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ANCL VERONA IL NUOVO APPRENDISTATO E LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL LAVORO Verona, 17 aprile 2012 Mario Giudici

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ANCL VERONA. IL NUOVO APPRENDISTATO E LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL LAVORO Verona, 17 aprile 2012. Mario Giudici. APPRENDISTATO. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. - PowerPoint PPT Presentation

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IL NUOVO APPRENDISTATO E LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA

DEL LAVORO

Verona, 17 aprile 2012

Mario Giudici

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APPRENDISTATO L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

• apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro; • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; • apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori.

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APPRENDISTATO E' prevista, inoltre, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per questa particolare forma di apprendistato trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011).

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APPRENDISTATO

La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

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APPRENDISTATO a) forma scritta del contratto, del patto di

prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo; Mario Giudici

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APPRENDISTATO c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

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APPRENDISTATO

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

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APPRENDISTATO f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;

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APPRENDISTATO

h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo,* al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato (fermi restando i limiti numerici di seguito indicati) ;

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APPRENDISTATO

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente

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APPRENDISTATO

m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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APPRENDISTATO

Al fine di facilitare il ricorso all'apprendistato, l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 167/2011 prevede che i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni al Centro per l'impiego nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale

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APPRENDISTATOPer gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare

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APPRENDISTATO

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Con la riforma del lavoro il rapporto passa a 2/3

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APPRENDISTATO

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

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APPRENDISTATO

Il D.Lgs. n. 167/2011 prevede, inoltre, l'utilizzabilità del contratto di apprendistato anche nel settore pubblico. In particolare, la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e di alta formazione per i settori di attività pubblici non è immediatamente applicabile ma deve essere definita con D.P.C.M. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico

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APPRENDISTATO

La riforma del lavoro introduce la durata minima di sei mesi

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APPRENDISTATO

La riforma del lavoro subordina la possibilità di assumere apprendisti all’averne confermati almeno il 50% nel triennio precedente (30% per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della legge

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APPRENDISTATO

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

 Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

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APPRENDISTATO

La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

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APPRENDISTATO

a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; (minimo 400 ore secondo il recente accordo stato-regioni)

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APPRENDISTATO

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

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APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

 Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

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APPRENDISTATO

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

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APPRENDISTATO

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

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APPRENDISTATO

Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

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APPRENDISTATO

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 anche in deroga alla durata minima

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APPRENDISTATO

Apprendistato di alta formazione e di ricerca Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni (per soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età) , per il conseguimento:- di un diploma di istruzione secondaria superiore,

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APPRENDISTATO

Apprendistato di alta formazione e di ricerca - di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca,- della specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, - del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche- di esperienze professionali

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APPRENDISTATO

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e con le strutture formative interessate

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APPRENDISTATO

In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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APPRENDISTATOStandard professionali, standard formativi e

certificazione delle competenze Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione.

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APPRENDISTATOAi fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

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APPRENDISTATO

Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino Mario Giudici

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APPRENDISTATORepertorio delle professioni

Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del lavoro il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro ed in coerenza con quanto previsto nelle premesse dall'intesa tra Governo, regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010

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APPRENDISTATOSanzioni In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione

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APPRENDISTATO

Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

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APPRENDISTATO

Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.

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APPRENDISTATO

Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

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APPRENDISTATO

Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti

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APPRENDISTATO

Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

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APPRENDISTATO

La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è rideterminata in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

La quota a carico del dipendente, è del 5,84%

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APPRENDISTATO

Per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota complessiva del 10% a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, è così ridotta:

• all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali);

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APPRENDISTATO

• al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali).

Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10%.

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APPRENDISTATO

La legge di stabilità per il 2012 ha stabilito che per i medesimi datori di lavoro l’aliquota contributiva non sarà dovuta nei primi tre anni di contratto. Per i periodi successivi resta ferma l’aliquota del 10%

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APPRENDISTATO

I datori di lavoro che abbiano instaurato rapporti di lavoro con personale assunto come apprendista, trasformati in rapporti a tempo indeterminato, continuano ad effettuare i versamenti contributivi secondo le norme previste per gli apprendisti per la durata di dodici mesi dalla data di trasformazione dei rapporti medesimi

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APPRENDISTATO

Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

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LA RIFORMA DEL LAVORO IN PILLOLE

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CONTRATTO A TERMINE

Si allarga l’intervallo necessario fra due contratti:per contratti fino a sei mesi: da 10 a 60 giorniper contratti oltre sei mesi: da 20 a 90 giorni

Il contratto può proseguire oltre la scadenza:per contratti fino a sei mesi: da 20 a 30 giorniper contatti oltre sei mesi: da 30 a 50 giorni con obbligo di comunicazione preventiva al CPI

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CONTRATTO A TERMINE

La durata massima dei contratti a termine anche per sommatoria, confermata in 36 mesi, si ottiene sommando anche i periodi di contratto somministrato.

Il primo contratto a termine o di somministrazione –intendendosi per tale quello stipulato tra un certo lavoratore e una certa impresa per qualsiasi tipo di mansione – non deve più essere giustificato attraverso la specificazione delle causali oggettive di cui al D. Lgs. 368/01 purchè di durata non superiore a sei mesi e non prorogabile

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CONTRATTO A TERMINE

Viene confermato il regime sanzionatorio attuale (conversione e indennità risarcitoria onnicomprensiva non superiore a 12 mesi).

Il termine per l’impugnazione della validità del contratto viene esteso da 60 a 120 giorni mentre il termine per l’impugnazione giudiziale viene confermato fissato in 180 giorni.

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CONTRATTO A TERMINE

I termini per l’impugnazione così come modificati dalla legge n.183/2010 trovano applicazione alle cessazioni di contratti intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Si chiarisce che l’indennità risarcitoria per l’illegittimità del termine ristora per intero il pregiudizio patito dal lavoratore comprese le conseguenze retributive e contributive dalla cessazione del rapporto alla sentenza con cui il giudice ordina la ricostituzione del rapporto

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CONTRATTO A TERMINE

A far data dal 1 gennaio 2013 ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pariall’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali

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CONTRATTO A TERMINE

Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica:a) ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti;b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni;c) agli apprendisti;d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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CONTRATTO A TERMINE

Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

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CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

La legge e i contratti collettivi potranno individuare rilevanti motivi personali che consentano al lavoratore un ripensamento nel caso di part-time flessibile o elastico.I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente,che hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale e che abbiano accettato clausole elastiche o flessibili godono del diritto di recesso da tali clausole

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LAVORO A PROGETTO

Vengono previsti interventi per eliminare abusi dell’istituto.Si prevede:una definizione più stringente di “progetto” che non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto dell’impresa committente;la non ammissione dell’istituto a mansioni non meramente esecutive e ripetitive così come definite dai contratti collettivi;eliminazione del concetto di programma

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LAVORO A PROGETTO

introduzione di una presunzione in merito al carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del collaboratore sia analoga a quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da lavoratori dipendenti salvo prestazioni di alta professionalità che possono essere indiviudate anche dai ccnl;

eliminazione della facoltà di introdurre nel contratto clausole individuali che consentano il recesso del committente prima della scadenza o completamento del progetto (salvo i casi di giusta causa o incapacità professionale del collaboratore),

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LAVORO A PROGETTO

L’applicazione delle norme di cui sopra riguarderà i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma

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PARTITE IVA

Si presume (salvo prova contraria a carico del committente) il carattere coordinato e continuativo ogniqualvolta sussistano almeno due dei seguenti elementi:duri complessivamente più di sei mesi nell’arco dell’anno,il collaboratore ne ricavi più del 75% dei corrispettivi,comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede del committente.

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PARTITE IVA

Tale presunzione trova applicazione ai rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.

Per quelli già in corso si applicheranno dopo dodici mesi dall’entrata in vigore

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PARTITE IVA

In caso di utilizzo improprio della partita IVA il rapporto sarà considerato di collaborazione coordinata e continuativa con le relative conseguenze contributive

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PARTITE IVA

L’esclusione dal campo del contratto a progetto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.In caso contrario la sola iscrizione all’albo del collaboratore non è esimente sufficiente

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Il numero degli associati in partecipazione che conferiscano solo lavoro non può superare i 3 indipendentemente dal numero degli associanti con l’unica eccezione che gli associati siano legati da rapporti coniugali, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

In caso di violazione il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I rapporti di associazione senza un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare ovvero senza consegna del rendiconto di cui all’art. 2552 c.c. si presumono, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

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LICENZIAMENTI

Vengono suddivisi in tre tipologie che comportano, in caso di illegittimità, regimi sanzionatori differenziati:

per motivi discriminatoriper motivi disciplinariper motivi economici

La motivazione del licenziamento dovrà essere indicata nell’atto di recesso e non successivamente a richiesta del lavoratore

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LICENZIAMENTI

Il termine entro il quale proporre tentativo di conciliazione o ricorso in giudizio viene ridotto da 270 a 180 giorni

Tale termine trova applicazione in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della legge.

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LICENZIAMENTI

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della legge 15 luglio 1966, n. 604, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

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LICENZIAMENTI

Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo

nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.

Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

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LICENZIAMENTI

La procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo diconciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

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LICENZIAMENTI

Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, trova applicazione l’articolo 23, comma 2, della legge recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (Aspi) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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LICENZIAMENTI

Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di Commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, comma ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.”.

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LICENZIAMENTI

Per i licenziamenti discriminatori dichiarati illegittimi rimane l’attuale regime:si applica a prescindere dal numero di dipendentisi reintegra il lavoratoresi indennizza il danno pagando retribuzioni e contributi dal licenziamento alla reintegra con un minimo di 5 mensilitàResta la facoltà del lavoratore di rinunciare alla reintegra optando per un risarcimento pari a 15 mensilità non soggette a contribuzione

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LICENZIAMENTI

Per i licenziamenti disciplinari vige un doppio regime.

Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo perché il lavoratore non ha commesso il fatto contestato o perché tale fatto è previsto dai contratti collettivi come configurante motivo di provvedimento disciplinare il giudice ordina il reintegro ed il risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità.

Il lavoratore mantiene la possibilità di chiedere l’indennità di 15 mensilità in alternativa al reintegro

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LICENZIAMENTI

Il medesimo regime si applica ai licenziamenti prima della scadenza del periodo di comporto al lavoratore malato e a quelli motivati con l’inidoneità fisica o psichica ma trovati illegittimi dal giudice

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LICENZIAMENTI

Negli altri casi di accertata illegittimità del licenziamento disciplinare il giudice condanna ad un risarcimento, senza reintegra, variabile da 12 a 24 mensilità di retribuzione.

L’indennità si applica anche ai licenziamenti nulli per vizi di forma o di procedura ma in tale caso l’indennità oscilla tra 6 e 12 mensilità di retribuzione

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LICENZIAMENTI

Nel caso di licenziamenti per motivi economici il giudice ove accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento ordina la reinterga e le conseguenze annesse. Negli altri casi di illegittimità stabilisce un’indennità a favore del lavoratore tra 12 e 24 mensilità.

Qualora emerga che il licenziamento era dovuto a motivi discriminatori o disciplinari si applicano le altre conseguenze

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LICENZIAMENTI

In caso di licenziamenti collettivi la violazione della comunicazione preventiva può essere sanata nell’ambito di un accordo sindacale stipulato in corso di procedura.

In caso di violazione delle procedure dell’art. 4 legge 223/91 si applica la reintegra.

In caso di violazione dei criteri di scelta si applica la reintegra.

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LICENZIAMENTI

Si prefigura, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’introduzione di un rito speciale accelerato dedicato alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

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LICENZIAMENTI

La domanda si propone con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all’articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti, con decreto da notificarsi a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

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LICENZIAMENTI

L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.L’efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dell’articolo 18.

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LICENZIAMENTI

Contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all’articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all’opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

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LICENZIAMENTI

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’articolo 416 del codice di procedura civile. Se l’opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

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LICENZIAMENTI

All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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LICENZIAMENTI

Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

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LICENZIAMENTI

La Corte d'appello fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi sessanta giorni Alla prima udienza, la Corte può sospendere l’efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte d’appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.

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LICENZIAMENTI

Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d’appello, che provvede a norma del comma 3.

La Corte fissa l’udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

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