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Seminario di specializzazione AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO LA LEGGE DELEGA 183/2014 (JOBS ACT) in collaborazione con: LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA

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Seminario di specializzazione

AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO LA LEGGE DELEGA 183/2014 (JOBS ACT)

in collaborazione con:

LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA

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COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVOErika Ambrosi, Luca Vannoni

LOGISTICA CONGRESSUALESilvia Meneghello

SERVIZIO CLIENTISusanna Saccomani

ASSISTENZA E WEB MASTERFrancesca Rossi

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INDICE

Schemi operativi di sintesi

5 LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGOa cura di Luca Caratti

12 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVIa cura di Riccardo Girotto e Luca Caratti

28 I NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀa cura di Riccardo Girotto

39 LA GESTIONE OPERATIVA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALIa cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

60 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - (CIGS)a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

76 IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀa cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

105 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA - (CIGD)a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

Contributi di approfondimento

124 AMMORTIZZATORI SOCIALI, NASPI E COMPATIBILITÀ CON VOUCHER E PRESTAZIONI LAVORATIVEa cura di Claudio Boller

128 LA NUOVA ASPI E LE ALTRE FORME DI SOSTEGNOa cura di Luca Caratti

Normativa, prassi e giurisprudenza

134 NORMATIVADecreto Legislativo n.22 del 4 marzo 2015

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Schemi operativi di sintesi

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LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

a cura di Luca Caratti

Art. 38.• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari

per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.• I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

• Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione eall'avviamento professionale.

• Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi edistituti predisposti o integrati dallo Stato.

• L'assistenza privata è libera.

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Decreto legislativo6 marzo 2015, n. 22

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il decretolegislativo n. 22.

La norma entra in vigore dal 7 marzo 2015

NASpI e ASDI

Soggetti destinatari ASPI

Tutti i lavoratori subordinati

Apprendisti

Soci-lavoratori di cooperativa con contratto di lavoro subordinato

Lavoratori del pubblico impiego se a TD

Esclusi ASPI

Lavoratori del pubblico impiego a tempo indeterminato

Lavoratori agricoli

• Sostituisce ASpI e miniASpI dal 1 maggio 2015

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La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego

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ASpI/NASpI

• Sostituisce ASpI e miniASpI dal 1 maggio 2015

ASpI NASpI

Requisiti • Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n. 181.

• Due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.

• Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

• Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n. 181;

• Possano far valere nei 4 anniprecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione;

• Possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Importo NASpI

Ammontare (*)75% della retribuzione (°) se non supera € 1.195 euro75% di € 1.195 + [(retribuzione mensile – 1.195)*25%] se la

retribuzione > 1.195.

In ogni caso fino al massimale mensili pari a 1300 €

(*) Riduzione progressiva del 3% dal primo giorno successivo al quarto mese di fruizione

Non si detrae la quota di contribuzione ex art.26 legge 41/86 (quota contributi prevista per gli apprendisti)

(°) Retribuzione imponibile ultimi 4 anni / settimane * 4,33.

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Durata ASpI/NASpIDurata ASpI

per il 2015 (fino a 30/4/15):

età< 50 anni: 10 mesi

età fino a 55 anni: 12 mesi

età superiore a 55 anni: 16 mesi

NASpI

Numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi quattro anni.

Durata massima 104 settimane (24 mesi).

Dal 1/01/2017 durata massima 78 settimane

ASDI

Requisiti • Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs21/04/00 n. 181;

• Abbiano già fruito di tutta la NASpI;

• Siano in una condizione di bisogno.

• Adesione a progetto personalizzato contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva del lavoro e ad iniziative di orientamento e formazione.

Importo Pari al 75% dell’ultimo trattamento di NASpI percepito.

Durata Massimo 6 mesi

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La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego

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DIS-COLLImporto L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante

dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti dicollaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazionedal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi dicontribuzione, o frazione di essi.

• Pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenzialiindividuato come sopra, se questo è pari o inferiore a 1195€.

• Pari al 75% dell’importo di 1195€ stabilito sommato al 25% delladifferenza tra la retribuzione media mensile imponibile e 1195€ se ilreddito medio mensile imponibile è superiore al suddetto importostabilito. L’indennità non può comunque superare i 1300€.

All’indennità mensile si applica una progressiva riduzione del 3% dal quartomese di fruizione.

Durata E’ corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesidi contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’annosolare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento

DIS-COLLRequisiti • Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n. 181.

• possano far valere, nel periodo che va dal primo gennaio dell’annosolare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predettoevento, almeno tre mesi di contribuzione.

• possano far valere nell’anno solare in cui si verifica l’evento dicessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto dicollaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia datoluogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà dirittoall’accredito di un mese di contribuzione.

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Il contratto di ricollocazione

Destinatari:

"disoccupati di lunga durata”: coloro che, dopo aver perso un postodi lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricercadi nuova occupazione da più di dodici mesi;

Il contratto di ricollocazione

• Il lavoratore che, a seguito di licenziamento, accetta di definireil proprio «profilo personale di occupabilità», riceve dal Centroper l’Impiego un voucher che rappresenta la dote individuale diricollocazione

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La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego

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Il contratto di ricollocazione

Il voucher, presentato a una agenzia per il lavoro (pubblica o privata)dà il diritto a sottoscrivere con essa un contratto che prevede:

1. Assistenza appropriata per la ricerca ad una nuova occupazione

2. Formazione e riqualificazione del lavoratore mirate a sbocchioccupazionali oggettivamente esistenti

3. L’effettivo dovere del lavoratore di porsi a disposizione,cooperando con l’agenzia.

Il contratto di ricollocazione

L’ammontare del voucher è proporzionato al profilo personale dellavoratore e l’agenzia può incassarlo esclusivamente a risultatoottenuto.

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI

a cura di Riccardo Girotto e Luca Caratti

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI

LAVORARE MENO PER LAVORARE TUTTIVengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi collettiviaziendali, stipulati con i sindacati maggiormenterappresentativi sul piano nazionale, finalizzati a:• Ridurre l'orario di lavoro; • Salvaguardare i livelli occupazionali

Nb l’avvio prevede la dichiarazione di esubero

a pag. 9 della dispensa

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Contratti di solidarietà difensivi

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI

• TIPO A: destinati alle aziende in area cigs;• TIPO B: destinati alle aziende escluse dall’area cigs

a pag. 10 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

CAMPO D’APPLICAZIONE• Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte leaziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina inmateria di cassa integrazione guadagni straordinaria;• l'area di applicazione dei contratti di solidarietà coincide conquella della C.i.g.s., pertanto si estende in concomitanzadell'estensione del campo di applicazione dell'interventostraordinario della Cassa integrazione straordinaria (Min Lavcircolare n. 6/1994);

a pag. 10 della dispensa

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

ESCLUSIONI• le imprese assoggettate ad una delle suddette procedure

(anche se tramite presentazione in proprio dell’istanza);• casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili;• rapporti di lavoro a termine, instaurati al fine di soddisfare

le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni dinatura stagionale.

a pag. 11 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

POTENZIALI BENEFICIARI• tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti,

degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio (art. 3, D.M. n.46448/2009).

• Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time èammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario,qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-timenella preesistente organizzazione del lavoro (v. anche MLcirc. n. 33/1994).

a pag. 11 della dispensa

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Contratti di solidarietà difensivi

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

CONTENUTI DEL CDS (circolare Min Lav 33/1994)1) data della stipula del contratto; 2) esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dell'impresa; 3) contratto collettivo di lavoro applicato; 4) orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione; 5) data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e/o 24, L. n. 223/1991) e numero esuberi dichiarati; 6) quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo; 7) motivi che hanno determinato tale esubero; 8) decorrenza contratto di solidarietà; 9) durata del contratto; 10) forma di riduzione dell'orario di lavoro; 11) articolazione puntuale della riduzione; 12) parametrazione su orario medio settimanale; 13) indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario; 14) eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma 10, L. n. 236/1993); 15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE• Al contratto di solidarietà deve essere allegato, costituendone parte

integrante, l'elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà con laspecifica della qualifica e data di assunzione, distinti per unitàproduttive e per reparti, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali edall'azienda, nonchè i modelli predisposti dal Ministero del lavoro,compilati in ogni loro parte, a cura dell'azienda.

• L'eventuale variazione dei nominativi interessati al contratto disolidarietà, fermo restando il numero complessivo degli stessi, deveessere prevista nell'accordo o, se successiva alla stipula dello stesso,deve formare oggetto di specifico accordo integrativo tra le parti datrasmettere al Ministero del lavoro e all'INPS. In ogni caso devonocomparire nell'accordo i nominativi dei lavoratori per i quali è applicatala riduzione di orario.

a pag. 12 della dispensa

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO ARIDUZIONE DELL’ORARIO

• la percentuale di riduzione di orario non deve superare il 60% dell'orario dilavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà (art. 4,comma 3, D.M. n. 46448/2009). Alcuni lavoratori possono essere coinvolti conuna percentuale di riduzione dell'orario superiore al 60% ed altri con unariduzione inferiore (conta il valore medio).

• Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro,ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così comegià determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devonoessere previste nel contratto stesso. In questa ipotesi il contratto di solidarietàè ancora valido e il datore di lavoro ha l'obbligo di versare la relativacontribuzione e la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamenteprestate. Altresì deve comunicare all'INPS le ore di lavoro non prestate per lequali non scatta il diritto all'integrazione salariale e il lavoratore ha diritto aricevere l'intera retribuzione (ML interpello n. 27/2012).

• L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio delMinistero del lavoro. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, unamaggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto disolidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova istanza.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

INTEGRAZIONE SALARIALE• I lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano

sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984,contratti di solidarietà interna hanno diritto allaconcessione del trattamento di integrazione salariale.

• Per l'erogazione del premio di occupazione, si deve fareriferimento alle regole della CIGS compresa la possibilità diottenere la prestazione a pagamento diretto.

a pag. 13 della dispensa

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Contratti di solidarietà difensivi

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO• Il contratto di solidarietà non può avere, come previsto dall'art.

1, comma 2, del D.L. n. 726/1984, una durata superiore a 24mesi.

• In base all'art. 7, D.L. n. 536/1987, il Ministro del lavoro,successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi,può prorogare il trattamento, fino ad un massimo di 24 mesi (36mesi per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno).

• Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massimaprevista dall'art. 7 del D.L. n. 536/1987, un nuovo contratto disolidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendalicoinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi .

a pag. 14 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

ESTENSIONE DEL TRATTAMENTOIl limite massimo di fruizione del trattamento straordinario diintegrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge23 luglio 1991, n. 223 (36 mesi nell'arco di un quinquennio),può essere superato nelle singole unità produttive, qualora ilricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumentoalternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità dicui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991 (art. 7, D.M. n.46448/2009).

a pag. 14 della dispensa

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI• Ai lavoratori delle imprese per i quali sia stata stabilita una

riduzione dell'orario di lavoro spetta un trattamento diintegrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa aseguito di detta riduzione (art. 6, D.L. n. 510/1996).

• Per l'anno 2015, l'ammontare del trattamento di integrazionesalariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orarioTOT 70%.

a pag. 15 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

Legge 27.02.2015 n° 11 , G.U. 28.02.2015

l'art. 2-bis recita quanto segue:•"1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine,l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti disolidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, esuccessive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per centodella retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui alprimo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovutinell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Alrelativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valeresulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

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Contratti di solidarietà difensivi

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

Il trattamento di integrazione viene calcolato in percentuale sullabase del trattamento retributivo perso dal lavoratore. Quest'ultimosi determina escludendo gli aumenti retributivi previsti da contratticollettivi aziendali nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto disolidarietà.Nb per la determinazione della misura dell'integrazione non trova applicazione il massimale in vigore per gli interventi straordinari e ordinari

a pag. 15 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

FINANZIAMENTO• Trattandosi di aziende in area Cigs sono assoggettate al

versamento del contributo ordinario;• L'art. 8, comma 8, D.L. n. 86/1988 dispone che sul

trattamento di integrazione non è dovuto il contributoaddizionale (INPS circ. n. 171/1988).

a pag. 15 della dispensa

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVIcon cadenza trimestrale, il datore di lavoro deve fornire all'INPSutilizzando l'apposito prospetto predisposto dall'Istituto, l'elenconominativo dei lavoratori ai quali è stato anticipato il trattamentodi integrazione salariale, specificando:• le ore previste dal contratto di lavoro;• il numero delle ore effettivamente prestate nel trimestre;• il numero delle ore perdute in applicazione del contratto di

solidarietà;• l'ammontare della retribuzione oraria;• l'importo lordo del trattamento straordinario di integrazione

salariale e delle relative trattenute, gli estremi del flussoUniEmens individuale con i quali è operato il conguaglio degliimporti esposti.

a pag. 16 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA• L'art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 prevede che per i contratti di

solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e nei quali èpattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, i datori dilavoro beneficiano, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di unariduzione contributiva è del 25%, elevata al 35% nel caso didiminuzione di orario di lavoro superiore al 30 per cento. (30% e al 40%per le aree ad obiettivo 1) . Si precisa che la corresponsione di talibenefici è autorizzata dal Ministero del lavoro sulla base delledisponibilità finanziarie preordinate nel Fondo per l'occupazione.

• I criteri di priorità per la concessione delle riduzioni sono fissati dalD.M. 8 febbraio 1996.

• La norma in esame non trova applicazione nel caso in cui il contratto disolidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze dipersonale nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

a pag. 16 della dispensa

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Contratti di solidarietà difensivi

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

CDS E TFR• ai fini della determinazione delle quote di accantonamento

relative al trattamento di fine rapporto, deve esserecomputato l'equivalente della retribuzione alla quale illavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimentodell'attività di lavoro;

• le quote di t.f.r. relative alla retribuzione persa dai lavoratori aseguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico dellaCassa integrazione guadagni.

NB chiarimento recente: Le suddette operazioni di recupero delTFR a carico INPS devono essere effettuate entro l'anno solare diconclusione del contratto di solidarietà (INPS mess. n.18092/2013).

a pag. 17 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO ACOMPATIBILITA’ CDS ED ALTRI AMMORTIZZATORI

• Con la circolare n. 9/1986 l'INPS ha puntualizzato che l'uso del contratto disolidarietà non è incompatibile con il ricorso alla C.i.g. ordinaria, sia per glistessi lavoratori interessati al contratto di solidarietà che per le altre unitàproduttive per le quali tale contratto non abbia efficacia (v. anche ML circ.n. 96/1985).

• Ove, pertanto, durante i periodi di utilizzo dei contratti di solidarietà siverifichi il ricorso alla C.i.g. ordinaria in base alle circostanze che legittimanol'intervento in questione, il limite massimo delle ore integrabili ai sensi dellaC.i.g. ordinaria sarà determinato ovviamente sulla base del nuovo orarioconcordato nel contratto di solidarietà.

• In tale ipotesi, per le ore non lavorate a seguito del contratto di solidarietàla misura dell'integrazione spettante al lavoratore è pari al 50% deltrattamento retributivo perso, mentre per le riduzioni del nuovo orario dilavoro risultante dal contratto stesso, conseguenti alle circostanze chehanno determinato l'intervento ordinario della C.i.g., tale misura è pariall'80% della relativa retribuzione.

a pag. 17 della dispensa

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A

COMPATIBILITA’ CDS E CASSA STRAORDINARIAL'art. 13, comma 2, L. n. 223/1991 stabilisce che nelle unitàproduttive interessate da contratti di solidarietà e da programmidi cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni inpresenza delle quali è consentito il cumulo dei due distintibenefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro,sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28febbraio 1986, n. 41 (in proposito, v. D.M. 23 dicembre 1994;INPS circ. n. 103/1995).

a pag. 18 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

CAMPO DI APPLICAZIONE Imprese che non rientrano nel campo di applicazione del

trattamento di integrazione salariale che hanno avviato una procedura di mobilità di cui all'art.

24, L. n. 223/1991, o licenziamenti plurimi individuali pergiustificato motivo oggettivo,

Possono ottenere un contributo, a carico del Fondo perl'occupazione, pari alla metà del monte ore retributivo daesse non dovuto a seguito della riduzione di orario (prorogaannua da verificare).

a pag. 18 della dispensa

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Contratti di solidarietà difensivi

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

CONTRIBUTO• art. 1, comma 183, legge n. 147/2013).• Il contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito inparti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questiultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degliistituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighicontributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli finipensionistici si tiene conto, per il periodo della riduzione,dell'intera retribuzione di riferimento.

a pag. 19 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO BCAMPO D’APPLICAZIONE

• società che hanno rapporti di lavoro di diritto privato, che non sonodestinatarie della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni e cheabbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991 (MLnota n. 19673/2010).

imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operantinelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali, individuate con ilD.P.C.M. 1° ottobre 1993, senza limiti riferiti al numero di dipendentioccupati;

imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamentostraordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di lavoratoridipendenti.

Le imprese artigiane che occupano più di 15 dipendenti obbligate ad avviare laprocedura di cui all'art. 24, L. n. 223/1991.

NB nel caso di imprese artigiane il contributo è erogato a condizione che ilavoratori percepiscano, a carico di fondi bilaterali, una prestazione di entità noninferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

LAVORATORI INTERESSATI• rapporto di lavoro subordinato, costituito, ovviamente, in

data antecedente all'apertura della procedura di mobilità.• Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.• Lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di

inserimento e apprendisti (se la riduzione non compromettegli obiettivi formativi).

a pag. 20 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

ASPETTI PROCEDURALIMin Lav circ. 20/2004

in caso di crisi congiunturale le parti, nelle sedi bilaterali sindacali, possono sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo dei licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro; • la stessa sede sindacale invia copia dell'accordo al fondo regionale previsto

dall'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, unitamente alla richiesta volta adottenere i benefici in favore dell'impresa e dei lavoratori interessati;

• il fondo regionale delibera l'erogazione del contributo a proprio carico, cheavviene secondo i tempi e le modalità proprie del fondo, e fornisce all'impresa lacertificazione attestante la finalità e l'entità del contributo;

• l'impresa inoltra al Ministero del lavoro la domanda per l'accesso ai beneficiprevisti dall'art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993, secondo le modalità previste per lealtre imprese. Alla domanda l'impresa artigiana deve allegare, oltre a quantorichiesto per le altre imprese, anche copia della delibera del fondo regionaleoppure l'attestazione - da parte del fondo regionale - dell'adozione della delibera.

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Contratti di solidarietà difensivi

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO BL’ACCORDO DEVE CONTENERE• la data della stipula del contratto, che deve essere precedente alla data di inizio del regime di

solidarietà;• la data dell'apertura della procedura di mobilità;• l'esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando, accanto alla firma, nome, cognome e

cariche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali competenti alla stipula e deirappresentanti dell'impresa;

• il contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti dell'impresa;• l'orario di lavoro ordinario applicato e la sua articolazione;• la quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula del contratto;• i motivi che hanno determinato l'esubero, tra i quali rientrano anche forme di esternalizzazione

- quali l'appalto - in quanto espressione del principio della libera organizzazione del lavoro daparte dell'impresa (ML interpello n. 29/2011);

• il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro;• la data di decorrenza dell'applicazione del regime di solidarietà e la relativa durata;• la percentuale complessiva e l'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro che può essere

attuata sia orizzontalmente che verticalmente;• l'eventuale devoluzione ai lavoratori della quota spettante all'impresa;• le eventuali deroghe all'orario concordato;• le modalità attraverso le quali l'impresa può, qualora sia necessario soddisfare temporanee

esigenze di maggior lavoro, modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale,l'orario ridotto.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

VARIAZIONI TEMPORANEE DI ORARIO• Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità

attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze dimaggior lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orariocontrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

• Qualora il contratto di solidarietà non preveda le modalità di effettuazionedi prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato, le stesse dovrannoessere concordate in apposito successivo accordo sindacale integrativo.

• Il ricorso all'esecuzione di prestazioni in eccedenza rispetto all'orarioridotto concordato, in conseguenza di esigenze di maggior lavoro, deveessere tempestivamente comunicato al Servizio ispettivo della DTL.

• La prestazione eccedente l'orario di lavoro concordato non può comportarel'esecuzione di prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale, salvoparticolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell'impresa odel lavoro che viene svolto, che l'impresa deve motivare.

• In caso di prestazioni eccedenti l'orario ridotto, il contributo di solidarietà èproporzionalmente ridotto.

a pag. 21 della dispensa

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

LIMITI TEMPORALI• L'art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993 prevede un utilizzo dei contratti

di solidarietà per un periodo massimo di due anni. Tale limitecostituisce il periodo massimo di utilizzo.

• In merito, con la circolare n. 20/2004, il Ministero del lavoro haritenuto che il ricorso ai contratti di solidarietà, in quanto unicostrumento in grado di evitare il licenziamento per le imprese chenon possono usufruire della C.i.g.s., è utilizzabile più di una volta daparte dell'azienda. Si applica, infatti, per analogia, il limite temporaledi cui all'art. 1, comma 9, L. n. 223/1991, pari a 36 mesi in unquinquennio, purché nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzocontinuativo pari a 24 mesi, vi sia soluzione di continuità conl'eventuale utilizzo di ulteriori 12 mesi. Senza soluzione dicontinuità, invece, nessuna proroga può essere concessa.

a pag. 22 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

RAPPORTI CON LA DTL• Il Servizio ispettivo della DTL effettua trimestralmente l'accertamento sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolta dai lavoratori interessati (ML circ. n. 20/2004; ML nota n. 621/2012). • A tal fine, i datori di lavoro devono inviare al Servizio ispettivo l'elenco aggiornato dei lavoratori che hanno effettuato l'orario ridotto, con l'indicazione, per ogni lavoratore:

• dell'effettiva riduzione dell'orario di lavoro applicata;• del relativo importo da corrispondere;

• L'eventuale ripristino dell'orario ordinario deve essere tempestivamente comunicato dalle aziende ai Servizi ispettivi.

a pag. 22 della dispensa

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Contratti di solidarietà difensivi

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

RAPPORTI CON LA DTLIl Servizio ispettivo, anche sulla base dei dati forniti trimestralmente dall'impresa, verifica: • l'effettiva riduzione dell'orario di lavoro applicata ai

lavoratori interessati dal regime di solidarietà;• la corrispondenza tra i lavoratori indicati nelle schede

allegate al contratto di solidarietà e quelli cheeffettivamente sono stati collocati in regime di solidarietà eche beneficiano del contributo;

• la corrispondenza tra le retribuzioni medie orarie indicateper ogni lavoratore e quelle desumibili dalle registrazioni suilibri paga.

a pag. 23 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B

RAPPORTI CON LA DTLSulla base di tali verifiche, la DTL individua l'esatto importo daerogare all'impresa la quale, successivamente allacorresponsione del contributo, provvede a trasferire ai lavoratorila quota del contributo medesimo a ciascuno spettante.

a pag. 23 della dispensa

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I NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀ

a cura di Riccardo Girotto

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

• La Legge 92 del 28 giugno 2012 ha inteso riformare il sistema degliammortizzatori in deroga.

• L’avvio del nuovo sistema assistenziale era stato inizialmentefissato per l’anno 2013, ma continue proroghe non hanno ancorapermesso la realizzazione di quanto indicato nella Riforma;

• La Legge di Stabilità per il 2014 ha innescato il Fondo Residuale,eliminando il riferimento a termini decadenziali per la costituzionedei fondi di solidarietà

a pag. 24 della dispensa

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I nuovi fondi di solidarietà

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COSTITUZIONE NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

2 FASI1. SINDACALE: Le parti sociali devono stipulare accordi ancheintersettoriali. Non esiste più un termine decadenziale;2. ISTITUZIONALE:

a) Decreto Ministero del Lavoro e P.S. di concerto conM.E.F. ;

b) Costituzione c/o INPS;c) Termine decadenziale di 3 mesi dall’accordo sindacale

costitutivo.NB La medesima procedura deve essere seguita in caso divariazioni alla disciplina.

a pag. 25 della dispensa

La Costituzione

Art. 38.Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessariper vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezziadeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione eall'avviamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi edistituti predisposti o integrati dallo Stato.L'assistenza privata è libera.

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Finalità dei fonti

finalità

1 Tutela in costanza di rapporto di lavoro

2

Integrazione cig/cigs

Assegni straordinari per esodo

“pensionanti” entro 5 anni

Formazione in caso di riconversione

Fondi di solidarietà bilateraleTipologie di fondi Obbligatori art.4 c.3 Facoltativi art. 3

c.12Alternativi art.3 c.14

e 42Destinatari imprese>15 dip prive di

cig/cigs>15 dipendenti con cig/cigs

Ove sia operante sistema di bilateralità consolidato (no cig) o preesistenti adeguati

Tutele Istituzionali (c4) e aggiuntive

Tutela sostitutiva Cig e integrativa AsPI

Tutela integrativa Cig

Prestazioni minime ass.ordinario di importo pari alla Cig almeno pari 1/8 ore lavorabili nel biennio mobile

ass.ordinario di importo pari alla Cigalmeno pari 1/8 ore lavorabili nel biennio mobile

Tipologie di prestazioni in funzione della disponibilità del fondo

Finanziamento Stabilito da fondo, posso versare anche art.118 L388/00

Stabilito da fondo, posso versare anche art.118 L388/00 e dal 2017 anche +0,30% art. 4 L.223/91(mobilità)

Stabilito dal fondo: non <0,20%Contributo fondo interprofessionale

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I nuovi fondi di solidarietà

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Fondi obbligatori

• Obbligatori per imprese >15 dipendenti.

• Facoltativi per imprese con <15 dipendenti o che nonrivestono la qualifica di impresa

• Validi erga omnes dopo emanazione del decreto direttorialedel fondo

Al momento nessun comparto lo ha regolamentato

Fondi obbligatori trattamento fiscale e contributivo

• Contributo a carico del datore non soggetto a contribuzioneordinaria né a contribuzione di solidarietà (L.n.166/91)

• Contribuzione a carico datore non è imponibile fiscale per illavoratore

• La quota del lavoratore e onere deducibile

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Fondi facoltativi

• Facoltativi per qualsiasi impresa indipendentemente dallacopertura in materia di integrazione salariali

Fondi alternativi

Interpello n. 3/2013:“enti bilaterali costituiti prima del 18/07/2012 e cheoperavano effettivamente prima di tale data”

In sostanza anche se erano preesistenti ma non svolgevanoalcuna attività non possono essere “abilitati”

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I nuovi fondi di solidarietà

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Fondi alternativi

• Accordo 31 ottobre 2013:

Settore artigianale adegua la propria normativa.

• Fondi preesistenti:• Imprese assicuratrici• Imprese del credito• Trasporto aereo• Ferrovie dello Stato

Fondo residuale INPS

Se non sono costituiti i fondi di solidarietà

Art. 3 c. 19 L.n.92/2012: fondo di solidarietà residuale Inps dal1 gennaio 2014.

Per imprese non rientranti in cig/cigs (sembrerebbero esclusi iprofessionisti…. Ma inps in circ. n.100/14)

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Fondo residuale Inps: istruzioni

• Circolare n. 99/2014

• Circolare n. 100/2014

• Messaggio n. 6897/2014

Imprese incluse

Cod.aut. “0J” consultabile sul cassetto previdenziale

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I nuovi fondi di solidarietà

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Requisito occupazionale:istruzioni inps

Verifica mensile con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente: Dip. A tempo indeterminato Dip. A tempo determinato Dirigenti Lavoratori a domicilio Lavoratori part-time Lavoratori a chiamata Lavoratori ripartiti

Apprendisti esclusi!

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Attenzione!!!!

Potrebbe essere che in un mese non vi sia obbligo di versamento.

Causali di ricorso

CIGO CIGS

① MANCANZA LAVORO

② SITUAZIONI TEMPORANEE DI

MERCATO

③ RAGIONI ESTERNE AL DATORE DI

LAVORO ED A LUI NON IMPUTABILI

④ EVENTI INEVITABILI

OGGETTIVAMENTE

① CRISI AZIENDALE

② PROCESSI DI RIOGANIZZAZIONE,

RISTRUTTURAZIONE O

RICONVERSIONE

Il fondo eroga una quota pari alla CIGO – 5,84%

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I nuovi fondi di solidarietà

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Contribuzione

Contributo pari allo 0,50% (1/3 al lavoratore e 2/3 al datore di lavoro)

Da versarsi

Da ottobre 2014 con la contribuzione ordinaria

Da gennaio 2014 gestione arretrati cod. M131.

Se versati entro 16 dicembre 2014 nessuna sanzione o interesse. Contributo addizionale del 3% per

az.<50dip; 4,50%>50 dip. In caso di prestazioni.

CIGD/FONDO RESIDUALE

• Prima di accedere alla CIGD….accedere al fondo residuale.

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SORPRESA

NB Il fondo non erogherà prestazioni in carenza di risorse• Obbligo di bilancio in pareggio;• Obbligo di presentazione budget ad otto anni.

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LA GESTIONE OPERATIVA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

La legge delega sul Jobs Act

In data 3 dicembre 2014, è stata approvata dal Senato, in viadefinitiva, la Legge delega sul Job Act, così come era statamodificata dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2014. Abreve vi sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nelle deleghe contenute nella legge è previsto: il riordino della normativa in materia di ammortizzatori

sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

a pag. 5 della dispensa

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La legge delega sul Jobs Act

Art. 11. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tuteleuniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzarela normativa in materia di integrazione salariale e di favorire ilcoinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoroovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando leprocedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, ilGoverno è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa inmateria di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità deidiversi settori produttivi.

segue …

a pag. 6 della dispensa

La legge delega sul Jobs Act

Art. 12. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene,rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto dilavoro:

1. impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso dicessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;2. semplificazione delle procedure burocratiche attraversol’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerandoanche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati diconcessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;

segue …

a pag. 6 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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La legge delega sul Jobs ActArt. 13. necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo aseguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzionedell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorseattribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;4. revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di oreordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazioneguadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria eindividuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;5. previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle impreseutilizzatrici;6. riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessitra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;segue …

a pag. 7 della dispensa

La legge delega sul Jobs Act

Art. 17. revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagniordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 dellalegge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondimedesimi e previsione della possibilità di destinare gli eventualirisparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presentelettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;8. revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento deicontratti di solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 deldecreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime deicontratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n. 236;

a pag. 7 della dispensa

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CIG ORDINARIA

Per quanto riguarda la Cassa Integrazione guadagni ordinariala Riforma del Lavoro, Legge n. 92/2012 non ha introdottomutamenti rilevanti.

Ne consegue che le norme rimangono le medesime, giàprecedentemente in vigore, di cui vengono richiamati gliaspetti principali.

a pag. 8 della dispensa

CIG ORDINARIALe integrazioni salariali ordinarie riguardano le imprese industriali,comprese:

le industrie boschive, forestali e del tabacco le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna,

limitatamente agli addetti alle attività di natura industriale, estraneeal compito di esercenti il trasporto, eventualmente esercitate

le imprese appaltatrici di servizi ausiliari dell'esercizio delle ferrovie,delle tramvie e della navigazione interna

le imprese esercenti la frangitura delle olive per conto terzi le imprese esercenti sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche

e distribuzione e noleggio di films le imprese agricole cooperative e loro consorzi che trasformano,

manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per isoli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato

a pag. 8 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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CIG ORDINARIA

Possono beneficiare dell'integrazione salariale: gli operai, gli impiegati e i quadri dipendenti da impreseindustriali, anche se addetti a lavorazioni accessorieconnesse direttamente con l'attività industriale; gli operai, gli impiegati e i quadri, soci e non soci dicooperative di produzione e lavoro che svolgano attivitàlavorative similari a quelle delle imprese industriali;

Non è richiesto, al contrario di quanto avviene per la CIGS, un limite minimo di anzianità per beneficiare dell'indennità

a pag. 9 della dispensa

CIG ORDINARIA

L'integrazione salariale ordinaria viene corrisposta ai lavoratoriche vengano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni adorario ridotto per effetto di:- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non

imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;- situazioni temporanee di mercato (generalmente indicate

nella richiesta come "mancanza di lavoro, di ordini ocommesse", "esaurimento della disponibilità del magazzino","saturazione delle scorte").

a pag. 9 della dispensa

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CIG ORDINARIA Caratteristiche degli eventi

Gli eventi che determinano il ricorso alla CIG devono avere,quindi, i seguenti requisiti:

1) attinenza alla sfera aziendale;2) non imputabilità né al datore di lavoro, né al lavoratore,3) involontarietà, transitorietà e ripresa certa dell’attivitàproduttiva.

a pag. 10 della dispensa

CIG ORDINARIATali situazioni possono, ad esempio, consistere in:

avversità atmosferiche, comunque accertate da parte dell’INPS presso gliEnti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici, a livello comunale,provinciale o regionale;

danni provocati da eventi naturali (alluvioni, frane, etc.,); danni provocati da eventi accidentali (incendi, crolli, etc.,); interruzione di energia elettrica dell’Ente erogatore senza preavviso alla

ditta (dichiarazione dell’Ente da allegare al modello di domanda I.G.i.15);

crisi temporanea di mercato; mancanza di commesse o di materie prime; sciopero di un reparto o di altra azienda collegata; guasto ai macchinari nonostante la manutenzione ordinaria (da

documentare e da allegare al modello I.G.i. 15).

a pag. 10 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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CIG ORDINARIA

Cause di esclusione dalla CIG possono riferirsi a:

1. inventario; 2. manutenzione ordinaria; 3. preparazione del campionario; 4. esubero di personale; 5. ferie collettive;6. morte o malattia del datore di lavoro; 7. sosta ricorrente dovuta all’organizzazione aziendale.

a pag. 11 della dispensa

CIG ORDINARIA

Nei casi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile lacontrazione o sospensione dell'attività, l'azienda deve comunicarealle Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alleOrganizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative operantinella provincia, le cause e la durata prevedibile della contrazione osospensione ed il numero dei lavoratori interessati. Se la riduzione osospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l'azienda o leRappresentanze sindacali di cui sopra possono richiedere, entro tregiorni dalla comunicazione aziendale, l'effettuazione di un esamecongiunto (da esaurirsi entro i cinque giorni successivi) in ordine allaripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzionedegli orari di lavoro.

a pag. 11 della dispensa

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CIG ORDINARIA

L'intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25giorni dalla data della richiesta dell'esame (entro 10 giorniper le aziende fino a 50 dipendenti).L'esito della consultazione sindacale non è vincolante per laCommissione ma all'atto della richiesta di ammissioneall'intervento della Cassa, l'azienda deve comunicare di averprovveduto agli adempimenti di cui sopra.

a pag. 12 della dispensa

CIG ORDINARIA

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata all'INPSentro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso altermine della settimana (a questi fini si considerano 7 giornida lunedì a domenica) in cui ha avuto inizio la sospensione ola contrazione dell'attività lavorativa.L'INPS ha precisato che nell'ipotesi in cui nell'ultimo giornoutile gli sportelli degli uffici INPS risultino chiusi al pubblico(ad esempio per festività), il termine finale viene prorogatoal primo giorno di apertura successivo.

a pag. 12 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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CIG ORDINARIA

Se la richiesta viene inoltrata in ritardo l'integrazionesalariale non può aver luogo per periodi anteriori di unasettimana rispetto alla data della sua presentazione.In caso di omessa o tardiva presentazione, l'azienda è tenutaa corrispondere ai lavoratori una somma equivalenteall'integrazione non percepita.Competente a ricevere la domanda è la sede INPS nella cuicircoscrizione è ubicata l'unità produttiva interessata, anchese l'azienda accentra gli adempimenti contributivi pressoaltra sede.

a pag. 13 della dispensa

CIG ORDINARIA

In caso di non accoglimento della domanda si ritiene chel’azienda debba corrispondere ai lavoratori la normaleretribuzione

a pag. 13 della dispensa

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CIG ORDINARIA

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% dellaretribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoronon prestate, comprese fra le 0 ore ed il limite dell'orariocontrattuale osservato, ma comunque non oltre le 40 oresettimanali, nell’ambito del massimale

a pag. 14 della dispensa

MASSIMALE MENSILE C.I.G.INPS – Circ. 29 gennaio 2014, n. 12

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamentidi integrazione salariale nonché la retribuzione mensiledi riferimento, oltre la quale è possibile attribuire ilmassimale più alto.Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed alnetto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 percento:

Detti importi massimi devono essere incrementati, inrelazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17,della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misuraulteriore del 20 per cento per i trattamenti diintegrazione salariale concessi in favore delle impresedel settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Massimale mensile trattamento C.I.G. 2014

Retribuzione Importo Lordo Importo netto

Inf. o ugualea 2.098,04

969,77 913, 14

Superiore a 2.098,04

1.165,58 1.097,51

Massimale mensile trattamento C.I.G. 2014Settore edile - maltempo

Retribuzione Importo Lordo Importo netto

Inf. o ugualea 2.098,04

1.163,72 1.095,76

Superiore a 2.098,04

1.398,70 1.317,02

a pag. 14 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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CIG ORDINARIA

L'integrazione viene corrisposta, dopo l’autorizzazionedell’Inps, dall'azienda alla fine di ogni periodo di paga.

In caso di particolari situazioni finanziarie è possibilerichiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

a pag. 15 della dispensa

ESEMPIO DI CIGO IN BUSTA PAGAa pag. 15 della dispensa

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50

CIG ORDINARIA

Sulle somme corrisposte a titolo di integrazione salariale, alnetto della riduzione contributiva in misura pari al 5,84%, èdovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro.Il contributo in parola è dovuto nella misura dell'8% (4% per leimprese fino a 50 dipendenti) sull'importo delle integrazionierogate.Esso non è dovuto ove la sospensione o riduzione dell'attività siastata determinata da "eventi oggettivamente non evitabili".

a pag. 16 della dispensa

CIG ORDINARIA

L'integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo ditre mesi (13 settimane) consecutivi, prorogabile in casieccezionali per successivi periodi trimestrali, fino ad unmassimo complessivo di 12 mesi (52 settimane), anche nonconsecutivi, in un biennio mobile

a pag. 16 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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CIG ORDINARIA

Ai fini del calcolo, ogni settimana in cui è effettuato un periodo disospensione, anche parziale, veniva considerata interamente (*).Con circolare n. 58 del 20 aprile 2009 l’INPS ha deciso che, invece,le settimane si calcolano per sommatoria delle giornate effettuatein caso di riduzione di orario.----------(*) Fino al 31 dicembre 1996 ai fini del computo dei periodi massimi di godimento deltrattamento di integrazione salariale una settimana si considerava trascorsa quando lariduzione di orario era di ammontare almeno pari al 10% dell'orario settimanale relativoai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazionisalariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulavano ai fini del computo deipredetti periodi.

a pag. 17 della dispensa

Esempio

Lun Mar Merc Giov Ven Sab Dom

1 CIG

2 CIG

3 CIG

4CIG

5 6 7

8 9 10 CIG

11 CIG

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 CIG

23 CIG

24 CIG

25 CIG

26 27 28

29 30

N° settimane di CIG = 2

a pag. 17 della dispensa

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CIG ORDINARIA

Nel ricorso alla CIG ordinaria non esiste un obbligo di rotazione

tra i lavoratori

a pag. 18 della dispensa

a pag. 18 della dispensa

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CIG ORDINARIA – Licenziamenti

Sicuramente non è integrabile la sospensione di attività che siconcluda con il licenziamento di tutta o la maggior parte dellamaestranza, previsto già all’atto della richiesta di integrazionesalariale.

In tal caso, infatti, la causa della contrazione non può essereconsiderata transitoria e temporanea.

Quando i licenziamenti non vanno a incidere sulla ripresa delcomplesso aziendale, al lavoratore licenziato spetterà il trattamento diintegrazione salariale fino alla data del licenziamento, purché illicenziamento stesso non sia un sintomo di esubero di personale inrelazione alle normali esigenze produttive dell’impresa.

a pag. 19 della dispensa

CIG ORDINARIA – Dimissioni

In questo caso, poiché i requisiti della transitorietà e temporaneitàdell’evento sussistono a prescindere dalla decisione del singolo dirisolvere il rapporto di lavoro, il lavoratore dimissionario ha dirittoall’integrazione salariale fino al momento in cui si dimette.

Tuttavia, qualora le dimissioni dell’intera maestranza o dellamaggior parte della stessa ponessero l’azienda nell’impossibilità diriprendere l’attività, e tale circostanza venisse in rilievo già all’attodella formulazione della domanda di ammissione, potrebberosorgere dubbi in ordine alla legittimità di un intervento Cig, dalmomento che verrebbe meno uno dei requisiti essenziali, vale a direla previsione di ripresa di attività riferita allo stesso complessoaziendale.

a pag. 19 della dispensa

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Contrariamente a quanto comunemente si suppone, non esistonodisposizioni esplicite, né di legge né di tipo amministrativo, cheimpongano alle aziende la programmazione di periodi di ferieprecedentemente alla richiesta di intervento Cig o Cigs.

Sussiste però un obbligo «documentale» del datore di lavoro, almomento della formulazione della domanda di integrazione salarialeordinaria all'lnps, di indicare i dati relativi ai periodi di ferie, di riposicompensativi e permessi retribuiti maturati e non fruiti alla data diinizio delle sospensioni, mentre tale obbligo non è previsto in caso didomanda di integrazione salariale straordinaria, né in fase di richiestadi concessione formulata al Ministero, né in fase di comunicazionedelle ore integrabili all'lnps.

LA QUESTIONE DELLE FERIE

a pag. 20 della dispensa

L'integrazione salariale ordinaria viene corrisposta in presenzadei requisiti della non imputabilità della sospensione dell'attivitàlavorativa al datore di lavoro o ai dipendenti e della transitorietàdell'evento.

In conseguenza di tali presupposti l'lnps formulal'argomentazione generale (mai comunque formalizzata incircolari, note o messaggi) che impresa e lavoratori devono faretutto il possibile per evitare o ridurre il ricorso alla Cig, anche alfine di contenere i costi a carico della Cassa e quindi far fruire leferie maturate da ciascun singolo lavoratore per le quali nonsono ancora trascorsi i termini per il godimento delle stesse,stabiliti per legge o per previsione contrattuale.

a pag. 20 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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È quindi particolarmente importante che, al momento dellapresentazione dell'istanza di ammissione al trattamento Cig, per isingoli dipendenti interessati, non risultino carichi di ferie relativiall'anno di maturazione precedente ancora fruibili, né un caricoeccessivo di ferie riferite all'anno di maturazione corrente,

fermo restando che ragionamento analogo vale anche per i riposicompensativi (indipendentemente dalla loro denominazione: Rol,Par, banca ore, ecc.) nonostante la differenza riscontrabile sia alivello normativo sia a livello funzionale tra questi ultimi e le ferie.

a pag. 21 della dispensa

CIG IN EDILIZIA

Anche per la CIG in edilizia non vi sono novità introdottedalla riforma Fornero, pertanto rimangono in atto le duetipologie di intervento:

a pag. 21 della dispensa

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CIG IN EDILIZIA

Cause di intervento

In base all'art. 1, L. n. 77/1963, l'integrazione salariale vienecorrisposta ai lavoratori che vengono sospesi dal lavoro oeffettuino prestazioni ad orario ridotto per effetto di intemperiestagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ailavoratori.

a pag. 22 della dispensa

CIG IN EDILIZIA

Trova applicazione il massimale stabilito per l'interventoordinario nell'industria che - a norma dell'art. 2, comma 174, L.n. 549/1995 - viene peraltro aumentato del 20% nei casi diintegrazione salariale concessa per intemperie stagionali (art.14, L. n. 223/1991; INPS circ. n. 25/2011).

a pag. 22 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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CIG IN EDILIZIA

Sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale èdovuto - ex art. 8, L. n. 427/1975 - un contributo addizionalenella misura del 5%. (INPS circ. n. 219/1985).Il contributo non è dovuto ove la sospensione o riduzionedell'attività sia stata determinata da "eventi oggettivamentenon evitabili".

Nel settore edile sono da considerare di per sé "eventi oggettivamente non evitabili" quelli di

origine meteorologica.

a pag. 23 della dispensa

CIG IN EDILIZIA

La durata dell'integrazione non può comunque eccedere 52settimane nell'arco di un biennio "mobile" (ossia nelle 104settimane immediatamente precedenti la settimana per la qualel'integrazione è richiesta); i periodi di chiusura per ferie collettivesi considerano neutri a questi fini.

a pag. 23 della dispensa

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CIG IN EDILIZIA

Disciplina speciale ex L. n. 223/1991

La normativa di cui all'art. 10, L. n. 223/1991 trovaapplicazione nei confronti dei lavoratori dell'ediliziaimpiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandidimensioni, per i quali siano stati versati o siano dovuti per illavoro prestato nel settore edile almeno 6 contributi mensilio 26 contributi settimanali nel biennio precedente alladecorrenza del trattamento.

a pag. 24 della dispensa

CIG IN EDILIZIA

Le cause sono quelle connesse:- al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto

per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni; glieventi di tale specie possono essere determinati dacomportamenti della pubblica autorità, quali ritardi neipagamenti e nelle procedure amministrative e possonoconsistere nella interruzione dei finanziamenti;

./..

a pag. 24 della dispensa

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La gestione operativa gli ammortizzatori sociali

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CIG IN EDILIZIA

- alle varianti di carattere necessario apportate ai progettioriginari delle predette opere pubbliche;

- a provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensidella L. n. 575/1965 (recante disposizioni contro la mafia),per i quali si prescinde dalle dimensioni dell'opera pubblica(INPS circ. n. 204/1991).

a pag. 25 della dispensa

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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - (CIGS)

a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

A differenza della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria),prestazione previdenziale, la CIGS è uno strumento di politicaindustriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni dieccedenza occupazionale che potrebbero portare alicenziamenti di massa con evidente ripercussione sul pianosociale.

Qualora l’azienda versi in uno stato di difficoltà tale da rendereimpossibile il regolare svolgimento dell’attività produttiva,l’imprenditore potrà richiedere l’intervento del trattamentostraordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.

a pag. 26 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS)

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L'evento improvviso e imprevisto è riferibile non solo a puntualifattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tuttequelle situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale checomportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o suivolumi di attività e di conseguenza sull'occupazione (la riduzionedi commesse, la perdita di quote del mercato nazionale o lariduzione del medesimo, la contrazione delle esportazioni, ladifficoltà di accesso al credito, ecc.).

Tali eventi devono comportare una ricaduta sui volumiproduttivi o sui volumi di attività e conseguentementedeterminare una situazione occupazionale cui far fronte con lostrumento della CIGS (Min. lav., lett. circ. prot. 14/0005251 del30.3.2009).

a pag. 27 della dispensa

CIG STRAORDINARIA

Per la cassa integrazione guadagni straordinaria l’unica modificaintrodotta dalla Riforma Fornero riguarda il ricorso in caso diprocedura concorsuale che è stato oggetto di intervento anche daparte del cosiddetto “decreto sviluppo” con la conseguenza dellapratica inutilizzabilità di tale causale in attesa della emanazione diapposito decreto del Minlavoro che individui i parametri oggettiviche permettano di capire se «sussistano prospettive dicontinuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, ancheparziale, dei livelli di occupazione”.

a pag. 27 della dispensa

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Fonte NormativaL. 164/1975L.223/91L.236/1993D.P.R. n.218del 10/6/2000

imprese industriali anche edili,

imprese commerciali che occupino più di 200 dipendenti(media del semestre precedente)

Imprese che abbiano occupato mediamente più di 15dipendenti, nel semestre precedente l’avvio di CassaIntegrazione Straordinaria.

L. 155/1981

L. 451/1994

imprese appaltatrici di servizi di mensa e

ristorazione (connessa a situazione di crisi delle aziendeindustriali presso le quali è svolto il servizio)

imprese appaltatrici dei servizi di pulizia

CIG STRAORDINARIAIMPRESE BENEFICIARIE

a pag. 28 della dispensa

CIG STRAORDINARIAIMPRESE BENEFICIARIE

Inoltre, ormai a regime a far data dal 1°gennaio 2013

imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti. Ladisposizione si estende anche al trattamento di mobilità

agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatorituristici), che occupino più di 50 dipendenti

imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a15 dipendenti

a pag. 28 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS)

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Lavoratori beneficiari Operai, impiegati e quadri, assunti con contratto a tempoindeterminato, anche part-time o con contratto a termine.

L’ammissione al beneficio è subordinata al conseguimento di unaanzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alladata della richiesta del trattamentoCircolare n. 75/2009

Lavoratori esclusi DirigentiApprendisti

CIG STRAORDINARIALAVORATORI BENEFICIARI

a pag. 29 della dispensa

CIG STRAORDINARIAIl trattamento straordinario di integrazione salariale è attualmenteconcesso nei seguenti casi:- ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni aziendali- crisi aziendale- stipulazione di contratti di solidarietà aventi ad oggetto una

diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare riduzioni delpersonale (contratti di solidarietà difensivi);

- fallimento, concordato preventivo, liquidazione coattaamministrativa o amministrazione straordinaria, nel caso in cui siafinalizzata alla salvaguardia della continuità aziendale (art 3, L. n°223/1991 – abrogato a decorrere dal 1/1/2016);

- sequestro o confisca, previo parere motivato del Prefetto, fondato suragioni di sicurezza e di ordine pubblico

a pag. 29 della dispensa

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a pag. 30 della dispensa

Previsioni DM 4 dicembre 2012 – Parametri oggettivi

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013Art. 2 - Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dicui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, diemanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero disottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza diprospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, si tiene conto dei seguentiparametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione deltrattamento straordinario di integrazione salariale: a) misure volte all'attivazione di azionimiranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima,adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; b)manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione,anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami diessa; c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzionioperative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione,totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.

a pag. 30 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS)

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Previsioni art. 3 L. 223/91 con modifiche L. 92/2012

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle impresesoggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, neicasi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento diliquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazionestraordinaria, (quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresadell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, davalutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali). Il trattamento straordinario di integrazionesalariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivoconsistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periododi integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nelcaso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domandadel curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore adodici mesi.

a pag. 31 della dispensa

Caratteristiche CIGS CONCORUSALE

Durata max 12 mesi e può essere prorogata per altri 6 (corredando ladomanda con una relazione approvata dal G.D. sulle prospettive dellacessione d’azienda)

È esente da contributi aggiuntivi (e anche MOBILITA’!!!) Nel caso di concordato è necessario, per ottenere le agevolazioni di cui

sopra, che la richiesta venga effettuata a firma del commissario; Durante la CIGS il trattamento di fine rapporto matura in capo all’INPS per

tutta la durata dell’Istituto (a determinate condizioni)

Attenzione: INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO / CIGSSuggerimento: In caso di mobilità al termine del periodo CIGS la procedura avràl’assoluto interesse affinché tutti i lavoratori interessati sottoscrivano un accordoex artt. 410 e 411 cpc per la RINUNCIA all’impugnazione del recesso edeventualmente anche del PREAVVISO (in quanto già «goduto» durante la CIGS)

a pag. 31 della dispensa

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CIG STRAORDINARIA

Il datore di lavoro che intenda richiedere l'intervento C.i.g.s. è tenuto adarne comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie o, inmancanza, alle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratoricomparativamente più rappresentative operanti nella provincia.Entro 3 giorni dalla comunicazione, l'imprenditore o gli organismisindacali presentano domanda di esame congiunto della situazioneaziendale e l'intera procedura deve concludersi entro i 25 giornisuccessivi alla richiesta, ridotti a 10 per le aziende con meno di 50dipendenti.La richiesta deve essere presentata all'ufficio individuato dalla regionein cui sono situate le unità aziendali interessate dall'intervento.

a pag. 32 della dispensa

CIG STRAORDINARIA

Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma chel'impresa intende attuare, comprensivo della durata e delnumero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché dellemisure per la gestione di eventuali eccedenze di personale, icriteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e lemodalità della rotazione tra i lavoratori (che è obbligatoria) o leragioni tecnico-organizzative della mancata adozione dimeccanismi di rotazione.

a pag. 32 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS)

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CIG STRAORDINARIA

In caso di mancato accordo sulla rotazione interviene ilMinistero del lavoro prima favorendo l’accordo e, in caso dimancato ulteriore accordo, indicando le modalità dellarotazione stessa.Se il datore non ottempera, il contributo aggiuntivo vieneaumentato.

a pag. 33 della dispensa

CIG STRAORDINARIA

In caso di mancata rotazione la più recente giurisprudenza prevede che il magistrato possa disporre

anche l’inefficacia del decreto ministeriale di ammissione alla CIGS, con la conseguenza che gravano sul datore di lavoro le

retribuzioni per il periodo di CIGS stessa

a pag. 33 della dispensa

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CIG STRAORDINARIAOgni domanda di concessione della C.i.g.s. è riferita ad un periodomassimo di 12 mesi.La domanda, di prima concessione o di proroga, deve esserepresentata o inviata entro il 25° giorno dalla fine del periodo di paga incorso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione ola riduzione dell'orario di lavoro.Nei confronti delle aziende sottoposte ad amministrazionestraordinaria, o di dichiarazione di fallimento, di omologazione delconcordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, la cuiistanza deve essere presentata dal curatore ovvero dal liquidatore,non trova applicazione il rispetto dei termini di presentazione dellarichiesta di C.i.g.s.

a pag. 34 della dispensa

CIG STRAORDINARIA

L'art. 1, comma 9, L. n. 223/1991 stabilisce che, per ciascunaunità produttiva, i trattamenti straordinari di integrazionesalariale non possono avere una durata complessiva superiore a36 mesi nell'arco del quinquennio (v. anche INPS circolari n°204/1991 e n° 103/1995).Il quinquennio di riferimento deve essere determinato adecorrenza fissa, a partire dall'11 agosto 1990 (M.L. circ. n°91/1995; INPS mess. n° 30926/1995).

a pag. 34 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS)

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Il predetto limite massimo di 36 mesi nell'arco di un quinquennio può esseresuperato per ciascuna unità produttiva (intendendosi per tale l'unità localecensita dall'ISTAT) nei seguenti casi:

a) intervento della CIG connesso alla stipulazione di "contratti di solidarietà" dicui all'art. 1 del D.L. n. 726/1984, come strumento alternativo alla proceduradi dichiarazione di mobilità (ML nota n. 1879/2010);

b) procedure concorsuali (art. 3, L. n. 223/1991), se l'attività produttiva èiniziata almeno 24 mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazionesalariale, protrattisi per il triennio di riferimento, ed è continuata fino ai 12mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale;

c) proroghe previste dal comma 3 dell'art. 1 della L. n. 223/1991 per programmidi ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che presentino unaparticolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processiproduttivi dell'impresa ovvero della rilevanza delle conseguenze sul pianooccupazionale (INPS circ. n. 103/1995).

a pag. 35 della dispensa

CIG STRAORDINARIA

Il trattamento straordinario è dovuto:- agli operai, nella misura dell'80% della retribuzione

globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro nonprestate, comprese nel limite massimo di 40 oresettimanali;

- agli impiegati, nella misura dell'80% della retribuzioneche sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

a pag. 35 della dispensa

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CIG STRAORDINARIA

L'importo dell'integrazione salariale non può comunquesuperare un determinato massimale mensile, il cui importoviene aggiornato annualmente.

L'importo fissato è comprensivo dei ratei degli elementi chematurano per periodi ultramensili (es.: tredicesima mensilità).

a pag. 36 della dispensa

CIG STRAORDINARIA

Il Ministero del lavoro può disporre, su richiesta dell'azienda, ilpagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPSquando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordinefinanziario accertate dal competente organo ispettivo. Larichiesta deve essere contestuale alla domanda di ammissione.La concessione avviene con il decreto di ammissione salvorevoca dopo la verifica della eventuale insussistenza deglielementi giustificanti.

a pag. 36 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS)

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CIG STRAORDINARIA

Le imprese che fruiscono degli interventi straordinari della C.i.g.devono versare un contributo addizionale stabilito attualmentenella misura del 4,50% (3% per le imprese fino a 50 dipendenti)sull'importo delle integrazioni erogateNon sono tenute a pagare il contributo le società sottoposte allaprocedura di amministrazione straordinaria, le società direimpiego dei lavoratori costituite dalla Gepi e le impresesottoposte a procedure concorsuali, a sequestro o confisca.

a pag. 37 della dispensa

CIG STRAORDINARIA

Per effetto dell'art. 1 della L. n. 223/1991, commi 4 e 8, trascorsiventiquattro mesi dalla data di decorrenza del trattamento diintegrazione straordinaria, il contributo addizionale è raddoppiatoa decorrere dal 1° giorno del venticinquesimo mese (ad esempiodata iniziale del trattamento 1° febbraio 2011, il contributo èdovuto in misura doppia a decorrere dal 1° marzo 2013).Il contributo addizionale è altresì raddoppiato, con effettoimmediato, in caso di inottemperanza al decreto ministeriale chestabilisce il meccanismo di rotazione. In questa ipotesi, trascorsiventiquattro mesi dalla data di decorrenza del trattamento, ilcontributo è maggiorato del 150 per cento

a pag. 37 della dispensa

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CIG STRAORDINARIA

L'art. 2, comma 2, L. n. 464/1972 dispone che per i lavoratorilicenziati nel corso o al termine del periodo di integrazionesalariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassaintegrazione guadagni del trattamento di fine rapportocorrisposto agli interessati, limitatamente alla quota maturatadurante i periodi di sospensione immediatamente precedenti larisoluzione del rapporto.

a pag. 38 della dispensa

CIG STRAORDINARIA

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La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS)

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CIGSonline

Modulo Scheda 1/A

CRISI AZIENDALE

La consultazione sindacale è avvenuta in data _04/03/2013_, l’accordo sindacale, di cui all’art.2 del D.P.R. n. 218 del 10/06/2000, è stato |X| non è stato |__| raggiunto e prevede |X| non prevede |__| la rotazione (allegarne copia). Nel caso in cui l’impresa, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, ritenga di non adottare meccanismi di rotazione fra lavoratori occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni, che esplicano le medesime mansioni, ne illustri i motivi : DETTAGLIO MENSILE DELLE SOSPENSIONI

Lavoratori

Mese iniziale : __MARZO 2013_____

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°

a zero ore con rotazione 17

a zero ore senza

rotazione

ad orario ridotto

1) (Non compilare nel caso di cui al punto 6)

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Illustrare le ragioni della crisi :

L’area di mercato in cui opera l’Azienda appare segnata da una generalizzata e consistente riduzione dei volumi produttivi che determina una progressiva e persistente contrazione degli ordini. Tale situazione di crisi ha conseguentemente provocato una pesante crisi finanziaria e di liquidità alla Società, con incassi e finanziamenti attestatisi a livelli notevolmente inferiori rispetto a quelli per cui l’Azienda è strutturata e senza previsione attuale di inversione di tendenza. La situazione descritta e l’andamento negativo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati, unita al venir meno della possibilità di fruire di ore di cassa integrazione ordinaria, caratterizzano una situazione involutiva della società, la quale deve far fronte oramai dall’inizio del 2012 (e progressivamente dal 2009) ad una pesante contrazione degli ordini con un consistente calo del proprio fatturato, ed alla necessità di ricorrere a sempre più urgenti interventi di carattere strutturale per riportare, con un adeguato piano di risanamento e ricerca di nuovi settori di impiego dei propri prodotti, ad una condizione di competitività idonea a consentirle di mantenere la propria posizione sul mercato di appartenenza e ripristinando l’andamento economico finanziario della stessa a normali margini di redditività.

a pag. 40 della dispensa

2) (Non compilare nel caso di cui al punto 6) Riportare l'andamento degli indicatori economico-finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), relativi al biennio precedente, fornendo, altresì, le informazioni disponibili su dati di preconsuntivo dell'anno in corso alla data dell'istanza. Anno 2010 Anno 2011 Anno in corso 2012 a) Fatturato € 2.234.837,00 € 2.105.092,00 € 1.811.744,00 b) Risultato operativo € 57.178,00 € 31.463,00 € 191.241,00 c) Risultato d’impresa : Utile € __________ __________ __________ Pareggio € __________ __________ __________ Perdita € 81.238,00 € 51.599,00 € 239.162,00 d) Indebitamento € __________ __________ __________ Debiti finanziari nei confronti di: - banche |_| € 638,619,00 € 449.970,00 € 250.325,00 - istituti finanziari |_| € __________ __________ __________ - società controllante |_| € __________ __________ __________ - altro (soci) |_| € 496.946,00 € 548.351,00 € 658.706,00 Debiti verso fornitori € 497.176,00 € 255.940,00 € 269.618,00 Eventuali provvedimenti intrapresi in adempimento al disposto dell'art.2447c.c.

(in linea di massima non più di mezza pagina)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto, come costituito nella domanda di concessione della CIGS

dell’azienda___________________________________________, in qualità di legale rappresentante,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dichiara che le

informazioni sopra riportate al punto 2, sono conformi alle risultanze contabili e/o di bilancio.

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Firma*

_________________________________

* In caso di inoltro dell’istanza con firma digitale (smart card) non occorre firmare

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La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS)

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L’azienda predisponga, inoltre, una breve specifica relazione tecnica a commento dei quattro indicatori economico-finanziari. Come si può notare dai bilanci allegati alla presente e riferiti agli anni 2010 – 2011 e 2012 le commesse di lavoro, nel corso di questi ultimi 3 anni, sono andate via via riducendosi. I nostri principali committenti, a causa della crisi che ha colpito il mercato nazionale ed internazionale, ci hanno ridotto progressivamente le commesse di lavoro con un picco (negativo) proprio nel 2012. Questo ha comportato una riduzione del fatturato nel 2012, rispetto all’anno precedente (che aveva a sua volta già avuto una flessione), di quasi 300.000 euro. La società, che nel frattempo aveva intrapreso costose spese di manutenzione e ricondizionamento di alcuni macchinari, si è trovata così a chiudere un bilancio con una perdita consistente, dovuta al calo del fatturato ed alle spese di manutenzione sopracitate che incidono sul bilancio 2012 per euro 83.925,00. Per ciò che riguarda l’indebitamento, la politica adottata in questi ultimi tre anni è stata quella di ridurre il ricorso a capitali di terzi mediante apporti di capitale proprio da parte dei soci. Questo appare evidente, nei bilanci allegati, dalla progressiva riduzione dell’indebitamento bancario e dal progressivo incremento dell’indebitamento della società verso i soci. 3) (Non compilare nel caso di cui al punto 6) Illustrare l'andamento, in via generale, dell'organico aziendale e le eventuali nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie e le relative motivazioni:

L’andamento dell’organico aziendale nell’ultimo biennio ha subito un trend complessivamente negativo che ha comportato l’esaurimento in data 01.02.2013 delle settimane utilizzabili per Cassa Integrazione Ordinaria. Nel corso del 2012 sono avvenute n. 4 risoluzioni di rapporto di lavoro di cui: n. 3 licenziamenti per soppressione posto di lavoro, e precisamente:

- 18.04.2012 di lavoratrice impiegata 6° livello addetta alla contabilità; - 30.04.2012 di lavoratore operaio 3° livello addetto alla verniciatura; - 21.12.2012 di lavoratore impiegato 5° livello, tecnico programmatore.

n. 1 dimissioni di lavoratore impiegato 5° livello tecnico metallurgico L’azienda ha effettuato le ultime due assunzioni in data:

- 09.01.2012 di un capo Officina con lo specifico incarico di razionalizzare i processi produttivi dell’azienda ed attuare un’organizzazione più funzionale dei tempi lavoro e dei processi lavorativi in azienda;

- 20.02.2012 di un apprendista operaio addetto macchine a controllo numerico. 4) Illustrare il piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi, da realizzarsi nell'arco di dodici mesi, comprendente un'adeguata definizione, per ciascuna unità aziendale, delle iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine:

(in linea di massima non più di una pagina)

Nel corso del periodo di intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l’Azienda metterà in atto tutti gli strumenti idonei ad affrontare la situazione, in particolare attraverso:

1) ricerca di sinergie sul mercato di appartenenza attraverso l’investimento in nuove tecnologie e formazione dei lavoratori;

2) un adeguato piano di risanamento e ricerca di nuovi settori di impiego dei propri prodotti anche tramite attività promozionali volte ad acquisire nuove aree di mercato;

3) una riduzione dei costi di struttura e delle voci di spesa corrente al fine di mantenere un adeguato grado di competitività.

4) Implementazione con la collaborazione di una società di software del Sistema Computerizzato di Rintracciabilità dei Prodotti, utile a ridurre i margini di errore e costi aziendali;

5) Indicare il numero di lavoratori sospesi/lavoranti a orario ridotto che durante o a fine programma rientreranno in azienda: a fine programma si prevede il rientro di tutti i lavoratori sospesi in azienda. In caso di eccedenza di personale, quantificare il numero degli esuberi che non rientreranno in azienda illustrando dettagliatamente il piano di gestione di detti esuberi : non sono previsti in tale piano di gestione esuberi di personale. 6) Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto. a) illustrare la natura dell’evento, evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con la quale il suddetto evento ha prodotto gli effetti negativi per l’azienda;

(in linea di massima non più di due pagine) b) Specificare la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

(in linea di massima non più di due pagine) Nel caso di cui al punto 6, non è necessario compilare i precedenti punti 1,2,3.

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IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

CONTRATTO DI SOLIDARIETA’

FONTI NORMATIVE

D.L. n. 726 DEL 30/10/1984 L. 830/1984 art. 2 L. 863/1984 art. 1 L. 236/1993 art. 5 c. 5,7,8 D.L. 148/1993 D.M. n. 46448 del 10/07/2009 (g.u. n. 178/2009)

a pag. 42 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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CONTRATTO DI SOLIDARIETA’Il ricorso ai contratti di solidarietà è esperibile sulla base di unasemplice valutazione condivisa dalle parti stipulanti quindidefinibili anche accordi collettivi aziendali:

- al fine di favorire nuove assunzioni (CONTRATTI DISOLIDARIETA’ ESTERNA o ESPANSIVI art. 2 L. 830/1984 )

- quale misura alternativa al fine di evitare in tutto o in parteuna contrazione dell’organico aziendale (CONTRATTI DISOLIDARIETA’ INTERNA o DIFENSIVI - Art. 1 L. 863/1984, art. 5c.5,7 e 8 L. 236/1993).Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenzesia per le finalità perseguite sia per gli aspetti previdenziali econtributivi.

a pag. 43 della dispensa

LAVORATORI BENEFICIARI

I contratti di solidarietà sono rivolti a tutto il personaledipendente ad esclusione di: dirigenti; apprendisti; lavoratori a domicilio; lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni; lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali. I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui

l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.

a pag. 43 della dispensa

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CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA

Previsti dall’art. 2 della legge n. 863/1984, in perfetto “pendant” coni contratti di solidarietà difensiva del settore industriale (e di quellostrettamente correlato dalla normativa) particolarmente usati inquesto periodo di crisi, i contratti di solidarietà espansivaconcernono quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulanocontratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici,attuando una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con lacontestuale assunzione di nuovo personale.Sul punto, si richiama quanto affermato dall’INPS con la circolare n.1/1987, la quale, tra le altre cose, ricorda come nel caso in cui leassunzioni avvengano non contestualmente ma progressivamente, ilbeneficio sia riconosciuto soltanto nel momento in cui le assunzionicorrispondano complessivamente alla riduzione di orario.

a pag. 44 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVAL’accordo collettivo sulla solidarietà espansiva va depositatopresso la Direzione Territoriale del Lavoro, che attraverso ipropri organi di vigilanza, verifica la corrispondenza tra lariduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzionieffettuate.Il controllo della DTL è propedeutico al riconoscimento delcontributo che (art. 2, comma 7, della legge n. 863/1984), puòdisporre la sospensione del beneficio qualora accertil’inosservanza delle condizioni previste sia dallanorma di riferimento che dall’accordo collettivo.Si tratta, in ogni caso, di un istituto che in oltre un quarto disecolo dalla sua approvazione ha avuto un seguito scarsissimo.

a pag. 44 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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INCENTIVI DI NATURA CONTRIBUTIVA ED ECONOMICA

Al datore di lavoro per ogni lavoratore assunto e per ognimensilità corrisposta viene riconosciuto un contributo, a caricodella gestione INPS della disoccupazione, per i primi dodici mesipari al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL.

Nei due anni successivi il contributo cala, rispettivamente, al10% ed al 5%. Se le assunzioni avvengono nel Mezzogiorno (areeex DPR n. 218/1978) il contributo è pari al 30% dellaretribuzione.

a pag. 45 della dispensa

INCENTIVI DI NATURA CONTRIBUTIVA ED ECONOMICA

In sostituzione del contributo appena citato se l’assunzioneriguarda i giovani fino a 29 anni per i primi tre anni e, comunque,non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età, la quota acarico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondentea quella prevista per gli apprendisti, ossia il 10%, ferma restando lacontribuzione a carico del lavoratore (9,19%).E’ appena il caso di ricordare come siano esclusi dal beneficio queidatori di lavoro che nei dodici mesi precedenti hanno proceduto ariduzioni di personale o a sospensioni temporanee dal lavoro.

a pag. 45 della dispensa

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Il comma 7 - bis dell’art. 2 prevede che i lavoratori assunticon contratto di solidarietà espansiva siano esclusi dalcomputo dei limiti numerici previsti da leggi o contratticollettivi ai soli fini dell’applicazione di norme ed istituti cheprevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario ecreditizio. Si tratta, quindi, di un’agevolazione normativa“parziale” che non incide su computi del personale inmateria lavoristica.

INCENTIVI DI NATURA NORMATIVA

a pag. 46 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI

Di seguito, si tratta l’argomento solo con riferimento ai c.d.s.DIFENSIVI, istituto che sebbene disciplinato in Italia con legge863/1984, a differenza di altri paesi europei, solamente nel secondosemestre del 2008 si cominciano ad avviare le prime esperienze diutilizzo ossia in circostanza di crisi economica e finanziaria.Tramite accordo sindacale, si realizza una forma di solidarietà tralavoratori i quali accettano una riduzione dell’orario di lavoro edella corrispondente retribuzione al fine di riassorbire eccedenze dipersonale; per contro, il datore limita il proprio potere rinunciandoad operare riduzioni di personale consentendo la continuazionedell’attività produttiva e mantenendo le risorse umane e la loroprofessionalità.

a pag. 46 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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ITER PRECEDURALE SINDACALE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) per le imprese SOGGETTE a Cigs1) L’accordo viene realizzato mediante coinvolgimento delle

rappresentanze sindacali esterne all’azienda previo consensodelle r.s.a. quale presupposto affinché sia garantita l’effettivitàdel contratto di solidarietà e può riguardare l’intero compartoaziendale o una parte dell’impresa.Poiché la legge non prevede uno schema negoziale preciso, nonvi sono particolari vincoli pur tuttavia è importante predisporneaccuratamente il contenuto in quanto – essendovi carenzanormativa – è rimessa alle parti la disciplina degli aspetti rilevantisotto il profilo gestionale e tecnico quali ad esempio erogazionidi carattere economiche ridotte (istituti contrattuali ferie,festività, mensilità aggiuntive).

a pag. 47 della dispensa

Con riferimento al contenuto dell’accordo sindacale il D.M. n.46448/2009 e il Ministero del lavoro con circolare n. 33/1994 nedettano i contenuti e i requisiti obbligatori:

data stipula contratto individuazione esatta delle parti stipulanti ccnl applicato orario di lavoro applicato e sua articolazione data eventuale apertura della procedura di mobilità e numero

esuberi dichiarati quantificazione dell’esubero di personale all’atto della stipula motivi che hanno determinato l’esubero

segue …

a pag. 47 della dispensa

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Decorrenza del contratto e durata della validità Forma della riduzione dell’orario di lavoro e articolazione puntuale Parametrazione sull’orario medio settimanale, indicazione

percentuale di riduzione Eventuali deroghe all’orario concordato (apposita clausola in cui

vengono specificate le modalità con cui attuare una minoreriduzione)

Misure atte ad agevolare il mantenimento dell’occupazione Indicazione unità produttiva e nominativi soggetti Paramentri di riproporzionamento degli elementi retributivi

compresi quelli indiretti e differiti in ragione della riduzione(Circolare Inps n. 9/1986)

Modalità di pagamento cigs (se anticipa il datore oppure direttoInps)

a pag. 48 della dispensa

2) viene presentata domanda al Ministero del Lavoro collegandosi alsito in apposita area dedicata, allegando l’accordo sindacale entro25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine dellasettimana in cui ha avuto inizio la riduzione. Una copia delmodello ivi compilato viene inviato a Inps competente e D.T.L. incaso di pagamento diretto Inps. In tale ultimo caso, il termine dipresentazione della domanda diventa 20 giorni dall’inizio dellariduzione di orario.

3) autorizzazione ministeriale

Entro 30 giorni con apposito decreto il Ministero rilascial’autorizzazione.

a pag. 48 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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4) l’azienda procede alla richiesta telematica presso Inps diautorizzazione a pagare cigs e a conguagliare gli importianticipati (modello Igi 15 str. SR40)

5) L’inps rilascia autorizzazione mediante modello Igi 6 str.Indicando il numero di autorizzazione e le ore autorizzate.L’azienda nel flusso Uniemens deve riportare le sommeconguagliate, il numero delle ore e numero di autorizzazioneInps.

6) l’azienda con cadenza trimestrale fornisce all’Inps elenco deilavoratori che hanno percepito cigs, segnalando le orecontrattuali, quelle lavorate e le ore perse cds, la retribuzioneoraria, l’importo cigs e gli estremi uniemens.

a pag. 49 della dispensa

È POSSIBILE DAL 03/08/2009, SE IL MINISTERO DEL LAVOROSULLA BASE DI DOMANDA AZIENDALE PER COMPROVATEDIFFICOLTÀ FINANZIARE CHIEDE IL PAGAMENTO DIRETTOINPS.

PAGAMENTO DIRETTO INPS

a pag. 49 della dispensa

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ITER PRECEDURALE SINDACALE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

B) per le imprese NON SOGGETTE a Cigs

Fino al 31/12/2012 le aziende che stipulano c.d.s. al fine di evitareo ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura dimobilità art. 24 L. 223/91, o di porre in essere licenziamentiplurimi individuali o, possono beneficiare di un contributo acarico del Fondo per l’occupazione pari alla metà del monte oreretributivo da esse non dovuto a seguito di riduzione di orario.Tale contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito inmisura pari al 50% c/impresa e 50% c/lavoratori interessati.

a pag. 50 della dispensa

1. Presentazione istanza in bollo da consegnare alla d.t.l. in duplicecopia con allegati accordo sindacale, scheda informativa , dettaglioorario ordinario e ridotto, elenco nominativo del personaleinteressato.

2. Concessione del contributo. Viene concesso con decreto direttorialeche indica l’importo del contributo comprensivo anche della quotadel dipendente.

3. Il decreto direttoriale, munito di visto dell’ufficio centrale di bilancio,viene trasmesso Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O.alla d.t.l. , inps.

4. La d.t.l. controlla trimestralmente l’effettiva riduzione dell’orario dilavoro svolta dai lavoratori interessati mediante elenco aggiornatoche il datore di lavoro avrà cura di produrre. Completata dettaverifica la d.t.l. individua l’esatto importo da erogare all’impresa laquale, successivamente alla corresponsione dle contributo, provvedea trasferire ai lavoratori la quota di loro spettanza

a pag. 50 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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MODULAZIONE ORARIO DI LAVORO: RIDUZIONE E DURATA

La riduzione dell’orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzionedell’orario giornaliero, settimanale o mensile.Il c.d.s. è idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale diriduzione di orario concordata tra le parti parametrata su basesettimanale non sia superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale deilavoratori coinvolti (D.M. 46448/2009).Tale riduzione di orario è da intendersi come media avendo comeriferimento il numero complessivo dei lavoratori coinvolti.Per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, è possibilederogare purché dette modalità siano previste nel c.d.s..Invece, in tutti i casi in cui la deroga comporti una maggiore riduzione diorario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà con laconseguente presentazione di nuova istanza.

a pag. 51 della dispensa

IL C.D.S. NELLE AZIENDE SOGGETTE A C.I.G.S.

Non può avere una durata superiore a 24 mesi, prorogabile fino adun massimo di ulteriori 24 mesi (36 per il lavoratori occupati nelMezzogiorno).Al raggiungimento della durata massima, si dovrà attenderealmeno 12 mesi per la stipulazione di un nuovo contratto disolidarietà. Totale massimo di 36 mesi nel quinquennio.Ai fini del calcolo del quinquennio detto termine è da intendersirigido avendo come riferimento la data di entrata in vigore della L.223 del 11/08/1991, pertanto con riferimento ad oggi ilquinquennio in atto è 11/08/2010 – 11/08/2015.È possibile derogare i 36 mesi solo in casi in cui il cds costituiscaun’alternativa alle procedure di mobilità e licenziamento collettivo.

a pag. 51 della dispensa

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IL C.D.S. NELLE AZIENDE NON SOGGETTE A C.I.G.S.

Il contributo viene erogato in quote trimestrali per un periodomassimo di 24 mesi.

a pag. 52 della dispensa

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORII lavoratori posti in solidarietà da imprese soggette a cigs maturano il diritto aricevere le integrazioni salariali a carico Inps calcolate sulla retribuzione persa enon in funzione di minimali e massimali come avviene per gli altri trattamenti.La perdita di remunerazione viene compensata con la corresponsione di untrattamento di integrazione salariale pari al 60% del trattamento economicoperso a seguito della riduzione di orario, previa specifica autorizzazioneemanata con decreto ministeriale.In via sperimentale per il quadriennio 2009-2012, l’ammontare del trattamentoè aumentato del 20% della retribuzione persa a seguito di riduzione orario.Il calcolo viene effettuato avendo riguardo del trattamento retributivo persodal lavoratore ad esclusione degli aumenti previsti da contratti aziendaliintervenuti nel semestre antecedente la stipula del cds.

a pag. 52 della dispensa

Page 87: AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO LA LEGGE DELEGA 183/2014 … · DOPO LA LEGGE DELEGA 183/2014 (JOBS ACT) in collaborazione con: LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA. 2 ... a tempo indeterminato

Il contratto di solidarietà

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TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI

Per i lavoratori dipendenti da imprese non soggette a cigs èprevisto un contributo pari alla metà del monte ore ridotte dacalcolare sulla della retribuzione lorda relativa ai 12 mesiprecedenti il periodo interessato alla riduzione dell’orario dilavoro.

Per i lavoratori, tale importo non ha natura retributiva epertanto non devono essere calcolati i relativi contributiprevidenziali e assistenziali.

a pag. 53 della dispensa

L'articolo 5 del decreto legge 34/2014 in vigore dallo scorso 21marzo convertito in legge n. 78/2014 (modificando l’art. 6 c. 4D.L. 510/1996) stanzia nuove risorse per le aziende che ricorronoai contratti di solidarietà difensivi.

Si tratta di strumenti applicabili a quelle aziende i cui dipendentiaccedono al trattamento di cassa integrazione straordinaria alfine di facilitarle per evitare gli esuberi.In favore delle imprese che stipulano contratti di solidarietàaccompagnati da cassa integrazione straordinaria, è infattiprevisto uno sgravio contributivo per i lavoratori il cui orarioviene ridotto di oltre il 20%.

BENEFICI PER LE AZIENDE

a pag. 53 della dispensa

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Il beneficio si applica per un periodo massimo di 2 anni ed è articolato in modo diverso a seconda della ripartizione dell'orario di lavoro: maggiore è la riduzione delle ore lavorate, maggiore saràlo sgravio contributivo.

Gli sgravi ammontano al 25 per cento della contribuzione che diventano 35 per cento laddove l'accordo disponga una riduzione dell'orario di lavoro maggiore del 30 per cento delle ore in origine lavorate.

BENEFICI PER LE AZIENDE

a pag. 54 della dispensa

I benefici vengono anche articolati in base alla localizzazione geograficadell'impresa che richiede l'attivazione dei contratti di solidarietà

difensivi.

Ad esempio nelle aree meridionali ad alta criticità individuate dalla CEEnelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia leriduzioni contributive salgono rispettivamente dal 25 al 30% e dal 35 al

40%.

La misura è subordinata alla presenza di risorse economiche nel Fondoper l'occupazione e dello sviluppo che il Ministero del lavoro provvedesulla base delle risorse recuperate la legge di stabilità, a finanziarlo.Fondo che ora, grazie al decreto Poletti, viene rifinanziato con 15milioni di euro dal 2014.

BENEFICI PER LE AZIENDE

a pag. 54 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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Le aziende non soggette a cigs possono beneficiare di uncontributo a carico del Fondo per l’occupazione pari alla metà delmonte ore retributivo da esse non dovuto a seguito di riduzionedi orario.

- Non vi sono contributi aggiuntivi conto azienda;- T.f.r., fe, pr maturate e godute durante la solidarietà rimangono

c/inps;- Possibilità di scegliere se anticipare le somme c/inps o dioptare per il pagamento diretto.

BENEFICI PER LE AZIENDE

a pag. 55 della dispensa

MALATTIA E MATERNITA‘I C.d.S. sono compatibili con la prestazione di malattia (circ.n. 212 del 1994).Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro allavoratore in malattia viene corrisposta, oltre al trattamentostraordinario di integrazione salariale per le ore di riduzionedi orario, anche la prestazione economica di malattia per leore considerate lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, puressendo praticata una riduzione verticale di orario, laretribuzione viene corrisposta in misura costante.

C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONI

a pag. 55 della dispensa

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Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro checomporti una retribuzione variabile, se la malattia subentradurante una giornata di sospensione, viene corrispostal’integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante losvolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione dimalattia.La prestazione erogata per congedo di maternità (astensioneobbligatoria) prevarrà sempre sul trattamento per C.d.S.;mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) vaerogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanentiperiodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.

a pag. 56 della dispensa

C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONI

FESTIVITA'Nei casi di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro iltrattamento di solidarietà può essere erogato a complementodel minor salario corrisposto dal datore di lavoro.Nei casi di riduzione verticale dell'orario di lavoro se la festivitàcade in un giorno di sospensione interviene l’integrazionesalariale derivante dal C.d.S.; se la festività cade in un giornolavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore dilavoro, in quanto non sussistono i presupposti perl’integrazione salariale (circ. n. 212 del 1994).Le festività soppresse non sono integrabili.

a pag. 56 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONIFERIELe ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate incostanza del contratto di solidarietà ed usufruite nell’ambito dellavalidità del decreto concessivo del trattamento stesso (circ. n.2749 del 1986).Se godute successivamente al periodo di C.d.S. rimarranno a totalecarico del datore di lavoro.Sono parimenti a totale carico del datore di lavoro le feriematurate in periodi anteriori al contratto di solidarietà. Indennitàsostitutive delle ferie e indennità di mancato preavviso non sonointegrabili in quanto non sono un corrispettivo immediato ediretto della prestazione lavorativa.

a pag. 57 della dispensa

C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONIT.F.R.Matura per intero sull’ammontare della retribuzione che illavoratore avrebbe percepito in assenza di riduzione di orario, male quote di T.F.R. relative alle ore coperte dall’integrazionepossono essere rimborsate dall’Inps all’azienda soltanto almomento della cessazione del rapporto di lavoro, non rilevando atal fine la scadenza del contratto di solidarietà.

CONGEDO MATRIMONIALEL'assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con laconcessione dei C.d.S., di conseguenza spetta l'assegno percongedo matrimoniale calcolato sul minor orario stabilito dalC.d.S. e in aggiunta, per lo stesso periodo, l'integrazione salarialeper C.d.S.

a pag. 57 della dispensa

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C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONI

C.I.G.O.E’ consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e laconcessione dei C.d.S., nei limiti dell’orario ridotto (es.: 20 oresettimanali di C.d.S. e 20 ore di CIG ordinaria), circ. n. 2749 del1986.

C.I.G.S.Il C.d.S. è cumulabile con la CIGS nella stessa unità produttiva, acondizione che la CIGS sia motivata da crisi aziendale,ristrutturazione, riorganizzazione e conversione; in caso di crisiaziendale deve essere previsto il risanamento ed il recuperooccupazionale (Circ. n. 103 del 1995).

a pag. 58 della dispensa

E' da sottolineare che il cumulo tra i due istituti deve essereriferito all'unità produttiva e non ai lavoratori addetti all'unitàstessa. Qualora risultino emanati per la stessa unità produttiva siail decreto concessivo del trattamento straordinario per contrattodi solidarietà sia quello concessivo della CIGS, stante lacoincidenza temporale dei due benefici, è indispensabile che ilavoratori interessati dalla CIGS non siano gli stessi coinvolti nelcontratto di solidarietà, in quanto è tassativamente escluso che ilsingolo lavoratore possa cumulare i 2 trattamenti. La diversitàdeve sussistere per tutto il periodo di coesistenza.

Il cumulo tra C.d.S. e CIGS è escluso nell'ambito di un'impresa cheabbia cessato l'attività, sia sottoposta o abbia fatto istanza peressere ammessa a procedure concorsuali ovvero abbia in corso unaccordo per la gestione degli esuberi.

a pag. 58 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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PENSIONEPer i lavoratori che hanno stipulato contratti di solidarietà efino al compimento dell’età pensionabile per vecchiaia èpossibile il cumulo tra pensione e quota di retribuzione persaa causa della riduzione dell’orario lavorativo.

a pag. 59 della dispensa

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

Il Ministero del lavoro interviene nel 2014 sull’argomento condue Circolari: la n. 28 del 14 novembre 2014, che annulla esostituisce integralmente la n. 26 del 07.11.2014.

Le precisazioni fornite con le circolari sono le seguenti:

a pag. 59 della dispensa

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Le circolari riepilogano i datori di lavoro che possono accedere aicontratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, della legge n.236/1993:1) le imprese con oltre 15 dipendenti, non destinatarie dellanormativa in materia di Cigs (escluse, quindi, dal campo diapplicazione dell'art. 1 del decreto legge n. 726/1984, convertitocon modificazioni dalla legge n. 863/1984), che abbiano avviato laprocedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 ovene ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendanoprocedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivooggettivo;2) le imprese non superiori ai 15 dipendenti, ma con almeno due dipendenti, non destinatarie della normativa in materia di Cigs;

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

3) le imprese alberghiere nonché le aziende termali pubbliche eprivate operanti nelle località termali, che presentino gravi crisioccupazionali, con almeno due dipendenti in forza. E’ altresìrichiesta la condizione che i lavoratori con orario ridottopercepiscano, a carico di fondi bilaterali, una prestazione dientità non inferiore alla metà della quota del contributopubblico destinata ai lavoratori.4) le imprese artigiane, con almeno due dipendenti; anche inquesto caso, resta fermo l'obbligo per le imprese artigiane cheoccupano più di 15 dipendenti di avviare la procedura di mobilitàove ne ricorrano i presupposti.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 60 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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Per le imprese artigiane, il contributo può essere erogato acondizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, acarico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali oterritoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori dilavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul pianonazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà dellaquota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 61 della dispensa

Possibilità di svolgere attività formativa in corso di solidarietàDurante le ore di solidarietà è possibile che i lavoratori svolganoattività formativa.E’ necessario che si verifichino cumulativamente le seguenticondizioni:1. necessità di adibire il lavoratore, nell'ambito dei processi di riorganizzazione oristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito o, se adibitoai medesimi compiti, sia previsto l'utilizzo di nuove apparecchiature;2. esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione traaspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all'utilizzo di nuoveapparecchiature;3. presenza, nel momento di formazione, di un tutor (lavoratore già esperto nei nuovicompiti o mansioni o nell'utilizzo di nuove tecnologie), un istruttore o altra figuraanaloga.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 61 della dispensa

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I contenuti dell'accordo sindacale che dispone la proroga delcontratto di solidarietà dopo un primo periodo di due anni e lapercentuale media di riduzione dell'orario di lavoro consentitadalla norma; dopo l'utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi,

l'interruzione necessaria (cfr. circolare n. 20/2004) non dovràessere inferiore ad un mese.

Dopo l'utilizzo della solidarietà per i primi due anni e dopol'interruzione di cui sopra, l'eventuale prosecuzione di altridodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per leimprese con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delleprocedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n.223/1991.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 62 della dispensa

Per tutte le imprese (anche quelle sotto la soglia dei 16dipendenti), sarà comunque necessario ripresentare unanuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale,che contempli anche la necessità dell'esubero.

La circolare n. 28/2014 chiarisce che l'accordo sindacale diproroga deve essere "funzionalmente collegato alprecedente"

stessi criteri e obiettivi dell'accordo sindacale iniziale

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 62 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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Nel caso in cui sia necessario apportare una variazione circal'individuazione dei singoli lavoratori ai quali applicare lariduzione il Ministero sostiene che non è necessario, riattivarela procedura di mobilità, ma è sufficiente stipulare un accordosindacale integrativo che contenga i nominativi dei lavoratoriai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro.

Tale accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso alMinistero del lavoro Direzione generale degli ammortizzatorisociali e degli incentivi all'occupazione ed alla Dtl competente.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 63 della dispensa

La percentuale di riduzione orario ammessa;Il Ministero ritiene congrua una percentuale media di riduzionedell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al60%.Tale rapporto è applicabile per singolo lavoratore e rispettoall'orario contrattuale svolto su base annua eliminando ilriferimento all'orario contrattuale a tempo pieno. (superata lalettera circolare 8 febbraio 2010, prot. n. 3558)

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 63 della dispensa

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Nel caso di richieste di periodi di solidarietà inferiori a 12 mesi,in sede di presentazione dell’istanza del contributo, la DTL deveaccertare che non siano state presentate dal medesimo datoredi lavoro nel corso del medesimo anno istanze per periodiprecedenti che, cumulati, superino la percentuale del 60%.Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttivei dati devono essere riferiti a ciascuna unità interessata.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 64 della dispensa

La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo di solidarietà;la retribuzione lorda da prendere a base per il calcolo del contributo disolidarietà è la "retribuzione" denunciata all'Inps relativamente aidodici mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzionedell'orario di lavoro.Rientrano in tale concetto di retribuzione, tutte le voci caratterizzatedalla stabilità dell'erogazione. In pratica, deve essere effettuata lasomma degli imponibili previdenziali mensili, desumibili dalle bustepaga relative all'anno precedente il periodo di solidarietà, erogate invia non occasionale.Non è computabile, il compenso per prestazioni di lavorostraordinario!!

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

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Il contratto di solidarietà

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Anzianità aziendale minima del lavoratoreI dipendenti interessati dal contratto di solidarietà devono avereun'anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla datadell'inizio del regime di solidarietà, in analogia con quantoprevisto per i trattamenti di integrazione salariale.In caso di operazioni societarie straordinarie ex art. 2112 c.c., ilMinistero ritiene che l'anzianità aziendale possa essere valutatacon riferimento all'impresa cedente, cumulando, cioè, i periodiprestati alle dipendenze delle due diverse imprese.Il medesimo criterio si può estendere anche in caso disuccessione di appalti.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 65 della dispensa

Lavoratori a termineAi lavoratori assunti con contratto a termine è possibileapplicare il regime di solidarietà e corrispondere il relativocontributo per tutta la durata dello stesso regime. Il periodo digodimento del contributo è ridotto, in ogni caso, qualora iltermine del contratto intervenga prima della scadenza delregime di solidarietà.Inoltre è possibile procedere alla conversione di un contratto dilavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempoindeterminato, in quanto a seguito della conversione la forzalavoro impiegata e la riduzione di orario applicata non simodificano.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 65 della dispensa

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Lavoratori con obbligo formativoAi lavoratori assunti (es. apprendisti) durante il periodo diformazione si può applicare il regime di solidarietà.Nel caso in cui il periodo di formazione dell'apprendista venga aconcludersi in costanza di solidarietà, si ritiene possibile latrasformazione in ordinario rapporto di lavoro subordinato atempo indeterminato.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 66 della dispensa

LicenziamentiDurante il regime di solidarietà è fatto divieto di licenziaretranne che per giusta causa, i lavoratori in solidarietà che glieventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto disolidarietà.Qualora ciò avvenga, l'azienda perde la propria quota dicontributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 66 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

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Operazioni societarie straordinarie;In caso di trasferimento di ramo d'azienda con personale interessatoda un contratto di solidarietà, il Ministero ritiene possibile portare allanaturale conclusione il medesimo contratto.Quindi l'azienda cessionaria, per ereditare non è tenuta a sottoscrivereun apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell'ambitodella procedura di cui all'art. 2112 c.c. e dell'art. 47, legge n. 428/1990,e a presentare autonoma istanza alla Dtl competente.La consultazione sindacale ex art. 47, legge n. 428/1990, restaautonoma, e non è richiesta la presentazione dell'ulteriore istanzaalla Dtl competente.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI

a pag. 67 della dispensa

Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014

L’istituto a seguito della pubblicazione del Decretointerministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 con specifico riferimentoallo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati aisensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984)fornisce con la Circolare 153/2014 chiarimenti in merito allemodalità di recupero ed istruzioni contabili.

a pag. 67 della dispensa

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Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014

Il DL 20 marzo 2014, n. 34, tra le varie misure a vantaggio delleimprese, è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degliincentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensiviaccompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedentedisciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96).Le novità riguardano principalmente gli aspetti riferiti alla misura, alrelativo finanziamento e, soprattutto, quelli inerenti ai criteri diaccesso al beneficio.Inoltre, la riduzione contributiva, precedentemente articolata in mododifferente in relazione alla percentuale di contrazione dell’orario dilavoro stabilita nell’accordo e all’ubicazione territoriale dell’azienda, èstata uniformata in misura pari al 35%.

a pag. 68 della dispensa

Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014

A seguito delle innovazioni introdotte dal DL n.34/2014, diversamente daquanto avveniva in passato, l’ammissione alla riduzione contributiva infavore dei CdS è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti dispesa, anche ai criteri di ammissione, la cui individuazione viene affidata adun decreto interministeriale (Lavoro-Economia).Il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312, attuando la previsionelegislativa, ha disciplinato modalità e regole di accesso all’incentivo.Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con lacircolare n. 23 del 26/9/2014 ha riepilogato l’impianto normativo a supportodella materia e fornito, altresì, le istruzioni che i datori di lavoro devonoseguire per richiedere le riduzioni contributive previste dalla legge.Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le modalità che i datoridi lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovrannoseguire per fruire del beneficio contributivo riferito all’anno 2014.

a pag. 68 della dispensa

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Il contratto di solidarietà

103

Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014

Misura e durata dello sgravio contributivo.Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovutasulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario dilavoro in misura superiore al 20%.Il beneficio, concesso esclusivamente mediante apposito decreto del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali, previa verifica dei presupposti, è riconosciuto perperiodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto disolidarietà, con il limite massimo di 24 mesi.Al riguardo si precisa che gli importi massimi contenuti nei decreti concessivi sonoriferiti esclusivamente al 2014 (periodo massimo dal 21 marzo al 31 dicembre).La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento. Ne consegue che, perogni mese, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte deicontributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto unorario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale.

a pag. 69 della dispensa

Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014EsclusioniRestano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori dilavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L.20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo b),cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazionedella Cigs.La riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivoprevisto, a qualunque altro titolo, dall’ordinamento. Conseguentemente, ilavoratori per i quali si fruisce del beneficio non devono essere destinatari dialtre agevolazioni contributive (ad es. lavoratori assunti dalle liste di mobilitàex lege 223/91; disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/90, ecc...).Lo sgravio rimane, inoltre, subordinato al rispetto delle condizioni previstedall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolaritàcontributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratticollettivi.

a pag. 69 della dispensa

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ESEMPIO DI BUSTA PAGA CON C.D.S.a pag. 70 della dispensa

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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA - (CIGD)

a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza

CIG IN DEROGA

La CIG in deroga è nata per quei lavoratori esclusi dalle altreforme di CIG.Sono destinatarie dei trattamenti in deroga le aziende nonrientranti nella normativa sulla CIGS o, anche, quelle aziendeche, pur avendo diritto alla CIGS, ne hanno già fruito superando ilimiti di durata. Inoltre, tali trattamenti possono essere concessicon riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato,compresi, a differenza di quanto previsto dalla normativa sullaCIGS, i contratti di apprendistato e di somministrazione (art. 19,comma 8, D.L. n° 185/2008; INPS mess. n° 8255/2010).

a pag. 71 della dispensa

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CIG IN DEROGA

Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme diintegrazione del reddito, anche ai lavoratori destinatari dellacassa integrazione guadagni e della mobilità in deroga siapplicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 8, comma3, del D.L. n. 86/1988 (anzianità lavorativa presso lo stessodatore di lavoro di almeno novanta giorni) e quelle di cui all'art.16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale dialmeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamenteprestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro,derivanti da ferie, festività ed infortuni, in rapporti non atermine).

a pag. 72 della dispensa

CIG IN DEROGA

Le domande di concessione che riguardano unità produttivesite in una sola regione, per cui gli accordi (c.d. quadro) sonostati stipulati a livello regionale, vanno presentate allaregione competente (o, in base agli accordi tra Ministero eregione, alla Direzione regionale del lavoro) (INPS mess. n°16358/2009).

a pag. 72 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD)

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CIG IN DEROGA

In caso di richiesta di cassa integrazione in deroga, conpagamento diretto ai lavoratori, la domanda va presentata entroventi giorni dall'inizio della sospensione o della riduzionedell'orario di lavoro (art. 7-ter, comma 2, D.L. n. 5/2009).Alla domanda devono essere allegati il programma di intervento,la scheda relativa alla causale invocata e la copia del verbale diesame congiunto contenente gli esiti della consultazionesindacale.

a pag. 73 della dispensa

ESEMPIO DI RICHIESTA DI CIG IN DEROGAa pag. 73 della dispensa

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a pag. 74 della dispensa

CIG IN DEROGA

Il 1° agosto 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale n.83473 del Ministero del lavoro e Ministero dell'economia, chedefinisce i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatorisociali in deroga per il periodo 2014-2016.

Tale decreto si colloca all’interno delle previsioni contenutenella legge n. 92/2012 e dal disegno di legge delega Poletti chene prevede la riforma in chiave universalistica.

a pag. 74 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD)

109

CIG IN DEROGA

La gestione della fase di transizione tra le annualità 2014 e 2015prevede una netta distinzione fra le due annualità: nel 2015 la concessione di CIG in deroga non potrà superare

per ogni unità produttiva cinque mensilità, equivalenti, a finigestionali, a 151 giornate di richiesta, anche non continuative,con il cumulo dei periodi di volta in volta richiesti; i lavoratoriinclusi nelle domande dovranno avere un’anzianità aziendaledi almeno 12 mesi;

a pag. 75 della dispensa

CIG IN DEROGA

i datori di lavoro non imprenditori (studi professionali,associazioni, fondazioni, enti vari), e le aziende in cessazionedi attività non potranno accedere a questo ammortizzatoresociale, secondo quanto previsto nel DecretoInterministeriale n. 83473/2014, non essendo più applicabilile deroghe approvate (a livello regionale) per la sola annualità2014, che salvaguardavano fino al 31.12.2014 i datori nonimprenditori e gli apprendisti dipendenti di aziende incessazione in CIG straordinaria, oltre a mantenere il requisitodell’anzianità aziendale di 90 giorni (il decreto fissa per il2014, un’anzianità lavorativa per l’accesso di 8 mesi).

a pag. 75 della dispensa

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110

CIG IN DEROGA

Per poter usufruire dell’ammortizzatore in deroga, le impresedovranno aver previamente utilizzato tutte le formeordinarie di flessibilità, tra queste, le riduzioni di orario, icontratti di solidarietà, la fruizione delle ferie residue.

a pag. 76 della dispensa

CIG IN DEROGA

Causali di ricorso il decreto prevede che la Cassa in derogapossa essere concessa solo in presenza di situazioni aziendalidovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore oai lavoratori e a contesti aziendali determinati da situazionitemporanee di mercato. È specificamente previsto che laCassa possa essere concessa nei casi di crisi aziendali e diristrutturazione o riorganizzazione.

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto stabilisce che in nessuncaso la Cassa in deroga potrà essere concessa nei casi dicessazione dell'attività di impresa o di parte di essa.

a pag. 76 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD)

111

CIG IN DEROGA

Durata dell'integrazione salariale Il trattamento di cassa inderoga potrà essere concesso al massimo per 11 mesi nel2014 e per 5 mesi nel 2015.

Per le stesse durate massime (11 mesi nel 2014 e di 5 mesi nel2015), le imprese soggette alla disciplina della CIGO e CIGS edalla disciplina dei fondi di solidarietà della legge Forneropossono superare i limiti ordinari di durata di cui all'articolo 6della legge n. 164/1975 e dell'articolo 1 della legge n. 223/91,solo dopo averli esauriti ed unicamente in caso dieccezionalità della situazione, al fine di salvaguardare i livellioccupazionali e sempre in presenza della prospettiva diripresa dell'attività produttiva.

a pag. 77 della dispensa

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

L’indennità di mobilità è destinata ad essere progressivamente sostituita dall’ASPI

(vedi tabella cronologica più avanti)

a pag. 77 della dispensa

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112

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Hanno diritto all'indennità di mobilità:

- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguitodell’apposita procedura (ved. oltre), oppure a seguito dilicenziamento collettivo intimato ai sensi dell'art. 24, L. n.223/1991, da parte di aziende diverse da quelle edili,rientranti nel campo d'applicazione della Cassa integrazioniguadagni straordinaria, se in possesso di un'anzianitàaziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivolavoro;

./..

a pag. 78 della dispensa

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

• i lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a proceduraconcorsuale e collocati in mobilità ai sensi dell'art. 3, comma 3,L. n. 223/1991);

• i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 223del 1991, fruivano del trattamento speciale di disoccupazionedi cui alla L. n. 1115/1968 o di sue proroghe;

• i lavoratori licenziati da imprese esercenti ferrovie, tramvie elinee di navigazione interna in regime di concessione, che sianostate dichiarate fallite o poste in liquidazione successivamentealla data del 1º gennaio 1993;

./..

a pag. 78 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD)

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INDENNITÀ DI MOBILITÀ

• i lavoratori licenziati successivamente al 1º agosto 1993 daimprese di trasporto pubblico (i cui dipendenti siano iscritti alFondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi ditrasporto) assoggettate a fallimento, concordato preventivo,amministrazione controllata o procedura di liquidazione (art. 3,comma 4-ter, L. n. 223/1991) ;

• i lavoratori a domicilio.

a pag. 79 della dispensa

Richiesta sindacale esame congiunto 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO

45 GIORNI

PROCEDURA DI MOBILITÀRiepilogo tempistica

Comunicazione a:R.S.A. OO.SS. e Ag. Regionale

Comunicazione a:Ag. Regionale

Mancato Accordo

Tentativo di conciliazione

30 GIORNI

Accordo sindacale

COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ

VERBALE MANCATO ACCORDO

ACCORDO SINDACALE

Esame congiunto

Termine esame congiunto

N.B.: I TERMINI SONO RIDOTTI ALLA META’ QUANDO LE ECCEDENZE DI PERSONALE SONO INFERIORI A 10 DIPENDENTI

a pag. 79 della dispensa

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PROCEDURA

1° CASO: ACCORDO NON RAGGIUNTO

ADEMPIMENTI DATORE

COMUNICARE AI LAVORATORI IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO

INVIARE ELENCO LAVORATORI IN MOBILITÀ A:

PROVINCIA

REGIONE

OO.SS

CONSEGUENZE PER DATORE

PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A 9 VOLTE DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ

DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITÀ GIA’ VERSATA

a pag. 80 della dispensa

PROCEDURA

2° CASO: ACCORDO RAGGIUNTO

ADEMPIMENTI DATORE

COMUNICARE AI LAVORATORI IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO

INVIARE ELENCO LAVORATORI IN MOBILITÀ A:

PROVINCIA

REGIONE

OO.SS

CONSEGUENZE PER DATORE

PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DIUNA SOMMA PARI A 3 VOLTE DELL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ

DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITÀ GIA’ VERSATA

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La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD)

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INDENNITÀ DI MOBILITÀ

La domanda di indennità di mobilità deve essere redatta dallavoratore sul mod. DS21 e deve essere presentata all'INPS,pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazionedel rapporto.

a pag. 81 della dispensa

DURATA MASSIMA TRATTAMENTO DI MOBILITÀ

La durata del trattamento di mobilità varia a seconda dell’età anagrafica dellavoratore e del territorio nel quale è ubicata l’unità produttiva di provenienza.

LAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI

LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTI

LAVORATORI CON ALMENO IL 50° COMPIUTO

12 MESI

24 MESI

36 MESI

Durata nelle aree del Mezzogiorno:

LAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI

LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTI

LAVORATORI CON ALMENO IL 50° COMPIUTO

24 MESI

36 MESI

48 MESI

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INDENNITÀ DI MOBILITÀ

La durata è prevista in contrazione al fine di riassorbire la mobilità nell’ASPI.

Le durate per coloro che saranno posti in mobilità nei prossimi anni (periodo transitorio)

saranno le seguenti:

a pag. 82 della dispensa

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

a pag. 82 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD)

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IL PASSAGGIO DALLA MOBILITÀ ALL’ASPI …

A decorrere dal 01.01.2014 l’indennità di mobilità prevista in favoredei lavoratori licenziati per riduzione di personale si ridurrà, a causadella disposizione contenuta nell’art. 2, comma 46, della legge n.92/2012.Si tratta di una progressione che a partire dal 01.01.2017, istituirà untrattamento unico di ASpI (verificare nuova ASpI prevista dal Jobs actche la sostituirà dopo l’emanazione del decreto delegato previsto) paria 12 mesi.L’indennità attualmente è legata all’età del lavoratore interessato edalla ubicazione geografica.

a pag. 83 della dispensa

IL PASSAGGIO DALLA MOBILITÀ ALL’ASPI …

Per i soggetti che saranno inseriti nelle liste di mobilità nel corso del2015 che sono: residenti nelle aree del centro nord la fruizione del trattamento

sarà di 12 mesi per gli under 40 scende a 18 (precedentemente 24) se i lavoratori hanno una età compresa

tra i 40 ed i 49 24 (precedentemente 36) per gli over 50

residenti nelle aree del Mezzogiorno, l’indennità resta a 12 mesiper gli under 40

scende a 24 (prima erano 36) se i lavoratori hanno una età compresa tra i40 ed i 49

36 (prima erano 48) per gli over 50.

a pag. 83 della dispensa

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INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Il Ministro del lavoro, entro il 31 ottobre 2014, procede, insiemealle associazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali deilavoratori comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche eoccupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare lacorrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria (dicui alla tabella) e proporre, compatibilmente con i vincoli difinanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative

a pag. 84 della dispensa

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

L'importo dell’indennità di mobilità è pari per i primi 12 mesi altrattamento di integrazione salariale che i lavoratori hannopercepito ovvero a quello che sarebbe loro spettato nel periodoimmediatamente precedente la risoluzione del rapporto e, per imesi successivi, all'80% di tale trattamento.

L'indennità è rivalutata annualmente nella misura del 100%dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTATdei prezzi al consumo per le famiglie

a pag. 84 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD)

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INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Il lavoratore in mobilità che ne faccia richiesta per intraprendereattività autonoma o per associarsi in cooperativa, può ottenere ilversamento in unica soluzione anticipata dei ratei di indennità dimobilità non ancora percepiti (art. 7, comma 5, L. n. 223/1991).Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla datadi inizio dell'attività autonoma o associativa.

a pag. 85 della dispensa

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

In generale, la corresponsione dell'indennità di mobilità è incompatibile con la percezione della retribuzione da lavoro

subordinato

a pag. 85 della dispensa

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INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Tuttavia, nelle aree del Mezzogiorno e in quelle in cui il tasso didisoccupazione è superiore alla media nazionale, i lavoratoridestinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia, nelcaso in cui i redditi derivanti da una nuova attività di lavoroautonomo o subordinato siano inferiori a quelli percepiti almomento della collocazione in mobilità, possono cumularel'indennità e il reddito fino alla concorrenza di un reddito diammontare complessivo pari a quello percepito all'atto del lorocollocamento in mobilità

a pag. 86 della dispensa

MOBILITÀ IN DEROGA

Lavoratori beneficiari Possono fruirne solo fino al 31 dicembre 2016 unicamente ilavoratori disoccupati, che non percepiscano altra prestazione asostegno del reddito dovuta alla cessazione del rapporto dilavoro e che abbiano un'anzianità lavorativa di 12 mesi.Non si ritiene estendibile la deroga per il 2014 al requisito dei 12mesi di anzianità lavorativa prevista per la Cassa integrazioneguadagni in deroga, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto,non possa riferirsi anche alla mobilità in deroga per l'espressorichiamo dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, che individua i lavoratori che possono beneficiare dellamobilità in deroga.

a pag. 86 della dispensa

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La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD)

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MOBILITÀ IN DEROGA

Datori beneficiariPossono accedere al trattamento della mobilità in derogaunicamente i lavoratori provenienti da imprese che svolgonoun'attività imprenditoriale di cui all'art. 2082 c.c..Risultano quindi esclusi anche dalla mobilità in deroga (cosìcome dalla cigd) i lavoratori che siano stati licenziati da datori dilavoro che non rivestano la qualifica di imprenditorecommerciale, es. studi professionali.

a pag. 87 della dispensa

MOBILITÀ IN DEROGA

Durata del trattamento Nel 2014, ai lavoratori che ne abbiano già fruito per almeno treanni, la mobilità in deroga può essere concessa per un periodonon superiore complessivamente a cinque mesi.Diversamente, ai lavoratori che ne abbiano fruito per meno ditre anni, la mobilità in deroga può essere concessa al massimoper sette mesi, purché non superino complessivamente la duratadi tre anni e cinque mesi. In entrambi i casi, il periodo potràesser prorogato per ulteriori tre mesi per i lavoratori residentinelle aree del Mezzogiorno.

a pag. 87 della dispensa

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MOBILITÀ IN DEROGA

Durata del trattamentoPer il 2015 ed il 2016, la mobilità in deroga potrà essereconcessa per un massimo di 6 mesi (più ulteriori 2 mesi per ilavoratori residenti nel Mezzogiorno) ai soli lavoratori che non neabbiano fruito per un periodo superiore a tre anni. In ogni caso,il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedereil limite massimo di tre anni e quattro mesi.

A partire dal 2017 la mobilità in deroga non potrà più essereconcessa.

a pag. 88 della dispensa

MOBILITÀ IN DEROGA

Ruolo delle RegioniAi sensi del comma 1 dell'articolo 3, la mobilità in deroga èconcessa con decreto delle Regioni e delle Province autonomenei limiti delle disponibilità loro assegnate con decreto delMinistero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze.

a pag. 88 della dispensa

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Contributi di approfondimento

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AMMORTIZZATORI SOCIALI, NASPI E COMPATIBILITÀ CON VOUCHER E PRESTAZIONI LAVORATIVE

a cura di Claudio Boller

L’anno 2015 si prospetta ricco di novità: sono infatti in dirittura d’arrivo i decreti attuativi che daranno effettiva vita al Jobs Act; non si tratta, invero, di una rivoluzione epocale, in gran parte è un restyling del-le normative già in vigore, un tentativo di riordino fatto però a macchia di leopardo. Tra i vari argomenti viene introdotta la NASpI, che andrà a sostituire l’ASpI e la mini-ASpI, e viene reintrodotta la possibilità, per i percettori di ammortizzatori sociali, di svolgere lavoro accessorio.

1. Inquadramentonormativo

Non esiste nell’ordinamento italiano un’incompatibilità assoluta tra la prestazione di un’attività lavo-rativa remunerata, sia che venga svolta in forma subordinata sia che venga svolta in forma autonoma, con le prestazioni a sostegno del reddito erogate dallo Stato per lavoratori che versino in particolari situazioni occupazionali. Risalendo indietro nel tempo, il Legislatore1 aveva previsto che le integrazioni reddituali non dovessero essere corrisposte a quei lavoratori che, durante le giornate di riduzione del lavoro, si dedicassero ad altre attività remunerate.Tale affermazione è stata interpretata giurisprudenzialmente2 nel senso che il percepire una retribu-zione a seguito di una prestazione lavorativa, a prescindere dalla forma con cui sia stata svolta, conte-stualmente a un periodo durante il quale si percepisce un’integrazione salariale, non costituisce di per sé motivo di perdita del diritto all’integrazione stessa, ma unicamente si deve prevedere una propor-zionale riduzione del percepito a carico dello Stato rispetto al reddito ricevuto per l’attività lavorativa. In seconda battuta il Legislatore è di nuovo intervenuto3, affermando che il lavoratore che stia svol-gendo un’attività, autonoma o subordinata, durante il periodo in cui percepisce l’integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comu-nicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.Queste due normative, nella loro lettura congiunta, risultano essere la chiave di lettura per capire la compatibilità o meno degli ammortizzatori sociali che vengono dallo Stato erogati ai lavoratori in pre-senza di situazioni di crisi aziendale o in caso di perdita involontaria dell’occupazione rispetto ad attività lavorative di breve durata e/o a basso reddito.L’introduzione del lavoro accessorio, quale corollario occasionale alle prestazioni lavorative vere e pro-prie, non inficia il significato e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, anzi si può anche sostenere che si tratti di uno strumento in più per permettere alle persone di avere un sostentamento che, per la sua

1 Art.3, D.Lgs. Luogotenenziale n.788/45.2 Cassazione, sent. n.12487/92.3 Art.8, co.4-5, D.L. n.86/88 (conversione in Legge n.160/88).

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Ammortizzatori sociali, naspi e compatibilità con voucher e prestazioni lavorative

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limitazione nella prestazione e nel reddito che genera, può avere una coerente funzione parallela agli ammortizzatori stessi. In tal senso il Legislatore ha ritenuto, sin dal 2009 e fino al termine del 2014, che l’utilizzo dei voucher fosse anche compatibile con le integrazioni a sostegno del reddito a carico dello Stato, prevedendo però un limite massimo economico più basso rispetto alle prestazioni accessorie in generale (art.7-ter, co.12, lett.b), del D.L. n.5/094).Diverse sono ora le novità in arrivo con i decreti attuativi del Jobs Act, compresa la rivisitazione dei voucher e l’introduzione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego; quanto segue vuole quindi essere una prima lettura e disamina, vista dal punto della compatibilità di alcuni ammor-tizzatori sociali in concomitanza con le prestazioni lavorative.

2. Vouchereammortizzatorisociali

Ai più non dovrebbe essere sfuggito il fatto che con il 2015 non è stata confermata quella parte della Legge Biagi5, così come infine modificata dalla L. n.15/14, di conversione del D.L. n.150/13, art.8, co.2-ter, che prevedeva la possibilità di utilizzo dei voucher per lavoro accessorio anche per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito:“Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.È però in via di approvazione uno dei decreti attuativi della Legge delega, che rimandava al Governo la disciplina in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Con tale decreto viene reinserito in via definitiva, e quindi ripristinato a tutti gli effetti e senza più alcun limite temporale, il comma prevedente l’utilizzo dei voucher con lavoratori che percepiscono importi a sostegno del reddito, ristabilendo quindi la situazione ante 2015, compresa la soglia limite di € 3.000,00.Deve però tenersi conto che si è creato un buco normativo, per il periodo dal 1° gennaio 2015 e fino alla definitiva entrata in vigore del Decreto attuativo: di fatto durante questo periodo non risulta ammesso l’utilizzo del lavoro accessorio nel caso di lavoratori che già percepiscono ammortizzatori sociali, salvo che non si voglia dare un’interpretazione strettamente letterale alla norma, che, priva del prolunga-mento anche per l’anno 2015, non ne escluderebbe tout court la possibilità, ma anzi potrebbe essere letta come decaduta unicamente la parte prevedente un limite massimo diverso per i voucher rispetto alla generalità dei lavoratori.Con il decreto in via di approvazione viene anche “corretta”‒ o più propriamente si dovrebbe dire che il Legislatore ha voluto tagliare la testa al toro a difformi interpretazioni da parte dei burocrati statali ‒ la precedente dicitura, che prevedeva che il limite massimo di € 3.000,00 si applicasse ad “anno solare”. Ora ci si riferisce ad “anno civile”.Questo intervento si è reso necessario a seguito dell’affermazione dell’Inps6, che riteneva anno solare quel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dimenticandosi di quanto af-

4 D.L. convertito con modificazioni dalla L. n.33/09 e dall’art.2, co.148, lett.g), L. n.191/09.5 D.Lgs. n.276/03.6 Circolare n.177/13.

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fermato dagli Ermellini7 e non solo, dimenticandosi cioè che con tale termine si intende propriamente un periodo mobile di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario.Ora, quindi, per la felicità dell’Ente, ci si deve riferire all’anno civile, chiamato anche anno di calendario, e pertanto il periodo sarà fisso e non mobile e coprirà sempre il periodo da gennaio a dicembre.Si ricorda che gli accrediti previsti per le prestazioni di lavoro accessorio effettivamente svolto vengono sottratti dalla contribuzione figurativa corrispondente alle prestazioni a sostegno del reddito percepite dal lavoratore.

Generalità lavoratoriPercettori

diammortizzatori

limite massimo complessivo € 7.000,00 € 3.000,00

limitemassimosingolocommittente € 2.000,00 € 2.000,00

Le remunerazioni percepite dal lavoratore per lavoro accessorio che superino il limite di € 3.000,00 non sono integralmente cumulabili; si dovrà applicare la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventua-le cumulabilità parziale della retribuzione.In caso di percezione di un importo di integrazione salariale proporzionalmente ridotto, in conseguenza dello svolgimento di un’attività di lavoro, si applica il principio della quota integrativa per l’accredita-mento dei contributi figurativi; questo significa che l’Inps riconosce una quota retributiva corrispon-dente alla differenza data dall’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale rispetto alla retribuzione percepita in relazione all’attività svolta. La contribuzione obbligatoria a seguito dell’attività effettivamente svolta viene accreditata nella gestio-ne di competenza, potendo dar luogo, se ne ricorrono le condizioni, alle prestazioni previste dall’ordi-namento delle medesime gestioni. Il criterio sopra illustrato dell’accredito dei contributi figurativi in quota integrativa è espressamente previsto per il lavoro accessorio dall’art.70, D.Lgs. n.276/03. Rimanendo nel limite di € 3.000,00 annui il percettore non è obbligato a dare alcuna comunicazione all’Inps, ma se vi è sforamento scatta sempre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione; se si trova nella situazione di svolgere più prestazioni di lavoro accessorio nel corso dello stesso anno civile, per redditi che singolarmente non superano il limite massimo di € 3.000,00, ma che nel cumulo posso-no sforare tale limite, la comunicazione all’Inps andrà resa prima che la sommatoria dei diversi redditi per lavoro accessorio determini il superamento del predetto limite.

3. Riordinodellanormativa(DecretoattuativodelJobs Act)

Facendo seguito alla Legge delega n.183/14, il Governo è intervenuto con il D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015, in vigore dal 7 marzo, nell’intento esplicito di modificare le attuali norme per assicurare ai lavora-tori, involontariamente rimasti disoccupati, tutele uniformi e coerenti con la loro singola storia contri-butiva, razionalizzando, o quantomeno provando a razionalizzare, il sistema delle integrazioni salariali e del coinvolgimento attivo per la ricerca di una nuova occupazione.Viene prevista, a decorrere dal 1° maggio 2015, una nuova indennità di disoccupazione, denominata, per dire la verità con poca fantasia, NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego), che andrà a sostituire l’attuale ASpI8 (e anche la mini-ASpI), che, appena più di due anni fa, precisamen-

7 Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n.5969/95; Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n.13396/02.8 Art.2, L. n.92/12; Inps, circolare n.140/12.

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Ammortizzatori sociali, naspi e compatibilità con voucher e prestazioni lavorative

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te dal 1° gennaio 2013, aveva a sua volta sostituito le indennità di disoccupazione precedenti, e cioè l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia.La NASpI verrà garantita ai lavoratori privati involontariamente dell’occupazione, compresi i casi di di-missioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali perfezionate al termine della procedura prevista dall’art.7, L. n.604/669, che contemporaneamente presentino i seguenti requisiti: • 13 settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni; • almeno trenta giorni di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi, a prescindere dal minimale contri-

butivo.La NASpI è compatibile con momentanee prestazioni lavorative, infatti l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore ai sei mesi sospende, ma non fa decadere, il diritto alla pre-stazione. Anche l’instaurazione di rapporti di lavoro, a prescindere che siano a tempo determinato o indeterminato, che generino comunque un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, risultano compatibili con la NASpI, semprechè l’azienda utilizzatrice non sia la stessa o sia collegata o controllata o con assetti sostanzialmente coincidenti con l’azienda ove lavorava il percettore dell’indennità NASpI quando è cessato il rapporto di lavoro.Vi è di più; la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego risulta compatibile anche nel caso di lavoratore con due rapporti di lavoro a tempo parziale, che cessi da uno dei due rapporti invo-lontariamente o per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale ex art.7, L. n.604/66, a condizione che il suo reddito annuo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello status di disoccupato e che, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione NASpI, comunichi all’Inps il suo reddito annuo previsto.La possibilità, quindi, di integrare il proprio reddito dato da prestazioni lavorative con l’indennità garan-tita dallo Stato per i lavoratori che hanno perso il lavoro, diventa un interessante strumento di soste-gno, permettendo in questo modo una maggiore entrata economica in situazioni di lavoro precario o borderline. Vero è che la copertura data dallo Stato in caso di disoccupazione o di parziale disoccupa-zione dovrebbe contemporaneamente essere riequilibrata da un maggior numero di controlli e da un inasprimento delle pene in caso di violazione, questo perché l’abuso è sempre dietro l’angolo.Si rimane invece perplessi che il Legislatore, attento a disciplinare il particolare caso del doppio rappor-to di lavoro parziale e la possibilità di percepire la NASpI in caso di perdita di uno dei due rapporti, non abbia considerato anche il caso del lavoratore che, con unico rapporto di lavoro, si veda ridotto l’orario di lavoro fino a percepire un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, non per sua colpa, ma magari per una grave crisi aziendale. Di fondo si crea una disparità tra due lavoratori, a parità di reddito, a seconda delle loro vicissitudini aziendali.

9 Così come modificato dall’art.2, co.40, L. n.92/12.

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LA NUOVA ASPI E LE ALTRE FORME DI SOSTEGNO

a cura di Luca Caratti

La L. n.183/14 ha delegato il Governo a intervenire sugli strumenti di sostegno in caso di disoccupazio-ne involontaria, nell’intento di omogeneizzare gli interventi ordinari (ASpI) e i trattamenti brevi (mini-ASpI), rapportandoli il più possibile all’anzianità contributiva del soggetto che accede agli ammortizza-tori. L’obiettivo, come già dichiarato dalla L. n.92/12, è quello di universalizzare il campo di applicazione dell’ASpI, estendendolo anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Il vero punto di forza e di novità della disciplina consiste però nella previsione di un coinvolgimento attivo del beneficiario il quale, in caso di inerzia, non potrebbe godere del trattamento.

1. Decretodiriordinodellanormativainmateriadiammortizzatorisociali

Il Presidente della Repubblica il 4 marzo ha, come prevede la Costituzione, apposto la sua firma al de-creto legislativo, approvato definitivamente nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, recante le disposizioni “per il riordino della materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”. A una prima disamina della norma, quello che risulta immediatamente evidente è che vengono disciplinati, sull’esplicita indicazione della legge delega, tre distinti strumenti di tutela (NASpI, ASDI e DIS-COLL), i quali rapportano la durata dei trattamenti alla carriera contributiva del singolo percettore. Decrittando gli acronimi si individuano le tre forme di sostegno che, dal 1° maggio 2015, sostituiranno le attuali: • la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), destinata ai lavoratori dipendenti del settore

privato, con esclusione degli operai agricoli;• l’Assegno di Disoccupazione (ASDI);• l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (DIS-

COLL). Ciò che accomuna le tre prestazioni è il richiamo al co.2, art.38 della Costituzione: infatti spetteranno ai soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro. Come già per l’ASpI continueranno a dar diritto alle forme di sostegno anche le dimissioni rassegnate:1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al

compimento del primo anno di vita del figlio);2. per giusta causa, secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare Inps n.163/03,

qualora motivate:• dal mancato pagamento della retribuzione;• dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;• dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;• dal c.d. mobbing;• dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche

o giuridiche) dell’azienda;

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La nuova aspi e le altre forme di sostegno

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• dallo spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art.2103 cod.civ.;

• dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipen-dente.

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si precisa che essa non sarà ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:• per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla resi-

denza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;• nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’art.7, L. n.604/66.Se rimangono invariate le motivazioni che consentono l’accesso alle tutele e la platea dei destinatari, altrettanto immutati sono gli oneri contributivi previsti per il finanziamento di NASpI e ASDI, compreso anche il c.d. ticket una tantum di licenziamento.

2. NASpI

RequisitiNel pieno rispetto della Legge delega10, la nuova ASpI allarga l’area di fruizione della stessa, rimodu-lando i requisiti soggettivi per l’accesso alla prestazione. Nello specifico, dal 1° maggio 2015 (resta da chiarire se si dovrà intendere per i rapporti di lavoro inter-rotti dal 30 aprile o successivamente), i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico, potranno accedere alla prestazione in presenza dei seguenti requisiti:1. essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.1, co.2, lett.c), D.Lgs. n.181/00, ovvero essere

nella condizione di chi sia immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa11 avendo perso involontariamente il posto di lavoro;

2. possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici set-timane di contribuzione;

3. possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei do-dici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Appare subito evidente come, rispetto all’ASpI o alla mini-ASpI, i requisiti richiesti consentano di rite-nere le condizioni di accesso meno restrittive. In particolare, infatti, non vengono più richieste le due annualità di anzianità assicurativa ma, soprattutto, le 13 settimane di contribuzione debbono essere ricercate non più nelle ultime due annualità, bensì nelle ultime quattro. In merito, poi, al terzo requi-sito, 30 giornate di lavoro effettivo, è opportuno evidenziare come sia consentito raggiungere il limite minimo anche attraverso la sommatoria di più rapporti di lavoro senza la previsione del rispetto del minimale contributivo per cui pare sufficiente che vi sia stata, nella singola giornata, prestazione lavo-rativa a prescindere dalla durata.

Durata La durata di erogazione della NASpI, sino al termine del 2016, è fissata alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni; tale formulazione determina che la massima durata sarà pari a 104 mesi. Dal 1° gennaio 2017 la fruizione sarà limitata a un massimo di 78 settimane. Risulta eviden-te come sia stato introdotto un perfetto meccanismo che correla la carriera retributiva del lavoratore con la durata del trattamento, determinando così un sistema premiante per i soggetti che vantino una maggiore durata di contribuzione nei quattro anni precedenti. Per la verità nessun miglioramento si ha

10 Art.1, co.8, lett.b), punti 1 e 2, L. n.183/14.11 Inps, circ. n.142/12.

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raffrontando la mini-ASpI e la NASpI, infatti, a parità di settimane contribuite (13) la prestazione spet-terebbe per 6,5 settimane in entrambi i casi.A titolo esemplificativo, supponiamo che un lavoratore subordinato di età pari a 56 anni venga licenzia-to a decorrere dal 20 maggio 2015 e vanti, nei quattro anni precedenti, 4 anni di contribuzione interi. Con il sistema ASpI la durata sarebbe stata pari al massimo a 16 mesi, mentre con la NASpI la durata sarà pari a 24 mesi. La cessazione dal 1° gennaio 2017 comporterà però una durata massima di 78 settimane.

Misura della prestazioneAl fine di determinare l’indennità spettante al beneficiario occorre, per prima cosa, individuare la retri-buzione mensile di riferimento ovvero la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quat-tro anni (in sostanza l’imponibile evidenziato in Uniemens), diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Nel caso in cui la retribuzione mensile di cui sopra sia inferiore al valore di € 1.195,00 (valore riferito al 2015) si perviene al valore dell’indennità mensile applicando il valore percentuale del 75% alla retribu-zione mensile predetta.Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00. Il valore massimo dell’indennità, per espressa previsione della norma, rimane fissato, per il 2015, a € 1.300,00 (tale valore sarò poi annualmente rivalutato). Ri-spetto al passato si ha un netto miglioramento, infatti in precedenza il massimale era pari a € 1.169,00.Con l’intento di stimolare il lavoratore alla ricerca di nuova occupazione, l’indennità NASpI subisce un decalage del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.In particolare il massimale è stato notevolmente incrementato. Con l’ASpI la penalizzazione avveniva dopo il sesto e il dodicesimo mese di fruizione nella misura del 15% ogni volta, sino quindi a un massimo del 30% (oggi la penalizzazione arriva sino al massimo del 60% al ventiquattresimo mese di fruizione).Di particolare interesse sono le novità introdotte nella determinazione della contribuzione figurativa conseguente al perfezionamento del diritto di accesso all’indennità NASpI.Per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° maggio 2015, ai fini della contribuzione figurativa, viene previsto un massimale individuato nel valore di 1,4 volte l’importo massimo mensile (€ 1.300,00) della NASpI per l’anno in corso, ossia € 1.820,00. Viene altresì previsto che, ai fini del calcolo retribu-tivo della pensione, le retribuzioni figurative determinate sul massimale non debbono essere prese in considerazione allorquando la retribuzione media pensionabile, ottenuta con il computo di tali retribu-zioni, risulti di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile, determinata tramite la mancata considerazione delle medesime retribuzioni. Va precisato che tale indicazione opera solo per la deter-minazione della retribuzione media pensionabile, senza intaccare il sistema di calcolo contributivo.L’erogazione della Naspi è comunque condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

DomandaPer l’ottenimento del beneficio il soggetto sarà tenuto a presentare istanza, solo con modalità telema-tica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza. La prestazione, come già accadeva per l’ASpI, decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e, comunque, non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Cumulabilità Il decreto disciplina le condizioni di cumulabilità e di decadenza dalla prestazione con il rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

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La nuova aspi e le altre forme di sostegno

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Effetti Condizioni

DecadenzaRapporto di lavoro subordinato, anche a ter-mine, di durata superiore a 6 mesi e con red-dito annuo superiore a € 8.145,00

Sospensione d’ufficio per massimo 6 mesiRapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi, con reddito annuo supe-riore a € 8.145,00

Cumulabilità della prestazione, previa comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio della prestazione del reddito annuo previsto, con riduzione pari all’80% del reddito previsionale indicato all’Istituto

Rapporto di lavoro subordinato di durata an-che superiore a 6 mesi, ma con reddito an-nuo inferiore a € 8.145,00

Cumulabilità della prestazione, purché non venga su-perato il limite di € 8.000,00 lordi di reddito annuo, della prestazione, previa comunicazione all’Inps en-tro 30 giorni dall’inizio della prestazione del reddito annuo previsto, con riduzione pari all’80% del reddito previsionale indicato all’istituto

Due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale con cessazione (per cause che danno diritto alla NASpI) di uno dei due rapporti

Decadenza della prestazioneAttività di lavoro autonomo con reddito an-nuo superiore a € 4.800,00

Cumulabilità della prestazione previa comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio della prestazione del reddito annuo previsto, con riduzione pari all’80% del reddito previsionale indicato all’Istituto. Dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi l’Istituto provvederà a ricalcolare la riduzione di cui sopra

Attività di lavoro autonomo con reddito an-nuo inferiore a € 4.800,00

3. ASDI(assegnodidisoccupazione)

Elemento innovativo del decreto in commento è la prestazione denominata ASDI, che entrerà in vigo-re, sperimentalmente, dal 1° maggio al 31 dicembre 2015. L’obiettivo è quello di offrire, ai soggetti, in particolare condizione di bisogno, che hanno terminato il godimento della NASpI e siano ancora alla ri-cerca di occupazione, un’ulteriore strumento di sostegno al reddito. Per poter ricevere l’aiuto i soggetti dovranno aderire a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego. Il progetto, che conterrà specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, impone al beneficiario, pena la de-cadenza dal beneficio, la disponibilità a partecipare a iniziative di formazione.Come anticipato, la particolare condizione di bisogno verrà valutata in termini di Isee, secondo i para-metri che saranno determinati con un successivo decreto interministeriale. Va da sé, quindi, che, senza la regolamentazione, la prestazione rimane “sulla carta”.

Durata e misuraLa durata massima della prestazione viene fissata in 6 mesi (complessivamente, quindi, si potrebbe arrivare, con il massimo dei requisiti, a 30 mesi di ammortizzatore) e l’importo si attesta al 75% dell’ul-timo trattamento di NASpI percepito.

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4. DIS-COLL

La nuova prestazione DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collabora-zione coordinata e continuativa) viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Sepa-rata, non pensionati e privi di partita Iva, che, come nei casi precedenti, abbiano perduto involontaria-mente la propria occupazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che possono vantare i seguenti requisiti:• siano in stato di disoccupazione;• possano far valere, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente, l’evento di ces-

sazione dal lavoro al predetto evento, almeno tre mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata;

• possano far valere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo (€ 647,83), che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione12.

La differenza evidente con la precedente forma di sostegno al reddito prevista per i lavoratori parasu-bordinati è che non vengono più previsti, tra i requisiti necessari, i due mesi di disoccupazione nell’anno precedente la presentazione della domanda e la necessità della monocommittenza. Come già detto per la NASpI, la rimozione dei vincoli amplia la platea dei soggetti beneficiari delle DIS-COLL.

Misura Sulla scorta di quanto già visto in precedenza per il sostegno durante la disoccupazione dei lavoratori subordinati anche l’entità della DIS-COLL si “aggancia” ai versamenti contributivi effettuati. Al fine del-la sua determinazione sarà necessario valutare il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati nell’anno di cessazione e nell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Con l’operazione precedente si determina il reddito medio mensile al quale, se è pari o inferiore a € 1.195,00, sarà applicata la percentuale del 75%. Qualora il reddito medio mensile sia superiore al valore limite, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di € 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e € 1.195,00. Come per la NASpI il valore massimo dell’indennità non potrà superare € 1.300,00 mensili. L’indennità subirà poi un decremento del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.La logica sottesa al meccanismo di determinazione dell’indennità è da ricercarsi in una maggiore tutela da riservarsi ai soggetti che maggiormente hanno contribuito alla prestazione.

DurataL’introduzione di meccanismi premiali per carriere contributive più rilevanti si riverbera anche sulla durata della prestazione. La norma dispone che la stessa debba essere corrisposta per la metà dei mesi di contribu-zione, e quindi con accredito intero, presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la durata massima di sei mesi.

DomandaPer ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare, con modalità telematiche e a pena di decadenza, apposita istanza all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

12 Inps, circ. n.27/15.

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Normativa, prassi e giurisprudenza

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NORMATIVA

DecretoLegislativon.22del4marzo2015

Pubblicato nella GU 6 marzo 2015, n. 54.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupa-zione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplifi-cando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

Visto l’articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega re-lativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell’Assicura-zione sociale per l’impiego (ASpI);

Visto l’articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicu-rare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

Visto l’articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all’introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collega-mento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di colloca-mento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

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Normativa

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Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica ammi-nistrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo IDisciplinadellanuovaprestazionediassicurazionesocialeperl’impiego(NASpI)

Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione so-ciale per l’impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subor-dinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le presta-zioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Art.2.Destinatari1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeter-minato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeter-minato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art.3.Requisiti1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

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2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Art. 4. Calcolo e misura1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivaluta-to annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzio-ne mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’impor-to mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di frui-zione.4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5. Durata1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi con-tributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Art. 6. Domanda e decorrenza della prestazione1. La domanda di NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessan-totto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.2. La NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 7. Condizionalità1. L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione la-vorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifi-cazioni.2. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupa-zione e al reinserimento nel tessuto produttivo.3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

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Normativa

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Art.8.Incentivoall’autoimprenditorialità1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare.3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presen-tare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione otte-nuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Art.9.Compatibilitàconilrapportodilavorosubordinato1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordi-nato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subor-dinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavo-ratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come mo-dificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.4. La contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i su-perstiti versata in relazione all’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

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Art.10.Compatibilitàconlosvolgimentodiattivitàlavorativainformaautonomaodiimpresaindi-viduale1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa au-tonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della con-servazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La ri-duzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichia-razione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di manca-ta presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.2. La contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i su-perstiti versata in relazione all’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88 del 1989. Art. 11. Decadenza1. Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:a) perdita dello stato di disoccupazione;b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3;c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla co-municazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo;d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. Art.12.Contribuzionefigurativa1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, entro un limi-te di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso.2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza del-la pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Art.13.Misuradell’indennitàperisocilavoratoriedilpersonaleartistico1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4.

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Normativa

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Art. 14. Rinvio1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.

Titolo IIIndennitàdidisoccupazioneperilavoratoriconrapportodicollaborazionecoordinata(DIS-COLL)

Art. 15. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa-DIS-COLL1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazio-ne agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli ammi-nistratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di con-tribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contri-butivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il pre-detto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzio-ne accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

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8. La domanda di DIS-COLL è presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazio-ne professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque gior-ni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupa-zione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è rical-colata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa indivi-duale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa auto-noma o di impresa individuale.13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicem-bre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei colla-boratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al pre-sente articolo per l’anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.15. All’eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzi-no le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

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Normativa

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Titolo IIIAssegno di disoccupazione

Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccu-pazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui all’articolo 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori apparte-nenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.3. L’ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell’ul-tima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l’ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.5. La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, di-sponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell’ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non com-putando l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l’ASDI;b) l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;c) gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI di cui al comma 4;e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all’inottemperanza agli impegni in esso previsti;f) i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;h) le modalità di erogazione dell’ASDI attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

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7. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell’1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’INPS riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di pre-sentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.8. All’eventuale riconoscimento dell’ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Titolo IVContrattodiricollocazione

Art.17.Contrattodiricollocazione1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legisla-tivo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del con-tratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la proce-dura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una som-ma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.4. Il contratto di ricollocazione prevede:a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, program-mata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accredi-tato;c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavo-ro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.5. L’ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 per-

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Normativa

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venuta in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.7. All’eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.

Titolo VDisposizionifinanziarieefinali

Art.18.Coperturafinanziaria1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l’anno 2015, 1.574 milioni di euro per l’anno 2016, 1.902 milioni di euro per l’anno 2017, 1.794 milioni di euro per l’anno 2018, 1.707 milioni di euro per l’anno 2019, 1.706 milioni di euro per l’anno 2020, 1.709 milioni di euro per l’anno 2021, 1.712 milioni di euro per l’anno 2022, 1.715 milioni di euro per l’anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l’anno 2015 e a 200 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l’anno 2015, a valere sulle risorse di cui all’articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante cor-rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell’esercizio finanziario.3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 19. Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-tivi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.