L’AGRICOLTORE SENESE · ricevimento della copia cartacea, ricevere una comunicazione via mail...

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L’AGRICOLTORE SENESE

ANNO 24° - NUMERO 18 OTTOBRE 2019

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L’Agricoltore Senese 18/2019

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DALL’UNIONE

INVIO NOTIZIARIO VIA MAIL

Si ricorda che L’Agricoltore Senese, nostro periodico di informazione quindicinale, è consultabile sulla home page del nostro sito www.confagricolturasiena.it.

Al fine di ottimizzare e rendere più immediate le informazioni è possibile, in alternativa al ricevimento della copia cartacea, ricevere una comunicazione via mail nella quale sarà indicato il link che permetterà di aprire il suddetto notiziario.

Pertanto, se interessati, si prega di compilare e inviarci al nostro indirizzo e-mail [email protected] il modulo seguente:

MODALITA’ DI RICEVIMENTO L’AGRICOLTORE SENESE

La sottoscritta azienda________________________________________, con la

presente intende sospendere l’invio cartaceo de L’Agricoltore Senese, attivando al

contempo l’esposta procedura.

L’indirizzo di posta elettronica da utilizzare è il seguente __________________________

Messaggio whatsapp

Al fine di ottimizzare il servizio d’informazione diretta con i nostri Soci, si comunica che

l’Unione Agricoltori ha già iniziato ad inviare messaggi e files a mezzo whatsapp a chi ha

fatto richiesta.

Chiunque altro fosse interessato a questo nuovo servizio è pregato di segnalarci all’indirizzo e-mail [email protected] il numero di telefono da utilizzare ed

il nominativo del Socio iscritto all’Unione. Trattasi solo di limitate informazioni che andranno ad integrare gli altri sistemi di

comunicazione diretta con i nostri Soci.

A tale proposito ricordiamo di non rispondere ai messaggi e richiedere eventuali

informazioni o chiarimenti ai nostri usuali numeri di telefono.

Consulenza in azienda alle attività agrituristiche

Al fine di implementare l’assistenza alle aziende agrituristiche, informiamo che è possibile avvalersi dei seguenti nuovi servizi:

• Visita aziendale per valutazione corretto svolgimento attività e/o sviluppo nuove attività;

• Visita con simulazione di controllo in base alle linee guida RT sulle attività autorizzate.

Per appuntamenti scrivere a [email protected]

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Bando Agricoltura Sociale

Si avvicina il termine per la presentazione dei progetti per partecipare al Bando Agricoltura Sociale 2019 - 4° Edizione.

La Scadenza è fissata al prossimo 15 Ottobre alle ore 24.00.

Il Bando prevede:

L’assegnazione di 3 premi dell'importo di 40.000 Euro ciascuno, a fondo perduto, 2 erogati dalla Onlus Senior – Età della Saggezza, 1 da Reale Foundation;

I progetti dovranno pervenire entro il 15 Ottobre 2019;

La presentazione dei progetti avviene tramite mail ([email protected]) e a mezzo raccomandata A/R;

In seguito i progetti saranno caricati sulla la piattaforma digitale http://www.coltiviamoagricolturasociale.it dove sarà possibile votarli per 30 giorni;

I 30 progetti con il maggiore numero dei voti passeranno al vaglio di una Commissione di Esperti in Agricoltura Sociale;

Entro la fine dell’anno 2019 saranno comunicati i tre vincitori;

I progetti vincitori dovranno essere realizzati entro il 31 Ottobre 2020;

Nella selezione dei progetti, sviluppati su tutto il territorio nazionale, saranno considerati meritevoli quelli che più rispondono agli obiettivi del concorso 2019;

Ai tre vincitori, oltre al premio in denaro, verrà assegnata una borsa di studio per svolgere il Master di Agricoltura Sociale presso l’Università di Tor Vergata.

L’occasione del Bando che rinnova l’impegno di Onlus Senior - L’Età della Saggezza e Confagricoltura a sostenere questa nuova forma di agricoltura sostenibile che coinvolge le ‘fasce deboli’ della società, ha il duplice scopo di darci adeguata visibilità e se proposto adeguatamente fornirci nuovi contatti e occasioni per promozionare i nostri servizi alla persona.

Come indicato nel Bando, la presentazione deve avvenire tramite mail ([email protected]) e a mezzo raccomandata A/R.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito http://www.coltiviamoagricolturasociale.it o scrivere una mail all’indirizzo [email protected].

Recapito Comune di Radicondoli

Al fine di agevolare il servizio di assistenza alla persona, (pratiche Patronato e dichiarazioni fiscali) si comunica che da partire dal mese di Agosto, previo appuntamento, saremmo presenti il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00, in Radicondoli presso la Pubblica Assistenza, in Via Tiberio Gazzei, 9.

Invitiamo pertanto gli interessati a prendere contatto con i nostri Uffici, utilizzando i seguenti recapiti: 0577- 533205, 0577- 533222, e-mail: [email protected].

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DA CONFAGRICOLTURA

Manovra: no a rimodulazione dell’Iva, consumi di prodotti agricoli a rischio

In relazione alla manovra, Confagricoltura esprime la sua forte contrarietà all’annunciata ‘rimodulazione’ dell’IVA che potrebbe riguardare, in modo particolare, i beni soggetti all’aliquota del 10%. “Molti prodotti agricoli (latte, bovini, suini, uova fiori, piante, carni, pesci, foraggi, ristorazione, ecc.) – osserva l’Organizzazione degli imprenditori agricoli - rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta ed un aumento per alcuni di essi avrebbe un impatto economico recessivo per le imprese agricole oltre che un effetto regressivo su consumi di beni essenziali”. Con la crescita del PIL ai minimi termini, Confagricoltura chiede a viva voce che qualsiasi ipotesi di intervento sulla modulazione delle aliquote IVA sia rinviata - dopo un’attenta valutazione degli effetti economici che inevitabilmente comporta – a quando ci sarà un miglioramento del ciclo economico" .

SVILUPPO

Strumenti Finanziari PSR 2014-2020

Investimenti di sviluppo per le imprese agricole, gestita dalla PIATTAFORMA AGRI-ITALIA, istituita tra un contratto tra Regione Toscana e FEI (Fondo Europeo per gli investimenti).

La Regione Toscana ha stanziato circa 10 milioni di euro (estendibile fino a 60 milioni con il coinvolgimento di 5 istituti primari bancari), per le seguenti misure PSR 2014-2020:

Misure: 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”;

Misura: 4.2 “Sostegno agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione e/o

sviluppo dei prodotti agricoli;

Beneficiari: Imprenditori Agricoli Professionali (Tipologia operazione 4.1.6) e PMI e Small Mid-

Caps attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti, esclusi i prodotti della

pesca (Tipologia operazione 4.2.2);

Sono considerati investimenti ammissibili, tutti gli investimenti che già queste misure

comprendono all’interno delle loro disposizione attuative relative annualità 2016, con alcune

novità:

è ammissibile IVA;

non sussiste l’impegno del 51% per i trasformatori per il prodotto primario;

non sono finanziabili investimenti per energia rinnovabili;

sono ammissibile sia investimenti materiali e immateriali;

acquisto macchine;

acquisizione di fabbricati.

Lo strumento finanziario è GARANZIA al 50% sul finanziamento, promosso dal FEI (fondo

europeo per gli investimenti);

Ogni banca ha stanziato un plafond regionale, ma per singolo finanziamento è concesso

massimo 600.000,00 €;

Durata massima del finanziamento è 12 anni e minimo 2 anni;

Copre fino al 100% dei costi eleggibili;

Il contributo si riscontra nel calcolo del tasso d’interesse.

I nostri Uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per la compilazione delle istanze. Per informazioni telefonare allo 0577/533208 – 533212.

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FORMAZIONE

Catalogo corsi Unione Agricoltori

Attività formativa

Orario

Data

Sicurezza generale

e specifica per lavoratori

12 ore

9/13 - 14/18 (24 Ottobre)

9/13 (29 Ottobre)

24 e 29 Ottobre 2019

Aggiornamento HACCP

attività

alimentari complesse

9/13 addetti

9/18 responsabili

28 Ottobre

Addetto antincendio

rischio medio

8 ore

9/18

30 Ottobre

Addetti alla conduzione

di trattori a ruote e cingoli

13 ore

15/18

12 e 13 Novembre 2019

Utilizzatori

dei prodotti fitosanitari

e relativo aggiornamento

20 ore

12 ore

Novembre/Dicembre 2019

Scheda di pre-adesione

Azienda ______________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________Comune _________________________

P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________

Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________

Nominativo ___________________________________________________________________

Data ______________ Firma______________________

Per informazioni e/o iscrizioni [email protected], tel. 0577/533201 -

fax 0577/533050

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AGRITURIST

Rinnovata la convenzione con le Guide Senesi per gli ospiti degli agriturismi associati

RINNOVA la CONVENZIONE con le GUIDE SENESI

autorizzate per l’anno 2019

La informiamo che anche per l'anno 2019 è stato rinnovato il rapporto ESCLUSIVO di collaborazione tra le GUIDE SENESI AUTORIZZATE e gli associati di AGRITURIST Siena che in regalo con la quota associativa vi permette di offrire anche questo anno il:

TOUR GUIDATO del CENTRO STORICO di SIENA gratuito (circa 3 ore) per i vostri OSPITI

in lingua INGLESE/ ITALIANA + una seconda lingua (francese/tedesco/spagnolo)

con 10 partecipanti tot.* * Il tour si attiva nelle DATE in elenco di seguito solo se richiedenti 10 persone/ospiti tot. per tour (delle aziende socie Agriturist):

MESI e DATE DEI TOUR, tutti i martedì:

Ottobre: da martedì 1 a martedì 29

Ritrovo per i vs ospiti ore 15.00 alla CHIESA di San Domenico (Siena)

Prenotazione: comunicando n. ospiti e LINGUA entro le ore 13.00 del LUNEDI precedente il tour, telefonando allo 0577/43273, fax 0577/094623 o scrivendo una mail a [email protected]

ADEMPIMENTI consigliati:

Informare del servizio gli ospiti al loro arrivo; Inserire l’iniziativa nel vostro sito web; Inserire in reception e/o appartamenti una scheda per la raccolta dei nominativi degli ospiti

interessati insieme alla LOCANDINA che potete richiedere alle nostre e-mail.

Come saprà i costi dovendo pagare una guida sarebbero per gli ospiti molto elevati e molto spesso è un servizio richiesto, pertanto AGRITURIST SIENA facendo un’azione collettiva, dà la possibilità di dare per tutta la stagione un servizio valido e professionale al costo simbolico di 25,00 euro l'anno inserite in quota ass.iva per le aziende e da offrire GRATIS ai vs ospiti.

Si sottolinea che dato il crescente interesse per il servizio, l’aumentare degli ospiti e delle lingue richieste tanto da prevedere anche 3 gruppi ad uscita, alla fine dell’anno saranno fatti i conteggi per ciascuna azienda degli ospiti inviati e sarà richiesto il contributo di 2 euro aggiuntivi per ospite, oltre la soglia dei 25 inviati.

Per chiarimenti: [email protected]; [email protected]

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Acquisto di nuovi ed adeguati strumenti telematici

La nuova modalità di telematizzazione dei corrispettivi che interesserà i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate (tra le quali rientra anche l’attività agrituristica sia essa in regime IVA forfettario che ordinario) è obbligatoria già dal 01.07.2019 per quanti hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro, per tutti gli altri lo sarà dal 1° gennaio 2020. Non vi sarà più l’obbligo di consegnare lo scontrino cartaceo, ma l’operazione sarà memorizzata e trasmessa telematicamente e a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate mediante strumenti telematici. Per questo onere sarà riconosciuto anche un bonus fiscale: chi acquisterà un nuovo registratore di cassa nel 2019 e nel 2020, dotato delle tecnologie necessarie ad adempiere ai nuovi obblighi, potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 250 euro. Se avete necessità di acquistare nuovi ed adeguati strumenti telematici potete scrivere a [email protected].

CONVENZIONE

WALL STREET ENGLISH SIENA AGRITURIST SIENA

Agriturist Siena ha stipulato una convenzione con la scuola di inglese Wall Street English con sede in Siena. Wall Street English, leader nell’Editing e nel Publishing, con i suoi 425 centri in 28 Paesi, di cui 65 in Italia, rappresenta la scuola più importante al mondo con oltre 40 anni di esperienza ed un metodo d’apprendimento esclusivo. La loro attività riguarda la formazione linguistica, sono specializzati in corsi di inglese per privati, aziende pubbliche e private. Le scuole, estremamente moderne, riflettono un approccio completamente innovativo nell'ambito dell'insegnamento dell'inglese. Wall Street English offre una didattica personalizzata con un programma di inglese generale (PERSONAL ENGLISH) e\o studiato per approfondire e migliorare la fluency del linguaggio, anche a carattere tecnico (PROFESSIONAL ENGLISH). La convezione che Agriturist Siena ha stipulato con Wall Street English Siena offre ai tutti i Soci AGRITURIST SIENA:

• Sconto del 25% riservato per le iscrizioni ai nostri corsi di lingua inglese (Personal English e Business English)

• Prenota ora: puoi usufruire dello sconto del 30% .Promo è valida fino al 31/10

• Workshops gratuiti in sede: possibilità di partecipare a n.2 lezioni di prova gratuite inerenti il gergo turistico presso la nostra sede previa prenotazione da parte degli interessati

• Ritiro Voucher FREE WEEKc/o i nostri Uffici che offre una settimana di prova gratuita

• Agriturist Siena si impegna inoltre a coordinare due lezioni dedicate al nostro settore previa raccolta numero minimo di 5 persone

Per ottenere maggiori informazioni sui corsi, per verificare mediante un test gratuito il proprio livello di conoscenza della lingua inglese e per prendere un appuntamento con uno dei consulenti didattici Wall Street English di Siena, potete rivolgervi ai seguenti contatti:

Wall Street English Siena, Strada Statale 73 Levante, n.14 – zona Due Ponti – Siena Tel. 0577/271919; e-mail: [email protected]

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Agriturist Toscana si è convenzionato con un team di professionisti che collaborano da diversi anni con HtH S.p.a.

COSA COMPRENDE IL SISTEMA:

AGENTO PRO X 37 kg 10: grazie al suo sistema innovativo di grande portata d’aria 3 mc al minuto e una temperatura variabile generando vapore, ABBATTE LO STIRO DEL 93%. IN GRADO DI ASCIUGARE IN TEMPI BREVISSIMI QUALSIASI TIPO DI TESSUTO (fino alle scarpe da tennis);

LAVAIGIENIZZATRICE HYDRA PRO H 37 X kg 10: un apparecchio per il lavaggio lava/igienizza/abbatte le pieghe, elimina totalmente le macchie con tempi che vanno da 17 minuti ad 1 ora per 10 kg di bucato con sistema di lavaggio a doppia mandata;

I “COSMETICI DEL BUCATO”: una linea di detergenti per tutti i tipi di bucato, certificazione skineko, composizione vegetali/ecodermocompatibili/concentrati ad altissimo livello prestazionale (utilizzabili con qualsiasi lavatrice).

E' possibile per i Soci adottare anche solo una delle 3 opzioni. L’ACQUISTO DEGLI APPARECCHI COMPRENDE:

consegna e posizionamento fino al punto esatto di installazione dell’apparecchio; primo avviamento apparecchi e prova bucato; contestualmente al momento della consegna ritiro dal corriere del vecchio elettrodomestico

lavatrice/asciugatrice con relativo smaltimento a carico dell’azienda; pagamento contanti/bonifico/ass.circolare o possibilità di dilazione gestita attraverso

findomestic o compass e documentazione necessaria.

Per informazioni: Francesco Signori 328/9360135; Simona Melosini 327/6845166; Mail: [email protected]

Articolo 5 Decreto Sicurezza Bis, soggiorni non superiori alle ventiquattro ore

L’articolo 5 del Decreto Sicurezza Bis modificato in sede di conversione, definisce nuove procedure in merito alla comunicazione alla questura delle generalità delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive. E’ previsto, infatti, che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. E’ stata modificata, dunque, la prima versione del testo che prevedeva, invece, una “comunicazione immediata” nei casi di soggiorni di durata inferiore alle 24 ore. Secondo la disposizione vigente (articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931), l'obbligo vige per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte) nonché per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma. Questi soggetti potranno dare alloggio esclusivamente a persone in possesso di carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Attenzione però: la novità comunque non entrerà subito in vigore. Si dovrà infatti attendere l’adozione di un decreto del ministero dell’Interno, che dovrà indicare le modalità di attuazione della comunicazione telematica alle questure. Dopo la pubblicazione di questo ulteriore provvedimento, saranno quindi necessari altri 90 giorni per la piena attivazione dell’adempimento.

CONVENZIONE

AGRITURIST TOSCANA

e

HTH S.p.a.

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ASSICURATIVO

APERTURA UFFICIO

Si comunica che tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore. Questi i riferimenti: tel. 0577.533212, e-mail [email protected]

TECNICO ECONOMICO

OCM vino - Bando investimenti settore vitivinicolo P.N.S. 2019/20

Informiamo i Soci che è stato pubblicato sulla Banca Dati di Artea il Decreto n. 111 del 18 settembre 2019 contenente il bando della misura “OCM vitivinicolo Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023. Misura Investimenti – Campagna viticola 2019/2020” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1054 del 5 agosto 2019. Copia del bando, il relativo allegato A e tutta la documentazione citata in questo articolo è possibile visionarla sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3299/. La presentazione delle domande di aiuto su SI Artea è attiva attraverso l’opportunità all’interno della DUA: “OCM Investimenti 2020”, con ogni probabilità la disponibilità finanziaria iniziale proposta dalla Regione Toscana di 1.000.000,00€ verrà implementata, la scadenza rimane comunque fisata improrogabilmente al 15 Novembre 2019. Prima della presentazione della domanda di contributo si consiglia di prendere visione della Delibera della R.T. e del Decreto di Artea sopra citati.

Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2019/2020

Informiamo i Soci che in base al DM n.7701 del 18 luglio 2019 inerente le disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i termini di presentazione delle dichiarazioni sono rimasti i medesimi del precedente DM n.5811 del 26 ottobre 2015. Pertanto per la campagna 2019/2020, sono previsti due specifici adempimenti: uno riferito alla dichiarazione della raccolta delle uve entro il 15 Novembre, ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alla produzioni di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 Dicembre. La novità del Decreto sopra citato rispetto alle campagne pregresse è la facoltà, per i viticoltori che intendono avvalersene, di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico, alla data del 30 Novembre. Pertanto l'azienda può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti nel registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione. Per quanto concerne la definizione dei termini di presentazione da parte del Mipaf, si evidenzia fin da ora come, nonostante l’impegno di Confagricoltura, il quadro complessivo porta a ritenere improbabile ottenere anche per quest’anno la proroga dei termini di presentazione della dichiarazione di vendemmia prevista per il 15 novembre. Sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3313/ è possibile reperire la seguente documentazione: DM n.7701 del 18/07/2019, Allegato 1 DM 7701 e la Circolare Agea dichiarazioni di vendemmia e produzione 2019.

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Uso del rame sia in agricoltura biologica che convenzionale

Tornando sull'argomento, preme ricordare a tutti gli utilizzatori che il 1° Gennaio 2019 è entrato in vigore il Reg. UE 1981/18 il quale autorizza l’uso delle sostanze attive “Composti di rame” per usi fitosanitari e ne determina le quantità massime utilizzabili.

Il Regolamento autorizza esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e, tali indicazioni, valgono per tutte le tipologie di aziende agricole sia biologiche che convenzionali.

Allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:

- Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018;

- Max 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.

Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà usare un massimo di 6 kg/ha a condizione che nel settennio 2019-2025 non si superi complessivamente il limite di 28 kg/ha. A livello indicativo, quindi, la quantità utilizzabile annualmente dei composti di rame per fini fitosanitari passa da 6 kg/ha ai 4 kg/ha per anno mediamente. Pertanto, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, si consiglia gli operatori ad attenersi ad un valore massimo di applicazione annuo non superiore ai 4 Kg/ha.

E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina

Bando miglioramenti ambientali aree vocate al cinghiale ai sensi dell’art. 73 comma 15 Regolamento Regionale 48/R del 05-09-2017

Il Comitato di Gestione dell’ATC Siena 3 indice un bando per contributi per opere di “miglioramento ambientale e colture a perdere” in area vocata al cinghiale, a favore delle squadre di caccia al cinghiale in braccata dell’ATC 3 Siena Nord che avranno stipulato accordi con imprenditori agricoli singoli o associati, proprietari o conduttori di fondi rustici posti in area Vocata al Cinghiale, per la realizzazione di miglioramenti ambientali consistenti in:

- ripristino e/o realizzazione di punti d’acqua e messa a dimora di piante da frutto di varietà rustiche destinati a produrre frutti per la fauna selvatica;

- - Recupero strade/piste forestali esistenti; - - Colture a perdere per la selvaggina; - - Gestione del cotico erboso per la fauna.

E’ indispensabile che la squadra acquisisca l’autorizzazione scritta ad eseguire i lavori dalla proprietà del bosco interessato dalla strada/pista forestale. Gli interventi sono vietati tra il 15 Marzo e il 15 Luglio per proteggere la riproduzione della fauna selvatica. All’interno di SIC/SIR vanno rispettate le disposizioni dei piani di gestione, ove redatti, o interpellato l’Ufficio Forestale dell’Unione dei Comuni dove ricade il terreno.

Tutti i miglioramenti ambientali che si intende realizzare ai sensi dell’art. 73 co. 15 del Reg. Reg. 48/R/2017 devono essere comunicati all’ATC di appartenenza, indipendentemente se beneficeranno o meno del contributo dell’ATC.

Le richieste, dovranno essere presentate all’ATC dal Presidente della squadra, su apposito modello, con la seguente documentazione, a seconda della tipologia:

1) Se il proprietario del terreno non ha i mezzi per effettuare i lavori: è necessaria una dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma del Presidente della squadra, nella quale dichiara che trattasi di terreni incolti, abbandonati o ritirati dalla produzione e che è stato acquisito il consenso alla coltivazione da

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parte del proprietario o conduttore del terreno. Nella medesima dichiarazione devono essere indicati fogli di mappa, particelle e superficie oggetto di coltivazione. Deve altresì essere allegato copia del documento di identità del proprietario o conduttore che rilascia il consenso all’uso dei terreni e la planimetria catastale o ortofotocarta in scala 1:4.000 con indicato il terreno o i terreni oggetto di intervento. In tal caso i lavori dovranno essere eseguiti da un’Azienda che dispone dei necessari mezzi, a fine lavori la Squadra chiederà il collaudo dei tecnici dell’ATC per poi accedere alla liquidazione del contributo;

2) Se il proprietario può effettuare i lavori in proprio: è necessario presentare modello allegato alla presente contenente dati della squadra, località dei terreni individuati per tale progetto, loro superficie, foglio catastale e particella e coltura proposta per l’intervento di miglioramento; indicazione dei dati del proprietario disponibile ad effettuare il lavoro proposto sul proprio terreno; a fine lavori la Squadra dovrà richiedere il collaudo dei tecnici dell’ATC per poi ottenere la liquidazione del contributo;

Interventi ammissibili:

- Per il ripristino di punti d’acqua il contributo massimo concedibile è di € 200,00/punto. - Per la realizzazione ex novo di punti d’acqua il contributo massimo concedibile è di € 350,00 per un invaso massimo di mc. 100. - Per la gestione delle strade forestali il contributo concedibile è di 1€/ml per un massimo €500,00 per squadra e di € 8.000,00 euro stanziabili in un anno. - Per la messa a dimora di piante da frutto € 10,00/pianta con un minimo di 10 piante e un massimo di 50 piante con vincolo al mantenimento per almeno 5 anni successivi all’impianto. - Per la ripulitura dei cotici erbosi € 150,00 ad ettaro. - Ripulitura con trasemina di essenze foraggere previo passaggio con erpice a dischi € 300,00 ad ettaro. - Per le colture a perdere per la fauna il contributo massimo concedibile per ettaro di superficie coltivata è di € 350,00/anno. Gli interventi di ripulitura dei cotici erbosi, con o senza trasemina, e la semina di colture a perdere, primaverili o autunnali, dovranno avere una estensione minima di 0,5 ettari. I contributi saranno concessi, previa verifica dei tecnici dell’ATC, nei limiti delle risorse di bilancio rese disponibili e comunque con un limite massimo di € 2.500,00/anno concedibile ad ogni singola squadra, secondo i criteri di cui al presente bando. In caso di numero di richieste superiore alle disponibilità di budget gli importi verranno diminuiti in modo proporzionale.

Le richieste devono pervenire entro e non oltre, a pena di non ammissione, il 15 Novembre 2019 sia per gli interventi da realizzare sia in autunno/inverno che in primavera. Gli interventi finanziabili con il presente bando saranno riferiti all’annata agraria 2019/20.

Il bando è reperibile al seguente link: http://www.atcsienanord.it/bando-miglioramenti-ambientali-zona-vocata/

Attivazione centri di sosta ungulati

Si comunica che sono stati attivati cinque centri di sosta nel territorio dell’ATC 3 Siena Nord.

La procedura che il cacciatore singolo che intenda cedere un proprio capo di ungulato abbattuto in caccia deve seguire è la seguente:

1. Telefonare al responsabile del centro di sosta più vicino per concordare la consegna;

2. Riempire il modello in triplice copia in dotazione presso il centro di sosta (il cacciatore dovrà trattenere la copia in rosa);

3. Versare il contributo per la sosta del capo.

Si ricorda che,se il cacciatore che cede il capo NON fosse in possesso della qualifica di cacciatore formato, deve consegnare le interiora dell’animale (cuore, polmoni e fegato) chiusi in un sacco con scritto il numero della fascetta corrispondente.

Si specifica che:

La ditta appaltatrice ritirerà i capi ceduti entro termini di legge, quindi i capi potranno essere consegnati tutti i giorni (previo accordo con il responsabile della cella).

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Il valore del capo sarà riconosciuto direttamente al cacciatore dalla ditta secondo quanto stabilito fra le parti (il modulo prevede la possibilità di indicare l’IBAN del conto corrente sul quale ricevere il bonifico).

Il contributo spese che il cacciatore deve versare per la sosta è pari a:

€ 5,00 per capriolo;

€ 10,00 per tutti gli altri ungulati.

Ulteriori informazioni disponibili presso i centri di sosta.

Recapiti centri di sosta:

San Gimignano c/o Agriturismo Le Polveraie Loc. Montauto 54 – Tel. 333/3280182 – 0577/941114 – 335/7623267 Maurizio Lucii

Castellina in Chianti c/o Falegnameria Gori Loc. Assata (zona artigianale) – Tel. 338/7413816 Valerio Gori – 334/8202561 Mauro Gori

Castelnuovo Berardenga c/o Az. MPS Tenimenti Loc. Poggiassai – Tel. 338/7196831 Carlo Pianigiani Siena – Loc. Costafabbri – Via di Monastero Basso 6 – Tel. 335/6208697 Giovanni Gabbiai – 338/1022707 Remo Carnasciali

Montalcino – Loc. Podernovo – Tel. 348/3855986 Marco Ceciarini

ANAGRAFE SUINA registrazioni in BDN e aumentato rischio di introduzione della PSA

Nell’ambito dell’attuale situazione di aumentato rischio di introduzione in Italia della Peste suina africana (PSA) la cui diffusione non si arresta e ormai ha raggiunto anche la Serbia, è più che mai essenziale disporre in BDN di informazioni complete e continuamente aggiornate sul patrimonio zootecnico dei suini. Per garantire una maggiore efficienza ed efficacia del sistema di identificazione e registrazione dei suini, sarebbe di fondamentale importanza lo studio dettagliato dei dati BDN anche utilizzando le nuove funzionalità disponibili nella rinnovata sezione delle STATISTICHE, sezione VALUTAZIONE IMPLEMENTAZIONBE BDN e attuare, in maniera mirata e tempestiva, le verifiche, le correzioni necessarie e le azioni in caso di non conformità alla normativa, incluse le sanzioni amministrative, per gli allevatori e i responsabili degli stabilimenti di macellazione inadempienti.

In particolare si chiede di voler assicurare:

la verifica che tutte le aziende, anche quelle che allevano un solo suino, siano registrate in BDN;

la verifica della presenza e correttezza delle coordinate geografiche;

la corretta registrazione in BDN dell’orientamento produttivo e della modalità di allevamento.

Riguardo a questi dati, al 30.06.2019 in BDN sono stati riscontrati:

a) alcuni allevamenti senza indicazione dell’orientamento produttivo; b) circa 16.000 allevamenti senza indicazione della “modalità di allevamento”; c) nonostante il DLvo 200/2010 preveda solo due possibilità di modalità di allevamento, risultano ancora circa 180 allevamenti bradi.

Inoltre si evidenzia che, al 30.06.2019, in BDN:

il numero di allevamenti suini aperti senza capi in stalla da almeno 12 mesi è pari a 3.482 e tale criticità si riscontra in tutte le regioni, con valori più alti in Veneto (595), Lazio (549) e Sicilia (331);

il numero di allevamenti chiusi con capi in stalla assume aspetti preoccupanti in Sardegna dove è pari a 386;

la media nazionale di allevamenti suini per cui non è presente il censimento aggiornato è del 28,7% del totale;

la percentuale nazionale delle movimentazioni di suini verso il macello prive della relativa notifica di macellazione è pari al 43% sul totale di tali movimenti.

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FISCALE TRIBUTARIO

IVA – Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 22 del DPR. n. 633/72 – Risoluzione n. 47/E/2019

Si fa presente che con risoluzione n. 47/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 che prevede, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, ovvero a far data dal 1° luglio c.a. per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000, l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere elettronicamente all’Amministrazione finanziaria, i dati dei corrispettivi giornalieri.

Nella risoluzione viene quindi precisato che l’obbligo di trasmissione telematica, decorrente dal prossimo 1° gennaio 2020 (ovvero dal 1° luglio 2019) produce i seguenti effetti:

sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1, del DPR. n. 633/1972;

sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (tramite scontrino o ricevuta fiscale), fermo restando l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Circa la nozione di volume d’affari, la risoluzione in commento precisa che occorre far riferimento a quella prevista dall’art. 20 del DPR. n. 633/1972, ed è quindi rappresentata dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione ai sensi degli artt. 23 e 24 del predetto Decreto IVA, al netto delle variazioni di cui all’articolo 26 dello stesso DPR. n. 633/1972 .

Pertanto, l’Agenzia, ha reso noto che al fine di verificare i soggetti che già dal prossimo 1° luglio 2019 devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, si deve aver riguardo al volume d’affari dichiarato per l’anno 2018 (e quindi al quadro VE del Modello Iva 2019).

Per le attività che hanno avuto inizio nel corso del 2019, l’adempimento è invece rinviato direttamente al 2020. Da ultimo nel documento di prassi viene specificato che, con apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno individuati specifici esoneri dall’adempimento in questione, in funzione della tipologia di attività esercitata.

Principali scadenze fiscali OTTOBRE 2019

- 16 Ottobre:

- liquidazione e versamento per i soggetti mensili relativamente al mese di Agosto 2019;

- versamenti F24 per ritenute e contributi.

- 25 Ottobre: elenchi Intrastat mensili e del trimestre precedente.

- 31 Ottobre:

- scade oggi il termine per il pagamento, per i contribuenti interessati dai nuovi ISA che non hanno versato il 30 Settembre scorso, con la maggiorazione dello 0,4%;

- invio telematico del c.d. “Esterometro” ovvero della comunicazione delle operazioni di acquisto e/o cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (solo per documenti cartacei).

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PREVIDENZIALE

Accertamento contributivo nel settore agricolo mediante stima tecnica: la Corte Costituzionale lo dichiara legittimo

Con l’allegata sentenza n. 121/2019, la Consulta si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’accertamento induttivo dei contributi agricoli di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, sancendo che la determinazione dei contributi previdenziali agricoli basato sulla stima tecnica del fabbisogno presuntivo di manodopera dell’azienda non pregiudica la tutela previdenziale dei lavoratori e non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza costituzionalmente garantiti. In sostanza la Consulta ha sancito che l’accertamento per stima tecnica e la conseguente imposizione induttiva dei contributi prevista dall’art. 8, D.lgs. n. 375/1993 sono costituzionalmente legittimi. Si tratta di una pronuncia decisamente preoccupante che rischia di cristallizzare e rafforzare un sistema di accertamento contributivo basato su parametri astratti che Confagricoltura ha sempre contestato per la sua palese iniquità, sia a livello politico-sindacale e sia a livello tecnico-giuridico. Al riguardo è opportuno ricordare che nel settore agricolo l’art. 8, c. 2 del d.lgs. n. 375 del 1993, consente agli organi di vigilanza di procedere ad una “stima tecnica a mezzo visita ispettiva” e di determinare “il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all’ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali”. Nel caso in cui il fabbisogno così determinato risulti significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali del datore di lavoro, l’Inps procede a liquidare – previa diffida al datore di lavoro – i contributi dovuti sulla base dell’accertamento induttivo (comma 3, art. 8, D.lgs. n. 375/1993). In sostanza, l’imposizione dei contributi da parte dell’Inps per il maggior numero di giornate di lavoro determinate mediante la stima tecnica è consentita in presenza di due condizioni:

a. che il datore di lavoro non fornisca «adeguata motivazione» dello scostamento entro il termine

di quaranta giorni;

b. che «non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione».

Rispetto a tale quadro normativo, le censure di legittimità della Corte di Appello di Roma hanno riguardato la possibilità che alle imprese agricole venissero richiesti da parte dell’Inps contributi previdenziali sulla base di un accertamento:

fondato su un fabbisogno presuntivo determinato attraverso la stima tecnica che finirebbe con

“imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità o pesi uguali a soggetti

che non sono in uguali condizioni” (prima eccezione di legittimità);

avulso dalla individuazione nominativa dei lavoratori impiegati e delle giornate di

occupazione ad essi riferibili, che rischierebbe di snaturare la contribuzione previdenziale

trasformandola in una sorta di imposizione tributaria o di sanzione amministrativa (seconda

eccezione di legittimità).

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate tali eccezioni di legittimità costituzionale per i seguenti motivi. Riguardo alla prima eccezione (accertamento induttivo) la Consulta ha precisato che la determinazione avviene sugli esiti di una stima tecnica aziendale effettuata mediante visita ispettiva che tiene conto di tutte le caratteristiche dell’azienda. Ne consegue che l’accertamento induttivo – secondo la Corte - riguarda il “il fabbisogno di giornate lavorative di ciascuna singola specifica azienda agricola, considerata nella sua peculiare struttura e nell'organizzazione che la caratterizza”, valorizzando le singole specifiche situazioni aziendali, senza il rischio che si determinino disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nelle medesime condizioni. Riguardo alla seconda eccezione (assenza della individuazione dei lavoratori), la Corte Costituzionale rileva che l’imposizione di contributi previdenziali senza la specificazione dei dipendenti a cui vanno attribuiti, non converte di fatto l’obbligazione contributiva in una sanzione amministrativa o in un prelievo fiscale, giacché le somme restano comunque destinate al finanziamento della tutela previdenziale del lavoro, sia pure in modo indistinto; ciò conferma, secondo la Corte, la natura di

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imposizione contributiva delle somme richieste e pretese dall’Inps sulla base dell’accertamento effettuato ex art. 8, D.lgs. n. 375/1993. Invero, secondo la Corte Costituzionale, tale modalità di accertamento mira comunque e garantire un incremento dell’apporto finanziario del sistema previdenziale, che va a vantaggio di tutti i lavoratori, con conseguente piena compatibilità tra l’imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate determinate mediante valutazioni tecniche e la tutela previdenziale.

La pronuncia della Corte Costituzionale – che ha dichiarato legittimo l’accertamento induttivo per stima tecnica di cui all’articolo 8, comma 2, D.lgs. n. 375/1993 – non appare convincente sul piano delle motivazioni e suscita forti preoccupazioni. Non v’è dubbio infatti che questo tipo di accertamento, fondato su elementi presuntivi, ribalta l’onere della prova, rischia di comportare ingiuste imposizioni contributive e finisce per penalizzare maggiormente le aziende più moderne ed organizzate, che attraverso un ottimale utilizzo dei fattori della produzione, riescono a contenere l’impiego di manodopera. Peraltro si tratta di un tipo di accertamento che non ha riscontro in nessun altro settore produttivo, nemmeno in quelli – come l’edilizia ed il turismo – che presentano evidenti analogie sotto il profilo delle caratteristiche del lavoro (stagionalità e discontinuità). Ferme restando le perplessità e le preoccupazioni sopra rappresentate, merita di essere sottolineato che i Giudici delle leggi, con la pronuncia in commento, hanno almeno ribadito che l’accertamento per stima tecnica, per ritenersi legittimo, debba rigorosamente rispettare l’iter procedurale previsto dalla legge: (i) visita ispettiva, (ii) stima tecnica basata su elementi concreti, (iii) scostamento significativo del fabbisogno, (iv) diffida al datore di lavoro finalizzata all’instaurazione di un pre-contraddittorio. Restano comunque forti preoccupazioni, perché l’osservanza delle procedure nello svolgimento dell’accertamento induttivo non rappresenta certo una garanzia rispetto al rischio di ingiuste imposizioni contributive. Confagricoltura – considerata la delicatezza della questione – si riserva quindi di effettuare i necessari approfondimenti e di valutare le iniziative da porre in essere (proposte di modifica legislativa, nuova eccezione di legittimità, etc.) a tutela delle proprie aziende associate.

Tariffe di raccolta

Si ricorda che secondo l’articolo 45 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli

e florovivaisti della Provincia di Siena, per il periodo di vigenza dello stesso (01/01/2016-

31/12/2019), la tariffa di raccolta è stabilita in € 7,50 lorde orarie.

LEGALE

Articolo 35 del decreto-legge 34-2019 – L. 58-2019

Ricordiamo ai nostri Soci che, successivamente all’entrata in vigore del c.d. decreto sulla trasparenza, era emersa la perplessità di stabilire se i premi PAC, ovvero i diritti all’aiuto di origine comunitaria, che vengono liquidati da organismi pagatori, acquistassero rilevanza ai fini della pubblicazione delle informazioni sulle sovvenzioni e sui contributi e comunque sui vantaggi economici ricevuti dalle imprese, e per questo dovessero essere resi pubblici in base alla legge sulla concorrenza.

Con l’entrata in vigore del c.d. decreto crescita, (legge 58/2019), è stato chiarito che l’obbligo di segnalare l’erogazione di aiuti di stato, ovvero de minimis, vale solo per le associazioni, le fondazioni ed i soggetti che esercitano le attività commerciali ed industriali di cui all’articolo 2195 codice civile, con conseguente esclusione dell’impresa agricola.

Pertanto, le imprese agricole, al di là del tipo di organizzazione dell’attività economica,(forma individuale o collettiva), non ricadono nel disposto di cui all’articolo 2195 cc. e, per questo non sono tenute a menzionare l’esistenza di aiuti di Stato nell’eventuale sito/bilancio/nota integrativa.

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PATRONATO ENAPA

Dipendenti pubblici: prescrizioni contributi amministrazioni pubbliche

Tra le novità introdotte nel D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 – convertito in L. 26/2019 – c’è anche il differimento al 31 Dicembre 2021 per il versamento da parte della Pubblica Amministrazione della contribuzione omessa alle casse pensionistiche della gestione pubblica quale: 1. le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni

educative. Sono da comprendere le Accademie e i Conservatori statali; 2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; 4. le istituzioni universitarie; 5. gli Istituti autonomi case popolari; 6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; 7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti indicati nella

legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;

8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; 9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, nonché le IPAB, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni. Sono altresì comprese la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria. Sono esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche: a. gli enti pubblici economici; b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici

economici; c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o

società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; d. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f. i consorzi di bonifica; g. gli enti morali; h. gli enti ecclesiastici. La sospensione dei termini si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS). Sono escluse dalla sospensione legale dei termini di prescrizione le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS). La sospensione dei termini non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. Le pubbliche amministrazioni per le quali, come chiarito in precedenza, si applica la sospensione legale dei termini, potranno regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, compresa la CPI, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015.

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PENSIONE QUOTA 100 Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per la c.d. apertura della finestra. La pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. INCUMULABILITÀ DELLA “PENSIONE QUOTA 100” CON I REDDITI DA LAVORO Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della “pensione quota 100”, secondo i criteri e nei limiti di seguito indicati. 1. Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale: I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Con particolare riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario di cui all’articolo 32, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al netto dei contributi previdenziali di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dovuti sulla base del reddito medio convenzionale determinato, per ciascuna fascia di reddito agrario, con decreto annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini del calcolo e della misura delle pensioni. In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, fermo restando i criteri generali sopra esposti, si riporta di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: - compensi percepiti per l'esercizio di arti; - redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro. Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica; diritti di autore; - brevetti. 2. Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. 3. Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, si riporta di seguito l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

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- indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive; - redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro. Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001); - compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale; - indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace - indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni - indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario - indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva - redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private - indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR; - indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento. A titolo esemplificativo, tenuto conto dei criteri esposti nei precedenti paragrafi, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui: 1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione; 2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione; 4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 5) percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 6) percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 7) percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 8) percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la “pensione quota 100” è cumulabile 2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data. DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.

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L’Agricoltore Senese 18/2019

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ANNUNCI ECONOMICI

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L’Agricoltore Senese 18/2019

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INDICE

Convegno “Verso la nuova PAC ed i nuovi programmi di sviluppo rurale” – Venerdì 25 Ottobre ore 14,00 1

DALL’UNIONE

Invio notiziario via mail 2

Messaggio whatsapp 2

Consulenza in azienda alle attività agrituristiche 2

Bando Agricoltura Sociale 3 Recapito Comune di Radicondoli 3

DA CONFAGRICOLTURA Manovra: no a rimodulazione dell’Iva, consumi di prodotti agricoli a rischio 4

SVILUPPO Strumenti Finanziari PSR 2014-2020 4

FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori 5

AGRITURIST Rinnovata la convenzione con le Guide Senesi per gli ospiti degli agriturismi associati 6

Acquisto di nuovi ed adeguati strumenti telematici 7

Convenzione Wall Street English Siena e Agriturist Siena 7

Convenzione HTH S.p.a. e Agriturist Toscana 8

Articolo 5 Decreto Sicurezza Bis, soggiorni non superiori alle ventiquattro ore 8

ASSICURATIVO Apertura Ufficio 9

TECNICO ECONOMICO

OCM vino – Bando investimenti settore vitivinicolo P.N.S. 2019/20 9

Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola

2019/2020

9 Uso del rame sia in agricoltura biologica che convenzionale 10

E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina Bando miglioramenti ambientali aree vocate al cinghiale 10

Attivazione centri di sosta ungulati 11

Anagrafe suina – registrazioni in BDN e aumentato rischio di introduzione della PSA 12

FISCALE TRIBUTARIO IVA – Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 13

Principali scadenze fiscali Ottobre 2019 13

PREVIDENZIALE Accertamento contributivo nel settore agricolo mediante stima tecnica: la Corte Costituzionale lo dichiara

legittimo

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Tariffe di raccolta 15

LEGALE

Articolo 35 del decreto-legge 34/2019 – L. 58/2019 15

PATRONATO ENAPA

Dipendenti pubblici: prescrizioni contributi amministrazioni pubbliche 16

Pensione quota 100 – Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro 17

ANNUNCI 19