ANDREA MINARINI Le nuove responsabilità professionali ... · competenze della professione...
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Atto Aziendale e Organigramma Ausl di Bologna
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ANDREA MINARINI
Le nuove responsabilità professionali
Aranova - Fiumicino,15.06.2013
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Nel caso di trattamento sanitario con esitoinfausto o insoddisfacente che derivi dainsufficienza delle strutture e dei servizi,quest’insufficienza è sempre addebitabilea difetto di diligenza, di prudenza o diperizia del medico che non seppe porvirimedio o talora deriva da inerzia e dainsipienza d’altri, politici, amministratori,legislatori, i quali rimasero sordi aisuggerimenti ed alle sollecitazioni deimedici?F. Introna , 1981
Il contesto
44,1% ritiene necessaria una riforma radicale della sanità88,5% giudica “sostanzialmente positiva” l’esperienza propria , o di un familiare, in ospedale Giudizio favorevole viene espresso anche circa impegno e serietà professionale dei medici (84,1%), infermieri (78,2%) , esito delle cure (83,6%), qualità/disponibilità delle attrezzature tecnologiche (78,1%)
Indagine Censis 2005
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0
5000
10000
15000
20000
25000
NUMERO DI RICHIESTE
20002001
20022003
20042005
20062007
ANNI
LE RICHIESTE DANNI
ai Medici alle Strutture Sanitarie
Alcuni dati sulla responsabilità professionale oggi(fonte Ministero della Salute)
Alcuni dati sulla responsabilità professionale oggi(fonte ANIA)
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Alcuni dati sulla responsabilità professionale oggi(fonte ANIA)
Alcuni dati sulla responsabilità professionale oggi(fonte Università degli Studi di Napoli : analisi campionaria su 1293 medici)
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Alcuni dati sulla responsabilità professionale oggi(fonte Università degli Studi di Napoli : analisi campionaria su 1293 medici)
L'ESITO DEI PROCESSI
63%
30%
7%
Responsabilità del medico riconosciutaResponsabilità del medico non riconosciutaResponsabilità da riconoscere
Alcuni dati sulla responsabilità professionale oggi(fonte Università degli Studi di Napoli : analisi campionaria su 1293 medici)
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“Spesso si dimentica che la medicina è attività a rischio specie in suoi determinati settori dove le complicanze sono spesso imprevedibili ed inevitabili … Sembra che la dottrina si sia fatta influenzare da una concezione della medicina onnipotente che è del tutto lontana dalla realtà: una medicina che pure nei suoi innegabili progressi deve invece fare i conti continuamente con le leggi della biologia e con i propri limiti scientifici e tecnici e quindi con l’aleatorietà insuperabile di molte vicende morbose e della loro suscettibilità, positiva o negativa, di fronte
alle cure.”Angelo Fiori
una premessa…
“ La professione medica costituisce per così dire il prototipo di un particolare modello dell’agire umano: quello dell’adozione doverosa di misure di diligenza, prudenza e perizia che, tuttavia, non offrono di regola la certezza di evitare un certo evento. Si è in presenza di una situazione di pericolo già concretamente manifestata connessa alla patologia in atto; oppure connessa alle possibili complicanze delle pratiche mediche che si stanno attuando .Il sanitario è tenuto ad adottare le misura imposte dalle leges artis , anche se non vi è per nulla la certezza che esse eviteranno l’evento temuto”Cass. Pen. Sez. Unite n. 30328 11 settembre 2002
una premessa…
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Ricerca di un equilibrio
Esigenza di non lasciare
senza riparazione la
vittima del danno
Non rinunciare allo svolgimento delle attività
mediche che sono di essenziale utilità per
l’intera comunità
l’attività sanitaria è caratterizzata da:
• utilità sociale
• rischio connaturato all’attività stessa
• osservanza di regole di condotta (“leges artis”) per prevenire il rischio non consentito
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Autonomia e responsabilità
Competenza professionale specifica basata sulla conoscenza, sulla formazione continua e sull’esperienza
Comportamenti corretti e appropriati basati su protocolli integrati e linee guida per rendere sicuri gli interventi in situazioni di assistenza sanitaria complessa e ad elevata criticità
Il professionista sanitario si caratterizza per :
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Aspetti della responsabilità professionale
a) disciplinare (norme deontologiche)
b) civile (risarcimento del danno)
c) penale (obbligo di rispondere di fatticontrari al codice penale)
La responsabilità civile è trasferibile su terzi ( Compagnia di Assicurazione)
La responsabilità penale è personale e non trasferibile
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legge (art. 43 codice penale)
giurisprudenza (sentenze di merito)
dottrina (contributi all’interpretazione)
Condotta
Art.43 C.P.
Condotta colposa
Colpa generica
imprudenza negligenza imperizia
Colpa specifica
Inosservanza di leggi
regolamenti discipline
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Colpa generica
imprudenza
• Contrasto con le regole sociali che vietano certe azioni o certe modalità
• Contrasto con le regole sociali che vietano certe azioni o certe modalità
negligenza
• Contrasto con le regole sociali che stabiliscono come certe azioni devono essere svolte
• Contrasto con le regole sociali che stabiliscono come certe azioni devono essere svolte
imperizia
• Insufficienza della condotta rispetto a regole tecniche
• Insufficienza della condotta rispetto a regole tecniche
Colpa specifica
• Contrasto fra comportamento e regole di condotta dettate dall’ordinamento giuridico
Inosservanza di leggi
regolamenti ordini
discipline
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Art. 2 Cost. It.: la Repubblica riconosce e garantisce idiritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelleformazioni sociali ove si svolge la sua personalità, erichiede l’adempimento dei doveri inderogabili disolidarietà politica, economica e sociale.
Art. 32 Cost. It.: la Repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell’individuo e interesse dellacollettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione dilegge. La legge non può in nessun caso violare i limitiimposti dal rispetto della persona umana.
PRINCIPIO LEGALE
Art. 40 C.P.: … non impedire un evento, che si hal’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo…
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Nesso causale: correlazione fra condotta e fatto giuridicamente rilevante.
Art. 40 C.P. “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”
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Condotta Nesso causale
Fatto giuridicamente rilevante
Leggi scientifiche
Leggi statistiche
“più probabile che non” “probabilità statistica vicina alla certezza”
la medicina è atto individuale nella relazione fra operatore sanitario e paziente
ma l’esercizio professionale si svolge sempre all’interno di percorsi assistenziali complessi, dove cooperano molteplici professionalità e discipline.
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La giurisprudenza ha definito come attività medico chirurgica di equipe quella contraddistinta dalla partecipazione e collaborazione fra loro di più medici e sanitari che interagiscono per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Attività svolta in equipe : cooperazione nell’ambito della divisione dei compiti e delle competenze
• il fatto colposo è il risultato della condotta di più soggetti i quali hanno agito indipendentemente l’uno dall’altro
• il fatto colposo è il prodotto di una consapevole e colposa condotta di più persone
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Concorso di cause indipendenti :l’evento è causato dal coincidere di azioni od omissioni non collegate da alcuna comune rappresentazione dell’evento e la responsabilità di ciascuno consegue al principio generale in tema di causalità
Art. 41 C.P. il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state sa sole sufficienti a determinare l’evento.
Cooperazione nel delitto colposo : confluenza coordinata e consapevole di più condotte colpose
Art. 113 C.P. Nel delitto colposo quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso
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Nel lavoro di equipe la divisione dei compiti può essere di tipo
• orizzontale : tutti i sanitari , ciascuno con la propria differente specializzazione , si trovano in rapporto di uguaglianza e svolgono le proprie mansioni in maniera indipendente nel rispetto delle leges artis dello specifico settore seppure collaboranti verso un identico obiettivo che è la cura e la tutela del paziente
• verticale : sanitario in posizione gerarchicamente sovraordinata che ha un dovere di sorveglianza sull’operato dei suoi collaboratori
Come eravamo: Il Testo unico delle leggi
sanitarie (R.D. n. 1265/1934)Distingueva coloro che operavano nel campo della sanitàin tre categorie:-professioni sanitarie principali (medico chirurgo,veterinario, farmacista e, dal 1985, l’odontoiatra);-professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistentesanitaria visitatrice e infermiera diplomata);-arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico,ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario diradiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato).
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• Come è noto negli ultimi venti anni è stata avviata e realizzata una profonda riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, sia nell’aspetto ordinamentale che in quello formativo, quale esigenza di adeguamento all’evoluzione scientifica e tecnologica della sanità, ai nuovi bisogni per una diversa organizzazione del lavoro e all’integrazione del nostro SSN nell’U.E.
• Si tratta, infatti, di una scelta che ha anche radici extranazionali:
- dalle raccomandazioni in materia del Consiglio d’Europa; - alla constatazione che già altri Stati Europei ed
Extraeuropei avevano da anni fatto propria quest’evoluzione con indubbie ricadute positive per i cittadini;
- fra l’altro proprio sulla necessità di adeguare le competenze della professione infermieristica e delle altre professioni sanitarie è in corso un confronto in sede OCSE, partendo da esperienze già consolidate di sistemi sanitari di altri Stati, in particolare quelli di cultura anglosassone, ma anche latina come la Spagna, prevedendo che, previa adeguata formazione propedeutica, l’infermiere possa svolgere funzioni sinora svolte da personale medico.
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• Ad iniziare dagli anni 80 si prende coscienza nel Paese della necessità di riformare nel percorso formativo e nelle funzioni quell’insieme di profili sanitari definiti sia professioni sanitarie ausiliarie e alcune arti sanitarie; quell’insieme che comunemente venivano definiti per negazione (non medici) o per approssimazione (paramedici) quasi mai con il proprio nome.
• I promotori di questa riforma erano la parte più consapevole di queste professioni e della stessa professione medica che avevano constatato l’arretratezza e la inadeguatezza della nostra legislazione in materia rispetto ai modelli più avanzati e funzionali degli altri Stati e all’evoluzione legislativa, scientifica e tecnologica della stessa la sanità italiana
La bandiera della riforma delle professioni sanitarie, fu fatta propria anche dal sindacato confederale che la mise al centro della sua iniziativa e delle stesse piattaforme contrattuale, prevedendo:
• Il requisito della maturità per accedere ai corsi ed il loro passaggio all’università
• Il venir meno dell’aggettivo “ausiliaria” nel termine professione sanitaria
• l’istituzione dei servizi infermieristici e delle altre professioni
• l’adozione di nuove modalità organizzative non più medico-centriche
• l’istituzione di albi ed ordini per tutte le professioni sanitarie
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• Quasi tutte le forze politiche ed il Governo raccolsero questa richiesta presentando varie proposte di legge, che, purtroppo, in varie legislature non si riuscì ad approvarle definitivamente.
• Per questo si colse l’occasione del varo del dlgs 502/92 per prevedere almeno la struttura portante della Riforma delle professioni sanitarie inserendo il terzo comma dell’articolo 6 che nel trasferire la formazione all’università, la faceva svolgere all’interno del SSN con docenti di norma da questo dipendente ed affidava al Ministero della Salute il compito di individuarne i profili professionali
• L’attuale regime normativo che ordina le professioni sanitarie ha quindi come fonte iniziale il D.lgs n. 502/92, che, nell’ adeguare l’impianto del SSN nato dalla legge n. 833/78, stabilì anche che era compito del Ministero della Sanità, l’individuazione e regolamentazione dei profili professionali dell’area sanitaria e trasferì la formazione dalla sede regionale a quella universitaria, inserendola nella stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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• Con un’interpretazione estensiva della norma, nonostante il parere contrario della maggioranza del CSN, d’accordo con le Regioni il Ministro della Sanità Garavaglia emanò i decreti istitutivi dei primi 13 profili introducendo ambiti professionali propri di una professione e non di un operatore ancillare
• Con l’ atto di minore valore giuridico, qual è un decreto ministeriale, furono attribuiti autonomia, competenza e responsabilità a 22 professioni sanitarie: era evidente la debolezza dell’operazione che non avrebbe garantito il pericolo di un ritorno indietro per questo il Ministro Bindi presentò un ddl, approvato all’unanimità dal Parlamento: la legge 42/99“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”
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• L’impianto normativo sopra descritto fu perfezionato, quindi, successivamente dalla legge 26/02/1999 n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” la quale sancisce che la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” è abolita e sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”; inoltre l’art. 1 di questa legge , al comma 2, così recita:
“Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.
• Con questa legge si chiude un processo di valorizzazione ed emancipazione di oltre 500.000 lavoratori, perlopiù lavoratrici, dal rapporto ancillare con altre professioni.
Infatti, a cinque anni di distanza dall’emanazione dei profili professionali si abolisce il termine “ausiliaria”riferito a queste professioni, restituendo loro il diritto al nome : non più paramedici o non medici, ma professioni infermieristiche, tecnico-sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
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• La legge 42 costituì la seconda fase della
Riforma, si rendeva necessario dar corso a una successiva fase che la perfezionasse
e per questo fu varata all’unanimità la legge d’iniziativa parlamentare n.251/00 che divenne la vera legge quadro del settore:
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica”
• L’art. 1 della successiva legge di riforma quadro delle professioni sanitarie, n. 251/2000 che così recita per le professioni di infermiere e di ostetrica (concetti simili vengono espresse nei successivi articoli tre per le altre aree professionali):
• “1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
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• 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico - ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
• 3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
• a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
• b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata”
• Per effetto di questo quadro normativo appena rassegnato è dato osservare che ciascuna delle 22 professioni sanitarie:
• è una professione autonoma (art. 1 l. n. 42/1999 e art. 1, comma 1, l. 251/2000), essendo stata abrogata la definizione di “professione sanitaria ausiliaria” ex art. 1, comma 1;
• l’oggetto della professione è costituito dalle “attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva” (art. 1, comma 1, l. n. 251/2000);
• le funzioni proprie della professione sono definite “dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza” (art. 1, comma 1, l. 251/2000);
• ulteriori funzioni possono essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni “nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative”.
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• Appare, a tutta evidenza, come i criteri per la determinazione delle competenze proprie della professione infermieristica, ed in analogia delle altre professioni sanitarie, vengano sostanzialmente individuati:
• nel criterio guida - introdotto dall’art. 1, comma 1, l. n. 251/2000 - che preordina la professione allo svolgimento delle “attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva”;
• nei criteri limiti - previsti dall’art. 1 l. n. 42/1999 e dall’art. 1, comma 1, l. 251/2000 - costituiti dai profili professionali, dall’ordinamento universitario e formativo post-base e dai codici deontologici.
• E’ evidente che i criteri limiti di cui alla lett. b) configurino sostanzialmente una dinamicità in progress di attribuzione di competenze e funzioni secondo quanto già previsto o in futuro sarà stabilito dalle disposizioni, normative ed amministrative, preordinate a definire i profili professionali, gli ordinamento universitari e formativi, le regole deontologiche.
• Questo concetto è esaltato e rafforzato dalla portata della previsione dell’art. 1, comma 2, l. n. 251/2000 là dove attribuisce espressamente allo Stato e alle Regioni il compito di promuovere, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, “la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico - ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea”.
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• Quanto sopra evidenzia che la valorizzazione e responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione infermieristica e delle altre professioni sanitarie ad opera dell’attività, legislativa ed amministrativa, dello Stato e delle Regioni deve essere realizzata alla luce e nel rispetto:
• della competenza propria della professione, che si identifica con le “attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva” (art. 1, comma 1, l. n. 251/2000);
• dell’evoluzione dei percorsi formativi definiti dalle istituzioni universitarie e formative per la professione dell’infermiere, come di ognuna delle altre professioni sanitarie.
• Le professioni sanitarie pertanto non sono più configurate quali “ancillari” alla professione medica ed hanno visto riconosciuta la propria autonomia professionale, come una “normale” professione intellettuale.
• Inoltre, la citata legge 42, all’art.1, stabilisce che quanto sopra si attui facendo salve, “le competenze previste per le professioni mediche ... nel rispetto delle specifiche competenze professionali”, che nell'ordinamento italiano sono individuate nel particolare sin dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265, il quale all'art. 100 prevede che l'esercizio della professione medica è consentito a chi è in possesso del titolo di abilitazione, senza ulteriori specificazioni.
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• Del resto lo stesso concetto di “atto medico” non è definito né previsto in nessuna norma giuridica, bensì è più un’espressione della comunità scientifica internazionale, secondo le quali ogni attività di diagnosi e cura della persona sia di competenza della professione medica.
• Nel comune pensiero sembrerebbe ovvio e scontato che la attività di diagnosi e cura dell’individuo siano propri se non esclusivi della professione medica, mentre siano di competenza della professione infermieristica le funzioni assistenziali.
• Tuttavia, la complessità quotidiana del funzionamento degli ospedali e dei distretti sanitari - in particolare all’interno del sistema dell’emergenza e dell’urgenza sanitarie – porta a che sia l’agire professionale in integrazione, collaborazione e cooperazione tra medico, infermiere e altri professionisti della salute alla base dell’organizzazione del lavoro.
• E’, quindi, compito dello Stato e delle Regioni con atti legislativi o regolamentari normare il campo di attività esclusivo e quello concorrente di ciascun professionista.
• Quanto sopra è stato rafforzato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, laddove oltre a ribadire che l’ organizzazione del lavoro in sanità è competenza esclusiva delle Regioni, si è affermato che sull’insieme della materia delle professioni, Stato e Regioni hanno competenza concorrente.
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• Sulla base di questa normativa è quindi possibile prevedere che alcune funzioni attualmente svolte da laureati in medicina e chirurgia possano essere svolte dagli altri laureati sanitari, senza svolgere esercizio abusivo della professione medica, a parte la restituzione avvenuta all’ostetrica del suo ruolo nel parto naturale, alcune Regioni hanno normato che nel sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria si possa conferire all’infermiere una specifica competenza che, in particolari situazioni, può comportare sia l’effettuazione di atti assistenziali e curativi salvavita che esser in grado di dar corso ad un primo inquadramento diagnostico dell’individuo, a seguito di una specifica formazione e nel rispetto di protocolli operativi stabiliti dal personale medico.
• Se si sceglie questa strada in forma più generale ed organica si sarebbe in presenza di un’innovazione così profonda nell’organizzazione del lavoro e dei rapporti tra le professioni in sanità che presupporrebbe la comprensione, la partecipazione e l’augurabile condivisione dei soggetti professionali interessati ad iniziare dai medici, prevedendo specifici tavoli interprofessionali nazionali, regionali e, se del caso, anche aziendali per individuare e concertare le modalità attuative.
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• La legge 251 è ora apprezzata per la sua enorme potenzialità per innovare l’o.d.l. in sanità…. sinora è stata attuata, non in forma omogenea nelle Regioni, nella parte che attiene alla realizzazione di specifici servizi per ciascuna delle 4 aree professionali e per il servizio sociale professionale diretti da un dirigente espressione di tali professioni
• La normativa concorsuale e contrattuale per istituire ed assumere a t.d. o a t.ind. Il nuovo dirigente di queste professioni è definita, manca ancora quella a t.ind. per il dirigente A.S.
• Il quadro regionale di attuazione della L.251 a livello regionale è per l’aspetto normativo quasi completato; diversa, invece, la sua concreta attuazione
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• Le leggi 42 e 251 segnano il definitivo abbandono del ruolo “residuale” proprio di tali professionisti riconoscendogli pari dignità rispetto alle già esistenti professioni della salute... Ma mancava e manca l’ultimo tassello di questa riforma: la trasformazione da collegi ad ordini e l’istituzione di albi e ordini per le professioni sprovviste, che pure era presente nel primo ddl governativo che divenne la l.42 e poi ritirato.
E’ bene precisare prima alcuni fatti:• l’Autorità garante per la concorrenza stabilì che laddove esiste un
diritto costituzionalmente garantito possa essere previsto l’ordine per le professioni che lo tutelino;
• l’ordine dei medici nacque 100 anni sulla spinta delle componenti più progressiste della categoria;
• gli ordini furono sciolti dal regime fascista e ricostituiti dopo la Liberazione;
• gli ordini ed i collegi delle professioni sanitarie si sono sempre schierate per la difesa e il potenziamento del SSN universale e solidaristico sino al mantenimento della tutela sanitaria anche per chi è senza permesso di soggiorno e dell’obbligo di non denunciarlo;
• promuovono una politica di allargamento occupazionale alle nuove generazioni.
E’ vero che è necessaria una riforma del loro funzionamento interno e del loro ruolo.
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• Per questo fu varata la legge 43/06
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”
• Come è noto la delega non fu esercitata in tempo e in questa Legislatura la Commissione Sanità del Senato ha predisposto un ddl bipartisan in materia;
• La 43 sancisce, anche, una nuova articolazione delle professioni, al loro interno, in riferimento alla acquisizione di titoli universitari: professionista, professionista specialista, professionista coordinatore, professionista dirigente.....il professionista specialista è l’unico non ancora concretizzato e costituisce la sfida per il futuro prossimo...
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• Alcune delle iniziative attuali del Ministero della Salute:
• Bozza di proposta di legge sulle docenze nei corsi di studio delle professioni sanitarie;
• Tavolo sul servizio sociale professionale in sanità;• Tavolo su ruolo, formazione e fabbisogno degli operatori
sociosanitari;• Tavolo su competenze fisioterapisti e laureati in scienze
motorie;• Proposta di nuovi profili professionali (autista soccorritore,
ASO) e proposta di riordino dell’area della riabilitazione• Decreti sulle Farmacie dei servizi• Promozione della conoscenza delle migliori pratiche
nell’integrazione professionale in sanità tramite il Forum di Arezzo….
Obbligo
Tutela della vitae della salute della persona
Competenza
Ciascun membro del gruppo
esegue in modo qualificato e responsabile
le proprie mansioni
Obblighi divisi:
Ciascun professionista deve rispettare
le norme cautelari proprie
e risponde dell’inosservanza di
esse
Doveri divisi
Ciascun professionista deve rispondere
dei doveri di diligenza e
di perizia inerentiil compito affidatogli
Affidamento
Per raggiungere il risultato
ciascun professionista deve concentrarsi sul
proprio operato e confidare sul
corretto agire dei colleghi
Il lavoro in gruppo è prassi ineludibile e la responsabilità del singolo è nei fatti difficilmente definibile
La responsabilità nell’equipe
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• Nell’attività di equipe vi è però un obbligo di controllo e sorveglianza e quindi di intervento quando lo stretto collegamento funzionale ed ambientale che di norma contrassegna l’attività di equipe, consenta al soggetto partecipante di constatare circostanze fattuali e concrete che facciano prefigurare contegni scorretti ed inadeguati
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Cass. Pen. 12 luglio 2006 n.33619
Ogni sanitario è responsabile non solo delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte , ma deve anche conoscere e valutare l’attività degli altri componenti dell’equipe in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri purchè siano evidenti per un professionista medio giacchè le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato comune
Le funzioni del capo-equipe
Organizzare
1. Impedire spreco di energie professionali non utili nella specifica evenienza
2. Potenziare al massimo l’intervento di ciascun professionista secondo uno schema di intervento programmato
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Le funzioni del capo-equipe
Affidare
1. Scegliere professionisti che abbiano competenza, esperienza e capacità tecnica adeguate al compito affidato
2. Controllare sull’operato dei collaboratori e correggere gli errori nelle attività per le quali abbia competenza.
Le funzioni del capo-equipe
se la suddivisione dei compiti deriva da un ordine legittimo e formulato in base a chiari presupposti tecnico – scientifici l’atto esecutivo è dovuto, in quanto l’opinabilità o la divergenza soggettiva sulle modalità di trattamento o assistenza non sono sufficienti per un rifiuto
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responsabilità professionale
Condotta
Nesso causale
Fatto giuridicamente rilevante
Leggi scientifiche
Leggi statistiche
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Leggi scientifiche : il verificarsi di un evento è invariabilmente accompagnato dal verificarsi di un altro evento.
Leggi statistiche: il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi
“Le linee guida sono raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”
PNLG Manuale Metodologico ISS-ASSR 2002-2004
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“I protocolli sono schemi di comportamento predefiniti e vincolanti utilizzati nel corso di sperimentazioni.
I profili di cura sono i risultati degli adattamenti delle linee guida alle situazioni locali con le loro specifiche caratteristiche organizzative e gestionali.”
PNLG Manuale Metodologico ISS-ASSR 2002-2004
Le procedura sono un insieme di norme da seguire, agendo per un determinato fine, allo scopo di far sì che tutti gli operatori agiscano in modo uniforme e formalmente riconosciuto
Agire con giustizia cioè fare le cose giuste e previste
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Alle linee guida può essere riconosciuto il valore di elemento dimostrativo dell’adozione di una metodologia operativa accurata in accordo con le indicazioni fornite dalle più note ed accreditate comunità scientifiche
Spiegazione razionale e condivisibile di una condotta
Maggiore informazione e consapevolezza dei ragionamenti a sostegno del trattamento ricevuto
valutazione della qualità delle prestazioni; riduzione delle disuguaglianze nella allocazione dei servizi
RISULTATI ATTESIDefinizione e ottimizzazione dei processi di cura e pianificazione degli investimenti
Miglioramento del rapporto con i cittadini, educazione continua, tutela rispetto ai rischi medico legali
Azienda sanitaria
Istituzioni
(stato/regione/
azienda
professionisti
utenti
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• Multidisciplinarietà;
• Valutazione sistematica
• delle prove scientifiche;
• Classificazione delle raccomandazioni;
• Rispetto di criteri minimi di chiarezza, flessibilità, applicabilità;
• Definizione di indicatori per valutare l’efficienza e l’efficacia
Quali linee guida?
attenzione ! sono regole di valore non assoluto
E possono offrire l’illusione di una medicina
preconfezionata
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Cass. Pen. Sez. IV 8254 2 marzo 2011
Sono inaccettabili i richiami a logiche di economicità gestionale che vorrebbero accelerare le dimissioni non appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico.
La professione medica persegue un unico fine : la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica senza farsi condizionare da esigenze diverse non pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge
Cass. Pen. Sez. IV 8254 2 marzo 2011
Il rispetto delle linee guida non può modificare il diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né può ridurre l’autonomia e la responsabilità del medico
Il paziente ha il diritto ad essere curato e rispettato come persona e tale diritto è garantito dalle scelte professionali operate dal medico secondo principi di autonomia e responsabilità
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Nei moderni e complessi sistemi di cura la responsabilità tende a spostarsi verso l’organizzazione dal momento che il percorso di cura è affidato ad equipe multidisciplinari secondo protocolli e linee guida in cui ogni professionista opera secondo modalità coordinate e correlate
Direttore generale
Gestione e funzionamento
responsabile delle scelte strategiche
Direttore sanitario
Organizzazione dei servizi sanitari
Direttore amministrativo
Gestione e funzionamento sotto il
profilo economico
Direttore di struttura complessa /dipartimento
Coordinamento e controllo dei servizi, indirizzo e verifica
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La struttura influenza la pratica clinica
PRATICA CLINICA
CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI
( complessità e gravità, lingua
/comunicazione, fattori sociali)
CONTESTO ISTITUZIONALE
(contesto economico ,
regole del SSN
FATTORI GESTIONALI E
ORGANIZZATIVI
(risorse, vincoli finanziari,
standard ed obiettivi …AMBIENTE DI
LAVORO
( dotazione di personale e competenze,
carichi di lavoro, progettazione, attrezzature,
supporto gestionale e
amministrativo
FATTORI LEGATI AL TEAM DI
LAVORO
(comunicazione verbale e scritta,
supervsione , struttura)
FATTORI LEGATI ALL’INDIVIDUALITA’
DEL PERSONALE
( conoscenze e abilità, motivazione,
progettazionje e chiarezza del
compito, procedure)
Conseguenze negative della prestazione
Carenze o irregolarità della prestazione
Carente verifica-controllo dei mezzi e degli
operatori
Difetti organizzativi
Difetti o carenze
strutturali ed organizzative
Carente gestione
economico organizzativa
Responsabilità del sistema
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Il professionista sanitario ha dunque una minore responsabilità?
È parte di un sistema che necessita di:
•Partecipazione e coinvolgimento
•Condivisione degli obiettivi
•Assunzione di responsabilità ed autonomia
autonomia
Capacità di individuare il singolo ammalato come portatore di bisogni di salute propri
Al professionista sanitario si chiede
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responsabilità
Saper motivare (documentare) le proprie scelte in ordine ai comportamenti di cura e assistenza
Al professionista sanitario si chiede
Competenza
come esercizio della leadership
Utilizzo delle risorse per garantire l’etica dei processi organizzativi ed assistenziali e dei loro risultati
Al professionista sanitario si chiede
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E l’azienda sanitaria deve impegnarsi in un efficace gestione dei propri rischi
Cass.Civ. Sez. Unite 11 gennaio 2008 n.577
Questa corte ha costantemente inquadrato la responsabilitàdella struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale ,sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale , ai finidel ricovero o di una visita ambulatoriale , comporta laconclusione di un contratto
A sua volta anche l’obbligazione del medico dipendentedella struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorchénon fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, hanatura contrattuale
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Cass.Civ. Sez. Unite 11 gennaio 2008 n.577
Per diverso tempo tale legame contrattuale è stato interpretatoe disciplinato sulla base dell’applicazione analogica alrapporto paziente-struttura delle norme in materia di contrattodi prestazione d’opera intellettuale vigenti nel rapportomedico-pazienti, con il conseguente e riduttivoappiattimento della responsabilità della struttura su quelladel medico. Da ciò derivava che il presupposto perl’affermazione della responsabilità contrattuale dellastruttura fosse l’accertamento di un comportamentocolposo del medico operante presso la stessa.
Cass.Civ. Sez. Unite 11 gennaio 2008 n.577
Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddettorapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapportopaziente-medico, e riqualificato come un autonomo edatipico contratto a prestazioni corrispettive (da talunidefinito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenzasanitaria) al quale si applicano le regole ordinariesull’inadempimento fissate dall’art. 1218 c.c.Da ciò consegue l’apertura a forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte dell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente.
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Cass.Civ. Sez. Unite 11 gennaio 2008 n.577
Una lettura del rapporto tra paziente e struttura che valorizzila complessità e l’atipicità del legame che si instaura, che vaben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere,comprendendo anche la messa a disposizione dipersonale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamentodi medicinali e di tutte le attrezzature necessarie ancheper eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la strutturadeve quindi fornire al paziente una prestazione assaiarticolata, definita genericamente di “assistenzasanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre allaprestazione principale medica, anche una serie di obblighic.d. di protezione e accessori.
Cass.Civ. Sez. Unite 11 gennaio 2008 n.577
Ciò comporta che si può avere una responsabilitàcontrattuale della struttura verso il paziente danneggiatonon solo per il fatto del personale medico dipendente, maanche del personale ausiliario, nonché della strutturastessa (insufficiente o inidonea organizzazione).
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La revisione di 14.179 cartelle cliniche relative a ricoveri in 28 ospedali australianinel corso del 1995 ha permesso di identificare che nel 16.6% dei ricoveri si era verificato un evento avverso che aveva causato disabilità nel 13,7% dei pazienti e la morte nel 4,9% .
Il 51% degli errori è stato considerato evitabile
Epidemiology of medical error”S N Weingart et Al, BMJ 320:774-777, 2000
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Nei sistemi complessi ed articolati come quello sanitario l’attività professionale afferisce principalmente a quattro ambiti
• Ambito professionale
• Ambito relazionale
• Ambito organizzativo
• Ambito strutturale
Ambito professionale
Errore
Sottostima/sovrastima di segni e
sintomi
Formazione/training
Linee guida protocolli
Trasferimento di Informazione
inadeguata/scorretta/
incompleta
Registrazione dell’attività
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Ambito relazionale
Conflitto con il paziente
Conflitto con il paziente
Capacità di riconoscere
l’individualità del paziente
Capacità di riconoscere
l’individualità del paziente
Attitudini personaliAttitudini personali
Scelte allocative /organizzative
Scelte allocative /organizzative
ComunicazioneComunicazione
Corretta informazione
Corretta informazione
Ambito organizzativo
Errore nell’attività di
assistenza
Conflitto con il paziente
Attività improprie
Attività distraenti
Dotazione strutturale
Dotazione di risorse umane/
strumentali /tecnologiche
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E’ in atto un ampliamento della visuale della responsabilità in capo ad un atto sanitario : si è reso evidente che il soggetto che effettivamente commette l’errore può non esserne il maggiore responsabile (c.d. approccio cognitivo all’errore)
Errore di
sistema
identificare
valutare
comunicaremonitorare
eliminareErrore del
singolo
identificare
valutare
comunicarerisarcire
sanzionare
Una progressione ineludibile nelle organizzazioni sanitarie
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Accrescimento della sicurezza
Conoscenza del rischio
informazioni
L’idea che gli eventi dannosipossano essere imputati all’incapacità di certi soggetti nel prevenirli è molto seduttiva.
L’analisi degli eventi dannosi limitata agli aspetti della colpa è controproducente perché annulla l’opportunità di creare più sicurezza
Valutazione del rischio
Statistica: tipologia di eventogravità delle conseguenze
Richiede:• Disponibilità di grandi numeri• Omogeneità dei dati• Creazione di banche dati• Valutazione delle variazioni intervenute nel tempo
Discrezionale: eventi rarieventi che possono variare con il mutare degli
anniLa finalità è quella di identificare il massimo danno probabile,
dove la probabilità di accadimento non ha alcuna influenza.Occorre rispondere al quesito: se accade l’evento qual è il
massimo danno probabile?
La mappa dei rischi
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Nell’ambito della mappatura del rischio aziendale l’analisi dei sinistri identifica eventi numericamente ridotti ma “visibili” gravati da :
• Costi diretti - risarcimento del danno , spese legali, contratti assicurativi
• Costi indiretti – effetti sul responsabile del dannoeffetti sull’immagine dell’azienda
• Costi nascosti – se il danno deriva da cattiva organizzazione è causa di bassa produttività, bassa qualità , spreco.
Pertanto i sinistri sono una spia organizzativa : comportano uno spreco che a sua volta determina cattiva performance .
L’analisi dei sinistri sotto il profilo organizzativo serve dunque all’azienda per evitare nuovi incidenti ed evitare gli sprechi.
La mappa dei rischi
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• L’assicurazione scommette sul futuro
• Ciò che spaventa le assicurazioni è l’inderteminatezza del rischio futuro
• Il rischio futuro potenziale di un’azienda sanitaria è enorme
Alcune riflessioni preliminari
Ritenzione: l’azienda si fa carico consapevolmente delle conseguenze finanziarie del danno
Assicurazione: il rischio viene esternalizzato cioè a fronte del pagamento (certo) di un premio l’azienda si tutela da eventuali pagamenti futuri incerti sia dal punto d vista temporale che dimensionale
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Non è pensabile assicurare tutti i rischi è ragionevole ritenere alcuni rischi e assicurarne solo alcuni.Impiego opportuno delle franchigie e del massimaleScomposizione del rischio in una componente “fisiologica” ed una “catastrofale.Componente fisiologica : stabile nel tempo, preventivabile e prevenibileComponente catastrofale: difficile da prevedere.
Rischio fisiologico vs rischio catastrofale
Franchigia: importo detratto dall’ammontare liquidabile a termini di polizza per il risarcimento dei danni che rimane a carico dell’assicurato.
Massimale: somma massima che la compagnia è obbligata contrattualmente pagare in caso di sinistro
I margini del contratto di assicurazione
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Scoperto:% di danno che viene contrattualmente convenuta come restante a carico dell’azienda sanitaria
Franchigia aggregata: ammontare fino a concorrenza del quale la struttura sanitaria assume a suo carico il pagamento di tutte le somme liquidate in base al contratto
I margini del contratto di assicurazione
Loss occurence: l’operatività coincide con il periodo di vigenza del contratto, è sufficiente che il sinistro si sia verificato durante quel periodo indipendentemente da quando è presentata la richiesta di risarcimento
Loss occurence vs claims made(Operatività della polizza)
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Claims made: l’operatività coincide con il momento in cui è presentata la richiesta di risarcimento a prescindere dal momento in cui si è verificato il sinistro. La garanzia copre eventi già accaduti purchè non noti all’assicurato
Loss occurence vs claims made(Operatività della polizza)
RCT: danni patrimoniali e non patrimoniali involontariamente causati a terzi che l’assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile
RCO danni sofferti dai dipendenti a seguito ad esempio di infortunio sul lavoro
Rischi assicurati
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Le assicurazioni oggi dovrebbero essere in grado di leggere il profilo di rischio delle aziende sanitarie in funzione della loro proattività in termini di governo della dimensione della sicurezza e non solo in termini di analisi della sinistrosità pregressa.
Il profilo di rischio assicurativo
Il profilo di rischio
Mappatura retrospettiva
degli eventi avversi
Analisi della sinistrosità
pregressa
Governo della dimensionedella sicurezza
Mappa del flusso delleInformazioni disponibili
(attendibili-esausitve-confrontabili
Valutazione dell’affidabilitàdell’organizzazione
Il presente Il futuro
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“ Non è possibile pensare di risolvere un problema affrontandolo con gli stessi schemi mentali che lo hanno generato.”
(A. Einstein)
Erogazione di formazione
• Nuove strategie della offerta in campo sanitario e della medicina come tema centrale della società a venire.
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Potenziare le capacità comunicative
Migliorare l’interagire con il paziente
Sviluppo della componente di Fiducia
Fonte:Censis Servizi 2009
La priorità non è affidata al tecnicismo del medico, anche se
componente importante , e alla sua capacità di maneggiare gli
strumenti della diagnostica e dei rimedi farmacologici ma allo
sviluppo della componente di fiducia che dovrà sempre più
caratterizzare il rapporto medico –paziente.
Lo sviluppo della componente di fiducia
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Miglioramento e sviluppo delle capacità
relazionali.
Competenza (Skill )ma non a discapito di
una rinnovata capacità relazionale
Censis 2009
Aspettative
Modello formativo• Sviluppare maggiormente il profilo
umano e le capacità della futura classe medica di gestire la relazione medico paziente
• Capacità di lavorare in team• Cultura della prevenzione
Fonte :Censis Servizi 2009
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Gli attori del Sistema Salute:
Medici & Partners
Reti di relazioni(risorse)
Governance(interdipendenza)
Offerta dei diversi profili professionali in ambito
sanitario
Elemento di criticità?
Nuove opportunità?
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Gli approcci alla gestione della integrazione
interprofessionale traggono origine dal bisogno di
una nuova semiotica multidimensionale in grado di
fornire strumenti metodologici idonei per attivare
interventi integrati, multisettoriali e
multiprofessionali con un patrimonio comune di
conoscenza,cultura,competenza .
Integrazione interprofessionale
Conoscenze
SkillsCapacità
Ambito delle competenze
tecnico-professionaliindividuali e collettive
Teamwork
Ambito delle competenze organizzative individuali e collettive
Variabili strutturali
Modello organizzativo
Variabili tecnologiche
Cultura organizzativa
Ambito delle competenze manageriali
Pianificazione,programmazione, controllo
Internal audit
Clinical audit
Knowledge management
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La new” governance”
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Il management di reti complesse, costituite da numerosi
e diversi attori coinvolti nella gestione e a livello
operativo/organizzativo ,è agito attraverso la capacità di
influenzare i processi sociali e tecnici in un contesto nel
quale molteplici attori co-governano. Questi attori
possono avere obiettivi ed interessi diversi e talvolta
confliggenti. In tali contesti non è un singolo attore
dominante che unilateralmente puo’ imporre il suo
valore.
I sistemi di salvaguardia della salute hanno come obiettivo anche un esito clinico che rappresenta la risultante indiretta delle complesse interazioni/transazioni fra il cliente e variabili tecnico-professionali, strutturali, tecnologiche, organizzative, ed ambientali.
Servizi sanitari
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La complessità delle aziende sanitarie si traduce in complessità delle relazioni
ORGANIZZAZIONE COMPLESSA
RELAZIONE /INTERDIPENDENZA TRA LE PARTI
COMPLESSITA’ ORGANIZZATA
Patient safety glossary Royal College of Nursing
Safety cultureOrganizations with a positive safety culture are characterized by communications founded on mutual trust, by shared perceptions of the importance of safety, and by confidence in the efficacy of preventative measures."
Human factors"A term covering a wide range of issues, which include:- the perpetual, physical and mental capabilities of people and the interaction of individuals with their job and the work environment- the influence of equipment and system design on human performance- the organizational characteristics which influence safety-related behaviour at work.These issues are affected by:- the system for communication within the organization, and- the training systems and procedures in operation."Source: Stranks J (2007) Human factors and behavioural safety. Amsterdam: Elsevier
La complessità delle aziende sanitarie si traduce in complessità delle relazioni
Conoscere e comprendere i fenomeni che interessano il governo del rischio di un azienda sanitaria significa pensare in termini di connessioni e relazioni
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La modalità di interazione fra personale medico e non medico si è rivelato un importante elemento predittivo della qualità delle cure e le relazioni “problematiche” all’interno dello staff espongono i pazienti a maggiori rischiChen HC et al “Hospital environment, nurse‐physician relationships and quality of care: questionnaire survey” ,JAN 2010
La sicurezza delle cure negli ospedali è in rapporto a 4 componenti:Edifici in cui si svolgono le attività sanitarie;Personale che lavora all’interno delle struttureOrganizzazione delle attività dirette e di supportoVigilanza sui problemi connessi alla sicurezzaIl monitoraggio di questi aspetti ha mostrato negli anni (1998‐2004) che il miglioramento delle strutture sanitarie in termini di sicurezza è indiscutibile ma non appoggia ancora su un organizzazione e, soprattutto , su culture professionali consolidate“Campagna Ospedale Sicuro” Cittadinanza Attiva 2004
N.1 Tutti gli standard internazionali presentano la funzione di gestione del rischio come trasversale e identificano come substrato del successo dei programmi di governo del rischio l’esistenza di meccanismi di coordinamento tra tutti coloro che a vario titolo incidono sui diversi ambiti di rischio.
N.2 Nella gestione della safety la questione della “responsabilità” è un tema chiave perché conduce alla consapevolezza del problema e quindi alla cooperazione fra i diversi attori che produce convergenza verso il funzionamento equilibrato del sistema.
N.3 Divisione dei compiti e meccanismi di integrazione organizzativa sono alla base dell’assetto istituzionale delle organizzazioni sanitarie
N.4 Per rendere possibile l’agire coordinato e coerente verso la sicurezza in sanità occorre rivalutare i ruoli e i confini tracciati fra le professioni sanitarie e attuare gli strumenti di governo con modalità «bottom up» previa costruzione di reti multiprofessionali
ALCUNE PAROLE CHIAVE DEL PROBLEMA
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La modalità di interazione fra personale medico e non medico si è rivelato un importante elemento predittivo della qualità delle cure e le relazioni “problematiche” all’interno dello staff espongono i pazienti a maggiori rischiChen HC et al “Hospital environment, nurse‐physician relationships and quality of care: questionnaire survey” ,JAN 2010
La sicurezza delle cure negli ospedali è in rapporto a 4 componenti:Edifici in cui si svolgono le attività sanitarie;Personale che lavora all’interno delle struttureOrganizzazione delle attività dirette e di supportoVigilanza sui problemi connessi alla sicurezzaIl monitoraggio di questi aspetti ha mostrato negli anni (1998‐2004) che il miglioramento delle strutture sanitarie in termini di sicurezza è indiscutibile ma non appoggia ancora su un organizzazione e, soprattutto , su culture professionali consolidate“Campagna Ospedale Sicuro” Cittadinanza Attiva 2004
Nell’ambito del governo della sicurezza la multiprofessionalità e interdipendenza fra le varie figure professionali è dunque un elemento irrinunciabile gravato però ancora da alcune criticità
n.1 l’abitudine dei medici a lavorare secondo modelli organizzati su scala gerarchica con la conseguente difficoltà a intraprendere nuove strategie integrate di assistenza che scaturiscono dal riconoscimento di aree di autonomia proprie di altre figure professionali
n.2 l’insicurezza sull’importanza del loro ruolo delle altre professioni sanitarie
n.3 la difficoltà a individuare a condividere terreni comuni di crescita professionale e culturale (es. formazione e aggiornamento, linguaggio deontologico comune)
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qual
che
pass
o av
anti Equipe in ambito psichiatrico
contrassegnate dal lavoro comune di medici, infermieri,
operatori sociali
Consultori familiari dove operano medici ,ostetriche,
assistenti sanitarie, psicologi, assistenti sociali
L’assistenza domiciliare integrata
La rete di facilitatori del rischio che si interfacciano
fra loro e con altre reti
La componente “umana” nell’erogazione di servizi alla persona rappresenta un elemento prioritario; nell’ambito sanitario tale componente è spesso dotata di un elevato grado di autonomia decisionale ed operativa con ridotta possibilità di standardizzazione.
Servizi sanitari
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Equipe
• L’esito migliore per il paziente non si gioca più solo sull’eccellenza del singolo specialista ma sul tasso complessivo di interazione di più soggetti
• L’ equipe rappresenta la modalità più coerente di erogazione delle prestazioni previste
Garanzie• Consapevolezza che la professionalità è un
attributo comune e può essere condivisa
• Reciproco riconoscimento delle identità professionali e delle competenze specifiche
• Sviluppo di una cultura comune per gestire unitariamente processi che sono comuni
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GRAZIE