AMOL ATTESTATI MALATTIE ON-LINE Una storia lunga e travagliata… a cura di:Gabriele Sannino.

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AMOL ATTESTATI MALATTIE ON-LINE Una storia lunga e travagliata… a cura di:Gabriele Sannino

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  • AMOL ATTESTATI MALATTIE ON-LINE Una storia lunga e travagliata a cura di:Gabriele Sannino
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  • AMOL - Introduzione Il progetto AMOL si colloca allinterno di un pi ampio contesto caratterizzato dalla informatizzazione dei servizi resi dalla PA Tra questi, i pi famosi sono la PEC, i pagamenti on line dei contributi INPS, il pagamento del bollo auto, etc.
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  • AMOL lidea base Il lavoratore si reca dal medico Il medico: Visita il paziente/lavoratore Gestisce la certificazione in modalit on line inviando il tutto allINPS LINPS tratta i dati di sua competenza e ne mette una parte (attestati) a disposizione dei datori Il datore di lavoro acquisisce il tutto in via informatica Zero carta, zero data entry, just in time
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  • AMOL non solo stop and go I problemi non sono rimasti confinati alla semplice problematica dello stop and go ma ha coinvolto anche i contenuti della normativa che, via via, a partire dal 2004 (legge finanziaria 2005) si sono stratificati. Vedremo, di seguito, i principali passaggi non senza sottolineare una stranezza: il sistema nasce per il settore privato (Finanziaria 2004) viene esteso al pubblico (art.55 septies del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dallart. 69 del D. Lgs. N. 150/2009) con unapplicazione estesa al settore privato (art. 25 Collegato lavoro che estende al settore privato lart. 55 septies)
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  • AMOL - la normativa si parte lenti:una ogni due anni! Legge Finanziaria 2005 Legge Finanziaria 2007 DPR 26/3/2008 Istituisce il SAC nellambito del MEF Invio on line limitato ai soli lavoratori con indennit a carico INPS Rilascio anche di copia cartacea del certificato e dellattestato
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  • AMOL la normativa 2010 si accelera! DMS 26/2/2010: Disciplinare tecnico che delinea larchitettura del sistema. Definizione rettifica ed annullamento del certificato Circolare INPS n. 60 del 16/4/2010: Prime istruzioni operative. Per tutti i lavoratori. Per il datore accesso tramite PIN. Rapporto di dipendenza per accedere ai dati. Rilascio copia cartacea. Circolare INPS n. 119 del 7/9/2010 Istruzioni per richiesta invio a mezzo PEC Collegato Lavoro, L. 4/11/2010 n. 183, art. 25 Applicazione art 55 septies D.Lgs 165/2001 anche al settore privato dal 10/1/2010. Certificati bianchi limiti di utilizzo Circolare INPS n. 164 del 28/12/2010 Invio attestati malattia alla PEC del cittadino con ricerca automatica della stessa allatto della richiesta. Limitazione di utilizzo ad un particolare tipo di PEC
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  • AMOL la normativa 2011 si va in fuori giri Circolare INPS n. 21 del 31/1/2011: Art. 25 Legge 4 novembre 2010, n. 183: colpo di scena! Sempre riconosciuta la possibilit del certificato bianco Circolare INPS n. 26 del 8/2/2011: Gestione visite controllo calcolo score certificati pi a rischio per ladeguatezza della prognosi Circolare PCM n. 1 del 23/2/2011 Indicazioni/rinvio per PS e Ospedali Circ. PCM-Min Lav. n. 4 del 18/3/2011 Informazioni su nuova normativa. Resta fermo lobbligo, per il lavoratore, di comunicare al datore lindirizzo dei reperibilit se diverso da residenza o domicilio abituale. Previsione regime transitorio di 3 mesi Conferenza stampa Governo Italiano 24/3/2011 Slide n. 11 di riepilogo funzionamento sistema Intesa tra le Parti sociali del 20/7/2011 Norme transitorie in attesa dei nuovi CCNL. Conferma clausole CCNL sul trattamento economico normativo; obblighi di tempestiva comunicazione; comunicazione NPI, ecc.
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  • AMOL la normativa 2011 Decreto legge 98/2011, art. 16, comma 9 (convertito nella Legge 111/2011): Eccezione al certificato rosso per visite, esami, accertamenti Circolare INPS n. 117 del 9/9/2011: Riepilogo normativa ed ulteriori modalit invio attestati per il tramite degli intermediari. Retromarcia rispetto alla circolare n. 21/2011, quella del colpo di scena. Ad eccezione delle situazioni previste dal DL 98/2011 (visite, esami ed accertamenti). Quarto sistema di acquisizione attestati: il call center INPS (803.164). Limitazione richiesta invio a mezzo PEC alla struttura INPS territorialmente competente Messaggio INPS n. 18654 del 30/9/2011 Informativa ai medici certificazione di malattia limitazione tipologia anomalie certificati: diagnosi non comprovante incapacit al lavoro ed anomalia generica (diagnosi incomplete) con invio lettere ai lavoratori per conseguenti rettifiche.
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  • AMOL sintesi normativa Allo stato attuale: AMOL riguarda tutti i lavoratori dipendenti Obbligo per il medico SSN: di utilizzare il sistema on line di comunicare al paziente il NPI di consegnare, a richiesta del paziente, i certificati cartacei Situazione in divenire per PS e ospedali Cessazione obbligo invio certificati cartacei al datore e/o allINPS Conferma obbligo di comunicazione dellassenza
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  • AMOL sintesi normativa Obbligo, su richiesta del datore, di fornire il NPI Ripristino, in casi eccezionali, del sistema ante Norme restrittive per i certificati bianchi Datori: dati disponibili a mezzo PEC o per accesso diretto (acquisizione massiva) o CF+numero certificato (acquisizione mirata) o chiamata al call center INPS Lavoratori: dati disponibili a mezzo PEC (limitazioni ) o per accesso diretto (PIN o CF + numero certificato) Visite fiscali: sistema dello score in applicazione del vecchio adagio Curia romana non tonsa ovem sine lana
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  • AMOL formato TXT Datore di lavoro: matricola INPS: xxxxxxxx Lavoratore: xxxxxxxx xxxxxxxx Nato/a a: ROMA Prov. RM il xx/xx/1xxx C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx N. Certificato: 12xxxxxx Fine malattia: 21/06/2011 Inizio malattia 18/06/2011 Rilascio 18/06/2011 Tipo certificato I Residenza o domicilio abituale: Via/P.zza xxxxxxxxxx xxxxxx xx C.A.P. xxxxx Comune MAGLIANO SABINA Prov. RI Indirizzo di reperibilit: Presso Via/P.zza C.A.P. Comune Prov. Medico: xxxxxxxxxxx ASL xxx xxx
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  • AMOL formato XML
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  • AMOL le opportunit La disponibilit di un formato XML offre lopportunit di caricamenti massivi degli attestati nei sistemi di elaborazione paghe con i seguenti vantaggi: Riduzione (non eliminazione !) del data entry Incremento controlli di qualit Disponibilit dei dati quasi in tempo reale (n+2lav)
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  • AMOL le opportunit Si quindi pensato di utilizzare tale opportunit per realizzare un sistema per travasare automaticamente i dati della malattia nel sistema paghe. Poche e chiare indicazioni fornite a SSI per la realizzazione del sistema: semplice ed intuitivo gestibile dallutente di amministrazione del personale in grado di effettuare una prima valutazione degli AMOL a prescindere dalle successive risultanze della lista anomalie
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  • AMOL le specifiche funzionali a SSI Non registrare gli attestati: di rettifica di annullamento con ID gi presente in archivio con CF inesistente I che abbiano una data di inizio anteriore a due o pi giorni quella di rilascio C che abbiano un data di inizio anteriore la data di inizio del precedente evento che abbiano data e fine allinterno di un evento gi precedentemente registrato
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  • AMOL Fonte PIN
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  • AMOL Fonte PEC
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  • AMOL applicativo realizzato 4 schermate per gestire il processo: Carica file Verifica e conferma Archivio attestati Incrocio attestati
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  • AMOL comunicazione e giustificazione della malattia Solitamente gli aspetti relativi alla comunicazione ed alla giustificazione dellassenza per malattia sono ben definiti nellambito delle procedure e regole aziendali. Quali sono gli impatti di AMOL sulle stesse?
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  • AMOL comunicazione e giustificazione della malattia Comunicazione: si ritiene che AMOL non abbia alcun impatto in quanto vige sempre (e la stessa intesa tra le parti sociali del 20/7/2011 lo ha ribadito) lobbligo di tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Giustificazione: le prassi in uso vengono modificate
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  • AMOL home page INPS
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  • AMOL - INPS altre autenticazioni- consultazione attestati di malattia
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  • AMOL - INPS - consultazione attestati di malattia
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  • Denunce infortuni alla PS a mezzo PEC La denuncia di infortunio alla PS; individuazione autorit competente; modalit di invio tradizionale (raccomandata a.r.); PEC-posta elettronica certificata: definizione; riferimenti normativi; il nuovo CAD: codice amministrazione digitale; lobbligo di dotarsi della PEC; a chi rivolgersi; uso sostitutivo della PEC rispetto alla raccomandata a.r.: vantaggi; Accertamento possesso PEC da parte del destinatario: modalit; un principio fondamentale: in dubio pro; Polizia di Stato, Sindaci, Comuni: caratteristiche dei siti internet e individuazione info sulla PEC; invio della denuncia: struttura del messaggio ed allegati (mod. 4/e); invio della denuncia: ricevute di ritorno: caratteristiche e significato.
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  • PEC-PS: linfortunio sul lavoro adempimenti a carico del datore Dal punto di vista amministrativo, l infortunio sul lavoro produce, a carico del datore di lavoro, lobbligo di provvedere alla denuncia allINAIL ed allAutorit di Pubblica Sicurezza. Lo stabiliscono gli articoli 53 e 54 del DPR n. 1124 del 1965[1]. Da diverso tempo ladempimento nei confronti dellINAIL pu essere assolto con una procedura informatica on line che consente di evitare tutti gli appesantimenti dovuti alla trasmissione cartacea[2]. Analoga procedura era stata prevista nei confronti della Pubblica Sicurezza. Unapposita convenzione era stata infatti siglata, in data 15/5/2006, tra il Centro Nazionale per lInformatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), lIstituto nazionale per lAssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), il Ministero dellInterno ed il Ministero della Giustizia. Tale accordo era finalizzato ad instradare per via telematica le denunce di infortunio alla PS ma, per quanto consta, ebbe solo una qualche forma sperimentale di attuazione limitata a poche Questure e comunque senza seguito. Conseguentemente non resta (o meglio, restava) che inviare alla PS una tradizionale raccomandata a.r. [1] Per quanto riguarda la denuncia alla PS, lart. 54 obbliga il datore di lavoro a tale adempimento per tutti gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o linabilit al lavoro per pi di tre giorni. [2] Un ulteriore vantaggio di tale procedura messa a disposizione dallIstituto assicuratore costituito dalla certezza del calcolo della retribuzione media giornaliera e quindi dal venir meno di eventuali difformit tra i calcoli eseguiti dallazienda e quelli sviluppati dallINAIL.
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  • PEC-PS: Le nuove possibilit Una serie di norme relative allinformatizzazione della PA hanno aperto la strada alla sperimentazione di una particolare forma di invio on line: quella tramite PEC
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  • PEC-PS: descrizione PEC E un sistema di "trasporto" di documenti informatici simile alla normale posta elettronica in grado di fornire agli utenti la certezza legale, dellinvio e della consegna (o meno) dei messaggi al destinatario. Pu essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico con lo stesso valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento ed una notevole semplificazione di costi e procedure. Per acquistare una casella di posta elettronica certificata necessario rivolgersi ad uno dei Gestori iscritto nellapposito elenco pubblico[1] e seguire liter procedurale indicato dal Gestore scelto. Si ricorda che in corso di graduale estensione lobbligo di utilizzo della PEC: gi operativo per i professionisti iscritti agli ordini, il vincolo sar esteso a tutte le imprese gi costituite in forma societaria entro il 29/11/2011[2]. [1] Vedi www.digitpa.it alla voce gestoriwww.digitpa.it [2] Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella legge n. 2/2009, prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Le imprese gi costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore del succitato decreto, hanno lobbligo di comunicare al registro delle imprese lindirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni (29/11/2011) dalla data di entrata in vigore del succitato decreto.
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  • PEC-PS: normativa di riferimento DPR 11/2/2005 n. 68. Regolamento recante disposizioni per lutilizzo della posta elettronica certificata, a norma dellart. 27 della legge 16/1/2003, n. 3 Decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e smi. Codice dellamministrazione digitale Decreto Ministeriale 2/11/2005. Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 - Legge 2/2009 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263) Introduce l'obbligatoriet della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i per i professionisti iscritti agli Ordini Gli Enti pubblici sono tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC Ai cittadini che ne fanno richiesta attribuita una casella di posta elettronica certificata.
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  • PEC-PS: informazioni utili Per informazioni dettagliate opportuno consultare il sito www.cnipa.org.it oppure il sito www.digitpa.org.it. Il 29/12/2009 entrato infatti in vigore il Decreto Legislativo n. 177/2009, avente ad oggetto la riorganizzazione del Centro Nazionale per lInformatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Questo ente, ai sensi e per gli effetti dellart. 2, comma 1, ha assunto la denominazione "DigitPA". DigitPA e' un ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione. www.cnipa.org.itwww.digitpa.org.it DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale. Come cittadini inoltre utile sapere che esiste la possibilit di avere una casella PEC rilasciata gratuitamente dalla PA. Consultare il sito www.postacertificata.gov.it www.postacertificata.gov.it
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  • PEC-PS: informazioni utili
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  • La PEC per il cittadino PostaCertificata@ CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata tra PA e Cittadino Gratuita Limitata alle sole comunicazione verso tutte le PA (indice delle PA in www.paginepecpa.gov.it)www.paginepecpa.gov.it Sito di riferimento: www.postacertificata.it
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  • PEC-PS: due pillole di CAD acronimo per codice dellamministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.). Per chi volesse saperne di pi: www.digitpa.gov.itwww.digitpa.gov.it Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie. 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni... Art. 4. Partecipazione al procedimento amm.vo informatico. 2. Ogni atto e documento pu essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con luso delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa Articolo 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalit le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalit di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini
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  • PEC-PS: due pillole di CAD Articolo 6. Utilizzo della posta elettronica certificata. 1. Per le comunicazioni di cui all' articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. Articolo 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese. 1. Presso il Ministero delle attivit produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato Registro, il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivit di impresa, nonch i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica. 2. fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonch ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attivit produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivit di impresa.
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  • PEC-PS: due pillole di CAD Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico od informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile allindirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
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  • PEC-PS: due pillole di CAD Articolo 48. Posta elettronica certificata. 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
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  • PEC-PS: due pillole di CAD Articolo 54. Contenuto dei siti delle P.A. 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: lelenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata
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  • PEC-PS: due pillole di CAD Articolo 57. Moduli e formulari. 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notoriet. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione altres rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
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  • PEC-PS: due pillole di CAD bello ma futuribile? (cfr Sole24 ore del 18/10/2011, pg. 38)
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  • PEC-PS: due pillole di CAD Codice Civile art. 2712 Riproduzioni meccaniche 1. Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformit ai fatti o alle cose medesime [c.p.c. 261].
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  • PEC-PS: i primi, cauti, esperimenti La ricerca della PEC: il paradosso del Commissariato di xxxxxxx (cfr. art. 54, comma 1, lettera d del CAD) Il parallelo Funziona!
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  • PEC-PS: Autorit competente Questa costituita dagli uffici della Polizia di Stato (questure e commissariati. Attenzione: gli altri corpi di Polizia, quali ad es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale etc. non sono destinatari di tale comunicazione) e, in mancanza, dal Sindaco del luogo in cui avvenuto linfortunio. lAutorit deve essere individuata in base al criterio della presenza fisica degli uffici e non della loro competenza territoriale
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  • PEC-PS: verifica possesso PEC Individuato lEnte destinatario della denuncia, si dovr verificare, tramite lapposito registro delle pubbliche amministrazioni consultabile sul sito www.paginepecpa.gov.it, che questi abbia attivato un proprio indirizzo PEC. www.paginepecpa.gov.it Digitando il suddetto indirizzo si accede alla schermata
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  • PEC-PS: verifica indirizzo PEC PA
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  • PEC-PS: il mod. 4 Prest
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  • PEC-PS: promemoria operativo DENUNCIA INFORTUNI SUL LAVORO ALLA PUBBLICA SICUREZZA - ISTRUZIONI PER UTILIZZO PEC In occasione di un infortunio sul lavoro, oltre ai normali adempimenti (che rimangono confermati), laddetto allamministrazione del personale dovr operare come segue: individuare lautorit di PS competente; verificare che la suddetta autorit abbia una casella PEC. A tal fine dovr consultare il sito www.paginepecpa.gov.it. In subordine potr essere consultato direttamente il sito dellAutorit individuata;www.paginepecpa.gov.it in caso di mancanza della casella PEC o di dubbi sulla natura PEC della casella di posta elettronica, non procedere allinoltro a mezzo PEC ma utilizzare la tradizionale modalit di invio costituita dalla raccomandata AR; accertate le condizioni per procedere con linoltro PEC, predisporre la lettera di accompagnamento della denuncia di infortunio riportando come indirizzo la seguente dicitura Inoltro a mezzo PEC Egr/Spett.le Xxxxxxxxxxxxxx Indirizzo PEC trasmettere tutta la documentazione al responsabile della UT per la firma; consegnare al protocollo la suddetta documentazione firmata per ottenere limmediata protocollazione;
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  • PEC-PS: promemoria operativo acquisire da NPA il file della documentazione scannerizzata e procedere allinvio a mezzo PEC avendo cura di inserire nelloggetto e nel testo la seguente dicitura: Denuncia infortunio sul lavoro Dipendente xxxxx xxxxxx Con riferimento alla normativa in vigore sull'utilizzo della PEC - posta elettronica certificata, si trasmette, in allegato, la denuncia di infortunio del sig. xxxxx xxxxxxx, dipendente della societ xxxxx xxxxxxx.. Con i migliori saluti Societ xxxxxxxxxxx Dr Tizio Caio Contatti per eventuali comunicazioni: Dr Tizio Caio tel xxxxxxxxxxx dopo linoltro, attendere il messaggio di avvenuta consegna (avente valore legale a tutti gli effetti) consultando la sezione ricevute della PEC; provvedere alla stampa e conservazione del suddetto messaggio nella pratica di infortunio.