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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro N.49 2010 20 dicembre Unione Provinciale di Verona Edizione di Verona

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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro

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20 dicembre

Unione Provinciale di Verona

Edizione di Verona

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La rivista si compone di 39 pagine

APPUNTI DI LAVORO

Le novità della settimana La redazione

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Il lavoro in Gazzetta La redazione

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La Rassegna stampa La redazione

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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Legge di stabilità. Cosa cambia per i datori di lavoro dal 2011 Stefania Altieri

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AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE

Edili – Agevolazione contributiva per il 2010 La redazione

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ADEMPIMENTO

Conguaglio fiscale Romina De Bellis

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INSERTI – CONTRATTI COLLETTIVI

Alimentari artigianato. Accordo integrativo del 25 novembre 2010 Laura Braggio

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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL DECRETO SICUREZZA E’ LEGGE Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 E’ stato convertito in Legge n. 217/2010, con modificazioni, il Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO FLUSSI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto del 30 novembre 2010 È stato firmato il decreto flussi 2010, applicabile per l’anno 2011, che mette a disposizione 98.080 "quote". Il decreto deve essere pubblicato in Gazzetta.

MINISTERI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI EDILI IN GAZZETTA Ministero del Lavoro Decreto del 4 ottobre 2010 G.U. n. 290 del 13 dicembre 2010 È in Gazzetta il decreto che stabilisce, per l’anno 2010, la riduzione contributiva per il settore edile nella misura dell’11,50%. APPRENDISTATO: RIPARTITE LE RISORSE PER LA FORMAZIONE Ministero del Lavoro Decreto del 10 novembre 2010 G.U. n. 291, del 14 dicembre 2010 E’ in Gazzetta il decreto di ripartizione, per l’anno 2010, delle risorse destinate alle attività formative degli apprendisti anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, fra le Regioni e le Province autonome, con un limite minimo di euro 516.000 per ciascuna regione. LAVORO ACCESSORIO NEL TERZIARIO: CHIARIMENTI Ministero del Lavoro Interpello n. 42 del 14 dicembre 2010 Anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, in via sperimentale per

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LA REDAZIONE

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l'anno 2010, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da part timer, a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta. ENTI BILATERALI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO Ministero del Lavoro Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 In merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali, il Ministero del lavoro ha analizzato la validità delle clausole dei contratti collettivi che riconoscono al lavoratore il diritto di fruire di alcuni servizi degli enti bilaterali. Secondo il Ministero, le clausole di questo tipo non rendono obbligatoria l'adesione all'ente, in quanto assegnano al lavoratore un diritto contrattuale di natura retributiva, che può essere soddisfatto mediante l'erogazione da parte dell'ente bilaterale dei servizi promessi oppure, se il datore di lavoro decide di non aderire, mediante il pagamento di una somma equivalente al valore del servizio peraltro stabilita dagli stessi contratti. VADEMECUM IL DISTACCO DEI LAVORATORI NELL’UNIONE EUROPEA Ministero del Lavoro Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Vademecum relativo al distacco dei lavoratori nella Unione Europea, ad uso delle imprese e degli ispettori del lavoro.

AGENZIA DELLE ENTRATE TASSAZIONE AGEVOLATA PER POLIGRAFICI E GIORNALISTI Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 130/E del 14 dicembre 2010 Il regime di tassazione agevolata è applicabile anche alle indennità corrisposte ai poligrafici per la turnazione e alle remunerazioni erogate ai giornalisti che lavorano dopo le 23, prestazioni contemplate rispettivamente dal contratto poligrafico collettivo nazionale e dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, alle condizioni di legge. Occorre cioè che il datore di lavoro attesti il perseguimento della finalità di incremento di produttività con esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD. DISPONIBILI LE BOZZE DEL MODELLO IRAP E UNICO SC Agenzia delle Entrate Comunicato del 15 dicembre 2010 Sul sito internet dell’Agenzia sono disponibili: - la bozza del modello Irap 2011, contenente una tabella con tutte le aliquote

disponibili per l’anno 2010; - la bozza provvisoria del modello Unico società di capitali. ISTITUITO IL CODICE PER IL CANONE RAI Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 131/E del 17 dicembre 2010 E’ stato istituito il codice tributo 393E, per consentire il versamento delle somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi di pensione, sottoposti al vincolo di tesoreria unica, per il pagamento del canone di abbonamento Rai, tramite modello di versamento F24 enti pubblici.

INPS UNO SGUARDO SULL’UTILIZZO DELLA CIG NEL 2010 INPS Messaggio n. 31350 del 13 dicembre 2010 Nel 2010, tra il mese di gennaio e quello di settembre 2010 sono state chieste 925,7 milioni di ore di cassa integrazione; ma solo il 48,7% delle richieste sono state

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utilizzate. Il ricorso alla cig ordinaria è un po’ più alto, mentre la cig straordinaria e in deroga è stata utilizzata per meno della metà del richiesto. CONVENZIONE INPS E EBPA INPS Circolare n. 158 del 15 dicembre 2010 E’ stata sottoscritta, tra l’Inps e l’Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per le Aziende Artigiane (E.B.P.A.), una convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente medesimo, che le aziende verseranno tramite modello F24. CONVENZINE INPS E PICCOLI IMPRENDITORI INPS Circolare n. 159 del 15 dicembre 2010 Tra l’Inps e la Confederazione italiana autonoma dei piccoli imprenditori del commercio, artigianato, turismo, trasporto, edilizia, attività del terziario, liberi professionisti (Confimprenditori) è stata stipulata una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla stessa Confederazione verseranno unitamente ai contributi obbligatori con il flusso UniEMens. AGRICOLI: ISTRUZIONI RISCOSSIONE DELEGHE ASSOCIATIVE INPS Circolare n. 160 del 15 dicembre 2010 Fornite le istruzioni per la gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confimprese Italia dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori agricoli, imprenditori agricoli professionali. UNIEMENS: NUOVA FUNZIONALITA’ INTERNET INPS Messaggio n. 31925 del 17 dicembre 2010 E’ stata rilasciata una nuova funzionalità Internet per la gestione dei flussi UniEMens, che consente agli utenti abilitati di acquisire e trasmettere la richiesta di eliminazione di una denuncia individuale di lavoratore dipendente e/o di una denuncia aziendale ovvero di un collaboratore. COMUNICAZIONE DECADENZA CIG INPS Messaggio n. 31995 del 17 dicembre 2010 Viene trasmesso lo schema da utilizzare per le segnalazioni già pervenute, in attesa che sia rilasciata la procedura informatica contenente lo schema della comunicazione di decadenza dal trattamento di cassa integrazione da inviare ai lavoratori interessati.

INAIL EDILI: CALCOLO DEL PREMIO INAIL IN CASO DI PART TIME INAIL Circolare n. 51 del 15 dicembre 2010 In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla contribuzione virtuale. PUBBLICATA LA GUIDA ALL'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2011 INAIL Nota n. 9139 del 17 dicembre 2010 Pubblicata sul sito Inail la Guida all'Autoliquidazione 2011 che, da quest'anno la Guida è esclusivamente in formato elettronico. Le novità rispetto al 2010 riguardano:

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- il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), nel quale è stata

inserita la casella "SI" - Certifico essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 che deve essere barrata dalle imprese artigiane per essere ammesse al beneficio della riduzione contributiva in occasione dell'Autoliquidazione 2011/2012;

- il paragrafo "Casi particolari" nell'ambito delle "Informazioni generali", nel quale è stato previsto l'obbligo per le aziende artigiane senza dipendenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni, al fine di usufruire della riduzione contributiva;

- il nuovo paragrafo "Pagamenti dei premi INAIL modello F24 - EP (Enti Pubblici). La Guida è reperibile in www.inail.it/Assicurazione/Autoliquidazione o selezionando Autoliquidazione-Guida dall'apposita combo Accesso rapido.

ALTRI COEFFICIENTE TFR: MESE DI NOVEMBRE Istat Comunicato del 16 dicembre 2010 Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto è pari a 2,534794 (indice Istat 137,9). CODICE ETICO DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE CNDCEC Nota n. 69 del 15 dicembre 2010 E’ stato approvato da parte del Consiglio Nazionale il documento "Codice Etico dell'Organismo di Conciliazione" a cura della Commissione Arbitrato e Conciliazione, redatto, con l'obiettivo di prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera e agisce in nome e per conto dell'Organismo di Conciliazione. FISSATI GLI INTERESSI LEGALI DAL 2011 Ministero dell'Economia Decreto 7 dicembre 2010 G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010 La misura degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, e dell'1,5% in ragione d'anno. Si ricorda che la stessa incide sul versamento di una serie di oneri contributivi e nei casi di omissioni contributive individuate dai singoli Enti previdenziali. NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE CNDCEC Comunicato del 16 dicembre 2010 Sono state definitivamente approvate le Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate, elaborate dal Consiglio Nazionale in collaborazione con la Commissione di studio per le norme di comportamento degli organi di controllo legale. PRIVACY: LIMITI ALLA LOCALIZZAZIONE DEI LAVORATORI Garante protezione dati personali Nota n. 344 del 16 dicembre 2010 È vietato l'utilizzo di sistemi di geolocalizzazione collocati tramite impianto GPS sul veicolo aziendale dei lavoratori, in mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali o di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

EDILIZIA ARTIGIANATO Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL Verbale d’Accordo del 16 dicembre 2010 E’ stato siglato l’accordo per il rinnovo del Ccnl del 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini.

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L’accordo decorre dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2012. A partire dal 1° luglio 2011 cessa l’EET e viene introdotto un nuovo elemento retributivo, l’EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) fissato nella misura massima del 6% e legato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio.

LAVORO E TERRITORIO

LIGURIA: ACCERTAMETNO DEI DANNI PER ALLUVIONE Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Ordinanza n. 3909 del 4 dicembre 2010 A seguito degli eventi metereologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1º novembre 2010, si provvede all'accertamento dei danni e all'adozione di tutte le necessarie iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi. CAMPANIA: ACCORDO SULL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Regione Campania e Parti Sociali Accordo quadro del 9 dicembre 2010 E’ stato siglato un accordo quadro per il rilancio dell’apprendistato professionalizzante nella regione Campania, con specifico riferimento alla funzione surrogatoria esercitata dalla contrattazione collettiva e dagli accordi interconfederali e alla necessità di valorizzare la formazione aziendale di tipo formale, la bilateralità, il ruolo degli fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo delle esperienze. Nell’accordo sono individuati i criteri e i requisiti per l’erogazione della formazione interna ed esterna e per l’individuazione della capacità formativa interna delle aziende. VENETO: SOSPENSIONE E RECUPERO DEI PREMI INAIL INAIL Circolare n. 50 del 14 dicembre 2010 Per le imprese della regione Veneto individuate dall'ordinanza n. 3906/2010 risulta sospesa anche la quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010 in scadenza il 16 novembre 2010 e ad ogni altro pagamento in scadenza nel periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010, comprese le rateazioni ordinarie. I versamenti relativi ai premi assicurativi oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 22 dicembre 2010, a mezzo F24 col progressivo richiesta 999153. Al fine di gestire la sospensione sarà creato nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153 L’argomento è stato trattato nella rivista n. 47 nella rubrica “Lavoro e territorio”. ABRUZZO: AL VIA IL RECUPERO IRPEF SOSPESO SULLE PENSIONI INPS Messaggio n. 31793 del 16 dicembre 2010 Con riferimento alle domande di rateazione delle ritenute Irpef da parte dei pensionati residenti nella regione Abruzzo, a suo tempo sospese fino al 30 novembre 2009 a causa del sisma del 2009, l’Inps invierà una lettera dove specifica la data a partire dalla quale si darà avvio al recupero sulla pensione, l’importo e il numero di rate residue.

PUBBLICO IMPIEGO

DELEGA SINDACALE: CONVENZIONE INPDAP E CONF.A.S.I. INPDAP - DCP Nota operativa n. 53 del 15 dicembre 2010 E’ stata sottoscritta una convenzione tra l’Inpdap e la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani – CONF.A.S.I., che prevede la possibilità di rilasciare deleghe per il pagamento dei contributi sindacali.

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IL LAVORO IN GAZZETTA Settimana dal 13 al 19 dicembre 2010

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Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 214

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

G. U. n. 292 del

15 dicembre

Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 7 dicembre 2010

Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

G. U. n. 292 del

15 dicembre

Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212

Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

G. U. n. 292 del

15 dicembre

Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

G. U. n. 292 del

15 dicembre

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 15 dicembre 2010

Approvazione della delibera n. 338/10/contr. adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti in data 8 settembre 2010.

G. U. n. 292 del

15 dicembre

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 15 dicembre 2010

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 28 e 30 giugno 2010.

G. U. n. 292 del

15 dicembre

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 15 dicembre 2010

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 30 maggio 2010.

G. U. n. 292 del

15 dicembre

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato 15 dicembre 2010

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 20 maggio 2010.

G. U. n. 293 del

16 dicembre

Decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 2010, n. 215

Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

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16 dicembre

Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 1° dicembre 2010

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi allegati sub A.

G. U. n. 294 del

17 dicembre

Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

G. U. n. 294 del

17 dicembre

Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 ottobre 2010

Rimodulazione delle risorse del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

L’oriente nel Rinascimento Il mito dell’Egitto antico attraversa l’Occidente dall’Umanesimo all’Illuminismo, colorandosi si inflessioni bizzarre e suggestive. La memorabile impresa della scoperta, del restauro e della sistemazione in verticale degli obelischi egizi nella Roma tardo cinquecentesca di papa Sisto V segna una tappa fondamentale nello studio della scrittura geroglifica, ma anche una svolta nel rapporto fra cultura cristiana e antico Egitto In foto: Obelisco, Giovan Battista Piranesi, 1773, da Vedute di Roma

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La Cassazione perdona i compensi agli amministratori Con la sentenza n. 24957 del 10 dicembre, la Corte di Cassazione ha stabilito la piena deducibilità dei compensi degli amministratori, invertendo così il precedente orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 18702 di quest'estate) che aveva, invece, negato la deducibilità. Antonio Criscione, in Il Sole 24 Ore, pag. 1 Frontalieri, la continuità evita il monitoraggio fiscale Con la risoluzione n. 128/E del 10 dicembre, l’Agenzia delle Entrate, precisa che i diplomatici e i frontalieri, che alla data del 31 dicembre svolgono attività all'estero in maniera continuativa, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in presenza della duplice condizione: l’essere «diplomatico» o «frontaliere» e la presenza dell’elemento della «continuità». Andrea Bongi, in Italia Oggi, pag. 31 Diffida, tempi certi per adeguarsi Con la circolare n. 41 del 9 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative sulle novità in materia di ispezioni introdotte dal Collegato Lavoro. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 36 Imprese sicure, domande online E’ disponibile, dal 10 dicembre sul sito dell’Inail - punto cliente la procedura informatica che consente di verificare la possibilità di presentare la domanda per la richiesta di finanziamento per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Carla De Lellis, in Italia Oggi, pag. 36 La grande alleanza fra le Coop. Primo sì all’accordo federale L’Alleanza (o Federazione) delle cooperative italiane è in dirittura d’arrivo. E’ prevista infatti per la prossima settimana l’ufficializzazione del patto federativo tra le tre grandi centrali della cooperazione made in Italy: Confcooperative, Lega Coop e Agci. Dario di Vico, in Corriere della sera, pag. 51 La proroga della cassa in deroga. Ora si discute sulle modalità Il recente accordo raggiunto in Regione Lombardia per prorogare la cassa integrazione in deroga fino a tutto marzo 2011, ha aperto la discussione su come fronteggiare le

RRaasssseeggnnaa sseettttiimmaannaallee Sintesi dei principali articoli della stampa da sabato 11 a venerdì 17 dicembre 2010

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LA REDAZIONE

Sabato 11 dicembre

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richieste delle aziende per i prossimi tre mesi. In L’Eco di Bergamo, pag. 18 A Verona cig dimezzata ma decollano cigs e cigd I numeri della cig nel veronee, elaborati dalla Cisl in base alle rilevazioni mensili dell’Inps dicono che al 30 novembre le ore autorizzate sono tate 16.429.804 contro 6.115.258 di un anno fa. Quadruplicata la cig in deroga; decuplicata la straordinaria. In L’Arena, pag 47 La UE tranquillizza l’Italia “Non serve un’altra manovra” Non si avvisa la necessità di misure aggiuntive sui conti pubblici dell’Italia, annuncia il Commisssario Ue, Olli Rehn, durante una conferenza stampa a Montecitorio, convocata insieme al ministro Giulio Tremonti. “Se saranno rispettati gli obiettivi di crescita”, aggiunge: al momento il Pil resta inchiodato all’1,1%. Elena Polidori, in la Repubblica, pag. 30 Contratti in scadenza per 10 milioni di lavoratori Dieci milioni per dieci comparti. Sono i lavoratori in attesa del rinnovo del contratto di lavoro perché scaduto o in scadenza nel 2010, secondo il calcolo della Cgil. In La Repubblica, pag. 24 E’ reato tenere co.co.pro “in nero” Il committente che omette i contributi rischia la multa e la reclusione. Sono tre gli articoli della legge n. 183/2010 che apportano significative modifiche nelle collaborazioni coordinate e continuative e con modalità a progetto: l’art. 39, l’art. 47, co. 7 e l’art. 50. Luigi Nerli in Il Sole 24 ore – Norme e Tributi, pag. 9 Stretta sui congedi per assistere i disabili L’autrice esamina le novità in materia di congedi per l’assistenza dei disabili, alla luce delle modifiche portate dal Collegato lavoro. Paola Mancini, in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, pag. 10 La lettera spedita in ritardo fa cadere il licenziamento La comunicazione al sindacato inviata con qualche giorno di ritardo rispetto alla lettera spedita ai dipendenti da collocare in mobilità fa cadere l’intera procedura. Lo ha chiarito la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 24341/2010 che ha accolto il ricorso di alcune operazioni di un’impresa tessile. Remo Bresciani, in Il Sole 24 ore, pag. 13 Settimana decisiva per il terziario E’ il rinnovo del contratto del terziario il piatto forte delle relazioni industriali tra imprese e sindacati, tra gli oltre 40 tavoli aperti. E sono in corso anche le trattative per il rinnovo dell’accordo di categoria per un milione di dipendenti degli studi professionali. Fr.Ba., in Il sole 24 ore, pag. 23 Terziario, voucher con il part time Rispondendo all’interpello n. 42 del 14 dicembre posto da Confcommercio, il Ministero del lavoro ha precisato che anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part time a prescindere dal

Mercoledì 15 dicembre

Domenica 12 dicembre

Lunedì 13 dicembre

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tipo di attività lavorativa richiesta. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 37 Bonus a due vie sui turni Nel lavoro a turni, la detassazione si applica soltanto alla maggiorazione di turno in caso di lavoro diurno; a tutto il compenso (retribuzione ordinaria + maggiorazione), in caso di lavoro notturno. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 130 di ieri, con cui da il via libera all’applicazione dell’incentivo degli incrementi di produttività alle imprese editrici e stampatrici di giornali. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 37 L'azienda prova il bonus Nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate in materia di detassazione al 10% delle somme riguardanti gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza. In questa occasione l’Agenzia si sofferma sulle somme erogate dalle imprese editrici e stampatrici di giornali e dalle agenzie di stampa ai propri dipendenti. Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 Le coop sociali restano fuori dalle regole del commercio Con la risoluzione n. 174928 del 25 novembre, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che le cooperative sociali non possono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane e pertanto devono essere assoggettate alla disciplina normativa del commercio prevista dal D.Lgs. 114/98, non essendo una tipologia di soggetti rientranti nelle ipotesi di esclusione indicate all’art. 4 del decreto appena sopracitato. Marilisa Bombi, in Italia Oggi, pag. 35 Il danno esistenziale non passa agli eredi Con l’ordinanza n. 25624/2010, depositata il 14 dicembre 2010, la Corte di Cassazione, sezione terza civile ha statuito che il danno esistenziale per la morte di un congiunto può essere fatto valere come diritto proprio dai familiari superstiti, ma non come diritto ereditario. Alessandro Galimberti, in Il Sole 24 Ore, pag. 39 Per la ripresa il Fisco premi chi non delocalizza Una delle proposte qualificanti del Manifesto dei Commercialisti italiani per la riforma del sistema fiscale è quella di arrivare a un modello di tassazione in cui, a parità di reddito, le imprese che danno occupazione sul territorio nazionale paghino meno di quello che non ne danno o delocalizzano. Enrico Zanetti, in Il Sole 24 ore, pag. 35 Emilia, patto per la formazione Rafforzare il raccordo tra scuola, università mondo del alvoro e impesa, a partire dall’alternanza scuola –lavoro. E’ uno dei punti del protocollo di collaborazione operativa, siglato fra l’Assessorato all’istruzione e formazione professionale della Regione Emilia Romagna e Unioncamere regionale. In Gazzetta di Parma, pag. 46 Il debito pubblico sale ancora, record a ottobre Sale ancora il debito pubblico italiano che in ottobre tocca i 1,867,398 miliardi di euro, il 5,9% in più da inizio anno. Si tratta dei dati mensili forniti dalla Banca d’Italia. Stefania Tamburello, in Corriere della sera, pag. 39 La Cadiprof accelera sul welfare Garanzie ai praticanti, nuovi interventi e procedure snelle. Incrementare ulteriormente le garanzie per gli studi professionali; allargare il bacino dell’assistenza sanitaria integrativa agli atipici, semplificare le procedure di trasmissione dei dati contributivi e

Giovedì 16 dicembre

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importanti investimenti nel campo delle tecnologie e della comunicazione. Più che un bilancio previsionale per il 2011, la relazione presentata dal presidente di Cadiprof, Gaetano Sella, e approvata dal Comitato esecutivo lo scorso 14 dicembre, sembra un vero e proprio documento di programmazione economica. In Italia Oggi, pag. 35 Part time, premi su valori virtuali Con la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, l'Inail ha chiarito che quando un'impresa edile assume lavoratori a part time oltre il limite fissato dalla contrattazione collettiva non deve calcolare i premi assicurativi come se tali rapporti fossero a tempo pieno. Virginio Villanova, in Il Sole 24 Ore, pag. 34 L'ente bilaterale «pesa» in busta In una circolare che sarà presto pubblicata, il Ministero del Lavoro dovrebbe precisare che il datore di lavoro non aderente agli enti bilaterali deve comunque garantire ai propri dipendenti le prestazioni erogate dagli enti stessi mediante il versamento direttamente al lavoratore di una somma fortettaria o attraverso il riconoscimento di una prestazione equivalente. Giampiero Falasca, in Il Sole 24 Ore, pag. 34 L'Abi proroga di sei mesi la moratoria sui mutui La moratoria sulle rate dei mutui scadente il 31 gennaio 2011 dovrebbe essere prorogata di altri 6 mesi sia per le imprese sia per le famiglie. Rossella Bociarelli, in Il Sole 24 Ore, pag. 37 Meno formalismi nei licenziamenti Con la sentenza n. 24343 del 1° dicembre, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva ex articolo 4, comma 3, della legge n. 223/91 deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale che restano sottratti al controllo giudiziale. Cesare Pozzoli, in Il Sole 24 Ore, pag. 34 Sindaci senza limiti agli incarichi Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato le Norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate. Laura Cavestri, in Il Sole 24 Ore, pag. 35 Un altro anno di ammortizzatori in deroga Perugia. Il risultato raggiunto in Umbria, che permetterà di estendere ai lavoratori anche nel 2011 gli ammortizzatori sociali in deroga, in mancanza di un nuovo accordo con il Governo, rappresenta un’ottima soluzione che dimostra coerenza e unità d’intenti tra istituzioni e organizzazioni sindacali e di categoria. Corriere dell’Umbria – Perugia, pag. 7 Con la pensione stop all'indennità Con il messaggio n. 31253/2010, l'Inps ha precisato che il lavoratore agricolo non ha diritto all’indennità di disoccupazione quando si dimette per accedere al pensionamento di vecchiaia o anzianità. Il diritto all’indennità di disoccupazione resta invece nell’ipotesi di dimissioni per accoglimento di pensione di inabilità. Carla De Lellis, in Italia Oggi, pag. 33 L'Inail si paga al 22/12 Con la circolare n. 50/2010 l'Inail ha chiarito che i versamenti dei premi assicurativi con scadenza nel periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre, a carico delle imprese danneggiate dall’alluvione che ha colpito il Veneto, devono essere effettuati entro il 22

Venerdì 17 dicembre

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dicembre. Carla De Lellis, in Italia Oggi, pag. 33 Codice etico per la conciliazione Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato il codice etico dell'organismo di conciliazione. Ignazio Marino, in Italia Oggi, pag. 32 Tasso legale all'1,5% - Ravvedimento più caro E’ in Gazzetta (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010), il decreto del Ministero dell'Economia del 7 dicembre 2010 che fissa al 1,5% la misura degli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tonino Morina, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 In foto: Predica di San Marco in Alessandria (particolare), 1504-1507, Bellini, Milano, Pinacoteca di Brera

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E’ stata approvata la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)". E’ stata approvata altresì la Legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013".

Riferimenti ▪▪▪ Legge 13 dicembre 2010, n. 220...

La manovra di bilancio per il 2011 è composta: →→→ dalla legge di stabilità e →→→ dalla legge di bilancio. L'entrata in vigore è prevista →→→ per la legge di stabilità, il primo gennaio 2011 tranne le disposizioni ai commi da

42 al 46 che entrano in vigore il 21 dicembre 2010; →→→ per la legge di bilancio, il 5 gennaio 2011. La legge di stabilità è composta da 171 commi in unico articolo. La legge di Stabilità e il Bilancio dello Stato erano stati approvati dal Senato in via definitiva il 7 dicembre 2010, mentre la Camera dei deputati aveva approvato il disegno di legge stabilità il 17 novembre e il disegno di legge bilancio il 19 novembre.

. Ravvedimento operoso

[Articolo 1, comma 20]

A decorrere dal 1° febbraio 2011 è previsto un aumento delle sanzioni dovute in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie tramite il ravvedimento operoso. In particolare la sanzione in misura ridotta passa ••• da un dodicesimo a un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo, sanato nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito; ••• da un decimo ad un ottavo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo, sanato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; ••• da un dodicesimo ad un decimo del minimo, in caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge sanata entro 90 giorni dalla scadenza.

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STEFANIA ALTIERI

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Proroga degli ammortizzatori in deroga

[Articolo 1, comma 30] In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali per la quale, il Ministero del Lavoro ha ottenuto una delega al riordino [Art. 46 Legge n. 183/2010] viene previsto che il Ministro del Lavoro, con decreto concertato con il Ministero dell’Economia, possa disporre, nel 2011, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori ai 12 mesi la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali. Alle stesse condizioni possono essere prorogati anche i trattamenti già concessi nel 2010. La misura del trattamento è ridotto del 10%, 30%, 40% rispettivamente in caso di prima, seconda o successive proroghe. Nel caso di proroghe successive alla seconda i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga

[Articolo 1, comma 31] È prevista l’estensione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga dei criteri previsti per accedere alle forme di integrazione al reddito e cioè un’anzianità: ••• di almeno novanta giorni per il godimento di cassa integrazione; ••• di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, per

l’indennità di mobilità. Anzianità lavorativa e ammortizzatori in deroga

[Articolo 1, comma 31] Ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, necessari per avere accesso trattamenti in deroga, valgono anche le mensilità contributive versate alla Gestione Separata dell’INPS, a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, in regime di mono committenza, abbiano conseguito un reddito superiore a 5.000 euro. Trattamenti in deroga e anticipo del pagamento

[Articolo 1, comma 31] La possibilità per l’INPS di anticipare il trattamento in deroga, fino a un massimo di 4 mensilità, prima che venga adottato il provvedimento di concessione da parte della Regione, introdotta dall’articolo 7ter, co. 3, della Legge n. 33/2009, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, è stata prorogata al 2011. Incentivi per assunzioni di beneficiari di ammortizzatori in deroga

[Articolo 1, comma 31] Sono stati prorogati al tutto il 2011 gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga [ex articolo 7ter, comma 7, della Legge n. 33/2009]. Il beneficio consiste in un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore, detratta la contribuzione figurativa. Non è scritto ma si può prevedere che il godimento del

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beneficio sia subordinato alla regolarità contributiva (Durc) e all’applicazione del contratto collettivo. L’incentivo, anche per il 2011, può essere corrisposto al lavoratore che beneficia di trattamenti in deroga che intende mettersi in proprio, avviando un’attività autonoma o una micro impresa o una cooperativa. Proroghe degli strumenti di tutela del reddito

[Articolo 1, comma 32] Vengono prorogati diversi strumenti già sperimentati a tutela del reddito contenuti nell’art. 19 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, e successive modificazioni. Nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2011, viene prevista: →→→ la proroga della possibilità per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità,

previsti dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, di poter beneficiare di un trattamento equivalente all’indennità di mobilità in deroga [ex art. 19, comma 10-bis del D L n. 185/2008];

→→→ la proroga della possibilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti di usufruire proroga, dei trattamenti di CIGS e mobilità [ex art. 19, comma 11, del D.L. n. 185/2008];

→→→ la proroga della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori a 15 [ex art. 19, comma 13, DL n. 185/2008]. Ricordiamo che l’iscrizione in questo caso non dà diritto anche alla percezione dell’indennità; il beneficio consiste nel riconoscimento al datore di lavoro dello sgravio contributivo per un massimo di 12 mesi se assume a tempo determinato e 18 mesi se assume a tempo indeterminato [ex art.8. co 2 e art. 23, co. 9 Legge n. 223/1991], a condizione che sia in possesso della regolarità contributiva e che rispetti la contrattazione collettiva;

→→→ la proroga della possibilità, da parte delle aziende con meno di 15 dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS di fare ricorso ai contratti di solidarietà, stipulati ai sensi dell’art. 5, c. 5, Legge n. 236/1993, quando gli stessi sono finalizzati ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo [art. 19, comma 14, DL n. 185/2008];

→→→ la possibilità, anche per il 2011, di prorogare fino a 24 mesi, il trattamento di CIGS per crisi aziendale in caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività o di uno o più stabilimenti o parte di essi [art. 19, comma 15, DL n. 185/2008];

→→→ la proroga a tutto il 2011 della corresponsione dell’indennità prevista per i lavoratori somministrati [Art. 19, co. 12 del DL n. 185/2008];

→→→ confermata la previsione riguardante i fondi interprofessionali per la formazione continua di destinare interventi per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro [Art. 19, co. 7 del DL n. 185/2008].

Provvedimenti anticrisi

[Articolo 1, comma 33] È stato prorogato al 31 dicembre 2011: →→→ l’aumento del trattamento di integrazione dal 60 all’80% della retribuzione relativa

ai contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione. L’aumento non si applica ai contratti di solidarietà difensivi che non appartengono al settore industriale;

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→→→ la possibilità per i lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito di

ottenere il pagamento in un’unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività o una micro impresa o per associarsi in cooperativa [ex art. 1, co. 8 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009]. Tale previsione riguarda i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale;

→→→ la possibilità di utilizzare i propri lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con eventuale attività produttiva connessa all’apprendimento;

→→→ la modifica dei requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

→→→ il riconoscimento dell’accredito figurativo ai beneficiari di misure di sostegno al reddito che hanno perso il posto di lavoro, maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un impiego che preveda una retribuzione inferiore di almeno il 20% di quella percepita in precedenza;

→→→ la riduzione contributiva pari a quella per gli apprendisti, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori che abbiano almeno 50 anni, beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali;

→→→ l’erogazione di un incentivo, a carico INPS, in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili e affini a condizione che, non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere, e non stiano beneficiando di trattamenti di CIGS.

Apprendistato

[Articolo 1, comma 35] È previsto lo stanziamento di un finanziamento fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età. Lavoratori in mobilità e finestre di pensionamento

[Articolo 1, comma 37] Nel limite di 10.000 unità si allarga la platea dei lavoratori in mobilità, ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione. In particolare, essi possono beneficiare delle finestre di pensionamento secondo la normativa previgente. La possibilità è estesa, oltre che ai lavoratori collocati in mobilità aventi diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni, anche ai lavoratori del Mezzogiorno ai quali l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Soppressione aliquote contributive

[Articolo 1, comma 39] Viene abrogata la norma [articolo 1, co. 10 Legge n. 247/2007] che prevedeva dal 1° gennaio 2011, l’incremento dello 0,09% delle aliquote contributive dei

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lavoratori dipendenti, dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla Gestione separata. Autotrasporto merci

[Articolo 1, comma 40] Si precede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2011, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l’effettuazione di interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci. Agevolazioni contributive in agricoltura

[Articolo 1, comma 45] Le agevolazioni contributive per il settore agricolo introdotte dall’articolo 2, comma 49, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 sono estese al periodo decorrente dal 1° agosto 2010. Ricordiamo che lo sgravio contributivo è del: →→→ 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati; →→→ 68% per le zone agricole svantaggiate. Tra le zone agricole svantaggiate sono ricomprese anche le aree dell’Obiettivo 1 di cui al Regolamento CE n. 1260/1999 e i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata. Detassazione e sgravio contributivo contratti di produttività

[Articolo 1, comma 47] Per il solo anno 2011 è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% nel limite di 6.000 euro (al netto delle ritenute previdenziali), sulle somme corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall’azienda. Il beneficio spetta a condizione che il lavoratore abbia percepito, nell’anno 2010, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Su tali somme potrà essere applicato anche lo sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello, ma solo nel caso in cui tali importi siano concessi ai sensi e nei limiti delle risorse già stanziate dall’art. 1, comma 68, della legge n. 247/2007. Detrazioni per carichi di famiglia

[Articolo 1, comma 54] In deroga alla previsione contenuta nell’articolo 24, co. 3 del TUIR, anche per l’anno 2011 è previsto, per i soggetti non residenti, il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR. La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012.

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Argomento

Ai sensi dell’art. 1, co. 51 della Legge n. 247/2007, annualmente il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze conferma o ridetermina la riduzione contributiva per il settore edile. Lo sgravio, lo ricordiamo, interessa gli operai occupati con un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali.

Novità

Con Decreto 4 ottobre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, è stata confermata, per le aziende edili, l’agevolazione contributiva pari all’11,50 per cento per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010.

Riferimenti

▪ Art. 29 Decreto Legge n. 244/1995, convertito in Legge n. 341/1995 ▪ Inps, Circolare n. 269/1995 punto 3 ▪ Art. 1, co. 51 Legge n. 247/2007 ▪ Decreto del Ministero del Lavoro 4 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010) ▪ INAIL, nota n. 8920 del 10 dicembre 2010 ▪ Inail, nota n. 8920 del 10 dicembre 2010.

Premessa È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, il Decreto 4 ottobre 2010 con il quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali conferma l’utilizzo, da parte delle aziende edili, dell’agevolazione contributiva pari all’11,50 per cento anche per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010. Il contesto normativo L’articolo 29 del Decreto Legge n. 244/1995, convertito nella Legge n. 341/1995, ha previsto, a partire dal 1° luglio 1995, per i datori di lavoro: →→→ che esercitano attività edile (comprese le cooperative di produzione e lavoro),

anche se in economia, operanti sul territorio nazionale, contraddistinti dai codici ISTAT che vanno dal 45.1 al 45.45.2,

→→→ una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

→→→ dovuti dal datore di lavoro per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

L’articolo 1, comma 51 della Legge n. 247/2007 (protocollo Welfare) sostituendo il comma 5 dell’articolo 29 della Legge n. 244/1995, ha previsto che:

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LA REDAZIONE

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“Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre.

Dal testo appena riportato si evince chiaramente che: →→→ i Ministeri richiamati stabiliscono annualmente con apposito Decreto ministeriale

da emanarsi entro il 31 luglio l’agevolazione contributiva; →→→ qualora il decreto non sia emanato entro tale data, dal 31 agosto e fino

all’emanazione potrà essere applicata, in via provvisoria, la riduzione prevista per l’anno precedente;

→→→ una volta emanato il decreto occorrerà provvedere al conguaglio. Per il 2010 è stato emanato il Decreto del 4 ottobre 2010, già in Gazzetta. Come di consueto, dobbiamo aspettare ora un intervento da parte dell’INPS con le istruzioni operative per il conguaglio, ovvero il recupero dello sgravio. Soggetti interessati L’agevolazione contributiva interessa i datori di lavoro che esercitano attività edile (comprese le cooperative di produzione e lavoro), anche se in economia, operanti sul territorio nazionale, contraddistinti dai codici ISTAT che vanno dal 45.1 al 45.45.2. Requisiti Per poter fruire dell’agevolazione l’impresa interessata deve: →→→ essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità

contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile →→→ non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni relative alla sicurezza

sul lavoro nei 5 anni che precedono la data di applicazione dello sgravio in oggetto, Il possesso dei requisiti richiesti può essere attestato anche con autodichiarazione. Agevolazione L’agevolazione consiste in: →→→ una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, diversi da quelli di

pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a carico del datore di lavoro, pari all’11,50 per cento

→→→ dovuti dal datore di lavoro per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore

settimanali. Sono esclusi quindi i part timer. Per il calcolo della soglia delle 40 ore minime devono essere considerate anche le assenze dal lavoro indicate dall’Inps [Circolare n. 269/1995 punto 3]. A titolo esemplificativo: malattia, infortunio, sciopero, cassa integrazione, donazione sangue, maternità, congedo matrimoniale, periodi di malattia eccedenti quelli

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indennizzati o retribuiti ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro, permessi non retribuiti per massimo 40 ore annuali, ferie collettive. L’agevolazione non spetta per i lavoratori oggetto di altri sgravi. Così il calcolo:

-

=

X 11,50% =

Recupero dello sgravio Per il recupero dello sgravio ai fini contributivi INPS occorre attendere le consuete istruzioni fornite dall’Istituto. Per il recupero dello sgravio ai fini Inail, ricordiamo che in occasione dell’autoliquidazione del premio 2009/2010 i datori di lavoro interessati hanno potuto beneficiare della riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2009 (regolazione 2009). Con la nota n. 8920 del 10 dicembre 2010 l’Inail richiamando il Decreto del 4 ottobre 2010 ha ribadito che l’agevolazione, nella misura dell'11,50% si applica alla sola regolazione 2010. In occasione dell’autoliquidazione del premio 2010/2011, sarà possibile (come per gli anni precedenti) recuperare l’agevolazione sulla regolazione (anno 2010) e non sull’anticipazione 2011.

Contribuzione complessiva dovuta per il 2010

Contribuzione per il fondo pensioni dovuta per il 2010

Contribuzioni diverse da fondo pensioni dovuta per il 2010

sgravio

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Argomento

Di nuovo alle prese con il consueto appuntamento di fine anno. Anche quest’anno l’ultima busta paga del lavoratore (se non vorremo rinviare l’operazione) comprenderà i conguagli contributivo e fiscale. Con questo spazio riservato agli adempimenti vogliamo offrire un ausilio ai sostituti di imposta chiamati ad adempiere a tale obbligo.

Novità

Tra le novità 2010 segnaliamo, oltre alle modifiche normative che incidono sul calcolo delle imposte, gli interventi dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento a: →→→ buoni pasto, oneri di utilità sociale e benefit, →→→ somme erogate dal terzo creditore pignoratizio, →→→ prestiti ai dipendenti.

Riferimenti ▪ DPR n. 600/1973.

Premessa Appuntamento fisso allo scadere dell’anno per i sostituti d’imposta, datori di lavoro e committenti, chiamati ad effettuare i conguagli previdenziale e fiscale, con la busta paga relativa al mese di dicembre. Nel prosieguo di questo intervento saranno trattati i principi fondamentali alla base degli adempimenti e saranno approfonditi gli adempimenti con particolare riferimento alle novità dell’anno.

Le finalità La finalità del conguaglio è quella di correggere e adeguare alla disciplina fiscale e contributiva le operazioni compiute dal sostituto d’imposta nei singoli periodi di paga dell’anno, determinando la parte mancante o eccedente rispetto al dovuto.

Soggetti tenuti alle operazioni di conguaglio Il conguaglio di fine anno (così come il conguaglio di fine rapporto) deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo dell’art. 3, comma 4 del DPR n. 600/1973. da tutti coloro che: rivestono la qualifica di sostituti di imposta (datori di lavoro, committenti, curatori

fallimentari, Enti di previdenza e assistenza, eccetera) ed hanno in essere al 31 dicembre rapporti dai quali provengono redditi di lavoro

dipendente [art. 49, DPR n. 917/1986] e/o redditi ad essi assimilati [art. 50, DPR n. 917/1986].

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ROMINA DE BELLIS

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La data del 12 gennaio non è un termine di prescrizione, pertanto, non trova applicazione per essa la disposizione (art. 2963 c.c.) che proroga di diritto il termine delle scadenze in giorno festivo in giorno seguente non festivo

Il conguaglio fiscale

I sostituti d’imposta devono compiere il conguaglio 2010 tra le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga dell’anno e l’imposta effettivamente e complessivamente dovuta nel periodo d’imposta, tenendo conto degli oneri deducibili, delle detrazioni per produzione reddito o per carichi di famiglia e delle detrazioni per oneri o per canoni di locazione eventualmente spettanti al contribuente. Ricordiamo, che il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta coincide con l’anno (1° gennaio - 31 dicembre), anche se devono considerarsi nel conguaglio di fine anno anche gli emolumenti corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo (cosiddetto principio di cassa allargato) se relativi all’anno precedente. Così, per esempio la retribuzione di dicembre 2010 pagata entro il 12 gennaio 2011 fa parte del reddito del 2010. Se invece il pagamento della stessa retribuzione venisse effettuata dopo il 12 gennaio, deve essere considerato reddito del 2011. Per la stessa ragione la retribuzione di dicembre 2009 pagata dopo il 12 gennaio 2010 fa parte del reddito del 2010.

In questo senso è opportuno coinvolgere i clienti con una comunicazione con la quale ricordiamo che deve esserci coerenza fra il conguaglio e la data di pagamento delle competenze di dicembre. Così la comunicazione al cliente

Operazioni che precedono il conguaglio di fine anno

Prima di iniziare il conguaglio vero e proprio conviene verificare: l’esistenza delle dichiarazioni di tutti i lavoratori; se sono intervenute variazioni nello stato di famiglia o nella residenza; la corretta imputazione dei dati nella procedura paghe; l’eventuale corresponsione da parte del datore di lavoro e quindi il valore economico di

liberalità in natura (compresi i pacchi Natale); l’eventuale richiesta da parte del lavoratore di considerare nel conguaglio i redditi

corrisposti da altri sostituti e l’esistenza della documentazione probante; l’eventuale molteplicità di rapporti nel corso dell’anno, come il caso in cui un

lavoratore intrattiene con l’azienda sia un rapporto subordinato, sia un rapporto di collaborazione (esempio il dirigente anche amministratore) o, come il caso del lavoratore che ha cessato il rapporto durante l’anno e poi riassunto.

Spett.le ………….., ricordiamo ai signori clienti che l’articolo 51, comma 1 del TUIR fa rientrare tra i redditi percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, sia per i dipendenti che per i collaboratori. Salvo diverse vostre disposizioni, da comunicare, al più, entro il prossimo 30 dicembre, lo studio comprenderà, tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi relativi al mese di dicembre 2010 presumendo che gli stessi saranno pagati entro il prossimo 12 di gennaio. Distinti saluti.

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Se necessario il conguaglio può essere ripetuto, per esempio per tener conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché in ogni caso i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Sappiamo inoltre che il conguaglio di fine anno rappresenta l’occasione per regolare ogni difformità anche tenendo conto delle novità normative introdotte con effetto retroattivo.

Termini per l’effettuazione del conguaglio Il conguaglio deve essere operato alla fine dell’anno di imposta o al momento in cui cessa il rapporto di lavoro con il sostituto: 1. il conguaglio di fine anno deve concludersi entro il 28 febbraio del periodo di imposta

successivo; 2. il conguaglio da cessazione del rapporto all’atto della cessazione. Ricordiamo che il termine del 28 febbraio, entro cui deve concludersi il conguaglio, riguarda soltanto gli effetti finanziari del risultato finale delle operazioni stesse, mentre le somme devono essere state percepite dal sostituito entro il 12 gennaio.

Determinazione del reddito I redditi di lavoro dipendente e assimilato sono determinati applicando i criteri fissati dall’art. 51 del Tuir secondo il quale rientrano nel reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. Ai fini del conguaglio fiscale complessivo di fine anno, il sostituto di imposta deve prendere in considerazione, i seguenti redditi: →→→ i redditi di lavoro dipendente (fiscalmente imponibili) da lui stesso corrisposti

nel periodo di imposta, anche se relativi a più rapporti e con esclusione dei redditi a tassazione separata e degli arretrati relativi all’anno precedente.

→→→ i redditi di lavoro dipendente corrisposti da altri sostituti, qualora il lavoratore,

entro il 12 gennaio dell’anno successivo, abbia chiesto espressamente che vengano considerati ai fini del conguaglio, consegnando la relativa certificazione. Gli altri sostituti possono essere: • altri datori di lavoro e/o committenti presso i quali il lavoratore ha prestato attività

lavorativa nell’anno; • altri sostituti che hanno corrisposto compensi in relazione al rapporto di lavoro quali:

l’INAIL, la Cassa Edile, l’INPS, eccetera;

→→→ i redditi di lavoro dipendente corrisposti da altri soggetti, non sostituti d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro con il sostituto che effettua il conguaglio e sui quali i primi non hanno operato la ritenuta, perché obbligati a comunicarli al datore di lavoro.

→→→ i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50 del TUIR], sia quelli

corrisposti direttamente dal sostituto (ed in questo caso il conguaglio è obbligatorio) sia quelli corrisposti da altri sostituti (in questa seconda ipotesi il conguaglio è possibile solo su richiesta del dipendente).

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In presenza di più rapporti nell’anno con lo stesso percettore, il datore di lavoro deve, in sede di conguaglio, considerare obbligatoriamente le somme e i valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell’anno anche se il lavoratore non ne abbia fatto richiesta.

Pluralità di rapporti nell’anno

Ai soli fini del conguaglio di fine anno (non anche nel conguaglio di fine rapporto), il lavoratore può chiedere al proprio sostituto d’imposta di considerare anche redditi di lavoro dipendente e/o ad essi assimilati erogati da altri soggetti. La richiesta deve pervenire al sostituto entro il 12 gennaio 2011. Entro la stessa data devono anche essere consegnate le relative certificazioni.

Operazioni societarie

Qualora si sia verificato, nel corso del 2010, il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, in conseguenza di operazioni straordinarie, quali: fusioni, scissioni di società, cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, affitto, donazioni o conferimenti d’azienda, successioni, eccetera, il nuovo datore di lavoro deve completare gli adempimenti fiscali parzialmente eseguiti dal precedente datore di lavoro nel periodo d’imposta. Egli quindi deve: →→→ effettuare le ritenute d’acconto sul reddito di lavoro

dipendente e/o ad esso assimilato complessivo, tenendo conto di quanto fatto dal precedente sostituto;

→→→ effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno; →→→ rilasciare il modello Cud per l’intero periodo d’imposta.

Curatori fallimentari

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, in quanto sostituti d’imposta, devono effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto sia di quanto erogato direttamente sia di quanto erogato nell’anno dal datore di lavoro. Essi sono comunque tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio anche in presenza di sole somme liquidate e ritenute operate dal datore di lavoro nel corso dei periodi di paga del 2010.

Somme escluse dal conguaglio Come anticipato, restano escluse dal conguaglio tutte le somme [ex art. 17 del TUIR]; corrisposte e assoggettate a tassazione separata quali: gli emolumenti arretrati; le indennità di fine rapporto o equipollenti; le indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co.; le somme e i valori percepiti, anche a titolo transattivi, per la risoluzione del rapporto di

lavoro; le altre indennità e somme; le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione in forma di capitale.

Le novità per l’anno d’imposta 2010 Le novità che interessano il conguaglio del 2010 nascono da modifiche introdotte dalle disposizioni legislative o da pronunce di prassi del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia e riguardano: →→→ la determinazione del reddito, →→→ i conteggi relativi all’applicazione delle imposte.

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Le novità riguardanti la determinazione del reddito Si ricordano a proposito i recenti chiarimenti intervenuti in occasione del Forum lavoro 2010 e, successivamente, con risoluzione n. 26/2010, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento a: →→→ buoni pasto, oneri di utilità sociale e benefit →→→ somme erogate dal terzo creditore pignoratizio →→→ prestiti ai dipendenti Buono pasto Oneri di utilità sociale Benefit Le novità riguardanti i conteggi relativi all’applicazione delle imposte Per quanto attiene ai conteggi relativi al calcolo delle imposte, i sostituti d’imposta devono invece considerare: →→→ le somme erogate nel 2010 per lavoro notturno, straordinario e a turni inizialmente

confluite nel reddito complessivo assoggettato in via ordinaria, ma divenute assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10%;

→→→ l’erogazione della contribuzione oggetto di sgravio calcolata sulle retribuzioni di secondo livello;

→→→ l’applicazione, a favore dei dipendenti pubblici operanti nel cd. «comparto sicurezza», di una detrazione d’imposta calcolata sul trattamento economico accessorio;

L’Agenzia ha chiarito che l’importo del valore nominale del benefit che eccede l’importo di € 5,29 giornalieri è sempre imponibile. Esempio: valore nominale del buono pasto € 7,00: € 5,29 sono esenti, € 1,71 sono imponibili.

Le spese sostenute dal datore di lavoro a finanziamento di opere o servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto sono esenti se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: →→→ sono sostenute dal datore di lavoro volontariamente e non per

obbligo legale o contrattuale; →→→ riguardano la generalità dei dipendenti o di categorie di essi; →→→ perseguono una delle finalità previste. I servizi possono essere offerti presso strutture di proprietà dell’azienda o esterne all’azienda, e in quest’ultimo caso il lavoratore deve essere estraneo al rapporto (commerciale) tra il datore di lavoro e il soggetto che presta il servizio. Al contrario, se il datore di lavoro contribuisce non mettendo a disposizione il servizio ma facendosi carico del rimborso delle spese, le somme erogate rientrano nel reddito imponibile.

Il prezzo scontato di un bene o servizio fornito al lavoratore e pagato dal datore di lavoro, in misura inferiore a quanto indicato nel tariffario del fornitore: →→→ se non è usuale ma invece è applicato a quella specifica

transazione, concorrerà alla determinazione del reddito nella misura pari al maggior valore desumibile dai listini o dalle tariffe del fornitore;

→→→ diversamente, se è applicato con consuetudine nella prassi commerciale ricorrente, il reddito sarà costituito dal prezzo scontato pagato dal datore di lavoro.

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→→→ l’applicazione dell’incremento di 0,30 punti all’aliquota dell’addizionale regionale

all’Irpef per i contribuenti residenti nelle quattro regioni dove è stato accertato, nel settore sanitario, un grave squilibrio finanziario;

→→→ le somme erogate al creditore pignoratizio. I punti saranno sviluppati nel proseguo trattando nello specifico le operazioni di conguaglio.

Le operazioni relative al conguaglio fiscale Le operazioni di conguaglio si possono schematizzare come segue:

Si sommano gli importi corrisposti, determinati ai sensi dell’art. 51 del Tuir, con esclusione degli arretrati, del TFR e delle indennità equipollenti, relativi a tutti i rapporti intrattenuti nell’anno con lo stesso percettore e individuando gli eventuali redditi corrisposti da terzi, se richiesto dal lavoratore

si calcola l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo applicando le aliquote progressive IRPEF ai sensi dell’art. 11 del Tuir

si diminuisce l’imposta delle detrazioni attribuibili al dipendente indipendentemente dal fatto che di tali detrazioni non si sia tenuto conto nel corso del periodo di imposta e nel limite della capienza dell’imposta lorda. Si tratta delle detrazioni per produzione del reddito [ex art. 13], detrazioni per carichi di famiglia [ex art. 12], oneri detraibili [ex art. 15], canoni di locazione [ex art. 16]. Nei casi d’incapienza si attribuiscono gli eventuali crediti per famiglie numerose [ex art. 12, co.1bis] e canoni di locazione [ex art. 16, co. 1sexies]

si determina l’imposta a conguaglio, per differenza fra quanto emerso e quanto trattenuto a titolo di acconto durante l’anno. Dall’operazione può emergere: - un importo a debito: in tal caso le maggiori imposte devono essere trattenute; - un importo a credito, in tal caso le maggiori imposte trattenute in

precedenza devono essere restituite

si calcola l’ammontare dell’addizionale IRPEF dovuta dai dipendenti.

si determinano e si sottraggono gli oneri deducibili, ai sensi dell’art. 11 del Tuir

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In fase di conguaglio è possibile tener conto anche delle detrazioni non riconosciute nel corso dell’anno, per ritardata certificazione, errore o altro motivo. Inoltre è possibile riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia anche per la frazione d’anno che precede l’assunzione, purché il lavoratore dichiari di averne diritto e di non aver avuto altri rapporti di lavoro.

Le operazioni di conguaglio sono riportate nella certificazione annuale CUD. Rivediamo i singoli passaggi. 1. Determinazione del reddito complessivo Abbiamo già detto che, ai fini delle operazioni di conguaglio, il sostituto deve determinare il reddito complessivo corrisposto (criterio di cassa), sommando tutti i redditi e tenendo conto dei criteri di determinazione del reddito stesso contenuti nell’articolo 51 del TUIR. In primo luogo il sostituto dovrà verificare se esistono quote di retribuzioni totalmente o parzialmente esenti e quindi considerare gli eventuali oneri deducibili, quali: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. Tutti i contributi la

cui obbligatorietà è stabilita da una disposizione di legge sono esenti; i contributi sanitari versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale:

l’esenzione è applicabile sui contributi che complessivamente (quota a carico del datore di lavoro + quota a carico del lavoratore) non superano, per il 2010, i 3.615,20 euro annui;

somministrazione di vitto in mense aziendali e indennità sostitutive. Le

somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, anche in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (comprese le convenzioni con i ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati) sono totalmente escluse. Sono invece escluse, fino all’importo giornaliero complessivo di 5,29 euro, le prestazioni sostitutive di mensa, come per esempio i buoni pasto o i ticket restaurant. Le indennità sostitutive di mensa, cioè somme in denaro corrisposte ad addetti ai cantieri edili oppure a unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione sono esenti fino all’importo complessivo di 5,29 euro giornalieri. Si ricorda il chiarimento dell’Agenzia già illustrato più sopra fra le novità 2010;

prestazioni di servizi di trasporto collettivo verso la sede di lavoro offerte alla

generalità dei dipendenti sono esenti. Sono invece assoggettate a tassazione le eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto;

compensi ricevuti da terzi in relazione alla qualità di lavoratore dipendente e riversati al

datore di lavoro; fringe benefit riconducibili a finalità sociali (esempio asili nido) purché ricorrano i

presupposti di legge. Anche in questo caso si ricorda il chiarimento dell’Agenzia già illustrato più sopra fra le novità 2010;

retribuzioni in natura o “fringe benefits” (polizze vita e infortuni extra professionali,

polizze sanitarie, alloggio): l’esenzione si applica solo se complessivamente nel periodo di imposta, i suddetti fringe benefits non superano i 258,23 euro. In caso di superamento, tutto l’importo diviene totalmente imponibile. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (cfr. Circolare nr. 59/E del 22 ottobre 2008) che dette somme (compresi i pacchi Natale) possono rientrare nell’ipotesi di esclusione dell’articolo 51, comma 3. Anche in questo caso si ricorda il chiarimento dell’Agenzia già illustrato più sopra fra le novità 2010. Restano sempre tassabili le liberalità in denaro. Alcuni fringe benefit sono determinati in misura convenzionale o facendo riferimento al “valore normale” (si veda la tabella che segue). Ai fini della determinazione dell’imponibile, dal valore normale o convenzionale deve essere sottratto l’eventuale onere sostenuto dal lavoratore sotto forma di suo contributo personale.

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TIPOLOGIA VALORE IMPONIBILE Beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti gratuitamente o meno, e solo se l’azienda effettua cessioni al grossista (prezzo di listino se l’azienda non commercializza o lo fa solo al dettaglio)

Prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista

Autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo

30% del costo chilometrico (tabelle ACI) corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000. In detto valore sono ricompresi tutti i costi cd di manutenzione ordinaria dell’autovettura (es. carburante, assicurazione, bollo)

Prestiti (anche se erogati da terzi in regime di convenzione con l’azienda)

50% della differenza tra il TUR al 31 dicembre dell’anno di riferimento ed il tasso agevolato praticato dall’azienda o dal soggetto erogatore. Si ricorda che, nel corso del periodo d’imposta, in via provvisoria è stato assunto il Tur vigente al 31 dicembre 2009, ora il benefit va definitivamente calcolato prendendo a riferimento il Tur al 31 dicembre 2010.

Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato sia ad uso abitazione sia ad uso commerciale o vario

- media catastale più le spese inerenti il fabbricato non sostenute dal dipendente, al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente; - 30% della rendita catastale se vi è obbligo di dimora; - intero ammontare del canone di locazione se stipulato direttamente dal lavoratore e poi rimborsato dall’azienda

2. Calcolo degli oneri deducibili Il sostituto di imposta deve tenere conto degli oneri deducibili ex art. 10 del Tuir, che, trattenuti in busta paga, costituiscono ai sensi dell’articolo 51, co. 2, lettera h) somme che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. I più comuni oneri deducibili sono: - i contributi versati ai fondi di previdenza complementare (massimo 5.164,57 salvo per i

versamenti effettuati ai fondi in squilibrio finanziario); - i contributi da riscatto laurea; - l’assegno familiare al coniuge (direttamente erogato dal sostituto d’imposta); - il recupero di somme che sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti. 3. Calcolo dell’imposta lorda Una volta determinati tutti i redditi imponibili in capo al dipendente, il datore di lavoro può procedere alla quantificazione dell’imposta lorda applicando alla base imponibile, nettizzata degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, le aliquote IRPEF progressive per scaglioni di cui all’articolo 11 del TUIR.

Scaglioni di reddito Aliquote in percentuale Fino a 15.000 23 Da 15.000,01 fino a 28.000 27 Da 28.000,01 fino a 55.000 38 Da 55.000,01 fino a 75.000 41 Da 75.000,01 43

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Condizioni: ●●● il limite massimo di reddito del familiare per considerarlo a carico non deve essere superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;

●● l’attribuzione delle detrazioni deve avvenire solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste.

Per la qualificazione del reddito complessivo il sostituto deve considerare solo il reddito che ha corrisposto al lavoratore, salvo che quest’ultimo, abbia dato diversa indicazione al proprio sostituto d’imposta comunicando l’ammontare degli altri redditi conseguiti.

4. Calcolo delle detrazioni spettanti Il sostituto di imposta è tenuto a riconoscere, fin dal primo periodo di paga, con esclusione delle mensilità aggiuntive e degli emolumenti arretrati: - le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir; - le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 13 del Tuir; - le detrazioni d’imposta per oneri di cui all’articolo 15 del Tuir trattenuti direttamente dal

sostituto, nonché per le erogazioni effettuate in conforrmità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali a fronte di spese mediche e premi di assicurazione vita/infortuni;

- le detrazioni d’imposta per oneri di cui all’articolo 15 del Tuir trattenuti dal sostituto che acconsente alla richiesta del dipendente;

- le detrazioni per canoni di locazione ai sensi dell’art. 16 del Tuir (previa richiesta scritta del dipendente).

4.1. Le detrazioni rapportate al reddito Le detrazioni per familiari a carico e le altre detrazioni sono modulate in funzione del reddito complessivo del contribuente. Si ricorda che, con effetto a decorrere dal periodo d‘imposta 2007, il reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) da considerare per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia e per le altre detrazioni è al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze. 4.2. Le detrazioni per carichi di famiglia Riguardano: - detrazioni per coniuge a carico; - detrazioni per figli a carico; - detrazioni per altri familiari a carico. Per il coniuge fiscalmente a carico l’importo delle detrazioni spettante diminuisce al crescere del reddito. Le detrazioni per i figli sono ripartite al 50 per cento della somma spettante fra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa e con accordo fra le parti è possibile attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più alto. In quest’ultimo caso il lavoratore interessato lo deve dichiarare nella certificazione. In ipotesi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari se c’è l’affidamento congiunto) ha un

reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte delle detrazioni, per in capienza, esse sono assegnate per intero all’altro genitore; non c’è accordo fra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se

l’affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento. E’ stata ripristinata la disposizione che prevede l’attribuzione per il primo figlio della detrazione per il coniuge a carico in mancanza dell’altro genitore o se l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. In quest’ultima ipotesi la detrazione per il coniuge a carico si applica se più conveniente per il contribuente. Incrementi sono previsti nell’ipotesi di figli con età inferiore ai tre anni e in caso di figli portatori di handicap.

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Le detrazioni per lavoro dipendente devono essere rapportate al periodo di lavoro. In questo caso oltre alle assunzioni e alle cessazioni di rapporto avvenute in corso d’anno è necessario conoscere i giorni di assenza che non hanno dato retribuzione, nemmeno differita (scioperi, congedi non retribuiti, eccetera).

Una maggiorazione invece è riconosciuta per i contribuenti con almeno quattro figli. Ricordiamo che la detrazione effettivamente spettante è data dalla seguente formula:

Detrazione teorica*[(95.000 + 15.000)*(nr figli -1) – reddito complessivo] [(95.000 + 15.000)*(nr figli -1)]

Se il rapporto è pari a zero o minore di zero, la detrazione non compete; Se il rapporto è maggiore di zero e minore di uno, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali. L’ulteriore detrazione per famiglie numerose L’art. 1, comma 15 della legge n. 244/2007 ha inserito all’art. 12 del Tuir il nuovo comma 1-bis, con il quale ristabilisce che, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro, che va ad aggiungersi a quella ordinaria per figli a carico prevista dal precedente comma 1 dello stesso articolo 12 e spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. La circolare n. 1 del 9 gennaio 2008 ha fornito in proposito alcuni chiarimenti: - la detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo; - trova applicazione nell’intera misura anche se la condizione richiesta (almeno quattro

figli) sussiste solo per parte dell’anno; - è fruibile solo se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico; pertanto si

perde per superamento dei limiti di reddito. La detrazione va ripartita nella misura del 50 per cento fra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete per quest’ultimo per l’intero importo. I criteri di ripartizione indicati non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall’articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico; ciò significa che ai figli in questione, la percentuale di spettanza dell’ulteriore detrazione può essere diversa rispetto alla percentuale di spettanza delle detrazioni ordinarie. La detrazione per altri familiari a carico Il testo dell’articolo 12, comma 1 lettera d) del Tuir prevede, per gli altri familiari a carico indicati nell’art. 433 c.c. l’attribuzione di detrazione nella seguente misura:

750 X (80.000 – reddito complessivo) 80.000

43. Le altre detrazioni (ex art. 13 del Tuir) Spettano al contribuente in funzione della tipologia del reddito che concorre alla formazione dell’imponibile complessivo. Anche tali detrazioni spettano in misure decrescente all’aumentare del reddito. 4.4. Le detrazioni per oneri (ex art. 15 Tuir) Il datore di lavoro deve tener conto anche delle detrazioni fiscali riconosciute per taluni oneri sostenuti dal lavoratore [ex art. 15 DPR 917/86], spettanti nella misura del 19 per cento, nel rispetto di eventuali limiti posti dalla legge.

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Le detrazioni per oneri sono riconosciute solo in occasione del conguaglio attenendosi ai seguenti criteri: se il datore di lavoro ha trattenuto direttamente la somma relativa all’onere per il

quale spetta la detrazione (per esempio rata del mutuo, spesa sanitaria, contributi volontari) è obbligato a riconoscere la detrazione; se il versamento dell’onere è stato effettuato direttamente dal lavoratore, il datore di

lavoro, pur non essendo obbligato, può riconoscere ugualmente la detrazione a condizione che il lavoratore fornisca tutti gli elementi necessari. Tra i principale oneri detraibili ricordiamo: interessi su mutuo per acquisto e costruzione prima casa; spese mediche per la parte non eccedente euro 129,11; premi di assicurazione vita fino ad un massimo di euro 1.291,14.

5. Determinazione e trattenuta dell’imposta a conguaglio L’imposta da trattenere o da restituire in sede di conguaglio è quella che si ottiene sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni spettanti e tutte le ritenute trattenute fino al momento del conguaglio, ovviamente comprendendo anche quelle trattenute da altri sostituti, se il lavoratore ha chiesto di effettuare il conguaglio cumulando tutti i redditi percepiti nel periodo di imposta. Credito a favore del Lavoratore Nell’ipotesi che il conguaglio comporti un credito a favore del dipendente, il sostituto d'imposta è obbligato a restituire le ritenute operate in eccesso nel corso del periodo d'imposta. Ciò comporta che il datore di lavoro, qualora all'atto delle operazioni di conguaglio abbia a disposizione un monte ritenute non sufficiente a coprire l'ammontare degli importi a credito per i dipendenti, ha comunque l'obbligo di restituire il credito residuo. Tale ultima restituzione fa sorgere in capo al sostituto d'imposta un credito verso l'erario che può essere utilizzato in diminuzione dai successivi versamenti di ritenute. La predetta modalità di scomputo deve essere rappresentata poi nel modello 770. Incapienza di retribuzione Se dalle operazioni di conguaglio scaturisce un’incapienza di retribuzione per il recupero dell’imposta, può essere effettuato trattenendo le imposte non versate nei mesi successivi di gennaio e febbraio e se non bastasse il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente ovvero lo può autorizzare a recuperare le ritenute ancora dovute sulle retribuzioni successive. L’importo eventuale che al termine del periodo di imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per in capienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

Su richiesta del sostituito, il sostituto potrebbe aver effettuato, mensilmente una ritenuta con aliquota più elevata, di quella dovuta. In questo caso in sede di conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto), il sostituto non deve restituire il credito che ne deriva. Nel CUD dovrà essere barrata l’apposita casella.

Così la dichiarazione del lavoratore Io sottoscritto, _________________________, visto il residuo di imposte dovute nella misura di _______________________, autorizzo l’azienda a trattenerle sulle retribuzioni dei prossimi mesi, fino ad esaurimento del dovuto. In fede.

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Somme soggette a particolari modalità di tassazione La detassazione delle “somme premiali” La detassazione, consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali del 10 per cento è stata introdotta, con decorrenza 1° luglio 2008, dall’art. 2, D.L. n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 e successivamente estesa, con modifiche, agli anni 2009 e 2010. Riguarda le somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Gli interventi dell’Agenzia avvenuti nel corso del 2010 [Risoluzione n. 83/2010 e Circolari n. 47 e n. 48/2010] hanno offerto importanti chiarimenti a proposito. Nel ricordare che l’argomento è stato approfondito nella rivista n. 39 a pagina 15 e seguenti, qui evidenziamo che, fermo restando il vincolo di correlazione delle somme a parametri di produttività, è stato, tra l’altro, chiarito quale parte di retribuzione è detassabile:

Lavoro a turni Assoggettabile al 10% la sola maggiorazione retributiva Lavoro notturno Assoggettabile al 10% sia la retribuzione per l’ora ordinaria sia

la maggiorazione retributiva Lavoro straordinario

Assoggettabile al 10% sia la retribuzione per l’ora ordinaria sia la maggiorazione retributiva

Lavoro supplementare e lavoro reso per le clausole elastiche

Assoggettabile al 10% sia la retribuzione per l’ora ordinaria sia la maggiorazione retributiva

Nel 2010, l’agevolazione trova applicazione: →→→ entro il limite di importo complessivo di € 6.000 lordi; →→→ con esclusivo riferimento ai dipendenti del settore privato con reddito di lavoro

dipendente non superiore, nell’anno 2009, a € 35.000 Durante il 2010, detti emolumenti sono entrati nell’imponibile fiscale quali redditi di lavoro dipendente assoggettati a Irpef ordinaria. In occasione del conguaglio di fine anno se il dipendente presenta i requisiti reddituali previsti dalla disciplina agevolativa possono essere →→→ sottratti agli emolumenti imponibili da utilizzare per il calcolo dell’Irpef e delle

addizionali; →→→ assoggettati ad imposta sostitutiva del 10 per cento, da trattenere in busta paga Esempio Un dipendente in possesso dei requisiti per fruire della detassazione ha effettuato, nel corso dell’anno 2010, prestazioni di lavoro straordinario che hanno determinato incrementi di produttività per l’azienda. Il datore di lavoro, da settembre ha applicato la tassazione agevolata alle somme corrisposte a tale titolo ma resta da “regolarizzare” quanto fatto fino ad agosto. Ipotizziamo che il lavoratore: - abbia effettuato da gennaio ad agosto 70 ore straordinarie retribuite con € 15,00 - abbia percepito, quali retribuzioni premiali (al netto dei contributi) € 5.000,00.

Così la comunicazione dell’azienda Egr. Sign. _______ Le comunichiamo che, - a causa della cessazione del rapporto - a causa della in capienza delle sue retribuzioni siamo stati impossibilitati a completare le operazioni di conguaglio fiscale. Il debito residuo nei confronti del fisco ammonta a €. _______ che lei dovrà versare entro il 15 gennaio___. L’azienda.

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Lo restituzione della contribuzione per applicazione dello sgravio assolto su premi di produttività erogati nel 2009 avvenuta nel 2010 (periodo d’imposta successivo), rappresenta reddito assoggettabile a tassazione separata, a titolo di arretrati di retribuzione [art. 17, co. 1, lett. b), Tuir]. Resta ferma la possibilità di assoggettare il reddito derivante da restituzione di contribuzione all’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% previsto per le somme premiali [art. 2, c. 1, lett. c), D.L. n. 93/2008]. In presenza delle condizioni di legge.

Retribuzione lorda complessiva di lavoro straord. (gennaio-agosto) (15,00 x 70) = 1.050,00 Retribuzione imponibile a fini fiscali: 1.050,00 - 9,19% = 1.050,00 – 96,49 = 953,51 Limite massimo di retribuzione agevolabile (limite di legge – già detassato) 6.000,00 - 5.000,00 = 1.000,00 Essendo inferiore, tutto l’importo calcolato può essere detassato. Pertanto, la somma di € 953,51, in sede di conguaglio: 1) riduce l’imponibile a tassazione ordinaria da utilizzare per il calcolo dell’Irpef lorda e delle addizionali regionali e comunali all’Irpef eventualmente dovute; 2) riduce la retribuzione da assumere per il calcolo delle detrazioni spettanti per produzione reddito e per carichi di famiglia; 3) incrementa l’imponibile soggetto all’imposta sostitutiva del 10%. Erogazioni di secondo livello anno 2009 In merito all’erogazione dei premi variabili corrisposti nel 2009, ricordiamo che i datori di lavoro hanno potuto recuperare lo sgravio di contribuzione con la denuncia UniEMens relativa alle retribuzioni di agosto, settembre o ottobre 2010, restituendo al lavoratore, quanto dovuto, contestualmente alle operazioni di conguaglio. L’operazione incide chiaramente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente a fini fiscali. Si tratta infatti di contribuzione detratta dal reddito imponibile nel 2009 che va ad aumentare il reddito imponibile 2010 [Agenzia delle Entrate, Circolare n. 48/2010]. In sede di conguaglio il sostituto può procedere agli eventuali necessari aggiustamenti rispetto a quanto operato precedentemente.

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AAlimentari artigianato

Accordo integrativo del 25 novembre 2010

CCNL 27 aprile 2010

PARTI CONTRAENTI ▪ CONFARTIGIANATO Alimentazione; CNA Alimentare; CASARTIGIANI; CLAAI e ▪ FLAI-CGIL; FAI-CISL; UILA-UIL.

Accordo integrativo del Ccnl Area Alimentazione-Panificazione del 27 aprile 2010 su Assistenza sanitaria integrativa e Prestazioni della bilateralità.

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I CONTRATTI COLLETTIVI

Io Srl – Cultura e Formazione – www.iosrlcultura.com

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1 Alimentari artigianato – Accordo integrativo – 25 novembre 2010

ALIMENTARI ARTIGIANATO Accordo integrativo del Ccnl Area Alimentazione-Panificazione del 27 aprile 2010 su Assistenza sanitaria integrativa e Prestazioni della bilateralità. Data stipula: 25 novembre 2010 Parti:

▪ CONFARTIGIANATO Alimentazione;

▪ CNA Alimentare;

▪ CASARTIGIANI;

▪ CLAAI e

▪ FLAI-CGIL;

▪ FAI-CISL;

▪ UILA-UIL.

Costituzione delle parti

Il 25 novembre 2010

tra:

▪ le organizzazioni artigiane: CONFARTIGIANATO Alimentazione; CNA Alimentare; CASARTIGIANI; CLAAI;

e

▪ le organizzazioni sindacali dei lavoratori: FLAI-CGIL; FAI-CISL; UILA-UIL; in relazione all'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Ccnl Area Alimentazione-Panificazione del 27 aprile 2010 si è convenuto il seguente verbale di accordo integrativo. Chiarimento a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che le integrazioni e modifiche che seguono verranno recepite nella stesura definitiva del presente Ccnl.

Assistenza sanitaria integrativa

In considerazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, le parti stabiliscono di recepire nell'articolo rubricato "Assistenza sanitaria integrativa" quanto previsto dal citato Accordo interconfederale, e che pertanto: A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente Ccnl, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, anche per i lavoratori con contratto part time.

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2 Alimentari artigianato – Accordo integrativo – 25 novembre 2010

La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo.

Diritto alle prestazioni della bilateralità

In considerazione dell'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, le parti concordano di sostituire il punto 3 dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità" come segue: 3. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile. In caso di lavoratori assunti con contratto part time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal Ccnl Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Inoltre, con riferimento all'Allegato 1 "Bilateralità", le Parti stabiliscono quanto segue: 1) A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. 2) Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 euro di cui alla lettera e) dell'Allegato 1. 3) In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'EBNA della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto. 4) Le risorse relative alle lettere a), b), e), dell'Allegato 1 saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte. 5) La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo. Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema. Norma transitoria Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31 dicembre 2010".

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LA RIVISTA DEL LAVORO REDAZIONE

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