produttore tenderebbe a

disfarsi, configura reato di

illecito smaltimento di rifiuti,

sanzionato penalmente dall’art.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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256 comma 1 del D.L.vo

152.2006. Di diverso avviso

sembra l’orientamento della

Regione Toscana espresso in

data 06.3.2013 con la nota

prot. 63866 G/70 con la quale

si cerca di fornire un

chiarimento in merito alla

coerenza regolamentare con le

norme nazionali relative

all’ambiente e ai rifiuti. La

Regione Toscana ha,

diversamente dal combinato

disposto delle norme nazionali,

disciplinato la bruciatura in

loco di residui vegetali ai sensi

dell’art. 39 della L.R.T. n.

39/00 (legge forestale della

toscana) e dell’art. 57 bis del

DPGR 48.R/2003 e succ.

(regolamento forestale della

Toscana), nonché dalle norme

AIB di cui agli artt. 58-69 del

Regolamento forestale. Sulla

base di tali disposizioni la

bruciatura dei residui vegetali

rientrerebbe nell’ambito del

normale ciclo colturale agro-

foresta. I nostri uffici

confederali sono intervenuti

sull’argomento proponendo

opportune modifiche con

richieste di emendamento alla

normativa in vigore. Un

emendamento proposto , se

approvato in sede legislativa,

prevederà la modifica dell’art.

185 del D.Lgs 03/04/2006 n°

152 inserendo un apposito

comma che, darà facoltà ai

Sindaci dei comuni interessati,

fatta salva le norme sulla

condizionalità previste, di

emanare apposite ordinanze

per disciplinare la combustione

controllata del materiale

vegetale sul sito di produzione.

In attesa degli sviluppi della

normativa, considerato che la

norma di tutela ambientale è di

carattere nazionale, a seguito

di precise disposizioni del

Comando Provinciale del

Corpo Forestale dello Stato si

consiglia gli associati a non

eseguire le suddette attività

di bruciatura di residui

vegetali che possono

configurarsi come attività di

smaltimento illecito di rifiuti

agricoli il cui accertamento

determina le sanzioni di

carattere penale del caso.

Stagione irrigua 2014

Regolamento

per le autorizzazioni

e concessioni dei prelievi

di acque superficiali

e sotterranee

e delle opere idrauliche

interferenti con il reticolo

idrografico

Il Settore Polizia Provinciale

Patrimonio e Demanio della

Provincia di Siena con

Determinazione Dirigenziale

Raccolta n° 42 del 10/01/2014,

ritenuto di stabilire una

sospensione delle attività di

prelievo della risorsa idrica

durante le ore di massimo

irraggiamento e nei mesi più

caldi, con l'eccezione degli

impianti di irrigazione con

sistema di riduzione dei

consumi quali gli impianti a

goccia,

DETERMINA

1) di disciplinare l'orario

relativo ai prelievi ad uso

irriguo per la stagione 2014 ai

sensi degli artt. 19, 36 e 52 del

“Regolamento per le

autorizzazioni e concessioni

dei prelievi di acque

superficiali e sotterranee e

delle opere idrauliche

interferenti con il reticolo

idrografico”;

2) di stabilire una fascia

oraria di interruzione tassativa

dell'irrigazione per qualsiasi

coltura dalle ore 12,00 alle ore

17,00 dei mesi di maggio,

giugno, luglio, agosto e

settembre;

3) di stabilire che le suddette

limitazioni non riguardano gli

impianti di irrigazione con

sistemi di riduzione dei

consumi, quali gli impianti a

goccia;

4) di riservarsi la possibilità

di modificare ulteriormente

tale fascia oraria in relazione

all'andamento climatico, alle

condizioni ed alla disponibilità

della risorsa.

Ricordiamo inoltre che ai sensi

dell'art. 36 (attingimenti annuali)

del Regolamento Provinciale

per le autorizzazioni e

concessioni di acque

superficiali e sotterranee e

delle opere interferenti con il

reticolato idrografico, è

stabilito al 31 marzo 2014

l'ultimo giorno utile per la

presentazione delle domande

di attingimento acque

superficiali adibite a

colture irrigue, compresa

l'irrigazione di orti.

Ai sensi dell’art. 37 del

Regolamento Provinciale per

le autorizzazioni e concessioni

dei prelievi di acque

superficiali e sotterranee e

delle opere idrauliche

interferenti con il reticolo

idrografico, è fatto obbligo a

tutti coloro che sono titolari

di una concessione di

derivazione, di installare il

contatore e di comunicare

a fine anno la lettura

indicativa dei consumi

effettuati.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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FISCALE TRIBUTARIO

Profili catastali e fiscali

degli impianti fotovoltaici

Circolare dell'Agenzia

delle Entrate n. 36/E

del 19/12/2013

(www.agenziaentrate.it)

Con la circolare in oggetto,

l'Agenzia delle entrate ha

fornito una panoramica

generale degli aspetti catastali

e fiscali riguardanti la

realizzazione e la gestione

degli impianti fotovoltaici e

del trattamento fiscale del V

Conto Energia. Si riepilogano,

di seguito, i temi più

direttamente attinenti l'ambito

agricolo, rinviando allo

stesso documento di prassi

per l'approfondimento di

particolari fattispecie

(acquisti in leasing, scorporo

valore del terreno ai fini

dell'ammortamento, ecc.)

Qualificazione mobiliare o

immobiliare degli impianti

fotovoltaici - Profili catastali

Ai fini dell’ accatastamento, si

fa presente che non rileva la

facile amovibilità delle

componenti degli impianti

fotovoltaici, né la circostanza

che tali impianti possano

essere posizionati in altro

luogo mantenendo inalterata la

loro originale funzionalità e

senza antieconomici interventi

di adattamento, ma la capacità

dell’ impianto fotovoltaico di

produrre un reddito autonomo

caratterizzante l’unità

immobiliare a cui appartiene.

Pertanto, gli Uffici Provinciali

devono accertare gli immobili

che ospitano i medesimi

impianti, indagando, ai fini

della determinazione della

relativa rendita catastale, sulla

correlazione che sussiste tra

immobile e, in generale, quelle

componenti impiantistiche

rilevanti ai fini della sua

funzionalità e capacità

reddituale, a prescindere dal

mezzo di unione utilizzato.

Tale orientamento trova

conferma in numerose

pronunce della Corte di

Cassazione nel contenzioso

instauratosi tra le società

elettriche e l’Agenzia del

Territorio. In particolare, la

sentenza della Corte di

Cassazione n.16824 del 21

luglio 2006, ha chiarito, seppur

con riferimento all’ inclusione

delle turbine nella stima

catastale delle centrali

idroelettriche, che “…non

rileva il mezzo di unione tra

“mobile” ed “immobile” per

considerare il primo

incorporato al secondo, sia

perché quel che davvero conta

è l’ impossibilità di separare

l’uno dall’altro senza

sostanziale alterazione del

bene complesso (che non

sarebbe più, nel caso di specie,

una centrale elettrica), sia

perché “mezzo di unione”

idoneo a determinare

l’incorporazione non può

essere qualificato solo quello

che tale poteva considerarsi al

tempo dell’approvazione del

codice civile, dovendosi tener

conto del progresso

tecnologico e dell’ineludibile

condizionamento dei mezzi

utilizzati a specifiche esigenze

tecniche.” In base a tale

principio, l'Agenzia del

Territorio, con Ris. n. 3/T/2008

ha assimilato gli impianti

fotovoltaici alle centrali

elettriche che vanno,

conseguentemente, accertati

catastalmente nella categoria

"D/1 opifici". Tuttavia, ai fini

fiscali, l'Agenzia delle Entrate,

prima dell'unificazione con

l'Agenzia del Territorio (con

effetto dal 1 dicembre 2012, a

norma dell' art. 23 - quater del

D.L. n. 95/2012 conv. in L. n.

135/2012), in più occasioni, ha

qualificato alcuni impianti

fotovoltaici come beni mobili,

in quanto caratterizzati dal

requisito dell'amovibilità. Più

in particolare, con circolare n.

46/2007 l’ Agenzia delle

Entrate ha precisato che

l’impianto fotovoltaico situato

su un terreno non costituisce

un impianto fisso al suolo in

quanto normalmente i pannelli

solari che lo compongono

possono essere agevolmente

rimossi e posizionati in altro

luogo mantenendo inalterata la

loro originaria funzionalità.

Questa interpretazione è stata

confermata nella successiva

circolare n. 38/2010

precisando che sono

considerati mobili gli impianti

anche infissi al suolo quando è

possibile separarli e

riutilizzarli in altra sede e

l'operazione di spostamento

non si presenti antieconomica,

con oneri gravosi. Con la

circolare n. 36/E, in

commento, l’ Agenzia delle

Entrate ritorna sui propri passi,

affermando che le indicazione

contenute nei precedenti

documenti di prassi, in base ai

quali gli impianti fotovoltaici

sono qualificabili come beni

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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mobili, sono state espresse

esaminando i casi di impianti

dotati di facile amovibilità,

senza che l’eventuale

spostamento comportasse il

sostenimento di costi rilevanti.

Pertanto, in conseguenza

dell'incertezza che tale

indirizzo ha comportato, si

forniscono gli opportuni

chiarimenti diretti ad

uniformare i comportamenti

degli uffici e degli operatori. In

particolare, si precisa che:

• gli immobili ospitanti le

centrali elettriche a pannelli

fotovoltaici devono essere

accatastati nella categoria D1-

“Opifici” e nella determinazione

della relativa rendita catastale

devono essere inclusi i pannelli

fotovoltaici, in quanto ne

determinano il carattere

sostanziale di centrale elettrica

e, quindi, di “opificio”;

• le installazioni

fotovoltaiche poste su edifici e

quelle realizzate su aree di

pertinenza, comuni o esclusive,

di fabbricati o unità

immobiliari censiti al

catasto edilizio urbano, non

devono essere accatastate

autonomamente, in quanto

possono assimilarsi agli

impianti di pertinenza

degli immobili. Sussiste,

tuttavia, la necessità di

procedere, con dichiarazione

di variazione da parte del

soggetto interessato, alla

rideterminazione della rendita

dell’unità immobiliare a cui

risulta integrato, qualora

l'impianto fotovoltaico

incrementa nella misura del

15% o superiore il relativo

valore capitale o la redditività

ordinaria;

• gli impianti di modesta

entità ( ad esempio quelli

domestici ) non devono essere

accatastati e non comportano

l’insorgere di alcun obbligo in

capo al soggetto interessato.

Devono essere considerati di

modesta entità quegli impianti

che soddisfano almeno uno dei

seguenti requisiti:

la potenza nominale

dell’impianto fotovoltaico non

è superiore a 3 chilowatt, per

ogni unità immobiliare servita

dall’ impianto stesso;

la potenza nominale

complessiva, espressa in

chilowatt, non è superiore a tre

volte il numero delle unità

immobiliari le cui parti comuni

sono servite dall’ impianto,

indipendentemente dalla

circostanza che sia installato

al suolo oppure sia

architettonicamente o

parzialmente integrato ad

immobili già censiti al catasto

edilizio urbano;

per le installazioni ubicate

al suolo, il volume individuato

dall’ intera area destinata

all’ intervento (comprensiva,

quindi, degli spazi liberi

che dividono i pannelli

fotovoltaici) e dall’ altezza

relativa all’asse orizzontale

mediano dei pannelli stessi, è

inferiore ai 150 metri cubi, in

coerenza con il limite

volumetrico stabilito all’art. 3,

c. 3, lett. e) del D. M. n.

28/1998.

Ciò posto, in considerazione

delle diverse indicazioni

fornite con i predetti

documenti di prassi (circolari

n. 46/E/2007, 38/E/2008 e

38/E/2010), l'Agenzia, in

ossequio al principio di "tutela

dell'affidamento e della buona

fede", ai sensi dell 'art . 10

dello Statuto del contribuente,

fa presente che devono

ritenersi salvi i

comportamenti tenuti dai

contribuenti , ai fini delle

imposte dirette ed indirette,

sulla base delle stesse

indicazioni.

Immobili agricoli ospitanti

gli impianti fotovoltaici

Con riferimento agli immobili

ospitanti gli impianti

fotovoltaici su fondi agricoli,

l'Agenzia, nel richiamare la

circolare n. 32/E del 6 luglio

2009, con cui sono stati

individuati gli specifici criteri

di connessione dell'attività di

produzione di energia elettrica

con l’attività agricola svolta

sul fondo, ha precisato che

deve essere riconosciuto il

carattere di ruralità quando

si riscontri l 'esistenza

dell'azienda agricola, cioè la

presenza di terreni e fabbricati

che congiuntamente siano, di

fatto, correlati alla produzione

agricola. L’esistenza

dell’azienda agricola, sulla

base di quanto stabilito dall’

art. 9, c. 3, lett. c) del D. L. n.

557/93 conv. in L. n.

133/1994, presuppone che il

fondo deve avere superficie

non inferiore a 10.000 metri

quadrati ( fatta eccezione per

alcune fattispecie per le quali

tale limite è ridotto a 3.000

metri quadrati), fermo restando

che le particelle interessate

debbono essere iscritte al

catasto terreni con attribuzione

di reddito agrario. Agli

immobili ospitanti le

installazioni fotovoltaiche

strumentali alle attività

agricole per connessione alle

stesse, nel caso in cui ricorra l’

obbligo di dichiarazione ai

sensi degli articoli 20 e 28 del

Regio Decreto n. 652/1939, va

attribuita la categoria D/10 “

fabbricati per funzioni

produttive connesse alle

attività agricole”, di cui al

DPR n. 139/98. Alla

dichiarazione andrà allegata

l'apposita autocertificazione,

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L’Agricoltore Senese 03/2014

14

prevista dal D.M. 26/07/2012,

contenente le informazioni

attestanti il possesso dei

requisiti di ruralità. Per quanto

riguarda la rappresentazione in

mappa degli immobili ospitanti

gli impianti fotovoltaici,

nell'allegato tecnico alla

circolare, vengono forniti

alcuni esempi e casi particolari

di intestazione. Più in

particolare, nel caso di

impianti a terra, l’ impianto

fotovoltaico andrà rappresentato

con linea tratteggiata e con una

nuova particella da riportare

nel catasto fabbricati, qualora

la superficie sottostante sia

utilizzabile per lo svolgimento

di attività agricole. Nel caso,

invece, in cui sull’area

ospitante l’impianto fotovoltaico

non sia possibile lo

svolgimento di attività

agricole, si procede al

frazionamento della particella

catastale individuando con

linea continua il perimetro

esterno dell’ impianto

fotovoltaico. Inoltre, ai sensi

dell’ art.3 comma 3 del D.M.

n. 28/98, le serre adibite alla

coltivazione e protezione delle

piante su suolo naturale non

formano oggetto di autonoma

inventariazione, e pertanto,

salvo attribuzione di una

specifica qualità del quadro di

qualificazione catastale, il

reddito dominicale viene

determinato mediante l’

applicazione della tariffa d’

estimo più alta in vigore

nella provincia ( art. 25

comma 4-bis del TUIR). Di

conseguenza, ai fini

dell’accatastamento, l’impianto

fotovoltaico costruito sulla

serra verrà rappresentato con

linea tratteggiata al catasto

edilizio urbano, mentre la serra

rimarrà iscritta al catasto

terreni. Ciò, a condizione che

non sussista l'obbligo di

accatastamento al catasto

edilizio urbano per quelle

tipologie di serre assimilabili,

di fatto, a veri e propri

fabbricati. In tal caso, la

rappresentazione planimetrica

segue la prassi relativa alle

installazioni fotovoltaiche

integrate o parzialmente

integrate (v. paragr. 11 della

circolare n. 36/E, punto 2.2).

Infine, nel caso di

individuazione separata, per

fini civilistici, del fabbricato e

dell’installazione fotovoltaica

realizzata sulla copertura di un

fabbricato, come nel caso della

realizzazione dell’ impianto

fotovoltaico sul lastrico solare,

si deve procedere ad autonoma

dichiarazione di variazione

dell’impianto in categoria D1

ovvero in D10 qualora si è

possesso dei requisiti per il

riconoscimento del carattere di

ruralità.

Trattamento fiscale ai fini

delle imposte dirette,

dell'IVA e dell'imposta di

registro

In considerazione della

qualificazione degli impianti,

se beni mobili o immobili, la

circolare provvede, altresì, ad

offrire alcuni chiarimenti, in

funzione del settore impositivo

di riferimento, che si

riepilogano:

Imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette,

l’Agenzia conferma la

deducibilità del costo dell’

impianto in base allo

stanziamento delle quote di

ammortamento, rispettivamente

nella misura del 9%, quando è

qualificato come bene mobile,

e nella misura del 4%, quando

rientra nella categoria degli

immobili. Tale percentuale, in

luogo di quella più conosciuta

del 3%, è la diretta

considerazione dell’attribuzione

degli impianti fotovoltaici alla

categoria degli immobili del

settore energia termoelettrica

ed in particolare a quella

prevista per i “ fabbricati

destinati all’ industria”. Anche

rispetto a tale questione,

l’Agenzia afferma che nel caso

in cui i contribuenti, sulla base

delle indicazioni rese nei

precedenti documenti di prassi,

abbiano qualificato l’impianto

come bene mobile applicando

l’aliquota del 9%, i maggiori

ammortamenti, dedotti nei

periodi d’imposta precedenti ai

chiarimenti contenuti nella

presente circolare, non devono

essere rettificati. Nel caso in

cui, invece, l’impianto non

debba essere accatastato

autonomamente, in quanto

totalmente o parzialmente

integrato all’unità immobiliare,

i relativi costi, se capitalizzati

sulla base della corretta

applicazione dei principi

contabili, devono essere

ammortizzati ai fini delle

imposte dirette applicando

l’aliquota di ammortamento

dell’immobile cui l’impianto

risulta integrato. In riferimento

alla classificazione

immobiliare di un impianto

fotovoltaico, l’Agenzia ricorda

anche la necessità di

procedere all’applicazione

della disciplina dello scorporo

del valore del terreno, di cui

all’articolo 36 DL n. 223/2006.

IVA

La classificazione sopra

esposta determina i relativi

effetti anche dal punto di vista

IVA. Infatti:

• se l’impianto fotovoltaico

è qualificabile come bene

mobile, la cessione effettuata

nel territorio dello Stato,

nell’esercizio di imprese o

nell’esercizio di arti e

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L’Agricoltore Senese 03/2014

15

professioni, costituisce

operazione imponibile da

assoggettare ad Iva;

• se l’impianto è

qualificabile come bene

immobile, torna applicabile, il

regime di cui all’articolo 10,

c.1, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR

633/72, per cui è previsto un

generalizzato regime di

esenzione per i trasferimenti e

le locazioni dei beni immobili.

In particolare, l’impianto

fotovoltaico classificato o

classificabile nella categoria

catastale D/1 o D/10

costituisce un bene immobile

strumentale per natura per il

quale torna applicabile

l’articolo 10, c. 1, n. 8-ter) del

DPR n. 633 del 1972. La

predetta disposizione stabilisce

che sono esenti da IVA “le

cessioni di fabbricati o di

porzioni di fabbricato

strumentali che per le loro

caratteristiche non sono

suscettibili di diversa

utilizzazione senza radicali

trasformazioni, escluse quelle

effettuate dalle imprese

costruttrici degli stessi o dalle

imprese che vi hanno eseguito,

anche t ramite imprese

appaltatrici, gli interventi di

cui all’articolo 3, c.1, lett. c),

d) ed f), del Testo Unico

dell’edilizia di cui al DPR n.

380/2001, entro cinque anni

dalla data di ultimazione

della costruzione o

dell’intervento, e quelle per le

quali nel relativo atto il

cedente abbia espressamente

manifestato l'opzione per

l'imposizione". In quest’ultimo

caso, si applica l’art . 17 ,

c.6, del DPR n. 633/72,

che prevede l’obbligo

dell’inversione contabile

(reverse charge) per le cessioni

di fabbricati o di porzioni di

fabbricato strumentali.

Per quanto riguarda l’aliquota

applicabile, la circolare n. 36/E

ricorda che, a norma del n.

127-quinquies) della Tabella

A, Parte Terza, allegata al DPR

n. 633/72, all’acquisto o alla

realizzazione degli impianti

di produzione e reti di

distribuzione calore-energia e

di energia elettrica da fonte

solare-fotovoltaica ed eolica, è

applicabile l’aliquota agevolata

del 10 per cento. Con riguardo,

invece, alle cessioni delle

singole parti componenti dei

citati impianti, purché si tratti

di beni finiti destinati alla

costruzione dell’impianto,

torna applicabile sempre

l’aliquota agevolata del 10 per

cento, ai sensi del n. 127-

sexies) della stessa Tabella A,

Parte Terza, allegata al DPR.

n. 633/72. Con riferimento agli

impianti installati su immobili

di terzi, l’Agenzia precisa che

l’Iva assolta al momento

dell’acquisto non può essere

chiesta a rimborso ex art. 30

DPR 633/1972, in quanto

l’impianto non costituisce bene

ammortizzabile. Nel caso,

invece, della locazione di

terreni sul quale è realizzato

l’impianto fotovoltaico è

applicabile, alternativamente,

il seguente trattamento:

• esente da IVA, ai sensi

dell’articolo 10, comma 1, n.

8) ove il terreno oggetto di

locazione è da qualificare

come terreno non suscettibile

di utilizzazione edificatoria;

• imponibile IVA ad

aliquota ordinaria, ove il

terreno oggetto di locazione è

da qualificare come terreno

suscettibile di utilizzazione

edificatoria.

Imposte di Registro e

ipocatastali

In base al principio di

alternatività IVA/Registro, di

cui all’articolo 40 del T. U.

imposta di registro (DPR 26

aprile 1986, n.131), per gli atti

relativi a cessioni di beni e

prestazioni di servizi soggetti

ad IVA l’imposta di registro si

applica in misura fissa. Più in

particolare, nel caso di

cessione a titolo oneroso di

impianti fotovoltaici, soggetti

ad IVA, qualificati come beni

mobili la registrazione deve

essere effettuata solo in caso

d’uso se la cessione viene

effettuata tramite contratto

verbale o per scrittura privata

non autenticata ovvero, in

termine fisso, se il contratto

viene concluso per atto

pubblico o per scrittura privata

autenticata. Nel caso di

cessione, invece, di impianti

fotovoltaici qualificati come

beni immobili la disciplina

fiscale applicabile, ai fini

dell’imposta di registro,

ipotecaria e catastale risulta

diversificata in ragione del

trattamento applicabile, ai fini

dell’IVA. Se l’atto di cessione

di detti immobili strumentali, è

soggetto ad IVA (tanto in

regime di imponibilità quanto

in regime di esenzione),

l'imposta di registro è applicata

in misura fissa, mentre le

imposte ipotecaria e catastale,

sono dovute rispettivamente

nella misura del 3 per cento e

dell’1 per cento. Nelle ipotesi

in cui le cessioni non siano

soggette ad IVA l’imposta di

registro è dovuta in misura

proporzionale con aliquota del

7 per cento come previsto

dall’articolo 1 della Tariffa

parte I, allegata al TU imposta

di registro. Le imposte

ipotecaria e catastale sono,

invece, dovute rispettivamente

nella misura del 2 per cento e

dell’1 per cento. Sul punto,

comunque, si segnala che l'art.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

16

10 del D. Lgs. n. 23/2011, a far

data dal 01/01/2014, ha

apportato modifiche sostanziali

alla tassazione applicabile, ai

fini delle imposte di registro,

ipotecaria e catastale, per i

trasferimenti immobiliari e per

gli atti costitutivi di diritti reali

di godimento su immobili.

Pertanto, a partire dalla

predetta data, le cessioni di

impianti fotovoltaici qualificati

come beni immobili, che non

rientrano nel campo di

applicazione dell’IVA, sono

soggette ad imposta di registro

nella misura proporzionale

del 9%. Per gli stessi

trasferimenti, inoltre, gli atti e

le formalità direttamente

conseguenti posti in essere per

effettuare gli adempimenti

presso il catasto ed i registri

immobiliari sono esenti

dall’imposta di bollo, dai

tributi speciali catastali e dalle

tasse ipotecarie e sono soggetti

a ciascuna delle imposte

ipotecaria e catastale nella

misura fissa di euro 50. Di

conseguenza, gli atti di

cessione in argomento,

stipulati a decorrere dal

01/01/2014, devono essere

assoggettate alle imposte

ipotecaria e catastale ciascuna

nella misura fissa di 50 euro.

Costituzione del diritto di

superficie su terreni destinati

alla realizzazione di impianti

fotovoltaici

Con la circolare in commento,

l’Agenzia ritiene che gli

impianti fotovoltaici

costituenti beni immobili

possano formare oggetto di

costituzione di un diritto di

superficie precisando che ai

fini del trattamento fiscale da

applicare al corrispettivo

conseguito a seguito della

cessione di tale diritto torna

applicabile, ai fini IRPEF, l'art.

9, comma 5, del TUIR,

secondo cui le disposizioni

relative alle cessioni a titolo

oneroso valgono anche per gli

atti a titolo oneroso che

importano costituzione o

trasferimento di diritti reali di

godimento. Di conseguenza, si

rende applicabile l'art. 67, c. 1,

lett. b), del TUIR che

considera tassabili, a titolo di

redditi diversi, le plusvalenze

realizzate mediante cessione a

titolo oneroso di beni immobili

acquistati o costruiti da non più

di cinque anni. Tuttavia, viene

precisato che l'equiparazione

prevista dal suddetto art. 9. c. 5

TUIR trova applicazione

esclusivamente qualora, ai fini

della quantificazione della

plusvalenza imponibile, ex art.

68, comma 1, dello stesso

TUIR, vengano posti a

confronto valori omogenei, e

che di conseguenza la

fattispecie delineata dall'art.

67, comma 1, lett. b), può

operare solo nell'ipotesi in cui

il diritto di superficie sia stato,

in precedenza, acquistato a

titolo oneroso. Pertanto, nel

caso in cui la concessione del

diritto di superficie si realizzi

in mancanza di un precedente

acquisto a titolo oneroso, i

corrispettivi percepiti dal

titolare del fondo devono

essere trattat i alla stregua

di compensi derivanti

dall'assunzione di obblighi di

fare, non fare o permettere,

ex art. 67, comma 1, lett. l),

del TUIR. Nel ri tenere

ermeneuticamente non corretta

tale impostazione, che

renderebbe inoperante la chiara

assimilazione operata dal

succitato art. 9 del TUIR alle

cessioni a titolo oneroso degli

atti che importano la

costituzione, oltre che il

trasferimento, di diritti reali di

godimento, si ricorda che la

stessa Agenzia nel caso della

costituzione di un diritto di

superficie su terreno agricolo

di una SRL (circolare n. 112/E

del 28/04/2009), sia pure nel

contesto della determinazione

del reddito d'impresa, ha avuto

modo di precisare che la

costituzione del diritto di

superficie fa sorgere in capo

alla società un componente

reddituale riconducibile alla

sfera applicativa dell'art. 86 del

TUIR, che disciplina le

plusvalenze patrimoniali, non

ritenendo ostativa l'assenza di

un costo storico di riferimento,

poiché il diritto nasce solo

al momento della sua

costituzione. Peraltro, in casi

consimili, riguardanti la

costituzione di una servitù di

passaggio su beni immobili e

la cessione di diritti di

rilocalizzazione di edifici (cfr.

Ris. n. 379/2008 e 233/2009),

le relative fattispecie sono state

considerate assimilate alle

cessioni a titolo oneroso, ex

art. 9 del TUIR, con

applicazione del disposto di

cui all'art. 67, lett. b) del

TUIR. In entrambi i casi,

inoltre, al fine di superare il

confronto con il prezzo di

acquisto del diritto, si è

ritenuto valido ricorrere ad una

perizia di stima del valore della

volumetria edificabile rispetto

al valore del terreno, per la

cessione dei diritti di

rilocalizzazione, e ad un

criterio di tipo proporzionale,

fondato sul rapporto tra il

valore complessivo attuale del

terreno agricolo e il

corrispettivo percepito, per la

costituzione della servitù. Per

le ragioni suddette, si è chiesto

formalmente agli uffici

competenti della stessa

Agenzia di rivedere tale assetto

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L’Agricoltore Senese 03/2014

17

interpretativo e che, comunque,

debba essere valutato opportuno, in

ossequio al principio della

tutela dell'affidamento e della

buona fede, ai sensi dell'art. 10

dello Statuto del contribuente,

dichiarare quantomeno salvi i

comportamenti tenuti fino ad

ora dai contribuenti, in merito

all'inquadramento della

costituzione dei diritti di

superficie tra le fattispecie

imponibili, di cui all'art. 67,

comma, 1, lett. b), del TUIR.

Trattamento fiscale V Conto

Energia

La circolare si occupa

anche dei risvolt i fiscali

riguardanti il nuovo sistema di

incentivazione per i produttori

di energia fotovoltaica , c.d. "V

Conto Energia", introdotto con

decreto 5/07/2012 del

Ministero dello Sviluppo

Economico, di concerto con il

Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del

Mare. Il nuovo sistema

prevede la corresponsione, di

due diversi tipi di incentivi: la

"tariffa premio” e la “tariffa

omnicomprensiva”, erogati,

rispettivamente, in relazione

all’energia prodotta e auto

consumata e all’energia

prodotta e immessa in rete.

Inoltre, per tutti gli impianti di

potenza nominale superiore a 1

MW, la cui energia resta nella

disponibilità del produttore

che la vende a soggetti diversi

dal Gestore dei Servizi

Energetici (GSE), il legislatore

ha previsto a favore del

produttore stesso, l’erogazione

di un altro incentivo ,

commisurato all’energia

ceduta, rappresentato da un

importo pari alla differenza tra

la tariffa omnicomprensiva e

il prezzo zonale orario. Si

ricorda, che prima

dell'introduzione del "V Conto

Energia" il meccanismo di

incentivazione previsto

per i produttori di energia

fotovoltaica era rappresentato

dalla c.d. “tariffa

incentivante”. Pertanto, fermo

restando le indicazioni fornite

per i precedenti i "conti

energia" fino al "Quarto" (v.

Circolare n. 46/E del

19/07/2007) la circolare n.

36/E illustra le conseguenze

fiscali derivanti dal nuovo

sistema. Più esattamente:

• la“tariffa premio” per

autoconsumo è così denominata

perché viene erogata in

relazione alla quantità di energia

elettrica prodotta dall’impianto

e contemporaneamente

autoconsumata dal produttore.

la stessa è corrisposta dal GSE

in assenza di un rapporto

sinallagmatico e, pertanto,

risulta assimilabile alla

“tariffa incentivante” di cui all'

art.7 del D.Lgs.n. 387/2003.

Essa rappresenta un contributo

a fondo perduto che ai

fini IVA è escluso dal campo

di applicazione, in quanto

non si verifica alcun

rapporto sinallagmatico tra il

soggetto erogante e il

soggetto ricevente la tariffa

anche nel caso in cui sia

corrisposta a soggetti che

realizzano l 'impianto

fotovoltaico nell 'esercizio

di un’attività di impresa,

arte o professione, mentre ai

fini delle imposte dirette e

dell’IRAP è imponibile se

percepita nell’ambito di

un’attività commerciale. Ai

fini delle ritenute, è

assoggettata alla ritenuta alla

fonte a titolo di acconto del

4%, ai sensi del comma 2,

dell'art. 28, del DPR n.

600/1973, qualora sia

corrisposta ad imprese o ad

enti non commerciali per

gli impianti che attengono

all'attività commerciale;

• la “tariffa omnicomprensiva”

è l’incentivo che viene erogato

dal GSE al responsabile

dell’impianto fotovoltaico, in

relazione all’energia immessa

in rete ed incorpora una quota

incentivante e il corrispettivo

per la vendita dell’energia al

GSE. Fiscalmente, ancorché si

componga di due quote, si

configura come corrispettivo

in quanto è corrisposta

unitariamente a fronte

dell’immissione in rete

dell’energia elettrica prodotta e

non autoconsumata. Pertanto,

poiché erogata in relazione alla

cessione di un bene (energia),

la stessa, se percepita da un

soggetto che svolge attività

commerciale o agricola ai

sensi degli articoli 2195 e 2135

del codice civile, ovvero

attività di lavoro autonomo,

è rilevante ai fini dell’IVA,

delle imposte dirette e

dell’IRAP . Ovviamente, per

gli imprenditori agricoli che

producono energia da fonte

fotovoltaica, quale attività

connessa agricola , il

corrispettivo a titolo di tariffa

omnicomprensiva deve

ritenersi assorbito, ai fini delle

imposte dirette, nell'ambito

della determinazione del

reddito agrario;

• per gli impianti di potenza

superiore a 1 MW, i soggetti

responsabili restano proprietari

dell’energia prodotta, che

possono vendere, anziché al

GSE, direttamente sul mercato

ad un prezzo orario zonale.

Tale prezzo zonale, variabile in

base alla zona geografica e

all’ora di immissione in rete

dell’energia, potrebbe essere

maggiore, uguale o inferiore

alla tariffa omnicomprensiva

normalmente corrisposta dal

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L’Agricoltore Senese 03/2014

18

GSE ai soggetti titolari di

impianti di potenza inferiore a

1 MW che immettono

energia in rete. Pertanto, al fine

di garantire al produttore

dell 'energia un introito

almeno pari al prezzo

minimo garantito erogato

dal GSE ai produttori di

energia titolari di impianti

di potenza inferiore a 1 MW,

è previsto che nel caso in cui

la tariffa omnicomprensiva

sia superiore al prezzo orario

zonale, lo stesso GSE

corrisponda ai titolari di

impianti di potenza superiore a

1 MW l’eventuale differenza.

Da un punto di vista fiscale

detta differenza si configura

come integrazione di

prezzo, ai sensi dell’articolo

13, c.1, del DPR n. 633/72,

assumendo rilevanza ai fini

dell’IVA, delle imposte

dirette e dell’IRAP. In

particolare, ai fini IVA,

l’aliquota applicabile

all’importo erogato dal

GSE è pari all’aliquota

applicata dal produttore di

energia alla cessione sul

mercato.

Mini-Imu e versamento

seconda rata 2013

Facendo seguito alle nostre

precedenti comunicazioni in

materia, si comunica che, con

nota del 14 gennaio 2014, il

Dipartimento delle Finanze

(www.finanze.it) ha diramato

alcuni chiarimenti in risposta

ad appositi quesiti riguardanti

il versamento della Mini-Imu

(40% della differenza tra l’

aliquota comunale e l’aliquota

base) e il versamento della

seconda rata 2013. In particolare:

Mini – Imu

1. Codice tributo

I codici tributo da utilizzare per

il versamento della Mini- Imu

sono quelli già esistenti e già

utilizzati negli anni 2012 e 2013.

2. Versamenti minimi

L’importo minimo del

versamento è pari a 12 euro

(art. 25 l. 289/2002) ovvero al

diverso importo previsto dal

regolamento comunale.

3. Modalità di compilazione

del modello F24

Occorre barrare la casella

relativa al saldo e nel campo

rateazione va indicato il valore

“0101” solo per i pagamenti

eseguiti con il codice tributo

3912 (abitazione principale).

Versamento della seconda rata

2013 per i terreni agricoli non

posseduti e condotti da

Imprenditori Agricoli Professionali

e Coltivatori Diretti iscritti

alla previdenza agricola (vedi

circolari confederali n. 14482

del 29/11/2013, n. 14483 del

02/12/2013 e n. 14485 del

04/12/2013)

Come indicato nelle predette

circolari, il versamento della

Mini- Imu non interessa i

terreni agricoli non posseduti e

condotti da IAP e CD iscritti

alla previdenza agricola, in

quanto per questi ultimi

occorreva versare la seconda

rata IMU 2013. Ai fini della

determinazione del versamento

della seconda rata , che andava

effettuato entro il 16 dicembre

2013, il Dipartimento delle

Finanze ha confermato che il

calcolo andava effettuato

sottraendo dall’ammontare

dell’ imposta annuale dovuta

per il 2013 la prima rata non

versata, calcolata in misura

pari al 50% dell’ importo

pagato nel 2012 (seconda rata

+ saldo sulla prima rata). La

nota del Dipartimento

conferma, altresì, la possibilità,

prevista dall’ art. 1 c. 728 della

Legge di Stabilità 2014, di

versare, senza sanzioni ed

interessi entro il 16 giugno

2014, gli importi derivanti

da insufficienti versamenti

della seconda rata 2013.

Comunicazione dei beni

concessi in godimento

a soci o familiari

e dei finanziamenti

o capitalizzazioni effettuati

nei confronti dell'impresa

Risposte a quesiti

dell'Agenzia delle Entrate

Si comunica che con apposite

risposte alle domande più

frequenti (FAQ), l'Agenzia delle

Entrate (www.agenziaentrate.it)

ha fornito alcuni chiarimenti

in ordine alla presentazione

delle comunicazioni di cui

all'oggetto, i cui termini di

invio sono stati prorogati al

31 gennaio p.v. Tra le risposte

di maggior rilievo si segnala

quella relativa all 'obbligo

di comunicazione dei

finanziamenti/capitalizzazioni

per i soggetti che adottano il

regime di contabilità

semplificata, qualora siano

dotati di un conto corrente

dedicato all'attività (quesito

nr. 1), sulla firma e la

conservazione del modello

(quesito nr. 3) e sull'obbligo di

compilare due intercalari, uno

per i finanziamenti e l'altro

per le capitalizzazioni

(quesito nr. 6). Per ulteriori

approfondimenti invit iamo

gli interessati a consultare il

sito dell’Agenzia.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

19

PREVIDENZIALE

Assunzioni congiunte

Decreto ministeriale

Come noto, l’art. 9, c. 11, del Decreto

legge n. 76/2013 (convertito

con modificazioni dalla Legge

n. 99/2013), ha introdotto nel

nostro ordinamento l’assunzione

di gruppo o di rete, ossia

l’assunzione di un unico lavoratore

da parte di un pluralità di

imprese legate da determinati

vincoli). In particolare, la citata

norma ha testualmente previsto che:

“3-bis. Le imprese agricole, ivi

comprese quelle costituite in

forma cooperativa, appartenenti

allo stesso gruppo di cui al

comma 1, ovvero riconducibili

allo stesso proprietario o a

soggetti legati tra loro da un

vincolo di parentela o di

affinità entro il terzo grado,

possono procedere congiuntamente

all'assunzione di lavoratori

dipendenti per lo svolgimento

di prestazioni lavorative

presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di

cui al precedente comma 3-bis

può essere effettuata anche da

imprese legate da un contratto

di rete, quando almeno il 50 per

cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del

Ministro del lavoro e delle

politiche sociali sono definite

le modalità con le quali si

procede alle assunzioni congiunte

di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro

rispondono in solido delle

obbligazioni contrattuali,

previdenziali e di legge che

scaturiscono dal rapporto

di lavoro instaurato con le

modalità disciplinate dai

commi 3-bis e 3-ter”.

Il Decreto del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali,

sottoscritto dal Ministro Giovannini,

definisce le modalità con le

quali si può procedere alle

assunzioni congiunte. Il Decreto

in sostanza dispone che:

in caso di assunzione

congiunta da parte di gruppi di

imprese o da parte di imprese

legate tra loro da un contratto

di rete, le comunicazioni di

assunzione, trasformazione,

proroga e cessazione sono

effettuate dall’impresa capogruppo;

in caso di assunzione

congiunta da parte di imprese

riconducibili allo stesso

proprietario, le comunicazioni

di assunzione, trasformazione,

proroga e cessazione sono effettuate

dallo stesso proprietario;

in caso di assunzione

congiunta da parte di imprese

riconducibili a soggetti legati

tra loro da un vincolo di

parentela o di affinità entro il

terzo grado, le comunicazioni

di assunzione, trasformazione,

proroga e cessazione sono

effettuate dal soggetto

appositamente incaricato da

uno specifico accordo tra le

parti. È opportuno sottolineare

che l’accordo in questione

deve essere depositato presso

le associazioni di categoria con

modalità che ne garantiscano

la data certa di sottoscrizione.

Da ultimo, il Decreto prevede

che con apposito provvedimento

direttoriale saranno apportate

le necessarie modifiche al

modello UNILAV. È opportuno

sottolineare fin da ora che le

assunzioni congiunte saranno

possibili solo quando il Decreto

in commento sarà pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale, come

precisato dal Ministero del

Lavoro con circolare n. 35/2013.

Il Decreto ministeriale, recependo

anche numerose indicazioni

fornite da Confagricoltura,

individua meccanismi piuttosto

lineari per l’effettuazione delle

comunicazioni obbligatorie

che non comportano duplicazioni

o appesantimenti burocratici. È

previsto infatti che l’adempimento

amministrativo sia effettuato

da un unico soggetto (capogruppo

in caso di gruppi di impresa o

di contratto di rete; proprietario

in caso di pluralità di aziende

appartenenti allo stesso

soggetto; incaricato in caso di

imprese condotte da persone

legate da vincolo di parentela o

affinità) che agisce per conto

di tutti gli altri soggetti

interessati. Merita di essere

sottolineato, inoltre, che

l’individuazione dell’incaricato

agli adempimenti amministrativi

da parte di imprese

riconducibili a soggetti legati

tra loro da un vincolo di

parentela o di affinità entro il

terzo grado, deve essere

effettuata attraverso un apposito

accordo tra i soggetti interessati

da depositarsi presso le

associazioni di categoria con

modalità che ne garantiscano

la data certa. Nulla dice il

Decreto sulla delicata questione

della responsabilità solidale

delle imprese che procedono

alle assunzioni congiunte. La

questione sarà probabilmente

trattata nella circolare esplicativa

del Ministero del Lavoro.

Torneremo sull’argomento non

appena risulterà pienamente

applicabile.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER RITENUTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2014 (art. 23,D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)

Il sottoscritto Cod. Fisc.:

Luogo di nascita Nato il :

Residente in

Stato civile N° matricola

Residenza al (1)

nella veste di dipendente/collaboratore dell’impresa

DICHIARA sotto la propria responsabilità che i familiari di seguito indicati non possiedono nel 2014 un

reddito complessivo superiore a € 2.840,51 e quindi di aver diritto alle seguenti DETRAZIONI IRPEF annue:

[_] da calcolarsi ed attribuirsi in base al reddito complessivo presunto annuo.

[_] da calcolarsi ed attribuirsi in base al seguente reddito complessivo presunto:

Importo reddito di lavoro dipendente €…………………………;

Importo altri redditi €………………………… (di cui abitazione principale €……………………. ).

[_] DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (Altre detrazioni – Art. 13 Tuir) [_] DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO (non legalmente ed effettivamente separato): Cognome e nome: Codice Fiscale: [_] DETRAZIONI PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO (2), sulla base dei seguenti dati:

n. …. figli a carico al [ ] 100% [ ] 50% :

Cognome e nome Codice fiscale Portatore handicap

n. …. Altri familiari a carico al [ ] 100% [ ] 50% :

Cognome e nome Codice fiscale

mancanza dell’altro genitore (3): SI’ [ ] NO [ ]

[_] ULTERIORE DETRAZIONE PER ALMENO 4 FIGLI A CARICO (4) ; al [_] 100% [_] 50% [_] Altro ……. ;

In caso di rapporti inferiori all’anno (assunzione e/o licenziamento in corso d’anno):

- CHIEDE [_] di calcolare ed attribuire l’importo minimo di detrazione spettante, pari a € 690,00 per

rapporti di lavoro a tempo indeterminato, o € 1.380,00 per rapporti di lavoro a tempo determinato.

- CHIEDE [_] di calcolare ed attribuire le detrazioni per carichi di famiglia per l’intero anno.

Inoltre

- CHIEDE [_] di applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di

paga degli scaglioni annui di reddito, pari a ______ %

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza

delle detrazioni.

Data In fede,

_________________ _________________

1 Da compilare solo in caso di variazione di residenza avvenuta a partire dal 3 novembre dell’anno precedente. Si ricorda infatti che gli effetti della variazione della residenza decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre dell’anno precedente, indicare la precedente residenza.

2 L’indicazione dei codici fiscali è obbligatoria. Se lo spazio non è sufficiente allegare alla presente un foglio con gli ulteriori c.f. 3 E’ possibile applicare per il primo figlio se più conveniente la detrazione per il coniuge a carico nel caso in cui l’altro genitore manca. 4 Barrare la casella per beneficiare della ulteriore detrazione annua di euro 1.200,00.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

21

Legge di stabilità

per il 2014

Disposizioni in materia

di lavoro e previdenza

Prime indicazioni

Si forniscono qui di seguito

le prime indicazioni sulle

principali novità in materia di

lavoro e previdenza introdotte

dalla legge di stabilità per il

2014 (legge 28 dicembre

2013, n. 147, pubblicata sul

supplemento ordinario n. 87

alla GU n. 302 del 27 dicembre

2014). Sotto il profilo

lavoristico, le principali

misure introdotte riguardano

la cosiddetta riduzione del

“cuneo fiscale”, ossia del

differenziale (attualmente assai

elevato) tra quanto il datore di

lavoro versa complessivamente

a titolo di retribuzione, tasse

e contributi e quanto il

lavoratore effett ivamente

percepisce al netto.

RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Uno degli obiettivi dichiarati

della legge di stabilità è, come

detto, la riduzione del cuneo

fiscale. Per ridimensionare

l’incidenza di imposte, tasse e

contributi previdenziali sul

costo del lavoro, il legislatore è

intervenuto sia sul versante del

datore di lavoro (incrementando

le deduzioni dalla base

imponibile IRAP; prevedendo

la riduzione dei premi e

contributi INAIL; disponendo

la restituzione integrale del

contributo Aspi in caso di

trasformazione del rapporto a

tempo indeterminato) e sia

sul versante del lavoratore

(rideterminando le detrazioni

IRPEF).

In dettaglio, queste le singole

misure ed il possibile impatto

sulle imprese agricole.

DEDUCIBILITÀ DALLA BASE

IMPONIBILE IRAP (ART. 1, C. 132)

Per quanto riguarda gli oneri a

carico dei datori di lavoro, la

riduzione è stata operata,

prevalentemente, attraverso

l’introduzione di ulteriori

deduzioni IRAP rispetto a

quelle già vigenti e

contemplate nell’art. 11 del

decreto legislativo n. 446 del

1997. Occorre premettere che,

in via generale, poiché si tratta

di misure riconosciute solo in

favore delle imprese che

occupano lavoratori a tempo

indeterminato, esse potranno

avere limitati effetti positivi

per il settore primario, che,

invece, come noto, si

caratterizza per la forte

presenza di rapporti di lavoro a

tempo determinato. In

particolare, è stata reintrodotta

la possibilità per i datori di

lavoro che incrementano il loro

livello occupazionale a tempo

indeterminato di portare in

deduzione dalla base

imponibile IRAP il costo

sostenuto per ciascun

dipendente assunto (comma 4-

quater dell’art. 11 sopra

citato). La deduzione spetta per

il periodo d’imposta in cui è

avvenuta l’assunzione e per i

due successivi (dunque per un

massimo di tre anni) nel limite

di 15.000 euro annui per

ciascun nuovo lavoratore (la

deduzione non può comunque

eccedere l’importo della

retribuzione e degli altri oneri

e spese a carico del datore di

lavoro ed è alternativa alle

altre deduzioni previste

dall’art. 11 del decreto

legislativo n. 446/97 per i costi

sostenuti per apprendisti,

disabili, ricercatori). La nuova

deduzione opera a partire

dall’anno d’imposta in corso al

31 dicembre 2014 e viene

riconosciuta a tutti i soggetti

passivi IRAP, ad esclusione

delle pubbliche amministrazioni

e dei produttori agricoli titolari

di reddito agrario che si

avvalgono del regime di

esoneri dagli adempimenti

IVA (e cioè quelli con volume

d’affari inferiore a 7.000 euro).

Presupposto della deducibilità

è, come detto, l’incremento

dell’occupazione a tempo

indeterminato rispetto al

numero di lavoratori fissi

mediamente occupati nel

periodo d’imposta precedente

(al netto delle diminuzioni

occupazionali verificatesi in

società controllate o collegate

ai sensi dell’art. 2359 del

codice civile o facenti capo,

anche per interposta persona,

allo stesso soggetto).

RIDUZIONE CONTRIBUZIONE

INAIL (ART. 1, C. 128)

Più interessante per il settore

agricolo (anche se, come

vedremo, probabilmente poco

incisiva per la singola impresa

vista la scarsità delle risorse

messe a disposizione), potrebbe

rivelarsi la riduzione degli

oneri sociali non pensionistici

e, segnatamente, di quelli

INAIL, prevista dall’art. 1,

comma 128. Come noto, infatti,

le aliquote antinfortunistiche

per il nostro settore sono

particolarmente elevate – 13,24

per cento – e sono determinate

in misura fissa, prescindendo

dai rischi specifici di ciascuna

lavorazione. La norma in

commento ha natura

programmatica giacché rinvia,

per l’attuazione, ad un decreto

del Ministro del Lavoro, da

emanarsi di concerto col

Ministro dell’Economia, e su

proposta dell’INAIL. Lo

stanziamento complessivo per

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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la riduzione in questione è

fissato per il triennio 2014-

2016 in misura crescente ed è

pari ad di 1 miliardo di euro

nel 2014, ad 1,1 miliardi di

euro nel 2015 e ad 1,2 miliardi

di euro nel 2016. La riduzione

della contribuzione operata dal

decreto di attuazione dovrà:

- riguardare "premi e contributi

dovuti per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali";

- tenere conto dell’andamento

infortunistico aziendale;

- definire le modalità di

applicazione della riduzione a

favore delle imprese che

abbiano iniziato l’attività da

non oltre un biennio;

- essere operata distintamente

per singola gestione

assicurativa dell’INAIL,

tenuto conto dell’andamento

economico, finanziario e

attuariale registrato da

ciascuna di esse e garantendo il

relativo equilibrio assicurativo.

La previsione normativa, che

parla espressamente di "premi

e contributi dovuti per

l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le

malattie professionali", lascia

inequivocabilmente intendere

che oggetto della riduzione

debbono essere anche gli oneri

antinfortunistici a carico delle

imprese agricole che, come

noto, corrispondono all’INAIL

(per il tramite dell’INPS)

"contributi" (ossia importi

determinati con aliquota fissa)

e non “premi” assicurativi

(ossia importi variabili in

funzione del rischio

assicurativo), come invece

fanno le imprese degli altri

settori produttivi. Se questa

previsione è confortante, gli

altri principi cui dovrà ispirarsi

il decreto interministeriale

di attuazione (andamento

infortunistico aziendale e

andamento della relativa

gestione assicurativa INAIL)

lo sono decisamente meno. Ed

invero determinare la riduzione

tenendo conto dell’andamento

infortunistico aziendale

significa penalizzare le

imprese che hanno un rilevante

carico di manodopera (come

molte delle nostre associate) e

che hanno quindi maggiori

probabilità di registrare

infortuni, anche di lieve entità;

inoltre questo principio rischia

di snaturare la misura

stessa, trasformandola da una

previsione finalizzata a ridurre

il costo del lavoro in modo

generalizzato per favorire

l’occupazione, in una misura di

carattere meramente premiale e

fortemente selettiva (tenendo

peraltro presente che nel nostro

ordinamento esistono già

misure di carattere premiale,

come quella prevista dall’art.

1, c. 60, legge n. 247 del

2007). Ma anche l’altro

principio ispiratore del decreto

non può non sollevare forti

preoccupazioni, giacché come

noto l’andamento della

gestione assicurativa agricola

INAIL è sicuramente critica,

giacché presenta un forte

disavanzo, riconducibile quasi

esclusivamente ai lavoratori

agricoli autonomi (coltivatori

diretti, coloni e mezzadri).

Confagricoltura si attiverà

nelle opportune sedi al fine di

evitare che, more solito, la

misura appena descritta resti

sostanzialmente sulla carta per

le imprese agricole. Sono

comunque esclusi dalla

riduzione i premi e i contributi

per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le

malattie professionali previsti

per casalinghe, lavoro

accessorio, apprendistato,

lavoro domestico (rispettivamente

disciplinati dalle seguenti

disposizioni: art. 8, legge 3

dicembre 1999, n. 493; art.

72, d.lgs. 10 settembre

2003, n. 276 e successive

modificazioni; decreto del

Ministro del lavoro e della

previdenza sociale 28 marzo

2007, in attuazione dell’art. 1,

comma 773, legge 27 dicembre

2006, n. 296; art. 5 del DPR 31

dicembre 1971, n. 1403 e

successive modificazioni). Le

risorse pubbliche destinate alla

misura in commento sono a

carico dell’INAIL (potranno

anche essere utilizzate le

risorse programmate dall’Istituto

per il triennio 2013-2015 per i

finanziamenti a sostegno degli

investimenti delle aziende in

materia di sicurezza sul lavoro,

nei limiti dell’importo di 120

milioni di euro per ciascuno

degli esercizi interessati), cui,

però, verrà garantito, a

parziale compensazione, un

trasferimento dal bilancio dello

Stato pari a 500 milioni di euro

per l’anno 2014, 600 milioni di

euro per l’anno 2015 e 700

milioni di euro a decorrere

dall’anno 2016

RECUPERO CONTRIBUZIONE ASPI

IN CASO DI TRASFORMAZIONE

DI UN CONTRATTO DA TEMPO

DETERMINATO A TEMPO

INDETERMINATO (ART. 1, C. 135)

Come noto, la cd. Riforma

Fornero (art. 2. della legge n.

92 del 2012) ha riconosciuto al

datore di lavoro che trasformi

un rapporto di lavoro da tempo

determinato a tempo

indeterminato il diritto alla

restituzione dello speciale

contributo addizionale per i

contratti non a tempo

indeterminato istituito dalla

medesima legge di riforma del

mercato del lavoro (pari all’1,4

per cento della retribuzione

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L’Agricoltore Senese 03/2014

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imponibile ai fini previdenziali

e finalizzato a finanziare

l’ASPI, l’assicurazione sociale

per l’impiego). La norma in

commento modifica tale

previsione normativa, riconoscendo

al datore di lavoro che

trasforma un rapporto di lavoro

da tempo determinato a tempo

indeterminato il diritto alla

restituzione di tutto

l’ammontare versato a titolo di

contributo addizionale e non

solo di ciò che è stato versato

nelle ultime 6 mensilità (come

originariamente previsto dalla

legge Fornero). La nuova

previsione ha effetto a far data

dal primo gennaio 2014 e con

riferimento alle trasformazioni

di contratto decorrenti da tale

data.

RIDETERMINAZIONE DELL’IMPORTO

DELLE DETRAZIONI IRPEF

PER LAVORO DIPENDENTE

(ART. 1, C. 127)

Come detto, la riduzione del

cuneo fiscale è stata prevista

anche sul versante dei

lavoratori, attraverso la

rideterminazione dell’importo

delle detrazioni IRPEF

spettanti per i redditi di lavoro

dipendente e assimilato. In

particolare, vengono:

- ridefinite le fasce di

reddito e l’importo della

relativa detrazione teorica (e

conseguentemente effettiva)

spettante;

- eliminati gli incrementi

della detrazione (importi da

10 euro fino ad un massimo di

40 euro) in precedenza previsti

in presenza di un reddito

complessivo superiore a

23.000 euro e fino a 28.000

euro.

Qui di seguito si riepilogano le

detrazioni valide ai fini della

determinazione dell’IRPEF,

spettanti per i redditi di lavoro

dipendente e assimilato (es.

redditi derivanti da rapporti di

collaborazione), in vigore dal

1° gennaio 2014, con le

relative formule di calcolo,

nonché (in corsivo) gli importi

modificati dalla Legge di

Stabilità.

REDDITO

COMPLESSIVO

DETRAZIONE

SPETTANTE

RC* < 8.000 1.880

8.000 > RC* < 28.000 978 + 902 x (28.000 – RC*)

20.000

28.000 > RC* < 55.000 978 x (55.000 – RC*)

27.000

*Per RC si intende reddito complessivo

ALTRE MISURE

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

CON APPORTO DI LAVORO (art.

1, c. 133). Come noto, l’art. 7-

bis della legge n. 99 del 2013

(di conversione del decreto

legge n. 76 del 2013, il cd.

Decreto lavoro) aveva

previsto una sorta di

“regolarizzazione/stabilizzazione”

dei rapporti di associazione in

partecipazione con apporto di

lavoro, mediante assunzione

dell’associato con contratto di

lavoro subordinato a tempo

indeterminato. La norma in

commento aggiorna i termini

di legge per la regolarizzazione

originariamente previsti dalla

normativa sopra citata, con

particolare riferimento alla

stipula da parte delle aziende

interessate (anche con

l’assistenza della propria

associazione di categoria) di

specifici contratti collettivi con

le associazioni dei lavoratori

comparativamente più

rappresentative sul piano

nazionale, per l’assunzione con

contratto di lavoro subordinato

a tempo indeterminato (anche

con contratto di apprendistato)

di soggetti già associati in

partecipazione con apporto di

lavoro. Le aziende avranno

tempo fino al 31 marzo

dell’anno in corso per attivare

la procedura attraverso la

stipula di accordi collettivi ad

hoc (la precedente scadenza

era il 30 settembre 2013).

CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE

SEPARATA PER I PENSIONATI,

PER GLI ISCRITTI AD ALTRA

GESTIONE OBBLIGATORIA, PER

LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI

DI PARTITE IVA (art. 1, c. 491

E c. 744)

Viene nuovamente modificata

la norma che prevede il

graduale innalzamento delle

aliquote contributive della cd.

gestione separata INPS (ex art.

2, comma 26, della legge n.

335 del 1995),attraverso le

seguenti previsioni:

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L’Agricoltore Senese 03/2014

24

- per i pensionati e per gli

iscritti ad altra gestione

previdenziale obbligatoria l’aliquota sale al 22 per

cento (prima: 21 per cento)

per il 2014 ed al 23,5 per cento

(prima: 22 per cento) per il

2015;

- per i lavoratori autonomi

titolari di partita IVA la

contribuzione relativa al 2014

viene fissata allo stesso valore

del 2013: 27 per cento (mentre

per i restanti soggetti non

iscritti ad altra gestione

previdenziale obbligatoria viene

confermato per il 2014 il già

previsto aumento al 28 per cento).

Aliquote contributive

per l’anno 2014

Lavoratori dipendenti

e collaboratori coordinati

e continuativi

Si riportano di seguito le

tabelle inerenti le aliquote

contributive in vigore nel

settore agricolo per l’anno

2014, per i lavoratori

dipendenti e i collaboratori

coordinati e continuativi (e

assimilati).

Lavoratori dipendenti

Contributo FPLD – Aumenti

di aliquota

A partire dal 1° gennaio 2009

sono ritornati in vigore – dopo

la sospensione disposta

dall’art. 01, c. 1, della legge n.

81/2006 per il triennio 2006-

2008 – gli aumenti di aliquota

previsti dall’art. 3, commi 1 e

2, del d.lgs. n. 146/1997. Tali

norme, come noto, prevedono

il percorso di graduale

allineamento dell’aliquota

pensionistica dovuta dai datori

di lavoro per gli operai agricoli

a quella dovuta per la

generalità dei dipendenti,

attraverso l’aumento annuo

dello 0,20 per cento del

contributo FPLD a carico delle

imprese agricole tradizionali

(con decorrenza 1° gennaio di

ciascun anno) e dello 0,60 per

cento del contributo FPLD a

carico delle imprese agricole

con processi produttivi di tipo

industriale (con decorrenza 1°

luglio di ciascun anno), sino al

raggiungimento dell’aliquota

prevista per la generalità dei

datori di lavoro. Al riguardo si

ricorda che, con il 1° luglio

2011, le imprese agricole con

processi produttivi di tipo

industriale hanno raggiunto

l’aliquota contributiva per il

finanziamento del Fondo

pensioni lavoratori dipendenti

prevista dall’art. 3, c. 23, della

legge n. 335/1995. Per quanto

riguarda la quota a carico dei

lavoratori dipendenti, si

rammenta che con il 1/1/2002

si è concluso il percorso di

allineamento dell’aliquota a

carico dei lavoratori a quella

prevista per la generalità degli

altri settori produttivi, previsto

dal citato art. 3 del d.lgs. n.

146/97, iniziato il 1° gennaio

1998. Resta quindi solo

l’aumento annuo dello 0,20 per

cento del contributo FPLD a

carico dei datori di lavoro

agricolo tradizionali, giacché

non è ancora stata raggiunta

l’aliquota contributiva in

vigore per gli altri settori

produttivi.

Esoneri compensativi per

destinazione TFR ai fondi

pensione

L’art. 1, c. 764, della legge

finanziaria per il 2007 (legge

n. 296/2006) ha previsto

l’esonero dal versamento del

contributo al Fondo di garanzia

per il TFR (di cui all’art. 2

della legge n. 297/1982) pari

allo 0,20 per cento, nella stessa

misura percentuale della quota

di TFR maturando conferito

alle forme pensionistiche

complementari e al Fondo

gestito dall’INPS. In altre

parole se per un lavoratore

viene conferito l’intero TFR

l’esonero dal contributo

predetto è totale; se invece il

conferimento del TFR è

parziale (nelle limitate ipotesi

in cui è consentito) l’esonero

dal contributo è direttamente

proporzionale. Da sottolineare

che per gli operai agricoli a

tempo determinato e per gli

impiegati, quadri e dirigenti

agricoli, il contributo dello

0,20 per cento non è dovuto e

quindi le aziende che occupano

tali lavoratori non possono

beneficiare della predetta

misura compensativa. L’art. 1,

comma 766, della citata

legge finanziaria, ha inoltre

previsto, a decorrere dal 1°

gennaio 2008, un ulteriore

esonero dal versamento dei

contributi sociali in una

misura crescente di anno

in anno fino al 2014. Con

l'anno in corso dunque la

misura di tale esonero si

stabilizza ed è pari a 0,28

punti percentuali. L’esonero

incide prioritariamente sui

contributi per assegni

familiari e, in caso di

incapienza, su quelli per

maternità e disoccupazione o

su altre contribuzioni per il

finanziamento delle prestazioni

temporanee. Anche in questo

caso l’esonero contributivo

si applica in misura

proporzionale alle quote di

TFR versato alle forme

pensionistiche complementari

e al Fondo gestito dall’INPS.

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25

Decontribuzione delle erogazioni

stabilite da contratti di 2°

livello

L’art. 4, commi 28-29 della

legge n. 92/2012 (cd. Riforma

Fornero) ha reso definitivo il

regime di sgravio contributivo

previsto dall’art. 1, commi 67 e

68, della legge n. 247/2007

relativo alle erogazioni

previste dalla contrattazione

collettiva di secondo livello

(aziendale e territoriale) a

titolo di premio di produttività,

essendo stato eliminato dalla

norma originaria il riferimento

al carattere sperimentale di tale

misura agevolativa. Come

noto, il beneficio in commento

consiste in uno sgravio di 25

punti percentuali dei contributi

previdenziali a carico del

datore di lavoro e in uno

sgravio totale dei contributi

previdenziali a carico del

lavoratore sulle erogazioni:

- previste dai contratti

collettivi aziendali ovvero di

secondo livello;

- incerte nella corresponsione

o nell’ammontare;

- correlate alla misurazione

di incrementi di produttività,

qualità, nonché altri elementi

di competitività, assunti dal

contratto collettivo come

indicatori dell’andamento

economico dell’impresa e dei

suoi risultati.

La dotazione finanziaria

prevista per lo sgravio è pari a

650 milioni di euro annui. I

benefici vengono concessi solo

entro tale limite (650 milioni di

euro annui) secondo modalità

stabilite di anno in anno con

decreto interministeriale (lavoro

ed economia) anche con

riferimento all’individuazione

dei criteri di priorità.

Contribuzione per il

finanziamento dell’assicurazione

sociale per l’impiego (ASPI)

Come noto, la cd. Riforma

Fornero (art. 2. della legge n.

92/2012) ha istituito - a

decorrere dal 1° gennaio 2013

e con riferimento ai nuovi

eventi di disoccupazione

involontaria verificatisi da tale

data - una nuova forma di

ammortizzatore sociale

denominata “assicurazione

sociale per l’impiego” (ASPI)

che sostituisce, a regime,

l’indennità di mobilità,

l’indennità di disoccupazione

non agricola a requisiti normali

e ridotti, nonché l’indennità di

disoccupazione speciale

edile.E' invece rimasta in

vigore la disoccupazione

agricola. Sono ricompresi

nell’ambito di applicazione di

questa nuova forma di

assicurazione sociale tutti i

lavoratori dipendenti, compresi

gli apprendisti ed i soci

lavoratori di società

cooperative che abbiano in

essere un rapporto di lavoro

subordinato ai sensi dell’art. 1,

c. 3, legge n. 142/2001, nonché

i dipendenti delle pubbliche

amministrazioni con contratto

di lavoro non a tempo

indeterminato. Sono invece

esclusi dall’ambito di

applicazione dell’ASPI gli

operai agricoli a tempo

determinato o indeterminato

per i quali continuano a trovare

applicazione le vigenti

disposizioni in materia di

disoccupazione agricola.

Contributo ordinario

Il finanziamento dell’ASPI

avviene attraverso il contributo

già destinato al finanziamento

della disoccupazione non

agricola ai sensi degli artt. 12,

c. 6, e 28, c. 1, della legge n.

160/1975, pari all’1,61 per

cento (di cui 0,30 destinato al

finanziamento della

formazione continua). A tale

aliquota restano applicabili le

riduzioni del costo del lavoro

di cui all’art. 120 della legge n.

388/2000, dell’art. 1, c. 361

della legge n. 266/2005,

nonché le misure compensative

di cui all’art. 8 della legge n.

248/2005. Pertanto, con

riferimento agli impiegati,

quadri e dirigenti agricoli, che

– a differenza degli operai

agricoli – rientrano nell’ambito

di applicazione dell’ASPI,

continuerà ad essere dovuta la

contribuzione dello 0,67 per

cento già destinata al

finanziamento della

disoccupazione (di cui 0,30

destinato al finanziamento

della formazione continua).

Contributo addizionale

La medesima legge di riforma

ha inoltre previsto che, a

decorrere dal 1° gennaio 2013

ai rapporti di lavoro

subordinato non a tempo

indeterminato si applica un

contributo addizionale, a

carico del datore di lavoro, pari

all’1,4 per cento della

retribuzione imponibile ai fini

previdenziali, finalizzato a

finanziare l’ASPI. Il contributo

non è dovuto per:

- i lavoratori a termine

assunti in sostituzione di

lavoratori assenti;

- i lavoratori a termine

assunti per lo svolgimento

delle attività stagionali

elencate nel DPR n.

1525/1963, nonché per quelle

definite dagli avvisi comuni e

dai contratti collettivi nazionali

stipulati entro il 31/12/2011

(quest’ultima eccezione opera

solo per gli anni 2013 – 2015);

- gli apprendisti;

- i dipendenti delle

pubbliche amministrazioni.

In caso di trasformazione del

rapporto da tempo determinato

a tempo indeterminato, il

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L’Agricoltore Senese 03/2014

26

datore di lavoro ha diritto alla

restituzione di tutti gli importi

versati a titolo di contributo

addizionale (e non più solo alle

ultime sei mensilità). Ed

infatti, l'art. 1, c. 135, della

legge 28.12.2013 n. 147 (la

legge di stabilità per il 2014)

ha abrogato - con decorrenza

1.1.2014 e con riferimento alle

trasformazioni a tempo

indeterminato decorrenti da

tale data - la previsione,

contenuta nella riforma

Fornero, che limitava alle sole

ultime 6 mensilità il diritto del

datore di lavoro alla

restituzione della contribuzione

addizionale versata. La

restituzione avverrà solo

successivamente al decorso

dell’eventuale periodo di

prova. Non è chiaro se la

restituzione del contributo

addizionale nei nuovi limiti

sopradetti (e cioè non solo per

le ultime 6 mensilità) spetta

anche ai datori di lavoro che,

entro sei mesi dalla cessazione

di un rapporto di lavoro a

termine, assumono lo stesso

lavoratore con contratto di

lavoro a tempo indeterminato.

Ed infatti l’art. 1, c. 135 della

legge n. 145/2013, parla

espressamente di “trasformazioni

di contratto a tempo

indeterminato”, ma va ad

incidere su una norma (art. 2,

c. 30, legge n. 92/2012 –

Riforma Fornero) che riguarda

anche la riassunzione a tempo

indeterminato di un lavoratore

a termine. Resta fermo in ogni

caso, che nell’ipotesi di

riassunzione la contribuzione

da restituire sarà ridotta di un

numero di mensilità pari

all’intervallo tra i due rapporti.

Contributo aggiuntivo in caso

di licenziamento

La Riforma Fornero ha introdotto

anche un disincentivo di

carattere economico al

licenziamento dei lavoratori

subordinati a tempo

indeterminato, rappresentato

da una contribuzione aggiuntiva

commisurata al trattamento

mensile dell’Assicurazione

Sociale per l’Impiego-ASPI.

Le norme in commento

prevedono infatti che, a

decorrere dal 1° gennaio 2013,

in caso di interruzione di un

rapporto di lavoro a tempo

indeterminato per le causali

che, indipendentemente dal

requisito contributivo, darebbero

diritto all'ASpI, il datore di

lavoro è tenuto a versare una

somma pari al 41 per cento del

massimale mensile dell’ASpI

per ogni anno di anzianità

aziendale del lavoratore negli

ultimi tre anni (compresi i

periodi di lavoro con contratto

diverso da quello a tempo

indeterminato, se il rapporto è

proseguito senza soluzione di

continuità o se comunque si è

dato luogo alla restituzione

della contribuzione aggiuntiva

dovuta per i rapporti a

termine). Il contributo

aggiuntivo è dovuto anche per

le interruzioni dei rapporti di

apprendistato diverse dalle

dimissioni o dal recesso del

lavoratore, ivi incluso il

recesso del datore di lavoro al

termine del periodo di

formazione. Una norma

transitoria prevede l’esclusione

dall’obbligo di corrispondere il

contributo aggiuntivo nel

periodo 2013-2015 in alcuni

particolari casi, come i

licenziamenti effettuati in

conseguenza di cambi di

appalto o le interruzioni di

rapporti a tempo indeterminato

nel settore edile.

Esclusione operai agricoli

L’assicurazione sociale per

l’impiego, così come le

disposizioni in materia di

contratto a termine, non si

applicano agli operai agricoli

in virtù delle espresse

esclusioni contenute nell’art. 2,

c. 3, della legge n. 92/2012 e

nell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n.

368/2001. Pertanto, nessuna

innovazione di quelle sopra

rappresentate, compresa

l’addizionale dell’1,4 per

cento per i rapporti di lavoro

a termine, è a nostro avviso

applicabile agli operai

agricoli. Le novità in materia

di ASPI e relativa contribuzione

sono invece applicabili agli

impiegati, quadri e dirigenti

dell’agricoltura.

Contribuzione per la formazione

continua (disoccupazione)

I commi da 62 a 64 dell’art. 1

della legge n. 247/2007

(attuazione del Protocollo sul

Welfare) hanno introdotto

anche per gli operai agricoli il

contributo dello 0,30 per cento

di cui alla legge n. 845/1978

per il finanziamento delle

iniziative di formazione

continua. L’introduzione di

tale contribuzione a partire dal

1° gennaio 2008 non ha

determinato tuttavia alcun

aumento della pressione

contributiva a carico dei datori

di lavoro agricolo, giacché è

stata corrispondentemente

ridotta di 0,30 punti

percentuali l’aliquota per

l’assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione

involontaria. A seguito di

tale modifica, anche i datori

di lavoro agricolo che

occupano operai possono

aderire al Fondo Paritetico

Interprofessionale Nazionale

per la Formazione Continua in

Agricoltura (FOR.AGRI). In

caso di adesione, il contributo

dello 0,30 per cento sarà

trasferito dall’INPS a

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L’Agricoltore Senese 03/2014

27

FOR.AGRI e l’azienda

interessata potrà accedere ai

finanziamenti dei piani

formativi nel rispetto delle

disposizioni di legge e dei

regolamenti del fondo. È

appena il caso di precisare che

le aziende che non aderiscono

al fondo pagheranno

comunque il contributo dello

0,30% – che l’INPS destinerà

alla solidarietà generale –

senza poter accedere ai

benefici derivanti dall’iscrizione

al fondo. Si sottolinea altresì

che l’iscrizione al Fondo ha

effetto non più dall’anno

successivo bensì dal periodo di

paga nel quale la stessa viene

effettuata. Si ricorda inoltre

che, con circolare n. 40 del

22/2/2011, l’INPS ha chiarito

che sulla contribuzione per il

finanziamento della formazione

continua (contributo dello 0,30

per cento) non trovano

applicazione le agevolazioni per

zone montane e svantaggiate.

Riduzione contribuzione INAIL

Come noto, l’art. 1, comma

128, della legge di stabilità per

il 2014 (legge 28 dicembre

2013, n. 147) ha previsto la

riduzione della contribuzione

antinfortunistica per 1 miliardo

di euro nel 2014, 1,1 miliardi

di euro nel 2015 e 1,2 miliardi

di euro nel 2016. La norma ha

natura programmatica e rinvia,

per l’attuazione, ad un decreto

del Ministro del Lavoro, da

emanarsi di concerto col

Ministro dell’Economia, e su

proposta dell’INAIL. La

riduzione della contribuzione

operata dal decreto di

attuazione dovrà:

- riguardare "premi e contributi

dovuti per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali";

- tenere conto dell’andamento

infortunistico aziendale;

- definire le modalità di

applicazione della riduzione a

favore delle imprese che

abbiano iniziato l’attività da

non oltre un biennio;

- essere operata distintamente

per singola gestione

assicurativa dell’INAIL, tenuto

conto dell’andamento economico,

finanziario e attuariale

registrato da ciascuna di esse e

garantendo il relativo

equilibrio assicurativo.

La previsione normativa, che

parla espressamente di "premi

e contributi dovuti per

l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le

malattie professionali", lascia

inequivocabilmente intendere

che oggetto della riduzione

debbono essere anche gli oneri

antinfortunistici a carico delle

imprese agricole che, come

noto, corrispondono all’INAIL

(per il tramite dell’INPS)

"contributi" (ossia importi

determinati con aliquota fissa)

e non “premi” assicurativi

(ossia importi variabili in

funzione del rischio

assicurativo), come invece

fanno le imprese degli altri

settori produttivi. Nelle more

dell'emanazione del predetto

decreto attuativo, i Ministri

dell'Economia e del Lavoro - al

fine di consentire alle imprese

e agli altri soggetti assicuranti

di beneficiare immediatamente

della riduzione dei contributi

antinfortunistici (i tempi

tecnici necessari per

completare l'iter di emanazione

del decreto ministeriale di

attuazione della norma

avrebbero superato la data del

16 febbraio) - hanno

concordato di differire al 16

maggio 2014 sia il termine

dell’autoliquidazione

2013/2014, sia il termine per il

pagamento di tutti gli altri

premi speciali per i quali non é

prevista l’autoliquidazione.

Sull'argomento l'INAIL, con

un'apposita nota del 23

gennaio u.s., ha fornito

istruzioni operative per

l'applicazione del rinvio che, è

bene ricordarlo, non ha un

impatto diretto sulle aziende

agricole che occupano operai

per i quali, come noto, il

pagamento della contribuzione

relativa al I trimestre è differito

al mese di settembre. Il rinvio

riguarda invece le cooperative

di trasformazione, manipolazione

e commercializzazione ex lege

240/84.

Agevolazioni per zone montane

e svantaggiate

Come noto il comma 45

dell’art. 1 della legge n.

220/2010 (cd. legge di stabilità

per il 2011) ha previsto che “a

decorrere dal 1° agosto 2010

continuano ad applicarsi le

disposizioni di cui all’articolo

2, comma 49, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, in

materia di agevolazioni

contributive nel settore

agricolo”. La legge di stabilità

per il 2011 ha dunque messo a

regime, senza soluzione di

continuità, le agevolazioni

contributive per zone montane

e svantaggiate nelle misure più

favorevoli previste dalla legge

n. 81/2006 (riduzione del 75

per cento nelle zone montane e

del 68 per cento nelle zone

svantaggiate) che troveranno

applicazione anche per gli anni

successivi senza la necessità

che intervengano altri

provvedimenti legislativi di

proroga. Pertanto, in virtù di

tale norma e dei rinvii “a

catena” ivi contenuti, le

agevolazioni contributive che

trovano applicazione per il

2014 sono quelle previste

dall’art. 01, c. 2, della legge n.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

28

81/2006 che, come noto,

consistono in una riduzione dei

contributi a carico dei datori di

lavoro agricolo pari al:

- 75 per cento nei territori

montani particolarmente

svantaggiati (cosiddette zone

montane);

- 68 per cento nelle zone

agricole svantaggiate, comprese

le aree dell’obiettivo 1,

regolamento (CE) n. 1260/1999

e le regioni Abruzzo, Molise e

Basilicata (cosiddette zone

svantaggiate).

Si ricorda infine che:

- per l’individuazione delle

zone montane e svantaggiate

occorre fare riferimento alla

deliberazione 25/5/2000, n. 42

del CIPE pubblicata sulla G.U.

n. 161 del 12/7/2000;

- l’agevolazione in questione

riguarda anche i contributi

dovuti all’INPS dalle imprese

agricole per gli impiegati,

quadri e dirigenti;

- i lavoratori non hanno

diritto, sulla loro quota di

contribuzione, ad alcuna

riduzione;

- le agevolazioni per zone

montane e svantaggiate non

trovano applicazione sulla

contribuzione per il

finanziamento della formazione

continua (contributo dello 0,30

per cento).

COLLABORATORI COORDINATI

E CONTINUATIVI, A PROGETTO

E OCCASIONALI

Il comma 57 dell’art. 2 della

legge n. 92/2012 (cd. Riforma

Fornero), come modificato

dall’art. 46-bis, c. 1, lettera g)

della legge n. 134/2012 (cd.

decreto sviluppo), ha stabilito

un percorso di graduale

aumento dell’aliquota

contributiva pensionistica per

gli iscritti alla gestione

separata INPS (di cui all’art. 2,

c. 26 della legge n. 335/1995)

e della corrispondente aliquota

di computo delle prestazioni

pensionistiche, fino a

raggiungere nel 2018 il 33 per

cento (24 per cento per coloro

che sono iscritti ad altra

gestione). La legge di stabilità

per il 2014 (art. 1, c. 491 e

744, legge n. 147/2013) è

ulteriormente intervenuta

sull'argomento, revisionando la

misura delle aliquote per

alcune delle categorie di

soggetti scritti alla gestione

separata INPS:

• per i pensionati e per gli

iscritti ad altra gestione

previdenziale obbligatoria

l’aliquota sale al 22 per cento

(prima: 21 per cento) per il

2014 ed al 23,5 per cento

(prima: 22 per cento) per il

2015;

• per i lavoratori autonomi

titolari di partita IVA la

contribuzione relativa al 2014

viene fissata allo stesso valore

del 2013: 27 per cento (mentre

per i restanti soggetti non

iscritti ad altra gestione

previdenziale obbligatoria

viene confermato per il 2014 il

già previsto aumento al 28 per

cento).

Pertanto le aliquote

contributive pensionistiche

della gestione separata per

l’anno 2014 sono pari a:

- 28% per gli iscritti alla

gestione separata che non

siano assicurati anche presso

altre forme pensionistiche

obbligatorie, ad eccezione dei

lavoratori autonomi titolari di

partita IVA per i quali

l'aliquota rimane quella in

vigore nel 2013 e cioè 27%;

- 22% per tutti gli altri

iscritti alla gestione separata e

cioè per i soggetti assicurati

anche presso altre forme

pensionistiche obbligatorie e

per quelli già titolari di

pensione (per tali soggetti

l’aliquota è stata innalzata di

ben 2 punti percentuali rispetto

al 2013).

Le predette aliquote valgono

anche per il computo delle

prestazioni pensionistiche e

sono applicabili a tutte le

categorie di iscritti alla

gestione separata, compresi

gli associati in partecipazione.

Resta confermata la

ripartizione dell’onere

contributivo tra committente

(sul quale gravano i 2/3 del

contributo) e collaboratore (sul

quale grava 1/3 del contributo).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le citate modifiche apportate

dalla legge n. 92/2012 (cd.

Riforma Fornero) per i

collaboratori coordinati e

continuativi valgono anche gli

associati in partecipazione

con conferimento di lavoro

che, ai sensi dell’art . 43

della legge n. 326/2003,

sono tenuti all’iscrizione, sin

dal 1° gennaio 2004, nella

gestione separata di cui

all’art. 2, c. 26, legge n.

335/95. Pertanto, anche per

tale categoria di soggetti

l’aliquota contributiva

pensionistica per l’anno 2014 è

pari al 28 per cento per coloro

che non risultino assicurati

presso altre forme obbligatorie

ed al 22 per cento per i soggetti

pensionati o iscritti ad altra

gestione previdenziale

obbligatoria. A differenza dei

collaboratori, per gli associati

in partecipazione, con

conferimento di lavoro, la

ripartizione dell’onere

contributivo resta fissata nel

55 per cento a carico

dell’associante e nel 45 per

cento a carico dell’associato.

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L’Agricoltore Senese 03/2014

29

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DAL 1 GENNAIO 2014

OPERAI A TEMPO

INDETERMINATO

OPERAI A TEMPO

DETERMINATO

(1)* DIRIGENTI (1) * DIRIGENTI TEMPO

DETERMINATO

(1)* IMPIEGATI (1) * IMPIEGATI TEMPO

DETERMINATO

TIPO DI ***/**** ***/**** ***/**** ***/**** CONTRIBUZIONE a carico

azienda

a carico

lavoratore

a carico

azienda

a carico

lavoratore

a carico

azienda

a carico

lavoratore

a carico

azienda

a carico a carico

azienda

a carico a carico

azienda

a carico

lavoratore lavoratore lavoratore

ORDINARIA 36,0965% 8,84% 36,0965% 8,84% 24,13% 8,84% 25,53% 8,84% 25,63% 8,84% 27,03% 8,84%

ZONA SVANTAGGIATA*

11,81888 8,84% 11,75488% 8,84% 7,9256% 8,84% 8,3736% 8,84% 8,4056% 8,84% 8,8536% 8,84%

Sgravio Azienda -68%

ZONA MONTANA*

9,299125 8,84% 9,249125% 8,84% 6,2575% 8,84% 6,6075% 8,84% 6,6325% 8,84% 6,9825% 8,84%

Sgravio Azienda -75%

(1) PER GLI IMPIEGATI E I DIRIGENTI AGRICOLI, LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE SONO QUELLE RELATIVE ALL’INPS E NON COMPRENDONO QUELLE DOVUTE

ALL’ENPAIA (Dirigenti: Carico Azienda 9,50% - Carico Dipendente 2,50% - Totale da versare 12,00%).

(Impiegati: Carico Azienda 9,00% - Carico Dipendente 2,00% - Totale da versare 11,00%)

E.N.P.A.I.A. –per la riscossione dei contributi l’Ente applica una maggiorazione del 4% calcolata sull’importo dei contributi stessi.

LA TABELLA NON COMPRENDE IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELL’1%, A CARICO DEL LAVORATORE PER COLORO CHE PERCEPISCONO RETRIBUZIONI

ECCEDENTI L’IMPORTO ANNUO DI € 45.530,00 PER L’ANNO 2012 (per l’anno 2014 non è ancora stato determinato dall’INPS)

ORARIE GIORNAL.

IL FISLAF E’ TUTTO A CARICO DELL’AZIENDA DAL 1/1/96: O.T.I. € 51,65 (ANNUE) - O.T.D. € 0,0527 € 0,3409

IMPORTO RIVALSE: INPS O.T.D 8,84% SU R.E.C. - CAC OTD 0,20 SU R.E.C. RIVALSA SU TFR 0,50% SU R.E.C. (Con sgravio per le Zone Svantaggiate (68%) e Zone Montane (75%)

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI *le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non si applicano alla contribuzione per il finanziamento

della formazione continua (0,30%) di cui alla legge 845/1978 versata dai datori di lavoro unitamente alla

contribuzione per la disoccupazione involontaria

** 0,72 dovuto per maternità, ANF malattia, per gli infortuni obbligatoria iscrizione all’INAIL per le

attività previste dal T.U. infortuni

***In caso di interruzione di un rapporto di alvoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal

01.01.2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico

contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni

****Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli

assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/63, per gli apprendisti e per i

dipendenti delle pubbliche amministrazioni

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA ASSICURAZIONE

A carico

committente

A carico collaboratore Totale**

18,48 9,57 28,72

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA FORMA

PREVIDENZIALE

A carico

committente

A carico collaboratore Totale

13,33 7,33 22,00

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L’Agricoltore Senese 03/2014

30

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L’Agricoltore Senese 03/2014

31

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L’Agricoltore Senese 03/2014

32

INDICE

Collegato alla Legge di stabilità, Guidi: “Norme importanti per la semplificazione, si è avviato un percorso di rilancio dell’agricoltura”

1

DALL’UNIONE

Università degli Studi di Siena – CCIAA di Siena: 15° edizione del Corso di perfezionamento per Esperti in legislazione ambientale

2

CCIAA di Siena: insediamento della Consulta delle libere professioni 3

FORMAZIONE

Calendario Corsi: Corso potatura della vite e dell’olivo – Corso sicurezza dipendenti – Corso addetto HACCP

4

DA CONFAGRICOLTURA

Olio: accuse NYT penalizzano l’immagine del made in Italy di qualità 5

Governo, Guidi scrive al premier Letta: “Ora un diverso assetto per creare il ministero dell’agroalimentare italiano”

5

AGRITURIST

Abbonamento speciale Rai 2014 6

TECNICO ECONOMICO

Psr misure agro ambientali – Mis. 214A anno 2014 - domande iniziali e di ampliamento 7

Obbligo di tenuta dei registri in entrata ed uscita per ogni categoria per gli oli di oliva e di sansa dal 1° Gennaio 2014

8

Limitazioni alla circolazione stradale nei giorni festivi 9

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali 10

Bruciatura residui vegetali 10

Stagione irrigua 2014 – Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee ew delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico

11

FISCALE TRIBUTARIO

Profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici 12

Mini-Imu e versamento seconda rata 2013 18

Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti dell’impresa – Risposte a quesiti dell’Ag. delle Entrate

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PREVIDENZIALE

Assunzioni congiunte – Decreto ministeriale 19

Dichiarazione del lavoratore per ritenute e detrazioni d’imposta anno 2014 20

Legge di stabilità per il 2014. Disposizioni in materia di lavoro e previdenza. Prime indicazioni 21

Aliquote contributive per l’anno 2014. Lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi

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ANNUNCI 30