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ANATOCISMO ED USURA NEI
RAPPORTI BANCARI
‘’La perizia in materia bancaria: il ruolo del
consulente, il rispetto del contraddittorio,
l’acquisizione documentale‘’
Hotel Mediterraneo
L.no del Tempio 44 - Firenze
Venerdì 15 Luglio 2016, ore 15:30
1 Dott. Riccardo Forgeschi
LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO DEL
CONTENZIOSO BANCARIO
Tribunale di Firenze (Dott.ssa L. Breggia):
• “il consulente ricostruisca i movimenti del conto
corrente indicato in citazione determinando il saldo
debitore con riferimento: all’ipotesi in cui sia
applicata
a) la capitalizzazione degli interessi annuale;
b) la capitalizzazione degli interessi semestrale;
c) senza capitalizzazione degli interessi”
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
“Criticità” fonti di contenzioso tra BANCHE e CLIENTI
o Anatocismo
o Contratti conto corrente ed affidamenti ad essi collegati Tassi Passivi ed Attivi.
Commissioni: CMS / CMDF / CA / CIV
Altre spese
Giorni Valuta
Usura
“Reciprocità fittizia” (ordinanza Tribunale di Imperia).
o Mutui e contratti di finanziamento M/L termine Usura
Indeterminatezza del tasso (difficoltà ad individuare i parametri di riferimento, es. Euribor + max uno spead massimo rischio arbitrarietà)
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
L’anatocismo bancario (1283 c.c.): prima “criticità” causa
di contenzioso
• Art 120 2° comma TUB (Vers Post L 147/2013 L. Stabilità, decorrenza
01/01/2014). 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che:
• a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori;
• b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre
interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione,
sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
Segue L’anatocismo bancario
• Art 120 2° comma TUB (Vers Post L 49/2016 entrata in vigore il
15/04/2016). Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che:
• a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi
sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine
del rapporto per cui sono dovuti;
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
Segue L’anatocismo bancario
• Art 120 2° comma TUB (Vers Post L 49/2016 entrata in vigore il 15/04/2016). b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e considerata sorte capitale; l’autorizzazione e revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
L’anatocismo nei mutui
• Art 3 delibera CICR 09/02/2000 (post Cass. 2374/1999). Finanziamenti
con piano di rimborso rateale1. Nelle operazioni di finanziamento per le
quali è previsto cheil rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento
di rate conscadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del
debitorel'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna
ratapuò, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a
decorreredalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su
questiinteressi non è consentita la capitalizzazione periodica.2.
Quando il mancato pagamento determina la risoluzione delcontratto di
finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può,se
contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalladata di
risoluzione. Su questi interessi non è consentita lacapitalizzazione
periodica.3.. Omissis... 7
LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO DEL
CONTENZIOSO BANCARIO
TASSI DI INTERESSE DA APPLICARE Quali tassi (pattuiti, 1284 c.c., 117 7° co TUB.):
• Contratto regolare (tassi convenuti);
• Assenza contratto (interessi legali sia attivi che passivi);
• Contratto privo di condizioni (tasso legale ex 1284 c.c. sino al luglio 1992 e successivamente ex art. 117 7° co. TUB).
L’effetto DIROMPENTE del ricalcolo degli interessi PASSIVI ai tassi sostitutivi
L’INASPETTATO effetto dell’applicazione dei tassi sostitutivi alle giacenze attive (per il cliente)
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
Il contenzioso bancario oggi: le principali “criticità” oggetto del contenzioso:
La C.M.S.
Origine: presumibilmente nel 1952 con le N.U.B..
Definizione Banca d’Italia 2006: corrispettivo per compensare
l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare
una rapida espansione dello scoperto del conto.
Patologia: Picco di utilizzo dopo la L. 108/96 per compensare la
riduzione dei tassi, causa l’assenza di una disciplina precisa che ne
indicasse i criteri di calcolo. Calcolata anche sui conti incagliati.
Differenti causali di pagamento:
a) mancato utilizzo delle somme messe a disposizione (importo
calcolato sulla differenza tra accordato e la minore somma
utilizzata – Commissione di Mancato Utilizzo);
b) calcolato sul massimo scoperto anche in assenza di fido, calcolata
anche per un solo giorno.
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
..Segue .. La C.M.S.
Giurisprudenza contraria: Dal 2002 vi sono state alcune sentenze di merito che ritenevano NULLA la CMS per:
a) mancanza di causa (Trib Milano 8896/2002 costo aggiuntivo ingiustificato). Problematica risolta con previsione L. 2/2009;
b) indeterminatezza (Fattispecie ante L. 154/1992 per rinvio agli usi piazza di cui alle NUB; post L. 154/1992 mancata indicazione criteri di calcolo);
c) assenza pattuizione in forma scritta (Art. 4 L. 154/1992; Art 117 T.U.B.).
Eccesso di segnalazione alla Centrale Rischi (Trib. Vibo Valentia 23/2006).
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
..Segue .. La C.M.S.
L. 2/2009 (in vigore dal 29/01/2009).
a) Previsione C.M.S. per utilizzo fido contrattualmente pattuito ed utilizzato per almeno 30 giorni;
b) Introduzione C.M.D.F. come corrispettivo onnicomprensivo per la messa a disposizione di un importo a prescindere dal suo utilizzo. Limite massimo 0,5% trimestrale sul fido accordato. Rendicontazione con cadenza al massimo annuale.
c) Previsione che la CMS entri nel conteggio del T.E.G.
d) Termine di 150 gg per adeguamento contratti in corso.
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
..Segue .. La C.M.S.
L. 214/2011 Salva Italia. (art. 117 bis T.U.B.)
a) Eliminazione C.M.S. in senso stretto;
b) C.M.D.F. (C.A.) invariata.
c) Introduzione C.I.V. (commissione istruttoria veloce) determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l’istruttoria in caso di sconfinamenti oppure oltre i limiti del fido.
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LA CONSULENZA TECNICA NELL’AMBITO
DEL CONTENZIOSO BANCARIO
..Segue .. La C.M.S.
L. 27/2012 e 62/2012.
a) C.M.D.F. Maggiore specifica degli oneri da considerare (vi rientrano solamente i corrispettivi per attività esclusivamente a servizio dell’affidamento).
b) C.I.V.. Specifica che non si calcola sugli sconfinamenti per valuta. Non applicazione ai consumatori per scoperti inferiori ad € 500.
c) Nullità clausole che prevedono oneri ulteriori a C.M.D.F e C.I.V.
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IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO
In qualità di AUSILIARIO del Magistrato
In qualità di Consulente per conto del CLIENTE
In qualità di Consulente per conto della BANCA
In qualità di Consulente per conto del P.M.
APPROCCIO ALLA CTU
Metodologia di indagine: o Nella CTU: “sostanzialmente” imposta dal quesito
o Nella CTP per conto del CLIENTE: condivisa con il legale
o Nella CTP per conto del BANCA: focalizzata sulle questioni in contestazione
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Civile
Penale
LA CT PER CONTO DEL MAGISTRATO
CIVILE (CTU)
L’udienza di giuramento:
o La partecipazione attiva del CT nella fase della precisazione del
quesito
o L’importanza della presenza in udienza dei legali che hanno
redatto gli atti.
L’inizio delle operazioni peritali
L’analisi dei fascicoli di parte: le carenze documentali
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LO SVOLGIMENTO DELLA CTU
La “condivisione” della metodologia di indagine
Il rispetto “sostanziale” del contraddittorio: l’elaborazione
della relazione per “step” successivi
Un’unica ipotesi di calcolo o più ipotesi di calcolo alternative?
Il CTU non deve assumere decisioni di carattere giuridico
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L’ANALISI TECNICA DEL CONTO
CORRENTE BANCARIO
La comprensione dell’estratto conto bancario e delle forme tecniche di affidamento a valere su di esso (Apertura di credito, anticipi, SBF, ecc.)
La ricostruzione del conto corrente bancario: o INTEGRALE, necessaria per eseguire alcune analisi:
Eliminazione del cd. “gioco” delle valute
Accertamenti in tema di prescrizione con applicazione dei principi Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010.
Usura (per analisi completa ad esempio spese addebitate durante il trimestre e non visibili nella liquidazione periodica)
o SINTETICA, lavorando sui cd “numeri debitori” e sulle competenze addebitate trimestralmente: Anatocismo
Applicazione tassi sostitutivi (attivi e passivi)
Commissioni e spese
Usura (con limitazioni di indagine)
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L’ELIMINAZIONE DEL CD. “GIOCO”
DELLE VALUTE
Distinzione tra: o Saldo contabile
o Saldo per valuta
o Saldo disponibile
La determinazione del saldo disponibile: il ruolo della giurisprudenza in tema di revocatorie.
Necessità di ricostruzione integrale del conto corrente, analisi onerosa con risultati del calcolo MODESTISSIMI in relazione alla massa degli interessi addebitati.
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INDIVIDUAZIONE SALDO DISPONIBILE
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ACCREDITI ADDEBITI
OPERAZIONE DATA OPERAZIONE DATA
Versamenti in contanti C Prelievo contanti C
Versamento divisa
straniera C
Emissione assegno
circolare C
Interessi attivi C Disposizione di
pagamento C
Giroconto C Giroconto C
Bonifico C Bonifico C
Assegno circolare stessa
banca C Spese bancarie e simili C
Assegno circolare altra
banca V Interessi e competenze C
Assegno bancario stessa
succursale C Assegno tratto sul conto C
Assegno bancario altra
succursale o banca V Insoluto V
Accredito effetti V Insoluto su accredito disp.
immediata C
Accredito anticipi V Richiamo assegno o
effetto C
Legenda date:
- C = contabile
- V = Valuta
L’USURA IN CONTO CORRENTE
L’usura originaria comporta l’eliminazione di ogni forma di remunerazione (1815 c.c.).
L’usura sopravvenuta comporta, relativamente ai trimestri di riferimento, la riconduzione al tasso soglia (tasso pattuito invariato in periodo di tassi decrescenti).
C/c sempre usura originaria (ius variandi 118 T.U.B.).
La riforma penale del 1996 (L.108/96) ha introdotto:
a) Usura oggettiva. Art. 644 3° comma. “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. In pratica sembrerebbe risolto il problema demandando alla matematica l’onere di dirimere le questioni. Raffronto tra il TEG ed il TEGM. In realtà vi sono non poche difficoltà nella scelta sia della formula da applicare che delle voci da considerare (CMS; assicurazioni etc).
b) Usura soggettiva. Art. 644 3° comma. “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Ipotesi residuale che fornisce al Giudice potere discrezionale di stabilire l’esistenza del delitto.
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ART 644 IV° comma C.P.
• Per la determinazione del tasso di interesse
usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito.
• Vige il principio della onnicomprensività
dell'interesse, il quale mira ad evitare
l'aggiramento da parte degli Istituti di Credito
della norma attraverso l'imputazione di somme,
invece che a capitale ed interessi alle spese.
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LA VERIFICA DELL’USURA TRIMESTRALE: LE
FORMULE MATEMATICHE
Formula Settembre 1996 B. I. (prima applicazione II° Trim 1997):
TEG = Interessi x 36.500 + Oneri x 100
Numeri Debitori Accordato
Oneri: C.4 Commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito.
Formula dell’Agosto 2009 B. I. (in vigore dal I° trim 2010):
TEG = Interessi x 36.500 + Oneri su base annua x 100
Numeri Debitori Accordato
Oneri su base annua: C.4 Tutte le spese sostenute nei 12 mesi precedenti il trimestre di rilevazione, collegate alla erogazione del credito, a meno che queste siano connesse con eventi occasionali. Ricomprese assicurazioni o garanzie a tutela del creditore contestuali al finanziamento o necessarie ad ottenere le condizioni pattuite. C.M.S.
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LA VERIFICA DELL’USURA TRIMESTRALE: LE
FORMULE MATEMATICHE
FORMULA MATEMATICA FINANZIARIA
TEG = (Interessi + Oneri) x 36.500
Numeri Debitori
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LE FORMULE MATEMATICHE: SAGGIO DELLA
DIFFERENZA DI RISULTATO
Prima ipotesi: assenza di oneri
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130.000,00 13.454.969,65 4.229,68 - -
OneriAccordatoNumeri
Debitori
Interessi
Passivi
Oneri su
base annua
TEG
11,47%
11,47%
11,47%
FORMULA DI CALCOLO
Matematica Finanziaria
Banca Italia Settembre '96
Banca Italia Agosto '09
LE FORMULE MATEMATICHE: SAGGIO DELLA
DIFFERENZA DI RISULTATO
Seconda ipotesi: presenza di oneri
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130.000,00 13.454.969,65 4.229,68 2.231,02 7.081,13
AccordatoNumeri
Debitori
Interessi
PassiviOneri
Oneri su
base annua
TEG
17,53%
13,19%
16,92%
FORMULA DI CALCOLO
Matematica Finanziaria
Banca Italia Settembre '96
Banca Italia Agosto '09
MODIFICHE ALLE RILEVAZIONI DEI TASSI
EFFETTIVI GLOBALI MEDI
A seguito del cambio metodologia rilevazione innalzamento tassi soglia.
Banca d’Italia: Istruzioni agosto 2009 a seguito della Legge nr. 2/2009
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TEGM RILEVATI EX LEGGE 108/96: Periodo dal 1° Luglio al 30° Settembre 2016
27
DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA
28
a) Sino 2° Trim 2011 TEGM aumentato del
50%;
b) Dal 3° Trim 2011 TEGM + ¼ + 4%. La
differenza tra il tasso applicato e quello così
determinato non può superare 8 punti.
MODIFICHE ALLE RILEVAZIONI DEI
TASSI SOGLIA D’USURA
Decreto n. 70/2011: modifica alla Legge n. 108/96 art. 2
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SOGLIE D’USURA: PRIMA E DOPO IL
D.L. 70/2011
Fonte: R. Marcelli –
Soglie d’Usura 30
L’USURA NEI MUTUI
L’accertamento tecnico:
o L’usura contrattuale: eliminazione interessi
o L’usura sopravvenuta: riconduzione alla soglia
Verifica calcolo ISC (Indicatore Sintetico di Costo obbligatoria delibera CICR 04/03/2003)
Cassazione n° 350/2013: No a sommatoria interessi corrispettivi con moratori.
Formula matematica:
E’ basata sull’attualizzazione dei flussi attesi al netto delle spese relative al mutuo.
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GLI ACCERTAMENTI IN TEMA DI
PRESCRIZIONE
I principi della Cass. Civ. SS.UU. nr. 24418/2010:
o Presuppone la ricostruzione integrale del conto corrente
o Prova dell’esistenza di affidamenti
o Definizione pagamento: spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens ed è indebito quando difetta di una idonea causa giustificativa
o Prescrizione: per valuazione dies a quo avere riguardo a quando sono avvenuti i “pagamenti”.
o In caso di rimesse “Solutorie” dies a quo dalla data di versamento.
o D.L. Milleproroghe 225/2010. La prescrizione decorre dall’annotazione in conto. No alla restituzione di somme già versate alla data di entrata in vigore del D.L. Dichiarata incostituzionale da Sentenza 78/2012.
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IL PERIODO DA ANALIZZARE
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CALCOLO DELLE RIMESSE SOLUTORIE: Ipotesi di totale prescrizione degli indebiti
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DISPONIBILE DESCRIZIONE USCITE ENTRATESALDO
BANCARIOINDEBITI
SALDO
RETTIFICATOFIDO
EXTRA FIDO
RETTIFICATO
RIMESSE
SOLUTORIE
INDEBITI NON
PRESCRITTI
22/07/03 Commissioni 224,10 -141.328,85 18.768,47 -122.560,38 130.000,00 - - 18.768,47
23/07/03 F/P Assegno 1.484,00 -139.844,85 18.768,47 -121.076,38 130.000,00 - - 18.768,47
25/07/03 Tasse 16.271,75 -156.116,60 18.768,47 -137.348,13 130.000,00 -7.348,13 - 18.768,47
29/07/03 Versamento 2.780,00 -153.336,60 18.768,47 -134.568,13 130.000,00 -4.568,13 2.780,00 15.988,47
30/07/03 Insoluti o protestati 1.073,00 -154.409,60 15.988,47 -138.421,13 130.000,00 -8.421,13 - 15.988,47
31/07/03 Bonifico 162.390,02 -316.799,62 15.988,47 -300.811,15 130.000,00 -170.811,15 - 15.988,47
31/07/03 Commissioni 21,14 -316.820,76 15.988,47 -300.832,29 130.000,00 -170.832,29 - 15.988,47
31/07/03 Versamento 40.000,00 -276.820,76 15.988,47 -260.832,29 130.000,00 -130.832,29 40.000,00 -
31/07/03 Versamento 152.760,25 -124.060,51 - -124.060,51 130.000,00 - 130.832,29 -
29/01/04 Bonifico 36,00 -119.460,18 1.610,64 -117.849,54 130.000,00 - - 1.610,64
30/01/04 Bonifico 157.092,72 -276.552,90 1.610,64 -274.942,26 130.000,00 -144.942,26 - 1.610,64
30/01/04 Commissioni 27,32 -276.580,22 1.610,64 -274.969,58 130.000,00 -144.969,58 - 1.610,64
30/01/04 Versamento 42.811,47 -233.768,75 1.610,64 -232.158,11 130.000,00 -102.158,11 42.811,47 -
30/01/04 Versamento 102.974,46 -130.794,29 - -130.794,29 130.000,00 -794,29 102.974,46 -
31/01/04 Insoluti o protestati 13.802,04 -144.596,33 - -144.596,33 130.000,00 -14.596,33 - -
31/01/04 Insoluti o protestati 8.416,16 -153.012,49 - -153.012,49 130.000,00 -23.012,49 - -
31/01/04 Insoluti o protestati 9.025,50 -162.037,99 - -162.037,99 130.000,00 -32.037,99 - -
01/02/04 F/P Assegno 1.915,34 -160.122,65 - -160.122,65 130.000,00 - - -
02/02/04 Pagamenti vari 3.572,18 -163.694,83 - -163.694,83 130.000,00 - - -
IL PERIODO DA ANALIZZARE
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CALCOLO DELLE RIMESSE SOLUTORIE: Ipotesi di parziale prescrizione degli indebiti
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DISPONIBILE DESCRIZIONE USCITE ENTRATESALDO
BANCARIOINDEBITI
SALDO
RETTIFICATOFIDO
EXTRA FIDO
RETTIFICATO
RIMESSE
SOLUTORIE
INDEBITII NON
PRESCRITTI
21/05/03 F/P Assegno 1.130,00 -80.197,08 18.851,16 -61.345,92 130.000,00 - - 18.851,16
21/05/03 Bonifico 78.000,00 -158.197,08 18.851,16 -139.345,92 130.000,00 -9.345,92 - 18.851,16
21/05/03 Commissioni 2,00 -158.199,08 18.851,16 -139.347,92 130.000,00 -9.347,92 - 18.851,16
21/05/03 Versamento 7.207,32 -150.991,76 18.851,16 -132.140,60 130.000,00 -2.140,60 7.207,32 11.643,84
21/05/03 Versamento 77.429,78 -73.561,98 11.643,84 -61.918,14 130.000,00 - 2.140,60 9.503,24
23/07/03 F/P Assegno 1.484,00 -139.844,85 18.768,47 -121.076,38 130.000,00 8.923,62 - 18.768,47
25/07/03 Tasse 16.271,75 -156.116,60 18.768,47 -137.348,13 130.000,00 -7.348,13 - 18.768,47
29/07/03 Versamento 2.780,00 -153.336,60 18.768,47 -134.568,13 130.000,00 -4.568,13 2.780,00 15.988,47
30/07/03 Insoluti o protestati 1.073,00 -154.409,60 15.988,47 -138.421,13 130.000,00 -8.421,13 - 15.988,47
31/07/03 Bonifico 162.390,02 -316.799,62 15.988,47 -300.811,15 130.000,00 - - -
31/07/03 Commissioni 21,14 -316.820,76 15.988,47 -300.832,29 130.000,00 - - -
01/08/03 Versamento 40.000,00 -276.820,76 15.988,47 -260.832,29 130.000,00 - - -